Contract
XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell’Unione europea)
S O M M A R I O
ATTI DEL GOVERNO:
Sull’ordine dei lavori ......................................................................... 201
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/ 110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Atto n. 142 (Esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere
favorevole) ................................................................................. 201
Sull’ordine dei lavori ......................................................................... 204
SEDE CONSULTIVA:
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell’Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione dell’Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l’11 novembre 2016. C.
2091 Governo (Parere alla III Commissione) (Xxxxx e conclusione – Parere favorevole) . 205
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005. C. 2165, approvato
dal Senato (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio) .............................. 207
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno
1999. C. 2333 (Parere alla III Commissione) (Xxxxx e conclusione – Parere favorevole) . 210
ATTI DEL GOVERNO:
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (Europêche). Atto n. 154 (Esame, ai sensi dell’articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole) . . . | 212 |
ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) ........................................ | 215 |
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA: | |
Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’anno 2021. COM(2019)581 final (Parere alla XIII Commissione) (Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni) .................. | 213 |
ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) ........................................ | 216 |
ERRATA CORRIGE .......................................................................... | 214 |
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 12 febbraio 2020. — Xxxxx- xxxxx del presidente Xxxxxx XXXXXXXX.
La seduta comincia alle 14.05.
Sull’ordine dei lavori.
Xxxxxx XXXXXXXX, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un’inversione dell’ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere dapprima all’esame dell’atto del Governo
n. 142, quindi all’esame dei provvedimenti in sede consultiva, successivamente all’e- same dell’atto del Governo n. 154 e, infine, all’esame dell’atto dell’Unione europea ai fini dell’espressione del parere alla XIII Commissione.
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, recante recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di paga- mento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regola- mento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di paga- mento basate su carta.
Atto n. 142.
(Xxxxx, ai sensi dell’articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto all’ordine del giorno.
Xxxxxx XXXXXXXX, presidente, ricorda che il termine per l’espressione del parere scade il 22 febbraio prossimo. Dà quindi conto delle sostituzioni.
Xxxxx XX XXXX (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad espri- mersi, ai fini dell’espressione del parere da rendere al Governo, sullo schema di de-
creto legislativo recante disposizioni inte- grative e correttive al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, con cui è stata recepita la direttiva (UE) 2015/2366 rela- tiva ai servizi di pagamento nel mercato interno (cosiddetta payment services direc- tive 2 – PSD2).
In via preliminare segnala che il prov- vedimento in esame trae origine dalla rettifica della PSD2, pubblicata nella Gaz- zetta Ufficiale dell’Unione europea del 23 aprile 2018, a seguito della quale il Go- verno ha ravvisato la necessità di proce- dere ad alcune integrazioni e correzioni del citato decreto legislativo n. 218 del 2017, emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli 11 e 12 della legge
n. 170 del 2016 (legge di delegazione eu- ropea 2015), nonché, più in generale, dal- l’esigenza di realizzare un più stretto al- lineamento tra le disposizioni della diret- tiva PSD2 e le norme nazionali adottate per il suo recepimento.
Ai fini di un inquadramento normativo, ricorda che la prima direttiva sui servizi di pagamento, la direttiva 2007/64/UE (payment services directive – PSD), rece- pita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, ha de- finito un quadro giuridico comune fina- lizzato a rendere uniforme, in tutti gli Stati membri dell’Unione, la prestazione dei servizi di pagamento e, allo stesso tempo, a favorire un ampliamento dell’of- ferta: la direttiva, inoltre, ha indicato tempi certi e uniformi per il completa- mento dell’operazione di pagamento, ha inteso accrescere la trasparenza vietando forme di tariffazione implicita e, infine, ha rafforzato la tutela dell’utente inducendo una maggiore consapevolezza nel rapporto con l’intermediario, accrescendo, altresì, la responsabilità diretta del prestatore di servizi rispetto al cliente. La successiva direttiva PSD2, del 2015, ha revisionato la precedente direttiva PSD, al fine di pro- muovere lo sviluppo di un mercato interno dei pagamenti al dettaglio efficiente, sicuro e competitivo, rafforzando la tutela degli utenti dei servizi di pagamento, nonché sostenendo l’innovazione e aumentando il livello di sicurezza dei servizi di paga-
mento elettronici. Ricorda che ulteriore finalità della citata direttiva PSD2 è quella di impedire ai fornitori di beni e servizi di porre a carico dei consumatori costi ag- giuntivi per l’utilizzo di carte di paga- mento, proteggendo in modo più efficace i consumatori dalle frodi e dagli abusi. Inoltre, mentre l’ambito di applicazione della direttiva PSD era limitato ai paga- menti interni all’Unione, la PSD2 ha esteso un certo numero di obblighi (tra cui gli obblighi informativi) anche ai pagamenti da e per Paesi terzi, ove uno dei prestatori di servizi di pagamento sia sito nell’Unione europea.
Segnala, inoltre, che il regolamento (UE) n. 2015/751, relativo alle commis- sioni interbancarie sulle operazioni di pa- gamento basate su carta, stabilisce l’appli- cazione di massimali uniformi di commis- sioni interbancarie sulle transazioni di pagamento nazionali e transnazionali ef- fettuate tramite carta in tutto il territorio dell’Unione europea.
Nel rinviare alla documentazione pre- disposta dagli uffici per una descrizione puntuale e dettagliata delle disposizioni introdotte dal provvedimento, ricorda che esso è composto da cinque articoli, recanti le modificazioni alla normativa vigente necessarie a meglio allinearla alla direttiva PSD2, come da ultimo rettificata.
In particolare, segnala l’articolo 1 dello schema che reca le modifiche al Testo unico bancario (TUB). In primo luogo, al comma 1, la lettera a) modifica l’articolo 114-quater del TUB che disciplina gli isti- tuti di moneta elettronica, sostituendo il termine « Stato membro » con « Stato co- munitario ». Al riguardo, rileva che l’in- tervento sembra finalizzato ad allineare il testo dell’articolo alla definizione di
« Stato comunitario », contenuta nelle de- finizioni di cui all’articolo 1; tuttavia, alla luce del fatto che il termine « Stato mem- bro » figura più volte nel Testo unico e, comunque, pare riferibile proprio alla de- finizione di Stato membro della Comunità europea, la novella appare ascrivibile a un intervento di carattere parziale. Osserva che sarebbe, pertanto, opportuno proce- dere a un complessivo aggiornamento
della terminologia utilizzata nel TUB, pas- sando alla definizione di « Stato membro: Stato membro dell’Unione europea ».
Rileva inoltre che il comma 1, lettera b), interviene sull’articolo 114-septiesdecies del TUB, che disciplina i prestatori del servizio di informazione sui conti. Osserva che la modifica riguarda la disciplina da applicare ai soggetti che prestano tale servizio in via esclusiva, dalla quale viene espunto il riferimento all’articolo 128-bis del TUB, che riguarda i sistemi di risolu- zione stragiudiziale delle controversie con la clientela: la possibilità di ricorrere a tali sistemi per controversie relative al servizio di informazione sui conti era stata prevista in mancanza del relativo riferimento nella PSD2 e, pertanto, viene eliminata con il correttivo per garantire l’allineamento della disciplina nazionale a quella euro- pea.
