DECISIONE 2020-1 DEL 27 FEBBRAIO 2020
Le Commissioni di ricorso
DECISIONE 2020-1 DEL 27 FEBBRAIO 2020
DEL PRESIDIUM DELLE COMMISSIONI DI RICORSO RELATIVA AL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DINANZI ALLE COMMISSIONI DI RICORSO
(«regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso»)
Indice
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI 6
Articolo 1 Contraddittorio dei procedimenti di ricorso 6
Articolo 2 Notifiche alle parti 6
Articolo 3 Calcolo e proroga dei termini 6
Articolo 4 Termini applicabili alle parti al di fuori del SEE nei ricorsi in materia di disegni e modelli
.......................................................................................................................................................7
Articolo 5 Rappresentanza obbligatoria delle parti al di fuori del SEE 7
Articolo 6 Informazioni riservate 7
Articolo 7 Dati personali sensibili 8
Articolo 8 Riservatezza dei documenti interni 8
Articolo 9 Informazioni da non divulgare nei procedimenti di ricorso in materia di disegni e modelli
.......................................................................................................................................................8
CAPO II – PROCEDURA SCRITTA 9
Articolo 10 Ricorso 9
Articolo 11 Tassa di ricorso 9
Articolo 12 Rimborso della tassa di ricorso nei procedimenti in materia di marchi 9
Articolo 13 Rimborso della tassa di ricorso nei procedimenti in materia di disegni e modelli 10
Articolo 14 Memoria contenente i motivi 10
Articolo 15 Ricevibilità del ricorso 11
Articolo 16 Revisione e revisione pregiudiziale delle decisioni nei procedimenti di ricorso ex parte 11
Articolo 17 Risposta 11
Articolo 18 Certificati di rinnovo 12
Articolo 19 Impugnazione incidentale 12
Articolo 20 Risposta all’impugnazione incidentale 13
Articolo 21 Domanda di carattere distintivo acquisito e richiesta di prova dell’uso 13
Articolo 22 Seconda tornata di osservazioni scritte 13
Articolo 23 Osservazioni scritte delle parti interessate nei procedimenti dinanzi alla Commissione allargata 14
Articolo 24 Chiusura della procedura scritta e controllo procedurale finale 14
Articolo 25 Invito a presentare ulteriori osservazioni 14
Articolo 26 Riapertura della procedura scritta 14
CAPO III – PROCEDURA ORALE 15
Articolo 27 Disposizione di un’udienza 15
Articolo 28 Data dell’udienza 15
Articolo 29 Assenza a un’udienza 15
Articolo 30 Svolgimento di un’udienza 15
Articolo 31 Verbali 16
CAPO IV – RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE 17
Articolo 32 Composizione amichevole delle controversie 17
Articolo 33 Conciliazione 17
Articolo 34 Mediazione nei procedimenti inter partes 17
CAPO V – RINUNCIA E ALTRI TIPI DI PROCEDIMENTI SPECIALI 18
Articolo 35 Ritiro 18
Articolo 36 Limitazione di una domanda di marchio UE 18
Articolo 37 Trasferimento del titolo di proprietà durante il procedimento di ricorso 18
Articolo 38 Rinuncia 19
Articolo 39 Divisione delle domande e delle registrazioni di marchi UE 20
Articolo 40 Trasformazione di una domanda di marchio UE o di un marchio UE 20
Articolo 41 Revoca della decisione impugnata 20
Articolo 42 Procedimento di ricorso reso privo di oggetto 20
Articolo 43 Xxxxx accelerato di un ricorso 21
Articolo 44 Sospensione 21
Articolo 45 Riapertura dell’esame degli impedimenti assoluti nel procedimento in materia di marchi
.....................................................................................................................................................22
Articolo 46 Deferimento alla Commissione allargata 22
Articolo 47 Restitutio in integrum 23
Articolo 48 Prosecuzione del procedimento sui ricorsi in materia di marchi 23
CAPO VI – PROVE 24
Articolo 49 Mezzi per fornire prove scritte 24
Articolo 50 Tipi di prove scritte 24
Articolo 51 Struttura delle prove scritte 25
Articolo 52 Traduzione delle prove 25
Articolo 53 Prove incomplete o illeggibili 26
Articolo 54 Prove depositate nei procedimenti di ricorso 26
CAPO VII – DECISIONI ADOTTATE DALLE COMMISSIONI 27
Articolo 55 Trattamento delle informazioni contrassegnate come riservate nelle decisioni 27
Articolo 56 Rinvio all’organo che ha adottato la decisione impugnata 27
Articolo 57 Pubblicazione delle decisioni 27
Articolo 58 Richiesta di rimozione dei dati personali 28
Articolo 59 Correzione di errori e sviste manifeste 28
Articolo 60 Revoca di una decisione della Commissione di ricorso in materia di marchi 28
Articolo 61 Revoca di una decisione della Commissione di ricorso in materia di disegni e modelli .29
CAPO VIII – SPESE 30
Articolo 62 Recuperabilità e ripartizione delle spese 30
Articolo 63 Decisioni sulle spese nei procedimenti di ricorso in materia di marchi 30
Articolo 64 Decisioni sulle spese nei procedimenti di ricorso in materia di disegni e modelli 30
Articolo 65 Richiesta di fissazione dell’importo di altre spese essenziali nei ricorsi in materia di disegni e modelli 31
Articolo 66 Revisione di una decisione sulle spese 31
CAPO IX — DISPOSIZIONI FINALI 32
Articolo 67 Abrogazione 32
Articolo 68 Attuazione 32
Articolo 69 Entrata in vigore 32
IL PRESIDIUM DELLE COMMISSIONI DI RICORSO,
visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (1) (RMUE), in particolare gli articoli 165, 166, 167, 169 e 170,
visto il regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell’Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430, del 18 maggio 2017 (RDMUE), in particolare l’articolo 46, paragrafo 1, lettere a), f) e g),
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/626 della Commissione, del 5 marzo 2018 (2) (REMUE),
visto il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari (3) (RDC), in particolare gli articoli 106 e 108,
visto il regolamento (CE) n. 2245/2002 della Commissione, del 21 ottobre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari (4) (REDC),
visto il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione, del 16 dicembre 2002, sulle tasse da pagare all’Ufficio per la registrazione di disegni e modelli comunitari (RTDC),
visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la
(1) OJ L 154, 16.6.2017, p. 1-99
(2) OJ L 104, 24.4.2018, p. 37
(3) OJ L 3, 5.1.2002, p. 1-24 (unofficial consolidation of 01/07/2013)
4 OJ L 341, 12.12.2002, p. 28
decisione n. 1247/2002/CE (5) [regolamento (UE) 2018/1725],
viste le decisioni del Direttore esecutivo dell’Ufficio, in particolare la decisione n. EX-19-1, del 19 gennaio 2019, relativa alle comunicazioni con mezzi elettronici, la decisione n. EX-18-4, del 3 settembre 2018, relativa alla notifica mediante pubblicazione, la decisione n. EX-17-7, del 18 settembre 2017, concernente i metodi di pagamento di tasse e tariffe e la determinazione di un importo di entità trascurabile di tasse e tariffe, e la decisione n. EX-17-6, del 22 settembre 2017, recante specifiche tecniche per gli allegati presentati su supporto dati,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 165, paragrafo 1, RMUE, le Commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi contro le decisioni dell’Ufficio adottate ai sensi degli articoli da 160 a 164 RMUE.
(2) Il regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione (6), del 5 febbraio 1996, che stabilisce il regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli), è stato sostituito dal RDMUE, in particolare dal titolo V, articoli da 21 a 47.
(3) A norma dell’articolo 106 RDC, oltre ai poteri ad esse conferiti dal RMUE, le Commissioni di ricorso sono competenti a deliberare sui ricorsi proposti contro le decisioni riguardanti disegni e modelli comunitari degli esaminatori, delle divisioni Annullamento e della divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli.
(4) A norma dell’articolo 108 RDC, senza pregiudizio per gli adeguamenti eventualmente necessari né per eventuali disposizioni aggiuntive, ai ricorsi proposti dinanzi le Commissioni dei ricorsi nell’ambito del RDC si applica il regolamento di procedura delle stesse.
(5) A norma dell’articolo 166, paragrafo 4, lettera a), RMUE, il Presidium delle Commissioni di ricorso (Presidium) è competente a stabilire il regolamento delle Commissioni.
(6) A norma dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera g), RDMUE, il Presidium adotta ogni altro provvedimento ai fini dell’esercizio delle sue funzioni volte a stabilire le regole e a organizzare il lavoro delle Commissioni di ricorso.
(7) A norma dell’articolo 42, paragrafi 2 e 5, nonché dell’articolo 46, paragrafo 1, lettera f), RDMUE, il cancelliere svolge i compiti relativi allo svolgimento dei procedimenti di ricorso affidatigli da tali disposizioni, o sulla base della delega e delle istruzioni del Presidium delle Commissioni di ricorso.
(8) A norma dell’articolo 48 RDMUE, le disposizioni relative ai procedimenti dinanzi all’organo dell’Ufficio che ha adottato la decisione soggetta a ricorso si applicano, mutatis mutandis, ai procedimenti di ricorso.
(9) A norma dell’articolo 36, paragrafo 1, REDC, al procedimento di ricorso si applicano, salvo disposizioni contrarie, le stesse norme relative al procedimento svoltosi dinanzi all’organo che ha pronunciato la decisione impugnata col ricorso.
(10) A norma dell’articolo 107 RMUE e dell’articolo 68 RDC, in assenza di una disposizione di procedura in detti regolamenti o in atti adottati in virtù degli stessi, l’Ufficio prende in considerazione i principi di
(5) OJ L 295, 21.11.2018, p. 39
(6) OJ L 104, 24.4.2018, p. 1–36
diritto processuale riconosciuti negli Stati membri.
(11) L’EUIPO e le relative Commissioni di ricorso sono tenuti a esercitare le proprie competenze in conformità dei principi generali del diritto dell’Unione, quali il principio della parità di trattamento e il principio di sana amministrazione.
