Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Misura
Attività realizzata con il contributo del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014/2020 – Misura
1.2 A – Xxxxxxxx XX 00000
FORME DI COOPERAZIONE E
CONTRATTI DI FILIERA
PER MAGGIORE COMPETITIVITA’ DI IMPRESA SUL MERCATO
Premessa
Uno dei principali problemi dell'agricoltura marchigiana continua ad essere la sua eccessiva frammentazione aziendale che comporta l'immissione sul mercato (specialmente per le “commodities” agricole) di partite esigue di prodotto (alle volte neppure omogenee tra loro), che impedisce all'imprenditore di acquisire una posizione negoziale adeguata in fase di contrattazione del prezzo.
In questo scenario l'imprenditore agricolo può puntare sulla trasformazione e vendita diretta dell'alimento/bevanda su un circuito commerciale ben definito (filiera corta o mercato locale), in grado di apprezzare l'origine, la tracciabilità, la sostenibilità, le peculiarità del bene offerto e quindi di riconoscere a questo un idoneo prezzo, o su forme di aggregazione con altre imprese del settore o della filiera per avere maggiori opportunità di contrattazione commerciale e quindi far recuperare valore aggiunto alla impresa agricola.
A livello di aggregazione, accanto alle tradizionali forme della cooperazione e delle Associazioni dei produttori (o meglio, secondo la definizione della Comunità Europea, delle Organizzazioni di prodotto), si stanno affermando nel settore primario nuovi strumenti giuridici, quali contratti di rete, o contratti di filiera, o Associazioni temporanee di imprese o di scopo. Sono tutte forme che mirano ad unificare (con diversi gradi di vincolo) una pluralità di imprese agricole ed agroalimentari per far fronte, in modo comune, alle problematiche della
produzione, trasformazione, commercializzazione. Obiettivo di tale operazione è generalmente duplice, da un lato contenere i costi di produzione, dall’altro ottenere un maggiore prezzo di vendita del prodotto, cioè In altre parole incrementare la redditività dell'impresa agricola.
Nella Regione Marche, a differenza di altre aree geografiche nazionali (anche limitrofe, come la Toscana e l’Xxxxxx Xxxxxxx), il livello di diffusione delle forme aggregate si attesta ancora su valori poco significativi, sia in termini di aziende aderenti, che di produzione rappresentata.
Il presente opuscolo intende sollecitare gli imprenditori agricoli della Regione (specialmente quelli più giovani) a valutare le opportunità offerte dalla normativa europea, nazionale e regionale a favore delle forme di aggregazione delle imprese e della produzione. In particolare l’attenzione verrà concentrata sulle modalità e finalità della loro costituzione, nonché sulle problematiche gestionali di una cooperativa, o di una organizzazione di prodotto, o di un contratto di rete, o di un contratto di filiera, o di una Associazione temporanea di imprese o di scopo. Sarà altresì evidenziata la normativa di riferimento, affinchè l’operatore possa approfondire in modo autonomo le disposizioni legislative ritenute di maggiore interesse. Per quanto concerne le agevolazioni finanziarie occorre evidenziare
come il settore primario sia essenzialmente sostenuto dalla Comunità Europea (in particolare per le tematiche in oggetto dal PSR e dal Reg. 1308/03 relativo alla organizzazione comune di mercato), in quanto le risorse regionali (a suo tempo destinate, ad esempio, a sostenere la cooperazione) sono oramai praticamente azzerate.
In merito al PSR numerose sono le misure a sostegno delle aggregazioni sia in termini di erogazione di contributi specifici al riguardo, sia a livello di punteggio preferenziale in sede di redazione della graduatoria.
A questi si assommano i contributi concessi ai programmi specifici di attività delle Organizzazioni di prodotto del settore ortofrutticolo, olio, miele ai sensi del Reg. CE 1308/13.
Gruppo di persone (compresi imprenditori agricoli) può costituirsi in società cooperativa, purché:
• nella denominazione della ragione sociale venga riportata la indicazione “società cooperativa"
• in numero minimo di 9 persone. Se tale numero scende, occorre procedere entro 1 anno alla sua reintegrazione, pena scioglimento della cooperativa. In caso di piccole cooperative, il numero dei soci è compreso tra 3 e 8 (nella ragione sociale riportare la dicitura "piccola società cooperativa"); questa può trasformarsi in società cooperativa aumentando il numero dei soci fino a raggiungere il limite di 9
• in caso di cooperativa di produzione, le persone aderenti risultano in possesso “dell’arte e del mestiere corrispondente" alle finalità sociali. Sono escluse persone che conducono imprese aventi attività analoga a quella della cooperativa, salvo caso, ad esempio, di imprenditori agricoli aderenti a cooperative di conduzione terreni, qualora la manodopera del nucleo familiare risulti superiore alla necessità dell’azienda. Sono ammessi come soci anche elementi tecnici e amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa stessa
• costituita in forma di società a capitale variabile con scopo mutualistico. Al riguardo è vietato utilizzare la parola “cooperativa” per società che non hanno scopo mutualistico
• cooperativa redige ogni anno un proprio bilancio, evidenziando se ricavi riguardanti la vendita di beni e la prestazione di servizi ai soci risulta superiore al 50% del totale dei ricavi, o se il costo del lavoro dei soci risulta superiore al 50% del costo totale di lavoro, o se il costo per servizi o beni conferiti da soci risulta superiore al 50% del costo totale dei servizi o beni acquisiti. Si mantiene lo scopo mutualistico della cooperativa se vengono rispettate tutte queste condizioni.
• iscritta in apposito Albo nazionale delle cooperative (comprende anche la sezione “cooperative agricole”) tenuto a cura del Ministero dello Sviluppo Economico (pubblica ogni 2 anni elenco delle cooperative iscritte) , presso cui cooperativa è tenuta a depositare ogni anno il proprio bilancio
• valore nominale di ciascuna quota od azione del capitale sociale non inferiore a 25 €, né superiore a 500 €
• limite massimo di quote possedute dal singolo socio fissato in 40.000 €, con esclusione delle cooperative di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o delle cooperative di produzione e lavoro dove il limite è elevato a 60.000 €. Conferimenti in natura non rientrano nel suddetto calcolo
• soci sovventori della cooperativa non debbono possedere più di 1/3 del capitale sociale, né rappresentare la maggioranza degli amministratori.
Nello statuto si può stabilire condizioni di favore nella ripartizione degli utili, o nella liquidazione delle quote per i soci sovventori (eventuale maggiorazione comunque non superiore al 2% rispetto a socio ordinario)
• in possesso di un programma pluriennale di sviluppo ed ammodernamento.
