VUS SPA
VUS SPA
(VALLE UMBRA SERVIZI)
AATO UMBRIA 3
(AUTORITA’ DI AMBITO UMBRIA 3)
REGOLAMENTO PER LA FORNITURA DI ACQUA E GLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA NEI COMUNI DELL’ATO UMBRIA 3
2006
VUS SPA
Regolamento per l’erogazione del servizio idrico integrato (fornitura acqua e scarichi in pubblica fognatura)
agli utenti dell’A.T.O. Umbria 3
INDICE
PARTE I | DISPOSIZIONI COMUNI Articoli: dal nr 1 al nr. 7 | PAG. 4 |
PARTE II | SERVIZIO DI FORNITURA DELL’ACQUA CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Articoli: dal nr 8 al nr. 12 | PAG. 8 |
PARTE II | SERVIZIO DI FORNITURA DELL’ACQUA CAPITOLO II – NORME PER LA FORNITURA Articoli: dal nr 13 al nr. 29 | PAG. 12 |
PARTE II | SERVIZIO DI FORNITURA DELL’ACQUA CAPITOLO III – CONSUMI-PAGAMENTO-CONTATORI Articoli: dal nr 30 al nr. 38 | PAG. 21 |
PARTE II | SERVIZIO DI FORNITURA DELL’ACQUA CAPITOLO IV – NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI Articoli: dal nr 39 al nr. 45 | PAG. 26 |
PARTE II | SERVIZIO DI FORNITURA DELL’ACQUA CAPITOLO V – USI PARTICOLARI DELL’ACQUA Articoli: dal nr 46 al nr. 52 | PAG. 30 |
PARTE II | SERVIZIO DI FORNITURA DELL’ACQUA CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI VARIE Articoli: dal nr 53 al nr. 57 | PAG. 33 |
PARTE III | SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA CAPITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI Articoli: dal nr 58 al nr. 59 | PAG. 35 |
PARTE III | SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA CAPITOLO II – DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA Articoli: dal nr 60 al nr. 63 | PAG. 38 |
PARTE III | SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA CAPITOLO III – SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI Articoli: dal nr 64 al nr. 64 | PAG. 39 |
PARTE III | SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA CAPITOLO IV – ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA Articoli: dal nr 65 al nr. 70 | PAG. 40 |
PARTE III | SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA CAPITOLO V – MODALITA’ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO Articoli: dal nr 71 al nr. 75 | PAG. 44 |
PARTE III | SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA CAPITOLO VI – DISPOSIZIONI FINANZIARIE Articoli: dal nr 76 al nr. 76 | PAG. 49 |
PARTE III | SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA CAPITOLO VII – SISTEMA SANZIONATORIO Articoli: dal nr 77 al nr. 77 | PAG. 51 |
PARTE I
DISPOSIZIONI COMUNI
Art.1 Ente gestore
La gestione del ciclo idrico delle acque comprende gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione e dal 1.1.2002 è stata affidata dall’AATO Umbria 3, con sede in Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxx 00 (denominata anche Autorità o Autorità d’Ambito) alla VUS SpA (Valle Umbria Servizi SpA), con sede in Xxxxxxx Xxx xxx Xxxxxxxx 00, definito in seguito il “Gestore” in modo esclusivo e diretto, nel rispetto delle norme previste dalla Convenzione e dal disciplinare di affidamento, ed ora per quanto non in contrasto, con le disposizioni contenute nel presente Regolamento.
Art.2
Ambito ed efficacia del Regolamento
Il presente Regolamento si applica nel territorio di tutti i Comuni dell’ATO Umbria 3 di cui alla L.r. n.43/1997 e sostituisce eventuali precedenti regolamenti in uso presso i Comuni dell'ATO Umbria 3, relativi alla stessa materia che fossero stati ad oggi applicati dal Gestore, i quali cessano pertanto di avere efficacia all'atto della sua entrata in vigore.
Il presente Regolamento espleta quindi la sua efficacia nel territorio dei Comuni di seguito elencati: Bevagna, Campello sul Clitunno, Cascia, Castel Ritaldi, Cerreto di Spoleto, Foligno, Giano dell'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Xxxxxxxxxx di Spoleto, Xxxxxx Umbra, Norcia, Poggiodomo, Preci, S.Anatolia di Narco, Scheggino, Sellano, Spello, Spoleto, Trevi, Vallo di Nera e Valtopina.
Il Regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta “intesa tra Autorità e Gestore” così come previsto dall'art.26 del Disciplinare allegato alla Convenzione di affidamento del servizio, approvata con Delibera n.l6 dell'Assemblea Consortile dell'ATO Umbria n.3 del 27 dicembre 2001.L’intesa è stata comunicata con nota dell’AATO Umbria 3
n. del .
Art.3
Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento ha per oggetto:
a. le prescrizioni e le procedure per attivare le utenze del Servizio Idrico Integrato da parte dei titolari degli insediamenti civili o produttivi e/o dei conduttori delle attività ivi installate. L'oggetto del contratto è la somministrazione di acqua. La somministrazione di acqua viene fornita di norma per usi civili (domestici, commerciali e artigianali), mentre per tutti gli altri usi (industriali, agricoli, innaffiamento orti, ecc.) viene concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli
impianti. Queste seconde forniture possono essere sospese o revocate in ogni tempo, senza che ciò possa costituire titolo per indennizzi o risarcimento dei danni;
b. le prescrizioni, quando necessario, relative alla realizzazione di opere e impianti a valle del contatore d'utenza;
c. il procedimento di autorizzazione degli scarichi di qualsiasi tipo che recapitano nelle reti fognarie;
d. il controllo degli scarichi di acque reflue industriali e di acque reflue assimilabili alle domestiche, allacciati alla rete fognaria, sia per quanto attiene la verifica dei valori limite di emissione imposti dall'autorizzazione allo scarico che per quanto attiene la funzionalità degli impianti di trattamento adottati, nonché il rispetto dei criteri per un corretto e razionale uso delle acque;
e. il controllo sugli scarichi di ogni tipo che recapitano nelle reti fognarie al fine degli accertamenti tariffari;
f. le norme tecniche generali di allacciamento alle reti fognarie;
g. la disciplina del conferimento di liquami autotrasportati;
h. la gestione amministrativa dell'utenza del s.i.i..
Il presente Regolamento ha lo scopo di:
• stabilire una disciplina omogenea per gli scarichi di ogni tipo che recapitano quantità nelle reti fognarie come definite dall'art 2 lett. aa) del D. Lgs. 11.05.1999 n°152, e nel rispetto della vigente legislazione nazionale e regionale;
• tutelare le infrastrutture degli impianti fognari e di depurazione.
Il Gestore d'intesa con l'AAto Umbria3, si riserva di modificare ed integrare con successivi provvedimenti le presenti norme regolamentari, secondo quanto previsto dall'Art.26 del Disciplinare.
Non sono oggetto del presente Regolamento in quanto non pertinenti al S.I.I:
a) le reti di distribuzione di acqua alimentate da sorgenti x xxxxx privati non collegate con la rete acquedottistica pubblica;
b) le sorgenti pubbliche non collegate alla rete di distribuzione (ad esempio le sorgenti con fontane comunali da cui i cittadini attingono liberamente)
c) le reti idriche duali
d) gli scarichi degli insediamenti che non recapitano nelle pubbliche fognature, per i quali si fa riferimento alle prescrizioni e norme del D.L. 11 maggio 1999 n.152 corretto ed integrato dal D.Lvo 258/00 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme e prescrizioni del Regolamento Comunale di Igiene;
e) la rete fognaria di acque bianche;
f) le opere di raccolta delle acque stradali e superficiali fino alla condotta fognaria (caditoie, xxxxxxx, manufatti, ecc.);
g) stazioni di sollevamento, relativi manufatti e condotte per le acque dei sottopassi stradali.
Art.4
Compiti ed attribuzioni del Gestore del Servizio Idrico Integrato dell’ATO Umbria 3
Il servizio affidato al Gestore è costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue nell'ATO Umbria n.3 con l'esclusione delle acque meteoriche, e degli altri casi di esclusione di legge. La fornitura dei servizi ai singoli utenti è disciplinata dalle norme del presente Regolamento, che valgono, oltre quanto specificato all’art.1, ove non in contrasto con eventuali disposizioni normative successive.
Il Gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizi attinenti o connessi alla gestione dei servizi di cui sopra, nessuno escluso, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, informandone l’AATO Umbria n. 3 al fine di valutare la compatibilità di detti servizi aggiuntivi con l’ottimale gestione del s.i.i e fermo il vincolo primario di attuazione di tutti gli impegni ed obblighi derivanti dalla richiamata convenzione di affidamento del servizio idrico integrato.
Art.5 Controversie
Per quanto non previsto nel presente Regolamento e nel tariffario, sono applicabili le leggi e le disposizioni amministrative vigenti.
Per ogni controversia fra il Gestore e l'Utente è competente il Foro di Spoleto o quello diverso indicato nel contratto di utenza.
Art.6
Pubblicazione e variazioni del regolamento
II presente Regolamento è pubblicato, nel rispetto del Disciplinare AATO 3 Umbria, mediante affissione all'Albo del Gestore, sito WEB, Albi Pretori dei Comuni; verrà anche messo a disposizione degli utenti presso gli sportelli Gestore.
Qualora il presente Regolamento venisse sottoposto in futuro a variazioni, ne verrà data comunicazione sul sito web del Gestore, nonché mediante affissione all'Albo del Gestore ed agli Albi Pretori dei Comuni appartenenti all'Ato Umbria 3.
Resta inteso che le variazioni di Regolamento si considerano comunque integralmente accettate dall'Utente trascorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione senza che sia intervenuta disdetta di contratto ferma la loro immediata validità per le utenze future.
Art.7
Rispetto della Privacy (L.675/96).
Il Gestore s'impegna al trattamento e alla comunicazione dei dati personali forniti, nel rispetto delle modalità previste dalla legge 675/96 - art.10 (legge sulla “tutela della privacy").
Fatto salvo qualsiasi obbligo giuridico di divulgare le informazioni, il Gestore mantiene il segreto sulle informazioni commercialmente sensibili acquisite nel corso dello svolgimento delle sue attività.
Ai sensi della legge n.675/96 il rilascio dei dati è facoltativo, ma
l'eventuale rifiuto comporta per il Gestore l'impossibilità di stipulare un regolare contratto di fornitura e quindi di poter somministrare i servizi di cui è fornitore.
L'Utente, qualora ritenga necessario tutelare il trattamento dei dati rilasciati può comunque esercitare i diritti di cui all'art. 13 di detta legge.
I predetti dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici per il solo conseguimento dei fini istituzionali di competenza, ovvero a soggetti terzi incaricati di svolgere prestazioni connesse con la gestione dell'utenza, nel rispetto della legge.
PARTE II
SERVIZIO DI FORNITURA DELL’ACQUA
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.8 Definizioni
Nell’interpretazione degli articoli del Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:
Unità immobiliare: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all’interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.
Utenze preesistenti: utenze trasferite dai precedenti gestori al Gestore.
Utenze raggruppate: utenze servite da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari.
Acquedotto: complesso di tubazioni e impianti connessi che prelevano acqua, avente caratteristiche qualitative note, da sorgenti, pozzi o da corpi idrici superficiali e previo eventuale trattamento, la distribuiscono in pressione alle utenze per il consumo.
Acquedotto civile: acquedotto che distribuisce acqua potabile avente caratteristiche chimiche e igienico sanitarie conformi alle prescrizioni di legge.
Disinfezione: trattamento dell'acqua volto ad eliminare eventuali inquinanti di tipo organico.
Potabilizzazione: trattamento che rende l'acqua idonea al consumo umano, con parametri organolettici, fisici, chimici, microbiologici e generali, rientranti nei valori stabiliti dalle norme di legge in vigore (DPR 236/88, come integrato dal Dlgs 2-2-2001 n°31).
Allacciamento alla rete acquedottistica: insieme di tubazioni ed apparecchiature idrauliche, posate su aree pubbliche e private, con lo scopo di assicurare il servizio idrico in pressione ad un singolo o un gruppo di utenti. Esso si stacca dalla rete di distribuzione e si estende fino ai misuratori dei consumi compresi.
