Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di Finanziamento
Generali Italia S.p.A.
CONVENZIONE IT
Contratto di assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di Finanziamento
Il presente set informativo contenente:
- DIP
- DIP aggiuntivo
- Condizioni di assicurazione comprensive del Glossario
deve essere consegnato al Conduttore/Aderente prima della sottoscrizione del contratto.
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POLIZZA DI ASSICURAZIONE CONVENZIONE AD ADESIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DI BENI STRUMENTALI OGGETTO DI FINANZIAMENTO
ASSICURAZIONE IT DI BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
POLIZZA N. 390790589
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PREMESSA
ASSICURAZIONE IT DI BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
Premesso che:
1. BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. intende proporre ai soggetti clienti con i quali stipuli un contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario una copertura assicurativa a tutela dei beni strumentali oggetto del contratto stesso, nei termini e limiti riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
2. Generali Italia S.p.A. intende prestate tale copertura nei termini riportati nella presente Polizza Convenzione ad Adesione;
si stipula la presente Polizza Convenzione ad Adesione.
I Conduttori potranno aderire alla Polizza Convenzione, tramite sottoscrizione del Modulo di Adesione, non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di finanziamento.
GLOSSARIO
Nel testo che segue si intendono per:
Assicurato
Per i contratti di locazione finanziaria e locazione operativa il soggetto proprietario del bene assicurato, cioè la Società di Leasing.
Per i contratti di credito e credito agrario, il soggetto proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore.
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Beneficiario
Il soggetto nei cui confronti viene pagato l’indennizzo liquidato a termini di polizza.
Beni Strumentali
Si intendono quei beni di cui si avvale il Conduttore per lo svolgimento di un’attività, in seguito definiti “cose” o “beni”.
Cantiere
Area, anche non delimitata, nella quale il Conduttore svolge le proprie attività.
Conduttore/Aderente
Il locatario delle cose assicurate che aderisce a questa Convenzione.
Contraente
Il soggetto che stipula la Polizza Convenzione ovvero BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A.
Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche
Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.
Contratto di Riferimento
Il contratto di locazione finanziaria, locazione operativa e credito stipulato tra il Locatore ed il Conduttore.
Finanziamento
Si intendono i contratti di: locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario.
Franchigia
L’importo che viene detratto dal risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza.
Indennizzo/Risarcimento
La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Locatore
Il Contraente della Polizza Convenzione.
Parti accessorie intercambiabili
Dispositivo che, dopo la messa in servizio di un bene strumentale, è assemblato allo stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, quali a titolo esemplificativo, forme, matrici, stampi.
Partita
Insieme di beni assicurati con un unico capitale.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dall’Assicurato alla Società.
Rischio
La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto
La quota in percento che viene detratta dall’Indennizzo/Risarcimento per ciascun sinistro e che la Società non indennizza.
Sinistro
Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società
Generali Italia S.p.A.
Subconduttore
Le persone e/o soggetti giuridici che in virtù di un contratto di utilizzo oneroso o meno con il conduttore (sub locazione) utilizzano il bene per lo svolgimento della propria attività.
Terrorismo
Per atto di terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di intimorire la popolazione o una sua parte.
Trasporto e trasferimento
Lo spostamento del bene assicurato, a bordo di altro mezzo o autonomamente, nel tragitto tra le sedi, cantieri e/o luoghi di lavoro del Conduttore.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 2 - Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 3 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 4 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Altre assicurazioni - Limitazione dell'indennizzo in caso di esistenza di altre assicurazioni
In caso di sinistro l’Assicurato è obbligato a comunicare alla Società tutte le altre assicurazioni per gli stessi rischi esistenti sopra la totalità o parte degli enti colpiti fornendo copia della relativa polizza.
Se al tempo del sinistro coesistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato o da altri per loro conto sulle stesse cose assicurate o per gli stessi rischi la presente assicurazione è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tali altre assicurazioni.
Art. 6 - Titolarità dei diritti sorgenti dalla polizza – Beneficiario
Per i contratti di locazione operativa e finanziaria, le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Conduttore, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Per tali contratti, Beneficiario è il proprietario del bene assicurato cioè la Società di Leasing.
Per i contratti di credito e credito agrario le azioni, le ragioni e i diritti sorgenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Conduttore e dalla Società. Spetta in particolare al Conduttore compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
Per i contratti di credito agrario, Beneficiario è quindi il proprietario del bene assicurato cioè il Conduttore.
Art.7 – Variazione del Contraente
Nel caso di fusione del Contraente con una o più altre società, la presente polizza Convenzione continua con la società che rimane sussistente o che risulta dalla fusione.
Nei casi di trasformazione, di cambiamento di denominazione o di ragione sociale, la presente polizza convenzione continua con la società nella sua forma nuova e sotto la nuova denominazione o ragione sociale.
Nei casi di scioglimento del Contraente la presente polizza convenzione continua fino alla chiusura della liqui- dazione.
Il Contraente, i suoi eredi o aventi causa, sono tenuti a dare avviso alla Società delle variazioni sopra indicate entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi.
Art. 8 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico dell’Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.
Art. 9 - Foro competente
Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo di residenza o di domicilio dell’Assicurato.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al 1°comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010 n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Art. 10 – Sanction Clause
Generali Italia non sarà obbligata a garantire una copertura né tenuta a liquidare un sinistro o erogare una prestazione in applicazione della presente polizza se il fatto di garantire la copertura, la liquidazione del sinistro o l’erogazione della prestazione dovesse esporre Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell’Unione Europea, degli Stati uniti o dell’Italia.
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge italiane.
NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE
Art. 12 - Pagamento del premio, Decorrenza della garanzia
Prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione, l’Aderente riceve dal Contraente copia del Set Informativo contenente il DIP, DIP Aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario.
L’assicurazione relativa alla singola Adesione ha durata un anno ed ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, o del giorno di sottoscrizione del verbale di consegna del bene al Conduttore se posteriore, a condizione che il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti tutti tali requisiti.
La sottoscrizione del Modulo di Adesione deve avvenire non oltre i 30 giorni successivi alla decorrenza del contratto di locazione finanziaria, locazione operativa, credito e credito agrario.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Trascorsi 30 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l’esecuzione.
Art. 13 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta da parte del Contraente o della Società, comunicata mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la Polizza Convenzione si intende tacitamente rinnovata per una annualità e analogamente per le annualità successive.
In mancanza di disdetta, comunicata al Contraente dal Conduttore mediante lettera raccomandata con preavviso di 30 giorni prima della scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia relativa alla singola adesione è prorogata per una ulteriore annualità, ed analogamente per le annualità successive.
Il Contraente comunica alla Società, nei modi e tempi previsti dalla presente Polizza, l’elenco delle Adesioni per le quali la garanzia cessa nel periodo di assicurazione in corso; per tali Adesioni il premio è dovuto in proporzione al periodo di tempo per il quale si è goduto delle garanzie di polizza.
In caso di cessazione della Polizza Convenzione, le singole adesioni in essere rimangono in vigore con la tacita proroga di cui al secondo capoverso del presente articolo.
Fino al sessantesimo giorno dopo l’adesione alla copertura assicurativa, l’Aderente/Conduttore può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec. In caso di recesso dalla copertura assicurativa resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con il Contraente.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Qualora, al termine del pagamento delle rate di finanziamento, il Conduttore non proceda al riscatto del bene, la garanzia prosegue a condizione che venga pagato il relativo premio. La copertura cessa comunque automaticamente trascorso un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pagamento dell’ultima rata del finanziamento.
Art. 14 - Scadenza della garanzia
La garanzia cessa automaticamente alla scadenza originariamente prevista del Contratto di Riferimento oppure, se antecedente, al momento del riscatto del bene assicurato da parte del Conduttore o a quello della risoluzione o cessazione del Contratto di Riferimento per qualsiasi motivo, compreso il caso dell’inadempimento del Conduttore. Nei casi di cessione del Contratto di Riferimento, la copertura assicurativa stipulata dal Conduttore cessa e la Società provvede all’eventuale rimborso della parte di premio pagata e non goduta. Il Conduttore subentrante potrà aderire al programma assicurativo previa sottoscrizione di un nuovo modulo di adesione.
