COMUNE DI VELLETRI
COMUNE DI VELLETRI
(Provincia di Roma)
CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE
DELLA GESTIONE DEL BAR
PRESSO IL PALAZZETTO DELLO SPORT “XXXXXXXX XXXXXXXXXX”
E SERVIZI ANNESSI
ALLEGATO 1
firma per accettazione:
ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO
1. Il presente capitolato ha per oggetto la concessione in gestione del bar presso il Palazzetto dello Sport “X. Xxxxxxxxxx” sito a Velletri in Via Ariana n. 8 e la prestazione di servizi connessi indicati al successivo punto 3.
2. L’appalto è strettamente connesso alle attività sportive, culturali e socio-ricreative che si svolgeranno presso la struttura, con lo scopo di valorizzare lo sport e l’aggregazione sociale per i cittadini. Il servizio dovrà essere svolto in maniera professionale, in ambiente e clima adeguati alle suddette finalità e scopi, sempre nel rispetto del pubblico decoro.
3. La concessione oggetto del presente capitolato consiste:
a. nell’assegnazione, previo pagamento di un canone al Comune e previo rilascio, a cura e spese del concessionario, di autorizzazione amministrativa per l’attività di somministrazione di bevande ed alimenti, della gestione del bar ubicato nell’impianto sportivo, con oneri di gestione e funzionamento a carico del contraente e corrispettivo diritto del medesimo ad introitare gli utili ed a sopportare le eventuali perdite relativi alla gestione del bar;
b. nella concessione temporanea, da parte del Comune, al vincitore della gara, a titolo di comodato d’uso, dei locali bar, di cui si allega piantina, e delle aree di pertinenza;
c. nel corrispettivo obbligo inderogabile a carico del gestore di assicurare, a propria cura e senza spese od oneri per il Comune:
1. la pulizia dei locali e delle aree date in comodato d’uso e delle pertinenze;
2. l’apertura e la chiusura del centro sportivo nei giorni di uso dello stesso da parte degli utilizzatori autorizzati dal Comune;
3. l’accensione, lo spegnimento delle luci dell’impianto sportivo e del riscaldamento nei mesi invernali;
4. la custodia diurna e nei giorni di utilizzo dell’impianto sportivo.
ART. 2 – DURATA DELLA GESTIONE
1. La durata del contratto di gestione del bar dell’impianto sportivo comunale “X. Xxxxxxxxxx” e servizi connessi è stabilita in anni 4 (quattro), a partire dalla data stipulazione del relativo contratto da stipularsi con la pubblica amministrazione. Decorso tale termine sarà facoltà del Comune consentire il rinnovo della concessione per un ulteriore uguale periodo di anni 4 (quattro), secondo le modalità indicate nei successivi punti 2 e 3. Allo spirare dell’eventuale periodo di rinnovo, il Comune procederà all’indizione di nuova gara per l’affidamento del servizio di che trattasi. In nessun caso è ammesso il tacito rinnovo della concessione.
2. Allo spirare del termine è facoltà del Comune consentire il rinnovo dell’affidamento e della concessione all’aggiudicatario dietro richiesta scritta, almeno sei mesi prima del termine di scadenza, da trasmettere al Comune a mezzo raccomandata A/R oppure mediante e-mail inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) del gestore all’indirizzo PEC del Comune.
3. In caso di accettazione da parte dell’Amministrazione comunale, il rinnovo sarà fatto per uguale periodo decorrente dal primo giorno successivo a quello di scadenza della precedente concessione, con l’osservanza delle medesime norme e modalità del capitolato speciale ed alle condizioni economiche ridefinite in base all’adeguamento dei prezzi al consumo (ISTAT) sulla base del canone di concessione dell’ultimo anno. La mancata accettazione da parte dell’amministrazione comunale dovrà essere comunicata al gestore entro il termine di giorni trenta dalla data di ricezione della richiesta.
4. Non configurandosi il contratto come affitto di locali, al termine della gestione la ditta non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell’avviamento commerciale.
ART. 3 – CONDUZIONE DEL BAR
1. Per il periodo di validità del contratto l’appaltatore, ricorrendone i requisiti, potrà attivare l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti norme di legge in materia .