Ricorda altresì che il comma 1, lettera
c), interviene sull’articolo 128 del TUB, che disciplina i controlli eseguiti dalla Banca d’Italia sul rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti presso le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e gli intermediari finanziari: la modifica, oltre a correggere un refuso, è volta a integrare alcune condotte fra quelle sanzionabili in quanto esplicitamente richiamate dalla normativa europea.
Segnala il comma 1, lettera e), che interviene sull’articolo 144, comma 5-bis del TUB, integrando gli obblighi di infor- mazione degli intermediari del credito fra quelli in relazione ai quali l’intermediario mandante, nel caso in cui riscontri viola- zioni della normativa e inosservanze di obblighi cui sono tenuti gli agenti in atti- vità finanziaria, è tenuto ad adottare im- mediate misure correttive e a trasmettere la documentazione relativa alle violazioni riscontrate all’Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori credi- tizi.
Passando all’illustrazione dell’articolo 2, rileva che esso reca modifiche al decreto legislativo n. 11 del 2010, che ha dato
attuazione alla direttiva PSD del 2007. Più nel dettaglio, fa presente che la lettera a) del comma 1 interviene sull’articolo 27 del citato decreto, che prevede un diritto di regresso nell’ipotesi in cui la responsabilità di un prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile a un altro prestatore dei medesimi servizi o a un qualsiasi altro soggetto interposto nell’esecuzione dell’o- perazione. La modifica, che deriva dalla necessità di recepire una delle rettifiche della PSD2 pubblicate nel 2018, è finaliz- zata ad aggiungere tra le ipotesi di re- gresso anche la responsabilità in caso di prestazione dei servizi di disposizione di ordine di pagamento per la mancata, ine- satta o tardiva esecuzione dell’operazione di pagamento.
Segnala inoltre che la lettera b) del
comma 1 interviene sull’articolo 34-bis del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, che disciplina il limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate con carta di debito dai consumatori. Osserva che il comma 1 del citato articolo prevede che, fino al 9 dicembre 2020, per tali opera- zioni, i prestatori di servizi di pagamento possano applicare una commissione inter- bancaria media ponderata non superiore all’equivalente dello 0,2 per cento del va- lore medio annuo di tutte le operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito all’interno dello stesso schema di carte di pagamento; il successivo comma 3, facendo salva la disciplina applicabile fino al 9 dicembre 2020, la quale, come ac- cennato, utilizza come parametro per la determinazione quantitativa del limite alle commissioni il valor medio delle opera- zioni nazionali, prevede uno specifico va- lore del limite, pari a 0,05 euro per ciascuna operazione. Tale commissione in- terbancaria per operazione può anche es- sere combinata con una percentuale mas- sima non superiore allo 0,2 per cento del valore di ciascuna operazione a condizione che la somma delle commissioni interban- carie dello schema di carte di pagamento non superi mai lo 0,2 per cento del valore totale annuo delle operazioni nazionali effettuate tramite tali carte di debito al-
l’interno di ciascuno schema di carte di pagamento. Sottolinea che con la modifica in esame, l’ultimo capoverso del comma 3, in cui si fa riferimento alla trasmissione da parte degli schemi di carte di paga- mento alla Banca d’Italia di una relazione illustrativa delle modalità con le quali viene garantito il rispetto dei criteri suin- dicati, viene eliminato e contestualmente inserito nello stesso articolo come comma a sé stante (3-bis), in modo da separare la definizione dell’onere di conformità dal correlato obbligo informativo: l’inadempi- mento di quest’ultimo (trasmissione della relazione illustrativa sul rispetto dei limiti alle commissioni interbancarie), con ulte- riore modifica, recata dall’articolo 2, comma 1, lettera e) dello schema in esame, viene incluso nelle fattispecie da sanzio- nare ai sensi dell’articolo 34-sexies del decreto legislativo n. 11 del 2010.
Ricorda inoltre che la lettera c) del comma 1 interviene apportando una mo- difica formale all’articolo 34-ter del de- creto legislativo n. 11 del 2010 che stabi- lisce, per le operazioni di importo infe- riore a euro 5, l’applicazione di una com- missione interbancaria di importo ridotto. Xxxxxxx, infine, la lettera d) del mede- simo comma 1 dell’articolo 2, che inter- viene sull’articolo 34-quinquies del decreto legislativo n. 11 del 2010, recante la di- sciplina delle sanzioni relative alla viola- zione degli obblighi in materia di com- missioni interbancarie. La prima modifica riguarda l’aggiornamento della rubrica, volto a specificare l’ambito delle violazioni oggetto di sanzione (« sanzioni in materia di commissioni interbancarie »). In se- condo luogo, viene modificato il comma 1 nella parte in cui elenca le disposizioni la cui inosservanza determina l’applicazione della sanzione. In particolare, rimarca che per garantire la piena attuazione della disciplina europea vengono inclusi nell’e- lenco anche gli obblighi derivanti dagli articoli 3, paragrafo 1 e 4 del regolamento
(UE) n. 751/2015.
Ricorda, quindi, sinteticamente il con- tenuto dei restanti articoli dello schema di decreto in esame: l’articolo 3 reca corre- zioni formali al decreto legislativo 18 ago-
sto 2015, n. 135 (di attuazione all’articolo
11 del regolamento (UE) n. 260/2012 sui requisiti tecnici per i bonifici); l’articolo 4 contiene una modifica, anch’essa formale, al decreto legislativo n. 218 del 2017 (di attuazione della citata direttiva PSD2); l’articolo 5 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.
Conclusivamente, ricorda che la VI Commissione Finanze ha già espresso il proprio parere favorevole sul provvedi- mento. Non ravvisando elementi ostativi con riferimento ai profili di competenza della Commissione, preannuncia un orien- tamento favorevole sul provvedimento.
Xxxxxxxxxx XXXXXX XXXXX (LEGA), nel far presente di aver cercato di segnalare, nel corso dello svolgimento della relazione, che la Commissione poteva non essere in numero legale per deliberare a causa delle assenze della maggioranza, preannuncia l’intenzione di abbandonare i lavori da parte dei membri dei gruppi di opposi- zione.
Xxxxxx XXXXXXXX, presidente, sottolinea che per l’ordinata conduzione dei lavori è del tutto inopportuno interrompere l’espo- sizione del relatore di un provvedimento, essendo naturalmente possibile dare la parola ai membri della Commissione che la richiedano, anche per interventi sull’or- dine dei lavori o sui lavori della Commis- sione, al termine dell’illustrazione della relazione.
Constata che i membri dei gruppi di opposizione hanno abbandonato i lavori della seduta. Xxxxxx al relatore se intenda proporre già in questa seduta una propo- sta di parere.
Xxxxx XX XXXX (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di pa- rere del relatore.
Sull’ordine dei lavori.
Xxxxxxx XXXXXXXXX (FDI) evidenzia che, nel momento in cui il deputato Xxxxxx Xxxxx ha chiesto di poter intervenire nel corso della illustrazione della relazione, la maggioranza non aveva un numero di deputati sufficiente a garantire il numero legale per deliberare. Stigmatizza, per- tanto, che al deputato che lo aveva chiesto sia stato impedito di intervenire.
Xxxxxxxx XXXXXXXX (FI) stigmatizza la circostanza che non sia stata data la parola al deputato Xxxxxx Xxxxx, come da lui richiesto, impedendogli in tal modo di richiedere una verifica del numero legale. È dell’avviso che sia nei poteri discrezio- nali della Presidenza, quando ne ravvisi l’opportunità, dare la parola a chi lo richiede anche qualora ciò possa inter- rompere l’illustrazione della relazione sul provvedimento.
Ritiene, altresì, che per l’organizza- zione dei suoi lavori la Commissione fissa tempi ben definiti, che comportano che l’orario di convocazione sia rispettato da parte dei suoi componenti; in tal senso, è dell’avviso che sia necessario verificare il numero dei membri della Commissione presenti in quel momento. Sottolinea, infine, che le sue osservazioni intendono semplicemente evidenziare un fatto pu- ramente procedurale senza che ciò possa pregiudicare il clima di collaborazione che in questa prima parte della legisla- xxxx ha contraddistinto i lavori della Commissione.
Xxxxxx XXXXXXXX, presidente, nel riba- dire che sarebbe stato del tutto inoppor- tuno interrompere l’illustrazione della re- lazione, ricorda che per procedere alla verifica del numero legale è necessario che ne sia fatta richiesta nelle forme previste dal Regolamento, e comunque quando la Commissione stia per procedere ad una votazione, cosa che non è avvenuta.
Xxxxxxxxx XXXXX (M5S) si associa a quanto dichiarato dal Presidente.
Xxxxx XX XXXX (PD) ritiene che l’a- zione dell’opposizione sia pretestuosa in quanto la richiesta di intervento del de- putato Xxxxxx Vigna è stata formulata men- tre era in corso la fase dell’illustrazione della relazione, in un momento peraltro in cui non era stata ancora manifestata l’in- tenzione di formulare una proposta di parere. Precisa, inoltre, che successiva- mente ha ritenuto opportuno formulare una proposta di parere tenuto conto dei contenuti del provvedimento. Stigmatizza quindi il comportamento dei deputati del- l’opposizione in questa circostanza.
Xxxxxxxx XXXXXXXX (FI) osserva che il deputato Xxxxxx Xxxxx non è riuscito ad avanzare la richiesta di verifica del nu- mero legale proprio in quanto gli è stata negata la parola. Ribadisce, peraltro, la sua intenzione di evidenziare un mero fatto procedurale, senza voler pregiudicare il clima collaborativo tra i membri della Commissione. Nel ribadire che spetta alla sensibilità della Presidenza valutare le di- verse situazioni, reputa inopportuno for- zare le situazioni.
Xxxxxxx XXXXXX (M5S) fa presente che nel corso della legislatura non è mai stata avanzata richiesta di verifica del numero legale. Crede che questo sia un dato di fatto su cui possano essere d’accordo tutti i deputati della Commissione. Invita dun- que i membri della Commissione a pro- seguire i lavori.
Xxxxxxxxxx XXXXXX XXXXX (LEGA) ri- tiene che l’opposizione abbia tenuto un comportamento corretto. Chiede quindi che la seduta sia sospesa rimarcando che la richiesta formale di verifica del numero legale non è stata formalizzata in ragione della dinamica in cui si sono svolti gli eventi.
Xxxxxx XXXXXXXX, presidente, ritiene che non vi siano le condizioni per giusti- ficare una sospensione della seduta e ri- corda nuovamente che non solo la richie- sta di verificare il numero legale non è stata avanzata, ma che, a fronte della
richiesta di intervento da parte del depu- tato Giglio Vigna, avvenuta nel corso dello svolgimento della relazione, la Presidenza aveva palesato la disponibilità di conce- dere la parola al termine dell’intervento del relatore.
Xxxxxx XXXXXXXXX (IV) ricorda come il clima in Commissione, in termini di collaborazione e rispetto reciproco, sia stato sempre eccellente. Rileva che quanto accaduto nella seduta odierna si è verifi- cato mentre il relatore illustrava i conte- xxxx del provvedimento e rammenta che è prassi che siano consentiti interventi sul- l’ordine dei lavori soltanto dopo la con- clusione degli interventi in corso senza interruzioni.
La seduta termina alle 14.35.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 12 febbraio 2020. — Xxxxx- xxxxx del presidente Xxxxxx XXXXXXXX.
La seduta comincia alle 14.35.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell’Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra, per tener conto dell’adesione del- l’Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l’11 no- vembre 2016.
C. 2091 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Xxxxx e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Xxxxxxxxx XXXXXX (M5S), relatrice, il- lustrando il provvedimento in esame se- gnala che il Protocollo costituisce lo stru- mento giuridico per l’adesione dell’Ecua- dor all’Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall’altra (cosiddetto « accordo multipartito »).
Ricorda che a seguito del ritiro della Bolivia dai negoziati per un accordo di associazione tra l’Unione europea e la Comunità andina, il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea a negoziare un accordo commer- ciale con i Paesi della Comunità andina (Bolivia, Colombia, Ecuador e Perù) che condividevano l’obiettivo generale di un accordo equilibrato, ambizioso, globale e compatibile con le regole dell’Organizza- zione mondiale del commercio (OMC). Nel gennaio 2009 sono stati quindi aperti i negoziati per un Accordo commerciale tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Colombia, l’Ecuador e il Perù, dall’altro (Accordo multipartito). Tuttavia, dopo quattro round negoziali, l’Ecuador ha deciso di ritirarsi, chiedendo la previa soluzione del contenzioso pendente in sede di OMC sull’accesso delle banane al mer- cato dell’Unione europea, nonché la con- clusione di un memorandum d’intesa in materia di sviluppo.
Ricorda altresì che il 26 giugno 2012 l’Unione europea ha firmato un accordo commerciale con la Colombia e il Perù che si applica in via provvisoria dal 1o marzo 2013 per il Perù e dal 1o agosto 2013 per la Colombia e che l’Italia ha depositato lo strumento di ratifica il 5 ottobre 2015 in virtù dell’autorizzazione alla ratifica con- cessa con la legge 24 luglio 2015, n. 120.