Contatore: dispositivo idraulico atto alla misura dell'acqua prelevata dall'utenza ed avente caratteristiche conformi alle normative tecniche UNI, munito, in particolare, di totalizzatore numerico.
Rete acqua potabile: complesso di tubazioni ed apparecchiature idrauliche, posate su aree pubbliche e private, attraverso le quali si realizza la distribuzione dell'acqua in pressione alla generalità dell'utenza, con assoluta garanzia da ogni pericolo di contaminazione ed avente le caratteristiche di cui alla normativa vigente e condotto dal gestore, le caratteristiche dei materiali impiegati per la loro costruzione, le relative metodologie di posa nonché tutte le apparecchiature, gli impianti e i relativi manufatti devono essere conformi alle prescrizioni di legge, alle norme tecniche e di unificazione vigenti.
Rete acqua non potabile: acquedotto che distribuisce acqua con
caratteristiche chimiche e fisiche note che non contiene alcuna sostanza inquinante o pericolosa per le persone che ne vengono semplicemente a contatto, destinata ad un uso generalmente produttivo e comunque con esclusione di tutti gli usi potabili e alimentari.
Disconnettere: separare fisicamente due condotte o l'allacciamento dalla condotta principale.
Armadio: manufatto di contenimento del gruppo di misura interamente fuori terra, avente le dimensioni ridotte e aperture libere di aerazione, all'interno del quale non è previsto l'accesso di personale.
Cabina: locale di alloggiamento del gruppo di misura le cui dimensioni sono tali da consentire l'accesso e lo stazionamento di personale al suo interno.
Collettore: parte dell'impianto a valle dell'allacciamento aereo che congiunge l'organo di intercettazione generale ai contatori; esso è l'insieme di uno o più punti di misura idoneo all'installazione di uno o più contatori, nel caso limite può essere costituito da un solo raccordo idraulico.
Gruppo di misura: parte dell'impianto di alimentazione all'utente, che serve per l'intercettazione, per la misura dell'acqua potabile e per il collegamento all'impianto interno. Un gruppo di misura acqua potabile comprende normalmente un rubinetto con sigillo, un contatore, un rubinetto di arresto, una valvola di non ritorno e un raccordo per il collegamento all'impianto interno.
Impianto di derivazione d'utenza aereo: insieme dell'allacciamento aereo e del collettore che va da circa 50 cm fuori terra fino al contatore dell'utente (escluso).
Impianto di derivazione d'utenza interrato: insieme della presa e dell'allacciamento interrato che va dalla tubazione stradale (esclusa) fino a circa 50 cm oltre l'uscita dal terreno.
Impianto privato: impianto a valle del gruppo di misura.
Punto di consegna:
per utenze singole: è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;
per utenze raggruppate servite da un unico contatore: è rappresentato dal contatore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata;
per condomini esistenti serviti da un'unica presa e con contatori posti all'interno del condominio con contratti singoli e sprovvisti di contatore generale il punto di consegna è rappresentato dal rubinetto d'intercettazione posto al limite tra proprietà pubblica e quella privata.
Nicchia: alloggiamento fuori terra ricavato in una muratura e dotato di aperture libere di aerazione, all'interno del quale non è previsto l'accesso di personale.
Portata istantanea: misura della quantità d'acqua che passa attraverso una sezione unitaria nell'unità di tempo, rilevata in un dato istante di tempo;
Portata massima temporanea (o di punta) richiesta: valore massimo della portata richiesta in un periodo di punta.
Portata minima richiesta: valore minimo della portata richiesta in condizioni di esercizio.
Portata normale richiesta: valore normale della portata richiesta in condizioni di esercizio.
Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione;
Limitatore di portata: apparecchiatura in grado di limitare i consumi istantanei e/o giornalieri;
Pozzetto: alloggiamento al di sotto della quota del terreno circostante, privo di apertura libera di aerazione nel quale non è previsto lo stazionamento di personale.
Pressione di esercizio: valore della pressione dell'acqua, nella condotta di distribuzione che assicura alle utenze la disponibilità delle portate previste dalla normativa vigente.
Pressione statica: valore della pressione riscontrabile in un punto qualsiasi della distribuzione a portata nulla.
Pressione di fornitura: valore di pressione con cui l'acqua potabile viene fornita all'utenza.
Presa/derivazione: parte di impianto con cui si realizza il collegamento dell'allacciamento interrato alla tubazione stradale e il prelievo dell'acqua potabile dalla tubazione stessa.
Punto di misura: parte del collettore idoneo al collegamento di un gruppo di misura.
Subentro:attivazione di una richiesta di fornitura su un'utenza disdetta.
Riattivazione: ripristino dell'alimentazione dal punto di consegna o dal contatore divisionale che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente Regolamento.
Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni.
Sospensione della fornitura: temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica
Domanda d'allacciamento: richiesta con cui si inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.
Domiciliazione bancaria o postale: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo su conto corrente bancario o postale.
Contratto di fornitura: atto stipulato fra l'utilizzatore della risorsa idrica ed il gestore del servizio idrico integrato che impegna al rispetto del presente Regolamento.
Tipologia d'utenza: categoria attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.
Articolazione tariffaria: elementi della tariffa del servizio idrico costituiti da corrispettivi fissi e corrispettivi unitari questi ultimi stabiliti secondo scaglioni di consumo.
Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe.
Deposito cauzionale: importo versato dal Utente a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.
Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto di utenza con il titolare del contratto stesso. Tubazione: insieme di tubi, curve, raccordi, saracinesche, valvole ed altri pezzi speciali uniti tra loro per formare una canalizzazione in pressione idonea al convogliamento dell'acqua potabile.
Utenza: utilizzatore finale dell'acqua potabile.
Art.9
Uso della risorsa
L'acqua derivata dalla rete idrica è somministrata principalmente per usi civili ; può essere somministrata, in quanto disponibile dopo soddisfatti i bisogni suddetti, per :
• gli usi zootecnici ed agricoli secondo quanto previsto dalla Legge 36/94,
• gli stabilimenti industriali (compresi i cantieri temporanei),
• altri usi, valutati di volta in volta dal Gestore sentita l'Autorità d'Ambito.
La somministrazione di acqua per gli usi non civili viene concessa nei limiti delle disponibilità e potenzialità degli impianti. Queste seconde forniture possono essere sospese o revocate in ogni tempo, senza che ciò possa costituire titolo per alcuna pretesa da parte degli utenti.
Pena la sospensione immediata della fornitura e l'applicazione delle penali indicate nel tariffario è vietato utilizzare l'acqua per uso diverso da quello contrattuale. E’ inoltre fatto assoluto divieto di sub-fornitura dell'acqua ad altri locali o luoghi che non siano quelli utilizzati dall’Utente e formalizzati nel contratto con il Gestore.
Art.10 Prelievi abusivi
E’ fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica pubblica dei Comuni dell'ATO Umbria3.
Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del contatore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore.
I prelievi abusivi, compreso l’uso improprio delle prese antincendio, oltre che determinare l’applicazione della penalità prevista saranno fatturati alla tariffa più alta in vigore al momento della loro fatturazione. In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria non saranno applicate.
Art.11
Divieto di rivendita dell’acqua
È fatto assoluto divieto di rivendita dell’acqua erogata dal Gestore. L’accertamento del fatto comporta l’immediata risoluzione del contratto di fornitura per colpa dell’utente, salvo il risarcimento del danno al Gestore.
Art.12 Risparmio idrico
I titolari degli insediamenti che sono alimentati dalla rete idrica di acquedotto sono tenuti ad utilizzare razionalmente e con criteri comportamentali di risparmio idrico, la risorsa idrica, in relazione ai differenti impieghi.
CAPITOLO II NORME PER LA FORNITURA
Art. 13
Condizioni generali di fornitura
La fornitura d'acqua è regolata dal presente Regolamento, dalle norme emanate dagli Enti pubblici competenti e dalle condizioni speciali contenute nei singoli contratti di utenza.
Il Gestore subordina l'esecuzione dell'allacciamento:
• all'esistenza delle autorizzazioni da parte delle proprietà interessate dalla posa in opera dell'impianto;
• al rilascio dei permessi e delle autorizzazioni se richiesti dalla legge e/o dagli Enti pubblici;
• Le opere murarie, se necessarie, saranno eseguite a cura e spese dell’Utente.
II Gestore potrà modificare le condizioni che regolano i contratti di somministrazione in presenza di esigenze oggettive di razionalizzazione o miglioramento del servizio o di adeguamento a novità legislative.
La fornitura dell’acqua è di norma effettuata a deflusso libero misurato da idonea apparecchiatura (contatore). Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait, con o senza contatore, nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, ecc,). Dette forniture sono soggette a presentazione di apposita domanda, corredata da copia del permesso di occupazione del suolo se pubblico o atto equipollente, dove dovranno essere indicati:
• luogo di erogazione
• data di inizio e di cessazione della fornitura
• utilizzo per cui è richiesta la fornitura.
Per le forniture a forfait l'Utente sarà tenuto al pagamento anticipato del diritto fisso di attivazione, come specificato nel tariffario, e dell'importo dei consumi presunti, calcolati alla tariffa base nel tempo in vigore, da determinarsi in relazione all'uso richiesto e proporzionalmente al numero dei giorni di fornitura.
Art.14
Domanda di allacciamento alla rete idrica
La domanda di fornitura dell'acqua può essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Gestore o su carta semplice, sottoscritta dal proprietario o suo delegato.
Nei casi di nuova costruzione o di ristrutturazione il richiedente dovrà altresì indicare nella domanda il titolo che lo abilita a costruire o a ristrutturare nel rispetto delle vigenti norme di legge. Tale domanda dà inizio al procedimento istruttorio per la verifica dei presupposti legali e tecnici per l'allaccio, ma non impegna il Gestore alla somministrazione dell'acqua che viene concessa solo con la stipula del contratto.
Nella domanda si dovrà specificare e presentare:
• l'uso per la quale l'acqua è destinata:
- uso domestico residente
- uso domestico non residente
- usoextra-domestico(commerciale, artigianale, industriale, agricolo, ecc.)
- uso zootecnico
- uso pubblico
- uso fornitura temporanea e/o occasionale
- uso antincendio.
• il numero delle singole unità immobiliari che si intende alimentare e la loro destinazione;
• il numero e le caratteristiche delle eventuali utilizzazioni non domestiche presenti con le portate ed i consumi previsti;
• l'ubicazione e la planimetria ed i disegni atti ad individuare e definire i lavori necessari per l'impianto di fornitura e la posa dei contatori
• la dichiarazione di disponibilità dell'immobile, fatti salvi i diritti di terzi.
Il Gestore comunicherà i costi e i tempi per l'esecuzione delle opere oppure le motivazioni che non consentono l'accettazione della domanda.
Art. 15 Destinatario della fornitura
II Gestore non può sottrarsi dall'obbligo di erogare il Servizio Idrico Integrato se non in presenza di ragioni obiettive, quali:
• limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti;
• difformità dello stato di fatto degli impianti da servire alle prescrizioni del presente regolamento;
• morosità pregressa non sanata relative a prestazioni effettuate dal Gestore a favore dell'Utente.
Il servizio può essere erogato integralmente o parzialmente a seconda della possibilità ad allacciare alla rete acquedottistica l'Utente e viene somministrato agli stabili ubicati in zone servite dalla rete, e normalmente mediante costruzione di un allacciamento per ogni fabbricato. Nelle zone non provviste di tubazioni di distribuzione, iI Gestore, nei limiti della potenzialità dei propri impianti, può accogliere le richieste di fornitura, o motivare per iscritto il non accoglimento sentita preventivamente l'Autorità d'Ambito.
Gli oneri relativi alla posa delle tubazioni, ai contributi per l'estensione o il potenziamento di quelle esistenti saranno oggetto di specifica quantificazione all'Utente.
Nel caso in cui vi sia un unico contatore che serve un'unica unità abitativa il destinatario della fornitura potrà essere il proprietario della stessa o l'utilizzatore del servizio previo benestare del proprietario.
Nel caso di contratti al servizio di più unità immobiliari il titolare nei confronti del Gestore è il proprietario, o in alternativa, l’amministratore o persona delegata per iscritto da tutti gli utilizzatori.
