ALLEGATO 3 SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO (CONTRATTO) CIG CUP E43G17000080002
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE FONCOOPER
ALLEGATO 3 SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO (CONTRATTO)
CIG
CUP E43G17000080002
SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO FONCOOPER
(SCHEMA DI CONTRATTO)
TRA
Regione Xxxxxx–Romagna di seguito nominata, per brevità, Amministrazione, con sede legale in Bologna Xxxxx Xxxx Xxxx x. 00 - 00000, C.F. 80062590379 in persona del , nella sua qualità di rappresentante della suddetta Amministrazione, domiciliato per carica in Bologna, Xxxxx Xxxx Xxxx, x. 00, xxxxxx determinazione dirigenziale n. del ;
E
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , xxxxxx poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”);
OPPURE
, sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via
, in persona del legale rappresentante , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , sede legale in , via , iscritta al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , , repertorio n. (di seguito nominata, per brevità, anche “Fornitore”)
PREMESSO
a) che l’obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto del presente contratto, di seguito Accordo di finanziamento, sussiste ai prezzi, alle condizioni, alle modalità ed ai termini tutti ivi contenuti;
b) che la Agenzia Intercent-ER, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente ha proceduto all’individuazione del Fornitore per l'affidamento del servizio di gestione del Fondo regionale Foncooper mediante procedura ad evidenza pubblica di cui al Bando di gara inviato alla G.U.U.E. il ;
c) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di cui sopra indetta dalla Agenzia Regionale Intercent-ER e, per l’effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo di finanziamento alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dall’Offerta tecnica, dal presente Accordo di finanziamento, dal Bando di gara, dal Disciplinare di gara e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta;
e) che, con la presentazione dell’offerta, il Fornitore ha dato atto di aver esaminato, con diligenza ed in modo adeguato, le prescrizioni tecniche fornite dalla stazione appaltante che si intendono accettate incondizionatamente quali indicate e descritte nel Capitolato e nei suoi allegati;
f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo di finanziamento e la Agenzia Intercent-ER ha effettuato le verifiche sulle dichiarazioni rese in fase di gara, con esito positivo;
g) che il Fornitore ha in essere/ ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile, richiesta ai fini della stipula del presente Accordo di finanziamento;
h) che il Fornitore dichiara di aver ricevuto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n.62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Xxxxxx- Romagna approvato con delibera di Giunta regionale n.421 del 2014.
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati
1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l’elenco dei servizi e prodotti aggiudicati al Fornitore, l’offerta tecnica e l’offerta economica sono fonte delle obbligazioni oggetto del presente Accordo di finanziamento.
2. In particolare, sono fonte di obbligazioni del presente Accordo di finanziamento:
a) il Capitolato Tecnico ed i suoi allegati;
b) l’Offerta Tecnica;
c) l’Offerta Economica;
d) il Patto di Integrità.
Articolo 2 - Norme regolatrici e disciplina applicabile
1. L'erogazione delle prestazioni oggetto dell’Accordo di finanziamento è regolata in via gradata:
a) dalle clausole dell’Accordo di finanziamento e dagli Allegati ivi richiamati, in particolare dal Capitolato Tecnico, dall’Offerta Tecnica e dall’Offerta Economica dell’Aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n.50/2016 e s.m. e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
2. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e suoi allegati e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nei Capitolato Tecnico e suoi allegati, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Agenzia, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nei Capitolato Tecnico e suoi allegati.
3. Le clausole dell’Accordo di finanziamento sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
4. L’aggiudicatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia comprese quelle che potessero essere emanate in corso di Convenzione.
Articolo 3 – Oggetto
1. L'Accordo di finanziamento definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa al servizio di gestione del Fondo Regionale Foncooper, alla cui procedura di acquisizione è stato attribuito il codice identificativo di gara (C.I.G) n ed al cui progetto di investimento pubblico connesso è stato assegnato il codice unico di progetto (C.U.P.) n. E43G17000080002.