(12) Alla luce delle considerazioni che precedono e per permettere un esame efficace, efficiente e completo delle decisioni dell’Ufficio da parte delle Commissioni di ricorso, occorre integrare le disposizioni applicabili ai procedimenti di ricorso e specificare gli adeguamenti e gli adattamenti necessari per i procedimenti di ricorso in materia di disegni e modelli, al fine di garantire un processo decisionale coerente, trasparente, completo, tempestivo, giusto ed equo.
(13) Il presente regolamento di procedura delle Commissioni di ricorso (il «regolamento»), si applica ai procedimenti di ricorso dinanzi alle Commissioni di ricorso dell’EUIPO in materia sia di marchi sia di disegni e modelli, a meno che non sia espressamente previsto altrimenti.
(14) Il presente regolamento lascia impregiudicato quanto stabilito nel RMUE, RDMUE, REMUE, RDC, REDC, che pertanto prevalgono in caso di dubbio,
HA ADOTTATO LA SEGUENTE DECISIONE:
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Contraddittorio dei procedimenti di ricorso
1. Nei procedimenti di ricorso inter partes, le parti hanno accesso ai documenti e agli elementi presentati, nonché alle decisioni adottate dall’Ufficio concernenti il loro caso, indipendentemente dal fatto che siano contrassegnati come riservati o meno.
2. Nei procedimenti di ricorso in materia di disegni e modelli, qualora un terzo cerchi di partecipare al procedimento di ricorso in qualità di interveniente ai sensi dell’articolo 54 RDC, l’accesso al fascicolo del ricorso è concesso solo dopo l’accettazione della richiesta di intervento.
Notifiche alle parti
1. Il cancelliere effettua la notifica delle decisioni, delle citazioni e di qualsiasi avviso o altra comunicazione da cui si calcoli un termine, o che altrimenti devono essere notificate alle parti, tramite la User Area o con altri mezzi elettronici conformemente alla decisione n. EX-19-1 del Direttore esecutivo dell’Ufficio, a meno che ciò non sia impossibile per motivi tecnici.
2. Il cancelliere effettua la notifica per posta o tramite corriere qualora
(a) i mezzi elettronici siano manifestamente non operativi; oppure
(b) non siano stati indicati i recapiti per la comunicazione con mezzi elettronici; oppure
(c) la notifica sia effettuata nei confronti di un destinatario che non ha alcuno stabilimento o domicilio all’interno del SEE, come previsto dall’articolo 58, paragrafo 2, RDMUE, e dall’articolo 48, paragrafo 2, REDC.
3. Nel caso in cui la notifica non abbia esito positivo nonostante il tentativo di utilizzare uno dei mezzi elettronici disponibili, e né per posta né per corriere, il cancelliere effettua la notifica mediante pubblicazione conformemente alla decisione n. EX-18-4 del Direttore esecutivo dell’Ufficio.
Calcolo e proroga dei termini
1. I termini menzionati nel presente regolamento sono calcolati conformemente all’articolo 101 RMUE, e agli articoli 67 e 69 RDMUE, o agli articoli 56, 57 e 58, REDC, rispettivamente.
2. I termini per il deposito dell’atto di ricorso e della memoria contenente i motivi non sono prorogabili.
3. Una richiesta motivata di proroga del termine per il deposito della risposta a un ricorso o delle osservazioni su un’impugnazione incidentale è presentata entro il termine iniziale. Qualora non vengano presentati elementi di prova sufficienti delle circostanze eccezionali invocate di cui all’articolo 24, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 5, RDMUE, le Commissioni di ricorso possono richiedere tali prove, se lo ritengono necessario.
4. Per tutti i termini stabiliti dalle Commissioni di ricorso può essere concessa una proroga, totale o parziale, su richiesta motivata presentata entro il termine iniziale.
5. Qualora una richiesta di proroga non sia conforme alle disposizioni dei paragrafi 3 o 4, il cancelliere la respinge.
6. Nei procedimenti inter partes, il cancelliere invita l’altra parte a depositare entro un mese le proprie osservazioni sulla domanda di proroga. Qualora l’altra parte si opponga alla proroga, la Commissione decide in merito, tenendo conto degli interessi delle parti.
7. Nei procedimenti inter partes, su richiesta congiunta delle parti, il cancelliere concede le proroghe del
termine a norma dei paragrafi 3 e 4 summenzionati. Tali proroghe non superano complessivamente i sei mesi, a meno che le parti non giustifichino circostanze eccezionali.
Termini applicabili alle parti al di fuori del SEE nei ricorsi in materia di disegni e modelli
Qualora il presente regolamento stabilisca un termine che deve essere fissato dalla Commissione o dal cancelliere, il termine è almeno pari a due mesi per la parte in un ricorso in materia di disegni o modelli che non abbia stabilimento o domicilio all’interno del SEE.
Rappresentanza obbligatoria delle parti al di fuori del SEE
1. Una parte che non ha stabilimento o domicilio all’interno del SEE deve essere rappresentata dinanzi alle Commissioni conformemente all’articolo 119, paragrafo 2, RMUE, o all’articolo 78, paragrafo 1, RDC.
2. Qualora, durante il procedimento di ricorso, le Commissioni di ricorso siano informate del fatto che il rappresentante di tale parte:
(a) non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 120, paragrafo 1, RMUE, o all’articolo 78, paragrafo 1, RDC; oppure
(b) ha rinunciato a rappresentare la parte in questione;
e non è stato nominato un nuovo rappresentante, la Cancelleria invita la parte a sanare l’irregolarità entro due mesi.
3. Qualora non sia stato nominato un nuovo rappresentante entro il termine prescritto di due mesi, il cancelliere informa la parte che le osservazioni, i documenti o gli elementi depositati da una parte che non ha lo stabilimento o il domicilio all’interno del SEE, o per conto di essa, rischiano di non essere considerati depositati e invita la parte a presentare le proprie osservazioni al riguardo entro due mesi.
4. Nel caso in cui non sia sanata l’irregolarità entro i suddetti termini, la Cancelleria considera non depositati le osservazioni, i documenti o gli elementi inviati per conto di tale parte, o da quest’ultima, ed emette un parere motivato a norma dell’articolo 42, paragrafo 3, lettera c), RDMUE, alla Commissione, che decide in merito all’ammissibilità dell’osservazione, del documento o dell’elemento.
5. Le disposizioni che precedono non pregiudicano i termini procedurali in corso.
Informazioni riservate
1. Una parte può richiedere che le informazioni specifiche contenute in un documento o in un elemento presentato siano mantenute riservate. La richiesta di riservatezza è esplicita, definita a fronte del relativo ambito e include una motivazione del particolare interesse della parte a mantenere riservato il documento o l’elemento.
2. Qualora sia richiesta la riservatezza, sono presentate contemporaneamente due versioni del documento contenente le informazioni oggetto della richiesta a norma del paragrafo 1: la versione non modificata e una versione pubblica in cui siano state espunte solo le informazioni oggetto della richiesta a norma del paragrafo 1, a meno che non si dimostri che è giustificata l’assoluta riservatezza.
3. Se una richiesta soddisfa tali requisiti, il cancelliere contrassegna come riservato il documento o l’elemento contenente le informazioni per le quali è richiesta la riservatezza.
4. Se una richiesta non è motivata, il cancelliere la respinge.
5. Qualora una richiesta non sia conforme agli altri requisiti formali stabiliti nei paragrafi 1 e 2, il cancelliere invita la parte a sanare l’irregolarità entro un determinato termine. Se una richiesta non è
sanata entro il termine prescritto, il cancelliere può respingere la richiesta o rimetterla a un presidente o alla Commissione.
6. Qualora una richiesta di riservatezza sia stata respinta dal cancelliere, la parte interessata può chiedere che la Commissione decida in merito alla richiesta, nel qual caso il cancelliere contrassegna il documento come riservato fino a quando la Commissione non abbia deciso in merito.
7. Nel caso in cui sia richiesta la riservatezza nei confronti dell’altra parte, il cancelliere invita la parte richiedente a ritirare la richiesta o il documento per il quale è richiesta la riservatezza.
8. Qualora all’altra parte siano comunicate informazioni riservate, quest’ultima le mantiene riservate.
Dati personali sensibili
Qualora un documento o un elemento contengano dati riguardanti l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici, dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di una persona fisica, il cancelliere, d’ufficio o su richiesta della Commissione competente, contrassegna il documento in questione come riservato.
Riservatezza dei documenti interni
1. Tutte le bozze, i pareri scritti, le note e la corrispondenza interni alle Commissioni di ricorso, nonché tutti gli altri documenti o elementi interni utilizzati per la preparazione delle deliberazioni e delle decisioni, in particolare i pareri sull’ammissibilità, le relazioni preliminari, i verbali delle deliberazioni e i progetti di decisione, sono e restano segreti.
2. Nessun documento o elemento menzionato nel paragrafo precedente può essere soggetto a ispezione a norma dell’articolo 114 RMUE, o dell’articolo 74 RDC.
3. I documenti relativi all’astensione o alla ricusazione a norma dell’articolo 169, RMUE, o dell’articolo 72, lettera a), REDC, sono esclusi dall’ispezione.
Informazioni da non divulgare nei procedimenti di ricorso in materia di disegni e modelli
Prima della pubblicazione di un disegno o modello, differita o meno a norma dell’articolo 50 RDC, l’intero fascicolo del ricorso è considerato informazione da non divulgare. Il cancelliere contrassegna d’ufficio tutti i documenti e gli elementi contenuti nel suddetto fascicolo di ricorso come riservati.
CAPO II – PROCEDURA SCRITTA
Ricorso
1. Al ricevimento di un ricorso, il cancelliere esamina se esso soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 66 a 68 RMUE, e all’articolo 21 RDMUE.
2. Qualora il ricorso non sia conforme all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE, il cancelliere invita il ricorrente a presentare entro un mese le proprie osservazioni sulla ricevibilità del ricorso.
3. Se il ricorso non è conforme agli articoli 66 e 67 RMUE, o all’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), e paragrafi 2 e 3, RDMUE, il cancelliere informa il ricorrente di tali irregolarità.
4. Nel caso in cui il ricorso non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c) o e), RDMUE, il cancelliere invita il ricorrente a sanare tali irregolarità entro un mese a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera c), RDMUE.
5. Il ricorso è depositato nella lingua procedurale.
6. Qualora il ricorso sia presentato in una lingua ufficiale dell’UE diversa dalla lingua procedurale, il richiedente fornisce, entro quattro mesi dalla data di notifica della decisione impugnata, una traduzione nella lingua procedurale conformemente all’articolo 21, paragrafo 2, RDMUE.