Osserva che il predetto Accordo è stato il primo accordo commerciale concluso dall’Unione europea dopo l’entrata in vi- gore del Trattato di Lisbona. Si tratta di un Accordo ambizioso che rappresenta, a tutt’oggi, uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell’integrazione re- gionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali. L’Accordo multipartito con la Colombia e il Perù costituisce un pilastro della stra- tegia dell’Unione europea, per rafforzare i legami politici, economici e culturali con l’America Latina ed è un fondamentale strumento di promozione dei princìpi de- mocratici, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani (che costituisce una clausola essenziale dell’Accordo). Ri- leva, inoltre, che esso rappresenta un’im-
portante tappa di avanzamento delle re- lazioni esterne dell’Unione europea sul piano commerciale e degli investimenti, in quanto prevede una progressiva e reci- proca liberalizzazione degli scambi grazie all’eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un migliora- mento dell’accesso al mercato dei prodotti agricoli, nonché che l’Accordo costituisce, altresì, un solido quadro giuridico per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti, facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in ma- teria di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza.
Segnala che l’articolo 329 dell’Accordo stabilisce le disposizioni in base alle quali altri Paesi membri della Comunità andina possono diventare parti dell’Accordo com- merciale e che, quindi, a seguito della richiesta presentata dall’Ecuador di riav- viare i negoziati con l’Unione europea per diventare Parte dell’Accordo commerciale, nel 2014 sono ripresi i negoziati tra Bru- xelles e Quito, che si sono conclusi nel luglio 2014 con la sigla del Protocollo di adesione.
Evidenzia che l’Accordo commerciale tra l’Unione europea, la Colombia, l’Ecua- dor e il Perù è in applicazione provvisoria dal 1o gennaio 2017, con esclusione degli articoli 2 (Disarmo e non proliferazione delle armi di distruzione di massa), 202, paragrafo 1 (Rispetto delle parti di diritti e gli obblighi che derivano dalla Conven- zione di Parigi e dell’accordo TRIPS – relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio), 291 (Procedimenti amministrativi) e 292 (Rie- same e impugnazione), come previsto dal- l’articolo 330, paragrafo 3, dell’Accordo stesso, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione. Fa presente che secondo la valutazione dell’impatto economico condotta dalla Commissione europea, grazie al Protocollo si prevede un aumento delle esportazioni verso l’Ecuador di oltre il 40 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori eu- ropei nella misura di almeno 106 milioni di euro all’anno e nuove possibilità di
accesso al mercato per quanto riguarda automobili e macchinari. Sottolinea, inol- tre, che è stata infine segnalata la rile- vanza dell’Accordo per l’industria italiana del tonno in scatola e delle conserve ittiche.
Rileva che il Protocollo, che si compone di 29 articoli, suddivisi in 11 sezioni (e XX allegati), ha natura mista in quanto, pur rientrando la politica commerciale co- mune tra le materie di competenza esclu- siva dell’Unione europea (articolo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea – TFUE), alcune sue limitate disposizioni rientrano nella competenza concorrente (articolo 4 del TFUE) dell’U- nione europea e degli Stati membri.
Ricorda, peraltro, che il Protocollo, rappresentando un’intesa di predominante natura commerciale che si basa sui prin- cìpi normativi europei vigenti, non ri- chiede modifiche o integrazioni dell’ordi- namento nazionale e, di conseguenza, non ha alcun impatto sull’ordinamento interno né oneri per la finanza pubblica.
Per quanto riguarda il disegno di legge di ratifica, ricorda che esso si compone, come di consueto, di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo; l’articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, men- tre l’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge.
Conclusivamente, nell’auspicare una ra- pida approvazione del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo, che s’inserisce pienamente nella politica commerciale dell’Unione europea intesa a definire una disciplina condivisa – in questo caso con alcuni importanti Stati latino-americani – in tema di appalti pubblici, servizi ed investimenti, rileva che, per quanto di competenza della Commis- sione, non sussistono profili ostativi al suo ulteriore corso e segnala che in Commis- sione esteri si è convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative. Per tali ragione, in assenza di obiezioni da parte dei membri della Commissione, pro- pone di esprimere già in questa seduta un parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di pa- rere favorevole della relatrice.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio cultu- rale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005.
C. 2165, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Xxxxxx XXXXXXXXXXXX (PD), relatrice, avverte che la Commissione è oggi convo- cata per esprimere il parere alla Commis- sione Affari esteri sulla proposta di legge
C. 2165, approvata dal Senato, recante la ratifica e l’esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005, cui, in Commissione di merito, è stata abbinata la proposta di legge C. 476 Xxxxxx.
Ricorda, preliminarmente, che la pre- detta Convenzione quadro, entrata in vi- gore nel 2011 e già ratificata da diciotto Stati membri del Consiglio d’Europa, pro- muove un originale approccio alla cono- scenza ed all’uso dell’eredità culturale, collocandoli nel complesso dei diritti umani ed in particolare nell’ambito del diritto dell’individuo a prendere libera- mente parte alla vita culturale della co- munità e a godere delle arti, come previsto dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 e dal Patto internazio- nale sui diritti economici, sociali e cultu- rali del 1966.
Osserva che la Convenzione, sotto- scritta dall’Italia il 27 febbraio 2013, in- tende valorizzare una comprensione più ampia del patrimonio culturale e del suo rapporto con le comunità che lo hanno prodotto ed ospitato e contribuire alla costruzione di società pacifiche e demo- cratiche. Definisce gli obiettivi generali e suggerisce possibilità di intervento da parte degli Stati firmatari, in particolare
in ordine alla promozione di un processo partecipativo di valorizzazione del patri- monio culturale integrando, altresì, gli strumenti internazionali esistenti in mate- ria. La Convenzione non impone specifichi obblighi di azione per i Paesi firmatari, lasciando ad essi la libertà di valutare i mezzi più convenienti per l’attuazione delle misure in essa previste.
Passando all’illustrazione del testo, ri- corda che esso si articola in un pream- bolo e 23 articoli, suddivisi in cinque Parti. La Parte I richiama gli ideali e i principi posti a fondamento del Consiglio d’Europa e rimarca il valore e il poten- ziale del patrimonio culturale come ri- sorsa per lo sviluppo durevole e per la qualità della vita. Definisce quindi i pro- pri obiettivi, individuando un « diritto al patrimonio culturale », cioè in sostanza riconoscendo la responsabilità individuale e collettiva nei confronti del patrimonio culturale e sottolineando l’importanza della conservazione di questo patrimonio ed il suo ruolo nella costruzione di una società pacifica e democratica (articolo 1). Il « patrimonio culturale » è definito come l’insieme delle risorse ereditate dal passato, riflesso di valori e delle cre- denze, e la « comunità patrimoniale » quale l’insieme di persone che attribui- scono valore a quel patrimonio (articolo 2). La Convenzione definisce quindi i diritti e le responsabilità concernenti il patrimonio culturale e fissa l’impegno per le Parti firmatarie a riconoscere il suo interesse pubblico, a valorizzarlo, a pre- disporre disposizioni legislative conse- guenti e a favorire la partecipazione alle attività ad esso correlate (articoli 4 e 5). Fa presente che la Parte II della Con- venzione (articoli 7-10) è dedicata al con- tributo del patrimonio culturale allo svi- luppo dell’essere umano e della società, ed esplicita l’impegno delle Parti ad utilizzare tutte le caratteristiche del patrimonio cul- turale per contribuire ai processi di svi- luppo economico, politico e sociale, per rafforzare la coesione sociale e per pro- muovere obiettivi di qualità nelle modifi-
cazioni dell’ambiente (articoli 8-10).