2. Il Fondo di finanza agevolata Foncooper si basa sulla Legge 27 febbraio 1985, n 49, “Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione”, Titolo I. I criteri per la concessione dei finanziamenti alle società cooperative, escluse quelle di abitazione, rientrano nei limiti dimensionali previsti per le PMI e sono regolamentate sulla Direttiva del Ministero Industria Commercio Artigianato del 9 maggio 2001 (in G.U. n. 171 del 25 luglio 2001).
3. Il Fondo è alimentato dalle restituzioni delle rate relative ai finanziamenti già esistenti e da una ulteriore tranche di risorse di volta in volta liberate dall’avanzo di amministrazione.
4. Con la stipula dell'Accordo di finanziamento il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Amministrazione ad eseguire tutte le prestazioni oggetto dell'Accordo stesso con le
caratteristiche tecniche e di conformità di cui al Capitolato Tecnico nonché a prestare i servizi connessi, nella misura richiesta, il tutto nei limiti dell’importo massimo erogabile pari a € 450.000,00 IVA esclusa, alle condizioni e modalità di cui ai paragrafi successivi.
5. Le modifiche nonché le varianti all’Accordo in corso di esecuzione sono ammesse nei limiti e con le modalità di cui all’art. 106 D.Lgs. n.50 del 2016 e s.m..
Articolo 4 – Xxxxx, durata e interpretazione dell'Accordo di finanziamento
1. Il presente Accordo di finanziamento ha la durata di tre anni, a decorrere dalla data della sua sottoscrizione. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ricorrere, entro i tre anni successivi alla sottoscrizione dell’Accordo di finanziamento iniziale, alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall’art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.. Se concluso, il successivo Accordo avrà durata di anni tre e saranno applicate le medesime condizioni previste per il presente Accordo di finanziamento.
2. Alla data di scadenza dell'Accordo di finanziamento, lo stesso si intende cessato senza disdetta da parte della Amministrazione. A decorrere dal giorno seguente alla cessazione non sarà più deliberato alcun nuovo finanziamento e non verrà riconosciuta alcuna Commissione di gestione, ferma restando l’applicazione del presente Accordo agli Accordi operativi ancora in essere alla stessa data e fino alla loro definitiva estinzione.
3. L’Amministrazione intende quale avvio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo di finanziamento la sua sottoscrizione.
4. E’ escluso ogni tacito rinnovo del presente Accordo.
5. Ai sensi degli art. 106 comma 11 e 107 comma 5 del D.Lgs. n.50/2016 s.m.i., l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo di finanziamento per un periodo di ulteriori mesi sei, nei casi e con le modalità previste dai suddetti articoli.
6. Se, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell'Accordo di finanziamento, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità delle prestazioni, soprattutto nel caso in cui le stesse vengano successivamente affidate a Ditte diverse dal medesimo Fornitore.
7. Tutti i servizi dovranno avvenire in conformità alle Specifiche Tecniche, Normative e Capitolati forniti dalla Amministrazione.
8. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
9. In caso di norme del Capitolato Tecnico e degli Allegati tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
Articolo 5 - Obbligazioni specifiche del Fornitore
1. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell’Accordo di finanziamento, a:
a) eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo di finanziamento alle condizioni e modalità stabilite nel Capitolato Tecnico e nella Offerta Tecnica ove migliorativa;
b) prestare i servizi oggetto dell'Accordo di finanziamento nei luoghi indicati dalla Amministrazione, nel rispetto di quanto previsto nell'Accordo di finanziamento, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica ove migliorativa;
c) eseguire le prestazioni oggetto di Accordo di finanziamento nel rispetto dei livelli stabiliti nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica ove migliorativa;
d) manlevare e tenere indenne l’Amministrazione dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dalle prestazioni rese in modalità diverse da quanto previsto nel presente Accordo di finanziamento, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all’Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nell'Accordo di finanziamento e, in particolare, ai parametri di qualità predisposti;
f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell'Accordo di finanziamento, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
g) garantire la continuità dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
h) garantire il rimborso dei contributi del fondo viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e ad altre plusvalenze generate da tali contributi con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari.
