ACCORDO QUADRO IN TRE LOTTI FINALIZZATO
Roma Capitale Dipartimento Mobilità e Trasporti Roma Servizi per la Mobilità s.r.l.
ACCORDO QUADRO IN TRE LOTTI FINALIZZATO
ALL’ESECUZIONE DI SEGNALETICA DI PRIMA ISTITUZIONE NEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
DIREZIONE INGEGNERIA SETTEMBRE 2020
Firmato digitalmente da: Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Data: 12/10/2020 11:16:25
Sommario
1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO 3
2 AMMONTARE E FORMA DELL’ACCORDO QUADRO 4
3 CALCOLO INCIDENZA E COSTO DELLA MANODOPERA 5
4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 5
5 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO 5
6 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE 5
7 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 6
8 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO 6
9 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA 7
10 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE 7
11 CONSEGNA, SOSPENSIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI 8
12 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI 8
13 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 9
14 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO 10
15 DIRETTORI OPERATIVI E ISPETTORI DI CANTIERE 10
17 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI 12
18 CONTO FINALE – AVVISO AI CREDITORI 12
20.1 Ritardo nell’esecuzione degli ordinativi 14
20.2 Violazioni dei requisiti di accettazione 14
20.3 Mancata osservanza delle disposizioni della Direzione Lavori 14
21 CAUSE DI RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO 14
22 RISERVE - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 14
23 REQUISITI DEI MATERIALI E PRESCRIZIONI TECNICHE 15
1 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO
L'accordo quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori stradali relativi alla realizzazione di segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale di prima istituzione ed opere edili complementari.
Detta segnaletica viene realizzata per attuare le nuove discipline di traffico da istituire in varie località sia di viabilità principale che locale a seconda delle necessità che saranno individuate nel periodo di riferimento.
L’attività consiste nella realizzazione di nuova segnaletica su tratti di strada di nuova realizzazione o soggetti alla istituzione di nuove discipline di traffico da parte del Dipartimento Mobilità e Trasporti o altri enti preposti, con conseguente necessità di modifica della segnaletica. Si prevede una quota di opere edili complementari necessarie all’attuazione delle discipline di traffico suddette, qualora lo stato dei luoghi lo richieda, quali: realizzazione scivoli per disabili, piccoli tratti di rifacimento asfalto, messa in quota chiusini, installazione parapedonali, ripristino cigli danneggiati, realizzazione /installazione di cordoli e isole spartitraffico.
Si rimanda alla Relazione Tecnica per una più dettagliata descrizione delle modalità operative e prescrizioni tecniche.
L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
L’accordo quadro è suddiviso in tre lotti e prevede la realizzazione delle opere su indicate attraverso contratti applicativi.
I luoghi di intervento sono la rete viaria del territorio di Roma Capitale; sono stati individuati tre lotti per la suddivisione dell’accordo quadro di pari estesa stradale così ripartiti:
Lotto 1: municipi X, XX, XXX, XXXX, XXX, XX Xxxxx 0: municipi VII, VIII, IX. X
Lotto 3: municipi II, III, IV, V, VI
Ciascun appaltatore può aggiudicarsi un solo lotto/quadro. La modalità ed il vincolo di aggiudicazione sono regolamentati all’interno del Disciplinare di Gara.
Ogni Lotto costituisce un AQ, dalla cui stipula successivamente scaturiranno i singoli contratti applicativi.
Qualora un contratto applicativo interessi ambiti territoriali ricadenti in più lotti, la stazione appaltante si riserva di affidare i lavori ad un solo appaltatore scelto in relazione a criteri di economicità ed efficienza e/o di mantenimento dell'unitarietà di realizzazione dell'opera. Gli interventi sulle strade di confine dei lotti saranno affidati all'appaltatore che ha fatto il ribasso maggiore.
I contratti applicativi saranno stipulati a seguito delle varie successive richieste di Roma Capitale e conseguenti approvazioni dei progetti in base alle disponibilità economiche; i progetti in relazione alla loro complessità saranno, laddove necessario, sottoposti da parte della stazione appaltante a verifica e validazione. Per contratti applicativi costituiti da numerosi interventi di ridotta entità (ad es. stalli sosta), la Direzione Lavori, a fronte di richieste da parte dell’Amministrazione Comunale, emetterà singoli ordinativi per specifici interventi.
L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire per ciascun contratto applicativo le prestazioni ed i lavori tutti a perfetta regola d’arte e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione del contratto.
