FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE
AZIENDA: AS_BO66
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000111
DATA: 11/07/2016 17:28
OGGETTO:
CONTRATTO DI FORNITURA AUSL IMOLA/OSPEDALE PRIVATO SAN XXXXXXXXX PER IL BIENNIO 2016-2017 - RECEPIMENTO
SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:
Il presente atto è stato firmato digitalmente da Xxxxx Xxxxxx in qualità di Direttore Generale Con il parere favorevole di Xxxx'Xxxx Xxxxxxxx - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Xxxxxxxx Xxxxxxx - Direttore Amministrativo
Su proposta di Xxxxxxx Xxxxxxxx - DIREZIONE GENERALEche esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto
CLASSIFICAZIONI:
[01-05-01]
[10-09]
DESTINATARI:
Collegio sindacale GOVERNO CLINICO DIREZIONE GENERALE
UO CONTABILITA' E FINANZA DOCUMENTI:
File Hash
DELI0000111_2016_delibera_firmata. pdf
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L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art 3 c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.
DIREZIONE GENERALE
DELIBERAZIONE
OGGETTO:
CONTRATTO DI FORNITURA AUSL IMOLA/OSPEDALE PRIVATO SAN XXXXXXXXX PER IL BIENNIO 2016-2017 - RECEPIMENTO
IL DIRETTORE GENERALE
- richiamati:
l’art.8 -quinquies del D.Lgs.vo n°502/1992 e s.m.i. che prevede la possibilità delle Aziende Sanitarie Locali di stipulare Accordi di fornitura con altre aziende sanitarie pubbliche (sia ospedaliere che territoriali) e con strutture private accreditate;
l’art.8 comma 1 del D.L. 248/2007 convertito con legge n°31/2008 che impone alle Aziende Sanitarie Pubbliche il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio Sanitario Nazionale;
- sottolineato che nel richiamato art.1 comma 1 D.L. 248/2007 si prevede inoltre che - in caso di incremento a seguito modificazioni comunque intervenute nel corso dell’anno dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera - il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti budgetari, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell’equilibrio economico finanziario programmato;
- posto che l’Azienda U.S.L. di Imola - al fine di garantire da un lato il diritto del cittadino alla libera scelta del luogo di cura nell’ambito di un sistema di regole strutturato, certo e condiviso e dall’altro favorire il pieno utilizzo delle strutture sanitarie e l’autosufficienza di ciascuna Azienda confermando il modello di offerta integrata Hub & Spoke per l’erogazione di prestazioni sanitarie ad alta complessità a valenza regionale – ha sottoscritto per il biennio 2016/2017, il Contratto di Fornitura con l’Ospedale privato San Xxxxxxxxx di Ravenna;
- dato atto che il suddetto Accordo risulta concordato tra la Direzione Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola ed il rappresentante legale della struttura controparte tramite sottoscrizione del relativo atto negoziale e che, agli atti degli Uffici in Staff, è conservata la relativa documentazione in orginale;
- evidenziato che gli oneri, derivanti dal suddetto Accordo, sono stati iscritti nel Bilancio di Previsione 2016;
Delibera
1) di recepire il seguente atto negoziale definito e sottoscritto dalla Direzione Generale dell’Azienda U.S.L. di Imola e dal rappresentante legale della struttura controparte (conservato in originale agli atti degli Uffici di Staff) ed allegato in schema al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale:
Contratto di fornitura A.U.S.L. Imola/Ospedale privato San Xxxxxxxxx di Ravenna Anni 2016-2017 – All.1
2) di dare atto che gli oneri , derivanti dal suddetto Accordo, sono stati iscritti nel Bilancio di Previsione 2016;
3) di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 - comma 3 - della L.R. 20.12.1994, n. 50.
CONTRATTO DI FORNITURA
TRA AZIENDA USL DI IMOLA E OSPEDALE PRIVATO SAN XXXXXXXXX
IN MATERIA DI PRESTAZIONI DI RICOVERO E ASSISTENZA SPECIALISTICA AMBULATORIALE
ANNI 2016 e 2017
PREMESSA
Il presente accordo ha per oggetto l’erogazione di prestazioni di Ricovero Ospedaliero, ordinario e diurno e di Assistenza Specialistica Ambulatoriale erogate dall’Ospedale Privato San Xxxxxxxxx di Ravenna a favore dei cittadini assistiti dall’AUSL di Imola.
Il periodo di riferimento è il biennio 2016-2017, nel corso del quale tutte le prestazioni relative all’attività di ricovero e di assistenza specialistica ambulatoriale verranno retribuite secondo le disposizioni e le indicazioni tariffarie vigenti.
