CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NR. 16856
CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NR. 16856
ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 s.m.i.
NOTE degli artt. 30 ss. D.Lgs. 81/2015 s.m.i. E A NORMA DELL'ATTO CON N. di CIG: Z972EFDC52 | |
UTILIZZATORE | ADECCO ITALIA S.P.A. FILIALE DI: CAGLIARI INDIRIZZO: Xxx Xxxx'Xxxxxxxxxx, 00/00 00000 XXXXXXXX XX TELEFONO: 070480926 Direttore di Filiale: Xxxxxxx Xxx ESTREMI AUT. MIN.: PROT. X. 0000-XX del 26.11.2004 |
NOME: COMUNE DI SETTIMO SAN XXXXXX P.IVA: 80004000925 - C.F.: 80004000925 | |
INDIRIZZO: Xxxxxxxx XXXXXX XXXXXXX, 0 00000 XXXXXXX XXX XXXXXX XX | |
SEDE LEGALE: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, 0 | |
00000 XXXXXXX XXX XXXXXX XX | |
RAPPRESENTANTE LEGALE O PROCURATORE: Xxxxxxxx Xx Xxxx | |
REFERENTE OPERATIVO: Xxxxxxxx Xx Xxxx | NUMERO DI LAVORATORI: 1 |
PERIODO DI PROVA: 3 giorni di lavoro effettivo | |
RISCHI PROFESSIONALI | |
CLASSE DI RISCHIO INAIL: 0722 TASSO INAIL: 5 POSIZIONE ASSICURATIVA INAIL UTILIZZATORE: 6010845 PER LE INFORMAZIONI SUI RISCHI PER L'INTEGRITA' E LA SALUTE DEI LAVORATORI E MISURE DI PREVENZIONE ADOTTATE, NONCHE' PER LE INFORMAZIONI DI CUI ALL'ART. 40 CCNL ApL, SI RIMANDA AL "MODULO RILEVAMENTO RISCHI" ALLEGATO AL PRESENTE CONTRATTO, DEL QUALE E' PARTE INTEGRANTE | |
DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE | INQUADRAMENTO E RETRIBUZIONE |
DATA STIPULA: 19/11/2020 | MANSIONI: Istruttore Amministrativo |
DATA INIZIO: 20/11/2020 | |
DURATA PREVISTA: fino al 31/12/2020 | |
Salvo proroghe che verranno di volta in volta pattuite ORARIO: | INQUADRAMENTO ART. 27 CCNL ApL: B QUALIFICA: Impiegati |
Full time di 36 ore settimanali dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14; il martedì e il mercoledì rientro dalle 14.30 alle 17.30. | LIVELLO/CATEGORIA: C1 Livello C1 |
CCNL DI RIFERIMENTO: Enti Locali | |
LUOGO DI LAVORO: Xxxxxx X.Xxxxxxx, 0 00000 XXXXXXX XXX XXXXXX XX | RETRIBUZIONE ORARIA DI FATTO COMUNICATA: Eur. 11,16115 ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE ECCEDENTI IL CCNL: Elementi ricorrenti: |
FATTURAZIONE | |
MOLTIPLICATORE 1,949 TARIFFA ORE ORDINARIE Eur. 21,75 | Elementi variabili: |
Come da Proposta Commerciale | |
CONDIZIONI DI PAGAMENTO: BONIFICO 30 GG. FINE MESE | |
ALL' ATTENZIONE DI: Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxx | |
E-MAIL REF. FATTURAZIONE: | |
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE: Piazzale XXXXXX XXXXXXX, 1 09040 SETTIMO SAN XXXXXX CA | CONTRATTO INTEGRATIVO DI SECONDO LIVELLO APPLICATO DALL'UTILIZZATORE: |
L'UTILIZZATORE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA'CHE TUTTE LE INFORMAZIONI RILASCIATE IN QUESTO CONTRATTO SONO CORRETTE E VERITIERE.
LE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE SUL RETRO COSTITUISCONO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CONTRATTO.
XXXXXXX
XXX XXXXXXX Digitally signed by BOI
Date: 2020.11.19 13:01:07
Xxxxxxxx Xx Xxxx
Digitally signed by Xxxxxxxx Xx Xxxx
Date: 2020.11.19 16:11:30
..........................C..E.T..................... ............................C.E.T.....................
ADECCO ITALIA S.P.A. UTILIZZATORE
L'UTILIZZATORE DICHIARA DI AVER PRESO CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI GENERALI RIPORTATE NEL RETRO DEL PRESENTE CONTRATTO E DI ACCETTARLE SENZA RISERVE.
