Contratto di locazione finanziaria di autoveicoli Condizioni Generali
Contratto di locazione finanziaria di autoveicoli Condizioni Generali
tra
(di seguito indicata come ‹‹Banca›› o
‹‹Concedente››) e
l'Utilizzatore
Il contratto si intenderà concluso nel momento in cui il Concedente comunica mediante conferma scritta l'eventuale accoglimento della Richiesta di Locazione (di seguito "il Contratto") e darà inizio all'esecuzione richiedendo l'immatricolazione dell'autoveicolo.
Art 1. - Oggetto e decorrenza della locazione finanziaria
Il presente Contratto ha per oggetto la locazione finanziaria, da parte della Concedente dell’autoveicolo/i con o senza accessori specificamente individuato/i nelle Condizioni Particolari e, qualora sottoscritto, nel contratto di manutenzione. Il pagamento del canone decorre dal momento della consegna dell’autoveicolo all’Utilizzatore, consegna che in ogni caso non potrà precedere la data di immatricolazione. Qualora l’Utilizzatore non abbia proceduto a ritirare l’autoveicolo entro 3 giorni dalla data in cui è stato messo a disposizione, il pagamento del canone decorrerà dal primo giorno in cui il medesimo sia stato messo a sua disposizione.
Art. 2 - Obblighi del Concedente
Il Concedente ha l’obbligo di acquistare dal Fornitore l’autoveicolo scelto dall’Utilizzatore al prezzo e alle condizioni direttamente pattuite dall’Utilizzatore medesimo con il Fornitore. Il Concedente con l’ordine di acquisto, sottoposto a un termine essenziale di validità di trenta giorni, ai sensi dell’art. 1457 c.c., obbliga il Fornitore a consegnare i beni oggetto del presente Contratto direttamente all’Utilizzatore.
Art. 3 - Modalità di ritiro dell’autoveicolo
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L'autoveicolo sarà consegnato all'Utilizzatore direttamente dal Fornitore solo dopo che siano state espletate tutte le formalità per l'immatricolazione e il rilascio delle targhe. Il Concedente non è responsabile per eventuali ritardi o inadempienze parziali o totali del Fornitore. L'Utilizzatore è tenuto a ritirare l'autoveicolo presso la sede del Fornitore o in altro luogo dallo stesso indicato con preavviso di almeno due giorni feriali, da inviarsi, anche a mezzo telefax, all'Utilizzatore e per conoscenza al Concedente. All'atto della consegna l'Utilizzatore è tenuto a sottoscrivere il verbale con il quale attesta, unitamente al Fornitore o suo incaricato: la completa funzionalità del veicolo, che esso risulta esente da vizi e difetti, la conformità a quanto indicato nell'ordine al Fornitore, la rispondenza del numero di telaio, la presenza degli accessori, degli optional scelti e delle dotazioni di bordo, della carta di circolazione e del libretto di manutenzione fornito dalla ditta costruttrice ed ogni altra documentazione necessaria per la circolazione. Qualora l'Utilizzatore rilevasse, all'atto della consegna, una qualsiasi difformità rispetto a quanto ordinato o eventuali vizi o difetti o la mancanza di un documento indispensabile per la circolazione, dovrà rifiutare la consegna dell'autoveicolo, formulando le proprie contestazioni direttamente al Fornitore, ed avvertire immediatamente il Concedente con telegramma o telefax, da confermare con raccomandata a.r. L'Utilizzatore non potrà comunque chiedere al Concedente riduzioni del canone, risarcimenti o indennizzi, per fatti che non siano allo stesso direttamente imputabili. Al riguardo il Concedente dichiara che non vi è alcun accordo o vincolo che gli attribuisce l’esclusiva per la concessione della locazione ai clienti da parte del Fornitore.
Nel caso in cui l'Utilizzatore senza un giustificato motivo ritardi il ritiro dell'autoveicolo, che comunque deve avvenire entro e non oltre il termine essenziale di 10 giorni decorrenti dal momento in cui lo stesso viene messo a sua disposizione dal Fornitore, ne sopporterà le relative spese e sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni conseguenti.
Art. 4 - Immatricolazione
Il Concedente provvede ad immatricolare l'autoveicolo ai sensi e secondo le modalità previste nell'art. 91 del Codice della Strada, a spese dell'Utilizzatore, che è tenuto a fornirgli tempestivamente tutta la documentazione necessaria. All'atto della consegna l'Utilizzatore riceve la carta di circolazione dell'autoveicolo, mentre il certificato di proprietà sarà trattenuto dal Concedente. L'Utilizzatore manleva il Concedente da qualsiasi onere, sanzione o danno dovuti a mancata o ritardata immatricolazione dell'autoveicolo, nonché a mancata o ritardata consegna dei documenti di circolazione conseguenti a errori o ritardi imputabili ai pubblici uffici o allo stesso Utilizzatore. Il mancato rilascio della carta di circolazione non legittima l'Utilizzatore a sospendere il pagamento dei canoni se, invece di denunciarne la mancanza secondo quanto previsto all’articolo precedente, abbia sottoscritto il verbale di consegna dell'autoveicolo.
Art. 5 - Documenti per la circolazione - Espatrio
I documenti per la circolazione ed il contrassegno assicurativo sono custoditi con diligenza dall'Utilizzatore, il quale si impegna a tenerli a bordo dell'autoveicolo, esponendo nell'abitacolo il predetto contrassegno di assicurazione. Se in pendenza del presente Contratto si rendesse necessario aggiornare i documenti di circolazione, l'Utilizzatore, dopo averne informato il Concedente, espleta le formalità necessarie a proprie spese, inviandogli tempestivamente copia dei documenti aggiornati.
Nel caso in cui l'aggiornamento dovesse essere richiesto dal Concedente, sarà obbligo dell'Utilizzatore mettere a sua disposizione i documenti di circolazione per l'espletamento delle necessarie formalità. L'esportazione dell'autoveicolo al di fuori dell'Unione Europea, anche se di breve durata, è subordinata all'acquisizione della relativa “carta verde”, al consenso scritto del Concedente. Il Concedente comunque non assume oneri o spese, né responsabilità in ordine sia alla documentazione necessaria all'esportazione in sé.
