CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE PER LE IMPRESE EDILI
DIFENDE I TUOI DIRITTI
D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA
impresa edile
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI TUTELA LEGALE PER LE IMPRESE EDILI
Set informativo che contiene:
- DIP Danni (Documento informativo precontrattuale danni)
- DIP Aggiuntivo Danni (Documento informativo precontrattuale aggiuntivo danni)
- Condizioni di assicurazione
Prodotto redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari, per Contratti semplici e chiari
Polizza di tutela legale per le imprese edili
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
DIFESA LEGALE
Compagnia: DAS Difesa Automobilistica Sinistri SpA
Prodotto: Difesa Impresa Edile
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato?
La copertura di tutela legale offre:
✓ consulenza legale telefonica nell’ambito delle materie in copertura;
✓ assistenza legale diretta per la risoluzione ami- chevole delle controversie;
✓ copertura delle spese legali, peritali, investiga- tive, processuali necessarie in ogni fase della controversia e di giudizio.
La somma massima assicurata (massimale) è di
21.000 euro per sinistro, senza limite annuo. È possibile aumentare tale somma fino a 50.000 euro per sinistro.
Le garanzie sopra indicate operano nei seguenti ambiti:
✓ Ambito penale: assistenza penale in caso di procedimento penale;
✓ Ambito civile extracontrattuale: tutela legale in caso di danni extracontrattuali subiti da ter- zi; integrazione dell’assicurazione di Respon- sabilità Civile in caso di danni causati a terzi, per spese di resistenza e soccombenza;
✓ Ambito amministrativo: prevede tutela legale per opposizione a sanzioni amministrative per la presunta inosservanza di norme di legge.
È possibile estendere la garanzia, come opzione che prevede un premio aggiuntivo, ai seguenti ambiti:
- Ambito civile contrattuale (pacchetto contrat- tuale);
- Vertenze con i clienti;
- Ambito sanzioni fiscali (X.Xxx. 472/1997);
- Ambito danni causati: per la copertura delle spese di giudizio in caso di danni extracon- trattuali causati a terzi (spese di resistenza 1° rischio);
- Ambito penale: per la copertura di fatti avve- xxxx nei due anni antecedenti la decorrenza dell’assicurazione, purché non siano cono- sciuti dall’assicurato al momento della sotto- scrizione della polizza (retroattività della ga- ranzia per procedimenti penali), e per ottenere un anticipo delle spese legali in caso si pro- cedimento penale per delitto doloso (anticipo spese penale doloso).
Che cosa non è assicurato?
L’assicurazione è esclusa per:
x i soggetti non iscritti nel Libro Unico del Lavoro; x i soci nelle società di capitali;
x i fatti dolosi compiuti dall’assicurato: in caso di avvio di un procedi- mento penale per delitto doloso, DAS rimborserà le spese di difesa sostenute solo a seguito di sentenza definitiva di assoluzione o pro- scioglimento;
x i danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e i fatti conse- guenti a guerre, terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
x le controversie e i procedimenti derivanti dalla proprietà o guida di veicoli, mezzi nautici a motore e aerei a motore;
x le controversie con istituti o enti previdenziali e sociali (es. INPS);
x le controversie relative a diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
x le controversie relative a rapporti fra soci e/o amministratori;
x le operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria o acquisto, cessione, affitto d’azienda;
x le vertenze con i clienti che superino il numero dei casi scelti dall’assi- curato.
Ci sono limiti di copertura?
La garanzia non vale per:
! la materia fiscale e tributaria e materia amministrativa, salvo quanto specificatamente indicato nelle garanzie;
! le controversie e procedimenti relativi a compravendita di immobili;
! le controversie e procedimenti relativi a costruzione di immobili, quando tali controversie non siano riferite a prestazioni rese dal contraente a terzi;
! l’azione in giudizio con valore economico della controversia civile in- feriore a 500 euro, la garanzia vale solo per la risoluzione amichevole delle controversie;
! l’opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie di importo inferiore a 1.000 euro;
! le spese peritali per la predisposizione del modello preventivo di orga- nizzazione previsto dal D.lgs. n. 231/01 superiori a 2.500 euro.
La garanzia non opera per:
! le controversie contrattuali: nei primi 90 giorni dalla stipula della polizza:
! i ricorsi avverso sanzioni amministrative: nei primi 180 giorni dalla sti- pula della polizza.
Queste limitazioni non valgono se la polizza sostituisce un analogo con- tratto precedentemente in essere con DAS che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
DAS non copre le seguenti spese:
! pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
! oneri fiscali, eccetto il contributo unificato;
! spese dovute da altri soggetti debitori a carico dell’assicurato secondo il principio di solidarietà;
! spese rimborsate dalla controparte;
! oneri per il legale domiciliatario che superano i 3.000 euro per sinistro e per anno;
! spese per incarichi a legali e periti che non siano stati concordati con DAS;
! le spese per esecuzione forzata oltre il secondo tentativo;
! spese per transazioni non autorizzate da DAS;
! spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parame- tri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal D. M. n. 55/2014.
Si tratta di un’assicurazione di tutela legale per l’attività delle imprese edili che garantisce le spese di avvocati e periti incaricati per la difesa dei diritti dell’impresa e delle persone che ne fanno parte.
Dove vale la copertura?
✓ In Europa: per procedimenti penali e per danni extracontrattuali.
✓ In Unione Europea, Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano: per controversie contrattuali.
✓ In Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx: per opposizione a sanzione amministrativa, ambito fiscale, vertenze contrattuali con i clienti e consulenza legale telefonica.
Che obblighi ho?
Obblighi all’inizio del contratto:
- Devi fornire a DAS informazioni veritiere, esatte e complete per una corretta individuazione del rischio.
Obblighi nel corso della durata del contratto:
- Devi pagare i premi o le rate di premio successive.
- Devi comunicare a DAS ogni cambiamento che comporta un aggravamento del rischio assicurato.
Obblighi dell’assicurato in caso di sinistro:
- Per richiedere le prestazioni previste devi segnalare l’accaduto a DAS e inviare copia di ogni ulteriore atto o documento e notizia utile alla gestione del suo caso.
- Devi comunicare l’eventuale sottoscrizione di altre polizze che assicurano lo stesso rischio e il nome degli assi- curatori.
- Per la fase di risoluzione amichevole delle controversie, devi rilasciare a DAS apposita procura per la gestione della controversia.
- Devi aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni pre- viste.
- Prima di incaricare un legale o un perito, devi avvisare DAS e devi aver ottenuto conferma a procedere.
- Non puoi incaricare un legale per pretese che non presentano possibilità di successo.
- Prima di sottoscrivere un accordo a definizione della controversia che prevede spese a carico di DAS, devi chie- dere e ottenere l’autorizzazione dalla Compagnia.
- Xxxx denunciare il sinistro entro due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione.
Quando e come devo pagare?
