FONDAZIONE FEDERICO ZERI
FONDAZIONE XXXXXXXX XXXX
Regolamento incarichi di collaborazione e consulenza
Sommario
1. Ambito di applicazione
2. Definizioni
3. Presupposti per l’affidamento dell’incarico
4. Selezione dei collaboratori e conferimento dell’incarico
5. Selezione dei prestatori d’opera e consulenti professionali
6. Conferimento di incarichi a personale dell’Alma Mater Studiorum Università di Bologna
7. Conferimento degli incarichi in forma diretta
8. Adempimenti contrattuali
9. Disposizioni finali
ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Xxxxx restando il principio generale in forza del quale la Fondazione provvede alla attuazione dei propri compiti con la propria organizzazione e con il personale a propria disposizione, il presente Regolamento definisce le procedure per il conferimento di incarichi aventi ad oggetto prestazioni di tipo intellettuale ovvero d'opera ai sensi dell'art. 2222 Cod. Civ. con contratti di lavoro autonomo nella forma della prestazione occasionale, della collaborazione di natura coordinata e continuativa a progetto ovvero dell’incarico professionale soggetto ad IVA.
Sono altresì inclusi gli incarichi professionali a supporto dei progetti di ricerca e gli incarichi di consulenza direzionale.
2. Restano esclusi dalle presenti disposizioni le prestazioni professionali:
a) conferite per il patrocinio e la difesa in giudizio dell'Ente o per le relative domiciliazioni, quelli inerenti attività notarili, nonché quelli conferiti per le dichiarazioni annuali in campo fiscale, in ragione del carattere prettamente fiduciario di scelta e di affidamento, comunque nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità;
b) relative ai servizi di ingegneria e di architettura, in quanto disciplinati dal d.lgs. n. 163 del 2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e dal relativo regolamento di attuazione;
c) relative alle prestazioni dei componenti degli organismi di controllo interno, nonché dei componenti del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
3. Le attività individuate negli Allegati IIA e IIB del citato D.Lgs. n. 163 del 2006 sono da considerarsi appalti di servizi e, come tali, sono sottratte dall’ambito di applicazione del presente Regolamento, qualsiasi sia l’importo delle medesime.
4. Lo svolgimento delle prestazioni avviene secondo le norme del Codice Civile Titolo V sul lavoro autonomo e le normative nazionali sul rapporto di lavoro autonomo.
5. Nel caso di incarichi attribuiti a pubblici dipendenti, la Fondazione Xxxxxxxx Xxxx applica le vigenti normative in materia di comunicazione ai competenti soggetti pubblici, di pubblicazione e trasparenza e di verifica di cumulo degli emolumenti percepiti.
6. Per gli incarichi di progettazione didattica, di didattica e di ricerca conferiti dalla Fondazione Xxxxxxxx Xxxx a docenti e ricercatori dell’Alma Mater-Università di Bologna nell’ambito di attività svolte per conto dell’Alma Mater in qualità di suo organismo soggetto a controllo analogo, è necessario acquisire il nullaosta del Direttore di Dipartimento di afferenza per la verifica della compatibilità dell’incarico con l’adempimento degli obblighi didattici e di servizio ai sensi della normativa e delle linee guida di Ateneo.
ART. 2 – DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento si intende:
Contratti di collaborazione a progetto: (art. 61 D. Lgs. 276/2003) una forma di collaborazione coordinata e continuativa svolta in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione per la realizzazione di uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente
Contratti di prestazione d’opera professionale: (art. 2222 C.C.) prestazioni d’opera (che comprendono anche le consulenze professionali) rese da lavoratori autonomi nelle ipotesi in cui un soggetto, dietro corrispettivo, si impegna a compiere un’opera o un servizio prevalentemente attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. ll prestatore d’opera svolge la propria attività lavorativa in modo completamente autonomo, senza alcuna continuità nella esecuzione della prestazione, senza alcun coordinamento con l’attività del committente e senza alcun inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale
Contratti di prestazione d’opera intellettuale: (art. 2229 C.C.) contratti aventi ad oggetto prestazioni d’opera intellettuale svolte da soggetti iscritti ad appositi Albi o elenchi previsti dalla norme di legge o disciplinati da apposite leggi.
ART. 3 - PRESUPPOSTI PER L’AFFIDAMENTO DELL'INCARICO
1. La Fondazione affida gli incarichi di cui all'art. 1, comma 1° quando le prestazioni e le attività non possono essere assegnate al personale a propria disposizione:
a) per inesistenza delle specifiche competenze professionali;
b) quando le prestazioni e le attività non possono essere espletate dal personale dipendente per coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro;
c) quando è necessario supportare o affiancare il personale per prestazioni vertenti su materie di particolare complessità, specializzazione e innovatività svolte dalla Fondazione;
d) quando si tratta di prestazioni strumentali alle attività di servizio, amministrative e tecniche nonché alle attività di formazione e di ricerca realizzate dalla Fondazione.
ART. 4 - SELEZIONE DEI COLLABORATORI E CONFERIMENTO DELL'INCARICO
1. La Fondazione individua i propri collaboratori con contratto di collaborazione a progetto mediante procedura comparativa avviata, su proposta dei Responsabili di unità organizzative/Progetto o della Direzione, mediante apposito atto in cui si:
a) dà atto delle motivazioni che giustificano la necessità del ricorso all’affidamento ad soggetto esterno alla Fondazione e della tipologia del progetto;
b) definiscono i requisiti di professionalità che il collaboratore deve possedere;
c) autorizza l’avvio di una selezione comparativa che dovrà indicare espressamente: l’oggetto e la durata della prestazione richiesta; il luogo svolgimento incarico; il tipo di rapporto; il corrispettivo proposto; i titoli, i requisiti professionali e le esperienze richiesti; le modalità ed i termini per la presentazione delle manifestazioni di interesse, nonché i criteri e le modalità della comparazione.