Art. 6 - Pagamento anticipato al fornitore
Qualora, a seguito delle pattuizioni intercorse con il Fornitore, sia stato previsto che questi debba essere pagato prima della consegna dell’autoveicolo, l’Utilizzatore autorizza il Concedente ad anticipare tale adempimento.
Art. 7 - Esonero da responsabilità del Concedente ed obblighi dell'Utilizzatore
7.1 Il Concedente non risponde dell'inadempimento, totale o parziale, del Fornitore scelto ed indicatogli dall'Utilizzatore.
7.2 L'Utilizzatore prende atto che le denunce, le eccezioni o i giudizi, anche speciali, promossi o esperiti, rispettivamente ai sensi del presente e del successivo art. 8, non costituiscono presupposto o legittimazione per ridurre, sospendere, interrompere o cessare il pagamento dei corrispettivi periodici o di un qualunque altro importo dovuto al Concedente ai sensi del presente Contratto. L'Utilizzatore è altresì responsabile in via esclusiva di tutti i danni derivanti a persone, animali e cose dalla circolazione dell'autoveicolo, anche se avvenuta contro la sua volontà.
7.3 L'Utilizzatore, fin dal momento della consegna e per l'intera durata del Contratto, si assume tutti i rischi inerenti all’uso, alla custodia ed alla circolazione del veicolo ancorché derivanti da caso fortuito, forza maggiore o fatto del terzo quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo quelli di furto, di appropriazione indebita, di smarrimento, di eventuale inefficienza meccanica, di totale o parziale distruzione/danneggiamento del veicolo o di suoi componenti, accessori o equipaggiamenti supplementari. Ogni danno, patito dal veicolo, così come la sua eventuale perdita del veicolo, saranno posti pertanto a carico dell’Utilizzatore, ferma restando l'eventuale autonoma operatività delle coperture assicurative stipulate in proprio dall’Utilizzatore medesimo o alle quali egli abbia aderito mediante
l’acquisto dei pacchetti servizi di cui al successivo art. 17.
7.4 L'Utilizzatore è tenuto a comunicare a mezzo di lettera raccomandata, anticipata con telefax al Concedente, entro 48 ore dal momento in cui ne sia venuto a conoscenza, ogni variazione del proprio domicilio, sede o residenza, modifica della propria forma sociale o di ogni altro dato indicato nelle Condizioni Particolari, nonché del conferimento della propria azienda o ramo di azienda in società o impresa di qualunque tipo, fallimento o instaurazione di procedure concorsuali.
Art. 8 - Estensione delle garanzie e legittimazione ad agire dell'Utilizzatore
L'autoveicolo beneficia della garanzia del Costruttore, secondo le modalità ed i termini riportati nel relativo libretto fornito al momento della consegna, nonché di quelle del Fornitore in quanto venditore. L'Utilizzatore, al quale tali garanzie sono espressamente estese, dovrà a propria cura e spese, far valere i propri diritti nei confronti del Fornitore o, se del caso, del Costruttore, entro i termini di validità delle rispettive garanzie, denunciando l'eventuale evizione dell'autoveicolo, i vizi o difetti, anche di costruzione, palesi o occulti, originari o sopravvenuti, la mancanza delle qualità richieste, per tutto ciò esonerando espressamente il Concedente. L'Utilizzatore per far valere i propri diritti potrà anche agire in giudizio direttamente, a seconda dei casi, verso il Costruttore e il Fornitore dei beni, senza però pregiudicare il diritto di proprietà del Concedente e la sua legittimazione ad agire in via autonoma, sia in adesione sia per esclusione. Ogni azione intrapresa autonomamente dall'Utilizzatore verso il Costruttore o il Fornitore dovrà essere immediatamente comunicata al Concedente con lettera raccomandata A/R.
Art. 9 - Utilizzo dell'autoveicolo
L'Utilizzatore, dal momento della consegna e per tutta la durata del Contratto, ha diritto di usare e far circolare l'autoveicolo sottraendolo alla disponibilità del Concedente-Proprietario. Pertanto, l'Utilizzatore assume l'obbligo:
- di usare e custodire l'autoveicolo e gli accessori con la diligenza del buon padre di famiglia, rispettando tutte le istruzioni all'uopo impartite dal Costruttore, adibendo l'autoveicolo ai soli usi consentiti dalle norme vigenti e dalle eventuali licenze in suo possesso;
- di osservare tutte le norme sulla circolazione e in particolare quelle sull'abilitazione alla guida e sulla validità e aggiornamento della patente di chiunque sia addetto, anche se occasionalmente, alla conduzione dell'autoveicolo, non affidando l'autoveicolo a terzi, ad eccezione dei propri dipendenti o amministratori, purché muniti di adeguata abilitazione alla guida;
- di non concedere, salvo consenso rilasciato per iscritto da parte del Concedente, l'autoveicolo in godimento, in uso, in comodato o in pegno;
- di non iscrivere ipoteche o disporne in qualsiasi altro modo che possa pregiudicare le ragioni del Concedente;
- è altresì vietata la costituzione di diritti di ritenzione, di privilegi o di vincoli di qualsiasi tipo e natura;
- di dare tempestiva comunicazione al Concedente, mediante lettera raccomandata, anticipata a mezzo telefax, di ogni atto o fatto che possa ledere il suo diritto di proprietà sull'autoveicolo, assumendo a propria cura e spese, anche nell'interesse del Concedente, ogni opportuna iniziativa, anche giudiziaria, nonché ad informarlo, con lo stesso sistema, della cessazione di ogni molestia.
L'Utilizzatore ha l'obbligo di comunicare al Concedente il luogo di ricovero dell'autoveicolo e le sue eventuali variazioni, consentendo in qualsiasi momento l'accesso a suoi incaricati per verificarne lo stato d'uso e di conservazione e per espletare ogni ulteriore controllo e verifica.
