COMUNE DI SAN NICOLÒ D’ARCIDANO
COMUNE DI SAN NICOLÒ D’XXXXXXXX
(Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx)
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, 0 C.A.P. 09097- TEL 0783.88213-88051- FAX 0783.88741-
P.I.V.A. 00070950951 - xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx.xx
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
DI RICOVERO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DEI CANI RANDAGI CATTURATI NEL TERRITORIO COMUNALE DI SAN NICOLO’ D’ARCIDANO E SMALTIMENTO DEI CANI DECEDUTI
CODICE CIG Z7F13700EB
ART. 1 OGGETTO E FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio oggetto del presente bando prevede la cura, la custodia ed il mantenimento, comprese le spese sanitarie relative agli animali di affezione abbandonati e randagi rinvenuti nel territorio comunale dal competente Servizio Veterinario della Asl n. 5 di Oristano, secondo le prescrizioni del Capitolato speciale d’appalto ai sensi della Legge 14 agosto 1991 n. 281, della L.R. Sardegna 1 Agosto 1996 n. 35 nonché DPGR 4 marzo 1999, n. 1.
L’attività oggetto dell’Appalto prevede l’espletamento dei seguenti servizi:
a) Custodia, mantenimento e cura dei cani presso struttura di ricovero, munita delle necessarie autorizzazioni sanitarie, urbanistiche, ecc., previste dalle norme vigenti, di proprietà o nella effettiva disponibilità dell’appaltatore;
b) Interventi e cure sanitarie ordinarie e straordinarie atte a garantire la regolarità dello stato igienico e sanitario degli animali custoditi;
c)Trasporto, smaltimento e distruzione, come per legge, delle carcasse dei cani di proprietà del Comune di San Nicolò d’Arcidano, deceduti presso il ricovero;
d) L’Appaltatore deve operare negli ambiti definiti dalle norme e regolamenti nazionali, regionali e comunali. Questi deve provvedere a garantire la cura sanitaria e il benessere degli animali di che trattasi, nonché adoperarsi per ridurre la permanenza in canile o rifugio, impegnandosi affinchè le pratiche di adozione vengano effettuate nello spirito della normativa vigente in specie della Legge 281/1991.
e) Il numero medio dei cani ricoverati presso la struttura dell’attuale appaltatore nell’anno 2014 è di circa 28 cani.
f) L’appaltatore, dovrà trasferire a proprie spese i cani di proprietà dell’Ente ricoverati attualmente presso altro canile convenzionato, al proprio canile o rifugio.
ART. 2 RIFERIMENTI NORMATIVI
In relazione alla classificazione dei servizi oggetto del presente appalto, rientranti nell’allegato II B del Codice dei contratti pubblici, la procedura di aggiudicazione dell’appalto è disciplinata esclusivamente:
• dagli artt. 20, 68, 65 e 225 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006), il codice dei contratti pubblici, in ogni caso, non deve intendersi come integralmente applicabile al presente appalto;
• dal bando di gara, capitolato speciale e altri allegati;
• da altri eventuali articoli del Codice espressamente richiamati nel bando e documenti di gara in quanto applicabili in analogia. Avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 65, comma 4 e art.225, comma 8 del D. Lgs. 163/2006, la stazione appaltante non procederà alla pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento e dell’avviso relativo all’appalto aggiudicato secondo le modalità stabilite dai citati articoli.
Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e non potrà pertanto essere sospeso o interrotto.
In caso di sospensione o interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l’Amministrazione comunale potrà sostituirsi all’aggiudicatario per l’esecuzione d’ufficio del servizio stesso, con rivalsa delle spese a carico della ditta, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all’eventuale risarcimento dei danni.
Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art. 1 della legge n. 146/1990 “Norme sull’esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali”; pertanto in caso di sciopero, dovrà essere garantito il rispetto della citata normativa.
