Agenzia per la Coesione Territoriale Ministero dell’Istruzione
Agenzia per la Coesione Territoriale Ministero dell’Istruzione
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Ministero della Salute
Regione Abruzzo
Sindaco del Comune di Xxxxxx Aterno
Accordo di programma quadro Regione Abruzzo
“ AREA INTERNA Gran Sasso – Valle Subequana”
Roma, giugno 2021
Premesse giuridiche nazionali e comunitarie
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 e successive modifiche, concernente “Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
VISTO l’articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche, che definisce gli strumenti di programmazione negoziata;
VISTA in particolare, la lettera c) del medesimo comma 203 che definisce e delinea i punti cardine dell’Accordo di Programma Quadro quale strumento della programmazione negoziata, dedicato all’attuazione di una Intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati e che fissa le indicazioni che l’Accordo di Programma deve contenere;
VISTO l’articolo 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lettera
b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e l’articolo 10, comma 5, del DPR 20 aprile 1994,
n. 367;
VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modifiche, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, recante “Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e controllo”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la delibera CIPE del 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione negoziata ed in particolare il punto 1, lettera b), in cui è previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996;
VISTO l’articolo 1, comma 245, legge 27/12/2013, n. 147, in cui si prevede che il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul FEASR e sul FEAMP, nonchè degli interventi complementari previsti nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di rotazione di cui alla
legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del comma 242, è assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
VISTO l’articolo 1, comma 703, lett. l, legge 23/12/2014, n. 190, in cui si prevede che per la verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico;
VISTA la delibera CIPE n. 9/2015 – punto 5, in cui si prevede che gli interventi della Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese siano monitorati nella banca dati unitaria secondo le regole di monitoraggio delle risorse aggiuntive;
VISTA la delibera CIPE n. 10/2015, in cui si prevede che le Amministrazioni titolari dei programmi di azione e coesione assicurano la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario, fisico e procedurale a livello di singola operazione, alimentando regolarmente il sistema unico di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato (RGS)-IGRUE;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione di un codice identificativo degli investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa;
VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per l’avvio a regime del sistema CUP (Codice Unico di Progetto) in attuazione dell’articolo 11 della legge n. 3/2002 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;
VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” e in particolare l’articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici) che prevede che ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1 gennaio 2003 sia dotato di un “Codice unico di progetto” che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, nonché il Regolamento di esecuzione ed attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207 per le parti non ancora superate dai provvedimenti attuativi del predetto d.lgs n. 50/2016 ;
VISTO il decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
VISTA la delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, con la quale sono state definite le procedure da seguire per la Governance degli APQ, ed in particolare il punto 1.1.2 che recita:
Per ogni Accordo di programma quadro (APQ) viene inoltre costituito un "Tavolo dei sottoscrittori”, composto dai firmatari o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dal Responsabile dell’APQ e dai sottoscrittori, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere in materia di:
a) riattivazione o annullamento degli interventi;
b) riprogrammazione di risorse ed economie;
c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
d) promozione di atti integrativi o passaggio di interventi dalla sezione “programmatica” a quella “attuativa”;
e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti, anche attraverso la facoltà di modificare, mediante le risorse premiali, la quota di cofinanziamento a carico dei soggetti attuatori degli interventi.
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”, come modificata dalla legge 7 aprile 2011, n. 39;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, ed in particolare l’art. 3 riguardante la “tracciabilità dei flussi finanziari”;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e successive modifiche, recante “Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;
VISTO il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30/10/2013, n.255) e, in particolare, l’articolo 10 che istituisce l’Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato e che stabilisce il riparto delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia;
VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n.86 convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che inserisce all’art. 4-ter il riordino delle competenze dell’Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2014 (G.U. n. 191/2014), recante l’approvazione dello statuto dell’Agenzia per la coesione territoriale;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 dicembre 2014 (G.U. n.15/2015) che, in attuazione dell’art. 10 del citato decreto-legge n. 101/2013, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Dipartimento per le politiche di coesione;
VISTA la Carta della governance multilivello in Europa, RESOL-V-012 adottata dal Comitato delle Regioni dell’UE il 3 aprile 2014;
VISTO il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
VISTO il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014 , recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del Parlamento europeo del 30 marzo 2020 che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del Parlamento europeo del 23 aprile 2020 Che modifica i regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (fondi SIE);
VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)”, nonché la legge 27 dicembre 2013, n. 148, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016, per il periodo di programmazione 2014/2020;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi 13, 14, 15, 16 e 17 della citata legge di stabilità 2014, che stabilisce quanto segue:
a)“13. Al fine di assicurare l’efficacia e la sostenibilità nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, in coerenza con l’Accordo di partenariato per l’utilizzo dei fondi a finalità strutturale assegnati all’Italia per il ciclo di programmazione 2014-2020, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183”;
b)“14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento di interventi pilota per il riequilibrio dell’offerta dei servizi di base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l’utilizzo dei veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo i criteri e le modalità attuative previste dall’Accordo di partenariato”;
c)“15. L’attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma 14, è perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione di accordi di programma-quadro di cui all’articolo 2, comma 203, lettera c) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto applicabile, con il coordinamento del Ministro per la Coesione Territoriale che si avvale dell’Agenzia per la coesione territoriale”;
d)“16. I criteri generali per l’individuazione delle aree interne ai sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma 14, sono definiti con l’Accordo di partenariato”
e)“17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la Coesione Territoriale presenta al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13”.