Art. 15 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo:
1. la Società può recedere dalla singola Adesione colpita da sinistro con preavviso di 90 (novanta) giorni, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata, nonché da tutte le Adesioni facenti capo al medesimo Conduttore;
2. la Società può recedere dall'intera Polizza Convenzione, da comunicarsi al Contraente per lettera raccomandata con preavviso di 90 giorni. In caso di recesso, le singole adesioni rimangono in vigore con la tacita proroga prevista al precedente articolo 13.
Trascorsi trenta giorni dalla data di efficacia del recesso la Società mette a disposizione del Contraente l’eventuale rateo di premio imponibile pagato e non goduto.
Rimane fermo l'obbligo delle Parti alla regolazione del premio secondo quanto previsto dalle condizioni di polizza.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia della società ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 15 bis – Recesso da parte del Conduttore
Fino al sessantesimo giorno dopo l’adesione alla copertura assicurativa, l’Aderente/Conduttore può recedere dalla stessa, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec. In caso di recesso dalla copertura assicurativa resta valido ed efficace il contratto di leasing stipulato con il Contraente.
Art. 16 - Comunicazioni del Contraente alla Società
Entro i 30 giorni successivi alla scadenza di ogni trimestre il Contraente dovrà fornire alla Società un file contenente le informazioni di seguito riportate relative alle Adesioni ed alle Cessazioni avvenute nel corso del trimestre appena trascorso, secondo il formato ed il tracciato record concordato con la Società.
Per ogni Adesione dovranno essere riportati i seguenti dati:
- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto scadenza
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell’Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell’Aderente
- I dati atti ad identificare inequivocabilmente la cosa (quali marca tipo, modello,ecc.)
- Somma assicurata del bene oggetto della copertura come prevista in polizza
- Decorrenza del Contratto di Riferimento
- Scadenza del Contratto di Riferimento
- Premio di perfezionamento
- Premio annuo
Per ogni Cessazione dovranno essere riportati i seguenti dati:
- Numero della Polizza Convenzione
- Data effetto della copertura
- Data effetto cessazione
- Codice Fiscale /P. I.V.A. dell’Aderente
- Numero del contratto
- Cognome e nome / Ragione sociale dell’Aderente
Tale procedura rimarrà operante anche dopo la cessazione della Polizza Convenzione, fintanto che vi siano Adesioni in essere.
Art. 17 - Obblighi del Contraente – Accesso degli Assicurati alle posizioni assicurative sottoscritte
Il Contraente si obbliga a consegnare ai Conduttori/Aderenti, prima dell’adesione alla copertura assicurativa, il Set Informativo contenente il DIP, DIP Aggiuntivo, le Condizioni di Assicurazione comprensive di Glossario.
Ai Conduttori/Aderenti è consentito, collegandosi al sito internet della Compagnia, entrare nell’Area Clienti e seguendo le istruzioni per registrarsi, accedere alle informazioni sulle posizioni assicurative sottoscritte.
Il Contraente si impegna a fornire trimestralmente alla Società nome, cognome o ragione sociale, data di nascita, sesso e codice fiscale/partita iva (se presente) dei Conduttori/Aderenti al momento dell’entrata in copertura.
NORME DI ASSICURABILITÀ
Art. 18 - Beni assicurabili
La Società assicuratrice si impegna ad assicurare contro i rischi indicati nelle condizioni generali e particolari di assicurazione, con le modalità ed i termini in seguito descritti, beni strumentali nuovi od usati, esclusi quelli adibiti ad uso personale o per scopi non professionali, concessi dal Contraente in Finanziamento.
Si intendono assicurati beni nuovi o usati riconducibili esclusivamente alle seguenti categorie:
1. Office Equipment (a titolo esemplificativo: macchine fotocopiatrici, multifunzioni/scanner, stampanti plotter, registratori di cassa, pos, duplicatori digitali, ecc,);
2. ITC (a titolo esemplificativo: sistemi informatici, PC fissi, laptop/notebook, smartphone e tablet, telecomunicazioni, ecc.);
3. Apparecchiature audio/fono visive;
4. Impianti di videosorveglianza e impianti anti intrusione;
5. Chiavette USB/Dongle
6. Marcatori esclusivamente delle seguenti categorie: a getto d’inchiostro/trasferimento termico, laser, etichettatrici.
Non sono assicurabili con la presente Polizza Convenzione e sono pertanto esclusi dalla garanzia i seguenti beni:
1) gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
2) le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all’aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all’aperto;
3) cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti;
4) apparecchiature audio/fono visive di valore singolo superiore ad Euro 20.000,00;
5) impianti di videosorveglianza e impianti anti intrusione di valore singolo superiore ad Euro 20.000,00;
6) beni di valore singolo superiore ad Euro 5.000.000,00.
Qualora nei file forniti dal Contraente siano contenute cose non assicurabili o comunque escluse dalla presente Polizza Convenzione, anche se per esse fosse stato pagato il premio, la Società non risponde per eventuali danni, fermo il diritto al rimborso del relativo premio pagato, al netto dell'imposta.
Qualora nei file forniti dal Contraente alla Società siano contenute una o più cose assicurate ad una categoria errata, in caso di sinistro si applicherà quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1898 X.X.
Xxx. 00 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Xx garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzate temporaneamente in Europa, ma in quest’ultimo caso solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la legislazione vigente (non sia cioè in vigore l’obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi). Per i sinistri accaduti all’estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia,
Tale limite territoriale non si intende valido allorché le cose assicurate siano state portate in territori diversi da quelli sopra elencati su iniziativa riconducibile a colpa grave del Conduttore e quindi a insaputa e senza autorizzazione del Contraente.
Art. 20 - Clausola di esclusione territoriale
La copertura fornita in base a questa polizza esclude espressamente qualsiasi servizio assicurativo, perdita o danno:
(i) verificatisi in Iran, Syria, Nord Xxxxx e Crimea o nelle loro acque territoriali;
(ii) sostenuti da persone fisiche o giuridiche situate o residenti in Iran, Syria, Nord Xxxxx e Crimea o nelle loro acque territoriali;
(iii) che risultino o implichino attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o sono effettuate a vantaggio di governi, entità o residenti di Iran, Syria, Nord Xxxxx e Crimea.
NORME CHE REGOLANO LE GARANZIE PRESTATE
Art. 21 – Xxxxxx assicurati GARANZIA ALL RISKS
La Società si obbliga, nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti derivanti da sinistri alle cose assicurate, che il Contraente abbia concesso in locazione e/o finanziamento ai Conduttori, fatte salve le eccezioni di cui al successivo art. 23.