L’Aggiudicatario si impegna inoltre a garantire, in presenza di più contratti applicativi, l’esecuzione contemporanea di almeno 3 contratti ed in alternativa, qualora sia affidato un contratto di particolare complessità, la presenza contemporanea di almeno 3 squadre operative.
La stazione appaltante si impegna a stipulare il primo contratto applicativo entro tre mesi dalla sottoscrizione del contratto di accordo quadro; orientativamente l’importo del primo contratto applicativo per ciascun lotto sarà di € 40.000,00 oltre IVA.
I successivi contratti applicativi avranno importo minimo di € 30.000,00. L’Aggiudicatario prende atto del fatto che la stipula contrattuale dei contratti applicativi successivi al primo è eventuale e dipende dalle disponibilità di Roma servizi.
2 AMMONTARE E FORMA DELL’ACCORDO QUADRO
Gli stipulandi accordi quadro sono dati a misura con riferimento all’Elenco Prezzi allegato.
I singoli prezzi dell’Elenco Xxxxxx sono comprensivi di tutti gli oneri indicati nell’art. 13, compresi gli oneri della sicurezza.
I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a base d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura, sono quelli risultanti dall'elenco prezzi allegato al contratto.
Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.
I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
L'importo complessivo massimo dei lavori ed oneri relativi a ciascun lotto dell’accordo quadro, è illustrato nei prospetti seguenti:
LOTTO 1 | Euro |
Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza | 819.501,00 |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 45.499,00 |
TOTALE | 865.000,00 |
L'importo totale per il Lotto 1 comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 45.499,00 (diconsi Euro quarantacinquemilaquattrocentonovantanove/00), somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 819.501,00 (diconsi Euro ottocentodiciannovemilacinquecentouno/00), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.
LOTTO 2 | Euro |
Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza | 819.501,00 |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 45.499,00 |
TOTALE | 865.000,00 |
L'importo totale per il Lotto 2 comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 45.499,00 (diconsi Euro quarantacinquemilaquattrocentonovantanove/00), somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 819.501,00 (diconsi Euro ottocentodiciannovemilacinquecentouno/00), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.
LOTTO 3 | Euro |
Importo dei lavori, al netto degli oneri della sicurezza | 819.501,00 |
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 45.499,00 |
TOTALE | 865.000,00 |
L'importo totale per il Lotto 3 comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 100, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 45.499,00 (diconsi Euro quarantacinquemilaquattrocentonovantanove/00), somme che non sono
soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 819.501,00 (diconsi Euro ottocentodiciannovemilacinquecentouno/00), per i lavori soggetti a ribasso d'asta.
Le categorie di lavoro da eseguire sono sotto elencate, unitamente al loro ammontare determinato sulla base dell’Elenco Prezzi allegato.
Per le voci non espressamente contenute nell’elenco prezzi sopra indicato, si fa riferimento “Tariffa dei prezzi - Regione Lazio 2012” adottata con Xxx.xx di Giunta Capitolina n. 197 dell’8 maggio 2013.
Le categorie di lavoro per ciascun lotto previste nell’accordo quadro sono le seguenti:
Categoria OS 10 per euro 615.000,00 (seicentoquindicimila/00) di cui:
• € 582.651,00 per lavori
• € 32.349,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria OG 3 per euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) di cui:
• € 236.850,00 per lavori
• € 13.150,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
3 CALCOLO INCIDENZA E COSTO DELLA MANODOPERA
Per l'incidenza percentuale della mano d'opera relativa a ciascun lotto si fa riferimento alle tabelle di ripartizione approvate con il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 11.12.1978 emanato ai sensi dell'articolo 1 della Legge 17.02.1978 n° 93:
INCIDENZA MANODOPERA | Importo totale | Incidenza percentuale | Importo |
Lavori | € 865.000,00 | 24,50 % | € 211.925,00 |
4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
La presente gara sarà aggiudicata a favore del minor prezzo, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. 76 del 16 luglio 2020 “Decreto Semplificazioni“ secondo le specifiche previste nel Capitolato Speciale, con l'applicazione dell’esclusione automatica delle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, a norma dell’articolo 97 comma 8 del d.lgs. 50/2016. Il ribasso unico percentuale quotato si applica sull’elenco prezzi allegato al presente Capitolato.
