Contract
Formazione Interna Apprendistato Professionalizzante Ccnl Commercio. La disciplina dell'apprendistato prefessionalizzante nel settore del commercio terziario è regolata dagli articoli 16-21 del CCNL 30/03/2015 Parte II - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiereArt. 16 Sfera di applicazioneL'apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all'acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso nell'ambito della disciplina contrattuale nazionale del Terziario per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della classificazione del personale, con esclusione delle figure professionali individuate nei punti n. 21), 23) e 24) del quinto livello.Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e "protocollista");b) lavori di dattilografia (corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purché il relativo personale risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale di dattilografia, legalmente riconosciuta;Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post - obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da xxxxxxxx.Xxx. 17 Percentuale di conferma e proporzione numerica (art. 46 CCNL)Le imprese non potranno assumere apprendisti qualora non abbiano mantenuto in servizio almeno il 20% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato professionalizzante sia già venuto a scadere nei trentasei mesi precedenti, ivi compresi i lavoratori somministrati che abbiano svolto l'intero periodo di apprendistato presso le medesime. A tale fine, fermo restando quanto previsto dalla lettera I), comma 1, dell'art. 2, D.Lgs. N. 167/2011, non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, quelli che, al termine del periodo di formazione abbiano esercitato la facoltà di recesso, e i rapporti di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova e le risoluzioni consensuali. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel triennio precedente siano venuti a scadere meno di cinque contratti di apprendistato.Considerato quanto previsto dal D.Lgs. N. 167/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, le parti, in coerenza con le previsioni di armonizzazione contenute nella dichiarazione a verbale n. 1 dell'accordo di riordino dell'apprendistato del 24/3/2012, confermano che il numero massimo di apprendisti che il datore di lavoro che occupi almeno 10 lavoratori può assumere, non può superare il rapporto di 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di xxxxxx.Xxx. 18 Xxxxxx dell'apprendistatoSalvo quanto previsto nel successivo art. 22, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:Livello Durata2 36 mesi3 36 mesi4 36 mesi5 36 mesi6 24 mesiArt. 19 Attività formativa: durata e contenutiSi definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione dell'insieme delle corrispondenti xxxxxxxxxx.Xx percorso formativo dell'apprendista é definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale del Terziario che l'apprendista dovrà raggiungere (vedi All. 1), entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dagli artt. 18 e 22. In tal senso, i requisiti della formazione professionalizzante in termini quantitativi sono quelli indicati nelle Tabelle A e B che costituiscono parte integrante del presente accordo. Al fine di garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella A le ore di formazione che dovranno essere erogate, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità xxxxxxxxxx.Xx registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli xxxxx.Xxx. 20 Modalità di erogazione della formazioneNel rispetto di quanto previsto dai precedenti artt. 14, lett. d) e 19 in relazione all'orario di svolgimento dell'attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (FAD) e strumenti di e-learning ed in tal caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o videocomunicazione da remoto. Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda, l'azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dai piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano xxxxxxxxx.Xxx. 21 Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativoAl termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l'avvenuta formazione e darà comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo dell'eventuale acquisizione della qualifica xxxxxxxxxxxxx.Xx datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all'ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la xxxxxxxxx.Xx datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro ovvero sia stato trasformato, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione xxxxxx.Xx assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo. CCNL Commercio o TerziarioCome si legge un Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Mini guide per il consumatore on-line Home page MC2 E-Learning L'apprendistato professionalizzante è un contratto di lavoro che offre ai giovani l’opportunità di inserirsi nel mercato del lavoro formando le proprie competenze professionali. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx tra i 18 anni (17 anni se in possesso di una qualifica professionale) e i 29 anni (sino al giorno precedente il compimento del trentesimo anno). Xxxxxx Questo contratto può durare al massimo 3 anni, 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano. Obblighi formativi La formazione per l’apprendistato professionalizzante si articola in formazione di tipo professionalizzante, a cura dell’impresa (durata e modalità di erogazione sono stabilite a livello nazionale dai contratti collettivi o dagli accordi interconfederali), e formazione per l'acquisizione di competenze base e trasversali, disciplinata dalla Regione. La Regione finanzia l’offerta formativa di competenze di base e trasversali con risorse del Fondo sociale europeo e con risorse nazionali, assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il finanziamento avviene attraverso l’erogazione di assegni formativi (voucher), che sono liquidati dalla Regione agli enti di formazione in nome e per conto degli apprendisti, a conclusione dei percorsi formativi. Offerta formativa Catalogo regionale per formazione di base e trasversale per l'apprendistato professionalizzante Il catalogo è valido per apprendisti assunti prima del 12/04/2017 e per quelli assunti dal 2/05/2018. Le caratteristiche della formazione cambiano in funzione della data di assunzione degli apprendisti. Apprendisti assunti a partire dal 02/05/2019 Con il Piano di intervento 2019 la Regione rende disponibile la formazione a tutti i giovani, indipendentemente dal titolo di studio. Le disposizioni si applicano agli apprendisti