Rileva che la Parte III (articoli 11-14) è dedicata al tema della responsabilità con- divisa nei confronti del patrimonio cultu- rale e alla partecipazione del pubblico, e prescrive l’impegno delle Parti a promuo- vere un’organizzazione congiunta delle re- sponsabilità da parte delle istituzioni pub- bliche e ad incoraggiare l’accesso al pa- trimonio culturale, anche attraverso l’uti- lizzo delle tecnologie digitali. Il testo traccia inoltre uno stretto raccordo fra il patrimonio culturale e gli strumenti della conoscenza e della formazione (articolo 13).
Ricorda che la Parte IV (articoli 15-17) è dedicata ai meccanismi di controllo e di cooperazione in relazione al patrimonio culturale, impegnando le Parti a svilup- pare un esercizio di monitoraggio in tema di legislazione e di politiche, attribuendo questo compito a un apposito Comitato, nominato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa mentre, infine, la Parte V (articoli 18-23) definisce le modalità per la firma, per l’adesione, per l’applicazione territoriale, per la denuncia e per l’emen- dabilità del testo convenzionale.
Per quanto attiene ai contenuti della proposta di legge in esame, evidenzia che essa, già approvata dall’altro ramo del Parlamento, ripropone i contenuti di un disegno di legge presentato nella prece- dente legislatura, di cui la Commissione affari esteri del Senato concluse positiva- mente l’esame; si compone di cinque ar- ticoli che riguardano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica (articolo 1), l’ordine di esecuzione (articolo 2), le mi- sure attuative della Convenzione (articolo 3), la copertura finanziaria (articolo 4) e l’entrata in vigore (articolo 5).
In particolare, segnala che l’articolo 3 autorizza la spesa annua di un milione di euro per l’attuazione delle finalità previste dalla Convenzione; inoltre, al fine di fa- vorire la correlazione tra il patrimonio culturale, il settore dell’istruzione e quello della formazione, prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca (ricordando, peraltro, che da gennaio 2020 il Ministero dell’istru- zione, dell’università e della ricerca è stato
scorporato dando vita al Ministero dell’i- struzione e al Ministero dell’università e della ricerca) – di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale – siano stabilite le modalità di attuazione della Convenzione, prevedendo in particolare un programma triennale di iniziative dirette al perseguimento delle linee di intervento previste dalla Convenzione, tale che assi- curi su base pluriennale il perseguimento di tutti gli obiettivi previsti dalla Conven- zione. Dall’applicazione della Convenzione, da realizzare anche mediante la salvaguar- dia delle figure professionali coinvolte nel settore, non possono derivare limitazioni rispetto ai livelli di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale garantiti dalla Costituzione e dalla vigente legislazione in materia: ricorda che tale disposizione, recata dal comma 2 dell’ar- ticolo 3, recepisce espressamente le con- dizioni poste dalla I Commissione Affari costituzionali del Senato.
Xxxxxxxx, come precedentemente ac- cennato, che alla proposta di legge C. 2165, approvata dal Senato, è stata abbinata in Commissione affari esteri la proposta di legge C. 476 Xxxxxx, che sostanzialmente reca l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione e l’ordine di esecuzione della stessa.
Ritiene che la Convenzione di Faro abbia comunque già svolto una funzione storica nel favorire le azioni di tutela dell’eredità culturale in Paesi con una legislazione meno aggiornata di quella ita- liana; tenuto conto che il nostro Paese può vantare una consolidata tradizione norma- tiva in materia, si dice dell’avviso che la Convenzione possa rappresentare, peral- tro, l’occasione per cercare nuove forme di coinvolgimento dei cittadini in una ge- stione sostenibile del patrimonio culturale italiano.
Fa presente che la Commissione affari esteri, dopo avere svolto attività conosci- tiva attraverso un apposito ciclo di audi- zioni, in data 5 febbraio 2020 ha delibe- rato di adottare la proposta di legge C. 2165, approvata in un testo unificato dal
Senato, come testo base per il seguito dell’esame in sede referente e convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative.
Conclusivamente, rilevando che, per quanto di competenza della Commissione, non sussistono profili ostativi, auspica una rapida approvazione definitiva del provve- dimento che valuta assai positivo sia per la promozione di un maggiore protagonismo della cittadinanza nel campo della tutela del patrimonio culturale, sia per il rico- noscimento del diritto, individuale e col- lettivo, « a trarre beneficio dal patrimonio culturale e a contribuire al suo arricchi- mento ». Per tali ragioni, in assenza di obiezioni da parte dei membri della Com- missione, propone di esprimere già in questa seduta un parere favorevole.
Xxxxxxx XXXX (LEGA) chiede che l’i- struttoria sul provvedimento in titolo possa essere arricchita con un ciclo di audizioni.
Xxxxxx XXXXXXXXXXXX (PD), relatrice, ricorda che la VII Commissione ha svolto audizioni concernenti il provvedimento in esame. Per tale ragione, non reputa op- portuno procedere allo svolgimento di ul- teriore attività conoscitiva.
Xxxxxx XXXXXXXX, presidente, nell’asso- ciarsi alle considerazioni testé svolte, chiede comunque alla relatrice se ritenga possibile un rinvio del seguito dell’esame del provvedimento al fine di acquisire maggiori approfondimenti.
Xxxxxx XXXXXXXXXXXX (PD), relatrice, ritiene che possa esservi il tempo per ulteriori limitati approfondimenti, dando spazio a eventuali contributi da parte dei gruppi di opposizione.
Xxxxxx XXXXXXXX, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell’esame ad altra se- duta.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposi- zioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Libreville il 28 giugno 1999.
C. 2333.
(Parere alla III Commissione).
(Xxxxx e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame del provvedimento in titolo.
