Condizioni generali di leasing Tipo A sul contratto N.
Condizioni generali di leasing Tipo A sul contratto N.
Le seguenti condizioni generali di leasing trovano applicazione per il rapporto giuridico fra la Cembra Money Bank SA (in seguito «società di leasing») e l’assuntore del leasing. Per una migliore comprensione, la società di leasing rinuncia in tutte le formulazioni alla doppia forma maschile/femminile.
1. Contenuto contrattuale e proprietà sull’oggetto in leasing
1.1 La società di leasing acquista dal fornitore l’oggetto in leasing scelto dall’assunto- re del leasing e cede lo stesso in uso all’assuntore del leasing per la durata del presente contratto di leasing. L’assuntore del leasing è autorizzato ad utilizzare l’oggetto in leasing nel corso della durata contrattuale nel rispetto delle seguenti disposizioni.
1.2 L’assuntore del leasing prende in possesso l’oggetto in leasing direttamente dal fornitore facendo le veci della società di leasing ed è tenuto ad esaminare imme- diatamente ed accuratamente l’oggetto in leasing. Viene redatta una conferma di presa in consegna, da sottoscriversi dal fornitore e dall’assuntore del leasing, nel- la quale devono essere registrati eventuali difetti e parti o accessori mancanti.
1.3 L’oggetto in leasing resta di esclusiva proprietà della società di leasing per l’intera durata del presente contratto di leasing ed anche dopo il termine o la disdetta dello stesso. L’assuntore del leasing autorizza la società di leasing a iscrivere il codice 178 sulla carta grigia del veicolo e in un eventuale registro. All’assuntore del leasing non spetta il diritto di acquisto dell’oggetto in leasing ed esso alla fine del contratto è tenuto a restituire lo stesso alla società di leasing nello stato con- forme al contratto.
1.4 Gli eventuali ritardi di consegna non autorizzano l’assuntore del leasing a rescin- dere il contratto di leasing o a recedere dallo stesso. Se la consegna dell’oggetto in leasing non avviene, il presente contratto si annulla, senza che da ciò derivi qualsivoglia pretesa.
2. Durata
Il contratto di leasing viene stipulato in linea di massima per la durata contrattua- le fissa, stabilita dall’assuntore del leasing. La durata contrattuale inizia con l’ac- cettazione dell’oggetto in leasing e termina con la fine della durata contrattuale stabilita.
3. Recesso/Disdetta
3.1 La società di leasing si riserva di riesaminare la capacità creditizia dell’assuntore del leasing. La società di leasing può recedere dal contratto fino alla consegna dell’oggetto in leasing se l’assuntore del leasing non è più capace di credito. Il danno derivante dal recesso dal contratto è a carico dell’assuntore del leasing purché la società di leasing abbia adottato la diligenza consueta in affari.
3.2 L’assuntore del leasing è autorizzato a disdire per iscritto il contratto di leasing ri- spettando un termine di disdetta di 30 giorni alla fine di un periodo di leasing di tre mesi (evidenziato in grassetto nella tabella che segue). In questo caso la rata del leasing viene ricalcolata dall’inizio del contratto conforme mente alla cifra 4.3.
4. Rata del leasing
4.1 La rata del leasing deve essere corrisposta mensil-mente in anticipo alla Società di leasing entro il 1° di ogni mese (fatta eccezione per la prima rata del leasing, se questa deve essere pagata al fornitore alla consegna dell’oggetto in leasing).
4.2 In caso di ritardo nel pagamento della rata del leasing, l’assuntore del leasing, senza che sia necessaria una speciale messa in mora, è tenuto a pagare un inte- resse moratorio dell’ammontare del tasso d’interesse concordata nel contratto di leasing.
4.3 Il calcolo della rata del leasing si basa sulla durata contrattuale fissa richiesta e concordata dall’assuntore del leasing, sull’uso concordato (p. es. chilometraggio annuo) e sul tasso d’interesse concordato nel contratto di leasing.