2. Alla scadenza, l’affidatario del servizio dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 1809 C.C. alla restituzione immediata di quanto concesso dall’Amministrazione Comunale in comodato d’uso.
3. L’inizio dell’attività di gestione sarà subordinato all’acquisizione da parte del gestore delle necessarie autorizzazioni, nulla osta e quant’altro richiesto dalle vigenti disposizioni in materia.
4. Il gestore, in ogni caso sarà tenuto a rispettare scrupolosamente l’osservanza di tutte le norme igienico – sanitarie previste per la somministrazione di alimenti e bevande, rispondendo direttamente di eventuali adempimenti in merito.
5. Non è consentito in alcun modo il sub-ingresso di altro soggetto.
6. Non è consentita la variazione della veste giuridica del contraente originario (passaggio da ditta individuale a società e viceversa).
7. Non sono consentite variazioni dell’originaria compagine societaria (ingresso di nuovi soci con o senza recesso dei vecchi) finalizzati ad eludere il divieto di variazione. Il gestore ha l’obbligo di segnalare per iscritto in modo tempestivo al Comune ogni variazione per le valutazioni del caso.
8. In caso di inosservanza dei punti n. 5, 6, 7 il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell’art. 1453 del c.c.
ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA
1. La concessione sarà affidata dal Comune ad un soggetto imprenditoriale costituito come ditta individuale od in forma societaria di qualsiasi tipo.
2. Per l’ammissione alla gara sono richiesti in capo al concorrente i requisiti morali e professionali per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, previsti dall’art. 71, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”. I requisiti morali, di cui ai commi da 1 a 4, devono essere posseduti: in caso di impresa individuale, dal titolare; in caso di società, dal legale rappresentante, da tutti i soggetti individuati dall’art. 2 comma 3 del D.P.R. 03.06.1998 n. 252, da eventuale altra persona preposta all’attività di somministrazione. I requisiti professionali, di cui al comma 6, devono essere posseduti: in caso di impresa individuale, dal titolare; in caso di società, dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all’attività.
3. Il possesso dei requisiti di cui sopra dovrà essere dichiarato dai partecipanti alla gara mediante autocertificazione resa ai sensi della vigente normativa in materia. Il Comune controllerà l’effettivo possesso dei requisiti.
ART. 5 – IMPORTO A BASE D’ASTA
1. L’importo posto a base d’asta come canone concessorio annuo che il gestore dovrà pagare al Comune é fissato, per i quattro anni di validità del contratto, in € 1.100,00/annui oltre I.V.A. a norma di legge con offerta migliorativa in aumento, rivalutato annualmente secondo l’indice ISTAT.
2. Il corrispettivo canone dovuto dall’aggiudicatario per la gestione del bar e pertinenze, dovrà essere versato annualmente alla tesoreria comunale in due rate semestrali di pari importo anticipate, entro e non oltre le date che saranno specificate in sede di contratto.
3. Il ritardo nel pagamento delle somme dovute, comporta a carico del concessionario del servizio il pagamento al Comune degli interessi moratori previsti dalla legge. Il ritardo massimo ammissibile è comunque stabilito in giorni trenta (30), decorsi i quali verrà emessa formale diffida al pagamento nei
successivi trenta (30) giorni, pena l’attivazione della clausola risolutiva espressa dal Comune in caso di permanenza dell’inadempimento.
4. L’assunzione della gestione, di cui al presente capitolato, da parte dell’aggiudicatario, implica la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul giudizio della ditta circa la convenienza di assumere il servizio anche in rapporto al prezzo offerto rispetto al prezzo base stabilito dall’Ente.
ART. 6 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO
1. I servizi effettuati dall’appaltatore dovranno essere conformi a tutte le normative vigenti in materia: comunitarie, nazionali, regionali e comunali.
2. Nel caso in cui vi fosse contrasto tra le disposizioni del presente capitolato e le statuizioni normative, anche sopravvenute di efficacia primaria, prevarranno queste ultime.