Art. 22- Opzioni assicurative, scoperti e franchigie
IT - Scoperti e Franchigie | ||||
BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. | A51 | A52 | A26 | |
Garanzie | Office Equipment | Beni ITC fissi e/o mobili | Apparecchiature audio/fono visive | |
Furto e Rapina | fino a € 5000 | scoperto 20% min 150 € | scoperto 20% min 350 € | |
da € 5001 a € 10.000 | scoperto 20% min 350 € | scoperto 20% min 1.000 € | ||
da € 10.001 a € 20.000 | scoperto 20% min 2.000 € | |||
da € 10.000 a € 1.000.000 | scoperto 20% min 1000 € | |||
da € 1.000.001 a € 5.000.000 | scoperto 20% min 5.000 € | |||
Altri danni diversi da quelli elencati | fino a € 5000 | franchigia 150 € | franchigia 350 € | |
da € 5001 a € 10.000 | franchigia 350 € | scoperto 10% min 500 € | ||
da € 10.000 a € 20.000 | scoperto 10% min 1.000 € | |||
da € 10.000 a € 1.000.000 | scoperto 10% min 1000 € | |||
da € 1.000.001 a € 5.000.000 | scoperto 10% min 5000 € | |||
Furto, urto o caduta | fino a € 5.000.000 | scoperto 20% minimi come sopra | scoperto 20% minimi come sopra |
Fenomeno elettrico no protezione | fino a € 5.000.000 | scoperto 50% minimi come sopra | scoperto 50% minimi come sopra | |
Sublocazione | fino a € 5.000.000 | scoperto 30% minimi come sopra | scoperto 30% minimi come sopra | |
Furto senza mezzi di chiusura | fino a € 5.000.000 | scoperto 25% minimi come sopra | scoperto 25% minimi come sopra | |
Terrorismo | fino a € 5000 | scoperto 10% min 150 € | scoperto 10% min 150 € | |
da € 5001 a € 10.000 | scoperto 10% min 350 € | scoperto 10% min 350 € | ||
da € 10.0001a € 1.000.000 | scoperto 10% min 1000 € | scoperto 10% min 1000 € | ||
da € 1.000.001 a € 5.000.000 | scoperto 10% min 5.000 € | scoperto 10% min 5.000 € | ||
Impianti di telecomunicazione solo se montati all'aperto | ||||
Furto | fino a € 5000 | scoperto 25% min 150 € | ||
da € 5001 a € 10.000 | scoperto 25% min 350 € | |||
da € 10.001 a € 1.000.000 | scoperto 25% min 1000 € | |||
da € 1.000.001 a € 5.000.000 | scoperto 25% min 5000 € | |||
Eventi atmosferici (incluso fulmine) | fino a € 5.000.000 | scoperto 25% minimi come sopra | ||
Atti vandalici o dolosi | fino a € 5.000.000 | scoperto 25% minimi come sopra | ||
IMPIANTI LED - OPZIONE A54 | ||||
Atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici, urto e caduta | scoperto 20% min.€ 200,00 e limite max indennizzo pari al 60% S.A. |
Altri danni esclusi fenomeno elettrico/guasti di origine interna/maggiori costi | scoperto 10% min € 200,00 limite max indennizzo pari all’ 80% S.A. |
PC, SOFTWARE E SISTEMI CONTROLLO (abbinati agli IMPIANTI LED) - OPZIONE A54 | |
Per tutti i danni esclusi fenomeno elettrico/guasti di origine interna/maggiori costi | scoperto 20% min.€ 200,00 e limite max indennizzo pari al 80% S.A. |
Software e programmi in licenza d'uso (art. 55) | scoperto 20% min.€ 200,00 e limite massimo indennizzo pari al 80% S.A. con il massimo di 100.000,00 euro per annualità assicurativa e 1.500,00 euro per programma |
PC E SISTEMI CONTROLLO SE PORTATILI (abbinati agli IMPIANTI LED) - OPZIONE A54 | |
Per tutti i danni esclusi fenomeno elettrico/guasti di origine interna/maggiori costi | vedi garanzie impiego mobile (opzione A52 e art. 48) |
Art. 23 – Esclusioni
Sono esclusi dalla garanzia:
1. i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usura delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta;
2. i danni di carattere estetico;
3. i danni relativi alle parti accessorie intercambiabili, nonché a nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori;
4. i beni per i quali siano trascorsi più di 7 (sette) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione;
5. i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 (sei) anni dal 31 dicembre dell'anno di costruzione.
6. le fasi di trasporto e trasferimento, nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione (salvo quanto previsto dall’art. 48 – Beni ad Impiego mobile).
7. i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da dolo e/o colpa grave del Conduttore, e/o del Subconduttore e/o del Fornitore.
8. ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica.
9. i danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione.
La Società non è inoltre obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
10. atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
11. eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
12. per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, da:
a) manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
b) utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
d) computer hacking;
e) computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
f) funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a indirizzi Internet, siti web o similari;
g) danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
h) qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto);
i) violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
Per tali esclusioni non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
Art. 24- Somme assicurate
La somma assicurata per ogni singolo bene assicurato, deve essere uguale al relativo prezzo originale di acquisto da parte dell’Assicurato, come da relativa fattura, comprensivo delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio).
In caso di permuta (sia parziale che totale) la somma assicurata deve essere comprensiva anche del valore commerciale del bene dato in permuta.
L’IVA è esclusa e potrà essere eventualmente inclusa dall’origine nel caso di contratto qualora la stessa costituisca, per intero, voce di costo per il proprietario.
In caso di indicazione diversa della somma assicurata (come, ad es. l’indicazione del solo valore finanziato), per l’indennizzo del sinistro si applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C.
Art. 25 – Obblighi del Contraente – Conservazione delle cose assicurate
Il Contraente si impegna a concedere alla Società il libero accesso, in qualsiasi momento compatibile con gli orari di lavoro, ai propri libri, registri e altri documenti che possano comprovare il giorno di entrata in copertura delle singole cose nonché a rendere disponibile la documentazione attestante l’acquisizione delle stesse.
Il Contraente e, in suo nome, il Conduttore si obbligano a permettere in qualsiasi momento ad incaricati della Società di visitare le cose assicurate e a fornire tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.
Le cose assicurate devono essere conservate con diligente cura e tenute in condizioni tecniche funzionali al loro uso e alla loro destinazione secondo le norme della buona manutenzione. Esse non devono essere mai adibite a funzioni diverse da quelle per cui sono state costruite, o sottoposte a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente consentite o poste come limite di impiego dal costruttore.
In ogni caso di aggravamento di rischio salvo che il Contraente, a richiesta della Società, non riporti il rischio allo stato normale, è in facoltà della Società risolvere il contratto anche parzialmente escludendo dall’assicurazione, a mezzo notifica con lettera raccomandata, le partite comprendenti le macchine cui l’aggravamento si riferisce.
Art. 26 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga:
a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società;
b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno;
c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società;
d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato;
e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).
La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività.
Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso.
La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso.
In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.
Art. 27– Procedure per la valutazione del danno
Si procede alla liquidazione del danno mediante diretto accordo tra l’Assicurato e la Società ovvero, se una delle parti lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla Società e uno, dall’Assicurato con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.
Nel caso in cui i periti non si mettano d’accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
Il terzo perito, su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo. Se una delle due parti sopraddette non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano nella nomina del terzo, di cui al capoverso precedente, la scelta è fatta, su domanda della Parte più diligente ed a carico dell’altra, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il sinistro è accaduto. A richiesta di una delle Parti, il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia ove il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito; quella del terzo fa carico per metà a ciascuna parte, ed è liquidato per intero dalla Società alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell’Assicurato dall’indennizzo dovutogli.
I risultati della liquidazione del danno, concretati dai Periti, sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.
La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché il rifiuto sia attestato nello stesso atto di perizia degli altri periti. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Xxxxx quanto precede le Parti si impegnano sin d’ora ad accettare il responso peritale come se si trattasse di loro reciproca stipulazione.
Art. 28 - Mandato dei Periti
Ai periti è confermato il seguente mandato:
a) di constatare per quanto sia possibile la causa del sinistro;
b) di verificare l'esattezza delle indicazioni risultanti dalla polizza o dai successivi atti di variazione e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio o non fossero state dichiarate;
c) di verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate e, separatamente, di quelle rimaste illese o danneggiate;
d) di stimare il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di imballaggio, trasporto, dogana e montaggio delle cose rimaste danneggiate;
e) di procedere alla stima dei danni ed alla loro liquidazione, separatamente per ogni singola partita, in conformità alle condizioni tutte di polizza.
Art. 29– Determinazione dell’ammontare del danno
A) Nel caso di danni suscettibili di riparazione (sinistri parziali):
1.per i beni usati, l’indennizzo è calcolato sulla base del valore della fattura di riparazione comprensiva delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), IVA esclusa, applicando a tale importo una percentuale di riduzione pari al 20% per ogni anno di età del bene a decorrere dalla data di costruzione del bene stesso;
2.per tutti gli altri beni, l’indennizzo è calcolato sulla base del valore della fattura di riparazione comprensiva delle spese di diretta imputazione (quali ad esempio imballaggio, trasporto, dogana e montaggio), IVA esclusa (potrà essere inclusa solamente se era stata compresa originariamente nella definizione di somma assicurata).
