BANDO DI CONCORSO
Prot. n. 0010957 del 01/08/2022 - DR n. 244/2022 - UOR: ASS - Classif. V/5
ALLEGATO A
PER L’ASSEGNAZIONE DEI BENEFICI
PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO A. A. 2022/2023
Progetto finanziato, nell’ambito del PNRR, dall’Unione Europea, iniziativa Next Generation EU, investimento 1.7 “Borse di studio per l'accesso all'università” della Missione 4 Componente 1”
“Le borse di studio destinate a studenti capaci e meritevoli, ancorché privi di mezzi di cui all’art. 8 del D.Lgs. 68/2012 per l’anno accademico 2022/2023 beneficiano del sostegno del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - FSE REACT EU - OT 13- Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID- 19 e delle sue conseguenze
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia –– Asse IV - Azione IV.3 Borse di studio per studenti meritevoli e in condizione di difficoltà economica”.
Viste le deliberazioni del S.A. e CdA del 29/07/2022, l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria (d’ora in poi denominata “Mediterranea”) bandisce per l’A.A. 2022/2023 il Bando Unico per il conferimento di Benefici e servizi agli studenti iscritti all’Università degli Studi “Mediterranea” di Reggio Calabria, all’Accademia di Belle Arti, al Conservatorio di Musica “F. Cilea”, alla Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, di Reggio Calabria.
INFO:
Settore Diritto allo studio, Diversamente abili, Pari opportunità, Residenze universitarie e Attività sportive
Via dell’Università, 00, Xxxxx 0, XX Xxxxxxx - 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx
fax 0000.0000000. - tel. 0965/0000000/454
da lunedì a venerdì ore 9,00 –11,30
martedì e giovedì ore 9,00 –11,30 e 15,30 –16,30
Sommario
TITOLO I - Principi generali 3
Art.1 Disposizioni generali, risorse e definizioni 3
Art.2 Interventi e Destinatari 4
TITOLO II - Requisiti di eleggibilità 5
Art.3 - Documento per la determinazione del reddito e del patrimonio familiare e date di presentazione
Art. 4 – Requisiti di eleggibilità: economici, di carriera e di merito 6
Art. 5 – Durata di concessione dei benefici 9
TITOLO III - Domande, Scadenze e Graduatorie 10
Art. 6 – Presentazione della domanda e scadenze 10
Art. 7 – Graduatorie (provvisorie e definitive), punteggi e reclami (DPCM 94/4/2001) 11
TITOLO IV - Benefici e Servizi 13
Art. 9 – Contributi integrativi alla borsa di studio: Premio di Laurea 14
Art. 10 – Servizio abitativo 14
Art. 11 – Obblighi degli studenti 16
Art. 12 – Contributi integrativi alla borsa di studio: Contributo per la mobilità internazionale 17
Art. 13 – Contributi alloggio 18
Art. 14 – Contributi Trasporti 18
TITOLO V - Norme specifiche 20
Art. 16 – Studenti in situazione di handicap 20
Art. 18 – Esclusione dalla graduatoria e revoca dei benefici 22
Art. 19 – Trattamento dei dati personali e responsabili 23
Art.1 - Disposizioni generali, risorse e definizioni
1. Per l’anno accademico 2022-2023, l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria emana il presente bando di concorso per l’accesso ai servizi per il diritto allo studio, in conformità alla vigente normativa in materia: ai sensi del D. Lgs. 68/2012, in conformità alle disposizioni fissate dalla legge della Regione Calabria n. 34/2001 e dei conseguenti atti applicativi, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 (per le parti ancora in vigore), del DM n. 1320/2021, integrato dalla circolare ministeriale n. 13676/2022, ed in conformità alle norme ed ai Regolamenti dell’Unione Europea.
2. I benefici di cui al presente bando saranno realizzati sino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili di seguito specificate:
- risorse ex L.R. 34/2001 trasferite dalla regione Calabria (al netto dei costi di gestione);
- entrate derivanti dal gettito della Tassa Regionale per il diritto allo studio;
- quota parte del Fondo Integrativo Statale assegnato annualmente alla Regione Calabria e successivamente da questa ripartito tra gli atenei calabresi;
- risorse addizionali, nell’ambito del PNRR, da parte dell’UE – Iniziativa Next Generation EU, investimento 1.7 “Borse di studio per l’accesso all’Università” della Missione 4 componente 1;
- sostegno del PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020 - FSE REACT EU - OT 13 - Asse IV - Azione IV.3;
- eventuali ulteriori risorse regionali destinate al diritto allo studio e trasferite nel corso dell’anno accademico.
3. Il valore delle borse di studio è fissato dal Decreto Ministeriale del 17 dicembre 2021, n. 1320, che introduce ulteriori novità rispetto agli anni precedenti.
4. Si è tenuto conto delle ulteriori specifiche dettate con Circolare Ministeriale dell’11 maggio 2022, n. 13676, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del DM 1320/2021.
5. I limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per l’a.a. 2022/2023, sono stati aggiornati con Decreto MUR n..1320 del 17/12/2021.
6. Ai fini del presente bando si intendono:
a) per università, le Istituzioni universitarie statali e non statali, Istituti universitari, Istituti di alta cultura artistica musicale e coreutica, che rilascino titoli di studio aventi valore legale;
b) per studente, la persona che si iscrive ai corsi presso le università indicate al precedente punto a);
c) per requisiti di eleggibilità, definiti con cadenza triennale con decreto interministeriale di cui al D.Lgs 68/2012, l’insieme delle specifiche caratteristiche di merito e di condizioni economiche necessarie per la corresponsione delle borse di studio. Per l’anno 2022/2023 si fa riferimento a quanto dettato dalla normativa citata ai punti 3 e 4 precedenti, e per quanto non disciplinato si fa riferimento ai requisiti previsti dal DPCM del 9 aprile 2001. I requisiti di eleggibilità per l’assegnazione degli altri strumenti del DSU sono definiti dalla Regione/Università tenendo conto dei requisiti di condizione economica sopra definiti.
d) per vincitore/beneficiario, lo studente che, dichiarato tale nella graduatoria definitiva, a seguito delle verifiche e controlli effettuati risulti in possesso dei requisiti di reddito e di merito previsti dal presente bando,e ne mantenga la condizione durante l’intero anno accademico di riferimento;
e) per xxxxxx, lo studente che, dichiarato tale nella graduatoria definitiva, a seguito delle verifiche e controlli effettuati risulti in possesso dei requisiti di reddito e di merito previsti dal presente bando, e ne mantenga la condizione durante l’intero anno accademico di riferimento, ma che non abbia la qualificazione di “vincitore” per mancanza di disponibilità finanziarie;
f) per studenti disabili, gli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%;
g) per studenti in sede, gli studenti residenti nel comune o nell'area circostante la sede del corso di studio frequentato;
h) per studenti pendolari, gli studenti residenti in luogo che consente il trasferimento quotidiano presso la sede del corso di studi frequentato;
i) per studenti fuori sede, gli studenti residenti in altre regioni o residenti in un luogo distante più di 50 Km dalla sede del corso frequentato e che per tale motivo prendono alloggio a titolo oneroso nei pressi di tale sede, utilizzando le strutture residenziali pubbliche o altri alloggi di privati o enti per un periodo non inferiore a dieci mesi. Qualora gli studenti residenti in luogo distante più di 50 Km dalla sede del corso prendano alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso sono considerati studenti pendolari.
l) per studente indipendente, lo studente con residenza diversa da quella della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda e con un reddito da lavoro dipendente, fiscalmente dichiarato da almeno due anni, non inferiore a € 9.000 all’anno, comprensivo dei redditi di eventuale coniuge o convivente di fatto.
Art. 2 - Interventi e Destinatari
1. Gli interventi per il Diritto allo Studio, erogati dall’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria agli studenti in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti nel presente bando e previa partecipazione al concorso, sono costituiti dai seguenti benefici, servizi e contributi:
a) Borse di studio;
b) Contributi integrativi delle borse di studio (Premi di Laurea);
c) Servizi abitativi;
d) Contributi per la mobilità internazionale;
e) Contributi alloggio;
f) Contributi per il trasporto.
Soltanto il servizio mensa è fornito alla generalità degli studenti, nelle forme e nei modi previsti dal presente bando.
