Accordo Locale
per i Comuni dell’Ambito di Garbagnate Milanese
ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del D.M. 5 marzo 1999 così come successivamente modificato dal Decreto Interministeriale del 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/03/2017
Premesso che
🟃 che fanno parte dell’Ambito di Garbagnate Milanese, e saranno destinatari delle previsioni normative del presente Accordo i Comuni di: Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago e Solaro;
🟃 che in data 16 gennaio 2017 il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ha emanato il decreto di cui all’art. 4, comma 2,legge
9 dicembre 1998 n. 431, successivamente pubblicato sulla G.U. n.62 del 25/03/2017, contenente i criteri generali per la definizione dei canoni di locazione da determinare nell’ambito degli Accordi locali previsti dall’art. 2, comma 3, l. cit.;
🟃 che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, i Comuni dell’Ambito di Garbagnate Milanese, di concerto con l’Agenzia Sociale per l’Abitare C.A.S.A – Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale, hanno convocato le Associazioni sindacali dei conduttori e della proprietà edilizia maggiormente rappresentative, allo scopo di promuovere la definizione dell’Accordo locale da applicarsi nel territorio dei Comuni dell’Ambito di Garbagnate Milanese;
🟃 che l’Accordo locale, secondo il disposto dell’art. 1 commi 1, 2 e 3 del Decreto Interministeriale del 16/01/2017 pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15/03/2017, individuate le zone urbane omogenee in cui suddividere il territorio dei suddetti Comuni, deve stabilire, per ciascuna di dette zone urbane omogenee, fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali le parti contrattuali private, assistite — a lororichiesta — dalle rispettive organizzazioni sindacali, tenendo conto degli elementi previstial successivo comma 4 della norma citata, devono concordare il canone effettivo di locazione per l’unità immobiliare oggetto del contratto;
🟃 che i valori minimi e massimi delle fasce di oscillazione del canone di locazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, previsti dall’Accordo locale, devono altresì costituire, nell’ambito del territorio dei Comuni dell’Ambito di Garbagnate Milanese, secondo il disposto degli artt.2 e 3 del D.M.16 gennaio 2017, i limiti di riferimento per la determinazione dei canoni dilocazione degli immobili ad uso abitativo per i contratti di natura transitoria, previsti dall’art. 5 della legge 9 dicembre 1998 n. 431, nonché per i contratti per studenti universitari;
🟃 che i canoni di locazione per gli immobili situati nel territorio dei Comuni dell’Ambito di Garbagnate Milanese di proprietà delle imprese di assicurazione, degli enti privatizzati e di soggetti - persone fisiche o giuridiche — detentori di grandi patrimoni immobiliari, nonché degli enti previdenziali pubblici, secondo il disposto dell’art. 1 commi 5 e 6, del D.M. 16 gennaio 2017, devono essere definiti all’interno dei valori minimi e massimi delle fasce di
oscillazione, riferiti a ciascuna zona urbana omogenea, in base ad appositi accordi integrativi locali fra le stesse proprietà, le organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori, partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della convenzione nazionaleo comunque firmatarie dell’Accordo locale;
🟃 che secondo il disposto degli artt. 1 comma 10, 2 comma 7 e 3 comma 4, del D.M. 16 gennaio 2017, i contratti di locazione realizzati in base all’Accordo locale, di cui all’art. 2, comma 4 sono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti dallo stesso Accordo locale;
🟃 che ai sensi dell’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, per promuovere la realizzazione dell’Accordo locale, ogni singolo Comune ha facoltà di deliberare aliquote dell’imposta municipale unica (IMU) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dall’Accordo locale stesso;
🟃 che è facoltà di ogni singolo Comune deliberare, anche per gli effetti dell’art. 11, comma 5, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, risorse finanziarie aggiuntive, ricavate dal proprio bilancio, per l’erogazione dei contributi integrativi ai conduttori per il pagamento del canone di locazione, come previsto al comma 4 della norma citata, nonché promuovere con incentivi ai locatori i contratti concordati
🟃 che il presente accordo sostituisce integralmente dalla data odierna ogni Accordo precedentemente concluso nei territori dei Comuni facenti parte del sopracitato Ambito e che avrà applicazione per i soli contratti stipulati, tacitamente rinnovati o prorogati sotto la sua vigenza.