B) Nel caso di danni non suscettibili di riparazione (sinistri totali):
per l’intera durata della copertura, sia per i beni nuovi che per i beni usati, l’indennizzo è calcolato sulla base
dell’ammontare del valore commerciale del bene al momento del sinistro, ma con il limite minimo di corrispettivo dei canoni a scadere alla data dell’ultimo pagamento effettuato dal Cliente/Conduttore (comprensivo della “quota capitale” e della “quota interessi”). Tale importo complessivo comunque non potrà superare la somma assicurata iniziale del Contratto di Riferimento, rilevabile secondo quanto previsto all’articolo 24 “somme assicurate”.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare calcolato come al punto a) è uguale o superiore all’ammontare determinato come al punto b).
In caso di indicazione di somma assicurata diversa rispetto a quanto previsto all’Art.24, si applicherà la re- gola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C. per l’indennizzo del sinistro.
Agli importi determinati secondo quanto sopra indicato andrà detratto il valore dei residui del sinistro ed applicati scoperti, franchigie, limiti di indennizzo ed ogni altra detrazione prevista alle condizioni di polizza.
Un danno si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare calcolato come al punto a) è uguale o superiore all’ammontare determinato come al punto b).
In caso di indicazione di somma assicurata diversa rispetto a quanto previsto all’Art.24, si applicherà la regola proporzionale di cui all’art.1907 del C.C. per l’indennizzo del sinistro.
Agli importi determinati secondo quanto sopra indicato andrà detratto il valore dei residui del sinistro ed applicati scoperti, franchigie, limiti di indennizzo ed ogni altra detrazione prevista alle condizioni di polizza.
Art. 30 – Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per ciascuna cosa assicurata la Società, per nessun titolo, sarà tenuta a pagare somma maggiore di quella rispettivamente assicurata.
Art. 31 – Pagamento dell'indennizzo
Il pagamento dell'indennizzo in contanti è eseguito dalla Società alla propria sede ovvero alla sede dell'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulle cause del sinistro, il pagamento è fatto trascorso l'anzidetto termine di 30 giorni decorrente dalla data della presentazione da parte del Contraente e/o del Conduttore della prova che non ricorre il caso previsto dall’art. 23 comma 7.
Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, oppure se l’Assicurato non è in grado, per qualunque motivo, di dare quietanza del pagamento alla Società, a carico di questa non decorrono interessi; la Società ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito a nome dell'Assicurato, con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.
Le spese di quietanza sono a carico dell’Assicurato.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
Art. 32– Oggetto della garanzia
La Società in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione, nei limiti ed alle condizioni e con le modalità che seguono, a rispondere delle somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, svalutazione, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a Terzi, sia per lesioni personali e che per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale prodotto dalle cose assicurate nelle Polizze Convenzione di riferimento o imputabile all’Assicurato in qualità di proprietario delle stesse.
L'assicurazione si estende ai danni conseguenti a vizio di costruzione qualora non debba rispondere il fornitore per legge o per contratto.
Si conviene di mantenere in copertura nell’ambito della garanzia anche le locazioni per le quali residua esclusivamente il “valore delle opzioni”, cioè i beni per i quali i contratti di locazione risultano scaduti ma non ancora “opzionati”.
Non sono considerati terzi:
- i soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell'Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;
- le persone che, essendo in rapporto anche occasionale di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
- il Conduttore ed il Subconduttore. L'Assicurazione non comprende i danni:
- di cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- da inquinamento in genere;
- i danni causati da software;
- i danni da amianto/asbesto.
Esclusioni
La Società non è obbligata per i danni avvenuti in occasione di o anche solo indirettamente connessi con:
- atto di guerra, occupazione militare, invasione, rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
- eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
a meno che l’Assicurato e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.
Sono esclusi dalla garanzia tutti i rischi di responsabilità civile per i quali, in conformità alle norme di legge, è obbligatoria l’assicurazione.
Art. 33 – Massimali di Garanzia
In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia la Società non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.583.000,00 per sinistro.
Art. 34 -Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro
L'Assicurato deve fare denuncia di ciascun sinistro alla Società preceduta da telegramma per sinistri mortali o di notevole gravità, entro 48 ore dal fatto o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati o possibilmente dei testimoni, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
L’Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 35- Gestione delle controversie - Spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari a 1/4 del massimale stabilito in polizza, per il danno al quale si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro spese sostenute dal Locatore per Legali o Tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 36 - Inosservanza degli obblighi relativi ai sinistri
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui al precedente punto “Obblighi dell'Assicurato in caso sinistro”; ove poi risulti che egli abbia favorito le pretese, decade da ogni diritto al risarcimento.
Art. 37 - Pluralità di Assicurati - responsabilità solidale
Nel caso di responsabilità solidale o concorrente con altri soggetti non assicurati ai sensi della presente polizza, l’assicurazione relativa alla sezione RCT opera esclusivamente per la quota di danno direttamente imputabile all’Assicurato in ragione della gravità della propria colpa, mentre è escluso dalla garanzia l’obbligo di risarcimento derivante da mero vincolo di solidarietà.
Art. 38 -Ambito di operatività
La garanzia prestata con il presente articolo opera unicamente per i contratti di locazione finanziaria e locazione operativa.
CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI
Art. 39– Tassi imponibili
I tassi imponibili annui sono quelli concordati, per ogni categoria di beni assicurabili, tra la Società e il Contraente.
Art. 40– Terremoto
La Società è obbligata anche per i danni materiali e diretti alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Si precisa inoltre che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprende tutte le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 ore dal verificarsi della prima scossa registrata dalla stazione sismografica più vicina.
La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.
La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,10°/°°.
Art. 41- Inondazione, alluvione e allagamento
Relativamente a tale garanzia la Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni. Trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. La presente garanzia è prestata al tasso netto dello 0,05°/°°.
Art. 42 - Inondazione, alluvione e allagamento, centrali idroelettriche
La Società non risponde dei danni causati da inondazione, alluvione, allagamento, anche se verificatisi in seguito a rotture di condotte forzate, di organi di chiusura, carcasse di turbine idrauliche o pompe, indipendentemente dagli eventi che hanno originato il sinistro.
Art. 43 - Scioperi, sommosse, atti vandalici e dolosi (per la garanzia light il furto è escluso), tumulti popolari, atti di sabotaggio organizzato (eventi sociopolitici)
La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da persone che prendono parte a scioperi, tumulti popolari o sommosse o che perpetrino, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di sabotaggio non riconducibile a terrorismo, ferme restando tutte le altre delimitazioni ed esclusioni previste dalle condizioni generali di assicurazione.
La Società e l'Assicurato hanno la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.
In caso di disdetta da parte della Società, trascorsi 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato. La presente garanzia è prestata al tasso imponibile annuo dello 0,05°/ °già compreso nei tassi indicati in polizza.
Art. 44 – Terrorismo
La Società indennizza (anche a deroga di quanto previsto nell’ambito della presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente o indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo. Agli effetti della presente garanzia, il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro del 10% dell’importo dovuto con i minimi indicati all’art. 22 – Opzioni assicurative, Scoperti e Franchigie.
La Società ha la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla garanzia prestata con la presente clausola, con preavviso di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In caso di recesso la Società rimborsa il rateo di premio netto annuo relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l’imposta.
Il premio annuo per la presente garanzia è calcolato al tasso annuo imponibile dello 0,05°/°°.
Art. 45 - Beni strumentali concessi in sub-locazione
La copertura è operante anche qualora le cose assicurate siano concesse in sublocazione purché la sublocazione sia stata autorizzata per iscritto dal Contraente e purché la cessione avvenga ad unico sublocatario (è in ogni caso esclusa la sub-sublocazione).
Qualora il Conduttore eserciti professionalmente l’attività di noleggio, come da scopo sociale della società con- tenuto nel certificato camerale, resta inteso fra le Parti, fermo quanto sopra in merito alla sub-sublocazione, che non sarà necessaria l’autorizzazione del Contraente per le attività di sub-locazione correlate a tale bene.