2. Il Fornitore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'Accordo di finanziamento nei luoghi che verranno indicati, nel rispetto di quanto previsto nel medesimo Accordo e fermo restando che forniture e servizi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici dell’Amministrazione.
3. Il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere all’ Amministrazione in formato elettronico, tutti i dati e la documentazione delle prestazioni rese, di cui all'Accordo di finanziamento.
4. Il Fornitore si impegna, in tutti i casi, a fornire tutte le prestazioni descritte nel Capitolato Tecnico anche se non espressamente riportate nel presente Accordo di finanziamento.
5. Il Fornitore, nel corso dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo di finanziamento, dovrà rispettare tutte le normative vigenti o che dovessero essere emanate nel corso della durata dell'Accordo di finanziamento, le eventuali norme regolamentari di emanazione locale oltre che le prescrizioni minime previste nel Capitolato Tecnico.
6. Il Fornitore deve attenersi alle eventuali indicazioni del Comitato Foncooper-Regione Xxxxxx- Romagna.
7. Il Fornitore si obbliga a tenere a disposizione della Regione Xxxxxx-Romagna tutta la documentazione relativa alle operazioni effettuate, anche nei 5 anni successivi alla chiusura delle operazioni.
Articolo 6 - Risorse professionali
1. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente Accordo di finanziamento dovranno rispondere alle caratteristiche ed essere dimensionate secondo quanto indicato nel Capitolato e relative Appendici ovvero in Offerta Tecnica se migliorativa.
2. Xxxxx restando l’obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore a 30 (trenta) giorni solari, il Fornitore, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa umana coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, come indicate nell'offerta tecnica acquisita agli atti, dovrà chiedere autorizzazione all'Amministrazione, comunicando la motivazione della sostituzione e dovrà consegnare a quest’ultima, con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari, il curriculum della nuova figura professionale.
3. Il Fornitore riconosce, altresì, all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali, qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente Accordo di finanziamento. In tal caso il Fornitore dovrà proporre una nuova figura professionale. L’esercizio da parte dell’Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
4. Nell’ipotesi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare l’idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta corredata dal curriculum della nuova risorsa. Il fornitore dovrà, comunque, garantire lo svolgimento delle attività contrattuali, senza soluzione di continuità.
5. Ove l’Amministrazione ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell’attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione al Fornitore, il quale si impegna a
procedere ad una nuova proposta entro il temine di 5(cinque) giorni solari dalla predetta comunicazione.
Articolo 7- Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
6. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
7. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Accordo di finanziamento alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
8. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i su-indicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
9. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo di finanziamento.
10. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto dell’Accordo di finanziamento.
11. In caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m, impiegato nell’esecuzione dell'Accordo di finanziamento, l'Amministrazione trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (art. 30, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.).
12. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui ai commi precedenti, il Responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni solari. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m..
13. Tutti i report e, comunque, tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio del presente Accordo di finanziamento, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, tutti i dati e le informazioni ivi contenute, nonché la documentazione di qualsiasi tipo derivata dall’esecuzione del presente Accordo di finanziamento, sono e rimarranno di titolarità esclusiva della Amministrazione che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.
Articolo 8 – Corrispettivi e oneri
1. La commissione di gestione sarà pari a % applicata agli importi deliberati ed erogati dal gestore, fino ad un massimo di 150.000,00 euro annui IVA esclusa e pari a 450.000,00 euro complessivi IVA esclusa.
2. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi della prestazione e di tutti i servizi connessi descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo di finanziamento.
3. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono all’esecuzione del Servizio prestato a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell’Amministrazione, fatto salvo quanto previsto all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n.50 del 2016 e s.m..