Tutto ciò premesso, l’anno 2021, il giorno
tra Le Associazioni sindacali territoriali dei conduttori:
SUNIA, con sede in Xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxx x. 00, rappresentato dalla Segretaria Xxxxxx Xxxxxxx CONIA, con sede in Milano, viale Monza n.137, in persona del Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxx; XXXXX.XXXX con sede in Xxxxxx, Xxx Xxxxx Xxxxxxxxx 000, in persona del Segretario Xxxxxx Xxxxxxx SICET, con sede in Milano, via Tadino n. 31, rappresentato dal Segretario UNIAT, con sede in Milano, via Campanini n.7, in persona del
e
le Associazioni della proprietà edilizia:
ASSOEDILIZIA, aderente alla CONFEDILIZIA, con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 0, rappresentata dal presidente Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx Clerici delegato Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx;
A.S.P.P.I. con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxx x. 00, rappresentata dal Presidente Territoriale Avv. Silvio Scarsi;
U.P.P.I. con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx x. 0, rappresentata dal Presidente Milanese,Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx.
A.P.P.C. con sede legale in Milano, Piazza Lagosta n.1, rappresentata dal Presidente MilaneseAvv.
Xxxxxx Xxxxxxx;
CONFABITARE con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx 00/X, rappresentata dall’avv. Xxxxxxx Xxxxxx
CONFAPPI, con sede legale in Milano, Via R. di Xxxxxx n.9, rappresentata dall’Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx;
FEDERPROPRIETÁ con sede in Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx 0, rappresentata dall’avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx UNIONCASA con sede legale in Xxxxxx, Xxx Xxxxxxxx 0, rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx
alla presenza
del Sindaco del Comune di Baranzate Xxxx Xxxxx Xxxx
del Sindaco del Comune di Bollate Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
del Sindaco del Comune di Cesate Xxxxxxx Xxxxxxx
del Sindaco del Comune di Garbagnate Milanese Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
del Sindaco del Comune di Novate Milanese Xxxxxxx Xxxxxxx
del Sindaco del Comune di Paderno Dugnano Xxxx Xxxxxx
del Sindaco del Comune di Senago Xxxxx Xxxxxxx
del Sindaco del Comune di Solaro Xxxxx Xxxxxxx
si conviene e si stipula quanto segue
1.- PREMESSE – Le premesse sono parte integrante del presente accordo.
2.- NOVAZIONE ACCORDO PRECEDENTE – Il presente Accordo sostituisce integralmente dalla data del suo deposito in Comune ed in Regione ogni Accordo precedentemente concluso nei territori dei Comuni facenti parte del sopracitato Ambito ed avrà applicazione per i soli contratti stipulati sotto la sua vigenza e successivamente tacitamente rinnovati o prorogati nonché per gli Accordi integrativi già conclusi in forza dello stesso e fino alla loro scadenza.
3.- AMBITO DI APPLICAZIONE – I criteri e le modalità per la determinazione del canone di locazione e il contratto tipo stabiliti dal presente Accordo, per ciascuno dei regimi pattizi previsti dalla legge 9 dicembre 1998 n.431, art.2 comma 3 e art.5, si applicano agli immobili locati ad uso
abitativo situati nel territorio dei Comuni dell’Ambito di Garbagnate Milanese: Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago e Solaro;
4. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 3, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431
— Le parti possono stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contrattotipo come di seguito definiti.
4.1 Modalità per la determinazione dei canoni di locazione situati nel territorio dei Comuni dell’Ambito di Garbagnate Milanese
Per la determinazione del canone nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell’art. 2, comma3, legge 9 dicembre 1998 n. 431, si applicano i criteri e le modalità seguenti:
4.1. a) Individuazione delle "zone urbane omogenee"
Le "zone urbane omogenee", secondo il disposto dell’art. 1, comma 2, del D.M. 16 gennaio 2017, sono delimitate sulla base della divisione del territorio comunale in zone, come definite dal presente Accordo, tenuto conto dei valori di mercato, delle dotazioni infrastrutturali e deitipi edilizi.
Le zone urbane omogenee, per ogni singolo Comune, sono individuate dalla delimitazione specificata nelle allegate cartografie planimetriche, allegato n. 1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 1g, 1h.
Le zone urbane omogenee sono così identificate:
Comune di Baranzate
Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di due:
• Zona A Centro
• Zona B Periferia
Comune di Bollate
Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di tre:
• Xxxx X Xxxxxx
• Xxxx X Xxxxxxx Xxxxx
• Zona C Cascina del Sole - Ospiate – Castellazzo
Comune di Cesate
• Zona UNICA
Comune di Garbagnate Milanese
Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di due:
• Xxxx X Xxxxxx
• Xxxx X Xxxxxxxxx
Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxxxx
• Zona UNICA
Comune di Paderno Dugnano
Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di due:
• Zona A Centrale
• Zona B Industriale
Comune di Senago
Le zone urbane omogenee sono individuate in numero di due:
• Zona A Centro
• Zona B Periferia
Comune di Solaro
• Zona UNICA
Resta inteso che ove singoli edifici vengano attraversati dalla linea di confine delle zone si considererà l’intero edificio incluso nella zona di maggior valore.