Non è necessaria l’autorizzazione del Contraente al noleggio di beni oggetto di contratto di credito agrario
Per sinistri derivanti da o verificatisi in occasione di furto e/o rapina (sia parziali che totali) che colpiscano i suddetti beni sublocati verrà applicato uno scoperto del 30% (trentapercento) del danno (ridotto al 25% solamente per le macchine ed attrezzature agricole) con il minimo di € 2.500,00 per sinistro.
Art. 46 – Parti Accessorie Intercambiabili
Per la garanzia All Risks, a parziale deroga del comma 3 dell’art.23 le parti accessorie intercambiabili si intendono comprese in garanzia nei seguenti termini:
- qualora siano installate sul relativo macchinario od impianto per il quale sono predisposte, saranno considerate come una componente fissa del macchinario od impianto stesso e pertanto saranno operanti le garanzie previste per l’intero bene;
- qualora si trovino separate o comunque smontate dal macchinario od impianto per il quale sono predisposte, sono attive unicamente le garanzie incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, eventi naturali di forza maggiore, eventi sociopolitici. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la loro buona conservazione e la custodia del luogo di deposito delle stesse.
Per la garanzia light, a parziale deroga del comma 3 dell’art.23 le parti accessorie intercambiabili rientrano tra le garanzie prestate con la presente polizza i danni da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, eventi naturali e di forza maggiore, eventi sociopolitici, qualora le parti stesse siano disinstallate dal bene principale o se, pur installate, il sinistro non colpisca anche il bene principale dove sono montate.
Laddove il sinistro colpisca la parte accessoria intercambiabile ed il bene sul quale sono installate, sono comprese le garanzie di cui all’art. 21.
Le garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del luogo di deposito delle stesse.
Art. 47 – Maggiori Costi
Nel caso di danno “parziale” indennizzabile a termini di polizza, sono indennizzabili i maggiori costi sostenuti e documentati per:
− lavoro straordinario, notturno, festivo;
− un trasporto di eventuali pezzi di ricambio (esclusi i trasporti aerei);
− noleggio di un ente equivalente al bene assicurato per caratteristiche, prestazioni e rendimento; limitatamente al periodo necessario alla riparazione del bene danneggiato.
Il limite massimo di risarcimento è pari al 20% (ventipercento) del danno materiale indennizzabile, al lordo dell’eventuale franchigia prevista, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e con il massimo, per l’intera Convenzione, di Euro 400.000,00 per l’intera annualità assicurativa.
Art. 48 – Danni a beni ad Impiego Mobile
A parziale deroga delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni indennizzabili a termini di polizza alle apparecchiature in uso che per loro natura sono portatili o ad impiego mobile.
Per tali beni, la garanzia è estesa ai danni avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché in Europa purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località. La garanzia non opera in caso di smarrimento e/o furto con destrezza.
Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, i danni causati da furto sono in garanzia purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- i cristalli dell’autoveicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio chiusi a chiave;
- il veicolo sia provvisto di capote rigida;
- il bene assicurato sia riposto nel bagagliaio, non visibile dall’esterno;
- il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo.
All’interno dei locali i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante
rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stesso, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l’apparecchiatura.
Art. 49 – Smartphone e Tablet
La Società indennizza i danni materiali e diretti agli smartphone e ai tablet con esclusione dei danni da bagnamento, smarrimento, furto con destrezza, urto e caduta.
Saranno indennizzabili unicamente i danni non suscettibili di riparazione (danni totali) e per ogni sinistro si applicherà lo scoperto del 50% del danno con il minimo di € 200,00.
Per tali beni, la garanzia è estesa ai danni avvenuti durante il loro impiego ed il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, entro il territorio dello Stato Italiano, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino nonché in Europa purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in una diversa località.
Qualora detti apparecchi o impianti assicurati siano trasportati su autoveicoli, i danni causati da furto sono in garanzia purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:
- i cristalli dell’autoveicolo siano rialzati e le portiere ed il bagagliaio chiusi a chiave;
- il veicolo sia provvisto di capote rigida;
- il bene assicurato sia riposto nel bagagliaio, non visibile dall’esterno;
- il furto avvenga mediante scasso dei mezzi di chiusura del veicolo.
All’interno dei locali i danni da furto sono indennizzabili unicamente a condizione che vengano perpetrati mediante rottura o scasso dei mezzi di chiusura esterni del fabbricato e/o interni dei locali stesso, oppure mediante rottura o scasso di armadi o mobili nei quali fosse stata eventualmente riposta l’apparecchiatura.
Art. 50 - Impianti Led
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai componenti di impianti LED, non posti all’aperto, i cui corpi illuminanti LED hanno una somma assicurata unitaria non superiore ad € 2.000,00.
Si precisa che per la copertura assicurativa, nella fattura di acquisto o nel documento allegato al contratto di leasing sarà necessario indicare quanto segue:
1.dettaglio dell’intera fornitura di impianti LED; 2.valore dell’intera fornitura;
3.esatta ubicazione degli impianti.
Art. 51 – Sistemi di Navigazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti ai sistemi di navigazione (es. Xxx Xxx), inseribili nei cruscotti di varie tipologie di veicoli. Tali beni potranno essere assicurati se la somma assicurata per singolo apparecchio non sarà superiore ad € 2.000,00.
Art. 52 – Danni da Furto
La garanzia è prestata alla condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili, per via ordinaria, senza impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature x xxxxxxxxx di sicurezza o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure sia protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, ovvero di superficie non superiore a 400 cmq. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq. Se detti mezzi di chiusura non esistono o non corrispondono ai requisiti sopra indicati, o non siano messi in funzione, l’indennizzo avverrà previa detrazione, per singolo sinistro, di un ammontare pari al 25% dell’importo liquidabile con i minimi previsti dall’art.22 – Scoperti e Franchigie.
Art. 53 - Prestazione previste dai contratti di assistenza tecnica
Sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della casa costruttrice, o di organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall’Assicurato.
Sono comunque esclusi i costi di intervento o di sostituzione di componenti relativi a:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell’impianto;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell’impianto assicurato, verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di cause esterne.
Fermo che sono esclusi i danni da fenomeno elettrico di origine interna, quelli di origine esterna sono compresi in garanzia a condizione che le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione installati esternamente alle stesse; dovranno essere rispettate eventuali norme previste dal costruttore al fine di garantire la compatibilità dei sistemi di protezione con le apparecchiature assicurate.
Nel caso in cui al momento del sinistro non siano stati danneggiati i sistemi di protezione sopra indicati, i danni saranno indennizzati con l’applicazione di uno scoperto pari al 50% dell’indennizzo dovuto fermi i minimi di polizza.
Art. 54 - Impianti di telecomunicazioni installati all’aperto o in zona isolata
Per ogni sinistro causato da furto, evento atmosferico (compreso il fulmine), da atto vandalico e doloso, si applica lo scoperto del 25% del danno con i minimi indicati all’art. 22 – Scoperti e Franchigie.
Art. 55 - Supporti esterni – Software
La garanzia assicurativa è estesa anche ai programmi che l'Assicurato concede in locazione ai propri clienti come completamento dello hardware. Per programmi in licenza d'uso la garanzia assicurativa è operante a condizione che sia stato sottoscritto e mantenuto in vigore per tutta la durata del Contratto di Riferimento un contratto di manutenzione per il software con il fornitore dello stesso. Tale contratto di manutenzione deve coprire l'onere per l'aggiornamento dei programmi a seguito di nuovi release e/o modifiche di leggi o prassi, l'eliminazione di eventuali anomalie onde consentirne il regolare uso e garantire la fornitura di copie nel caso di perdita da parte del conduttore. Se escluse dal contratto di manutenzione, rientrano nella garanzia le spese di installazione/reinstallazione o manodopera sostenute per il ripristino di software.
Per questa estensione di garanzia la Società risponde fino ad un importo massimo di € 400.000,00 per annualità assicurativa col limite di € 1.500,00 per programma. Sono esclusi tutti i danni da “virus informatici”, trojan, e similari.