ART. 3 MODALITA’ DI AFFIDAMENTO
L’affidamento del servizio di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale viene disposto per il periodo di anni 1 (uno) decorrenti dalla data della stipula del contratto mediante procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 55 del D. Lgs. N. 163/06 e s.m.i., con aggiudicazione secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 82 c. 2 lett. a del bando di gara.
ART. 4 CORRISPETTIVO DELL’APPALTO PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’importo per ogni cane custodito è stabilito in € 2,50 + IVA al giorno, soggetto al ribasso applicato e verrà liquidato per ogni effettiva presenza. L’importo per lo smaltimento delle carcasse di animali è stabilito in € 60,00 + IVA cadauno, soggetto al ribasso applicato.
Con tale corrispettivo l’appaltatore si intende compensato di ogni suo avere, per cui non potrà pretendere alcun altro diritto a nuovi maggiori compensi per tutto il periodo contrattuale. Gli importi suddetti sono comprensivi di ogni spesa, onere, contributo per le attività di ricovero, mantenimento, custodia, trasporto e smaltimento carcasse animali, profilassi sanitaria e null’altro potrà essere preteso dall’Appaltatore.
La ditta appaltatrice è tenuta ad emettere mensilmente la fattura del servizio svolto nel mese precedente sulla base del numero dei cani ricoverati e del loro periodo di ricovero, corredata da un report consuntivo che evidenzi i movimenti avvenuti nel canile.
II pagamento verrà disposto dall'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture previo accertamento dell’integrale rispetto degli obblighi e degli impegni di cui al presente capitolato e dell’acquisizione del DURC attestante la regolarità contributiva del fornitore.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 13.08.2010, n.136, l’aggiudicatario si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente bancario o postale dedicato (anche se non in via esclusiva) al servizio oggetto del presente capitolato e le generalità ed il codice fiscale delle persone autorizzate ad operare sul detto conto corrente.
L’appaltatore con la sola partecipazione all’appalto in oggetto riconosce all’Amministrazione la facoltà di risolvere in ogni momento il contratto qualora venisse accertato il mancato rispetto dell'obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all'esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso gli Istituti di credito o la società Poste Italiane SpA così come previsto dalla citata legge n. 136 del 13 agosto 2010. Il medesimo obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari è posto altresì a carico di eventuali subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo interessati.
ART. 5 LA STRUTTURA DI RICOVERO
Le caratteristiche generali del canile/ rifugio devono essere tali da garantire l'igiene pubblica e il benessere dei cani ricoverati, da assicurarsi mediante adeguata alimentazione e riducendo al minimo qualsiasi sofferenza o angoscia.
La struttura di ricovero destinata ad ospitare gli animali oggetto dell’appalto dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti in materia e più specificatamente l’autorizzazione sanitaria e amministrativa riguardante l’immobile rispetto alle finalità cui è destinato.
Inoltre la struttura dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:
• la struttura e le condizioni di mantenimento non inferiori a quelli previsti dalle leggi regionali e dai regolamenti attuativi della Regione Sardegna;
• dovrà avere capacità di restituzione dell’animale al proprietario che ne faccia richiesta, prevedendo la precisa indicazione delle procedure e delle modalità per assicurare tale restituzione;
• deve prevedere l’accesso alla struttura e la presenza delle associazioni riconosciute in conformità alla vigente normativa regionale, Onlus o enti morali aventi come finalità la protezione degli animali, al fine di favorire l’adozione dei cani;
• implementazione di ulteriori iniziative utili ad incentivare l’adozione dei cani anche attraverso l’affissione presso l’albo pretorio e altri spazi pubblici o apposite pagine sul proprio sito internet.
La Direttiva in materia di Lotta al randagismo e protezione degli animali d’affezione approvata con deliberazione della RAS n. 17/39 del 27/04/2010 stabilisce inoltre che i canili rifugio dovrebbero essere ubicati ragionevolmente vicino al comune di riferimento che può essere situato nella provincia di appartenenza o nel territorio di altra provincia a patto che si trovi, salvo reali impedimenti logistici non altrimenti superabili, nel raggio di 50 chilometri dal comune.