4.1. b) Criteri per la definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione
Nell’ambito di ogni "zona urbana omogenea" è definita la fascia di oscillazione con un valorelimite minimo e un valore limite massimo del canone espresso in €./mq. annuo.
Ciascuna fascia di oscillazione, con il valore minimo e il valore massimo di riferimento per zona urbana omogenea, è suddivisa in tre sub-fasce, i cui valori minimi e massimi del canone sono compresi nei limiti di fascia.
Le sub-fasce di oscillazione, per ciascuna zona urbana omogenea, sono delimitate con riferimento alla sotto specificata lista degli elementi oggettivi relativi all’immobile:
Elementi di tipo A
A1 bagno interno completo d tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica
A2 impianti tecnologici essenziali e funzionanti: adduzione acqua potabile; impianto predisposto per l’installazione di uno scaldabagno che eroghi acqua calda in bagno; impianto elettrico; impianto gas
Elementi di tipo B
B1 cucina abitabile con almeno una finestra
B2 ascensore per unità abitative situate al 2° piano o piano superiore
B3 stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici, infissi, pavimenti, pareti e soffitti
B4 impianti tecnologici, di esalazione e scarico conformi alle norme igienico-sanitarie e disicurezza
vigenti alla data di stipula del contratto
B5 riscaldamento centralizzato o autonomo
Elementi di tipo C
C1 doppio bagno di cui almeno uno completo di tutti gli elementi (tazza; lavabo; vasca da bagno o doccia) e con almeno una finestra o dispositivo di areazione meccanica
C2 autorimessa o posto auto coperto (esclusivo o in comune)
C3 giardino condominiale
C4 stato di manutenzione e conservazione dell’unità immobiliare buono in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici propri dell’abitazione, infissi, pavimenti, pareti e soffitti
C5 stato di manutenzione e conservazione dello stabile normale in tutti i suoi elementi costitutivi: impianti tecnologici comuni, facciate, coperture, scale e spazi comuni interni
C6 porte blindate e doppi vetri
C7 prossimità dell’abitazione all’insieme dei servizi: trasporti pubblici, esercizi commerciali e servizi sociali.
Ai fini dell’individuazione delle sub-fasce di oscillazione deve verificarsi, per ciascuna di esse, la seguente composizione degli elementi oggettivi relativi all’immobile, come sopra specificati:
sub - fascia 1 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:
a) se manca uno solo degli elementi di tipo A
b) se, pur dotati di riscaldamento, esso è realizzato con stufe nei singoli locali, comunque alimentate, fatta eccezione per gli immobili che hanno almeno quattro elementi del tipo B
c) se hanno meno di tre elementi di tipo B, pur avendo tutti gli elementi di tipo A
sub - fascia 2 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia:
a) se hanno tutti gli elementi di tipo A e almeno tre elementi di tipo B
b) se hanno tutti gli elementi minimi di tipo A e B, richiesti per la sub-fascia 2, e meno di tre elementi di tipo C
sub - fascia 3 - Gli immobili sono collocati in questa sub-fascia se hanno tutti gli elementi di tipo A, almeno tre elementi di tipo B e tre elementi di tipo C
Elementi di tipo D
D1 presenza di elementi accessori: balconi o terrazzo
D2 presenza elementi funzionali: cantina o soffitta
D3 appartamenti con vetustà inferiore a 30 anni, tranne che i tratti di immobili di pregio
edilizio, ancorché non vincolati ai sensi di legge
D4 assenza di fonti specifiche di inquinamento ambientale ed acustico
D5 affaccio esterno di pregio
D6 giardino privato o spazio aperto esclusivo
D7 posto auto scoperto
D8 appartamenti fatti oggetto, negli ultimi 10 anni, d’intervento edilizio manutentivo peril quale è richiesta la dichiarazione in Comune di inizio attività (D.I.A.) o altra procedura amministrativa
D9 terrazza di superficie superiore a 20 mq
La presenza di almeno cinque degli elementi di tipo D, sopra specificati, comporta la possibilità di applicare all’unità immobiliare il valore massimo del canone della sub-fascia di appartenenza.