Nella relazione annuale all’assemblea dei soci, Presidente della cooperativa e Collegio sindacale evidenzia i criteri seguiti nella gestione delle attività per conseguire gli scopi statutari. Assemblea dei soci approva ogni anno lo stato di avanzamento del programma, per la cui realizzazione si può prevedere l’emissione di "azioni di partecipazione cooperativa" al portatore, nella misura massima delle riserve indivisibili o del patrimonio netto della cooperativa, come desumibile dall'ultimo bilancio certificato. “Azioni di partecipazione” sono offerte per almeno il 50% a soci o dipendenti della cooperativa. Tali azioni non hanno diritto di voto, ma sono privilegiate nella ripartizione degli utili (maggiorazione del 2%), o nel rimborso del capitale al momento dello scioglimento della cooperativa (diritto di prelazione fino all’intero valore nominale delle azioni sottoscritte), o nella riduzione del capitale sociale (valore di tali azioni rimane inalterato). Soci con "azioni di partecipazione" possono promuovere una loro Assemblea speciale che:
1) elegge un proprio rappresentante nell'Assemblea della cooperativa, con il compito di: esaminare le delibere emanate ed eventualmente impugnarle; visionare i libri sociali; verificare l’esecuzione del programma;
2) decide di costituire un fondo a tutela degli interessi dei soci stessi.
• In caso di prestito sociale la Legge 205/17 ad art. 1 commi 238-241
stabilisce che:
1) società cooperative che ricorrono al prestito sociale debbono impiegare le somme raccolte nelle operazioni funzionali al perseguimento degli scopi sociali
2) articolo 2467 del Codice Civile (cioè “rimborso a soci postergato rispetto alla soddisfazione di altri creditori”) non viene applicato sulle somme versate alla cooperativa a titolo di prestito sociale
3) Comitato Interministeriale per il Credito e Risparmio (CICR) definisce i limiti della raccolta del prestito sociale da parte della cooperativa e le relative forme di garanzia, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) ammontare del prestito non superiore a 3 volte il valore del patrimonio netto della cooperativa, come risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato
b) durante un periodo transitorio di 3 anni il rispetto del suddetto limite è condizione necessaria per la raccolta di ulteriore prestito sociale rispetto all’ammontare dell’ultimo bilancio approvato al 31/12/2017
c) qualora l’indebitamento nei confronti di soci supera i 300.000 € o l’ammontare del patrimonio netto della cooperativa, il complesso dei prestiti sociali raccolto deve essere coperto, fino al 30%, da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati, o tramite la costituzione (con delibera assembleare) di un patrimonio separato, o mediante l’adesione della cooperativa ad uno schema
di garanzia dei prestiti sociali che assicuri il rimborso di almeno il 30% del prestito stesso
d) obbligo di fornire adeguata informazione/pubblicità da parte della cooperativa che ricorre al prestito sociale in misura eccedente tali limiti, al fine di tutelare soci, creditori, soggetti terzi
e) adozione di specifici modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio, qualora il ricorso al prestito sociale assume un valore assoluto “significativo” (almeno due volte il patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato)
• quota degli utili della cooperativa venga destinata all’aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato da soci (ordinari o sovventori), o a rivalutare le “azioni di partecipazione”. Tali utili non rientrano nel reddito imponibile IRPEF fino a 20.000 € di versamento (40.000 € nel caso di cooperative agricole di trasformazione e commercializzazione);
• almeno il 20% degli utili venga destinato al fondo riserva ed almeno il 3% al fondo costituito presso le Associazioni nazionali per lo sviluppo della cooperazione. Cooperative che non aderiscono alle Associazioni nazionali versano tale quota al fondo istituito presso il Ministero del Lavoro entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio;
• quota dei residui venga "destinata a fini mutualistici";
• in caso di recesso, morte od esclusione del socio, si procede al rimborso della quota da questo versata;
• patrimonio residuo della cooperativa in liquidazione venga destinato al fondo delle Associazioni nazionali.
Cooperative a mutualità prevalente debbono inoltre riportare nello statuto:
a) svolgimento della attività prevalentemente a favore dei soci, avvalendosi essenzialmente delle prestazioni lavorative o dell’apporto di beni o servizi forniti dai soci stessi;
b) divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali maggiorato di 2,5 punti rispetto al capitale versato;
c) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci, in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
d) divieto di distribuire le riserve tra i soci;
e) in caso di scioglimento della cooperativa, obbligo di devolvere l’intero patrimonio sociale (dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati) a fondi mutualistici per la promozione e sviluppo della cooperazione.
Eventuali modifiche apportate allo statuto sono prese a maggioranza nel corso di un’assemblea straordinaria della cooperativa.
Cooperativa invia domanda ad Ufficio del registro delle imprese, al fine di assolvere sia agli obblighi di iscrizione all’Albo delle società cooperative, sia a quelli di tipo previdenziale, assistenziale, fiscale (ottenimento di codice fiscale e partita IVA), allegando:
1) copia dell’atto costitutivo e statuto;
2) copia di eventuali regolamenti interni;
3) elenco dei soci aderenti con indicazione delle generalità e professione esercitata da ognuno;
4) elenco nominativo degli amministratori e direttori, nonché del legale rappresentante;
5) certificazione antimafia. Al riguardo Legge 205/17 art. 1 comma 244 stabilisce che nelle società e consorzi di cooperative, le disposizioni antimafia sono applicate al legale rappresentante, ai componenti degli Organi di amministrazione, nonché ad ogni socio che detiene (anche indirettamente) una quota di partecipazione pari almeno al 5%.
Ufficio del registro rilascia ricevuta, che consente di avviare l’attività, e trascrive la comunicazione unica in Albo (analogo procedimento in caso di sua cancellazione da Albo, o di trasformazione in altra forma societaria).
Mancata iscrizione ad Albo comporta la perdita di ogni agevolazione contributiva e fiscale.
Se cooperativa perde la qualifica di "cooperativa a mutualità prevalente", deve segnalarlo ad Organismo gestore di Albo (analoga segnalazione se bilancio di anno successivo dimostra che è rientrata nei parametri della mutualità), affinché provveda ad inscrivere cooperativa in altra sezione di Albo.
Ministero del Lavoro vigila sulla regolare attività delle cooperative iscritte ad Albo mediante: ispezioni straordinarie (ogni volta che si ritiene necessario); ispezioni ordinarie (ogni 2 anni). In caso di cooperative con fatturato di oltre 40.000.000 €, o che raccolgono prestiti da soci superiori a 1.500.000 €, si avranno ispezioni annuali ed obbligo di far certificare il bilancio da una società di revisione.
Se a seguito dei controlli vengono riscontrate irregolarità, Ministero entro 30 giorni diffida la cooperativa a regolarizzare la propria posizione entro un termine stabilito. Se ciò non avviene, Ministero decide di cancellare la cooperativa da Albo e di revocare eventuali agevolazioni concesse.
Contributo per le spese di controllo è fissato in base al fatturato, numero dei soci e capitale sociale della cooperativa.
