EMERGENZA CORONAVIRUS
EMERGENZA CORONAVIRUS
ACQUISIZIONE IN COMODATO D’USO GRATUITO DEI LOCALI DA ADIBIRE A SEDE DISTACCATA DELLA “STRUTTURA PER LA GESTIONE DELLA LOGISTICA COVID-19”
Convenzione
TRA
Il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro avente sede legale in di seguito individuato
come Consorzio, rappresentata dal Presidente Xxxxxx Xxxxxxxx,
E
La Regione Automa della Sardegna, con sede in in ………………., di seguito individuata come parte conduttrice, rappresentata dal Direttore generale della protezione civile, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx,
PREMESSA
Visto lo Statuto speciale della Regione Sardegna e le relative norme di attuazione;
Visto l’art. 11 della legge 7 febbraio 1990 n. 241 che consente alle Amministrazioni pubbliche di concludere accordi con i privati, per il perseguimento del pubblico interesse;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante “Codice di protezione civile”;
Vista la legge regionale 17 gennaio 1989, n. 3 recante “Interventi in materia di protezione civile” e s.m.i.;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, nonché le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali, il predetto stato di emergenza è stato prorogato rispettivamente sino al 15 ottobre 2020, sino al 31 gennaio 2021, sino al 30 aprile 2021 e, da ultimo, sino al 31 luglio 2021;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 con la quale sono individuati i primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili e lo stesso Capo del Dipartimento ne assicura il coordinamento, anche avvalendosi dei soggetti attuatori;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all’OCDPC 630/2020;
Viste le ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 13/25 del 17.03.2020 recante “Coordinamento degli interventi urgenti e dei servizi di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo regionale di cui al comma 4 dell’art. 7 della L.R. 3/1989, come sostituito dall’art. 3 della L.R. 9/2020” che ha dichiarato lo stato di emergenza regionale sino al 31.07.2020;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 45/3 del 08.09.2020, n. 50/34 del 08.10.2020, n. 3/1 del 28.01.2021 e n. 15/8 del 23.04.2021 di proroga dell’efficacia della predetta deliberazione della Giunta regionale n. 13/25, rispettivamente sino al 15.10.2020, al 31.01.2021, al 30.04.2021 e, da ultimo, sino al 31.07.2021;
Considerato inoltre, che le attività di cui allo stato di emergenza di rilievo regionale, dichiarato con la citata Delib. G.R. n. 13/25, sono complementari a quelle di cui alla OCDPC 630/2020 e alle relative direttive;
Vista l’ordinanza del Presidente della Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 00 del 23.03.2020 recante “Coordinamento delle strutture e delle componenti di protezione civile e attuazione degli interventi urgenti e di soccorso in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Ordinanza ai sensi dell’art. 8 della L.R. 3/1989 come sostituito dall’art. 4 della L.R. 9/2020, in materia di protezione civile nel territorio regionale della Sardegna”;
Visto in particolare l’art. 8 della citata ordinanza n. 10/2020, con la quale il Presidente della Regione ha disposto che il Direttore generale della protezione civile possa provvedere anche mediante ordinanze di protezione civile in deroga alla normativa regionale vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, e nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale nelle materie di legislazione concorrente;
Ritenuto di dover adottare misure per migliorare l’organizzazione delle attività di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Vista l’ordinanza del Direttore generale della protezione civile n. 15 del 22 ottobre 2020 che ha istituito la “struttura per la gestione della logistica COVID-19” al fine di garantire la gestione della logistica e distribuzione di DPI, materiali e attrezzature sanitarie per il contrasto alla diffusione del COVID-19, con il concorso dell’Agenzia Forestas, in attuazione dell’Ordinanza del Presidente della Regione Sardegna n. 7 del 13.03.2020, e delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile;
Ritenuto di affiancare alla sede centrale della “struttura per la gestione della logistica COVID-19”, ubicata a Cagliari presso la Fiera Campionaria della Sardegna, una sede territoriale dislocata in posizione centrale in Sardegna, nell’area tra Abbasanta e Nuoro nei pressi della S.S. 131 d.c.n.;
Vista la nota prot. n. 422 del 11.05.2021, con la quale il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro propone alla Protezione Civile della Regione Sardegna la concessione a titolo gratuito, fino a fine emergenza COVID- 19, del capannone denominato “Officine Generali” nella Zona Industriale ex Enichem di Ottana;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla stipula della presente “Convenzione” al fine di disciplinare la temporanea locazione del capannone denominato “Officine Generali” nella Zona Industriale ex Enichem di Ottana;
Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:
art. 1 - Premesse
Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
art. 2 – Oggetto della convenzione e ruoli delle parti
La presente “Convenzione” regola la locazione dell’immobile, rientrante nella titolarità del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro, sito in località Zona Industriale ex Enichem, Comune di Ottana, identificato come “Officine Generali”, facente parte del più ampio complesso di strutture che compongono il complesso industriale ex Enichem, da utilizzare per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 quale sede distaccata della “struttura per la gestione della logistica COVID-19”.