4.1. SISTEMA DI ASSEGNAZIONE PER LOTTO – VINCOLO DI AGGIUDICAZIONE Si veda quanto disciplinato all’interno del Disciplinare di Gara.
5 DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
La durata complessiva di ogni singolo accordo quadro sarà di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del relativo accordo quadro.
Qualora alla scadenza del periodo di validità dell’accordo quadro, Roma Servizi per la Mobilità non avesse stipulato contratti applicativi per un ammontare pari all’importo complessivo dell’accordo, l’Aggiudicatario non avrà alcun titolo per accampare qualsivoglia pretesa.
6 QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE
Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per la seguente categoria e classifica così come richiesto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:
Categoria OS10; Classifica II Categoria OG3; Classifica I
7 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Le opere oggetto dell’accordo quadro possono riassumersi come appresso, salvo le prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori,
- realizzazione di nuova segnaletica verticale ed orizzontale;
- realizzazione di opere edili complementari
Le forme e dimensioni da assegnare alle varie configurazioni di segnaletica stradale sono indicate negli elaborati grafici di progetto allegati ai contratti applicativi, nonché dalle prescrizioni contenute nel Regolamento di attuazione del Codice della Strada ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. Le principali lavorazioni tipo sono:
• SEGNALETICA ORIZZONTALE CORRENTE: realizzazione marginatori e linee di mezzeria.
• SEGNALETICA ORIZZONTALE PUNTUALE: realizzazione di frecce di indicazione di qualunque dimensione, linee di attestamento semaforico, strisce di attraversamenti pedonali, isole spartitraffico, box di fermata delle linee di trasporto pubblico, ecc..
• SEGNALETICA STRADALE CATARIFRANGENTE: fornitura in opera di “occhi di gatto”, “brillo”, ecc..
• SEGNALETICA VERTICALE: fornitura e posa in opera di paline di sostegno dei cartelli stradali, di cartelli stradali di ogni dimensione.
• OPERE EDILI/ARREDO:
o Ripristino brevi tratti di asfalto;
o Realizzazione scivoli per disabili;
o Messa in quota chiusini;
o Installazione parapedonali;
o Installazione cordoli;
o Pedane in materiale plastico
o Riprofilatura brevi tratti di cigli
o Adeguamento degli impianti di fermata del TP
8 ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO
Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., sul valore stimato del singolo contratto applicativo verrà calcolato l’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.
L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al lordo del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di un terzo del valore del singolo contratto applicativo qualora questo sia superiore a € 50.000,00.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo
l'ultimazione dei lavori.
Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.
9 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI A MISURA
Tutti i lavori previsti nei contratti applicativi debbono essere accertati in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Aggiudicatario e contabilizzati a misura con riferimento all’Elenco Prezzi posto a base di gara.
Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione. Qualora esse risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelle ordinate dalla Direzione, le eccedenze non verranno contabilizzate.
Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terrà conto nella contabilizzazione.
In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate e (o previste delle normative vigenti), le quali potranno essere motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilità di verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.
Le spese di misurazione per detti lavori sono a carico dell'Aggiudicatario che, a richiesta del Direttore dei Lavori, deve fornire gli strumenti o i mezzi di misura e la mano d'opera necessari.
L’Aggiudicatario riconosce che tutti i corrispettivi ed i prezzi unitari previsti dal contratto comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale e nei relativi allegati, e che pertanto in nessun caso potrà richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.
10 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L’accordo quadro è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale ed in tutti gli allegati al presente Capitolato.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle ASL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (Norme in materia ambientale) e alle altre norme vigenti in materia.
In particolare l’appaltatore è tenuto all’osservanza delle seguenti normative:
• D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.;
• D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di attuazione ed esecuzione del C.d.S.” e s.m.i.;
• D.M. LLPP 31.03.1995 n. 1584 "Approvazione del disciplinare tecnico sulle modalità di determinazione dei livelli di qualità delle pellicole retroriflettenti impiegate per la costruzione dei segnali stradali".
• D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• D.P.R. 207/2010 per le parti ancora vigenti;
• D.M. del Min. LL.PP. del 5/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” e s.m.i.;
• D.M. del Min. LL.PP. del 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni” e s.m.i.;
• Deliberazione dell’Assemblea capitolina n. 21 del 16/04/2015 - “Approvazione Nuovo Piano Generale del Traffico Urbano relativo al territorio urbanizzato di Roma Capitale”;
• Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxx. Xxx. X. 00 del 31/03/2016 “Regolamento scavi”
11 CONSEGNA, SOSPENSIONE ED ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Per ciascun contratto applicativo il Direttore dei Lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per avviare i lavori afferenti ciascun ordinativo, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’Aggiudicatario gli oneri per le spese relative ai tracciamenti.
