PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE
PROTOCOLLO SUI PRIVILEGI E LE IMMUNITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE EUROPEA DI TELECOMUNICAZIONI VIA SATELLITE
Concluso a Parigi il 13 febbraio 1987
Entrato in vigore il 17 agosto 1988
PREAMBOLO
Gli Stati Parti al presente Protocollo,
considerando la Convenzione relativa all’Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT)3 nonché l’accordo di utilizzazione aperti alla firma a Parigi il 15 luglio 19824 e, in particolare, gli articoli IV e XVII, paragrafo c) della Convenzione,
notando che XXXXXXXX ha concluso un Accordo di sede con il Governo della Repubblica francese il 15 novembre 1985,
considerando che l’oggetto del presente Protocollo è di facilitare la realizzazione dell’obiettivo di EUTELSAT e di garantire un buon espletamento delle sue funzioni, hanno convenuto quanto segue:
ART. 1 DEFINIZIONI
Ai fini del presente Protocollo:
a) con il termine «Convenzione» si intende la Convenzione relativa alla creazione dell’Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), compresi i suoi Annessi, aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982;
b) con il termine «Accordo di utilizzazione» s’intende l’Accordo di utilizzazione relativo all’Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), compresi i suoi Annessi, aperto alla firma a Parigi il 15 luglio 1982;
c) con il termine «Parte alla Convenzione» si intende uno Stato nei cui confronti la Convenzione è entrata in vigore o è stata provvisoriamente applicata;
d) con il termine «Parte ospitante la sede» si intende la Parte alla Convenzione nel cui territorio EUTELSAT ha stabilito la propria sede;
e) con il termine «Firmatario» s’intende l’organismo di telecomunicazioni o la Parte che ha firmato l’Accordo di utilizzazione, nei cui confronti detto Accordo è entrato in vigore o è stato provvisoriamente applicato;
f) con il termine «Parte al Protocollo» s’intende uno Stato nei cui confronti il presente Protocollo è entrato in vigore;
g) con il termine «membro del personale» s’intende il Direttore generale ed ogni altro membro del personale ingaggiato da EUTELSAT ed esclusivamente impiegato da detta organizzazione, da essa retribuito ed assoggettato al suo Statuto del personale;
h) con il termine «rappresentanti» s’intendono i rappresentanti delle Parti alla Convenzione, nonché i rappresentanti dei firmatari, compresi i loro capi delegazione, sostituti e consulenti rispettivi;
i) con il termine «archivi» si intendono tutti i fascicoli appartenenti ad EUTELSAT o in suo possesso, quali documenti, corrispondenza, manoscritti, fotografie, programmi di elaboratori, pellicole e registrazioni;
j) con il termine «attività ufficiali» si intendono le attività svolte da EUTELSAT nell’ambito delle sue finalità così come definite dalla Convenzione;
k) con il termine «esperto» si intende una persona, diversa da un membro del personale, incaricata di svolgere una determinata mansione per conto o a nome di XXXXXXXX ed a carico di quest’ultima;
l) con il termine «settore spaziale di EUTELSAT» si intende il settore spaziale di cui XXXXXXXX è proprietario o affittuario, così come definito dalla Convenzione;
m) con il termine «beni» si intende tutto ciò che può essere oggetto di un diritto di proprietà, compresi i diritti contrattuali;
n) con il termine «Direttore Generale» si intende il Direttore Generale di EUTELSAT.
ART. 2 INVIOLABILITÀ DEGLI ARCHIVI
Gli archivi di EUTELSAT sono inviolabili, ovunque si trovino e chiunque ne sia il detentore.
ART. 3
IMMUNITÀ DALLA GIURISDIZIONE E DALL’ESECUZIONE GIUDIZIARIA NEI CONFRONTI DI XXXXXXXX
1) Nell’esercizio delle sue attività ufficiali, EUTELSAT gode dell’immunità dalla giurisdizione, tranne nei casi seguenti:
a) qualora il Direttore Generale rinunci espressamente a detta immunità in un caso particolare;
b) nel caso di un’azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da un incidente causato da un autoveicolo o ogni altro mezzo di trasporto appartenente a EUTELSAT o circolante per suo conto, o nel caso di infrazioni al codice stradale concernenti il veicolo o il predetto mezzo di trasporto;
c) per quanto riguarda il sequestro, in esecuzione di una decisione giurisdizionale inappellabile, degli stipendi e degli emolumenti, xxx comprese le pensioni, dovuti da XXXXXXXX ad un membro o ad un ex-membro dei personale;
d) nel caso di un contro-ricorso direttamente collegato ad un’azione giudiziaria intentata da XXXXXXXX;
e) nel caso dell’esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata ai sensi dell’articolo XX della Convenzione o dell’articolo 20 dell’Accordo di utilizzazione.