4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall’esecuzione dell’Accordo di finanziamento e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.
7. Il Fornitore non potrà richiedere ai beneficiari alcuna remunerazione per il servizio di prestito relativo ai progetti finanziati.
Articolo 9 - Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo da parte dell'Amministrazione, nel rispetto dell’esigibilità della spesa ivi prevista, sarà effettuato per stati di avanzamento delle prestazioni, come specificato nei commi seguenti, dietro presentazione di una relazione di
gestione che dia conto dell’attività svolta e degli esiti conseguiti nel periodo di riferimento e, relativamente al saldo, di una relazione finale in cui il Fornitore dia conto dell’attività svolta, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore, della verifica da parte dell'Amministrazione della conformità delle prestazioni rese, rilascio del relativo certificato ed acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), ai sensi della normativa contabile vigente e della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e xx.xx., nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal D.Lgs. n.50/2016, dal DPR n. 207/2010 e s.m. in quanto applicabile, dal D.Lgs. n.231/2002 e xx.xx. e dall’art. 17-ter del DPR 26/10/1972, n. 633, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26/3/2015.
2. Le fatture saranno emesse conformemente alle modalità e contenuti previsti: a) dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, con l’annotazione “scissione dei pagamenti”,
b) dalla comunicazione da inviarsi al fornitore contestualmente all’ordinazione della fornitura recante, tra le altre, le informazioni relative all’impegno; le fatture dovranno essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell’Ufficio di fatturazione elettronica il codice: ZA2OT0.
3. Le fatture dovranno essere emesse, tenendo conto che, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del
D. Lgs. n.50/2016 e s.m. sull’importo netto progressivo delle prestazioni dovrà essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento, dell'Accordo così come precisato nel precedente articolo.
4. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI), la società capogruppo mandataria del Fornitore ha l’obbligo di comunicare all’Amministrazione l’avvenuta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo di Finanziamento eseguite dalla stessa e dalle mandanti dell’RTI, nel rispetto di quanto previsto nell’offerta presentata in sede di gara e contenuto nell’atto costitutivo. Le verifiche eseguite dall’Amministrazione sul complesso delle prestazioni fornite dalla mandataria e dalle mandanti comporteranno l’emissione del certificato di conformità, nel quale si darà conto degli importi che saranno oggetto di fatturazione da parte dei soggetti coinvolti. Ogni componente dell’RTI emetterà le fatture nei confronti dell’Amministrazione, in base al certificato di conformità rilasciato dall’Amministrazione stessa, con i riferimenti relativi a tale certificato e con l’indicazione degli estremi del RTI. Il relativo pagamento in favore della capogruppo mandataria del Fornitore avverrà sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, comunicato dalla società mandataria ed alla stessa intestato.
5. I pagamenti saranno effettuati a 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricevimento della fattura. I termini di cui sopra decorrono dalla data di ricevimento della fattura da parte dell’Amministrazione contraente, riscontrata regolare. Il riscontro e l’eventuale contestazione
sono effettuati entro 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della fattura tramite Sistema di Interscambio (SdI).
6. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell’art. 1283 c.c..
7. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
8. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere la fornitura e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nell'Accordo di Finanziamento. Qualora il Fornitore si renda inadempiente a tale obbligo, l'Accordo si può risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a/r, da parte dell'Amministrazione.
Art. 10 - Chiusura del Fondo e restituzione delle somme residue all'Amministrazione
1. Il Fornitore dovrà presentare al Comitato Foncooper, ai fini dell’approvazione da parte del medesimo, la relazione finale di chiusura del fondo; il Fornitore provvederà a restituire all’Amministrazione tutte le somme che residueranno alla data di chiusura del fondo medesimo, anche in caso di risoluzione anticipata o di recesso ai sensi degli artt. 16 e 17 del presente Accordo di finanziamento.