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento dello sviluppo e la coesione economica di cui all’art. 10 del decreto legge n. 101 del 2013 sopra citato, adottato in data 9 ottobre 2014 e recante disciplina del Comitato nazionale Aree Interne;
VISTA la nota n.10646 del 12/11/2014 della Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria del Dipartimento dello sviluppo e la coesione economica (DPS) recante “elementi da inserire nei programmi operativi per la strategia Aree Interne”;
VISTA la legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni” (G.U. n. 81 del 7 aprile 2014), in particolare i
commi da 104 a 141 dell’art. 1 e successive modifiche, in materia di unione di comuni e gestione associata di funzioni;
CONSIDERATO che il perseguimento dell’obiettivo di coesione territoriale, volto a rallentare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne, è presente nella “Strategia Nazionale per le Aree Interne del Paese” – parte integrante del Piano Nazionale di Riforma (Documento di Economia e Finanza 2014 – Sez. III; Documento di Economia e Finanza 2015 – Sez. III - Piano nazionale di Riforma - Sez. IV - Appendice al PNR, allegati, nonché nella Relazione sugli interventi nelle Aree sottoutilizzate – stato di attuazione della SNAI);
VISTO l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, adottato con decisione dalla Commissione Europea il 29/10/2014, che prevede – al punto 3.1.6 – un approccio integrato volto ad affrontare le sfide demografiche delle Regioni o a rispondere a esigenze specifiche di aree geografiche caratterizzate da gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici di cui all’art. 174 del TFUE;
CONSIDERATO che l’Accordo di Partenariato, nell’ambito della Strategia Nazionale “Aree interne”, declina per la Strategia Aree Interne due classi di interventi:
1) Prima classe di interventi - Adeguare i servizi essenziali salute, istruzione e mobilità, attraverso il:
a) miglioramento della qualità e quantità dei servizi per l’istruzione (incentivi per ridurre la mobilità degli insegnanti, riorganizzazione e realizzazione di nuove sedi scolastiche, etc.), per la salute (telemedicina, servizi di emergenza, diagnostica mobile per i cittadini, etc.) e per la mobilità (servizi di trasporto polifunzionali, collegamenti con le stazioni ferroviarie, etc.). Tali interventi aggiuntivi vengono realizzati con le risorse a valere dal Fondo di rotazione di cui all’art. 1, comma 13, della Legge di stabilità per il 2014 e con altre risorse, anche comunitarie, e saranno realizzati da Regioni, Enti locali ed Enti pubblici, che assumono l’impegno, nell’ambito delle rispettive responsabilità di missione, a renderli permanenti qualora risulti positiva una valutazione dell’efficacia, condivisa dal livello ministeriale, anche al fine di riorientare la distribuzione delle risorse ordinarie su nuovi modelli organizzativi emergenti dall’attuazione della Strategia, finanziabili con le risorse rinvenienti dai risparmi degli eventuali disinvestimenti di cui sia emersa l’evidenza;
b) monitoraggio della rete dei servizi delle aree interne, delle diverse soluzioni individuate per garantirne l’offerta, delle modalità di accesso e della qualità dei servizi stessi, valutando lo specifico impatto delle nuove normative su tali aree.
2) Seconda classe di interventi – Progetti di sviluppo locale. A tal fine sono stati identificati cinque fattori latenti di sviluppo:
a) tutela del territorio e comunità locali;
b) valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
c) sistemi agro-alimentari e sviluppo locale;
d) risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile;
e) saper fare e artigianato.
RILEVATO che l'Accordo di Partenariato prevede il finanziamento, per le aree progetto selezionate, attraverso tutti i fondi comunitari disponibili (FESR, FSE e FEASR) e le risorse stanziate dalla Legge di Stabilità n. 147/2013, che troveranno puntuale riferimento in accordi
espliciti (Accordi di Programma Quadro appartenenti alla strumentazione nazionale) fra Enti locali, Regioni e Amministrazioni centrali;
CONSIDERATO che le “Aree Interne” sono rappresentate da quei Comuni significativamente distanti dai centri di offerta dei servizi essenziali, che hanno subito nel corso del tempo un processo di marginalizzazione e declino demografico e le cui importanti potenzialità vanno recuperate e valorizzate con politiche integrate;
ATTESO che la Strategia Nazionale per le Aree Interne è avviata e governata dai Ministeri responsabili per il coordinamento dei fondi comunitari e per i tre servizi essenziali considerati (Istruzione, Salute e Mobilità), d'intesa con le Regioni ed in cooperazione con ANCI e il coordinamento del Comitato tecnico Aree Interne;
CONSIDERATO che il coordinamento di FSE è transitato all’Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro (ANPAL) a norma dell’articolo 9 del d.lgs. n. 150/2015;
VISTA la nota informativa del 24 novembre 2014 del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernente la governance per l’impiego delle risorse stanziate dall’articolo 1, comma 13, della legge 147/ 2013 e destinate alla realizzazione degli interventi attuativi della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 15 dicembre 2014, recante “Trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed all’Agenzia per la Coesione Territoriale, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2015;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 15 dicembre 2014 che reca la “Disciplina dei compiti e delle attività del Dipartimento per le Politiche di Coesione” pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2015;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020, n. 190, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
VISTO il decreto ministeriale 4 agosto 2014, n. 346, il quale, in attuazione del D.P.C.M. n. 72/2014 individua gli Uffici di livello dirigenziale non generale nei quali si articolano le Direzioni generali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ne determina i relativi compiti;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” e in particolare l’articolo 1, commi 674 e 675, che stabilisce quanto segue:
“674. Ai fini del rafforzamento della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è incrementata di ulteriori 90 milioni di euro per il triennio 2015-2017.
675. Per effetto di quanto disposto dal comma 674 del presente articolo, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è pari, complessivamente, a 180 milioni di euro, di cui 3 milioni di euro per l'anno 2014, 23 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016 e 94 milioni di euro per l'anno 2017.”
