Contratto di fornitura di energia elettrica
Contratto di fornitura di energia elettrica
Periodo 01/01/2022 – 31/12/2024
Tra
con sede legale presso:
Partita IVA e Codice Fiscale n°
in persona del
in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante;
detto “Acquirente”
e
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
con sede legale presso:
P.zza Orsi Mangelli, 10 – 00000 Xxxxx Partita IVA e Codice Fiscale n. 00337870406
in persona di Xxx. XxxxXxxxxx Xxxxxxxxx, in qualità di Legale Rappresentante;
detto “Venditore”
congiuntamente le “Parti” e singolarmente “Parte”.
Art. 1 Oggetto del Contratto
Il presente Contratto Generale regola i termini e le condizioni relativi alla fornitura, alla somministrazione ed all’accettazione dell’energia elettrica prodotta dal Venditore e immessa al Punto di Consegna mediante i se- guenti impianti di produzione da Fonti Rinnovabili (di seguito indicati come “Punto di Immissione”).
Denominazione dell’impianto | INDIRIZZO IMPIANTO | Tipo di generazione | Codice id. SAPR | Codice POD | Potenza nominale [MW] | Tensione di allacciamento [kV] |
MONTE CASALE | Località Mon- te Casale – Bertinoro (FC) | Idroelettrico | S08MCNT | IT001E00221192 | 1,045 | 15 |
FV NIP2-Terra | Xxx Xxxxx Xxxxxx, xx – XXXXXXX (XX) | Solare-FV | 1165110 | IT001E49705717 | 0,9128 | 15 |
Il Venditore, in forza del presente Contratto, cederà all’Acquirente tutta l’energia elettrica prodotta ed immes- sa in rete dai propri Impianti, per la durata di cui al successivo Art. 3.
Il presente Contratto disciplina tutti i reciproci obblighi commerciali, economici e operativi contratti tra le Parti per la cessione dal Venditore all’Acquirente di tutta l’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli Im- pianti di cui al presente articolo.
Tutti gli importi esposti nel presente Contratto sono al netto di IVA.
Art. 2 Dichiarazioni
Ciascuna Parte dichiara e garantisce, stipulando il presente Contratto, quanto segue:
• Di essere una società regolarmente costituita, validamente esistente e in solida posizione in conformità alle relative leggi e alla relativa giurisdizione e di possedere tutte le necessarie autorizzazioni, permessi e diritti per adempiere agli obblighi del presente Contratto, in quella di operatore grossista qualificato dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito denominata “ARERA”) per l’acquisto e la vendita di energia elettrica;
• Il Venditore è titolare degli impianti di produzione di energia elettrica come da tabella indicata all’Art.1, di seguito richiamati come “Impianti”;
• Il Venditore si impegna a fornire all’Acquirente il mandato per la conclusione del contratto di dispaccia- mento in immissione con il gestore di rete e ogni altra delega o mandato richiesto dalla normativa pro- tempore si rendano necessari per l’esecuzione del presente Contratto;
• La stipula del Contratto e l’esecuzione delle transazioni contemplate nello stesso non violeranno alcuna disposizione del proprio atto costitutivo o statuto societario;
• Non vi sono procedimenti legali o amministrativi pendenti o incombenti, di cui essa sia parte in causa, che
– per quanto di sua conoscenza – pregiudicherebbero sostanzialmente la capacità di eseguire le transa- zioni previste dal Contratto;
• Non hanno stipulato e non stipuleranno accordi, né ha preso o prenderanno impegni contrattuali che po- trebbero influire negativamente sulla capacità ad adempiere ai propri obblighi ai sensi del presente Con- tratto ovvero comportare la violazione del presente Contratto;
• Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse si è determinata a stipulare il presente Contratto sulla base delle dichiarazioni e garanzie rese dall’altra. Qualora una o più delle succita- te dichiarazioni e garanzie ivi fornite dalle Parti si dimostrasse non corretta o falsa, la Parte mendace sarà tenuta al risarcimento del danno subito dall’altra.