assunti a partire dal 02/05/2019, fino all’esaurimento delle risorse disponibili (Allegato 1 – Delibera di Giunta Regionale n. 502 del 01/04/2019). Durata: 40 ore. La formazione è obbligatoria solo per la prima annualità del contratto. Xxxx apprendisti che in precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante abbiano già fruito della formazione, la Regione riconosce come credito l’annualità di formazione effettuata a valere sui cataloghi di cui alle DGR n. 1150/2012, 1199/2016 o 220/2018. Contenuti: competenze di base e trasversali (organizzazione e qualità aziendale; relazione e comunicazione nell’ambito lavorativo; diritti e doveri del lavoratore e dell’impresa, legislazione del lavoro, contrattazione collettiva; competenza digitale; competenze sociali e civiche; spirito d'iniziativa e imprenditorialità) e competenze riferite a un’area professionale del Sistema Regionale delle Qualifiche, individuata in base al profilo professionale d'inserimento dell’apprendista.L’offerta pubblica non comprende la formazione sulla sicurezza sul lavoro, che è a carico dell’azienda. Soggetti attuatori: la formazione è da effettuarsi all’esterno dell’azienda presso enti di formazione accreditati. Finanziamento: la formazione è finanziata dalla Regione attraverso l’erogazione di assegni formativi (voucher) annuali del valore di 600 euro per ciascun apprendista. Apprendisti assunti dal 02/05/2018 al 01/05/2019 Con il Piano di intervento 2018, la Regione ha reso disponibile la formazione ai giovani privi di un titolo di studio di livello universitario assunti a partire dal 02/05/2018. Le disposizioni si applicano agli apprendisti assunti fino al 1° maggio 2019 (Allegato 1 - Delibera di Giunta Regionale n. 220 del 19/02/2018). Durata: 40 ore. La formazione è obbligatoria solo per la prima annualità del contratto. Contenuti: competenze di base e trasversali e competenze relative al profilo professionale d'inserimento dell’apprendista.L’offerta pubblica non comprende la formazione sulla sicurezza sul lavoro, che è a carico dell’azienda. Soggetti attuatori: la formazione è da effettuarsi all’esterno dell’azienda presso enti di formazione accreditati. Finanziamento: la formazione è finanziata dalla Regione attraverso l’erogazione di assegni formativi (voucher) annuali del valore di 500 euro per ciascun apprendista. Apprendisti assunti dal 12/04/2017 al 01/05/2018 A causa dell’esaurimento delle risorse per la formazione in apprendistato da parte del Ministero del Lavoro, per il periodo compreso fra il 12/04/2017 e il 01/05/2018 la Regione ha temporaneamente sospeso l’offerta. Per gli apprendisti assunti in quell’arco di tempo è quindi venuto meno l’obbligo della formazione effettuata esternamente all’azienda. Assunti prima del 12/04/2017 La disciplina della formazione di competenza regionale applicata ai giovani assunti prima del 12/04/2017 prevede: Durata: massimo 120 ore in tre anni. Per gli apprendisti assunti dal 1° ottobre 2015, il numero di ore complessive dipende dal titolo di studio ed è possibile il riconoscimento della formazione effettuata in precedenti contratti di apprendistato professionalizzante. Contenuti: oltre alle competenze di base e trasversali e alla formazione di area professionale, è prevista la formazione sulla sicurezza sul lavoro. Soggetti attuatori: la formazione è da effettuarsi all’esterno dell’azienda presso enti di formazione accreditati. Finanziamento: la formazione è finanziata dalla Regione attraverso l’erogazione di assegni formativi (voucher) annuali del valore di 500 euro per ciascun apprendista. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE NEL CCNL TERZIARIO L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani. Possono essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, i giovani di età L’articolo 57 del CCNL Commercio disciplina la durata della formazione del lavoratore con contratto di apprendistato e prevede “un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno”. leggi tutto... Parte II - Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Art. 16 Sfera di applicazione L'apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all'acquisizione di specifiche competenze professionali, è ammesso nell'ambito della disciplina contrattuale nazionale del Terziario per tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e ... CCNL commercio terziario apprendistato formazione Principi generali in materia di formazione dell’apprendistato professionalizzante Si definisce qualificazione l’esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi, attraverso modalità di formazione
interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all’acquisizione LA PREVISIONE DELLA FORMAZIONE ESCLUSIVAMENTE AZIENDALE NELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE DEL CCNL TERZIARIO PREMESSA La disciplina dell’apprendistato, contenuta nella legge 25/1955, è
stata oggetto di sostanziali modifiche, per effetto della riforma del mercato del lavoro di cui al X.Xxx. 276/2003. La formazione è obbligatoria solo per la prima annualità del contratto. Xxxx apprendisti che in precedenti rapporti di apprendistato professionalizzante abbiano già fruito della formazione, la Regione riconosce come credito l’annualità di formazione effettuata a valere sui cataloghi di cui alle DGR n. 1150/2012, 1199/2016 o 220/2018. L’articolo 57 del CCNL Commercio disciplina la durata della formazione del lavoratore con contratto di apprendistato e prevede “un monte ore di formazione interna o esterna all’azienda, di almeno 120 ore per anno”. leggi tutto Si riepiloga di seguito la normativa e la disciplina in merito alla formazione per gli assunti con contratto di apprendistato professionalizzante. Il datore di lavoro che assume giovani apprendisti ha l’obbligo di garantire
loro un’ effettiva formazione secondo il piano formativo previsto dal contratto di apprendistato e dal contratto ... Il contratto di apprendistato prevede, in tutte le sue forme (per il diploma professionale, professionalizzante e per l'alta formazione), un periodo di formazione.. Il contratto di apprendistato professionalizzante prevede una formazione annuale articolata in formazione di base - trasversale, e formazione tecnico - professionale e la cui durata viene sancita dai CCNL che avranno recepito il Art. 50 - per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Viene sottoscritto il
CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi del 2 luglio 2004 che regolamenta l’apprendistato . professionalizzante. Il 10 gennaio 2005 Regione Lombardia, Unione Regionale Lombarda e le XX.XX.
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