Art. 16
Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura
Per avere diritto alla fornitura il richiedente, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento, dei contributi e delle competenze accessorie dovute, dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che specifica le condizioni di utilizzo dell'acqua e che impegna il Gestore alla fornitura dell'acqua. Il perfezionamento del contratto è subordinato:
• all'ottenimento, a cura e spese del richiedente, dei consensi formali e servitù necessarie all'esecuzione, alla posa ed al mantenimento degli impianti occorrenti per la fornitura; tali consensi dovranno essere rilasciati dal proprietario dell'immobile ove si effettuerà la fornitura;
• al versamento di quanto dovuto a titolo di spese di allacciamento e per la realizzazione dell'opera di presa e quanto altro necessario;
• al pagamento degli oneri richiesti dal Gestore, quali spese di contratto e deposito a garanzia dei consumi futuri.
In caso di mancata osservanza saranno applicate le penali previste nel tariffario. Il contratto di fornitura è intestato come segue:
• per la fornitura dell'acqua ad una singola unità immobiliare, al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che lo detiene o lo occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
• per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti non aventi la qualifica di 'condominio', è intestato ad uno solo dei fruitori; comunque tutti i proprietari e/o utilizzatori che usufruiscono del servizio risponderanno solidalmente ai sensi di legge per ogni obbligazione derivante dal contratto;
• per la fornitura dell'acqua ad un Condominio regolarmente costituito il contratto di fornitura sarà intestato al Condominio e sottoscritto dall'amministratore di condominio o comunque, da persona allo scopo delegata. Tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;
• per la fornitura dell'acqua per uso edilizio, all'impresario edile o al proprietario della costruzione. Tale contratto termina con la fine della validità della concessione edilizia o, se precedente, con l'ultimazione dei lavori di costruzione e dovrà essere cessato o sostituito da un nuovo contratto da intestare come indicato in precedenza e seguendo le disposizioni successive.
Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'Utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.
Art.17 Deposito cauzionale
All'atto della stipulazione del contratto di fornitura o in corso di contratto a fronte di giustificati motivi, il Gestore richiede all’Utente, a garanzia degli impegni da questo assunti, un deposito cauzionale il cui ammontare viene determinato dal Gestore in relazione alle caratteristiche della fornitura e con riferimento al tariffario vigente.
Per concessioni temporanee o stagionali, il deposito sarà pari all'importo del consumo presunto per tutta la durata della fornitura. In caso di insolvenza dell’ Utente, il Gestore potrà incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienza al presente regolamento e alla legge.
In caso di riapertura a Utente moroso, il deposito potrà essere aumentato in una misura sino a 5 (cinque) volte l'importo di cui in precedenza.
Il deposito è rimborsabile alla cessazione del contratto di fornitura entro 30 giorni dall'avvenuta regolarizzazione di tutte le pendenze in essere.
Per particolari contratti di fornitura non domestici (consumi maggiori di 1.000 mc/anno) il Gestore può richiedere, in alternativa al deposito cauzionale, una fidejussione corrispondente ad almeno sei mesi di maggior consumo.
Qualora in corso di utenza tali importi dovessero risultare inadeguati, il Gestore si riserva la facoltà di richiederne la modifica e l'aggiornamento alla luce delle variazioni tariffarie e in funzione delle eventuali modifiche nei consumi d'utenza.
Art.18
Condizioni di fatturazione e pagamento per le utenze a contatore permanente
Il Gestore può subordinare la fornitura, nel caso di utenti già inadempienti che richiedano nuovi allacciamenti, al pagamento di quanto dovuto.
Nel caso di impossibilità di lettura del contatore per cause non attribuibili al Gestore o per errato o mancato funzionamento del contatore, il Gestore stesso procederà alla fatturazione di un consumo medio giornaliero determinato in base a criteri medi di consumo.
Art.19
Condizioni di fatturazione e pagamento per le utenze con erogazioni provvisorie
Nel caso di fornitura temporanea, l'utente pagherà in via anticipata l'importo del consumo presunto per tutta la durata della somministrazione, in base alle caratteristiche specifiche dell'utenza.
Art. 20 Fontane pubbliche
Per tutte le fontane pubbliche alimentate dalla rete di distribuzione il Gestore fatturerà ai rispettivi Comuni il consumo di acqua alla
tariffa a uso pubblico in vigore al tempo della fatturazione, determinata dall'AATO Umbria3 salvo diversa determinazione di questa ultima che potrà applicare anche una tariffa forfettaria sulla base del numero delle fontane pubbliche in ciascun Comune. Qualora la manutenzione della fontana resti a carico dei Comuni, potrà essere disposta dall’AATO Umbria 3 la compensazione forfettaria fra manutenzione e costo dell’acqua erogata
Art. 21
Durata e rinnovo della fornitura
Le forniture d'acqua hanno durata annuale che decorrerà dal giorno della posa del contatore da parte del Gestore, rinnovandosi poi tacitamente di anno in anno con l'osservanza delle norme di regolamento in quel momento vigenti.
I contratti possono essere disdetti a mezzo dichiarazione scritta con almeno un mese di preavviso da parte dell’Utente e con almeno tre mesi da parte del Gestore per giustificato motivo.
Art.22 Fornitura su zone servite
o non servite dalla rete esistente.
Il Gestore fornisce l'acqua nelle zone servite dalla rete di distribuzione entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche o normative non vi si oppongano. La derivazione, dalla tubazione stradale fino al contatore, è progettata a seguito di domanda ed eseguita dal Gestore. Gli oneri relativi alla sua realizzazione e ad eventuali altri contributi sono a carico del richiedente.
In ogni caso non sono a carico del Gestore scavi, ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazioni e/o rivestimenti, ponteggi, opere murarie ed ogni altro particolare inerente e connesso all'impianto comunque insistente sulla proprietà dell'Utente sia in fase di nuovo allacciamento che di successiva manutenzione e/o spostamento. Il Gestore si riserva comunque il diritto di effettuare interventi urgenti di scavi, ritenuti improrogabili, in caso di perdite d'acqua.
La manutenzione delle reti e dei misuratori è ad esclusivo carico del Gestore salvo i casi di guasti provocati direttamente da terzi, nel qual caso il Gestore ha diritto al risarcimento del danno subito.
Eventuali segnalazioni di danni derivati all'Utente da impianti di proprietà del Gestore dovranno essere motivate e, pena decadenza dal diritto ad eventuali indennizzi, fatte pervenire al Gestore tempestivamente.
Nelle zone non provviste di tubazioni di distribuzione, il Gestore, nei limiti della potenzialità dei propri impianti, può accogliere le richieste di fornitura o motivare per iscritto il non accoglimento comunicandolo all’AATO Umbria 3.
Gli oneri relativi alla posa delle tubazioni, ai contributi per l'estensione o il potenziamento di quelle esistenti saranno oggetto di specifica regolamentazione e quantificazione all'Utente.
Art.23
Norme per l’esecuzione delle derivazioni
L’Utente dovrà garantire che il percorso adottato rimarrà accessibile, ispezionabile nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù che ostacolasse quanto sopra, precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrate sia per le parti aeree.
In caso contrario, il richiedente o l'utilizzatore del servizio dovrà provvedere a proprie spese alla sua normalizzazione che dovrà avvenire nell'osservanza di tutte le norme vigenti.
L'esecuzione dei lavori di allacciamento alla rete dell'acqua è subordinata all'accettazione da parte del richiedente del preventivo di spesa predisposto dal Gestore e all'avvenuto versamento del relativo importo, che dovrà essere effettuato nei limiti di tempo indicati nell'avviso di pagamento. Il Gestore, ottenute le necessarie autorizzazioni da parte di terzi (sia privati che pubblici), eseguirà il lavoro nei tempi stabiliti dalla Carta dei Servizi.
Il preventivo si considera decaduto se il versamento non è fatto nei tempi stabiliti, in questo caso il Gestore non si ritiene più impegnato a realizzare l'allacciamento.
Art.24
Sicurezza impianti - Installazione di disconnettori sulle utenze industriali, artigianali, ospedali, ecc.
Tutti gli utenti industriali, artigianali e, comunque, considerati a rischio, sia esistenti, sia nuovi, sono tenuti ad installare, a propria cura e spese, appositi disconnettori , di tipo e con modalità d'impianto approvate dal Gestore, per evitare possibili riflussi dall'impianto interno nella rete di distribuzione dell'acqua potabile. Nel caso di lavorazioni in cui siano manipolati liquidi di particolare pericolosità, il Gestore potrà esigere, oltre all'installazione di un disconnettore, l'osservanza di altre specifiche e particolari modalità costruttive riguardanti l'impianto interno. La manutenzione delle valvole di disconnessione spetta al Utente, che è tenuto a controllarne periodicamente l'efficienza e ad effettuare tutti gli interventi occorrenti.
Qualora risulti dimostrato, su accertamento operato dal personale del Gestore, che l'Utente non ha ottemperato alle prescrizioni impartite, potrà, previa diffida, essere interrotta l'erogazione dell'acqua.
Art.25 Contributi
I contributi relativi alle spese per la costruzione delle derivazioni o prese (incluse colonne montanti o salenti e loro diramazioni) saranno conteggiati secondo i criteri stabiliti dal Gestore ed in vigore al momento della presentazione della domanda di allaccio.
Detti criteri prevederanno:
1. L'ammontare del contributo di allaccio per ogni contatore da installare fino ad una lunghezza massima di metri come stabilito nel tariffario;
2. Il costo dell'ulteriore contributo per ogni metro lineare
eccedente la lunghezza massima di cui al punto 1.
La misurazione delle tubazioni impiegate negli allacciamenti verrà effettuata partendo dal centro della strada.
Le opere di scavo e ripristino sino al contatore saranno eseguite dal Gestore mentre resterà a carico degli utenti la realizzazione del contenitore per l'alloggiamento del misuratore nell'ubicazione stabilita con i tecnici del Gestore.
Per gli allacciamenti con particolari caratteristiche, a giudizio insindacabile del Gestore, il contributo di allacciamento può essere conteggiato sulla base dei prezzi pro-tempore in vigore, computando materiali, spese generali e manodopera a preventivo di spesa.
Gli importi complessivi dovuti dagli utenti per la realizzazione dei suddetti allacci, determinati dai Servizi Tecnici del Gestore dopo la presentazione delle relative richieste di fornitura ed in base ai criteri di cui ai precedenti commi, dovranno essere versati anticipatamente e comunque prima dell'esecuzione dei lavori, e con le modalità indicate dal Gestore.
Per l'esecuzione dei lavori di spostamento contatori, rifacimento impianti, ecc. richiesti dagli Utenti, il Gestore esigerà un rimborso spese pari al costo totale dei lavori preventivati secondo un elenco Prezzi in vigore presso il Gestore con riferimento al prezziario regionale.
Il Gestore può stanziare finanziamenti in conto capitale per contributi di allacciamento alle reti, (da concedere con modalità e/o con finalità da stabilirsi da parte dell’AATOUmbria3) anche a seguito di specifiche ricerche di mercato, al fine dello sviluppo di località turistiche, complessi industriali e commerciali, strutture ricettive, privati, utenze di assistenza, ospedali, cliniche, di particolare interesse per il territorio. Per tutte le tipologie di costi di cui sopra di realizzazione della fornitura dell’acqua il Gestore trasmette entro 3 mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, un elenco dettagliato, all’AATO Umbria 3.
Art.26
Rinuncia all'effettuazione o al completamento dei lavori
Qualora il richiedente, dopo aver effettuato il pagamento dovuto, rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, il Gestore gli addebiterà le spese in misura pari a quanto per la fattispecie previsto nel tariffario nel caso di rinuncia prima dell'effettuazione del lavoro richiesto; addebiterà altresì il costo relativo alla parte di lavoro eseguito e le spese per la rimozione del materiale utilizzato nel caso di rinuncia al completamento del lavoro già iniziato. Il rimborso del contributo versato avverrà pertanto per differenza con quanto al Gestore dovuto.
Art. 27
Modalità per il recesso dal contratto di fornitura
L'Utente che intende recedere dal contratto di fornitura, deve dare comunicazione scritta o tramite call center di disdetta al Gestore concordando poi la data di rimozione/chiusura del contatore.