4.1. c) Definizione dei "valori di riferimento" minimo e massimo dei canoni di locazione
Nell’ambito di ogni "zona urbana omogenea" sono definiti per ciascuna fascia di oscillazione e per le relative sub-fasce i valori minimi e massimi dei canoni di locazione, espressi in €./mq.come da allegato n. 2.
Ove ricorrano una o più delle seguenti condizioni i valori minimi e massimi delle fasce e di ognisub – fascia sono aumentati come segue:
Alloggio ammobiliato — Quando l’alloggio sia completamente arredato, con mobilio efficiente ed elettrodomestici funzionanti, i valori delle sub-fasce potranno aumentare fino adun massimo del 15%.
Superficie alloggio — La superficie cui applicare il canone di locazione unitario come sopra definito è quella prevista dal DPR 138/98. ovvero quella catastale. Qualora la superficie dell’abitazione — intesa come somma delle superfici dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli principali quali bagni, ripostigli, ingressi, corridoi e simili - sia inferiorea mq. 30 si potrà applicare a detta superficie una maggiorazione del 10% fino al limite di 30 mq. Una misurazione della superficie utile dell’unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.
Maggiore durata contrattuale - in caso le parti convengano una durata contrattuale superiorealla minima triennale i limiti minimi e massimi della sub-fascia di appartenenza del singolo bene locato sono aumentati nel modo seguente:
- per durata di 4 anni del 3%
- per durata di 5 anni del 5%
- per durata di 6 anni dell’8%
- per durata di un numero superiore ai 6 del 10%
In applicazione dell’art.1, comma 7 secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, sono individuati i seguenti elementi oggettivi in presenza dei quali viene apportata una riduzione del canone massimo:
- Classe energetica G: le fasce di oscillazione subiscono una riduzione nei valori minimi e massimi del 1%;
- Mancanza di cantina o soffitta: le fasce di oscillazione subiscono una riduzione nei valori minimi e massimi del 3%.
Tutte le variazioni predette sono tra loro cumulabili.
4.1. d) Determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione
Individuata la fascia di oscillazione relativa alla zona urbana omogenea in cui è ubicato l’immobile e stabilita la sub-fascia in relazione agli elementi oggettivi che caratterizzano lo stessoimmobile, le parti contrattuali determineranno l’importo del canone effettivo secondo quantodisposto al comma 4 dell’art. 1 del D.M. 16 gennaio 2017 stabilendo un importo all’interno deivalori minimi e massimi della fascia della zona urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile.
Detto l'importo potrà, sull'accordo delle parti, essere inferiore al minimo della sub fascia allaquale appartiene l'immobile, ma non superiore al limite massimo dalla medesima sub fascia.
Aggiornamento del canone di locazione — Il canone di locazione potrà essere aggiornato annualmente nella misura massima del 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell’aggiornamento. Se si effettua la scelta dell’opzione “cedolare secca” le variazioni ISTAT non saranno applicate fino a che la scelta nonsia revocata.
4.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 9 dicembre 1998 n. 431– locazione abitativa agevolata.
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998
n.431 le parti private si avvalgono esclusivamente del "Contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 3), in conformità al modello di contratto di cui agli allegati A del
D.M.16 gennaio 2017.
5. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 1, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori
Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contrattotipo come di seguito definiti.
5.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell’art. 2 del
D.M. 16 gennaio 2017
Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n.
431 è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.
5.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell’art. 5, comma 1, legge 9 dicembre 1998 n. 431
Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre n.431le parti private si avvalgono esclusivamente del "Contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo (allegato n.4), in conformità al modello di contratto di cui all’allegato B del
D.M.16 gennaio 2017
Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all’art. 2, comma 1 del D.M. 16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 62 del 15 marzo 2017.
Ai sensi del comma 2 dell’art.2 del DM 16 gennaio 2017 i canoni di locazione e la ripartizionedegli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni, sono rimessi alla libera contrattazione delle parti.