Art. 56 – Chiavette USB/Dongle (Opzione A53)
La Società risponde dei danni materiali e diretti ai beni assicurati costituiti da “Chiavette USB Eplan”, con somma assicurata non superiore ad € 60.000, si applicheranno le seguenti detrazioni:
- per tutte le tipologie di sinistro: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 1.000;
- per le garanzie furto, smarrimento, ammanco: limite di indennizzo pari al 50% della somma assicurata. Si precisa che sono esclusi dalla garanzia gli ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica.
Art. 57 – Recuperi
Si precisa che in caso di sinistro per il quale i Recuperi abbiano un valore, ciò darà luogo alla detrazione del relativo importo dall’indennizzo. Ciò in linea con il concetto di evitare un illecito arricchimento del Conduttore.
Art. 58– Ubicazione e conservazione delle cose assicurate
E’ facoltà del Conduttore cambiare l’ubicazione delle cose assicurate, rispetto a quella di consegna del bene, previa comunicazione al Contraente. Tale comunicazione non è necessaria per i beni concessi in noleggio, per quelli che per natura o destinazione sono ad impiego mobile od oggetto di utilizzo in diverse ubicazioni (es. macchine da cantiere/macchine agricole), nonché per diversa collocazione delle cose assicurate nell’ambito delle sedi operative del Conduttore. Rimane fermo l’obbligo di una adeguata conservazione dei beni, che non devono essere posti in luoghi non conformi alle norme di utilizzo degli stessi.
Art. 59 - Colpa grave
A parziale deroga del comma 7) dell’Art.23, la Società risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave del Contraente e/o del Conduttore, nonché delle persone di cui debbano rispondere, e del Subconduttore. In caso di sinistro causato da colpa grave del Conduttore o del Subconduttore, a parziale deroga di quanto stabilito all’art.29 la determinazione dell’ammontare del danno sarà effettuata ponendo come limite di indennizzo il debito residuo del bene dedotto dal piano di ammortamento - in sola linea capitale - considerato al momento del sinistro.
Art. 60 - Trasporto e trasferimento
Resta inteso tra le Parti che la presente polizza si intende operante anche per le fasi di trasporto e trasferimento,
nonché durante le relative fasi di montaggio, smontaggio, caricamento, scaricamento, circolazione. Rimangono esclusi i danni cagionati a terzi durante la circolazione.
Art. 61 - Limiti di indennizzo della Polizza Convenzione
In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza Convenzione la Società non sarà obbligata ad indennizzare importo superiore a Euro 5.000.000,00 per singola ubicazione dei beni locati.
Sono fissati inoltre i seguenti limiti di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa per l’intera Convenzione:
- per danni causati da terremoto (art.40): Euro 5.165.000,00 per sinistro ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa
- per danni causati da eventi sociopolitici (art.43): Euro 5.165.000,00 per sinistro ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa;
- per danni causati da terrorismo (art.44): Euro 5.165.000,00, per sinistro con il sotto limite per singola ubicazione pari al 50% della relativa somma assicurata ed € 10.330.000,00 per annualità assicurativa.
Global Corporate & Commercial Financial Institutions
gr
Convenzione Leasing
Contraente / Assicurato | Cod. Fiscale / Partita IVA | |||
BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. | 013455940158 | |||
Ramo Convenzione n. | Appendice n. | Codice | ||
0A | 390790589 | 03 | 926/42 | |
Domicilio - Via, Piazza, n° civico | Comune | C.a.p. | Prov. (sigla) | |
Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 | Xxxxxx | 00000 | XX |
Sistemi di pubblicità
Oggetto dell'appendice
Si prende atto tra le Parti che dalle ore 24:00 del 02.10.2020 per i beni costituiti da “Video per la pubblicità e totem pubblicitari”, opzione assicurativa A63, con somma assicurata non superiore ad € 60.000, per danni suscettibili di riparazione (danni parziali) e per danni non suscettibili di riparazione (danni totali) si applicheranno le seguenti detrazioni:
- per sinistri da atti vandalici e dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari, guasti meccanici e/o elettrici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 1.500;
Tutte le altre garanzie/condizioni/esclusioni come da convenzione n. 390790589
RIPARTO DI COASSICURAZIONE
Società | Quota |
Generali Italia SpA | 50% |
Allianz SpA | 50% |
Totale | 100% |
FERMO IL RESTO
GENERALI ITALIA S.P.A. IL CONTRAENTE
(atto firmato digitalmente)
Redatto in tre originali in Milano il 14/10/2020
Appendice n. 390790589.3- Pag. 2 di 2
Assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di leasing
DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
Compagnia: GENERALI ITALIA S.p.A.
Prodotto: Convenzione IT
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza copre i danni materiali e diretti ai beni strumentali concessi dal Contraente in finanziamento.
Che cosa è assicurato?
XXXXX XXXXXXX
La società assicuratrice si impegna ad assicurare con i rischi indicati nelle condizioni di assicurazione beni nuovi o usati, concessi dal Contraente in finanziamento. Si intendono assicurati esclusivamente i seguenti beni:
- Office Equipment (a titolo esemplificativo: macchine fotocopiatrici, multifunzioni/scanner, stampanti plotter, registratori di cassa, pos, duplicatori digitali;
- ITC (a titolo esemplificativo: sistemi informatici, PC fissi, laptop/notebook, smartphone e tablet, telecomunicazioni ecc);
- Apparecchiature audio/fono visive;
- Impianti di videosorveglianza e impianti anti intrusione;
- Chiavette USB/Dongle
- Marcatori esclusivamente delle seguenti categorie: a getto d’inchiostro/trasferimento termico, laser, etichettatrici.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
Sono assicurati:
I danni involontariamente causati a terzi dall’assicurato nella sua qualità di proprietario dei beni oggetto di finanziamento
Che cosa non è assicurato?
XXXXX XXXXXXX
gli autoveicoli targati, gli aeromobili, i natanti e/o le attrezzature per lavori in acqua, le attrezzature di varo, le frese per gallerie qualunque sia il loro uso e destinazione;
le macchine che, non essendo semoventi, siano installate all’aperto salvo che tale sia la loro normale destinazione e che siano progettate per stare anche all’aperto;
cassonetti e campane per la raccolta dei rifiuti;
apparecchiature audio/fono visive di valore singolo superiore ad Euro 20.000,00; impianti di videosorveglianza e impianti anti intrusione di valore singolo
superiore ad Euro 20.000,00;
beni di valore singolo superiore ad Euro 5.000.000,00.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI
I soci a responsabilità illimitata, gli amministratori dell’Assicurato e le persone che con essi si trovino nel rapporto di coniuge, di genitore, di fratello, di parentela in genere o convivenza;
Le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con taluno degli Assicurati, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio;
Il Conduttore ed il Subconduttore.
Ci sono i limiti di copertura?
Il contratto prevede limiti di indennizzo, franchigie (intendendosi per franchigia l’importo, in cifra fissa, stabilito nel contratto, che viene dedotto dall’indennizzo in caso di sinistri) e scoperti (intendendosi per scoperto la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato). Le franchigie e gli scoperti sono contenuti nelle condizioni di assicurazione.
XXXXX XXXXXXX
Sono esclusi i danni:
i danni dovuti a vizi e/o difetti propri delle cose assicurate o causate da normale obsolescenza e usure delle stesse, il tutto limitato alla sola parte affetta;
i danni di carattere estetico;
i danni relativi alla mazza battente e al blocco incudine dei magli, agli organi di frantumazione, ai pneumatici, alle parti accessorie intercambiabili, nonché ai nastri di trasmissione, funi, cinghie e simili, a fluidi di qualsiasi genere fatta eccezione per l’olio del trasformatore e degli interruttori;
i beni per i quali siano trascorsi più di 12 anni dal 31 dicembre dell’anno dalla prima consegna e tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 13 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione;
i guasti meccanici e/o elettrici al “macchinario ed attrezzature di cantiere – macchine movimento terra”, “gru a torre”;
i guasti meccanici e/o elettrici a tutti i beni per i quali siano trascorsi più di 6 anni dal 31 dicembre dell’anno di costruzione;
i danni di appropriazione indebita e truffa, o derivanti da e/o colpa grave del Conduttore e/o del Subconduttore e/o del Fornitore;
ammanchi e/o smarrimenti constatati in sede di inventario o di verifica; i danni cagionati a terzi derivanti dalla circolazione;
atto di guerra, occupazione militare, invasione rappresaglie e/o adozioni di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, insurrezione, assunzioni o usurpazioni di poteri militari, esercizio del diritto di guerra, confische e/o requisizioni e/o sequestro e/o altro provvedimento di un governo o di altra autorità anche locale di diritto o di fatto;
eventi atomici, esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo e provenienti inoltre da fatti accaduti in occasioni di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle
atomiche;
per le garanzie terrorismo e sabotaggio organizzato danni direttamente o indirettamente originati da contaminazione biologica e/o chimica a meno che il Contraente e/o il Conduttore provino che i danni non ebbero alcun rapporto con i suddetti eventi.