Art. 3
Consegna dell’energia
Il Venditore si impegna a vendere all’Acquirente l’Energia Immessa nei Punti di Consegna per tutto il Periodo di Consegna.
I Punti di Consegna sono quelli di interconnessione dell’impianto di produzione con la rete di distribuzione gestita dalla società E-distribuzione S.p.A.. L’energia elettrica deve essere consegnata in accordo con gli stan- dard definiti dal distributore locale.
Il Periodo di Consegna inizia alle ore 00.00 CET del 01/01/2022 e termina alle ore 24.00 del 31/12/2024.
Per Energia Immessa si intende l’energia misurata su base oraria dal distributore locale cui l’impianto è allaccia- to (dati ufficiali forniti dal gestore della rete di distribuzione locale).
Il Venditore si impegna ad esercire e manutenere gli Impianti con la massima diligenza al fine di mantenere un livello di produzione adeguato.
Tutti i diritti, rischi e responsabilità per la consegna dell’energia elettrica sono trasferiti dal Venditore all’Acquirente al Punto di Consegna.
Nessun tipo di rivalsa o pretesa risarcitoria/indennitaria potrà essere ad alcun titolo fatta valere nei confronti di Romagna Acque Società delle Fonti in caso di modifiche o mancata produzione dell’Energia per qualsivoglia motivo.
Art. 4 Corrispettivo e Xxxxx
L’Acquirente riconoscerà al Venditore l’energia elettrica prodotta ed immessa in rete dagli Impianti, maggiorata delle corrispondenti perdite di rete (incrementata di un fattore percentuale relativo alle perdite evitate di energia elettrica delle immissioni nelle reti a media tensione così come definito dal Testo Integrato del Settle- ment (TIS) in vigore durante il periodo di consegna), il Prezzo Zonale Orario dell’energia elettrica in esito alla sessione giornaliera MGP del mercato spot organizzato dal Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. relativo alla zona elettrica Nord variato come indicato nella seguente tabella (di seguito il “Corrispettivo”).
Nome dell’impianto | Corrispettivo | Tipo di generazione |
IDRO MONTE CASALE | …………….€/MWh | Idroelettrico |
FV NIP2-Terra | …………….€/MWh | Solare-FV |
Il fattore percentuale di cui sopra definito nel TIS in vigore risulta essere pari al 2,3% (Delibera 449/2020/R/EEL del 10 novembre 2020 e s.m.i.).
Per tutta la durata del contratto è impegno dell’Acquirente di proporre al Venditore, previa richiesta dello stes- so Venditore, prezzi di acquisto dell’energia elettrica a prezzi fissi ed invariati anche differenziati per fascia oraria per determinati periodi di consegna (di seguito “Periodi di Fixing”) corrispondenti a:
1) Il primo ed eventualmente il secondo mese successivo alla data di formulazione della proposta di acquisto;
2) Il primo, il secondo ed il terzo trimestre successivo alla data di formulazione della proposta di acquisto.
A fronte dell’accettazione della proposta di fornitura da parte del Venditore nelle modalità indicate dall’Acquirente, l’Acquirente riconoscerà al Venditore, in sostituzione del suddetto Corrispettivo, il nuovo prez- zo fisso concordato relativamente all’energia consegnata nei Periodi di Fixing.
Le parti riconoscono e concordano espressamente che alla scadenza del Periodo di Fixing tornerà ad applicarsi il Corrispettivo.
Le parti concordano espressamente che gli eventuali Oneri di Sbilanciamento in Immissione saranno intera- mente a carico dell’Acquirente.
Ogni costo direttamente connesso alla produzione di energia elettrica sarà sostenuto dal Venditore. Ogni costo direttamente connesso all’acquisto di energia elettrica sarà sostenuto dall´Acquirente.