L’importo del premio è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in rate semestrali, qua- drimestrali o trimestrali, con maggiorazione del premio del 3% e l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se è frazionato. Se in polizza, nell’apposito spazio a di- sposizione, è indicato “indicizzazione operativa” il massimale, le eventuali indennità assicurate e il relativo premio sono indicizzati in base al “numero indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT. Il premio può essere pagato all’intermediario cui la polizza è assegnata oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente. Il pagamento in contanti è ammesso nei limiti di legge (750 euro).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto può essere disdetto:
- se non intendi rinnovare l’assicurazione alla scadenza, dando almeno 30 giorni di preavviso;
- se non hai più necessità dell’assicurazione perché il rischio cessa (ad esempio per chiusura dell’attività), fermo il pagamento delle rate di premio nel frattempo scadute;
- da entrambe le parti dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla comunicazione di archiviazione della pratica, dando almeno 30 giorni di preavviso.
Le richieste possono essere comunicate:
- mediante lettera raccomandata a DAS SpA - Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X - 00000 Xxxxxx;
- mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx.
DIP Danni Difesa Impresa Edile - mod. DIPD- DB-IE2005 - Documento aggiornato a maggio 2020
Assicurazione di tutela legale per le imprese
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SpA
Prodotto: Difesa Impresa Edile
DIP Aggiuntivo Danni aggiornato al 25/05/2020
Il DIP Aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo relativo al prodotto assicurativo (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione - Società appartenente al Gruppo Generali, Via Xxxxxx Xxxxx, 9/B – 37135 Verona, tel. x00 000 0000000 - sito internet: xxx.xxx.xx - e-mail: xxxx@xxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx , l’Impresa di assicurazioni è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami n.17 “Tutela Legale” (con Decreto Ministeriale 26/11/1959 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 dell'11/12/1959), n.16 "Perdite pecuniarie di vario genere" e n.18 "Assistenza" (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008), ed è iscritta al numero n. 1.00028 sez. I dell’Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione.
Il patrimonio netto ammonta a 45,89 milioni di euro, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a 2,75 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a 31,37 milioni di euro.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet xxx.xxx.xx/xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx-x-xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx.
Requisito patrimoniale di solvibilità: 23,97 milioni di euro Requisito patrimoniale minimo: 10,78 milioni di euro Fondi propri ammissibili alla copertura: 56,06 milioni di euro Indice di solvibilità (solvency ratio): 234%
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |||||
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |||||
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |||||
Retroattvità della garanzia per procedimenti penali | La garanzia opera per i procedimenti penali per delitto colposo, contravvenzione o delitto doloso conseguenti a fatti avvenuti nei 2 anni antecedenti la decorrenza della polizza, se tali fatti non sono conosciuti dall’assicurato al momento della sottoscrizione della stessa. Se nel periodo precedente la data di decorrenza della polizza è operante a favore delle persone assicurate un’altra assicurazione di tutela legale, la garanzia vale in secondo rischio rispetto alla suddetta assicurazione per i casi in cui quest’ultima preveda, a termini di contratto, la prestazione della garanzia. | ||||
Anticipo spese penale doloso | La garanzia opera se l’assicurato è sottoposto a procedimento penale per delitto doloso. DAS provvede all’anticipo delle spese, in attesa della definizione del giudizio, oltre alla copertura dei procedimenti penali per delitto doloso anche in caso di patteggiamento o prescrizione del reato. | ||||
Spese di resistenza | La garanzia opera se la polizza di Responsabilità Civile verso terzi, pur essendo regolarmente esistente, non può essere attivata in quanto non operante. | ||||
Pacchetto contrattuale | La garanzia vale per la tutela dei diritti del contraente se deve sostenere vertenze per: 1. controversie contrattuali con i fornitori; 2. controversie di lavoro con soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro; 3. controversie riguardanti gli immobili identificati in polizza ove viene svolta l’attività. | ||||
Vertenze contrattuali con i clienti | La garanzia opera per le controversie con i clienti dell’azienda, compreso il recupero dei crediti. Il contraente può scegliere fra 3 diverse opzioni: | ||||
Opzione numero casi | Fase di risoluzione amichevole delle controversie | Fase giudiziale | |||
5 casi | Con il limite di 5 denunce per ciascun anno assicurativo | Limitatamente a 1 denuncia per ciascun anno assicurativo delle 5 previste |
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10 casi | Con il limite di 10 denunce per ciascun anno assicurativo | Limitatamente a 2 denunce per ciascun anno assicurativo delle 10 previste | |||
15 casi | Con il limite di 15 denunce per ciascun anno assicurativo | Limitatamente a 3 denunce per ciascun anno assicurativo delle 15 previste | |||
Estensione all’estero per i crediti non contenstati | La garanzia vertenze contrattuali con i clienti viene estesa al recupero dei crediti non contestati nei Paesi dell’Unione europea ed inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e Svizzera. | ||||
Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero dei crediti | La garanzia opera per le controversie con i clienti dell’azienda, con esclusione del recupero dei crediti. | ||||
Decreto legislativo n. 472/97 | La garanzia opera per la tutela dei diritti del contraente/assicurato nei procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal D.lgs. 472/97. La garanzia offre all’assicurato assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato, come definito dall’art. 12 del D.lgs. 546/92, in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso avanti la Commissione Tributaria Provinciale. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
La garanzia anticipo spese penale doloso non vale per l’anticipo delle spese legali superiori a 5.000 euro.
La garanzia spese di resistenza non vale se non esiste una regolare polizza di Responsabilità Civile verso terzi. La garazia pacchetto sicurezza e difesa D.lgs. 231/01 non vale:
- per opposizione a sanzioni amministrative pecuniarie di importo inferiore a 1.000 euro;
- per le spese peritali per la predisposizione del modello preventivo di organizzazione previsto dal D.lgs. 231/01 superiori a 2.500 euro.
La garanzia vertenze contrattuali con i clienti non copre:
- le vertenze con i clienti che superano il numero dei casi scelti dall’assicurato;
- l’assistenza in fase giudiziale se nei cofronti del debitore risultano situazioni economiche pregiudizievoli o verifiche di carenza beni o risulta pendente una richiesta di fallimento o altra procedura concorsuale. In questo caso la garanzia viene limitata alla sola fase di risoluzione amichevole della controversia, comprensiva di stesura e deposito della domanda di ammissione del credito in caso di procedura concorsuale già avviata.
La garanzia vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero dei crediti non vale per le vertenze che superano i 3 casi per anno assicurativo.
La garanzia Decreto legislativo n. 472/97 non vale per le mere richieste di allegazione documentale.