2. L’Amministrazione comunicherà, alla scadenza della validità del presente Accordo di finanziamento, le modalità e le procedure con le quali il gestore dovrà restituire le somme che residuano nel Fondo alla data della sua chiusura e quelle relative ai finanziamenti ancora in essere a tale data.
3. Dalla scadenza del presente Accordo non sarà più deliberato alcun nuovo finanziamento, ferma restando l’applicazione dell'Accordo di finanziamento ai finanziamenti ancora in essere alla data di scadenza e fino alla loro definitiva estinzione.
Articolo 11 - Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
1 Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente Accordo di finanziamento.
2 Il conto corrente di cui al comma 7 dell’art. 16 è dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m..
3 Qualora le transazioni relative al presente Accordo di finanziamento siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità, il presente Accordo si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall’art. 3 comma 9 bis L. 136/2010 e s.m..
4 Il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m..
5 Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m..
6 Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa.
7 L’ Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto, sia inserita, a pena di nullità assoluta dell’Accordo di finanziamento, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n.136/2010 e s.m..
8 Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all’art. 105, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto di finanziamento è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’Amministrazione richiedere copia dell’Accordo di finanziamento tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
9 Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m..
Articolo 12 - Trasparenza
1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Accordo di finanziamento;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione dell’Accordo di finanziamento stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Accordo di finanziamento rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Accordo di finanziamento, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Articolo 13 - Penali
1. In caso di mancato rispetto dei termini e dei parametri di qualità del servizio richiesti nel presente Accordo di Finanziamento, non imputabili all’Amministrazione ovvero a forza maggiore o caso fortuito, regolarmente contestate, l’Amministrazione, si riserva di applicare le penali stabilite in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille del valore del Contratto da determinare in relazione all'entità delle conseguenze derivanti dall’inadempimento e nella misura massima di cui al successivo comma 5.
2. In particolare, nel caso in cui il Fornitore proceda alla sostituzione di una delle risorse umane senza la necessaria preventiva autorizzazione della Amministrazione, quest’ultima si riserva, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di effettuare una ritenuta sulla cauzione, di cui al successivo apposito articolo d’importo pari al 3% (tre per cento) della stessa.
3. L’applicazione delle penali avverrà mediante detrazione sulle somme dovute dall’Amministrazione per gli acconti e per i pagamenti a saldo.
4. L’applicazione delle penali non solleva il Fornitore dalle responsabilità civili e penali, che lo stesso si è assunto con la stipulazione dell'Accordo di finanziamento, e che dovessero derivare dall’incuria dello stesso Fornitore.
5. Si possono applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. Il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. L’inadempimento e/o ritardo nell’adempimento, che determini un importo massimo della penale superiore all’importo sopra previsto, comporta la risoluzione di diritto dell'Accordo di finanziamento per grave inadempimento. In tal caso l’Amministrazione ha facoltà di ritenere definitivamente la cauzione e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
7. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore. Il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni solari 10 (dieci) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano raccoglibili, a insindacabile giudizio dell’Amministrazione,
ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
8. .La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Articolo 14 - Cauzione definitiva
1. Con la stipula dell’Accordo di finanziamento ed a garanzia degli obblighi contrattuali il Fornitore costituisce una cauzione definitiva a favore dell’Amministrazione di importo pari a del valore del contratto eventualmente incrementata ai sensi dell’ art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione opera nei confronti dall’Amministrazione a far data dalla stipula dell'Accordo di finanziamento e deve essere vincolata per tutta la durata dell’Accordo di finanziamento.
4. La mancata costituzione della determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, prestata dal Fornitore in sede di offerta.
5. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo di finanziamento e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.
6. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dell’Accordo di finanziamento.
7. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
8. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo di finanziamento e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Accordo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di risoluzione dell'Accordo di finanziamento la cauzione definitiva verrà ritenuta.
9. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% e comunque a seguito della completa ed esatta esecuzione del Contratto.
10. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Amministrazione.
11. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo di finanziamento.