Qualora l’Aggiudicatario non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori, La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione definitiva.
In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della emissione dell’ordinativo, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
La sospensione può essere disposta anche dal RUP per il tempo strettamente necessario e per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l’interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell’esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all’esecutore negli altri casi.
La Direzione dei Lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore e comunica all’Amministrazione Comunale la avvenuta ultimazione dei lavori.
Qualora in fase di accertamento si riscontrassero delle lavorazioni incomplete, la Direzione Lavori assegnerà un termine perentorio non superiore a 10 gg. per il loro completamento.
12 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
Prima di dare inizio a lavori di istituzione di nuova segnaletica, l'Appaltatore è tenuto ad informarsi presso gli enti proprietari delle strade interessate dall'esecuzione delle opere se eventualmente nelle zone nelle quali ricadono i posizionamenti della segnaletica verticale esistano cavi sotterranei particolarmente superficiali (telefonici, telegrafici, elettrici) o condutture (acquedotti, oleodotti, metanodotti ecc.).
In caso affermativo l'Appaltatore dovrà comunicare agli enti proprietari di dette opere la data presumibile dell'esecuzione delle opere nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti quei dati (ubicazione, profondità) necessari al fine di potere eseguire i lavori evitando danni ai cavi o condutture.
Il maggiore onere al quale l'Appaltatore dovrà sottostare per l'esecuzione delle opere in dette condizioni si intende compreso e compensato coi prezzi di elenco.
Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni ai cavi od alle condotte, in particolare durante la posa di paline di segnaletica verticale, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante
PEC sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei Lavori.
Nei confronti dei proprietari delle opere danneggiate l'unico responsabile rimane l'Appaltatore, rimanendo del tutto estranea la Stazione Appaltante da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.
ln genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nei termini contrattuali purché, a giudizio della Direzione dei Lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
I lavori si svolgeranno di norma nelle ore diurne ma, qualora la Direzione Lavori lo reputi necessario per garantire la tempestività della ultimazione delle opere o di loro parti, e/o per sopravvenute esigenze di traffico, e/o di interesse pubblico, tali lavori dovranno - senza che ciò costituisca pretesa di compensi e/o indennizzi oltre a quelli dovuti - proseguire anche durante le ore notturne (nel pieno rispetto delle normative in materia e di quanto disposto nel presente Contratto) e festive, svolgersi con l’attivazione anche fino a due cantieri contemporanei, con più turni di lavoro, assicurando l’attività del cantiere per almeno 12 (dodici) ore giornaliere.
L'Appaltatore rimane unico responsabile per eventuali incidenti o danni dipendenti dal ritardo/rifiuto del ritiro degli ordinativi, la mancata esecuzione dei lavori e/o il ritardo nella loro esecuzione.
L'impresa, nell'esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai lavori.
Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni ecc.), all'apposizione di tutta la segnaletica regolamentare per l'eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza.
In ogni caso, a cura e spese dell'impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all'interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori.
Ultimate le opere, l'impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo in pristino lo stato dei luoghi, in modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti. Inoltre i tratti di strada interessati dagli interventi, dovranno essere riaperti al pubblico transito.
13 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, gli oneri e gli obblighi di cui alla vigente normativa e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori; in particolare anche gli oneri di seguito elencati:
• la nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale e dovrà fornire alla Direzione dei Lavori apposita dichiarazione di accettazione dell'incarico del Direttore tecnico di cantiere;
• la recinzione del cantiere in materiale idoneo, secondo le prescrizioni del Piano di Sicurezza ovvero della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere;
• la fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori, allo scopo di migliorare la sicurezza del cantiere;
• l’eventuale fornitura di acqua potabile per il cantiere;
• l'osservanza delle norme, leggi e decreti vigenti, relative alle varie assicurazioni degli operai per previdenza, prevenzione infortuni e assistenza sanitaria che potranno intervenire in corso di appalto;
• le spese per la realizzazione di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero indicato dalla Direzione dei Lavori;
• l'assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti;
• la predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 17 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
• l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. e di tutte le norme in vigore in materia di sicurezza;
• la fornitura e posa in opera nel cantiere, a sua cura e spese, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 comma 15 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
• la trasmissione alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, degli eventuali contratti di subappalto che dovesse stipulare, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari;
• la disciplina e il buon ordine dei cantieri. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi unitari dei lavori del presente Capitolato. Detto compenso è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
Non sono riconosciuti aumenti percentuali relativi ai prezzi nè per la realizzazione di segnaletica orizzontale di prima installazione o di installazione su tappetino di nuova costruzione nè per l'esecuzione interamente in orario notturno o in giornate festive.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
14 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
15 DIRETTORI OPERATIVI E ISPETTORI DI CANTIERE
La Direzione dei Lavori sarà eseguita a cura di RSM. il Direttore dei Lavori sarà coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaboreranno con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel presente capitolato speciale di appalto.