7. In caso di inosservanza dei termini di cui ai paragrafi precedenti, il cancelliere emette un parere motivato a norma dell’articolo 42, paragrafo 3, lettera c), RDMUE, all’attenzione della Commissione, che decide in merito alla ricevibilità del ricorso.
8. Qualora la Commissione dichiari ricevibile il ricorso, il fascicolo è immediatamente rinviato al cancelliere per la prosecuzione della procedura.
Tassa di ricorso
1. In caso di pagamento insufficiente della tassa di ricorso a norma, rispettivamente, dell’articolo 68, paragrafo 1, RMUE, o dell’articolo 57, RDC, oppure di mancato pagamento entro il termine prescritto, il cancelliere invita il ricorrente a presentare entro un mese le proprie osservazioni sulla ricevibilità del ricorso.
2. Qualora non siano presentate osservazioni, o se il ricorrente non è in grado di dimostrare che l’importo dovuto è stato corrisposto entro il termine prescritto, il cancelliere rinvia immediatamente il caso alla Commissione competente per la decisione.
3. Nel caso in cui le osservazioni presentate entro il termine prescritto dimostrino l’avvenuto pagamento relativo alla tassa di ricorso o che il pagamento è stato effettuato conformemente ai requisiti di cui, rispettivamente, all’articolo 180, paragrafo 3, RMUE, o all’articolo 7, paragrafo 3, lettera a), punto ii), e lettera b), RTDC, il cancelliere considera il ricorso come presentato e prosegue la procedura scritta.
Rimborso della tassa di ricorso nei procedimenti in materia di marchi
1. A norma dell’articolo 42, paragrafo 3, lettera e), RDMUE, il cancelliere ordina, a nome delle Commissioni, il rimborso della tassa di ricorso qualora un ricorso non si consideri presentato conformemente all’articolo 33, lettera a), RDMUE, o qualora la decisione impugnata sia rivista o revocata dall’organo decisionale di cui all’articolo 33, lettera b), RDMUE.
2. La Commissione ordina il rimborso della tassa di ricorso qualora la decisione impugnata sia divenuta priva di oggetto a norma dell’articolo 33, lettera c), RDMUE, o se ritiene che tale rimborso sia equo
in rapporto a una violazione di carattere sostanziale delle procedure a norma dell’articolo 33, lettera d), RDMUE.
3. In tali circostanze, il rimborso della tassa di ricorso può essere concesso indipendentemente dal fatto che sia stato richiesto.
Rimborso della tassa di ricorso nei procedimenti in materia di disegni e modelli
1. Il cancelliere ordina, a nome delle Commissioni, il rimborso della tassa di ricorso qualora un ricorso non sia considerato presentato ai sensi dell’articolo 57 RDC.
2. La Commissione ordina il rimborso qualora ritenga che esso sia equo in seguito a una violazione di carattere sostanziale delle procedure a norma dell’articolo 37 REDC.
3. In tali circostanze, il rimborso della tassa di ricorso può essere concesso indipendentemente dal fatto che sia stato richiesto.
Memoria contenente i motivi
1. Al ricevimento di una memoria contenente i motivi, il cancelliere esamina se soddisfa i requisiti di cui alla quarta frase dell’articolo 68, paragrafo 1, RMUE, e all’articolo 22 RDMUE.
2. L’ambito e l’oggetto del ricorso individuati nel ricorso stesso, di cui all’articolo 21, lettere d) ed e), RDMUE, non possono essere estesi nella memoria contenente i motivi. In caso di contraddizione, si tiene conto solo dell’ambito e dell’oggetto individuati nel ricorso debitamente depositato.
3. Nel caso in cui la memoria contenente i motivi non rispetti il termine pertinente di cui all’articolo 68 RMUE, il cancelliere invita il ricorrente a presentare le proprie osservazioni sulla ricevibilità del ricorso entro un mese.
4. Nel caso in cui la memoria contenente i motivi non soddisfi i requisiti di identificazione a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), RDMUE, il cancelliere invita il ricorrente a sanare tali irregolarità entro un mese a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), RDMUE, a meno che la memoria contenente i motivi non possa essere inequivocabilmente abbinata al ricorso pertinente.
5. Qualora, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), RDMUE, la decisione impugnata sia oggetto di un ricorso parziale e i motivi del ricorso siano poco chiari e ambigui in relazione ai prodotti e ai servizi cui si riferiscono, il cancelliere invita il ricorrente a sanare tale irregolarità entro un mese a norma dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera e), RDMUE.
6. Laddove la memoria contenente i motivi sia presentata in una lingua ufficiale dell’UE diversa dalla lingua procedurale, il ricorrente fornisce una traduzione nella lingua procedurale entro un mese dalla presentazione dell’originale, conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, RDMUE.
7. Qualora la memoria contenente i motivi non sia conforme ai requisiti linguistici pertinenti di cui all’articolo 22, paragrafo 2, RDMUE, il cancelliere invita il ricorrente a presentare entro un mese le proprie osservazioni sulla ricevibilità del ricorso.
8. Nell’eventualità che le irregolarità di cui ai paragrafi precedenti non siano sanate entro il termine prescritto, il cancelliere emette un parere motivato a norma dell’articolo 42, paragrafo 3, lettera c), RDMUE, all’attenzione della Commissione, in merito alla ricevibilità del ricorso.
9. Su iniziativa del presidente, la Commissione decide senza indugio in merito alla ricevibilità del ricorso. Se la Commissione dichiara ricevibile il ricorso, il fascicolo può essere rinviato al cancelliere per la prosecuzione della procedura.
Ricevibilità del ricorso
1. Il ricorso è respinto in quanto irricevibile, a meno che non siano stati debitamente depositati, entro i rispettivi termini, un ricorso a norma dell’articolo 10 del presente regolamento e una memoria contenente i motivi a norma dell’articolo 14 dello stesso.
2. Qualora le irregolarità di cui agli articoli 10 e 14 del presente regolamento non siano sanate entro il termine prescritto, il cancelliere emette immediatamente un parere motivato a norma dell’articolo 42, paragrafo 3, lettera c), RDMUE, all’attenzione della Commissione, in merito alla ricevibilità del ricorso.
3. Su iniziativa del presidente, la Commissione decide senza indugio sulla ricevibilità del ricorso. Tuttavia, qualora la Commissione dichiari ricevibile il ricorso, la procedura prosegue.
Revisione e revisione pregiudiziale delle decisioni nei procedimenti di ricorso ex parte
1. Nei procedimenti ex parte, il cancelliere rinvia il ricorso all’istanza che ha adottato la decisione impugnata, a meno che il ricorso non sia stato respinto in quanto irricevibile.
2. Qualora l’istanza che ha adottato la decisione impugnata conceda la revisione conformemente all’articolo 69, paragrafo 1, RMUE, o la revisione pregiudiziale conformemente all’articolo 58 RDC, il cancelliere, a nome della Commissione, chiude il procedimento di ricorso, rimborsa la tassa di ricorso conformemente agli articoli 12 o 13 del presente regolamento e ne informa le parti.
3. Nel caso in cui l’istanza che ha adottato la decisione impugnata, a norma dell’articolo 69, paragrafo 2, RMUE, o dell’articolo 58, paragrafo 2, RDC, rinvii il ricorso alle Commissioni di ricorso senza rettificare la decisione impugnata, il cancelliere prosegue il procedimento.
Risposta
1. Al ricevimento di una risposta, il cancelliere esamina se rientra nei termini di cui all’articolo 24 RDMUE.
2. Qualora la risposta sia presentata oltre il termine di cui all’articolo 24, paragrafo 1, RDMUE, il cancelliere invita il convenuto a presentare entro un mese le proprie osservazioni sulla ricevibilità della risposta.
3. Qualora la risposta non contenga i recapiti di un rappresentante a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere b) o c), RDMUE, di cui all’articolo 24, paragrafo 2, RDMUE, il cancelliere invita il convenuto a sanare tale irregolarità entro un mese.
4. Nel caso in cui la risposta non contenga un’indicazione chiara e inequivocabile del procedimento di ricorso cui si riferisce a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera a), RDMUE, in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 2, RDMUE, il cancelliere invita il convenuto a sanare tale irregolarità entro un mese, a meno che non sia possibile collegare la risposta al relativo ricorso.
5. Qualora la risposta sia presentata in una lingua ufficiale dell’UE diversa dalla lingua procedurale, il convenuto fornisce, entro un mese dalla presentazione dell’originale, una traduzione nella lingua procedurale conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, RDMUE, a norma all’articolo 24, paragrafo 2, RDMUE.
6. Se la risposta non è conforme ai requisiti linguistici pertinenti di cui all’articolo 22, paragrafo 2, RDMUE, il cancelliere invita il convenuto a presentare le proprie osservazioni entro un mese.
Certificati di rinnovo
1. Quando un diritto anteriore è fatto valere in un procedimento di ricorso, il cancelliere ne annota la data di scadenza nel controllo procedurale finale previsto dall’articolo 24, paragrafo 3, del presente regolamento.
2. Una parte può presentare in qualsiasi momento certificati di rinnovo o documenti equivalenti relativi a un diritto anteriore fatto valere.
3. Se il certificato di rinnovo è redatto in una lingua diversa dalla lingua procedurale, il titolare del diritto presenta entro un mese una traduzione del certificato nella lingua procedurale.
4. Se la parte interessata si è avvalsa della prova online di un diritto anteriore a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 16, paragrafo 2, RDMUE, il cancelliere verifica il rinnovo nella banca dati online che viene fatta valere.
5. Qualora risulti che il diritto anteriore è scaduto senza essere stato rinnovato o che la prova online non è disponibile, il cancelliere o, se il fascicolo di ricorso è stato rinviato alla Commissione per una decisione, il relatore, invita la parte a presentare entro un mese la prova del rinnovo di tale diritto anteriore.
6. Nel caso in cui sia stata presentata prova del rinnovo, il cancelliere lo comunica all’altra parte.
Impugnazione incidentale
1. Un’impugnazione incidentale a norma dell’articolo 68, paragrafo 2, RMUE, e dell’articolo 25 RDMUE, è presentata in un atto separato entro il termine fissato inizialmente o prorogato per il deposito della risposta. L’impugnazione incidentale contiene un’identificazione chiara e inequivocabile dell’oggetto e dell’ambito dell’impugnazione, nonché dei relativi motivi.