3. Il concessionario è tenuto ad osservare integralmente le norme sul trattamento economico stabilito dai CCNL e territoriali per il settore in vigore per la zona ove si svolge il servizio per il personale dipendente utilizzato. Il concessionario è tenuto, altresì, al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di assicurazioni sociali e previdenziali, sulla prevenzione infortuni e sulla tutela delle condizioni di igiene e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, trasmettendo al Comune, prima dell’inizio del servizio, la comunicazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
ART. 7 – CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia della corretta esecuzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto d’appalto nei modi previsti dalle vigenti normative in materia. In caso di presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, queste dovranno prevedere espressamente :
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile;
- la validità per tutta la durata contrattuale e/o comunque sino allo svincolo da parte del Comune;
- l’assunzione dell’impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare al Comune l’importo della cauzione su semplice richiesta scritta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta.
ART. 8 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE
1. La gestione del bar dovrà essere svolta dall’aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici e con proprio personale, mediante la propria organizzazione ed a proprio rischio. La struttura viene concessa nello stato di diritto e di fatto in cui si trova.
2. Il gestore dovrà provvedere all’allestimento dell’area destinata alla somministrazione a proprie cure e spese, con progettazione e lavori preventivamente approvati dall’Amministrazione comunale, così come pure eventuali migliorie apportate.
3. L’aggiudicatario potrà dotare i locali di ulteriori arredi ed attrezzature previo accordo per iscritto con l’Amministrazione Comunale. In tal caso, alla scadenza del contratto, i locali dovranno essere liberati da tutti i beni di proprietà della ditta, mentre dovrà lasciare nelle disponibilità dell’Amministrazione Comunale gli arredi fissi e gli abbellimenti che non sono asportabili.
4. Qualora il gestore apporti modifiche di qualsiasi natura e specie senza il consenso dell’Amministrazione Comunale, quest’ultima avrà il diritto di richiedere il ripristino a spese del gestore, nonchè il risarcimento dei danni. A tal fine l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione definitiva.
E’ vietato qualsiasi intervento diretto a modificare o alterare la struttura e le relative pertinenze, senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Amministrazione Comunale.
5. L’Amministrazione si riserva il diritto di ordinare la demolizione e la rimozione delle opere non autorizzate. L’aggiudicatario è custode, oltre che dei beni propri beni presenti nei locali, anche dei beni di proprietà comunale sia quelli accessori che quelli adibiti a servizio di somministrazione.
ART. 9 – MANUTENZIONE ORDINARIA – SPESE ORDINARIE
1. La manutenzione ordinaria e la pulizia del bar e dei locali di pertinenza, compresi i relativi servizi il piazzale antistante all’ingresso della struttura (circa 500 mq), sono a carico del gestore.
Tutte le spese di esercizio, imposte e tasse comunali, canoni per fognatura, luce, acqua, gas e le spese di manutenzione e riparazione ordinaria sono a carico del gestore, per cui lo stesso provvederà all’intestazione delle utenze sopraindicate. Si precisa che rientrano tra le manutenzioni ordinarie: la tinteggiatura dei locali, interventi al banco, idraulico, elettricista, falegname, muratore, vetraio.
2. Le spese di riscaldamento dei locali in gestione sono a totale carico del gestore. Le spese di consumo dell'energia elettrica sono a carico del gestore, l’eventuale attivazione ed intestazione della linea telefonica all’interno del bar é a carico del gestore a cui competeranno le spese di contratto, di canone e di traffico telefonico.
3. Sarà inoltre responsabile dell’accensione e spegnimento delle luci per l’illuminazione e del riscaldamento nei mesi invernali, rispettando gli orari comunicati l’Amministrazione Comunale.
ART. 10 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA
1. La manutenzione straordinaria del Palazzetto dello Sport, del bar e locali pertinenti è a carico dell’Amministrazione Comunale, salvo che i relativi interventi siano determinati da incuria o colpa della ditta, o comunque ad essa riconducibili.
2. I locali e le attrezzature nelle loro condizioni di fatto e di efficienza vengono verificati ed accettati dalla ditta al momento dell’assunzione del servizio.