ART. 6 RITIRO DEGLI ANIMALI
La Polizia Municipale segnala formalmente la necessità di prelievo o cattura contestualmente al canile affidatario e al Servizio Veterinario della A.S.L. territorialmente competente, che provvederà a tale incombenza senza alcun onere a carico di questo Ente.
Qualora si verifichino situazioni di urgenza caratterizzate da pericolo imminente per persone, cose o altri animali, la ASL può intervenire direttamente anche su segnalazione di altre autorità, informando successivamente il Comune per il seguito di competenza.
La Ditta affidataria prenderà in consegna gli animali e redigerà verbale di avvenuta consegna in triplice copia, di cui una per il Comune, una per la ASL e una per il canile.
Il ritiro degli animali nonché il trasporto alla struttura di ricovero restano a carico sempre della ditta incaricata dalla ASL competente.
Nel caso in cui il canile fosse per qualunque causa (sovraffollamento, lavori, ecc.) temporaneamente impossibilitato a ricevere i cani in consegna, la Ditta affidataria è tenuta a ricoverarli in altra struttura a sua scelta, in regola con gli obblighi di legge, senza alcun onere a carico di questo Ente, e a trasferirli nuovamente presso la propria struttura non appena possibile. In tal caso i costi di mantenimento, come aggiudicati, saranno fatturati sempre dalla Ditta affidataria. Per tali particolari situazioni non dovrà derivare alcun onere supplementare a carico della stazione appaltante.
ART. 7 – MODALITA’ DI RICOVERO
La Ditta affidataria, una volta preso in consegna l’animale, provvederà alla inoculazione del microchip e a trasmettere all’ufficio comunale competente una scheda contenete i seguenti dati:
- data e numero del verbale d’affidamento
- numero di microchip
- dati fisici dell’animale
provvederà inoltre a dare immediata comunicazione al servizio veterinario ASL, indicando quale proprietario il Comune di San Nicolò d’Arcidano.
L'appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di entrata e uscita degli animali, in cui dovrà essere annotato l'ingresso e l'uscita di ogni animale, il riferimento identificativo (microchip) o, in assenza, altro riferimento riconducibile all'animale e possibilmente la foto dell’animale. Tale registro, vidimato dal competente servizio veterinario, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili, dovrà essere sempre accuratamente compilato e aggiornato e dovrà essere presentato ed esibito su richiesta del personale dell'amministrazione addetto ai
controlli e alle verifiche periodiche.
La Ditta aggiudicataria non potrà in nessun caso accettare la diretta consegna di animali se non previa autorizzazione rilasciata dal Dirigente del servizio comunale competente.
ART. 8 DECESSO DEI CANI RICOVERATI
Nel caso di decesso di un animale ad essa affidato, la ditta aggiudicataria, previa acquisizione della relativa certificazione veterinaria, provvederà a dare immediata e contemporanea comunicazione al servizio veterinario competente e al Comune. Nella comunicazione dovranno essere indicati il numero di microchip, le caratteristiche dell'animale e la data di cattura. Provvederà quindi all’inoltro per lo smaltimento presso un impianto autorizzato ai sensi della vigente normativa in materia.
ART. 9 PERIODO DI APERTURA E ORARIO GIORNALIERO
L’aggiudicatario dovrà garantire attività che incentivino l’adozione dei cani e l’apertura al pubblico della struttura almeno tre giorni a settimana, di cui uno festivo o prefestivo, per almeno quattro ore al giorno, avendo cura di darne ampia pubblicità. L’orario di apertura al pubblico deve essere comunicato all’azienda sanitaria locale. I visitatori dovranno essere accolti e accompagnati da personale titolato conducendo una singola persona per volta, maggiorenne e comunque al di fuori degli orari di apertura delle gabbie (pulizie e somministrazione pasti). Il soggetto aggiudicatario dovrà fornire informazioni sulla data e luogo di cattura e rispondere ad eventuali altre domande poste. Le informazioni saranno solo verbali e potranno essere fornite anche telefonicamente.