Art. 5 Dispacciamento e Misura
L’Acquirente stipulerà con Terna S.p.A. in nome e per conto del Venditore (nella forma di mandato senza rap- presentanza nei termini stabiliti dal § 1705 del Codice Civile) il Contratto di Dispacciamento in Immissione.
Il Venditore fornirà all’Acquirente tutte le informazioni necessarie all´adempimento delle obbligazioni del Con- tratto di Dispacciamento.
In caso di scioglimento anticipato del presente Contratto per qualsivoglia motivo, il Venditore dovrà comunica- re a Terna S.p.A la revoca del suddetto mandato, fornendo altresì all’Acquirente ed alla stessa Terna tutte le informazioni utili o comunque richieste da tali soggetti al fine dello scioglimento del Contratto di Dispacciamen- to in Immissione, restando in ogni caso espressamente inteso che l’Acquirente, nonostante la cessazione di efficacia del presente Contratto, si intenderà obbligato a dispacciare l’energia elettrica e, conseguentemente, remunerare il Venditore agli stessi termini e condizioni previsti dal presente Contratto sino alla presa d’atto da parte d Terna della revoca del suddetto mandato.
Le parti convengono che il Corrispettivo per l’Assegnazione dei Diritti di Utilizzo della Capacità di Trasporto sarà interamente a carico dell’Acquirente.
Ai fini della determinazione e misura dei valori di energia presso il Punto di Immissione, le Parti convengono di fare riferimento ai dati comunicati dal distributore locale all’Acquirente, in qualità di utente del dispacciamento in immissione.
Il Venditore si impegna in ogni caso a fornire all’Acquirente, alla fine del mese di consegna o al più tardi il deci- mo giorno del mese successivo, le misure dell’Energia Misurata come certificate dal distributore locale.
Art. 6 Obblighi informativi
Fermo quanto previsto dall’ultimo comma dell’Art. 3, il Venditore si impegna:
- ad informare l’Acquirente con almeno 7 (sette) giorni di preavviso circa le attività di manutenzione programmata che richiedano la sospensione o la riduzione dell'attività di produzione dell’Impianto;ad informare tempestivamente l’Acquirente di ogni ulteriore indisponibilità anche non programmata dell’Impianto che possa modificare il profilo di produzione atteso; a consentire all’Acquirente l’accesso al sistema di monitoraggio remoto della produzione, attraverso apposito Software EMS (Energy Mana- gement System);
- a comunicare all’Acquirente tramite nota scritta eventuali variazioni legate alla configurazione di im- missione / consumo dell’Impianto con almeno 3 (tre) mesi di anticipo.
Tali informazioni potranno essere fornite mediante email all’indirizzo indicato nel successivo Art. 13.
Art. 7
Tasse ed altri oneri
Il Venditore dovrà versare tutti i canoni, i compensi, le imposte e le altre spese fino al Punto di Consegna; l’Acquirente dovrà sostenere tutti i canoni, i compensi, le imposte e le altre spese dopo il Punto di Consegna. L’Acquirente dovrà inoltre versare l’imposta sul valore aggiunto secondo l’aliquota in vigore.
Qualora vengano introdotte nuove imposte o un’imposta esistente venga aumentata e l’Acquirente sia in grado di scaricare la stessa a terzi, l’Acquirente sarà responsabile del pagamento di tale nuova imposta o aumento di imposta.
Qualora l’Acquirente non sia in grado di scaricare tale imposta nuova o aumentata, troverà applicazione quanto contenuto nel paragrafo Art. 12.
Art. 8 Fatturazione e pagamenti
Il Venditore si impegna a fatturare all’Acquirente tutti i corrispettivi definiti nel Art. 5 a carico dell’Acquirente entro il ventesimo giorno del mese successivo al mese di fornitura al netto dei corrispettivi definiti nel Art. 5 a carico del Venditore.