2. L’impugnazione incidentale cessa di avere effetto nel caso in cui il ricorrente interrompa il procedimento di ricorso principale o nel caso in cui quest’ultimo sia altrimenti chiuso.
3. Al ricevimento di un’impugnazione incidentale, il cancelliere esamina se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 68, paragrafo 2, RMUE, e all’articolo 25 RDMUE.
4. Qualora l’impugnazione incidentale:
(a) sia presentata oltre il suddetto termine per il deposito; o
(b) non sia presentata in un atto separato a norma dell’articolo 25, paragrafo 2, RDMUE; o
(c) non identifichi in modo chiaro e inequivocabile la decisione impugnata conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera d), XXXXX, di cui all’articolo 25, paragrafo 4, lettera b), RDMUE;
il cancelliere invita il convenuto a presentare entro un mese le sue osservazioni circa la ricevibilità dell’impugnazione incidentale.
5. Se l’impugnazione incidentale riguarda esclusivamente un punto già sollevato nel ricorso, il cancelliere, su istruzione della Commissione, invita il convenuto a depositare entro un mese le proprie osservazioni sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale.
6. Qualora l’impugnazione incidentale non contenga i recapiti di un rappresentante a norma dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere b) o c), RDMUE, di cui all’articolo 25, paragrafo 3, RDMUE, il cancelliere, in conformità dell’articolo 25, paragrafo 4, lettera c), RDMUE, invita il convenuto a sanare tale irregolarità entro un mese.
7. Nel caso in cui una decisione sia contestata solo parzialmente con un’impugnazione incidentale conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, lettera e), RDMUE, di cui all’articolo 25, paragrafo 3, RDMUE, e i motivi di tale impugnazione siano poco chiari e ambigui in relazione ai prodotti e ai servizi cui si riferiscono, il cancelliere invita il convenuto a sanare tale irregolarità entro un mese.
8. Qualora l’impugnazione incidentale sia presentata in una lingua ufficiale dell’UE diversa dalla lingua
procedurale, il convenuto fornisce, entro un mese dalla presentazione dell’originale, una traduzione nella lingua procedurale conformemente all’articolo 22, paragrafo 2, RDMUE, di cui all’articolo 25, paragrafo 4, lettera c), RDMUE.
9. Se l’impugnazione incidentale non è conforme ai requisiti linguistici pertinenti di cui all’articolo 22, paragrafo 2, RDMUE, il cancelliere invita il convenuto a presentare le proprie osservazioni entro un mese.
10. Qualora le irregolarità di cui ai paragrafi precedenti non siano sanate entro il termine prescritto, il cancelliere emette un parere motivato a norma dell’articolo 42, paragrafo 3, lettera c), RDMUE, all’attenzione della Commissione, in merito alla ricevibilità dell’impugnazione incidentale.
Risposta all’impugnazione incidentale
1. Qualora sia stata regolarmente depositata un’impugnazione incidentale, il cancelliere invita il ricorrente a presentare le proprie osservazioni in merito entro due mesi dalla data della notifica al ricorrente.
2. Qualora la risposta all’impugnazione incidentale sia presentata in una lingua ufficiale dell’UE diversa dalla lingua procedurale, il ricorrente fornisce, entro un mese dalla presentazione dell’originale, una traduzione nella lingua procedurale.
3. Nel caso in cui la risposta all’impugnazione incidentale sia stata depositata oltre il termine o in una lingua non corretta, il cancelliere invita il ricorrente a presentare le proprie osservazioni sulla ricevibilità dell’impugnazione incidentale entro un mese.
4. Il cancelliere comunica al convenuto le osservazioni del ricorrente debitamente presentate.
Domanda di carattere distintivo acquisito e richiesta di prova dell’uso
Una domanda di carattere distintivo acquisito in seguito all’uso, una domanda di riconoscimento del marchio anteriore acquisito in seguito all’uso o una richiesta di prova dell’uso sono esaminate solo se:
(a) sono presentate nella memoria contenente i motivi o, a seconda dei casi, nell’impugnazione incidentale; e
(b) sono state sollevate per la prima volta a tempo debito dinanzi all’istanza dell’Ufficio che ha adottato la decisione impugnata.
Seconda tornata di osservazioni scritte
1. Su richiesta motivata presentata dall’altra parte entro due settimane dalla notifica di una risposta, o della risposta a un’impugnazione incidentale, a seconda dei casi, la Commissione può, se necessario, tenendo conto in particolare del diritto ad essere sentiti, concedere una seconda tornata di osservazioni scritte a norma dell’articolo 26 RDMUE, e dell’articolo 25, paragrafo 5, ultima frase, RDMUE.
2. Qualora la richiesta di una seconda tornata di osservazioni scritte non sia motivata, il cancelliere la respinge.
3. Nel caso in cui la richiesta di una seconda tornata di osservazioni scritte sia presentata oltre il termine pertinente, il cancelliere invita la parte richiedente a presentare entro un mese le proprie osservazioni sulla ricevibilità della richiesta.
4. In caso di accoglimento di una seconda tornata di osservazioni scritte, il cancelliere invita la parte richiedente a integrare la memoria contenente i motivi o l’impugnazione incidentale, rispettivamente, presentando una replica entro un mese.
5. Al ricevimento della replica, il cancelliere invita l’altra parte a integrare la propria risposta o la propria risposta all’impugnazione incidentale, a seconda dei casi, presentando una controreplica entro un mese.
Osservazioni scritte delle parti interessate nei procedimenti dinanzi alla Commissione allargata
1. Un gruppo o un organismo che rappresenti i fabbricanti, i produttori, i fornitori di servizi, i commercianti o i consumatori, che invochi un interesse all’esito di un caso dinanzi alla Commissione allargata, può, a norma dell’articolo 37, paragrafo 6, RDMUE, depositare osservazioni scritte nella lingua procedurale entro due mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del deferimento alla Commissione allargata.
2. Qualora le osservazioni scritte siano depositate in una lingua ufficiale dell’UE diversa dalla lingua procedurale, il cancelliere invita i suddetti gruppi o organismi a presentare una traduzione entro un mese.
3. Non si tiene conto delle osservazioni scritte non conformi ai requisiti di cui sopra.
4. Qualora le osservazioni scritte siano state debitamente depositate, il cancelliere invita le parti a presentare entro un mese eventuali commenti circa le suddette osservazioni.
Chiusura della procedura scritta e controllo procedurale finale
1. La procedura scritta ex parte è chiusa quando è scaduto il termine per il deposito di una memoria a norma dell’articolo 14 del presente regolamento.
2. Salvo diversa indicazione del presidente della Commissione competente, la procedura scritta inter partes è chiusa:
(a) quando è scaduto il termine per il deposito di una risposta alla memoria contenente i motivi a norma dell’articolo 17 del presente regolamento; o
(b) qualora sia stata presentata un’impugnazione incidentale a norma dell’articolo 19 del presente regolamento, quando il termine per la presentazione delle osservazioni è scaduto; o
(c) qualora venga concessa una seconda tornata di osservazioni scritte a norma dell’articolo 22 del presente regolamento, quando il termine per la replica è scaduto senza la presentazione di un atto scritto, o quando è scaduto il termine per la controreplica.
3. Alla chiusura della procedura scritta, il cancelliere procede a un controllo procedurale finale e trasmette alla Commissione un parere motivato sulla ricevibilità del ricorso.
Invito a presentare ulteriori osservazioni
Fatti salvi gli articoli 22 e 24 del presente regolamento, la Commissione può, d’ufficio, invitare una parte a presentare entro un mese osservazioni in merito alle comunicazioni o alle osservazioni dell’altra parte, o su qualsiasi altro argomento che ritenga necessario.
Riapertura della procedura scritta
La Commissione può, in qualsiasi momento prima della notifica della decisione sul ricorso, riaprire la procedura scritta, se e quando necessario.
CAPO III – PROCEDURA ORALE
Disposizione di un’udienza
1. Su domanda di una parte o d’ufficio, la Commissione può decidere di avviare un procedimento orale qualora lo ritenga opportuno a norma dell’articolo 96 RMUE, o dell’articolo 64 RDC, rispettivamente.
2. Ogni richiesta di udienza presentata da una parte deve indicare i motivi per cui tale parte desidera essere sentita o, a seconda dei casi, i motivi per cui ritiene necessario sentire testimoni o esperti.
3. Qualora la Commissione abbia deciso di tenere un’udienza, il cancelliere lo comunica alle parti e ne emette la necessaria citazione.
Data dell’udienza
1. Il presidente della Commissione fissa la data dell’udienza.
2. Il presidente, in circostanze eccezionali, d’ufficio o su domanda motivata di una parte, può rinviare la data dell’udienza.
3. In caso di convocazione di un’udienza, la Commissione trasmette alle parti un preavviso di almeno due mesi per la citazione.
4. La Commissione può, unitamente al termine di citazione, emettere una comunicazione che richiama l’attenzione delle parti su questioni considerate di particolare rilevanza per il caso.
Assenza a un’udienza
1. Qualora una parte debitamente citata informi la Commissione che non sarà presente all’udienza, o sia assente senza giustificazione, l’udienza procede in assenza della parte interessata.
2. Qualora tutte le parti indichino alla Commissione che non saranno presenti all’udienza, il presidente decide se la fase orale del procedimento debba essere chiusa.
Svolgimento di un’udienza
1. Qualora sia stata disposta un’udienza, la procedura orale è condotta conformemente all’articolo 96 RMUE, e agli articoli da 49 a 54 RDMUE, o all’articolo 64 RDC, e agli articoli da 42 a 45 REDC.
2. Fatti salvi l’articolo 96, paragrafo 3, RMUE, e l’articolo 64, paragrafo 2, RDC, le udienze sono pubbliche.
3. La Commissione può pronunciare oralmente il dispositivo della sua decisione al termine dell’udienza. Qualora il dispositivo della decisione sia pronunciato oralmente, la Commissione emette tempestivamente una decisione scritta motivata.
Verbale
1. Il cancelliere redige e firma il verbale delle udienze conformemente all’articolo 53 RDMUE e all’articolo 46 REDC, rispettivamente, nella lingua procedurale.
