Contract
Capitolato Speciale relativo al servizio di conduzione gestione e manutenzione degli impianti elevatori dell’AOB. Codice Cig 5332550F74.
Art. 1 Oggetto dell’Appalto
1. L’Appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto tutte le prestazioni connesse al servizio di conduzione, gestione e manutenzione completa ed integrale degli impianti di movimentazione verticale ed obliqua, di qualsiasi tipo, installati o da installare presso gli edifici dell’Azienda Ospedaliera X. Xxxxxx, denominata qui di seguito anche con la sigla AOB;
2. Gli impianti oggetto del presente capitolato sono costituiti da ascensori, montacarichi e scale mobili da intendersi come tali in base alla definizione riportata per essi nel D.P.R. 162/99 all’art. 2.
3. Gli impianti oggetto del servizio di cui al presente capitolato sono indicati nell'allegato X. Xxxxxxx sono oggetto del presente capitolato anche gli impianti che potrebbero venire installati durante il periodo contrattuale. Per tali impianti il servizio avrà in ogni caso inizio solo a seguito di formale comunicazione scritta del Committente inviata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’inizio del servizio stesso.
4. Nel caso di installazione da parte del Committente di nuovi impianti elevatori di persone, è facoltà dello stesso assegnare o meno al Manutentore la manutenzione di tali nuove apparecchiature, secondo la procedura riportata nel successivo articolo "Nuovi impianti".
Art. 2 Ubicazione degli impianti
1. La Ditta Manutentrice seguirà la gestione e manutenzione degli impianti installati nell’ambito dell’AOB, di cui all’allegato A.
Art. 3 Ammontare dell'appalto – Aggiudicazione – Canone
L'importo annuo presunto del canone a base di gara nel presente appalto ammonta ad € 60.000,00 al netto dell'IVA oltre ad Euro 1.200,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
1. Per le prestazioni di conduzione, gestione e manutenzione riportate dal presente Capitolato, viene corrisposto all'appaltatore un compenso desunto dall'offerta in relazione agli impianti effettivamente in funzione. Quindi il servizio verrà remunerato con un canone mensile complessivo, nel seguito denominato sinteticamente Canone, nel quale sono ricomprese tutte le prestazioni di manodopera, le forniture di materiali ed i noleggi di macchinari atti alla loro messa in opera nonché tutti gli oneri accessori per eseguire tutte le opere costitutive del servizio indicate nel Capitolato.
2. Nell`eventualità che nel corso del presente Appalto si riscontri la necessità di variare in più o in meno la consistenza numerica degli impianti elevatori si procederà al ricalcolo del canone mensile complessivo. Quest’ultimo sarà definito in proporzione al canone mensile degli impianti in esercizio indicati dalla Committenza.
3. Qualora il Committente ritenga di escludere qualcuno degli impianti dal contratto di manutenzione per ragioni legate alla dismissione o alla eventuale sospensione del servizio degli impianti, il relativo Canone, in proporzione, non è più dovuto dal mese successivo (dal giorno 01 del mese) a quello dell’eliminazione dell’impianto dal monte di quelli in manutenzione, con eliminazione formalizzata a seguito di lettera raccomandata inviata dal Committente al Manutentore con almeno 5 giorni di anticipo dalla data di esclusione dell’impianto ivi indicata.
4. Le modalità di corresponsione del Canone e quanto a ciò attinente sono indicate nell’articolo denominato “Pagamenti”.
Art. 4 Requisiti dell'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto
1. L'appaltatore, denominato anche Manutentore, deve possedere l’idoneità al servizio da svolgere, secondo le esigenze funzionali del Committente, e secondo le caratteristiche tecniche degli impianti elevatori oggetto dell’appalto. In particolare il Manutentore dovrà possedere i requisiti di cui al comma 1 dell’art. 15 del D.P.R. 162/99 come modificato dal D.P.R. 214/10.
2. Deve altresì possedere tutti i requisiti previsti del D.M. 37/2008, e operare secondo la buona tecnica, nel rispetto e conoscenza di ciascuna e di tutte le norme vigenti, anche tecniche, in materia di ascensori e impianti elevatori in genere.
Dovrà altresì essere in possesso della SOA OS4 Classifica I.
Art. 5 Referente per il servizio di Manutenzione
1. Ai fini della condotta del contratto di manutenzione oggetto del presente Xxxxxxx, il Manutentore designerà un suo incaricato avente tutte le potestà tecniche e legali per rappresentare il Manutentore stesso in tutti i rapporti formali e operativi con la Committenza.
2. Tale referente per tutte le attività comprese nel presente Capitolato deve garantire la propria reperibilità nei normali orari di lavoro fornendo un numero di telefono cellulare.
3. Nei periodi di ferie o altro, il referente per la manutenzione deve indicare altra persona formalmente designata dal Manutentore che ne faccia le veci ai fini del presente Appalto.
Art. 6 Norme applicabili
1. Nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, il Manutentore dovrà conformarsi a tutta la normativa vigente, al momento dell’effettuazione delle prestazioni, in materia di ascensori e scale mobili.
2. Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:
• la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;
• il Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";
• la norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici";
• la norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici";
• la norma UNI 10411 - "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti";
• il D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici." per le parti ancora applicabili;
• il D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l’esecuzione della L. 24-10-1942, n. 1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
• il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato" per la parti ancora applicabili;
• il D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
• il D.M. 14 giugno 1987, n. 246 - "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente Capitolato;
• il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
• il Decreto del Ministero dell’Interno 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro";
• il X.X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000 - "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
• la Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";
• il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
• il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
• la Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
• la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
• il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche." per le parti relative agli impianti di sollevamento;
3. L’elenco sopra riportato si intende non esaustivo.
4. Il Manutentore è quindi tenuto ad osservare ogni prescrizione tecnica vigente per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata sopra citata o meno.
Art. 7 Condizioni generali per l’esecuzione del servizio
1. Il Manutentore dovrà assicurare il servizio con modalità, termini e condizioni stabilite dal presente capitolato. Dovrà fornire alla Committenza il prontuario di manutenzione ordinaria e programmata della casa costruttrice di tutti gli impianti esistenti in azienda. Si precisa che deve intendersi per conduzione e manutenzione ordinaria e programmata, l'effettuazione di una metodica vigilanza a tutti gli impianti allo scopo di assicurare un'ininterrotta efficienza.
2. Tutti gli interventi necessari per una corretta conduzione e i programmi manutentivi svolti in forma predittiva e non, seguiranno le operazioni stabilite e previste dalle case costruttrici, nel completo rispetto delle Leggi, dei codici e dei regolamenti in vigore che fungeranno pertanto da riferimento primario unitamente a quanto esplicitato nel presente Capitolato.
3. Con la manutenzione programmata, preventiva ed integrale, la ditta si pone l’obiettivo di mantenere la sicurezza e l’affidabilità e l’efficienza degli impianti.
4. Sicurezza e caratteristiche tecniche degli impianti saranno mantenute almeno allo stesso livello dello stato esistente al momento della sottoscrizione del contratto di cui al presente Capitolato e per tutta la durata dello stesso.