In caso di ritardato pagamento delle spese di controllo, si applica una sanzione pari al 30% della somma dovuta + interessi del 4,5% sulla somma dovuta. In caso di omesso pagamento dopo 2 anni, si procede alla cancellazione della cooperativa da Albo
In caso di mancata comunicazione del bilancio annuale, o di omessa o tardiva comunicazione della perdita dei requisiti di cooperativa “a mutualità prevalente” ad Organismo gestore di Albo, o di mancato adempimento (anche parziale) alla diffida impartita in sede di controllo, entro il termine prescritto, senza un giustificato motivo, si sospende per 6 mesi ogni attività della cooperativa.
Le Organizzazioni di prodotto sono disciplinate dal Reg. 1308/13, recepito a livello nazionale dal Ministero delle Politiche Agricole con decreto 03/02/2016, mentre ancora la Regione Marche è ferma alla delibera del 07/12/2004.
Agricoltori, singoli ed associati, in possesso di fascicolo aziendale e rientranti nella classificazione UE di piccole e medie imprese, possono promuovere un’Organizzazione di Prodotto (OP) avente:
1) forma giuridica di:
• società di capitali, con capitale sociale sottoscritto dagli stessi imprenditori agricoli o da loro società, cooperative agricole e loro Consorzi
• società cooperativa agricola
• società consortili ai sensi dell'articolo 2615 del Codice civile.
2) “carattere universale” (comprendente cioè tutti i prodotti di un determinato settore: vedi cereali), o “carattere specializzato” (comprendente cioè uno solo o più prodotti di un determinato settore, quali grano duro, mais, orzo, nonché prodotti appartenenti ai regimi di qualità riconosciuti, quali biologico, DOP/IGP). OP può anche svolgere attività diverse da quelle oggetto di riconoscimento, purchè per non oltre il 40% del proprio volume di affari
3) tra gli obiettivi statutari almeno 1 dei seguenti:
a) pianificazione della produzione e suo adeguamento alla domanda di mercato, in termini di qualità e quantità
b) concentrazione dell’offerta ed immissione sul mercato della produzione dei propri soci, sia tramite la vendita diretta, sia attraverso la preparazione dei prodotti per la vendita centralizzata e fornitura all’ingrosso
c) definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione (in particolare riguardo alle modalità e termini del raccolto ed alla disponibilità del prodotto)
d) ottimizzazione dei costi di produzione e redditività degli investimenti, nel rispetto delle norme ambientali, benessere degli animali, stabilizzazione dei prezzi alla produzione
e) esecuzione di ricerche ed iniziative sui metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica, andamento del mercato
f) promozione e fornitura di assistenza tecnica al fine di favorire: la diffusione di pratiche colturali rispettose dell’ambiente, delle risorse naturali e del benessere degli animali; miglioramento della qualità e sviluppo di prodotti DOP, IGP o con marchio di qualità nazionale; utilizzo dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi
g) gestione di sottoprodotti e rifiuti, ai fini della tutela delle acque, suolo, paesaggio e biodiversità
h) sviluppo di iniziative nel settore della produzione e commercializzazione
i) gestione di eventuali fondi di mutualizzazione nel caso di OP del settore ortofrutticolo
4) statuto in cui riportati seguenti obblighi per soci produttori agricoli, singoli od associati:
a) rispetto delle regole adottate da OP in materia di produzione, commercializzazione, tutela ambientale
b) adesione ad una sola OP per stesso settore o prodotto nel territorio regionale. Soci in possesso di più unità produttive ricadenti in aree geografiche distinte, o di unità produttive sia ad indirizzo convenzionale che biologico possono aderire a più OP per stesso prodotto
c) cessione o conferimento ad OP di almeno il 50% della propria produzione aziendale (espressa in quantità o in volume) Nel caso di carni bovine, cereali o seminativi, occorre prevedere un impegno da parte dei soci a sottoscrivere un “mandato a vendere” a favore di OP per almeno il 50% della propria produzione, calcolata su quella dell’anno precedente
d) fornitura delle informazioni richieste da OP a fini statistici o di programmazione della produzione
e) concessione di accesso ad OP al fascicolo aziendale, al fine di acquisire dati inerenti alla propria produzione
5) statuto in cui riportare inoltre:
a) regole che garantiscono ai soci il controllo democratico della OP e delle relative decisioni prese
b) modalità trasparenti di adesione (durata minima di adesione non inferiore a 1 anno) e di recesso dei soci da OP. Recesso, da inviare per scritto ad OP con preavviso di almeno 30 giorni ed entro 6 mesi dalla chiusura di esercizio, avrà efficacia a fine esercizio, o a conclusione del programma operativo. A seguito di recesso, OP rilascia ad ex socio documentazione necessaria per una sua eventuale adesione ad altra OP
c) criteri di esclusione dei soci non produttori (soci sovventori) dalle decisioni di OP. Tali Soci non possono, tra l’altro: detenere oltre il 10% dei diritti di voto di OP; assumere cariche sociali; svolgere attività concorrenziali con quelle di OP; beneficiare di eventuali contributi pubblici in quanto aderenti ad OP
d) modalità di imposizione ai soci di contributi annuali per il finanziamento di OP
e) sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari (v. Mancato pagamento dei contributi fissati, o mancato rispetto delle regole fissate da OP)
f) regole contabili e di bilancio per il funzionamento di OP
6) regolamento interno, in cui definite “modalità di produzione, conferimento, immissione sul mercato, e di controllo sulla produzione dei soci". In caso di svolgimento di attività in più settori (o prodotti o gruppi di prodotto), lo statuto
o regolamento interno può essere articolato in una o più “Sezioni OP” per ogni settore o prodotto o gruppo di prodotti di riferimento
7) struttura (in termini di risorse umane, materiali e tecniche) in grado di garantire il corretto svolgimento delle attività di OP, soprattutto per quanto concerne: durata ed efficienza della assistenza fornita ai propri aderenti; concentrazione dell’offerta; sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali dei soci; miglioramento delle fasi di produzione (anche mediante riconversione colturale e varietale) e trasformazione dei prodotti; introduzione di innovazione tecnologica e logistica e dei sistemi di certificazione volontaria
8) rappresentanza minima in termini di numero soci produttori (se OP costituita da persone giuridiche, viene contabilizzato il numero dei produttori aderenti a ciascuna di queste) e di valore della produzione commercializzata (VPC) conferita per almeno il 50% dagli associati. Ministero ha fissato tali soglie minime in:
a) 5 produttori e 1.000.000 € di VPC per cereali, riso, zucchero, foraggi essiccati, sementi, floricoltura, carni bovine, carni suine, carni di pollame, uova, alcole etilico di origine agricola, sughero, settore cerealicolo/seminativo
b) 5 produttori e 500.000 € di VPC per settore agroenergetico, piante officinali, luppolo, lino e canapa, latte e prodotti lattieriero caseari bufalini, bachi da seta
c) 20 produttori e 1.000.000 € di VPC per comparto vitivinicolo
d) 30 produttori e 1.000.000 di VPC per tabacco
e) 10 produttori e 1.500.000 € di VPC per latte e prodotti lattiero caseari bovini
f) 5 produttori e 300.000 € di VPC per prodotti biologici (OP multiprodotto), latte e prodotti lattiero caseari ovicaprini, carne di ovicaprini, prodotti di apicoltura, colture proteoleaginose
g) 1% del numero complessivo dei capi per singolo settore zootecnico rapportato al territorio di riferimento, qualora OP rappresenta allevamento di razze autoctone e/o in via di estinzione
In alternativa a tali valori di VPC, OP deve rappresentare almeno il 2% della produzione regionale nel settore di riferimento, calcolato in base ai dati ISTAT medi degli ultimi 3 anni. In deroga a tali soglie, OP può rappresentare almeno 4500 t. di latte crudo di vacca, o 1500 t. di latte di bufala, o 900 t. di latte ovicaprino, purché in possesso di un “mandato di vendita” rilasciato da ogni socio, in cui riportato il quantitativo di latte oggetto di vendita (almeno il 50% della quantità media di latte da questi prodotta negli ultimi 2 anni).