ART. 10 ONERI E OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATRARIA
Il servizio dovrà essere svolto con la stretta osservanza di quanto previsto:
a) Dal presente Capitolato;
b) Dalla legge 14/08/91 n.281;
c) Dalla legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00/00/00 x. 00;
d) Dalla legge Xxxxxxx Xxxxxxxx 00/00/00 x. 00;
e) Dal DPGR 4/03/1/99 n.1;
f) Dalla legge 11/08/91 n.266;
g) D.Lgs. 12/04/06 n. 163;
h) Dalle ulteriori vigenti normative in materia.
Fanno capo all’appaltatore i seguenti compiti e prestazioni:
A) Servizio di ricovero dei cani presso il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore; più specificatamente la sistemazione dei cani dovrà avvenire in box o recinti all’esterno dei quali dovrà essere apposto ben visibile un cartello riportante il n° di box;
B) Garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per i cani ospitati secondo la regola di buona condotta e diligente cura;
D) Assicurare a ciascun cane uno spazio minimo nel box singolo sufficiente alla sua permanenza o preferibilmente insieme ad altri cani compatibili per carattere e socializzazione con spazi minimi non inferiori a quanto previsto dal DPGR 1/99; i box dovranno essere dotati di abbeveraggio automatico e di adeguate protezioni contro le avversità meteorologiche;
C) Garantire l’alimentazione con mangimi bilanciati in qualità e quantità adeguata alla taglia dei cani e tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute secondo le indicazioni del produttore o le prescrizioni del medico veterinario;
E) Tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitar ie ottimali rimovendo le deiezioni solide e liquide;
F) Effettuare con frequenza periodica ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell’intera area adibita a canile;
G) Prestare le cure sanitarie agli animali ospitati. A tal fine, il canile/rifugio nella disponibilità dell’appaltatore dovrà assumere le mansioni di canile sanitario per il ricovero e la quarantena e di canile rifugio per i cani ospitati. Le modalità operative e le norme di gestione del canile sanitario per attuare tali mansioni saranno concordate con il competente Servizio Veterinario ASL.
Sono a cura e spese della Ditta affidataria l’approvvigionamento e la somministrazione dei vaccini e di tutto il materiale sanitario per le cure sanitarie che sono di seguito indicate:
- Visita sanitaria ed eventuali terapie al momento di ingresso in canile;
- Profilassi vaccinale annuale contro il cimurro, epatite, leptosoriasi, parvovirosi, interventi clinici routinari e di emergenza, sverminazioni;
- Per i cani di sesso femminile non sterilizzati sarà onere dell’appaltatore effettuare la sterilizzazione entro il termine di 30 giorni, e comunque sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- La microchippatura dei cani e la contestuale iscrizione all’anagrafe canina Comune di San Nicolò d’Arcidano dovrà essere effettuata entro il termine di 10 giorni, e comunque sempre prima dell’eventuale trasferimento in altro Comune, avvalendosi del servizio veterinario dell’azienda locale competente per territorio o di medici veterinari liberi professionisti convenzionati;
- Di tutti gli interventi sanitari predetti dovrà essere tenuta apposita scheda nella quale verrà riportato il numero di microchip, l’eventuale nome del cane e tutte le terapie e gli interventi effettuati; tale scheda dovrà essere sempre aggiornata, inoltre dovrà essere conservata ed esibita con il registro di carico e scarico degli animali se richiesto dal personale delegato ai controlli.