Ci sono limiti di copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: La denuncia deve essere fatta appena possibile chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000, provvedendo alla narrazione del fatto (data, luogo e cause del sinistro) e all’invio di tutti gli atti e documenti occorrenti, oppure online sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “area clienti”. |
Assistenza diretta/in convenzione: Per i sinistri di tutela legale, DAS gestisce la fase di risoluzione amichevole delle controversie direttamente o tramite legali di fiducia. Qualora sia necessaria la difesa in fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale scelto dall’assicurato. | |
Gestione da parte di altre imprese: Non è previsto l’intervento di altre compagnie nella trattazione dei sinistri. | |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni pervenute oltre due anni dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione, comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile. |
Obblighi dell’impresa | Nell’erogazione delle prestazioni, ricevuta la necessaria documentazione, verificata l’operatività della garanzia e valutate le spese sostenute dall’assicurato, DAS entro 30 giorni: a) paga l’indennizzo; b) comunica i motivi per cui l’indennizzo non può essere pagato. |
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Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il pagamento con assegno, bonifico o altri mezzi di pagamento elettronico anche on line, va intestato da D.A.S. SpA o all’intermediario espressamente in tale qualità. |
Rimborso | Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il contraente o DAS possono recedere dal contratto. In tal caso DAS, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la quota di premio, al netto delle imposte, per il rischio pagato e non goduto. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | La garanzia non opera per: a) i primi 180 giorni dalla stipula della polizza per i ricorsi contro sanzioni tributarie (Decreto legislativo n. 472/97); b) i primi 90 giorni dalla stipula della polizza per le controversie contrattuali (pacchetto contrattuale e vertenze contrattuali con i clienti). Queste limitazioni non valgono se la polizza sostituisce un analogo contratto precedentemente in essere con DAS che ha avuto una durata di almeno 90 giorni. |
Sospensione | Non è possibile sospendere la garanzia assicurativa in corso di contratto. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non è previsto il diritto del contraente di recedere dal contatto entro un determinato termine dalla stipulazione. |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni. |
Il prodotto è rivolto ad aziende edili con partita iva e sede legale italiana per la tutela legale dell’attività.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione
Sulla base delle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio, gli intermediari per la vendita di questo prodotto percepiscono in media il 24,98% del premio imponibile pagato dal contraente per remunerazioni di tipo provvigionale.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami possono essere presentati alla Compagnia con le seguenti modalità: • con lettera inviata a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA - Servizio Clienti Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X – Xxxxxx - XXX 00000; fax 000 0000000; • tramite il sito internet della Compagnia xxx.xxx.xx • via mail all’indirizzo e mail: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxx.xx La funzione aziendale incaricata della gestione dei reclami è il Servizio Clienti. Il riscontro deve essere fornito entro 45 giorni. Il termine può essere sospeso per un massimo di 15 giorni per eventuali integrazioni istruttorie in caso di reclamo riferito al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori. I reclami relativi al comportamento degli intermediari bancari e dei broker, compresi i loro dipendenti e collaboratori, possono essere indirizzati direttamente all’intermediario e saranno da loro gestiti. Qualora il reclamo pervenisse alla Compagnia, la stessa provvederà a trasmetterlo senza ritardo all’intermediario interessato, dandone contestuale notizia al reclamante. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva è possibile rivolgersi all'IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, PEC: xxxxx@xxx.xxxxx.xx Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile sul sito xxx.xxxxx.xx, alla sezione “Per i consumatori – Reclami”. I reclami indirizzati all’IVASS devono contenere: a) Nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) Individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; c) Breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; d) Copia del reclamo presentato alla Compagnia o all’intermediario e dell’eventuale riscontro fornito; e) Ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: |
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Mediazione | Per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98), con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato a DAS. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | In caso di divergenza di opinione fra l’assicurato e DAS sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso la questione potrà essere demandata ad un arbitro, da formularsi con lettera raccomandata, sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi. Se un tale accordo non si realizza, l’arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge. L’arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente, in ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi in alternativa all'Autorità Giudiziaria con facoltà di ottenere da DAS la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS stessa, in linea di fatto o di diritto. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO
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Secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e dalla normativa dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), abbiamo evidenziato “in grassetto” i testi del contratto che prevedono oneri e obblighi a carico dell’assicurato e/o del contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze o rivalse.
Le parole in corsivo si riferiscono a termini ai quali viene dato il significato indicato nel glossario.
I TUOI NUMERI DI RIFERIMENTO
Per facilitare la lettura abbiamo affiancato agli articoli del contratto, in base agli argomenti trattati, le stesse icone utilizzate nei documenti precontrattuali (DIP Danni e DIP aggiuntivo Danni). Di seguito ti riportiamo la legenda:
Che cosa è assicurato? | Quando comincia la copertura e quando finisce? |
Che cosa non è assicurato? | Come posso disdire la polizza? |
Quali sono i limiti di copertura? | Quando e come devo pagare? |
Dove vale la copertura? | Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? |
CONSULENZA LEGALE CONSULDAS | 800 849090 |
ASSISTENZA SINISTRI | 045 8378901 |
ALTRE INFORMAZIONI | 045 8372611 |
INDICE
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO | Pg. 1 | |
GARANZIE DI TUTELA LEGALE | Artt. 1-6 | Pg. 2 |
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DI TUTELA LEGALE | Artt. 7-11 | Pg. 5 |
DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE | Artt. 12-25 | Pg. 7 |
DEFINIZIONI UTILIZZATE IN QUESTO CONTRATTO
Arbitrato | È una procedura alternativa alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l’insorgenza. È parificata a un’azione in giudizio. |
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicuratore | La compagnia di assicurazioni. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | Chi stipula il contratto di assicurazione. |
Controversia | Lite di carattere legale che può coinvolgere due o più soggetti, disciplinata dal diritto civile. |
Danno extracontrattuale | È il danno ingiusto derivante da un fatto illecito. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l’evento dannoso. |
DAS | La compagnia di assicurazioni, e cioè D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. |
Delitto | È una tipologia di reato, punito con la multa o la reclusione. |
Diritto civile | È il complesso di norme che regola i rapporti tra privati (aziende o persone) come disciplinato dal codice civile e dalle norme da esso richiamate. |
Doloso | Comportamento caratterizzato dalla volontà cosciente di infrangere la legge. |
Fatto illecito | Qualsiasi fatto commesso in violazione di norme dell’ordinamento giuridico, che provoca un danno ingiusto. |
Libro unico del lavoro | È il supporto che ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni rapporto di lavoro, sul quale iscrivere i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. |
Massimale | La somma entro la quale DAS risponde per ogni sinistro. |
Parti | Il contraente e DAS. |
Patteggiamento | È un procedimento speciale disciplinato dagli artt. 444 ss del codice di procedura penale, che consiste in un accordo tra l’imputato e il pubblico ministero circa l’entità della pena da irrogare (tecnicamente “applicazione della pena su richiesta delle parti”). Con il patteggiamento il soggetto imputato può ottenere uno “sconto” della pena fino al limite di un terzo. |
Periodo di validità del contratto | Periodo intercorrente tra la data di decorrenza indicata in polizza e la data di scadenza della polizza. |
Polizza | Il documento che prova l’assicurazione. |
Premio | La somma dovuta dal contraente a DAS a fronte della stipulazione dell'assicurazione. |
Prescrizione del reato | Estinzione del reato per il decorso di un determinato periodo di tempo. In altre parole, per il solo fatto che sia passato il tempo massimo previsto dalla legge entro cui doveva essere emessa la sentenza definitiva, senza che questo si avvenuto, è previsto che il reato si estingua. In questo caso non vi è alcuna conseguenza penale per l’imputato. È disciplinata nel codice di penale agli artt. 157-161. |
Risoluzione amichevole delle controversie | È l’attività che viene svolta tentando una composizione amichevole della controversia tra le parti, al fine di evitare il ricorso al giudice. Comprende procedure quali la mediazione civile, la negoziazione assistita, la conciliazione paritetica. |
Sanzione amministrativa | Misura che l’ordinamento adotta per colpire un illecito amministrativo. Può consistere nel pagamento di una somma di denaro, fissa o proporzionale, o nella sospensione o decadenza da licenze o concessioni. L’applicazione di una sanzione amministrativa può essere di competenza dell’autorità amministrativa o dell’autorità giudiziaria. |
Sinistro / Evento | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa. |
Spese di giustizia | Sono le spese del processo penale che vengono poste a carico dell’imputato in caso di sua condanna. |
Spese peritali | Spese relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U. - consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (C.T.P. - consulente di parte). |
Spese di soccombenza | Spese che il giudice con sentenza pone a carico di colui che perde la causa ed a favore della parte vittoriosa. |
Transazione | Accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una controversia. |
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SEZIONE GARANZIE DI TUTELA LEGALE
ARTICOLO 1 - COSA È ASSICURATO
1.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
1.1.1. DAS tutela i diritti del contraente e delle persone assicurate nell’ambito dell’attività d’impresa dichiarata in polizza.