Sino alla formale disdetta egli resta l'unico responsabile nei confronti del Xxxxxxx e dei terzi e ne risponde per ogni titolo.
In caso di subentro l'Utente deve dare comunicazione scritta indicando le generalità del nuovo proprietario o utilizzatore e la lettura del contatore; in questo caso il contratto di fornitura s'intende disdettato dalla data della firma del contratto da parte del subentrante. Fino a tale data l'utente resta unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi e ne risponde per ogni titolo.
Il subentrante dovrà formalizzare il contratto di fornitura nei modi previsti dal Gestore.
Il Gestore ha la facoltà di non accordare nuove forniture ai morosi, fatto salvo quanto stabilito sull'ammontare del deposito cauzionale.
Nel caso di decesso dell'utente, chi, a qualunque titolo, sarà subentrato nel possesso, dovrà provvedere, entro sei mesi, alla variazione dell'intestazione del contratto.
La disdetta comporta la cessazione del rapporto contrattuale , la fatturazione a saldo dei consumi fino al giorno della chiusura del contatore e la restituzione del deposito cauzionale versato e degli interessi legali maturati.
Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto, nel caso in cui il contatore non sia ubicato esternamente alla proprietà privata e/o, in ogni caso, in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore.
Il venire meno della condizione di cui sopra rende inefficace, a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'Utente che rimane titolare dell'utenza e, quindi, responsabile di eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.
L'Utente deve comunicare il recesso dal contratto di fornitura quando lascia ad altri il possesso a qualsiasi titolo, dell'immobile. La mancata comunicazione comporta l'assunzione solidale, con il nuovo utilizzatore del servizio, del pagamento dei servizi erogati.
Art.28 Responsabilità dell’ Utente sull'uso e
conservazione della derivazione
L'Utente deve usare la diligenza del buon padre di famiglia perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli impianti e gli apparecchi del servizio pubblico che l’AATO Umbria 3 ha conferito in concessione d'uso al Gestore.
L'Utente è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione.
Art.29
Interruzione ed irregolarità di servizio
Quando prevedibile o programmabile, il Gestore segnalerà con le modalità, i tempi e le procedure fissati dalla Carta dei Servizi ogni eventuale interruzione, limitazione, aumento o diminuzione della pressione di fornitura dell'acqua, dovute ad esigenze tecniche, cause di forza maggiore, guasti, incidenti, ecc.
Nel caso in cui detti eventi si verifichino per motivi indipendenti dalla volontà del Gestore e siano causa di danni agli impianti interni degli utenti, il Gestore non assumerà alcuna responsabilità. Pertanto gli Utenti che necessitano di un'assoluta continuità di servizio, dovranno provvedere all'installazione di un idoneo impianto di riserva sufficiente allo loro necessità.
Parimenti, gli impianti interni dovranno essere adeguatamente dimensionati ed opportunamente protetti per resistere anche a sollecitazioni anomale. In presenza di carenza di disponibilità idrica, previa ordinanza dell'Autorità competente, il Gestore potrà imporre limiti ai consumi dei propri utenti.
CAPITOLO III
CONSUMI – PAGAMENTO – CONTATORI
Art.30 Contatori
I contatori appartengono al Gestore:il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore stesso in relazione alla natura della concessione ed al consumo presunto che l’Utente è tenuto a dichiarare all'atto del contratto.
Il Gestore ha la facoltà di sostituire i contatori di norma per motivi tecnici. Nel caso di sostituzione del contatore (per mutate caratteristiche dell'uso dell'acqua) il richiedente dovrà aggiornare il contratto di fornitura sostenendo le relative spese.
I noli annui dei contatori riportati nel tariffario sono stabiliti in ottemperanza alle norme e disposizioni vigenti.
La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla sospensione immediata dell'erogazione.
Art.31 Interventi sul contatore
In ordine alle utenze idriche che hanno dato origine alla definizione di un rapporto contrattuale con il Gestore, all'atto dell'installazione, chiusura per disdetta, sostituzione e rimozione del contatore, il personale del Gestore o dalla stessa incaricato, redigerà un verbale compilando un apposito modulo predisposto dal Gestore. Su tale modulo saranno indicati: marca e calibro del contatore, numero di matricola.
Art.32
Posizione e custodia dei contatori
I contatori sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dal Gestore, sentito l'Utente e comunque di facile accesso al suo personale.
Per la posa dei contatori devono essere rispettate da parte dell'Utente le seguenti prescrizioni:
a) disporre di un esclusivo locale, vano o nicchia, con accesso indipendente, possibilmente all'esterno e al limite di proprietà e che sia sufficientemente ampio per contenere tanti contatori quante sono le unità immobiliari;
b) nel caso di contatori in locali, vani o nicchie ricavati su parete esterna, o muri di recinzione, la porta o sportello dovrà essere a luce piena;
c) che il locale, vano o nicchia sia dotato di idoneo scarico delle acque o che sia evidente il facile deflusso delle acque;
i contatori devono essere collocati in batteria con la disponibilità di sufficiente spazio per la manutenzione e la lettura degli stessi.
Comunque, il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le prescrizioni sopra esposte.
II Gestore può disporre lo spostamento del contatore a spese dell'Utente, qualora il contatore stesso, per modifiche normative o altre intervenute rispetto alla sistemazione originaria, venga a trovarsi in luogo ritenuto pericoloso o non adatto.
La realizzazione del manufatto a protezione del contatore, con l'osservanza delle relative norme urbanistiche, è a cura e spese dell'Utente che assume altresì l'onere della manutenzione.
I contatori sono provvisti di sigilli apposti dal Gestore.
L'Utente è il consegnatario del contatore, degli accessori e delle tubazioni e pertanto è responsabile di qualunque manomissione o danno arrecato anche da terzi o da ignoti qualora riconducibili ad incuria dell'Utente stesso.
Il proprietario dell'unità immobiliare, l'affittuario o l'utilizzatore, rimane responsabile della conservazione del contatore sino alla cessazione del contratto di fornitura.
I contatori non possono essere spostati se non con il consenso del Gestore ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.
L'ubicazione del contatore in luoghi di uso comune non solleva l'Utente dalle responsabilità di cui sopra.
Art. 33 Lettura dei contatori
La misurazione dei volumi consegnati all'utente si effettua prima del punto di consegna mediante contatori rispondenti ai requisiti fissati dal DPR 854/82.
Ciò sino a quando tali utenze non saranno adeguate alle vigenti disposizioni di legge mediante l'installazione di contatore singolo per unità abitativa.
L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore o da esso incaricato, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi.
La lettura dei contatori viene normalmente eseguita ad intervalli regolari stabiliti dalla Convenzione o Carta dei Servizi approvata dall’AATOUmbria3.
Per necessità il Gestore ha comunque facoltà di effettuare letture supplementari.
In caso di assenza dell'Utente (durante il normale ciclo di lettura diretta) il Gestore provvedere a recapitare apposita comunicazione da rispedire al Gestore con l'indicazione della lettura.
Se l'Utente non provvederà in tempi brevi e nei modi previsti a comunicare la lettura, il Gestore emetterà una fattura calcolata sul consumo medio di analoghi periodi precedenti, salvo conguaglio a lettura rilevata.
Nel caso di nuovi Utenti, quindi in assenza di dati storici, il consumo viene calcolato in riferimento ad Utenti con analoga tipologia contrattuale o riferito al consumo medio annuo del Comune di appartenenza per la tipologia contrattuale di appartenenza, salvo conguaglio a lettura rilevata.
Ove permanesse la mancata comunicazione della lettura da parte dell'Utente, il Gestore potrà sospendere, previo avviso scritto, l'erogazione idrica subordinando la riattivazione della fornitura alla rilevazione del consumo nonché, ove possibile, allo spostamento
del contatore in luogo accessibile e di facile lettura.
Art.34 Guasti ai contatori
Nel caso di guasti l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa provvedervi.
Le operazioni di riparazione e le eventuali sostituzioni dei contatori sono a carico del Gestore salvo che il guasto per qualsiasi ragione sia imputabile all’Utente.
I misuratori possono essere rimossi o spostati previo accordo con il Gestore ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.
Qualora il contatore, indifferentemente che sia posizionato sul prelievo acquedottistico o da approvvigionamento autonomo, si arresti o mostri irregolarità di funzionamento, è fatto obbligo all'Utente di darne immediato avviso al Gestore; il consumo relativo al periodo di blocco o irregolare funzionamento del contatore sarà calcolato in base al consumo storico dell'Utente stesso.
Art.35
Irregolare funzionamento del contatore
Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua, per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura eguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente. Nel caso di nuovi utenti, quindi in assenza di dati storici, il consumo viene calcolato in riferimento ad utenti con analoga tipologia contrattuale. L'Utente può comunque segnalare per iscritto particolari circostanze che permettano di stabilire differente criterio di calcolo.
Nei casi di manomissione del contatore da imputarsi all'Utente, il consumo è determinato dal Gestore in base ai rilievi oggettivi disponibili.
Art.36
Verifica dei contatori a richiesta del Utente
Quando un Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore può richiedere, in forma scritta e previo pagamento di un importo indicato nel tariffario, la verifica in contraddittorio presso laboratorio di prova del Gestore o quello di terzi appaltatori, della funzionalità del contatore.
Il Gestore dispone le opportune verifiche da effettuarsi a mezzo di misuratore campione o di altra idonea apparecchiatura.
L'Utente o persona dallo stesso delegata, potrà presenziare alle prove in argomento sostenendo le relative spese. Se, nonostante l'Utente sia stato avvisato, non sia alla prova anche tramite tecnico delegato, quest'ultima verrà eseguita in ogni caso.
Della verifica del misuratore sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi anche dall'Utente, o da suo delegato, se presente.
Nel caso in cui la verifica dimostri un irregolare funzionamento a sfavore del Gestore, quest'ultima provvederà ad effettuare il conguaglio delle fatture emesse nell'ultimo anno addebitando all'Utente la quota eccedente l'importo di cui al primo comma.
Se la verifica dimostra un irregolare funzionamento a sfavore dell'Utente, il Gestore sosterrà le spese della verifica e provvederà al rimborso di quanto versato dall'Utente per effettuarla, nonché gli importi erroneamente fatturati per un periodo non superiore all'anno.
Tali rimborsi e recuperi verranno effettuati sulla base della media aritmetica degli scostamenti riscontrati sul banco prova rispetto ai limiti di tolleranza previsti dalle normative vigenti (nella misura del 5% (cinque%) e del 2% (due%) in più o in meno sui consumi dichiarati in relazione alle portate massime e minime stabilite per la prova).
Se la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore entro i limiti di tolleranza previsti il Gestore provvederà ad addebitare all'Utente tutte le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta ed eccedenti l'importo di cui al primo comma.
Art.37
Pagamento dell'acqua e morosità dell'Utente
Ogni consumo di acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell'Utente.
L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore e riportato in fattura. Le modalità e le periodicità dei rilievi dei consumi e delle fatturazioni, nonché dei relativi pagamenti, sono fissate dalla Carta dei Servizi o dalla Convenzione di affidamento del servizio approvata dall’AATOUmria3.
Sui pagamenti che verranno effettuati successivamente alla scadenza si applicheranno le indennità di mora in misura fissa e gli interessi per ritardato pagamento computati dalla data di scadenza della fattura a quella dell'incasso effettivo, così come indicato nel tariffario.
In caso di mancato pagamento il Gestore sollecita l'Utente a provvedere in merito. Xxxxx ricevendo entro il termine di scadenza in essa indicato, il Gestore diffida con lettera raccomandata ad adempiere entro il nuovo definitivo termine che, se ulteriormente decorso senza esito, comporterà la sospensione dell'erogazione dell'acqua con l'addebito della relativa spesa.
L'Utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.
In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente moroso è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la riattivazione del servizio e per le eventuali azioni intraprese dal Gestore a tutela dei propri diritti.
Il Gestore ha facoltà di piombare o rimuovere il contatore nel caso di persistente insolvenza dell'Utente o quando l'uso dell'acqua fosse stato riattivato abusivamente, salva sempre ogni azione legale al riguardo.
Gli eventuali reclami inoltrati non esimono gli utenti dal pagamento integrale dell'importo delle fatture, ad eccezione di particolari casi in cui è consentito rateizzare l'importo.