5. La Ditta deve essere in grado di operare su impianti di qualsiasi marca.
6. Nel caso in cui un impianto richieda una frequenza maggiore delle operazioni sotto citate o di altre, per Legge comunque necessarie, il Manutentore dovrà adeguare il programma di manutenzione senza alcun onere aggiuntivo per l’Amministrazione.
7. La Ditta aggiudicataria si impegnerà, nel caso di sostituzione di componenti, a mantenere l’integrità progettuale e funzionale degli elevatori.
8. Le parti d’impianto sostituite o gli impianti di nuova fornitura, se diversi dalle/dai precedenti, andranno condotte e sottoposte a manutenzione con adeguati programmi senza oneri aggiuntivi per l’Amministrazione.
9. L'Appaltatore è tenuto a collaborare con i Tecnici dell’AOB allo scopo di adeguare il servizio alle esigenze dell’utenza, nonché proporre eventuali opere straordinarie di modifica delle caratteristiche degli impianti al fine di aggiornarne la tecnologia rendendoli in tal modo atti ad aumentare l’operatività ed a migliorare in affidabilità. Il Manutentore deve avvalersi di tecnici formati e patentati secondo la norma, che dovranno essere regolarmente assicurati e di cui la Ditta dovrà fornire all’AOB tutta la documentazione inerente. Chiunque tra il personale della Ditta non risultasse di gradimento dell’AOB, dovrà senz’altro, a semplice richiesta della medesima, essere sostituito. Inoltre il manutentore deve possedere le conoscenze tecniche per proporre alla stazione Appaltante ogni dispositivo o apparecchiatura di nuova concezione predisposte ad adeguare maggiormente gli impianti al servizio cui sono dedicati. Il Manutentore deve disporre dei pezzi di ricambio e della componentistica compatibili con le caratteristiche presenti degli impianti elevatori. Il Manutentore deve essere in grado di relazionare adeguatamente sugli stati d’uso e sulla qualità delle prestazioni degli impianti stessi. A tal fine si veda anche quanto riportato nel successivo articolo denominato "Verifiche di conformità".
Art. 8 Conduzione.
1. La conduzione degli impianti elevatori deve essere tale da garantire costantemente la funzionalità degli stessi riducendo i "FUORI SERVIZIO" a casi eccezionali, e comunque per cause non imputabili alla manutenzione.
2. A tale scopo la Ditta appaltatrice dovrà provvedere con mezzi propri e con proprio personale al controllo ed alla verifica delle apparecchiature e parti di impianti, allo scopo di garantire il tempestivo intervento del personale addetto per l’eliminazione e riparazione preventiva delle parti risultanti difettose allo scopo di prevenire eventuali anomalie.
3. Pertanto il personale della Ditta, dotato di apposito cartellino di riconoscimento, provvederà ad eseguire tutti gli interventi previsti dalla norma ed in particolare:
a controllare periodicamente lo stato di efficienza di tutte le apparecchiature meccaniche, idrauliche, elettromeccaniche ed elettriche installate nelle sale macchine quali: argano, viti senza fine, ingranaggi elicoidali, cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, pulegge, motori del freno, bobine del freno elettromagnetico, limitatore di velocità, avvolgimenti statorici e rotorici delle macchine elettriche, collettori, raddrizzatori, apparecchiature oleodinamiche per gli impianti a pistone;
a verificare lo stato di efficienza degli interruttori automatici, dei contattori, dei fusibili, del grado di isolamento;
a controllare periodicamente lo stato di integrità delle parti murarie e basamenti di appoggio connessi alla integrità conservativa degli impianti;
□ a verificare nei vani corsa le funi di trazione affinché il prescritto coefficiente di sicurezza risulti invariato, le funi di compensazione e quelle del limitatore di velocità con le relative apparecchiature per l'arresto di cabina sulle guide in caso di eccesso di velocità, le carrucole di rinvio, i cilindri ed i pistoni negli impianti oleodinamici;
a verificare e provvedere allo svuotamento ed alla pulizia anche di eventuale presenza di acque infiltrate nelle fosse degli elevatori;
a controllare ai piani lo stato delle bottoniere, delle segnalazioni luminose degli interruttori elettrici, della sospensione delle porte, serrature, chiudiporta, invertitori di corsa, contatti di livellamento, porte di piano, meccanismi di blocco delle porte automatiche, scorrimento delle stesse, dispositivi per l'azionamento ed il controllo della chiusura ed apertura delle stesse, serrature e controserrature, dispositivi di richiusura automatica e quindi provvedere in caso di anomalie alla loro sostituzione compresa nel canone;
a verificare nelle cabine le bottoniere, le segnalazioni luminose, le cellule fotoelettriche, i chiudiporta automatici, i contatti delle porte, gli apparecchi di sicurezza, i pattini, le sospensioni delle porte, i citofoni, i corpi illuminanti, la integrità dei pavimenti, dei rivestimenti interni di cabina e la intelaiatura portante della stessa e quindi provvedere in caso di anomalie alla loro sostituzione compresa nel canone;
In sala macchina o all’interno del quadro di manovra in assenza di detta sala, dovrà essere posto un registro in cui il personale addetto alla manutenzione riporterà ogni operazione effettuata sull’impianto, indicando le proprie generalità, la data, l’ora il tipo d’intervento eseguito sia esso manutentivo o su chiamata per avaria, la durata e ogni altro elemento degno di rilievo.
A tale scopo i sopraccitati controlli e verifiche e quindi i relativi interventi di riparazione, dovranno effettuarsi con le seguenti periodicità:
a) controlli settimanali
grado di lubrificazione ed ingrassaggio di ingranaggi e cuscinetti;
funzionalità dei contatori di quadro elettrico e stato di usura dei contatti;
segnalazioni luminose in cabina ed ai piani;
illuminazione ordinaria e di emergenza nelle cabine e locali macchine;
citofoni di cabina;
impianti allarme;
xxxxxxx e bottoniere di cabina e di piano;
adeguato livellamento al piano;
verifica dei relè necessari per il collegamento al sistema centralizzato di controllo e sicurezza
verifica dei combinatori telefonici presenti nelle cabine passeggeri degli impianti
b) controlli mensili
verifica della rispondenza alle norme antinfortunistiche dei dispositivi installati e di quelli a corredo;
verifica dell'integrità completa di tutti gli organi meccanici di sala macchine e vano corsa;
verifica di tutti i dispositivi oleodinamici ed elettromeccanici connessi alla cabina ed alle sue strutture mobili quali porte e suoi contatti, cellule fotoelettriche;
c) controlli semestrali
simulazione con verifica delle principali funzioni dell'impianto;
verifica del grado di isolamento degli avvolgimenti elettrici;
verifica dei collettori elettrici;
verifica dei circuiti di conversione della corrente elettrica;
verifica dell’efficienza dei collegamenti verso terra;
verifica della velocità di esercizio dell'impianto e sua variazione;
ispezione e controllo a vista dei cavi lungo il loro percorso;
basamenti ed opere murarie;
d) controllo annuale a consuntivo
redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di impianto maggiormente sollecitate ;
preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione, evidenziando altresì
eventuali necessità o proposte migliorative per l’anno di gestione successivo.
Art. 9 Manutenzione con carattere di urgenza.