1.1.2. La garanzia vale esclusivamente per:
a) difendersi in un procedimento penale, con i limiti previsti all’articolo 4 lettera k) per i delitti dolosi;
b) ottenere assistenza legale per il risarcimento di un danno extracontrattuale subito a causa di fatto illecito di terzi;
c) affrontare controversie che riguardano richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi a causa del presunto fatto illecito dell’assicurato. Questa garanzia opera solo a seguito dell’intervento dell’assicuratore della responsabilità civile e dopo l’esaurimento dell’intero massimale, per spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dall’art. 1917 del codice civile;
d) presentare opposizione contro una sanzione amministrativa davanti all’autorità competente per la presunta inosservanza di una norma di legge, eccetto la normativa fiscale e tributaria.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia vale se viene contestata la violazione delle seguenti normative:
i. Regolamento Europeo Privacy (GDPR, Regolamento 679/2016) e Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003), e successive modifiche e integrazioni;
ii. Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/2008);
iii. Codice dell’ambiente (Decreto Legislativo n. 152/2006);
iv. Controlli in materia di sicurezza alimentare (detta anche “HACCP”, Decreto Legislativo n. 193/2007);
v. Normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (Decreto Legislativo 231/2001).
Riguardo a tale normativa, se in seguito alle indagini il contraente risulta sprovvisto di un adeguato modello preventivo di organizzazione e gestione, la garanzia si estende alla copertura delle spese necessarie per predisporre un modello riparatorio contenente le misure volte a eliminare le carenze organizzative, al fine di evitare o ridurre le sanzioni amministrative interdittive, fino a un massimo di 2.500 euro.
1.1.3. In relazione a tali eventi, DAS offre assistenza legale e assume a proprio carico o rimborsa, fino all’importo del massimale indicato in
polizza e alle condizioni stabilite da questo contratto, le seguenti spese:
a) spese per l’intervento di un legale incaricato della gestione del sinistro;
b) onorari di un legale domiciliatario, se l’assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, nel limite di 3.000 euro per sinistro e per anno di contratto;
c) spese peritali;
d) spese di giustizia;
e) spese di soccombenza liquidate a favore della controparte;
f) spese legali conseguenti a una transazione autorizzata da DAS, comprese le spese legali della controparte, se sono state autorizzate da DAS;
g) spese per accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica del sinistro;
h) spese investigative per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
i) spese per redazione di denunce, querele, istanze all’autorità giudiziaria;
j) spese degli arbitri e del legale intervenuti in arbitrato, se una controversia deve essere deferita e risolta davanti a uno o più arbitri;
k) spese di avvio di una mediazione civile e indennità del mediatore, spettante agli organismi di mediazione;
l) spese per l’esecuzione forzata di ciascun titolo esecutivo, nel limite di due tentativi;
m) contributo unificato di iscrizione a ruolo.
1.1.4. In caso di arresto, minaccia di arresto o di procedimento penale all’estero, in uno dei Paesi dove la garanzia è operante, DAS assicura,
entro il limite del massimale indicato in polizza:
a) le spese di assistenza di un interprete;
b) le spese relative a traduzioni di verbali o atti del procedimento;
c) l’anticipo della cauzione disposta dall’autorità estera competente. L’importo anticipato dovrà essere restituito da DAS entro 60 giorni dalla sua erogazione.
1.1.5. Per i medesimi eventi DAS eroga inoltre, su richiesta dell’assicurato, consulenza legale telefonica per affrontare in modo corretto una controversia di natura legale, per impostare correttamente comunicazioni rivolte a una controparte (ad esempio richieste di risarcimento o diffide) e per ottenere chiarimenti su leggi, decreti e normative vigenti.
ESTENSIONI DI GARANZIA
(valide solo se espressamente indicate in polizza e se per esse è stato corrisposto il relativo premio)
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1.2 - GARANZIA “RETROATTIVITÀ DELLA GARANZIA PER PROCEDIMENTI PENALI”
1.2.1. La garanzia opera anche per i procedimenti penali che riguardano fatti posti in essere nei 2 anni precedenti la data di decorrenza della
xxxxxxx, sul presupposto che l’assicurato sia venuto a conoscenza del fatto che comporta responsabilità dopo la firma della polizza.
1.2.2. Se prima della data di decorrenza della polizza esisteva un’altra assicurazione di tutela legale operante per l’evento occorso a favore dell’assicurato, la garanzia di DAS opera solo dopo l’esaurimento dell’intero massimale previsto dalla precedente assicurazione (secondo rischio).
1.2.3. Secondo quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, il contraente dichiara, anche per conto degli altri assicurati, di non aver ricevuto alcuna notizia né di essere a conoscenza di comportamenti o situazioni che possano far supporre il sorgere di un procedimento penale per fatto imputabile all’assicurato.
1.3 - GARANZIA “ANTICIPO SPESE E AMPLIAMENTO COPERTURA PENALE DOLOSO”
1.3.1. Se l’assicurato è sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, la garanzia viene prestata anche se:
a) il giudizio si conclude con applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento);
b) interviene la prescrizione del reato.
Restano comunque esclusi tutti gli altri casi di estinzione del reato.
1.3.2. In caso si procedimento penale per delitto doloso, DAS provvede all’anticipo delle spese, nel limite della somma di 5.000 euro, in attesa della definizione del giudizio.
DAS richiede all’assicurato, e in solido al contraente, il rimborso di tutte le spese eventualmente anticipate in ogni grado di giudizio, se:
a) il giudizio si conclude con sentenza diversa da assoluzione, proscioglimento o derubricazione del reato da doloso a colposo, archiviazione per infondatezza della notizia di reato o patteggiamento;
b) intervenga una causa di estinzione del reato, ad esclusione della prescrizione.
1.4 - GARANZIA “SPESE DI RESISTENZA”
Con questa estensione, se il contraente ha una polizza di responsabilità civile verso terzi in regola con il pagamento dei premi che non può essere attivata perché esclude l’evento occorso o comunque non lo ricomprende tra le garanzie previste, la garanzia di tutela legale per le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, indicata all’articolo 1.1.2. lettera c), opera direttamente per coprire le spese per resistere a un’azione in giudizio e per le eventuali spese di soccombenza (copertura in primo rischio), nei limiti del massimale indicato in polizza. DAS si riserva il diritto di chiedere in qualsiasi momento all’assicurato o al contraente di fornire una copia della polizza di responsabilità civile verso terzi; se l’assicurato o il contraente non adempie alla richiesta questa garanzia non sarà operante.