2. Il cancelliere comunica il verbale alle parti.
3. Nel caso in cui l’audizione di testimoni o periti non sia registrata, il cancelliere, prima di firmare il verbale, concede al testimone o al perito la possibilità di verificarne il contenuto e di firmarlo.
4. Nel caso in cui l’udienza sia registrata, la registrazione sostituisce il verbale o, se del caso, ne diventa parte integrante.
CAPO IV – RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
Composizione amichevole delle controversie
Se, prima che la Commissione si sia pronunciata sul ricorso, le parti in un procedimento inter partes risolvono la loro controversia e, di conseguenza, il procedimento di ricorso è reso privo di oggetto come previsto dall’articolo 42 del presente regolamento, oppure le domande di ricorso, di opposizione, di nullità o di decadenza sono ritirate, la Commissione chiude il procedimento e, se necessario, decide sulle spese tenendo conto dell’accordo o di eventuali proposte congiunte delle parti.
Conciliazione
1. Nei procedimenti inter partes, la Commissione può in qualsiasi momento adottare misure di conciliazione conformemente alla decisione applicabile del Presidium delle Commissioni di ricorso sull’organizzazione delle Commissioni. Tali misure possono consistere in particolare nell’incoraggiare le parti a porre fine alla controversia, nel chiedere informazioni e, se del caso, nel presentare proposte per una composizione amichevole. La Commissione non è vincolata da tali misure.
2. Nessun parere o suggerimento espresso, proposta avanzata, concessione fatta o documento redatto ai fini della composizione amichevole può essere fatto valere come prova dalla Commissione o dalle parti, né è in alcun modo vincolante in un procedimento contenzioso.
3. La Commissione non è responsabile dell’esito della conciliazione, del rispetto della composizione amichevole raggiunta dalle parti, né della legalità e dell’efficacia dell’accordo transattivo.
4. Il cancelliere contrassegna come riservati i documenti o gli elementi presentati esclusivamente nel corso della conciliazione. Tali documenti o elementi non sono soggetti all’ispezione di terzi a norma dell’articolo 114 RMUE o dell’articolo 74 RDC, rispettivamente.
Mediazione nei procedimenti inter partes
1. Nei procedimenti inter partes, la mediazione può essere avviata su richiesta congiunta delle parti in qualsiasi momento successivo al deposito del ricorso. Qualora sia stata presentata una simile richiesta, il procedimento di ricorso è sospeso conformemente all’articolo 44, paragrafo 6, del presente regolamento.
2. Nei procedimenti inter partes, una delle parti, o il relatore, può proporre la mediazione in qualsiasi momento successivo al deposito del ricorso. Nel caso in cui una simile proposta venga accettata da tutte le parti interessate, la mediazione è avviata e il procedimento di ricorso è sospeso conformemente all’articolo 44, paragrafo 6, del presente regolamento.
3. Prima dell’inizio della mediazione, le parti firmano un accordo sulla mediazione, incluse le clausole che garantiscono l’autorizzazione a negoziare una composizione amichevole; le parti firmano inoltre un impegno espresso sulla riservatezza, inclusa la riservatezza dell’accordo di mediazione stesso.
4. La mediazione è condotta in conformità delle corrispondenti decisioni del Presidium delle Commissioni di ricorso.
5. In caso di fallimento della mediazione, il procedimento di ricorso viene ripreso.
CAPO V – RINUNCIA E ALTRI TIPI DI PROCEDIMENTI SPECIALI
Ritiro
1. Una domanda di marchio UE o un disegno o modello registrato, un’opposizione, una domanda di decadenza o di nullità o un ricorso possono essere ritirati, in qualsiasi momento prima che la decisione della Commissione che chiude il procedimento di ricorso diventi definitiva, mediante una dichiarazione scritta esplicita, inequivocabile e incondizionata presentata in un atto separato.
2. Qualora sia stata presentata una dichiarazione di ritiro prima che la decisione sul ricorso sia stata notificata alle parti e il procedimento di ricorso sia divenuto privo di oggetto, la Commissione chiude il procedimento in via prioritaria senza decidere nel merito.
3. La parte che si ritira si fa carico delle tasse e delle spese, a meno che non sia presentato un accordo contrario firmato dalle parti.
4. Se il procedimento di ricorso è stato chiuso a causa del ritiro dello stesso, la decisione impugnata diventa definitiva, compresa la pronuncia sulle tasse e sulle spese; in tutti gli altri casi di ritiro, la decisione impugnata cessa di produrre effetti giuridici.
Limitazione di una domanda di marchio UE
1. Una domanda di marchio UE può essere soggetta a limitazione in qualsiasi momento durante il procedimento di ricorso prima che la decisione diventi definitiva, mediante una dichiarazione scritta esplicita, inequivocabile e incondizionata in un atto separato.
2. Qualora la limitazione non soddisfi i requisiti formali a norma del paragrafo 1, il cancelliere invita la parte a sanare l’irregolarità entro un mese. Nel caso in cui l’irregolarità non sia sanata entro il termine prescritto, la Commissione può respingere la limitazione al più tardi nella sua decisione sul ricorso.
3. Se la limitazione appare altrimenti inaccettabile, la Commissione invita la parte a sanare l’irregolarità entro un mese. Qualora l’irregolarità non sia sanata entro il termine prescritto, la Commissione può respingere la limitazione al più tardi nella sua decisione sul ricorso.
4. Se la limitazione è ammissibile e accettabile, la Commissione ne informa la parte e la iscrive nel registro dei marchi dell’Unione europea.
5. I paragrafi precedenti si applicano indipendentemente dal fatto che il ricorso sia giudicato inammissibile.
6. Nei procedimenti inter partes, il cancelliere invita l’altra parte a dichiarare se e in quale misura intende proseguire l’azione alla luce della limitazione registrata.
Trasferimento del titolo di proprietà durante il procedimento di ricorso
1. Qualora il marchio UE o il disegno o modello comunitario registrato contestato sia stato trasferito a norma dell’articolo 20 RMUE, o dell’articolo 28 RDC, rispettivamente, o un diritto anteriore su cui si basa l’azione di opposizione o di nullità sia stato trasferito in conformità della legge applicabile, l’avente causa è legittimato ad agire nel procedimento di ricorso:
(a) quando il trasferimento riguarda un marchio UE o un disegno o modello comunitario registrato, una volta che tale trasferimento è stato iscritto nel registro;
(b) quando il trasferimento riguarda un diritto nazionale registrato, una volta che tale trasferimento è stato iscritto nel registro nazionale e ne è stata presentata la prova;
(c) quando il trasferimento riguarda un diritto non registrato riconosciuto dal diritto nazionale o dal diritto dell’Unione, una volta presentata la prova di un trasferimento debitamente effettuato in conformità della legge applicabile.
2. Il paragrafo 1 si applica, mutatis mutandis, al trasferimento durante il procedimento di ricorso di una domanda di marchio UE o di marchio nazionale.
3. Qualora la domanda di trasferimento di un marchio UE o di un disegno o modello comunitario registrato sia stata presentata durante un procedimento di ricorso a norma dell’articolo 20 RMUE o dell’articolo 28 RDC, rispettivamente, il cancelliere invita le parti a presentare le loro osservazioni.
4. Qualora una parte presenti un certificato di trasferimento di un diritto nazionale anteriore, il cancelliere invita l’altra parte a presentare le proprie osservazioni.
5. A condizione che sia stata depositata una memoria contenente i motivi, una volta presentata una richiesta di trasferimento di un marchio UE o di un disegno o modello comunitario registrato a norma dell’articolo 20 RMUE o dell’articolo 28 RDC, rispettivamente, il procedimento di ricorso può essere sospeso a norma dell’articolo 71, paragrafo 1, lettera a), RDMUE, finché tale trasferimento non sia stato iscritto nel registro o la richiesta non sia stata respinta. In caso di sospensione del procedimento di ricorso, viene interrotto qualsiasi termine relativo al procedimento in questione, salvo il termine per il pagamento della tassa di ricorso. Il termine è ricalcolato per iniziare a decorrere dal giorno in cui il trasferimento è stato iscritto nel registro o respinto.
6. Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano le disposizioni di cui all’articolo 50, paragrafo 2, e all’articolo 56, paragrafo 2, RMUE.
Rinuncia
1. Un marchio UE registrato o un disegno o modello comunitario registrato possono essere oggetto di rinuncia totale o parziale in qualsiasi momento prima che la decisione delle Commissioni di ricorso sia diventata definitiva, mediante dichiarazione scritta espressa, inequivocabile e incondizionata, presentata in un atto separato.
2. Qualora la dichiarazione di rinuncia non soddisfi i requisiti formali di cui al paragrafo 1, il cancelliere invita la parte a sanare l’irregolarità entro un mese. Qualora l’irregolarità non sia sanata entro il termine prescritto, la Commissione può respingere la rinuncia al più tardi nella sua decisione sul ricorso.
3. Se la dichiarazione di rinuncia appare altrimenti inaccettabile, la Commissione invita la parte a sanare l’irregolarità entro un mese. Se l’irregolarità non è sanata entro il termine prescritto, la Commissione può respingere la rinuncia al più tardi nella sua decisione sul ricorso.
4. Nei procedimenti di nullità, qualora la dichiarazione di rinuncia parziale sia ammissibile e accettabile, questa viene iscritta nel registro dei marchi dell’Unione europea o nel registro dei disegni e modelli comunitari. Il cancelliere invita l’altra parte a dichiarare se e in quale misura intende proseguire la sua azione alla luce di tale rinuncia.
5. Nei procedimenti di decadenza, quando la dichiarazione di rinuncia a un marchio UE è ammissibile e accettabile, la rinuncia, a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, RMUE, è priva di effetti fino al rigetto o alla revoca della domanda di decadenza. Il cancelliere invita il richiedente la decadenza a dichiarare se e in quale misura intende proseguire la sua azione alla luce della rinuncia.
6. Ove applicabile, la rinuncia è iscritta nel registro soltanto dopo il ricevimento della prova che tutti i licenziatari del marchio UE oggetto della rinuncia sono stati informati conformemente all’articolo 57, paragrafo 3, RMUE.