Se l’assuntore del leasing fa uso del diritto alla disdetta anticipata o se il contratto di leasing viene terminato anticipatamente per altri motivi, in particolare a causa di violazioni contrattuali conformemente alla cifra 16 oppure di spostamento di domicilio (sede) all’estero, la rata del leasing viene ricalcolata dall’inizio del con- tratto in base all’effettiva durata contrattuale, conformemente alla tabella che segue e fissata definitivamente. In questo caso la Società di leasing redige un calcolo delle rate del leasing dovute complessivamente, tenendo conto dei paga- menti già avvenuti. L’assuntore del leasing è tenuto allora a pagare alla società di leasing entro 20 giorni e senza alcuna detrazione la differenza fatturata. Un’even- tuale differenza a favore dell’assuntore del leasing gli sarà rimborsata entro 20 giorni.
4.4 Il presente contratto si basa sull’addebito dell’imposta sul valore aggiunto in vigo- re alla stipulazione del contratto. Tutti gli obblighi di pagamento dell’assuntore del leasing s’intendono, se applicabile, più imposta sul valore aggiunto. Qualora nel corso della durata contrattuale, a seguito della modifica delle norme sull’imposta del valore aggiunto o di altre norme di legge e di ordinanza, alla società di leasing derivassero emolumenti o oneri fiscali supplementari, l’assuntore del leasing è d’accordo su un adeguato aumento dei suoi obblighi di pagamento.
4.5 La rata del leasing è dovuta anche se l’oggetto in leasing non può essere utilizzato per qualsivoglia motivo.
4.6 La rata del leasing si basa sull’uso annuo concordato (x.xx. chilometraggio an- nuo). Il maggior uso (p. es. maggior chilometraggio) viene addebitato all’assuntore del leasing alla conclusione del contratto. Non avviene rimborso per minor uso.
4.7 Se il prezzo d’acquisto in contanti dell’oggetto in leasing aumenta fra la stipulazio- ne del contratto e la consegna, la società di leasing si riserva di aumentare per- centualmente la rata del leasing.
5. Cauzione
5.1 La cauzione stabilita serve a garantire i diritti della società di leasing connessi al presente rapporto contrattuale. La liquidazione del conto cauzione avviene al ter- mine del contratto e ad avvenuta restituzione dell’oggetto in leasing.
5.2 La cauzione viene depositata su un conto della società di leasing a nome dell’as- suntore del leasing. La cauzione non frutta interessi.
6. Assicurazioni e tassa di circolazione
6.1 L’assuntore del leasing è di regola tenuto ad assicurare in modo adeguato l’ogget- to in leasing. Se l’oggetto in leasing è un automezzo, valgono le cifre 6.2 e 6.3.
6.2 Salvo accordo diverso, l’assuntore del leasing iscrive a suo nome l’oggetto in lea- sing presso il competente registro della motorizzazione cantonale e corrisponde le tasse e le imposte sulla circolazione.
6.3 Salvo accordo diverso, l’assuntore del leasing stipula un’assicurazione casco tota- le con rischio collisione per l’intera durata contrattuale. Esso cede alla società di leasing i suoi diritti nei confronti dell’assicurazione, comunque risponde in ogni caso della ricuperabilità di un eventuale credito. Xxxx s’impegna inoltre a gestire le controversie legali con l’assicurazione connesse ad un caso di sinistro, facendo le veci della società di leasing. Qualora l’assuntore del leasing non paghi i premi scaduti dell’assicurazione casco totale ceduta, la società di leasing può addossar- si il pagamento dei premi e fatturarli all’assuntore del leasing con un termine di pagamento di 10 giorni. Se il pagamento non perviene entro il termine fissato, la società di leasing è autorizzata a sciogliere il contratto di leasing conformemente alla cifra 16.