1.5 - GARANZIA “PACCHETTO CONTRATTUALE”
La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del contraente nell’ambito dell’attività dichiarata in polizza se deve affrontare:
a) controversie di diritto civile di natura contrattuale con fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; sono comprese le controversie che riguardano contratti di appalto o subappalto commissionati dal contraente;
b) controversie individuali di lavoro con soggetti identificati nel Libro unico del lavoro;
c) controversie, incluse quelle relative alla locazione e al diritto di proprietà e altri diritti reali, che riguardano gli immobili che rappresentano l’oggetto sociale del contraente, e inoltre, gli immobili identificati in polizza nei quali l’assicurato svolge la propria l’attività.
1.6 - GARANZIA “DECRETO LEGISLATIVO N. 472/97 IN MATERIA DI SANZIONI TRIBUTARIE”
La garanzia viene prestata anche per la tutela dei diritti del contraente nei procedimenti di natura tributaria e fiscale previsti dal D.lgs. n. 472/97 e successive modifiche e integrazioni.
La garanzia opera se il contraente necessita dell’assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato, come definito dall’art. 12 del D.lgs. n. 546/92 e successive modifiche, in fase di contraddittorio con le autorità fiscali e/o per la presentazione di un ricorso davanti alla commissione tributaria provinciale. Sono escluse le semplici richieste di allegazione e/o produzione di documenti. DAS rimborsa le spese relative al ricorso soltanto nei casi di accertamento di violazione non conseguente a dolo o colpa grave, secondo le definizioni indicate all’art. 5 del D.lgs. n. 472/97.
1.7 - GARANZIA “VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI”
La garanzia viene estesa alle controversie di diritto civile di natura contrattuale, che riguardano forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal contraente, compreso il recupero di crediti, che insorgono e devono essere processualmente trattate ed eseguite in Itxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, con il limite indicato in polizza di:
a) 5 denunce per ciascun anno assicurativo;
b) 10 denunce per ciascun anno assicurativo;
c) 15 denunce per ciascun anno assicurativo.
La garanzia viene estesa anche all’azione in giudizio:
a) in 1 denuncia per anno assicurativo, delle 5 previste, in caso di estensione “vertenze contrattuali con i clienti 5 casi”;
b) in 2 denunce per anno assicurativo, delle 10 previste, in caso di estensione “vertenze contrattuali con i clienti 10 casi”;
c) in 3 denunce per anno assicurativo, delle 15 previste, in caso di estensione “vertenze contrattuali con i clienti 15 casi”.
L’estensione della garanzia all’azione in giudizio è concessa se, da visure o da informazioni commerciali acquisite da DAS, nei confronti del debitore non risultano:
a) situazioni economiche pregiudizievoli;
b) carenze di beni;
c) richieste pendenti di fallimento o altra procedura concorsuale.
In questi casi la garanzia è limitata alla risoluzione amichevole della controversia e, se la procedura concorsuale è già avviata, alla stesura e al deposito della domanda di ammissione del credito.
1.8 - GARANZIA “VERTENZE CONTRATTUALI CON I CLIENTI ESCLUSO IL RECUPERO DEI CREDITI”
La garanzia viene prestata per controversie di diritto civile di natura contrattuale con i clienti che riguardano contestazioni di forniture di beni e/o prestazioni di servizi effettuate dal contraente, che insorgano e debbano essere processualmente trattate ed eseguite in Itxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx, nel limite di tre denunce per ciascun anno assicurativo, con l’esclusione delle controversie per il recupero dei crediti.
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ARTICOLO 2 - CHI È ASSICURATO E QUALI BENI SONO ASSICURATI
2.1. Le garanzie operano a favore del contraente ed inoltre:
a) per le ditte individuali e le imprese familiari, a favore di:
i. titolare e soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
ii. familiari e affini che collaborano nell’attività;
iii. stagisti;
b) per le società di persone, a favore di:
i. soci;
ii. soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
iii. familiari e affini che collaborano nell’attività;
iv. stagisti;
c) per le società di capitale, a favore di:
i. amministratori e legali rappresentanti;
ii. soggetti iscritti nel Libro unico del lavoro;
iii. stagisti.
2.2. Se viene contestata la violazione del Decreto Legislativo 231/2001, la garanzia viene prestata anche a favore delle altre persone fisiche a cui la legge attribuisce funzioni di rappresentanza del contraente oppure imputa loro le attività da essa svolte, come ad esempio i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, i consulenti delegati a funzioni di sicurezza del lavoro, i membri dell’organismo di vigilanza.
2.3. Le garanzie operano per l’immobile indicato in polizza e per gli immobili che non possono essere considerati sede legale od operativa e che rappresentano l’oggetto sociale del contraente. Se il contraente opera in sedi secondarie, le garanzie valgono solo se tali immobili sono indicati nell’allegato “elenco rischi” della polizza e se per essi è stato corrisposto il relativo premio aggiuntivo.
ARTICOLO 3 - QUANDO UN EVENTO È CONSIDERATO IN GARANZIA
3.1. Un evento rientra in garanzia se è da considerare avvenuto nel periodo di validità del contratto.
3.2. Per le controversie di diritto civile di natura contrattuale un evento è considerato in garanzia se avviene almeno 90 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione. Questa limitazione non vale se la polizza sostituisce un precedente contratto in essere con DAS per la copertura dei medesimi rischi che ha avuto una durata di almeno 90 giorni.
3.3. Per i ricorsi contro sanzioni tributarie un evento è considerato in garanzia se il primo atto di accertamento avviene almeno 180 giorni dopo la decorrenza dell’assicurazione.
3.4. La garanzia opera anche prima della notifica all’assicurato dell’informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, invito a presentarsi e di accompagnamento coattivo (artt. 374-376 del codice di procedura penale).
3.5. Per determinare la data in cui avviene un evento, DAS considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di richieste di risarcimento di danni extracontrattuali;
b) la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
c) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge o di contratto, da parte dell’assicurato, della controparte o di un terzo, nelle restanti ipotesi.
3.6. Se l’evento si protrae attraverso più violazioni successive della stessa natura, DAS prende in considerazione la data in cui si è verificata la prima violazione, anche presunta.