Xxxxxx XXXXXXXXX (IV), relatore, av- verte che la Commissione è oggi convocata per esprimere il parere alla III Commis- sione Affari esteri sul disegno di legge recante la Ratifica della Convenzione tra la Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. Ricorda, preliminarmente, che il Ga- bon, ex colonia francese, indipendente dal 1960, è uno Stato dell’Africa centrale di circa 2 milioni di abitanti, affacciato sul golfo di Guinea ed incastonato fra Guinea Equatoriale, Camerun e Congo. Repub- blica semipresidenziale, può vantare ab- bondanti risorse naturali e considerevoli investimenti stranieri tali da farne in po- tenza uno dei Paesi più ricchi dell’intero continente africano. Con riferimento alle relazioni con l’Italia, osserva che il Gabon può svolgere un ruolo positivo per l’inter- nazionalizzazione delle imprese italiane sia sul piano commerciale, sia sul piano dello sviluppo degli investimenti italiani all’estero, in quanto può offrire ottime occasioni sia per gli investimenti diretti nel settore delle materie prime, sia per la delocalizzazione di attività produttive, sfruttando per esempio le agevolazioni offerte dal Governo gabonese alle imprese che si installino nelle zone franche locali
(area di Nkok).
Osserva, altresì, che la Convenzione in esame risponde all’esigenza di disciplinare in maniera più efficiente ed equilibrata gli aspetti fiscali delle relazioni economiche fra i due Paesi, al fine di eliminare il
fenomeno della doppia imposizione, di prevenire le evasioni fiscali e di porre gli investitori italiani in una posizione privi- legiata rispetto agli operatori economici di altre nazionalità.
Per quanto concerne il suo contenuto, fa presente che essa si compone di trenta articoli, suddivisi in VI Capitoli, e di un Protocollo; richiama il modello di conven- zione fiscale dell’OCSE e trova applica- zione nei riguardi delle persone fisiche e giuridiche residenti negli Stati contraenti (articolo 1), limitatamente all’imposizione sui redditi (articolo 2), e – per la parte italiana – all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), all’imposta sul reddito delle società (IRES) e all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Rileva che la Convenzione definisce il concetto di residenza (articolo 4), di sta- bile organizzazione (articolo 5) e di utili di impresa (articolo 7), accogliendo il prin- cipio generale in base a cui gli utili di impresa sono imponibili nello Stato di residenza dell’impresa stessa, ad eccezione dei redditi prodotti per il tramite di una organizzazione stabile. Il testo disciplina, quindi, le modalità di tassazione dei red- diti immobiliari (articolo 6) e degli utili derivanti da navigazione marittima e aerea
(articolo 8).
Con riferimento alle imposizioni sui dividendi (articolo 10), sugli interessi (ar- ticolo 11) e sulle royalties (articolo 12), segnala che la Convenzione stabilisce un criterio impositivo concorrente fra lo Stato di residenza e quello della fonte, fissando un’aliquota massima di prelievo da parte di quest’ultimo al 15 per cento per i dividendi e al 10 per cento per gli interessi e i canoni, ponendo quindi condizioni – come evidenzia la relazione illustrativa che accompagna il provvedimento – che ap- paiono del tutto favorevoli agli operatori italiani che investano nel Paese africano. Al riguardo, segnala altresì il punto 4 del Protocollo annesso al testo base che include il riferimento alla clausola della nazione più favorita, in base alla quale ove il Gabon accordasse ad un altro Stato dell’OCSE aliquote più favorevoli rispetto a quelle previste dall’accordo in titolo, le
ritenute alla fonte per i casi disciplinati dall’intesa verrebbero automaticamente al- lineate a quelle più vantaggiose.
Ricorda poi che l’articolo 13 della Con- venzione stabilisce l’imposizione esclusiva nello Stato di residenza, ad eccezione degli utili di capitale derivanti dall’alienazione di beni immobili o di beni immobili re- lativi ad organizzazioni stabili per i quali è prevista una potestà impositiva concor- rente dei due Stati; i successivi articoli disciplinano il trattamento fiscale sui red- diti derivanti da professioni indipendenti (articolo 14), da lavoro subordinato (arti- colo 15), da gettoni di presenza (articolo 16) e da attività di artisti e sportivi (ar- ticolo 17).
In materia di pensioni, rileva che la Convenzione (articolo 18) prevede la tas- sazione soltanto nello Stato di residenza, salvo che per i pagamenti erogati all’atto della cessazione del rapporto di lavoro di una persona fisica, mentre per le remu- nerazioni derivanti dallo svolgimento di funzioni pubbliche stabilisce di regola la tassazione nello Stato della fonte (articolo 19). Per i redditi di professori ed inse- gnanti temporaneamente soggiornanti in uno dei due Stati contraenti, l’articolo 20 dispone un’esenzione temporanea nel Pa- ese presso cui essi svolgano attività di ricerca o insegnamento e ciò al fine di facilitare gli scambi culturali; per gli stu- denti (articolo 21) viene prevista un’esen- zione a condizione che i redditi proven- gano da fonti situate al di fuori dello Stato presso il quale viene svolta l’attività di studio o apprendistato, in conformità di quanto previsto dal modello OCSE e, per quanto riguarda il trattamento dei redditi diversi (articolo 22), è prevista la tassa- zione esclusiva nello Stato di residenza.
Per quanto attiene ai meccanismi intesi ad evitare le doppie imposizioni, evidenzia che la Convenzione prevede (articolo 23), per entrambe le Parti, il ricorso al metodo di imputazione ordinaria. I successivi ar- ticoli dispongono quindi un principio di non discriminazione (articolo 24), una procedura amichevole per la risoluzione di eventuali casi di imposizione non conformi alla Convenzione (articolo 25), lo scambio
di informazioni fra le autorità per l’ap- plicazione dell’intesa bilaterale (articolo 26), l’intangibilità dei privilegi fiscali pre- visti per agenti diplomatici e funzionari consolari (articolo 27) e una procedura di rimborso per i casi garantiti di ritenute ridotte (articolo 28).
Ricorda, infine, che gli articoli 29 e 30 disciplinano l’entrata in vigore e le moda- lità di denuncia della Convenzione, mentre il Protocollo contiene alcune precisazioni relative a sue specifiche disposizioni.
Per quanto riguarda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, che non produce effetti per l’erario italiano, fa presente che esso è composto di 3 articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettiva- mente, l’autorizzazione alla ratifica e l’or- dine di esecuzione dell’Accordo; l’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore della legge. Xxxxxxx, in ultimo, che il provvedimento è stato approvato all’unanimità dal Senato l’8 gennaio scorso.
Conclusivamente, nell’auspicare una ra- pida conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge, attesa l’importanza per il nostro Paese della Convenzione in oggetto, rileva che, per quanto di compe- tenza della Commissione, non sussistono profili ostativi e segnala che in Commis- sione esteri si è convenuto di rinunciare alla presentazione di proposte emendative. Per tale ragione, in assenza di obiezioni da parte dei membri della Commissione, pro- pone di esprimere già in questa seduta un parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di pa- rere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 14.40.
ATTI DEL GOVERNO
Mercoledì 12 febbraio 2020. — Xxxxx- xxxxx del presidente Xxxxxx XXXXXXXX.
La seduta comincia alle 14.40.
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell’accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle coopera- tive agricole nell’Unione europea (COGECA), la Fe- derazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (Europêche). Atto n. 154.