2. Possono accedere ai benefici di cui al presente bando, se in possesso dei requisiti di eleggibilità, gli studenti italiani e stranieri degli Stati appartenenti all’Unione Europea e gli studenti stranieri di cui al
D.P.R.31 agosto 1999, n.394 (attuativo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286) iscritti ai corsi di studio e in possesso dei prescritti requisiti di eleggibilità nell’ambito delle Istituzioni di cui alla Tabella n. 1, che segue:
Tabella n. 1
Istituzione | Tipo di percorso |
Università Mediterranea di RC | Corsi di laurea (triennali) Corsi di laurea magistrale (biennali) Corsi di laurea magistrale a ciclo unico Scuola di Xxxxxxxxxx.xx Professioni Legali Dottorati di ricerca (senza borsa) |
Conservatorio Cilea di Reggio Calabria | Corsi di studio di I livello (triennali) Corsi di studio di II livello (biennali) |
Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria | Corsi di studio di I livello (triennali) Corsi di studio di II livello (biennali) |
Scuola Superiore per Mediatori Linguistici di Reggio Calabria | Corso di studio di I livello (triennale) |
TITOLO II - Requisiti di eleggibilità
Art. 3 - Documento per la determinazione del reddito e del patrimonio familiare e date di presentazione (ISEE-DSU e ISPE)
1. La condizione economica del nucleo familiare degli studenti e degli studenti indipendenti, ai fini della partecipazione al concorsoper l’assegnazione delle borse di studio e dei servizi di cui al presente bando, è rappresentata dell’ISEEU-ISEEUP (Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni agevolate per il Diritto allo Studio Universitario e ISEE Universitario Parificato per gli studenti con redditi all’estero) e dall’ISPEU/ISPEUP (Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente Universitario e Universitario Parificato per gli studenti con patrimoni all’estero).
2. L’ISEE-DSU e l’ISPE 2022 sono relativi, rispettivamente, ai redditi e al patrimonio dell’anno 2020. Non sono utili, ai fini della partecipazione al presente bando, le attestazioni ISEE “ordinarie” ovvero quelle relative ad annualità diverse da quelle riportate al presente comma.
3. Per quanto disposto dal DM 1320/2021, per l’anno accademico 2022/2023 i limiti massimi dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell’Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) sono pari rispettivamente a euro 24.335,11 e a euro 52.902,43.
4. Gli studenti che intendano partecipare al presente bando dovranno possedere, pena l’esclusione, un ISEEU valido entro il termine di scadenza per la compilazione della domanda di partecipazione al presente bando.
5. L’ISEE presentato ai fini del concorso, pena l’inammissibilità della domanda, dovrà contenere la dicitura:” Si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore di ……. (nome e cognome studente)”.
6. È fatto salvo quanto previsto dall’art. 4, comma 5, del Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx 0 dicembre 2013, n. 159.
7. Per gli studenti diversamente abili con riconoscimento di handicap ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un’invalidità pari o superiore al 66%, il reddito va calcolato detraendo le spese per servizi e per gli strumenti nonché le spese di altro genere, comunque effettuate per sopperire alla situazione di disabilità.
8. Il nucleo familiare convenzionale degli studenti è composto dal richiedente i benefici e da tutti coloro che risultino nel suo stato di famiglia anagrafico da almeno un anno rispetto alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincolo di parentela. (DPCM 7/5/99 n° 221).
9. Gli studenti si considerano indipendenti ove ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- Residenza in luogo diverso da quello della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda, in alloggio non di proprietà di un membro del nucleo originario e che pertanto utilizza un alloggio a titolo oneroso documentabile.
- Redditi da lavoro dipendente, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 9 mila euro all’anno.1 In caso di matrimonio o convivenza di fatto, la soglia per l’adeguatezza del reddito si determina considerando anche i redditi del coniuge o convivente di fatto.
10. Nel caso in cui si rispettino ambedue i requisiti, gli studenti sono considerati autonomi e costituiscono nucleo familiare a sé stante.
11. In caso non si verifichino le condizioni di cui al comma 9, si terrà conto della situazione patrimoniale ed economica della famiglia di origine.
12. Per i corsi di dottorato il nucleo familiare del richiedente i benefici è formato esclusivamente dallo stesso soggetto, dal coniuge, dai figli e dai soggetti a loro carico ai fini dell’Irpef. qualora non ricorrano entrambi i requisiti di cui al comma 9. Qualora dallo stato di famiglia anagrafico gli studenti indipendenti risultino conviventi con un’altra persona, devono obbligatoriamente essere considerati i redditi di entrambi, anche se non sussistono vincoli di parentela.
13. Gli studenti internazionali che intendano accedere alle agevolazioni previste per il diritto allo studio, dovranno produrre tutta la documentazione contenente le informazioni necessarie per la
1 Decreto Ministeriale 17 dicembre 2021, n 1320
determinazione dell’ISEE universitario parificato e ISPE universitario parificato.
14. Per gli studenti stranieri provenienti da uno dei Paesi particolarmente poveri indicati dalla normativa vigente in materia, la valutazione del requisito di reddito è effettuata sulla base della documentazione rilasciata dalla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza che attesti che gli studenti non appartengono ad una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale (DPCM 9/4/2001).
15. Per gli studenti che si iscrivano al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale, la certificazione che gli stessi non appartengono a una famiglia notoriamente di alto reddito ed elevato livello sociale può essere altresì rilasciata da parte di enti italiani abilitati alla prestazione di garanzia di copertura economica di cui alle vigenti disposizioni in materia di immatricolazione degli studenti stranieri nelle università italiane. In tal caso l'ente che rilascia tale certificazione si impegna alla eventuale restituzione della borsa per conto degli studenti in caso di revoca. Gli studenti sono obbligati, comunque, a dichiarare i redditi e il patrimonio eventualmente detenuti in Italia dal proprio nucleo familiare secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 5 del DPCM del 9 aprile 2001.
16. Per gli studenti riconosciuti quali rifugiati politici o apolidi, ai fini della valutazione della condizione economica, si tiene conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuti in Italia secondo i criteri e le modalità di cui all’articolo 5 del DPCM del 9 aprile 2001.
Art. 4 – Requisiti di eleggibilità: economici, di carriera e di merito
1. Requisiti economici.
L’importo della borsa di studio in relazione al reddito, con riferimento al combinato disposto dell’art. 3, comma 3, del D.M. 1320 del 27/12/2021, che introduce una maggiorazione del 15% della borsa di studio per gli studenti con livelli ISEE inferiori al 50% del limite massimo di riferimento, e dell’art. 3, comma 8, che (ribadendo quanto già previsto dall’art. 9, comma 6, del D.P.C.M. del 09/04/2001) stabilisce che l’importo della borsa di studio è corrisposto integralmente agli studenti il cui ISEE sia inferiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento, nel rispetto del principio della progressività del valore delle borse di studio, si riporta, di seguito, la tabella inserita nella Circolare Ministeriale esplicativa al D.M. 1320/2021, che specifica il valore delle borse di studio a seconda della fascia ISEE di riferimento.
L’importo base delle borse di studio è così rideterminato:
• Per gli studenti “fuori sede” e per gli studenti “indipendenti” l’importo della borsa di studio è pari ad Euro 6.157,74
• Per gli studenti “pendolari” l’importo della borsa di studio è pari ad Euro 3.598,51
• Per gli studenti “in sede” l’importo della borsa di studio è pari ad Euro 2.481.75
FASCIA DI REDDITO | Valore ISEE | Studente Fuorisede e studente indipendente Importo base 6.157,74 | Studente Pendolare Importo base 3.598,51 | Studente in sede Importo base 2.481,75 |
A | Inferiore al 50% del limite massimo di riferimento (≤12.167,55) | Importo base incrementato del 15% € 7.081,40 | Importo base incrementato del 15% € 4.138,29 | Importo base incrementato del 15% € 2.854,01 |
B | Compreso fra il 50% e i 2/3 del limite massimo di riferimento (>12.167,55≤16.223,41) | Importo base € 6.157,74 | Importo base € 3.598,51 | Importo base € 2.481,75 |
C2 | Superiore ai 2/3 del limite massimo di riferimento (>16.223,41≤24.335,11) | Importo base gradualmente ridotto sino alla metà Minimo € 3.078,87 | Importo base gradualmente ridotto sino alla metà Minimo € 1.799,26 | Importo base gradualmente ridotto sino alla metà Minimo € 1.240,88 |
2 La percentuale di riduzione della quota base per ciascuna tipologia di studente è determinata dalla formula (ISEEU studente – 16.223,42)/16.223,42 x 100 (es. studente Fuori sede con reddito pari a 24.000,00 si calcola (24.000,00-16.223,42)/16.223,42x100 ⁼ 47,9% di riduzione su importo base (6.157,74-2.949,55 ⁼ importo borsa 3.208,18)
Incrementi borse di studio – casi particolari
a) Ai sensi dell’art. 17 comma 4 della L.R. 34/2001, gli studenti che risiedono fuori sede, se beneficiari di borse di studio, hanno diritto ad una maggiorazione pari al 50 per cento dell'importo base spettante. Si intende per studente fuori sede colui risiede in un comune diverso da quello della sede universitaria e distante non meno di 50 chilometri dalla stessa.