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ARTICOLO 4 - COSA NON È ASSICURATO E QUALI SONO I LIMITI DI COPERTURA
4.1. La garanzia è esclusa:
a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo e per eventi conseguenti a guerre, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate;
b) per materia fiscale-tributaria e materia amministrativa, salvo per i procedimenti penali e salvo quanto espressamente previsto nelle garanzie scelte;
c) per controversie e procedimenti relativi a veicoli, mezzi nautici e mezzi aerei in genere;
d) per controversie che riguardano l’acquisto di beni immobili;
e) per controversie che riguardano la vendita di beni immobili che non rientrano tra i beni assicurati e in ogni caso se non è stata acquistata un’estensione di garanzia per le vertenze contrattuali con i clienti;
f) per controversie che riguardano la costruzione di beni immobili, se la costruzione dell’immobile non rientra nell’oggetto dell’attività del contraente;
g) per controversie che riguardano inadempienze contrattuali, salvo quanto espressamente previsto nelle garanzie scelte;
h) per vertenze con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali;
i) per controversie che riguardano diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva e concorrenza sleale;
j) per controversie che riguardano rapporti fra soci e/o amministratori od operazioni di trasformazione, fusione, partecipazione societaria e acquisto/cessione/affitto di azienda;
k) per eventi che derivano da fatto doloso dell’assicurato; se l’assicurato è indagato o imputato per delitto doloso, la garanzia opera solo se viene assolto o prosciolto con sentenza inappellabile o vi è archiviazione per infondatezza della notizia di reato (art. 408 del codice di procedura penale) o derubricazione del reato da doloso a colposo;
l) per opposizione a sanzioni amministrative di natura pecuniaria, quando il valore della sanzione al netto di oneri accessori e spese di notifica è inferiore a 1.000 euro.
4.2. Nelle controversie di diritto civile di natura contrattuale ed extracontrattuale, se il valore economico della controversia (valore in lite) è pari o inferiore a 500 euro, la garanzia viene prestata solo per la fase di risoluzione amichevole della controversia con esclusione dell’azione in giudizio.
4.3. In caso di controversia tra contraente e un’altra persona assicurata la garanzia viene prestata solo a favore del contraente.
ARTICOLO 5 - QUALI SPESE NON VENGONO SOSTENUTE O RIMBORSATE DA DAS
DAS non si farà carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 8 e 9;
b) spese per la gestione di una controversia prima dell’azione in giudizio, per incarichi conferiti dall’assicurato a professionisti diversi da quelli autorizzati da DAS;
c) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
d) spese dovute al legale per la propria attività che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
f) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se per gestire la causa è necessario incaricare un avvocato domiciliatario, DAS sostiene o rimborsa fino a un massimo di 3.000 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
g) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
h) spese rimborsate dalla controparte. Se DAS ha anticipato tali spese, l’assicurato deve restituirle entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto il rimborso;
i) spese ulteriori rispetto a quelle del legale incaricato per la gestione della controversia, se tale controversia si conclude con una
transazione non concordata con DAS;
j) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
k) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA non detraibile per l’assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo;
l) spese per l’esecuzione forzata di un titolo esecutivo oltre il secondo tentativo; in ogni caso vengono escluse le spese diverse da quelle legali, peritali e processuali (come ad esempio gli oneri per il reperimento di documentazione per l’istanza di vendita, le spese del notaio incaricato alla vendita o le spese per le attività di pignoramento);
m) spese peritali per la predisposizione del modello preventivo di organizzazione previsto dal D.lgs. n. 231/2001 superiori a 2.500 euro.
ARTICOLO 6 - DOVE VALE LA COPERTURA
6.1. Le garanzie operano per gli eventi che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari:
a) di tutti gli Stati d’Europa nelle ipotesi di danni extracontrattuali o di procedimento penale;
b) dei Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein, Regno Unito, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, nelle ipotesi di controversie di diritto civile di natura contrattuale diverse dalle controversie con i clienti;
c) di Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xx Xxx Xxxxxx nell’ipotesi di opposizione alle sanzioni amministrative e nelle ipotesi di diritto civile
di natura contrattuale con i clienti.
6.2. Per le controversie contrattuali con i clienti relative al recupero di crediti non contestati, con il pagamento di un premio aggiuntivo il contraente può scegliere di estendere la copertura ai sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari dei Paesi dell’Unione Europea e di Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein e Regno Unito.
6.3. Il servizio assicurativo di consulenza legale telefonica è operante per eventi avvenuti in Italia, in relazione a leggi e normative italiane.
ARTICOLO 7 - COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
GESTIONE DELLE PRESTAZIONI RELATIVE ALLE GARANZIE DI TUTELA LEGALE
7.1. Per richiedere le prestazioni previste l’assicurato deve segnalare l’accaduto a DAS appena possibile.
La denuncia del sinistro deve essere effettuata, a scelta dell’assicurato, per il tramite di una delle seguenti modalità:
a) chiamando dall’Italia il numero verde 000.00.00.00, dall’estero il numero x00 000 0000000, attivi dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00;
b) sul sito xxx.xxx.xx nella sezione “area clienti”.
7.2. DAS raccoglie la richiesta (denuncia di sinistro), indica i documenti necessari per attivare la garanzia in funzione della tipologia di evento
accaduto, fornisce tutte le informazioni sulle modalità di gestione del caso e rilascia un numero identificativo della pratica.
7.3. Tutta la documentazione deve essere regolarizzata a spese dell’assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
7.4. Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’assicurato deve inviare a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento arrivato dopo la denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso entro i termini utili per la sua difesa.
7.5. In caso di procedimento penale, l’assicurato deve denunciare il sinistro quando ha inizio l’azione penale o comunque quando ha notizia di coinvolgimento nell’indagine penale.
7.6. Per richiedere una consulenza legale telefonica l’assicurato deve chiamare il numero verde 000.00.00.00 e fornire il numero di polizza e un recapito telefonico al quale essere ricontattati.
ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
8.1. Prima dell’eventuale azione in giudizio, la gestione del caso è riservata esclusivamente a DAS, secondo le seguenti disposizioni:
a) ricevuta la denuncia del sinistro, DAS svolge ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia, direttamente o con l’ausilio di professionisti da essa individuati (secondo quanto previsto dall’art. 164 comma 2 lettera a) del codice delle assicurazioni private
- D.Lgs. 209/05). A tal fine l’assicurato deve rilasciare, se richiesto da DAS, apposita procura per la gestione della controversia;
b) per risolvere la controversia, DAS valuta l’opportunità di ricorrere o aderire a procedure di risoluzione amichevole delle controversie, come ad esempio mediazione civile, negoziazione assistita, conciliazione paritetica;
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c) l’assicurato può scegliere fin da questa fase un legale di propria fiducia se si verifica una situazione di conflitto di interessi con DAS.
8.2. DAS autorizza l’eventuale azione in giudizio:
a) sempre, quando è necessario resistere in un procedimento penale o amministrativo o ad un’azione civile promossa da terzi;
b) se la composizione amichevole non riesce e le pretese dell’assicurato presentano possibilità di successo, negli altri casi. L’assicurato comunica a DAS le informazioni e le argomentazioni su cui fondare l’azione o la resistenza in giudizio per consentire a DAS di valutare le possibilità di successo.
8.3. Se DAS ritiene che non vi siano possibilità di successo nell’azione in giudizio, l’assicurato che non condivide il parere di DAS può, in alternativa all’arbitrato previsto all’articolo 11, procedere comunque per proprio conto. In tal caso, se vince la causa con sentenza inappellabile, può chiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
8.4. Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia; se l’assicurato non fornisce tale indicazione, DAS può individuare direttamente il legale;
b) l’assicurato deve dare in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendogli tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
c) se nel corso dello stesso grado di giudizio l’assicurato decide di revocare l’incarico professionale conferito a un legale e di darlo a un nuovo legale, DAS non rimborsa le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale.