Art. 10 - Percorrenza
Qualora sia prevista a favore dell’Utilizzatore un'opzione finale di acquisto del veicolo superiore al 1% del prezzo originario di acquisto, il limite di percorrenza massimo mensile dell'autoveicolo è pari a
Xx. 0.000 (xxxxxxx) per tutta la durata del presente Contratto. Il costo per ogni chilometro eccedente tale limite è indicato nelle Condizioni di Locazione, salvo diversa pattuizione specificatamente indicata nel contratto di manutenzione eventualmente stipulato.
L'Utilizzatore prende atto che nessun rimborso è dovuto in caso di una percorrenza inferiore a quella massima pattuita ed accetta che il chilometraggio eccedente il massimale indicato verrà conteggiato e pagato a parte al termine del Contratto. Tale addebito non è dovuto nel caso in cui l'Utilizzatore eserciti l'opzione finale di acquisto dell'autoveicolo.
Art. 11 - Manutenzione ed estensione di garanzia
11.1) Manutenzione, revisioni e guasti
L'Utilizzatore è obbligato a curare e custodire l'autoveicolo ed i relativi accessori, provvedendo a propria cura e spese alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché a tutte le riparazioni e sostituzioni che si dovessero rendere necessarie. L'Utilizzatore è obbligato a sottoporre, a sua cura e spese, l'autoveicolo alle revisioni periodiche che dovessero scadere nel corso del presente Contratto nonché ad ogni intervento o assistenza tecnica che si rendessero necessari o che fossero richiesti dal Costruttore, dal Fornitore o dal Concedente, anche in caso di danneggiamenti verificatisi senza sua colpa. Le riparazioni dovranno essere effettuate a cura e spese dell'Utilizzatore presso le officine autorizzate dal Costruttore dell'autoveicolo. Le parti convengono che nessuna riduzione dei canoni o indennizzo può essere chiesto dall'Utilizzatore a seguito del fermo temporaneo dell'autoveicolo, qualunque ne sia la durata e la causa. I miglioramenti e le addizioni eventualmente apportate, anche se autorizzate dal Concedente, non saranno indennizzati e resteranno acquisiti all'autoveicolo.
Qualora si verificassero guasti o anomalie gravi derivanti da negligente utilizzo o carente / non corretta manutenzione dell'autoveicolo che ne abbiano fortemente ridotto il valore, il Concedente, previa perizia richiesta a consulente di sua fiducia, da eseguirsi a spese dell'Utilizzatore, può chiedere la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui ai successivi artt. 25 e 26.
11.2) Servizio Manutenzione e Servizio Estensione di garanzia
L’Utilizzatore può acquistare i servizi di Manutenzione ed Estensione di garanzia con la sottoscrizione del Contratto e della specifica richiesta nella parte relativa al “Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori”. In tal caso le prestazioni di Manutenzione ordinaria e straordinaria ed estensione di garanzia del veicolo verranno erogate da Citroën Italia Spa, tramite la propria rete di Riparatori Autorizzati e Officine Citroën, nei modi e nei termini indicati nelle condizioni generali del servizio. L’Utilizzatore prende espressamente atto che il Concedente è rimasto totalmente estraneo alla progettazione e produzione del veicolo, e che lo stesso rimarrà altresì totalmente estraneo alle prestazioni di Manutenzione ordinaria e straordinaria ed estensione di garanzia del veicolo suddette. L’Utilizzatore pertanto non potrà, in alcun modo vantare alcuna pretesa nei confronti del Concedente in relazione alle prestazioni di manutenzione come sopra esposte, così come in relazione ad eventuali difetti d’origine del veicolo. Il Concedente non sarà inoltre responsabile in alcun caso nei confronti dell’Utilizzatore per l’interruzione dei servizi dovuta a forza maggiore o caso fortuito.
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Il costo dei servizi sarà incluso nel “Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori” a tal fine l’Utilizzatore dichiara di aver scelto autonomamente i predetti servizi e di aver preso visione delle condizioni generali degli stessi e dell’informativa rilasciata ai sensi dell’art 13 del D.lgs 196/2003 dalla ‹‹Banca››, prima della sottoscrizione della relativa richiesta.
Art. 12 - Restituzione alla scadenza - Esercizio dell’opzione - Proroga della durata del Contratto - Riscatto anticipato e risoluzione consensuale
12.1) Restituzione dell'autoveicolo
Salvo il caso dell'esercizio dell'opzione di acquisto o della facoltà di proroga di cui al successivo articolo 12.3), entro il giorno di scadenza, anche anticipata, o
di risoluzione del presente Contratto, l'Utilizzatore dovrà restituire, a propria cura e spese nei modi e luoghi indicati dal Concedente, l'autoveicolo con tutta la documentazione e gli accessori/optional, senza bisogno di formale disdetta. In particolare, l'Utilizzatore sarà tenuto a restituire il contrassegno assicurativo, carta verde, certificato assicurativo. In caso di mancata o ritardata restituzione di questo, il Concedente ha diritto di pretendere dall’Utilizzatore inadempiente il pagamento dell'importo corrispondente al premio relativo al residuo periodo assicurativo. L'autoveicolo dovrà essere restituito nelle medesime condizioni in cui si trovava al momento della consegna, salvo il normale deterioramento derivante da un uso diligente. L'Utilizzatore si impegna a sottoscrivere un verbale di restituzione, nel quale si constatano le condizioni di usura dell'autoveicolo, ed a versare al Concedente i canoni ed ogni altra somma dovuta, nonché a tenerlo indenne dei danni riscontrati sul bene ovvero, ove di entità a questi superiore, del deprezzamento maggiore di quello ordinario da questo subito in seguito alla condotta dell’Utilizzatore. In caso di disaccordo sull'ammontare del risarcimento, esso sarà determinato, ai sensi dell'art. 1349 c.c., da un perito scelto dal Concedente.