a) H) Agevolare e promuovere l’affidamento ed adozione dei cani ai privati con adeguate campagne di sensibilizzazione indirizzate ai cittadini e concordate con l’Amministrazione che contribuirà a seconda delle possibilità, patrocinando tali azioni;
A tal fine provvederà a:
- assicurare l’attività di informazione e assistenza per i cittadini interessati alle adozioni (allo scopo è auspicabile la disponibilità di un sito internet per le adozioni, con foto ed elenco dei cani ricoverati);
- mettere a disposizione locali di accoglienza per i visitatori, dotati di sala d’aspetto, bagni, armadietti;
- garantire l’apertura al pubblico, con presenza di personale del canile, per almeno due ore al giorno nei mesi invernali e tre ore nei mesi estivi, fatto salvo il riposo settimanale;
- garantire la presenza del responsabile per le adozioni almeno un giorno alla settimana per due ore;
Inoltre la struttura, come indicato dalle direttive regionali – Aprile 2010, dovrà prevedere attività ricreative per i cani ricoverati, comprendente la garanzia di moto e socializzazione fra cani in spazi aperti, favorendo la partecipazione dei cittadini a tali attività.
La cessione dell’animale dovrà essere comunicata al Servizio Veterinario competente, completa dei dati anagrafici dell’adottante o affidatario e delle caratteristiche dell’animale, nonché il numero di microchip. L’adozione sarà consentita solo ai maggiorenni, che non abbiano subito denunce o condanne per reati contro il benessere di animali, o che non svolgono sperimentazione su animali, o che non esercitino attività di allevamento e commercializzazione di animali di affezione. L’adozione sarà altresì consentita ai richiedenti che non abbiano avuto problemi con la giustizia per le specie di cani aggressive.
I) Mettere a disposizione per un minino di 10 ore settimanali un locale ad uso infermeria per gli interventi di tipo veterinario. Tale locale dovrà essere dotato di armadio farmaci autorizzato.
J) L’approvvigionamento dei materiali di consumo per il corretto espletamento del servizio e corretto funzionamento della struttura, compresi i prodotti per la pulizia, la disinfestazione e la disinfezione;
K) Il pagamento di tutte le utenze (luce, acqua, gas, telefono, rifiuti, ecc) per funzionamento del servizio;
L) Stipulazione delle assicurazioni previste dalla L. 266/91 ove dovute;
M) L’appaltatore avrà la responsabilità della tenuta di un registro di carico e scarico degli animali, in cui dovrà essere annotato l’ingresso e l’uscita di ogni animale. Il riferimento identificativo (microchip) o in assenza di quest’ultimo, altro riferimento riconducibile all’animale. Le uscite dovranno essere registrate a seguito di restituzione del cane al legittimo proprietario, affido, affido temporaneo, decesso, soppressione. Tale registro, vidimato dal competente servizio veterinario, sarà costituito da pagine numerate progressivamente ed inamovibili;
N) Avrà ulteriore obbligo della tenuta di un ulteriore registro, anche su supporto informatico, o book fotografico all’interno del quale vi sia la fotografia del cane con la descrizione sommaria dell’animale e gli estremi del microchip oltre che la provenienza. Tali registri dovranno essere sempre accuratamente compilati e aggiornati e dovranno essere presentati ed esibiti su richiesta del personale dell’amministrazione addetto ai controlli e alle verifiche periodiche;
O) Qualora il cane che entra in canile o nel rifugio nella disponibilità dell’appaltatore non sia, ai sensi della Legge Regionale 18 maggio 1994 n. 21, provvisto di microchip né di nessun altro elemento di identificazione, l’Appaltatore ne dà immediata comunicazione al servizio veterinario dell’Asl di riferimento che provvederà ad inserire il microchip indicando quale proprietario il Comune di Donori;
P) Per i cani entrati in canile o rifugio nella disponibilità dell’Appaltatore e restituiti al proprietario, l’Appaltatore dovrà rilasciare un documento che attesti l’avvenuta restituzione contenente le generalità del proprietario e i dati dell’animale;
Q) Al momento dell’affidamento del servizio di che trattasi, l’Aggiudicatario dovrà trasportare nella propria struttura, a propria cura e spese e con mezzi e personale idonei, i cani attualmente ospitati presso altro ricovero.
ART. 11 – STIPULA CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata da registrare in caso d’uso, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione alla gara.