ART. 11 – MODALITA’ DI GESTIONE – ORARI
1. La gestione del bar dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti norme disposte dall’Amministrazione con l’osservanza degli orari tali da consentire il normale svolgimento delle attività agonistico / ricreative, in concomitanza con l’effettuazione di gare ed incontri o manifestazioni autorizzati dall’Amministrazione Comunale.
2. In occasione di manifestazioni scolastiche, sportive o ricreative organizzate dalla stessa Amministrazione, ovvero da parte delle associazioni operanti sul territorio comunale, il gestore si impegna ad assicurare la piena disponibilità del bar, previa comunicazione del giorno programmato. Il cancello pedonale di accesso all’impianto sportivo comunale dovrà essere aperto durante gli orari di apertura del bar.
Il gestore sarà tenuto ad affiggere un cartello con l’indicazione degli orari di apertura del bar.
ART. 12 – OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE
1. Il gestore del bar si assume l’obbligo:
a) a mantenere la struttura affidata in concessione in perfetto stato di conservazione;
b) ad esporre, all’interno del bar i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti del bar. A fianco di questo dovrà essere esposto anche il listino prezzi dei generi direttamente confezionati dal gestore. Tali prodotti dovranno essere confezionati con materie fresche di prima qualità e consumati in giornata;
c) gli impianti e tutte le dotazioni in genere di proprietà del gestore destinate al servizio del bar dovranno essere di buona qualità, mantenute sempre in perfetta efficienza e sostituite quando è necessario. Il gestore dovrà mantenere i locali, i servizi, i vetri, nonchè i mobili e tutto il materiale destinati all’espletamento del servizio in stato decoroso e di perfetta pulizia, rispettando le norme in materia di igiene;
d) a non installare giochi elettronici tipo video-poker o simili;
e) a diffondere nel locali bar soltanto musica proveniente da impianto stereo e/o juke-box, con regolazione del volume in modo da non arrecare disturbo a terzi. E’ fatto divieto di effettuare serate di musica dal vivo all’interno del bar e dei locali affidati in gestione né di somministrare alcolici con gradazione superiore ai 40°;
f) all’apertura e chiusura della struttura sportiva in occasione delle manifestazioni o attività sportive e simili, autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
g) ad assicurare la custodia della struttura durante le manifestazioni sportive e/o simili;
h) ad assicurare il rispetto del regolamento di funzionamento dell’impianto sportivo predisposto dall’amministrazione;
i) a verificare che al termine di ogni manifestazione e/o attività che gli spazi utilizzati vengano riconsegnati dagli utilizzatori in perfetto stato di pulizia, così come all’atto della consegna e che non siano stati arrecati danni alla struttura da parte degli stessi, ovvero a comunicarlo tempestivamente al Comune al fine di avviare provvedimenti risarcitori;
j) ad impedire l’accesso all’area sportiva dell’impianto a persone non autorizzate dall’Amministrazione Comunale;
k) a garantire de facto la pulizia ed il decoro all’interno della struttura anche nei periodi di sospensione delle attività;
l) di non fare un uso improprio della struttura;
2. Il concessionario, prima della sottoscrizione del relativo contratto, ha l’obbligo di segnalare all’amministrazione comunale un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) funzionante ed operativo allo stesso riconducibile a norma di legge al quale il Comune potrà
effettuare al gestore ogni comunicazione inerente al servizio, mediante l’indirizzo di posta elettronica certificata in dotazione all’Ente.
3. In materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il concessionario dovrà osservare quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Sono a carico del contraente le autorizzazione sanitarie previste dalla vigente normativa e il pagamento della TARSU (futura TRES) relativamente al locale bar, retro bar, ai servizi igienici riservati ai gestori del bar ed a quelli riservati agli avventori del bar.
