CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
tra
COREPLA, Consorzio Nazionale per la raccolta, il riciclaggio e il recupero degli
IMBALLAGGI IN PLASTICA, P.Iva12295820158, con sede a Xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, 0, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura , C.F.
nel proseguo anche solo “Convenzionante”o “COREPLA”
-da una parte-
e
, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di o (forma associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero
in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio , giusta delega …, con sede a , in , P.Iva in persona
del legale rappresentante , C.F. “Convenzionato”
(di seguito collettivamente “Parti”)
Premesso che
nel proseguo anche solo
-dall’altra parte-
- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “Accordo Quadro”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 gennaio 2015 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e COREPLA relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE I
Articolo 1 - Premesse e allegati
1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) prevalgono queste ultime.
Articolo 2 - Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell’Allegato Tecnico (allegato “A”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
Articolo 3 - Durata
1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
□1 fino al e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;
oppure
□ per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le l’ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.
Articolo 4 - Obblighi di trasmissione dati
1. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i seguenti dati2:
□ “dati standard” (allegato “B”);
□ “dati aggiuntivi” (allegato “C”);
2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell’allegato “D”. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.
1 Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’AQ oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).
2 Barrare l’opzione prescelta.
Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi
1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) e/o nellaSezione II.
Articolo 6 - Recesso
1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 7 - Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione
1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell’Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l’Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l’automatica decadenza
anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.
Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi
1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’Accordo Quadro (Capitolo 6
– “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dal Capitolo 6 dell’Accordo Quadro.
Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.
Art. 10 - Comunicazioni
1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:
CONSORZIO
Indirizzo:
Via ,
Tel: ; Fax: ; e-mail:
Pec:
CONVENZIONATO
Denominazione:
Referente:
Ruolo:
Indirizzo:
Via ,
Tel: ; Fax: ; e-mail:
Pec:
Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.
Art. 11 - Controversie
1. Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 8 – “La Governance dell’Accordo”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all’interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto dall’Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
Art. 12 - Tutela della privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull’utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
a. acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
c. adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
d. servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
e. gestione del contenzioso.
Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.
All’interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell’Area Amministrativa.
Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.
SEZIONE II
Articolo 13 - Conferimenti in assenza di Convenzione
1. In mancanza di stipula della Convenzione in relazione ai rifiuti di imballaggi in plastica raccolti sul territorio di un Comune, COREPLA non consente il conferimento dei rifiuti raccolti in quel Comune al CSS. Nel caso in cui si riscontri che lo stesso sia invece avvenuto, per tutti i quantitativi conferiti precedentemente al mese di stipula della Convenzione o di richiesta da parte del Convenzionato di aggiornamento della stessa in relazione a tale Comune, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.
Articolo 14 - Adempimenti per la stipula della Convenzione
1. Per la stipula della Convenzione, il richiedente deve comunicare a COREPLA i dati previsti nel modulo denominato “richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione COREPLA” (nel seguito allegato “E”).
In caso di delega o subdelega devono essere rispettate le specifiche previsioni contenute nell’Accordo Quadro (Capitolo 6) e nel Modello di delega COREPLA ad esso allegato.
La delega per la sottoscrizione della Convenzione, come prescritto in apposita nota del Modello di delega COREPLA, può essere rilasciata al soggetto affidatario del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica o al gestore dell’impianto che ritira su incarico del delegante i rifiuti di imballaggi in plastica. Sono pertanto delegabili, a titolo esemplificativo, soggetti quali i CSS e i CC che ritirano i rifiuti su incarico del delegante anche qualora non provvedano al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica. Per contro non sono delegabili i CSS per il ritiro dei flussi monomateriale in quanto tale incarico è loro conferito direttamente da COREPLA.
L’eventuale subdelega, da rilasciarsi in conformità al modello allegato (allegato “F”), può essere rilasciata solo da parte dei delegati che provvedono al servizio di raccolta; gli impianti titolari di delega, qualora non provvedano anche al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in plastica, non hanno facoltà di subdelega.
La subdelega può esser rilasciata ad ogni soggetto che concorre alla gestione della filiera dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sul territorio dei comuni deleganti. I CSS sono subdelegabili solo sui flussi multimateriale.
Non sono in ogni caso delegabili né subdelegabili i meri intermediari di rifiuti.
2. Vincoli dell’impianto delegato:
Il soggetto gestore dell’impianto che dovesse ricevere la delega a sottoscrivere la convenzione con COREPLA ha l’obbligo di dare comunicazione al Comune/Autorità delegante dei dati quali- quantitativi dei rifiuti conferiti a COREPLA e dei corrispettivi riconosciuti; ove tale obbligo non venga rispettato, il Comune/Autorità delegante potrà chiedere, con comunicazione via PEC indirizzata a COREPLA ed al soggetto delegato/subdelegato, di sospendere l’erogazione dei corrispettivi al convenzionato. Il ripristino dei pagamenti potrà avvenire previa comunicazione del Comune/Autorità delegante da inviarsi con le medesime modalità.
3. Contestualmente alla presentazione di delega o subdelega dovranno essere presentate a COREPLA
da parte dei soggetti delegati o subdelegati evidenze documentali che giustifichino, all’atto della stipula della convenzione, il possesso dei requisiti previsti.