Divisione delle domande e delle registrazioni di marchi UE
1. Qualora, durante il procedimento di ricorso, sia stata presentata una richiesta di divisione di una domanda di marchio UE o di una registrazione di marchio UE in conformità degli articoli 50 o 56 RMUE, la Commissione decide in merito alla ricevibilità della richiesta di divisione al più tardi nella sua decisione sul ricorso.
2. Il cancelliere informa il dipartimento responsabile del registro e i dipartimenti che si occupano di procedimenti paralleli riguardanti lo stesso marchio UE immediatamente dopo la notifica della decisione.
Trasformazione di una domanda di marchio UE o di un marchio UE
1. Nel caso in cui una domanda di marchio UE anteriore o un marchio UE anteriore, su cui si basano l’opposizione, la domanda di decadenza o di nullità, siano soggetti a trasformazione a norma degli articoli 139, 140 e 141 RMUE, durante il procedimento di ricorso, i diritti nazionali anteriori che ne derivano possono essere mantenuti come base per l’opposizione, la domanda di decadenza o di dichiarazione di nullità.
2. La Commissione tiene conto di tali diritti nazionali anteriori, a condizione che il titolare abbia presentato prove a sostegno di tali diritti anteriori conformemente all’articolo 7, paragrafo 4, o all’articolo 16, paragrafo 2, RDMUE.
Revoca della decisione impugnata
Qualora, durante il procedimento di ricorso, la decisione impugnata venga revocata dall’organo decisionale a norma dell’articolo 103 RMUE, il cancelliere ne informa le parti e la Commissione chiude il procedimento di ricorso e dispone il rimborso della tassa di ricorso.
Procedimento di ricorso reso privo di oggetto
1. Fatti salvi gli articoli da 35 a 41 del presente regolamento, il ricorso è reso privo di oggetto quando:
(a) i diritti anteriori su cui si basano l’opposizione o l’azione di nullità sono stati dichiarati nulli, revocati, o siano limitati, trasferiti, ceduti, oppure la durata della protezione è scaduta per quanto riguarda i prodotti e i servizi rilevanti per il procedimento di ricorso;
(b) una domanda contestata inizialmente accolta è stata respinta in esito alla revisione a norma dell’articolo 34 RDMUE, o alla riapertura dell’esame degli impedimenti assoluti a norma dell’articolo 30 RDMUE;
(c) è stata concessa una revisione pregiudiziale a norma dell’articolo 58 RDC; o
(d) il ricorrente, altrimenti, non ha più alcun interesse giuridico a mantenere il procedimento di ricorso.
2. Nelle suddette situazioni la Commissione, sentite le parti, chiude il procedimento senza pronunciarsi sul ricorso.
Esame accelerato di un ricorso
1. In considerazione delle particolari circostanze di un caso, il presidente della Commissione a cui è assegnato il caso può:
(a) su richiesta di una parte e sentita l’altra parte; oppure
(b) su richiesta di un tribunale nazionale che si occupa di questioni relative a marchi, disegni e modelli;
decidere di esaminare un ricorso in via prioritaria.
2. La richiesta di un esame accelerato presentata da una parte può essere depositata in qualsiasi momento del procedimento e deve:
(a) motivare l’urgenza ed essere supportata da prove della stessa;
(b) essere incondizionata e inequivocabile; e
(c) essere presentata in un atto separato.
3. Qualora la richiesta non soddisfi il requisito di cui al paragrafo 2, lettera c), il cancelliere invita la parte a sanare l’irregolarità entro un mese.
4. Il cancelliere comunica la decisione del presidente alle parti e, ove opportuno, al tribunale nazionale che ha presentato la richiesta.
5. L’accoglimento della richiesta produce i seguenti effetti:
(a) la Commissione esamina il ricorso in via prioritaria;
(b) la Commissione applica tutti i mezzi a sua disposizione, compresa la risoluzione alternativa delle controversie, per risolvere il caso nel modo più efficiente e tempestivo;
(c) la Commissione non può sospendere il procedimento di ricorso rinviando la domanda contestata per la riapertura dell’esame degli impedimenti assoluti a norma dell’articolo 45, paragrafo 2, del presente regolamento, a meno che il relatore non ritenga che vi siano motivi particolari che giustifichino tale rinvio; e
(d) la Commissione non può concedere una seconda tornata di osservazioni scritte a norma dell’articolo 22 del presente regolamento, a meno che il relatore non ritenga che vi siano particolari motivi che giustifichino tale seconda tornata.
6. Successivamente all’esame dell’ammissibilità del ricorso, la Commissione esercita, a seconda dei casi, ogni potere di competenza del dipartimento che ha adottato la decisione oggetto del ricorso.
Sospensione
1. Prima del controllo procedurale finale a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del presente regolamento, il cancelliere concede una sospensione per un periodo complessivo non superiore a sei mesi
(a) su richiesta motivata di una parte; o
(b) su richiesta congiunta di entrambe le parti.
2. Qualora la sospensione sia richiesta per un periodo complessivo superiore a sei mesi, il cancelliere trasmette la richiesta al presidente per la decisione.
3. Dopo il controllo procedurale finale a norma dell’articolo 24, paragrafo 3, del presente regolamento, la Commissione può
(a) su richiesta motivata di una parte; o
(b) su richiesta congiunta di entrambe le parti; o
(c) d’ufficio
sospendere il procedimento per un periodo di tempo determinato.
4. La richiesta di proroga della sospensione per un periodo superiore a sei mesi può essere accolta dalla Commissione se le particolari circostanze del caso lo giustificano, tenuto conto degli interessi delle parti.
5. La richiesta di sospensione è presentata in un documento separato e indica il periodo per il quale si
richiede la sospensione. Nel caso in cui non sia indicato alcun periodo, la sospensione può essere concessa automaticamente per un periodo di due mesi.
6. La sospensione non può essere concessa prima della debita presentazione di una memoria contenente i motivi del ricorso, a meno che le parti non abbiano presentato una richiesta congiunta di mediazione a norma dell’articolo 170, paragrafo 4, RMUE.
7. Eventualmente, nelle circostanze del caso, il cancelliere invita l’altra parte a presentare le proprie osservazioni su una richiesta di sospensione o di ripresa entro un mese. Qualora l’altra parte si opponga alla sospensione o alla ripresa, la Commissione decide in merito, tenendo conto degli interessi concorrenti delle parti.
Riapertura dell’esame degli impedimenti assoluti nel procedimento in materia di marchi
1. Qualora, in un procedimento ex parte, la Commissione ritenga che un impedimento assoluto si applichi a prodotti e servizi che non rientrano nell’ambito di applicazione del ricorso, la Commissione, conformemente all’articolo 30, paragrafo 1, RDMUE, informa l’organo che ha adottato la decisione impugnata con lettera motivata. Qualora la prima istanza informi la Commissione di ricorso che l’esame degli impedimenti assoluti sarà riaperto, la Commissione sospende il procedimento di ricorso, se opportuno.
2. Nei ricorsi su una decisione della divisione Opposizione, la Commissione può in qualsiasi momento, mediante una decisione di rinvio motivata a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, RDMUE, rinviare la domanda di marchio UE all’organo che ha adottato la decisione impugnata, con la raccomandazione di riaprire l’esame degli impedimenti assoluti.
3. Qualora la Commissione abbia rinviato una domanda a norma del paragrafo 2, il cancelliere sospende il procedimento di ricorso finché l’organo che ha adottato la decisione impugnata:
(a) informa la Commissione di ricorso che l’esame degli impedimenti assoluti non sarà riaperto, oppure,
(b) adotta una nuova decisione a seguito della riapertura dell’esame e ne informa la Commissione di ricorso.
4. In caso di ricorso contro la decisione degli esaminatori a seguito di una riapertura dell’esame degli impedimenti assoluti, il cancelliere assegna tale ricorso alla Commissione che ha raccomandato la riapertura conformemente ai paragrafi 1 o 2.
5. Il procedimento di ricorso contro una decisione della divisione Opposizione è ripreso quando la decisione sugli impedimenti assoluti è divenuta definitiva.
Deferimento alla Commissione allargata
1. Qualora il caso venga deferito alla Commissione allargata conformemente all’articolo 37 RDMUE, il cancelliere comunica la decisione di deferimento alle parti e adotta le misure necessarie per la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ufficio.
2. Successivamente a tale deferimento, il Presidente delle Commissioni adotta una decisione sulla composizione della Commissione allargata in conformità dell’articolo 45, paragrafo 1, RDMUE; il cancelliere notifica alle parti tale decisione, nonché ogni successiva modifica della composizione.
3. Dopo il deferimento, o alla chiusura del procedimento scritto in cui siano state presentate osservazioni a norma dell’articolo 37, paragrafo 6, RDMUE, il relatore presenta una relazione preliminare sul caso.
4. Immediatamente dopo la distribuzione della relazione preliminare, il presidente della Commissione allargata fissa una prima riunione di deliberazione.
5. Qualora la Commissione allargata rinvii un caso alla Commissione alla quale era stato inizialmente assegnato, il cancelliere informa le parti e rinvia il fascicolo del ricorso a tale Commissione.
Restitutio in integrum
1. La richiesta di restitutio in integrum relativa a un atto omesso da eseguire dinanzi alle Commissioni di ricorso entro un determinato termine è depositata nella lingua procedurale.
2. Qualora la tassa prevista all’articolo 104, paragrafo 3, RMUE, o all’articolo 67, paragrafo 3, RDC, non sia stata pagata, il cancelliere informa la parte che la richiesta si considera non presentata.
3. Nel caso in cui tale richiesta si consideri presentata, il cancelliere esamina se soddisfa i requisiti di ricevibilità previsti, rispettivamente, all’articolo 104 RMUE o all’articolo 67 RDC.
4. Il cancelliere trasmette la richiesta alla Commissione affinché si pronunci, unitamente a un parere motivato sulla sua ricevibilità.
5. Se la richiesta riguarda un termine per la presentazione di un ricorso previsto rispettivamente all’articolo 68, paragrafo 1, RMUE, o all’articolo 57, paragrafo 1, RDC, il cancelliere rimette il fascicolo alla Commissione affinché si pronunci sulla ricevibilità del ricorso. Nel caso in cui il ricorso sia giudicato ricevibile, la Commissione lo rimette al cancelliere per la prosecuzione del procedimento scritto.