Ai fini della qualificazione dell’esigenza del locatore e/o del conduttore che giustifica la transitorietà del contratto, sono individuate le condizioni seguenti:
a) quando il locatore abbia l’esigenza di adibire l’immobile ad abitazione propria o dei figli, dei
genitori o di parenti fino al 2° grado per motivi di:
⮚ trasferimento temporaneo della sede di lavoro
⮚ matrimonio dei figli
⮚ separazione o divorzio
⮚ vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenzae/o
b) quando il conduttore abbia l’esigenza di abitare l’immobile per motivi di:
⮚ trasferimento temporaneo della sede di lavoro
⮚ apprendistato o formazione professionale
⮚ separazione o divorzio
⮚ assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica o acquisto di abitazione in cooperativa o presso privati entro 18 mesi
⮚ vicinanza momentanea a congiunti con necessità di assistenza
c) quando una associazione senza fini di lucro, che abbia fra le proprie finalità statutarie la realizzazione di programmi di accompagnamento e sostegno alle famiglie in difficoltà economica e sociale, dia in locazione un appartamento per accogliere temporaneamente nuclei famigliari in grave emergenza abitativa
d) in presenza di qualsiasi altra esigenza transitoria di una delle parti collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata e comprovata al momento della stipula delcontratto di locazione.
In applicazione dell’art.2 comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017 le parti contrattuali che intendano stipulare un contratto di natura transitoria che sia motivato sulla base di fattispecienon previste dai precedenti punti a, b, c, ed d del presente articolo, o difficilmente documentabili, sono assistite dalla rispettiva organizzazione della proprietà edilizia e dei conduttori firmatarie del presente accordo, che attestano il supporto fornito, di cui si dà attonel contratto sottoscritto tra le parti
anche in un allegato allo stesso.
6. CONTRATTI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5, COMMA 2, LEGGE 9 DICEMBRE 1998 n. 431 – usi transitori per studenti
Le parti private potranno stipulare contratti di locazione ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 applicando le modalità per la determinazione del canone e il contrattotipo come di seguito definiti.
6.1 Modalità per la determinazione del canone di locazione, secondo i criteri dell’art. 3 del
D.M. 16 gennaio 2017
Il canone di locazione nei contratti stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 è determinato dalle parti private applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1.a), 4.1.b), 4.1.c) e 4.1.d) del presente Accordo.
6.2 Contratto tipo per le locazioni ai sensi dell’art. 5, comma 2, legge 9 dicembre 1998 n. 431 Per le locazioni da stipulare in applicazione dell’art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n. 431 le parti private si avvalgono valersi esclusivamente del "contratto tipo locale" convenuto nel presente Accordo (allegato n. 5), in conformità al modello di contratto di cui all’allegato C del D.M. 16 gennaio 2017.
Per la durata del contratto di locazione vale quanto previsto all’art. 3, comma 2 del D.M.16 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n.62 del 15/03/2017.
Tale fattispecie contrattuale è utilizzabile esclusivamente per le ipotesi previste dall’art.3 comma 1 del DM 16 gennaio 2017.
Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore/i di recedere dal contratto, dandone preavviso scritto a mezzo raccomandata al locatore di due mesi, quando si verifichi prima della scadenza contrattuale l’interruzione degli studi.
7. LOCAZIONE DI CAMERE e/o LOCAZIONE PARZIALE
Le parti possono stipulare, in conformità al presente Accordo, i contratti di locazione, di cui ai precedenti punti 4, 5 e 6, aventi ad oggetto singole camere all’interno di unità abitative, o comunque singole porzioni di esse.
In tal caso il canone sarà determinato secondo le modalità del presente Accordo.
Nella determinazione della superficie le parti possono calcolare anche una percentuale di quella destinata all’uso comune pari alla proporzione tra la superficie totale delle camere e lasuperficie della camera locata, ovvero della porzione locata
Nella determinazione degli oneri accessori le parti potranno procedere allo stesso modo.
Il canone di locazione è determinato dalle parti applicando i criteri e le modalità previste ai precedenti punti 4.1. a), 4.1. b), 4.1. c) e 4.1. d) del presente Accordo.
In nessun caso la somma dei canoni di locazione delle singole stanze e/o porzioni e relative superfici ad uso comune potrà essere superiore al canone di locazione dell’intera unità immobiliare.
8. ACCORDI INTEGRATIVI E PER COMPARTI IMMOBILIARI
Per la stipula dei contratti di locazione degli immobili situati nel territorio dei Comuni dell’Ambito di Garbagnate Milanese di proprietà di compagnie assicurativa, fondi immobiliari, associazioni e fondazioni di previdenza, istituti di credito, enti previdenziali pubblici, e persone giuridiche o fisiche detentrici di grandi proprietà immobiliari (per tali sono da intendersi le proprietà caratterizzate dalla attribuzione in capo ad un medesimo soggetto di più di cento unità immobiliari destinate ad uso abitativo anche se ubicate in modo diffuso e frazionato sul territorio nazionale) i canoni sono definiti, all’interno dei valori minimi e massimi stabiliti dalle fasce di oscillazione per le aree omogenee e le eventuali zone individuate dalla contrattazione territoriale, in base ad appositi “Accordi integrativi e di comparto” fra la proprietà interessata ed almeno una delle Organizzazioni della proprietà edilizia e delle associazioni dei conduttori partecipanti al tavolodi confronto per la Convenzione Nazionale, come previsto dal disposto dell’art. 1, commi 5 e 6, del
D.M. 16 gennaio 2017, o comunque firmatarie dell’Accordo locale
Gli accordi integrativi e di comparto stabiliscono i canoni di locazione nei limiti previsti dal presente Accordo locale. Tali accordi integrativi prevedono di norma speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori, nonché la possibilità di modificare ed integrare il tipo di contratto.
