CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA Bruxelles, (OR. en) 11 aprile 2011 (18.04) 8906/11 LIMITE JUR 166 ACP 92 COAFR 120 RELEX 370 CONTRIBUTO DEL SERVIZIO GIURIDICO*
CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA | Bruxelles, (OR. en) | 11 aprile 2011 (18.04) |
8906/11 | ||
LIMITE | ||
JUR | 166 | |
ACP | 92 | |
COAFR | 120 | |
RELEX | 370 | |
CONTRIBUTO DEL SERVIZIO GIURIDICO* |
al: Gruppo ACP
Oggetto: Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro
- Interpretazione dell'articolo 93, paragrafo 6
1. Il 23 marzo 2011 il Gruppo ACP ha chiesto al Servizio giuridico di pronunciarsi per iscritto in merito alle possibilità per il Sudan meridionale di avvalersi del Fondo europeo di sviluppo (FES). Il presente contributo risponde a questa richiesta, sviluppando le osservazioni formulate dal rappresentante del Servizio giuridico in tale occasione.
* Il presente documento contiene una consulenza legale tutelata dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, e non resa accessibile al pubblico dal Consiglio dell'Unione europea. Il Consiglio si riserva tutti i diritti di legge riguardo a qualsiasi pubblicazione non autorizzata.
I. Analisi giuridica
2. In xxx xxxxxxxxxxx, il Servizio giuridico rileva che la situazione giuridica dipende da alcuni fattori che restano, al momento, ignoti. In particolare, molto dipenderà da come il Nord e il Sud interpreteranno la situazione e in quale misura considereranno il Nord e/o il Sud Stati successori dell'attuale Sudan nei suoi obblighi derivanti dai trattati internazionali. La questione della successione tra Stati nell'ambito del diritto internazionale è particolarmente complessa. Molte delle norme sono state stabilite come risposta specifica a determinati mutamenti politici e tali mutamenti non sempre sono stati trattati in modo coerente dalla comunità internazionale. Qualora i presupposti sui quali è basato il parere di seguito riportato cambino nei prossimi mesi, è possibile che le osservazioni in appresso debbano essere ulteriormente perfezionate o modificate.
3. Il Sudan meridionale1 dovrebbe diventare uno Stato indipendente a partire dal 9 luglio 2011. Sorge allora il problema di determinare quale sia la sua posizione per quanto concerne l'accordo di partenariato ACP-UE (accordo di Cotonou) e per quanto concerne l'idoneità a fruire delle risorse FES.
4. Il Sudan ha ratificato l'accordo di Cotonou del 2000, ma non gli accordi di modifica del 2005 e del 2010. Pertanto, tra il Sudan e l'UE e i suoi Stati membri si applica l'accordo del 20002.
5. L'accordo del 2000 stabiliva il nono FES ("FES-9"), l'accordo del 2005 il FES-10. Di conseguenza, dal momento che il Sudan non ha ratificato l'accordo del 2005, esso non beneficia del FES-10. Per attenuare le conseguenze di questa situazione per le popolazioni dell'attuale Sudan, nel 2010 il Consiglio ha adottato una decisione che stanzia i fondi disimpegnati provenienti dal FES-9 a beneficio delle "popolazioni vulnerabili" del Sudan3. Ovviamente, questa decisione, che aveva lo scopo di garantire che una gran parte di questi fondi, se non la maggior parte, andasse a beneficio delle popolazioni del Sudan meridionale, può continuare a essere applicata in tale paese anche dopo l'indipendenza. Questa soluzione ha i suoi limiti: i fondi del FES-9 a un certo punto si esauriranno.
1 Non si conosce ancora la denominazione esatta che il nuovo Stato assumerà. Nel presente parere è denominato semplicemente "Sudan meridionale".
2 Contributo del Servizio giuridico 11924/09, punto 7. Al momento della stesura del presente contributo, la Guinea equatoriale è l'unica altra parte dell'accordo del 2000. Tuttavia questo Stato, non appena depositerà il proprio atto di adesione a norma dell'articolo 94 dell'accordo di Cotonou, cesserà di far parte dell'accordo del 2000.
3 Decisione del Consiglio del 12 luglio 2010 relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del nono Fondo europeo di sviluppo (FES) e di FES precedenti per rispondere alle esigenze della popolazione più vulnerabile del Sudan, GU L 189 del 22.7.2010, pag. 14.