2) Nonostante le disposizioni del paragrafo 1), nessuna azione relativa ai diritti ed obblighi in virtù della Convenzione o dell’Accordo di utilizzazione può essere intentata
contro EUTELSAT nei Tribunali delle Parti al presente Protocollo da Parti alla Convenzione, da Firmatari o da persone agenti per loro conto, o che facciano valere diritti ceduti da questi ultimi.
3)
a) Il settore spaziale di EUTELSAT, ovunque si trovi e chiunque ne sia il detentore, è esente da qualsiasi perquisizione, costrizione, requisizione, pignoramento, confisca, espropriazione, sequestro o ogni altra forma di esecuzione, sotto forma di decisione esecutiva, amministrativa o giudiziaria;
b) tutti gli altri beni di XXXXXXXX, ovunque si trovino e chiunque sia il loro detentore, beneficiano delle immunità enunciate al capoverso a) del paragrafo 3), tranne nei casi di:
i) un pignoramento o una esecuzione effettuata in applicazione di una decisione giurisdizionale inappellabile pronunciata nell’ambito di qualsiasi azione intentata contro EUTELSAT in applicazione del paragrafo 1);
ii) ogni provvedimento preso in conformità alla legislazione dello Stato interessato qualora sia temporaneamente necessario per la prevenzione degli incidenti che possono coinvolgere autoveicoli o altri mezzi di trasporto appartenenti a EUTELSAT o circolanti per suo conto, nonché per l’inchiesta concernente i predetti incidenti;
iii) una espropriazione di beni immobili per causa di utilità pubblica, fatto salvo il sollecito pagamento di un equo indennizzo, sempre che la predetta espropriazione non pregiudichi le funzioni e le attività di EUTELSAT.
ART. 4
DISPOSIZIONI FISCALI E DOGANALI
1) Nell’ambito delle sue attività ufficiali, XXXXXXXX, i suoi beni e redditi, sono esenti da ogni imposta diretta.
2) Qualora EUTELSAT effettui rilevanti acquisti di merci o di servizi, necessari all’esercizio delle sue attività ufficiali, ed il cui prezzo sia comprensivo di tasse o diritti, la Parte al Protocollo interessata prenderà ogni provvedimento per la rimessa o il rimborso dell’importo di tali tasse e diritti.
3) Nell’ambito delle sue attività ufficiali, EUTELSAT è esonerata dai diritti doganali e da ogni imposta relativa al settore spaziale di EUTELSAT ed ai materiali importati o esportati concernenti il lancio di satelliti destinati a far parte del settore spaziale di EUTELSAT.
4) Le merci acquistate da XXXXXXXX o per suo conto nell’ambito delle sue attività ufficiali sono esonerate da qualsiasi divieto e restrizione di importazione o di esportazione.
5) Xxxxxxx esenzione è accordata per le imposte ed i diritti che rappresentano il corrispettivo di servizi particolari resi.
6) Xxxxxxx esenzione è accordata per le merci acquistate o i servizi ottenuti da EUTELSAT per l’uso personale dei membri del personale.
7) Le merci che beneficiano dell’esenzione ai sensi delle disposizioni del presente articolo non devono essere cedute, affittate o prestate a titolo temporaneo o permanente, e neppure vendute, a meno che ciò non avvenga a condizioni fissate dalla Parte al Protocollo che ha concesso l’esenzione. Tuttavia, il predetto divieto non si applica al trasferimento di merci nei vari locali di EUTELSAT.
8) I versamenti effettuati da EUTELSAT a favore di un Firmatario, in conformità con l’Accordo di utilizzazione, sono esenti da ogni imposta nazionale esigibile da qualsiasi Parte al Protocollo diversa da quella che ha designato il predetto Firmatario.