Il Direttore dei Lavori potrà delegare le attività di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo restando che l’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.
Il Direttore dei Lavori e, ove nominati, i componenti dell’ufficio direzione lavori avranno tra gli altri i seguenti compiti:
• la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo di qualità del fornitore;
• il controllo sulla attività dei subappaltatori;
• il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
• l'assistenza ai collaudi dei lavori;
• la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni.
• verifica della presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante.
16 SICUREZZA DEI LAVORI
L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori di ciascun contratto applicativo e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 giorni dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare al Coordinatore per l'esecuzione (ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al Capitolato.
L'Appaltatore dovrà redigere il Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.
Prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per mezzo dell'impresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
Il piano di sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.
All'atto dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto e cioè:
- che il committente è ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' (per conto dell'incarico affidatogli da ROMA CAPITALE
- DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI) e per esso in forza delle competenze attribuitegli l'xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx;
- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi dell'art. 89 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81) è l'xxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Responsabile della S.O. Ingegneria della Mobilità della Soc. ROMA SERVIZI PER LA MOBILITA' SRL;
- che i lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall'art. 90 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione è il Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione verrà comunicato alla stipula del contratto;
- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti a ribasso d'asta, assommano all'importo di Euro 23.154,89.
Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto ai sensi dell'art. 92 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:
- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100, D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. ove previsto;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci;
- segnalerà al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- proporrà la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore
intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.
L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.
17 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI
Per ciascun accordo quadro è onere dell’Appaltatore, da ritenersi anch’esso compensato nel corrispettivo dell’appalto, ai sensi di quanto previsto all’art. 103 del d.lgs. 50/2016, l’accensione, presso compagnie di gradimento dell’appaltante, della polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
L’Appaltatore è tenuto ad accendere specifica polizza di assicurazione che copra RSM da:
• danni derivanti dal danneggiamento o dalla distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, per un importo non inferiore a 800.000,00 Euro;
• responsabilità civile per danni causati a terzi, per un massimale di 500.000,00 Euro.
La polizza dovrà essere stipulata presso una Compagnia di Assicurazione scelta dall’Aggiudicatario, purché riconosciuta nell’ambito delle società presenti nell’elenco ISVAP.
E' facoltà di RSM di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni arrecati oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo d'altra Impresa. In questi casi l'importo corrispondente alla spesa sostenuta, sarà detratto nei certificati di pagamento.
L'Appaltatore si obbliga a garantire e manlevare RSM da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivargli di terzi in dipendenza dell'appalto o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa dell'adempimento dei medesimi o, comunque, in conseguenza diretta e/o indiretta dell'appalto. L'Appaltatore stesso, tra l'altro, si obbliga ad intervenire come garante nei giudizi che venissero intentati da terzi contro RSM in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.
L'Appaltatore si obbliga, comunque e in ogni caso, ad intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da terzi contro RSM in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto.
A tale riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 C.P.C., l'Appaltatore si obbliga ad intervenire in ogni caso volontariamente, ai sensi dell'art. 105 C.P.C., anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito a detto Appaltatore rivolto mediante lettera raccomandata.
L'Appaltatore, qualora per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel domicilio contrattuale eletto, s'impegna di accettare come senz’altro valide nei suoi confronti le sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite nel corso del giudizio stesso, rinunciando sin d'ora ad ogni eccezione o reclamo e, pertanto, sarà tenuta a rifondere alla RSM tutte le spese a quest'ultima addebitate.