Alla sottoscrizione degli Accordi Integrativi e di Comparto possono partecipare ii soggetti di cuial comma 6 dell’art.1 del DM 16 gennaio 2017 con le finalità ivi precisate.
9. ONERI ACCESSORI
Per tutti i tipi di contratto di cui sopra si applicano i criteri di ripartizione degli oneri accessoridi cui all’allegato D del D.M. 16 gennaio 2017 con acconti e verifica del consuntivo da effettuarsi a fine gestione. L’importo così determinato viene ripartito e versato con le stesse modalità del canone.
10. DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale non può superare le tre mensilità del canone di locazione. Le parti potranno convenire forme di garanzia alternative al deposito cauzionale, ad esempio fidejussioni bancarie o assicurative il cui importo non ecceda le tre mensilità di canone.
11. COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE PARITETICA E CONCILIAZIONE STRAGIUDIZIALE
Per l’attivazione della procedura prevista dall’art.6 del DM 16 gennaio 2017 e dagli artt.14 deltipo di contratto allegato A al DM citato, del tipo di contratto allegato B al DM e del tipo di contratto allegato C al DM citato, si applica quanto stabilito dal Regolamento allegato E del DM.
12. ASSISTENZA ED ATTESTAZIONE
Le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo e delle clausole contrattuali, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori. Dell’assistenza si dà atto nel contratto che è sottoscritto dalle organizzazioni che l’hanno prestata con dichiarazione in calce al contratto stesso.
L’attestazione prevista dagli art.1, comma 8, 2, comma 8, e 3, comma 5 del D.M. 16 gennaio 2017, per i casi di contratti non assistiti, è valida solo ove rilasciata congiuntamente da una delle organizzazioni della Proprietà Edilizia e da una dei conduttori firmatarie del presente accordo, prescelte dalle parti, anche con le modalità previste dall’art. 6, comma 3 del D.M. 16 gennaio 2017, tramite la elaborazione e consegna del modello allegato 6 al presente accordo ovvero del verbale di accordo di cui al Regolamento allegato E al D.M.16 gennaio 2017.
13. CANONE MASSIMO DELL’ALLOGGIO SOCIALE E ACCORDO INTEGRATIVO
I canoni massimi dell’alloggio sociale, in applicazione dell’art.2, comma 3, del Decreto 22 aprile2008, sono individuati all’interno delle fasce di oscillazione in misura che tenga conto delle agevolazioni pubbliche comunque erogate al locatore.
Tali agevolazioni costituiscono, anche con riferimento a quanto stabilito dall’art.1, comma 7, secondo periodo, del D.M. 16 gennaio 2017, elemento oggettivo che determina una riduzione del canone massimo, come individuato nelle fasce di oscillazione stabilite dal presente accordo.
Le modalità di calcolo dei canoni sono quelle previste nel presente accordo come pure la ripartizione degli oneri accessori.
14 RINNOVO E AGGIORNAMENTO DELL’ACCORDO.
Il presente Accordo, depositato con la modalità previste dell’art.7 comma 2 del DM 16 gennaio2017, ha durata di anni 3 a decorrere dal giorno del deposito.
Prima della scadenza ciascuna delle Organizzazioni firmatarie può chiedere al Comune di provvedere alla convocazione per l’avvio della procedura di rinnovo.
Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta la richiedente può procedere di propria iniziativaalla convocazione di tutte le organizzazioni firmatarie del presente accordo. In presenza di specifiche e rilevanti esigenze di verifica dei contenuti dell’accordo, da motivare nella richiesta, ogni organizzazione firmataria dell’accordo, può richiedere al Comune la convocazione delle parti firmatarie anche per introdurre modifiche ed integrazioni.
Nel caso di mancata convocazione da parte del Comune e trascorsi 30 giorni dalla richiesta, l’organizzazione istante può precedere di propria iniziativa alla convocazione.