ART. 5
FONDI, VALUTE E VALORI
XXXXXXXX può ricevere e detenere fondi, valute o valori di ogni tipo e disporne liberamente nell’ambito di ogni sua attività ufficiale. Essa può avere dei conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria all’adempimento delle proprie attività ufficiali.
ART. 6
COMUNICAZIONI E PUBBLICAZIONI UFFICIALI
1) Per quanto riguarda le sue comunicazioni ufficiali, nonché la divulgazione di ogni suo documento, EUTELSAT beneficia, sul territorio di ogni Parte al Protocollo, di un trattamento almeno altrettanto favorevole di quello solitamente accordato alle
organizzazioni intergovernative equivalenti per quanto concerne la precedenza, le tariffe e le tasse sul corriere ed ogni mezzo di telecomunicazione, nella misura in cui detto trattamento sia compatibile con ogni altro accordo internazionale cui la Parte al Protocollo ha aderito.
2) Per quanto riguarda le sue comunicazioni ufficiali, XXXXXXXX può avvalersi di ogni adeguato mezzo di comunicazione, ivi compresi messaggi in codice o cifrati. Le Parti al Protocollo non impongono alcuna restrizione alle comunicazioni ufficiali di EUTELSAT, e neppure alla divulgazione delle sue pubblicazioni ufficiali. Nessuna censura può essere esercitata nei confronti di dette comunicazioni e pubblicazioni.
3) L’istallazione e l’utilizzazione da parte di EUTELSAT, nel territorio di una Parte al Protocollo, di una stazione radio saranno autorizzate e si svolgeranno nell’ambito della legislazione in vigore nel territorio in questione.
ART. 7 RAPPRESENTANTI DELLE PARTI
1) I rappresentanti delle Parti alla Convenzione godono, per la durata dell’esercizio delle loro funzioni ufficiali e durante i loro viaggi a destinazione o in provenienza del luogo dove esercitano dette funzioni, i seguenti privilegi ed immunità:
a) immunità in caso di arresto o di detenzione ed esenzione dal sequestro dei loro bagagli personali, tranne che in caso di reato grave o di flagrante delitto;
b) immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non è tuttavia valida nel caso di un’azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o guidato da un Rappresentante, o nel caso di un’infrazione al codice stradale implicante detto veicolo e da esso commessa;
c) inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali relativi alle attività ufficiali di EUTELSAT;
d) esenzione dalle misure restrittive relative all’immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;
e) lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni monetarie e di cambio, di quello accordato ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea;
f) lo stesso trattamento, nei riguardi del controllo doganale dei loro bagagli personali, di quello accordato ai rappresentanti di governi esteri in missione ufficiale temporanea.
2) Le disposizioni del paragrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una Parte al Protocollo ed i suoi rappresentanti. Inoltre, le disposizioni dei capoversi a), d), e) e f) del paragrafo 1 non sono applicabili alle relazioni tra una parte al Protocollo ed i suoi cittadini o le persone residenti stabilmente nel suo territorio.
ART. 8 RAPPRESENTANTI DEI FIRMATARI
1) I rappresentanti dei Firmatari godono, durante l’esercizio delle loro funzioni ufficiali nell’ambito delle attività di EUTELSAT, e nel corso dei loro viaggi a destinazione o in provenienza dal loro luogo di lavoro, dei seguenti privilegi ed immunità:
a) l’immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non è tuttavia valida nel caso di un’azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o guidato da un Rappresentante o nel caso di un’infrazione al codice stradale implicante detto veicolo e da esso commessa;
b) inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali relativi alle attività ufficiali di EUTELSAT;
c) esenzione dalle misure restrittive relative all’immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri.
2) Le disposizioni del paragrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una parte al Protocollo ed il rappresentante del Firmatario designato da detta Parte. Inoltre, le disposizioni del capoverso e) del paragrafo 1) non sono applicabili alle relazioni tra una Parte al Protocollo ed i suoi cittadini o le persone residenti stabilmente nel suo territorio.