L’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di procedere alla consegna del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, sotto le riserve di legge, e la ditta è tenuta ad eseguire la disposizione e ad iniziare il servizio alla data stabilita.
Al momento della stipula del contratto, nel caso di esecuzione anticipata in pendenza della stipula, la ditta appaltatrice deve produrre:
· idonea polizza assicurativa, stipulata ai sensi del successivo art. 16;
· cauzione definitiva costituita nella misura e nei modi previsti ai sensi del precedente art. 15;
· dichiarazione con la quale si esonera l’ente da ogni responsabilità e controversia che potrebbe derivare dai rapporti intercorrenti tra la ditta e il personale impiegato per l’espletamento del servizio in oggetto.
. dichiarazione di individuazione e nomina del Responsabile del canile;
. dichiarazione di individuazione e nomina del Responsabile sanitario del canile;
Sono poste a carico della ditta tutte le spese inerenti e consequenziali alla stipula del contratto.
Nel caso che la ditta non stipuli il contratto nella data fissata, senza giustificato motivo, si procederà alla revoca dell’affidamento.
ART. 12 – RENDICONTAZIONE
La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere alla fine di ogni anno (e comunque ad ogni richiesta del Responsabile del Servizio) una relazione, firmata dal legale rappresentante, indicante l'attività svolta, nonché copia del registro di entrata e uscita dei cani con relativo numero di microchip.
ART. 13 PERSONALE
La Ditta si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di
igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, la Ditta si impegna a rispettare le disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008
Il personale adibito all’espletamento del servizio affidato dovrà essere in numero sufficiente a garantire quanto previsto all’articolo 9 del presente capitolato, comprese le persone che, in alternativa, dovranno sostituire gli addetti momentaneamente assenti (per ferie, malattia, ecc.).
Tali persone dovranno risultare in possesso dei requisiti richiesti dalle norme in materia.
Per lo svolgimento dei servizi richiesti, l’appaltatore utilizzerà personale idoneo, retribuito, e fornirà le necessarie prestazioni mediche veterinarie tramite personale abilitato, anche esterno. L’appaltatore dovrà avere cura delle necessarie sostituzioni in caso di assenza degli addetti. Il personale dovrà dimostrare di possedere una formazione specifica dimostrabile o una consolidata esperienza pratica per procedere alla manipolazione e alla cura di tutti gli animali oggetto del servizio di cui al presente appalto. Riguardo al personale dipendente, l’appaltatore provvederà ai sensi di legge all’accantonamento annuale della quota di trattamento di fine rapporto.
L’Affidatario si obbliga a osservare integralmente nei riguardi dei propri lavoratori dipendenti impiegati nelle prestazioni oggetto del presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e degli accordi locali integrativi degli stessi, applicabili alle categorie e nella località in cui esegue il contratto, anche ove non aderisca alle associazioni stipulanti. Effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche etc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali.
ART. 14 VIGILANZA, CONTROLLI E VERIFICHE
Ai sensi della Legge, la vigilanza sull’adeguatezza delle strutture e gestione sanitaria del canile spetta competente servizio veterinario ASL di competenza. Le attività previste dal presente capitolato sono sottoposte a verifica e vigilanza da parte dell’Amministrazione.
ART. 15 CAUZIONE
A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, l’Impresa dovrà costituire, ai sensi di legge, all’atto della stipulazione del contratto di appalto, apposita cauzione pari al 10% (dieci per cento) del canone annuo aggiudicato. Tale cauzione dovrà restare valida per tutta la durata dell’appalto.
In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Per quanto non esplicitamente citato si rimanda all’art. 113 del D.Lgs. 63/2006.
Art. 16 – COPERTURE ASSICURATIVE
È obbligo dell’appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con riferimento al servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 500.000,00 e con validità non inferiore alla durata dell’appalto.
In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma, il prestatore di servizi potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC e RCVT, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio in oggetto svolto per conto dell’Amministrazione di San Nicolò d’Arcidano.
Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata all’Amministrazione prima della stipula del contratto o prima dell’inizio del servizio qualora sia autorizzata l’esecuzione in pendenza di stipulazione del contratto
ART. 17 SUBAPPALTO
L’Aggiudicatario è obbligato ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, ad eccezione del trasporto e smaltimento delle carcasse dei cani deceduti, da conferire presso ditte appositamente specializzate ed autorizzate dalle competenti autorità.
Ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. n. 152/2006 (norme in materia ambientale), le carcasse dovranno essere trasportate accompagnate da un formulario di identificazione come previsto dal predetto articolo, secondo il modello di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145.
Sarà onere dell’Appaltatore acquisire la copia del formulario firmato dall’Impianto (ditta) che ha ricevuto il rifiuto per lo smaltimento, secondo le modalità stabilite dal suddetto articolo 193.
ART. 18 – PENALITA’
Qualora si verificasse ritardo nell’ingresso del cane nella struttura di ricovero, successivamente alla segnalazione della cattura da parte del competente servizio veterinario della A.S.L., si applicherà una penale di €. 50,00 (cinquanta/00) giornaliere.
In caso di insufficiente prestazione di servizio o di inosservanza di quanto prescritto dalla vigente legislazione e dal presente capitolato, constatato dagli organi di controllo di cui al precedente art. 10, ovvero rinunci alla stipula del contratto, sarà applicata una penale pecuniaria di €. 1.000,00 (mille/00).
All'applicazione delle penali si deve procedere, in contraddittorio con l'appaltatrice, tramite apposita nota scritta.
L'Amministrazione procederà al recupero della penalità a carico dell' Appaltatore mediante ritenuta diretta sui corrispettivi mensili e, ove occorra, mediante prelievo del deposito cauzionale.
ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione comunale avrà facoltà, ai sensi e per effetto delle norme del codice civile, di procedere alla risoluzione del contratto, con incameramento della cauzione prestata e facendo salvi i maggiori danni subiti in conseguenza della mancata esecuzione del contratto e qualora le violazioni accertate non vengano eliminate dopo formale diffida e comunque vengano ripetute più di tre volte l’anno.
Il Comune si riserva inoltre la facoltà di procedere alla modifica e/o risoluzione del contratto nel caso che normative subentranti a quelle vigenti modifichino in modo sostanziale quanto riportato nel presente capitolato, senza che la ditta affidataria abbia nulla a pretendere ad eventuale titolo di risarcimento.
ART. 20 SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese relative al contratto (bolli, copie, diritti, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata restano a totale carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune.
Non è ammessa l’anticipazione contrattuale né la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
ART. 21 – NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE SULLA PRIVACY
Si informa ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003, che questo Ente provvederà alla raccolta ed al trattamento dei dati personali dell’Impresa appaltatrice per le sole finalità connesse all’espletamento dell’appalto.I dati sono utilizzati e comunicati: all’interno dell’Ente tra gli incaricati del trattamento ed all’esterno al Tesoriere comunale, al Ministero delle Finanze, all’avente diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/90, o ad altri Enti pubblici in ottemperanza a specifici adempimenti normativi.
ART. 22 CONTROVERSIE
Le controversie che dovessero sorgere tra l’appaltatore ed il Comune circa l’interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, che non sia possibile comporre in via amministrativa, saranno di competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria, foro di Oristano.
Le parti escludono fin d’ora il ricorso ad arbitrati, comunque costituiti.
ART. 23 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente leggi nazionali e regionali di settore.
ART. 24 DOMICILIO DELL’APPALTATORE
Per quanto concerne l'incarico affidatogli l'appaltatore elegge domicilio legale presso il Comune di San Nicolò d’Arcidano. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di indicare all’Amministrazione Comunale una propria sede operativa cui il Servizio Sociale Comunale potrà fare riferimento per le comunicazioni.
San Nicolo d’Arcidano, 09.03.2015
Il Responsabile del Servizio Amministrativo X.xx Xxxxxx Xxxxx