Il presente accordo resta in vigore sino alla sottoscrizione del nuovo accordo. Per il periodo che intercorre tra la scadenza del presente accordo e la stipula di quello nuovo, i limiti inferiori e superiori delle fasce di oscillazione dei canoni risultanti dal presente Accordo sono incrementati applicando le intere variazioni ISTAT dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente Accordo, al mese precedente la data di sottoscrizione del nuovo contratto di locazione da stipularsi.
In caso di modifiche all'attuale regime fiscale di riferimento le parti firmatarie si riconvocheranno per le determinazioni in merito.
Al presente Accordo possono aderire le Associazioni sottoscrittrici della Convenzione Nazionale e/o maggiormente rappresentative a livello locale previo benestare delle associazioni firmatarie.
15. ALTRE CLAUSOLE
In base alle facoltà previste dal D.M. 16 gennaio 2017, in sede di accordo locale si ritiene opportuno formulare alcune precisazioni ai testi contrattuali e di inserire le seguenti clausole: Privacy – Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (d.lgs n. 196/03
e successivo RGE EU 679/16)
APE - Il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione comprensiva dell’attestato, in ordine all’attestazione della prestazione energetica dell’immobile locato.
16. ALLEGATI — Sono parte integrante del presente Accordo i seguenti allegati:
Allegato 1a – Planimetria del Comune di Baranzate: Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone.
Allegato 1b – Planimetria del Comune di Bollate: Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone.
Allegato 1c – Planimetria del Comune di Cesate: Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee.
Allegato 1d – Planimetria del Comune di Garbagnate Milanese: Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone.
Allegato 1e – Planimetria del Comune di Novate Milanese: Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee.
Allegato 1f – Planimetria del Comune di Paderno Dugnano: Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone.
Allegato 1g – Planimetria del Comune di Senago: Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee. Elenco delle vie afferenti a ciascuna delle zone.
Allegato 1h – Planimetria del Comune di Solaro: Suddivisione del territorio in zone urbane omogenee.
Allegato 2 – Tabelle dei canoni per zona omogenea
Allegato 3 – Contratto tipo locale, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n.431
– locazione abitativa agevolata (all A DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza
Allegato 4 – Contratto tipo locale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n.431
– locazione abitativa di natura transitoria (all B DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza
Allegato 5 – Contratto tipo locale, ai sensi dell’art. 5, comma 2, della legge 9 dicembre 1998 n.431
– locazione abitativa per studenti universitari (all C DM 16.1.17) con dichiarazione di assistenza Allegato 6 – clausole aggiuntive Privacy e APE
Allegato 7 – allegato E al D.M.16 gennaio 2017 Allegato 8 – Modello richiesta ed attestazione Allegato 8 – Modello richiesta attestazione
Bollate il
Accordo locale quadro per i Comuni dell’Ambito di Garbagnate Milanese
S.U.N.I.A Xxxxxx Xxxxxxx | ASSOEDILIZIA Achille Lineo Colombo Clerici Delegato Avv. Xxxxxx Xxxxxxxx |
C.O.N.I.A. Xxxxxx Xxxxxxxx | A.S.P.P.I. Avv. Xxxxxx Xxxxxx |
XXXXX.XXXX Xxxxxx Xxxxxxx | A.P.P.C. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx |
SICET | CONFABITARE Avv. Xxxxxxx Xxxxxx A.P.P.C. Avv. Xxxxxx Xxxxxxx |
U.N.I.A.T. | CONFAPPI Avv. Xxxxxx Xxxxxxxxx |
FEDERPROPRIETÁ Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx | |
UNIONCASA Xxxxxx Xxxxxxx | |
U.P.P.I. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx |
Il Sindaco del Comune di Baranzate Xxxx Xxxxx Xxxx
il Sindaco del Comune di Bollate Xxxxxxxxx Xxxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Cesate Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Garbagnate Milanese Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Novate Milanese Xxxxxxx Xxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Paderno Dugnano Xxxx Xxxxxx
Il Sindaco del Comune di Senago Xxxxx Xxxxxxx
Il Sindaco del Comune di Solaro Xxxxx Xxxxxxx
ALLEGATO 2