8.5. In caso di procedimento penale per delitto doloso, le prestazioni vengono sospese e la loro erogazione è condizionata all’assoluzione o al proscioglimento dell’assicurato pronunciata con sentenza inappellabile, o alla derubricazione o archiviazione per infondatezza della notizia di reato stabilita con provvedimento definitivo.
8.6. DAS gestisce a tutti gli effetti un’unica pratica (sinistro unico):
a) in presenza di vertenze, promosse da o contro una o più persone e che hanno per oggetto domande identiche o connesse;
b) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sono coinvolti uno o più assicurati;
c) se l’evento che dà diritto alle prestazioni si protrae con più violazioni successive della stessa natura.
8.7. Nell’erogazione delle prestazioni, DAS si impegna:
a) a pagare l’indennizzo all’assicurato, nei limiti del massimale, entro 30 giorni dal momento in cui DAS ha raccolto la documentazione necessaria per liquidare la prestazione; a tal fine l’assicurato deve collaborare nel fornire rapidamente le coordinate bancarie per il pagamento;
b) a erogare la consulenza legale telefonica tramite i propri consulenti entro le ore 24 del giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della richiesta richiamando l’assicurato al numero di telefono da questi indicato.
ARTICOLO 9 - QUALI REGOLE OCCORRE RISPETTARE PER AVERE DIRITTO ALLE PRESTAZIONI – I CASI DI DECADENZA
Per avere diritto alle prestazioni previste dalle garanzie di tutela legale, l’assicurato deve rispettare le seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il sinistro appena possibile e comunque entro il tempo utile per organizzare la sua difesa;
b) deve aggiornare appena possibile DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
c) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
d) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. DAS in ogni caso non sostiene né rimborsa spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e che non vengono dettagliate in parcella e spese che eccedono i parametri forensi in materia di compensi degli avvocati stabiliti dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni;
e) non può concordare con la controparte, senza la preventiva autorizzazione di DAS, alcuna transazione o accordo per definire la controversia che preveda a carico di DAS spese ulteriori rispetto alle competenze del legale dell’assicurato. Se l’assicurato procede senza autorizzazione, DAS garantisce il rimborso degli oneri a suo carico solo dopo aver verificato l’effettiva urgenza nel concludere l’operazione e se la stessa è conveniente.
ARTICOLO 10 - ESONERO DI RESPONSABILITÀ
10.1. DAS non è responsabile dell’operato di legali e periti.
10.2. DAS non è responsabile di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni causati dalla mancanza dei necessari documenti a supporto delle richieste dell’assicurato.
ARTICOLO 11 - ARBITRATO PER CONFLITTO DI INTERESSE O DISACCORDO SULLA GESTIONE DELLE PRESTAZIONI
11.1. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l’assicurato e DAS sulla gestione delle prestazioni, sia l’assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, designato dal Presidente del Tribunale competente a norma del codice di procedura civile.
11.2. L’assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
11.3. L’arbitro decide secondo equità. Se la decisione dell’arbitro è sfavorevole all’assicurato, questi può ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere a DAS il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto dalla polizza.
11.4. Se l’assicurato intende in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile può essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
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DISPOSIZIONI CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE
ARTICOLO 12 – QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE - PERIODO DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO
12.1. L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se è stata pagata entro tale data. Se è stata pagata, in tutto o in parte, in data successiva, decorre dalle ore 24 del giorno del pagamento.
12.2. L’assicurazione scade il giorno indicato in polizza se non viene rinnovata.
12.3. Se il contraente non paga il premio o le rate di premio successive, l’assicurazione si sospende dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, a parziale deroga dell’art. 1901 del codice civile.
ARTICOLO 13 - COME E QUANDO SI RINNOVA LA COPERTURA
L’assicurazione viene prorogata per un anno se non viene disdetta dal contraente o da DAS per iscritto almeno 30 giorni prima della scadenza annuale, e così successivamente. La disdetta va comunicata secondo le modalità indicate dall’articolo 21.2.
ARTICOLO 14 - IN QUALI CASI IL CONTRATTO SI CHIUDE PRIMA DELLA SCADENZA: RISOLUZIONE E RECESSO
14.1. Se il contraente non ha più bisogno dell’assicurazione perché il rischio cessa, deve inviare apposita comunicazione scritta a DAS trasmettendo prova della cessazione del rischio. Rimane l’obbligo per il contraente di pagare le rate del premio nel frattempo già scadute e non corrisposte.
14.2. Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dall’archiviazione della pratica, sia il contraente sia DAS possono recedere dall’assicurazione. Il recesso deve essere comunicato all’altra parte con raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Se a recedere è il contraente, l’assicurazione cessa il giorno in cui DAS riceve la comunicazione di recesso; se a recedere è DAS, l’assicurazione cessa 30 giorni dopo la ricezione della comunicazione di recesso da parte del contraente.
14.3. Il contratto si risolve di diritto in caso di inabilitazione o interdizione del contraente o se questi è sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria e amministrazione straordinaria/speciale. Le azioni si interrompono dalla data di presentazione della domanda di accesso a una delle procedure precedentemente definite, con liberazione di DAS da ogni ulteriore prestazione.
14.4. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, DAS rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio pagato e non goduto, al netto delle imposte.
ARTICOLO 15 - A QUANTO AMMONTA E COME SI PAGA L’ASSICURAZIONE
15.1. L’importo che il contraente deve pagare, detto premio, è riportato in polizza. Il pagamento è annuale o può essere suddiviso in più rate; in quest’ultimo caso il premio viene aumentato del 3% ed è previsto l’addebito di un diritto fisso di emissione di 3,01 euro per ogni rata. L’importo è interamente dovuto anche se frazionato.
15.2. Il premio deve essere pagato all’intermediario cui la polizza è assegnata, oppure direttamente a DAS, con i mezzi di pagamento ammessi dalla legge vigente.
ARTICOLO 16 - AGGIORNAMENTO DEL PREMIO E DEL MASSIMALE PER INDICIZZAZIONE
Se la polizza prevede un premio indicizzato, il massimale e il premio sono calcolati in base all’”indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati” pubblicato dall’ISTAT, secondo i seguenti criteri:
a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l’indice del mese di settembre dell’anno precedente;
b) alla scadenza di ogni rata annuale il massimale e il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione a tale indice;
c) l’aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua;
d) se, in conseguenza delle variazioni dell’indice, il massimale o il premio superano il doppio degli importi inizialmente stabiliti, sia il contraente sia DAS
possono rinunciare all’aggiornamento; in tal caso il massimale e il premio rimarranno quelli risultanti dall’ultimo aggiornamento effettuato;
e) in caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione degli indici, DAS proporrà l’adeguamento tenendo conto delle variazioni notoriamente avvenute nei prezzi correnti rispetto all’ultimo adeguamento; il contraente in tal caso può rinunciare all’adeguamento proposto da DAS, con gli effetti indicati al comma precedente.
ARTICOLO 17 - REGOLAZIONE DEL PREMIO PER LE SUCCESSIVE ANNUALITÀ
17.1. Il premio annuo indicato in polizza costituisce il minimo dovuto.
17.2. Alla scadenza di ciascuna annualità il premio viene ricalcolato in base al parametro variabile riportato in polizza e/o nelle appendici di regolazione
premio. Tale parametro è costituito dal numero degli addetti e/o del fatturato annuo, o altro diverso parametro concordato dalle parti.
