Articolo 1 Definizioni
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO RELATIVE ALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI POSTALI
Articolo 1 Definizioni
1. Nell’ambito del presente documento ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale maiuscola, sia al singolare che al plurale, assume il significato di seguito riportato: Attivazione del servizio: data di inizio di erogazione del servizio indicata dal Punto Ordinante; Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico (o Bando): uno dei bandi per l’Abilitazione (comprensivo dei relativi allegati) dei Fornitori per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 328 del Regolamento di Attuazione;
Capitolato Tecnico: il documento allegato al Bando per l’Abilitazione contenente la descrizione dei requisiti e delle caratteristiche cui devono rispondere i Servizi e i servizi connessi offerti dai Fornitori all’interno del Mercato Elettronico;
Catalogo: l’elencazione di Beni e/o Servizi e delle relative caratteristiche tecniche e commerciali, offerti dal Fornitore ed esposti all’interno del Mercato Elettronico secondo la struttura predefinita indicata nel Sito;
Condizioni Generali di Contratto: il presente documento contenente le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il Contratto concluso nel Mercato Elettronico tra Punto Ordinante e Fornitore contraente in conformità a quanto stabilito da ciascun Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico;
Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Punto Ordinante nel caso di acquisto tramite RDO ad integrazione o in deroga al Contratto e/o alle presenti Condizioni Generali di Contratto;
Contratto: il contratto di prestazione di Servizi concluso nell’ambito del Mercato Elettronico tra il Fornitore e il Punto Ordinante e disciplinato ai sensi dell’art. 2, comma 2, delle presenti Condizioni Generali;
Data di Accettazione: si intende la data di esito positivo del collaudo/verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;
Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto Aggiudicatore ai sensi di quanto previsto dall’art. 300 del D.P.R. n. 207/2010, per la verifica del regolare andamento dell’esecuzione di ogni singolo contratto di prestazione di Servizi, e che può coincidere con il Responsabile del Procedimento nominato, anch’esso da
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ciascun Soggetto Aggiudicatore, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs. 163/2006.
Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi;
Fornitore: uno dei soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs. 163/2006 che ha ottenuto l’Abilitazione quale operatore economico per il Mercato Elettronico;
Parte: il Punto Ordinante e/o il Fornitore contraente;
Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e impegnare il Soggetto Aggiudicatore medesimo all’acquisto di beni e servizi attraverso l’utilizzo del Mercato Elettronico per i quali richiede l’Abilitazione;
Richiesta di Offerta (o RDO): l’invito ad offrire, inviato dal Punto Ordinante ai Fornitori selezionati dallo stesso, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 50 e seguenti delle Regole;
Regole: il documento che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico;
Servizio: Il servizio offerto dal Fornitore e pubblicato nel Mercato Elettronico;
Soggetti Aggiudicatori: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, che sulla base della normativa applicabile vigente sono legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto.
Articolo 2
Oggetto e disciplina applicabile
1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti conclusi tra i Fornitori e i Punti Ordinanti mediante procedimento di RDO nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (o Mercato Elettronico) ed aventi ad oggetto i Servizi di cui al relativo Capitolato Tecnico.
2. I rapporti tra le parti relativi al Contratto sono regolati:
a) dalla proposta del Fornitore e dalla relativa accettazione del Punto Ordinante, dal contenuto del Catalogo relativo al Servizio, dalle presenti Condizioni Generali e dalle Condizioni Particolari di Contratto eventualmente pattuite tra le Parti, le quali, in caso di contrasto, prevalgono sulle Condizioni Generali di Contratto, nonché dal relativo Capitolato Tecnico allegato al Bando in oggetto;
b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e dal relativo Regolamento di attuazione di
cui al D.P.R. n. 207/2010;
c) dalle altre disposizioni anche regolamentari, inclusi i capitolati d’oneri generali e speciali e le norme in materia di Contabilità, in vigore per il Soggetto Aggiudicatore, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non materialmente allegate, formano parte integrale del presente Contratto;
d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato nonché, in generale, dalla legge italiana.