6. Se la richiesta riguarda un termine diverso da quelli previsti al paragrafo 5, il cancelliere prosegue il procedimento scritto e informa le parti del fatto che la Commissione si pronuncerà sulla richiesta dopo la chiusura del procedimento scritto.
7. Laddove a seguito dell’accoglimento di una richiesta, la parte richiedente abbia fatto reintegrare i propri diritti, il procedimento scritto è riaperto nella fase in cui si è verificato l’ostacolo all’adempimento.
8. Nel caso in cui sia già stata adottata una decisione, quest’ultima è considerata nulla e il cancelliere prende le misure necessarie per rimuoverla dall’accesso al pubblico.
Prosecuzione del procedimento sui ricorsi in materia di marchi
1. La domanda di prosecuzione del procedimento in materia di marchi dinanzi alle Commissioni di ricorso è presentata nella lingua procedurale.
2. Qualora una simile domanda sia stata depositata, il cancelliere esamina se soddisfa i requisiti di cui all’articolo 105 RMUE.
3. Il cancelliere può accogliere la domanda di prosecuzione del procedimento qualora siano stati soddisfatti i requisiti di cui sopra.
4. Se la richiesta non è conforme a uno o più requisiti formali previsti all’articolo 105 RMUE o non è redatta nella lingua procedurale, il cancelliere rinvia la richiesta al presidente della Commissione affinché si pronunci in merito.
5. Il cancelliere informa le parti circa la decisione sulla prosecuzione del procedimento.
CAPO VI – PROVE
Mezzi per fornire prove scritte
1. Le prove sono presentate, conformemente alla decisione n. EX-19-1 del Direttore esecutivo dell’Ufficio, utilizzando la piattaforma di comunicazione elettronica gestita dall’Ufficio o utilizzando l’unico fax ufficiale indicato nella suddetta decisione.
2. Le prove possono essere fornite su supporti dati conformemente alle specifiche tecniche stabilite nella decisione n. EX-17-6 del Direttore esecutivo dell’Ufficio. Qualora le prove non siano conformi a tali specifiche tecniche, la Cancelleria invita la parte a sanare l’irregolarità entro un mese. Nel caso in cui l’irregolarità non venga sanata entro il termine prescritto, la prova si considera non presentata a norma dell’articolo 4 della suddetta decisione del Direttore esecutivo.
3. In alternativa, le prove possono essere presentate per posta o tramite corriere. In caso di utilizzo della posta o del corriere, il numero delle copie delle prove presentate corrisponde al numero delle parti del procedimento. Le copie devono essere chiaramente identificate.
4. Qualora una parte fornisca prove ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 16, paragrafo 2, RDMUE, facendo riferimento a una fonte online liberamente accessibile riconosciuta dall’Ufficio, la parte indica espressamente le informazioni specifiche che fornisce come prove provenienti da tale fonte.
5. Nel caso in cui le prove non siano conformi ai paragrafi 3 e 4, il cancelliere invita la parte che le presenta a sanare l’irregolarità entro un mese, indicando che, se la richiesta non è sanata entro il termine prescritto, la Commissione non terrà conto delle prove in questione.
Tipi di prove scritte
1. A sostegno dei diritti anteriori, una parte può fare affidamento sui certificati di registrazione o su estratti di:
(a) banche dati ufficiali dell’UE;
(b) banche dati gestite da organizzazioni dell’UE o da organizzazioni internazionali, ad esempio il Global Brand Database dell’OMPI, TMview, DesignView;
(c) estratti da bollettini ufficiali dell’ufficio marchi nazionale o regionale competente e dell’OMPI;
(d) banche dati gestite dagli uffici nazionali o regionali di PI o da altre autorità nazionali degli Stati membri;
a condizione che contengano dati sufficienti per determinare tutti i dettagli pertinenti del diritto anteriore.
2. Nella giustificazione del contenuto del diritto nazionale, una parte deve produrre elementi tali da consentire alla Commissione di individuare e verificare in modo corretto e inequivocabile le disposizioni pertinenti del diritto nazionale applicabile, compresa la loro interpretazione da parte dei tribunali nazionali. A tal fine una parte può avvalersi in particolare di:
(a) estratti di atti legislativi e relative traduzioni pubblicati da un organismo pubblico;
(b) la giurisprudenza pertinente;
(c) estratti da pubblicazioni ufficiali; commenti legali, enciclopedie legali;
(d) banche dati gestite da uffici nazionali o regionali di PI o da altre autorità nazionali degli Stati membri;
(e) pubblicazioni in gazzette ufficiali pubblicate da uffici nazionali o regionali di PI.
3. Laddove richiesto per dimostrare l’uso di un marchio o per dimostrare il carattere distintivo acquisito o accresciuto, oppure la notorietà, una parte può fare affidamento in particolare su:
(a) documenti giustificativi quali confezionamenti, etichette, listini prezzi, cataloghi, fotografie, pubblicità su giornali;
(b) indagini di mercato rappresentative del pubblico di riferimento e del relativo periodo di tempo, che mirano specificamente al riconoscimento del marchio in questione mediante l’uso di domande neutre e non capziose;
(c) materiale promozionale per il quale l’ambito di utilizzo è chiaramente stabilito;
(d) fatture collegate al marchio o al disegno o modello in questione e riferite al periodo pertinente;
(e) citazioni del marchio in elenchi e pubblicazioni di associazioni della professione in questione;
(f) dichiarazioni rese sotto giuramento o in forma solenne per iscritto a norma dell’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE;
a condizione che esse stabiliscano il luogo, la data, l’estensione e la natura dell’uso del marchio per i beni prodotti e i servizi per i quali è stato registrato e sui quali si basano l’opposizione o la domanda di dichiarazione di nullità o di decadenza.
Struttura delle prove scritte
1. Le prove sono conformi all’articolo 55, paragrafo 2, RDMUE. In particolare, sia gli allegati sia le pagine delle prove scritte sono numerati consecutivamente. Per documenti o elementi voluminosi, le parti indicano nell’indice degli allegati quale estratto specifico del documento sostiene le ragioni di fatto e le argomentazioni da loro addotte.
2. Qualora le prove o l’indice degli allegati non siano conformi ai requisiti di cui sopra, il cancelliere invita la parte che presenta il documento a sanare l’irregolarità entro un mese, indicando le conseguenze di cui al paragrafo 3.
3. Nel caso in cui l’irregolarità non venga sanata entro il termine prescritto, le prove non saranno prese in considerazione, a meno che la Commissione non ritenga che sia possibile stabilire chiaramente a quale motivo o argomentazione siano riferiti un documento o una prova.
Traduzione delle prove
1. Se le prove a norma della prima frase dell’articolo 7, paragrafo 4, o dell’articolo 16, paragrafo 2, RDMUE, o dell’articolo 29, paragrafi 5 e 6, REDC, non sono depositate nella lingua procedurale entro i termini indicati in detti articoli, il cancelliere invita il ricorrente a presentare entro un mese le sue osservazioni sulla ricevibilità di tali prove, indicando che la Commissione non terrà conto delle prove in questione conformemente all’articolo 7, paragrafi 4 e 5, o all’articolo 16, paragrafo 2, RDMUE.
2. Conformemente all’articolo 24 REMUE, o all’articolo 81, paragrafo 2, REDC, la Commissione può
(a) su richiesta motivata dell’altra parte; o
(b) d’ufficio,
richiedere che i documenti giustificativi diversi dalle prove di cui ai paragrafi precedenti siano tradotti nella lingua procedurale entro un determinato termine.
3. Se la parte non presenta la traduzione come richiesto nei paragrafi 1 o 2, entro il termine pertinente, i documenti in questione non saranno presi in considerazione a norma dell’articolo 7, paragrafo 5, RDMUE, e dell’articolo 16, paragrafo 2, ultima frase, RDMUE.
Prove incomplete o illeggibili
1. Qualora le prove presentate in conformità dell’articolo 49 del presente regolamento o la traduzione delle prove presentate in conformità dell’articolo 52 del medesimo siano incomplete, illeggibili, non possano essere aperte, o qualora il cancelliere abbia ragionevoli dubbi sull’esattezza della trasmissione, la parte che le ha presentate è invitata dal cancelliere a ritrasmettere l’originale entro un mese. Se la richiesta è soddisfatta, la data di ricezione è considerata la data dell’originale. Se la richiesta non è soddisfatta entro il termine prescritto, la prova non è presa in considerazione.
2. Qualora, in relazione a una ritrasmissione di cui sopra, le prove siano alterate o siano aggiunte nuove prove dopo il termine iniziale, tali prove nuove o alterate non saranno prese in considerazione.
Prove depositate nei procedimenti di ricorso
1. I fatti o le prove presentati per la prima volta dinanzi alle Commissioni di ricorso non sono presi in considerazione dalla Commissione, a meno che non siano prima facie suscettibili di essere rilevanti per l’esito del procedimento e:
(a) si limitino a integrare fatti o prove pertinenti già presentati a tempo debito; o
(b) siano depositati per contestare le constatazioni fatte o esaminate d’ufficio nella decisione oggetto di ricorso; oppure
(c) non fossero disponibili prima o al momento dell’adozione della decisione impugnata; oppure
(d) siano giustificati da qualsiasi altro valido motivo.
2. Qualora alle Commissioni di ricorso siano presentati fatti o prove ai sensi del paragrafo 1, il cancelliere li trasmette all’altra parte e informa entrambe le parti che la Commissione deciderà se tali fatti o prove debbano essere presi in considerazione.
CAPO VII – DECISIONI ADOTTATE DALLE COMMISSIONI
Trattamento delle informazioni contrassegnate come riservate nelle decisioni
1. La decisione della Commissione, nella misura del possibile e pur indicando chiaramente i motivi, i fatti e le prove che incidono integralmente sulla risoluzione, è redatta senza esprimersi in merito a:
(a) dati riservati a norma dell’articolo 6 e dati personali sensibili a norma dell’articolo 7 del presente regolamento;
(b) nei casi di disegni e modelli, disegni e modelli non pubblicati a norma dell’articolo 9 del presente regolamento, prospettive, classi di Locarno, indicazioni o descrizioni del prodotto in questione; e
(c) dati personali, qualora una parte ne abbia richiesto la rimozione ai sensi dell’articolo 59 del presente regolamento.