b) Al fine di promuovere ulteriormente l’accesso del genere femminile alla formazione superiore nelle
materie scientifiche e di ridurre il cosiddetto «gap» di genere in tale ambito, per le studentesse iscritte ai corsi di studio in materie S.T.E.M. (Scienze, tecnologia, ingegneria e matematica) l’importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%, non cumulabile con l’incremento del 15% previsto per gli studenti con livelli di ISEE inferiori al 50%. Pertanto, l’incremento è calcolato sull’importo base spettante alla studentessa. In prima applicazione per i corsi di studio S.T.E.M. si farà riferimento alla tabella pubblicata nell'area open-data di Ustat al seguente link: xxxx://xxxx.xxxxx.xxxx.xx/xxxxxxx/xxxx- per-bilancio-di-genere/resource/3f52db2f-24ce-4605-8e51-5618cc4ff4e3;
c) agli studenti iscritti contemporaneamente a più corsi di studio ai sensi della normativa vigente, l’importo della borsa di studio spettante è incrementato del 20%. Ai sensi del DM 930 del 29/07/2022, art. 7 co.1, lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione. Al fine della maggiorazione dell’importo della borsa prevista dall’articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell’università e della ricerca 17 dicembre 2021, n. 1320, lo studente deve mantenere per entrambi i corsi di studio ai quali è iscritto i requisiti di merito previsti dal predetto decreto. Lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio beneficia, alle condizioni previste dal presente bando, degli strumenti e dei servizi a sostegno del diritto allo studio per una sola iscrizione, indicata in fase di compilazione della domanda online, riferita ad un corso afferente ad una istituzione operante sul territorio di competenza dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (vedasi elenco tab. 1 art. 2). L’attuale regolamentazione della doppia iscrizione riguardante la concessione dei benefici per il Diritto allo Studio potrebbe incorrere in sensibili modifiche a seguito della eventuale emanazione di successive disposizioni normative in materia;
d) agli studenti con riconoscimento di handicap ai sensi dell’art. 3 comma 1 della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 o con invalidità pari o superiore al 66% è riconosciuta una integrazione del 40%dell’importo della borsa di studio.
e) agli studenti impegnati nell'ambito di programmi promossi dall'Unione europea, nonché di programmi anche non comunitari, a condizione che il periodo di studio e/o tirocinio abbia un riconoscimento accademico in termini di crediti nell'ambito del proprio corso di studi in Italia, l’importo della borsa di studio è incrementato per un importo pari a 600 euro su base mensile per la durata del periodo di permanenza all'estero, sino ad un massimo di dieci mesi. Dall’importo dell’integrazione va dedotto l’ammontare della borsa concessa, a valere sui fondi dell’Unione europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, del DM 1320, laddove prevede che i contributi per la mobilità internazionale debbano essere erogati prima dell’avvio del programma, si specifica che il contributo per la mobilità internazionale è corrisposto nei limiti delle risorse disponibili ed eventualmente ridotto anche al fine di soddisfare la più ampia platea di studenti richiedenti e che l’erogazione potrà avvenire anticipatamente rispetto all’avvio del programma di mobilità compatibilmente con le tempistiche operative necessarie all’erogazione anticipata.
2. Requisiti di carriera
- Per gli studenti iscritti al primo anno, il requisito di carriera è rappresentato dalla concomitanza delle seguenti condizioni: l’essere iscritti ad un corso di studi di livello universitario e non essere stati precedentemente immatricolati, in assoluto, a un corso universitario di livello pari o superiore a quello per il quale si chiedono i benefici (fatti salvi i casi di rinuncia agli studi). Qualora gli studenti abbiano rinunciato agli studi ad un primo anno possono partecipare, per una sola volta, al nuovo primo anno a condizione di a) non aver già beneficiato nella precedente carriera universitaria di una borsa di studio, o in caso contrario, di aver restituito tutti gli importi eventualmente percepiti nel periodo oggetto di rinuncia o riferiti al costo dei servizi eventualmente fruiti, b) aver regolarizzato la propria posizione rispetto alle tasse universitarie, c) non aver conseguito CFU e/o esami nella precedente carriera universitaria..
- Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo, il requisito di carriera è rappresentato dall’essere iscritti a un corso di studio di livello universitario da un numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studio frequentato, calcolati a partire dall’anno di prima immatricolazione (indipendentemente da eventuali trasferimenti di corso) e per un eventuale ulteriore semestre aggiuntivo. Possono pertanto concorrere per un ulteriore semestre, gli studenti che alla data di scadenza del bando risultino iscritti all’ultimo anno del proprio corso di studi. I benefici non possono comunque essere concessa o confermati nei confronti di coloro che siano già in possesso di un titolo universitario, avente valore legale, e si iscrivano di nuovo per conseguire un ulteriore titolo dello stesso livello o di livello inferiore.
3. Non possono beneficiare della borsa di studio gli studenti che risultano iscritti a tempo parziale.
4. Per gli studenti iscritti al primo anno, il requisito di merito è valutato ex-post solo ai fini dell’eventuale mantenimento dell’idoneità e dei connessi benefici.
5. Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, il requisito di merito è valutato sulla base di criteri di cu alla Tabella n. 3, che segue:
Tabella n. 3
Requisiti merito anni successivi | |||||
CORSI | Anno di iscrizione 2022/2023 | ||||
2° | 3° | 4° | 5° | 6° | |
CREDITI RICHIESTI AL 10 AGOSTO 2022 | |||||
Laurea triennale (o I livello) | 25 | 80 | 135* | ||
Laurea Magistrale a C.U. | 25 | 80 | 135 | 190 | 245** |
Laurea Magistrale biennale (o II livello) | 30 | 80* |
* semestre aggiuntivo
**(se Laurea Magistrale a ciclo unico durata 6 anni per il semestre aggiuntivo sono necessari 300 crediti)
Tali limiti sono incrementati di un numero di crediti pari a quelli in eccesso rispetto ai 180, eventualmente riconosciuti allo studente al momento dell'iscrizione.
- Per gli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca, i requisiti di merito sono soddisfatti con l’ammissione ai corsi senza ripetenza. Essi inoltre, alla data di scadenza del bando, non devono avere pendenze economiche nei confronti dell’Università e non essere incorsi in sanzioni disciplinari di particolare gravità correlate ai benefici e servizi del diritto allo studio universitario.
Ai fini della corretta indicazione del numero di CFU nella domanda di partecipazione, si precisa che i crediti devono appartenere al proprio piano di studi (non sono validi quelli aggiuntivi), devono essere stati conseguiti entro la data fissata dal bando ed inoltre devono essere stati regolarmente registrati entro tale data. Per gli studenti che si trasferiscono da altre università, che richiedono passaggi di corso o che abbiano ottenuto i crediti durante la partecipazione a programmi di mobilità internazionale, saranno ritenuti validi i crediti riconosciuti alla suddetta data pur se convalidati successivamente. I periodi di eventuale sospensione didattica autorizzata, non sono computati ai fini della carriera universitaria.
Non sono considerati nel calcolo i crediti aggiuntivi presenti nel piano di studio, i crediti convalidati provenienti da altre carriere universitarie, i corsi singoli nonché studi e attività pregresse all’attuale carriera, ad eccezione di quelli corrispondenti alla laurea triennale, conseguita in regolare corso, che vengono convalidati per l’iscrizione al quarto anno di una laurea magistrale a ciclo unico in continuità di carriera universitaria.
Art. 5 - Durata di concessione dei benefici
a. Per i corsi del nuovo ordinamento laurea triennale, la durata di concessione dei benefici è di sette semestri, a partire dall’anno accademico di immatricolazione; limitatamente ai servizi abitativi, il beneficio è esteso per un ulteriore semestre;
b. Per i corsi del nuovo ordinamento laurea magistrale biennale, la durata di concessione dei benefici è di cinque semestri, a partire dall’anno accademico di immatricolazione; limitatamente ai servizi abitativi, il beneficio è esteso per un ulteriore semestre;
c. Per i corsi del nuovo ordinamento laurea magistrale a ciclo unico, la durata di concessione dei benefici è pari alla durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici più un semestre, a partire dall’anno accademico di immatricolazione; limitatamente ai servizi abitativi, il beneficio è esteso per un ulteriore semestre;
d. Per le persone con disabilità di cui all’art. 3 comma 1 della L. 104/1992 o con invalidità non inferiore al 66%, di cui al DM 9 aprile 2001 o con disturbi dell’apprendimento di cui alla L. 170/2010, la durata di concessione della borsa di studio è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale e, rispettivamente, di tredici o di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico la cui durata normale è di cinque o sei anni. Limitatamente ai servizi abitativi, il beneficio è esteso per un ulteriore semestre;
e. Per i corsi di dottorato di ricerca e scuole di specializzazione, la durata di concessione dei benefici è quella prevista dall’ordinamento didattico (non è previsto il fuori corso).
2 Lo studente che consegua il titolo di studio di laurea, laurea magistrale e di laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso (Art. 9).
3 I benefici possono essere concessi agli studenti che dispongano dei requisiti previsti per l'ammissione al corso per il quale sono richiesti, indipendentemente dal numero di anni trascorsi dal conseguimento del titolo precedente.
TITOLO III - Domande, Scadenze e Graduatorie
Art. 6 – Presentazione della domanda e scadenze.
