ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
TRA
AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, di seguito indicata come "ANAC", rappresentata dal suo Presidente Xxxxxxxx Xxxxxxx,
e
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di seguito indicato come MIT, rappresentato dal Ministro pro tempore.
in seguito denominate congiuntamente "Le Parti",
Visto
- l’articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in base al quale le pubbliche amministrazioni possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l’art. 2 del Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008);
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, la quale ha individuato l’ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, con cui si è provveduto al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- il Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- il Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, con cui sono state disciplinate le prescrizioni per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico;
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, il quale ha ampliato e rafforzato il ruolo dell’ANAC ed ha altresì stabilito, all’articolo 19, comma 2, che sono trasferiti alla medesima Autorità anche “i compiti e le funzioni svolti dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006
n. 163, incaricando, dunque, l’ANAC di vigilare sull’attività contrattualistica pubblica, orientando i comportamenti e le attività delle Amministrazioni al fine di promuovere una più efficiente utilizzazione delle risorse;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016), come novellato dal d.lgs.56/2017, ed in particolare:
1. l’articolo 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale attribuisce all’ANAC:
- la vigilanza e il controllo sui contratti pubblici e l’attività di regolazione degli stessi, nei limiti di quanto stabilito dal decreto stesso, anche al fine di prevenire e contrastare illegalità e corruzione (comma 1);
- lo sviluppo delle migliori pratiche attraverso l’emanazione di linee guida, bandi- tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile (comma 2);
- la gestione, per il tramite dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, nella quale confluiscono, oltre alle informazioni acquisite per competenza tramite i propri sistemi informatizzati, tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara e delle fasi a essa prodromiche e successive (comma 8);
2. l’art. 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante disposizioni in materia di “conflitto d’interesse” nell’ambito degli appalti pubblici.
Considerato
• che l'X.X.XX. ha come scopo istituzionale primario quello di vigilare per prevenire e contrastare i casi di corruzione nelle amministrazioni pubbliche, anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell' ambito dei contratti pubblici e dell’
affidamento degli incarichi, al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse che possono arrecare gravi danni al bilancio pubblico e alla regolarità amministrativa delle procedure (principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione);
• che appare necessario massimizzare il grado di efficacia complessiva delle misure volte alla prevenzione ed al contrasto della corruzione all’interno del Ministero e del suo sistema amministrativo e rafforzare la correttezza e trasparenza dell’affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché di concessioni;
• che il MIT intende consolidare al proprio interno la cultura della legalità e contrastare con sempre maggiore efficacia la corruzione, per i settori di propria competenza istituzionale, quindi:
- programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale e delle opere pubbliche di competenza dello Stato;
- politiche urbane e dell’edilizia abitativa anche riguardanti il sistema delle città e delle aree metropolitane;
- attività relative a trasporti, viabilità e logistica sul territorio, incluse navigazione, sicurezza e trasporto marittimo e nelle vie d’acqua interne; aviazione civile e trasporto aereo; circolazione, sicurezza e trasporto terrestre;
• che occorre, quindi, avviare tra le Parti un ambito di cooperazione istituzionale secondo le proprie funzioni e responsabilità attribuite dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, al fine di semplificare il complesso normativo regolante la materia degli appalti pubblici.
convengono quanto segue.
ARTICOLO 1
(Obiettivo)
Il presente Accordo quadro mira a strutturare la cooperazione tra le Parti per lo scambio di conoscenze, dati, metodologie di analisi e buone pratiche e per il pieno sviluppo di collaborazione istituzionale, che consenta una migliore attuazione delle rispettive missioni istituzionali.
ARTICOLO 2
(Aree di cooperazione)
Le Parti convengono di collaborare nell'ambito delle proprie autonome e distinte funzioni istituzionali., anche mediante l’istituzione di un tavolo di consultazione quale strumento operativo di approfondimento per gli ulteriori ambiti di cooperazione.
In particolare, gli ambiti di collaborazione riguardano:
1. attività regolatoria e di indirizzo mediante l’ individuazione da parte di ANAC e MIT delle criticità o problematiche specifiche ricorrenti, di particolare rilevanza, circa l’applicazione della normativa in materia di contratti pubblici, per l'eventuale adozione di atti di indirizzo, condivisi tra le Parti, finalizzati a orientare le stazioni appaltanti nella corretta applicazione della normativa sui contratti pubblici;
2. collaborazione su iniziative di interesse comune in materia di rappresentanza di interessi organizzati (lobbyng), e supporto di X.X.XX. al MIT, anche mediante la formulazione di pareri, su questioni giuridico interpretative in materia di trasparenza e conflitti di interesse;
3. metodologie ispettive e di analisi;
4. semplificazione amministrativa;
5. interoperabilità dei rispettivi sistemi informatici e integrazione delle banche dati anche al fine di dare piena attuazione al principio della trasparenza in materia di contratti pubblici
6. realizzazione di iniziative formative, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali,
organizzazione di studi e progetti di ricerca, incontri, conferenze e seminari.
ARTICOLO 3
(Modalità di cooperazione)
Per lo svolgimento delle azioni di cooperazione, le Parti si impegnano, nel rispetto della normativa vigente di riferimento, a mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo e a garantire lo scambio di informazioni, metodologie, esperienze e buone pratiche.
Le Parti potranno altresì concordare modalità di semplificazione degli adempimenti previsti dal presente Accordo anche con ricorso a strumenti informatici e potranno altresì promuovere ulteriori attività e forme di collaborazione.
ARTICOLO 4
(Attuazione dell’Accordo)
Il contenuto, le modalità e i tempi di realizzazione delle iniziative necessarie al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 relativamente agli ambiti di collaborazione di cui all’articolo 2 sono disciplinati con appositi Accordi attuativi sottoscritti dalle Parti stesse secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti e nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa vigente in materia.
La firma degli Accordi attuativi non preclude ulteriori forme di collaborazione tra le Parti.
ARTICOLO 5
(Coordinamento)
Per il coordinamento del presente Accordo quadro ciascuna Parte designa un proprio rappresentante.
Le Parti convengono che attraverso i rappresentanti saranno valutate e monitorate periodicamente le azioni di cooperazione previste dal presente Accordo quadro.
Ciascun Accordo attuativo può prevedere l’istituzione di un tavolo tecnico in relazione alle esigenze della specifica attività prevista.
E’ facoltà delle Parti procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti dandone tempestiva comunicazione all’altra Parte.
ARTICOLO 6
(Referenti per l’attuazione)
I Referenti per l’attuazione del presente Accordo sono:
a. Per l’ANAC:
(1) sul piano programmatico: il Presidente
(2) sul piano operativo: il Segretario Generale;
b. Per il MIT
(1) sul piano programmatico: il Ministro
(2) sul piano operativo: il Capo di Gabinetto;
ARTICOLO 7
(Comunicazione)
Le Parti confermano la reciproca disponibilità a promuovere congiuntamente, anche nella forma del comunicato stampa o pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali, la conoscenza dell'iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente Protocollo.
ARTICOLO 8
(Integrazioni, modifiche ed efficacia dell’accordo)
Il presente Accordo ha una validità di tre anni a decorrere dalla data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato previa richiesta scritta di una delle parti ed adesione dell’altra, 30 giorni prima della scadenza, ovvero integrato o modificato di comune accordo prima della scadenza.
In caso di firma digitale, il termine di durata decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell’originale dell’atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.
ARTICOLO 9
(Oneri finanziari)
Il presente Accordo non comporta alcun onere finanziario, visto che le attività previste rientrano nei compiti istituzionali delle Parti contraenti. Non possono essere espletate attività aggiuntive istituzionali comportanti oneri di spesa.
ARTICOLO 10
(Proprietà intellettuale ed utilizzo dei loghi)
I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente Accordo quadro sono di proprietà del MIT e dell’ANAC che possono utilizzarli nell’ambito dei propri compiti istituzionali, dando atto della collaborazione instaurata con il presente atto.
Eventuali prodotti di valore commerciale o diritti di proprietà intellettuale risultato delle azioni di cooperazione del presente Accordo quadro sono disciplinati di comune accordo tra le Parti secondo le leggi applicabili in materia.
ARTICOLO 11
(Sicurezza delle informazioni e privacy)
Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell’ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità, trasparenza, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all’applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della privacy, nonché alla libera circolazione di tali dati.
ARTICOLO 12
(Risoluzione delle controversie)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo quadro, si fa riferimento alle norme del codice civile e ad ogni altra disposizione normativa in materia.
Per qualunque controversia, ove non risolta amichevolmente, relativa all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente protocollo, le Parti stabiliscono in xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx Xxxx xx Xxxx.
ARTICOLO 13
(Norme finali)
Il presente protocollo, sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell’articolo 15, comma 2 bis della legge n. 241 del 1990 e dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale), è soggetto a registrazione in caso d’uso ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986.
Roma 4 ottobre 2018
Per l’Autorità Nazionale Anticorruzione Per il Ministero delle Infrastrutture
e dei trasporti
Il Presidente Il Ministro
Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx