UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Xxxxxx xxx Xxxxxx, 00 – XXXXXX (XX)
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REP. N. 389
CONVENZIONE FRA I COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE, FAENZA, RIOLO TERME E SOLAROLO, E L’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, PER L’AMPLIAMENTO, AL COMUNE DI FAENZA E AL COMUNE DI SOLAROLO DEL CONFERIMENTO ALL’UNIONE DELLA GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE (ART. 7, COMMA 3,
L.R. 21/2012 E SS. MM. II., DECRETO LEGGE N. 78/2010, ART. 14, COMMA 27, LETT. A), FUNZIONE GIA’ CONFERITA DAI COMUNI DI BRISIGHELLA, CASOLA VALSENIO, CASTEL BOLOGNESE E RIOLO TERME CON CONVENZIONE REP. N. 344 DEL 28/12/2015.
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L'anno Duemilasedici (2016), il giorno Ventitre (23) del mese di
Dicembre, nella Sede del Comune di Faenza.
TRA
* IL COMUNE DI BRISIGHELLA, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx, nato a Faenza il 20/5/1978 - (C.F. Ente 00202300398), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Brisighella, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 16/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
* IL COMUNE DI CASOLA VALSENIO, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxx Xxxxxx, nato a Faenza il 12/8/1977 - (C.F. Ente 81002910396), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Casola Valsenio, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 14/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
* IL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxx, nato a Faenza il 14/7/1961 - (C.F. Ente 00242920395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Castel Bolognese, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 del 19/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
* IL COMUNE DI FAENZA, Rappresentato dal Presidente pro tempore Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 00357850395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Faenza, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
* IL COMUNE DI RIOLO TERME, Rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Faenza il 27/02/1972 - (C.F. Ente 00226010395), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del
Comune di Riolo Terme, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 17/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
* IL COMUNE DI SOLAROLO, Rappresentato dal Presidente pro tempore Sig. Xxxxxxxxx Xxxxx, nato a Faenza il 30/06/1964 - (C.F. Ente 00218770394, il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante del Comune di Solarolo, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 20/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
* L’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA, Rappresentata dal Presidente pro tempore Sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxx, nato a Faenza il 25/7/1966 - (C.F. Ente 90028320399), il quale interviene ed agisce nel presente atto non in proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante dell’Unione della Romagna Faentina, autorizzato in forza della deliberazione del Consiglio dell’Unione n. 67 del 21/12/2016, dichiarata immediatamente eseguibile;
PREMESSO CHE:
Che, per effetto del riordino territoriale di cui alla L.R. 10/2008 attuato con il D.P.G.R.E.R. n. 55 del 27/2/2009, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, hanno approvato e successivamente sottoscritto in data 4/6/2009 l’atto costitutivo e lo statuto dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, forma associativa destinata a subentrare a titolo universale alla estinguenda Comunità Montana dell'Appennino
Faentino con effetto dalla data di insediamento del Consiglio dell’Unione stessa;
Che il Consiglio dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme si è insediato in data 1/9/2009 e che pertanto da tale data l’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme è subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alle estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino;
Che il subentro a titolo universale ha comportato anche il subentro dal 1/9/2009 dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme nella titolarità di tutte le convenzioni fino a tale data intestati alla estinta Comunità Montana dell'Appennino Faentino/Unione di Comuni;
Che i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, hanno dato attuazione al processo di decentramento amministrativo di cui al D.Lgs. n. 112/1998 e alla L.R. n. 3/1999, nonché all’esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi già gestiti, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e L.R. 3/99, attraverso la delega all’Unione di Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, ridenominata Unione della Romagna Faentina dal 1/1/2012;
Che in data 30 novembre 2011 è stato stipulato l’atto costitutivo inerente l’allargamento, con effetto dal 1 gennaio 2012, dell’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme ai Comuni di Faenza, Castel Bolognese e Solarolo, con la sua ridenominazione in Unione della Romagna Faentina, la quale resta
titolare senza soluzione di continuità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e di tutte le funzioni amministrative conferite da Stato, Regione, Province e Comuni, intestati all’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme, in quanto l’allargamento non comporta variazione del soggetto giuridico ma trattasi esclusivamente di variazione anagrafica. Pertanto, ai sensi dell’art. 61 dello statuto dell’Unione allargata (continuità amministrativa), l’Unione della Romagna Faentina opera in perfetta continuità giuridica, amministrativa e funzionale rispetto agli atti adottati dall’Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme;
Che con Convenzione Repertorio n. 729 del 18/5/2006, avente scadenza al 31 ottobre 2010, i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme avevano conferito alla Comunità Montana dell'Appennino Faentino/Unione dei Comuni, la delega per la gestione in forma associata del servizio Entrate tributarie e Servizi Fiscali;
Che con Convenzione Repertorio n. 23 del 8/10/2009 i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme hanno confermato la delega all'Unione dei Comuni di Brisighella, Casola Valsenio e Riolo Terme della gestione in forma associata del servizio Entrate tributarie e Servizi Fiscali;
Che con Convenzione Repertorio n. 344 del 28/12/2015 anche il Comune di Castel Bolognese ha conferito all'Unione della Romagna Faentina la funzione di gestione delle Entrate Tributarie e
Servizi Fiscali;
Che con Convenzione Repertorio n. 5102 del 27.02.2014 i Comuni di Faenza e Solarolo hanno costituito l'Ufficio Unico Tributi per la gestione in forma associata delle funzioni in materia di gestione delle Entrate Tributarie con scadenza al 31/12/2016;
Che il Comune di Faenza e il Comune di Solarolo intendono conferire la funzione in oggetto all'Unione dall'1 gennaio 2017;
Che ai sensi dell’art. 7 dello statuto dell’Unione, il conferimento delle funzioni all’Unione deve essere integrale e deve essere determinato con l’approvazione di conformi deliberazioni da parte dei Consigli Comunali dei Comuni interessati e con l’adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell’Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite;
Che con le deliberazioni di cui al punto precedente, devono essere approvate, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, le relative convenzioni, per il conferimento delle funzioni all’Unione, avente durata non inferiore a cinque (5) anni;
Che il Comune di Faenza, con la sopra citata deliberazione consiliare, ha approvato il conferimento all’Unione della Romagna Faentina della gestione della funzione di gestione delle entrate tributarie dal 1 gennaio 2017, servizio già conferito dai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Riolo Terme;
Che il Comune di Solarolo, con la sopra citata deliberazione consiliare, ha approvato il conferimento all’Unione della Romagna Faentina della gestione della funzione di gestione delle entrate
tributarie dal 1 gennaio 2017, servizio già conferito dai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Riolo Terme;
Che si rende quindi opportuno e necessario provvedere ad integrare la convenzione di conferimento in essere tra i Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Riolo Terme, dal momento che anche il Comune di Faenza ed il Comune di Solarolo hanno conferito la funzione di gestione delle entrate tributarie; TUTTO CIO’ PREMESSO, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra gli Enti intervenuti e come sopra rappresentati,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1
OGGETTO E SCOPO DELLA CONVENZIONE
1. La presente convenzione disciplina l’ampliamento al Comune di Faenza e al Comune di Solarolo del conferimento all’Unione della Romagna Faentina, per brevità chiamata Unione, delle funzioni in materia di gestione delle entrate tributarie, conferimento già disposto dai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Riolo Terme con la Convenzione Repertorio n. 344 del 28/12/2015.
2. E' costituito, con decorrenza dall'1/1/2017, il Servizio Tributi dell'Unione della Romagna Faentina.
3. Per le finalità di cui alla presente convenzione gli Enti aderenti delegano le funzioni, le attività ed i compiti così come di seguito
specificati, al Servizio Tributi.
ART. 2
COMPITI DEL SERVIZIO TRIBUTI
1. Il Servizio Tributi dell'Unione della Romagna Faentina svolge le funzioni e le attività e si assume le responsabilità in relazione ai seguenti tributi e fatte salve le eccezioni di seguito specificate:
- Ici, Imu, Tasi;
- Tari: gestione del tributo e presidio dei rapporti con il soggetto convenzionato;
- Imposta di pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni: gestione dei tributi e presidio dei rapporti con i soggetti convenzionati;
- Tosap: gestione del tributo e presidio dei rapporti con il soggetto convenzionato in materia tributaria:
- Imposta di soggiorno.
2. Le funzioni e le attività comprendono, fra le altre:
- i rapporti con i contribuenti / utenti;
- la riscossione ed i rimborsi;
- l’attività di accertamento e di irrogazione delle sanzioni;
- la riscossione coattiva;
- i rapporti con i/il soggetti/o gestori/e o concessionari/rio;
- il contenzioso tributario.
3. I rapporti con i soggetti convenzionati esterni nella gestione dei tributi in relazione al presidio delle funzioni svolte come agenti contabili sono mantenuti in capo ai Presidi Territoriali del Servizio di Contabilità del Settore Finanziario.
4. La presente convenzione è applicabile anche in relazione a tributi diversi che dovessero essere introdotti a modifica del quadro
normativo attualmente vigente in materia di tassazione immobiliare e nelle materie dei cosiddetti tributi minori.
5. Restano in capo al Settore Finanziario, Servizio Contabilità, gli adempimenti in materia fiscale concernenti la soggettività passiva di imposta in materia di Iva, Irap e adempimenti propri dei sostituti di imposta.
6. Sono mantenuti in capo al Servizio Tributi le funzioni di presidio dell'addizionale comunale all'Irpef, dei canoni per le luci votive e altre eventuali entrate che risultino già gestite dai presidi territoriali della già esistente Unione, facendo salva la facoltà della Giunta dell'Unione di definire diverse competenze e diverse modalità organizzative e gestionali delle entrate medesime.
ART. 3
MODALITÀ DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI
1. Il conferimento all’Unione delle funzioni e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 della presente convenzione da parte del Comune di Faenza e del Comune di Solarolo, avviene con decorrenza dal 1° gennaio 2017.
2. Dalla data di decorrenza della presente convenzione l’Unione esercita le competenze e svolge le funzioni, le attività e i compiti conferiti dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa approvata dalla Giunta.
3. La soggettività attiva di imposta e la potestà regolamentare rimangono in capo ai singoli Enti se non per le materie esplicitamente attribuite dalla Legge alla competenza dell'Unione (ad esempio per
l'imposta di soggiorno) e fatta salva una eventuale futura disposizione normativa che dovesse disciplinare diversamente la materia attribuendo potestà regolamentare alle Unioni in caso di conferimento della funzione in materia di gestione delle entrate tributarie. Le entrate finanziarie relative ai tributi oggetto della presente convenzione continuano ad affluire alle casse di ciascun Ente separatamente e ad essere iscritte nei bilanci degli Enti titolari, così come le spese ad essi direttamente collegate.
4. Nell’esercizio della potestà regolamentare e nelle scelte organizzative relative alle modalità di gestione dei diversi tributi, gli Enti perseguono la massima armonizzazione e omogeneizzazione, nell'ottica della efficienza, efficacia ed economicità della gestione.
5. In relazione alle materie di cui agli articoli 1 e 2 gli organi dell’Unione adottano tutti gli atti di natura gestionale, a valere anche sugli stanziamenti dei bilanci comunali a ciò eventualmente destinati.
6. Restano in capo agli organi di governo dei singoli Comuni le competenze a carattere generale o trasversale, qualora non pienamente riconducibili agli ambiti funzionali nei termini sopra precisati.
7. L’Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato nel seguito della presente convenzione.
8. L’Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato nel seguito della presente convenzione.
10. Il Responsabile delle strutture organizzative dell’Unione, che svolge le funzioni in oggetto, viene nominato secondo modalità conformi alla legge, allo statuto e al regolamento di organizzazione. Esso gestisce tutte le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l’esercizio della funzione conferita, compresi gli uffici decentrati e/o gli sportelli territoriali eventualmente costituiti e compresi gli stanziamenti ad esso assegnati nei bilanci dei singoli Enti.
11. L’Unione deve, nell’assunzione degli atti, nell’espletamento dei servizi e nell’esecuzione delle opere, fare espressa menzione del conferimento di funzioni di cui è destinataria. Gli atti emanati nell’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono definitivi. La struttura dell'Unione cui sono affidati i compiti della presente convenzione può essere incaricata, nelle forme di legge, statuto e regolamento, di stare in giudizio per conto delle singole Amministrazioni Comunali nella materia tributaria. Per le restanti materie, la stessa Unione è titolare delle procedure di contenzioso.
12. Nella sede processuale connessa al contenzioso tributario la rappresentanza legale è in capo ai singoli Sindaci che possono delegarne l’esercizio a personale dipendente dell’Unione e/o dei singoli Enti. Per le restanti materie la rappresentanza legale è in capo al Presidente dell'Unione che può delegarne l'esercizio a personale dipendente dell'Unione o dei singoli Enti.
13. I messi notificatori che sono stati o saranno nominati dall'Unione
sono autorizzati ad effettuare le notifiche necessarie alle attività oggetto della presente convenzione, con riferimento ai tributi gestiti dal Servizio Tributi, su tutto il territorio dell'Unione corrispondente al
territorio dei Comuni aderenti.
ART. 4
DOTAZIONE ORGANICA E ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE
1. L’Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni conferenti nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi degli articoli 1 e 2 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall’art. 32, c. 5, del D.Lgs. 267/2000.
2. Il trasferimento all’Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all’Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all’atto dell’assunzione dal Comune di origine. In caso di trasferimento, il personale transita nella dotazione organica dell’Unione.
3. Per il personale trasferito, l’Unione subentra ai Comuni conferenti, ai sensi e con le modalità stabilite dal precedente art. 3 nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa che questi hanno stipulato con persone per l’esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi della presente convenzione.
4. I competenti organi dei Comuni e dell’Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all’Unione, anche attraverso il distacco o il comando, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.
5. Nei casi in cui il personale che opera nei Comuni conferenti in ruoli attinenti alle materie conferite, si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo, anche in altre attività non oggetto del conferimento all’Unione, i competenti organi dei Comuni e dell’Unione provvederanno ad assumere atti che definiscano le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, eserciti parte delle proprie attività lavorative per l’Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale trasferito all’Unione, continui a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di origine.
6. La dotazione organica, l’organigramma ed il funzionigramma del Servizio, nonché la sua collocazione nell'ambito della struttura organizzativa dell'Unione, vengono determinate dalla Giunta dell'Unione.
7. La dotazione di personale viene determinata in modo coerente con le funzioni ed i compiti attribuiti ai sensi della presente Convenzione avendo cura di proporzionare i risultati attesi alla effettiva dotazione attribuita. Le eventuali variazioni relative al personale distaccato, comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
Art. 5 INCENTIVI RECUPERO ICI
1. Gli eventuali incentivi Ici che, in via del tutto residuale, dovessero spettare al personale dipendente possono essere regolati, proprio in considerazione della loro residualità, con riferimento alle regole in vigore presso gli Enti fino al 31/12/2016.
ART. 6
RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L’UNIONE
1. I trasferimenti statali, regionali, provinciali e altri trasferimenti pubblici o privati destinati all’esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all’Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l’Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L’Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
2. Le spese relative all’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono sostenute dall'Unione, e logicamente poste a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
3. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene sulla base della popolazione residente in ciascun comune al 31 dicembre dell’anno precedente. Sono fatte salve particolari spese, progetti e iniziative le
cui modalità di riparto sono definite di volta in volta dalla Giunta dell’Unione, sentiti i Comuni interessati. La Giunta dell’Unione può individuare, nel momento che si verificherà più opportuno, anche in relazione alla spesa da sostenere, e in coerenza con i tempi di approvazione del bilancio di previsione o delle sue variazioni, un diverso criterio di riparto della spesa fra i Comuni. In relazione agli investimenti si applica quanto previsto nel seguito della presente convenzione.
4. Gli organi dell’Unione possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all’abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni oppure accollarsi l’intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l’impatto del passaggio ai criteri di riparto.
5. La gestione finanziaria avviene sulla base di un bilancio preventivo annuale, che si considera approvato con l'approvazione del bilancio di previsione dell'Unione e, successivamente, con l'approvazione del Piano esecutivo di gestione, ed un rendiconto di gestione.
6. L’Unione si impegna a comunicare ad ogni Ente associato il valore della propria quota di partecipazione alla spesa del servizio al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione.
7. Il bilancio annuale di previsione del servizio viene esaminato da ciascuna Giunta comunale, che assume l’impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento.
Qualora tale impegno non venga assunto la Giunta dell’Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione.
8. Ogni qualvolta gli organi dell’Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni in termini di maggiori spese, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell’Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa d'urgenza, per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari dell'Unione. Eventuali differenze di gestione positive rilevate a consuntivo, a seguito dell'approvazione del Rendiconto dell'Unione e del Piano esecutivo di gestione consuntivo dell'Unione con l'evidenza delle entrate e delle spese accertate ed impegnate per centro di costo, saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio dell'anno immediatamente successivo od utilizzate per specifici progetti o utilizzate secondo potrà essere deciso dalla Giunta dell'Unione in corso d'anno.
9. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità
stabilite dalla Giunta dell’Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.
ART. 7
BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE
1. L’Unione all’atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
- in concessione d’uso, gli immobili o la porzione d’essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l’esercizio delle materie conferite;
- in comodato d’uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all’esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all’Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di accordi fra Unione e Comuni concedenti che possono concretizzarsi in verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell’Unione, può essere trasferita all’Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all’esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell’Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all’Unione per l’esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all’esercizio di tali materie.
5. L’Unione utilizza i beni in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all’assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell’Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell’Unione. Con riferimento alle sole spese correnti connesse alla gestione dei beni (ad esempio spese per la gestione dei veicoli), eventuali diverse scelte circa il soggetto da individuarsi titolare della spesa fra l'Unione ed i Comuni può essere assunta dalla Giunta in relazione a specifiche situazioni che andranno adeguatamente motivate.
6. L’Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal programma triennale delle opere e dal bilancio di previsione dell'Unione, su conforme indirizzo degli Enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell’Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all’Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell’Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l’Unione, ovvero tra alcuni di questi.
7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all’Unione, è a carico dell’Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell’utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all’Unione, è a carico dell’Unione.
ART. 8
COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA’
1. L’Unione adotta ogni strumento idoneo ad assicurare il costante monitoraggio delle proprie attività attraverso relazioni periodiche sull’andamento della gestione. Viene assicurata la condivisione e la divulgazione presso i Comuni degli strumenti di programmazione e di controllo interno secondo le tempistiche previste dalle norme di legge e di regolamento.
2. Competente per la soluzione delle problematiche generali inerenti l’attività è la Giunta dell’Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla stessa sono demandati i compiti di indirizzo e vigilanza nell’espletamento delle funzioni ad esso conferite.
3. L’Unione s’impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell’Unione relativi all’espletamento della funzione conferita. In sede di rendiconto il Consiglio dell’Unione trasmette ai Consigli comunali una relazione sullo stato di attuazione della convenzione, basandosi su indicatori che saranno determinati dalla Giunta dell’Unione di concerto con il Responsabile del Settore.
ART. 9 DURATA E RECESSO
1. La presente convenzione è a tempo indeterminato, salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.
2. Ogni Comune delegante può recedere dalla presente convenzione non prima di anni cinque (5) dalla stipula del presente atto. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi sei (6) mesi prima della scadenza dell’anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall’inizio dell’anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell’Unione della Romagna Faentina della deliberazione consigliare adottata.
3. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli Enti associati.
4. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall’Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell’ambito della Giunta dell’Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall’Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
5. L’Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell’esercizio della presente gestione associata. La Giunta dell’Unione determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati.
6. La retrocessione del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il trasferimento al Comune revocante del personale conferito dal Comune interessato o che l’Unione ha già assegnato direttamente al territorio del Comune, per l’esercizio delle attività connesse alle materie da retrocedere. Sulla base di specifici accordi da definire all’atto del recesso o della revoca, può essere trasferita dall’Unione al Comune revocante anche: a) la quota parte di personale impegnato in attività attinenti le materie oggetto della retrocessione, non direttamente imputabili al territorio del Comune recedente; b) la quota di personale impegnato nei servizi generali (ragioneria, archivio e protocollo, segreteria organi, gestione del personale) attribuibile alle materie oggetto della retrocessione. Non si procede al trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l’Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione. Per tale motivo non si verificano le situazioni di cui all’art. 33, co. 1, del D.Lgs. 165/2001.
ART. 10
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).
2. L’Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell’esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.
196.
ART. 11 CONTROVERSIE
1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli Enti anche in caso di contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. a),
n. 2, del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.
ART. 12 RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l’Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo statuto dell’Unione, al codice civile e alla normative vigente.
2. L’Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti con la presente convenzione laddove possibile tenendo conto dell'oggetto della
presente convenzione e di quanto in essa specificato nei precedenti articoli.
3. La presente Convenzione sostituisce a tutti gli effetti la precedente Convenzione Repertorio n. n. 344 del 28/12/2015 sottoscritta dai Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese e Riolo Terme, avente durata a tempo indeterminato, per il conferimento all’Unione della Romagna Faentina della gestione delle Entrate Tributarie e Servizi Fiscali.
ART. 13
SPESE DI REGISTRAZIONE
1. Il presente atto, esente da imposta di bollo, sarà sottoposto a registrazione in caso d’uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986.
Redatto e sottoscritto digitalmente.
IL SINDACO DEL COMUNE DI BRISIGHELLA
Xxxxxxxxx Xxxxxx
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO
Xxxxxx Xxxxxx
IL SINDACO DEL COMUNE DI CASTEL BOLOGNESE
Xxxxxxx Xxxxxxx
IL SINDACO DEL COMUNE DI FAENZA
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
IL SINDACO DEL COMUNE DI RIOLO TERME
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
IL SINDACO DEL COMUNE DI SOLAROLO
Xxxxxxxxx Xxxxx
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
Xxxxxxxx Xxxxxxxx
(documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)