12. In caso di risoluzione dell'Accordo di finanziamento la cauzione definitiva verrà ritenuta.
Articolo 15 - Sicurezza, privacy e riservatezza
1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell'Accordo di finanziamento, senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.
2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'Accordo di finanziamento.
3. L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l'Accordo di finanziamento, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali dell'Accordo di finanziamento nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all’Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza. In particolare, il Fornitore dovrà garantire all’Amministrazione che i servizi di supporto informatico e l’eventuale trattamento di dati per conto dell’Amministrazione sono prestati in piena conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003, e che ai dati trattati sono applicate tutte le misure minime di sicurezza di cui all’Allegato B del predetto Codice.
8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell’Amministrazione attinente le procedure adottate dal Fornitore in materia di riservatezza, protezione di dati e programmi e gli altri obblighi assunti.
9. Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell’Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza dell'Accordo di finanziamento.
Articolo 16 – Risoluzione
1. A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti l’Amministrazione potrà risolvere ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’ Accordo di finanziamento e negli atti e documenti in essa richiamati.
2. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’ Accordo di finanziamento che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, a mezzo comunicazione effettuata con le modalità previste dalla vigente normativa, per porre fine all’inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto l’ Accordo di finanziamento e di ritenere definitivamente la cauzione, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
3. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall’ art. 108 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., l’Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all’articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016;
b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all’articolo “Cauzione definitiva”;
d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto ai sensi dell’articolo “Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa”;
e) nei casi previsti dall’articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa”;
f) nei casi di cui all’articolo “Riservatezza”;
g) nei casi di cui all’articolo “Subappalto”;
h) nei casi di cui all’articolo “Trasparenza”;
i) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.
4. In caso di risoluzione dell’Accordo di finanziamento il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore della Amministrazione.
5. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione ha diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l’intero importo.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con le modalità previste dalla vigente normativa. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell’ulteriore danno.
7. Il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi/forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell’Accordo di finanziamento.
Articolo 17 – Recesso
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l’Amministrazione contraente, ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dall’ Accordo di finanziamento, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
ii) qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
iii) qualora taluno dei componenti l’Organo dell’Amministrazione o l’Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.
3. L’Amministrazione in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì
recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa.
4. Nei casi di cui ai commi precedenti il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 Cod. Civ..
5. L’Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore nelle modalità previste dalla vigente normativa purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l’Amministrazione.
Articolo 18 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell’Amministrazione e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto dell’Accordo di finanziamento, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di un’adeguata polizza assicurativa a beneficio anche dell’Amministrazione contraente e dei terzi, per l’intera durata del presente Accordo di finanziamento, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al medesimo Accordo di finanziamento. In particolare detta polizza tiene indenne l’Amministrazione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare all’ Amministrazione ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività di cui all’Accordo di finanziamento. Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per l’ Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta la Convenzione ed ogni singolo Ordinativo di Fornitura si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
3. Resta in ogni caso ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza in oggetto.
Articolo 19 - Subappalto
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. Accordo di finanziamento), l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione, o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo di finanziamento, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dall’Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso la medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia dell’Accordo di finanziamento di subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il subappalto non sarà autorizzato.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione della perfetta esecuzione dell’Accordo di finanziamento anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016 s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione potrà risolvere l’Accordo di finanziamento, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.
Articolo 20 - Divieto di cessione dell’accordo di finanziamento e dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo di finanziamento a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016.
2. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell’Amministrazione debitrice, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016.
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.136/2010 e s.m..
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo di finanziamento.
Articolo 21 - Responsabile delle prestazioni
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile delle prestazioni, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti dell’Amministrazione.
2. I dati del Responsabile delle prestazioni sono: numero telefonico , PEC
, indirizzo e-mail .
Articolo 22- Aggiornamento tecnologico
1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente l’Amministrazione sulla evoluzione tecnica del servizio oggetto dell’Accordo di finanziamento e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla prestazione dei servizi oggetto del medesimo Accordo di finanziamento.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune all’ Accordo di finanziamento ed ai suoi allegati.