7. Cura dell’oggetto in leasing
L’assuntore del leasing s’impegna ad utilizzare con diligenza l’oggetto in leasing, a curarlo scrupolosamente, ad assoggettarlo ad un’impeccabile manutenzione ed a rispettare le norme dello stabilimento di produzione. In particolare l’assuntore del leasing deve far effettuare puntualmente e a regola d’arte i servizi di manutenzio- ne prescritti nel libretto d’assistenza, nonché le ispezioni, l’assistenza e le ripara- zioni.
8. Garanzia di fabbricazione e garanzia legale
8.1 L’assuntore del leasing conferma di conoscere le norme di garanzia sull’oggetto in leasing. La società di leasing autorizza ed obbliga l’assuntore del leasing a far va- lere, a sue spese e in rappresentanza della società di leasing, tutti i diritti e i cre- diti dei quali dispone la società di leasing nei confronti del fornitore o eventual- mente del produttore del veicolo in virtù della garanzia di fabbricazione e delle disposizioni legali (in particolare della garanzia legale per i vizi della cosa vendu- ta). L’assuntore del leasing è obbligato a notificare immediatamente qualsiasi di- fetto al fornitore e ad informare immediatamente la società di leasing se i difetti non sono riconosciuti o se sorgono dei problemi nell’ambito dell’eliminazione dei difetti.
8.2 Durante il periodo di garanzia, i difetti possono essere eliminati solo dagli interlo- cutori competenti secondo le disposizioni in materia di garanzia. È esclusa ogni responsabilità di qualsiasi tipo della società di leasing che eccede la garanzia di fabbricazione, sia per danni diretti sia indiretti.
8.3 Il verificarsi di difetti di qualsivoglia tipo o il mancato funzionamento dell’oggetto in leasing non autorizzano l’assuntore del leasing a sciogliere il contratto o a richie- dere per il relativo periodo la riduzione o il differimento della rata del leasing oppu- re un oggetto sostitutivo da parte della società di leasing. La società di leasing non risponde del risarcimento dei danni dovuti ad eventuale mancato guadagno.
9. Uso
L’assuntore del leasing può affidare l’oggetto in leasing a suoi collaboratori o a parenti però solo a persone che offrano la garanzia di un utilizzo scrupoloso e le- gittimo. L’assuntore del leasing senza l’autorizzazione scritta della società di lea- sing non può affidare in uso a terzi o subaffittare l’oggetto in leasing né a paga- mento né gratuitamente. Se l’oggetto in leasing è un automezzo, all’assuntore del leasing, senza preventiva autorizzazione della società di leasing, è vietato effettua- re scuole guida, viaggi come taxi oppure partecipare con esso a manifestazioni motoristiche sportive. Un uso all’estero dell’oggetto in leasing (frontaliere) dal quale derivi un obbligo di sdoganamento non può avvenire senza l’autorizzazione della società di leasing.
10. Riparazioni e lavori di manutenzione
Se nel contratto di leasing sono incluse spese di ripara-zione, manutenzione ordi- naria e/o straordinaria, è ne-cessario un accordo di riparazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria stipulato fra il fornitore e l’assuntore del leasing e vigo- no le sue disposizioni. L’assuntore del leasing conferma che gli è stato consegnato un esemplare di tale accordo. La società di leasing non si assume qualsivoglia obbligazione o responsabilità a fronte di questo accordo. L’inadempienza dell’ob- bligo di riparazione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria non esenta l’assun- tore del leasing dal suo obbligo di pagamento nei confronti della società di leasing. Le spese incluse al riguardo nella rata del leasing s’intendono comprensive di IVA. Il fornitore è obbligato alla contabilità nei confronti dell’AFC, la società di leasing è solo l’ufficio d’incasso.
11. Ampliamenti, montaggi e scritte
Sovrastrutture, incorporazioni e trasformazioni nonché scritte sull’oggetto in lea- sing sono lasciate alla discrezione dell’assuntore del leasing purché esse non ne pregiudichino il valore. Tutte le sovrastrutture, incorporazioni e trasformazioni non- ché le scritte, a scelta della società di leasing, o passano in proprietà della Società di leasing stessa, senza diritto di rimborso o indennizzo, o prima della restituzione dell’oggetto in leasing devono essere rimosse dall’assuntore del leasing a spese di questo, per ripristinare lo stato originale dell’oggetto in leasing.