L’Acquirente potrà compensare il proprio credito nei confronti del Venditore per i corrispettivi a carico del Venditore con il maggior credito vantato dal Venditore nei suoi confronti e, conseguentemente, il pagamento avverrà per la somma determinata a seguito della compensazione. I pagamenti saranno effettuati entro sessan- ta (60) giorni dalla data di ricezione della fattura a mezzo bonifico bancario sul conto che verrà indicato dalle Parti nel successivo Art. 13.
In caso di ritardato pagamento, sulla somma dovuta graveranno interessi di mora pari al tasso EURIBOR 365 con scadenza ad un mese riferito all’ultimo giorno feriale del mese precedente alla data di emissione fattura, maggiorato di 3 punti percentuali.
I pagamenti e le collegate fatture seguiranno la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari ex legge 136/2010 e s.m.i., secondo la quale Romagna Xxxxx comunicherà all’acquirente, oltre al proprio conto corren- te (comprensivo di codice IBAN), anche le persone deputate ad operarvi.
Tutti i rapporti con l’acquirente si svolgeranno nel rispetto della citata normativa ed è vietato qualsiasi paga- mento con danaro contante.
Contestualmente alla stipula del presente Contratto, a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazio- ni poste a suo carico ai sensi del presente Contratto, ivi incluso il pagamento delle fatture di sua pertinenza, l’Acquirente consegnerà al Fornitore una garanzia bancaria autonoma, emessa da un primario istituto finanzia- rio europeo per un ammontare massimo di € 80.000,00 (Euro ottantamila/00) e avente durata fino a 60 giorni successivi alla scadenza del presente Contratto.
In caso di recesso o risoluzione del presente Contratto, il Venditore deve restituire all’Acquirente la garanzia bancaria prestata a condizione che le obbligazioni in capo all’Acquirente ai sensi del presente Contratto siano state adempiute.
La suddetta Garanzia potrà essere escussa dal Venditore trascorsi 10 (dieci) giorni di calendario dall’inadempimento contrattuale del Cliente ovvero, in caso di inadempimento di un’obbligazione di pagamen- to, dalla scadenza del relativo pagamento.
Resta inteso che in caso di escussione parziale della Garanzia di cui al presente articolo, il Cliente si impegna a ricostituire l’importo massimo garantito di cui sopra, consegnando al Fornitore evidenza documentale di aver provveduto alla suddetta ricostituzione dell’importo garantito entro 15 (quindici) giorni dalla data di escussione parziale della Garanzia.
Art. 9
Inadempienza per cause di Forza Maggiore
Qualora una Parte si trovi nell’impossibilità di adempiere parzialmente o completamente alle proprie obbliga- zioni di fornitura o accettazione di energia per cause di Forza Maggiore, non potrà essere reclamato alcun ina- dempimento o colpa e questa Parte dovrà intendersi sollevata (e non semplicemente sospesa) dalle proprie obbligazioni per il periodo di tempo in cui la Forza Maggiore ne renda impossibile l’adempimento.
Per “Forza Maggiore” si intende qualsiasi evento o circostanza che vada al di là del ragionevole controllo di tale Parte e che risulti o renda impossibile a tale Parte di adempiere le proprie obbligazioni nell’ambito del presente Contratto. A detto fine, integrano Forza Maggiore i seguenti eventi, da intendersi esposti a titolo puramente esemplificativo e comunque non esaustivo:
- guerre, scioperi, serrate, catastrofi naturali, fulmini, atti terroristici;
- il mancato funzionamento dei sistemi di comunicazione di Terna S.p.A. e del Gestore del Mercato Elettrico
S.p.A. che impedisca ad una Parte di adempiere ai propri obblighi;
- la sospensione della consegna e dell’accettazione di energia da parte di E-distribuzione S.p.A., Xxxxx S.p.A. o da parte del Gestore del Mercato Elettrico S.p.A.
La parte colpita da un evento di Forza Maggiore avrà l’obbligo di avvertire immediatamente l’altra Parte, di informarla dell’entità e della presumibile durata del periodo di Forza Maggiore e, utilizzando tutti i ragionevoli mezzi tecnici e finanziari a sua disposizione, di assicurare che le pre-condizioni necessarie all’adempimento delle obbligazioni siano ristabilite.