In caso di ritardo nella restituzione, l'Utilizzatore, salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale danno ulteriore, comprensivo di tutti gli oneri sostenuti a causa del ritardo, sarà tenuto a pagare una penale pari ad Euro 55,00 per ogni giorno di ritardo.
L’Utilizzatore prende atto che, in caso di mancata o ritardata consegna del veicolo egli si rende altresì responsabile del reato di appropriazione indebita in danno del Concedente, il quale darà corso ad ogni iniziativa, in sede sia civile sia penale.
12.2) Opzione di acquisto
L’Utilizzatore, che alla scadenza della durata del presente Contratto ha regolarmente adempiuto ad ogni suo obbligo, può acquistare l'autoveicolo nello stato in cui si trova e con l’esclusione di qualsiasi garanzia da parte del Concedente, al prezzo indicato nelle Condizioni Particolari, maggiorato di spese, oneri, oltre eventuali interessi, imposte e tasse connesse con il trasferimento della proprietà. L’Utilizzatore può esercitare tale opzione non oltre il termine di 45 giorni prima del termine del Contratto, mediante comunicazione in forma scritta da indirizzarsi al Concedente a mezzo di lettera raccomandata A/R. L’efficacia dell’esercizio dell’opzione è subordinata sospensivamente al completo versamento del prezzo di acquisto entro 5 giorni dalla data di fine naturale del Contratto di locazione finanziaria, ed alla regolarizzazione della propria posizione debitoria pregressa nei confronti del Concedente entro la data di fine naturale del Contratto nonché alla messa a disposizione a quest'ultimo o all'agenzia incaricata della documentazione necessaria per il trasferimento della proprietà dell'autoveicolo, entro e non oltrela data di fine naturale del Contratto di locazione finanziaria In mancanza, l’opzione non produce alcun effetto e, pertanto, l’Utilizzatore è tenuto alla restituzione dell'autoveicolo ai sensi del precedente articolo 12.1. L’Utilizzatore può esercitare l’opzione anche a favore di un terzo, che acquisterà direttamente dal Concedente il diritto di proprietà sul veicolo già oggetto di locazione finanziaria.
12.3) Proroga della durata del Contratto
L'Utilizzatore che sia in regola con tutti i pagamenti e ne faccia espressa richiesta, a mezzo lettera raccomandata A/R da inviarsi al Concedente almeno 60 giorni prima del termine di scadenza del Contratto, può prorogarlo alle condizioni che a tal fine saranno concordate per iscritto.
12.4) Riscatto anticipato
L’Utilizzatore, in qualunque momento, può manifestare la propria intenzione di effettuare il riscatto anticipato del veicolo, mediante invio di apposita (richiesta scritta, debitamente firmata e timbrata dallo stesso, indirizzata al Concedente. Quest’ultimo, ove ritenesse di aderire alla proposta, comunicherà all’Utilizzatore l’importo che questi dovrà corrispondere per ottenere il riscatto del veicolo, ed esso sarà calcolato come segue: la quota capitale a scadere comprensiva di eventuali servizi assicurativi per l’annualità in corso, Euro 55,00 come penale per estinzione anticipata,
oneri e accessori, oltre eventuali canoni scaduti e già fatturati, nonché i relativi interessi per indennità di ritardato pagamento. Il riscatto risulterà efficace solo al momento dell’integrale pagamento della somma indicata dal Concedente. Rispetto al trasferimento della proprietà, si applicano le disposizioni previste dal precedente art. 12.2 in quanto compatibili.
12.5) Risoluzione consensuale
Qualora il Contratto si risolva anticipatamente per mutuo consenso manifestato in forma scritta da entrambe le parti, l’Utilizzatore sarà comunque tenuto al versamento nei confronti del Concedente di un importo calcolato nel rispetto dei parametri descritti dal successivo art. 26.3.
Art. 13 - Spese, imposte, tasse di proprietà, contravvenzioni e xxxxxxxxxx
Il ‹‹Concedente›› provvederà al pagamento nei termini di legge della tassa di proprietà del veicolo per tutta la durata del Contratto di locazione e addebiterà all’Utilizzatore annualmente ed in un’unica soluzione i relativi costi per l'intero anno di competenza e fino alla formalizzazione dell’atto di vendita del veicolo in caso di esercizio dell’opzione o del riscatto da parte dell’Utilizzatore o di terzi e, nel caso di mancato riscatto senza trasferimento di proprietà, fino alla formalizzazione del mancato riscatto, fatta salva comunque l’applicazione dell’art 12.1).
Xxx l’autoveicolo non venga tempestivamente riconsegnato, il ‹‹Concedente›› addebiterà all’Utilizzatore l’importo della tassa di proprietà che sia stata pagata successivamente alla scadenza del Contratto, ma prima della effettiva riconsegna del veicolo. Qualunque altro costo, tassa, imposta, onere o tributo in genere, anche futuro, relativo al presente Contratto o ai beni che ne formano oggetto è ad esclusivo carico dell'Utilizzatore, che si obbliga a corrispondere al ‹‹Concedente›› l'importo relativo a semplice richiesta e, comunque, entro 10 giorni dalla sua intimazione.
Sono a carico dell’Utilizzatore le spese di gestione del Contratto di locazione proporzionali alla durata del Contratto. L’Utilizzatore è tenuto al pagamento delle sanzioni derivanti da violazioni al Codice della Strada o, in generale, connesse alla circolazione e/o al parcheggio dell'autoveicolo a lui comminate.