Nel caso di vini di qualità (DOC, DOCG, IGT) i limiti di VPC e del numero dei produttori possono essere ridotti al 30%, se OP rappresenta almeno il 10% della superficie vitata iscritta per il vino di qualità di riferimento (soglia elevata a 45% per vini aventi una superficie iscritta inferiore al 10%).
Regione può stabilire limiti superiori, tenendo conto dei valori medi riportati nell’annuario INEA degli ultimi 3 anni.
VPC si determina in base al bilancio e ad altri documenti contabili (quali fatture emesse dai soci, o tramite autocertificazione in caso di esonero da
XXX) in possesso di OP o dei soci inseriti "tra i conti d'ordine e nel registro di carico e scarico della OP", inerenti all’anno precedente, escludendo:
a) soci non conferenti, compresi soci aderenti a persone giuridiche non associate ad OP
b) prodotto reimpiegato nell’attività aziendale del socio
c) prodotto destinato al consumo del socio e della sua famiglia
d) prodotto acquistato da terzi da parte di OP o dei suoi soci
e) prodotto rivenduto da OP ai propri soci, salvo che questo non abbia subito un processo di trasformazione o confezionamento da parte della stessa OP.
OP invia richiesta di riconoscimento a Regione di riferimento (cioè dove prevale il valore o il volume della produzione commercializzata dei soci) che si impegna a coordinare le verifiche attuate dalle altre Regioni interessate in caso di soci in più Regioni, nella domanda specificare: ragione sociale, CUAA, codice fiscale e partita IVA; legale rappresentante; sede legale ed operativa; recapito telefonico, fax, PEC ed e-mail; prodotto/prodotti o settore per cui si chiede il riconoscimento; numero dei soci aderenti, distinti tra soci diretti (cioè aderiscono direttamente ad OP) e soci indiretti (cioè aderiscono ad una persona giuridica socia di OP); numero di soci produttori agricoli (diretti ed indiretti); volume/fatturato del settore/prodotto commercializzato da OP (riportare media dei 3 anni precedenti, come desumibile dal volume/fatturato dei singoli soci); volume/fatturato regionale del settore/prodotto oggetto di riconoscimento.
Regione esegue istruttoria, limitandosi eventualmente, qualora il riconoscimento venga chiesto per una specifica “Sezione OP”, ad accertare il possesso dei parametri richiesti solo per la Sezione in questione.
Nel caso di OP del settore lattiero caseario che intendono negoziare, a nome dei soci, tutta o parte della loro produzione, è possibile chiedere uno specifico riconoscimento per definire i contratti di consegna del latte crudo all’industria di trasformazione o al collettore. Una volta riconosciute, tali OP provvedono, entro il 31 Gennaio, ad informare la Regione circa i volumi di latte crudo contrattati, pena revoca del riconoscimento stesso.
Analogo riconoscimento specifico può essere chiesto dalle OP operanti nel settore delle carni bovine, o dei cereali e seminativi, o del frumento duro e tenero, orzo, mais, segale, avena, triticale, colza, semi di girasole, soia, fave, piselli da foraggio che intendono negoziare, a nome dei soci, tutta o parte della loro produzione. In tal caso OP deve:
a) svolgere, oltre alla concentrazione dell’offerta ed alla immissione sul mercato della produzione dei soci, almeno 1 delle seguenti attività:
• distribuzione e promozione dei prodotti rappresentati
• esecuzione del controllo sulla qualità di tali prodotti
• uso comune di attrezzature o impianti di stoccaggio
• gestione comune dei rifiuti connessi ai suddetti prodotti
• appalti comuni per l’impiego di mezzi e materiali, in modo da ottimizzare i costi di produzione.
b) assicurare che le suddette attività comuni “generino significativi guadagni in termini di efficienza ai soci”
c) comunicare, entro il 31 Gennaio, dati relativi ai quantitativi totali negoziati nell’anno precedente (distinti per singolo prodotto contrattato) alla Regione, che li invia subito al Ministero.
OP, che dispone di VPC inferiore al 75% del minimo fissato, può chiedere un pre- riconoscimento, dimostrando di: avere il numero minimo dei soci richiesto; rappresentare una produzione commercializzabile almeno pari ai limiti fissati dalla Regione; disporre di un programma di vendita del prodotto dei soci attestante il raggiungimento dei suddetti limiti minimi nei 3 anni successivi al pre- riconoscimento. Se dopo tale termine OP non riesce a raggiungere il VPC richiesto, si ha revoca del pre-riconoscimento, con richiesta ad OP di restituire eventuali contributi di avviamento percepiti.
Regione può derogare dal VPC, se OP fornisce prova che, nonostante le misure di prevenzione dei rischi adottate, su tale valore hanno influito cause di forza maggiore (calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie, epizoozie).
Regione riconosce OP entro 120 giorni da invio della domanda e la inserisce nell’Elenco Regionale delle OP, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero, riportando: ragione sociale; sede legale ed operativa; settore/prodotto oggetto di riconoscimento; eventuali altre Regioni in cui OP opera; codice identificativo assegnato.
OP iscritte nell’Elenco debbono inviare ogni anno alla Regione:
1. bilancio consuntivo (comprensivo di stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) relativo all’esercizio precedente, corredato da: relazione del
Consiglio e del Collegio dei revisori dei Conti; verbale di approvazione dell’Assemblea soci
2. eventuali modifiche al regolamento interno, con relativo verbale di approvazione da parte di Assemblea soci
3. estratto riepilogativo del registro di carico e scarico riferito all’anno precedente, indicante quantità e valore del prodotto commercializzato
4. qualora ad OP aderiscono persone giuridiche: elenco dei soci produttori di queste (elenco da conservare nel Libro soci di OP)
5. eventuali notizie richieste da Regione su consistenza di allevamenti e SAU controllata.
Regione invia entro 15 Marzo una specifica relazione (in merito ai riconoscimenti, sospensioni, revoche di OP adottate nell’anno precedente) al Ministero, che notifica entro 31 Marzo a Commissione Europea le OP riconosciute, sospese, revocate nell’anno precedente.
