Piaggio & C. S.p.A.
Xxxxxxx & C. S.p.A.
Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing
Premessa ................................................................................................................................................. | 3 | |
1. | Definizioni...................................................................................................................................... | 4 |
2. | Soggetti Rilevanti .......................................................................................................................... | 5 |
3. | Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti..................................................................... | 5 |
4. | Soggetto Preposto ......................................................................................................................... | 6 |
5. | Operazioni soggette a comunicazione al Soggetto Preposto .................................................. | 7 |
6. | Modalità e termini della comunicazione al Soggetto Preposto .............................................. | 7 |
7. | Operazioni Rilevanti soggette a comunicazione al pubblico e alla Consob.......................... | 8 |
8. | Modalità e termini della comunicazione al pubblico e alla Consob delle Operazioni | |
Rilevanti ......................................................................................................................................... | 8 | |
9. | Blocking Period ............................................................................................................................. | 9 |
10. | Comunicazione della Procedura ai Soggetti Rilevanti............................................................. | 11 |
11. | Trattamento dei dati personali .................................................................................................... | 11 |
12. | Modificazioni e integrazioni........................................................................................................ | 12 |
PREMESSA
La presente Procedura regola gli obblighi informativi inerenti alle operazioni su strumenti finanziari compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, come di seguito individuate dalla Procedura medesima, al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del mercato e adeguate misure preventive contro gli abusi di mercato e, in particolare, contro l’abuso di informazioni privilegiate.
La Procedura è adottata da Piaggio & C. S.p.A. in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016.
Inoltre, la Procedura deve essere applicata e interpretata in conformità agli orientamenti dell’ESMA (ivi incluse le Q&A ESMA, come infra definite) e della Consob, per quanto di rispettiva competenza.
La presente Procedura, in vigore dal 3 luglio 2016, è stata da ultimo aggiornata in data 8 novembre 2024, al fine di recepire le modifiche apportate dalla L. 5 marzo 2024, n. 21); detti aggiornamenti entrano in vigore a partire dal 12 novembre 2024. Le eventuali ulteriori successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società, ovvero nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di urgenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dall’Amministratore Delegato.
1. DEFINIZIONI
Ai fini della presente Procedura, i termini e le espressioni qui di seguito elencati, ove riportati con l’iniziale maiuscola, hanno il significato ad essi assegnato in questo articolo 1 ovvero nel testo della presente Procedura. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.
Xxxxxx Xxxxxxxxxx | tutti i giorni che non siano il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi secondo il calendario nazionale. |
Lettera di Accettazione | la lettera di accettazione della Procedura – redatta secondo il modello accluso alla Lettera di Informativa di cui all’ Allegato “B”. |
Lettera di Informativa | la lettera di informativa della Procedura redatta secondo il modello di cui all’Allegato “B” della Procedura. |
Lista dei Soggetti Rilevanti | la lista dei Soggetti Rilevanti. |
Lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti | la lista delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti. |
MAR | il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation). |
Modello di Notifica | il modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, riprodotto in formato cartaceo sub Allegato “C” alla presente Procedura. |
Operazioni | le operazioni oggetto di comunicazione, indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’Allegato “A” della presente Procedura. |
Operazioni Rilevanti | le operazioni di cui all’articolo 7 della Procedura. |
Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti | i soggetti come definiti all’articolo 3.1. |
Procedura | la presente procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di internal dealing, comprensiva dei relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante. |
Q&A ESMA | le Questions and Answers on the Market Abuse Regulation, predisposte e aggiornate dall’ESMA (European Securities and Markets Authority), nell’ultima versione messa a disposizione sul proprio sito istituzionale. |
Sede di Negoziazione | una sede di negoziazione quale definita nell’articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE, ossia un |
mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione. | |
Società o l’Emittente | Piaggio & C. S.p.A., con sede legale in Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, x. 00. |
Soggetto Interessato | il soggetto come definito all’articolo 9.2. |
Soggetto Preposto | il Responsabile della Divisione Affari Societari dell’Emittente che, agli effetti della presente Procedura, ha le funzioni, gli obblighi e le responsabilità ivi indicati. |
Soggetti Rilevanti | i soggetti come definiti all’articolo 2.1. |
Strumenti Finanziari | gli strumenti finanziari indicati all’articolo 5. |
TUF | il Decreto Legislativo n. 58/1998. |
2. SOGGETTI RILEVANTI
2.1 Agli effetti della presente Procedura, si considerano Soggetti Rilevanti i soggetti rilevanti ai fini MAR e quindi si intendono:
(i) i componenti dell’organo di amministrazione o di controllo della Società;
(ii) gli alti dirigenti, individuati a cura del Consiglio di Amministrazione, che, pur non essendo membri degli organi di cui alla lettera (i), abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Società e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive dell’Emittente.
3. PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI
3.1 Agli effetti della presente Procedura, si considerano Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti i soggetti rientranti nelle seguenti categorie:
(a) il coniuge o il partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano;
(b) i figli a carico ai sensi del diritto italiano;
(c) i parenti che abbiano condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data
dell’Operazione;
(d) le persone giuridiche, i trust o le partnership quando le responsabilità di direzione sono rivestite da un Soggetto Rilevante o da una persona strettamente legata rientrante nelle categorie di cui alle precedenti lettere (a), (b) o (c), o direttamente o indirettamente controllata da uno di detti soggetti, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di uno di detti soggetti.
3.2 I Soggetti Rilevanti sono tenuti a informare per iscritto le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute al rispetto degli obblighi di legge e di regolamento relativi e/o conseguenti al compimento delle Operazioni, nonché al rispetto della presente Procedura. I Soggetti Rilevanti conservano copia della predetta comunicazione. Ciascun Soggetto Rilevante fornisce alla Società la Lista delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante medesimo e provvede a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detta lista.
3.3 Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della Procedura da parte delle Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.
4. SOGGETTO PREPOSTO
4.1 L’Ufficio Legale & Societario della Società svolge le funzioni di Soggetto Preposto indicate al successivo punto 4.2.
4.2 Al Soggetto Preposto sono attribuite le seguenti funzioni:
(a) ricezione e gestione delle informazioni trasmesse dai Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura;
(b) trasmissione delle informazioni al pubblico e alla Consob, e messa a disposizione delle stesse sul sito internet della Società, con le modalità e nei termini di cui all’articolo 8;
(c) informativa ai Soggetti Rilevanti in ordine all’adozione della Procedura, alle sue modifiche e integrazioni, secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 12;
(d) svolgimento delle ulteriori funzioni stabilite nella Procedura;
(e) informativa al Consiglio di Amministrazione, o in caso di urgenza al Presidente del Consiglio di Amministrazione o all’Amministratore Delegato, relativamente a questioni attinenti all’attuazione della Procedura, ove ne ravvisi l’opportunità o la necessità, anche al fine di proporre eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura ai sensi dell’articolo 12.
4.3 Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell’attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere tempestivamente al Soggetto Preposto.
4.4 Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.
4.5 Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente
Procedura sono dirette all’attenzione dell’Ufficio Legale & Societario come segue:
via posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx;
via posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
in caso di comunicazione telefonica al numero: 0587.276294.
5. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO
5.1 Il Soggetto Rilevante è tenuto a comunicare al Soggetto Preposto, con le modalità e nei termini indicati all’articolo 6, tutte le operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società (gli “Strumenti Finanziari”) qualunque ne sia l’ammontare (le “Operazioni”) come di seguito precisato.
5.2 Agli effetti della presente Procedura per Strumenti Finanziari si intendono:
(a) le azioni;
(b) gli strumenti di debito;
(c) gli strumenti derivati;
(d) gli strumenti finanziari collegati agli strumenti di cui ai precedenti punti (a) e (b).
5.3 Si precisa che si considerano in ogni caso Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti ai sensi e per gli effetti della presente Procedura le operazioni elencate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell’Allegato “A” alla Procedura.
5.4 Le Operazioni aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari compiute da Persone strettamente legate al Soggetto Rilevante sono oggetto di comunicazione al Soggetto Preposto a cura del Soggetto Rilevante, a norma degli articoli 5 e 6.
6. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL SOGGETTO PREPOSTO
6.1 La comunicazione di cui all’articolo 5 da parte del Soggetto Rilevante al Soggetto Preposto deve avvenire entro il Giorno Lavorativo successivo alla data di effettuazione dell’Operazione (la “Data dell’Operazione”), con le modalità indicate al successivo articolo 6.3.
6.2 Per Data dell’Operazione si intende, agli effetti della presente Procedura, con riferimento alle Operazioni effettuate in una Sede di Negoziazione, la data dell’avvenuto abbinamento dell’ordine con la proposta contraria, a prescindere dalla data di liquidazione. Si precisa che in caso di Operazioni sottoposte a condizione, l’obbligo di notifica in capo ai Soggetti Rilevanti e alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti sorge dal momento del verificarsi della condizione medesima.
6.3 La comunicazione di cui all’articolo 5.1 è effettuata attraverso l’invio al Soggetto Preposto del Modello di Notifica, debitamente compilato dal Soggetto Rilevante secondo le istruzioni ivi contenute, con le seguenti modalità:
via posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx;
via posta elettronica certificata all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx;
in ogni caso, con preavviso telefonico dell’invio al numero: 0587.276294.
6.4 Nell’ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più Operazioni riferibili allo stesso Soggetto Rilevante, questo dovrà effettuare un’unica comunicazione mediante invio del Modello di Notifica di cui all’articolo 6.3 contenente il riepilogo di tutte le Operazioni. Nel caso di più Operazioni della stessa natura, relative allo stesso Strumento Finanziario, effettuate lo stesso giorno di negoziazione e nella stessa Sede di Negoziazione, o al di fuori di una Sede di Negoziazione, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette Operazioni come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna Operazione. Dovrà essere inoltre indicato il corrispondente prezzo medio ponderato per il volume delle predette Operazioni. Nel compilare il Modello di Notifica, le Operazioni di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.
6.5 L’Operazione si intende notificata nella data in cui il Soggetto Preposto riceve il Modello di Notifica secondo le modalità indicate nel precedente articolo 6.3 (la “Data di Notifica dell’Operazione”).
7. OPERAZIONI RILEVANTI SOGGETTE A COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB
7.1 Il Soggetto Preposto comunica al pubblico e alla Consob, con le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 8, le Operazioni comunicate alla Società da parte di ciascun Soggetto Rilevante, il cui importo complessivo raggiunga Euro 20.000,00 (ventimila/00) nell’arco di un anno solare (le “Operazioni Rilevanti”); successivamente al raggiungimento di tale importo tutte le operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti sono considerate Operazioni Rilevanti. Detta comunicazione deve intendersi effettuata dalla Società per conto e sotto la esclusiva responsabilità del Soggetto Rilevante interessato, in forza della Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta a norma dell’articolo 10.2.
7.2 Ai fini del calcolo del controvalore di cui al precedente articolo 7.1 il controvalore delle Operazioni:
(a) è calcolato sommando, senza compensazione, tutte le Operazioni medesime al netto di commissioni e/o imposte;
(b) il controvalore delle Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante non deve essere sommato al controvalore delle Operazioni effettuate per conto delle Persone strettamente legate a ciascun Soggetto Rilevante.
8. MODALITÀ E TERMINI DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO E ALLA CONSOB DELLE OPERAZIONI RILEVANTI
8.1 Le comunicazioni al pubblico e alla Consob delle Operazioni Rilevanti di cui al precedente articolo 7 sono effettuate dal Soggetto Preposto mediante invio del Modello di Notifica, compilato in conformità alla comunicazione trasmessa dal Soggetto Rilevante a norma dell’articolo 6.3.
8.2 Le comunicazioni di cui al precedente articolo 8.1 devono avvenire:
− quanto alla comunicazione alla Consob, tempestivamente e comunque entro il terzo Giorno Lavorativo successivo alla Data dell’Operazione1;
− quanto alla comunicazione al pubblico 2 , entro due Giorni Lavorativi dalla Data di
Notifica dell’Operazione.
8.3 Le comunicazioni effettuate ai sensi del presente articolo 8 sono tempestivamente messe a disposizione del pubblico sul sito internet della Società in una apposita sezione denominata “internal dealing” accessibile nella sezione “Governance/Internal dealing”.
9. BLOCKING PERIOD
9.1 I Soggetti Rilevanti e le Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti non effettuano Operazioni relative agli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nei 30 giorni di calendario precedenti l’annuncio della relazione finanziaria annuale e della relazione finanziaria semestrale di cui all’articolo 154- ter del TUF (c.d. blocking period). Resta inteso che il termine di 30 giorni di calendario antecedenti l’annuncio decorre dalla data della riunione del Consiglio di Amministrazione stabilita per l’approvazione dei dati contabili secondo il calendario finanziario della Società, o comunque fissata. Si precisa che il giorno della diffusione del comunicato stampa relativo all’approvazione dei dati contabili rappresenta il 30° giorno del blocking period.
Qualora la Società pubblichi dati preliminari, il blocking period si applica solo con riferimento alla data di pubblicazione di questi ultimi (e non con riguardo ai dati definitivi), purché i dati preliminari contengano tutte le principali informazioni che dovrebbero essere incluse nei risultati definitivi.
9.2 In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 9.1, la Società può consentire ai Soggetti Rilevanti o alle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, a seconda del caso, (il “Soggetto Interessato”) il compimento di Operazioni (come di seguito indicato) aventi ad oggetto gli Strumenti Finanziari, per conto proprio oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, nel corso del blocking period nei seguenti casi:
1 Il Modello di Notifica è inviato alla Consob via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxxxx@xxx.xxxxxx.xx (se il mittente è soggetto all’obbligo di avere un indirizzo di posta elettronica certificata) o via posta elettronica all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxx.xx, specificando come destinatario “Ufficio Informazione Mercati” e indicando all’inizio dell’oggetto “MAR Internal Dealing”.
2 Il Modello di Notifica è diffuso mediante il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate.
(a) in base a una valutazione caso per caso, in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata delle azioni; o
(b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle Operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora Operazioni in cui l’interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni, il tutto come meglio precisato nell’Allegato “D” alla presente Procedura.
Nei precedenti casi (a) e (b) il Soggetto Interessato è, in ogni caso, tenuto a dimostrare che l’Operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il blocking period come di seguito precisato.
9.3 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(a), prima di effettuare l’Operazione durante il blocking period, il Soggetto Interessato richiede all’Emittente – mediante apposita richiesta scritta motivata da trasmettere all’attenzione dell’Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto – l’autorizzazione a vendere immediatamente le azioni detenute. La richiesta del Soggetto Interessato contiene almeno: (I) la descrizione dell’Operazione considerata; (II) la spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l’unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari; e (III) oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi ai profili di cui ai precedenti punti (I) e (II).
Ricevuta la comunicazione di cui al presente articolo 9.3, la Società, con le modalità previste dal paragrafo 9.5, effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Interessato e autorizza la vendita immediata delle azioni soltanto qualora le circostanze dell’Operazione possano essere considerate eccezionali. Per “circostanze eccezionali” si intendono le situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Interessato ed esulano dal suo controllo. La valutazione circa l’eccezionalità delle circostanze descritte nella richiesta di autorizzazione, è in ogni caso effettuata tenendo conto, tra l’altro, se e in quale misura il Soggetto Interessato:
(i) al momento della presentazione della richiesta debba adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
(ii) debba adempiere o si trovi in una situazione creatasi prima dell’inizio del blocking period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali e il Soggetto Interessato medesimo non possa ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.
9.4 Nei casi di cui al precedente articolo 9.2(b), il Soggetto Interessato richiede alla Società l’autorizzazione al compimento dell’Operazione in tempo utile – e, in ogni caso nei termini e con le modalità indicati nell’Allegato “D” alla presente Procedura ove previsti nelle fattispecie contemplate in detto Allegato – mediante apposita richiesta scritta da trasmettere all’attenzione dell’Amministratore Delegato, con copia al Soggetto Preposto, contenente oggettivi elementi di riscontro (anche documentali) relativi al verificarsi delle condizioni previste dal predetto Allegato “D” con riferimento a ciascuna delle fattispecie ivi contemplate. Ricevuta la comunicazione, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta presentata dal Soggetto Interessato.
9.5 Le valutazioni di cui ai precedenti articoli 9.3 e 9.4 sono rimesse alla competenza dell’Amministratore Delegato che, a tal fine si avvale del supporto del Soggetto Preposto. L’Amministratore Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione in merito all’esito delle valutazioni svolte, in occasione della prima riunione utile. Resta in ogni caso inteso che:
(i) l’Amministratore Delegato, ove ritenuto necessario o opportuno, ha la facoltà di rimettere la valutazione alla competenza collegiale del Consiglio di Amministrazione della Società; e
(ii) ogni valutazione relativa e/o attinente ad Operazioni da compiersi dal Soggetto Rilevante che sia anche Amministratore Delegato della Società o da Persone strettamente legate al medesimo, rimane di competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione in forma collegiale.
9.6 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a dare un riscontro al Soggetto Interessato in merito agli esiti delle valutazioni svolte ai sensi dei precedenti articoli 9.3 e
9.4 entro 7 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato, ove la stessa sia completa dell’informativa e della documentazione richiesta dalla presente Procedura e comunque idonea a consentire una compiuta valutazione delle circostanze rilevanti. È fatta salva la facoltà dell’Amministratore Delegato o del Consiglio, a seconda del caso, di richiedere al Soggetto Interessato, entro il predetto termine di 7 giorni di borsa aperta dal ricevimento della richiesta, informazioni e/o documenti ad integrazione della richiesta di autorizzazione medesima; in tal caso, la Società, tramite il Soggetto Preposto, fornirà adeguato riscontro al Soggetto Interessato entro 5 giorni di borsa aperta dal ricevimento della documentazione integrativa.
10. COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA AI SOGGETTI RILEVANTI
10.1 La Società, tramite il Soggetto Preposto, è tenuta a informare i Soggetti Rilevanti, con le modalità previste dal presente articolo, dell’adozione della Procedura e delle eventuali modifiche ad essa apportate, nonché dei conseguenti obblighi sugli stessi gravanti ai sensi della Procedura e della normativa pro-tempore applicabile.
10.2 Il Soggetto Preposto, rispettivamente all’atto dell’accettazione della nomina per i Soggetti Rilevanti di cui all’articolo 2.1(i), o all’atto di assunzione o nomina in qualità di alto dirigente per i Soggetti Rilevanti di cui all’articolo 2.1(ii) (congiuntamente, la “Nomina”), è tenuto a inviare ai medesimi la Lettera di Informativa, mediante la quale verrà fornita informativa ai Soggetti Rilevanti in merito all’adozione della Procedura e agli obblighi giuridici derivanti dalla stessa e dalla MAR. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispondere tempestivamente alla predetta comunicazione trasmettendo alla Società la Lettera di Accettazione debitamente compilata e sottoscritta (il modello di Lettera di Accettazione è incluso nella Lettera di Informativa di cui all’Allegato “B” della Procedura).
11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
11.1 Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti. Tali soggetti sono pertanto tenuti a esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Regolamento EU n. 679/2016 (GDPR) e successive modifiche, essendo edotte di quanto segue:
(a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
(b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
(c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l’ambito di
diffusione dei dati medesimi;
(d) i diritti di cui all’articolo 15 del GDPR;
(e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:
- titolare: Piaggio & C. S.p.A., con sede legale in Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00;
- responsabile: il Direttore Affari Legali e Societari presso Piaggio & C. S.p.A. - Pontedera, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x. 00.
11.2 Con la trasmissione al Soggetto Preposto della Lettera di Accettazione di cui all’articolo 10.2 da parte del Soggetto Rilevante, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del GDPR.
12. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
12.1 Le disposizioni della presente Procedura saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, tenuto conto delle disposizioni di legge o di regolamento comunque applicabili, degli orientamenti delle autorità di vigilanza, nonché dell’esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
12.2 Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Procedura in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da autorità di vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Procedura potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero dell’Amministratore Delegato, con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
12.3 Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni della Procedura ai sensi degli articoli 12.1 e
12.2 che precedono saranno comunicate ai Soggetti Rilevanti con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o modificate.
* * *
Allegati:
− Allegato “A”: Xxxxxx, esemplificativo e non esaustivo, della tipologia di Operazioni oggetto di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti.
− Allegato “B”: Modello Lettera di Informativa.
− Allegato “C”: Modello di Notifica per i Soggetti Rilevanti
− Allegato “D”: Operazioni che giustificano l’autorizzazione a negoziare (trade) nei blocking period.
Allegato A
Elenco, esemplificativo e non esaustivo, della tipologia di Operazioni oggetto di comunicazione da parte dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti
* * *
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
(“MAR”)
Articolo 19, par. 1 bis e 7, MAR
Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione
“1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.”
“7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
a) | la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1; |
b) | operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità; |
c) | operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui: i)il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1; ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e |
iii)il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica”.
Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Atto Delegato 522”)
Articolo 10 Atto Delegato 522
Operazioni soggette a notifica
“1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.
Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
2. Le operazioni soggette a notifica includono:
a) | l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; |
b) | l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; |
c) | l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; |
d) | le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; |
e) | l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse; |
f) | l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; |
g) | la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; |
h) | le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap; |
i) | le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; |
j) | la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; |
k) | le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; |
l) | le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; |
m) | le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; |
n) | le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; |
o) | le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata; |
p) | l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati”. |
Annex A
List of types of Transactions (by way of example and not limited to) disclosed by
Relevant Persons and Persons closely associated with them
* * *
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014
(“MAR”)
Article 19, Paragraph 1a. and 7, MAR
Managers’ transactions
“1a. The notification obligation referred to in paragraph 1 shall not apply to transactions in financial instruments linked to shares or to debt instruments of the issuer referred to in that paragraph where at the time of the transaction any of the following conditions is met: (a) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the assets held by the collective investment undertaking; (b) the financial instrument provides exposure to a portfolio of assets in which the exposure to the issuer's shares or debt instruments does not exceed 20 % of the portfolio's assets; (c) the financial instrument is a unit or share in a collective investment undertaking or provides exposure to a portfolio of assets and the person discharging managerial responsibilities or person closely associated with such a person does not know, and could not know, the investment composition or exposure of such collective investment undertaking or portfolio of assets in relation to the issuer's shares or debt instruments, and furthermore there is no reason for that person to believe that the issuer's shares or debt instruments exceed the thresholds in point (a) or (b). If information regarding the investment composition of the collective investment undertaking or exposure to the portfolio of assets is available, then the person discharging managerial responsibility or person closely associated with such a person shall make all reasonable efforts to avail themselves of that information.”
“7. For the purposes of paragraph 1, transactions that must be notified shall also include:
(a)the pledging or lending of financial instruments by or on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1;
(b)transactions undertaken by persons professionally arranging or executing transactions or by another person on behalf of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1, including where discretion is exercised;
(c)transactions made under a life insurance policy, defined in accordance with Directive 2009/138/EC of the European Parliament and of the Council, where:
(i) | the policyholder is a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person, as referred to in paragraph 1, |
(ii) | the investment risk is borne by the policyholder, and |
(iii) | the policyholder has the power or discretion to make investment decisions regarding specific instruments in that life insurance policy or to execute transactions regarding specific instruments for that life insurance policy. |
For the purposes of point (a), a pledge, or a similar security interest, of financial instruments in connection with the depositing of the financial instruments in a custody account does not need to be notified, unless and until such time that such pledge or other security interest is designated to secure a specific credit facility.