Infatti deroghe alle norme ed alle modalità di pagamento potranno essere concesse dal Gestore in caso di particolari condizioni economiche e/o sociali dell'Utente debitore e relativamente a recuperi tariffari e/o consumi fatturati particolarmente elevati rispetto alla media normale dei consumi dell'Utente stesso.
Art.38 Garanzie e Fideiussioni
A garanzia delle somme che in qualsiasi tempo e per qualsiasi circostanza, in relazione ai contratti di fornitura, risultassero a carico dell'Utente ed in considerazione che il pagamento delle bollette viene effettuato in via posticipata, il Gestore potrà richiedere all'Utente il versamento in contanti, salvo casi particolari (Usi produttivi. Enti etc. con consumi rilevanti, che potranno avvalersi di fidejussioni e/o polizze fìdejussorie), di una somma, per ogni contratto stipulato, il cui ammontare verrà preventivamente stabilito dal Gestore in misura diversa a seconda dell'uso richiesto dall'Utente al momento della stipula del contratto di somministrazione.
Il Gestore, per la garanzia sopraccitata richiederà di norma a tutti gli Utenti una somma ragguagliata al presumibile consumo di un trimestre, (e/o almeno corrispondente alla copertura delle imposte e tasse maturate sul consumo di almeno un semestre) con i minimi indicati nelle tariffe. Nel caso di inadempienza da parte dell’ Utente, le somme versate a titolo di deposito cauzionale saranno computate dal Gestore a detrazione del proprio credito senza pregiudizio del diritto del Gestore di cessare le forniture restando libero da ogni impegno.
A fornitura ultimata il deposito cauzionale, dedotto quanto a qualsiasi titolo dovuto al Gestore, sarà restituito all'Utente, od al suo legale rappresentante, anche mediante accredito nell'ultima bolletta.
CAPITOLO IV
NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI
Art.39 Prescrizioni generali e collaudi
L'impianto per la distribuzione dell'acqua realizzato dopo il contatore in proprietà privata, denominato impianto interno, è eseguito a cura e spese dell'Utente con l'osservanza delle vigenti norme, in particolare della Legge n.46/90 e successive integrazioni, nonché delle disposizioni in materia.
Nessun collegamento è ammesso tra due impianti interni facenti capo a contatori e contratti diversi anche se appartenenti ad un unico edificio o proprietà.
Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni funzionali alla realizzazione degli impianti interni in ragione di particolari condizioni tecniche e di utilizzo.
Si riserva altresì di verificare la corretta realizzazione degli impianti interni al fine della regolarità e sicurezza della fornitura, ove lo ritenga opportuno, anche in assenza di proprie prescrizioni. Qualora tali installazioni non fossero ritenute idonee, il Gestore potrà negare o sospendere la fornitura dell'acqua sino al loro adeguamento sulla base delle prescrizioni formulate.
Art.40
Collegamenti di impianti e di apparecchi
E' vietato collegare le condutture di fornitura dell'acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto nonché a sostanze estranee. Eventuali deroghe a tali principi generali potranno essere concesse, dietro presentazione del relativo progetto, purché sia garantita in ogni evenienza, tramite l'utilizzo di apposite apparecchiature, la non contaminazione dell'acqua potabile. Tali apparecchiature devono essere poste immediatamente a monte dell'impianto interessato.
Qualora l'Utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti.
Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in modo tale che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature, con installazione obbligatoria di valvola di non ritorno o dispositivi equivalenti.
E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali; la mancata osservanza di detta norma comporterà l'applicazione della penale prevista nel tariffario.
Art.41
Serbatoi - Prese di terra.
Qualora si renda indispensabile l'accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo.
E' inoltre vietato utilizzare le condutture dell'acqua come messa a terra o prese di terra in connessione a linee di apparecchi elettrici e telefonici.
Il Gestore chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza di questa norma.
Art.42
Modifiche all'impianto di fornitura
Il Gestore, fornendo le opportune motivazioni, può disporre le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l'Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo prescritti. In caso di inadempienza il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'Utente non abbia provveduto alle modifiche richieste. Egli non può reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
L'Utente non può apportare modifiche al luogo in cui è collocato il contatore nè all'allacciamento realizzato dal Gestore; in caso di inosservanza il Gestore ha facoltà, previa comunicazione all'Utente, di sospendere l'erogazione.
Art.43
Perdite, danni, responsabilità
L'Utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.
E' diritto-dovere dell'Utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima sollecitudine in caso di consumi eccessivi d'acqua dovuti a perdite occulte a valle del contatore stesso.
Nel caso di mancato intervento da parte dell'Utente, il Gestore farà pervenire allo stesso adeguata comunicazione con l'indicazione del termine massimo entro il quale provvedere, scaduto il quale sarà facoltà del Gestore chiudere il contatore ed, in caso di perdita dell'impianto antincendio, avvisare le competenti autorità.
Qualora l'Utente rilevi la presenza di guasti o di palese imperfetto funzionamento del contatore, lo stesso ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore, in modo che possa provvedere alle necessarie riparazioni.
L'Utente deve adottare idonei provvedimenti per evitare i pericoli di gelo, essendo a suo carico le spese per le eventuali riparazioni o sostituzioni del misuratore in tal caso.
Nel caso di danneggiamenti del misuratore verificatosi pur in presenza di protezione dello stesso il Gestore provvederà a richiedere agli Utenti interessati l'adozione di ulteriori interventi per una maggiore salvaguardia dell'apparecchiatura dagli agenti atmosferici, avvertendo gli stessi che il ripetersi della rottura, comporterà l'addebito automatico dei danni subiti.
Il Gestore si riserva di individuare un meccanismo di sgravio per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti collocati a valle del contatore da qualunque causa prodotte o in alternativa a proporre all'Utente idonea copertura assicurativa.
La facoltà di abbuono è subordinata alle seguenti condizioni:
• la perdita deve essere di natura accidentale ed imprevedibile e mai causata colpevolmente dall'utente o da terzi;
• la perdita deve essere tempestivamente segnalata al Gestore per gli accertamenti tecnici;
• deve essere presentata richiesta scritta, corredata di idonea documentazione attestante l'avvenuta riparazione.
Il Gestore non concede alcun abbuono per eventuali dispersioni o perdite dovute al mancato rispetto delle norme di buona conservazione.
Il Gestore, peraltro, non può in alcun modo essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.
Art.44 Vigilanza
Il Gestore ha diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione ed utilizzazione dell'acqua all'interno della proprietà privata.
Il personale incaricato dal Gestore, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per l'accertamento di alterazioni o guasti alle condutture o ai contatori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio.
In caso di opposizione o di ostacolo, il Gestore si riserva il diritto di sospendere, previo sollecito formale, l'erogazione dell'acqua fino all'accertata regolarità del funzionamento dell'impianto, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.
Resta altresì salvo il diritto del Gestore di revocare, previa comunicazione scritta, il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito maturato.
Art. 45
Sospensione dell'erogazione dell'acqua.
Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli il Gestore si riserva il diritto di sospendere, previo avviso scritto, la fornitura dell'acqua:
• quando l'impianto ed il misuratore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza avvertire il Gestore e l'Utente non intenda provvedere alla loro sistemazione in conformità alle prescrizioni del Gestore medesimo;
• quando l'impianto interno si riveli in base a dati oggettivi, non conforme alle norme tecniche vigenti e alle prescrizioni del presente regolamento;
• quando non venga regolarmente pagata la fattura dell'acqua;
• quando venga impedito ripetutamente l'accesso al personale del Gestore, o da essa incaricato, per la lettura del contatore e per ogni controllo o verifica ritenuti opportuni;
• in seguito a perdite accertate di acqua o guasti agli impianti e/o agli apparecchi di utilizzazione;
• quando vengano manomessi i sigilli al contatore e/o agli impianti;
• quando all'Utente intestatario subentri altra persona che non intenda eseguire la prescritta voltura;
• quando sull'impianto distributivo non siano installati contatori con regolare contratto di fornitura; in tal caso,
inoltre, potrà essere rimosso l'impianto distributivo senza alcun obbligo di rimborso o di ripristino a carico del Gestore;
• qualora incluso il misuratore ed il relativo manufatto, risultasse un contrasto con la normativa in materia emanata dalle competenti Autorità;
• quando temporaneamente lo richieda la regolarità di erogazione del servizio;
• quando l'utilizzo dell'impianto di distribuzione dell'acqua sia diverso da quello richiesto e indicato nel contratto di fornitura;
• in ogni altro caso di rilevante mancata osservanza del Regolamento.
In ogni caso l'Utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.
CAPITOLO V
USI PARTICOLARI DELL’ACQUA
Art.46
Acqua potabile per usi diversi
Per qualunque uso dell'acqua potabile che non sia strettamente domestico o per servizio antincendio è necessario eseguire distinto allacciamento. Pertanto l'Utente deve presentare specifica domanda di fornitura che potrà essere accordata in ragione delle disponibilità idriche presenti e con l'applicazione delle condizioni previste dal tariffario.
Art.47
Impianti per cantieri edili
Per prese provvisorie ad uso cantiere oltre alle spese di allacciamento ed eventuali spese di estensione o e di potenziamento, è richiesto un contributo proporzionale al diametro del contatore installato così come indicato nel tariffario.
A fabbricato ultimato l'impresa deve formalizzare la disdetta della fornitura di uso cantiere.
A seguito della domanda di allacciamento definitivo inoltrata dal proprietario o dall'utilizzatore, il Gestore esegue le opportune verifiche tecniche sull'adeguatezza dell'allacciamento al fine di formalizzare il relativo contratto di fornitura.
Art.48
Piscine e vasche da nuoto
Oltre alle spese di allacciamento ed eventuali spese di estensione o di potenziamento, sarà richiesto un contributo proporzionale al volume della vasca.
Il calibro del contatore è fissato dal Gestore secondo criteri tecnici stabiliti. All'Utente con vasche di volume superiore a 50 mc è fatto obbligo di concordare i tempi del riempimento con il Gestore.
Art.49
Norme per le bocche antincendio
Per l'alimentazione delle bocche antincendio l'apposito contratto può anche essere distinto da quello relativo ad altri usi con l'applicazione delle condizioni previste dal tariffario. Restano comunque distinte le specifiche prese di alimentazione, le quali non possono essere destinate, in alcun modo, ad utilizzazioni diverse.
Il Gestore provvede alla costruzione delle suddette prese, con rubinetto saracinesca, ed alla eventuale installazione di specifici contatori. L'Utente deve fornire al Gestore lo schema di installazione delle bocche antincendio, approvato dai Vigili del Fuoco, provvedendo altresì all'aggiornamento dello schema in caso di variazione, dandone immediata notifica al Gestore. In caso di inadempimento il Gestore ha il diritto di applicare all'Utente le penali specificate nel tariffario.
Xxxx apparecchi di manovra per le bocche incendio viene applicato dal Gestore uno sigillo. A richiesta scritta dell'Utente e previo il
pagamento delle spese relative, il Gestore consentirà la rimozione dei sigilli per le operazioni di verifica, secondo le modalità che saranno precisate di volta in volta, in relazione alle esigenze tecniche dell'impianto.
L'Utente ha il diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.
Quando si sia fatto uso di una bocca antincendio, l'Utente deve darne comunicazione al Gestore entro 24 ore, affinché questa possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.
Qualora fosse constatata la rottura dei sigilli per causa non dipendente da incendio, oppure non fosse dato l'avviso tempestivo di cui sopra, l'Utente dovrà pagare, oltre a quanto previsto dal tariffario, tutte le spese relative ai provvedimenti che il Gestore intraprende per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua e salvo il maggior danno accertato.
Il Gestore non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell'acqua e la portata al momento dell'uso.
Art.50
Canoni per bocche antincendio
L'Utente deve versare un canone annuo che potrà essere fatturato anche frazionato secondo la cadenza prevista per gli altri usi: detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate così come previsto nel tariffario, determinato dall'Autorità di Ambito.
Detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e viene automaticamente aggiornato in concomitanza di ogni variazione tariffaria.
In caso di utilizzo della bocca antincendio, per le utenze dotate di contatore, sarà fatturato il consumo misurato, mentre per quelle prive di contatore il consumo verrà stimato in base alle caratteristiche idrauliche dell'utenza.