1. Per manutenzione ordinaria a carattere di urgenza si deve intendere l'insieme di tutte quelle operazioni e interventi atti a ripristinare l'efficienza degli impianti, interrotta per disfunzioni o guasti improvvisi.
Nella manutenzione ordinaria con carattere di urgenza il guasto è rilevato dalla Impresa direttamente, oppure dalla Amministrazione e, in questo caso, l’intervento di manutenzione è attivato “a chiamata” anche a mezzo telefono, fax o telegramma, in ore diurne e notturne, sia in giorni feriali che festivi. Al termine dell’intervento l’impresa procederà ad inoltrare immediato avviso all’Amministrazione, per iscritto o telefax, la quale potrà fissare data e modalità di un eventuale sopralluogo per la verifica congiunta, diretta ad accertare l’idoneità della riparazione ed il perfetto funzionamento dell’impianto. Del sopralluogo verrà redatto verbale in duplice copia, controfirmato dalle parti. L’impresa comunicherà alla Amministrazione i recapiti ed i nominativi dei responsabili cui indirizzare le richieste di intervento di manutenzione.
Il manutentore non potrà rifiutarsi di eseguire i lavori che risultano necessari; per tali interventi e riparazioni dovrà pertanto essere utilizzata la massima celerità d’intervento al fine di eliminare il guasto nel tempo strettamente necessario alla localizzazione dello stesso e alla esecuzione del lavoro. In ogni caso l'intervento deve avvenire entro un’ora dalla richiesta di intervento.
3. Qualora la ditta non provveda di sua iniziativa nel senso sopra descritto, essa sarà soggetta a penalità come previsto dal presente capitolato speciale d'appalto. Il committente avrà inoltre diritto di imporre quelle riparazioni, sostituzioni od opere che, nell'interesse del servizio e della buona conservazione degli impianti, ritenga necessario effettuare.
4. Nel caso che la ditta non provveda ad eseguire quanto richiesto, nel tempo e con le modalità stabilite, anche in ore straordinarie, notturne e/o festive, l'amministrazione si riserva di procedere in danno, affidando le prestazioni ad altra ditta con addebito delle ulteriori eventuali maggiori spese.
5. Qualsiasi lavoro ritenuto necessario e che implichi l'interruzione di qualche servizio, deve preventivamente essere autorizzato dall'Amministrazione attraverso il referente individuato dall’AOB.
6. Si intende che le operazioni di manutenzione che comportano le sospensioni del servizio, fatte senza il predetto assenso, saranno ritenute arbitrarie e soggette alla previste penalità.
7. E' fatto assoluto divieto alla ditta di apportare qualsiasi modifica all'impianto senza formale e precisa autorizzazione dell'Amministrazione. In caso contrario, oltre alla prevista penale, la ditta sarà tenuta, nel termine prescritto, al ripristino dello stato di fatto a sue spese.
Art. 10 Manutenzione programmata
1. Il servizio di manutenzione degli impianti elevatori oggetto del contratto di appalto comprende le visite periodiche di manutenzione ad ogni impianto da eseguirsi nel normale orario di lavoro, secondo un programma di manutenzione preventiva, onde preservare il livello di sicurezza dell’impianto, le sue prestazioni, nonché prevenirne malfunzionamenti e guasti. Tali operazioni saranno eseguite da tecnici specializzati e muniti di patente ad operare.
2. Per manutenzione programmata si intendono tutti quegli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso. L’attività di manutenzione intesa come l’insieme degli interventi di riparazione degli impianti e di sostituzione di elementi deteriorati o usurati, al fine di assicurare la continua e completa fruibilità delle opere e la conservazione dello stato d’uso, è classificata anche come “manutenzione preventiva programmata”. La manutenzione preventiva programmata è pertanto una “manutenzione eseguita a intervalli predeterminati in accordo a criteri prescritti dalle case costruttrici e volta a ridurre la probabilità di guasto o la degradazione del funzionamento di un’entità”.
3. La manutenzione preventiva programmata ha lo scopo di rendere più affidabile e sicuro il funzionamento degli impianti.
4. Per tutti i tipi di apparecchiature devono essere utilizzate le modalità di manutenzione indicate dalle Case Costruttrici per garantire un rendimento efficace e rispondenza ai dati di progetto.
Il personale addetto alla manutenzione si occuperà:
1. dei rilievi strumentali delle caratteristiche preventive programmate;
2. delle manutenzioni generali preventive programmate;
3. delle riparazioni.
5. Tutti gli oneri connessi alle visite periodiche sono inclusi nel Canone. Il Manutentore provvederà inoltre, quando necessario, a sostituire o riparare a sue spese tutte le parti usurate dal normale esercizio.
6. E più precisamente il Canone comprende tutti gli oneri di mano d’opera, materiali ed altro relativi alla sostituzione delle seguenti parti:
cabina e piani: bottoni, segnalazioni luminose, contatti porte, parti mobili degli apparecchi di sicurezza, pattini o rulli di scorrimento, carrucole ed eccentrici, sospensioni porte, operatori, pattini retrattili, serrature, azionamenti meccanici e contatti elettrici;
vano: funi di trazione, di compensazione del limitatore, tenditori e relativi attacchi, pulegge, nastro selettore, cavi flessibili e linee elettriche. Per gli impianti idraulici: pistone, cilindro, linee di mandata e relative guarnizioni;
locale macchina: complesso dell’apparato di trazione comprendente: ingranaggi elicoidali, cuscinetti, bronzine, carrucole e pulegge, bobine, leve e guarnizioni del freno, spazzole e porta spazzole, motore, avvolgimenti statorici/rotorici e collettori, componenti elettrici ed elettronici, selettore, limitatore di velocità, centralina e valvole per impianti idraulici; relè per il collegamento al sistema di controllo e segnalazione.
altro: materiale necessario alle operazioni di pulizia e lubrificazione delle parti, mezzi per accedere agli organi da ispezionare, eventuali forniture di pesi e altro materiale per prove di bilanciamento richiesti dagli Enti preposti alle visite periodiche;
Sono inclusi nel presente contratto l’eventuale svuotamento dell’acqua, la pulizia e disinfestazione – igienizzazione delle fosse e sale macchina, la pulizia dei binari di scorrimento delle porte, la sostituzione delle lampade e delle spie luminose e tutto quello che non è espressamente descritto per i materiali e lavori elencati nel presente articolo, lampade di illuminazione degli impianti, vano, cabina, locale macchine, batterie, gruppi di continuità o tamponi per i sistemi di sicurezza o emergenza, tappetini e/o pavimenti della cabina, esclusi ovviamente i tappeti soprastanti aziendali col logo
Art. 11 Modalità di svolgimento del servizio di manutenzione programmata
1. Il servizio di manutenzione programmata sarà svolto attraverso visite di manutenzione con frequenza di almeno una visita al mese, nel normale orario di lavoro del Manutentore, secondo un programma di lavoro di manutenzione preventiva.
2. Nel corso delle visite saranno eseguite tutte le operazioni stabilite dal programma di manutenzione. La regolarità delle visite sarà testimoniata dalla firma del tecnico in calce ad un registro posto entro il locale macchine inserito in apposita custodia in plastica trasparente e dall’annotazione della data della visita stessa.