(Xxxxx, ai sensi dell’articolo 126, comma 2, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).
La Commissione inizia l’esame dello schema di decreto all’ordine del giorno.
Xxxxxx XXXXXXXX, presidente, ricorda che il termine per l’espressione del parere scade l’11 marzo prossimo.
Xxxxxxxxx XXXXXXX (M5S), relatrice, av- verte che la Commissione è chiamata ad esprimersi, ai fini del parere da rendere al Governo, sullo schema di decreto legisla- tivo recante il recepimento della direttiva (UE) 2017/159, che attua a livello unionale l’accordo europeo tra le parti sociali con- cernente l’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del la- voro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizza- zioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (Europêche), in base alla delega conferita dall’articolo 26 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea del 2018).
Ricorda, preliminarmente, che il rece- pimento della direttiva era previsto do- vesse avvenire entro il 15 novembre 2019 e che in data 23 gennaio 2020 il Segretario generale della Commissione europea ha avviato alcune nuove procedure di infra- zione per mancato recepimento di diret- tive europee, tra le quali, con la lettera di
costituzione in mora, la n. 2020/0066 per mancato recepimento proprio della diret- tiva (UE) 2017/159 in oggetto.
Rammenta che la direttiva attua a livello di Unione l’accordo europeo tra le parti sociali concernente l’attuazione della Convenzione C-188 del 2007 dell’OIL, ai fini del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca. In partico- lare, segnala che l’accordo europeo inter- viene sui seguenti aspetti: il lavoro a bordo e le condizioni di servizio; l’alloggio; l’ali- mentazione; la sicurezza sul lavoro; la tutela della salute e le cure mediche. Come precisa l’articolo 2 della direttiva, l’ac- cordo stabilisce livelli di tutela minimi, essendo fatta salva la facoltà degli Stati membri di « mantenere o introdurre di- sposizioni più favorevoli ai lavoratori ».
Ricorda, inoltre, che la Convenzione
oggetto di attuazione è entrata in vigore il
16 novembre 2017, avendo raggiunto il prescritto numero di ratifiche. Per la ra- tifica della Convenzione da parte italiana, disegni di legge di iniziativa parlamentare sono stati presentati alla Camera dei de- putati nella XVII Legislatura e nella XVIII (A.C. 941); di quest’ultimo, di iniziativa della deputata Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, non è ancora iniziato l’esame.
Fa presente che la figura dell’« Accordo europeo tra le parti sociali » è contemplata nell’articolo 155 del Trattato sul funzio- namento dell’Unione europea (TFUE), che stabilisce che « il dialogo fra le parti sociali a livello dell’Unione può condurre, se queste lo desiderano, a relazioni contrat- tuali, ivi compresi accordi » e prevede che tali accordi, qualora concernano, tra gli altri settori, il miglioramento dell’ambiente di lavoro, la protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in generale le condizioni di lavoro, possono essere at- tuati, su richiesta congiunta delle parti firmatarie, in base ad una decisione del Consiglio su proposta della Commissione europea. In particolar modo, il 21 maggio 2012, Cogeca, Federazione europea dei lavoratori dei trasporti ed Europêche hanno concluso un accordo finalizzato alla creazione di condizioni di parità per il
settore della pesca marittima attraverso l’attuazione della citata Convenzione C-188 dell’OIL e il 10 maggio dell’anno successivo hanno chiesto alla Commissione europea di attuarlo con la descritta pro- cedura: l’attuazione dell’accordo è quindi avvenuta con la citata direttiva 2017/159.
Sottolinea che l’articolo 26 della legge di delegazione europea n. 117 del 2019 ha delegato il Governo all’attuazione della suddetta direttiva, ponendo, oltre i prin- cipi e i criteri direttivi generali di cui all’articolo 1, comma 1, della medesima legge di delegazione europea, i seguenti principi e criteri direttivi specifici: assicu- rare che le norme introdotte garantiscano condizioni di lavoro e standard di salute e sicurezza adeguati; promuovere, nel ri- spetto delle disposizioni dell’Unione euro- pea, azioni volte al raggiungimento della parità salariale tra uomo e donna, con- trastando ogni forma di discriminazione. Evidenzia che la relazione illustrativa segnala l’attuale conformità dell’ordina- mento nazionale alle prescrizioni della Convenzione OIL e alla direttiva e la sua idoneità a garantire condizioni di lavoro e standard di salute e sicurezza adeguati per i lavoratori nel settore della pesca, nonché ad assicurare la parità salariale tra uomo e donna e a contrastare ogni forma di discriminazione. La medesima relazione illustrativa afferma che in base alla rico- gnizione delle norme già vigenti non sono necessarie ulteriori disposizioni di recepi- mento se non con riguardo alla designa- zione dell’Autorità competente di cui al- l’articolo 1, lettera c), dell’accordo sull’at-
tuazione della Convenzione.
Per tale motivo, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame è composto di due soli articoli. L’articolo 1 individua la predetta Autorità competente in una pluralità di amministrazioni: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Mini- stero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero della salute e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Le attività che i ministeri citati sono chiamati a svolgere in qualità di Autorità compe- tente sono riconducibili ai compiti istitu- zionali già loro attribuiti e destinate per-
tanto ad essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponi- bili a legislazione vigente. L’articolo 2, infine, reca la clausola di invarianza fi- nanziaria.
Conclusivamente, ricordando che per la mancata attuazione della direttiva (UE) 2017/159 l’Italia è sottoposta a procedura di infrazione da parte della Commissione europea, preannuncia un orientamento fa- vorevole sul provvedimento, dichiarandosi disponibile a deliberare in tal senso già nell’odierna seduta.
Nessuno chiedendo di intervenire, for- mula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi alle- gato 1).
Xxxx XXXXXXX (LEGA) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla pro- posta di parere della relatrice in ragione del fatto che ogni azione volta a tutelare i pescatori, peraltro esclusi dalla specifica tutela per lavoro usurante, è del tutto condivisibile. Raccomanda tuttavia che eventuali oneri conseguenti non ricadano sugli armatori, giacché moltissimi tra que- sti sono gli stessi pescatori.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).
La seduta termina alle 14.50.
ATTI DELL’UNIONE EUROPEA
Mercoledì 12 febbraio 2020. — Xxxxx- xxxxx del presidente Xxxxxx XXXXXXXX.
La seduta comincia alle 14.50.
Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’anno 2021.
COM(2019)581 final.
(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell’esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).
La Commissione prosegue l’esame del- l’atto dell’Unione europea in titolo, rin- viato nella seduta del 26 novembre 2019.
Xxxxxx XXXXXXXX, presidente, ricorda che l’esame è iniziato lo scorso 26 novem- bre in maniera congiunta con l’altro atto dell’Unione europea in materia di PAC, la
« Proposta di regolamento in materia di disciplina finanziaria a decorrere dall’e- sercizio finanziario 2021 e di flessibilità tra i pilastri per l’anno civile 2020, rela- tivamente alla politica agricola comune » (COM(2019)580).