L’Utilizzatore dovrà rispettare la normativa sulla circolazione stradale vigente nel luogo di utilizzo del veicolo, dovendo in caso contrario rispondere direttamente di tutte le infrazioni. I verbali di contravvenzione notificati al ‹‹Concedente›› per tali infrazioni, su richiesta di quest’ultimo, saranno rinotificati all’Utilizzatore dall’Autorità competente, ai sensi della circolare ministeriale n. 300A/48507/113/2 del 15/01/94 e comunque delle vigenti disposizioni di legge. Il ‹‹Concedente›› addebiterà all’Utilizzatore, per ciascun verbale notificato o per ogni comunicazione effettuata all’Autorità che ha richiesto i dati dell’Utilizzatore o per procedere alla notifica dei verbali di contravvenzioni, l’importo di Euro 10,00 (Dieci/00) (IVA esclusa) a titolo di rimborso spese e gestione della pratica. L’Utilizzatore dovrà attivarsi personalmente nei confronti dell’organo di polizia procedente nel caso in cui, ai sensi dell’Art. 126 bis del Codice della Strada, gli venisse richiesto di comunicare i dati personali e della patente del conducente del veicolo al momento della commessa violazione. Il ‹‹Concedente›› addebiterà all’Utilizzatore tutti gli importi che fosse obbligato a corrispondere, nel caso in cui il medesimo non fornisse le informazioni richieste.
Il ‹‹Concedente›› provvederà al pagamento delle franchigie emesse dalla Compagnia di Assicurazione a seguito di sinistro occorso ed al contempo addebiterà detta somma all’Utilizzatore come da fattura allo stesso recapitata. Qualsiasi eccezione circa il verificarsi dell’evento sopraindicato dovrà essere sollevata direttamente alla Compagnia di Assicurazioni.
I Tassi d’interesse, gli oneri e le condizioni contrattuali ed economiche previste dalle Condizioni generali di locazione finanziaria hanno carattere essenziale ed inscindibile: in presenza di un giustificato motivo possono essere modificate unilateralmente dal
‹‹Concedente›› ai sensi dell’art 118 del D.lgs. 385/1993 e successive modifiche, inviando una
comunicazione all’Utilizzatore anche tramite estratto conto con l’indicazione della data di decorrenza della modifica stessa. Entro 60 giorni l’Utilizzatore ha il diritto di recedere dal Contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate. In mancanza di recesso nei termini previsti la modifica si intende approvata.
Ai fini dell’imposta di registro, le parti dichiarano che il presente Contratto è assoggettato ad IVA.
Art. 14 - Garanzie
Il Concedente può subordinare la concessione della locazione al rilascio di fideiussione, cui si impegna il terzo firmatario a tale titolo della proposta, che dichiara di costituirsi Fidejussore dell’Utilizzatore per ogni obbligazione di questo verso il Concedente, per un importo massimo garantito pari al “Totale della locazione finanziaria” di cui alla voce “condizioni della locazione finanziaria” delle Condizioni particolari della proposta. Il Fidejussore si terrà al corrente lui stesso delle condizioni patrimoniali dell’Utilizzatore. Il Concedente resta espressamente dispensato dall’onere di agire entro i termini previsti dall’art 1957 c.c., intendendo il Fidejussore rimanere obbligato, in deroga a tale disposizione, anche se il Concedente non abbia proposto le sue istanze contro l’Utilizzatore e non le abbia continuate. Il Fidejussore si impegna a pagare immediatamente al Concedente a semplice richiesta scritta, anche in caso di opposizione dell’Utilizzatore, quanto dovutogli per capitale, interessi anche di mora, oneri ed accessori nel limite sopraindicato.
Art. 00 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxx XX auto
15.1) Obbligo di assicurare l’autoveicolo
Per tutta la durata del presente Contratto l’Utilizzatore
- in quanto responsabile in solido con il conducente (se persona diversa) di ogni eventuale danno cagionato a cose, persone ed animali in conseguenza della circolazione dell’autoveicolo - ha l’obbligo legale di assicurare l’autoveicolo medesimo contro i rischi della R.C.A per un massimale non inferiore a 6.000.000,00 di Euro e, comunque, non inferiore al massimale minimo di legge in vigore al momento della stipula del Contratto.
15.2) Assicurazione RCA proposta dal ‹‹Concedente››
L’assicurazione della RCA di cui all’art. 15.1) può essere stipulata in proprio dall’Utilizzatore ovvero, in suo nome e per suo conto, dal ‹‹Concedente››, ferma restando la qualità di Assicurato in capo al solo Utilizzatore. L’eventuale scelta di far stipulare al
‹‹Concedente›› il Contratto di assicurazione avente ad oggetto la garanzia RCA, comporterà il conferimento al ‹‹Concedente›› medesimo di un apposito mandato per l’intera durata della locazione finanziaria. Tale mandato, da inserirsi tra le Condizioni Particolari di Contratto, potrà essere revocato in qualsiasi momento mediante invio al ‹‹Concedente›› di apposita lettera raccomandata a/r.
In caso di stipulazione del Contratto da parte del
‹‹Concedente›› in nome e per conto dell’Utilizzatore, del premio di assicurazione riconosciuta al
‹‹Concedente›› si tiene direttamente conto nel calcolo dei canoni di locazione. Il relativo costo sarà espressamente e separatamente indicato nel “Piano di rimborso mensile e Richiesta di Servizi accessori” contenuto nelle Condizioni Particolari. Il
‹‹Concedente›› avrà altresì cura di rimettergli tutta la documentazione contrattuale e precontrattuale relativa alla garanzia in parola. La sottoscrizione del mandato, avrà anche valore di conferma della ricezione della detta documentazione. In nessun caso l’Utilizzatore potrà rivalersi sul ‹‹Concedente›› per svolgere contestazioni derivanti o comunque attinenti al rapporto assicurativo, eccezion fatta per l’ipotesi in cui il ‹‹Concedente›› medesimo, pur avendo ricevuto regolari pagamenti da parte dell’Utilizzatore, non abbia corrisposto il premio.
Art. 16 - Altre Assicurazioni
L'Utilizzatore, in quanto tenuto a risarcire in proprio il Concedente per tutti i danni inerenti e conseguenti alla perdita e/o distruzione (totale o parziale) del veicolo, ha facoltà di assicurare il veicolo per furto totale
nonché per i rischi inerenti alla distruzione totale a seguito di incendio e rapina, per un valore corrispondente al prezzo di acquisto del veicolo, comunicando il nominativo della Compagnia Assicurativa prescelta al Concedente.