Il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro concede alla Regione Autonoma della Sardegna l’uso gratuito dell'immobile così come sopra identificato per le finalità di utilizzo suddette. L’immobile, e in particolare l’area concessa alla parte conduttrice, è identificato nella planimetria allegata sotto la lettera “A”, che individua anche gli spazi comuni.
La parte conduttrice accetta l’immobile sopradescritto per il quale il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro garantisce l’insussistenza di problemi di sicurezza di qualsiasi natura, sia nei locali che negli spazi all’aperto, anche ad uso comune.
art. 3 – Durata della Convenzione
La Convenzione avrà durata di 6 mesi a decorrere dalla data di consegna dei locali fissata dalle parti per il giorno ………………..
art. 4 – Destinazione dei locali oggetto del contratto
Sottoscrivendo il presente accordo la parte conduttrice si impegna a non destinare l’immobile oggetto del contratto a usi diversi da quelli stabiliti se non dietro esplicito consenso del Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro. La richiesta di cambio di destinazione ed il relativo consenso dovranno essere redatti in forma scritta.
art. 5 – Registrazione e oneri fiscali
La Convenzione viene stipulata nella forma della scrittura privata e sarà soggetto a registrazione, in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 634 del 26.10.1972 e successive modifiche ed integrazioni, con spese a cura della parte richiedente. Inoltre, è esente dall’imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella All. 3 del D.P.R. 642 del 26.10.1972 e successive modifiche e integrazioni.
art. 6 – Esonero dalla responsabilità e diritto di accesso ai locali
La parte conduttrice dichiara di aver preso visione dei locali e di accettarli nello stato in cui essi si trovano al momento della sottoscrizione della presente convenzione, esonerando il Consorzio proprietario da qualsiasi responsabilità in merito.
art. 7 – Modifiche alle clausole contrattuali
Ogni modifica eventualmente apportata alla presente convenzione dovrà, a pena di nullità, essere redatta in forma scritta. L'adozione di comportamenti contrari al presente contratto non contestati dall'altra parte saranno qualificati come semplici atti di tolleranza e come tali non idonei ad incidere né a modificare per consuetudine o desuetudine sulle clausole contrattuali redatte per iscritto.
art. 8 – Elezione di domicilio per comunicazioni
Per le finalità di cui ai punti e per qualsiasi incombenza di legge le parti eleggono domicilio rispettivamente:
− il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro presso la sede di Ottana ;
− la Direzione generale della protezione civile presso la sede di Cagliari - ………………..
art. 9 – Foro competente
Ai sensi dell'articolo 447bis Codice di procedura civile in caso di controversia sorta tra le parti è competente a conoscere la causa il Tribunale del foro di Cagliari.
Cagliari,
Letto, approvato e firmato
Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro
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Il Direttore Generale della Protezione civile
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