3. Le presenti Condizioni Generali, anche nelle loro singole disposizioni, sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere vincolante contenute in leggi o regolamenti vigenti o che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per il Fornitore contraente, quest’ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere, salvo quanto previsto all’art. 8 comma 6.
4. Il Punto Ordinante, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. n. 207/2010, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, variazioni o modifiche al contratto e varianti in aumento e in diminuzione nei limiti previsti nelle surrichiamate disposizioni.
Articolo 3
Obbligazioni generali del Fornitore contraente
1. Sono a carico del Fornitore contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all’esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto.
3. I Servizi, i servizi connessi e, in generale, le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e commerciali e alle specifiche indicate nel Catalogo del Fornitore, nonché a quanto stabilito nel relativo Capitolato Tecnico. Il
Fornitore contraente si obbliga a osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificamente inerenti al settore merceologico cui i Servizi appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del Contratto. Il Fornitore contraente si impegna a rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN - ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, al fine di consentire al Punto Ordinante e a Consip S.p.A., per quanto di sua competenza, di verificare la conformità dei servizi/forniture offerte al presente Contratto; a predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; il Fornitore contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti dei Punti Ordinanti.
5. Il Fornitore contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 3 del presente articolo, incluse, tra l’altro, quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Punto Ordinante o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a dare immediata comunicazione al Punto Ordinante di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a mantenere i requisiti richiesti per l’abilitazione al Mercato Elettronico al momento della conclusione del Contratto fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. Il Fornitore contraente si impegna, altresì, a dare immediata comunicazione anche al Punto Ordinante della sopravvenuta perdita dei requisiti di abilitazione.
7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi del Punto Ordinante dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Punto Ordinante. Il Fornitore contraente prende atto che nel corso dell’esecuzione delle attività contrattuali gli uffici del Punto Ordinante continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale. Il Fornitore contraente si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Punto Ordinante senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all’attività lavorativa in corso, rinunziando, ora per
allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Punto Ordinante.
8. Il Fornitore contraente si impegna ad avvalersi di personale specializzato che potrà accedere agli uffici del Punto Ordinante nel rispetto di tutte le prescrizioni di sicurezza e di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore contraente verificare preventivamente le relative procedure.
9. Il Fornitore contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, il Fornitore contraente si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
10. Il Fornitore contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
11. Il Fornitore contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.
12. Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, il Fornitore contraente si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Punto Ordinante, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del Contratto.
13. Il Fornitore contraente si obbliga a consentire al Punto Ordinante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche.
14. Il Fornitore contraente dovrà concordare con il Punto Ordinante l'autorizzazione all'utilizzo di propri prodotti software negli ambienti informatici messi a disposizione dal Punto Ordinante medesimo, indicando il tipo di prodotto ed il motivo del suo utilizzo; l'uso di prodotti software
non autorizzati costituirà grave inadempienza contrattuale a tutti gli effetti di legge.
15. Il Fornitore contraente garantisce, in ogni caso, che i prodotti software sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
16. Il Fornitore contraente è obbligato a sottoporre eventuali supporti magnetici da utilizzare negli ambienti di esecuzione del Contratto, alle verifiche che il Punto Ordinante riterrà opportune prima dell'utilizzo, ovvero a far operare il proprio personale esclusivamente sulle apparecchiature messe a disposizione dal Punto Ordinante.
17. In caso di inadempimento del Fornitore contraente alle obbligazioni di cui ai precedenti comma, ferma restando la facoltà della Consip di risolvere il presente contratto, l'Impresa è obbligata al risarcimento di ogni e qualsiasi danno, in forma specifica o per equivalente.
Articolo 4
Obbligazioni specifiche del Fornitore contraente
1. Il Fornitore contraente, in particolare, si impegna, oltre a quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali di Contratto, a:
a) fornire i Servizi ed erogare i servizi connessi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito dal Contratto;
b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di fornitura dei Servizi e dei servizi connessi indicati nel Capitolato Tecnico e nelle presenti Condizioni Generali, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;
c) assumere ogni responsabilità conseguente alla violazione di diritti di brevetto, di marchio, di autore ed in genere di privativa altrui, manlevando e tenendo indenne il Punto Ordinante di tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti della stessa azione giudiziaria da parte di terzi.