2. La Commissione può respingere una richiesta di riservatezza nella misura in cui quest’ultima riguardi informazioni per le quali non si applica un interesse particolare per la riservatezza. La Commissione può ignorare la richiesta senza sentire le parti qualora quest’ultima riguardi informazioni per le quali un interesse particolare per la riservatezza è manifestamente infondato.
3. Nel caso in cui una richiesta di riservatezza non sia respinta o ignorata a norma del paragrafo 2 e sia necessario che la decisione esprima le informazioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), la Commissione redige una versione modificata della decisione eliminando tali informazioni.
4. In seguito al rifiuto di una richiesta di riservatezza, il cancelliere aggiorna di conseguenza lo stato di riservatezza del documento in questione. Quando viene redatta una decisione, il cancelliere ne contrassegna la versione invariata come riservata.
Rinvio all’organo che ha adottato la decisione impugnata
1. Qualora, a norma dell’articolo 71, paragrafi 1 e 2, RMUE, o dell’articolo 60, paragrafi 1 e 2, RDC, rispettivamente, la Commissione decida di annullare la decisione impugnata e rinvii la causa all’organo che ha adottato la decisione, il cancelliere mette a disposizione di tale organo il fascicolo del caso.
2. Salvo circostanze eccezionali, la decisione di rinvio non può essere oggetto di un ricorso separato, nella misura in cui non ponga fine al procedimento di esame, di opposizione o di annullamento.
Pubblicazione delle decisioni
1. Al momento della notifica di una decisione alle parti, il cancelliere adotta le misure necessarie per renderla disponibile online.
2. Nell’eventualità che una decisione sia redatta a norma dell’articolo 55, paragrafo 3, del presente regolamento, viene pubblicata solo la versione redatta.
3. Fatto salvo il paragrafo 3 e fermo restando il diritto di consultazione a norma dell’articolo 114 e dell’articolo 117, paragrafo 1, RMUE, nonché degli articoli 74 e 75 RDC, la Commissione può eccezionalmente decidere di non pubblicare una decisione qualora una redazione ne limiti o distorca gravemente il valore informativo, in particolare quando:
(a) viene accolta una richiesta di rimozione di dati personali a norma dell’articolo 58, paragrafo 2, del presente regolamento; o
(b) viene confermata una decisione di primo grado che respinge una domanda di disegno o modello comunitario registrato per non conformità ai requisiti formali; o
(c) il periodo di differimento a norma dell’articolo 50 RDC non è ancora scaduto.
4. Qualora una decisione sia presa in una lingua ufficiale dell’UE diversa dall’inglese, è pubblicata online una traduzione non ufficiale in inglese. Se disponibili, sono pubblicate online anche le traduzioni non ufficiali in altre lingue.
Richiesta di rimozione dei dati personali
1. Una parte nel procedimento di ricorso può chiedere che i dati personali di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, siano rimossi dalla decisione pubblicata. La richiesta di rimozione è esplicita e specifica i dati da rimuovere.
2. Qualora la richiesta di rimozione sia accolta, il cancelliere adotta le misure necessarie per rimuovere i dati interessati dalla decisione in questione.
3. Le richieste di rimozione di un marchio o di un numero di marchio, nonché di un disegno o modello o di un numero di disegno o modello, rispettivamente, non sono accolte.
Correzione di errori e sviste manifeste
1. Su richiesta motivata di una parte, o d’ufficio, la Commissione corregge in qualsiasi momento gli errori ortografici o grammaticali, gli errori di trascrizione, gli errori tecnici o altri errori così evidenti da non poter comprendere altro nella sua decisione se non la formulazione corretta, conformemente all’articolo 102 RMUE o all’articolo 39 REDC, rispettivamente.
2. I suddetti errori e le omissioni manifeste nelle decisioni vengono corretti inviando alle parti una rettifica motivata.
3. Una volta che la rettifica è stata notificata, il cancelliere adotta le misure necessarie per assicurarsi che le correzioni siano contenute nella decisione pubblicata.
4. Una rettifica non incide sulla data della decisione corretta.
Revoca di una decisione della Commissione di ricorso in materia di marchi
1. Qualora una decisione su un ricorso in materia di marchi contenga un errore evidente imputabile alla Commissione che ha adottato la decisione, quest’ultima può, su richiesta motivata di una parte, o d’ufficio, a norma dell’articolo 103 RMUE, revocare la propria decisione entro un anno dalla data in cui è stata adottata.
2. Prima della revoca di una decisione, il relatore invita l’altra parte o, a seconda dei casi, entrambe le parti a presentare osservazioni sulla prevista revoca entro un mese.
3. Il cancelliere conserva la documentazione di tale revoca e adotta le misure necessarie per rimuovere la decisione revocata dall’accesso al pubblico.
Revoca di una decisione della Commissione di ricorso in materia di disegni e modelli
L’articolo 60 del presente regolamento si applica quando una decisione su un ricorso in materia di disegni e modelli contiene un errore evidente attribuibile alla Commissione.
CAPO VIII – SPESE
Recuperabilità e ripartizione delle spese
1. Le tasse pagate all’Ufficio, le spese di rappresentanza e le altre spese essenziali per il procedimento sono ripartite tra le parti conformemente all’articolo 109 RMUE o all’articolo 70 RDC.
2. La parte che non si è fatta rappresentare nel procedimento di ricorso non ottiene il rimborso delle spese.
3. Le spese di rappresentanza possono essere recuperate quando la parte è rappresentata da un mandatario abilitato a norma dell’articolo 120, paragrafo 1, RMUE, o dell’articolo 78, paragrafo 1, RDC.
4. Se una parte è rappresentata da un rappresentante dipendente a norma dell’articolo 119, paragrafo 3, RMUE, non sussiste il diritto alle spese di rappresentanza, nemmeno se tale rappresentante è indicato anche come mandatario abilitato.
5. La Commissione prende atto di qualsiasi accordo sulle spese raggiunto dalle parti, a condizione che sia stata presentata una prova di tale accordo.
Decisioni sulle spese nei procedimenti di ricorso in materia di marchi
1. La Commissione decide d’ufficio la ripartizione delle spese limitatamente alle tasse pagate all’Ufficio e alle spese di rappresentanza e fissa tali spese nella decisione sul ricorso.
2. A norma dell’articolo 109, paragrafo 7, seconda frase, RMUE, l’importo delle spese essenziali per il procedimento diverse da quelle menzionate nel paragrafo precedente è fissato separatamente su richiesta presentata da una parte entro i due mesi successivi alla data in cui la decisione che chiude il procedimento di ricorso diventa definitiva.
3. Tale richiesta di fissazione dell’importo delle spese deve essere formulata nella lingua procedurale e indica in modo inequivocabile il procedimento di ricorso cui si riferisce.
4. Tale richiesta deve essere accompagnata da una fattura e da prove a sostegno della stessa.
5. La Cancelleria si pronuncia sulla domanda, sentita l’altra parte, dopo che la decisione della Commissione è divenuta definitiva.
6. Le tariffe per le varie categorie di spese sono calcolate conformemente all’articolo 18 REMUE.
Decisioni sulle spese nei procedimenti di ricorso in materia di disegni e modelli
1. Su richiesta di una parte, la Commissione decide la ripartizione delle spese che consistono nelle tasse pagate all’Ufficio e nelle spese di rappresentanza.
2. L’importo delle spese diverse da quelle costituite dalle tasse versate all’Ufficio e dalle spese di rappresentanza è fissato dalla Cancelleria conformemente all’articolo 65 del presente regolamento.
3. Le tariffe per le varie categorie di spese sono calcolate conformemente all’articolo 79, paragrafi 6 e 7, REDC.
Richiesta di fissazione dell’importo di altre spese essenziali nei ricorsi in materia di disegni e modelli
1. La Cancelleria, su richiesta di una parte e dopo aver sentito l’altra parte, fissa l’importo delle spese essenziali da rimborsare, diverse dalle spese di rappresentanza e dalle tasse pagate all’Ufficio.
2. Per essere ammissibile, tale richiesta è presentata dopo che la decisione che chiude il procedimento di ricorso è divenuta definitiva.
3. Tale richiesta deve essere accompagnata da una fattura e da prove a sostegno della stessa, quali ricevute e fatture rilasciate alla parte richiedente o al suo rappresentante.
4. La richiesta di fissazione dell’importo delle spese deve essere formulata nella lingua procedurale e indica in modo inequivocabile il procedimento di ricorso cui si riferisce.
Revisione di una decisione sulle spese
1. Su richiesta motivata di una parte presentata nella lingua procedurale entro un mese dalla notifica della concessione delle spese, e previo pagamento della relativa tassa entro tale termine, la Commissione riesamina una decisione sulle spese conformemente all’articolo 109, paragrafo 8, RMUE, o all’articolo 70, paragrafo 6, seconda frase, REDC.
2. Qualora la richiesta sia depositata in una lingua ufficiale dell’UE diversa dalla lingua procedurale, il cancelliere invita la parte a presentare una traduzione entro un mese.
3. Il cancelliere respinge la richiesta se:
(a) è stata depositata oltre il termine di cui al paragrafo 1; oppure
(b) la tassa non è stata pagata per intero o è stata pagata oltre il termine di cui al paragrafo 1; oppure
(c) la traduzione non viene depositata entro il termine di cui al paragrafo 2.
4. Qualora una richiesta ai sensi del paragrafo 1 sia stata debitamente depositata, il cancelliere invita l’altra parte a presentare le proprie osservazioni entro un mese.
5. Una volta ricevute le osservazioni dell’altra parte, la Cancelleria trasmette la richiesta alla Commissione affinché si pronunci.
6. Le spese o gli onorari sostenuti nel corso della procedura di riesame non possono essere recuperati o rimborsati.
CAPO IX — DISPOSIZIONI FINALI
Abrogazione
Sono abrogate la decisione 2009-1 recante istruzioni per le parti e la decisione 2014-2 relativa alla composizione delle controversie.
Attuazione
Conformemente all’articolo 166, paragrafo 4, lettera b), RMUE, l’attuazione della presente decisione è affidata al Presidente delle Commissioni di ricorso.
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il 27 febbraio 2020.
Fatto ad Alicante, il 27 febbraio 2020
Per il Presidium Il Presidente delle Commissioni Xxxxxxxxx X. XXXXXXXXX