Articolo 23- Foro competente
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e l’Amministrazione la competenza è determinata in base alla normativa vigente.
Articolo 24 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo di finanziamento, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’Accordo di finanziamento medesimo, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal Decreto medesimo.
2. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli artt. 31 e ssgg. del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
3. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Xxxx sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell’interessato di cui all’art. 7 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Articolo 25 - Designazione quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali
1 L’attività di gestione del fondo, di cui al presente Accordo di finanziamento, ricomprende i seguenti trattamenti di dati personali:
ID XXXXX – Fondo rotativo di finanza agevolata Foncooper;
2 L’attività di gestione del fondo di cui al presente Accordo di finanziamento comporta la designazione del Fornitore quale responsabile esterno del suddetto trattamento, secondo quanto stabilito dall’art. 29, comma 2 del D.Lgs. n.196/2003 e con le modalità, i compiti e le funzioni definite nell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008.
3 I compiti del Fornitore, quale responsabile esterno del suddetto trattamento, sono i seguenti:
a) adempiere all’incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003, dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003, dalla D.G.R. n.1264/2005 in materia di protezione dei dati personali e dai Disciplinari tecnici adottati e richiamati, in tutto o in parte, nello specifico incarico;
b) predisporre, qualora l’incarico comprenda la raccolta di dati personali, l’informativa di cui all’art. 13 del Codice e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie perché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
c) dare direttamente riscontro oralmente, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell’interessato di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 7 del D.Lgs. n.196/2003, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali (Determina n.2650/2007);
d) trasmettere, con la massima tempestività, le istanze dell’interessato per l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 7 e ss. del D.Lgs. n.196/2003 che necessitino di riscontro scritto al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta
regionale n.2416 del 2008, per consentire allo stesso di dare riscontro all’interessato nei termini stabiliti dal D.Lgs. n.196/2003; trasmettere tali istanze per conoscenza anche al Coordinatore del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali, con le modalità individuate dal Disciplinare tecnico in materia del diritto di accesso dell’interessato ai propri dati personali (Determina n.2650/2007);
e) fornire al responsabile del trattamento di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 la massima assistenza, necessaria per soddisfare tali richieste, nell’ambito dell’incarico affidatogli;
f) individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali e fornire agli stessi istruzioni per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull’attuazione delle istruzioni impartite; tale individuazione deve essere effettuata secondo quanto stabilito al Paragrafo 7 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 e quindi, in particolare, le istruzioni devono quanto meno contenere l’espresso richiamo alla D.G.R. n.1264/2005 e ai Disciplinari tecnici trasversali e/o di settore già adottati dal soggetto regionale competente;
g) consentire al Titolare, dandogli piena collaborazione, verifiche periodiche, tramite i Responsabili dei trattamenti di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008;
h) attestare, qualora l’incarico affidato ricomprenda l’adozione di misure minime di sicurezza, la conformità degli interventi alle disposizioni di cui alla misura 25 dell’Allegato B del D.Lgs. n.196/2003 e trasmettere tale attestazione al Responsabile di cui al Paragrafo 3 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008 o il Responsabile della sicurezza di cui al Paragrafo 5 dell’Appendice 5 della deliberazione di Giunta regionale n.2416 del 2008.
Relativamente al compito di cui alla lettera g), le relative verifiche consistono:
1. Nell’invio di specifici report a richiesta in cui il responsabile esterno deve fornire le seguenti informazioni:
• adozione del Documento Programmatico sulla Sicurezza;
• adozione degli atti di individuazione degli incaricati, specificando in particolare le istruzioni fornite agli incaricati stessi;
• predisposizione dell’informativa (nel caso in cui il trattamento consista in una raccolta di dati personali), con specifica delle modalità operative con cui la stessa è stata portata a conoscenza degli interessati (ad esempio: consegna di copia dell’informativa e raccolta della firma per presa visione);
2. In verifiche in loco, comunicate con un preavviso di almeno 15 giorni solari.
Tutti i testi dei principali riferimenti normativi relativi alle deliberazioni di Giunta regionale sono pubblicati all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxx.xxxxxx-xxxxxxx.xx/xxxxxxx.xxx nonché i disciplinari tecnici.