3. Nel corso della verifica annuale, a consuntivo, della documentazione di impianto di cui all’articolo denominato "reportistica", copia aggiornata del registro delle visite conservato presso il locale macchine verrà allegata al libretto di impianto di cui all’art 16 del D.P.R. 162/99.
4. Il servizio di manutenzione deve inoltre essere effettuato conformemente ai disposti dell’art. 15 del D.P.R. 162/99 come modificato dal D.P.R. 214/10.
5. I lavori di sostituzione delle parti usurate comprese in contratto, dovranno essere eseguiti con le modalità e nei tempi concordati con gli Uffici tecnici preposti del Committente.
6. L’Appaltatore dovrà fornire all’Amministrazione ogni informazione desunta da variazioni di tipo anagrafico e quelle relative ad ogni intervento effettuato sugli impianti oggetto dell’appalto.
Il flusso informativo che l’Appaltatore porrà in essere dovrà consentire all’Amministrazione di conoscere la situazione degli interventi eseguiti in relazione ad ogni singolo impianto e dovrà consentire l’analisi dei costi, oltre che statistiche per tipo di intervento eseguito.
In particolare si dovranno realizzare le seguenti condizioni:
- l’Appaltatore dovrà verificare i contenuti dei dati inizialmente forniti dall’Amministrazione, dati ai quali si assegna un valore informativo di massima di cui l’Appaltatore è a conoscenza e per il cui approfondimento ha avuto la disponibilità di effettuare le necessarie verifiche in fase di gara;
- l’Appaltatore dovrà integrare i dati mancanti e/o riordinare gli esistenti in base alle specifiche funzionali del pacchetto informativo consegnatogli in uso dall’Amministrazione;
Art. 12 Riparazione o sostituzione di parti di impianto non comprese nel Canone
1. L’Amministrazione Appaltante ha facoltà di far eseguire lavori di manutenzione non compresi nel canone di manutenzione, che comportano oneri economici, ossia che comportano la sostituzione di parti o componenti, a Ditte o Società abilitate, secondo le condizioni più convenienti per all’Amministrazione Appaltante. Il Manutentore della Società Appaltatrice del Servizio di Manutenzione con la propria organizzazione deve prestare tutti i lavori di assistenza al fine di garantire la buona riuscita dell’intervento di manutenzione della Ditta incaricata dell’intervento straordinario.
Qualunque pezzo installato con intervento straordinario, trascorso eventualmente il periodo di garanzia di legge entrerà a far parte dell’impianto elevatore e varrà per esso quanto disposto nel presente capitolato.
2. Nel caso in cui il guasto comporti pericoli imminenti a persone o cose, il Manutentore è tenuto a contattare immediatamente le strutture operative del Committente per sottoporre la necessità dell’intervento con urgenza e ad eseguirlo previo benestare telefonico. Comunque il Manutentore deve immediatamente avvisare le strutture di Pubblico Soccorso se valuta necessario il loro intervento.
Art. 13 Norme di sicurezza
1. I lavori di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi dovranno svolgersi nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, tenendo conto che la Ditta, lavorando in un Ospedale, deve rispettare le esigenze dell’attività ospedaliera.
2. In particolare l’impresa è obbligata a nominare il proprio Responsabile della Sicurezza, dandone comunicazione all’Amministrazione; è altresì obbligata a predisporre, prima dell’effettivo inizio delle attività, il Piano Operativo per la Sicurezza relativo alle attività di conduzione, gestione e manutenzione degli ascensori e dei montacarichi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., definire e produrre il documento dei rischi interferenziali DUVRI con i preposti del Committente ed assumere l’impegno ad osservarlo scrupolosamente per l’intera durata dell’appalto.
3. L’impresa istituirà per l’appalto in oggetto apposito Registro degli infortuni vidimato dalla ASL, consegnandone copia alla Committente prima dell’inizio lavori.
4. Solo su esplicita e preventiva autorizzazione dell’Amministrazione l’impresa eseguirà modifiche ed ampliamenti sugli impianti soggetti a marcatura CE, autorizzazione INAIL (ex ISPESL), VVF, ASL o Ispettorato del Lavoro, certificazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008, con conseguente ed immediato aggiornamento dei disegni, dei certificati e delle autorizzazioni di legge.
5. L’impresa appaltatrice è inoltre tenuta a rendere disponibili in lingua italiana le “schede di sicurezza” relative ai materiali/sostanze introdotti nell’edificio per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Capitolato, così come predisposto dal produttore.
Art. 14 Materiali e forniture
1. I materiali e i pezzi di ricambio dovranno essere nuovi, originali, possibilmente della stessa marca del pezzo sostituito, o anche del tipo consigliato dalle case costruttrici. Inoltre i suddetti materiali di ricambio utilizzati devono essere di qualità controllata e garantita e devono possedere le certificazioni e le conformità previste dalla normativa vigente.
2. Gli Uffici Tecnici del Committente si riservano di chiederne caratteristiche e marchi.
3. L’Impresa appaltatrice, per un corretto svolgimento del servizio di conduzione, gestione e manutenzione preventiva e programmata, è tenuta a costituire, in locali messi a disposizione dall’Amministrazione, un magazzino, nel quale dovrà sempre essere presente una sufficiente scorta di materiali sia per la normale usura e per la manutenzione sia per la sostituzione per fine ciclo di utilizzazione. Al fine di garantire un regolare servizio di manutenzione l’Appaltatore deve essere sempre in grado di avere la disponibilità immediata dei materiali onde arrivare in ogni momento a sostituire qualsiasi componente per tutti gli impianti senza alcun ritardo, ripristinando così immediatamente il regolare funzionamento dell’impianto. Non sono ammessi ritardi e periodi di attesa per l’installazione di componenti e pezzi di ricambio.
4. Deve essere compreso, all’interno del suddetto magazzino, ogni accessorio, attrezzatura ed altro materiale, anche minuto, necessario per svolgere adeguatamente il servizio di conduzione, gestione e manutenzione preventiva programmata degli ascensori e dei montacarichi.
5. E’ fatto espresso divieto di impiegare materiali catalogati come tossici o nocivi.
6. La sostituzione dei materiali dovrà essere giustificata dal relativo rapporto tecnico all’Amministrazione, inoltre, i materiali sostituiti dovranno essere recuperati o avviati ad ulteriore destinazione, a cura e spese dell’Impresa, nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e smaltimento dei rifiuti.
7. L’Amministrazione potrà rivalersi sulla Impresa per qualsiasi onere sostenuto per la mancata osservanza delle suddette disposizioni, compreso il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
8. L’impresa appaltatrice provvederà a riparare o sostituire, quando ciò sia necessario, tutte le parti soggette all’usura del normale esercizio, in particolare:
Cabina:
bottoni, segnalazioni luminose, cellule fotoelettriche, chiudiporte automatico, contatti porte, apparecchi sicurezza, pattini guide, sospensioni porte, operatori, attacchi funi, retrattili.