Con tale accordo l’AUSL di Imola intende perseguire il governo della mobilità sanitaria facendo propri seguenti principi:
▪ riconoscere il diritto del cittadino alla libera scelta del luogo di cura, nell’ambito di un sistema di regole strutturato, certo e condiviso, coerente alla missione di assicurare i livelli essenziali di assistenza alla popolazione di riferimento, nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità e appropriatezza delle cure, nonché dell’economicità nell’impiego delle risorse;
▪ favorire il pieno utilizzo delle proprie strutture sanitarie e perseguire l’autosufficienza territoriale, confermando allo stesso tempo il modello dell’offerta integrata Hub & Spoke, per l’erogazione di prestazioni sanitarie ad alta complessità a valenza regionale;
▪ evitare ridondanze nel sistema dell’offerta che, oltre a costituire una inefficienza per il sistema, limitano lo sviluppo di adeguate competenze cliniche e professionali, pregiudicando l’appropriatezza e la sicurezza dell’attività sanitaria;
▪ contrastare atteggiamenti di reclutamento opportunistico di quote importanti di casistica di ricovero, induttivo di mobilità ingiustificata, che eleva i costi sociali dell’assistenza sanitaria del sistema, dei pazienti e dei loro prossimi;
▪ rispettare gli obiettivi di finanza pubblica e di programmazione sanitaria connessi alla stipula degli accordi con le strutture erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale [...], per cui ai sensi dell'art. 8 - comma 1 - del D.L. 248/2007 convertito in L.31/2008, "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria", in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari dei tariffari regionali per la remunerazione
delle prestazioni di assistenza ospedaliera [...], il volume massimo di prestazioni remunerate si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti budgetari, fatta salva la possibile stipula di accordi integrativi, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario programmato;
▪ ottemperare a quanto previsto dalla Legge 135/2012 “Spending review” in tema di gestione delle risorse pubbliche;
▪ applicare quanto previsto definito dalla Commissione Ortopedica regionale nel
“Documento di indirizzo sulle procedure chirurgiche complesse di spalla e xxxxxx. Criteri di trattamento, requisiti strutturali e organizzativi” (nota regionale n. 181563 del 02/05/2014), che individua l’IRCCS IOR come centro di riferimento dell’AVEC per il trattamento chirurgico delle patologie complesse di spalla e gomito;
▪ applicare quanto stabilito dal Verbale di Intesa tra la Regione Xxxxxx-Romagna e AIOP regionale sottoscritto in data 11/08/2015, nelle more della stipula del nuovo accordo;
▪ conformarsi alle indicazioni del DM 70/2015 “Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera” e della successiva DGR dell’Xxxxxx-Romagna 2040/2015 “Riorganizzazione della rete ospedaliera secondo gli standard previsti dalla Legge 135/2012, dal Patto per la Salute 2014/2016 e dal DM Salute 70/2015”;
▪ riconoscere l’Ospedale Privato San Xxxxxxxxx tra i fornitori privilegiati per l’attività di chirurgia ortopedica elettiva.
Richiamate:
▪ la DGR dell’Xxxxxx-Romagna 1890/2010 “Definizione valore percentuale/soglia di ammissibilità dei DRG ad alto rischio di inappropriatezza se erogati in regime di degenza ordinaria”;
▪ i contenuti del documento relativo ai controlli esterni e interni sui comportamenti dei produttori pubblici e privati di prestazioni di ricovero nella Regione Xxxxxx-Romagna, di cui alla Determinazione n. 6151 del 09/05/2014 “Piano Annuale dei Controlli (PAC) ex DGR n. 354/2012 - Anno 2014”, nelle more della definizione del nuovo PAC.
Tenuto conto dei principi sopra esposti, le parti,
Azienda USL di Imola, con sede legale in Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx x. 0, nella persona del Direttore Generale Dr. Xxxxxx Xxxxx, in qualità di azienda committente
Ospedale Privato San Xxxxxxxxx di Ravenna, con sede legale in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00, nella persona dell’Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx, in qualità di struttura erogatrice
ai sensi dell’art. 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i., stabiliscono di:
▪ applicare il presente accordo alle prestazioni ospedaliere (ricoveri ordinari e diurni), con riferimento all’attività afferente alla disciplina Ortopedia e Traumatologia, ed alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogate in regime di mobilità sanitaria interaziendale, negli anni 2016 e 2017, dall’Ospedale Privato San Xxxxxxxxx di Ravenna nei confronti degli assistiti del bacino di riferimento dell’AUSL di Imola;
▪ vagliare la possibilità di individuare attività di particolare interesse per le quali sia possibile sviluppare accordi ad hoc fra le Aziende e prevederne modalità di controllo;
▪ vigilare negli ambiti di rispettiva competenza sui comportamenti professionali di induzione non giustificata della domanda;
▪ vigilare negli ambiti di rispettiva competenza sull’appropriatezza clinica ed
organizzativa delle prestazioni erogate; in particolare, la casistica riconducibile a DRG di alta complessità ed elevata specializzazione (es. patologia complessa e protesi dell’arto superiore, revisione di sostituzione dell'anca o del ginocchio, interventi sulla colonna vertebrale) sarà oggetto di verifica e controllo da parte dell’AUSL di Imola.