Nel caso in cui il Venditore sia impossibilitato alla consegna dell’energia elettrica per una causa di Forza Mag- giore, la corrispondente accettazione dell’energia da parte dell’Acquirente ed il pagamento si intendono ugualmente sospesi per tutto il periodo di durata della Forza Maggiore.
Nel caso e nei limiti in cui l’obbligo di accettazione dell’energia sia impossibilitato per cause di Forza Maggiore, il corrispondente obbligo di consegna da parte del Venditore si intende ugualmente sospeso per tutto il perio- do di durata della Forza Maggiore.
Art. 10 Limitazione di Responsabilità
Nessun contenuto del presente Contratto si intende volto a limitare o escludere la responsabilità di ciascuna Parte per:
a) Inadempimento volontario o frode (dolo o colpa grave);
b) Qualsiasi azione volta a mettere in pericolo i diritti fondamentali di una Parte e che violi gli obblighi contrat- tuali fondamentali di una delle Parti o;
c) Grave negligenza o violazione degli obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.
Art. 11 Durata e Risoluzione
Il presente Contratto avrà durata per il Periodo di Consegna.
Le parti convengono che, in conformità a quanto disposto dall’art. 1565 c.c., il Venditore non potrà sospendere la somministrazione per inadempimenti di lieve entità.
Il presente contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., durante il relativo periodo di effi- cacia, solo in presenza di Motivi Sostanziali, come di seguito individuati.
Qualora si verifichi un Motivo Sostanziale con riferimento a una Parte, l’altra Parte potrà, previa comunicazione scritta alla Parte inadempiente, avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, risolvendo ad ogni effetto il presente Contratto.
Motivi Sostanziali particolari sono:
- Se l’altra Parte è inadempiente da più di due mesi rispetto a un pagamento dovuto ai sensi del Contratto, nonostante abbia ricevuto un sollecito scritto;
- Nel caso in cui il mancato adempimento degli obblighi dell’altra Parte, ai sensi del presente Contratto, sia stato giustificato da cause di Forza Maggiore secondo l’art. 10 per più di quaranta giorni consecutivi o per più di sessanta giorni complessivi in un periodo di tre mesi;
- Nel caso in cui l’altra Parte violi un obbligo sostanziale previsto dal presente Xxxxxxxxx e a tale violazione non venga posto rimedio entro trenta giorni dal ricevimento di un sollecito scritto.
La Parte che risolverà il presente Contratto per qualsiasi Motivo Sostanziale dovrà essere risarcita dall´altra Parte per ogni costo e danno derivante.
Art. 12 Modifiche normative
Nel caso in cui una qualsiasi delle parti non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni per ragioni di natura legislativa dovute a mutamenti e/o introduzioni e/o abrogazioni di norme, leggi, regolamenti e così via (a mero titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività: qualora una Parte perda ogni tipo di autorizzazione necessaria per adempiere al presente Contratto a causa di un cambiamento normativo), ciascuna Parte ha la facoltà di risolvere il contratto, notificando la risoluzione per iscritto all’altra Parte, con efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della nuova legge.