IN PARTICOLARE, ai sensi dell'art. 1341 C.C., l'Utilizzatore dichiara di conoscere ed approvare specificamente gli artt. 7 (Informazione e formazione sulla sicurezza); 8 (Obblighi di prevenzione e protezione); 9 (DPI); 10 (Obblighi formativi e giusta causa di dimissioni); 11 (Infortunio) e 12 (Sorveglianza sanitaria); 23, secondo comma. (Successione di contratti e festività); 25 (Servizi resi); 26, secondo comma. (Assunzioni incentivate); 30 (Fermo tecnico); 40 (Invalidità del contratto); 41 (Limitazione di
responsabilità); 43 (Clausola risolutiva espressa) e 44 (Foro di Milano).
Xxxxxxxx Xx
Digitally signed by Xxxxxxxx Xx Xxxx
CET
....D..i.n..o.................D.a.t.e:.2.0.2.0...1.1..1.9.1.6.:.1.1:.3.0......
UTILIZZATORE
Adecco Italia S.p.A. Aut. Min. Prot. N.1100 - SG del 26.11.04 Sede Legale: Xxx Xxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx (XX) Capitale Sociale € 2.976.000 i.v.
Società a socio unico Registro Imprese di Milano n° 13366030156 R.E.A. 1642351 Codice Fiscale 13366030156 Partita IVA 10539160969 Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Adecco Group AG
Rev. del 27.01.2020
CONDIZIONI GENERALI DI SOMMINISTRAZIONE
1. Le presenti condizioni generali sono stabilite in conformità alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2015 e s.m.i. (di seguito il “Decreto”) e al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Categoria delle Agenzie di Somministrazione di lavoro di volta in volta vigente (di seguito il “CCNL ApL”). Qualora il presente contratto rientri nell’ambito di applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i., le parti assumono i previsti obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine l’Utilizzatore si impegna - qualora il presente contratto sia accessorio, in tutto o in parte, ad un contratto e/o subcontratto soggetto all’applicazione della Legge 136/2010 e s.m.i. - ad informarne tempestivamente Adecco Italia S.p.A. (di seguito “Adecco”), indicando contemporaneamente i codici CIG e CUP (ove previsto), mallevando e tenendo indenne Adecco da qualsiasi responsabilità e conseguenza in caso di omessa e/o inesatta e/o parziale informazione a riguardo.
MESSA A DISPOSIZIONE
2. Il personale messo a disposizione è impiegato in conformità alle disposizioni contenute nel presente contratto. Adecco attesta che i lavoratori messi a disposizione sono assunti regolarmente e nel rispetto di tutta la legislazione vigente in materia di lavoro e previdenza sociale.
3. Il presente contratto, anche in caso di sottoscrizione dello stesso a mezzo di firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e del DPR del 22 febbraio 2013 e s.m.i., deve essere sottoscritto tra Adecco e l'Utilizzatore prima dell'inizio della missione.
SICUREZZA DEI LAVORATORI
4. L’Utilizzatore dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
5. Contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, l’Utilizzatore, sotto la propria responsabilità, comunica ad Adecco, utilizzando il Modulo rilevamento rischi, le indicazioni di eventuali rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e le misure di prevenzione adottate per la mansione.. L’Utilizzatore si impegna, inoltre, a comunicare ad Adecco ogni eventuale modifica alle sopra riportate indicazioni che intervenga nel corso dello stesso contratto, per il conseguente aggiornamento allo stesso Xxxxxx.
6. Tramite detto Modulo rilevamento rischi, l’Utilizzatore è tenuto inoltre a fornire ad Adecco il nominativo (i) del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP); (ii) del proprio incaricato di fornire ai lavoratori avviati con contratto di somministrazione le informazioni di cui al successivo articolo 7; (iii) del proprio responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); (iv) dei soggetti incaricati, all’interno della propria struttura, di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi ex art. 45 e 46 D.Lgs 81/08 e s.m.i. e (v) del proprio medico competente, ove presente.
7. Ai sensi e per gli effetti del co. 4 dell’articolo 35 del Decreto e degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. l’Utilizzat ore si impegna ad assicurare ai lavoratori avviati con contratto di somministrazione interventi informativi e formativi relativi alla sicurezza e la salute connessi alle attività produttive, ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento e della specifica attività dell’impresa, alla mansione ed ai luoghi di lavoro nonché a formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa che dovranno svolgere, in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 40, co. 4 del CCNL ApL, l’attività informativa, formativa e l’addestramento (comprese le informazioni sulle procedure che riguardano il primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dai luoghi di lavoro) devono avvenire all’inizio dell’utilizzazione dei lavoratori e comunque prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa.
8. L’Utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per l’eventuale violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.