COREPLA non procede a stipulare la Convenzione in mancanza di delega o subdelega, nel caso in cui siano state rilasciate con modalità differenti da quanto previsto rispettivamente nel capitolo 6 dell’Accordo Quadro ANCI–CONAI o nell’Allegato Sub-Delega e nel caso in cui non siano state presentate le evidenze documentali descritte nel precedente capoverso.
La delega e la sub-delega hanno durata minima di un anno. In assenza di una data di scadenza, la delega e la sub-delega si intendono valide, ai fini della Convenzione, per un anno dal mese di trasmissione. In ogni caso è fatta salva la facoltà di revoca prima del decorso della durata minima di un anno e prima della scadenza, da presentarsi conformemente all’Allegato denominato Revoca (Allegato “G”) alla presente Convenzione da parte del delegante o del subdelegante.
COREPLA non procede ad inserire in una Convenzione un Comune precedentemente inserito in altra Convenzione senza previo ricevimento della revoca della delega o della subdelega al precedente Convenzionato con le modalità prescritte nell’Allegato G.
In caso di variazione dei dati comunicati con l’Allegato E, il Convenzionato deve darne pronta comunicazione scritta a COREPLA; qualora la modifica sia relativa a uno o più nuovi comuni da inserire in Convenzione a seguito del ricevimento di nuova delega o subdelega, andrà contestualmente ripresentato anche l’Allegato E per i nuovi Comuni.
In assenza della sopracitata documentazione COREPLA non procederà all’aggiornamento della Convenzione. Inoltre, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato per eventuali conferimenti di materiale di nuovi Comuni per i quali non sia stata presentata la delega o subdelega prima dei conferimenti stessi. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.
In caso di trasferimento dell’azienda del Convenzionato ad altro soggetto a qualsiasi titolo intervenuta, le deleghe e le subdeleghe si intenderanno trasferite al cessionario e COREPLA ne darà comunicazione ai deleganti e ai subdeleganti. Salvo diverso avviso dei soggetti deleganti o subdeleganti da far pervenire a COREPLA entro 15 gg dal ricevimento di tale comunicazione, COREPLA provvederà a stipulare una nuova Convenzione con il cessionario; verranno di conseguenza creati dei nuovi Bacini (come definiti al successivo art.18) con attribuzione delle medie mobili iniziali ai sensi dell’Allegato 1 dell’Allegato Tecnico.
Qualora le comunicazioni inerenti i trasferimenti d’azienda non vengano trasmesse a COREPLA contestualmente ai trasferimenti stessi, le quantità conferite precedentemente alla ricezione della comunicazione da parte di COREPLA ed i relativi processi di fatturazione e pagamento verranno contabilizzate ed effettuati con riferimento al soggetto precedentemente convenzionato senza rettifiche retroattive da parte di COREPLA.
Articolo 15 - Flussi di raccolta
1. Il Convenzionato al momento della sottoscrizione della Convenzione può attivare i flussi previsti all’art. 4 dell’Allegato Tecnico (di seguito i “Flussi”).
Il Convenzionato può richiedere a COREPLA l’attivazione o la revoca di uno o più Flussi, anche successivamente alla sottoscrizione della Convenzione.
In relazione alla raccolta attivata sul territorio di ciascun Comune compreso nella Convenzione sarà possibile attivare:
- un Flusso B;
- un Flusso C;
- fino a due Flussi tra A, D multimateriale leggero e D multimateriale pesante. Sarà possibile attivare contemporaneamente Flussi di tipologia diversa solo qualora sia garantita la tracciabilità del rifiuto (ad es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le diverse raccolte per le quali si chiede l’attivazione del relativo Flusso).
In relazione alla raccolta sul territorio di un Comune con meno di 100.000 abitanti, per ciascun Flusso attivato è possibile delegare un solo soggetto. Ciascun delegato può subdelegare un solo soggetto per tutti i Flussi di raccolta, salvo che i subdelegati non effettuino direttamente la raccolta o siano impianti di primo destino. In tal ultimo caso resta inteso che qualora presso l’impianto di primo destino vengano convogliati più Flussi, gli stessi o non vengono subdelegati o vengono tutti subdelegati a tale impianto restando preclusa la possibilità di subdelegare il gestore dell’impianto di primo destino per solo alcuni dei Flussi.
Per Comuni con oltre 100.000 abitanti o per capoluoghi di Provincia è invece possibile delegare/subdelegare per ciascun Flusso anche più soggetti sempre che sia garantita la tracciabilità del rifiuto oggetto di subdelega sulla base dei seguenti criteri:
- aree geografiche oggetto di delega o subdelega chiaramente definite (quartieri/settori di raccolta);
- lotti oggetto di delega o subdelega differenziata descritti univocamente nel capitolato di gara/affidamento.
Articolo 16 - Tipologia di servizio raccolta
1. Le frazioni oggetto della raccolta devono essere esplicitamente e preventivamente individuate e comunicate agli utenti.
2. E’ facoltà di COREPLA, in mancanza di evidenza documentale in merito all’effettiva attivazione delle tipologia di raccolta comunicate, non procedere all’attivazione del Flusso richiesto o alla modifica del Flusso precedentemente attivato.
