Contract
Condizioni Generali di Acquisto di Metalacciai Sede Secondaria Italiana di Ferinox S.A.S, (società francese con sede legale Site Industriel et Portuaire 69560 Saint Roman en Gal, Francia) situata in Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx (Xxxx), Xxxxxx
1. Disposizioni Generali
1.1 Le presenti condizioni generali di acquisto (“Condizioni Generali di Acquisto”) di Metalacciai Sede Secondaria Italiana di Ferinox S.A.S (“FERINOX”) si applicano esclusivamente ai fornitori che, con riguardo alla fornitura di merce, agiscono nell’esercizio di attività commerciali o professionali (“Fornitori”).
1.2 Le nostre Condizioni Generali di Acquisto si applicano in via esclusiva. Non riconosciamo condizioni generali di contratto del Fornitore che siano in contrasto con, o siano comunque diverse dalle nostre Condizioni Generali di Acquisto a meno che non le accettiamo espressamente per iscritto. Le nostre Condizioni Generali di Acquisto si applicheranno altresì nei casi in cui accettassimo di pagare forniture di merce da parte del Fornitore nella consapevolezza delle condizioni contrattuali del Fornitore che siano contrastanti o difformi dalle nostre Condizioni Generali di Acquisto. Le condizioni contrattuali del Fornitore non si applicano nemmeno nel caso in cui omettessimo di contestarne specificamente la validità.
1.3 Le nostre Condizioni Generali di Acquisto si applicheranno inoltre a tutte le forniture che il Fornitore ci effettuerà in futuro, fino a che non vengano ad applicarsi nostre nuove Condizioni Generali di Acquisto.
2. Conclusione dei contratti e modifiche agli stessi, prezzi
2.1 Le nostre quotazioni, in qualsiasi forma vengano comunicate, non sono impegnative né vincolanti. Il contratto si concluderà soltanto nel momento in cui il Fornitore riceva la nostra conferma d’ordine scritta.
2.2 Le nostre conferme d’ordine scritte vincolano entrambe le parti a meno che il Fornitore non ci comunichi obiezioni entro cinque giorni di calendario. Il Fornitore non è tenuto a controfirmare la conferma d’ordine.
2.3 Accordi verbali precedenti o contestuali alla conclusione del contratto saranno validi soltanto nel momento in cui vengano confermati in formato testo dal nostro Ufficio Acquisti.
2.4 I prezzi concordati si intendono fissi e comprendono qualsiasi onere aggiuntivo. Xxxxx che non venga concluso un accordo specifico, i prezzi si intendono franco nostro magazzino, con imposte e dazi pagati (DDP in base agli Incoterms 2010 della CCI) comprensivi di imballo. Non includono l’IVA né altre imposte sul fatturato.
2.5 I nostri ordini di acquisto si basano sulla garanzia del Fornitore che l’articolo da consegnare nonchè gli articoli da consegnare in preparazione forniti dal Fornitore siano pre-registrati o rispettivamente registrati in base alla normativa REACH. Ci riserviamo la facoltà di richiedere al Fornitore la consegna di certificati di origine e di ispezione relativi alla merce da consegnare, specialmente con riguardo al Regolamento REACH, a titolo gratuito.
3. Consegna e passaggio del rischio
3.1 Variazioni rispetto ai contratti conclusi ed agli ordini di acquisto saranno ammesse solo previo nostro consenso scritto.
3.2 La data dell’ordine, il partner da contattare nonché il numero di riferimento dell’ordine di acquisto (numero d’ordine) devono essere indicati su tutti i documenti di spedizione (bolle di consegna, ecc.), su tutte le fatture e su tutta la corrispondenza con noi.
3.3 Le date ed i periodi concordati sono vincolanti. La conformità con una data di consegna, o periodo di consegna, sarà determinata dalla ricezione della merce presso la nostra società. Qualora non sia concordata la resa “franco stabilimento” (ma ad esempio vengano pattuiti i termini CIP, CPT o DDP in base agli Incoterms CCI 2010), il Fornitore metterà a disposizione la merce tempestivamente, tenendo conto dei tempi necessari per il caricamento e la spedizione come concordati con lo spedizioniere. Laddove venga pattuita una settimana di calendario come data di consegna, l’ultima data utile sarà il venerdì di tale settimana. In assenza di espresso diverso accordo, la merce dovrà essere consegnata presso la nostra sede.
3.4 In caso di mancato rispetto delle date di consegna pattuite, saremo legittimati a risolvere il contratto di acquisto per inadempimento, mediante
comunicazione scritta con effetto immediato ai sensi dell’Articolo 1456 del Codice Civile. In ogni caso, abbiamo la facoltà di pretendere il pagamento delle penali di cui al paragrafo 16 di cui sotto, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno. Qualora il Fornitore preveda difficoltà nel rispetto della data di consegna, o circostanze che possano impedire al Fornitore di consegnare in tempo oppure di consegnare merce della qualità concordata, il Fornitore dovrà informare di ciò immediatamente il nostro Ufficio Acquisti per iscritto. Non siamo tenuti ad accettare consegne in anticipo rispetto alla data/al periodo concordati. Eventuali consegne anticipate sono subordinate alla nostra previa approvazione scritta.
