NON CI PUÒ ESSERE CONCORRENZA NELLA STESSA FEDERAZIONE
NON CI PUÒ ESSERE CONCORRENZA NELLA STESSA FEDERAZIONE
DISTACCHI SINDACALI SOLO SE C’È BUONA FEDE
REVOCA LEGITTIMA SE NON C’È ACCORDO
di Sentenza del Tribunale di Roma del 15.1.2004 da Italiapuntodoc del 5/2/2004
Le organizzazioni che fanno parte della stessa federazione sindacale hanno diritto a fruire dei distacchi, solo se si comportano secondo correttezza e buona fede. Pertanto, se il patto federa- tivo prevede che le singole organizzazioni sindacali debbano presentarsi unite alle elezioni sin- dacali per il calcolo della rappresentatività, l’organizzazione che si presenta da sola, in concor- renza alla stessa federazione, perde il diritto ad ottenere i vantaggi propri dell’appartenenza al sodalizio.
E’ legittima, dunque, la revoca dei distacchi sindacali da parte della federazione, nei confronti del sindacato membro che non rispetta il patto federativo, presentandosi con proprie liste alle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie.
Lo ha stabilito la seconda sezione del tribunale di Roma, che ha accolto un reclamo presentato dalla federazione Gilda-Unams contro la Cisal scuola, in opposizione ad un provvedimento d’urgenza.
Il reclamo è un procedimento giudiziale, che viene attivato dalla parte soccombente a seguito di un procedimento d’urgenza. A differenza di quest’ultimo (che viene celebrato con un solo giudice) il reclamo viene discusso davanti a un collegio giudicante, di cui non può fare parte il giudice che ha emesso il decreto d’urgenza.
IL TRIBUNALE DI ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE
composto dai magistrati:
xxxx. Xxxxx Xxxxxx PRESIDENTE
xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx GIUDICE-REL. xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx GIUDICE
Riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente ORDINANZA
Nel procedimento iscritto al n. 91302 del ruolo generale dell'anno 2003, vertente
TRA
Ministero dell'Istruzione università e ricerca, in persona del ministro in carica, xxx.xx in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello stato che lo rappresenta e difende.
RECLAMANTE E
Federazione Gilda UNAMS, in persona dei suoi legali rappresentanti protempore prof. A.A. e D.
L. S., elett.te dom.ta in Roma, via Livenza n. 3, presso lo studio dell'avv. Xxxxx Xxxxxx
RECLAMANTE E
D. M. in proprio e CISAL Scuola, in persona del suo segretario generale e legale rappresentan-
te pro-tempore prof. M. D., elett.te dom.ti in Roma, via Otranto n. 18, presso lo studio de l- l'avv. Xxxxxxx Xxxx che li rappresenta e difende
RECLAMATI
avente ad oggetto il reclamo proposto dal Ministero dell'istruzione università e ricerca e dalla Federazione Gilda UNAMS contro il provvedimento emesso in data 14/11/2003 ai sensi dell'art. 700 c.p.c. [1] dal G.D. xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxx, provvedimento con il quale è stato inibito al M i- nistero dell'istruzione dell'universítà e della ricerca "di procedere, relativamente all'anno scola- stico 2003/2004, alla revoca delle prerogative sindacali assegnate in base al protocollo d'intesa del 27 novembre 1997 alla CISAL Scuola"
OSSERVATO CHE:
- non rientra tra i poteri del giudice quello di rilevare d'ufficio, per farlo valere a vantaggio di un terzo estraneo al negozio, il mancato rispetto di un termine fissato esclusivamente in un contratto e posto a tutela degli interessi di una sola delle parti di tale contratto (parte la quale, per di più, nel caso di specie è rimasta contumace nel giudizio in cui il giudice ha posto a fondamento della propria decisione il mancato rispetto del termine in questione);