5. Viene autorizzato l’uso di apparecchi radio televisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini nel rispetto delle seguenti regole:
- l’uso degli strumenti musicali e degli apparecchi per la riproduzione sonora sarà consentito all’interno del locale bar e nell’area antistante;
- il volume dovrà essere moderato, nel rispetto delle vigenti normative in materia di lotta all’inquinamento acustico e comunque non dovrà arrecare disturbo allo svolgimento delle attività sportive;
ART. 13 – INADEMPIENZE E PENALITA’
1. La ditta appaltatrice, nell’esecuzione di quanto previsto dal presente capitolato, avrà l’obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge concernenti la gestione.
firma per accettazione:
Qualora la ditta non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi comunque le disposizioni del presente capitolato, l’Amministrazione comunale applicherà una sanzione pecuniaria stabilita in base all’entità dell’inadempienza. Tale provvedimento dovrà essere preceduto da regolare contestazione dell’inadempienza, inviata dal Dirigente Responsabile del Servizio del Comune a mezzo raccomandata con A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC), rispetto alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione, anche tramite posta elettronica certificata.
2. In caso di grave inadempimento, il Comune, in alternativa al diritto di risolvere il contratto, si riserva la facoltà di applicare una sanzione amministrativa, seguendo la stessa procedura di cui al punto precedente.
ART. 14 – RECESSO, DECADENZA E REVOCA DELLA GESTIONE
1. Indipendentemente dai casi previsti dagli articoli precedenti, il Comune ha diritto di promuovere, nei modi o nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:
a) per gravi inadempienze della gestione;
b) per abbandono della gestione, salvo che per casi di forza maggiore;
c) per ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge relative al servizio;
d) per contegno abitualmente scorretto verso l’utenza da parte del gestore o del personale adibito al servizio;
e) quando la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
f) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
g) per mancata stipula delle previste assicurazioni;
h) per mancato pagamento reiterato del corrispettivo nei termini previsti;
i) per ogni altra inadempienza qui non contemplata e ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto.
2. La risoluzione sarà comunicata dall’Amministrazione con preavviso di 60 giorni a mezzo raccomandata A/X. Xxx il gestore che l’Amministrazione Comunale avranno facoltà di recedere dal contratto. Detta volontà dovrà essere manifestata con preavviso scritto, a mezzo raccomandata A/R o tramite posta elettronica certificata (PEC)., almeno 1 anno prima della scadenza del contratto.
Il recesso anticipato dal contratto da parte del gestore, dovrà essere comunicato all’Amministrazione comunale a mezzo raccomandata A/R, almeno 6 mesi prima dalla data di recesso stesso. Durante tale periodo il gestore sarà comunque tenuto a garantire l’apertura ed il funzionamento del bar. In tal caso l’autorizzazione amministrativa per la somministrazione alimenti e bevande tornerà nella piena disponibilità dell’amministrazione comunale senza riconoscimento di alcun diritto di avviamento.
Nei casi previsti dal presente articolo la ditta incorre anche nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi in conseguenza.
3. Il concessionario decade automaticamente dall’appalto (clausola risolutiva espressa ex art. 1546 C.C.) previa comunicazione scritta da parte del Comune della clausola risolutiva e fatto salvo il risarcimento del danno arrecato al Comune in caso di:
- mancata prestazione della cauzione definitiva o dei documenti richiesti per il perfezionamento dell’appalto e del relativo contratto;
- mancata comunicazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) prima della sottoscrizione del rogito di affidamento del servizio, salvo giustificato motivo;
- mancata presentazione dell’aggiudicatario nel giorno ed ora comunicati per la stipula del rogito di formalizzazione dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto a seguito dell’esperimento delle procedure di gara;
- mancato inizio della gestione nel termine fissato, salvo casi di forza maggiore o giustificato motivo;
- mancato pagamento al Comune, alle scadenze fissate nel contratto di concessione di una delle rate semestrali del canone dovuto dal gestore per la concessione del servizio di gestione del bar e dei servizi accessori, seguito dall’inutile decorso del termine fissato dal Responsabile del servizio per la regolarizzazione della intervenuta morosità.
4. L’utilizzo della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile comporta:
- l’automatica decadenza dell’aggiudicazione;
- la risoluzione di diritto dell’intervento all’appalto;
- l’indizione di nuova gara.
ART. 15 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del presente contratto ed ogni forma di subappalto totale o parziale, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. In ogni caso responsabile dell’operato del subappaltatore occulto sarà l’appaltatore, sia verso il Comune che verso i terzi.