Relativamente alle garanzie prestate dalla presente polizza, rimane in ogni caso escluso qualsiasi danno materiale o non materiale, direttamente o indirettamente conseguente, in tutto o in parte, da:
- manipolazione, corruzione, distruzione, distorsione, cancellazione ed ogni altro evento che produca modifiche (anche parziali) a dati, codici, programmi software o ad ogni altro set di istruzioni di programmazione;
- utilizzo di Internet o similari, di indirizzi Internet, siti web o similari;
- trasmissione elettronica di dati o altre informazioni a/da sito web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica);
- computer hacking;
- computer virus o programmi affini (trojans, worms, malware, ecc);
- funzionamento o malfunzionamento di Internet, e/o connessione a
indirizzi Internet, siti web o similari;
- danneggiamenti di sistemi elettronici di elaborazione dati o computer e/o perdita di dati o programmi (salvo che tale danno sia causato da incendio, esplosione o scoppio);
- violazione della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni.
- Qualsiasi violazione, anche non intenzionale, del diritto di proprietà intellettuale (come ad esempio marchio, copyright, brevetto).
Per tali esclusioni non hanno valore le condizioni particolari "colpa grave" e "buona fede" che pertanto s’intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione a tali eventi.
RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI:
L’assicurazione non copre:
- i danni cui debba rispondere il Conduttore in dipendenza dell'uso delle cose assicurate;
- i danni alle altre cose date in locazione dall'Assicurato;
- i danni da furto;
- tutti i rischi di Responsabilità Civile per i quali, a norma di legge, e obbligatoria l'assicurazione;
- i danni dovuti a responsabilità volontariamente assunta dall'Assicurato e/o Conduttore non derivanti direttamente dalle leggi in vigore;
- i danni da inquinamento in genere;
- i danni dovuti a responsabilità facenti capo all'Assicurato nella sua eventuale qualità di costruttore o fornitore delle cose assicurate;
- i danni derivanti da detenzione e/o impiego di esplosivi, di sostanze radio attive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i -danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeno di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- i danni da software;
- i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti l’amianto;
- i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici.
Le esclusioni sono contenute nelle condizioni di assicurazione.
Dove vale la copertura?
Le garanzie della presente polizza Convenzione sono operanti qualora le cose assicurate siano utilizzate nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché quando siano utilizzate temporaneamente in Europa, ma in quest’ultimo caso solamente se le caratteristiche del bene siano tali da consentire la copertura assicurativa senza entrare in conflitto con la legislazione vigente (non sia cioè in vigore l’obbligo di stipula di una polizza a livello locale od in Libertà di Prestazione di Servizi). Per i sinistri accaduti all’estero si applicherà il raddoppio dei minimi di franchigia)
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il Modulo di Adesione, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. In caso di sinistro, è necessario che sia presentata la relativa denuncia alla Società entro 15 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’Assicurato ne ha avuto conoscenza. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze, l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, la mancata o tardiva denuncia di sinistro, possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la cessazione del contratto.
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato alla Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di Adesione nei modi previsti dalla Contraente, ferme le norme di legge. Il premio è comprensivo di imposte.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il Conduttore sottoscrive il Modulo di Adesione, presso il Contraente, a condizione che:
- sia stato sottoscritto il contratto di leasing;
- il bene sia stato consegnato al Conduttore;
- il premio o la prima rata di premio sia stato pagato secondo le modalità previste dal presente contratto:
altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui sono soddisfatti i requisiti sopra indicati
Come posso disdire la polizza?
Il Contraente può disdire la polizza mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza,
L’aderente può disdire l’adesione alla polizza mediante lettera raccomandata spedita al Contraente almeno 30 giorni prima della scadenza. Può inoltre recedere fino al sessantesimo giorno dopo l’adesione, comunicandolo al Contraente tramite lettera raccomandata o Pec.
Assicurazione per la copertura di beni strumentali oggetto di finanziamento Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
(DIP Aggiuntivo Danni)
COMPAGNIA Generali Italia S.p.A.
PRODOTTO Convenzione IT
Edizione: 01.05.2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Conduttore/Aderente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
Generali Italia S.p.A. xxx Xxxxxxxxxx 00- 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx (XX) - Recapito telefonico: x00 000 0000 000, sito internet: xxx.xxxxxxxx.xx e-mail: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx - iscr. nel Registro Imprese di Treviso n. 00409920584 - Società iscritta in Italia all’Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell’Albo dei gruppi assicurativi.
Al contratto si applica la legge italiana
Beni nuovi o usati concessi dal Contraente in finanziamento con garanzia All Risks.
Che cosa è assicurato?
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Per i BENI OFFICE EQUIPMENT, BENI ITC FISSI E/O MOBILI
• Per i danni causati da furto e rapina:
- Per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00: scoperto 20% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00: scoperto 20% del danno con il minimo di € 350,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00: scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.000,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00: scoperto 20% del danno con il minimo di € 5.000,00;
• Per altri danni:
- Per i beni fino ad € 5.000,00 franchigia di € 150,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00: franchigia di € 350,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 5.000,00
• Per i beni ad impiego mobile, per i danni causati da furto, urto o caduta:
- Per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 350,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.000,00;
Ci sono limiti di copertura?
- Per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 5.000,00
• Per i danni causati da fenomeno elettrico senza protezione:
- Per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 50% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 50% del danno con il minimo di € 350,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00 scoperto 50% del danno con il minimo di € 1.000,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00 scoperto 50% del danno con il minimo di € 5.000,00.
• Per i beni in sublocazione:
- Per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 30% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 30% del danno con il minimo di € 350,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00 scoperto 30% del danno con il minimo di € 1.000,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00 scoperto 30% del danno con il minimo di € 5.000,00;
• Per i danni causati da furto senza mezzi di chiusura:
- Per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 350,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 1.000,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 5.000,00
• Per i danni causati da terrorismo:
- Per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 350,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 5.000,00
APPARECCHIATURE AUDIO/FONO VISIVE, IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA E IMPIANTI ANTI INTRUSIONE:
• Per i danni causati da furto e rapina:
- Per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 350,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.000,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 20.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 2.000,00;
• Per altri danni:
- Per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 franchigia di € 350,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 500,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 20.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00;
- Per le apparecchiature ad impiego mobile, per i danni causati da furto, urto o caduta:
- Per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 350,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 1.000,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 20.000,00 scoperto 20% del danno con il minimo di € 2.000,00;
• Per i danni causati da fenomeno elettrico senza protezione:
- Per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 50% del danno con il minimo di € 350,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 50% del danno con il minimo di € 1.000,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 20.000,00 scoperto 50% del danno con il minimo di € 2.000,00;
• Per i beni in sublocazione:
- Per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 30% del danno con il minimo di € 350,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 30% del danno con il minimo di € 1.000,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 20.000,00 scoperto 30% del danno con il minimo di € 2.000,00;
• Per i danni causati da furto senza mezzi di chiusura:
- Per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 350,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 1.000,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 20.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 2.000,00;
• Per i danni causati da terrorismo:
- Per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 350,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 20.000,00 scoperto 10% del danno con il minimo di € 1.000,00;
• IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONI UBICATI ALL’APERTO:
- Per i danni causati da furto, eventi atmosferici (incluso fulmine) e atti vandalici e dolosi:
- Per i beni con somma assicurata fino ad € 5.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di €150,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 5.001,00 a € 10.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 350,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 10.001,00 a € 1.000.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 1.000,00;
- Per i beni con somma assicurata da € 1.000.001,00 a € 5.000.000,00 scoperto 25% del danno con il minimo di € 5.000,00
CHIAVETTE USB DONGLE CON SOMMA ASSICURATA FINO AD € 60.000,00:
- Per furto, smarrimento, ammanco (non in sede di verifica o inventario): limite indennizzo pari al 50% della somma assicurata;
- Per tutti gli altri danni: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 1.000,00.