2. L’avviso di selezione per l’attribuzione dell’incarico è pubblicato, per almeno giorni 15 consecutivi, sul sito della Fondazione, fatta salva la facoltà, in relazione alla particolare natura della professionalità richiesta, di ricorrere ad ulteriori canali di pubblicità.
3. La valutazione delle candidature è effettuata da apposita commissione comparando i requisiti professionali e le esperienze maturate richieste dall’avviso pubblico prevedendo eventualmente anche dei colloqui. L’esito della valutazione comparativa viene pubblicato sul sito della Fondazione. L’eventuale graduatoria delle candidature può essere utilizzata, entro un anno dalla pubblicazione, per assegnare ulteriori incarichi che richiedano una analoga professionalità.
ART. 5 – SELEZIONE DEI PRESTATORI D’OPERA E CONSULENTI PROFESSIONALI
Per le prestazioni di carattere ricorrente la Fondazione costituisce un Albo di prestatori d’opera a cui attingere per l’affidamento di incarichi di prestazione d’opera professionale e di consulenza, secondo i
principi della rotazione, trasparenza, parità di trattamento e concorrenza. L’Albo sarà attivato mediante la pubblicazione di un avviso sul sito della Fondazione per l’iscrizione dei soggetti interessati per distinte categorie di competenze professionali e in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Durante tutto l’anno sarà possibile presentare richiesta di iscrizione.
Gli incarichi sono conferiti:
a) per incarichi fino a € 20.000: selezione mediante invito ad almeno 3 soggetti iscritti all’Albo nella categoria relativa al profilo professionale ricercato. La selezione sarà effettuata mediante valutazione comparativa dei Cv dei soggetti iscritti all’Albo sulla base delle competenze necessarie in relazione alla tipologia di incarico, della esperienza maturata e del corretto svolgimento di incarichi precedenti. La scelta dei soggetti da invitare avverrà nel rispetto dei principi di rotazione, parità di trattamento e concorrenza. Nel caso nella categoria non sia presente un numero sufficiente di soggetti da invitare, potranno essere invitati anche soggetti non iscritti all’Albo. La proposta dei soggetti da invitare e la selezione sarà effettuata dal Responsabile di unità organizzativa/Progetto.
b) per incarichi superiori a € 20.000: selezione mediante invito pubblicato sul sito della Fondazione riservato ai soggetti iscritti all’Albo nella categoria relativa al profilo professionale ricercato. L’avviso di selezione deve espressamente indicare: oggetto e durata della prestazione; il corrispettivo proposto; i requisiti professionali richiesti, i termini e modalità di presentazione delle candidature e i criteri di valutazione. Il termine per la presentazione delle candidature sarà di 10 giorni dalla pubblicazione dell’avviso e saranno valutate da apposita commissione mediante la comparazione dei curricula ed eventuali colloqui e, quando previsto, anche mediante valutazione dei preventivi proposti dai candidati per lo svolgimento della prestazione. La scelta del professionista avverrà sulla base di criteri generali di selezione predefiniti tra cui la qualificazione culturale e professionale, le esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento, la qualità delle tecniche e metodologie proposte dal candidato per lo svolgimento della prestazione e, quando previsto, dall’offerta economica presentata.
Gli esiti della selezione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito della Fondazione.
Nel caso in cui manchi la categoria professionale ricercata nell’Albo o non vi siano soggetti iscritti nell’Albo in quella specifica categoria, sarà attivata una apposita valutazione comparativa mediante avviso di selezione secondo la procedura ex art. 4.
ART. 6 - CONFERIMENTO DI INCARICHI A PERSONALE DELL’ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA’ DI BOLOGNA
1. La Fondazione può conferire incarichi di progettazione didattica, docenza, ricerca e consulenza in forma diretta, senza esperimento di procedure comparative, a personale di ruolo e contrattualizzato dell'Ateneo a ciò autorizzato, in quanto la Fondazione è soggetto controllato dall’Ateneo e svolge funzioni strumentali e di servizio all’Ateneo per il perseguimento delle sue finalità istituzionali.
2. La Fondazione è tenuta in ogni modo ad applicare le modalità di selezione del personale applicate dall’Ateneo in relazione all’esecuzione di specifici progetti.
ART. 7 – CONFERIMENTO DI INCARICHI IN FORMA DIRETTA
1. Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, la Fondazione può conferire incarichi di collaborazione e di consulenza in forma diretta e nel rispetto dei principi di trasparenza, buon andamento ed economicità, quando ricorrono i seguenti presupposti:
a) sia andata deserta o sia stata infruttuosa la selezione di cui ai precedenti articoli;
b) per incarichi di progettazione didattica, attività didattica in corsi di alta formazione e professionalizzanti e attività di ricerca e consulenza scientifica affidati a docenti e ricercatori di università e centri di ricerca italiani e stranieri
c) per incarichi professionali, intellettuali o di docenza ad alta complessità scientifica o tecnica o per diritti di esclusiva che per le loro caratteristiche possono essere svolti solo da un esperto di elevata e documentata qualificazione
d) per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, ovvero prestazioni strettamente connesse all’abilità del prestatore d’opera o a sue particolari qualificazioni, interpretazioni o elaborazioni;
e) nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da circostanze imprevedibili e non imputabili alla Fondazione, renda incompatibile l’esperimento di procedure comparative di selezione.