12. Incidente, furto ed altri sinistri
12.1 Tutti i sinistri all’oggetto in leasing devono essere denunciati immediatamente alla società di leasing, come anche la perdita dell’oggetto in leasing (sottrazione per l’uso, furto, appropriazione indebita e simili).
12.2 Se l’oggetto in leasing è un automezzo, ogni incidente con una spesa di riparazio- ne preventivata maggiore di CHF 5 000.– deve subito essere denunciato per iscrit- to alla società di leasing. La società di leasing si riserva l’espresso diritto di code- cisione nel decidere la riparazione. Le indennità di assicurazione in base alla perizia dei danni spettano esclusivamente alla società di leasing.
12.3 L’assuntore del leasing cede con la presente alla società di leasing i suoi diritti verso le assicurazioni contro la responsabilità civile delle altre persone coinvolte nel sinistro o verso terzi. L’assuntore del leasing però resta obbligato a far valere questi diritti come incaricato della società di leasing nei confronti delle altre perso- ne coinvolte nel sinistro o delle loro assicurazioni contro la responsabilità civile.
12.4 In caso di danno totale o di perdita dell’oggetto in leasing, il contratto di leasing viene annullato con effetto immediato e la società di leasing redige il seguente conteggio di danno totale:
+ Totale di tutti i canoni di leasing dovuti, ma non ancora corrisposti alla data di conteggio (mora)
+ Totale dei canoni di leasing dovuti fino all’ordinaria scadenza contrattuale, scon- tati alla data di conteggio
+ Valore residuo calcolatorio conformemente al contratto di leasing
Dal totale di questo calcolo vengono detratti:
– Eventuale cauzione
– Pagamento dell’assicurazione
In caso di colpa, l’assuntore del leasing è tenuto a risarcire alla società di leasing tutti gli altri danni.
12.5 L’assuntore del leasing non può avanzare pretese contro la società di leasing per incidente, furto o altro sinistro.
13. Fallimento, pignoramento, ritenzione, requisizione, confisca e sequestro L’assuntore del leasing è tenuto a denunciare immediatamente alla società di lea- sing a mezzo lettera raccomandata un eventuale pignoramento, ritenzione, requisi- zione, confisca o sequestro dell’oggetto in leasing o l’eventuale apertura di falli- mento su di esso ed a far presente al competente ufficio d’esecuzione o dei falli- menti la proprietà della società di leasing sull’oggetto in leasing. L’assuntore del leasing informa immediatamente la società di leasing se l’oggetto in leasing viene requisito dalle autorità. Esso prende conoscenza che in un caso del genere non può avanzare qualsivoglia diritto verso la società di leasing. Esso risponde nei confronti della società di leasing di tutte le spese che possono derivare a quest’ultima dalla preservazione dei suoi interessi di proprietaria.
14. Comunicazioni
14.1 Tutte le comunicazioni della società di leasing (compresi estratti conto, circolari, disdette) valgono come notificate validamente se inviate all’ultimo indirizzo di corri- spondenza reso noto dall’assuntore del leasing. L’assuntore del leasing riconosce espressamente la validità ed il vincolo legale della notifica mediante moderne tec- nologie di comunicazione, come posta elettronica, SMS o simili, per tutta la corri- spondenza fra lui e la società di leasing (x.xx. solleciti, estratti conto). Laddove le presenti condizioni contrattuali o una norma di legge vincolante non richiedono la forma scritta, basta anche l’invio della comunicazione all’ultimo indirizzo e-mail, numero del cellulare o simile, resi noti dall’assuntore del leasing.