VISTO il Regolamento dell’Agenzia per la Coesione Territoriale sul quale il Comitato Direttivo, istituito con DPCM 2 aprile 2015 e registrato alla Corte dei Conti il 12 maggio 2015, ha espresso parere favorevole nella seduta del 29 maggio 2015;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio del 15 dicembre 2014 di modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, recante l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevede l’introduzione dell’articolo 24-bis, concernente il Dipartimento per le politiche di coesione;
CONSIDERATO che al Dipartimento per le politiche di coesione è affidata l’alta sorveglianza sulle politiche di coesione di cui la Strategia Nazionale per le Aree Interne e le iniziative collegate alla sua attuazione sono parte integrante;
VISTA la nota DPCOE del 22 dicembre 2017 sulla semplificazione del processo SNAI per le aree sisma 2016, ai sensi della quale, a seguito degli eventi sismici di agosto, ottobre 2016 e di gennaio 2017, le cinque aree interne (Alto Aterno, Nuovo Maceratese, Ascoli Xxxxxx, Valnerina, Monti Reatini) rientranti nell’area del cratere, dovranno produrre un unico documento di strategia semplificato (in sostituzione del doppio adempimento ad oggi previsto, Preliminare e Strategia);
VISTA la delibera del CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla G.U. del 20 aprile 2015, Serie Generale n. 91 e recante “Programmazione dei fondi strutturali di investimento europei 2014-2020. Accordo di partenariato - Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese: indirizzi operativi” che approva gli indirizzi operativi della Strategia Nazionale per le Aree Interne e provvede al riparto di 90 milioni di euro per il triennio 2014- 2016 a valere sulla legge di stabilità 2014;
VISTA la delibera del CIPE n. 43 del 10 agosto 2016, pubblicata nella G.U. del 27 dicembre 2016 con oggetto: “Accordo di partenariato ‐ Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. Ripartizione delle risorse stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190”, che ripartisce le risorse previste dalla Legge di stabilità 2015 a favore di interventi pilota in 23 aree progetto e che regolamenta la governance delle risorse, le modalità di trasferimento e monitoraggio;
VISTA la delibera CIPE n. 80 del 7 agosto 2017 recante disposizioni su “Accordo di Partenariato - Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese - Ripartizione delle risorse stanziate con la legge di stabilità 2016 e semplificazione del processo di attuazione, con particolare riguardo alle aree colpite dal sisma del 2016”, modificativa ed integrativa della delibera CIPE n. 9/15;
VISTA la delibera CIPE n. 52 del 25 ottobre 2018 recante disposizioni su “Accordo di Partenariato - Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese - Ripartizione
delle risorse stanziate con la legge di bilancio 2018 per il triennio 2019 – 2021 e modifica delle modalità di trasferimento delle risorse”;
VISTA la delibera CIPE n. 72 del 21 novembre 2019, pubblicata in G.U. del 12 marzo 2020, recante disposizioni su “Accordo di partenariato - Strategia Nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese - Modifica dei termini per la sottoscrizione degli accordi di programma quadro”, per cui sono prorogati al 31 dicembre 2020 i termini di scadenza per la sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro fissati dalle delibere n. 9 del 2015, n. 43 del 2016, n. 80 del 2017 e n. 52 del 2018;
Vista la delibera CIPE n. 76 del 15 dicembre 2020, pubblicata in G.U. del 5 febbraio 2021, con cui il termine di scadenza per la sottoscrizione degli Accordi di programma quadro è stato prorogato al 30 giugno 2021;
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, protocollata in data 09.08.18 - AOODPIT.Reg.Uff. U.0002729 avente ad oggetto gli adempimenti di cui al punto 4 Delibera CIPE del 7 agosto 2017, n. 80;
VISTA l’Intesa n.82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il Patto della salute 2014 - 2016 e in particolare gli atti di indirizzo che declinano interventi anche puntuali per le aree interne;
VISTA l’Intesa n.160/CSR del 15 settembre 2016, concernente il Piano Nazionale della Cronicità;
VISTA l’Intesa n.123/CSR del 7 luglio 2016 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul Patto per la Sanità digitale di cui all’art.15, comma 1 dell’Intesa n. 82/CSR del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016;
VISTA la nota del Ministero della Salute - Direttore Generale della Programmazione Sanitaria n. 29962-P del 17/10/2016 recante “Strategia Nazionale per le Aree Interne ed interventi in campo sanitario”;
VISTE le linee guida di giugno 2015 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Programmazione 2014-2020 – Strategia Nazionale Aree Interne Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale;
VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” (15G00122) (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015) e, in particolare, le Linee guida che nel contesto de “La Buona Scuola”, declinano interventi nelle aree–progetto;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 140 del 21 ottobre 2019, pubblicato in G.U. al n. 290 del 11 dicembre 2019 e recante “Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell’università e della ricerca”;
VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità' 2016) pubblicata sulla GU n. 302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70;
VISTO, in particolare, l’articolo 1, commi 811 e 812, della citata legge di stabilità 2016, che stabilisce quanto segue:
811. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013,
n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018.
812. Per effetto di quanto disposto dal comma 811, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della citata legge n. 183 del 1987, è pari, complessivamente, a 190 milioni di euro, ripartiti come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018.
VISTA la legge 11 dicembre 2016 n. 232, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, pubblicata in G.U. il 21 dicembre 2016, n. 297 S.O. 57;
VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di bilancio 2018), e, in particolare, l’art.1, commi 895 e 896, che stabilisce quanto segue:
895. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n.
147, come modificata dall'articolo 1, comma 811, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, é incrementata di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.
896. Per effetto di quanto disposto dal comma 895, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987, e' pari, complessivamente, a 281,18 milioni di euro. La ripartizione delle risorse, definita all'articolo 1, comma 812, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' modificata come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017, 20 milioni di euro per l'anno 2018, 30 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020 e 31,18 milioni di euro per l'anno 2021.
VISTA la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”, pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2019, n. 304.
VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata in G.U. il 30 dicembre 2020, n. 322.
Attività del Comitato tecnico Aree Interne e relative istruttorie regionali
VISTO il “Rapporto finale di istruttoria per la selezione delle Aree Interne” del Comitato Nazionale Aree Interne, relativo alle quattro Aree abruzzesi selezionate nel 2015;
VISTE le Linee Guida per costruire una “Strategia di area-progetto” versione novembre 2014, redatte dal Comitato tecnico Aree Interne e pubblicato nella specifica sezione del sito dell’Agenzia per la Coesione Territoriale;
CONSIDERATO che il Comitato, come previsto dall’Accordo di partenariato 2014 - 2020 e dalla delibera CIPE n. 9/2015 e s.m.i., con il monitoraggio e la valutazione in itinere del rispetto dei tempi previsti e degli esiti, assicura la coerenza ai risultati attesi della strategia allegata.
Premesse giuridiche regionali
CONSIDERATO che il precitato Accordo di Partenariato definisce la Strategia Aree Interne come la combinazione di azioni per lo sviluppo locale e di rafforzamento dei servizi essenziali di cittadinanza (sanità, trasporti ed istruzione) da attuarsi attraverso risorse ordinarie e risorse a valere sul Fondo Sociale Europeo (FSE), sul Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR), sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);
VISTI:
- il Programma Operativo Regionale 2014-2020 a valere sul Fondo Sociale Europeo (POR FSE), adottato dalla Commissione europea con decisione n. C(2014)10099 final del 17 dicembre 2014 e ss.mm.ii., che destina un finanziamento di 6.000.000 euro per interventi di sviluppo territoriale nelle Aree Interne;
- il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (PSR) adottato con decisione di esecuzione dalla Commissione Europea C(2015)4931 del 15 luglio 2015 che, al capitolo 5, paragrafo 5.1 “Descrizione della strategia”, prevede una riserva da destinare alle aree interne, sulla base delle linee guida del MIPAF di attuazione dell’Accordo di Partenariato, quantificata in 11.324.000,00 euro;
- la X.X.X. x. 00/0000 xxxxxxx “Ricognizione e ripartizione tra le Aree Interne, di cui alle DGR 498/2016 e DGR 458/2017, delle risorse provenienti dal POR FSE 2014- 2020, dalle economie derivanti dal Fondo di Sviluppo e Coesione a gestione regionale e dal PSR FEASR e indirizzi per il relativo utilizzo. Indirizzi per la predisposizione di “Focus” sull’utilizzo delle risorse assegnate alle Aree Interne della Regione Abruzzo.”, con la quale vengono destinati € 8.040.000 dalle economie derivanti dal Fondo di Sviluppo e Coesione nel triennio 2019-2021 alla attuazione della Strategia per le Aree interne della Regione Abruzzo;
- la X.X.X. x. 000/0000 xxxxxxx “PAR FSC 2007-2013 e Patto per il Sud - Abruzzo - FSC 2014 - 2020. Proposta di riprogrammazione PSRA/24 e indicazioni di altri interventi prioritari.”, con la quale si propone al Comitato di Indirizzo un cofinanziamento del programma Aree Interne € 8.000.000 nel triennio 2019-2021 e un impegno pari a € 1.000.000 a carico delle risorse FSC2014-2020, identificato con il codice PSRA/89.