In caso di cambiamenti nella struttura legislativa attuale e qualora, in conseguenza di detti cambiamenti, risul- tasse modificata la situazione economica di una o di entrambe le parti in modo sostanziale, entrambe le parti si impegnano a rinegoziare il contratto in buona fede al fine di raggiungere una situazione economica più vicina possibile a quella precedente l’implementazione della nuova struttura legislativa. In caso di mancato accordo tra le Parti entro 30 (trenta) giorni dalla suddetta proposta di rinegoziazione, ciascuna di esse potrà recedere dal Contratto inviando relativa comunicazione scritta all’altra Parte, restando inteso che nel periodo intercor- rente tra la notifica del recesso e l’efficacia dello stesso l’Acquirente corrisponderà al Venditore il Corrispettivo in conformità a quanto previsto nel Art. 4. Il recesso sarà efficace a partire dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della comunicazione di recesso
Art.13 Comunicazioni
Salvo quanto diversamente pattuito, tutte le comunicazioni, dichiarazioni, fatture o pagamenti inviata da una Parte all’altra Parte, devono essere effettuate in forma scritta ed elettronica e consegnate ai seguenti indirizzi:
Venditore | Acquirente | |
Indirizzo | Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. Piazza Xxxx Xxxxxxxx, 10 – 00000 Xxxxx (XX) | |
Telefono | 0000 00000 - 00000 | |
Xxx | 0000 00000 | |
Attenzione | Sbaraglia Eros – Xxxxxxx Xxxxxx | |
Comunicazioni Programmi
Venditore | Acquirente | |
Indirizzo | Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. Piazza Xxxx Xxxxxxxx, 10 – 00000 Xxxxx (XX) | |
Telefono | 0000 00000 - 00000 | |
Xxx | 0000 00000 | |
Attenzione | Sbaraglia Eros – Xxxxxxx Xxxxxx | |
Fatturazione
Venditore | Acquirente | |
Indirizzo | Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. Piazza Xxxx Xxxxxxxx, 10 – 00000 Xxxxx (XX) | |
Telefono | 0000 00000 | |
Fax | 0000 00000 | |
Attenzione | Samorè Adria | |
Pagamenti
Venditore | Acquirente | |
Banca | ||
IBAN |
Art. 14 Varie
Nessuna Parte ha il diritto di trasferire i diritti e gli obblighi derivanti da questo Contratto ad una terza parte senza il consenso scritto dell’altra Parte.
Le Parti dovranno considerare riservato il contenuto del presente Contratto. Non sarà consentito trasmettere informazioni riguardanti il relativo contenuto a terzi o trasmettere il presente Contratto, in tutto o in parte, senza il consenso scritto dell’altra Parte. Quanto sopra non si applicherà alle informazioni richieste per il calcolo degli indici o alle informazioni trasmesse alle istituzioni regolatorie o governative al fine di consentire loro di eseguire il presente Contratto.
Ogni integrazione e/o modifica del presente Contratto e anche di questa clausola deve essere effettuata in forma scritta.
Nel caso in cui alcune disposizioni di questo contratto fossero o divenissero non valide dal punto di vista legale, ciò non inficerà la validità delle rimanenti clausole del Contratto. Le Parti concordano di rimpiazzare la clausola non valida con una valida più conforme possibile a quella non valida con riferimento all´intento economico.
L’Acquirente dovrà impegnarsi a prendere visione ed accettare tutte le disposizioni del Codice Etico di Roma- gna Acque, visionabile all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx nella “home page”.
Art. 15
Legge Applicabile e Foro Competente
La legge applicabile al presente contratto e alle obbligazioni dallo stesso nascenti è la Legge italiana, cui è fatto integrale rinvio per quanto non espressamente disposto nel presente accordo.
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere dal presente contratto, sua interpretazione, esecuzione, inesecu- zione o risoluzione, e che non possa essere risolta in via amichevole di conciliazione tra le parti del presente contratto, sarà demandata alla competenza esclusiva del Foro di Forlì.
Forlì, / /
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.
Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1341 e 1342 C.C., le parti dichiarano di aver esaminato e contrattato ogni singola clausola del presente contratto e, ad ogni buon conto, dichiarano di approvare in modo specifico le seguenti clausole: 3 (Consegna dell’energia); 4 (Corrispettivo e Oneri); 5 (Dispacciamento e Misura); 8 (Fattura- zione e Pagamenti); 9 (Inadempienza per causa di Forza Maggiore); 10 (Limitazione di Responsabilità); 11 (Du- rata e Risoluzione); 12 (Modifiche normative); 14 (Varie); 15 (Legge applicabile e Foro Competente).
Forlì, / /
Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A.