9. I dispositivi di protezione individuali (DPI) per i lavoratori avviati con contratto di somministrazione, ove necessari, saranno forniti dall’Utilizzatore conformemente alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
10. La mancata osservanza da parte dell’Utilizzatore degli obblighi previsti dalla legge, dal CCNL ApL e dal CCNL dallo stesso applicato, con particolare riferimento all’attività di informazione, formazione ed addestramento professionale, nonché di dotazione dei dispositivi di protezione e sicurezza (DPI), costituisce giusta causa di dimissioni del lavoratore qualora nell’arco delle 24 ore da sua preventiva comunicazione della violazione all’Utilizzatore non si determini la rimozione della violazione. Al lavoratore dimesso per giusta causa compete l’intero trattamento retributivo per il periodo contrattualmente previsto, con obbligo dell’onere a carico dell'Utilizzatore (art. 40 co. 00, XXXX XxX). Il trattamento retributivo del lavoratore sarà anticipato da Adecco con le previste modalità di erogazione e fatturato all’Utilizzatore, comprensivo del margine di Adecco, alla prima scadenza utile.
11. In caso di infortunio dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, l’Utilizzatore comunicherà immediatamente, confermando successivamente anche via e-mail (o via fax) nella giornata stessa, alla filiale Adecco di competenza, ogni informazione utile all’evento affinché possa provvedere agli adempimenti di legge che le competono.
12. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 co. 8 del CCNL ApL ed in applicazione della Circolare del Ministero del Lavoro n. 7/2005, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, ove prevista, sarà effettuata a cura dell’Utilizzatore, che se ne assumerà la piena responsabilità.
13. Nei casi in cui, per le mansioni dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione sia prevista come obbligatoria una sorveglianza sanitaria, preventiva e periodica, l’Utilizzatore s’impegna ad informare tempestivamente, per iscritto, Adecco nello specifico caso in cui il giudizio espresso dal proprio medico competente non sia di piena idoneità, nonché delle conseguenti azioni poste in essere a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori coinvolti. In qual caso, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell’Utilizzatore per gli adempimenti inerenti la salute e sicurezza sul lavoro, Adecco darà seguito agli eventuali e conseguenti aspetti amministrativi a suo carico. L’Utilizzatore s’impegna inoltre, ai sensi dell’art 25, co. 1, lettera e) del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed art. 40, co. 9 del CCNL per le ApL e s.m.i., a consegnare al lavoratore, tramite il suo medico competente, una copia della sua cartella sanitaria e di rischio di cui all’art. 25, co. 1, lettera c) del D.Lgs 81/08 e s.m.i..
RESPONSABILITA’
14. Ai sensi dell'art 2 comma 1 ter della Legge n. 96/2018 l'Utilizzatore comunica ad Adecco le condizioni di cui all'art 19 comma 1 del D.Lgs n. 81/0215. L'Utilizzatore è responsabile della sussistenza di tali condizioni (riportale sul fronte del presente contratto), così come della loro permanenza durante tutta la durata del rapporto di somministrazione e si impegna a comunicarne tempestivamente ad Adecco ogni modifica o cessazione che dovesse intervenire nel corso del rapporto. In mancanza di tale informazione, ed in ogni caso in cui venga accertata la non sussistenza o non correttezza delle condizioni comunicate, Adecco si riserva la facoltà di richiedere all'Utilizzatore di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse derivarne.
Qualora il presente contratto sia eseguito da Adecco, su richiesta dell’Utilizzatore, con lavoratori di cui all’art. 2, co. 29, della Legge 92/2012 e s.m.i., l’Utilizzatore è responsabile della indicazione e sussistenza dei relativi requisiti (riportati sul fronte del presente contratto), così come della loro permanenza durante tutta la durata del rapporto di somministrazione e si impegna a comunicare tempestivamente ad Adecco ogni modifica o cessazione che dovesse intervenire nel corso del rapporto. Nel caso in cui venga accertata la non corretta indicazione e/o la non sussistenza di tali requisiti, Adecco si riserva la facoltà di richiedere all'Utilizzatore di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse derivarne L'Utilizzatore dichiara inoltre che non sussistono elementi ostativi alla stipulazione del presente contratto e si impegna altresì a comunicarne tempestivamente ad Adecco l'eventuale insorgenza nel corso del rapporto di somministrazione. In mancanza di tale informazione, ed in ogni caso in cui venga accertata la sussistenza di uno o più dei elementi ostativi innanzi riferiti, Adecco si riserva la facoltà di richiedere all'Utilizzatore di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse derivarne. L'Utilizzatore comunicherà inoltre ad Adecco (alla filiale di competenza assegnata) le informazioni relative allo svolgimento del rapporto di lavoro, ivi compresi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il mancato superamento del periodo di prova, il cambiamento del luogo di lavoro dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, le circostanze che possano formare oggetto di contestazione disciplinare nonché ogni modifica del trattamento economico a favore dei lavoratori medesimi. In relazione agli obblighi disposti dall’art. 25-bis, DPR 313/2002, l’Utilizzatore s’impegna a comunicare ad Adecco se l’attività professionale, per la quale dev’essere impiegato a suo favore il lavoratore somministrato, comporti contatti diretti e regolari con minori. In difetto, Adecco si riserva la facoltà di richiedere all'Utilizzat ore di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse derivarne.