14.2 Il danno derivante dall’utilizzo di posta, telefono, telefax o di altri tipi di trasmissio- ne, segnatamente da perdita, ritardo, errori di trasmissione, carenze tecniche e di- sturbi o intrusioni illegittime in sistemi EDP (dell’assuntore del leasing o di un ter- zo), come pure in sistemi e reti di trasmissione accessibili a chiunque, è a carico dell’assuntore del leasing, purché la società di leasing abbia adottato la consueta diligenza in affari.
14.3 L’assuntore del leasing s’impegna a portare subito a conoscenza della società di leasing un eventuale cambio dell’indirizzo (di residenza) di domicilio, dell’indirizzo di notifica o di corrispondenza o altri motivi per i quali l’indirizzo utilizzato non è più valido (x.xx. cambiamenti di nome o della ragione sociale). Se la società di leasing deve sostenere spese per assicurare la raggiungibilità dell’assuntore del leasing (x.xx. ricerche d’indirizzo), le spese relative sono addebitate all’assuntore del leasing.
15. Spostamento all’estero della sede/del domicilio
Se l’assuntore del leasing sposta all’estero la sua sede/il suo domicilio o il suo luogo di soggiorno abituale, la società di leasing è autorizzata ad annullare il con- tratto di leasing senza preavviso. In tal caso l’intero debito residuo a quel punto cade immediatamente in pagamento e vengono applicate le norme per il calcolo della rata del leasing (cifra 4.3 delle presenti condizioni contrattuali).
16. Scioglimento anticipato del contratto
16.1 Se l’assuntore del leasing è in mora con pagamenti corrispondenti a più di tre ca- noni di leasing dovuti, la società di leasing è autorizzata a sciogliere senza preavvi- so il presente contratto.
16.2 Inoltre, la società di leasing è autorizzata a disdire il contratto di leasing senza preavviso e con effetto immediato se l’assuntore del leasing non rispetta i suoi ob- blighi contrattuali, in particolare in caso di trattamento inappropriato, di manuten- zione insufficiente, di usura eccessiva dell’oggetto in leasing o in caso di scadenza o di assenza della copertura assicurativa concordata. La società di leasing è inoltre autorizzata a disdire il contratto con effetto immediato se contro l’assuntore del leasing viene aperto un fallimento, se l’oggetto in leasing è pignorato, sequestrato, confiscato o requisito. Lo stesso vale quando qualcuno fa valere sull’oggetto in lea- sing un diritto di ritenzione o se viene emesso un attestato di carenza di beni a ca- rico dell’assuntore del leasing.
16.3 In caso di scioglimento anticipato del contratto conformemente alle norme di que- sta cifra 16, l’assuntore del leasing è tenuto a restituire immediatamente alla so- cietà di leasing l’oggetto in leasing. In tal caso la rata del leasing definitiva viene stabilita e liquidata conformemente alla cifra 4.3.
17. Restituzione dell’oggetto in leasing
17.1 L’assuntore del leasing s’impegna a restituire in stato pulito alla società di leasing o ad un ufficio da essa designato l’oggetto in leasing all’ultimo giorno della durata contrattuale (o subito in caso di scioglimento anticipato). È escluso un eventuale diritto di ritenzione dell’assuntore del leasing sull’oggetto in leasing per qualsivoglia pretesa nei confronti della società di leasing.
17.2 Viene redatto un verbale scritto sullo stato dell’og-getto in leasing. L’assuntore del leasing risponde nei confronti della società di leasing di tutte le riparazioni e di tutti i lavori di manutenzione che non siano risalibili a normale usura o al ripristino dell’oggetto in leasing necessario a fronte delle norme di legge (p. es. sicurezza della circolazione secondo la motorizzazione cantonale). L’assuntore del leasing ri- sponde anche di un eventuale deprezzamento conseguente ad un incidente, se questo non viene risarcito dall’assicurazione.
17.3 L’oggetto in leasing al momento della restituzione deve essere in stato di sicurezza nel traffico. Se l’oggetto in leasing è un automezzo, in caso di consegna dei pneu- matici estivi o invernali da parte della società di leasing insieme all’oggetto in lea- sing, a fine contratto i pneumatici estivi o invernali non montati dovranno essere restituiti spontaneamente.