RICHIAMATI:
- la DGR 290 del 14 aprile 2015 con cui sono state individuate, attraverso sovrapposizioni cartografiche ed analisi statistiche che ne evidenziano il grado di disagio/perifericità, le Aree Interne della Regione Abruzzo 1) Basso Sangro-Trigno, 2) Val Fino-Vestina, 3) Gran Sasso-Valle Subequana e 4) Valle Roveto-Valle del Giovenco;
- il Verbale della riunione dei rappresentanti dei comuni dell'area Gran Sasso-Valle Subequana del 01/12/20215, presso la Regione Abruzzo, alla presenza dell’allora Assessore competente per le Aree Interne, in occasione della quale è stato indicato il Sindaco pro tempore del Comune di Xxxxxx Aterno quale Sindaco Referente dell’Area Gran Sasso-Valle Subequana;
PRESO ATTO della trasmissione, con protocollo 656 del 25/03/2020, da parte del Sindaco di Xxxxxx Aterno, Comune Capofila:
- della Strategia d’Area “Gran Sasso-Valle Subequana”;
- delle schede operazione attuative della Strategia d’Area.
VISTA nota prot. n.1827 del 12 maggio 2020, con la quale il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato l’approvazione, da parte del Comitato Tecnico Nazionale, della Strategia d’Area contenente obiettivi e azioni relativi alle macroaree scuola sanità, mobilità, agricoltura e turismo presentato dall’Area Gran Sasso - Subequana;
VISTA la D.G.R. n. 584 del 28 settembre 2020, avente ad oggetto “Strategia Nazionale per le Aree Interne – Approvazione strategia Area Gran Sasso- Subequana”, con la quale è stata approvata la Strategia dell’Area “Gran Sasso- Subequana”;
PRESO ATTO delle seguenti Delibere di Consiglio Comunale:
ENTE | DATA ESTREMI ATTO | ESTREMI ATTO |
Comune di Acciano | 31/03/2021 | n. 13 |
Comune di Caporciano | 04/03/2021 | n. 3 |
Comune di Carapelle Calvisio | 13/03/2021 | n. 5 |
Comune di Castel del Monte | 26/02/2021 | n. 4 |
Comune di Castelvecchio Calvisio | 04/03/2021 | n. 3 |
Comune di Fagnano Alto | 31/03/2021 | n. 4 |
Comune di Fontecchio | 07/04/2021 | n. 4 |
Comune di Xxxxxxxx Aterno | 12/03/2021 | n. 8 |
Comune di Goriano Sicoli | 24/02/2021 | n. 4 |
Comune di Xxxxxx Aterno | 06/02/2021 | n. 3 |
Comune di Navelli | 23/02/2021 | n. 4 |
Comune di Ofena | 31/03/2021 | n. 7 |
Comune di Prata d’Ansidonia | 16/03/2021 | n. 4 |
Comune di San Pio delle Camere | 26/03/2021 | n. 2 |
Comune di Santo Stefano di Sessanio | 26/02/2021 | n. 3 |
Comune di Castel di Ieri | 16/04/2021 | n. 1 |
Comune di Castelvecchio Subequo | 09/04/2021 | n. 4 |
Comune di Fontecchio | 07/04/2021 | n. 4 |
Comune di San Benedetto in Perillis | 12/03/2021 | n. 4 |
Comune di Secinaro | 15/02/2021 | n. 6 |
Comune di Tione | 30/04/2021 | n. 6 |
Comune di Villa Santa Lucia | 17/04/2021 | n. 5 |
Comune di Calascio | 30/04/2021 | n. 6 |
Comune di Capestrano | 13/04/2021 | n. 9 |
Comune di Collepietro | 27/04/2021 | n. 6 |
con le quali i membri del partenariato dell’Area Interna Gran Sasso- Subequana hanno:
- approvato la Strategia d’Area “Gran Sasso- Subequana”, il relativo piano finanziario, il piano indicatori di risultato e le schede operazione attuative della Strategia d’Area, prendendo atto degli esiti dell’istruttoria regionale;
TENUTO CONTO che, relativamente al pieno assolvimento del vincolo associativo, sono in corso di aggiornamento gli accordi convenzionali ex art. 30 del TUEL;
VISTA la D.G.R. n. 311 del 31 maggio 2021 che ha provveduto a:
- approvare lo schema di “Accordo di programma quadro - Area Interna Gran Sasso- Subequana”;
- delegare il Componente la Giunta Regionale con delega per le Aree Interne, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, alla firma dell’APQ, di cui al precedente punto, in rappresentanza della Regione Abruzzo per i compiti in esso definiti;
Tutto ciò premesso
L’Agenzia per la Coesione Territoriale Il Ministero dell’Istruzione
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Il Ministero delle politiche Agricole, Alimentari e Forestali Il Ministero della Salute
La Regione Abruzzo
Il Sindaco del Comune di Xxxxxx Aterno, Soggetto capofila dell’Area Interna Gran Sasso- Valle Subequana
Stipulano il seguente
Articolo 1
Recepimento delle premesse e degli allegati
1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Ne costituiscono allegati:
a) la “strategia d’area” Allegato 1), che inquadra e motiva l’azione e i risultati che si intendono raggiungere nell’area e, richiama, in formato essenziale, i contenuti del programma degli interventi e degli impegni di cui al punto b), nonché le schede intervento di cui al punto c);
b) il “programma degli interventi” Allegato 2), che contiene l’insieme degli interventi finanziati (progetti-operazioni), l’interrelazione tra interventi/altri impegni e risultati attesi, gli indicatori di risultato pertinenti con le fonti, i target.
Esso costituisce il progetto integrato d’area rilevante per l’attuazione e contiene inoltre i seguenti sotto allegati:
2a) relazioni tecniche sintetiche per singolo intervento/bando; 2b) piano finanziario per annualità.
c) l’elenco degli “interventi cantierabili” Allegato 3) che riporta il titolo di ciascun intervento/bando, il CUP, il soggetto attuatore, l’oggetto del finanziamento, il costo, la copertura finanziaria con l’indicazione delle fonti, lo stato procedurale al momento della sottoscrizione, la modalità procedurale attuativa.