Art. 17 - Pacchetto servizi Azzurro Insieme e Azzurro Insieme GOLD
E’ data facoltà all'Utilizzatore di assicurare il veicolo per i rischi inerenti alla perdita o distruzione totale in caso Furto, Incendio o Rapina mediante l'acquisto dei pacchetti di servizi denominati Azzurro Insieme (integrati dall'antifurto IDENTICAR e dalle coperture Furto, Incendio, Rapina rese in forma di polizza collettiva) o Azzurro Insieme Gold (uguali ai precedenti, con aggiunta della copertura Kasko). Il costo di tale servizio sarà incluso nel “Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori”. L’eventuale scelta di acquistare i servizi sopra descritti sarà effettuata autonomamente e liberamente dall’Utilizzatore, avendo cura di prendere visione delle condizioni generali che regolano la fornitura dei servizi e di acquisire una corretta informativa in ordine alle condizioni di polizza. Prendendo atto che tali servizi sono prestati da soggetti terzi, l’Utilizzatore esonera sin d’ora il Concedente da qualsivoglia responsabilità in merito al corretto adempimento delle obbligazioni facenti capo a detti soggetti e comunque all’operato degli stessi. In caso di evento dannoso definito dall'art.
18 "Sinistri e furti", l'Utilizzatore sarà obbligato alla corresponsione della quota di prezzo del Pacchetto Servizi per tutto il periodo relativo all’anno in corso così come indicato nel “Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori”.
Art. 18 - Sinistri e furti - Scioglimento del Contratto per perimento totale del veicolo - Danno parziale
18.1) L’Utilizzatore è tenuto a comunicare tempestivamente al ‹‹Concedente›› ogni sinistro subìto o provocato dall’autoveicolo a mezzo di lettera raccomandata, anticipata con telefax. L’Utilizzatore è tenuto ad effettuare le necessarie denunce alla Compagnia di Assicurazione e, quando previsto, alle Autorità competenti, nei termini e con le modalità previste dalla polizza, assumendo ogni altra iniziativa utile ed opportuna inviandone copia al ‹‹Concedente››.
18.2) Se l’autoveicolo dovesse andare totalmente perduto per qualsiasi causa, anche se dovuta a caso fortuito, forza maggiore, fatto del terzo, furto o sottrazione, il Contratto si risolverà di diritto, sin dal momento del verificarsi dell’evento. In caso di perimento totale del veicolo, l’Utilizzatore è tenuto a versare al ‹‹Concedente›› le somme indicate dal successivo art. 26.4.
18.3) Se l’autoveicolo dovesse subire una distruzione parziale od un deterioramento che non ne comprometta il suo uso normale, l’Utilizzatore non ha diritto di ridurre o sospendere il canone periodico, ma è tenuto alla riparazione del mezzo da parte di officine autorizzate dal Costruttore. L’Utilizzatore è tenuto a far riparare l’autoveicolo in modo da ricondurlo in perfetta efficienza e conformità all’omologazione. Il tutto fermo restando l'obbligo posto a suo carico di risarcire il
‹‹Concedente›› per ogni eventuale danno eventualmente derivatogli ai sensi del precedente art. 7.3.
Art. 19 - Corrispettivo della Locazione Finanziaria
Condizioni Generali (FNMIC219) - Ver. 01/2017 - Pagina 3 di 4
L’Utilizzatore assume l’obbligo di versare al Concedente il corrispettivo della locazione finanziaria costituito dal canone da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto e dai canoni periodici, i cui importi, periodicità e valuta sono indicati nel “Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori” di cui alle Condizioni Particolari. Nel caso in cui l’Utilizzatore abbia stipulato anche la copertura assicurativa di cui ai precedenti artt. 15.2 e 17, salva una diversa pattuizione, il canone periodico verrà maggiorato pro-quota del relativo importo dovuto per l’arco temporale di riferimento di ciascuna copertura, anch’esso indicato nel “Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori” di cui alle Condizioni Particolari.
Art. 20 - Corrispettivo dei Servizi accessori
Nel caso l'Utilizzatore abbia chiesto anche la prestazione dei Servizi accessori, con la sottoscrizione del Contratto e della specifica richiesta nella parte relativa al “Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori” di cui alle condizioni particolari, questi decorreranno dal momento della consegna dell'autoveicolo, per cui matureranno unitamente al canone alla stipula ed ai successivi canoni periodici e saranno corrisposti con le medesime periodicità e valuta anche se contabilizzati a parte. L'Utilizzatore, dal momento in cui il presente Contratto entra in decorrenza, è tenuto a corrispondere, alle rispettive scadenze, anche il pagamento dei canoni periodici relativi ai suddetti servizi, il cui importo è indicato nel “Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi accessori”.
Al riguardo l’Utilizzatore dichiara di aver scelto di sua iniziativa i predetti servizi e di conoscerne in dettaglio i relativi contenuti anche contrattuali, avendo ricevuto copia delle relative condizioni generali e avendoli definiti direttamente con il Concessionario.
Art. 21 - Revisione dei prezzi
Qualora all'atto della consegna dell'autoveicolo, il prezzo dello stesso o dei suoi accessori, dei premi per le polizze assicurative stipulate direttamente dal Concedente o del costo dei Servizi accessori, dovessero subire per qualsiasi motivo non imputabile al Concedente un incremento rispetto a quelli indicati nelle Condizioni Particolari al momento della sottoscrizione del Contratto, i corrispettivi dovuti dall'Utilizzatore saranno adeguati ai nuovi prezzi. Il Concedente è tenuto a fornire ogni opportuna informativa che renda edotto l'Utilizzatore in merito alle variazioni dei prezzi intervenute ed alla loro incidenza su ciascun corrispettivo. La variazione dei suddetti prezzi non costituisce titolo per la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c.