15. L'Utilizzatore garantisce il rispetto delle disposizioni vigenti a tutela dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione, con particolare riferimento al luogo di lavoro, all'orario, al riposo settimanale, al lavoro festivo, e notturno.
16. Ai sensi dell’art. 35, co. 7, del Decreto l'Utilizzatore è responsabile degli eventuali danni nei confronti dei terzi causati dal prestatore di lavoro e/o sofferti da quest'ultimo durante lo svolgimento delle mansioni affidategli, ferma restando la copertura assicurativa di responsabilità civile stipulata da Adecco, con le franchigie, i massimali ed alle condizioni ivi previste.
17. Adecco si impegna a corrispondere direttamente al lavoratore il trattamento economico cui questo ha diritto ed a versare i relativi contributi assistenziali e previdenziali sulla base delle informazioni ricevute dall'Utilizzatore.
18. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 33, co. 2, e 35, co. 1, del Decreto l’Utilizzatore comunicherà alla filiale Adecco di competenza le “Condizioni economiche e normative”, nonché le differenze e/o variazioni retributive o normative intervenute nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del rapporto, mallevando e tenendo indenne Adecco da qualsiasi eventuale conseguenza derivante dell’inosservanza di quanto sopra previsto (a titolo esemplificativo e non esaustivo la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’art. 40, co. 2, del Decreto). L’utilizzatore comunicherà altresì i periodi di lavoro intercorsi con i lavoratori associati al presente contratto ai fini della corretta determinazione degli scatti di anzianità ai sensi del CCNL ApL. Ai sensi dell’art. 31, co. 3, del Decreto l’Utilizzatore è tenuto ad informare i lavoratori in somministrazione dei posti di lavoro vacanti a tempo indeterminato presso lo stesso. L’Utilizzatore è tenuto, altresì, a comunicare alle proprie rappresentanze sindacali le informazioni previste dall’art. 36, co. 3, del Decreto. In assenza di tali adempimenti l’Utilizzatore potrà incorrere nella sanzione pecuniaria amministrativa di cui dall’art. 40, co. 2, del Decreto.
19. L'Utilizzatore si obbliga a rimborsare ad Adecco gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del lavoratore oltre alla maggiorazione per il servizio prestato da Adecco, così come calcolata e compresa nella tariffa oraria stabilita con il presente contratto.
20. L'Utilizzatore, fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di Adecco, in caso di inadempimento della stessa corrisponderà al lavoratore il trattamento economico concordato e provvederà al versamento dei relativi contributi previdenziali.
21. Compatibilmente con il mercato del lavoro territorialmente interessato e con riferimento alla mansione di cui al presente contratto, Adecco si impegna, su esplicita richiesta dell'Utilizzatore e nei termini concordati, a proporre nuove candidature al fine di sostituire il lavoratore in caso di sua assenza per malattia, infortunio, maternità ed in ogni caso di impossibilità sopravvenuta del lavoratore a prestare la propria attività lavorativa, oltre che in caso di mancato superamento del periodo di prova.
FATTURAZIONE E PAGAMENTO
22. Il lavoratore è interamente retribuito da Adecco e non dovrà ricevere alcuna retribuzione e/o compenso ovvero somme di denaro dall'Utilizzatore.
23. L'Utilizzatore corrisponderà ad Adecco un corrispettivo calcolato, per ciascun lavoratore di Adecco, sulla base della tariffa oraria pattuita per ciascuna somministrazione, nonché gli importi prev isti per erogazioni di servizi aggiuntivi come previsto dalla proposta commerciale.
Qualora si verifichino le previsioni di cui all’art. 30, co. 10 del CCNL ApL (successione di contratti di somministrazione di lavoro a termine ai quali risulti associato lo stesso lavoratore, adibito alla stessa mansione e con lo stesso inquadramento, intervallati da festività natalizia e non come meglio descritte nell’articolo sopra richiamato) Adecco corrisponderà al lavoratore la retribuzione ivi prevista, fatturandone all ’Utilizzatore l’importo corrispondente, comprensivo del margine Adecco, alla prima scadenza utile. Con riferimento a tale successione di contratti, l’Utilizzatore solleva e malleva Adecco da ogni eventuale ulteriore responsabilità e conseguenza negativa dovesse derivarne.