Componenti dei dispositivi di emergenza ritorno al piano, impianti citofonici o di allarme e relative linee di alimentazione;
□ L’illuminazione del locale macchina, vano ascensori, locale rinvii e cabina mobile;
pareti, tetto, pavimento e tappetino della cabina, esclusi quelli aziendali con logo;
Pannelli, telai, imbotti delle porte di piano e di cabina; Piani:
bottoni, segnalazioni luminose, sospensioni porte contatti porte, serrature, chiudiporta, invertitori impulsori,
contatti di livellamento; Vano:
funi di trazione e di compensazione, funi limitatore, tenditori, pulegge di rinvio, nastro; Locale macchina:
motore, centralina e valvole per impianti oleodinamici, generatore e parti del gruppo manovra comprendenti: cuscinetti di spinta, supporti, carrucole, bobine del freno elettromeccanico, motori del freno, ceppi del freno, spazzole, avvolgimenti, collettori, elementi rotanti, contatti, bobine, resistenze per manovra e per circuiti, motore, armatura elettromagnete, pulegge, contatti e ingranaggi, selettore, contatti capifissi, limitatore di velocità, raddrizzatori, trasformatori.
Sono invece a carico dell'Amministrazione:
i lavori di modifica o di rimodernamento o di adeguamento a nuove leggi delle apparecchiature esistenti nonché l’installazione di nuove apparecchiature comunque richieste o prescritte dalle autorità governative. Detti lavori saranno dall’impresa eseguiti previa presentazione e approvazione del preventivo di spesa, al competente Ufficio Tecnico AOB;
Le riparazioni alle strutture murarie dell’edificio inerenti all’impianto, alle protezioni cancelletti o porte esterne, alle pareti o recinzioni del vano di percorso, le opere murarie in genere e la relativa manovalanza;
9. L’Amministrazione avrà la facoltà durante l’appalto di sostituire i locali destinati al magazzino con altri idonei,
senza che l’Impresa possa fare opposizione, sollevare eccezione alcuna e chiedere compensi di sorta.
Art. 15 Informazioni agli utenti
In caso di riparazione programmata e comunque in tutti i casi, con gli anticipi richiesti dal singolo caso, il Manutentore informerà gli utenti mediante un cartello posto in evidenza su ogni impianto e quindi su tutte le porte di accesso all’ascensore ad ogni piano dell’edificio interessato, riportante il giorno di inizio dei lavori di riparazione, la durata dei lavori stessi, la data di fine lavori.
Art. 16 Verifiche periodiche
1. Il Manutentore ha l’obbligo di tenere un elenco aggiornato delle scadenze temporali per l’effettuazione, impianto per impianto, delle verifiche periodiche di cui all’art. 13 del D.P.R. 162/99 per gli ascensori e montacarichi e di cui alla Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 per le piattaforme per disabili. Entro il 01 novembre e il 01 maggio di ogni anno, il Manutentore comunicherà per iscritto al Committente l’elenco degli impianti che, distintamente per ogni mese da gennaio a dicembre dell’anno successivo, devono essere sottoposti alla verifica biennale di cui sopra. Sarà cura del Committente concordare con il soggetto (I.S.P.E.L.S., Organismo Notificato, A.S.L. –) incaricato della verifica periodica le date di effettuazione delle verifiche stesse, alle quali è tenuto a partecipare il Manutentore con personale qualificato, come disposto dell’art. 13 D.P.R. 162/99.
2. Il Manutentore è tenuto ad eseguire sull’impianto tutte le operazioni che verranno indicate dal soggetto incaricato della verifica periodica per l’esecuzione della stessa. Tutti gli oneri che il Manutentore sostiene per l’effettuazione della verifica periodica di cui sopra si intendono ricompresi nei canoni di manutenzione di ogni singolo impianto anche quando la verifica venga effettuata in più riprese. Nel caso di verifica negativa dovuta a carenze dell’impianto non preventivamente formalmente segnalate dal Manutentore, si applicano le penali riportate nell’articolo "Sanzioni e penali" del presente Capitolato. In tal caso il Manutentore sarà anche tenuto ad eseguire a proprie spese tutte le opere necessarie alla verifica positiva dell’impianto da parte dell’organo verificatore, senza nulla a pretendere dal Committente.
3. Il corrispettivo dovuto al soggetto incaricato delle verifiche periodiche ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 162/99, è invece totalmente a carico del Committente. Per l’esecuzione delle verifiche straordinarie di cui all’art. 14 del
D.P.R. 162/99, vale quanto sopra riportato in termini di oneri a carico del Manutentore per le verifiche periodiche.
Art. 17 Verifiche di conformità
1. Il Manutentore effettuerà, entro 2 mesi dall’inizio del contratto di appalto ed entro un mese dalla data di entrata in vigore di ogni nuova norma relativa agli impianti oggetto dell’appalto, una verifica tecnica dei singoli impianti atta ad appurare la conformità degli stessi a tutte le normative vigenti al momento della
verifica stessa. A seguito di tale verifica il manutentore redigerà una relazione indicando, impianto per impianto, tutte le carenze riscontrate; tale relazione, firmata da tecnico abilitato, deve essere consegnata al Committente entro un mese dal momento della effettuazione della verifica. La relazione dovrà contenere, per ogni difformità riscontrata, l’indicazione dei tempi di legge consentiti per la eliminazione della difformità stessa.
2. La relazione sarà accompagnata da un documento separato contenente un preventivo economico sommario relativo a tutte le opere necessarie ad eliminare le non conformità riscontrate, impianto per impianto. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma dovrà essere di ausilio per quest’ultimo per pianificare le opere di adeguamento degli impianti in funzione delle disponibilità economiche.
3. E’ facoltà del Committente assegnare l’esecuzione di dette opere oggetto del preventivo di cui sopra mediante gara pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all’esecuzione dei lavori, tra le quali dovrà essere ricompresa come invitata alla gara anche la Ditta manutentrice.
4. Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione riportati nel contratto vigente di manutenzione, salvo i casi nei quali le modifiche apportate agli impianti ricomprendano anche quelle di cui al comma i) dell’art. 2 del D.P.R. 162/99, nel qual caso, per l’adeguamento del canone, si procederà come se si trattasse di nuovo impianto.
Art. 18 Proposte di adeguamenti migliorativi sugli impianti
1. Il Manutentore avrà facoltà di proporre al Committente, mediante relazioni tecniche dettagliate e preventivi particolareggiati, interventi di adeguamento sugli impianti derivanti da nuove tecnologie proposte dal mercato, oltre a quelli previsti nel precedente articolo "Verifiche di conformità".
2. Tale preventivo non costituirà in nessun caso obbligo di spesa per il Committente, ma dovrà essere di ausilio per quest’ultimo per pianificare le opere di adeguamento migliorativo degli impianti in funzione delle proprie scelte tecniche.
3. E’ facoltà del Committente assegnare l’esecuzione delle opere oggetto del preventivo di cui sopra mediante gara pubblica tra Ditte aventi titolo di legge all’esecuzione dei lavori, tra le quali dovrà essere ricompresa come invitata alla gara anche la Ditta manutentrice.
4. Le opere di adeguamento degli impianti non implicano alcuna modifica dei canoni di manutenzione riportati nel contratto vigente di manutenzione, salvo i casi nei quali le modifiche apportate agli impianti ricomprendano anche quelle di cui al comma i) dell’art. 2 del D.P.R 162/99, nel qual caso, per l’adeguamento del canone, si procederà come se si trattasse di nuovo impianto.