2. Il Fornitore contraente si impegna ad eseguire la prestazione dei Servizi e ad erogare i servizi connessi oggetto del Contratto presso i luoghi ed i locali indicati dal Punto Ordinante, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, comma 1, con riferimento all’ attivazione dei Servizi.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto (o di parte di esso) da parte del Punto Ordinante non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che questi si riserva comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Articolo 5
Attivazione dei Servizi e Verbale di attivazione
1. Per l’esecuzione dei Servizi oggetto del Contratto, il Fornitore contraente si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i Servizi oggetto di ciascun Contratto e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico nel termine stabilito dal Contratto, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l’applicazione delle penali di cui all’art. 10.
2. All’atto dell’attivazione dei Servizi, il Fornitore contraente, anche per mezzo del soggetto da questi incaricato per la prestazione dei Servizi, dovrà redigere un verbale di attivazione del servizio, in contraddittorio con il Punto Ordinante, nel quale dovrà essere dato atto della data dell’attivazione, i dati relativi al Fornitore contraente (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto Ordinante (Soggetto Aggiudicatore di appartenenza), la data ed il numero progressivo della RDO. Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
3. Si applica l’art. 302 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010.
Articolo 6 Verifica di conformità
1. Ai sensi dell’art. 313 del D.P.R. n. 207/2010, in riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto, il Direttore dell’esecuzione del contratto effettua la verifica di conformità dei Servizi resi entro il ventesimo giorno successivo al suddetto periodo di riferimento, il tutto secondo i termini e con le modalità previste dagli artt. 312 e segg. del D.P.R. n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 325 del D.P.R. n. 207/2010, qualora la stazione appaltante non ritenga necessario procedere alla verifica di conformità, ovvero per gli acquisti in economia ai sensi di quanto previsto dall’art. 337 del medesimo D.P.R., il Direttore dell’esecuzione provvederà ad accertare la rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali emettendo, in caso di esito positivo, sempre entro il ventesimo giorno successivo al suddetto periodo di riferimento, attestazione della regolare esecuzione del contratto. Restano ferme le disposizioni normative e regolamentari eventualmente applicabili al Punto Ordinante.
2. In caso di esito positivo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, la data del relativo certificato o attestazione di regolare esecuzione varrà come Data di Accettazione dei Servizi con riferimento alle specifiche verifiche effettuate ed indicate nel verbale, fatti salvi i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l’assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore contraente; e da quella data il Fornitore sarà autorizzato ad emettere fattura per l’importo relativo alle prestazione rese nel periodo di riferimento.
Si precisa che, qualora l’Amministrazione contraente non proceda, per fatto non imputabile al Fornitore, alla verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni entro il termine di
cui al precedente comma 1, il Fornitore potrà comunque emettere fattura relativamente ai servizi resi in riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto, fatta salva l’eventuale successiva applicazione delle penali qualora vengano riscontrate, seppur tardivamente, delle non conformità
3. In caso di esito negativo della verifica di conformità o di regolare esecuzione delle prestazioni, il Fornitore potrà comunque emettere fattura, decurtata delle eventuali penali applicate, relativamente ai servizi effettivamente resi in riferimento a ciascun mese di vigenza del Contratto.
Articolo 7 Assistenza e garanzia
1. Oltre alla casella di posta elettronica il Fornitore contraente nel Mercato Elettronico, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, metterà a disposizione del Punto Ordinante un numero di fax ed un numero di telefono attivi nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le
17.30 in tutti i giorni lavorativi dell’anno esclusi sabati, domeniche, festivi ed eventuali chiusure aziendali, dedicati a fornire informazioni ai Soggetti Aggiudicatori circa le modalità di ordine e di consegna, lo stato degli ordini in corso e delle consegne, i servizi previsti nel Mercato elettronico, l’eventuale assistenza post-vendita, i servizi connessi e/o accessori. I suddetti numeri di telefono e di fax dedicati dovranno essere “Numeri per servizi di addebito al chiamato” secondo quanto definito dall’art. 16 della Delibera n. 9/03/CIR della AGCOM “Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 1° agosto 2003, n. 177) ovvero “Numerazione per i servizi di addebito ripartito” Prima categoria, quota fissa, secondo quanto definito dall’art. 17 della detta Delibera.
2. In aggiunta alla ordinaria garanzia previste dalla legge, il Fornitore contraente si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l’assistenza standard eventualmente previste in relazione al Servizio e che vengono fornite dal produttore, dal Fornitore contraente medesimo o da terzi a ciò deputati. A tale scopo, il Fornitore contraente si impegna ad assistere il Punto Ordinante ed a fare tutto quanto in suo potere per garantire la corretta attivazione ed il godimento dei suddetti servizi di assistenza e garanzia.
3. Gli ulteriori servizi di assistenza e garanzia, offerti in aggiunta a quelli previsti nello specifico Capitolato Tecnico e prestati dal produttore, dal Fornitore contraente o da terzi da questi indicati, sono dettagliatamente individuati e specificati all’interno del Catalogo del Fornitore.
4. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare
una interruzione del Servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore contraente in orario non lavorativo per il Punto Ordinante e il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza, salvo diverse indicazioni del Punto Ordinante medesimo.
Articolo 8 Corrispettivo
1. Il prezzo sarà quello risultante dall’Offerta del Fornitore in risposta alla richiesta del Punto Ordinante.
2. Il prezzo comprende, tra l’altro:
a) l’eventuale garanzia prestata dal produttore e/o dal fornitore e/o da terzi da questi incaricati;
b) le spese e, in generale, tutti gli oneri di trasporto e consegna, gli oneri per la sicurezza;
c) tutti i servizi connessi, quanto indicato nel Capitolato Tecnico e in generale quanto previsto alle presenti Condizioni generali di contratto.
3. Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esclusa. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il Contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dal Soggetto Aggiudicatore (es. spese bancarie di bonifico), sono a carico del Soggetto Aggiudicatore o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari. L’imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore contraente dall’esecuzione del Contratto e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.
5. I prezzi dei Servizi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico, esso stesso, di ogni relativo rischio e/o alea.
6. Il Fornitore contraente non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti concordati tra le parti, salvo i casi di contratti ad esecuzione periodica o continuativa, che saranno sottoposti alla revisione periodica del prezzo in conformità a quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Articolo 9 Fatturazione e pagamenti
1. Il pagamento del prezzo sarà effettuato, previo accertamento di cui all’art. 307, comma 2 del
D.P.R. 207/2010, sulla base delle fatture emesse dal Fornitore contraente entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della fattura, ovvero entro quel diverso termine stabilito secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. e conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia (inclusa, ove applicabile, la ritenuta dello 0,5 % ai sensi dell’art. 4, comma 3 del D.P.R. 207/2010, da liquidarsi solo al termine del contratto e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva).
2. Ove non diversamente previsto dal Contratto, il prezzo verrà fatturato dal Fornitore contraente alla Data di Accettazione della fornitura.
3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore contraente dovrà contenere, anche in un documento separato da allegare alla stessa, il riferimento alla RDO a cui si riferisce, al CIG (Codice Identificativo Gara), al CUP (Codice Unico Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, al periodo di riferimento delle prestazione dei Servizi ed alla data del certificato di verifica di conformità positivamente svolta o attestazione di regolare esecuzione, nonché il dettaglio dei Servizi resi (tipo di Servizi, quantità e prezzi unitari) e dovrà essere intestata e spedita all’Amministrazione contraente, all’indirizzo a ciò deputato e nei termini previsti. La trasmissione della suddetta documentazione è da intendersi prevista a pena di irricevibilità delle fatture e dell’inesigibilità dei relativi crediti.
4. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall’art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
5. Rimane inteso che i Punti Ordinanti, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010, prima di procedere al pagamento del corrispettivo verificheranno la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti attraverso il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
Articolo 10 Penali
1. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile al Punto Ordinante ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi stabiliti per la prestazione dei Servizi, il Fornitore contraente è tenuto a corrispondere al Punto Ordinante una penale pari all’1 ‰ (uno per mille) del corrispettivo della fornitura oggetto dell’inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che l’importo della penale non potrà superare il 10% dell’importo complessivo del Contratto,fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell’importo del Contratto, il Punto Ordinante potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Contratto, in tali casi il Punto Ordinante applicherà al Fornitore contraente le predette penali sino al momento in cui il Contratto inizierà ad essere eseguito in modo conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore contraente dal Punto Ordinante per iscritto. Il Fornitore contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Punto Ordinante nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio del Punto Ordinante ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al Fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
4. Il Punto Ordinante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al Fornitore contraente medesimo.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore contraente dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per il Punto Ordinante di risolvere il Contratto nei casi in cui questo è consentito.
6. Il Punto Ordinante potrà applicare al Fornitore contraente penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore contraente prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Punto Ordinante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni ovvero a risolvere il Contratto ai sensi del successivo articolo 12.
Articolo 11 Responsabilità
1. Il Fornitore contraente si impegna a manlevare e a tenere indenne il Punto Ordinante da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei confronti del Punto Ordinante per danni derivanti dai vizi dei Servizi o dalla mancata e non corretta esecuzione dei servizi connessi e/o accessori.
Articolo 12 Clausola risolutiva espressa
1. Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, il Punto Ordinante potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell’art. 1456 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx contraente per iscritto, e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, nei seguenti casi:
a) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore contraente per l’abilitazione al Mercato Elettronico, o accertamento del fatto che sia venuta meno la veridicità delle suddette dichiarazioni;
b) condanna di taluno dei componenti l’organo di amministrazione o dell’amministratore delegato o del direttore generale o del responsabile tecnico del Fornitore contraente, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero assoggettamento dei medesimi alle misure restrittive previste dalla normativa antimafia;
c) difformità delle caratteristiche dei Servizi forniti rispetto a quanto indicato dal Contratto;
d) violazione del divieto di cessione e/o dei limiti al subappalto del Contratto;
e) violazione del divieto di interruzione della fornitura;
f) violazione dell’art. 15, comma 3, delle presenti Condizioni Generali (violazione dovere riservatezza);
g) azioni giudiziarie contro il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante per la violazione di diritti di brevetto, autore, marchio e, in generale, di privativa altrui;
h) nel caso di cui all’art. 17, comma 2 (Tracciabilità dei flussi finanziari – Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente atto;
i) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 10, comma 1, delle presenti Condizioni Generali.
j) mancato rispetto del termine di Attivazione dei Servizi, che si protragga oltre 20 (venti) giorni,
rispetto a quanto indicato nella RdO.
2. Inoltre, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, il Punto Ordinante avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.P.R. n. 207/2010, previa contestazione degli addebiti al Fornitore e assegnazione a quest’ultimo di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
3. In caso di risoluzione del Contratto, il Fornitore contraente si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità dei Servizi a favore del Punto Ordinante.
Articolo 13 Recesso
1. Il Punto Ordinante ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare al Fornitore contraente, nei casi di:
a) giusta causa;
b) reiterati inadempimenti del Fornitore contraente, anche se non gravi.
2. La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore contraente un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore contraente;
b) in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Soggetto Aggiudicatore di appartenenza del Punto Ordinante, che abbiano incidenza sull’esecuzione della Contratto;
c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
3. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Punto Ordinante.
4. In caso di recesso del Punto Ordinante, il Fornitore contraente ha diritto alternativamente, a scelta del Punto Ordinante, alla restituzione dei Beni consegnati e non ancora utilizzati o al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 c.c.
5. Il Punto Ordinante potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, in tutto o in parte,
avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore contraente per iscritto, purché tenga indenne il Fornitore contraente delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Resta inteso che in caso di cessazione dell’efficacia del Contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, il Fornitore contraente sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nella prestazione dei Servizi oggetto del Contratto.