ART. 9
MEMBRI DEL PERSONALE
1) I membri del personale godono dei privilegi e delle immunità seguenti:
a) l’immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non è tuttavia valida nel caso di un’azione civile intentata da un terzo per danni risultanti da un incidente cagionato da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente ad un membro del personale o da esso guidato, o nel caso di un’infrazione al codice stradale implicante detto veicolo e da esso commessa;
b) esenzione, per essi e per i loro familiari conviventi, da ogni obbligo relativo a servizi pubblici, compreso il servizio di leva;
c) inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali relative alle attività ufficiali di EUTELSAT;
d) esenzione, per essi e per i loro familiari conviventi, dalle misure restrittive relative all’immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri;
e) lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni monetarie e di cambio, di quello accordato solitamente ai membri del personale di organizzazioni intergovernative;
f) le stesse agevolazioni di xxxxxxxxx, per essi e per i loro familiari conviventi, di quelle accordate ai membri del personale di organizzazioni intergovernative in periodo di crisi internazionale;
g) diritto di importare in franchigia sul territorio di ogni Parte al Protocollo il loro mobilio ed effetti personali, ivi compreso un autoveicolo, in occasione della loro presa di funzione nel territorio dello Stato interessato e diritto ad esportare detti articoli in franchigia al momento della cessazione delle loro funzioni in detto territorio, conformemente, in entrambi i casi, alle leggi ed ai regolamenti adottati dallo Stato interessato. Tuttavia, le merci che sono state esentate in virtù delle disposizioni dei presente capoverso non devono essere cedute, affittate o prestate a titolo permanente o temporaneo, o vendute, a meno che ciò non avvenga in conformità con le leggi ed i regolamenti di cui sopra.
2) I trattamenti ed emolumenti versati ai membri del personale da EUTELSAT saranno esentati dall’imposta sul reddito a decorrere dalla data in cui questi membri del personale sono assoggettati ad un’imposta prelevata da XXXXXXXX sui loro stipendi ed emolumenti, per suo conto. Le Parti al Protocollo possono tener presente detti stipendi ed emolumenti ai fini della valutazione dell’ammontare della tassa da prelevare sui redditi aventi altre origini. Le Parti al Protocollo non sono tenute ad esentare dall’imposta sul reddito le pensioni o le rendite versate agli ex-membri del personale.
3) Fatta salva la condizione che i membri del personale siano coperti da un regime di sicurezza sociale proprio di EUTELSAT, che offra loro adeguate prestazioni, EUTELSAT ed i membri del suo personale sono esenti da ogni contributo obbligatorio a schemi nazionali di sicurezza sociale, fermo restando che siano stati conclusi Accordi con le Parti al Protocollo interessate in conformità con l’articolo 21 del presente Protocollo o che altre disposizioni pertinenti siano in vigore nel territorio di detta Parte al Protocollo. Detta esenzione non preclude una partecipazione volontaria ad un sistema nazionale di sicurezza sociale conformemente con la legislazione della Parte al Protocollo interessata. Essa non obbliga neppure una Parte al Protocollo a versare prestazioni, ai sensi di uno schema di sicurezza sociale, ai membri del personale che sono esonerati in applicazione delle disposizioni del presente paragrafo e che non sono partecipanti volontari come summenzionato.
4) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare i privilegi e le immunità di cui ai capoversi b), d), e), f) e g) del paragrafo 1) ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente sul loro territorio.
ART. 10 DIRETTORE GENERALE
1) Oltre ai privilegi ed immunità accordati ai membri del personale all’articolo 9 del presente Protocollo, il Direttore Generale gode:
a) dell’immunità dall’arresto e dalla detenzione, tranne che in caso di flagrante delitto;
b) dell’immunità dalla giurisdizione e da atti di esecuzione civili ed amministrativi accordata agli agenti diplomatici, e dall’immunità totale dalla giurisdizione penale; dette immunità non sono tuttavia valide nel caso di un’azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un incidente cagionato ad un autoveicolo o altro mezzo di trasporto che gli appartenga, o sia da lui guidato, o nel caso di un’infrazione al codice stradale
implicante detto veicolo e da esso commessa, salve restando le disposizioni del capoverso
a) di cui sopra;
c) lo stesso trattamento, nel riguardo del controllo doganale dei suoi bagagli personali, di quello accordato agli agenti diplomatici.
2) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare le immunità ed il trattamento di cui al presente articolo ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente nel loro territorio.
ART. 11 ESPERTI
1) Gli esperti, durante l’esercizio delle loro funzioni nell’ambito di EUTELSAT, e nel corso dei loro viaggi a destinazione ed in provenienza del luogo della loro missione, godono dei seguenti privilegi ed immunità:
a) l’immunità dalla giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, comprese le parole e gli scritti, da essi compiuti nell’esercizio delle loro funzioni ufficiali; detta immunità non è tuttavia valida nel caso di un’azione civile intentata da un terzo per danni derivanti da un autoveicolo o altro mezzo di trasporto appartenente o guidato da un esperto, o nel caso di un’infrazione al codice stradale implicante detto veicolo e da esso commessa;
b) inviolabilità di tutte le carte e documenti ufficiali relative alle attività ufficiali di EUTELSAT;
c) lo stesso trattamento, nei riguardi di restrizioni monetarie e di cambio, di quello solitamente accordato ai membri del personale delle organizzazioni intergovernative;
d) esenzione dalle misure restrittive relative all’immigrazione ed alle formalità di registrazione degli stranieri.
2) Le Parti al Protocollo non sono tenute ad accordare i privilegi e le immunità di cui ai capoversi c) e d) del paragrafo 1 ai loro concittadini o alle persone residenti stabilmente nel loro territorio.
ART. 12
ARBITRI ED ALTRE PERSONE PARTECIPANTI ALLE PROCEDURE DI ARBITRATO
Ogni qualvolta una controversia sia sottoposta ad arbitrato in conformità con le disposizioni dell’articolo XX della Convenzione, i privilegi e le immunità spettanti agli arbitri ed altre persone partecipanti alle procedure di arbitrato sono precisate in un accordo specifico tra le parti all’arbitrato e la Parte nel di cui territorio devono svolgersi le procedure.
ART. 13
NOTIFICA DEI NOMI DEI MEMBRI DEL PERSONALE E DEGLI ESPERTI
Il Direttore Generale informa la Parte al Protocollo interessata quando un membro del personale o un esperto assume le proprie funzioni o cessa da esse nel territorio di detta Parte. Inoltre, il Direttore generale notifica periodicamente a tutte le Parti alla Convenzione i nomi e le nazionalità dei membri del personale cui si applicano le disposizioni dell’articolo 9 del presente Protocollo.
ART. 14 RINUNCIA
1) I privilegi e le immunità di cui al presente Protocollo sono accordate alle persone che ne beneficiano non ai fini del loro vantaggio personale, ma al fine di consentir loro di assolvere con efficacia le loro funzioni ufficiali.
2) Qualora i privilegi ed immunità siano di natura tale da ostacolare l’azione della giustizia ed in ogni caso in cui possano essere aboliti senza pregiudicare i fini per i quali sono stati accordati, le autorità qui di seguito menzionate hanno il diritto ed il dovere di abolire detti privilegi ed immunità:
a) le Parti del Protocollo, nei riguardi dei loro rappresentanti e dei rappresentanti dei loro Firmatari;
b) l’Assemblea delle Parti di EUTELSAT, se del caso convocata in sessione straordinaria, per quanto riguarda EUTELSAT;
c) il Consiglio dei Firmatari di EUTELSAT, per quanto riguarda il Direttore Generale;
d) il Direttore Generale, per quanto riguarda i membri del personale e gli esperti.
ART. 15
ENTRATA, SOGGIORNO ED USCITA
Le Parti al Protocollo prendono ogni adeguato provvedimento per agevolare l’entrata, il soggiorno e l’uscita dei rappresentanti, dei membri del personale e degli esperti.
ART. 16
RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
EUTELSAT ed ogni persona che benefici di privilegi ed immunità conformemente con il presente Protocollo, osservano le leggi ed i regolamenti delle Parti al Protocollo interessate e cooperano in ogni momento con le Autorità competenti di queste ultime alfine di garantire il rispetto delle loro leggi e regolamenti e di impedire ogni abuso dei privilegi e delle immunità previste dal presente Protocollo.
ART. 17 SICUREZZA
Ciascuna Parte al Protocollo si riserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti che riterrà necessari nell’interesse della sua sicurezza.
ART. 18 COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Ogni controversia tra EUTELSAT ed una Parte al Protocollo o tra due o più Parti, relativa all’interpretazione o all’applicazione del presente Protocollo, che non venga risolta per via negoziale è, su richiesta di ogni parte alla controversia, sottoposta ad arbitrato conformemente con l’articolo XX e l’Allegato B della Convenzione.
ART. 19
CLAUSOLA DI ARBITRATO NEI CONTRATTI SCRITTI
Al momento della conclusione di contratti scritti, diversi da quelli stipulati in conformità con lo statuto del personale o di quelli nei quali il Direttore generale abbia espressamente rinunciato all’immunità dalla giurisdizione nei confronti di XXXXXXXX, XXXXXXXX è tenuta a prevedere il ricorso all’arbitrato. La clausola di arbitrato offre il modo di fissare
la legge e la procedura applicabili, la composizione del tribunale, le modalità di designazione degli arbitri, nonché la sede del Tribunale.
L’esecuzione della decisione arbitrale è regolamentata dalle norme in vigore nello Stato nel di cui territorio essa avrà luogo.
ART. 20
COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE AI DANNI, ALLA RESPONSABILITÀ NON CONTRATTUALE O CONCERNENTI I MEMBRI DEL PERSONALE O GLI ESPERTI
Ciascuna Parte alla Convenzione può sottoporre ad un arbitrato, conformemente con le disposizioni dell’articolo XX e dell’Allegato B della Convenzione, ogni controversia:
a) relativa ad un danno cagionato da EUTELSAT;
b) implicante ogni altra responsabilità non contrattuale di EUTELSAT;
c) nella quale sia implicato un membro del personale o un esperto che possa rivendicare l’immunità dalla giurisdizione, se detta immunità non è stata abolita.
ART. 21
ACCORDI COMPLEMENTARI
XXXXXXXX può concludere con ogni Parte al Protocollo accordi complementari o altre intese volte a dar effetto alle disposizioni del presente Protocollo nei confronti di detta Parte o anche al fine di assicurare il buon funzionamento di EUTELSAT.
ART. 22
FIRMA, RATIFICA, ADESIONE E RISERVE
1) Il presente Protocollo è aperto alla firma, a Parigi, dal 13 febbraio 1987 al 31 dicembre 1987.
2) Tutte le Parti alla Convenzione, diverse dalla Parte che ospita la sede, possono divenire Parti al presente Protocollo mediante:
a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione;
b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, da accettazione o da approvazione;
c) adesione.
3) La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione sono effettuate mediante deposito dello strumento appropriato presso il Depositario così come definito all’articolo 25 del presente Protocollo.
4) Possono essere formulate riserve al presente Protocollo, in conformità con il diritto internazionale. Dette riserve possono essere ritirate in ogni tempo da una dichiarazione rivolta a tal fine al Depositario.
ART. 23
ENTRATA IN VIGORE E DURATA DEL PROTOCOLLO
1) Il presente Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data alla quale cinque Parti alla Convenzione soddisfano alle condizioni previste all’articolo 22 paragrafo 2 del presente Protocollo.
2) Il presente Protocollo cessa di essere in vigore nel momento in cui la Convenzione cessa di esserlo.
ART. 24
ENTRATA IN VIGORE E DURATA NEI CONFRONTI DI UNO STATO
1) Il presente Protocollo prende effetto, nei confronti di uno Stato che adempie alle condizioni dell’articolo 22 paragrafo 2 del presente Protocollo, dopo la sua entrata in vigore, il trentesimo giorno successivo alla data della firma senza riserva di ratifica, di accettazione o approvazione, o del deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Depositario.
2) Ogni Parte al Protocollo può denunciare il presente Protocollo, inoltrando una notifica scritta al Depositario. La denuncia prende effetto dodici mesi dopo la data in cui il Depositario ha ricevuto la notifica o alla scadenza di un qualunque periodo più lungo che può essere specificato nella notifica.
3) Una Parte al Protocollo cessa di essere Parte al Protocollo alla data in cui cessa di essere Parte alla Convenzione.
ART. 25 DEPOSITARIO
1) Il Direttore generale è Depositario del presente Protocollo.