Art. 19 Documentazione
1. La documentazione tecnica ed amministrativa relativa a tutti gli impianti oggetto del contratto di manutenzione è conservata presso gli Uffici tecnici del Committente, salvo per le parti da conservare presso gli impianti.
2. È a carico del manutentore verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, la completezza della documentazione necessaria a norma di legge, sia quella da conservare presso l’impianto che quella da tenere a cura del Committente. A seguito di tale verifica, entro la data sopra citata, il Manutentore segnalerà al Committente eventuali carenze della documentazione stessa, in forma scritta e singolarmente per ogni impianto.
3. È inoltre a carico del Manutentore la creazione, l’aggiornamento e la corretta tenuta del libretto di impianto di cui all’art. 16 del D.P.R. 162/99 come modificato dal D.P.R. 214/10. Copia del libretto verrà conservata presso gli Uffici tecnici del Committente unitamente alla restante documentazione degli impianti che non vada tenuta presso gli impianti stessi. Sarà cura del Manutentore, con oneri a suo carico, predisporre copia della documentazione tecnica oltre al libretto che sia necessario tenere presso il locale macchine degli impianti unitamente ai registri delle visite manutentive di cui all’articolo "Modalità di svolgimento del servizio di manutenzione programmata".
4. Il Manutentore deve verificare altresì entro il 31 marzo di ogni anno che all’interno delle cabine degli impianti elevatori siano esposte le targhe di cui al comma 3 dell’art. 16 del D.P.R. 162/99 come modificato dal D.P.R. 214/10 con le indicazioni previste. Qualora le targhe non siano presenti o abbiano indicazioni difformi da quanto previsto dalla normativa, il Manutentore è tenuto ad installarle o sostituirle con quelle corrette entro il 30 aprile successivo alla verifica.
5. Tutti gli oneri necessari all’espletamento da parte del Manutentore di quanto previsto nel presente articolo sono a completo carico del Manutentore stesso e si intendono ricompresi nei canoni di manutenzione di contratto.
6. Giornale dei lavori. Il giornale dei lavori deve essere tenuto presso il locale assegnato al Manutentore e riporterà i dati di riferimento ai lavori eseguiti, l’andamento degli stessi, il numero dei lavoratori impegnati e le rispettive categorie di appartenenza. Esso riporterà inoltre l’indicazione di tutte le circostanze che possono influire sull’andamento dei lavori, le eventuali riserve, le richieste di spostamento di termini e le osservazioni espresse nel corso dei lavori stessi sia dal committente sia dall’assuntore. Il giornale dei lavori deve essere firmato pagina per pagina sia dall’incaricato dell’AOB, sia dalla Ditta Manutentrice.
Art. 20 Servizio di pronto intervento
La Ditta dovrà dichiarare che:
1. Il Canone include le prestazioni relative al servizio di pronto intervento per malfunzionamento o fermo impianto che deve essere accessibile, 24 ore su 24 per tutti i giorni della settimana e fino alla conclusione del presente contratto, compreso i giorni festivi e le ore notturne che consiste in interventi per riparazioni e/o guasti agli impianti elevatori e per passeggeri bloccati in cabina.
2. Il Manutentore, fornirà al Committente il numero telefonico unico (CALL CENTER) + numero telefonico cellulare del proprio Tecnico impegnato nel servizio di manutenzione necessario per le chiamate di pronto intervento e comunicazioni..
3. Il tempo di intervento dei tecnici calcolato dalla chiamata, dovrà essere inferiore a 30 (trenta) minuti in caso di passeggeri bloccati in cabina;
4. Il tempo di intervento dei tecnici, calcolato dalla chiamata dovrà essere inferiore a 60 minuti in caso di impianto fermo senza passeggeri bloccati in cabina.
5. Per gli impianti dotati di dispositivo di chiamata diretta dalla cabina, il Manutentore provvederà a programmare tali dispositivi in modo che la chiamata dalla cabina sia inoltrata direttamente al numero di pronto intervento. Ciò sia per gli impianti già dotati del dispositivo all’inizio del contratto di appalto e sia per quelli nuovi o che ne verranno dotati in corso di appalto.
6. Il Tecnico della Ditta appaltatrice impegnato nel servizio di manutenzione sarà dotato di personal computer con collegamento in rete – Internet - per ricevere la segnalazioni tramite posta elettronica. L’Amministrazione fornirà un indirizzo di posta elettronica. La fornitura, il software di gestione degli interventi, l’installazione e messa in funzione con messa in rete di personal computer sarà a totale carico dell’Appaltatore.
Art. 21 Oneri a carico dell'amministrazione
1. L'Amministrazione appaltante é tenuta a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di conduzione e manutenzione, intervenendo presso gli uffici competenti per il rilascio delle autorizzazioni per l'accesso ai locali in cui sono installate le attrezzature e gli impianti oggetto del presente contratto.
2. L'Amministrazione appaltante inoltre s’impegna a fornire l'energia elettrica per l'alimentazione di tutte le parti elettriche dei vari impianti e per il funzionamento degli attrezzi e delle apparecchiature necessarie al servizio di conduzione e manutenzione nonché ad individuare un locale da adibire a magazzino deposito materiale di ricambio;
Art. 22 Durata dell’appalto
1. Il contratto di appalto regolato dal presente disciplinare, avrà una durata di anni due con l'opzione di rinnovo per un terzo anno a decorrere dalla data del “verbale di consegna del servizio”. Il servizio, alla scadenza del contratto, dovrà essere obbligatoriamente garantito fino all’aggiudicazione della nuova procedura di gara. L’Appaltatore ha la facoltà di disdettare a sua volta il contratto mediante comunicazione scritta con Raccomandata A.R. spedita almeno 120 giorni prima della scadenza del contratto.
Art. 23 Nuovi impianti
1. In caso di installazione di nuovi impianti in immobili gestiti dal Committente, il Committente richiederà a mezzo telefax al Manutentore di formalizzare una proposta di canone di manutenzione mensile per il nuovo impianto. Tale canone da proporre a cura del Manutentore sarà da intendersi relativo a tutte le condizioni contrattuali contenute nel presente capitolato e quindi paritetico, come servizio, agli impianti già in manutenzione. La proposta di canone deve pervenire al Committente dal Manutentore, anche a mezzo telefax, entro tre giorni dall’invio della richiesta del Committente.
2. Il canone proposto per il nuovo impianto deve essere economicamente allineato ai canoni in essere per impianti simili già ricompresi nella manutenzione. Il Committente potrà richiedere eventuali correzioni al canone proposto sulla base di valutazioni economico-tecniche di rapportazione agli impianti esistenti. Qualora non venga raggiunto l’accordo economico tra Committente e Manutentore, il Committente potrà rivolgersi ad altra Ditta per la manutenzione del nuovo impianto.