1. In relazione a ciascun beneficio di cui al presente bando, gli studenti dovranno presentare apposita istanza esclusivamente in modalità on-line, accedendo alla piattaforma GOMP, collegarsi all’indirizzo internet xxxx://xxxx.xxxxx.xx (area riservata per i servizi online agli studenti) e successivamente alla voce “Richiesta benefici”. Le istanze potranno essere presentate a decorrere dal 8 agosto 2022 secondo le scadenze indicate al comma 9.
2. Nel caso in cui l’iscrizione avvenisse per la prima volta sul portale dell’Università occorre prima procedere con l’avvio e la conclusione della registrazione (xxxxx://xxxx.xxxxx.xx/XxxxxxXxxx/Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx.xxxx), inserendo i propri dati anagrafici, al fine di ottenere le credenziali di accesso. Se invece si è già registrati e quindi in possesso delle credenziali, è possibile passare direttamente alla presentazione della domanda di benefici, dopo aver controllato e/o aggiornato i propri dati personali, prestando particolare attenzione alle informazioni relative alla residenza, al domicilio ed ai recapiti, all’IBAN e all’ISEE.
3. Per quanto disposto dall’art. 27 L.R.34/2001, dall’art.12 L.R. n.18 del 11/08/2004, dall’art.31 L.R. n. 8 del 26/02/2010 e dall’art.18, comma 8 del D. Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, tutti gli studenti, all’atto dell’iscrizione presso le Istituzioni citate nel presente Bando sono tenuti al pagamento della Tassa Regionale indipendentemente dall’utilizzo o meno dei servizi della “Mediterranea”.
4. Gli studenti dovranno “confermare” la domanda online solo dopo aver accertato che la stessa è completa e corretta in tutti i suoi elementi. Una volta “confermata”, la domanda non è ulteriormente modificabile.
5. Le domande di partecipazione a tutti i Benefici erogati e normati dal presente Bando saranno valide se prodotte tramite procedura on-line. Non è accettata alcuna documentazione trasmessa con mezzi diversi da quello previsto dal presente bando, con la sola eccezione di cui al comma 6.
6. Gli studenti stranieri che si iscrivono per la prima volta alla “Mediterranea” dovranno inviare al Servizio Diritto allo Studio, copia della dichiarazione di valore attestante la validità e il valore dei titoli di studio conseguiti all’estero, tramite posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
7. Alla domanda on line, solo per studenti di altre Istituzioni, pena l’esclusione, è obbligatorio allegare la seguente documentazione chiaramente visibile e leggibile in formato PDF:
− documento di identità;
− ricevuta della tassa regionale a.a. 2022/2023;
− autocertificazione degli esami sostenuti/convalidati;
− domanda d’iscrizione a.a. 2022/2023;
8. Per l’inserimento del modello I.S.E.E sarà necessario digitare il rispettivo numero di protocollo Inps.
9. Le scadenze per la presentazione delle istanze per la fruizione benefici e dei contributi di cui al presente bando sono rappresentate nella Tabella n. 4, che segue:
Tabella n. 4
TIPO DI SERVIZIO / CONTRIBUTO | SCADENZADOMANDA |
Borsa di Studio Primo Anno | 10/10/2022 |
Borsa di Studio Primo Anno LM Biennale | 05/11/2022 |
Borsa di Studio Primo Anno Dottorati | 17/12/2022 |
Borsa di Studio Primo Anno SSPL | 17/12/2022 |
Borsa di Studio anni successivi | 23/09/2022 |
Borsa di Studio anni successivi Dottorati | 07/11/2022 |
Borsa di Studio anni successivi SSPL | 07/11/2022 |
Posto Alloggio Primo Anno | 10/10/2022 |
Posto Alloggio Primo Anno LM Biennale | 05/11/2022 |
Posto Alloggio Primo Anno Dottorati | 16/12/2022 |
Posto Alloggio Primo Anno SSPL | 16/12/2022 |
Posto Alloggio anni successivi (prima volta) | 05/09/2022 |
Posto Alloggio anni successivi (riconferma) | 05/09/2022 |
Posto Alloggio Anni successivi Dottorati | 03/10/2022 |
Posto Alloggio Anni successivi SSPL | 03/10/2022 |
Premio di laurea (a.a. 2022/2023) | 30/04/2024 |
Contributo trasporti | 30/09/2023 |
Contributo per la mobilità internazionale | 31/10/2022 |
Contributo alloggio | 30/04/2023 |
Buoni Pasto | dal 1/10/2022 |
10. Gli studenti che partecipano alle prove selettive (Test) per l’accesso ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale (ovvero ai CdLM in Architettura – LM-4 c.u. e in Scienze della Formazione Primaria - LM-85 bis), per poter concorrere ai benefici di cui al presente bando, dovranno procedere alla pre-immatricolazione e presentare la domanda con le modalità ed entro i termini dallo stesso previsti. L'assegnazione della borsa di studio, se spettante, sarà condizionata all'effettiva immatricolazione.
Art. 7 – Graduatorie (provvisorie e definitive), punteggi e reclami (DPCM 94/4/2001)
1. Con riferimento agli studenti iscritti al primo anno, le graduatorie per l’assegnazione delle borse di studio saranno elaborate sulla base di un punteggio decrescente, calcolato in funzione dell’ISEE. In caso di parità di punteggio, sono preferiti gli studenti con voto di diploma/laurea più alto; in caso di ulteriore parità, sono preferiti gli studenti anagraficamente più giovani. Nell’ambito della suddetta graduatoria il punteggio, il cui valore massimo è definito in 1.000 punti, è attribuito sulla base della seguente formula:
P = [1 − (𝐼𝑆𝐸𝐸 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒) × 1000] 24.335,11
2. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 4 comma 5 del D.P.C.M. del 9/4/2001 e dall’art 7 commi 5, 6 e 7 del presente bando, con riferimento agli studenti iscritti ad anni successivi al primo, i requisiti di merito sono definiti dalla Tabella 3 del presente bando. Nell’ambito della graduatoria, in caso di parità di punteggio sono preferiti gli studenti con ISEE più basso e, in caso di ulteriore parità, quelli anagraficamente più giovani. Agli studenti di cui al presente comma, nell’ambito della graduatoria, è attribuito un punteggio rappresentativo del merito (il cui valore massimo è definito in 1.000 punti) calcolato in base del numero dei crediti acquisiti e verbalizzati al 10.8.2022.
Il punteggio di cui al presente comma è attribuito come segue:
1.000 punti in funzione del n. dei crediti acquisiti |
P = (crediti stud. – crediti min. - vedi Tab 3 ) X 1000 (cred. max – cred. min) Esempio: studente CdS triennale al 2° anno: n. di CFU stud. = 54; n. min di CFU= 25; n. massimo CFU = 60 P = 29 x 1.000 = 828,57 35 |
3. Con riferimento ai dottorandi e agli specializzandi, le graduatorie sono elaborate sulla base dell’ISEE mediante l’attribuzione di un punteggio ad ordinamento decrescente. In caso di parità di punteggio sono preferiti gli studenti anagraficamente più giovani.
4. I punteggi sono attribuiti con arrotondamento al secondo decimale.
5. Le graduatorie provvisorie, approvate con decreto rettorale, sono pubblicate al seguente indirizzo: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx_xxxxxx.xxx con valore di notifica per gli interessati. Nessuna comunicazione individuale sarà inviata per posta o altro mezzo.
6. Avverso il provvedimento di cui al comma 5 è ammesso reclamo scritto con richiesta di revisione delle graduatorie provvisorie, da presentare entro e non oltre le ore 12,00 del 5° giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione delle graduatorie stesse. Le istanze di cui al presente comma, indirizzate a: “Magnifico Rettore Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria – Protocollo Generale – Cittadella Universitaria, Via dell’Università n. 25, Xxxxx XX, X.X. - 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx”, devono essere trasmesse via Pec all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx o con posta elettronica non certificata a xxxxxxxxxx@xxxxx.xx . Le istanze, corredate di documento di identità valido, adeguatamente motivate, devono dettagliare quanto più possibile, la presunta errata valutazione e devono essere corredate da eventuale documentazione idonea a giustificare le ragioni dell'istante. Trascorso il termine di cui al presente comma, si procederà con l’approvazione e successiva pubblicazione delle graduatorie definitive.
TITOLO IV - Benefici e Servizi
Art. 8 – Borse di studio
1. Gli studenti iscritti al primo anno che partecipano al presente bando e che sono in possesso dei previsti requisiti, sono collocati in graduatoria delle borse di studio, ottenendo lo status di “idonei” (beneficiari o non beneficiari) solo sulla base dei requisiti economici. Essi, per ottenere il saldo della borsa di studio (50%) entro il 30.04.2023, dovranno conseguire almeno 20 CFU entro il 31.03.2023; per ottenere il saldo della borsa di studio (50%) entro il 30.11.2023, dovranno conseguire almeno 20 CFU entro il 10.8.2023; per non dover restituire la prima rata già acquisita (50%) dovranno conseguire almeno 20 CFU entro il 30.11.2023. Qualora gli studenti non raggiungano la soglia dei 20 CFU entro il 30.11.2023 sono tenuti alla restituzione della prima quota in denaro eventualmente acquisita (50%) nonché al pagamento della tassa e dei contributi previsti per l’immatricolazione.