S'impegna, inoltre a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme che RSM dovesse eventualmente pagare a terzi per titoli e per le liti di cui sopra, a meno che RSM non preferisca prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta a qualunque titolo nei confronti di RSM
Sarà infine obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia che qui si intendono integralmente riportate.
L'Appaltatore sarà responsabile verso RSM, verso terzi e verso gli utenti di eventuali danni alle canalizzazioni xx.xx. esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati.
Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, RSM si riserva la facoltà di ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di pagamento.
Le garanzie come sopra specificate si intendono estese al personale della Direzione Lavori e a tutti i rappresentanti di RSM che per ragioni di servizio si rechino nei luoghi di lavoro del presente appalto.
18 CONTO FINALE – AVVISO AI CREDITORI
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 giorni dalla data dell'ultimazione dei lavori di ciascun
contratto applicativo.
Il conto finale dei lavori dovrà essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di trenta giorni. All'atto della firma, non potrà iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e dovrà confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili. Se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
19 COLLAUDO
La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di firma del contratto applicativo, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
Il collaudo stesso deve essere concluso entro tre mesi dalla data di ultimazione di ciascun contratto applicativo. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora vigente, nonché le disposizioni dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente,
deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
Entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di ciascun contratto applicativo il collaudatore procederà a collaudare i lavori relativi a detto contratto, riservandosi la facoltà, qualora l’entità dell’intervento sia tale da richiederlo, di effettuare una o più visite di collaudo in corso d’opera. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, il collaudatore prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittegli. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dalla vigente normativa, non ritenga necessario conferire l’incarico di collaudo dell’opera, si darà luogo ad un certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dei lavori contenente gli elementi di cui all’articolo 229 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto ancora vigente. Entro il termine di trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultimo ordinativo il direttore dei lavori sarà tenuto a rilasciare il certificato di regolare esecuzione. Il certificato sarà quindi confermato dal responsabile del procedimento.
L’emissione del certificato di regolare esecuzione non costituirà presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
20 PENALI
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo del pagamento medesimo.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore e per le altre violazioni, l'importo complessivo delle penali da applicare non potrà superare il dieci per cento dell'importo netto di contratto.
In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Capitolato d’Appalto e dei suoi allegati o grave negligenza, inadempienza o contravvenzione delle pattuizioni contrattuali ovvero alle norme di legge che risultassero comunque pregiudizievoli per l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte ed entro i termini previsti, la stazione appaltante ha la facoltà di diffidare l’Appaltatore mediante ingiunzione recante il termine perentorio entro cui debbono cessare le cause a motivazione della diffida e l’avvertimento che, in caso di inadempienza, si darà luogo alla risoluzione del
contratto in danno dell’Appaltatore. Il permanere delle cause che hanno motivato una precedente diffida sotto pena di risoluzione o che si protraggano oltre i termini indicati nella diffida ovvero il ripetersi di cause già contestate, costituirà valido motivo per la risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore.
20.1 Ritardo nell’esecuzione delle prestazioni
Per ciascun contratto applicativo, in caso di mancato rispetto del termine stabilito di inizio e fine dei lavori, sarà applicata una penale giornaliera pari al 0,05% (zerovirgolazerocinque percento) dell'importo netto del relativo ordinativo, innalzato al 0,07% (zerovirgolazerosette percento) per le aree di sosta personalizzate per disabili.
Per la tardiva comunicazione di avvenuta ultimazione lavori verrà applicata, per ciascun ordinativo, una penale del
0,05% (zerovirgolazerocinque percento) dell'importo netto del relativo contratto.
20.2 Violazioni dei requisiti di accettazione
La mancata osservanza delle prescrizioni tecniche relative alle specifiche dei materiali darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, sarà di € 100,00 (euro cento/00), mantenendo salvo l’obbligo per l’appaltatore di sostituire i materiali forniti con materiali conformi.
20.3 Mancata osservanza delle disposizioni della Direzione Lavori
La mancata osservanza delle disposizioni della Direzione Lavori darà luogo alla penale, per ciascuna violazione, sarà di € 100,00 (euro cento/00).
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
21 CAUSE DI RISOLUZIONE ESPRESSA DEL CONTRATTO
Roma Servizi per la Mobilità risolverà il contratto:
a) quando l’Impresa aggiudicataria perda i requisiti di cui all’articolo 80 del d.gls. 50/2016 e ss.mm.ii.;
b) In caso di violazione grave al piano di sicurezza e l'igiene del lavoro di cui all'art. 16; Roma Servizi per la Mobilità si riserve altresì la facoltà di risolvere il contratto:
c) qualora siano state comminate penali per un valore pari al 10 % dell’importo di contratto;
d) per grave negligenza, inadempienza nell’esecuzione del contratto ovvero mancato rispetto delle norme di legge che risultassero comunque pregiudizievoli per l’esecuzione dell’appalto a perfetta regola d’arte.