3. Se il Committente accetta il canone per il nuovo impianto proposto dal Manutentore o successivamente corretto in accordo tra le parti, verrà inviata dal Committente, a mezzo telefax, una pre-comunicazione di accettazione del canone al Manutentore e successivamente verrà formalizzata una variazione al contratto di manutenzione che includa il nuovo impianto nel monte impianti in manutenzione, con il canone contrattato. La manutenzione avrà inizio dalla data in cui la proprietà dell’impianto comunicherà al comune competente per territorio la messa in esercizio dell’impianto se si tratta di ascensore soggetto ai disposti del D.P.R. 162/99 come modificato dal D.P.R. 214/10 o della Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 oppure dalla data di messa in esercizio comunicata dal Committente al Manutentore se trattasi di altro impianto. Da tale data potrà essere addebitato al Committente il canone di manutenzione concordato per il nuovo impianto assumendo come primo mese addebitabile per intero quello di messa in esercizio dell’impianto.
Art. 24 Manovre di emergenza sugli impianti
1. Il Manutentore è tenuto ad istruire il personale di custodia del Committente per ogni impianto al fine dell’esecuzione delle manovre di emergenza sugli impianti.
2. A tal fine, sarà cura del Manutentore redigere, entro un mese dall’inizio del contratto di manutenzione, un libretto di istruzioni per l’esecuzione delle manovre di emergenza per gli impianti ascensori ed elevatori. Per la redazione di tale documento il Manutentore è tenuto a collaborare con gli organi del Committente preposti alla sicurezza sul luogo di lavoro.
3. Tale libretto dovrà essere redatto tenendo conto di tutte le disposizioni di legge e della garanzia dell’esecuzione in sicurezza delle manovre a cura di personale di custodia. Il libretto dovrà essere di formato non superiore all’A5, chiaro e sintetico.
4. Il libretto di istruzioni, in bozza, dovrà essere sottoposto entro la scadenza sopra richiamata all’approvazione del Committente che ne potrà richiedere adattamenti di carattere tipografico o formale.
5. Sarà invece totale responsabilità del Manutentore il contenuto del libretto; il Manutentore è quindi responsabile dell’indicazione del modo corretto di eseguire le manovre di emergenza in modo da tutelare l’incolumità sia delle persone eventualmente rimaste all’interno delle cabine degli impianti che del personale del Committente che esegue le manovre come indicato nel libretto che di terzi.
6. Una volta approvata la veste tipografica del libretto da parte del Committente, il Manutentore dovrà fornire il bozzetto dello stesso nel formato informatico che indicherà il Committente stesso. L’onere della stampa delle copie necessarie del libretto è a totale carico del Committente.
7. Il Manutentore dovrà quindi fornire il personale qualificato necessario all’istruzione del personale di custodia del Committente che verrà indicato da quest’ultimo per l’esecuzione delle manovre di emergenza. Il Committente fisserà quindi un calendario di formazione del personale di custodia.
8. Per ogni singolo immobile sede di impianti verrà fatta una distinta seduta di formazione della durata necessaria nel corso della quale il personale incaricato dal Manutentore, in presenza di incaricato del Committente, istruirà il personale di custodia dell’immobile. Potranno essere eseguite anche più di una seduta di formazione al giorno. Nel caso che il Committente giudicasse il personale del Manutentore non idoneo alla formazione del personale di custodia, sarà suo insindacabile diritto la ricusazione dello stesso e la richiesta di altro personale qualificato al Manutentore.
9. Entro il 28 febbraio di ogni anno successivo a quello di prima redazione del libretto di istruzioni per la manovra di emergenza, il Manutentore dovrà valutare se il contenuto del libretto sia ancora pienamente rispondente alle norme vigenti ed alle necessità per l’esecuzione delle manovre di emergenza. Nel caso che non siano necessarie modifiche al libretto, il Manutentore invierà al Committente, entro la data su indicata, una lettera di conferma dell’avvenuta verifica del documento.
10. Nel caso che siano necessarie modifiche al libretto, sempre entro la data sopra riportata, il Manutentore farà pervenire al Committente una bozza corretta del libretto per approvazione. Una volta concordata la forma del nuovo libretto e stampate le dovute copie a cura del Committente, si procederà ad un nuovo ciclo di formazione come sopra descritto del personale di custodia indicato dal Committente.
11. Tutti gli oneri necessari allo studio del libretto di istruzioni per le manovre di emergenza ed alla messa a disposizione del personale per i cicli di formazione sono a totale carico del Manutentore e si intendono compresi nei canoni di manutenzione di cui al contratto di manutenzione oggetto del presente Capitolato.
12. Una volta formato il personale di custodia, sarà cura del Manutentore fornire una copia delle chiavi dei locali macchine, qualora non già possedute a detto personale. Sulla porta di ogni locale macchine dovrà essere riportato in modo chiaro il nome, il recapito ed il numero telefonico di pronto intervento del Manutentore. Art. 25 Pagamenti
1. L’importo dell’appalto sarà liquidato in rate trimestrali posticipate, di importo pari alla somma di tre canoni mensili complessivi.
2. Tutte le opere non comprese nei Canoni devono essere preventivamente formalmente ordinate dal Committente e verranno pagate separatamente secondo le disposizioni contenute negli ordini specifici o in ulteriori contratti di appalto per l’esecuzione delle stesse.
3. Non verranno compensate in alcun modo le opere non specificatamente e formalmente ordinate dal Committente.
Art. 26 Garanzie e cauzioni
1. L'appaltatore alla firma del contratto d’appalto è obbligato a costituire una garanzia (cauzione definitiva) pari al 10% dell’ammontare complessivo dell’appalto. Tale garanzia va a copertura della responsabilità dell’appaltatore verso il committente per la puntuale e completa esecuzione delle obbligazioni previste dal contratto ivi compreso il pagamento delle penali.
2. Tale deposito potrà essere costituito o mediante fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375 e successive modifiche e integrazioni, ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni secondo la legislazione vigente.
Per la validità di tali forme di deposito, l’Istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
a) di aver preso visione dei documenti contrattuali e degli atti in essi richiamati;
b) di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957 C.C.;
c) di impegnarsi a che la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Pertanto l’Istituto garante si obbliga a versare all’Ente appaltante, su semplice domanda, senza eccezioni e ritardi, l’ammontare della somma garantita o della minor somma richiesta dall’Ente, nel termine di 15 giorni stabilito dalla legge;
d) di ritenere valida la fideiussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale.
Lo svincolo della cauzione verrà disposto dall’Amministrazione appaltante dopo la completa estinzione di tutti i rapporti contrattuali, secondo le disposizioni di legge regolanti la materia.
3. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento dell’appalto.
4. La cauzione definitiva deve permanere fino alla scadenza del contratto.
5. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
6. Il Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
7. Il Committente può inoltre richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione nel caso in cui questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
Art. 27 Assicurazioni
1. La Ditta aggiudicataria si assume tutti i rischi derivanti dalle sue responsabilità quale assuntrice della manutenzione, fino ad un massimale per sinistro di 5 milioni di Euro, coperto da polizza assicurativa stipulata con primaria società.
2. Risponde inoltre della responsabilità civile per suo fatto e colpa inerente e conseguente alla manutenzione ed a qualsiasi opera eseguita sugli impianti oggetto del contratto entro il massimale indicato.
3. Si precisa che per il medesimo oggetto il massimale precedente si intende prestato anche per la responsabilità civile del proprietario e del titolare della gestione degli edifici in cui gli impianti hanno sede.