Articolo 17 - Piattaforme di conferimento
1. Le piattaforme di conferimento sono di tre tipologie:
a. Centro di Selezione (anche solo “CSS”);
b. Centro Comprensoriale (anche solo “CC”);
c. Centro di riciclo/recupero diretto o centro di selezione e riciclo (anche solo “RIC/CSR”).
2. Il CSS è una piattaforma che effettua per conto di COREPLA la selezione polimerica, dimensionale e per colore del materiale.
3. Il RIC/CSR è un impianto presso cui COREPLA può far conferire direttamente flussi di materiale che, per la loro composizione e per specifiche valutazioni tecnico-logistiche, non necessitino del processo di selezione presso un CSS. Il RIC/CSR è equiparato, ai fini della Convenzione, al CSS.
4. Salvo il caso di materiale pressato con ritiro a cura di COREPLA, il materiale si considera conferito dal Convenzionato a COREPLA ad avvenuto completamento dello scarico dell’automezzo nell’area a tal fine attrezzata presso il CSS.
5. Qualora il Convenzionato, prima del conferimento a CSS, faccia transitare il materiale presso piattaforme di trasferenza che non effettuano la pressatura, non dovrà essere effettuato nessun trattamento che modifichi la composizione del materiale (ad es. eliminazione della frazione estranea, separazione del multimateriale).
6. Il CC è una piattaforma individuata dal Convenzionato e definita all’articolo 5 dell’Allegato Tecnico. Il Convenzionato che conferisce a CSS dopo transito da CC o piattaforma di trasferenza, deve
garantire a COREPLA o ai terzi incaricati da COREPLA l’accesso a tali piattaforme, previa comunicazione di COREPLA con un preavviso di 24 ore (un giorno lavorativo) alla piattaforma medesima ed al Convenzionato stesso che avrà facoltà di presenziare. Presso le piattaforme di primo conferimento (CC o piattaforma di trasferenza) potranno essere effettuati sopralluoghi e/o verifiche documentali (registri di carico/scarico, formulari, trattamenti registrati etc.) relativi ai flussi riconducibili alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (CER 150102, 150106, 191204, 191210, 191212, 200139).
7. Dandone preventiva informazione ai Convenzionati per consentirne una eventuale presenza, potranno essere effettuate analisi sul materiale conferito dai Convenzionati presso tali piattaforme al fine di verificare la congruità fra i rifiuti di imballaggi in plastica conferiti in ingresso presso le piattaforme con i rifiuti di imballaggi in plastica successivamente conferiti a CSS.
8. In ogni caso, a richiesta di COREPLA, il Convenzionato è tenuto a fornire la documentazione relativa ai conferimenti effettuati in ingresso al CC o alla piattaforma di trasferenza.
9. Qualora il conferimento della raccolta avvenga presso un CC ed il successivo trasporto a CSS avvenga a cura di COREPLA, come previsto all’art. 6.2.b dell’Allegato Tecnico, il materiale si considera conferito a COREPLA ad avvenuto completamento del carico dell’automezzo presso il CC; per quanto riguarda la fatturazione farà fede la quantità riscontrata e la data di scarico presso il CSS.
10. Nel caso in cui la piattaforma individuata dal Convenzionato sia un CC, nella Convenzione potranno essere indicati due CSS (uno come principale e uno come sussidiario) come destinatari finali del materiale.
Articolo 18 - Bacino di raccolta
1. Nel trasmettere la Convenzione verranno altresì inviati al Convenzionato uno o più allegati sintetici ciascuno denominato “Bacino”. Ogni Bacino è identificato, per uno o più Comuni inseriti in Convenzione, dai seguenti dati:
a. Piattaforma finale di conferimento (CSS);
b. Tipologia di Raccolta;
c. Tipologia di Flusso;
d. Estremi del CC in caso di materiale pressato.
2. Il Bacino potrà subire revisioni nel corso della durata della Convenzione (ad es. revoca di un Comune o aggiunta di un nuovo Comune). Tali revisioni saranno tempestivamente trasmesse da COREPLA al Convenzionato.
3. Il Bacino è quindi l’abbinamento univoco tra uno o più Comuni inseriti nella medesima Convenzione, una Piattaforma di conferimento, una Tipologia di Raccolta, una Tipologia di Flusso ed eventualmente un CC.
4. Qualora il Convenzionato abbia richiesto, per gli stessi Comuni, l’attivazione di una sola Tipologia di Raccolta e di una sola Tipologia di Flusso, la Convenzione prevedrà un solo Bacino, a prescindere dal numero di comuni.
5. Qualora il materiale transiti da un CC, indipendentemente dalla Tipologia di Raccolta il Bacino sarà unico, ad esclusione del caso di attivazione di più Flussi (A, B o C).
6. In uno stesso Bacino multimateriale possono essere compresi solo Comuni ove la raccolta è composta dalle stesse frazioni di imballaggio.
7. COREPLA e il Convenzionato possono concordare l’attivazione di più Bacini, anche qualora la Piattaforma di conferimento, la Tipologia di Raccolta e la Tipologia di Flusso siano le medesime, nel caso in cui in uno dei Bacini da attivare sia compreso un capoluogo di provincia.