2. Con riferimento agli studenti iscritti ad uno dei Corsi della “Mediterranea”, i competenti uffici verificheranno il raggiungimento o meno dei previsti requisiti di merito. Gli studenti iscritti presso le altre Istituzioni di cui all’art. 2 comma 1 del presente bando sono tenuti a produrre apposita autocertificazione e copia (in PDF) del libretto universitario (o analogo documento), con l’indicazione degli esami sostenuti e dei CFU acquisiti al 31.3. 2023, al 10.8. 2023 o al 30.11.2023, rispettivamente, entro il 10.4.2023, il 31.8.2023 e il 10.12.2023, tramite istanza da trasmettere a xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx o xxxxxxxxxx@xxxxx.xx .
3. Per gli studenti iscritti ad anni successivi, il numero di crediti richiesti (vedi Tabella n. 3) va calcolato con riferimento all’anno di prima immatricolazione in assoluto, ovvero all’anno in cui gli stessi hanno effettuato la loro prima iscrizione presso qualsiasi Università, sia in Italia che all’estero, relativamente al livello di studi per il quale richiedono il beneficio. Il principio dell’immatricolazione assoluta si applica anche in tutti i casi di iscrizione a seguito di passaggio di Scuola o Corso di Studio, avvenuto all’interno della “Mediterranea” o da altro Ateneo (ad esempio: uno studente che si iscrive al primo anno a seguito di un passaggio di Xxxxxx sarà considerato come studente iscritto a un anno successivo). In tali casi verrà preso in considerazione il numero di CFU riconosciuti dal relativo Consiglio di Corso di Studio entro la data di pagamento della seconda rata della borsa di studio.
4. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo di tutti i corsi, ad eccezione di quelli di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito di cui alla Tabella n. 3, senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche.
5. Per gli studenti iscritti agli anni successivi al primo dei corsi di laurea specialistica a ciclo unico, idonei ai benefici nell'anno accademico precedente, il diritto viene mantenuto esclusivamente sulla base dei criteri di merito definiti dalla Tabella n. 3 senza un'ulteriore autocertificazione delle condizioni economiche, ad eccezione della concessione dei benefici per il quarto anno di corso per il quale è prevista anche una nuova valutazione dei requisiti relativi alla condizione economica.
6. Gli altri studenti iscritti agli anni successivi al primo sono ammessi ai benefici previa verifica dei requisiti relativi alla condizione economica ed al merito.
7. Qualora, all’esito dell’elaborazione delle graduatorie definitive non sia possibile liquidare le borse di studio in favore di tutti gli idonei, si procederà alla individuazione dei beneficiari secondo l’ordine della graduatoria fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
8. Le borse di studio sono erogate in due rate, coerentemente con la necessità per i competenti uffici di operare le dovute verifiche sui redditi e sul merito dichiarati dagli studenti, di norma, secondo lo schema rappresentato nella Tabella n. 4, che segue:
Tabella n. 4
Tipo borsa I rata II rata
1° anno | 50% - Dic. 2022 | 50% - entro il 30.04.2023 se 20 CFU al 31.03.2023 entro il 30.11.2023 se 20 CFU al 10.08.2023 |
Anni successivi | 50% - Dic. 2022 | 50% - entro il 30.06.2023 |
Semestre aggiuntivo | 50% - Dic. 2022 | 50% - entro il 30.06.2023 |
Dottorati e Specializzazioni | 50% - Dic. 2022 | 50% - entro il 30.06.2023 |
9. I termini di pagamento di cui al comma 8 potrebbero subire ritardi in ragione delle procedure da seguire al fine di effettuare il pagamento. L’Università si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti qualora verifichi a carico dei beneficiari l’esistenza di pendenze economiche nei confronti dell’Ateneo nonché, eventualmente, di effettuare le dovute compensazioni.
10. L’erogazione è sospesa nei confronti degli studenti a carico dei quali è stato avviato procedimento di decadenza.
Art. 9 – Contributi integrativi alla borsa di studio: Premio di Laurea
1. Per quanto disposto dall’art. 3 comma 5 del D.P.C.M. del 9 aprile 2001, lo studente che consegua il titolo di studio di laurea, di laurea specialistica di laurea magistrale a ciclo unico entro la durata prevista dai rispettivi ordinamenti didattici beneficia di un'integrazione della borsa pari alla metà di quella ottenuta nell'ultimo anno di corso. Per il calcolo della suddetta integrazione non si tiene conto dell’eventuale maggiorazione destinata agli studenti fuori sede (di cui all’art. 17 comma 4 della L.R. n. 34/2001).
2. L’integrazione di cui al comma 1 - fruibile per una sola volta nel corso della carriera (quindi, alternativamente, al conseguimento del titolo triennale, biennale o a ciclo unico) - è concessa nei limiti delle risorse annualmente disponibili stanziate con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. A tal fine sarà formulata una graduatoria di merito in ordine decrescente sulla base del voto finale di laurea. Alla lode sarà attribuito un punto. In caso di parimerito si terrà conto del valore dell’ISEE. In caso di ulteriore parità sono preferiti gli studenti anagraficamente più giovani.
3. Destinatari del premio di laurea sono gli studenti che:
- abbiano conseguito uno dei titoli di studio di cui al comma 1 in un numero di anni pari alla “durata normale” del corso di laurea per il quale chiede il premio di laurea;
- abbiano beneficiato, per l’anno accademico relativamente al quale chiedono il premio di laurea, della borsa ordinaria per il diritto allo studio;
- non abbiano già beneficiato del premio nel corso di tutta la propria carriera universitaria.
4. La “durata normale” va calcolata a partire dall’anno di prima immatricolazione in assoluto. I requisiti di cui al comma 3 devono essere tutti posseduti dai richiedenti.
5. Per accedere al beneficio, gli studenti presentano apposita istanza sulla piattaforma GOMP, entro e non oltre il 30/04/2024. Gli studenti iscritti presso altre Istituzioni sono tenuti ad allegare all’istanza apposita certificazione di conseguimento del titolo. La liquidazione avverrà di norma entro il mese di ottobre 2024 e comunque nei tempi tecnici necessari, nonché in relazione alle disponibilità di bilancio dell’Ateneo.
Art. 10 – Servizio abitativo
1. Il servizio abitativo (posto alloggio) viene erogato mediante assegnazione di un posto letto a favore degli studenti “Fuori sede” che ne facciano domanda, che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all’art. 4 e che siano idonei nelle rispettive graduatorie alloggi, fino alla concorrenza dei posti disponibili.
2. L’Università bandisce n. 98 posti alloggio nella struttura di Xxx Xxxxxxxx Xxxx. XXX, Xx Xxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, distribuiti come rappresentato nella Tabella n. 5 che segue:
Tabella n. 5
Tipologia studenti | Istituzioni | n. posti | Sub- totali |
Studenti I anno L e LM a ciclo unico | Mediterranea | 22 | 25 |
Accademia | 1 | ||
Conservatorio | 1 | ||
Mediatori | 1 | ||
Studenti I anno LM biennale | Mediterranea | 5 | 8 |
Accademia | 1 | ||
Conservatorio | 1 | ||
Mediatori | 1 | ||
Riconferme | Mediterranea | 47 | 50 |
Accademia | 1 | ||
Conservatorio | 1 | ||
Mediatori | 1 | ||
Prima volta anni successivi al primo | Mediterranea | 5 | 8 |
Accademia | 1 | ||
Conservatorio | 1 | ||
Mediatori | 1 | ||
Riserva ex legge 104 | 3 | ||
Dottorati di Ricerca I anno | 1 | ||
Dottorati Ricerca anni successivi | 1 | ||
SSPL I anno | 1 | ||
SSPL anni successivi | 1 |
3. I posti alloggio sono assegnati a fronte di un contributo mensile corrisposto dagli studenti, il cui importo è determinato in relazione al reddito posseduto, a titolo di compartecipazione ai costi di gestione del servizio. Il rapporto che si instaura con gli studenti assegnatari non ha natura contrattuale, trattandosi di un beneficio compreso nel Diritto allo Studio Universitario.
4. I posti alloggio sono assegnati secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per la fruizione e gestione della Residenza universitaria.
5. Gli studenti ai quali, per mancanza di alloggi disponibili, non sia stato assegnato il posto alloggio, possono mantenere lo status di “Fuori sede” a condizione che producano, alternativamente, copia del contratto di affitto a loro intestato, regolarmente registrato e sottoscritto, nel comune di Reggio Calabria della durata di almeno 10 mesi e riferito all’anno accademico per cui si concorre oppure certificazione o altra documentazione fiscalmente valida relativa al pagamento del canone di locazione, nel caso in cui siano domiciliati presso collegi, residenze per studenti o convitti non gestiti dalla Mediterranea. In caso contrario gli studenti sono considerati a tutti gli effetti “pendolari”.