17.3. A tale scopo, se intervengono variazioni al valore del parametro variabile, il contraente dovrà inviare a DAS o all’intermediario a cui è assegnato il contratto, nel termine di 30 giorni dopo la scadenza di ciascuna annualità di contratto, una dichiarazione scritta che aggiorna il dato valido per la nuova annualità, fermo il pagamento tempestivo del premio di rinnovo provvisorio richiesto da DAS e calcolato sui dati riferiti all’annualità precedente.
17.4. In caso di variazione del parametro, DAS provvederà:
a) a emettere una appendice di regolazione del premio, indicando il nuovo premio per l’annualità in corso e la differenza tra quanto pagato in sede di rinnovo e quanto effettivamente dovuto in base al dato comunicato a consuntivo;
b) ad aggiornare il premio per le annualità successive in base all’ultima regolazione effettuata.
17.5. Se la regolazione comporta un aumento del premio, il contraente deve pagare le differenze di premio risultanti dalla regolazione nei 30 giorni successivi dalla data di ricevimento dell’appendice di regolazione; se si tratta di regolazione in diminuzione, DAS si impegna a restituire le differenze di premio a favore del contraente nei 30 giorni successivi dalla data di ricevimento della dichiarazione scritta di aggiornamento dei parametri variabili, salvo il minimo dovuto di cui al punto 17.1.
17.6. Se al termine dell’annualità di contratto non sono intervenute variazioni nel parametro variabile, il contraente non deve trasmettere alcuna comunicazione; se l’aggiornamento del parametro variabile non comporta alcuna variazione del premio, DAS non deve emettere alcuna appendice di
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regolazione del premio. In entrambi i casi il premio dovuto per la nuova annualità di contratto resterà quello pagato in sede di rinnovo o di firma della polizza.
17.7. Se il contraente non comunica l’aggiornamento dei parametri variabili quando dovuto, o non paga la differenza di premio a suo carico, le garanzie previste dal contratto saranno ridotte in misura proporzionale rispetto alla quota di rischio non comunicato o non pagato.
17.8. DAS si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sui dati comunicati dal contraente, il quale si impegna a fornire, a semplice richiesta scritta, le informazioni e i documenti necessari (ad esempio, il Libro unico del lavoro o l’ultimo bilancio approvato).
ARTICOLO 18 - CORRETTA INFORMAZIONE SUL RISCHIO CHE VIENE ASSUNTO
18.1. Il contraente deve fornire a DAS tutte le informazioni necessarie per una corretta individuazione del rischio.
18.2. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile.
ARTICOLO 19 - COSA FARE IN CASO DI VARIAZIONE DEL RISCHIO
19.1. Il contraente è tenuto a comunicare ogni circostanza aggravante il rischio assicurato.
19.2. Se DAS viene a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere al contraente la modifica delle condizioni in corso e/o la variazione del premio, fatto salvo il diritto di recesso, come previsto dall’art. 1898 del codice civile.
19.3. Dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio fornite in costanza di contratto possono comportare la perdita parziale o totale al diritto alle prestazioni o la cessazione dell’assicurazione come previsto dall’art. 1898 del codice civile.
19.4. Il contraente può comunicare per iscritto a DAS anche la diminuzione del rischio. DAS ridurrà il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, come previsto dall’art. 1897 del codice civile, fatto salvo il diritto di recesso da parte della stessa.
ARTICOLO 20 - PRESCRIZIONE
I diritti derivanti dal contratto si prescrivono entro due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del codice civile. Da ciò ne deriva che le denunce di sinistro e/o le comunicazioni ricevute oltre due anni da quando poteva essere fatto valere il diritto alla prestazione comporteranno per l’assicurato la perdita del diritto alla prestazione.
ARTICOLO 21 - MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON DAS
21.1. Tutte le comunicazioni che l’assicurato e il contraente effettuano ai fini del presente contratto devono essere fatte per iscritto, se non indicato diversamente nelle Condizioni di assicurazione, e vanno indirizzate a DAS o all’intermediario cui la polizza è assegnata.
21.2. Le comunicazioni con DAS possono avvenire:
a) mediante lettera raccomandata a D.A.S. SpA - Via Xxxxxx Xxxxx 9/B - 37135 Verona
b) mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx
21.3. Per denunciare un sinistro, l’assicurato deve utilizzare il canale telefonico o web con le modalità indicate all’articolo 7.
21.4. Per esercitare il recesso a seguito di sinistro il contraente dovrà seguire le modalità indicate all’articolo 14.2.
21.5. Se il contratto è intermediato da un broker, le comunicazioni che il contraente o l’assicurato fanno al broker impegnano DAS a condizione che la stessa ne venga a conoscenza; ogni comunicazione fatta da DAS al broker si intende come fatta all’assicurato o al contraente.
ARTICOLO 22 - ALTRE ASSICURAZIONI PER LO STESSO RISCHIO
22.1. Se il contraente e/o l’assicurato hanno sottoscritto altre assicurazioni per la copertura dello stesso rischio, quando si verifica un sinistro devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, come previsto dall’art. 1910 del codice civile.
22.2. Se il contraente e/o l’assicurato omettono intenzionalmente di comunicare quanto richiesto, DAS non procederà a erogare alcuna prestazione.
22.3. Il contraente non può stipulare più polizze con DAS per la copertura del medesimo rischio, se non autorizzato espressamente da DAS. Se contravviene a questo obbligo, DAS erogherà le proprie prestazioni nel limite del massimale più alto fra quelli previsti dalle polizze stipulate.
ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che riguarda l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione di questo contratto è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o dove ha sede legale il contraente o l’assicurato.
ARTICOLO 24 - TASSE E IMPOSTE
Le spese di bollo, tasse e imposte dipendenti da questo contratto sono a carico del contraente, anche se il loro pagamento è stato anticipato da DAS.
ARTICOLO 25 - RICHIAMO ALLE NORME DI LEGGE
L’assicurazione è regolata da questo contratto, dalle sue appendici e, per quanto non precisato, dalla legge italiana.
In particolare, secondo quanto previsto dall’art. 1914 del codice civile, l’assicurato deve fare quanto possibile per evitare il danno o, se il danno si è già verificato, per diminuirne le conseguenze e deve agire nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza e solidarietà.
Condizioni di assicurazione - Mod. CA 2019/DIE - Documento aggiornato a settembre 2019
Il contratto di assicurazione sarà concluso con D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione, con Sede e Direzione Generale in Italia, Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – 37135 Verona. D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nei rami
n.17 “Tutela Legale” (D.M. 26/11/1959 - G.U. n. 299 dell’11/12/1959), n.16 “Perdite pecuniarie di vario genere” e n.18 “Assistenza” (Provvedimento Isvap n.2593 del 27/02/2008) ed è iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e Riassicurazione al n. 1.00028 sez. I
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D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri SpA di Assicurazione Sede e Direzione Generale: 00000 Xxxxxx - Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0/X Tel. 000 0000000 - Fax 000 0000000
xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxx.xx - xxx.xxx.xx
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