Contract
Il recente verbale di accordo del C.C.N.L. METALMECCANICA INDUSTRIA stipulato il 27/02/2017 introduce, nella sezione quarta titolo IV, all’art.17, il welfare aziendale contrattuale. Si rappresentano di seguito l’analisi dell’articolo, le criticità e le possibili soluzioni.
l’obbligo contrattuale
A decorrere dall’1/6/2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 100,00 euro, elevato a 150,00 e 200,00 euro rispettivamente a decorrere dall’1/6/2018 e 1/6/2019 da utilizzare entro il 31 maggio dell'anno successivo.
o si determina l’obbligo contrattuale di introduzione di un sistema di welfare integrativo della retribuzione minima contrattuale,
o l’obbligo si riferisce alla imprese che applicano il C.C.N.L. in quanto
- obbligate per vincolo associativo
- applicano il contenuto del C.C.N.L. per espresso rinvio
- applicano il contenuto del C.C.N.L. per adesione,
o l’indicazione dell’importo definito rappresenta un valore minimo, potendolo eventualmente integrare,
o si introducono strumenti di welfare e non somme o valori, pertanto sembra escludersi la possibilità che tale importo possa essere liquidato,
o si determina un termine di fruizione annuale (31/5 anno successivo), dato un periodo di monitoraggio 01/06-31/05,
Ricorda che se non applichi integralmente la normativa in materia di rapporti di lavoro, non puoi usufruire dei benefici normativi, contributivi, economici e fiscali previsti.
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i destinatari e gli esclusi
Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:
- con contratto a tempo indeterminato;
- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).
Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.
beneficiano
o lavoratori non in prova in forza al 01/06 di ciascun anno
o lavoratori non in prova assunti dal 01/06 al 31/12 di ciascun anno
o assunti con contratto a tempo indeterminato
o assunti con contratto a termine con almeno 3 mesi anche non consecutivi di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre)
o i part timers
non beneficiano
o lavoratori in prova fino a stabilizzazione
o gli assunti con qualsiasi contratto dal 01/01 al 31/05 dello stesso anno
o lavoratori a termine con < 3 mesi anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre)
o lavoratori in aspettativa non retribuita e/o indennizzata nel periodo 1° giugno-31 dicembre di ciascun anno.
la natura degli importi
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.
o gli importi non si proporzionano in caso di part time
o non è chiaro se vadano rideterminati in base alla durata del rapporto se < al periodo annuale di monitoraggio
o gli importi comprendono esclusivamente costi fiscali o contributivi a carico azienda. Si ritiene che, avendo il welfare una funzione sussidiaria pertanto non retributiva, benché non richiamati, la cifra comprenda l’incidenza degli istituti contrattuali diretti, indiretti e differiti previsti dalla legge o dalla contrattazione applicata in azienda.
la natura degli importi
Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.
In caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.
o l’importo si aggiunge a sistemi di welfare aziendali collettivi/individuali o territoriali già presenti, a prescindere dall’atto con cui sono stati introdotti
o solo in caso di accordi collettivi, le parti firmatarie degli stessi possono (non: devono) armonizzare il welfare da C.C.N.L. ai sistemi di welfare presenti
o non possono pertanto essere armonizzati con il welfare contrattuale i sistemi di welfare individuale
o è possibile pertanto integrare l’importo
le relazioni sindacali
Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con la RSU per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
I lavoratori hanno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute, secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell'azienda non può superare i 100, 150 e 200 euro rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.
o ai fini dell’applicazione di quanto previsto, le aziende si confronteranno con la RSU - rappresentanza sindacale unitaria - per individuare le esigenze dei lavoratori e il paniere dei servizi
o dal tenore letterale non emerge la possibilità che il confronto sia opzionale
o a seguito del confronto, è bene stendere verbale interlocutorio sui risultati
o non è necessario stipulare un accordo sindacale ma è bene redigerlo quale atto gestionale per determinate i tempi, le modalità, il paniere dei servizi concertati, l’eventuale piattaforma, quale documentazione utile, cosa succede in caso di non utilizzo dell’importo entro i termini
o è altrettanto possibile utilizzare il regolamento aziendale
o si privilegiano i servizi con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto
o i lavoratori possono destinare l’importo (=intero), di anno in anno, al Fondo Cometa o al Fondo MètaSalute
o il costo a carico azienda non può superare gli importi previsti, pertanto, in considerazione del contributo di solidarietà a carico azienda pari al 10% sull’importo, le somme destinabili ai fondi verranno decurtate di tale incidenza.