6. L'ovvia soluzione a lungo termine a questo problema consiste nell'adesione del Sudan meridionale all'accordo di Cotonou riveduto (2010), conformemente alla procedura di cui all'articolo 94 dello stesso. In effetti, sono già state prese le prime iniziative per accelerare il più possibile questo processo: il progetto di ordine del giorno del Consiglio ACP-UE del 30 e 31 maggio 2011 prevede un punto concernente la delega della decisione relativa all'adesione al Comitato degli ambasciatori. Tuttavia, l'adesione del Sudan meridionale all'accordo riveduto richiederà inevitabilmente del tempo. Inoltre, la determinazione della dotazione per paese destinata al Sudan meridionale e l'attuazione del FES-10 avranno inizio solo successivamente all'adesione del Sudan meridionale.
7. Il Servizio giuridico è stato informato che, al momento attuale, i fondi riassegnati provenienti dal FES-9 dovrebbero essere sufficienti a soddisfare le necessità e la capacità di assorbimento del Sudan meridionale. Nondimeno, potrebbe essere utile analizzare se, in alternativa, sia possibile ricorrere all'articolo 93, paragrafo 6 dell'accordo di Cotonou (la cosiddetta "clausola Somalia"), che stabilisce che:
"[i]l Consiglio dei ministri può decidere di accordare un sostegno speciale agli Stati ACP firmatari delle precedenti convenzioni ACP-CE che, mancando di istituzioni statali normalmente costituite, non sono stati in grado di firmare o ratificare il presente accordo. Il sostegno può essere concesso per il potenziamento di istituzioni e per attività di sviluppo economico e sociale, con particolare attenzione ai bisogni dei settori più vulnerabili della popolazione. In questo ambito, tali paesi potranno attingere ai fondi previsti nella parte 4 del presente accordo, relativa alla cooperazione finanziaria e tecnica."
8. Sorge il problema se ci si possa avvalere di questa disposizione dell'accordo di Cotonou riveduto affinché il Sudan meridionale benefici del FES-10. La risposta a questo problema dipende dalla possibilità o meno di considerare il Sudan meridionale, in relazione alla successione tra Stati, "firmatari[o] delle precedenti convenzioni ACP-CE".
9. Il diritto internazionale in materia di successione tra Stati rispetto ai trattati non è tuttora conclusivo. Le prassi degli Stati hanno elaborato soluzioni diverse, prevalentemente perché le circostanze politiche di ciascun caso differiscono notevolmente. Tuttavia, risulta evidente che, di norma, un accordo tra le due parti del Sudan è di primaria importanza.
10. Inoltre, la Convenzione di Vienna del 1978 sulla successione degli Stati in materia di trattati potrebbe fornire qualche orientamento. La Convenzione codifica numerose norme di diritto internazionale consuetudinario in relazione agli aspetti internazionali della successione. È entrata in vigore nel 1996. Ventidue Stati, compresi quattro Stati membri dell'UE4, l'hanno ratificata; altri diciannove, compreso il Sudan, l'hanno firmata. L'articolo 34 dispone quanto segue:
1. Quando una o più parti del territorio di uno Stato si separano per formare uno o più Stati, indipendentemente dal fatto che lo Stato predecessore continui ad esistere:
a) i trattati vigenti alla data della successione tra Stati per l'insieme del territorio dello Stato predecessore sussistono per ciascuno degli Stati successori così formatisi;
b) i trattati vigenti alla data della successione tra Stati soltanto per la parte di territorio dello Stato predecessore che è divenuta uno Stato successore sussistono unicamente per detto Stato successore.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
a) qualora gli Stati interessati decidano diversamente; o
b) se risulta dal trattato o è altrimenti stabilito che l'applicazione del trattato allo Stato successore sarebbe incompatibile con l'oggetto ed il fine del trattato o ne muterebbe radicalmente le condizioni di funzionamento.
11. Dal paragrafo 1, lettera a) del presente articolo conseguirebbe che gli accordi vigenti alla data della successione dovrebbero, in linea di massima, sussistere. Risulta tuttavia dal paragrafo 2, lettera a) che gli Stati interessati possono convenire altrimenti. L'espressione "gli Stati interessati" deve essere interpretata come lo Stato successore, da una parte, e i partner dello Stato predecessore, dall'altra5.
12. Per quanto concerne le prassi degli Stati nell'ambito dell'accordo di Cotonou, due Stati ACP si sono costituiti per effetto di una secessione (Eritrea e Timor Leste). Quest'ultimo si è separato dall'Indonesia, che non è uno Stato ACP.