Ai sensi del Punto 4 della Delibera n. 52/2018, le Amministrazioni regionali assicurano, per tutti gli interventi, il monitoraggio tramite la Banca Dati Unitaria (BDU) operante presso il MEF-IGRUE. Le “schede monitoraggio” che costituiscono l’oggetto su cui si attiveranno le procedure attuative per l’impiego delle risorse finanziarie previste dal presente Accordo e che saranno monitorate in corso d’attuazione nel sistema di monitoraggio unitario 2014-2020 delle politiche di coesione, riprendono, per ciascun intervento (singolo progetto/operazione/insieme di progetti/operazioni omogenei), e completano i dati anticipati nella strategia d’area di cui all’Allegato 1) nonché alcuni elementi presenti nel programma degli interventi di cui all’Allegato 2). In particolare, le schede riportano l’indicazione specifica con denominazione e descrizione sintetica di ciascun intervento finanziato; la tipologia dell’intervento; la localizzazione dell’intervento; il costo pubblico di ciascun intervento e l’indicazione del costo privato ove pertinente; gli indicatori di realizzazione con la quantificazione; gli indicatori di risultato cui è collegato l’intervento tra quelli già descritti nell’Allegato 2); il cronoprogramma; le modalità e responsabilità di monitoraggio dell’intervento, nonché tutti gli elementi utili alla corretta definizione e completa informazione di struttura e avanzamento procedurale, finanziario e fisico del progetto/operazione da trasmettere al sistema unitario di monitoraggio.
Articolo 2 Definizioni
1. Ai fini del presente Accordo di Programma Quadro si intende:
a) per “Accordo”, il presente Accordo di programma quadro – Regione Abruzzo – “Area Interna Gran Sasso- Valle Subequana”;
b) per “Parti”, i soggetti sottoscrittori del presente Accordo;
c) per “Strategia d’area”, la strategia validata dal Comitato tecnico Aree Interne e approvata dalla Regione che indica, in particolare, i risultati che si intendono raggiungere in termini di qualità di vita dei cittadini e le azioni da porre in essere (Allegato 1 all’Accordo);
d) per “intervento”, ciascun progetto/operazione finanziato/a con risorse pubbliche (in tutto o in parte) del presente Accordo;
e) per “tipologia di intervento” la classificazione dell’intervento quali lavori, forniture di beni e servizi, trasferimenti a persone e imprese, assistenza tecnica;
f) per “Programma di interventi” l’insieme degli interventi finanziati e degli impegni di regolazione e pianificazione presi nel presente Accordo (Allegato 2 all’Accordo);
g) per “interventi cantierabili” quelli per i quali lo stato della progettazione rende possibile esperire la procedura di gara;
h) per “Sistema di Monitoraggio Unitario”, la banca dati unitaria (BDU) operante presso RGS-IGRUE ovvero il sistema ricevente i dati di monitoraggio di tutti gli interventi, progetti/operazioni, attinenti al complesso delle politiche di coesione comunitarie e nazionali;
i) per “Gestione Progetti” o altro sistema mittente idoneo, gli applicativi informatici di monitoraggio dell’attuazione degli interventi/progetti-operazioni;
j) per “Soggetto Capofila”, il Sindaco a cui i comuni dell’area progetto affidano il ruolo di rappresentante dell’area con atto di natura negoziale;
k) per “Soggetto attuatore”, la stazione appaltante/centrale di committenza;
l) per “Soggetto beneficiario” quello identificato in base alle disposizioni dell’articolo
2 punto 10 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
m) per “Responsabile Unico delle Parti” (RUPA), il rappresentante di ciascuna parte, incaricato di vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni assunti nel presente atto dalla Parte rappresentata e di ottemperare agli altri compiti previsti nell’Accordo per tale figura;
n) per “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), il soggetto incaricato dall’Amministrazione regionale del coordinamento sulla complessiva attuazione dell’Accordo;
o) per “Responsabile dell’intervento”, il soggetto individuato nell’ambito dell’organizzazione del soggetto attuatore quale "Responsabile Unico del procedimento" ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
p) per “Amministrazione capofila”, l’amministrazione regionale o la Provincia Autonoma competente per gli adempimenti di cui al punto 4 della Delibera CIPE n. 80/2017;
q) per “Tavolo dei Sottoscrittori”, l’organismo composto dai soggetti sottoscrittori, o loro delegati, che assumono impegni vincolanti ai sensi del presente Accordo;
r) per “Comitato tecnico Aree interne”, il Comitato di cui all’Accordo di Partenariato 2014-2020 (paragrafo 3.1.6) formalmente adottato dalla Commissione Europea il 29/10/2014, già previsto dal Decreto del Capo Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del 9 ottobre 2014 n. 18 e dalla Delibera del CIPE del 28 gennaio 2015 n. 9;
s) per “Sistema di gestione e controllo” (SIGECO) il sistema di procedure individuato in ambito regionale o nazionale (a seconda dei casi) e le relative autorità a ciò deputate che accertano la correttezza delle operazioni gestionali, la verifica delle irregolarità, la congruità e l’ammissibilità della spesa.
Articolo 3 Finalità e Oggetto
1. Il presente Accordo è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi della strategia d’area Regione Abruzzo – “Area Interna Gran Sasso- Valle Subequana” mediante l’attuazione degli impegni e degli interventi inclusi nell’Allegato 2.
2. La strategia individua gli obiettivi di rafforzamento e trasformazione da perseguire nell’area e le azioni corrispondenti (incluse tipologie di intervento da rendere permanenti sulla base di una valutazione positiva di efficacia nel lungo periodo), capaci di massimizzare il potenziale endogeno innovativo dell’area e consentire l’apporto delle risorse e delle competenze esterne all’area medesima.
3. La strategia esplicita gli assetti istituzionali derivanti dai processi di associazionismo funzionali all’efficacia dei processi decisionali complessivi e agli interventi previsti.
Articolo 4 Copertura finanziaria
1. La copertura finanziaria degli interventi di cui al presente Accordo ammonta ad euro
5.510.000 ed è assicurata dalle seguenti risorse:
a) Legge 190/2014 (legge di stabilità 2015): euro 3.760.000
b) POR FSE: euro 1.150.000
c) PSR FEASR: euro 600.000.