For the purposes of point (b), transactions executed in shares or debt instruments of an issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto by managers of a collective investment undertaking in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with them has invested do not need to be notified where the manager of the collective investment undertaking operates with full discretion, which excludes the manager receiving any instructions or suggestions on portfolio composition directly or indirectly from investors in that collective investment undertaking.
Insofar as a policyholder of an insurance contract is required to notify transactions according to this paragraph, an obligation to notify is not incumbent on the insurance company”.
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 (“Delegated Act 522”)
Article 10 Delegated Act 522
Notifiable transactions
“1. Pursuant to Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014 and in addition to transactions referred to in Article 19(7) of that Regulation, persons discharging managerial responsibilities within an issuer or an emission allowance market participant and persons closely associated with them shall notify the issuer or the emission allowance market participant and the competent authority of their transactions.
Those notified transactions shall include all transactions conducted by persons discharging managerial responsibilities on their own account relating, in respect of the issuers, to the shares or debt instruments of the issuer or to derivatives or other financial instruments linked thereto, and in respect of emission allowance market participants, to emission allowances, to auction products based thereon or to derivatives relating thereto.
2. Those notified transactions shall include the following:
(a) | acquisition, disposal, short sale, subscription or exchange; |
(b) | acceptance or exercise of a stock option, including of a stock option granted to managers or employees as part of their remuneration package, and the disposal of shares stemming from the exercise of a stock option; |
(c) | entering into or exercise of equity swaps; |
(d) | transactions in or related to derivatives, including cash-settled transaction; |
(e) | entering into a contract for difference on a financial instrument of the concerned issuer or on emission allowances or auction products based thereon; |
(f) | acquisition, disposal or exercise of rights, including put and call options, and warrants; |
(g) | subscription to a capital increase or debt instrument issuance; |
(h) | transactions in derivatives and financial instruments linked to a debt instrument of the concerned issuer, including credit default swaps; |
(i) | conditional transactions upon the occurrence of the conditions and actual execution of the transactions; |
(j) | automatic or non-automatic conversion of a financial instrument into another financial instrument, including the exchange of convertible bonds to shares; |
(k) | gifts and donations made or received, and inheritance received; |
(l) | transactions executed in index-related products, baskets and derivatives, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014; |
(m) | transactions executed in shares or units of investment funds, including alternative investment funds (AIFs) referred to in Article 1 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014; |
(n) | transactions executed by manager of an AIF in which the person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person has invested, insofar as required by Article 19 of Regulation (EU) No 596/2014; |
(o) | transactions executed by a third party under an individual portfolio or asset management mandate on behalf or for the benefit of a person discharging managerial responsibilities or a person closely associated with such a person; |
(p) | borrowing or lending of shares or debt instruments of the issuer or derivatives or other financial instruments linked thereto”. |
Allegato B
Modello Lettera di Informativa
* * *
[su carta intestata della Società]
Egregio Sig.
[indirizzo]
Oggetto: Informativa relativa alla Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di
Internal Dealing
Con la presente Le comunichiamo che Piaggio & C. S.p.A. (la “Società”), in attuazione della disciplina contenuta nell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation - MAR), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016, ha adottato la “Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing” (la “Procedura”).
La invitiamo a prendere visione della Procedura pubblicata sul sito internet della Società all’indirizzo
xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xxx e accessibile nella sezione Governance / Documenti-e-procedure.
Come stabilito dall’articolo 4.1 della Procedura, il Soggetto Preposto è l’Ufficio Legale & Societario.
In particolare, la invitiamo a prendere visione degli obblighi di comunicazione al Soggetto Proposto delle operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari emessi dalla Società qualunque ne sia l’ammontare di cui all’art. 5 della Procedura e del divieto di porre in essere operazioni relative a strumenti finanziari nel c.d. blocking period di cui all’art. 9 della medesima Procedura
La informiamo che in virtù del ruolo da Lei ricoperto è tenuto ad un obbligo di riservatezza in merito alle informazioni privilegiate di cui venga a conoscenza nell’esercizio della Sua attività e che è soggetto al divieto di abuso di informazioni privilegiate.
La preghiamo di restituire tempestivamente (via posta elettronica all’indirizzo: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx; o via PEC all’indirizzo: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx la lettera di accettazione debitamente compilata e sottoscritta nel format allegato alla presente.
La invitiamo infine a prendere visione dell’Informativa al trattamento dei dati personali (Informativa al trattamento dei dati personali) e della normativa relativa agli obblighi giuridici e regolamentari derivanti dalla MAR, dalla relativa disciplina di attuazione, nonché alle sanzioni applicabili in caso di loro violazione (Appendice normativa), entrambe riportate in allegato alla presente comunicazione.
[luogo, data]
Xxxxxxx & C. S.p.A.
Ufficio Legale & Societario (in qualità di Soggetto Preposto)
Allegati:
Lettera di Accettazione
Informativa al trattamento dei dati personali Appendice Normativa
Lettera di accettazione
Xxxxxxx & C. S.p.A.
Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, x. 00 00000 Xxxxxxxxx (XX)
Alla cortese attenzione del Soggetto Preposto ai sensi della Procedura Internal Dealing
Il sottoscritto/La sottoscritta ,
- preso atto di essere stato/a inserito/a nell’elenco dei Soggetti Rilevanti di cui alla “Procedura per l’adempimento degli obblighi in materia di Internal Dealing” (la “Procedura”) adottata da Piaggio & C. S.p.A. (la “Società”) a norma dell’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation) (“MAR”), integrato dagli articoli 7 e ss. del Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione Europea del 17 dicembre 2015 e dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione Europea del 10 marzo 2016;
- attestando di avere ricevuto l’informativa relativa alla Procedura e di averne letto e compreso
le disposizioni;
- consapevole degli obblighi giuridici posti a suo carico dalla Procedura e dalle sopra richiamate disposizioni di legge e di regolamento, nonché delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi medesimi;
Tutto ciò premesso
(i) dichiara di conoscere e accettare le disposizioni della Procedura e di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla osservanza delle stesse;
(ii) si impegna a comunicare al Soggetto Preposto di cui all’articolo 4 le Operazioni come definite all’articolo 5 con le modalità e nei termini di cui all’articolo 6, a pena di irricevibilità della comunicazione con conseguente esonero della Società da ogni e qualunque responsabilità e obbligo di comunicazione al pubblico e alla Consob ai sensi degli articoli 7 e 8;
(iii) per proprio conto e sotto la propria responsabilità, incarica la Società di effettuare le comunicazioni obbligatorie al pubblico e alla Consob nei termini e con le modalità di cui alla Procedura;
(iv) trasmette in calce alla presente i nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti, come individuate ai sensi dell’articolo 3.1 della Procedura, e si impegna ad aggiornare detti nominati in caso di variazione.
* * *
Nominativi delle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti come individuate ai sensi
dell’articolo 3.1 della Procedura:
Nome e Cognome | Legame con il Soggetto Rilevante | |
coniuge | / | |
partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto italiano | / | |
figli a carico ai sensi del diritto italiano | / | |
parente convivente | ||
persona giuridica, trust o partnership |
(luogo e data) (firma)
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), il Sottoscritto/la Sottoscritta presta, inoltre, il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente da parte della Società per le finalità di cui all’informativa prevista dall’articolo 11 della Procedura e farà quanto in proprio potere per fare prestare il consenso al trattamento dei dati personali dalle Persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti di cui al punto (iv) che precede. Al Soggetto Rilevante sono attribuiti i diritti previsti dall’articolo 15 del GDPR.