Art. 22 - Interessi di mora, oneri e commissioni
In caso di ritardo o di mancato pagamento di un qualsiasi corrispettivo o altro importo comunque dovuto dall’Utilizzatore al Concedente ai sensi del presente Contratto, inclusi gli oneri fiscali e le spese, relativi al recupero dei crediti insoluti, l’Utilizzatore, senza necessità di costituzione in mora e ferma restando la facoltà del Concedente di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 25 - Clausola Risolutiva Espressa -, è tenuto a corrispondere al Concedente dal giorno di ogni singola scadenza, gli interessi moratori in misura pari al Tasso massimo pro tempore previsto dalla vigente normativa di settore nei limiti della soglia usuraria. L’Utilizzatore ha inoltre l’obbligo di rimborsare al Concedente le spese sostenute per solleciti postali o telefonici nella misura forfetaria fino al 15% dello scaduto per ogni sollecito, per interventi di recupero svolti fino al 20% di ogni importo scaduto e con un minimo di 35,00 Euro per ogni intervento, nonché per eventuali spese legali.
Ai sensi del Codice Deontologico sulla Privacy, il mancato pagamento potrà essere segnalato ai Sistemi di Informazione Creditizia elencati nell’Informativa sulla Privacy allegata.
Art. 23 - Cessione del Contratto
23.1) Anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1407 c.c., l’Utilizzatore presta il proprio consenso affinché il Concedente possa cedere a terzi il presente Contratto ed i diritti da esso derivanti con le relative garanzie, dandone informazione scritta ai sensi di legge.
23.2) L’Utilizzatore non potrà cedere il Contratto di locazione finanziaria se non previa accettazione scritta da parte del Concedente. Nel caso in cui intervenga tale accettazione il Concedente addebiterà all’Utilizzatore l’importo di Euro 250,00 oltre IVA, per ciascun veicolo oggetto della cessione, a titolo di costo di gestione pratica. Identico importo sarà addebitato, per ciascun veicolo oggetto del Contratto ceduto, oltre che all’Utilizzatore anche al terzo cessionario
Art. 24 - Tempo e luogo dell'adempimento e imputazione dei pagamenti
Il pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto dall'Utilizzatore al Concedente dovrà essere effettuato
alle date di rispettiva scadenza e con pari valuta, secondo le modalità stabilite nelle Condizioni particolari di Contratto e nelle rispettive comunicazioni contabili di addebito. Tutti i pagamenti saranno effettuati dall'Utilizzatore al domicilio del Concedente o presso sua Dipendenza o agenzia bancaria concordata. Il Concedente si riserva la facoltà di imputare i versamenti o i crediti dell'Utilizzatore con espressa rinuncia dell'Utilizzatore stesso al diritto di cui al 1° comma dell'art. 1193 c.c., prima agli interessi di mora e alle spese, e successivamente ai canoni scaduti, iniziando da quelli scaduti da maggior tempo. Resta espressamente convenuto che qualunque disservizio connesso al circuito bancario di incasso, come pure qualsiasi contestazione sollevata dall’Utilizzatore non potrà in alcun modo autorizzare quest’ultimo a sospendere il pagamento dei canoni pattuiti e dei rimborsi dovuti.
Art. 25 - Clausola risolutiva espressa
Ai sensi dell’art. 1456 c.c. il ‹‹Concedente›› ha facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto senza la preventiva costituzione in mora, mediante il semplice invio all’Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A/R, della dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola nei seguenti casi:
- mancato pagamento da parte dell’Utilizzatore, alle rispettive scadenze, di almeno due canoni periodici anche se relativi ai soli servizi accessori, come regolati dai precedenti artt. 19 “Corrispettivo della locazione finanziaria”, 20 “Corrispettivo dei servizi accessori” e 22 “Interessi di mora oneri e commissioni”;
- mancato pagamento del canone iniziale da pagare all’atto della sottoscrizione del presente Contratto, come regolato dalla prima parte dell’art. 19;
- mancato ritiro dell’autoveicolo da parte dell’Utilizzatore entro il termine previsto nell’art. 3 “Modalità del ritiro dell’autoveicolo”;
- inadempimento, anche parziale, dell’Utilizzatore ad uno o più obblighi previsti dai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Contratto, considerati essenziali dalle parti: art. 7 “Esonero da responsabilità del ‹‹Concedente›› ed obblighi di comunicazione dell’Utilizzatore”; art. 9 “Utilizzo dell’autoveicolo”; art. 11 “Manutenzioni, revisioni e guasti”; art. 18 “Sinistri e furti”;
- mancata rispondenza a realtà di situazioni, dati e conti, forniti dall’Utilizzatore e mutamento sostanziale della sua situazione patrimoniale, contabile e finanziaria, rispetto a quella posseduta ed esposta al momento della valutazione del merito creditizio; in particolare in caso di instaurazione di procedure concorsuali, cessione dei beni ai creditori, vendita dell’azienda, cessazione dell’attività commerciale. Si precisa altresì che in caso di fallimento dell’Utilizzatore si applicherà la disciplina prevista dagli artt. 72 (Rapporti pendenti) e 72 quater (Locazione finanziaria) della Legge Fallimentare, come modificata dal D.lgs. 9 gen. 2006 n. 5, fermo restando il diritto del ‹‹Concedente›› ad ottenere la restituzione del veicolo in caso di scioglimento del Contratto ai sensi della citata normativa.
Art. 26 - Effetti dello scioglimento anticipato del Contratto
26.1) In caso di risoluzione del Contratto, per cause non imputabili al ‹‹Concedente››, prima che sia intervenuta la consegna dell’autoveicolo, e prima dell’immatricolazione, l’Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al ‹‹Concedente››, dietro sua semplice richiesta e comunque entro 10 giorni dalla sua intimazione, 55,00 Euro a titolo di penale, nonché ad indennizzarlo degli impegni, anche finanziari assunti, delle spese e dei costi sostenuti a seguito della stipula dello stesso.