Se a seguito di ispezioni si accertano false dichiarazioni inviate per ottenere o mantenere il riconoscimento, o il mancato rispetto delle norme statutarie, o il mancato invio dei dati e delle informazioni richieste ai fini del controllo, si ha revoca del riconoscimento.
Regione comunica, entro 60 giorni da accertamento, ad OP, le misure correttive ed i termini entro cui adottarle (comunque non oltre 120 giorni). Se ciò non avviene, si ha sospensione del riconoscimento per non oltre 12 mesi + restituzione di eventuali contributi percepiti nel periodo di sospensione.
Durante il periodo di sospensione, OP può continuare l’attività e maturare il diritto a percepire eventuali contributi, fermo restando che il pagamento di questi sarà attuato solo dopo la revoca della sospensione.
Se nessun adeguamento viene eseguito nei termini fissati dalla sospensione si procede a: revoca del riconoscimento, con effetto a partire dalla data in cui sono venute meno le condizioni del riconoscimento stesso + revoca dei contributi concessi + recupero degli importi indebitamente versati.
Misura 9.1 del PSR concede contributi in conto capitale per l’avvio delle attività di OP pari a: 10% di VPC nel 1° anno di attività; 8% di VPC nel 2° anno di attività; 6% di VPC nel 3° anno di attività; 4% di VPC nel 4° anno di attività; 2% di VPC nel 5° anno di attività.
Contributo comunque mai superiore a 100.000 €/anno e riconosciuto sulla base di un piano di attività, in cui indicare:
a) modalità per raggiungere gli obiettivi fissati da OP
b) dati inerenti ad OP e singoli associati relativamente ai 5 anni di riferimento
c) analisi relative alle criticità e problematiche che si intendono risolvere con l’azione di OP
d) obiettivi misurabili da raggiungere (oggetto di verifica a conclusione del piano)
e) programma annuale degli interventi, evidenziando la loro fattibilità
f) elenco degli indicatori iniziali, intermedi e finali previsti, ai fini della valutazione del conseguimento o meno degli obiettivi fissati nel piano (compresi eventuali indicatori ambientali e sociali).
ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE O DI SCOPO
Associazione Temporanea di Scopo (ATS) si costituisce in genere tra Enti del terzo settore per realizzare un progetto specifico e prevede che tutti i soggetti coinvolti sottoscrivano un contratto in cui vengono definiti i loro diritti ed obblighi, nonché la nomina di una struttura capofila che è delegata a tenere i rapporti con i soggetti terzi. Tutti i soggetti proponenti sono responsabili in solido per le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi.
Associazione Temporanea di Imprese (ATI) è formata da un gruppo di imprese individuali, società, cooperative, consorzio tra cooperative che si riuniscono insieme per realizzare un progetto comune, per il quale le singole imprese non dispongono individualmente di tutte le competenze operative e le caratteristiche o le categorie richieste.
ATI si basa su un accordo attraverso il quale più soggetti conferiscono un mandato collettivo irrevocabile ad uno di loro (denominato “capofila”, o “capogruppo”, o “mandatario”) che dovrà agire in nome e per conto delle altre imprese partner (o “mandanti”) per compiere determinati atti nei confronti di soggetti terzi (compresa Amministrazione pubblica), al fine di realizzare l’iniziativa congiunta.
Si precisa che, in base al DPR 554/99, il mandato conferito al “capogruppo” non pregiudica l'autonomia gestionale, patrimoniale e fiscale di ciascuna impresa partner. Infatti la costituzione di ATI non determina la nascita di un nuovo soggetto
giuridico, ma solo l’ottimizzazione operativa delle risorse in possesso di più imprese, legate tra loro dall’interesse a conseguire un obiettivo comune.
Costituzione di ATI/ATS avviene mediante atto notarile o scrittura privata autenticata dal notaio, in cui riportare almeno i seguenti elementi:
• finalità di ATI/ATS (evidenziare gli obiettivi che si intende conseguire con il raggruppamento, compresa la partecipazione a bandi di gara pubblici)
• generalità dei soggetti sottoscrittori di ATI/ATS
• individuazione del “capogruppo”, a cui conferito mandato gratuito collettivo speciale di rappresentanza, per gestire i rapporti con soggetti terzi, al fine di realizzare l’iniziativa
• impegni del “capogruppo”, quali:
a) predisposizione ed organizzazione delle attività connesse al progetto
b) predisposizione, sottoscrizione e gestione di ogni atto amministrativo necessario alla realizzazione dell’iniziativa
c) rappresentanza (anche in sede processuale) dei “mandanti” nei confronti di soggetti terzi, per tutte le operazioni e questioni connesse all'incarico ricevuto, fino allo scioglimento di ATI/ATS
d) ripartizione di eventuali benefici ottenuti dall’iniziativa tra i vari soggetti partner, in base alla documentazione prodotta, alle attività svolte e ai risultati conseguiti nell’ambito della iniziativa oggetto di ATI/ATS
• impegni dei soggetti partner, quali:
a) svolgere le attività previste nel contratto con propri mezzi e personale ed in piena autonomia gestionale, seppure nel rispetto delle modalità e tempistica determinata dal progetto. Ogni “mandante” è responsabile
per quanto concerne l’esecuzione dei compiti affidati, fermo restando la responsabilità solidale ed illimitata di tutti i soggetti partner nella realizzazione complessiva dell’iniziativa
b) sostenere le spese inerenti l’esecuzione delle attività assegnate
c) collaborare al coordinamento delle rispettive attività e prestazioni, al fine di dare uniformità esecutiva all’iniziativa
d) rispettare le normative di riferimento
e) rivendicare una quota dei benefici derivati dall’iniziativa, corrispondente alla propria attività e partecipazione ad essa
f) subentrare in caso di fallimento del “mandatario”, o di uno dei “mandanti”, nelle attività da questi gestite, in modo da portare a termine l’iniziativa
• definizione dei rapporti interni vigenti tra le varie imprese partecipanti (eventualmente oggetto di uno specifico regolamento da allegare, come appendice, alla costituzione di ATI/ATS)
• cause di scioglimento di ATI/ATS, quali: mancata aggiudicazione del bando di gara; conseguimento delle finalità per cui si era costituita ATI/ATS,
• riservatezza delle informazioni di carattere tecnico ed organizzativo messe a disposizione da ogni soggetto partner, che non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli dell’iniziativa oggetto di ATI/ATS, salvo una preventiva autorizzazione scritta da parte del partner fornitore
• durata di ATI/ATS, in genere commisurata alle finalità per cui si è costituita, se non quando stabilita dall’Amministrazione pubblica
• individuazione del Foro competente, a cui ricorrere per la risoluzione di eventuali controversie insorte a livello di interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto in questione
Nell'ambito del PSR la costituzione di ATI/ATS è espressamente richiesta dalla Sottomisura 16.1, relativa ai gruppi operativi (GO) di sperimentazione e trasferimento dell'innovazione all'interno delle imprese agricole ed agroalimentari. In tal caso ATI/ATS dovrebbe essere costituita almeno da una impresa agricola e/o agroalimentare, da un Ente di ricerca/Università, da un soggetto accreditato presso la Regione per l’attività di informazione o consulenza. Il modello di accordo predisposto al riguardo dalla Regione Marche prevede la indicazione dei seguenti elementi:
• titolo ed acronimo del progetto di sperimentazione
• denominazione dei partner sottoscrittori dell’accordo
• oggetto dell’accordo
• durata dell’accordo (almeno pari alla durata del progetto di sperimentazione)