- che, infatti, il far valere o meno il termine di cui sopra rientra nei poteri disponibili della parte a vantaggio della quale il termine è fissato e che nel caso in esame tale parte propo- nendo reclamo ha espressamente manifestato la volontà di non voler far valere detto ter- mine;
- che tra la CISAL Scuola e Xxxxx Xxxxxxxx, da una parte, ed il Ministero, dall'altra, non esi- ste alcun rapporto obbligatorio che legittimi i primi a pretendere dal secondo determinati comportamenti (nel caso di specie non adempiere al contratto dallo stesso Ministero stipu- lato con la Federazione Gilda UNAMS, oppure concedere o negare prerogative sindacali alle persone indicate dalla CISAL Scuola, oppure far valere un termine inserito a proprio favore in un contratto di cui sono parti esclusivamente lo stesso Ministero e la Gílda UNAMS);
- che effettivamente la richiesta inoltrata al Ministero di revoca degli esoneri sindacali con- cessi, su richiesta della stessa GILDA UNAMS, ai dirigenti sindacali espressione della CISAL Scuola costituisce una violazione da parte della Federazione Gilda UNAMS del contratto st i- pulato in data 27/11/1997 con la CISAL Scuola, ma che, di contro, l'eccezione sollevata dalla Gilda di già avvenuto scioglimento del menzionato contratto o, quantomeno, avere di- ritto di provocare la risoluzione dello stesso per grave inadempimento da parte della CISAL Scuola (pagg. da 9 a 15 della memoria di costituzione dinanzi al giudice designato) appare fondata alla luce della sommaria delibazione effettuabile compatibilmente con la natura sommaria della cognizione consentita in questo procedimento cautelare (il comunicato del- la CISAL Scuola diffuso via INTERNET in data 21/10/2003 e la partecipazione alle elezioni RSU della CISAL Scuola Messina con il nuovo simbolo F.S.U. - Federazione Scuola Unita appaiono una grave violazione del principio di esecuzione del contratto secondo buona fede e della clausola seconda la quale "Alle elezioni RSU la CISAL Scuola si impegna a votare le liste della Gilda degli insegnanti");
- che, infatti, appare certamente una grave violazione degli obblighi assunti dalla CISAL Scuola con l'adesione alla Federazione Gilda UNAMS la partecipazione della prima alle ele- zioni delle RSU in schieramenti antagonisti a quello della Federazione Gilda UNAMS;
- che la fondatezza dell'eccezione sollevata dalla Federazione Gilda UNAMS non è stata in al- cun modo messa in discussione dalle deduzioni difensive della CISAL Scuola, la quale, sia davanti al giudice designato sia nel resistere al reclamo, non ha espresso la volontà di fare a sua volta valere comportamenti della Federazione Gilda UNAMS posti in essere in viola- zione del patto del 27/11/1997 e precedenti alla decisione di essa CISAL Scuola di partec i- pare alle elezioni delle RSU in uno schieramento antagonista a quello della Federazione Gilda UNAMS, ma, invece si è difesa esclusivamente negando di aver violato il patto di affi- liazione alla Federazione Gilda UNAMS;
- restando ogni altra questione assorbita dalle considerazioni che precedono, la domanda cautelare spiegata dalla CISAL Scuola deve essere rigettata per difetto del "fumus boni iu- ris [2] ";
- che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del procedimento;
P. Q. M.
- - in totale riforma del provvedimento reclamato, rigetta la domanda cautelare proposta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. dalla CISAL Scuola;
- - dichiara interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Roma 15/01/04 IL PRESIDENTE
Note
[1] L’articolo 700 del codice di procedura civile regola il cosiddetto procedimento d’urgenza. Si tratta di un procedimento, che viene attivato quando il ricorrente si risolve ad adire il giudice per scongiurare l’imminenza di un danno grave e irreparabile.
[2] Il fumus boni iuris consiste nella probabilità dell’esistenza del diritto che il ricorrente inten- de far valere in giudizio.