Art.51
Deposito cauzionale per bocche antincendio
All'atto della stipulazione del contratto di fornitura per bocche antincendio, e anche in corso di contratto, il Gestore richiede all'Utente, a garanzia degli impegni da questo assunti, un deposito il cui ammontare viene determinato dal Gestore in relazione alle caratteristiche dell'impianto, con riferimento al tariffario vigente. Tale deposito potrà essere aggiornato, anche nel corso di fornitura, in relazione all'andamento delle tariffe.
Sin dal momento della stipulazione del contratto, resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del Gestore e ove si riscontrassero irregolarità nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.
Art.52
Attivazione e consegna della presa per bocche antincendio
Al momento del completamento dell'impianto interno da parte
dell'Utente, il Gestore provvedere, contemporaneamente all'attivazione della presa ed all'apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da far firmare all'Utente, da cui risultino l'efficiente funzionamento, la perfetta tenuta dell'impianto, la posizione, il numero delle bocche installate.
Da tale momento responsabile dell'efficienza dell'impianto, sigilli compresi, è l'Utente che non potrà chiamare in causa il Gestore per eventi dannosi comunque derivanti dalla mancata efficienza della presa.
L'Utente è altresì responsabile della permanenza in posizione di "aperto" della saracinesca di pertinenza del Gestore, sigillata al momento della consegna.
Per l'effettiva permanenza delle condizioni di efficienza dell'impianto, l'Utente dovrà installare, a sua cura e spese, un manometro sull'impianto interno, a valle della predetta saracinesca o dell'eventuale contatore.
I contributi dovuti per le bocche antincendio sono indicati nel tariffario.
Nel caso in cui i Vigili del Fuoco o il Gestore prescrivano la realizzazione di una vasca di accumulo e relativo impianto di sollevamento ed autoclave a servizio della rete antincendio dell’Utente, questi dovrà sottoscrivere apposito contratto per uso antincendio.
In caso di realizzazione di una vasca di accumulo nessun contributo aggiuntivo è dovuto per gli apparecchi antincendio (idranti, cassette, ecc.) installati a valle del contatore.
In caso di potenziamento della rete, l'Utente è tenuto al pagamento delle spese necessario per la posa di una tubazione di diametro pari a quella richiesta con la riduzione del 50% del contributo previsto nel tariffario.
E' facoltà dell'Utente chiedere un dimensionamento maggiore della presa, naturalmente con i conseguenti oneri a suo carico.
CAPITOLO VI DISPOSIZIONI VARIE
Art.53
Competenze e responsabilità in merito alla manutenzione delle derivazioni
Spettano al Gestore tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle derivazioni a servizio delle utenze posate sul suolo pubblico.
La manutenzione del tratto di derivazione che insiste sulla proprietà privata (nel caso i contatori o gruppi di misura siano ubicati all'interno di edifici o proprietà privata) è a cura e spese del titolare (o dei titolari) dell'utenza per quanto riguarda tutte le opere accessorie (scavi, opere murarie, rinterri, ed eventuali ripristini, ecc).
Art.54 Identificazione dei dipendenti
e personale incaricato
I dipendenti del Gestore o da questa incaricati, sono muniti di tessera di riconoscimento che dovranno esibire nell'espletamento delle loro mansioni.
Il personale incaricato della vigilanza, manutenzione e riparazione delle condotte, degli impianti, dei macchinari ed in genere di tutte le strutture connesse alla rete idrica, riferisce alla Direzione del Gestore tutto quanto abbia occasione di rilevare in ordine alla gestione delle utenze ed all'efficienza della rete idrica.
Art.55 Prescrizioni generali
Il Gestore si impegna a comunicare ogni variazione da apportare alla fornitura dell'acqua, per sopravvenute ed inderogabili esigenze di natura tecnica o normativa, che comporti modifiche agli impianti interni e/o agli apparecchi di utilizzazione dell'Utente. Egli si impegna ad accettarle ed eseguirle, a propria cura e spese, in accordo con il Gestore.
Il Gestore si riserva di modificare ed integrare con successivi provvedimenti le presenti norme regolamentari. Le nuove prescrizioni una volta rese pubbliche si intendono accettate dai titolari di tutte le utenze già in essere qualora non sia data disdetta del contratto entro 30 giorni dalla pubblicazione sul sito Internet del Gestore e sugli albi pretori dell’AATOUmbria 3 e dei Comuni.
Art.56 Penali
Nel tariffario sono riportate le penali applicabili all'Utente nei casi di mancato rispetto del presente Regolamento, di norme, impegni ed obblighi contrattuali.
Art.57 Reclami
Ogni reclamo dovrà essere comunicato al Gestore con le modalità, i tempi e le procedure fissati dalla Carta dei Servizi.
PARTE III
SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art.58 Definizioni
Ai fini del presente Regolamento, valgono le definizioni riportate nell'art.2 del DLGS 152/99 e ss.mm.ii nonché le seguenti:
"agglomerato": area in cui la popolazione, ovvero le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da rendere possibile, e cioè tecnicamente ed economicamente realizzabile anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un sistema di trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di scarico finale;
"stabilimento industriale" o, semplicemente, "stabilimento": qualsiasi stabilimento nel quale si svolgono attività commerciali o industriali che comportano la produzione, la trasformazione ovvero l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3 dell'allegato 5 del D.lgs.152/99 ovvero qualsiasi altro processo produttivo che comporti la presenza di tali sostanze nello scarico;
"abitante equivalente": il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni (BOD5) pari a 60 grammi, oppure la produzione di 200 litri di acqua di scarico al giorno. Nel calcolo si farà riferimento a quel valore (BOD5 o volume di acqua di scarico) da cui risulterà il numero maggiore di abitanti equivalenti;
"numero di abitanti" (Nab): valore maggiore fra il numero massimo di utenti previsti nell'unità abitativa e il numero ricavato con la formula
N = cubatura / 100 "cubatura" (V) valore determinato dalla formula
V= SUL * 2.70
dove SUL identifica la superficie utile lorda dell'immobile
"acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche; "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento. Le acque reflue industriali sono poi distinte tra quelle soggette alla disciplina specifica e quelle che sono assimilate alle acque reflue domestiche e pertanto soggette alla normativa delle medesime.
"acque bianche": le acque meteoriche;
"acque reflue assimilabili alle domestiche (D.Lgs. 152/99 Vd.
Art.28, comma 7): le acque reflue:
• provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura;
• provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli affluenti di allevamento prodotti per un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;
• provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti precedenti che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo Gestorele e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
• provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo, aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
• Attività menzionate nel DGR.976 del 09/07/2003 - linea guida scarichi: Endoprocedimenti Az. USL ed Arpa per il rilascio di pareri.
"rete fognaria": il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane; Non sono considerati pubbliche fognature quei tratti di corpi idrici superficiali anche se tombinati, non collegati alla rete fognaria che raccolgono acqua di rifiuto;
"acque reflue urbane": acque reflue domestiche o il miscuglio d'acque reflue domestiche, d'acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato così come definito all'art.2 del d.lgs 152/99 e s.m.i;
"allacciamento fognario": impianto su proprietà pubblica e/o privata che permette l'immissione in fognatura di acque reflue e/o meteoriche di un insediamento e che comprende, tra l'altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto d'ispezione, misura e prelievo e l'innesto con la fognatura;
"fognatura bianca": l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente le acque meteoriche di dilavamento e può essere dotato di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia;
"fognatura mista": l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che raccolgono le acque di pioggia di aree urbanizzate, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali, in un unico condotto;
"fognatura nera": l'insieme dei condotti, degli impianti e dei
manufatti connessi che canalizzano le acque diverse da quelle meteoriche di dilavamento unitamente alle eventuali acque di prima pioggia;
"fognature separate": la rete fognaria costituita da due condotte: una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento (denominata fognatura bianca), che può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue, unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata fognatura nera);
"scarico": qualsiasi immissione diretta o indiretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
"scarichi esistenti": gli scarichi di acque reflue urbane che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente ovvero di impianti di trattamento di acque reflue urbane per i quali alla stessa data siano già state completate tutte le procedure relative alle gare di appalto e all'assegnazione lavori; gli scarichi di acque reflue domestiche che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e conformi al regime autorizzativo previgente; gli scarichi di acque reflue industriali che alla data del 13 giugno 1999 sono in esercizio e già autorizzati;
"acque di scarico": tutte le acque reflue provenienti da uno scarico;
"valore limite di emissione": limite di accettabilità di una sostanza inquinante contenuta in uno scarico, misurata in concentrazione, ovvero in peso per unità di prodotto o di materia prima lavorata, o in peso per unità di tempo;
"impianto di depurazione o trattamento di acque reflue": il complesso di opere civili ed elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue mediante processi fisico- meccanici, e/o biologici e/o chimici, così come specificato dalla normativa vigente;
"impianto di pretrattamento": il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema finalizzato a permettere lo scarico di liquami in pubblica fognatura nel rispetto del presente regolamento; sono a titolo esemplificativo considerati pretrattamenti i sistemi di omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, dissabbiatura, disoleazione fisica, separazione meccanica dei solidi sospesi e digestione anaerobica dei fanghi quali ad esempio le fosse biologiche-imhoff.
Art.59
Rinvio alla normativa esistente
Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione e alla normativa statale e regionale in materia di Igiene e Sanità Pubblica e di Tutela della qualità delle acque, nonché alle conseguenti determinazioni ministeriali, regionali e dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale Umbria 3.
CAPITOLO II DISCIPLINA DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA
Art. 60 Assimilabilità degli scarichi
Per l'ammissibilità in fognatura degli scarichi, valgono i seguenti principi:
• Gli scarichi di acque reflue domestiche sono sempre ammessi, nel rispetto del presente Regolamento; il proprietario/amministratore dell'insediamento deve ottenere dal Gestore apposito nulla osta allo scarico in pubblica fognatura, come da modello ed informative allegati.
• Per gli scarichi di acque reflue industriali, il titolare dell'attività, prima dell'immissione stessa dei reflui in fognatura, deve ottenere l'autorizzazione allo scarico secondo quanto specificato nel modello allegato.
• Per gli scarichi di acque reflue industriali assimilate alle acque reflue domestiche, deve essere presentata al Gestore, dal titolare dell'attività, il modello allegato.
Art. 61
Scarichi di acque reflue domestiche provenienti da unità abitative
Il Nulla Osta allo scarico è rilasciato al proprietario o amministratore dell'insediamento da cui origina lo stesso secondo quanto disposto dal presente regolamento.
Art. 62
Domanda di autorizzazione allo scarico
L’autorizzazione allo scarico è rilasciata dall’Autorità di Xxxxxx e salvo delega di questa, dal Gestore, al titolare dell’attività industriale, artigianale, commerciale. (modello allegato).
Art. 63 Modificazioni dell'insediamento
Per gli insediamenti, edifici o installazioni la cui attività sia trasferita in altro luogo ovvero per quelli soggetti a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
Nelle ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, deve essere data comunicazione all'Autorità competente, la quale, verificata la compatibilità dello scarico nel collettore fognario, può adottare i provvedimenti che si rendessero eventualmente necessari.
CAPITOLO III
SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
Art. 64
Scarichi acque reflue industriali
Gli scarichi definiti come reflui industriali, nuovi od esistenti, sono ammessi nel rispetto del Regolamento titolato “Disciplina e tariffa degli scarichi industriali in pubblica fognatura” approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’A.A.T.O. Umbria 3 n.28 del 30/09/2005 allegato al presente Regolamento.
CAPITOLO IV ALLACCIAMENTO ALLA PUBBLICA FOGNATURA
Art. 65
Obbligatorietà di allacciamento degli scarichi alla pubblica fognatura
Nelle località servite da pubblica fognatura, i titolari degli scarichi sono tenuti, per motivi di igiene e sanità pubblica, ad allontanarli mediante allacciamento alla pubblica fognatura, con spese a proprio carico e secondo le modalità e prescrizioni del presente Regolamento.
In caso di inerzia o inadempienza degli interessati, i relativi obblighi possono essere fatti attuare con specifiche ordinanze dell’autorità locale competente.