Articolo 14
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore contraente di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente degli obblighi di cui al presente articolo, il Punto Ordinante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore contraente nei confronti del Soggetto Aggiudicatore contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Soggetto Aggiudicatore contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali. Le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Soggetto Aggiudicatore contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 17 delle presenti Condizioni Generali.
Articolo 15 Riservatezza
1. Il Fornitore contraente ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto, e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia
del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
2. Il Fornitore contraente è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Punto Ordinante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Punto Ordinante.
4. Il Fornitore contraente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
5. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 16, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).
6. Le Parti prendono atto ed accettano che, anche ai sensi degli artt. 18, comma 3, 21, 38 e segg. delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Consip potrà acquisire ovvero richiedere direttamente al Fornitore o al Soggetto Aggiudicatore informazioni circa l’esecuzione del Contratto, effettuare verifiche ispettive ed assumere i provvedimenti che si rendessero opportuni, ai sensi di quanto previsto dalle Regole e, in particolare, dall’art. 55.
Articolo 16
Privacy e riutilizzo dei dati pubblici
1. Con il perfezionamento del Contratto, le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal D.Lgs. 196/03 (cd. Codice Privacy) e, altresì, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 cit., ivi comprese quelle relative ai nominativi del Responsabile e del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato.
2. Il Punto Ordinante, acconsente espressamente al trattamento ed all’invio a Consip S.p.A. ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte del Fornitore contraente e/o dei singoli Soggetti Aggiudicatori, dei dati personali forniti, ivi inclusi quelli relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. Entro i limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico, ed in particolare del decreto legislativo 24 gennaio 2006 n. 36 e degli artt. 52 e 68 comma 3 del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, le informazioni, i dati, i documenti, i metadati, gli schemi di strutture di dati e le relative banche dati, immessi nel Sistema e/o scambiati in occasione dell’esecuzione del contratto potranno essere utilizzati dal MEF, da Consip e dai Soggetti Aggiudicatori, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto.
Articolo 17
Tracciabilità dei flussi finanziari e ulteriori Clausole risolutive espresse
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore contraente si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle presenti Condizioni generali, o nelle Condizioni Particolari di Contratto, si conviene che, in ogni caso, i Punti Ordinanti, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolveranno di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nonché ai sensi dell’art. 1360 x.x., xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxx contraente, i singoli contratti nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011.
3. Il Fornitore contraente, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
4. Il Fornitore contraente, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., è tenuto a darne immediata comunicazione al Punto Ordinante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante.
5. Il Fornitore contraente, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari. Il Punto ordinante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge.
6. I Punti Ordinanti provvederanno, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010
n. 136 e x.x.x., xxxxx xxxx. 0 x 0 xxx Xxxxxxx Legge 12 novembre 2010, n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011 al momento della predisposizione della RDO all’indicazione sulla medesima RDO del CIG (Codice Identificativo Gara) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, del CUP (Codice Unico di Progetto), precedentemente richiesti, ai sensi dell’art. 3 comma 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.
7. Il Fornitore contraente sarà tenuto a comunicare al Punto Ordinante, entro e non oltre 7 giorni dalla stipula del Contratto, i dati afferenti al Conto Bancario o Postale dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei flussi finanziari relativi al contratto stipulato nonché le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul conto/i corrente del Fornitore contraente dedicato/i.
8. Il Fornitore contraente è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
9. Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, il Fornitore contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato e, in generale, al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla normativa applicabile e dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.
Articolo 18
Subappalto
1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.
2. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare al Punto Ordinante, al Soggetto Aggiudicatore contraente e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il Fornitore contraente si impegna a depositare presso il Punto Ordinante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore contraente, il quale rimane l’unico e solo responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne il Punto Ordinante e il Soggetto Aggiudicatore contraente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
8. Il Fornitore contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, in Punto Ordinante annullerà l’autorizzazione al subappalto.
12. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.