TABELLA DEI VALORI MIN E MAX DEL CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUNA ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €./mq. per anno)
COMUNE DI BARANZATE
ZONE URBANE OMOGENEE | VALORE MIN. €./mq. anno | Sub-fascia 1 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 2 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 3 Min. €./mq. Max. €./mq. | VALORE MAX. €./mq. anno |
Zona A - CENTRO | 62,00 | 62,00 71,00 | 72,00 82,00 | 83,00 88,00 | 88,00 |
Zona B - PERIFERIA | 52,00 | 52,00 57,00 | 53,00 60,00 | 61,00 67,00 | 67,00 |
TABELLA DEI VALORI MIN E MAX DEL CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUNA ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €./mq. per anno)
COMUNE DI BOLLATE
ZONE URBANE OMOGENEE | VALORE MIN. €./mq. anno | Sub-fascia 1 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 2 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 3 Min. €./mq. Max. €./mq. | VALORE MAX. €./mq. anno |
Zona A - CENTRO | 63,00 | 63,00 72,00 | 73,00 78,00 | 79,00 84,00 | 84,00 |
Zona B – CASSINA NUOVA | 61,00 | 61,00 66,00 | 67,00 72,00 | 73,00 79,00 | 79,00 |
Zona C – CASCINA DEL SOLE-OSPIATE- CASTELLAZZO | 54,00 | 54,00 65,00 | 66,00 70,00 | 71,00 76,00 | 76,00 |
TABELLA DEI VALORI MIN E MAX DEL CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUNA ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €./mq. per anno)
COMUNE DI CESATE
ZONE URBANE OMOGENEE | VALORE MIN. €./mq. anno | Sub-fascia 1 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 2 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 3 Min. €./mq. Max. €./mq. | VALORE MAX. €./mq. anno |
Zona UNICA | 52,00 | 52,00 63,00 | 64,00 73,00 | 74,00 85,00 | 85,00 |
TABELLA DEI VALORI MIN E MAX DEL CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUNA ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €./mq. per anno)
COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
ZONE URBANE OMOGENEE | VALORE MIN. €./mq. anno | Sub-fascia 1 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 2 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 3 Min. €./mq. Max. €./mq. | VALORE MAX. €./mq. anno |
Zona A | 50,00 | 50,00 61,00 | 62,00 80,00 | 81,00 88,00 | 88,00 |
Zona B | 45,00 | 45,00 57,00 | 58,00 70,00 | 71,00 77,00 | 77,00 |
TABELLA DEI VALORI MIN E MAX DEL CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUNA ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €./mq. per anno)
COMUNE DI NOVATE MILANESE
ZONE URBANE OMOGENEE | VALORE MIN. €./mq. anno | Sub-fascia 1 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 2 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 3 Min. €./mq. Max. €./mq. | VALORE MAX. €./mq. anno |
Zona UNICA | 74,00 | 74,00 81,00 | 82,00 89,00 | 90,00 94,00 | 94,00 |
TABELLA DEI VALORI MIN E MAX DEL CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUNA ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €./mq. per anno)
COMUNE DI PADERNO DUGNANO
ZONE URBANE OMOGENEE | VALORE MIN. €./mq. anno | Sub-fascia 1 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 2 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 3 Min. €./mq. Max. €./mq. | VALORE MAX. €./mq. anno |
Zona A – CENTRALE | 63,00 | 63,00 69,00 | 70,00 79,00 | 80,00 89,00 | 89,00 |
Zona B - INDUSTRIALE | 52,00 | 52,00 57,00 | 58,00 64,00 | 65,00 74,00 | 74,00 |
TABELLA DEI VALORI MIN E MAX DEL CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUNA ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €./mq. per anno)
COMUNE DI SENAGO
ZONE URBANE OMOGENEE | VALORE MIN. €./mq. anno | Sub-fascia 1 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 2 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 3 Min. €./mq. Max. €./mq. | VALORE MAX. €./mq. anno |
Zona A - CENTRO | 58,00 | 58,00 72,00 | 73,00 77,00 | 78,00 83,00 | 83,00 |
Zona B - PERIFERIA | 55,00 | 55,00 65,00 | 66,00 70,00 | 71,00 76,00 | 76,00 |
TABELLA DEI VALORI MIN E MAX DEL CANONE DI LOCAZIONE PER CIASCUNA ZONA URBANA OMOGENEA
(valori espressi in €./mq. per anno)
COMUNE DI SOLARO
ZONE URBANE OMOGENEE | VALORE MIN. €./mq. anno | Sub-fascia 1 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 2 Min. €./mq. Max. €./mq. | Sub-fascia 3 Min. €./mq. Max. €./mq. | VALORE MAX. €./mq. anno |
Zona UNICA | 51,00 | 51,00 62,00 | 63,00 74,00 | 75,00 83,00 | 83,00 |