6. Gli studenti Fuori sede, idonei non beneficiari di borsa di studio e posto alloggio, possono accedere al contributo alloggio di cui all’art. 12. Gli studenti inseriti in graduatoria con “riserva di valutazione del merito” perché in attesa di riconoscimento di CFU da parte del Consiglio del Corso di studio, accedono alle residenze dopo il riconoscimento ufficiale dei CFU, qualora la loro posizione in graduatoria consenta l’assegnazione del beneficio
7. Nel caso in cui rimanessero disponibili posti alloggio rispetto a quelli messi a concorso si procederà a riformulare una graduatoria unica sulla base dei punteggi già assegnati. Concluse le procedure di scorrimento della suddetta graduatoria, qualora residuassero ancora posti alloggio, si provvederà ad emanare apposito avviso per la relativa copertura.
8. Compatibilmente con i tempi di espletamento delle procedure concorsuali, gli studenti titolari di riconferma di posto alloggio hanno diritto a fruire dell’alloggio loro assegnato fino al 30/09/2022. Gli studenti che, durante l’anno accademico conseguano il titolo di studio finale, sono tenuti a lasciare il posto letto entro 5 giorni dal conseguimento del titolo.
9. La Residenza, nell’osservanza della chiusura dell’attività didattica dell’Ateneo, potrà essere utilizzata esclusivamente per finalità ed esigenze sopravvenute a giudizio insindacabile del Direttore Generale.
10. Agli studenti vincitori del concorso sarà assegnato un posto in camera doppia o quadrupla.
L’assegnazione del posto alloggio è assicurata agli aventi diritto sino ad esaurimento delle disponibilità.
Art. 11 – Obblighi degli studenti
1. Gli studenti inseriti nell’ambito delle graduatorie definitive del Servizio Abitativo a Tariffa Agevolata dovranno presentarsi - a partire dalle ore 8,30 e non oltre le ore 13,00 - presso la sede di Via Manfroce secondo il seguente calendario:
Riconferma e Prima Volta Anni Successivi al Primo | 03/10/2022 |
I° Anno | 17/10/2022 |
I° Anno Laurea Magistrale Biennale | 21/11/2022 |
I° Anno Dottorati Di Ricerca e Scuola Specializzazione Per Le Professioni Legali | 16/01/2023 |
Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx E Scuola di Specializzazione Professioni Legali | 31/10/2022 |
2. Il mancato rispetto delle scadenze suindicate verrà considerata RINUNCIA al servizio abitativo e il posto letto sarà assegnato per scorrimento di graduatoria.
3. Gli studenti iscritti ad anni successivi dei Corsi di Dottorato di Ricerca e della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali dovranno documentare l’avvenuta ammissione all’anno accademico successivo entro il mese di dicembre 2022.
4. Possono essere concesse proroghe alla data di assegnazione del posto letto, esclusivamente per documentati e/o gravi motivi di famiglia o di salute. La richiesta di proroga deve essere indirizzata con mail al Settore Diritto allo Studio e Residenze (xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx) entro il giorno indicato nell’avviso di convocazione e comunque non oltre le ore 14,00.
5. Per l'assegnazione del posto letto gli studenti dovranno presentarsi muniti della seguente documentazione:
- certificato del medico curante di sana e robusta costituzione fisica, redatto in data non anteriore a dieci giorni da quello di presentazione, dal quale risulti che gli studenti richiedenti non siano portatori in atto di patologie trasmissibili o che possano comunque pregiudicare la convivenza in comunità (tale documentazione medica potrà inoltre essere ulteriormente richiesta, nel corso della permanenza degli studenti, per finalità di controllo e prevenzione);
- valido documento di riconoscimento;
- permesso di soggiorno, nei casi previsti dalla legge, se studente straniero.
6. Gli studenti, all’atto dell’assegnazione del posto letto dovranno versare un deposito cauzionale di €. 120,00 a copertura di eventuali inadempimenti di cui gli stessi si dovessero rendere direttamente responsabili o di danni causati alle strutture collettive. Tale somma sarà restituita al momento in cui cesserà l'uso del servizio abitativo, qualora non vengano riscontrati danni alle strutture. In caso contrario, dopo l’accertamento e la quantificazione degli addebiti, in caso di danno accertato e di importo superiore a quello versato, l’Amministrazione potrà trattenere il deposito cauzionale e richiedere anche, se necessario, una sua integrazione.
7. Le rette mensili, che gli assegnatari di posto alloggio sono tenuti a pagare entro il 5 di ogni mese, sono diversificate per fascia e per trattamento - al netto delle spese bancarie come segue:
Fasce | Camera Doppia | Camera Quadrupla |
Fascia A | € 100,00 | € 80,00 |
Fascia B | € 120,00 | € 100,00 |
Fascia C | € 140,00 | € 120,00 |
8. In caso di pagamento ritardato non oltre trenta giorni dalla scadenza fissata, è previsto il pagamento di una mora di € 15,00. Dal trentunesimo giorno il contributo per mora sarà pari a € 30,00.
9. Il posto letto è riservato esclusivamente agli studenti assegnatari i quali non possono cederne ad altri l'uso, anche se temporaneo. Gli studenti, accettando il posto letto, si impegnano ad osservare la normativa prevista dal bando di concorso ed il Regolamento della residenza.
10. Per “assegnazione del posto letto” deve intendersi il diritto ad usufruire di uno dei posti messi concorso e non di un posto letto individuato e determinato dagli studenti.
12. In caso di inadempimento l'Ateneo si riserva di promuovere l'azione di recupero delle somme dovute. Gli
studenti morosi incorreranno nelle altre sanzioni previste dalla legge tra cui il mancato rilascio del nulla osta.
13. Gli studenti assegnatari di posto alloggio decadono dal beneficio nei seguenti casi:
a. abbiano richiesto trasferimento ad altra università;
b. abbiano rinunciato agli studi;
c. abbiano conseguito la laurea e non si siano iscritti ad un corso di studio di livello superiore;
d. siano incorso in sanzioni disciplinari previste dal Regolamento della residenza;
e. risultino morosi rispetto al pagamento della retta per due mesi continuativi;
f. abbiano consentito, a qualunque titolo, a terzi, l’indebito utilizzo del proprio posto alloggio. In questo caso gli interessati sono tenuti a corrispondere un importo pari al costo effettivo mensile previsto per il posto alloggio attribuito, rapportato al periodo di effettiva presenza;
x. xxxxxxxxx assenti dal posto assegnato per un periodo superiore a 30 giorni senza averne dato preventivo e motivato avviso al Responsabile del Servizio Residenze - Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx XXX Xx Xxxx 00000 Xxxxxx Xxxxxxxx con e-mail all’indirizzo: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx.
Art. 12 – Contributi integrativi alla borsa di studio: Contributo per la mobilità internazionale
1. Gli studenti idonei alla borsa di studio ordinaria per l’a.a. 2022/2023 hanno diritto, per una sola volta e per ciascun livello di studio, ad un contributo economico per la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale, a condizione che il periodo di studio e/o di tirocinio all’estero abbia un riconoscimento accademico in termini di CFU nell’ambito del proprio corso di studi in Italia, anche ai fini della predisposizione della prova conclusiva.
2. In particolare, sono destinatari del contributo per la mobilità internazionale gli studenti che partecipino a programmi di mobilità internazionale e che siano iscritti ai corsi di:
- Laurea Triennale
- Laurea Magistrale Biennale
- Laurea Magistrale a ciclo unico
- Dottorato di ricerca (senza borsa di dottorato)
- Corsi di studio di I e II livello nell’ambito delle altre Istituzioni di cui al presente bando.
3. I beneficiari sono individuati secondo l’ordine di una graduatoria formata sulla base dei soli requisiti economici. I relativi contributi saranno erogati nei limiti delle risorse disponibili.
4. L’importo del contributo è pari a € 600,00 per ogni mese di permanenza all’estero e verrà erogato sino ad un massimo di dieci mesi. Da tale importo è detratto l’ammontare della borsa Erasmus concessa dall’Ateneo ovvero da altri enti e/o istituzioni a valere sui fondi dell'Unione Europea o su altro accordo bilaterale anche non comunitario.