Articolo 5 Obblighi delle Parti
1. Le Parti si impegnano, nello svolgimento dell’attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli obblighi previsti nell’Accordo. A tal fine, ogni soggetto sottoscrittore individua un “Responsabile Unico delle parti” (RUPA) e conviene che il rispetto della tempistica indicata nei cronoprogrammi costituisce elemento prioritario ed essenziale per l’attuazione del Programma di interventi oggetto del presente atto. Eventuali modifiche sulla tempistica indicata nei cronoprogrammi vanno presentate nella verifica semestrale di cui alla lett. e) comma 5 del presente articolo ovvero, nel caso di urgenza, comunicate tempestivamente al Tavolo dei sottoscrittori di cui all'art.6.
2. In particolare le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all’effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per ciascun intervento, anche in fase di realizzazione:
a) L’Agenzia per la Coesione Territoriale, ferma restando la competenza delle Amministrazioni e dei soggetti preposti alla realizzazione degli interventi garantisce l’alta vigilanza sul complessivo processo di attuazione dell’Accordo e di tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto dell’Accordo, secondo le indicazioni e la
tempistica di cui agli allegati, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
b) il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, per quanto di competenza, promuove ogni azione utile a: garantire l’esecuzione degli interventi da parte dei livelli competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
c) Il Ministero dell’Istruzione, fermo restando che l’esecuzione degli interventi è in carico alle istituzioni scolastiche o agli Enti competenti in qualità di attuatori, promuove, per quanto di propria competenza, ogni azione utile a: garantire l’impulso all’esecuzione degli interventi da parte dei livelli istituzionali competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto alla valutazione dell’efficacia degli interventi, a carico degli enti attuatori, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire il supporto per le previste attività e istruttorie tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei pertinenti pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché, laddove necessario e se disponibili, l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
d) Il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, garantisce il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all’Allegato 2, per quanto di competenza, e al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
e) Il Ministero della Salute, Direzione Generale della Programmazione Sanitaria, ferme restando le competenze in capo alle Regioni ed alle Aziende Sanitarie, promuove ogni azione utile a: garantire l’esecuzione degli interventi da parte dei livelli istituzionali competenti di cui all’Allegato 2 e il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi, al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantire le attività e le istruttorie tecniche eventualmente necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché, laddove necessario, l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
f) L’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro garantisce il supporto di partecipazione alle modalità valutative di efficacia degli interventi di cui all’Allegato 2 per quanto di competenza al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce le previste attività e istruttorie tecniche necessarie al rilascio dei pertinenti atti approvativi, autorizzativi, dei pareri e di tutti gli altri atti di competenza secondo le indicazioni e la tempistica di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, nonché l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
g) Il Soggetto Capofila attiva tutte le necessarie misure organizzative (risorse strumentali, tecniche e di personale) necessarie alla gestione del piano degli interventi e degli impegni previsti dal presente accordo; garantisce la piena collaborazione, in qualità di Soggetto capofila, con gli Enti di cui al presente articolo; garantisce il rispetto dei termini concordati ed indicati nelle schede intervento (Allegato 2a); l’utilizzo, laddove sia possibile, degli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti; l’attivazione ed utilizzo a pieno ed in tempi rapidi di tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo, per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento; rimuove gli eventuali ostacoli, diffonde tra la popolazione la opportuna informazione e comunicazione in merito alle finalità e ai risultati ottenuti dalla Strategia; mette a disposizione degli altri Enti le informazioni e i dati necessari alla verifica del raggiungimento dei risultati attesi di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo;
h) la Regione Abruzzo garantisce il coordinamento operativo dell’esecuzione del programma di interventi dell’Accordo ai fini di promuovere le tempistiche e le procedure indicate negli allegati, la tempestiva selezione delle operazioni ove pertinente, conformemente alle norme previste dai programmi (POR e PSR) e al cronoprogramma dei diversi interventi, le modalità valutative di efficacia degli interventi al cui esito condizionare la messa a regime degli stessi; garantisce l’aggiornamento dei dati di monitoraggio, anche tramite proprio sistema informativo mittente SGP, per il trasferimento al Sistema di monitoraggio unitario presso IGRUE; garantisce il compimento di tutti gli atti occorrenti per il rilascio nei tempi previsti degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di propria competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, secondo le indicazioni e la tempistica indicati e l’attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali; assicura, altresì, il coordinamento e la collaborazione con gli Enti locali e ogni altro Ente su base regionale, nonché l’informazione, al fine di assicurare la condivisione degli obiettivi e, ove necessario, favorire il rilascio di atti di competenza di tali Enti ai sensi della normativa vigente entro i termini previsti; garantisce altresì il flusso delle risorse finanziarie di competenza e assicura la messa a regime dell’intervento qualora la propria valutazione di efficacia sia positiva. A tal fine, l’autorità regionale competente individua un “Responsabile Unico dell’Attuazione dell’Accordo di Programma Quadro” (RUA), che interagisce con i "Responsabili dell’intervento", nel rispetto di quanto prescritto dall’Accordo.
In qualità di amministrazione capofila degli interventi assicura la gestione dei flussi finanziari di cui al punto 4 della Delibera CIPE del 28 gennaio 2015 n. 9, come sostituito dal punto 4 della Delibera CIPE del 7 agosto 2017 n. 80, a sua volta sostituito dal punto 4 della Delibera CIPE del 25 ottobre 2018, n. 52, con particolare riferimento alle richieste di assegnazione delle risorse finanziarie per ciascuna area progetto e per ciascun intervento, alle azioni di monitoraggio tramite la Banca Dati Unitaria IGRUE e all’adozione di sistemi di gestione e controllo.
3. Le Parti, ciascuna per quanto di competenza, sulla base delle dichiarazioni del soggetto attuatore di ciascuna componente progettuale di cui agli allegati 2 e 3 e considerati le prerogative e gli obblighi del ruolo delle Autorità di gestione dei programmi SIE 2014- 2020, ove pertinente, garantiscono:
a) per le risorse pubbliche a copertura dell’intervento la sostenibilità finanziaria dell’intervento, in ordine alla disponibilità di risorse per un ammontare sufficiente a garantirne la completa realizzazione;
b) la sostenibilità gestionale dell’intervento, in ordine alla capacità del soggetto/soggetti preposto/i a garantirne la piena e corretta utilizzazione, una volta ultimato.
4. Entro il 30 giugno di ogni anno su proposta del RUA, sarà sottoposto all’approvazione del Tavolo dei Sottoscrittori l’aggiornamento degli impegni assunti dalle singole parti rispetto ai tempi di rilascio degli atti di approvazione, di autorizzazione e dei pareri, nonché alla progettazione e realizzazione degli interventi, all’attivazione delle occorrenti risorse e a tutti gli altri atti di competenza nelle materie oggetto del presente Accordo.
