LA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO : ACCORDO DI NATURA TRANSATTIVA TRA IL COMUNE DI CASORATE PRIMO E IL COMUNE DI MOTTA VISCONTI PER DEFINIZIONE SOSTENIMENTO ONERI FINANZIARI PROSIEGUO AMMINISTRATIVO SIG . L. E.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO :
- che il Comune di Xxxxx Xxxxxxxx ha sostenuto l’onere relativo al pagamento della retta della Comunità di Accoglienza Madre Amabile di Vigevano presso cui è ospitato il Sig. L. E. a far tempo dal marzo 2003, in quanto la famiglia dello stesso, all’atto del collocamento in Comunità a seguito di Decreto del Tribunale dei Minorenni di Milano, era residente a Motta Visconti;
- che dallo scorso 13.12.2005 la famiglia X., e lo stesso X., risiedono nel Comune di Casorate Primo, cui lo stesso E. è stato affidato dal Tribunale per i minorenni in data 04.04.06;
- che in data 25.11.08 E. ha raggiunto la maggiore età;
- che il Decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano emesso in data 23.09.2008 e depositato in data 29/09/2008 ha disposto per il Sig.L. E. (residente nel Comune di Casorate Primo a far tempo dal 13.12.2005) l’affidamento al Servizio Sociale del Comune di Casorate Primo per il completamento del progetto educativo e trattamentale in corso, mantenendolo collocato in comunità presso la Fondazione “Comunità di Accoglienza Madre Amabile” di Vigevano proseguendo il percorso di psicoterapia e supportandolo nel suo percorso di crescita;
- che il Comune di Xxxxx Xxxxxxxx, preso atto del sopra citato Decreto del Tribunale per i Minorenni di Milano emesso in data 23.09.2008, con nota prot. n. 17355 del 05.12.2008 ha comunicato al Giudice competente del Tribunale dei Minorenni di Milano l’intenzione di non farsi ulteriormente carico dell’onere relativo alla permanenza di E. presso la Comunità di Vigevano, in considerazione del fatto che lo stesso, divenuto nel frattempo maggiorenne, all’atto del provvedimento di che trattasi era residente nel Comune di Casorate Primo, e ritenendo che l’onere relativo alla realizzazione delle disposizioni del Tribunale per i minorenni di cui al proc. Nr. 134/08 fosse pertanto di competenza del Comune di Casorate Primo a far tempo dal mese di gennaio 2009;
- che con successiva nota prot. n. 17920 del 19.12.2008 tali considerazioni sono state comunicate al Comune di Casorate Primo;
- che con ulteriore nota prot. n. 1720 del 05.02.09 il Comune di Motta Visconti ribadiva al Comune di Casorate Primo la posizione di cui sopra;
- che la posizione del Comune di Motta Visconti risulta supportata dal parere espresso dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia, che ritiene che ai maggiorenni in proseguio amministrativo non possa applicarsi il criterio della residenza degli esercenti la potestà al momento dell’inizio della prestazione assistenziale, valido per i “minori” in affido o inseriti in strutture residenziali a seguito di provvedimento dell’Autorità giudiziaria, con conseguenza che la spesa, in attuazione del criterio generale indicato dall’art. 8 della L.R. n. 3/2008 debba essere sostenuta dal comune di residenza dell’assistito;
ATTESO :
- che il Comune di Casorate Primo ha evidenziato l’esclusione della propria competenza al sostentamento degli oneri finanziari sulla base del principio di continuità di accollo degli oneri finanziari a carico del comune dove il soggetto ha la
residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, prescritto dall’ art. 6 comma 4 della Legge 8/11/2000 n. 328;
- che tuttavia, a seguito diversi contatti epistolari, nonché in occasione di un incontro fra le due Amministrazioni Comunali le stesse hanno manifestato la propria disponibilità ad addivenire ad una soluzione bonaria della vertenza ed a giungere ad una soluzione amichevole secondo un accordo transattivo che possa definire una comune soluzione condivisa della potenziale lite;
- che l’ordinanza del Tribunale dei Minori di Milano in data 14/07/2009 ha stabilito nei confronti del Sig. L. E. la misura del riformatorio giudiziario da eseguirsi nella forma del collocamento in comunità per la durata di anni due, con contestuale svolgimento di trattamento specialistico presso il centro TIAMA di Milano;
- che ai sensi dell’art. 22 del DPR 448/1988, il Ministero della Giustizia deve assumersi a partire dal 15/06/2009 gli oneri della misura cautelare del collocamento in comunità ( circolare n. 7 del 22/11/2007 della L.R. Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale);
- che pertanto, dal 15/06/2009 a partire dall’applicazione della misura di sicurezza di carattere penale qualsivoglia competenza di sostenimento degli oneri finalizzati al collocamento in comunità del soggetto in questione cessa nei confronti sia del Comune di Casorate Primo che di quello di Motta Visconti;
- che , dopo uno scambio di corrispondenza con il Comune di Motta Visconti e con il Legale della Fondazione “Comunità di Accoglienza Madre Amabile” (ONLUS ) di Vigevano si è giunti alla condivisione di uno schema di accordo di transazione da approvarsi da parte della Giunta Comunale, autorizzando i Responsabili di Settore competenti alla sottoscrizione dello stesso che ha per oggetto rapporti di natura patrimoniale, e non tratta diritti indisponibili;
TUTTO ciò premesso;
VISTO lo schema di accordo di transazione da stipularsi tra il Comune di Casorate Primo e il Comune di Motta Visconti per la definizione del sostenimento degli oneri finanziari per il prosieguo amministrativo del Sig. L. E., qui allegato sub a);
ATTESO che con nota prot. n. 14909 del 27.11.09, pervenuta la protocollo comunale il 27.11.09, atti n. 15116, il Responsabile de Servizi Socio Educativi e Culturali del Comune di Casorate Primo ha comunicato che con deliberazione n. 179 del 26.11.09 la Giunta Comunale ha approvato il suddetto schema di accordo;
VISTO il D.Lgs. nr. 267/2000;
RITENUTA competente la Giunta Comunale, ai sensi dell’art. 48 del suddetto decreto; VISTI i pareri di rito di cui al DLgs. 267/2000 (Nuovo Testo Unico);
VISTA la deliberazione CC n. 107 del 24.11.09, resa immediatamente eseguibile, di assestamento generale di bilancio dell’esercizio finanziario 2009;
Con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge,
DELIBERA
1) Di richiamare tutto quanto in premessa esposto a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2) Di approvare lo schema di accordo di transazione da stipularsi tra il Comune di Casorate Primo e il Comune di Motta Visconti per la definizione del sostenimento degli oneri finanziari per il prosieguo amministrativo del Sig. L. E., qui allegato sub a);
3) Di dare atto che la spesa di € 8.085,00 (Iva esente) derivante dalla stipula del suddetto accordo è disponibile al cap. 11043033 int. n. 1.10.04.03 del BP 2009;
4) Di autorizzare il Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi ad adottare tutti i provvedimenti derivanti da quanto disposto con il presente atto;
5) Di rendere, con successiva unanime votazione favorevole, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del D.Lgs n. 267/00.