23 bis Qualora, in riferimento ai lavoratori assunti a tempo determinato da Adecco in esecuzione del presente contratto, si verifichino le condizioni di cui all’art. 3, comma 2, del Decreto Legge n. 87/2018 (rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato), Adecco, alla prima scadenza utile, fatturerà all’Utilizzatore il relativo importo di ciascun contributo aggiuntivo per singolo lavoratore, comprensivo di margine. Per il corretto conteggio di tale contributo aggiuntivo, l’Utilizzatore si impegna a comunicare ad Adecco se, con tali lavoratori, abbia già instaurato - direttamente o indirettamente tramite somministrazione con altra Agenzia per il Lavoro - precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato. In difetto, Adecco si riserva la facoltà di richiedere all'Utilizzatore di essere tenuta indenne da ogni conseguenza negativa dovesse derivare da eventuali inesattezze di tale comunicazione.
24. Alla sottoscrizione del primo contratto di somministrazione di lavoro a termine, Adecco fatturerà un importo una tantum a titolo di “prima attivazione del servizio”, secondo quanto precisato nella proposta commerciale sottoscritta dalle parti. Per “prima attivazione” si intende anche la sottoscrizione di un nuovo contratto di somministrazione di lavoro a termine quando, nell'arco dell'anno solare precedente a quello dell'attivazione, l'Utilizzatore non abbia usufruito del medesimo servizio da parte di Adecco. Adecco fatturerà altresì gli ulteriori importi previsti nella proposta commerciale che qui si intendono ripetuti e trascritti.
25. Nell’ipotesi di assunzione - o comunque contrattualizzazione, anche con altre ApL – della/e risorsa/e associata/e al contratto di somministrazione da parte dell’Utilizzatore, qualora avvenuta in vigenza del contratto o entro sei mesi dalla conclusione dello stesso, Adecco fatturerà alla conclusione del contratto (eventuali proroghe comprese), per i servizi resi all’Utilizzatore in relazione alla missione, un importo una tantum, in un'unica soluzione, secondo quanto precisato nella proposta commerciale sottoscritta dalle Parti. L’Utilizzatore si impegna, quindi, a comunicare tempestivamente ad Adecco l’avvenuta assunzione/contrattualizzazione della risorsa associata al contratto di somministrazione.
26. La fatturazione da parte di Adecco sarà effettuata in base alle ore ordinarie e straordinarie indicate a mezzo di sistemi di rilevazione elettronica delle presenze del lavoratore, compresa la geolocalizzazione, oppure raccolte tramite apposito modulo denominato “Bollettino di Lavoro”, nonché per le ore contrattualmente dovute. L'Utilizzatore sottoscriverà il Bollettino in segno di accettazione del regolare svolgimento della prestazione effettuata da ogni lavoratore avviato con contratto di somministrazione e lo invierà periodicamente ad Adecco per il tramite del lavoratore, trattenendone una copia. I riscontri delle rilevazioni elettroniche delle presenze ed il Bollettino costituiscono titolo per il pagamento del corrispettivo pattuito in favore di Adecco. La geolocalizzazione costituirà la fonte primaria per la rilevazione delle presenze. L'adozione del sistema di rilevazione tramite Bollettino comporta la fatturazione di un importo a titolo di rimborso spese. Nell'ipotesi di mancato o erroneo funzionamento del sistema di rilevazione elettronico delle presenze o di mancata consegna del Bollettino verranno fatturate le ore contrattualmente previste, salvo conguaglio.
Nel caso in cui Adecco, in esecuzione del presente contratto, provveda ad un’assunzione in somministrazione a qualunque titolo incentivata (che si tratti di incentivo economico, esonero contributivo, sgravio contributivo o qualsiasi altra possibile fattispecie) l'Utilizzatore dichiara espressamente che sussistono le condizioni previste dalla legge per la concessione dell’agevolazione o della incentivazione all’assunzione e garantisce il rispetto dei requisiti posti dalle norme e dalla prassi amministrativa a suo carico per beneficiarne legittimamente. L’Utilizzatore dichiara altresì che non sussistono allo stato attuale elementi ostativi alla concessione dell’agevolazione o dell’incentivazione di cui al periodo che precede e si impegna a comunicare ad Adecco la sopravvenienza di eventuali elementi ostativi alla concessione degli incentivi menzionati nel periodo che precede, a qualunque titolo ottenuti, nel più breve tempo possibile e in ogni caso entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della prima fattura. L’Utilizzatore si impegna altresì a mallevare e tenere indenne Adecco da qualsiasi ed ogni responsabilità che dovesse fare capo ad Adecco per la inesattezza delle dichiarazioni sopramenzionate o per la insussistenza delle condizioni che legittimano la concessione dell’agevolazione o della incentivazione di cui sopra o in caso di sussistenza dei suddetti elementi ostativi non resi noti. Qualora tali elementi ostativi dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del presente contratto, l'Utilizzatore si impegna a comunicarli ad Adecco entro e non oltre 5 giorni dalla loro insorgenza, manlevando Adecco in caso di omessa o ritardata comunicazione.