(luogo e data) (firma)
Informativa al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”), Le forniamo di seguito l’informativa richiesta in merito al trattamento dei Suoi dati personali (il “Trattamento”).
Il Trattamento dei dati personali da Lei forniti in applicazione della Procedura sarà effettuato per le finalità previste dalla Procedura stessa al fine di adempiere agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari a carico di Piaggio & C. S.p.A. in quanto società con azioni quotate in mercati regolamentati. La base giuridica del trattamento dei dati è pertanto rappresentata dagli obblighi legali imposti a Piaggio & C. S.p.A.
I dati personali saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, in via manuale e automatizzata, mediante raccolta e catalogazione nonché custodia dei documenti contenenti i dati medesimi, con logiche strettamente correlate alle finalità indicate e, comunque, con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza in conformità alle disposizioni previste dall’articolo 32 GDPR. I dati personali che la riguardano saranno oggetto delle seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione. I dati saranno custoditi presso la sede sociale di Piaggio & C. S.p.A., negli archivi dell’Ufficio legale. I dati personali saranno accessibili, oltre che al responsabile di Piaggio & C. S.p.A. anche agli “incaricati al trattamento dei dati personali” nominati da Piaggio & C. ai sensi di legge per adempiere alle finalità di cui sopra; tali soggetti sono stati opportunamente istruiti al fine di garantire la riservatezza ed evitare la perdita, la distruzione, gli accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati in oggetto.
Destinatari dei Suoi dati, comunicati nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, ai compiti o alle finalità in precedenza esposte, sono i soggetti ai quali la vigente normativa legale e la Procedura prevedono l’obbligo di comunicazione da parte del titolare. Le garantiamo la nostra massima cura affinché la comunicazione dei Suoi dati personali ai predetti destinatari riguardi esclusivamente quelli necessari per il raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati.
L’acquisizione dei dati personali ha natura obbligatoria e il loro mancato conferimento, anche parziale, comporterà l’impossibilità per Piaggio di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa di legge e regolamentare applicabile. Il consenso espresso al trattamento non è pertanto necessario e Piaggio potrà comunque trattare i Suoi dati personali indipendentemente dalla sottoscrizione della presente comunicazione, che le verrà comunque consegnata.
I dati personali saranno conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge e saranno distrutti decorsi cinque anni dalla data in cui sono venute meno le circostanze che hanno determinato la raccolta degli stessi.
Il titolare del trattamento è Piaggio & C. S.p.A., che ha anche nominato un DPO contattabile
all’indirizzo mail xxx@xxxxxxx.xxx.
Nella Sua qualità di interessato, Lei ha i diritti di cui art. 15 del GDPR e precisamente i diritti di: i. ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; ii. ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; iii. ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv. opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; v. ove applicabili, ha altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante.
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti rivolgendo una richiesta scritta al seguente
recapito: xxxxxxx@xxxxxxx.xxx.
(Data e luogo) (firma)
Appendice Normativa
* * *
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014
(“MAR”)
Articolo 19 MAR
Operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione
“1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente legate, notificano all’emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all’autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo xxxxx:
a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le azioni o gli strumenti di debito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati;
b) per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissione, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote di emissioni, i prodotti oggetto d’asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati. Tali notifiche sono effettuate tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la data dell’operazione.
Il primo comma si applica qualora l’ammontare complessivo delle operazioni abbia raggiunto la soglia stabilita al paragrafo 8 o al paragrafo 9, se del caso, nell’arco di un anno civile.
1 bis. L'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 non si applica alle transazioni relative a strumenti finanziari collegati ad azioni o strumenti di debito dell'emittente di cui a detto paragrafo se, al momento della transazione, sia soddisfatta una delle seguenti condizioni:
a) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi detenuti dall'organismo di investimento collettivo;
b) lo strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20 % degli attivi del portafoglio; o
c) lo strumento finanziario è costituito da una quota o un'azione di un organismo di investimento collettivo o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa non conosce, né poteva conoscere, la composizione degli investimenti o l'esposizione di tale organismo di investimento collettivo o portafoglio di attivi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente, e inoltre non vi sono motivi che inducano tale persona a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito dell'emittente superino le soglie di cui alla lettera a) o b).
Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli investimenti dell'organismo di investimento collettivo o l'esposizione al portafoglio di attivi, la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa compie ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni.
2. Ai fini del paragrafo 1 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere obblighi di notifica diversi da quelli di cui al presente articolo, tutte le operazioni effettuate per conto proprio dalle persone di cui al paragrafo 1 sono notificate da tali persone alle autorità competenti.
Le norme applicabili alle notifiche cui le persone di cui al paragrafo 1 devono attenersi sono quelle vigenti nello Stato membro in cui l’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni è registrato. La notifica è effettuata entro tre giorni lavorativi dalla data dell’operazione all’autorità competente dello Stato membro interessato. Qualora l’emittente non sia registrato in uno Stato membro, la notifica è inviata all’autorità competente dello Stato membro d’origine conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2004/109/CE o, in sua assenza, all’autorità competente della sede di negoziazione.
3. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni pubblicano le informazioni contenute nella notifica di cui al paragrafo 1 entro due giorni lavorativi dal suo ricevimento.
L’emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni utilizza i mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un’effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l’Unione e, se del caso, si avvale del meccanismo ufficialmente stabilito di cui all’articolo 21 della direttiva 2004/109/CE.
In alternativa, il diritto nazionale può prevedere che un’autorità competente possa diffondere al pubblico le
informazioni.
4. Il presente articolo si applica agli emittenti che:
a) hanno chiesto o autorizzato l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un mercato
regolamentato; o
b) nel caso di uno strumento negoziato solo su un MTF o un OTF, hanno autorizzato la negoziazione dei loro strumenti finanziari su un MTF o su un OTF o hanno chiesto l’ammissione dei loro strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF.
5. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni notificano per iscritto alle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo. Gli emittenti o i partecipanti al mercato delle quote di emissioni redigono un elenco di tutti coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e delle persone a loro strettamente associate.
Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notificano per iscritto alle persone a loro strettamente associate gli obblighi loro spettanti ai sensi del presente articolo e conservano copia della notifica.
6. Una notifica delle operazioni di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti:
a) il nome della persona;
b) il motivo della notifica;
c) la denominazione dell’emittente o del partecipante al mercato delle quote di emissioni interessato;
d) la descrizione e l’identificativo dello strumento finanziario;
e) la natura dell’operazione o delle operazioni (ad esempio, acquisto o cessione), indicando se sono legate all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni oppure agli esempi specifici di cui al paragrafo 7;
f) la data e il luogo dell’operazione o delle operazioni; nonché
g) il prezzo e il volume dell’operazione o delle operazioni. Nel caso di una cessione in garanzia le cui modalità prevedono una variazione del valore, tale circostanza dovrebbe essere resa pubblica unitamente al valore alla data della costituzione in pegno.
7. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:
a) la costituzione in pegno o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;
b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;
c) operazioni effettuate nell’ambito di un’assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ), in cui:
i) il contraente dell’assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di
direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;
ii) il rischio dell’investimento è a carico del contraente; e
iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall’assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.
Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una costituzione in pegno di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale costituzione in pegno o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.
Ai sensi della lettera b), le transazioni eseguite su azioni o strumenti di debito di un emittente o su prodotti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati, da parte dei gestori di un organismo di investimento collettivo in cui la persona che esercita responsabilità dirigenziali o la persona strettamente associata a essa ha investito, non sono soggette all'obbligo di notifica se il gestore dell'organismo di investimento collettivo agisce in totale discrezione, il che esclude la possibilità che egli riceva istruzioni o suggerimenti di alcun genere sulla composizione del portafoglio, direttamente o indirettamente, dagli investitori di tale organismo di investimento collettivo.
Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.
8. Il paragrafo 1 si applica a tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di 5 000 EUR nell’arco di un anno civile. La soglia di 5 000 EUR è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni di cui al paragrafo 1.