• modalità di cooperazione nella fase di definizione ed esecuzione del progetto, che deve prevedere un confronto paritario tra i partner, assegnando al “capofila” il ruolo di coordinatore del progetto
• piano finanziario del progetto, ripartito tra i vari partner per voce di xxxxx
• possibilità di modificare il progetto nel corso della sua realizzazione, con accordo di tutti i partner, ai fini di una migliore riuscita dello stesso
• definizione del ruolo, compiti ed impegni affidati al soggetto “capofila” ed ai partner, relativamente agli aspetti gestionali, amministrativi, finanziari, di
monitoraggio e controllo del progetto, compreso il rispetto delle modalità esecutive e della tempistica prevista in questo
• modalità di: invio delle domande di contributo a livello di SAL e saldo all’Autorità competente; trasferimento delle somme ricevute ai partner in base alle spese sostenute da ognuno
• mantenimento della riservatezza delle informazioni o della documentazione inerente al progetto
• azioni da intraprendere in caso di inadempimento degli obblighi sottoscritti da parte del “capofila” e dei partner, comprese relative sanzioni amministrative e riduzioni dei benefici da applicare (fino ad esclusione dal progetto), tenendo conto delle conseguenze finanziarie negative provocate
• possibilità di recesso da progetto e modalità di subentro di nuovi partner
• modalità di diffusione sul territorio dei risultati conseguiti dal progetto
• procedure relative ad eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare ad accordo
• Foro competente per la risoluzione di eventuali controversie insorte in fase di realizzazione di accordo.
CONTRATTI DI RETE DI IMPRESE
Le imprese, che intendono aggregarsi per “accrescere individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e competitiva sul mercato”, possono sottoscrivere un contratto di rete, redatto in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Il contratto deve contenere:
a) nome (o ragione o denominazione sociale) delle ditte partecipanti alla sua costituzione (o successivamente aderenti alla rete)
b) denominazione e sede operativa della rete, soprattutto se prevista l’istituzione di un fondo patrimoniale comune
c) indicazione degli obiettivi strategici da conseguire (compresa la partecipazione a gare di appalto pubbliche), nonché le modalità individuate per misurare lo stato di avanzamento di tali obiettivi
d) forme di collaborazione in ambiti predeterminati, compreso lo scambio di informazioni o di prestazioni di natura organizzativa, commerciale, tecnica, anche ai fini dell’esercizio in comune di 1 o più attività rientranti nell’oggetto dell’impresa
e) eventuale istituzione di un Fondo patrimoniale comune, a cui applicate le norme degli articoli 2614 e 2615 del Codice Civile. Entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale, organo comune redige una relazione sulla situazione patrimoniale, osservando le disposizioni vigenti per le
società per azioni (relazione depositata presso Ufficio del registro delle imprese, dove ha sede la rete);
f) programma di rete, in cui definiti: diritti ed obblighi assunti da ogni partecipante alla rete; modalità di realizzazione degli obiettivi comuni; criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ogni partecipante si impegna a versare al Fondo patrimoniale comune; regole di gestione del Fondo stesso;
g) durata del contratto di rete, fermo restando l’applicazione delle normativa vigente in materia di scioglimento, totale o parziale, dei contratti plurilaterali con comunione di scopo;
h) modalità di adesione di altri imprenditori alla rete;
i) cause di recesso anticipato e condizioni per l’esercizio di tale diritto;
j) regole per l’assunzione di decisioni da parte dei partecipanti alla rete, in merito alle materie di interesse comune non rientranti tra quelle conferite ad organo comune (in particolare possibilità di modificare, a maggioranza, il programma della rete).
Contratto di rete (come ogni sua modifica) è soggetto ad iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui risulta iscritto ogni partecipante, e sua efficacia decorre da quando è eseguita l’ultima iscrizione. Ufficio del registro provvede a comunicare l’iscrizione (e le eventuali modifiche) del contratto di rete agli altri Uffici di registro interessati. Se previsto un Fondo patrimoniale comune, contratto di rete viene iscritto presso la sezione del registro delle imprese dove questo ha sede.
Agenzia delle entrate vigila sui contratti di rete sottoscritti e sulla realizzazione degli investimenti che hanno dato luogo ad agevolazioni, revocando i benefici indebitamente percepiti.
Legge 221/12 ha stabilito che contratto di rete nel settore agricolo ed agroalimentare:
a) non può prevedere la costituzione di un Fondo di mutualità tra le aziende aderenti, per cui si applicano le regole e le agevolazioni previste per il Fondo patrimoniale comune istituito presso ISMEA, ai fini della stabilizzazione dei redditi delle imprese agricole
b) può essere sottoscritto con l’assistenza delle Organizzazioni professionali agricole.
Legge 116/14 consente alle piccole e medie imprese produttrici di prodotti agricoli ed agroalimentari (entro o fuori Allegato I del Trattato), che intendono creare nuove reti di impresa, o ampliare le attività delle reti esistenti, di beneficiare di un credito di imposta, a seguito dell’invio di una specifica domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa capofila, nel periodo 20 – 28 Febbraio successivo a quello di realizzazione degli investimenti, evidenziando, pena sua nullità:
• codice di attività prevalente (a fini IVA) di ogni impresa aderente a rete
• tipo di impresa (piccola, media, grande impresa) secondo classificazione UE
• costo complessivo degli investimenti attuati in rete ed ammontare delle spese sostenute da ogni impresa
• spese effettivamente sostenute e connesse alla realizzazione del programma di rete
• credito di imposta spettante alla rete ed a singola impresa Alla domanda allegare:
1) copia del contratto di rete;
2) dichiarazione sostitutiva di notorietà relativa al regime di aiuti in “de minimis” di ogni impresa aderente parte attestante entità di aiuti percepiti nell’ambito di tale regime nei 2 esercizi precedenti e nell’anno in corso;
Ministero Agricoltura verifica l’ammissibilità dei requisiti oggettivi e soggettivi della domanda (in particolare avverta il rispetto del regime “de minimis”) e riconosce, entro 60 giorni da invio della domanda, il credito di imposta nei limiti delle risorse disponibili, comunicando a:
• impresa “capofila” la concessione o meno del credito di imposta, specificandone importo per ogni impresa;
• Agenzia delle Entrate elenco delle imprese ammesse, con relativo importo di credito concesso
Importo del contributo concesso dovrà essere indicato da ogni impresa nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento e trasmesso, tramite Modello F 24, ad Agenzia delle Entrate, che comunica al Ministero:
a) eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta, accertata in sede di controllo
b) entro 31 Marzo elenco delle imprese che hanno utilizzato il credito di imposta nell’anno precedente con i relativi importi
Credito di imposta:
• non concorre alla formazione del reddito ai fini di IRPEF ed IRAP, ma è utilizzabile in sede di compensazione con i redditi di impresa, comunque entro i limiti fissati dal Ministero, pena nullità dell’operazione
• non è cumulabile con altri aiuti di Stato o UE per gli stessi costi ammissibili, qualora si determina il superamento dei limiti fissati.