L’informazione e le verifiche
Le strutture territoriali delle Organizzazioni stipulanti forniranno adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina ed, altresì, ne monitoreranno l'applicazione nel territorio di riferimento.
In sede nazionale, le Parti stipulanti valuteranno l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.
Nel corso della fase di prima applicazione e comunque entro il mese di febbraio 2018, le Parti stipulanti si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti di tutti gli aventi diritto.
o le XX.XX. territoriali informano imprese e lavoratori sui contenuti del presente articolo
o le XX.XX. territoriali monitorano l’applicazione di quanto previsto
o le valutazioni circa l’andamento della disciplina e la sua evoluzione si determinato unicamente in sede nazionale
o entro il mese di febbraio 2018 le parti stipulanti (il C.C.N.L.) verificheranno l’adempimento della previsione contrattuale
In pratica, cosa devi sapere
o se applichi il C.C.N.L. METALMECCANICA INDUSTRIA stipulato da FEDERMECCANICA – ASSISTAL - FIM-CISL - FIOM-CGIL - UILM-UIL. hai l’opportunità di introdurre un sistema di welfare nella tua azienda
con lo scopo di migliorarne
□ vita privata
□ vita lavorativa
□ potere di acquisto
Funzione sussidiaria
=
no retribuzione
CUNEO FISCALE
= ZERO
Il welfare aziendale: a cosa serve e come si fa
Il welfare aziendale
ritorno di immagine lavoratori fidelizzati migliore clima aziendale scarso turn over
beni e servizi messi a disposizione dall’azienda
ai propri dipendenti o ai loro familiari
In pratica, cosa devi fare
o individui con le R.S.U. – rappresentanze sindacali unitarie o con le R.S.A. – rappresentanze sindacali aziendali o con le rappresentanze sindacali territoriali, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.
o utilizza un accordo o un regolamento aziendale per definire il paniere dei servizi messi a disposizione, il valore, i tempi e i modi di fruizione, l’eventuale gestione del servizio con piattaforma.
Ti consiglio di…
o informa i lavoratori unitamente al sindacato
o valutare di gestire i servizi di welfare in modo semplice e basilare
o di gestire il welfare utilizzando la piattaforma che aiuta te e il tuo dipendente ad assolvere il modo efficace e senza perdite di tempo tutta la parte burocratica e documentale
istruzione e scuola
art. 51 comma 2 lettera f- bis) e f-ter) TUIR
Trasporto collettivo- convenzioni
art. 51 comma 2 lettera d)
cassa sanitaria
art. 51 comma 2 lettera a) TUIR
Interessi passivi su mutui e finanziamenti
previdenza complementare
art. 51 comma 2 lettera a) TUIR
Fringe benefits
art. 51 comma 3 TUIR
Ticket lunch
art. 51 comma 2 lettera c) TUIR
educazione, istruzione, culto, ricreazione, assistenza sociale o sanitaria
art. 100 TUIR
o i servizi che puoi mettere a disposizione dei dipendenti sono elencanti in via non esaustiva in calce all’art. 17 del C.C.N.L. e si possono così riassumere
Appendice art. 17
STRUMENTI DI WELFARE - ESEMPLIFICAZIONI
(normativa vigente al 27/2/2017)
OPERE E SERVIZI PER FINALITÀ SOCIALI
o Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. f del TUIR
o Regime fiscale e contributivo: non soggetti
o Soggetti beneficiari: dipendenti e i familiari anche se non fiscalmente a carico Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro):
o strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati
o pagamento diretto del datore di lavoro al fornitore del servizio (e non direttamente al lavoratore)
o possibile utilizzo di una piattaforma elettronica
Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto)
FINALITÀ
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE
RICREAZIONE
o SERVIZI
o Corsi extraprofessionali
o Corsi di formazione e istruzione (es. corsi di lingue)
o Servizi di orientamento allo studio
o Abbonamenti o ingressi a cinema e teatri, pay tv,...
o Abbonamenti o ingressi a palestre, centri sportivi, impianti sciistici, Spa,...
o Abbonamenti a testate giornalistiche, quotidiani, ...
o Viaggi (pacchetti completi), pacchetti case vacanza
o Biglietteria e prenotazione di viaggi, soggiorni e vacanze
o Attività culturali (mostre e musei)
o Biblioteche
o Attività ricreative varie (eventi sportivi, spettacoli,...)