9. Un’autorità competente può decidere di aumentare la soglia di cui al paragrafo 8 a 20 000 EUR e informa l’ESMA della sua decisione di adottare una soglia superiore, nonché della relativa motivazione con specifico riferimento alle condizioni di mercato, prima della sua applicazione. L’ESMA pubblica sul suo sito Internet l’elenco dei valori soglia vigenti a norma del presente articolo e le motivazioni addotte dalle autorità competenti per giustificare tali valori soglia.
10. Il presente articolo si applica a operazioni effettuate da coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso ogni piattaforma d’asta, commissario d’asta e sorvegliante d’asta interessati dalle aste tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 e alle persone a loro strettamente associate, nella misura in cui le loro operazioni riguardano quote di emissione e loro derivati nonché prodotti correlati messi all’asta. Tali persone devono notificare le loro operazioni alle piattaforme d'asta, ai commissari d'asta e al sorvegliante d'asta, a seconda dei casi, e alle autorità competenti dove sono registrati la piattaforma d'asta, il banditore o il sorvegliante d'asta, a seconda dei casi. L'informazione notificata è resa pubblica dalle piattaforme d'asta, dai commissari d'asta, dal sorvegliante d'asta o dall'autorità competente ai sensi del paragrafo 3.
11. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente non effettua operazioni per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative alle azioni o agli strumenti di debito di tale emittente, o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a essi collegati, durante un periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che il relativo emittente è tenuto a rendere pubblici secondo:
a) le regole della sede di negoziazione nella quale le azioni dell’emittente sono ammesse alla negoziazione;
o
b) il diritto nazionale.
12. Fatti salvi gli articoli 14 e 15, un emittente può consentire a una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura di cui al paragrafo 11:
a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse del beneficiario sul titolo in questione non è soggetto a variazioni.
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione delle circostanze nelle quali l’emittente può consentire la negoziazione durante un periodo di chiusura di cui al paragrafo 12, comprese le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificherebbero il permesso di negoziare.
14. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 35 riguardo alla definizione dei tipi di operazioni che farebbero sorgere l’obbligo di cui al paragrafo 1.
15. Al fine di assicurare un’applicazione uniforme del paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione concernenti il formato e il modello con cui sono notificate e rese pubbliche le informazioni di cui al paragrafo 1.
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma
conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010”.
Capo 5 - Misure e sanzioni amministrative
Articolo 30 MAR
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative
“1. Fatti salvi le sanzioni penali e i poteri di controllo delle autorità competenti a norma dell’articolo 23, gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di adottare le sanzioni amministrative e altre misure amministrative adeguate in relazione almeno alle seguenti violazioni:
a) le violazioni degli articoli 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, dell’articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dell’articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, e dell’articolo 20, paragrafo 1; nonché
b) l’omessa collaborazione o il mancato seguito dato nell’ambito di un’indagine, un’ispezione o una richiesta di cui all’articolo 23, paragrafo 2.
Gli Stati membri possono decidere di non stabilire norme relative alle sanzioni amministrative di cui al primo comma se le violazioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma sono già soggette a sanzioni penali, nel rispettivo diritto nazionale entro il 3 luglio 2016. In questo caso, gli Stati membri comunicano dettagliatamente alla Commissione e all’ESMA le pertinenti norme di diritto penale.
Entro il 3 luglio 2016, gli Stati membri comunicano dettagliatamente le norme di cui al primo e al secondo comma alla Commissione e all’ESMA. Essi informano senza indugio la Commissione e l’ESMA di ogni successiva modifica.
2. Gli Stati membri, conformemente al diritto nazionale, provvedono affinché le autorità competenti abbiano il potere di imporre almeno le seguenti sanzioni amministrative e di adottare almeno le seguenti misure amministrative nel caso di violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a):
a) | un’ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di xxxxx termine alla condotta in questione e di non reiterarla; |
b) | la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, per quanto possano essere determinati; |
c) | un avvertimento pubblico che indica il responsabile della violazione e la natura della stessa; |
d) | la revoca o sospensione dell’autorizzazione di una società di investimento; |
e) | l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento; |
f) | nel caso di violazioni ripetute dell'articolo 14 o dell'articolo 15, l'interdizione permanente, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, dall'esercizio di funzioni dirigenziali in società di investimento; |
g) | l'interdizione temporanea, nei confronti di chiunque svolga funzioni amministrative, di direzione o di controllo in una società di investimento o di qualsiasi altra persona fisica ritenuta responsabile della violazione, da attività di negoziazione per conto proprio; |
h) | sanzioni amministrative pecuniarie massime di valore pari ad almeno tre volte l’importo dei guadagni ottenuti o delle perdite evitate grazie alla violazione, quando possono essere determinati; |
i) | nel caso di una persona fisica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno: i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 5 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; ii) per violazioni di articoli 16 e 17, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e iii)per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 500 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e |
j) | nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie massime di almeno: i) per violazioni degli articoli 14 e 15, 15 000 000 EUR o il 15 % del fatturato totale annuo della persona giuridica in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; ii) per violazioni degli articoli 16 e 17, 2 500 000 EUR o il 2 % del fatturato totale annuo in base all’ultimo bilancio disponibile approvato dall’organo di gestione, o negli Stati membri la cui moneta ufficiale non è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014; e |
iii)per violazioni degli articoli 18, 19 e 20, 1 000 000 EUR o, negli Stati membri la cui moneta ufficiale non
è l’euro, il valore corrispondente nella valuta nazionale al 2 luglio 2014.
I riferimenti all’autorità competente di cui al presente paragrafo non pregiudicano la capacità dell’autorità
competente di esercitare le proprie funzioni in uno dei modi previsti all’articolo 23, paragrafo 1.
Ai fini delle lettere j), i) e ii) del primo comma, se la persona giuridica è un'impresa madre o un'impresa figlia che deve redigere bilanci consolidati ai sensi della direttiva 2013/34/UE ( 1 ) il relativo fatturato totale annuo è il fatturato totale annuo o il tipo di reddito corrispondente conformemente alle pertinenti direttive contabili
— direttiva 86/635/CEE del Consiglio ( 2 ) per le banche e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio ( 3 ) per le compagnie di assicurazione — che risulta nell'ultimo bilancio consolidato disponibile approvato dall'organo di gestione dell'impresa madre capogruppo.
3. Gli Stati membri possono prevedere che le autorità competenti dispongano di poteri oltre a quelli indicati al paragrafo 2 e possano prevedere sanzioni di importo più elevato di quello stabilito nel suddetto paragrafo”.
Articolo 31 MAR
Esercizio dei poteri di controllo e imposizione di sanzioni
“1. Gli Stati membri garantiscono che, nello stabilire il tipo e il livello di sanzioni amministrative, le autorità competenti tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui, se del caso:
a) | la gravità e la durata della violazione; |
b) | il grado di responsabilità dell’autore della violazione; |
c) | la capacità finanziaria dell’autore della violazione, quale risulta, per esempio, dal fatturato complessivo della persona giuridica o dal reddito annuo della persona fisica; |
d) | l’ammontare dei profitti realizzati e delle perdite evitate da parte dell’autore della violazione, nella misura in cui possano essere determinati; |
e) | il livello di cooperazione che l’autore della violazione ha dimostrato con l’autorità competente, ferma restando la necessità di garantire la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate; |
f) | precedenti violazioni da parte dell’autore della violazione; e |
g) | misure adottate dall’autore della violazione al fine di evitarne il ripetersi. |
2. Nell’esercizio dei loro poteri di imporre sanzioni amministrative e altre misure amministrative a norma dell’articolo 30, le autorità competenti collaborano strettamente per garantire che l’esercizio dei loro poteri di controllo e investigativi e le sanzioni amministrative che irrogano e le altre misure amministrative che adottano, siano efficaci e appropriate in base al presente regolamento. Esse coordinano le loro azioni conformemente all’articolo 25 al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nell’esercizio dei poteri di controllo e investigativi nonché nell’imposizione di sanzioni amministrative nei casi transfrontalieri”.