5. Le Parti si impegnano, inoltre, a:
a) fare ricorso a forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, attraverso strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;
b) promuovere ed accelerare per quanto di propria competenza, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte;
c) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione degli interventi, accettando, in caso di inerzia, ritardo o inadempienza accertata, i poteri sostitutivi e le misure di cui all’art. 13;
d) eseguire, con cadenza periodica e, comunque, al fine di garantire gli adempimenti di cui alla successiva lettera e), tutte le attività di monitoraggio utili a procedere periodicamente alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutte le risorse per la realizzazione degli interventi;
e) procedere, con periodicità semestrale, alla verifica dell’Accordo, anche al fine di attivare prontamente tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione degli interventi;
f) effettuare i controlli necessari al fine di garantire la correttezza e la regolarità della spesa.
Articolo 6
Impegni dei soggetti sottoscrittori e governance dell’Accordo
1. Le parti convengono la costituzione del Tavolo dei sottoscrittori, composto dai firmatari, o da loro delegati, con il compito di esaminare le proposte, provenienti dai RUPA, utili al procedere degli interventi programmati e quindi decidere, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, in materia di:
a) riattivazione o annullamento degli interventi;
b) riprogrammazione di risorse ed economie;
c) modifica delle coperture finanziarie degli interventi;
d) promozione di atti integrativi;
e) attivazione di eventuali procedure di accelerazione delle fasi attuative da parte delle stazioni appaltanti.
2. Le parti convengono che, per le questioni inerenti l’attuazione degli interventi a valere sui Programmi operativi regionali e sul PSR, che non incidono in modo sostanziale sulla “Strategia d’area”, saranno convocati, sentito il Comitato tecnico Aree Interne, solo ed esclusivamente i soggetti interessati e competenti per materia/fonte di finanziamento. Le risultanze dei lavori e delle decisioni assunte in questa sede ristretta saranno trasmesse al Tavolo dei Sottoscrittori nella sua composizione e rappresentanza più ampia mediante un’informativa tecnica.
3. Le parti convengono che, nel caso di consultazione per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori da parte dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, per assumere decisioni modificative e/o integrative del presente Accordo, quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle indicate nelle lettere da a) ad e) del precedente comma 1, si intende espresso l’assenso dei singoli sottoscrittori se sono decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della ricezione della comunicazione dell’avvio della stessa procedura scritta senza che sia pervenuto il loro riscontro all’Agenzia per la Coesione Territoriale. Il suddetto termine può essere ridotto a cinque giorni lavorativi nel caso in cui l’Agenzia per la Coesione Territoriale abbia avviato la consultazione urgente per procedura scritta del Tavolo dei sottoscrittori.
4. Ciascun soggetto Sottoscrittore del presente Accordo s’impegna a svolgere le attività di propria competenza e in particolare:
a) ad attivare e a utilizzare appieno e in tempi rapidi tutte le risorse finanziarie individuate nel presente accordo per la realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento, soprattutto rispettando i termini concordati ed indicati negli allegati del presente accordo;
b) a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concordate, utilizzando anche forme di collaborazione e coordinamento, in particolare con il ricorso, laddove sia possibile, agli strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa e di snellimento dei processi di decisione e controllo previsti dalla vigente normativa, eventualmente utilizzando gli accordi di cui alla legge 7 agosto 90 n. 241;
c) ad attivare tutte le iniziative necessarie per un coordinamento degli altri interventi pertinenti con la Strategia, in modo tale da massimizzare complementarità e sinergie tra interventi diversi;
d) a proporre gli eventuali aggiornamenti e modifiche da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori di cui al punto1;
e) a provvedere affinché vi sia un’organizzazione adeguata ad alimentare il monitoraggio, ognuno per le proprie competenze, in base alle indicazioni fornite dal CIPE in materia di risorse aggiuntive e secondo il protocollo stabilito per la trasmissione di dati alla BDU - protocollo unico di colloquio (PUC) da RGS-IGRUE e da ciascun programma operativo e dal programma di sviluppo rurale;
f) a porre in essere ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere eventuali casi di abusi ed irregolarità nell’attuazione degli interventi e nell’utilizzo delle relative risorse finanziarie, anche nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione.
5. Ai sensi del punto 4, penultimo comma della Delibera CIPE n. 52/2018, la documentazione relativa all’attuazione degli interventi, alle spese sostenute ed ai
controlli svolti è custodita dai Soggetti Attuatori e dalle Regioni e messa a disposizione per eventuali controlli successivi da parte degli organismi competenti;
6. All’Agenzia per la Coesione Territoriale spetta:
a) la verifica del monitoraggio in base all’ alimentazione della banca dati;
b) la convocazione del tavolo dei sottoscrittori, ad eccezione dei casi di cui al punto 2;
c) la trasmissione al MEF (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE) delle richieste di assegnazione delle risorse nazionali da destinare in favore di ciascuna area progetto, secondo le disposizioni della delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle delibere CIPE n. 80/2017 e n.52/2018.
7. Le Parti convengono di assicurare opportune sedi di comunicazione, condivisione e dibattito con la comunità territoriale interessata in ordine a impostazione, progressi e criticità dell’attuazione degli interventi e impegni previsti nella Strategia d’Area e nel presente Accordo.
Articolo 7 Responsabile Unico della Parte
1. Ciascun RUPA si impegna a vigilare sull’attuazione di tutti gli impegni che competono alla Parte da esso rappresentata, intervenendo con i necessari poteri di impulso e coordinamento.
Articolo 8 Responsabile Unico dell’Accordo
1. Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Accordo la Regione, tenendo conto della valenza degli interventi, individua quale Responsabile Unico dell’attuazione dell’Accordo (RUA) il Direttore del Dipartimento Presidenza, Dott. ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx.
2. Al RUA viene conferito specificatamente il compito di:
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori, richiedendo, se del caso, la convocazione del Tavolo dei sottoscrittori;
b) coordinare il processo complessivo di realizzazione degli interventi previsti nel presente Atto attivando le risorse tecniche e organizzative necessarie alla sua attuazione;
c) promuovere, in via autonoma o su richiesta dei Responsabili dei singoli interventi, di cui al successivo articolo 9, le eventuali azioni ed iniziative necessarie a garantire il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori;
d) monitorare in modo continuativo lo stato di attuazione dell'Accordo;
e) coordinare il capofila ed i Responsabili dei singoli interventi nelle attività dell'Accordo secondo le modalità definite nell’atto negoziale di cui alla Delibera CIPE 9/2015 e s.m.i. ed inoltre nell’immissione dei dati per l’attuazione ed il monitoraggio dei singoli interventi;
f) verificare il completo inserimento e la validazione dei dati di monitoraggio nel
Sistema informativo di riferimento, secondo le procedure previste;
g) individuare ritardi e inadempienze assegnando al soggetto inadempiente, se del caso, un congruo termine per provvedere; decorso inutilmente tale termine, segnalare tempestivamente l'inadempienza al Tavolo dei sottoscrittori;
h) comunicare ai Soggetti responsabili di intervento, nei modi e nelle forme di rito, i relativi compiti di cui al successivo articolo 9.