17.4 In caso di controversie sul rapporto sullo stato, un esperto neutrale (p. es. nel caso di automezzi un esperto dell’Associazione periti automobilistici liberi professionisti) decide sullo stato e sui necessari lavori di riparazione. Questa perizia viene ricono- sciuta come vincolante da entrambi i contraenti. Le spese periziali vengono soste- nute da entrambi i contraenti, ciascuno per la metà.
17.5 Se l’assuntore del leasing non riconsegna immediatamente l’oggetto in leasing, la società di leasing è autorizzata a farlo ritirare presso l’assuntore del leasing a spe- se di quest’ultimo, senza che siano necessari un decreto giudiziario o un deposito.
18. Accordi speciali e modifiche contrattuali
18.1 L’assuntore del leasing autorizza la Società di leasing a prendere tutte le informa- zioni necessarie per l’esecuzione del presente contratto presso gli uffici pubblici, l’Ufficio centrale informazioni creditizie (ZEK) come pure l’Ufficio informazioni credi- tizie consumatori (IKO) e ad annunciare il presente contratto e la sua esecuzione alla ZEK e all’IKO. Eventuali blocchi dei dati disposti dall’assuntore del leasing sono da considerarsi irrevocabilmente annullati nei confronti della Società di leasing. L’assuntore del leasing prende conoscenza che gli uffici ZEK e IKO, se richiesti, ad ogni nuova richiesta di leasing o di credito informano sulle obbligazioni leasing gli istituti di credito ad essi collegati.
18.2 Gli accordi speciali al di fuori del presente contratto per essere valide richiedono l’approvazione scritta della società di leasing. Gli accordi accessori verbali non sono validi.
18.3 L’inefficacia di singole disposizioni contrattuali non tocca l’efficacia ed il vincolo delle altre disposizioni.
18.4 Il contratto è redatto in duplice copia ed è stato consegnato ad ogni contraente in un esemplare sottoscritto da entrambe le parti.
19. Segreto bancario/Protezione dei dati/Trasmissibilità del rapporto di leasing
19.1 Principio di territorialità: la società di leasing fa espressamente presente che il dirit- to svizzero (x.xx. protezione dei dati) si limita al solo territorio della Svizzera e che quindi tutti i dati che giungono all’estero non godono più di protezione conforme al diritto svizzero.
19.2 Comunicazione a terzi: l’assuntore del leasing è d’accordo che la società di leasing possa concedere in qualsiasi momento a terzi coinvolti nella stipulazione o esecu- zione del presente contratto (p. es. fornitore) accesso ai suoi dati derivanti dal rap- porto commerciale ed ai profili redatti sul cliente, in particolare per migliorare la cura della clientela e la fornitura di prestazioni. Se l’assuntore del leasing cade in mora ed è stato diffidato senza esito, la banca intraprende tutte le misure che ritie- ne utili, particolarmente in vista della riconsegna dell’oggetto del leasing nonché del recupero degli arretrati. In questo contesto il cliente rinuncia completamente al segreto bancario svizzero. In caso di rivendita del veicolo, il rapporto commerciale può essere palesato a terzi. Nell’ambito di quanto necessario allo scopo, l’assunto- re del leasing rinuncia al segreto bancario. L’assuntore del leasing autorizza la so- cietà di leasing ad utilizzare all’interno ed all’estero i suoi dati derivanti dal rappor- to commerciale, per scopi e valutazioni di marketing propri del gruppo. L’assuntore del leasing inoltre è d’accordo che i suoi dati derivanti dal rapporto commerciale vengano utilizzati per notificargli informazioni sui prodotti e sulle prestazioni di ser- vizi offerti dalla società di leasing o per far inviare da terzi autorizzati adeguate in- formazioni della società di leasing al suo indirizzo postale, e-mail o telefonico (p. es. SMS). L’assuntore del leasing può rifiutare in qualsiasi momento per iscritto alla società di leasing l’utilizzo dei dati di assuntore del leasing per scopi di marketing.