27. L'invio della fattura, ai sensi della L. 205/2017, avverrà, ove previsto dalla Legge, attraverso il Sistema di Interscambio (SDI). Nell'ipotesi in cui l'Utilizzatore richieda l'invio o la consegna della fattura in formato cartaceo, verrà fatturato un importo a titolo di rimborso spese.
28. Nel caso di prestazione di ore straordinarie, supplementari e per ogni altra maggiorazione, la tariffa applicata sarà quella concordata nella proposta commerciale.
29. Le tariffe pattuite ed i relativi moltiplicatori si adegueranno automaticamente ad eventuali aumenti degli oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi, relativi al rapporto di somministrazione, intervenute durante o anche successivamente alla somministrazione stessa e derivanti da modifiche legislative, rinnovi di contratto collettivo, sia nazionale che di secondo livello, disposizioni amministrative degli Enti Previdenziali e Assistenziali. Nella fattispecie di cui sopra saranno adeguati automaticamente anche tutti gli altri istituti che compongono la retribuzione del prestatore di lavoro che saranno interessati dalle eventuali variazioni normative o contrattuali. I suddetti adeguamenti saranno fatturati, comprensivi del margine di Adecco, all'Utilizzatore contestualmente al verificarsi della variazione stessa. Resta inoltre inteso che, in caso di sopraggiunto aggravio del costo del lavoro per qualsivoglia motivazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, per rigetto di eventuali richieste di incentivi economici o sgravi contributivi di qualsiasi natura o richiesta di restituzione da parte degli enti competenti), l'Utilizzatore rimborserà ad Adecco la parte di costo non ricompresa nelle precedenti fatture, con le modalità e scadenze abituali, con specifica fatturazione anche successiva alla scadenza del presente contratto.
30. In caso di fermo tecnico dell'attività produttiva, anche per cause non imputabili all'Utilizzatore, lo stesso sarà comunque tenuto al pagamento del corrispettivo concordato con Adecco e alla retribuzione dei lavoratori di cui al presente contratto.
31. Il mancato rispetto del termine di pagamento da parte dell'Utilizzatore comporta la facoltà di Adecco di esigere immediatamente le somme ancora dovute in forza del presente contratto e di tutti gli altri contratti in vigore indipendentemente dalle modalità di pagamento o dalla scadenza prevista, oltre al pagamento degli interessi, automaticamente applicati a norma degli art. 4 co.1 e 5 co. 1 del D.Lgs. 231/02 e s.m.i., nonché l'importo forfettario previsto a titolo di risarcimento danno ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 231/02 e s.m.i.. In caso di sottoscrizione dei contratti di somministrazione a mezzo di firma digitale - la sospensione e, nei casi più gravi, la revoca della firma digitale stessa.
32. Il contratto di somministrazione nel caso in cui sia sottoscritto a mezzo di firma digitale o di firma elettronica avanzata, in conformità al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e del DPR del 22 febbraio 2013 e s.m.i., soddisfa il requisito legale della forma scritta, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'art. 2702 c.c., ed è provvisto dell'efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c.. Nell’ipotesi di sottoscrizione del contratto a mezzo di firma elettronica avanzata le parti si danno atto che la stessa avviene nel completo rispetto delle condizioni di cui all’art. 57 del DPR del 22 febbraio 2013 e s.m.i. (Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali).
33. Le parti si danno atto, in caso di sottoscrizione del contratto a mezzo di firma digitale, che la firma digitale stessa apposta al presente contratto corrisponde ad una chiave pubblica, la cui validità non sia scaduta, ovvero, non revocata o sospesa.
34. L'uso della firma digitale apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa e l’uso della firma elettronica avanzata apposta mediante certificato revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione del presente contratto.
35. Ciascuna delle parti comunicherà all'altra parte la revoca o la sospensione della firma digitale o della firma elettronica avanzata.
36. La revoca o la sospensione della firma digitale, comunque motivate, hanno effetto dal momento in cui le Parti effettueranno la comunicazione di cui all'art. 35 del presente contratto, o, in mancanza di essa, dal momento della pubblicazione.
37. L'apposizione di firma digitale o di firma elettronica avanzata integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
38. Il contratto - sottoscritto a mezzo di firma digitale o di firma elettronica avanzata - verrà inviato per posta elettronica dall’indirizzo comunicato da Adecco all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'Utilizzatore. Il contratto si considererà concluso al momento della ricezione dello stesso (munito di firma elettronica apposta dall'Utilizzatore) all'indirizzo di posta elettronica comunicato da Adecco.