ASSISTENZA SOCIALE | o Assistenza domiciliare o Badanti o Case di riposo (R.S.A.) |
ASSISTENZA SANITARIA | o Checkup medici o Visite specialistiche o Cure odontoiatriche o Terapie e riabilitazione o Sportello ascolto psicologico |
CULTO | o Pellegrinaggi (pacchetti completi) |
SOMME, SERVIZI E PRESTAZIONI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE E PER L’ASSISTENZA A FAMILIARI ANZIANI E/O NON AUTOSUFFICIENTI | |
o Riferimento normativo: Art. 51, comma 2 lett. f-bis, f-ter del TUIR o Regime fiscale e contributivo: non soggetti o Soggetti beneficiari: familiari dei dipendenti anche se non fiscalmente a carico Modalità di erogazione: o strutture di proprietà dell'azienda o di fornitori terzi convenzionati o in questi casi è ammesso il rimborso monetario da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dal lavoratore, previa presentazione di idonea documentazione o possibile utilizzo di una piattaforma elettronica Documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale con diritto ad una sola prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale, senza integrazioni a carico del lavoratore (no buoni sconto) | |
FINALITÀ | SERVIZI |
Servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare | o Asili nido o Servizi di babysitting o Spese di iscrizione e frequenza a scuola materna, elementare, media e superiore o Università e Master - Libri di testo scolastici e universitari |
Servizi integrativi, di mensa e di trasporto connessi all'educazione e istruzione | o Doposcuola o Pre-scuola o Buono pasto mensa scolastica o Scuolabus, gite didattiche o Frequentazione corso integrativo (lingue straniere/lingua italiana per bambini stranieri,...) |
Ludoteche e centri estivi e invernali | o Spese per frequentazione di campus estivi e invernali o Spese per frequentazione di ludoteche |
Borse di studio | o Somme corrisposte per assegni, premi di merito e sussidi allo studio |
Servizi di assistenza ai familiari anziani e/o non autosufficienti o Familiari anziani (che abbiano compiuto 75 anni) o Familiari non autosufficienti (non autonomia nello svolgimento di attività quotidiane ovvero necessità di sorveglianza continua - è richiesta certificazione medica) | o Badanti o Assistenza domiciliare o Case di riposo (R.S.A) o Case di cura |
BENI E SERVIZI IN NATURA |
o Riferimento normativo: Art. 51. comma 3 del TUIR o Regime fiscale e contributivo: non soggetti se il valore dei beni e dei servizi prestati sia di importo non superiore a 258,23 euro annui; o ATTENZIONE: Se il valore dei benefits messi a disposizione del dipendente eccede nell'anno tale limite, l'intera somma è soggetta a contribuzione e tassazione Soggetti beneficiari: dipendenti Modalità di erogazione: o beni e servizi prodotti dall'azienda o erogati da terzi convenzionati o possibile utilizzo di una piattaforma elettronica o documento di legittimazione nominativo (c.d. voucher), in formato cartaceo o elettronico, riportante un valore nominale che, in questo caso, potrà essere utilizzato anche per una pluralità di beni e servizi |
esemplificazioni |
- Buoni spesa per generi alimentari - Buoni spesa per shopping (es. commercio elettronico) - Buoni spesa per acquisti vari - Buoni carburante - Ricariche telefoniche |
SERVIZI DI TRASPORTO COLLETTIVO per il raggiungimento del posto di lavoro |
o Riferimento normativo: Art. 51. comma 2 lett. d) del TUIR o Regime fiscale e contributivo: non soggetti o Soggetti beneficiari: dipendenti Modalità di erogazione (non è ammessa l'erogazione sostitutiva in denaro): o servizi erogati direttamente dal datore di lavoro (mezzi di proprietà o noleggiati) o forniti da terzi (compresi esercenti pubblici) sulla base di apposita convenzione o di accordo stipulato dallo stesso datore |
---Articolo inserito dal Verbale di accordo 27/2/2017
Lo studio resta a completa disposizione per aiutarti ad introdurre i servizi di welfare contrattuale e valutare l’opportunità di ampliarli.
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