Per località servita da pubblica fognatura, deve intendersi quella prospiciente a strade in cui sia presente una fognatura pubblica, o comunque quella gravitante idraulicamente su di essa, ad una distanza massima dall'insediamento così ripartita:
▪ numero di abitanti (Nab) minore- uguale a 5 unità: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 50;
▪ numero di abitanti (Nab) minore -uguale a 10 unità: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 100;
▪ numero di abitanti (Nab,) minore- uguale a 15 unità: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 150;
▪ numero di abitanti (Nab,) minore- uguale a 20 unità: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 200;
▪ numero di abitanti (Nab) minore- uguale a 25 unità: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 250;
▪ numero di abitanti (Nab,) minore- uguale a 30 unità: obbligo di allaccio se la pubblica fognatura dista non più di mt. 300.
Si intendono facenti parte di una stessa località l'insieme di immobili distanti fra di loro fino ad un massimo di 50 mt.
Ai fini della razionalizzazione delle reti fognarie e del loro esercizio, gli scarichi derivanti da una stessa località dovranno confluire al collettore fognario comunale minimizzando il numero degli allacci.
L'obbligatorietà di allacciamento potrà decadere nei casi in cui sia necessario l'attraversamento di ferrovie, autostrade, strade statali o provinciali, fiumi, torrenti, canali, con particolare difficoltà tecnica o con costi eccessivi. La valutazione dell'obbligatorietà sarà di volta in volta effettuata dal Gestore.
In caso di distanze superiori a quelle previste o in presenza di ostacoli di cui al comma precedente, e quindi fuori dall'obbligatorietà dell'allacciamento, se in presenza della volontà comunque, da parte del cittadino, di eseguire l'allacciamento al collettore fognario, il Gestore potrà, entro i limiti previsti nel bilancio, valutare la possibilità di partecipare all'opera stessa.
Il Gestore può derogare le prescrizioni del presente articolo nei
casi di insediamenti esistenti e serviti da sistemi depurativi autonomi, dotati di regolare autorizzazione allo scarico in acque superficiali o suolo rilasciata dalle competenti Autorità. Sono salve inoltre le disposizioni dell'art.29 comma 1, lett. C) del D.Lgs. 152/99 e succ.modificazioni.
Art.66
Richiesta di esenzione tariffa fognatura e depurazione
Su richiesta dell'utente, tramite apposito modello (Modello "Richiesta di esenzione tariffa fognatura e depurazione" sarà possibile concedere l'esonero dal pagamento dei tributi fognatura- depurazione, qualora ricorrano le condizioni di legge previste.
Art.67 Separazione degli scarichi
Nelle zone servite da reti fognarie separate, è fatto obbligo, a tutti i titolari di scarichi in pubbliche fognature, di separare le acque reflue.
Nelle zone servite da fognature miste, per i nuovi insediamenti o per insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi o ristrutturazione edilizia degli immobili, è fatto obbligo di separare le acque reflue (nere) da quelle meteoriche (bianche).
Tale obbligo riguarderà altresì tutti gli insediamenti esistenti, nel caso in cui il Gestore dovesse separare la preesistente rete fognaria a sistema misto.
.
Art.68
Obbligo di installazione del contatore
Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dalla rete pubblica di acquedotto e sversano gli scarichi nella pubblica fognatura, sono tenuti all'installazione e al buon mantenimento di strumenti di misura della quantità delle acque prelevate che hanno per recapito la pubblica fognatura.
I contatori devono essere installati a spese degli utenti, con tipologia indicata dal Gestore e successivo collaudo dello stesso, con manutenzione a cura dell'utente o direttamente dal Gestore con addebito dei costi all'utente.
Il contatore deve essere installato in posizione di facile accesso e reso disponibile alla lettura e ai controlli per la verifica della congruità dei consumi dichiarati e del suo buon funzionamento.
Il Gestore può imporre, a spese dell'utente, una diversa collocazione del contatore, qualora esso venga a trovarsi in luogo poco adatto alla lettura ed alle verifiche di cui al comma precedente.
Tali utenti sono obbligati a mantenere integro il sigillo di controllo, consentendo al personale autorizzato dal Gestore l'accesso alla verifica e lettura del suddetto contatore e a segnalare tempestivamente eventuali guasti o blocchi, mantenendo integro il sigillo di controllo, e consentendo al personale autorizzato dal Gestore l'accesso alla verifica e lettura del suddetto contatore.
Modalità di esercizio.
Prima dell'attivazione del prelievo, gli interessati dovranno comunicare al Gestore:
- il tipo di contatore installato
- la marca
- la matricola
- il numero di cifre 6
- il diametro della tubazione.
Il Gestore provvedere per mezzo di propri incaricati alla sigillatura del misuratore, che non potrà essere manomesso se non previa autorizzazione rilasciata dal Gestore.
Comunicazione di guasto.
In caso di guasto, gli interessati dovranno darne tempestiva comunicazione al Gestore. Nel periodo di mancata registrazione dei prelievi, sarà conteggiato all'utente il consumo medio riscontrato negli anni precedenti.
Art.69
Scarichi di acque reflue domestiche e assimilate
Per gli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, devono essere rispettate le norme tecniche previste dal presente Regolamento.
La richiesta di allaccio alla fognatura pubblica, inoltrata al Gestore, va effettuata utilizzando la specifica modulistica seguendo le modalità previste nelle note informative riportate in allegato.
Art.70 Allacciamento di nuove reti
fognarie da lottizzazioni ed impianti
Per il potenziamento e l'estensione della rete fognaria, da eseguire con interventi sia di iniziativa pubblica che privata, deve essere preventivamente trasmessa al Gestore la richiesta di allacciamento alla rete esistente; tale richiesta viene espletata attraverso la presentazione di un progetto tecnico con riportato l'assetto urbanistico dell'area oggetto dell'intervento sul quale andranno messe in evidenza tutte le caratteristiche peculiari della rete ed in particolare quantità e qualità dei reflui condottati, calcolo per il dimensionamento, le caratteristiche dei materiali utilizzati, il tracciato, le pendenze, le opere speciali, l'indicazione dei pozzetti di ispezione e degli altri manufatti che dovranno essere realizzati a servizio della rete fognaria sul quale il Gestore esprimerà parere di fattibilità tecnica di intervento.
Eseguita la procedura di approvazione da parte delle Amministrazioni Comunali (Commissione Urbanistica - Delibera di Consiglio Comunale – sottoscrizione della Convenzione) il proponente dovrà procedere alla redazione del progetto esecutivo sul quale il Gestore redigerà il parere definitivo sull'intervento.
Eseguite le opere a cura ed a spese del proponente, l'effettivo allacciamento alla condotta pubblica potrà avvenire solo dopo l'accertamento della conformità delle opere eseguite ai pareri espressi dal Gestore, alle norme tecniche costruttive ed allo schema di controllo della documentazione, che in ogni caso dovrà contenere:
a) Dichiarazione di conformità del Direttore dei Lavori
b) Planimetrie e profili quotati delle opere eseguite (supporto cartaceo)
c) Planimetrie e profili quotati delle opere eseguite (supporto informatico)
d) Verbali delle prove di tenuta e funzionalità.
Le nuove reti e impianti, per essere attivati dal Gestore, dovranno risultare completi, funzionanti, collaudati e dotati delle necessarie autorizzazioni.
A richiesta dell’A.C. competente, se ne ricorrono i presupposti, potrà essere ammessa una fase di attivazione provvisoria a cui può corrispondere un procedimento di presa in carico provvisoria di reti ed impianti che terminerà con il collaudo definitivo e con la consegna definitiva di reti e impianti.
Accertata la conformità seguirà la presa in consegna delle opere eseguite attraverso la redazione di apposito verbale (tra Amministrazione Comunale e Gestore) che in dettaglio illustra le fasi ed elenca la documentazione necessaria ai fini della corretta attivazione e conseguente gestione. Una copia del verbale è trasmesso alla AATO Umbria3 .
Il collegamento tra la rete realizzata e la condotta esistente dovrà essere eseguito successivamente alla presa in consegna delle opere. Conseguentemente verranno concessi i rispettivi nulla osta e/o autorizzazioni per lo smaltimento dei reflui provenienti dagli insediamenti realizzati nella nuova area urbanizzata.
CAPITOLO V
MODALITA’ TECNICHE DI ALLACCIAMENTO
Art.71 Generalità
Chiunque intenda allacciarsi alla pubblica fognatura, nonché modificare o adeguare la propria autorizzazione alle vigenti norme legislative, dovrà presentare domanda al Gestore secondo quanto previsto dal presente Regolamento.
Per quanto possibile, le unità immobiliari limitrofe dovranno tendere a riunire i propri scarichi, pur tenendo separate le acque nere da quelle bianche, ed effettuare un unico allacciamento delle acque nere alla fognatura pubblica.
Il Gestore valuterà le singole situazioni e darà disposizioni in merito.
I lavori relativi all'allacciamento di scarichi in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e industriali, fino al pozzetto di ispezione compreso, situato di norma al limite della proprietà privata in prossimità del collettore fognario, sono eseguiti a cura e spese del richiedente.
Ultimata la posa in opera del pozzetto di consegna, i lavori necessari per la realizzazione della rete interna e per il collegamento di questa al punto di consegna, sono eseguiti a cura e spese dell'utente successivamente al ricevimento del nulla osta o autorizzazione allo scarico rilasciato dal Gestore.
I lavori necessari dal pozzetto di consegna fino al collettore fognario, sono eseguiti a cura del Gestore, dietro il pagamento da parte dell'utente del contributo stabilito dal Gestore.
Tutte le opere di scavo, rinterro, ripristino ed eventuali opere murarie in proprietà privata, sono sempre a carico del richiedente. Qualora l'allacciamento ricada nelle vicinanze di un pozzetto d'ispezione esistente, l'immissione dovrà avvenire direttamente in quest'ultimo. La tubazione privata dovrà corrispondere ai diametri degli imbocchi predisposti.
Solo in casi eccezionali e per comprovati motivi di ordine tecnico o igienico, il Gestore potrà far adottare accorgimenti tecnici in deroga alle norme di cui sopra.
L'immissione nel collettore principale dovrà avvenire, nel senso della confluenza, mediante un angolo non superiore a 45 gradi.
L'utente, curerà ed ottempererà per i lavori a suo carico, a tutti gli adempimenti occorrenti all'attuazione, come l'autorizzazione comunale, i permessi per la manomissione di sedi stradali o di suolo pubblico o privato, nonché i provvedimenti in fatto di salvaguardia degli altri servizi tecnologici che dovessero interferire con i lavori e tutte le misure atte a garantire la sicurezza del traffico stradale qualora dovesse posizionare il proprio dispositivo terminale in sedime pubblico.
Nel caso di costruzione o ripristino di fognature stradali, il Gestore provvederà all'esecuzione in sede stradale delle opere per la costruzione, il riordino o il rifacimento degli allacciamenti privati inesistenti, non idonei o non autorizzati.
Gli oneri di tali interventi sono a carico dell'utente, singolarmente o in forma associata.
POZZETTO DI CONSEGNA
Al limite della proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica, in prossimità del collettore fognario, dovrà essere previsto un pozzetto definito di consegna.
Qualora non fosse presente un pozzetto di consegna, è da ritenersi punto di consegna il confine tra la proprietà pubblica e privata.
Nel caso in cui il collettore fognario passi in proprietà pubblica, il pozzetto di cui sopra dovrà essere posizionato in prossimità dell'ultima proprietà privata adiacente alla proprietà pubblica.
Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento in proprietà pubblica, il Gestore potrà concordare detto posizionamento nella proprietà privata.
Nel caso in cui il collettore passi in proprietà privata, il pozzetto verrà collocato in posizione immediatamente adiacente al collettore fognario stesso, possibilmente in proiezione verticale allo stesso o immediatamente adiacente.
Il manufatto costituirà il punto in cui avviene la consegna delle acque reflue.Nel caso siano presenti degli imbocchi predisposti, la tubatura privata dovrà corrispondere ai diametri dei primi. A monte, fino agli apparecchi di scarico, la competenza e la manutenzione spettano al proprietario; a valle, fino al collettore principale, la competenza e la manutenzione spettano al Gestore. Il pozzetto sarà di competenza e manutenzione del Gestore.