CLAUSOLE FINALI
39. In caso di sottoscrizione a mezzo di firma digitale, le parti si impegnano ad effettuare tutte le comunicazioni relative alla conclusione, alla esecuzione o all'estinzione del presente contratto di somministrazione ai rispettivi indirizzi di posta elettronica dichiarati. Ogni comunicazione non effettuata secondo tali modalità è priva di effetto.
40. Qualora una qualsiasi clausola del presente contratto dovesse essere ritenuta invalida o non eseguibile, tale vizio non comporterà la invalidità delle restanti clausole del presente contratto, che continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia.
41. Nel rispetto delle inderogabili previsione di legge, eventuali pretese risarcitorie promosse dall’Utilizzatore nei confronti di Adecco, in ogni modo connesse alle previsioni contenute nel presente contratto, alla sua esecuzione e/o al servizio complessivamente reso a riguardo non potranno riguardare danni indiretti, consequenziali o perdite di profitto e non potranno comunque eccedere – singolarmente o congiuntamente considerate – il 20% (venti per cento) del valore degli importi già corrisposti ad Adecco in forza del medesimo accordo. L’Utilizzatore di conseguenza rinuncia fin d’ora espressamente ad ogni pretesa risarcitoria per la parte che – considerata la pretesa singolarmente o congiuntamente ad altre precedenti o contemporanee - ecceda tale valore.
42. In caso di inadempimento dell’Utilizatore, Adecco avrà la facoltà, ma non l’obbligo, prima di intimare la risoluzione del contratto e/o di esigere il pagamento di quanto dovuto, di promuovere un procedimento di Mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010.
43. Adecco potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a mezzo raccomandata A.R. o PEC, senza necessità di costituzione in mora o domanda giudiziale, al verificarsi di una delle seguenti ipotesi: a) qualora vi sia ritardo nei pagamenti, anche di una sola mensilità, da parte dell'Utilizzatore superiore ai 30 gg. rispetto alle scadenze; b) siano stati rilevati protesti di effetti cambiari o assegni emessi dall'Utilizzatore; c) siano promosse nei confronti dell’Utilizzatore procedure esecutive; d) l'Utilizzatore sia ammesso o sottoposto ad una qualsiasi procedura concorsuale. A tal fine l'Utilizzatore dichiara di non avere in atto procedure esecutive e/o fallimentari all'atto della sottoscrizione del presente accordo. Al verificarsi di una delle condizioni di cui ai punti a), b), c) e d) e ove Adecco intenda avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 45 – Interruzione della Missione - del CCNL ApL, Adecco interromperà la missione di tutti i lavoratori in forza presso l’Utilizzatore con effetto immediato, fermo restando la corresponsione integrale del trattamento economico originariamente previsto sino alla scadenza naturale dei contratti con i lavoratori, oltre ai corrispettivi dovuti ad Adecco.
44. Qualunque controversia relativa all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del presente contratto sarà soggetta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
45. Adecco ha attivato da tempo un proprio percorso di responsabilità sociale dotandosi di un modello organizzativo aziendale ex art. 231/2001 e di un Codice di Condotta che le consente di operare in aderenza ai principi ed ai valori ivi contenuti reperibile sul sito internet xxxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxx-xxxxxxx/xxxxxx-xx-xxxxxxxx. Adecco, inoltre, partecipa all’iniziativa dell’ONU Global Compact ed osserva la SA8000 (Social Accountability 8000) provvedendo ad informare e formare i propri dipendenti dei principi e delle prescrizioni inerenti. Adecco invita tutti i suoi clienti a condividere questi valori nella conduzione della propria attività e nella gestione dei rapporti interpersonali.
PROTEZIONE DEI DATI
46. Ciascuna Parte è tenuta a ottemperare agli obblighi in materia di dati personali (come definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) ai sensi di qualsivoglia normativa applicabile, per quanto concerne la protezione dei dati e la privacy in relazione alle proprie attività, in conformità al presente Contratto e/o in riferimento ai servizi ad oggetto dello stesso (i “Servizi”). Le Parti riconoscono e convengono che ciascuna Parte agisce in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto concerne le proprie attività di trattamento dei dati personali in relazione alla fornitura e fruizione dei Servizi. Ciascuna Parte, in qualità di titolare del trattamento, ha la facoltà di divulgare dati personali all’altra Parte, che agisce a sua volta in qualità di titolare del trattamento ai sensi del presente Contratto. Ciascuna Parte è tenuta a (i) fornire tutte le comunicazioni ai singoli, ivi inclusi i propri dipendenti, funzionari e rappresentanti, nella misura in cui sia richiesto di divulgare all’altra Parte o concedere alla medesima il trattamento dei loro dati personali in relazione ai Servizi; e (ii) garantire che, per quanto concerne i medesimi dati personali, vi sia un valido motivo di trattamento ai sensi delle normative applicabili in materia di protezione dei dati per la condivisione di tali informazioni con l’altra Parte. L’Utilizzatore riconosce che, ove necessario, al fine di beneficiare di alcuni servizi a valore aggiunto (come ad esempio gli strumenti e i sistemi online volti a facilitare la gestione dei Servizi) lui/lei in prima persona, i suoi affiliati, dipendenti, funzionari o altri dovranno acconsentire ad ulteriori condizioni, termini di utilizzo e/o politiche sulla privacy definiti di volta in volta da Adecco o dai suoi affiliati.