5. Per l’erogazione dell’importo relativo all’integrazione della borsa di studio per mobilità internazionale valgono le seguenti disposizioni:
Se dichiarati beneficiari di borsa di studio
a) la prima rata, corrispondente a metà dell'importo monetario calcolato in base al numero di mesi autocertificato dallo studente in sede di presentazione della domanda, è erogata contestualmente:
- alla prima rata della borsa di studio per studenti iscritti ad anni successivi al primo;
- al pagamento del saldo della borsa di studio, dopo il conseguimento del merito previsto per gli studenti iscritti al primo anno;
Se idonei alla borsa di studio ma non beneficiari
a) la prima rata, corrispondente a metà dell'importo monetario calcolato in base al numero di mesi autocertificato dallo studente in sede di presentazione della domanda, è erogata:
- entro il 31 dicembre 2022, per studenti iscritti ad anni successivi al primo:
- dopo il conseguimento del merito previsto per gli studenti iscritti al primo anno;
In entrambi i casi, idonei e idonei beneficiari
b) la rata conclusiva a saldo è corrisposta soltanto al termine del periodo di mobilità e successivamente alla trasmissione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, da parte dell’Università e delle Istituzioni AFAM, al Settore Diritto allo Studio, della certificazione attestante il:
- periodo di permanenza all’estero;
- riconoscimento accademico in termini di crediti nell’ambito del proprio corso di studi in Italia.
6. Trascorso il termine sopra indicato (31/12/2023), lo studente per il quale non sia pervenuta la documentazione suddetta, perde il diritto all’integrazione e deve restituire la prima rata se già erogata.
Il Settore Diritto allo Studio effettua il calcolo dell’importo della rata conclusiva in base al numero di mesi effettivamente trascorsi all’estero e desunti dalla certificazione relativa.
7. L’importo del contributo è pari a € 600,00 per ogni mese di permanenza all’estero e verrà erogato sino ad un massimo di dieci mesi.
8. Il termine di presentazione delle domande è il 31/10/2022.
Art. 13 – Contributi alloggio
1. Gli studenti “fuori sede”, idonei ma non beneficiari di borsa di studio ordinaria e di posto alloggio a tariffa agevolata, possono beneficiare di contributi per le spese sostenute per l’alloggio, presentando apposita istanza, sulla base dei requisiti, nei termini e con le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Destinatari del contributo alloggio sono gli studenti di cui al comma 1, iscritti ai corsi di Laurea Triennale, Laurea Magistrale Biennale o Laurea Magistrale a ciclo unico, nonché gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.
3. I beneficiari sono individuati secondo l’ordine di una graduatoria formata sulla base dei soli requisiti di reddito. I contributi sono erogati fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie.
4. L’ammontare del contributo mensile, erogabile fino a un massimo di dieci mensilità, è definito in proporzione alla fascia di reddito di appartenenza degli studenti, come segue: € 120,00 per gli studenti appartenenti alla fascia A; € 100,00 per gli studenti appartenenti alla fascia B; € 80,00 per gli studenti appartenenti alla fascia C.
5. Il termine per la presentazione dell’istanza finalizzata ad ottenere i benefici di cui al presente articolo è il 30 aprile 2023. I pagamenti dei benefici, di norma, sono effettuati entro i tre mesi successivi alla scadenza.
Art. 14 – Contributi Trasporti
1. Gli studenti “pendolari”, idonei ma non beneficiari di borsa di studio ordinaria, possono beneficiare del contributo trasporto, per le spese connesse all’uso di mezzi di trasporto pubblico finalizzato agli spostamenti dal comune di residenza alla sede universitaria e viceversa, presentando apposita istanza, sulla base dei requisiti, nei termini e con le modalità stabilite dal presente articolo. Il contributo di cui al presente comma è fruibile sotto forma di rimborso totale o parziale delle spese sostenute.
2. I beneficiari sono individuati secondo l’ordine di una graduatoria formata sulla base dei soli requisiti di reddito. I contributi sono erogati fino alla concorrenza delle disponibilità finanziarie.
3. L’importo del contributo, erogato sulla base dei titoli di viaggio nominali presentati (abbonamenti o biglietti di treno, autobus, nave, nominativi e intestati agli studenti richiedenti), potrà avere un valore massimo pari a € 500,00.
4. Il termine per la presentazione dell’istanza finalizzata ad ottenere i benefici di cui al presente articolo è il 30 settembre 2023. I pagamenti dei benefici, di norma, sono effettuati entro i due mesi successivi alla scadenza.
Art. 15 – Servizio mensa
1. Il Servizio mensa a tariffa agevolata viene erogato, a favore della generalità degli studenti, nei limiti di due buoni pasto giornalieri per gli studenti fuori sede idonei alla borsa di studio e un buono pasto giornaliero per gli studenti in sede e pendolari, dal lunedì al venerdì (dal 1° ottobre 2022 al 30 settembre 2023, esclusi i festivi e i periodi di sospensione).
2. Il servizio di mensa a tariffa agevolata viene garantito alla generalità degli studenti. Quindi, oltre agli studenti idonei ai benefici per il diritto allo studio, potranno fruirne tutti gli studenti appartenenti alle istituzioni di cui all’art. 2 del presente bando, nonché gli studenti in Mobilità Internazionale (incoming). I suddetti studenti avranno la facoltà di avvalersi del servizio di mensa alla tariffa agevolata di € 5,50 presso gli esercizi situati all’interno delle varie sedi dell’Ateneo o presso gli esercizi in convenzione con l'Ateneo, pagando il dovuto direttamente all’esercente.
3. Per essere ammessi al suddetto servizio gli studenti devono essere regolarmente iscritti per l’a.a.
2022/2023, non oltre il 1° anno fuori corso, e devono rientrare nei limiti di reddito specificati all’Art. 4 comma 2 del presente bando.
4. Ai fini dell'utilizzo del servizio, il numero dei buoni pasto erogati viene determinato come segue:
- n. 2 buoni pasto al giorno per gli studenti “fuori sede” e “studenti indipendenti”;
- n. 1 buono pasto al giorno per gli studenti “in sede” e “pendolari”, idonei alla borsa di studio.
5. I buoni pasto devono essere utilizzati nell’arco della giornata di riferimento. Se non utilizzati non possono essere cumulati con quelli utilizzati nei giorni successivi.
6. I competenti uffici verificheranno il rispetto delle succitate disposizioni e agli studenti che contravverranno a quanto disposto al presente articolo verranno revocati i benefici accordati e verrà altresì disposta la restituzione di quanto indebitamente fruito.
7. Il contributo a carico degli studenti - al netto delle spese bancarie - da versare tramite PagoPa, entrando nella propria area riservata in xxx.xxxx.xxxxx.xx, è determinato nelle seguenti misure:
- Fascia A = € 2,00
- Fascia B = € 2,50
- Fascia C = € 3,00.
8. Qualora le disponibilità finanziarie non fossero sufficienti a soddisfare le esigenze di tutti gli studenti idonei al servizio, saranno privilegiati in ordine, gli studenti “fuori sede” e “studenti indipendenti” di fascia A, di fascia B e di Fascia C; gli studenti “pendolari” di fascia A, di fascia B e di Fascia C; gli studenti “in sede” di fascia A, di fascia B e di Fascia C.
Art. 16 – Studenti in situazione di handicap
1. Gli studenti disabili con invalidità non inferiore al 66% o handicap, di cui all'art. 2 della Legge 30 marzo 1971 n.118 s.m.i. e all’art.3 comma 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, concorrono ai benefici di cui al presente bando secondo le modalità previste per la generalità degli studenti. Per detti studenti, tuttavia, sono previste le agevolazioni di cui ai successivi commi, e si rinvia all’art. 4, co.1, lett. d, per approfondimenti sull’importo della borsa spettante ai sensi del DM 1320 del 17/12/2021.
2. Per gli studenti di cui al comma 1, la durata di concessione dei benefici è di nove semestri per i corsi di laurea, di sette semestri per i corsi di laurea magistrale biennale e di tredici o di quindici semestri per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico la cui durata è di cinque o sei anni.
3. Per gli studenti di cui al comma 1, iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, la durata di concessione dei benefici è pari al numero di anni di durata legale più due, con riferimento al primo anno di immatricolazione.
4. Il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80 per cento delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.
5. Per gli studenti di cui al comma 1 si applicano inoltre le seguenti regole:
a. il reddito è calcolato detraendo le spese per servizi e per gli strumenti nonché le spese di altro genere, comunque effettuate per sopperire alla situazione di disabilità;
b. se iscritti al primo anno, non si applica la condizione del raggiungimento di un numero minimo di crediti da acquisire per percepire la seconda rata della borsa, salvo la rinuncia agli studi nello stesso anno accademico;
c. se iscritti ad anni successivi al primo, si applicano i requisiti di merito di cui alla seguente
Tabella n. 6, che segue:
Tabella n. 6
requisiti merito anni successivi studenti (studenti con disabilità e invalidità non inferiore al 66%) | |||||||
CORSI | Anno di iscrizione 2022/2023 | ||||||
2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | |
CREDITI ACQUISITI AL 10 AGOSTO 2021 | |||||||
Laurea triennale | 19 | 50 | 85 | 120 * | |||
Laurea Magistrale a C.U. | 19 | 50 | 85 | 120 | 155 | 190 | 225 * |
Laurea Magistrale biennale | 24 | 56 | 92 * | ||||
* semestre aggiuntivo |
d. si applica il criterio della precedenza nell’assegnazione dei posti alloggio;
e. il servizio abitativo viene concesso per un ulteriore anno, nel caso in cui gli studenti abbiano superato, alla data del 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda, l'80 per cento delle annualità previste dal piano di studi del rispettivo corso di laurea o diploma arrotondate per difetto.