8. Per un medesimo Convenzionato ed un determinato Flusso, la raccolta di un Comune dovrà essere riferita ad un unico Bacino e quindi COREPLA procederà ad inserire il Comune in un solo Bacino; tuttavia, nel caso di Comuni con un numero di abitanti superiore a 50.000, può essere concordata con COREPLA l’attivazione di più Bacini per lo stesso Comune nei casi in cui sia garantita la tracciabilità del rifiuto (es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le raccolte per le quali si chiede l’attivazione di un Bacino dedicato).
9. Nel caso di Comuni situati su isole minori che beneficiano del relativo corrispettivo per prestazione aggiuntiva prevista all’art. 6.2 lettera e dell’Allegato Tecnico, questi devono sempre formare un Bacino a sé stante.
10.COREPLA trasmetterà al Convenzionato, unitamente alla descrizione riepilogativa di ogni Bacino, il relativo numero di Bacino di identificazione univoca dello stesso, da utilizzarsi per i conferimenti del Bacino stesso. Il Convenzionato dovrà indicare sul documento di consegna del materiale il numero del Bacino cui si riferisce il conferimento stesso.
Articolo 19 - Corrispettivi di raccolta
1. Fermo restando quanto stabilito nell’art. 6 dell’Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:
a. tutti i corrispettivi di raccolta di cui all’art. 6.1 e all’art.6.2 dell’Allegato Tecnico si intendono al netto dell’IVA;
b. il corrispettivo del Flusso B viene adottato, oltre che per i Bacini di Flusso B anche per Bacini di Flusso A o di Flusso C o di Flusso D, qualora la media mobile del periodo di riferimento superi il 20% diTraccianti rispetto agli imballaggi in plastica conferiti;
c. per i conferimenti di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea da Traccianti comporta automaticamente la classificazione dell’intero carico come appartenente al Flusso B (vedi Allegato tecnico 6.1.3), fermo restando che, ai fini della determinazione del corrispettivo spettante per il periodo di riferimento, fa fede il valore percentuale di Traccianti risultante dalla media mobile mensile;
d. nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi Flusso, per materiale contenente frazioni estranee in misura superiore al limite massimo previsto. In tal caso non sono dovuti neppure i corrispettivi delle prestazioni aggiuntive di cui all’art. 6.2 dell’Allegato Tecnico;
e. tutti i corrispettivi di cui all’art. 6.1 dell’Allegato Tecnico e tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui all’art. 6.2 dell’Allegato Tecnico sono riconosciuti da COREPLA esclusivamente al Convenzionato.
Articolo 20 - Verifiche di qualità
1. Xxxxx restando quanto stabilito nell’Allegato Tecnico e nell’Allegato 1 dello stesso Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:
x. X Xxxxxx attivi al 31.12.14 verranno automaticamente prorogati allineando la frequenza analisi in base alle tabelle 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 1 del sopracitato Allegato 1. Il mese di gennaio 2015 sarà valorizzato con la media mobile mensile in base alla frequenza di analisi valida per ciascun Bacino a partire dall’1.1.2015, come previsto alla lettera a) del paragrafo 3 del sopracitato Allegato 1 .
b. Qualora si rendesse necessario effettuare una correzione relativamente all’imputazione di un formulario che implichi variazioni di quantità relative ad un periodo ormai chiuso (ad esempio per riallocazione su un Bacino di quantità precedentemente attribuite ad un diverso Bacino per errore
in fase di registrazione del formulario) questa verrà effettuata senza che venga ricalcolata la media mobile delle analisi effettuate per i Xxxxxx che hanno subito variazioni di quantità.
c. Qualora un carico sia stato conferito contaminato da insetti o animali o carogne o materiali pericolosi o putrescenti o maleodoranti in concentrazione tale da far venir meno le condizioni igienico sanitarie minime necessarie per l’effettuazione delle analisi garantendo la salute e la sicurezza dell’operatore oppure il CSS ritenga che il codice CER riportato sul formulario o su altro documento di trasporto non corrisponda alla tipologia di rifiuto conferito, si procede come di seguito descritto:
1) Se l’evenienza viene riscontrata prima dello scarico o in fase di scarico si procede al respingimento del carico e in caso di trasporti di materiale pressato effettuato a cura di COREPLA o da terzi per conto di COREPLA vengono riaddebitati al Convenzionato i costi di trasporto dal CSS al CC di provenienza. Qualora inoltre il carico sia oggetto di campionamento viene attribuita al relativo bacino un’analisi fittizia con i seguenti valori:
- il 51% di frazione estranea e 49% imballaggi per il monomateriale e il multimateriale leggero;
- 51% di frazione estranea e 32% imballaggi per il multi pesante .
Il CSS dovrà dare evidenza delle motivazioni del respingimento del carico riportando quanto riscontrato nel report di respingimento di cui all’Allegato H.
2) Qualora l’evenienza si verifichi in fase di analisi, per i soli carichi conferiti pressati, al relativo bacino verrà attribuita un’analisi fittizia con il 70% di frazione estranea ed il 30% di imballaggi.
In entrambi i casi, tali analisi fittizie contribuiranno esclusivamente alla media mobile mensile del mese in cui si verifica l’evento e non saranno considerate nella media mobile dei mesi successivi.
d. Per i bacini multimateriale in essere al 31/12/14, sino al 31/12/2016 in caso di cambiamento della tipologia di raccolta conferita sfusa a CSS da multimateriale pesante a multimateriale leggero o monomateriale con conferimento sfuso a CSS, eventuali frazioni di carta o vetro riscontrate nei primi 6 mesi di attivazione della nuova tipologia di raccolta saranno considerate frazione neutra e pertanto non incideranno sul limite massimo di frazione estranea in ingresso al CSS.