MODULO RILEVAMENTO RISCHI
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Rev. 09 del 27.01.2020
Allegato al contratto di somministrazione n. 16856 del
19/11/2020
ed ai contratti di assunzione ad esso associati
ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera “c” e comma 3 del D.Lgs. 81/2015 (s.m.i.), dell‘art. 40 del CCNL per la Categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro del 15/10/2019 (s.m.i.) e del D.Lgs. 81/2008 (s.m.i.)
Utilizzatore COMUNE DI SETTIMO SAN XXXXXX Qualifica e mansione lavoratore/iImpiegati - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE
L’Utilizzatore dichiara di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 (s.m.i.) e redatto il relativo documento di cui agli artt.17, 28 e 29 del citato decreto, in data 06/11/2014o modificato/a successivamente in data .
Xxxxxxxx incaricato di fornire informazione/formazione su salute e sicurezza1 Sig. XXXXXX XXXXXXXX
RSPP Sig. XXXXXX XXXXXXXX Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Sig. XXXXXX XXXXXXXX
Medico Competente (qualora previsto) Dr. MEDI.LAV SRL
Xxxxxxxx incaricato di applicare le misure di primo soccorso (art. 45, X.Xxx. 81/2008) Sig. XXXXXX XXXXXXXX Xxxxxxxx incaricato di applicare le misure di prevenzione incendi (art. 46, X.Xxx. 81/2008) Sig. XXXXXX XXXXXXXX
Fattori di rischio Si No Livello di rischio
Misure di prevenzione, dpi
Obbligo di sorv. sanitaria
Infortuni di tipo meccanico (tagli, cesoiamento, schiacciamento, impigliamento, trascinamento, urto, abrasione, scivolamento, ecc.)
Urto, investimento, schiacciamento per transito mezzi meccanici in movimento
Caduta dall’alto
Movimentazione manuale dei carichi
Utilizzo Videoterminale (almeno 20 ore settimana) Rischi di natura elettrica
Rumore
Vibrazioni meccaniche
Radiazioni ottiche di origine artificiale Campi elettromagnetici
Microclima
Agenti Chimici: inalazione
Agenti Chimici: contatto cutaneo Agenti Chimici: ingestione Agenti cancerogeni e mutageni Amianto
Agenti biologici Atmosfere esplosive Incendio
Stress lavoro-correlato Altro / rischi specifici
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X BASSO FORMAZIONE Si X
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Sorveglianza sanitaria con periodicità:
Annuale
Le informazioni sui rischi per la sicurezza e la salute in generale, formazione ed addestramento all’uso delle attrezzature di lavoro per la specifica attività lavorativa, nonché le informazioni sulle procedure che riguardano il primo soccorso, lotta antincendio ed evacuazione dai luoghi di lavoro, sono erogate dall’Utilizzatore. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori avviati con contratto di somministrazione è effettuata a cura dell’Utilizzatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 40, co. 8 del CCNL per le ApL del 15.10.2019 (s.m.i.) e dell’art. 35, co. 4, D.Lgs 81/2015 (s.m.i.). I dispositivi di protezione individuali (DPI) per i lavoratori avviati con contratto di somministrazione, ove necessari, sono forniti dall’Utilizzatore conformemente alle disposizioni previste dall’art. 35, co. 4, D.Lgs. 81/2015 (s.m.i.) e dalle condizioni generali del contratto di somministrazione. Sarà responsabilità dell'Utilizzatore comunicare ad Adecco Italia S.p.A. eventuali e successive variazioni/integrazioni al contenuto del presente modulo ed eventuali documenti correlati.
19/11/2020
Data compilazione
XXXXXXX
XXX XXXXXXX Digitally signed by BOI
Date: 2020.11.19 13:01:07 CET
Xxxxxxxx Xx Xxxx
Digitally signed by Xxxxxxxx Xx Xxxx
Date: 2020.11.19 16:11:30 CET
Data firma lavoratore (per contratto di assunzione) Timbro e Firma Adecco Italia S.p.A. Timbro e Firma Utilizzatore
(Aut. Min. Prot. n.1100-SG del 26.11.2004)
1 Sono individuati a tal fine, ad esempio: il xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx o comunque il “preposto” (ex art. 19 TU).