22 RISERVE - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Riserve
L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.
Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario, saranno definite dalla competente Autorità Giudiziaria solo dopo l’approvazione del collaudo provvisorio finale con esclusione della Competenza Arbitrale.
Il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
23 REQUISITI DEI MATERIALI E PRESCRIZIONI TECNICHE
Tutti i requisiti e le prescrizioni relative ai materiali da impiegare nel presente appalto sono riportati nell’allegato “Relazione Tecnica”. Le caratteristiche fisico-chimiche delle pitture e le prescrizioni tecniche dei segnali riportate in detto allegato sono da intendersi minimali; l’Appaltatore potrà utilizzare materiali con migliori caratteristiche fisico-chimiche senza pretesa di maggiori riconoscimenti economici rispetto ai prezzi dell’Elenco Prezzi.
I materiali proverranno da località o fabbriche che l’Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché corrispondano ai requisiti del presente Capitolato e di suoi allegati.
Tutti i prodotti industriali usati nelle lavorazioni devono essere dotati di attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Dei segnali verticali forniti dovrà essere consegnata alla D.L. dichiarazione, rilasciata dal costruttore degli stessi ai sensi delle norme EN 45014 (Circ. n°3652 pubblicata sulla G.U. 21/7/98 e s.m.i.) di conformità a:
• requisiti tecnici del Codice della Strada;
• requisiti tecnici del Regolamento di attuazione del predetto Codice;
• disciplinari tecnici emanati dal Ministero LLPP.;
• al progetto di xxxxx XXX prEN 12899-1 edizione giugno 1997, limitatamente a quanto indicato al comma tre della Circolare 17 giugno 1998 n°3652 del Ministero LLPP.
In particolare le pellicole classe 1 e classe 2 in pezzo unico, dovranno essere riconoscibili a vista, mediante un contrassegno integrato con la struttura interna della pellicola, inasportabile, non contraffattibile e visibile per tutto il periodo di durata, contenente il marchio ed il logotipo del fabbricante e la dicitura "7 anni" (classe 1) e “10 anni” (classe 2).
Le pellicole retroriflettenti dovranno avere le caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche di durata previste dal Disciplinare Tecnico approvato dal Min. LL.PP. con decreto del 31.03.1995 e dovranno risultare essere prodotte da Ditte in possesso del sistema di qualità in base alle norme europee della serie UNI/EN 29000.
La D.L. potrà richiedere le certificazioni di conformità di tutte le pellicole retroriflettenti utilizzate che dovranno contenere esiti di tutte le analisi e prove prescritte dal suddetto Disciplinare Tecnico, e dalla descrizione delle stesse, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate, sui medesimi campioni, per l’intero ciclo e per tutti i colori previsti dalla Tab. 1 del Disciplinare Tecnico summenzionato.
Per l’installazione di paline, pali a sbraccio e portali, e per i contratti applicativi in cui questi sono previsti, prima dell’inizio dei lavori l’Appaltatore fornirà tutti i calcoli relativi alle fondazioni dei sostegni.
Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal Capitolato Speciale; in questo ultimo caso l'Aggiudicatario deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Xxx l'Aggiudicatario non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Aggiudicatario, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
L'Aggiudicatario che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nonostante l'accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, l'Impresa resta totalmente responsabile della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
la Direzione Lavori si riserva la facoltà di far eseguire a spese del soggetto aggiudicatario prove di qualsiasi genere, per qualunque materiale fornito, presso riconosciuti Istituti specializzati, competenti e autorizzati allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza dei materiali impiegati, senza che il soggetto individuato possa avanzare diritti e compensi per questo titolo.
Nel caso che i risultati delle prove, in sito e/o di laboratorio, diano valori difformi dai prescritti requisiti di accettazione, o qualora i materiali risultino non conformi alla documentazione presentata, RSM potrà far rimuovere e ripristinare l’opera in danno a totale carico dell’impresa, qualora l’aggiudicatario non provveda a propria cura e spese entro 15 giorni ai suddetti ripristini.