Legge 221/12 ad art. 1 comma 95 istituisce un Fondo per la concessione di un credito di imposta a favore delle reti di piccole e medie imprese che realizzano direttamente investimenti nella ricerca e sviluppo, o li affidano ad Università, Enti pubblici od Organismi di ricerca.
Legge 311/04, come modificata da Legge 116/14, prevede ad art. 1 comma 361 la concessione di finanziamenti agevolati ad investimenti nella ricerca ed innovazione tecnologica effettuati da imprese agricole ed agroalimentari aderenti ad un contratto di rete.
La stessa Legge 116/14 stabilisce ad art. 6 che le imprese agricole, forestali ed agroalimentari organizzate con contratto di rete, “a parità delle altre condizioni”, possono beneficiare di priorità nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali (priorità non riconosciuta dal PSR Marche 2014/2020).
D.Lgs. 273/03 art. 31, come modificato da Xxxxx 154/16, consente alle imprese agricole, anche se costituite in forma di contratto di rete ed appartenenti ad uno stesso gruppo di imprese, o riconducibili ad uno stesso proprietario, o a soggetti legati tra loro da vincoli di parentela o di affinità entro il 3° grado, di procedere congiuntamente all’assunzione di lavoratori dipendenti da impiegare presso le
relative aziende per svolgere determinate prestazioni. I datori di lavoro aderenti alla rete rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge inerenti ai rapporti di lavoro così instaurati.
CONTRATTI DI FILIERA
Imprese agricole (singole ed associate), società, cooperative agricole e loro consorzi, Organizzazioni di prodotto (OP) possono sottoscrivere contratti di filiera con i diversi soggetti operanti nella fase della trasformazione, commercializzazione e distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari, aventi per scopo quello di regolare i rapporti, gli impegni e gli obblighi reciproci tra i vari partner coinvolti, nell’intento di rendere più efficaci le azioni intraprese, facilitando così il conseguimento delle finalità perseguite.
Al contratto di filiera possono partecipare sia soggetti impegnati direttamente nella realizzazione di specifiche attività (partner effettivi), sia soggetti coinvolti indirettamente in quanto interessati alle finalità dell’accordo sottoscritto (partner associati).
Il contratto di filiera viene in genere sottoscritto per:
1) favorire la riorganizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti della filiera, in modo da garantire ricadute positive sulla produzione e sul reddito delle imprese agricole e delle altre componenti della filiera
2) promuovere una maggiore collaborazione ed integrazione fra i diversi soggetti della filiera, in modo da ottimizzare i fattori produttivi, le strutture, le risorse umane e le capacità professionali a disposizione
3) stimolare la creazione di migliori relazioni con il mercato, in modo da favorire l’espansione o il consolidamento delle posizioni commerciali esistenti
Nel contratto di filiera dovrebbero figurare almeno i seguenti elementi:
• denominazione del soggetto promotore, inteso quale soggetto che assume il ruolo di referente (anche per conto degli altri soggetti aderenti) nei confronti dei soggetti terzi (pubblici o privati) con cui viene in contatto durante l’esecuzione del programma integrato di filiera
• denominazione degli altri partner sottoscrittori del contratto.
• obiettivi e finalità del contratto
• prodotti di riferimento del contratto
• in caso di investimenti necessari per conseguire gli obiettivi della filiera, impegno a mantenerli per l’intera durata del contratto
• individuazione delle funzioni affidate al soggetto promotore, quali:
a) attività di animazione ai fini della costituzione, mantenimento, rafforzamento della filiera
b) referente nei confronti di soggetti terzi (in primo luogo delle Amministrazioni pubbliche) per tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del progetto di filiera, fino alla sua completa realizzazione, compresi gli eventuali aggiornamenti/variazioni nella composizione dei partner e/o nelle azioni del progetto stesso
c) coordinatore delle varie iniziative individuali previste dal progetto, in modo da assicurarne un’attuazione omogenea. A tal fine il soggetto promotore può impartire direttive ai partner in merito agli obblighi da questi assunti per evitare che il loro mancato adempimento possa determinare l’applicazione di sanzioni al contratto stesso
d) presentazione di domanda e documentazione prescritta per conseguire eventuali agevolazioni a livello sia di contratto nella sua globalità, sia dei singoli partner
e) monitoraggio delle azioni intraprese e dei risultati conseguiti, proponendo azioni correttive al fine di facilitare e migliorare il conseguimento degli obiettivi fissati
f) risarcimento in caso di inadempimento degli obblighi assunti, del danno subìto dai soggetti partner, salvo che questo dipenda da cause di forza maggiore, o dal mancato o errato adempimento degli obblighi assegnati ai singoli partner stessi
Partner, qualora il soggetto promotore non dovesse adempiere ai compiti affidati, possono decidere in ogni momento (a maggioranza di 2/3) la sua sostituzione
• Individuazione degli obblighi a carico dei soggetti partner, quali:
a) sottoscrivere il contratto di filiera nei tempi e modi definiti tra le parti
b) garantire il raggiungimento e mantenimento di un fatturato minimo di filiera (almeno pari al 60% di quello previsto nel business plan), per un periodo di tempo pluriennale, in modo da giustificare gli investimenti e/o gli impegni profusi nel perseguire gli obiettivi progettuali. Sarebbe opportuno riportare nel contratto il quantitativo del prodotto (eventualmente soggetto a certificazione di qualità) che l'impresa agricola si impegna per un certo periodo (in genere pari a quella di validità del contratto) a conferire al partner acquirente (ammassatore, trasformatore, distributore) ad un prezzo concordato
(prezzo direttamente fissato nel contratto, o indicato in questo le sue modalità di definizione, comprese eventuali maggiorazioni o riduzioni in base ai parametri di qualità del prodotto ed ai servizi offerti). Analoghe regole applicate per i soggetti acquirenti della materia prima dalle imprese agricole, o per la cessione di prodotti semilavorati alle imprese di trasformazione e/o commercializzazione
c) fornire al soggetto promotore ogni informazione e documentazione inerente alla compravendita delle materie prime, semilavorati, prodotti finiti, ai fini di un migliore coordinamento del contratto stesso
d) risarcire, in caso di inadempimento agli obblighi previsti dal contratto, eventuali danni provocati agli altri partner a causa del mancato raggiungimento del fatturato di filiera. La responsabilità va ripartita per quote, tenendo conto delle specifiche inadempienze di ogni partner e degli obblighi di conferimento assunti
• durata del contratto (in genere 3 o 5 anni) con indicazione di un periodo minimo (almeno 1 anno) entro cui i soggetti partner non possono recedere, pena applicazione di sanzioni. Partner recedente rimane comunque solidamente responsabile per eventuali danni causati agli altri partner a seguito della sua decisione. Se recesso riguarda il soggetto promotore, gli altri partner possono, entro un determinato periodo di tempo, nominare un nuovo soggetto promotore (decisione presa a maggioranza di ⅔), o procedere allo scioglimento del contratto
• modalità di ammissione di nuove adesioni al contratto durante il suo periodo di validità, anche per sostituire partner recedenti, purché i nuovi soggetti sottoscrivono il contratto e ne assumono i relativi impegni per i quantitativi di prodotto che intendono mettere a disposizione. Al riguardo occorre predisporre una specifica appendice al contratto originario
• cause di risoluzione del contratto possono essere: mancato rispetto degli obblighi sottoscritti dai partner, che impedisce il conseguimento degli obiettivi della filiera; mancata nomina del nuovo soggetto promotore; mancata ammissione del contratto a determinate agevolazioni
• indicazione del Foro competente a cui rivolgersi in caso di controversie insorte nella applicazione del contratto.