Articolo 34 MAR
Pubblicazione delle decisioni
“1. Fatto salvo il terzo comma, le autorità competenti pubblicano le decisioni relative all’imposizione di una sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in caso di violazione del presente regolamento sui propri siti Internet immediatamente dopo che la persona destinataria di tale decisione sia stata informata di tale decisione. Tale pubblicazione fornisce informazioni relative almeno al tipo e alla natura della violazione nonché all’identità della persona che ne è destinataria.
Il primo comma non si applica alle decisioni che impongono misure di natura investigativa.
Qualora un’autorità competente ritenga che la pubblicazione dell’identità della persona giuridica destinataria della decisione, o dei dati personali di una persona fisica sia sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati o qualora tale pubblicazione comprometterebbe un’indagine in corso o la stabilità dei mercati finanziari, essa:
a) | rinvia la pubblicazione della decisione fino a che vengano meno i motivi di tale rinvio; o |
b) | pubblica la decisione in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione; |
c) | non pubblica la decisione nel caso in cui l’autorità competente ritenga che la pubblicazione conformemente alle lettere a) e b) sarà insufficiente a garantire: i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; o |
ii)che sia assicurata la proporzionalità della pubblicazione della decisione di cui trattasi, con riferimento a misure considerate di scarsa rilevanza.
Qualora un’autorità competente adotti la decisione di pubblicare la decisione su base anonima di cui al terzo comma, lettera b), si può rinviare la pubblicazione dei dati rilevanti per un ragionevole periodo di tempo in cui è prevedibile che i motivi per la pubblicazione anonima cesseranno di esistere in quel periodo.
2. Se la decisione è impugnabile dinanzi a un’autorità giudiziaria, amministrativa o di altro tipo nazionale, le autorità competenti pubblicano inoltre immediatamente, sul proprio sito Internet, tale informazione ed eventuali successive informazioni sull’esito del ricorso. Sono altresì pubblicate eventuali decisioni che annullino una decisione impugnabile.
3. Le autorità competenti provvedono a che ogni decisione pubblicata ai sensi del presente articolo rimanga accessibile sul loro sito Internet per almeno cinque anni dopo la pubblicazione. I dati personali contenuti in tale pubblicazione sono conservati sul sito Internet dell’autorità competente solto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati”.
* * *
Regolamento Delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Atto Delegato 522”)
Articolo 7 Atto Delegato 522
Negoziazione durante un periodo di chiusura
“1. Una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente ha il diritto di effettuare negoziazioni durante un periodo di chiusura quale definito all'articolo 19, paragrafo 11, del regolamento (UE) n. 596/2014 a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) | è soddisfatta una delle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, del regolamento (UE) n. 596/2014; |
b) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura. |
2. Nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 12, lettera a), del regolamento (UE) n. 596/2014, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura una persona che eserciti funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione chiede all'emittente, tramite richiesta scritta motivata, l'autorizzazione a vendere immediatamente le sue azioni durante un periodo di chiusura.
Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui
la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.”
Articolo 8 Atto Delegato 522
Circostanze eccezionali
“1. Nel decidere se autorizzare la vendita immediata delle proprie azioni durante un periodo di chiusura, l'emittente effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, presentata dalla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione. L'emittente ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di azioni soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali.
2. Le circostanze di cui al paragrafo 1 sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ed esulano dal suo controllo.
3. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono eccezionali, l'emittente valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione:
a) | al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa; |
b) | deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del periodo di chiusura che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.” |
Articolo 9 Atto Delegato 522
Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura
“L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:
a)alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) | il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; |
ii) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi; |
b)alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; |
ii) | la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile; |
iii) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente; |
d)la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; |
ii) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura; |
iii) | le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura; |
e) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo; |
f) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita.” |
Articolo 10 Atto Delegato 522
Operazioni soggette a notifica
“1. A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente.
Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.
2. Le operazioni soggette a notifica includono:
a) | l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio; |
b) | l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione; |
c) | l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti; |
d) | le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti; |
e) | l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse; |
f) | l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant; |
g) | la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito; |
h) | le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap; |
i) | le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni; |
j) | la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni; |
k) | le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute; |
l) | le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; |
m) | le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4), se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; |
n) | le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014; |
o) | le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata; |
p) | l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.” |
* * *
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 (“ITS 523”)
Articolo 1 ITS 523
Definizioni
“Ai fini del presente regolamento si intende per «mezzi elettronici», le attrezzature elettroniche per il trattamento (compresa la compressione digitale), lo stoccaggio e la trasmissione di dati tramite cavo, onde radio, tecnologie ottiche o qualsiasi altro mezzo elettromagnetico.”
Articolo 2 ITS 523
Formato e modello della notifica
“1. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che per la notifica delle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014 sia utilizzato il modello di notifica di cui all'allegato.
2. Le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e le persone a loro strettamente associate assicurano che le notifiche di cui al paragrafo 1 siano trasmesse mediante mezzi elettronici. I mezzi elettronici assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.
3. Le autorità competenti stabiliscono e pubblicano sul proprio sito Internet i mezzi elettronici di cui al
paragrafo 2 da utilizzare per la trasmissione.”
Articolo 3 ITS 523
Entrata in vigore
“Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 3 luglio 2016.”
Allegato C
Modello di Notifica e di Comunicazione al pubblico per i Soggetti Rilevanti
- Allegato del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 -
* * *
1 | Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata | |
a) | Nome | [Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.] |
2 | Motivo della notifica | |
a) | Posizione/qualifica | [Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.] [Per le persone strettamente associate, —indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione; —nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.] |
b) | Notifica iniziale/modifica | [Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.] |
3 | Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta | |
a) | Nome | [Nome completo dell'entità.] |
b) | LEI | [Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.] |
4 | Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate | |
a) | Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione | [—Indicare la natura dello strumento: —un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito; —una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione. —Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] |
b) | Natura dell'operazione | [Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni] | |
c) | Prezzo/i e volume/i | Prezzo/i | Volume/i |
[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | |||
d) | Informazioni aggregate — Volume aggregato — Prezzo | [I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: —si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: —nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; —nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. |
600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] | ||
e) | Data dell'operazione | [Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.] |
f) | Luogo dell'operazione | [Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».] |
Annex C
Template for notification and public disclosure for Relevant Persons
- ANNEX TO COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2016/523 -
* * *
1 | Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associated | |
a) | Name | [For natural persons: the first name and the last name(s).] [For legal persons: full name including legal form as provided for in the register where it is incorporated, if applicable.] |
2 | Reason for the notification | |
a) | Position/status | [For persons discharging managerial responsibilities: the position occupied within the issuer, emission allowances market participant/auction platform/auctioneer/auction monitor should be indicated, e.g. CEO, CFO.] [For persons closely associated, —An indication that the notification concerns a person closely associated with a person discharging managerial responsibilities; —Name and position of the relevant person discharging managerial responsibilities.] |
b) | Initial notification/Amendment | [Indication that this is an initial notification or an amendment to prior notifications. In case of amendment, explain the error that this notification is amending.] |
3 | Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor | |
a) | Name | [Full name of the entity.] |
b) | LEI | [Legal Entity Identifier code in accordance with ISO 17442 LEI code.] |
4 | Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducted | |
a) | Description of the financial instrument, type of instrument Identification code | [—Indication as to the nature of the instrument: —a share, a debt instrument, a derivative or a financial instrument linked to a share or a debt instrument; —an emission allowance, an auction product based on an emission allowance or a derivative relating to an emission allowance. —Instrument identification code as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] |
b) | Nature of the transaction | [Description of the transaction type using, where applicable, the type of transaction identified in Article 10 of the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 adopted under Article 19(14) of Regulation |
(EU) No 596/2014 or a specific example set out in Article 19(7) of Regulation (EU) No 596/2014. Pursuant to Article 19(6)(e) of Regulation (EU) No 596/2014, it shall be indicated whether the transaction is linked to the exercise of a share option programme.] | |||
c) | Price(s) and volume(s) | Price(s) | Volume(s) |
[Where more than one transaction of the same nature (purchases, sales, lendings, borrows, …) on the same financial instrument or emission allowance are executed on the same day and on the same place of transaction, prices and volumes of these transactions shall be reported in this field, in a two columns form as presented above, inserting as many lines as needed. Using the data standards for price and quantity, including where applicable the price currency and the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] | |||
d) | Aggregated information —Aggregated volume —Price | [The volumes of multiple transactions are aggregated when these transactions: — relate to the same financial instrument or emission allowance; — are of the same nature; — are executed on the same day; and — are executed on the same place of transaction. Using the data standard for quantity, including where applicable the quantity currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] [Price information: —In case of a single transaction, the price of the single transaction; —In case the volumes of multiple transactions are aggregated: the weighted average price of the aggregated transactions. Using the data standard for price, including where applicable the price currency, as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014.] | |
e) | Date of the transaction | [Date of the particular day of execution of the notified transaction. Using the ISO 8601 date format: YYYY-MM-DD; UTC time.] |
f) | Place of the transaction | [Name and code to identify the MiFID trading venue, the systematic internaliser or the organised trading platform outside of the Union where the transaction was executed as defined under Commission Delegated Regulation supplementing Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities adopted under Article 26 of Regulation (EU) No 600/2014, or if the transaction was not executed on any of the above mentioned venues, please mention ‘outside a trading venue’.] |
Allegato D
Operazioni che giustificano l’autorizzazione a negoziare (TRADE) nei BLOCKING PERIOD
* * *
Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione del 17 dicembre 2015 (“Atto Delegato 522”)
Articolo 9, Atto Delegato 522
Caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura
“L'emittente ha il diritto di autorizzare la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso l'emittente a negoziare per proprio conto o per conto di terzi durante un periodo di chiusura in talune circostanze, tra l'altro le situazioni in cui:
a) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati concessi o attribuiti strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
i) | il piano per i dipendenti e le sue condizioni sono stati preventivamente approvati dall'emittente in conformità della legislazione nazionale e le condizioni del piano specificano i tempi per l'attribuzione o la concessione e l'importo degli strumenti finanziari attribuiti o concessi, o la base di calcolo di tale importo, a condizione che non possano essere esercitati poteri di discrezionalità; |
ii) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha alcun potere di discrezionalità riguardo all'accettazione degli strumenti finanziari attribuiti o concessi; |
b) alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione erano stati attribuiti o concessi strumenti finanziari nell'ambito di un piano per i dipendenti che è attuato durante il periodo di chiusura, a condizione che sia applicato un metodo pianificato in precedenza e organizzato per quanto riguarda le condizioni, la periodicità e i tempi di attribuzione, a condizione che siano indicati il gruppo di persone autorizzate cui gli strumenti finanziari sono concessi e l'importo degli strumenti finanziari da attribuire e a condizione che l'attribuzione o la concessione degli strumenti finanziari abbia luogo nell'ambito di un quadro definito in cui tale attribuzione o concessione non può essere influenzata da alcuna informazione privilegiata;
c) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione esercita opzioni o warrant o il diritto di conversione di obbligazioni convertibili che le sono stati assegnati nell'ambito di un piano per i dipendenti, qualora la data di scadenza di tali opzioni, warrant od obbligazioni convertibili sia compresa in un periodo di chiusura, e vende le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, warrant o diritti di conversione, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione notifica all'emittente la propria decisione di esercitare le opzioni, i warrant o i diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; |
ii) | la decisione della persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è irrevocabile; |
iii) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione è stata preventivamente autorizzata dall'emittente; |
d) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce strumenti finanziari dell'emittente nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, a condizione che siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
i) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione ha aderito al piano prima del periodo di chiusura, ad eccezione dei casi in cui non vi possa aderire in un altro momento a causa della data di inizio del rapporto di lavoro; |
ii) | la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non modifica le condizioni della propria partecipazione al piano né revoca tale partecipazione durante il periodo di chiusura; |
iii) | le operazioni di acquisto sono chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione non ha il diritto o la possibilità giuridica di modificarle durante il periodo di chiusura, ovvero tali operazioni sono pianificate nell'ambito del piano in modo tale che abbiano luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura; |
e) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione trasferisce o riceve, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari, a condizione che essi siano trasferiti da un conto all'altro di tale persona e che il trasferimento non comporti variazioni del loro prezzo;
f) la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione acquisisce una garanzia o diritti relativi ad azioni dell'emittente e la data finale di tale acquisizione è compresa nel periodo di chiusura, conformemente allo statuto dell'emittente o a norma di legge, a condizione che tale persona dimostri all'emittente i motivi per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento e l'emittente accetti la spiegazione fornita”.
Annex D
List of Transaction which justify the permission for trading during the closed period
* * *
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/522 of 17 December 2015 (“Delegated Regulation 522”)
Article 9, Delegated Regulation 522
Characteristics of the trading during a closed period
“The issuer shall have the right to permit the person discharging managerial responsibilities within the issuer to trade on its own account or for the account of a third party during a closed period, including but not limited to circumstances where that person discharging managerial responsibilities:
(a) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme, provided that the following conditions are met:
(i) | the employee scheme and its terms have been previously approved by the issuer in accordance with national law and the terms of the employee scheme specify the timing of the award or the grant and the amount of financial instruments awarded or granted, or the basis on which such an amount is calculated and given that no discretion can be exercised; |
(ii) | the person discharging managerial responsibilities does not have any discretion as to the acceptance of the financial instruments awarded or granted; |
(b) had been awarded or granted financial instruments under an employee scheme that takes place in the closed period provided that a pre-planned and organized approach is followed regarding the conditions, the periodicity, the time of the award, the group of entitled persons to whom the financial instruments are granted and the amount of financial instruments to be awarded, the award or grant of financial instruments takes place under a defined framework under which any inside information cannot influence the award or grant of financial instruments;
(c) exercises options or warrants or conversion of convertible bonds assigned to him under an employee scheme when the expiration date of such options, warrants or convertible bonds falls within a closed period, as well as sales of the shares acquired pursuant to such exercise or conversion, provided that all of the following conditions are met:
(i) | the person discharging managerial responsibilities notifies the issuer of its choice to exercise or convert at least four months before the expiration date; |
(ii) | the decision of the person discharging managerial responsibilities is irrevocable; |
(iii) | the person discharging managerial responsibilities has received the authorization from the issuer prior to proceed; |
(d) acquires the issuer's financial instruments under an employee saving scheme, provided that all of the following conditions are met:
(i) | the person discharging managerial responsibilities has entered into the scheme before the closed period, except when it cannot enter into the scheme at another time due to the date of commencement of employment; |
(ii) | the person discharging managerial responsibilities does not alter the conditions of his participation into the scheme or cancel his participation into the scheme during the closed period; |
(iii) the purchase operations are clearly organized under the scheme terms and that the person discharging managerial responsibilities has no right or legal possibility to alter them during the closed period, or are planned under the scheme to intervene at a fixed date which falls in the closed period; | |
(e) | transfers or receives, directly or indirectly, financial instruments, provided that the financial instruments are transferred between two accounts of the person discharging managerial responsibilities and that such a transfer does not result in a change in price of financial instruments; |
(f) | acquires qualification or entitlement of shares of the issuer and the final date for such an acquisition, under the issuer's statute or by-law falls during the closed period, provided that the person discharging managerial responsibilities submits evidence to the issuer of the reasons for the acquisition not taking place at another time, and the issuer is satisfied with the provided explanation”. |