19.3 Outsourcing dell’elaborazione dati: la società di leasing può trasferire in parte a terzi i suoi servizi, in particolare nel campo della ricerca di mercato e della redazio- ne di profili dei clienti, del calcolo di rischi di leasing, di credito e di mercato rilevan- ti commercialmente come pure dell’amministrazione del rapporto di leasing (p. es. evasione di richieste e di contratti, corrispondenza, richiami ed esecuzioni). L’as- suntore del leasing è d’accordo che la società di leasing a tale scopo possa rendere noti, trasferire a terzi e far elaborare i suoi dati all’interno ed all’estero.
19.4 Trattamento dei dati all’estero: la società di leasing ha il diritto di far elaborare i dati in nazioni che non garantiscono una protezione dei dati adeguata. L’assuntore del leasing consente espressamente che la società di leasing, fra l’altro a seguito della sempre crescente globalizzazione dei servizi, degli intrecci internazionali o del suo finanziamento, sia autorizzata a stabilire liberamente di caso in caso a suo debito giudizio la trasmissione e l’elaborazione dei dati all’interno ed all’estero.
19.5 Elaborazione dati via Internet: la società di leasing si riserva fra l’altro di trasmette- re i dati via Internet. Internet è una rete pubblica ed accessibile a tutti. I dati vengo- no quindi trasmessi senza controllo ed a livello internazionale. In questo contesto l’assuntore del leasing rinuncia, se applicabile, al segreto bancario svizzero ed ac- cetta in particolare anche il possibile trasferimento all’estero.
19.6 Trasmissibilità del rapporto di leasing (ad esempio nell’ambito di una securitisa- tion): la società di leasing può inoltre trasferire totalmente o in parte a società affi- liate e/o a terzi sul territorio nazionale ed all’estero i suoi diritti o i suoi diritti e ob- blighi derivanti dal rapporto di leasing incluse eventuali garanzie, il contratto di leasing stesso, così come la proprietà sull’oggetto del rapporto di leasing. Tale tra- sferimento include il diritto a un ulteriore trasferimento dei dati sul territorio nazio- nale o all’estero. La società di leasing può rendere accessibili in qualsiasi momento ai titolari del diritto summenzionato i dati connessi al rapporto di leasing. A tale ri- guardo, l’assuntore del leasing rinuncia espressamente al segreto bancario.
20. Spese
La società di leasing riaddebita in particolare le spese supplementari citate in se- guito, causate dall’assuntore del leasing. Per i solleciti viene addebitata all’assun- tore del leasing una spesa di CHF 35.–. Anche le telefonate e la corrispondenza necessarie in questo contesto vengono addebitate all’assuntore del leasing. Se per casi d’incasso è necessario un colloquio personale della società di leasing o di una terza persona che la società di leasing avrà incaricato presso l’assuntore del lea- sing, viene addebitato un forfait di spesa di almeno CHF 200.–. Le eventuali spese d’esecuzione sono anch’esse a carico dell’assuntore del leasing.
In caso di disdetta anticipata conformemente alla cifra 3.2 o di scioglimento antici- pato del contratto conformemente alla cifra 16, all’assuntore del leasing oltre alle spese vengono addebitati CHF 250.–. Inoltre, in ragione di CHF 25.– ciascuno, possono essere fatturati ricerche d’indirizzo, evasione di lettere di disdetta ed estratti conto supplementari richiesti dall’assuntore del leasing. In caso di versa- menti allo sportello postale può essere addebitata agli assuntori del leasing una spesa di CHF 2.– per ogni ordine eseguito. Per un trasferimento della licenza di conducente, la società di leasing può addebitare all’assuntore del leasing CHF 75.–. Altre tasse o spese che esulano dall’ambito d’influenza della società di leasing possono anch’esse, di norma, essere addebitate all’assuntore del leasing in base al principio di causalità.