2) In particolare il Depositario informa al più presto tutte le Parti alla Convenzione:
a) di ogni firma del presente Protocollo;
b) del deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) della data di entrata in vigore del presente Protocollo;
d) della data in cui uno Stato ha cessato di essere Parte al presente Protocollo;
e) di ogni altra comunicazione relativa al presente Protocollo.
3) Al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo, il Depositario trasmette una copia autenticata conforme dell’originale al Segretariato dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione, in conformità con l’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
ART. 26
TESTI FACENTI FEDE
Il presente Protocollo, redatto in un solo esemplare in lingua francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede, è depositato presso il Depositario il quale ne invia una copia autenticata conforme a tutte le Parti alla Convenzione.
In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Parigi, il tredici febbraio millenovecentottantasette.
RISERVI
Austria
L’articolo 4 paragrafo 2 sarà applicato per quanto non ne risultino per la Repubblica d’Austria, obblighi esulanti dal rimborso della tassa sulle vendite. Tale rimborso sarà effettuato in applicazione delle pertinenti disposizioni che disciplinano il rimborso della tassa sulle vendite alle rappresentanze diplomatiche con sede in Austria. Il rimborso in parola sarà necessario soltanto laddove l’esecuzione della tassa non fosse possibile in virtù dell’ordinamento nazionale.
Germania
L’esenzione dall’imposta sul reddito prevista nel paragrafo 2 dell’articolo 9 non si applica alle persone che hanno domicilio o dimora abituale nella Repubblica federale di Germania o nel Land di Berlino.
Italia
L’Italia non applicherà le esecuzioni fiscali previste nel paragrafo 2 dell’articolo 9 ai suoi propri cittadini né alle persone che risiedono permanentemente sul suo territorio.
Norvegia
Conformemente all’articolo 9 punto 4, all’articolo 10 punto 2 e all’articolo 11 punto 2, la Norvegia non applicherà i privilegi e le immunità ivi previsti ai suoi propri cittadini né alle persone che risiedono permanentemente sul suo territorio.
Paesi Bassi
Il Regno dei Paesi Bassi non applicherà l’articolo 8 paragrafo 1 lettere a e c nei casi in cui il Firmatario fosse un ente privato.
Serbia e Montenegro
1. Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia dichiara di non potere accettare la disposizione dell’articolo 6 paragrafo 2 e si riserva il diritto di autorizzare XXXXXXXX ad utilizzare qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato per le sue
comunicazioni ufficiali, compresi i messaggi codificati o cifrati, nonché a diffondere le sue pubblicazioni ufficiali, conformemente alla legislazione nazionale in vigore.
2. Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia dichiara di non potere accettare la disposizione dell’articolo 9 paragrafo 1b), secondo cui i membri del personale e i loro familiari sono esenti da qualsiasi obbligo relativo al servizio nazionale, compreso quello militare, e si riserva il diritto di applicare in tal caso la legislazione nazionale in vigore.
3. Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia si riserva il diritto di applicare conformemente alla sua legislazione nazionale in vigore le disposizioni dell’articolo 7d), dell’articolo 8c), dell’articolo 9d) e dell’articolo 11d), secondo cui i rappresentanti delle Parti, i rappresentanti dei Firmatari, i membri del personale e gli esperti sono esenti dalle misure restrittive relative all’immigrazione e dalle formalità di registrazione degli stranieri.
Spagna
1. Il Regno di Spagna sceglie l’opzione del rimborso delle tasse e dei diritti per quanto concerne le disposizioni relative alle tasse di cui all’articolo 4 paragrafo 2 del Protocollo.
2. In riferimento alle disposizioni degli articoli 9 paragrafo 4 e 10 paragrafo 2, il Regno di Spagna dichiara di non essere obbligato ad accordare ai propri cittadini o ai residenti permanenti i privilegi e le immunità di cui all’articolo 9 paragrafo 1 capoversi b), d), e),
f) e g) del Protocollo.
Svizzera
La Svizzera considera che l’imposta sulla cifra d’affari identificabile, nel senso dell’articolo 4 paragrafo 2, sia quella che colpisce la fornitura a EUTELSAT di merci di valore superiore a 500 franchi svizzeri.