Nei casi in cui sussistano le precedenti condizioni verrà attivato un Bacino temporaneo per ogni Convenzionato (unico per Convenzionato nel caso in cui per i medesimi Comuni il CSS di conferimento e la tipologia di conferimento siano gli stessi). Per Convenzioni stipulate a fronte di delega da parte di più Comuni a tale Bacino temporaneo verrà di volta in volta attribuito per la
durata di 6 mesi il Comune in cui avviene il cambiamento di raccolta; viceversa per Convenzioni dirette con i Comuni o stipulate a fronte di delega da parte di un unico Comune il Bacino transitorio stesso avrà una durata di sei mesi.
Qualora un bacino multimateriale pesante con conferimento diretto a CSS attivasse un passaggio al conferimento monomateriale a CSS con transito da CC non sarà invece applicato il transitorio sopra descritto.
Articolo 21 - Conferimenti fuori specifica
1. Qualora il carico sottoposto ad analisi aggiuntiva evidenzi una presenza di frazioni estranee superiore ai limiti previsti nell’Allegato Tecnico all’art. 6.1.4 (cd. carico fuori specifica), si applica quanto in esso previsto.
2. La facoltà di COREPLA di sospendere i ritiri a seguito del superamento per oltre due volte consecutive dei limiti di soglia, prevista dall’Allegato Tecnico all’art. 6.1.5, non si applica ai conferimenti multimateriale.
Articolo 22 - Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato
1 Il Convenzionato ha la facoltà di scegliere l’impianto di pressatura (CC) a cui conferire il materiale. Tuttavia, COREPLA non garantisce il ritiro di materiale presso CC che non possano inviare a CSS il materiale con codici attività di recupero coerenti con le attività di recupero effettuate dai CSS.
2. La richiesta di ritiro di un carico di materiale pressato deve essere effettuata attraverso il portale Area Riservata Logistica accessibile dal sito COREPLA.
3. Dovrà essere inserita nel portale anche la data di disponibilità del carico, che dovrà essere successiva alla data di inserimento della richiesta, ed il/i Bacino/i di riferimento del materiale che verrà conferito con il carico; la data di disponibilità comunicata dovrà essere coerente con lo stoccaggio, le quantità prodotte, la tempistica e gli orari di carico.
4. Dovrà essere garantita una fascia oraria di disponibilità al carico presso il CC di almeno 8 ore e l’inizio delle operazioni di carico entro le due ore successive all’arrivo del mezzo.
5. COREPLA provvede a predisporre i buoni di ritiro del materiale con data ultima ritiro entro 8 giorni lavorativi a far data dalla data di disponibilità comunicata, trasmettendone copia al CC.
6. Qualora il trasportatore dovesse addebitare a COREPLA un costo per ore di sosta superiori a due, il costo sarà riaddebitato al Convenzionato.
7. Qualora il trasportatore si presentasse al carico e il materiale non fosse disponibile, COREPLA potrà riaddebitare al Convenzionato il costo del trasporto A/R.
8. Qualora il materiale risultasse contaminato ed il trasportatore dovesse documentare di aver sostenuto costi di bonifica del mezzo, questi ultimi saranno riaddebitati al Convenzionato.
9. I predetti costi dovranno essere addebitati da COREPLA entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.
Articolo 23 - Penali a carico di COREPLA
1. Qualora COREPLA ritirasse il materiale con un ritardo compreso tra 8 e 16 giorni lavorativi rispetto alla data ultima di carico prevista sul buono di ritiro, il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 7% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive).
2. Dopo il 16° giorno lavorativo di ritardo il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 15% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive) a cui si aggiunge, dopo il 21° giorno lavorativo di ritardo, la facoltà di inviare il carico a proprie spese
- previa comunicazione a COREPLA - al CSS più vicino riaddebitando a COREPLA i relativi costi maggiorati del 10% sulla base delle tariffe applicate dai fornitori COREPLA.
3. Le predette penali dovranno essere addebitate dal Convenzionato entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.
Articolo 24 - Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento
1. Il Convenzionato deve conferire il materiale esclusivamente presso la Piattaforma prevista nella Convenzione per ogni specifico Bacino.
2. Per carichi conferiti sfusi, sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto, ove consentito dalla normativa, ovvero sulla bollettina di pesata in ingresso all’impianto, il Convenzionato dovrà indicare il numero di Bacino. In mancanza di tale indicazione non viene autorizzato lo scarico del materiale presso il CSS.
3. Per carichi conferiti sfusi dal Convenzionato che, ove consentito dalla normativa vigente, vengono conferiti senza FIR, il CSS provvede a registrare lo scarico creando un numero così formato:
a. numero pesata;
b. codice CSS;
c. data del conferimento.
Il numero così ottenuto viene trascritto a cura del CSS sul documento di conferimento e, ai fini della Convenzione in essere con COREPLA, costituisce l’identificativo del conferimento. Tale numero deve essere citato dal Convenzionato nella fattura e viene utilizzato da COREPLA in fase di convocazione di analisi merceologica e in eventuali ulteriori comunicazioni fra le parti.