Ricorda altresì che su entrambi gli atti è stato successivamente svolto un breve ciclo di audizioni informali insieme alla Commissione agricoltura, la Commissione esprimendo poi il parere solo relativa- mente al primo dei due atti, in ragione della sua urgenza.
Avverte quindi che oggi prosegue l’e- same del secondo dei due atti, al fine di esprimere un parere che sarà allegato al documento conclusivo che la Commissione di merito si accinge a votare e che sarà trasmesso alle Istituzioni europee.
Xxxxxxxxx XXXXXXX (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).
Xxxxx Xxxxxxx XXXXXXXX (FI) pre- annuncia il voto favorevole del suo gruppo. Esprime apprezzamento per il
contenuto delle osservazioni contenute nella proposta di parere, anche se presu- mibilmente ottimistiche tenuto conto di quanto sta accadendo.
Xxxxx XXXXXXXX (LEGA) dichiara che il suo gruppo si asterrà sulla proposta di parere testé formulata. Desta preoccupa- zione il mancato raggiungimento di un accordo sul Quadro finanziario plurien- nale (QFP) a causa dei divergenti interessi. A suo avviso, sarebbe stato opportuno formulare una proposta di parere più incisiva trasformando le osservazioni ivi contenute in condizioni. È, inoltre, dell’av- viso che le misure previste dal Green Deal europeo nel settore dell’agricoltura neces-
sitano di adeguate risorse finanziarie.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni della relatrice (vedi allegato 2).
La seduta termina alle 15.
ERRATA CORRIGE
Nel Bollettino delle Giunte e delle Com- missioni parlamentari n. 318 del 4 feb- braio 2020, a pagina 100, prima colonna, quarta riga, le parole: « La seduta comin- cia alle 15.45 » sono sostituite dalle se- guenti « La seduta comincia alle 14.45 ».
ALLEGATO 1
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell’accordo relativo all’attuazione della Conven- zione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confe- derazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (Europêche) (Atto n. 154).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione,
esaminato lo schema di decreto legi- slativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/159 attuativa dell’accordo rela- tivo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del la- voro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell’Unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l’Associazione delle organizza- zioni nazionali delle imprese di pesca dell’Unione europea (Europêche) (atto n. 154);
evidenziato che la relazione illustra- tiva segnala l’attuale conformità dell’ordi- namento nazionale alle prescrizioni della Convenzione OIL e alla direttiva e la sua idoneità a garantire condizioni di lavoro e standard di salute e sicurezza adeguati per i lavoratori nel settore della pesca, nonché ad assicurare la parità salariale tra uomo e donna e a contrastare ogni forma di discriminazione e che non sono necessarie ulteriori disposizioni di recepimento se
non riguardo la designazione dell’Autorità competente di cui all’articolo 1, lettera c), dell’accordo sull’attuazione della Conven- zione, nell’apprezzabile intento di com- piere un primo passo verso una codifica- zione dell’acquis sociale dell’Unione nel settore;
ricordato altresì che il Consiglio dei Ministri ha approvato, lo scorso 29 gen- naio, un disegno di legge recante ratifica ed esecuzione della richiamata Conven- zione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, che prevede la piena e intera esecuzione della Convenzione, a decorrere dalla sua entrata in vigore, dodici mesi dopo la data di registrazione della ratifica;
considerata l’esigenza di chiudere tempestivamente la procedura di infra- zione n. 2020/0066, avviata il 23 gennaio scorso per il mancato recepimento della suddetta direttiva, il cui termine è scaduto il 15 novembre 2019,
esprime
PARERE FAVOREVOLE.
ALLEGATO 2
Proposta di regolamento che stabilisce disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’anno 2021 (COM(2019)581 final).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La XIV Commissione Politiche dell’U- nione europea,
esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce disposizioni transitorie rela- tive al sostegno da parte del Fondo euro- peo agricolo per lo sviluppo rurale (FE- ASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) nell’anno 2021 e che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 229/2013 e (UE) n. 1308/2013 per
quanto riguarda le risorse e la loro distri- buzione nell’anno 2021 e i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le loro risorse e la loro applicabilità nel- l’anno 2021 (COM/2019/581);
premesso che:
nel mese di maggio 2018 la Com- missione europea ha presentato la propo- sta relativa al Quadro finanziario plurien- nale (QFP) dell’Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027 e, nel successivo mese di giugno, il pacchetto delle proposte legislative della politica agricola comune (PAC) per lo stesso pe- riodo;
alla luce del protrarsi dei negoziati tra gli Stati membri sulle proposte legi- slative riguardanti la nuova Politica agri- cola comune (PAC) 2021-2027, che po- trebbe ritardare la loro approvazione e l’avvio dell’applicazione del nuovo regime a partire dal 2021, la Commissione euro- pea ha proposto l’adozione di un pac- chetto di misure volto a definire il regime
da applicare in via transitoria nelle more dell’adozione del nuovo quadro di riferi- mento contenuto nelle proposte di riforma della PAC e di quelle relative al nuovo Quadro finanziario pluriennale per la me- desima programmazione;
a tal fine, la proposta di regola- mento in esame si pone l’obiettivo di garantire la continuità di determinati ele- menti della politica agricola comune (PAC) 2014-2020 anche per l’anno 2021;
considerato che appare ancora lungi dal pervenire ad un esito condiviso il negoziato relativo al QFP per le diverse posizioni emerse in seno al Consiglio, anche per quanto concerne le risorse as- segnate alla PAC;
rilevata l’esigenza che, in sede di negoziato, siano garantite adeguate dota- zioni per il finanziamento della PAC, an- che in considerazione delle politiche e delle misure previste dal Green Deal eu- ropeo volte a rafforzare l’ecosostenibilità dell’economia europea in vari settori tra cui l’agricoltura;
sottolineata la necessità che il pre- sente parere, unitamente al documento finale della Commissione di merito, sia trasmesso tempestivamente alla Commis- sione europea nell’ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti osservazioni:
valuti la Commissione di merito l’op- portunità di segnalare nelle competenti sedi europee:
1. l’esigenza di pervenire all’appro- vazione definitiva della proposta di rego- lamento a condizione che si giunga in tempi brevi alla conclusione dei negoziati sulla nuova PAC 2021-2027 e, più in generale sul QFP per la medesima pro- grammazione, evitando un prolungamento
ulteriore dei tempi che richiederebbe una revisione del contenuto del provvedimento, al fine di prevedere l’ulteriore proroga ed estensione di alcune misure fino all’en- trata in vigore del nuovo sistema;
2. la necessità di garantire, nell’am- bito dei predetti negoziati, adeguate ri- sorse per il finanziamento della PAC, an- che in considerazione delle misure previste dal Green Deal europeo nel settore dell’a- gricoltura e tenuto conto del rilevante ruolo del settore sul clima e sull’ambiente.