21. Compensazione
L’assuntore del leasing non è autorizzato a compensare eventuali pretese con le sue obbligazioni nei confronti della società di leasing. Tale divieto di compensazio- ne resta in vigore anche in caso di fallimento, dilazione concordataria e insolvenza della società di leasing. La cessione parziale o completa a terzi di pretese nei con- fronti della società di leasing da parte dell’assuntore del leasing è proibita.
22. Modifiche
La società di leasing è autorizzata a modificare in qualsiasi momento le Condizioni generali del presente contratto, notificando tali modifiche tramite circolare o in altro modo adeguato. Le modifiche sono considerate accettate se entro 4 settimane dall’invio delle modifiche non perviene alla banca l’obiezione per iscritto del cliente.
23. Diritto applicabile e foro competente
Tutti i rapporti giuridici fra l’assuntore del leasing e la società di leasing sono sog- getti esclusivamente al diritto svizzero, salvo che non debbano essere applicate imperativamente norme giuridiche diverse. Foro competente esclusivo per tutti i procedimenti, salvo che non si debba rispettare un foro imperativo, è Zurigo.
Tabella per il calcolo della rata del leasing in caso di scioglimento anticipato del contratto
Il calcolo si basa sul principio della svalutazione dell’oggetto in leasing dovuta a usura (ammortamento) secondo principi riconosciuti. Per i veicoli, il calcolo è basato su un chilometraggio mensile definito nel contratto di leasing (i chilometri supplementari dovranno, secondo quello che è convenuto nel contratto di leasing, essere pagati separatamente). Riparazioni e lavo- ri di manutenzione ordinaria, non riferibili a normale usura, vengono anch’essi fatturati separatamente; per i dettagli si rimanda alla cifra 17 delle condizioni generali di contratto. Le voci che seguono si riferiscono ciascuna al prezzo di acquisto in contanti definito nel contratto di leasing per l’oggetto in leasing. Queste voci s’intendono senza qualsivoglia prestazione supplementare (p. es. assicurazioni, riparazioni, imposte come tassa di circolazione, manutenzione, ecc). Queste spese devono essere corrisposte in più, conformemente alle voci con- cordate nel contratto di leasing. L’assuntore del leasing riconosce espressamente come vincolante il sottostante metodo di calcolo della rata del leasing e s’impegna a pagare entro 20 giorni alla società di leasing la rata del leasing calcolata secondo questo metodo per l’intera effettiva durata contrattuale. Al tempo stesso, l’assuntore del leasing s’impegna espressa- mente a curare ed a far eseguire a sue spese per l’intera durata del contratto di leasing una scrupolosa manutenzione dell’oggetto in leasing. In caso di disdetta prematura del contratto, la società di leasing emette una fattura che tiene conto delle circostanze del caso particolare. Le pretese della società di leasing restano riservate conformemente alla cifra 17.
La preghiamo di osservare che la tabella di calcolo del tasso
d‘interesse di leasing in vigore al momento dalla conclusione
Tabella per il calcolo della rata del leasing in caso di scioglimento anticipato del contratto
Mesi effetivi | Coefficiente | Valore residuo | Mesi effetivi | Coefficiente | Valore residuo |
del contratto, rimane valida anche in caso di scioglimento
del contratto anticipato.
Esempio:
Disdetta anticipata del contratto dopo mesi:
Prezzo di vendita contante secondo il contratto di leasing x = rata mensile effettiva) x
= Totale delle rate dovute
– Totale delle rate pagate
+ Eventuale chilometraggio supplementare e spese di riparazione/di manutenzione straordinaria
= Differenza in favore dell‘assuntore del leasing/della società di leasing
Con la sottoscrizione delle presenti condizioni generali di leasing il/i contraente/i del leasing attesta/attestano di averne letto e compreso il contenuto e di essere totalmen- te d’accordo con esse.
Il/i contraente/i del leasing
Se più contraenti del leasing sottoscrivono il presente contratto, rispondono in solido per tutte le obbligazioni.
Timbro e firma(e) autorizzata(e):