4. Nel caso di carichi pressati tutte le balle dovranno essere etichettate in maniera certa e stabile con etichette in plastica o plastificate riportanti gli estremi del CC e della Tipologia di Flusso.
5. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) il CC dovrà indicare oltre ai numeri di Bacino, anche il peso in kg per ciascun Bacino.
6. In mancanza di tali dati, COREPLA non autorizza il carico presso il CC né lo scarico presso il CSS.
7. In caso di conferimento riferibile a più Bacini l’eventuale differenza tra peso dichiarato e peso riscontrato è attribuita al Bacino con il peso dichiarato maggiore.
8. COREPLA garantisce la disponibilità allo scarico presso i CSS per almeno 8 ore lavorative dal lunedì al venerdì e che gli scarichi avvengano in base all’ordine di presentazione al CSS.
In ogni caso, qualora il materiale provenga da CC, da impianti intermedi di trasferenza oppure a seguito di trasbordo effettuato con modalità diverse da quelle previste all’art. 6.2.a dell’Allegato Tecnico, il conferimento a CSS può avvenire dal lunedì al venerdì non prima delle 7.00 e non oltre le
19.00. Quanto sopra ad eccezione dei seguenti giorni e del successivo qualora lo stesso cada di sabato: 6 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre sempre che i CSS siano aperti per il conferimento.
Articolo 25 - Fatturazione e pagamenti
1. Fermo restando quanto previsto nell’Allegato “A” in ordine a fatturazione e pagamenti, le Parti precisano quanto segue.
2. Il Convenzionato, in presenza di conferimenti, deve provvede ad emettere fattura mensile nei confronti di COREPLA, e comunque entro due mesi dal conferimento a CSS; la fattura dovrà essere inviata esclusivamente in formato digitale all’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
3. La quantità del materiale consegnato da prendere in considerazione agli effetti di cui al presente articolo è quella riscontrata tramite pesata presso il CSS nel mese.
4. COREPLA pubblicherà, per singolo Convenzionato sul portale Raccolta la prefattura del mese. In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato stesso provvederà a contattare COREPLA prima di emettere la fattura per i chiarimenti del caso.
5. E’ espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di COREPLA, ivi inclusi i mandati irrevocabili all’incasso.
6. COREPLA, nel mese successivo al mese di conferimento della raccolta (es. alla fine del mese di luglio per il materiale conferito a giugno), provvede ad emettere fattura relativamente ai costi di separazione ed avvio a recupero della frazione estranea ove previsto che avrà scadenza a 60 giorni data fine mese fattura.
7. I pagamenti delle fatture vengono effettuati da COREPLA a 90 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario fatte salve eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da COREPLA.
8. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte di COREPLA o del Convenzionato sono dovuti interessi di mora nella misura dell’Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali.
Articolo 26 - Codice di comportamento. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs.
231/2001.
1. COREPLA si è dotato di un Codice di Comportamento, che costituisce l’insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all’interno e all’esterno del Consorzio e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito xxx.xxxxxxx.xx, di cui invita a prendere visione. L’adesione ai Principi di Comportamento del suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L’osservanza dei Principi di Comportamento è requisito fondamentale per l’instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con COREPLA.
2. Pertanto, con la sottoscrizione della Convenzione, il Convenzionato assume l’obbligo di adeguarsi ai suddetti Principi di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione del rapporto contrattuale nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l’obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi.
Articolo 27 - Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico (Allegato “A”) si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Luogo e data
Il Convenzionante Il Convenzionato
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le pattuizioni di cui agli artt. 1 (“Premesse e allegati), 6 (Recesso), 11 (Controversie) della Sezione I e agli artt. 13 (Conferimenti in assenza di Convenzione),14 (Adempimenti per la stipula della Convenzione), 15 (Flussi di raccolta), 17 (Piattaforme di conferimento), 19 (Corrispettivi di raccolta), 20 (Verifiche di qualità), 22 (Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato), 23 (Penali a carico di Corepla), 24 (Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento), 25 (Fatturazione e pagamenti), della Sezione II
Il Convenzionante Il Convenzionato
ALLEGATO B
Dati Convenzionati opzione 1
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta
Istat Comune | Codice CER | Descrizione CER | Kg |
Sezione 3. Impianti di destinazione
Istat Comune Produttore | Codice CER | Descrizione Cer | Ragione sociale Impianto | Istat Comune Sede Impianto | Totale (kg) | Tipo operazione |
Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.
Note:
1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all’inserimento dei dati per ciascun Comune.
2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO C
Dati Convenzionati opzione 2
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 2. Automezzi
Istat Comune | Targa | Tipo | Alimentazione | Codice CER | Km Anno | Giro (urbano/extraurbano/entrambi) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 3. Dati Movimenti CER
Nome CAMPO |
Mese Riferimento |
Istat Comune Produttore |
Nome Impianto Destinazione |
Istat Impianto Destinazione |
Cer |
Kg |
DescrizioneRifiuto |
Operazione |
Operazione Descrizione |
Unità Misura |
Targa Automezzo |
Trasmessi con cadenza mensile o semestrale
Parte 3 – Dati economici
Comune | Costo Totale servizio (€/anno) | Costo trattamento (€/anno) | Ricavi vendita (€/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Note:
1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
Dati Consorzi
ALLEGATO D
I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l’apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Nome Consorzio | Codice Consorzio | Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Data Attivazione | Bacino | Nome Comune | CodiceIstat | Provincia |
Parte 2 – Dati quantità e fatturati
Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Bacino | Mese Conferimento | Codice Articolo | Raccolta Differenziata Conferita (ton) | Rifiuti di imballaggio conferiti (ton) | Fascia di qualità | Corrispettivi (euro iva escl.) | % frazione estranea | Sfuso Pressato | Mono Multi | Flusso |
Parte 3 – Dati analisi di qualità
Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all’interno dei singoli allegati tecnici.