26.2) In caso di risoluzione del Contratto, per cause non imputabili al ‹‹Concedente››, prima che sia intervenuta la consegna dell’autoveicolo, ma dopo la sua immatricolazione, in aggiunta a quanto previsto nel punto 1 che precede, l’Utilizzatore sarà tenuto a corrispondere al ‹‹Concedente››, dietro sua semplice richiesta e comunque entro 10 giorni dalla sua intimazione, anche le spese sostenute per
l’immatricolazione e la disimmatricolazione del veicolo, unitamente al risarcimento dei maggiori danni subiti dal ‹‹Concedente››.
Su tali importi decorreranno di diritto gli interessi da calcolarsi al tasso contrattuale dal giorno dell’esborso da parte del ‹‹Concedente›› ovvero dalla data di scadenza fino al saldo da parte dell’Utilizzatore 26.3. Qualora la risoluzione del Contratto per inadempimento, determinata da cause non imputabili al ‹‹Concedente››, si verifichi dopo la consegna dell’autoveicolo, l’Utilizzatore dovrà provvedere all’immediata restituzione del bene ai sensi e secondo le modalità indicate nell’art. 12.1), inclusa la disciplina ivi prevista in caso di ritardata restituzione, e sarà tenuto a corrispondere al ‹‹Concedente››:
a) l’importo equivalente ai canoni periodici non pagati, maggiorati degli interessi di mora e delle spese secondo quanto disposto dal precedente art. 22, maturati fino al momento dell’effettiva riconsegna del bene da parte dell’Utilizzatore al
‹‹Concedente››;
b) a titolo di penale: un importo equivalente alla somma di tutti i canoni periodici che sarebbero stati dovuti dal momento della riconsegna fino alla scadenza naturale del Contratto, attualizzati al tasso contrattuale previsto nelle Condizioni Particolari, decurtato di 3 punti percentuali; e del prezzo previsto per l’opzione finale di acquisto. Alle somme così calcolate dovrà essere detratto l’importo minore tra il prezzo di realizzo ricavato dal ‹‹Concedente›› ed il prezzo sancito da Eurotax giallo al momento dell’effettiva riconsegna;
c) tutte le spese, tasse e imposte, commissioni e oneri sostenuti per riacquistare la disponibilità del bene o quelle per l’eventuale ripristino, calcolate secondo le modalità di cui all’art. 12.1).
26.4) In caso di scioglimento del Contratto per perimento totale del bene, così come regolato dall’art. 18.2), l’Utilizzatore è tenuto a pagare al
‹‹Concedente››, entro la scadenza del canone successivo al mese in cui si è verificato l’evento, un importo pari alla somma dei canoni residui al tasso contrattuale previsto nelle Condizioni Particolari, decurtato di 3 punti percentuali oltre al prezzo previsto per l’opzione finale di acquisto. Resta ferma l’applicazione di quanto previsto dall’art. 7.3).
26.5) In tutte le ipotesi sopra elencate, resta in ogni caso salva la facoltà del ‹‹Concedente›› di pretendere il risarcimento dell’eventuale maggior danno conseguente all’inadempimento dell’Utilizzatore.
26.6) Al momento dello scioglimento del Contratto per qualsiasi ragione verificatosi, ivi incluse quelle di cui agli art.. 12.2) (Opzione di acquisto) e. 12.4) (Riscatto anticipato), le coperture assicurative previste dagli artt.
15 (Assicurazione della RC auto) e 17 (Pacchetto Servizi Azzurro Insieme e Azzurro Insieme Gold), cessano di diritto di operare.
Art. 27 - Foro competente
Per ogni eventuale controversia possa sorgere in relazione al presente Contratto o ad esso comunque riconducibile, è sempre competente in via esclusiva il Foro Giudiziario di Milano, con esclusione di ogni deroga per ragioni di connessione o continenza di cause.
Art. 28 - Addebito diretto SEPA
Il debitore autorizza l’Istituto di Credito presso il quale è aperto il c/c identificato dall’IBAN indicato sul Mandato SEPA riportato sul frontespizio ad addebitare sul c/c stesso, nella data di scadenza indicata dalla
‹‹Banca››, tutti gli addebiti diretti SEPA inviati dalla
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‹‹Banca›› in ragione del Contratto di locazione richiesto, nonché ogni altro addebito in ragione del pagamento dei Servizi accessori come indicato nello spazio dedicato al "Piano di rimborso mensile e richiesta di Servizi Accessori" sul frontespizio, e relative franchigie, oltre eventuali costi ad esso collegati, contrassegnati con le coordinate di tale Banca, a condizione che vi siano sul c/c da addebitare, disponibilità sufficienti al momento dell’esecuzione dell’operazione di addebito.
Il debitore ha diritto di revocare l’addebito diretto SEPA entro il giorno lavorativo precedente la data di
scadenza indicata dalla ‹‹Banca›› e di chiedere il rimborso di un addebito diretto SEPA autorizzato entro 8 settimane dalla data di addebito, secondo gli accordi ed alle condizioni previsti nel Contratto del conto corrente che regolano il rapporto con l’Istituto di Credito del debitore.
Il debitore ha facoltà di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dal Mandato per l’addebito diretto SEPA, mediante revoca dello stesso da darsi mediante comunicazione scritta.
La ‹‹Banca›› ha facoltà di recedere dal Mandato per l’addebito diretto SEPA con un preavviso non inferiore a due mesi, da darsi mediante comunicazione scritta, fatte salve eventuali ulteriori disposizioni previste nel Contratto di conto corrente.
Il debitore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel medesimo Contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o in mancanza, le condizioni rese pubbliche presso l’Istituto di Credito e tempo per tempo vigenti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, sono applicabili le norme del Contratto di conto corrente di cui Mandato per l’addebito diretto SEPA costituisce parte integrante.
In caso di revoca o di recesso del Mandato per l'addebito diretto SEPA, l’Utilizzatore dovrà in ogni caso provvedere al puntuale pagamento a favore della
‹‹Banca›› ai sensi dei precedenti articoli 19 e 20 del presente Contratto.
Il Mandato resta valido fino alla scadenza naturale del Contratto a cui lo stesso si riferisce, ovvero sino alla risoluzione di diritto del Contratto di locazione finanziaria.