POZZETTO DI ISPEZIONE
All'interno della proprietà privata, adiacente alla proprietà pubblica in prossimità del collettore fognario, potrà essere previsto un pozzetto definito di ispezione.
Il manufatto, la cui competenza e manutenzione resta a carico dell'utente, dovrà avere dimensioni tali da consentire un'agevole ispezionabilità; il tappo di chiusura, costruito con materiali che permettano una facile rimozione, dovrà essere sempre accessibile. Il pozzetto potrà contenere un sifone ispezionabile unitamente ad organi di ritegno in grado di salvaguardare la linea a monte nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura.
Nei casi di particolare difficoltà tecnica per il posizionamento in proprietà privata, il Gestore potrà valutare diverse prescrizioni o deroghe.
Art. 72
Allacciamento alla fognatura separata
FOGNATURA NERA
La canalizzazione delle acque nere, che all'interno della proprietà privata collega le colonne di scarico con l'imbocco della pubblica fognatura, dovrà avere un diametro interno ottenuto mediante calcolo delle portate dei liquami afferenti, comunque mai inferiore a 115 mm, salvo disposizioni diverse del Gestore; essa dovrà inoltre avere pendenza idonea al normale scorrimento (senza presenza di alcuna contropendenza) ed il suo tracciato dovrà attraversare la minor quantità possibile di area fabbricata.
Nella costruzione delle canalizzazioni, all'interno delle proprietà private, devono essere adottati tutti i provvedimenti necessari per ottenere la perfetta tenuta, secondo la normativa vigente, sia alla penetrazione di acqua dall'esterno, sia alla fuoriuscita di liquami dall'interno, nelle previste condizioni di esercizio, nonché nell'ipotesi di funzionamento in carico della pubblica fognatura.
Dovranno essere previste anche le sifonature dei singoli apparecchi installati, nonché i condotti di ventilazione. Tutte le opere dovranno in ogni caso essere realizzate secondo le regole della buona tecnica, unitamente a quanto previsto dal presente regolamento o prescritto dal Gestore.
Tutti gli scarichi di acque reflue domestiche non dovranno avere, di norma, la bocca ad un livello inferiore al piano stradale.
Il Gestore potrà autorizzare l'uso di scarichi con bocche di immissione a livello inferiore al piano stradale, purché siano adottate dal titolare tutte le opportune precauzioni atte ad evitare la fuoriuscita delle acque, qualora la condotta dovesse andare in pressione.
I danni che comunque potessero derivare agli immobili o alle cose proprie o di terzi, per effetto dell'esistenza di scarichi a livelli inferiori al piano stradale, saranno a carico del titolare dello scarico.
Nel caso di terreni cedevoli, dovrà essere realizzata una platea di calcestruzzo su cui dovranno essere poggiate le tubazioni.
In caso di terreni fortemente cedevoli il cemento dovrà essere armato.
Gli innesti dovranno formare tra loro e la fognatura nel senso della confluenza un angolo non superiore a 45 gradi.
All'interno della proprietà privata, in prossimità del collettore fognario, potrà essere predisposto un adeguato pozzetto di ispezione, contenente sifone e braga d'ispezione.
FOGNATURA BIANCA
Le acque meteoriche di dilavamento, provenienti da giardini, orti, cortili, tetti ecc. saranno scaricate nella rete di fognatura bianca laddove esistente. Se la rete bianca non è esistente, è fatto assolutamente divieto in ogni caso di introdurre acque meteoriche nella fognatura nera e/o mista salvo diverse soluzioni a discrezione del Gestore della fognatura pubblica.
Le nuove disposizioni tecniche non sono retroattive rispetto alle canalizzazioni esistenti autorizzate.
Art.73 Allacciamento alla fognatura mista
Per l'allacciamento alla fognatura mista valgono le disposizioni contenute nell’Art.72 “allacciamento alla fognatura separata”, mantenendo separati gli scarichi di acque nere da quelli convoglianti acque bianche.
E' fatto assolutamente divieto in ogni caso di introdurre acque meteoriche nella fognatura mista salvo diverse soluzioni a discrezione del Gestore della fognatura pubblica.
Per le acque reflue domestiche, nel caso in cui la rete fognaria presenti caratteristiche costruttive (tipo di materiali, diametri, pendenze, ecc.) non idonee ad un regolare convogliamento, il Gestore potrà imporre impianti di chiarificazione, realizzati e dimensionati secondo le disposizioni impartite dal Gestore.
Art.74
Allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle fognature sprovviste di impianto di depurazione
Per i nuovi insediamenti o insediamenti esistenti oggetto di interventi di manutenzione straordinaria degli scarichi, è fatto obbligo di installare impianti di chiarificazione progettati e dimensionati secondo quanto previsto dall'Allegato 5 della "Delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento", del 4 Febbraio 1977.
In tali impianti non devono essere convogliate le acque meteoriche di dilavamento.
IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE E/O FOSSE IMHOFF
Gli appropriati sistemi di smaltimento quali impianti di chiarificazione e/o fosse Imhoff, dovranno essere costruiti di norma in proprietà privata, a tenuta stagna e a perfetta regola d'arte, sia per proteggere il terreno circostante e l'eventuale falda, sia per permettere un idoneo attraversamento del liquame nel primo scomparto, una idonea raccolta del fango nel secondo e l'uscita continua del liquame chiarificato.
Al fine di consentire un immediato allacciamento al sistema di fognatura separata, al momento della sua realizzazione, CONDOTTI DI BY-PASS
gli appropriati sistemi di smaltimento quali impianti di chiarificazione e/o fosse imhoff debbono essere dotati di condotto di by-pass, per l'esclusione degli impianti stessi e l'immissione diretta dei liquami nella rete fognaria delle acque nere.
MANUTENZIONE DIGLI IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE E/O FOSSE IMHOFF
Gli impianti di chiarificazione e/o fosse Imhoff devono essere mantenuti in condizione di perfetta efficienza, sotto la responsabilità degli utenti, mediante lo svuotamento periodico del comparto fanghi (con sistema pneumatico inodore), pulizia, e quant'altro si rendesse necessario.
SOPPRESSIONE DEGLI IMPIANTI DI CHIARIFICAZIONE E/O FOSSE IMHOFF
All'entrata in esercizio del depuratore terminale, salvo diverse disposizioni del Gestore, gli impianti di chiarificazione e/o fosse imhoff dovranno essere disattivati secondo le modalità indicate al seguente articolo.
Art.75
Allacciamento degli scarichi di acque reflue domestiche e assimilate alle fognature provviste di impianto di depurazione
I proprietari degli immobili situati nelle vie e piazze interessate dall'entrata in vigore del sistema separato di fognatura, comprendente anche un sistema di depurazione finale, dovranno provvedere, entro il termine stabilito dal Gestore, allo spurgo, disinfezione e riempimento con idonei materiali inerti dei xxxxx xxxx, assorbenti e degli impianti di chiarificazione, e all'allacciamento della canalizzazione interna alla fognatura pubblica, separando le acque meteoriche di dilavamento dalle acque nere.
Il Gestore potrà decidere la continuità di funzionamento degli impianti di chiarificazione nell'ambito di particolari realtà, per esigenze tecniche, dovute alla conformazione dei luoghi o alle caratteristiche della pubblica fognatura.
CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 76
Prescrizione per l'autodenuncia annuale
Sono tenuti all'autodenuncia annuale degli elementi necessari per la determinazione dei canoni relativi ai pubblici servizi di fognatura e depurazione, i soggetti sotto indicati, con le modalità di seguito specificate:
1. i titolari di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate, che provvedono all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i seguenti dati:
• lettura/e del/i contatore/i al 31 dicembre dell'anno precedente;
• numero di metri cubi prelevati nell'anno precedente.
2. i titolari di scarichi di acque reflue industriali, sono tenuti a denunciare entro il 15 Febbraio di ogni anno, per l'anno precedente, gli elementi necessari per la determinazione delle tariffe, facendo uso degli appositi moduli riportati in allegato, contenenti i seguenti termini:
• Elementi quantitativi: dovranno essere denunciati i quantitativi prelevati dal pubblico acquedotto, i volumi d'acqua emunti da pozzi di autoapprovvigionamento idrico in dotazione all'insediamento, desunti dalla lettura di appositi contatori, gli eventuali quantitativi prelevati attraverso altre forme di approvvigionamento, nonché i prelievi idrici complessivi.
• Oltre ai prelievi dovranno essere oggetto di autodenuncia i quantitativi scaricati in fognatura. Tutti gli scarichi dovranno avere come dotazione minima misuratore, regolatore di portata e registratore di ph. Altri dispositivi di controllo sono a discrezione del gestore in base alla tipologia dello scarico e alle caratteristiche progettuali dell’impianto di depurazione ricevente.
• Elementi qualitativi: oggetto di autodenuncia sono i valori medi annuali relativi ai parametri riportati nella scheda di autodenuncia di cui all’ALLEGATO 7, da desumersi attraverso controlli periodici.
Il Gestore potrà predisporre controlli d'ufficio, attraverso i propri organi tecnici e/o delle pubbliche Autorità territorialmente competenti, sia per quanto attiene ad aspetti quantitativi che a quelli qualitativi, al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, per la più corretta determinazione delle tariffe, di accertare la veridicità dei valori denunciati, nonché di verificare il rispetto delle norme del presente Regolamento e delle eventuali prescrizioni presenti nell'autorizzazione allo scarico, secondo le
modalità previste.
- Queste indagini sono effettuate in contraddittorio.
CAPITOLO VII SISTEMA SANZIONATORIO
Art.77
Sanzioni relative a violazioni delle disposizioni della disciplina degli scarichi.
(I valori seguenti sono da trasformare in euro)
Ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:
1. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato, nell'effettuazione di uno scarico supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'articolo 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 33, comma 1 o dell'articolo 34, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 25.822,84.
2. Chiunque apre o comunque effettua scarichi di acque reflue domestiche o di reti fognarie, servite o meno da impianti pubblici di depurazione, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 45, ovvero continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con la sanzione amministrativa da lire dieci milioni a lire cento milioni. Nell'ipotesi di scarichi relativi ad edifici isolati adibiti ad uso abitativo la sanzione è da uno a cinque milioni.
3. Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 1.032,91 a € 12.911,42.
4. Si applica la sanzione prevista al comma 3 a chi effettuando al momento all'entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue esistenti in base alla normativa previgente, non ottempera alle disposizioni di cui all'articolo 62, comma 12 del D. Lgs. 152/99, che prevede:
"coloro che effettuano scarichi già esistenti di acque reflue, sono obbligati, fino al momento nel quale devono osservare i limiti di accettabilità stabiliti dal presente decreto, ad adottare le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento.
Essi sono comunque, tenuti ad osservare le norme tecniche e le prescrizioni stabilite dalle regioni, dall'ente Gestore delle fognature e dalle altre autorità competenti in quanto compatibili con le disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto e, in particolare, con quanto già previsto dalla normativa previdente”.
5. Per quanto riguarda quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. 152/99 e successive modifiche e integrazioni, valgono le seguenti sanzioni penali previsti dai
rispettivi commi:
1. Chiunque apre o comunque effettua nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, ovvero continua ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire € 1.032,91 a € 7.746,85.
2. Alla stessa pena stabilita al comma 1, soggiace chi effettuando al momento di entrata in vigore del presente decreto scarichi di acque reflue industriali autorizzati in base alla normativa previgente non ottempera alle disposizioni di cui all'art. 62, comma 12.
3. Quando le condotte descritte ai commi 1 e 2 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 dell'allegato 5, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
4. Chiunque, al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 5, effettua uno scarico di acque reflue industriali contenente le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, ovvero le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt.33,comma l e 34, comma3, è punito con l'arresto fino a due anni.
4 bis. Chiunque viola le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 52 è punito con la pena di cui al precedente comma 4.
5 Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, supera i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tab.4 dell'allegato 5, ovvero i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 33, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'allegato 5, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 2.582,28 a € 25.822,84. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3A dell'allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da € 5.164,56 a € 103.291,38.
6 Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli incaricati nel presente regolamento da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 28, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri - doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli arti 55 e 354 del codice di procedura penale.
7 Per quanto non previsto in materia dal presente regolamento si rimanda alla normativa vigente.
Il presente Regolamento si compone complessivamente di 77 articoli.