L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa.
In caso di fallimento della ditta sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale rescindere il contratto nei termini di legge. L’Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione stessa nel caso di spese che dovesse sostenere a causa di azioni od omissioni di responsabilità della ditta, fino al completo esaurimento della cauzione stessa. La ditta sarà tenuta a reintegrare la cauzione.
ART. 16 – ASSICURAZIONI
1. L’aggiudicatario si impegna a provvedere a tutti gli oneri assicurativi che derivano dall’esecuzione della gestione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune per i danni a cose o persone.
A tal fine, dovrà produrre polizza assicurativa, prima della stipula del contratto, a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile ed incendio per un massimale non inferiore ad € 1.000.000,00.
L’Amministrazione comunale non si assume nessuna responsabilità per furti di materiali di proprietà della ditta appaltatrice custoditi nei locali e così pure degli effetti personali lasciati nei locali stessi e, comunque, per danni a qualsiasi titolo.
2. Resta inteso che l’uso della struttura è concesso secondo l’agibilità accertata e riconosciuta dagli organi preposti. Pertanto l’appaltatore deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d’uso e di capienza.
ART. 17 – INTERRUZIONE
Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché tempestivamente comunicate alla controparte e comunque ciò non comporterà sospensione dal pagamento del canone di locazione.
ART. 18 – SPESE E DIRITTI CONTRATTUALI
Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti all’appalto nonché quelle di contratto saranno a carico dell’aggiudicatario.
ART. 19 – RESPONSABILITA’
1. L’aggiudicatario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa da parte del Comune in caso di condanna.
Le spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno addebitate all’aggiudicatario ed in ogni caso da questi rimborsate.
2. L’aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Esso è pure responsabile dell’operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi. E’ altresì responsabile della moralità e dell’ordine pubblico all’interno del bar e dei locali di pertinenza.
3. L’aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente al disposto di cui all’art. 10 del TUPS, vietando nei locali qualsiasi tipo di giochi proibiti (carte e varie) elencati nella tabella di cui alla citata norma.
4. L’aggiudicatario si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.
ART. 20 – CONTROLLI
La vigilanza sui servizi competerà all’Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.
ART. 21 – FORO COMPETENTE
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere a causa del presente atto, sarà deferita al Tribunale di Velletri. L’affidatario del servizio dovrà inoltre eleggere il proprio domicilio nel Comune di Velletri.
ART. 22 – ACCETTAZIONE DEL CAPITOLATO
A titolo di piena ed incondizionata accettazione il presente capitolato deve, a pena di esclusione della gara di appalto, essere firmato in ogni sua pagina dal titolare dell’impresa individuale o dal legale rappresentante dell’impresa partecipante alla gara ed allegato ai documenti di gara nella “BUSTA N. 1
– DOCUMENTI AMMINISTRATIVI”.
ART. 23 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del vigente Codice per il Trattamento dei dati personali, approvato con D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione dell’aggiudicazione del contratto oggetto del presente bando e saranno trattati anche successivamente all’aggiudicazione per finalità inerenti alla gestione dello stesso. Con la presentazione e sottoscrizione dell’offerta, si intende autorizzato il conferimento dei dati di cui trattasi.
ART. 24 – DISPOSIZIONI FINALI
La ditta si considera, all’atto della presentazione dell’offerta nonché dell’assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dell’ubicazione dei locali e delle attrezzature nonché del loro stato. La presentazione dell’offerta, da parte della ditta, sarà considerata piena accettazione di tutte le condizioni prescritte dal presente capitolato, nessuna esclusa.
Il Comune comunicherà alla ditta ogni provvedimento che dovesse modificare la situazione preesistente. E’ fatta salva la facoltà per l’Amministrazione di non assegnare la concessione per la gestione di che trattasi, qualora non riscontri idonei requisiti tra le ditte partecipanti e di procedere, conseguentemente all’indizione di nuova gara. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle normative vigenti in materia.
ART. 25
Il presente capitolato si compone di n. 25 articoli