Qualora le imprese aderenti ai contratti di filiera intendono beneficiare di contributi pubblici debbono possedere i seguenti requisiti:
1. dotate di una stabile organizzazione
2. regolarmente costituite ed iscritte al registro delle imprese della Camera di Commercio
3. in possesso del pieno e libero esercizio dei propri diritti, in quanto non sottoposte a sanzioni interdittive, o a procedure concorsuali, o di liquidazione volontaria,
4. non trovarsi in difficoltà finanziaria
5. non iscritte nell’elenco delle imprese che hanno ricevuto e non rimborsato (o depositato in conto bloccato) aiuti ritenuti illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
6. in regola con la normativa vigente in materia di edilizia urbanistica, lavoro, prevenzione infortuni, salvaguardia ambiente, obblighi contributivi;
7. provveduto a restituire somme indebitamente percepite a seguito di disposizioni di revoca delle agevolazioni emanate da Autorità competente
Contratti di filiera, sottoscritti dalle imprese agricole ed agroalimentari, possono beneficiare di uno specifico sostegno sia da parte del Ministero delle Politiche Agricole (attraverso Legge 91/15 e DM 31/03/2016), sia da parte del PSR Marche 2014-2020 (relativamente ai contratti di filiera agroalimentare, filiera corta e mercati locali).
In merito ai contratti di filiera il PSR riconosce priorità specifiche nella definizione delle graduatorie di numerose misure di investimento e di superficie, nonché contributi mirati a sostenere un “pacchetto” di Misure connesse alla realizzazione del progetto di filiera, quali: Misura 1.1 relativa alla formazione; Misura 1.2 relativa alla divulgazione; Misura 3.1 relativa alla certificazione della qualità delle produzioni; Misura 3.2 relativa alla promozione delle produzioni; Misura 4.1 relativa agli investimenti dell'azienda agricola; Misura 4.2 relativa agli investimenti dell’azienda di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari; Misura 6.4.a.4 relativa alla trasformazione e commercializzazione da parte di agricoltori di prodotti fuori Allegato I del Trattato; Misura 16.2 relativa ai progetti pilota di innovazione. Tutti gli investimenti e le attività possono essere oggetto di finanziamento PSR solo se strettamente connesse alle finalità del contratto di filiera (ad esempio se filiera riguarda il settore olivicolo, non si possono finanziare interventi riguardanti la stalla o la cantina).
Sussiste Inoltre una misura specifica del PSR (Misura 16.4) che agevola la costituzione ed il funzionamento dei contratti di filiera corta o mercati locali, tramite la concessione di un contributo pari a 70% della spesa sostenuta fino ad un massimo di: 0,4% del fatturato triennale controllato dalla filiera se questo risulta inferiore a 300.000 € (contributo comunque inferiore a 120.000 €); 0,3% del fatturato triennale controllato se questo risulta compreso tra 300.000 € e
600.000 € (contributo comunque inferiore a 90.000 €); 0,2% del fatturato triennale controllato se questo risulta superiore a 600.000 € (contributo comunque inferiore a 80.000 €). I suddetti contributi possono riguardare:
1) attività preparatoria (non oltre 20%) relativa ad azioni di animazione territoriale per spingere i diversi attori presenti nell’area a costituire il contratto di filiera. Sono ammesse spese per:
a) personale con relativi costi connessi (missioni, vitto, rimborso spese)
b) affitto di locali e noleggio delle attrezzature necessarie alle attività di animazione
c) predisposizione del progetto di filiera, studi di fattibilità, indagini di marketing
d) spese amministrative (quali costituzione dell’aggregazione)
2) attività di coordinamento della fase attuativa del contratto (compresa quella di monitoraggio). Sono ammesse spese per:
a) personale con relativi costi connessi (missioni, vitto, rimborsi spesa)
b) attività di informazione ed animazione, anche volte ad elevare il tasso di adesione delle imprese al contratto di filiera
c) spese notarili e spese di registrazione del contratto (comprese le relative modifiche)
d) affitto di locali e noleggio delle attrezzature necessarie alle attività di coordinamento
e) spese generali (fino a 8% dei costi del personale) per: affitto locali con relative utenze; materiali di segreteria; noleggio di attrezzature
3) attività di informazione e promozione, comprendente:
a) azioni volte ad accrescere il livello di conoscenza degli operatori, tecnici del settore, consumatori sui processi produttivi, nonché sulle proprietà qualitative, nutrizionali ed organolettiche dei prodotti oggetto di contratto, realizzate anche tramite la produzione e diffusione di materiale informativo (stampa, audiovisivo, multimediale)
b) azioni promozionali dei prodotti della filiera rivolte ad operatori del settore (Buyers, stampa ed opinion leader, esercenti di attività ricettive, ristorazione ed agriturismo), realizzate tramite:
1) ricerche di mercato e sondaggi di opinione
2) ricerca di potenziali sbocchi di mercato (anche tramite rete informatica ed internet)
3) organizzazione di eventi e di esposizioni, o partecipazione a tali manifestazioni, o a fiere, o ad analoghe iniziative promosse dalla Amministrazione pubblica
4) presentazione alla stampa dei prodotti della filiera
5) predisposizione di materiale promozionale, oggettistica, gadget finalizzato ai prodotti della filiera
6) cartelloni, stampa, radiotelevisione locale per migliorare la conoscenza e diffusione dei prodotti della filiera presso i consumatori
7) realizzazione e distribuzione di materiale a carattere informativo pubblicitario;
8) azioni dimostrative eseguite presso eventi, mostre mercato, punti vendita (comprese degustazioni guidate, wine tasting)