SUPPORTI ESTERNI – SOFTWARE:
La Società risponde fino ad un importo massimo di € 400.000,00 per annualità assicurativa col limite di € 1.500,00 per programma. Sono esclusi tutti i danni da “virus informatici”, trojan, e similari.
SMARTPHONE E TABLET:
La Società indennizza i danni materiali e diretti agli smartphone e ai tablet con esclusione dei danni da bagnamento, smarrimento, furto con destrezza, urto e caduta.
Per i danni totali per ogni sinistro si applicherà lo scoperto del 50% del danno con il minimo di € 200,00.
IMPIANTI LED CON SOMMA ASSICURATA NON SUPERIORE AD € 2.000,00
- Per le garanzie atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici, urto e caduta: scoperto del 20% minimo € 200,00 con il limite massimo di indennizzo pari al 60% della somma assicurata
- Per gli altri danni con esclusione dei fenomeni elettrici, guasti di origine interna e maggiori costi: scoperto del 10% del danno con il limite massimo di indennizzo pari all’80% della somma assicurata;
PER PC, SOFTWARE E SISTEMI DI CONTROLLO (abbinati agli Impianti LED):
- Per tutte le garanzie ad esclusione dei fenomeni elettrici, guasti di origine interna e maggiori costi: scoperto del 20% minimo € 200,00 con il limite massimo di indennizzo pari al 60% della somma assicurata;
PROGRAMMI A COMPLETAMENTO HARDWARE E PROGRAMMI IN LICENZA D’USO (abbinati agli impianti
Led):
- La Società risponde fino ad un massimo di €100.000,00 per annualità assicurativa ed € 1.500 per programma.
MAGGIORI COSTI:
Il limite massimo di risarcimento è pari al 20% (ventipercento) del danno materiale indennizzabile, al lordo dell’eventuale franchigia prevista, con il massimo di Euro 3.000,00 per sinistro e con il massimo, per l’intera Convenzione, di Euro 400.000,00 per l’intera annualità assicurativa.
RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
In caso di sinistro risarcibile a termini della presente garanzia la Società non sarà obbligata a risarcire importo superiore ad Euro 2.583.000,00 per sinistro.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro danni materiali e diretti: In caso di sinistro l’Assicurato/Conduttore deve: a) darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; b)a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno; c)a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società; d)a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato; e)a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno Denuncia di sinistro garanzia Responsabilità Civile Verso Terzi: In caso di sinistro l’Assicurato deve: a) fare per iscritto la denuncia entro 48 ore da quando l’Assicurato è venuto a conoscenza della richiesta di risarcimento. b) alla denuncia devono poi fare seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. |
Assistenza diretta/in convenzione: in generale non sono previste forme di assistenza diretta/in convenzione per la gestione dei sinistri. | |
Gestione da parte di altre imprese: non è presente gestione da parte di altre imprese/compagnie. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro questo l’azione giudiziaria per richiedere il risarcimento. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione |
Obblighi dell’impresa | Generali Italia S.p.A. provvede al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo, sempreché sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro e non sia stata fatta opposizione. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Fermi i limiti di legge, il premio annuo dovuto dal Conduttore/Aderente dovrà essere da questi corrisposto al Contraente al momento della sottoscrizione del modulo di adesione, con l’eventuale frazionamento in rate e con i mezzi di pagamento concordati con il Contraente stesso, senza sovrappremio. Il Contraente potrà utilizzare i seguenti metodi di pagamento: - in denaro contante, nei limiti previsti dalla legge; - tramite bancomat, dove disponibile; - per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società; - con assegno intestato o girato alla Società con clausola di intrasferibilità; - per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società; - per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (RID); - altre modalità offerte dal servizio bancario e postale. |
Rimborso | Il Contraente /Conduttore ha diritto al rimborso del rateo di premio pagato e non dovuto, al netto delle imposte, nel caso di recesso per sinistro effettuato in base alle condizioni di assicurazione ed entro 30 giorni dal pagamento dell’indennizzo o dal rifiuto di pagamento dell’indennizzo. Nel caso di subentro da parte un nuovo Conduttore, è data facoltà a quest’ultimo di aderire alla presente Polizza Convenzione alle condizioni in corso per il precedente Conduttore per il periodo residuo dalla data di nuova adesione fino alla scadenza originaria del contratto. |
La Società in tal caso rimborsa l’eventuale parte di premio pagata e non goduta |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Ai soggetti conduttori ai quali, il Contraente, proprietario dei beni strumentali nuovi o usati assicurati dalla presente Convenzione, concede tali beni in finanziamento.
A chi è rivolto questo prodotto?
L’intermediario percepisce il 60% del premio imponibile, pari mediamente ad € 410,00, pagate dal Conduttore/Aderente per remunerazioni di tipo provvigionale.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | I reclami sul contratto o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a: La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è Tutela Cliente. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx . Info su: xxx.xxxxx.xx allegando all'esposto la documentazione relativa al reclamo trattato da Generali Italia. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Nei casi in cui sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Le istanze di mediazione nei confronti di Generali Italia devono essere inoltrate per iscritto a: Generali Italia S.p.A., Ufficio Atti Giudiziari (Area Liquidazione) - Via Xxxxxx x’Xxxxx, 40 – 00000 Xxxx - Fax 00.00.000.000 - e-mail: xxxxxxxx_xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx Gli organismi di Mediazione sono consultabili sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Xxxxxxxxxx tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni è necessario ricorrere alla perizia contrattuale prevista dalle condizioni di polizza per la risoluzione di tale tipologia di controversie. L’istanza di attivazione della perizia contrattuale dovrà essere indirizzata a: Generali Italia S.p.A.– Funzione Customer Service, Xxx Xxxxxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx Xxxxxx, XX. Pec: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxx. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxxxx/ finnet.htm). |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Global Corporate & Commercial Financial Institutions
gr
Convenzione Leasing
Contraente / Assicurato | Cod. Fiscale / Partita IVA | |||
BNP PARIBAS LEASE GROUP S.A. | 013455940158 | |||
Ramo Convenzione n. | Appendice n. | Codice | ||
0A | 390790589 | 03 | 926/42 | |
Domicilio - Via, Piazza, n° civico | Comune | C.a.p. | Prov. (sigla) | |
Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, 0 | Xxxxxx | 00000 | XX |
Sistemi di pubblicità
Oggetto dell'appendice
Si prende atto tra le Parti che dalle ore 24:00 del 02.10.2020 per i beni costituiti da “Video per la pubblicità e totem pubblicitari”, opzione assicurativa A63, con somma assicurata non superiore ad € 60.000, per danni suscettibili di riparazione (danni parziali) e per danni non suscettibili di riparazione (danni totali) si applicheranno le seguenti detrazioni:
- per sinistri da atti vandalici e dolosi, scioperi, sommosse, tumulti popolari, guasti meccanici e/o elettrici: scoperto del 25% del danno con il minimo di € 1.500;
Tutte le altre garanzie/condizioni/esclusioni come da convenzione n. 390790589
RIPARTO DI COASSICURAZIONE
Società | Quota |
Generali Italia SpA | 50% |
Allianz SpA | 50% |
Totale | 100% |
FERMO IL RESTO
GENERALI ITALIA S.P.A. IL CONTRAENTE
(atto firmato digitalmente)
Redatto in tre originali in Milano il 14/10/2020
Appendice n. 390790589.3- Pag. 2 di 2