Le parti convengono pertanto, per gli anni 2016 e 2017, di applicare i seguenti criteri, ai fini della determinazione dei volumi economici di scambio per le attività oggetto di mobilità sanitaria:
1. Fatto salvo il tetto complessivo di euro 290.000, si individuano due sub- budget, “Attività di degenza” e “Assistenza specialistica ambulatoriale”.
2. Relativamente all’attività di degenza ordinaria e diurna, riconducibile alla disciplina Ortopedia e Traumatologia (in particolare l’AUSL di Imola individua come tipologia di attività ortopedica oggetto di committenza gli interventi chirurgici sul ginocchio – DGR 503), erogata dall’Ospedale Privato San Xxxxxxxxx verso i residenti dell’AUSL di Imola si individua un tetto quantificato in euro 270.000.
3. Relativamente all’assistenza specialistica ambulatoriale erogata dall’Ospedale Privato San Xxxxxxxxx verso i residenti dell’AUSL di Imola si individua un tetto quantificato in euro 20.000 (importo netto).
4. Le parti concordano, in sede di rendicontazione a consuntivo, di considerare il valore budgetario relativo all’attività di degenza ed all’assistenza specialistica ambulatoriale come valore complessivo (pari a euro 290.000) all'interno del quale sono possibili variazioni nell'ammontare delle singole voci in esso contenute. Non saranno in alcun modo accolte richieste di conguaglio, a consuntivo, per il superamento di tale valore economico di riferimento (vedi Tabella 1 relativamente all’accordo 2016 e 2017 alla voce “Totale Accordo”).
5. A fronte di un valore della produzione la cui somma (degenza e ambulatoriale) si attesti al di sotto degli importi definiti si intende remunerare alla struttura erogatrice quanto effettivamente prodotto e non l’importo massimo definito nell’accordo.
6. Le parti si impegnano ad assicurare un monitoraggio infra-annuale delle attività oggetto di committenza: l’Ospedale Privato San Xxxxxxxxx si impegna a rendicontare l’attività erogata su base trimestrale, secondo modalità concordate. Tale monitoraggio è finalizzato a ottenere una distribuzione annuale delle attività il più possibile equilibrata nei diversi periodi dell’anno. Il limite di budget concordato non può essere utilizzato quale strumento per discriminare il ricovero dei pazienti e tanto meno per effettuare pressioni al ricovero verso l’AUSL di residenza. I meccanismi legati alla remunerazione non devono in nessun caso essere oggetto di trattativa con i pazienti stessi, ai fini di facilitarne o meno l’accesso. I meccanismi di applicazione economica del contratto di fornitura non possono essere utilizzati quale sistema di “blocco” dei ricoveri. L’Ospedale Privato San Xxxxxxxxx, conoscendo anticipatamente il budget, deve gestire una programmazione dei ricoveri che non può e non deve prevedere la chiusura di una attività in riferimento alla carenza di budget. E’ di conseguenza impegno comune delle parti, monitorare costantemente i volumi di attività (fabbisogno) onde adeguare, se necessario, il budget proposto all’Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxx Xxxxxxxxx.
0. Le parti concordano inoltre di valutare congiuntamente nel corso dell’anno, anche in base alle indicazioni che saranno fornite dalla Regione Xxxxxx- Romagna, la possibilità di individuare, definendo congiuntamente tipologia, volumi e modalità organizzative, specifiche prestazioni di degenza che l’Ospedale Privato San Xxxxxxxxx potrà erogare su invio dell’AUSL ai fini di un recupero dei tempi di attesa per i ricoveri programmati in area ortopedica.
VALORE ECONOMICO DELL’ACCORDO
Tabella 1: Importi economici oggetto di mobilità AUSL di residenza Imola
– struttura erogatrice Ospedale Privato San Xxxxxxxxx di Ravenna
Ospedale Privato San Xxxxxxxxx | Accordo 2014 | Accordo 2015 | Accordo 2016 | Accordo 2017 |
Attività di degenza | € 270.000 | € 270.000 | € 270.000 | € 270.000 |
Prestazioni ambulatoriali | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 | € 20.000 |
TOTALE ACCORDO | € 290.000 | € 290.000 | € 290.000 | € 290.000 |
Pacchetto RM muscoloscheletriche | € 10.000 | € 10.000 | - | - |
PERIODO DI VALIDITA’ DELL’ACCORDO
Il presente accordo di fornitura, con i relativi contenuti, è valido per gli Anni 2016 e 2017.
Sono fatte salve le eventuali modificazioni o integrazioni che potranno rendersi necessarie a seguito di nuove indicazioni da parte della Regione Xxxxxx-Romagna.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
Il Direttore Generale dell’Azienda USL di Imola
Dr. Xxxxxx Xxxxx
L’Amministratore Delegato dell’Ospedale Privato San Xxxxxxxxx di Ravenna
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxx