PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO – CON POSSIBILITÀ di RISCATTO – DI LOCALIZZATORI SATELLITARI A MEZZO DI DISPOSITIVI GPS SUI VEICOLI AZIENDALI
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PROCEDURA APERTA Art. 60 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. - CIG 7207538882
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO SERVIZIO NOLEGGIO – CON POSSIBILITÀ di RISCATTO – DI LOCALIZZATORI SATELLITARI A MEZZO DI DISPOSITIVI GPS SUI VEICOLI AZIENDALI
SCHEMA DI CONTRATTO
Il giorno , la società ConSer V.C.O. S.p.A., in seguito locatario, con sede legale in Verbania, via Olanda, 55, iscritta al Registro delle Imprese presso il Tribunale di Verbania, REA n° 191791 del V.C.O., P. IVA 01945190039, CF. 93024180031, nella persona dell’Amministratore Unico, Xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Verbania, il 29/03/1954, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata, nella sua qualità di legale rappresentante;
Premesso che
E’ affidataria, da parte del Consorzio Obbligatorio Unico di Bacino del Verbano Cusio Ossola, con sede in Verbania, dei servizi di igiene urbana nel territorio delle amministrazioni comunali facenti parte del consorzio medesimo.
Con provvedimento dell’Amministratore Unico n. 60 del 18/07/2017 è stato approvato l’avvio delle procedure per l’affidamento dei servizi di noleggio di sistemi di geo localizzazione satellitare per i veicoli attrezzati per la raccolta rifiuti, nominando responsabile del procedimento l’arch. Xxxxxxx Xxxxxxx, e direttore dell’esecuzione il Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016.
E’ stato redatto progetto per l’affidamento del servizio, ai sensi dell’art. 23, commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016.
Vista la procedura effettuata;
Visto che con provvedimento n. del , l’Amministratore Unico ha approvato i verbali e l’esito di gara, aggiudicando definitivamente l’appalto;
AFFIDA
Alla società , in seguito locatore, con xxxx xxxxxx xx ( ), xxx
x. , xxxxxxxx alla C.C.I.A.A. di n. , R.E.A. ,
P. XXX , nella persona del Sig. , nato a ( ) il , residente in xxx x ( ), X.X.
, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.
SERVIZIO DI NOLEGGIO
LOCALIZZATORI SATELLITARI A MEZZO DI DISPOSITIVI GPS SUI VEICOLI AZIENDALI
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante del contratto.
Art. 2 - Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto il servizio di noleggio, con possibilità di riscatto, di localizzatori GPS per il controllo telematico degli automezzi utilizzati dai dipendenti di ConSer V.C.O. S.p.A., incluso l’applicativo software comprensivo di licenze e manutenzione; i dispositivi sono installati sui veicoli di cui all’elenco – Allegato 1 al presente contratto.
Sono altresì previsti servizi a richiesta consistenti nelle attività di smontaggio e rimontaggio dei dispositivi di localizzazione, successivamente alla loro prima installazione, per il trasferimento tra veicoli.
Art. 3 - Durata del contratto e clausola di recesso
La locazione avrà durata pari a 36 (trentasei) mesi dalla data di formale avvio dell’esercizio attività a seguito di regolare collaudo del funzionamento del sistema e previa comunicazione ufficiale di avvenuta installazione, il canone di noleggio decorrerà dal giorno dell'effettivo avvio in esercizio del sistema. Per le tempistiche e le modalità di installazione e avvio del sistema si richiama integralmente il contenuto dell’art. 3 del capitolato tecnico di gara.
Se ConSer V.C.O. S.p.A. intenderà far valere le opzioni, entro il termine di validità del contratto, come prevista nel bando di gara, dovrà darne comunicazione scritta al locatore con un preavviso di almeno 90 giorni dal termine di scadenza sopra indicato.
Art. 4 - Corrispettivo del contratto
Per le prestazioni oggetto del contratto, ConSer V.C.O. S.p.A. riconoscerà al locatore il canone mensile, per veicolo, pari ad €. .
Il suddetto importo dovrà intendersi onnicomprensivo di tutte le operazioni necessarie ad eseguire in perfetta regola e nel rispetto delle norme vigenti in materia di rifiuti, tutela ambientale, sicurezza ed igiene del lavoro, tutte le attività oggetto del contratto. In particolare il canone dovrà essere comprensivo di tutte le attività manutentive e di assistenza ai sistemi hardware e software relative al regolare funzionamento dei sistemi installati, anche a seguito di segnalazione guasti, con la sola eccezione di danni ai dispositivi cagionati dal locatario. Sono altresì comprese le attività di formazione all’utilizzo richieste all’art. 8 del capitolato tecnico di gara.
Per i servizi accessori a richiesta, da contabilizzarsi a misura in ragione di quanto effettivamente svolto, ConSer V.C.O. S.p.A. riconoscerà la locatore il costo orario a vacazione pari ad €/h. . L’importo complessivo stimato, compresa quota per servizi accessori e formazione, da contabilizzare a misura, è stimato in €. oltre IVA, compresi oneri della sicurezza.
Art. 5 - Variazioni al contratto
Le variazioni al contratto sono regolate ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..
Art. 6 - Adeguamento dei prezzi
Dato atto che trattasi di contratto di servizio ad esecuzione periodica e continuativa, a decorrere dal secondo anno di svolgimento della gestione del servizio competerà al ConSer VCO S.p.A. procedere all’adeguamento di revisione dei prezzi a mente delle vigenti disposizioni in materia di variazione degli indici dei prezzi al consumo (istat FOI) con riferimento alla percentuale riferita all’anno precedente, su base annua.
Art. 7 - Esecuzione del contratto
Ai sensi degli artt. 101 e segg. D.Lgs. 50/2016, la gestione del contratto e la verifica della corretta esecuzione del medesimo da parte dell’appaltatore è svolta dal R.U.P. congiuntamente dal direttore dell’esecuzione del contratto, Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, che provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico contabile dell’esecuzione, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.
Il presente contratto è efficace dalla data di sua sottoscrizione, l’appaltatore è tenuto a seguire le direttive fornite dalla S.A. per l’avvio dell’esecuzione del contratto, qualora non adempia, ConSer
V.C.O. S.p.A. ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto medesimo.
Art. 8 - Contabilità e pagamenti
Il pagamento dei canoni mensili anticipati sarà effettuato da XxxXxx V.C.O. S.p.A., mediante bonifico bancario, a seguito di presentazione di regolare fattura.
Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 192/2012 il pagamento sarà effettuato a 60 gg. fine mese data fattura, previa verifica della regolare esecuzione del servizio.
E’ vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura o delega all’incasso, salvo, che XxxXxx
V.C.O. S.p.A. per motivi particolari, non le riconosca espressamente mediante apposito provvedimento.
Prima di effettuare pagamenti di importo superiore a diecimila euro ConSer V.C.O. S.p.A. procederà, ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 e s.m.i. alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18/01/2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Equitalia Servizi S.p.A., al fine di accertare eventuali inadempimenti a carico dell’appaltatore in materia tributaria e finanziaria.
In ogni caso, ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. n. 50/2016, all’importo netto delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,5 %, da svincolarsi in sede di liquidazione finale.
Art. 9 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e si impegna a dare immediata comunicazione a ConSer V.C.O. S.p.A. ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia del Verbano Xxxxx Xxxxxx, della notizia dell’inadempimento degli eventuali propri subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Il contratto s’intende risolto di diritto nel caso che anche una sola transazione finanziaria relativa al presente affidamento, anche se eseguita da subappaltatori o subcontraenti dell’impresa appaltatrice, sia stata eseguita senza avvalersi degli strumenti di pagamento idonei ad assicurare la piena
tracciabilità della relativa operazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 9-bis della legge 136/2010 e s.m.i..
Art. 10 - Adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva L’appaltatore deve osservare tutte le norme derivanti dalla vigente normativa relative alla tutela ambientale, all’igiene e sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.), alle norme dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei dipendenti.
Il locatore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni in oggetto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. I suddetti obblighi sono vincolanti per la ditta aggiudicataria anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
ConSer V.C.O. S.p.A. deve provvedere alla verifica del mantenimento del possesso del requisito di cui all’art. 80, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016 in occasione di:
- Pagamento delle prestazioni relative ai servizi;
- Certificato di verifica di conformità, attestazione di regolare esecuzione e pagamento del saldo finale.
A tal fine ConSer V.C.O. S.p.A., provvederà alla verifica della regolarità contributiva (mediante acquisizione del DURC), in corso di validità.
In caso di ottenimento di un DURC che segnali inadempienza, XxxXxx V.C.O. S.p.A. tratterrà dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza e provvederà al pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Art. 11 - Domicilio del locatore
Il locatore elegge domicilio, per tutti gli effetti del contratto stesso, al seguente indirizzo: xxx
, – ( ) tel. , fax , mail mail PEC .
Tutte le comunicazioni dipendenti dal contratto sono fatte dal direttore per l’esecuzione o dal responsabile del procedimento, al locatore o a colui che lo rappresenta, presso il domicilio di cui sopra.
Art. 12 - Obblighi e responsabilità del locatore Il locatore è responsabile nei confronti di XxxXxx V.C.O. dell’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, nonché per infortuni e danni arrecati alla S.A. o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nell’esecuzione degli adempimenti assunti con la sottoscrizione del contratto. A fronte di quanto sopra manleva ConSer V.C.O. da ogni pretesa e/o azione intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti, assumendosi l’onere di rimborso di qualsiasi spesa conseguente anche perizie tecniche o assistenze legali.
Il locatore si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal presente contratto siano adempiute nel pieno rispetto della normativa applicabile in tema di tutela della privacy e qualsiasi conseguente regolamento emanato dall’autorità competente.
Si obbliga, inoltre:
⮚ Ad adottare, nell’espletamento dell’appalto, tutte le cautele necessarie per le esigenze di sicurezza e garanzia dei valori e dei beni di ConSer V.C.O., rispondendo dei danni avvenuti per colpa sua o dei dipendenti ed effettuando la pronta riparazione o ristoro dei danni causati dal proprio personale;
⮚ Ad organizzare ed effettuare il contratto a suo completo rischio ed onere, assumendo a proprio carico le spese relative alla mano d’opera, ai materiali ed agli attrezzi occorrenti, che saranno forniti a sua cura e spese;
⮚ Ad individuare un responsabile tecnico della gestione dell’appalto, con il quale saranno tenuti i rapporti da parte di XxxXxx V.C.O..
Art. 13 - Installazione e disinstallazione dei dispositivi - manutenzione Le attività di installazione e di disinstallazione dei dispositivi, nonché le attività di spostamento dei medesimi tra veicoli saranno effettuate presso le sedi operative del locatario site nella Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Art. 14 - Garanzia definitiva La cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, è pari al 10% dell'importo contrattuale netto stimato, incrementata, per ribassi superiori al 10%, di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento.
Ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente.
Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Si dà atto che l’impresa ha presentato stipulata con n.
del per l’importo di (_ ).
Art. 15 - Cessione del contratto E' fatto assoluto divieto al locatore di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il servizio affidato, a pena di nullità. Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'art. 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario, oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione dei servizi.
Art. 16 - Subappalto dei servizi
Si applica il disposto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.
La Stazione appaltante corrisponderà direttamente ai subappaltatori, ai cottimisti, ai prestatore di servizi e fornitori di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni, nei casi definiti all’art. 105, comma 13, D.lgs. n. 50/2016.
Art. 17 - Prevenzione degli infortuni e igiene dell’ambiente di lavoro Il committente e l’appaltatore danno atto della redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) e si impegnano a curare l’attuazione, sotto la loro propria esclusiva responsabilità, di tutti i provvedimenti e le condizioni atte ad evitare infortuni, sulla base delle vigenti norme di legge. Il suddetto documento è allegato al presente contratto per farne parte integrante.
Il locatore, senza diritto ad alcun compenso aggiuntivo a quello già previsto, è tenuta a predisporre sui posti di lavoro tutte le misure necessarie per tutelare la sicurezza dei lavoratori e dei terzi in genere. Il locatore non può iniziare o continuare il servizio qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo. Sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori, i subappaltatori devono predisporre il proprio piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, sotto il coordinamento del locatore che ne deve assicurare la coerenza complessiva.
Il locatore deve considerare, tra l’altro e in particolare, i seguenti principali fattori di rischio, connessi alle attività oggetto dell’appalto:
a) rischi derivanti dalla presenza di terzi nell’area di lavoro;
b) rischi derivanti dalla presenza di traffico veicolare.
Il personale in servizio non deve mettere in atto comportamenti tali da pregiudicare la propria sicurezza e, in generale, dei terzi, e a tal fine l’Appaltatore s’impegna a rispettare tutte le norme previste dalla legge in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori incluse quelle relative alla sicurezza degli automezzi.
Il personale deve essere munito di tesserino di riconoscimento, con fotografia, da esibire in caso di controlli di XxxXxx V.C.O. S.p.A..
Art. 18 - Penali Per la mancata o ritardata esecuzione di obblighi contrattuali, di disposizioni legislative o regolamentari, sono stabilite a carico della ditta appaltatrice le seguenti penali:
⮚ per ogni inadempienza e/o ritardo rispetto a quanto definito dal presente contratto e dall’allegato capitolato, per effettuazione dei servizi con modalità esecutive diverse da quelle stabilite dal capitolato e dal presente contratto, sarà erogata una penale dell’1‰ dell’importo totale di aggiudicazione, pari ad €. . La penale è da intendersi giornaliera fino ad avvenuta formale regolarizzazione del servizio;
Nel caso in cui il locatore incorra in più inadempienze, le relative penali e riduzioni si sommeranno e verranno dedotte, come sopra descritto.
Le infrazioni anzidette saranno accertate da XxxXxx V.C.O. S.p.A. o da suoi incaricati, che ne daranno comunicazione alla ditta appaltatrice che potrà, entro dieci giorni, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell’inadempienza riscontrata. Esaminate queste, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, XxxXxx V.C.O. S.p.A., esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità come sopra determinata o addebitando i maggiori costi sostenuti.
Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque vanno documentate e non potranno protrarsi oltre i 3 (tre) giorni; sono considerate cause di forza maggiore, sempreché debitamente e tempestivamente comunicate, esclusivamente gli scioperi documentati con dichiarazione della Camera di Commercio territorialmente competente o altra Autorità equipollente e gli stati di calamità naturale dichiarati dagli organi di competenza che impercorribile la viabilità principale.
L’applicazione della penalità o dell’addebito dei costi sarà comunque conseguente ad un richiamo, trasmesso anche a mezzo mail, relativo all’inadempienza. L’ammontare delle penalità e l’importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d’ufficio saranno, di norma, trattenute da ConSer V.C.O.
S.p.A. sulla prima fattura disponibile.
Nell’eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull’importo cauzionale. Pena la decadenza dell’appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni. In ogni caso l’ammontare complessivo annuo delle penalità applicate alla ditta non potrà superare il limite del 10 % dell’importo contrattuale annuo.
Art. 19 - Risoluzione del contratto
Si applicano, al presente contratto, le norme di cui all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Costituiscono gravi inadempienze che comportano la risoluzione di diritto ed automatica del contratto come previsto dagli artt. 1453 e 1456 del C.C.:
1. scioglimento, cessazione o fallimento della ditta;
2. subappalto non autorizzato ai sensi della vigente normativa;
3. perdita dei requisiti soggettivi richiesti alla ditta aggiudicataria per l’esecuzione di prestazioni connesse allo svolgimento del servizio;
4. quando l’ammontare complessivo annuo elle penalità applicate alla ditta superi il limite del 10 % dell’importo contrattuale;
5. quando la ditta appaltatrice si rende colpevole di frode;
6. ogni altra grave inadempienza ai termini dell’articolo 1453 del Codice Civile;
7. mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l’esercizio delle attività oggetto dell’appalto.
Nel caso di risoluzione del contratto per colpa della ditta appaltatrice, questa, oltre ad essere tenuta al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva.
Contro la decisione di risoluzione adottata da XxxXxx V.C.O. S.p.A. è data facoltà alla ditta appaltatrice di ricorrere alla magistratura ordinaria del foro competente ove risiede la società appaltante.
Inoltre, costituisce violazione idonea a legittimare la risoluzione unilaterale del contratto da parte del locatore il mancato pagamento di un canone periodico o di altro importo dovuto dal locatario nei termini di cui al presente contratto;
Qualora, senza giustificato motivo e/o giusta causa, la ditta appaltatrice dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, ConSer V.C.O. S.p.A. potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.
Art. 20 - Forma del Contratto e Spese contrattuali Il presente contratto è redatto e stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.
La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.
Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il presente contratto è stipulato in modalità elettronica. Le parti sottoscrivono personalmente il contratto con firma digitale, oppure con firma
elettronica. L’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli e timbri di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso; l’apposizione di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
Nel caso in cui il terzo contraente sia sprovvisto di firma digitale, la scrittura privata può essere sottoscritta con firma elettronica, consistente nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e cioè nella firma autografa riprodotta in immagine informatica direttamente da tablet o da scanner.
Art. 21 - Privacy ed accesso agli atti
Ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n° 196, s’informa che :
a. titolare del trattamento dei dati in questione è la ConSer V.C.O. S.p.A. - responsabile del trattamento è l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx;
b. i dati ricavabili verranno utilizzati dal committente, esclusivamente per le finalità connesse al servizio e per la gestione dei contratti;
c. il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei che su supporti informatici a disposizione degli uffici;
d. i dati non verranno comunicati a terzi salvo verifiche ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. N° 445/2000 e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione;
e. il conferimento dei dati è obbligatorio;
f. Il sottoscrittore può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n° 196/2003 rivolgendosi al responsabile del procedimento e potranno essere resi noti solo a coloro che ne avranno diritto ai sensi delle legge n° 241 del 1990 e relativi regolamenti di attuazione.
Art. 22 - Foro competente Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verbania. È escluso l’arbitrato.
Art. 23 - Riferimento alla legge La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni di capitolato deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del C.C.
Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono richiamate ed applicabili tutte le disposizioni aventi rapporto con i servizi oggetto dell'appalto e le disposizioni comunitarie, statali e regionali in materia, anche se non espressamente richiamate.
La ditta, nell’esecuzione dei servizi, dovrà uniformarsi a tutte le normative sopra richiamate, nonché a tutte le modifiche delle stesse e/o alle nuove normative intervenute nel corso dell’appalto.
ALLEGATI
Sono allegati al presente contratto e ne formano parte integrante essendo stati letti e conosciuti dalle parti:
1. visura CCIAA
2. offerta tecnica
3. offerta economica
4. copia della garanzia definitiva
5. capitolato speciale d’appalto
6. D.U.V.R.I.
APPROVAZIONE E FIRME
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Art. 3 - Durata del contratto e clausola di recesso Art. 4 - Corrispettivo del contratto
Art. 6 - Adeguamento dei prezzi Art. 8 - Contabilità e pagamenti
Art. 9 - Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Art. 10 - Adempimenti in tema di tutela dei lavoratori e regolarità contributiva Art. 18 - Penali
Art. 19 - Risoluzione del contratto Art. 22 - Foro competente
Letto, confermato e sottoscritto
La ditta appaltatrice | ConSer V.C.O. S.p.A. |