Articolo 9
Responsabile dell’attuazione dei singoli interventi
1. Il Responsabile di intervento, ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, attesta la congruità dei cronoprogrammi indicati nelle relazioni tecniche di competenza e predispone la redazione della scheda-intervento, assumendo la veridicità delle informazioni in esse contenute.
2. Inoltre, nel corso del monitoraggio svolge i seguenti ulteriori compiti:
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell’intervento;
c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al capofila, al RUA ed al RUPA gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
d) provvedere al monitoraggio dell’intervento inserendo i dati richiesti nel Sistema informativo di riferimento;
e) trasmettere al RUA e al RUPA, con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell’anno successivo, una relazione esplicativa, contenente la descrizione dei risultati conseguiti e le azioni di verifica svolte, comprensive di ogni informazione utile a definire lo stato di attuazione dello stesso, nonché l'indicazione di ogni ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento e la proposta delle relative azioni correttive.
Articolo 10
Passaggio allo stato “cantierabile”
1. I progetti che fanno parte del programma degli interventi (Allegato 2) “non cantierabili” al momento della sottoscrizione del presente APQ che, ove in possesso di tutti i requisiti, acquisiscono successivamente la condizione di cantierabilità, entrano a far parte dell’Allegato 3 previa comunicazione del RUA, che dovrà altresì provvedere all’invio al Tavolo dei Sottoscrittori dell’elenco aggiornato dell’Allegato 3.
Articolo 11
Trasparenza, monitoraggio e informazione
1. La Regione trasmette all’Agenzia per la coesione territoriale un rapporto di monitoraggio sull’attuazione degli interventi e i risultati raggiunti che viene inoltrato anche al Comitato tecnico Aree Interne come stabilito dal punto 5 della Delibera CIPE
n.9 del 2015 e s.m.i..
2. Il programma di interventi, di cui agli Allegati richiamati all’art.1 del presente Accordo, in tutte le sue componenti finanziate è oggetto di monitoraggio secondo le regole del Sistema unico di monitoraggio delle politiche di coesione. Il coordinamento delle attività necessarie per il monitoraggio, la validazione e il trasferimento delle informazioni al predetto sistema è affidato al RUA.
3. Il Progetto integrato d’area interna “Gran Sasso- Valle Subequana” è riportato nella sua denominazione quale “progetto complesso” nella relativa tavola ricognitiva ai fini del monitoraggio unitario e le sue componenti progettuali, oggetto di finanziamento, saranno pertanto le “operazioni/progetti” da considerare in tale monitoraggio e in esplicito collegamento con il relativo progetto complesso, come previsto dal sistema di monitoraggio che in tale modo ne preserva la visione unitaria.
5. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione, agli indicatori di risultato ed ai risultati del presente Accordo saranno ampiamente pubblicizzate anche sulla base del piano di comunicazione relativo all’attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne predisposto dall’Agenzia per la coesione territoriale.
Articolo 12
Sistema di gestione e controllo (SIGECO)
1. Le Singole Amministrazioni titolari degli interventi, ivi compresi quelli di assistenza tecnica, assicurano la messa in opera di sistemi di gestione e controllo efficaci ed idonei a garantire il corretto utilizzo delle risorse finanziarie attribuite.
2. Per gli interventi finanziati con fondi SIE si applica il SIGECO dello specifico programma operativo.
3. Per gli interventi che verranno finanziati con il FSC si applica il SIGECO e la manualistica di riferimento.
Articolo 13
Riprogrammazione delle economie, poteri sostitutivi in caso di inerzia, ritardo ed inadempimento e modifiche dell’Accordo
1. Le economie derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente Accordo sono soggette alle procedure di riprogrammazione proprie della fonte finanziaria di riferimento, così come individuate nei SIGECO e nei manuali delle procedure specifiche.
2. L’esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall’ordinamento vigente. L’inerzia, l’omissione e l’attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono fattispecie di inadempimento agli effetti del presente Accordo.
3. In caso di mancato rispetto dei cronoprogrammi, l’Agenzia per la coesione territoriale richiede al Comitato tecnico Aree Interne di esprimere un parere in ordine alle eventuali modifiche dell’Accordo da sottoporre al Tavolo dei Sottoscrittori.
Articolo 14
Modalità di trasferimento delle risorse e certificazione delle spese
1. Le Parti convengono che per ogni distinta fonte finanziaria restano valide, ai sensi della normativa vigente le procedure di trasferimento delle risorse, di controllo, di rendicontazione, nonché di certificazione delle spese tipiche della fonte di finanziamento.
2. Per le risorse di cui all’art.1, commi 674 e 675, della legge di stabilità n. 190/2014 e successive modifiche ed integrazioni, si rinvia alle modalità definite dal punto 4 della delibera CIPE n. 9/2015, come modificata dalle Delibere CIPE n. 80/2017 e n. 52/2018.
3. Le regioni/province autonome provvedono ad erogare le quote di anticipazione rese disponibili dal Ministero dell’economia e delle finanze tenendo conto delle varie esigenze rappresentate dai beneficiari assicurando parità di trattamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rinvia al XX.XX.XX. di cui all’articolo 12 co.2.
Articolo 15
Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa
1. Le Parti si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni
Articolo 16 Disposizioni generali e finali
1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. Previo consenso dei soggetti sottoscrittori, possono aderire all’Accordo stesso altri soggetti pubblici e privati rientranti tra quelli individuati alla lettera b) del punto 1.3. della Delibera CIPE n. 29 del 21 marzo 1997 la cui partecipazione sia rilevante per la compiuta realizzazione dell’intervento previsto dal presente Atto. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione originale.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri Enti ed Amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma quadro” e le materie oggetto degli stessi si intende automaticamente recepita.
Roma, giugno 2021
Firmato digitalmente
Agenzia per la Coesione Territoriale Direttore Area Progetti e Strumenti Xxxx. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx X’Xxxxxx
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Direttore Generale per il trasporto pubblico locale, la mobilità pubblica sostenibile e gli interventi nel settore del trasporto ferroviario regionale
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Direttore Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali
Ministero dell’Istruzione
Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione
Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
Direttore Generale
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale,
Ministero della Salute
Direttore Generale della programmazione sanitaria
Regione Abruzzo
Il Componente la Giunta con Delega per le Aree Interne Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx
Soggetto Capofila – Comune di Xxxxxx Aterno
Sindaco