6. Per gli studenti di cui al comma 1 iscritti ai corsi attivati prima dell'applicazione del DM n. 509 del 1999, i requisiti di merito non potranno essere inferiori ai seguenti:
requisiti merito anni successivi studenti iscritti ai corsi attivati prima del DM n. 509/99, (studenti con disabilità e invalidità non inferiore al 66%) | |
Studenti che si iscrivono al II anno | Avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda una annualità fra quelle previste dal piano di studio |
Studenti che si iscrivono al III e al IV anno (qualora questo non sia l’ultimo) | Avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari alla metà meno 2 arrotondata per difetto di quelle previste dal piano di studio |
Studenti che si iscrivono all’ultimo anno | Avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 50 per cento * arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi * per il servizio abitativo il numero di annualità richieste è pari al 40 per cento arrotondato per difetto |
Studenti che si iscrivono al primo anno fuori corso | Avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 55 per cento * arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi * per il servizio abitativo il numero di annualità richieste è pari al 45 per cento arrotondato per difetto |
Studenti che si iscrivono al secondo anno fuori corso | Avere superato entro il 10 agosto dell'anno di presentazione della domanda un numero di annualità pari al 70 per cento * arrotondato per difetto del numero di annualità complessive previste dal piano di studi * per il servizio abitativo il numero di annualità richieste è pari al 60 per cento arrotondato per difetto |
Art. 17 – Bonus
1. Per raggiungere il numero minimo di crediti di cui agli artt. 4 e 15, gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo possono utilizzare, in aggiunta ai crediti effettivamente conseguiti, un “bonus”, maturato in funzione dell’anno accademico di primo utilizzo, secondo le seguenti modalità:
- 5 crediti per l’intera carriera, compresa l’eventuale specialistica biennale, se utilizzato, per la prima volta, per il conseguimento dei benefici per il secondo anno accademico;
- 12 crediti per l’intera carriera, compresa l’eventuale specialistica biennale, se utilizzato per la prima volta, per il conseguimento dei benefici per il terzo anno accademico;
- 15 crediti per l’intera carriera, compresa l’eventuale specialistica biennale, se utilizzato per la prima volta, per il conseguimento dei benefici per gli anni accademici successivi.
2. La quota residua del “bonus” maturato, non utilizzata nell’anno accademico di primo utilizzo, può essere utilizzata in quelli successivi. Gli studenti dei corsi di laurea triennale possono utilizzare il bonus maturato e non fruito durante il corso medesimo per il conseguimento dei requisiti di merito relativamente al corso di laurea magistrale biennale.
3. Il bonus può essere utilizzato secondo le seguenti modalità:
- i crediti di bonus vanno aggiunti ai crediti effettivamente conseguiti dallo studente esclusivamente per raggiungere il requisito minimo di merito richiesto dal bando;
- la quota bonus già utilizzata per l’accesso alla graduatoria della borsa di studio nell’a.a. precedente non può essere sommata ai CFU conseguiti negli anni accademici successivi;
- i crediti di bonus non sono cumulabili con quelli effettivamente conseguiti ai fini di una collocazione più alta in graduatoria;
- gli studenti provenienti da altri Atenei italiani che si iscrivono ai corsi di laurea della “Mediterranea”, devono autocertificare di non aver mai fatto ricorso al bonus durante il corso di laurea triennale o di aver utilizzato solo una quota del bonus maturato.
Art. 18 – Esclusione dalla graduatoria e revoca dei benefici
1. Sono esclusi dai benefici di cui al presente bando e dalle relative graduatorie, gli studenti che:
- negli anni precedenti abbiano dichiarato il falso e che siano incorsi in sanzioni amministrative. Tali studenti sono esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso degli studi;
- si iscrivano a un corso di studi che rilascia un titolo di valore identico o inferiore a quello già posseduto;
- essendo studenti stranieri, abbiano ottenuto il riconoscimento o l’equipollenza di un titolo accademico conseguito all’estero, di valore equivalente o superiore a quello cui si iscrivono;
- abbiano già ottenuto i benefici per il medesimo anno di corso;
- presentino la domanda oltre la scadenza dei termini oppure incompleta dei dati richiesti oppure che non confermino la domanda online;
- non presentino la documentazione obbligatoria richiesta dal bando;
- siano incorsi, negli anni precedenti, in provvedimenti di revoca dei benefici a seguito di false dichiarazioni, dolo o altro;
- non perfezionino l’iscrizione ai corsi per l’anno accademico 2022/2023 entro i termini previsti dal presente bando;
- presentino una dichiarazione ISEE che non si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario;
- all’atto della presentazione della domanda abbiano pendenze economiche nei confronti della “Mediterranea”;
2. I benefici di cui al presente bando sono revocati nei confronti degli studenti che:
- incorrano in sanzioni disciplinari superiori all’ammonizione previste dall’ordinamento universitario;
- presentino dichiarazioni non veritiere proprie o dei propri congiunti, al fine di fruire dei benefici disciplinati dal presente bando;
- si trasferiscano da altra sede universitaria e non regolarizzano l’iscrizione entro i termini stabiliti dalle rispettive Istituzioni;
- rinuncino agli studi nel corso dell’anno;
- non regolarizzino l’iscrizione per l’anno accademico cui è riferito il presente bando entro i termini stabiliti dalle rispettive Istituzioni;
- essendo iscritti ad anni successivi al primo, cambino corso di studio durante l’anno accademico senza possedere i requisiti di merito previsti dal nuovo corso di studi.
3. L’accertamento di qualunque difformità rispetto a quanto dichiarato dagli studenti in sede di compilazione della domanda di partecipazione al concorso, CHE IMPLICA L’ACCETTAZIONE E LA CONOSCENZA DI TUTTI I REQUISITI NECESSARI E LE CAUSE DI DECADENZA SPECIFICATI NEL BANDO, determina comunque la perdita dell’idoneità, con effetto retroattivo, e la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti, fatte salve le ulteriori conseguenze di natura civile, penale e amministrativa.
4. Alla pronuncia di revoca dei benefici conseguono i seguenti effetti: obbligo di restituzione delle somme percepite a qualunque titolo a causa dell’idoneità ottenuta con la dichiarazione non veritiera; riconsegna immediata dell’alloggio; pagamento dell’eventuale differenza della quota di compartecipazione per il posto alloggio e per i pasti complessivamente consumati; pagamento di quanto dovuto in termini di tasse e di contributi universitari.
Art. 19 – Trattamento dei dati personali e responsabili
1. I dati personali verranno trattati prevalentemente con il supporto di sistemi informatici e saranno utilizzati per le seguenti finalità: partecipazione al presente bando; attività strumentali in caso di accoglimento della domanda; adempimento di obblighi fiscali o contabili; gestione dell’eventuale contenzioso.
2. Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e contrattuali, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati esclusivamente per le finalità specificate al comma 3 ai seguenti soggetti: autorità di vigilanza e controllo; consulenti e liberi professionisti anche in forma associata; responsabili esterni.
3. Relativamente al trattamento dei dati personali, saranno assicurati agli interessati i diritti previsti dagli artt. 15 -“Diritto di accesso dell’interessato”, 16 -“Diritto di rettifica”, 17 -“Diritto alla cancellazione”, 18
–“Diritto di limitazione al trattamento”, 20 –“Diritto alla portabilità dei dati”, del Regolamento UE 2016/679 nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 12 del Regolamento stesso. L’interessato avrà, inoltre, il diritto di proporre eventuali reclami riguardanti il trattamento dei suoi dati personali al Garante per la protezione dei dati personali.
4. 4.Tutti i dati verranno conservati anche dopo la cessazione del rapporto con l’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, per 10 anni da tale momento, per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dalla conclusione del rapporto giuridico con l’Università e per esigenze giudiziarie e di difesa.
5. Il Responsabile del procedimento ai sensi ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxx xxxxx.xxxxxx@xxxxx.xx, 0965 1691451.
6. Il Responsabile della Protezione Dati (RPD), ai sensi Regolamento UE 2016/679, è la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx – xxxxxxxxxx@xxxxx.xx
7. Per eventuali ulteriori informazioni, non reperibili sul sito, verrà fornita assistenza mediante i seguenti contatti: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xx; xxxx.xxxxxxx@xxxxx.xx (supporto tecnico-informatico Gomp).
Reggio Calabria, 01/08/2022
La Responsabile Area Servizi agli Studenti Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX 01.08.2022
06:55:09
GMT+00:00
La Direttrice Generale D.ssa Xxxx Xxxxx Xxxx
Firmato digitalmente da:
XXXX' XXXX XXXXX
Firmato il 01/08/2022 10:42 Seriale Certificato: 1599394
Valido dal 05/07/2022 al 05/07/2025 InfoCamere Qualified Electronic Signature CA
Il Rettore
Xxxx. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX PROF 01.08.2022
08:59:08
GMT+00:00