Note:
1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO E
MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE/AGGIORNAMENTO CONVENZIONE COREPLA
da compilare e inviare congiuntamente alla documentazione di eventuali deleghe/subdeleghe ricevute 1 di 2
NUOVA CONVENZIONE□ INSERIMENTO COMUNE DI NELLA CONVENZIONE IN ESSERE □
RAGIONE SOCIALE | |
INDIRIZZO via/cap/comune/provincia | |
REFERENTE CONVENZIONE | |
E-MAIL, TELEFONO E FAX | |
P.IVA | |
CODICE IBAN | |
NOME E QUALIFICA DEL FIRMATARIO DELLA CONVENZIONE | |
REFERENTE TECNICO PER INVIO CONVOCAZIONI ANALISI | |
INDIRIZZO PEC PER INVIO CONVOCAZIONI ANALISI | |
SCELTA OPZIONE OBBLIGHI TRASMISSIONE DATI (Art. 4 Convenzione) | □ dati standard (allegato B) oppure □ dati aggiuntivi (allegato C) |
Le informazioni riportate nelle sezioni 1 e 2 sono relative al/ai Comune/i di*: | |
SEZ 1: MODALITA’ CONFERIMENTO A CSS COREPLA | |
TIPOLOGIA FLUSSO DI CONFERIMENTO A CSS COREPLA DA ATTIVARE (anche più scelte) | MONOMATERIALE A (raccolta di origine domestica) □ B (raccolta di origine non domestica) □ C (raccolta di soli contenitori in plastica per liquidi) □ |
MULTIMATERIALE D-L (multimateriale leggero) □ D-P (multimateriale pesante) □ | |
FLUSSO PRESSATO A CSS: Centro Comprensoriale (CC) scelto | |
FLUSSO MONOMATERIALE SFUSO A CSS: eventuale impianto di trasferenza intermedio | |
FLUSSO MULTIMATERIALE A CSS: A) Centro di Selezione COREPLA (CSS) scelto B) eventuale impianto di trasferenza intermedio | A) B) |
MODULO RICHIESTA ATTIVAZIONE/AGGIORNAMENTO CONVENZIONE COREPLA
da compilare e inviare congiuntamente alla documentazione di eventuali deleghe/subdeleghe ricevute 2 di 2
SEZ 2: MODALITA’ DI RACCOLTA SUL TERRITORIO | |
Tipologia di raccolta effettuata sul territorio comunale | □ MONOMATERIALE □ MULTIMATERIALE |
In caso di raccolta multi materiale indicare le altre frazioni di imballaggi oltre la plastica oggetto di raccolta sul territorio comunale | □ alluminio □ acciaio □ carta/cartone □ vetro □ legno □ altro ………………………….. ……………………………………………..(specificare) |
Produttore detentore indicato sui formulari/DDT di conferimento a CSS (solo per conferimento sfuso a CSS) | □ COMUNE DI RACCOLTA □ TERZI ……………………………………………………….. (ragione sociale) |
* CONVENZIONAMENTO A SEGUITO DI DELEGA/SUBDELEGA
Nel caso di convenzionamento a seguito di delega da parte di più comuni/subdelega relativa a più comuni sarà necessario specificare l’elenco dei comuni a cui fanno riferimento le informazioni delle sezioni 1 e 2.
Qualora, ai fini di tali informazioni, i comuni presentino caratteristiche disomogenee trasmettere le sezioni 1 e 2 per gruppi di comuni omogenei (es: se un delegato ha ricevuto delega da 25 comuni con conferimento multi materiale diretto a CSS di cui 18 effettuano raccolta multi materiale leggera e 7 raccolta multi materiale pesante andranno compilati e trasmessi due moduli: uno relativo ai 18 comuni con raccolta multi leggera e uno relativo ai 7 comuni con raccolta multi pesante)
TIMBRO E FIRMA
ALLEGATO F SUBDELEGA
Facsimile subdelega
Da compilarsi da parte del soggetto delegante su carta intestata1
Le subdeleghe non conformi al presente modello non saranno accettate.
Spett.le2
A MEZZO PEC O RACC A/R E p.c. Spett.le COREPLA
A MEZZO PEC O RACC A/R E p.c. Spett.le3
Luogo, data
Oggetto: Subdelega per la sottoscrizione della Convenzione con COREPLA in conformità all’Accordo Quadro Anci-Conai sottoscritto in data 1 aprile 2014 e all’Allegato Tecnico Anci- COREPLA sottoscritto in data 6 ottobre 2014.
1 Il delegante sarà il soggetto affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti urbani a prescindere dalla forma di gestione prescelta (appalto/concessione a terzi, società mista, società in house).
2 Il subdelegato sarà un soggetto che concorre alla gestione della filiera dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sul territorio dei comuni oggetto di subdelega.