4 Cipro, Repubblica Ceca, Estonia e Slovacchia.
5 In tal senso, si veda il parere del Servizio giuridico 6634/93, punto 6.
13. Il caso eritreo risulta più interessante dal punto di vista della prassi dell'UE in quest'ambito. All'epoca, il Consiglio ACP-CEE ha adottato una decisione6 nella quale ha rilevato che "prima dell'indipendenza, l'entità territoriale che è diventata lo Stato dell'Eritrea era coperta dalla convenzione [di Lomé]" e che "con lettera dell'8 ottobre 1993 il governo dell'Eritrea ha comunicato l'intenzione del proprio paese, in virtù del principio relativo al mantenimento in vigore dei trattati in caso di successione tra Stati, di continuare la partecipazione alla convenzione in quanto parte contraente". Il Consiglio ha deciso che la convenzione "continua ad essere applicabile all'Eritrea che, a causa del raggiungimento dell'indipendenza il 24 maggio 1993, ne diventa parte contraente a decorrere da tale data".
14. In effetti, ciò corrisponde all'applicazione dell'articolo 34, con la decisione del Consiglio ACP-CEE che conferma la partecipazione continuativa dell'Eritrea.
15. Tenuto conto di quanto precede, sembrerebbe che una notifica da parte del Nord e del Sud che attesti l'intenzione di entrambi di succedere al Sudan come parti dell'accordo di Cotonou
del 2000 sia sufficiente. Le altre parti dell'accordo del 2000 (l'UE e i suoi Stati membri e, forse, la Guinea equatoriale) potrebbero accogliere con favore tale notifica o, almeno, accettarla. Successivamente, si potrebbe applicare l'articolo 93, paragrafo 6. Questa soluzione è la più sicura dal punto di vista giuridico; se sia politicamente realizzabile, è un'altra questione.
16. Se il Nord si rivelasse contrario a effettuare una notifica a questo riguardo, il Sudan meridionale potrebbe notificare da solo all'UE. Tuttavia, in questo caso, si dovrebbe far riferimento alla logica dell'articolo 34, paragrafo 1, lettera a). Ciò comporta dei rischi: se il Nord (che presumibilmente continuerà a essere una delle parti) si opponesse, l'UE potrebbe sostenere che l'articolo 34 si applica in quanto diritto internazionale consuetudinario.
17. Sorge la questione se l'articolo 34, paragrafo 2, lettera b) ponga dei problemi ai fini della presente analisi. Secondo tale disposizione,
"Il paragrafo 1 non si applica: . . . se risulta dal trattato o è altrimenti stabilito che l'applicazione del trattato allo Stato successore sarebbe incompatibile con l'oggetto ed il fine del trattato o ne muterebbe radicalmente le condizioni di funzionamento."
6 Decisione n. 1/93 del Consiglio dei ministri ACP-CEE del 22 ottobre 1993 relativa all'applicazione della quarta Convenzione ACP-CEE all'Eritrea, GU L 280 del 13.11.1993, pag. 26.
18. Il Servizio giuridico ha già sottolineato il fatto che gli effetti continuativi dell'accordo
del 2000 riguardo al Sudan sono limitati. In termini pratici, a parte l'assottigliamento dei fondi del FES-9, la principale conseguenza di tale accordo è la continuazione del dialogo di cui all'articolo 8. Il Sudan non può attualmente partecipare in qualità di membro al Consiglio ACP-UE o al Comitato degli ambasciatori7. Questo, tuttavia, non comporta l'applicazione del paragrafo 2, lettera b), né si trova nient'altro nell'accordo del 2000 che sembri comportarlo.
Pertanto, non sembrano esservi motivi per ritenere che si possa invocare il paragrafo 2, lettera b).
19. Per quanto riguarda le conseguenze pratiche, la decisione di considerare il Sudan meridionale firmatario dell'accordo del 2000 richiede la decisione di dividere la dotazione per paese del Sudan prevista dal FES-9, nel caso in cui vi siano ancora fondi rimanenti. Inoltre, si dovrà adottare una decisione per assegnare al Sudan meridionale parte dei fondi bloccati previsti dal FES-10 destinati al Sudan.
20. Infine, dal momento che l'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 6 richiede una decisione da parte del Consiglio ACP-UE, può essere utile che tale organo acconsenta a delegare al Comitato degli ambasciatori ACP-UE la decisione relativa all'applicazione dell'articolo 93, paragrafo 6.
III. Conclusione
21. Per i motivi sopra indicati, il Servizio giuridico trae le seguenti conclusioni:
- è possibile considerare il Sudan meridionale parte dell'accordo di Cotonou del 2000, qualora esso notifichi, insieme al Nord o da solo, la sua intenzione in tal senso, a condizione che le altre parti dell'accordo del 2000 acconsentano;
- tale successione in qualità di parte dell'accordo del 2000 permetterebbe al Consiglio ACP-UE (o al Comitato degli ambasciatori ACP-UE, se delegato in tal senso) di decidere di applicare l'articolo 93, paragrafo 6 al Sudan meridionale fino a quando lo Stato non abbia aderito all'accordo di Cotonou riveduto.
7 Parere giuridico 11924/09, punti 11(iii) e 12.