Art. 28 Responsabilità dell’Appaltatore
1. La Ditta appaltatrice è tenuta all’osservanza piena ed incondizionata nonché al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di ascensori e del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
2. La Ditta appaltatrice è tenuta altresì all’osservanza piena ed incondizionata di tutte le norme in materia di assunzione ed impiego della mano d’opera.
3. Si obbliga altresì alla scrupolosa osservanza delle Assicurazioni sociali derivanti da Leggi e da Contratti Collettivi nonché al pagamento dei contributi messi a carico del datore di lavoro.
4. Il Manutentore è responsabile ai fini del presente appalto del rispetto delle norme di cui al presente punto anche per gli eventuali Subappaltatori a cui facesse ricorso nei limiti previsti dalle leggi.
Art. 29 Sanzioni e penali
1. In caso di ritardo nell’espletamento del servizio di pronto intervento, il Committente procederà all’applicazione di una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni ritardo rilevato e per ogni ora eccedente quelle permesse di inizio del pronto intervento, stabiliti dall'art. 20, comma 3 e comma 4 del presente capitolato.
2. Nel caso che in occasione della verifica periodica di cui all’articolo "Verifiche periodiche" del presente Capitolato l’Ente verificatore emettesse un verbale con divieto all’uso dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di divieto all’uso, fino all’ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.
3. Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all’uso dell’impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non di competenza della Ditta appaltatrice, non ancora autorizzati dal Committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta del Manutentore.
4. Nel caso di oggettivo riscontro di mancata manutenzione accertata dal Committente sui singoli impianti oggetto dell’appalto, verrà applicata una sanzione pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di mancata manutenzione su ogni impianto; la penalità verrà applicata comunque se il mancato funzionamento dell’impianto si prolunghi per l’intera giornata (per 24 ore) per mancata riparazione o intervento di manutenzione non risolto nelle 24 ore successive al guasto. La penalità verrà applicata anche per ragioni riconducibili a mancata disponibilità di ricambi o componenti di qualsiasi genere che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto.
5. Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l’immediata messa in funzione dell’impianto, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di impianto fermo (compresi i giorni di sabato e festivi), a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
6. Nel caso di guasto nei display indicanti il funzionamento degli ascensori e delle indicazioni di fermata al piano, verrà applicata alla Ditta manutentrice una penale pari allo 0,5 per mille dell'importo di contratto a partire dal 4° giorno dalla segnalazione via fax o telefonica dell’Azienda;
7. In tal caso, dopo l’accertamento, il Committente comunicherà al Manutentore la necessità di ripristino immediato del servizio di manutenzione immotivatamente sospeso dal Manutentore.
8. L’ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura successiva all’infrazione commessa e non esonerano l'Impresa dalle responsabilità che possono insorgere a causa delle manchevolezze lamentate.
9. Le contestazioni delle irregolarità dovranno essere fatte in contraddittorio con la Ditta appaltatrice.
10. Le penalità verranno applicate in caso di:
◼ interruzione del servizio non autorizzata dalla Stazione Appaltante;
▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione ordinaria degli impianti;
▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione programmata degli impianti;
▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di manutenzione straordinaria;
▪ ritardi nella consegna dei preventivi di spesa richiesti dall’Azienda per modifiche degli impianti;
▪ ritardi nell’ultimazione degli interventi di modifica degli impianti;
▪ deposito abusivo di residui di lavorazione in luoghi non permessi dall'Amministrazione;
▪ ritardi, rispetto al termine previsto dall’Amministrazione, per il ripristino dello stato originario nel caso in cui la Ditta modificasse impianti e locali senza autorizzazione.
▪ per quanto non dettagliatamente suindicato si rimanda al presente Capitolato Speciale.
Per la mancata richiesta della tempestiva verifica in corso d'opera delle opere e dei lavori, qualora la speciale natura non consentisse il completo controllo ad opera finita, verrà addebitata alla Ditta appaltatrice una penalità pari all'uno per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di fermo per eventuali smontaggi e rimontaggi delle parti da sottoporre a verifica o a controllo, le cui operazioni rimangono comunque a completo carico della Ditta appaltatrice.
Art. 30 Risoluzione e recesso
1. L’AOB ha facoltà di risolvere il contratto di diritto senza alcuna prefissione di un termine di costituzione in mora ed in qualsiasi altro atto in caso di:
− fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa della ditta; L'Amministrazione appaltante conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito
e di indennizzo per l'anticipata risoluzione, con privilegio sulla cauzione depositata a garanzia del contratto e su tutte le scorte di materiali esistenti presso le strutture dell’Azienda.
− morte dell’appaltatore;
− frode nell’esecuzione del servizio.
− Interruzione o sospensione non motivata del servizio per un periodo che raggiunga i due giorni consecutivi.
− qualora l'impresa aggiudicataria dovesse cumulare una somma delle penalità superiore del 10% l'importo contrattuale;
− ove l'Impresa si rendesse responsabile di gravi incidenti che mettano a repentaglio l'integrità degli impianti o la sicurezza di terzi;
2. L’AOB, a verificarsi dei sottoelencati inadempimenti da parte dell’appaltatore si riserva di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con costituzione di messa in mora di 15 giorni, nei seguenti casi:
− Gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate a seguito di ripetuta diffida formale dell’Amministrazione, per un numero massimo di 3 volte;
− Insufficiente impiego di personale;
3. L’AOB ha diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c. .
4. Resta salvo il diritto dell’AOB di richiedere il risarcimento dei danni.
5. Per qualsiasi ragione si addivenisse alla risoluzione in tronco del contratto, la Ditta, oltre ad incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale a titolo penale, sarà tenuta al completo risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà comunque andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto degli impianti, sia in caso di nuovo Appalto. La liquidazione dei crediti dell'Impresa sarà fatta pro-quota fino alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione in tronco del contratto.
Art. 31 Riservatezza
L'appaltatore sotto la sua responsabilità si impegna in proprio e per il suo personale a garantire il riserbo di tutte le notizie di cui detto personale venisse in qualsiasi modo a conoscenza concernenti le attività svolte dal committente.
Art.32 Disposizioni varie
Tutti gli impianti in consegna alla Ditta dovranno essere accessibili in qualunque momento alla Stazione Appaltante per l'opportuna sorveglianza e controllo.
La Ditta è tenuta, sotto la propria diretta responsabilità, anche per evitare manomissioni agli impianti o incidenti, a tenere chiusi a chiave i locali non presidiati dal personale suo dipendente dove sono ubicati gli impianti di cui effettua la conduzione.
Copia delle chiavi che saranno in possesso della Ditta dovrà essere depositata presso il responsabile dell'ufficio tecnico.
Art. 33 Autotutela
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare ovvero annullare la presente gara , senza che le Ditte partecipanti possano vantare alcun diritto in ordine all’aggiudicazione e alle spese eventualmente sostenute per la formulazione dell’offerta.
Art. 34 Allegati
1 - ALLEGATO “A” ELENCAZIONE DEGLI IMPIANTI
2 – ALLEGATO “B” PLANIMETRIE – UBICAZIONE DEGLI IMPIANTI