Articolo 26 - Oneri fiscali e spese contrattuali
1. Il presente Accordo di finanziamento viene stipulato nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Tale Accordo di finanziamento è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.
3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali all’ Accordo di finanziamento, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico all’Amministrazione per legge.
Articolo 27 - Verifica di conformità
1. Le verifiche di conformità dei servizi oggetto del presente Accordo di Finanziamento, verranno effettuate dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs n.50/2016 e s.m., attraverso il Responsabile Unico del Procedimento congiuntamente al Direttore dell'esecuzione in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative di quanto realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e di quanto pattuito in sede di aggiudicazione, con cadenza coincidente con le scadenze di pagamento previste, in funzione dei singoli servizi oggetto della fornitura.
2. L’Amministrazione si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.
3. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico al Fornitore.
4. Il soggetto incaricato della verifica di conformità rilascerà il certificato qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali; in tal caso l’Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dal Fornitore.
5. Il soggetto incaricato della verifica di conformità a seguito dell’intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni.
Articolo 28 – Procedura di affidamento in caso di fallimento del Fornitore o in caso di risoluzione per inadempimento
In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Accordo di finanziamento si procede ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.
Articolo 29 – Clausola anticorruzione
1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Accordo di Finanziamento, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e xx.xx., non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti del Fornitore
medesimo, poteri autoritativi o negoziali, in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.
2. Il Fornitore si obbliga, nell'esecuzione del presente Accordo di Finanziamento, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture dell'Amministrazione o al servizio della stessa, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di comportamento della Regione Xxxxxx- Romagna, approvato con delibera di Giunta regionale n. 421 del 2014, di cui dichiara di avere ricevuto copia. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere l’Accordo di finanziamento, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave, previo espletamento di una procedura che garantisca il contradditorio.
Articolo 30 - Clausola finale
3. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’ Accordo di finanziamento non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo di finanziamento da parte delle dell’Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
5. Con il presente Xxxx si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.
Sottoscritto digitalmente
REGIONE XXXXXX-ROMAGNA | IL FORNITORE |
ALLEGATO 1 ALL’ ACCORDO DI FINANZIAMENTO PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO REGIONALE FONCOOPER
TRA
Regione Xxxxxx-Romagna con sede legale a Bologna, Via Xxxx Xxxx , in persona ( di seguito nominata, per brevità, anche Amministrazione)
E
Società sede legale in via , iscritta al Registro delle Imprese presso la CCIAA di
al n. , P. IVA/C.F. domiciliata ai fini del presente atto in , via , in persona del Direttore/Procuratore/Legale Rappresentante, nato/a a il , e residente a
in Via
“Fornitore”);
, giusti poteri allo stesso conferiti da (di seguito nominato, per brevità,
Il sottoscritto
XXXXXXXX XXXXXXXXXX
, quale procuratore e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di
avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Articolo 3 (Oggetto), Articolo 4 (Avvio, durata e interpretazione dell’Accordo di finanziamento), Articolo 5 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 8 (Corrispettivi), Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti), Articolo 11 (Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa), Articolo
13 (Penali), Articolo 14 (Cauzione definitiva), Articolo 16 (Risoluzione), Articolo 17 (Recesso), Articolo 18 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 20 (Divieto di cessione del Accordo di finanziamento e dei crediti), Articolo 22 (Aggiornamento tecnologico), Articolo 23 (Foro competente), Articolo 24 (Trattamento dei dati, consenso al trattamento), Articolo 26 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Articolo 30 (Clausola finale).
Sottoscritto digitalmente IL FORNITORE |