3 Indicare il/i Comune/i in forma singola o associata, o il/i soggetto/i che governa/no l’ambito ottimale che ha/hanno delegato il firmatario della presente subdelega.
Il subdelegato per poter procedere alla firma della Convenzione dovrà fornire a COREPLA, la documentazione di seguito indicata:
- nel caso in cui la presente subdelega sia stata inviata al/ai Comune/i in forma singola o associata, o al/ai soggetto/i che governa/no l’ambito ottimale a mezzo raccomandata A/R, copia del tagliando di ricevuta di ritorno della raccomandata;
- nel caso in cui la presente subdelega sia stata inviata al/ai Comune/i in forma singola o associata, o al/ai soggetto/i che governa/no l’ambito ottimale a mezzo PEC, copia del messaggio di avvenuta consegna della PEC.
In assenza della predetta documentazione, COREPLA non procede alla firma della Convenzione.
Con la presente Vi autorizziamo a sottoscrivere con COREPLA la Convenzione Attuativa del vigente Accordo Quadro ANCI/CONAI (nel proseguo “Convenzione”) per l’avvio al riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti in modo differenziato nell’ambito territoriale di nostra competenza a
decorrere dal 4 sino al 5
Vi ricordiamo che con la sottoscrizione della Convenzione Voi assumerete tutti gli obblighi ed i diritti in essa previsti in capo al Convenzionato.
Ci riserviamo la facoltà di revocare per giusta causa la presente subdelega, in particolare anche nell’ipotesi in cui non rispettiate gli obblighi di tracciabilità dei flussi così come disciplinati nella Convenzione e/o rifiuterete di comunicarci i dati sui quantitativi di rifiuti conferiti al Consorzio di Filiera e/o sui corrispettivi percepiti: in tale ipotesi procederemo contestandoVi l’omissione e, in mancanza di Vs. idonee giustificazioni da fornirsi entro 7 giorni dal ricevimento della contestazione e persistendo il Vs. inadempimento, provvederemo a comunicarVi la revoca della presente subdelega mediante pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ed essa avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento. Vi rammentiamo che l’esercizio di tale facoltà di revoca comporterà la risoluzione ex art. 1353 c.c. della Convenzione da Voi sottoscritta in forza della presente subdelega.
La presente subdelega non può essere oggetto di ulteriore subdelega. Distinti saluti.
Il soggetto sub-delegante (timbro e firma)
4 Inserire una data posteriore a quella del presente documento.
5 Inserire la data di scadenza della Convenzione che il subdelegato viene legittimato a sottoscrivere. La durata della Convenzione dovrà essere pari ad almeno 12 mesi salvo che la scadenza della delega rilasciata dal/dai Comune/i, o dal/dai soggetto/i che governa/no l’ambito ottimale abbia un termine precedente.
ALLEGATO G REVOCA
Fac – simile revoca delega/subdelega
Da compilarsi da parte del Comune/soggetto delegante su carta intestata
Le revoche non conformi al presente modello non saranno accettate.
Spett. COREPLA
Xxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Via pec o Raccomandata A/R
Spett.
(Denominazione delegato cessante)
Via pec o Raccomandata A/R
Spett:
AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(da inserire in caso di revoca di subdelega)
Via pec o Raccomandata A/R
(Data)
Oggetto: Convenzione per la raccolta differenziata di rifiuti d’imballaggio in plastica
Con la presente comunichiamo la cessazione di validità, a decorrere dal (la data indicata deve essere posteriore a quella del presente documento), della delega/subdelega attribuita a (Delegato/Sub delegatocessante).
Contemporaneamente, con questa stessa comunichiamo(barrare la casella relativa alla soluzione prescelta):
[ ] 1. la volontà di delegare/subdelegare un diverso soggetto per cui provvederemo ad inviarvi la necessaria documentazione.
Oppure
[ ] 2. la volontà di stipulare direttamente convenzione con COREPLA, per cui provvederemo ad inviarvi la necessaria documentazione.
Distinti saluti.
Comune/soggetto delegante
(timbro e firma)
ALLEGATO H - RESPINGIMENTO CARICO IN INGRESSO (da compilarsi ad esclusiva cura del Centro di Selezione COREPLA) CSS Data | ||
convenzionato | ||
bacino n° | ||
produttore detentore | ||
Formulario n° | ||
(allegare copia formulario) | ||
data FIR | ||
prima pesata | kg | |
(allegare copia talloncini di pesata) | ||
sfuso tipologia di conferimento pressato | ||
non in fase di campionamento Circostanza respingimento in fase di campionamento (con avviso prima dello scarico) | ||
codice CER errato motivo del respingimento Carico contaminato/ Mancanza condizioni igienico/sanitarie altro (trasmettere evidenze fotografiche via email a COREPLA) | ||
Respingimento effettuato alla presenza dell'autista Sig: firma | ||
(nome e cognome in stampatello) Xxxxxxx nel caso l'autista si rifiuti di firmare | ||
Respingimento effettuato alla presenza dell'ispettore della Società Sig: firma | ||
(nome e cognome in stampatello) Xxxxxxx nel caso nessun ispettore sia presente al respingimento | ||
timbre dell'impianto Sig: firma | ||
(nome e cognome in stampatello) |