3.5 L’accettazione incondizionata di una consegna di merce o di un servizio tardivi, non costituirà rinuncia a far valere il nostro diritto ai danni a cui siamo legittimati in ragione del ritardo. Ciò varrà altresì dopo l’effettuazione integrale del pagamento del corrispettivo da noi dovuto per la fornitura del prodotto o servizio in questione.
3.6 Prenderemo in consegna esclusivamente le quantità ed il numero di articoli da noi ordinati. Consegne di maggiore o minore entità saranno ammesse esclusivamente nel caso in cui le abbiamo previamente concordate oppure se le riteniamo ragionevoli.
3.7 I valori da noi determinati durante l’ispezione della merce all’arrivo, saranno decisivi quanto a numero di articoli, pesi e dimensioni salva prova contraria.
3.8 La merce dovrà essere imballata in modo da garantire che vengano evitati danni o perdite durante il trasporto. L’uso dei materiali di imballo sarà limitato nella misura necessaria a tale scopo. Possono essere utilizzati solo materiali rispettosi dell’ambiente, atossici, facilmente riciclabili. Si devono preferire sistemi di riutilizzo. L’obbligo del Fornitore di ritirare l’imballaggio è regolato dalle disposizioni di legge.
3.9 Il Fornitore fornirà agli spedizionieri incaricati la documentazione della spedizione da consegnarsi nel luogo di destinazione, la quale indicherà la qualità della merce fornita, la quantità ed il numero nella conferma d’ordine. Qualora vengano fornite diverse tipologie di prodotto, dovrà essere inclusa una lista di carico. In caso di omissione di una o più di tali informazioni, decliniamo ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali riduzioni nel valore e nella fatturazione che ne derivino.
3.10 La combinazione di diverse tipologie di merce sarà ammessa solamente sulla base di uno specifico accordo scritto. I costi sostenuti per lo smistamento saranno a carico del Fornitore.
3.11 Il Fornitore si assume il rischio di perdite accidentali (passaggio del rischio), salvo patto contrario, fino all’accettazione della merce da parte nostra o dei nostri rappresentanti nel luogo in cui la merce dev’essere consegnata in base all’ordine. Il Fornitore dovrà assicurare la merce contro qualsiasi rischio di perdita e danni derivanti da qualsiasi causa durante le operazioni di spedizione e trasporto fino alla consegna a noi.
4. Forza maggiore
4.1 Eventi di forza maggiore, vale a dire eventi imprevedibili, inevitabili al di fuori del nostro controllo, ivi inclusi a titolo non esaustivo eventi naturali, atti della pubblica autorità, indisponibilità di forniture o di mezzi di trasporto, scioperi e vertenze industriali, ci esonerano dall’adempimento delle obbligazioni per tutta la durata dell’impedimento e nella misura del loro effetto. Siamo tuttavia tenuti, laddove ciò sia ragionevole, a fornire le informazioni richieste immediatamente e ad adattare le nostre obbligazioni alle mutate circostanze secondo buona fede.
4.2 Siamo esonerati dalle obbligazioni di prendere in consegna la fornitura ordinata, e di pagarne in tutto o in parte il prezzo, ed avremo il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui la fornitura del bene o del servizio non possa essere più utilizzata a causa di eventi di forza maggiore. Non risponderemo di alcun danno in tali casi.
5. Avviso di spedizione e fattura
Faranno fede le informazioni contenute nei nostri ordini di acquisto ed ordini di consegna (call-offs). Dovrà essere inviata una copia della fattura valida e completa all’indirizzo riprodotto, indicando i numeri di fattura ed altri dati identificativi. La fattura non potrà essere inviata con le spedizioni.
6. Termini di pagamento, trattenute e compensazioni
6.1 Salvo diversa espressa pattuizione, paghiamo le fatture entro 30 giorni a partire dalla data della richiesta di pagamento e dal ricevimento sia della
fattura che della merce presso la nostra società. Il pagamento è subordinato alla verifica della fattura.
6.2 In caso di fatture non inviate correttamente (ossia precise, complete, corrette e verificabili) considereremo la fattura come ricevuta solo una volta che ci sia pervenuta corretta. Il termine per il pagamento delle fatture decorrerà soltanto dal ricevimento di una fattura completa, valida, corretta e verificabile.
6.3 In caso di consegna difettosa, avremo la facoltà di trattenere una parte proporzionata del pagamento fino al ricevimento della prestazione corretta, e/o di compensare in tutto o in parte l’importo fatturato con i crediti da noi vantati verso il Fornitore.
7. Xxxxxxxx e responsabilità del produttore
7.1 Il Fornitore garantisce che tutta la merce fornita è conforme alle specifiche concordate ed in ogni caso è di buona qualità, commerciabile, esente da vizi e da diritti di terzi. Altresì, il Fornitore garantisce che tutta la merce è conforme con le disposizioni di legge applicabili nonché con le norme regolamentari e con le linee guida di autorità ed associazioni del settore. Qualora in singoli casi siano necessarie deroghe a tali norme, il Fornitore deve ottenere il nostro consenso scritto. Tale consenso non limita la responsabilità del Fornitore per difetti.
7.2 In caso di difetti, ci riserviamo ogni diritto e pretesa come per legge. In base all’articolo 1512 del Codice Civile, il periodo di garanzia per vizi è di 36 mesi dalla data di passaggio del rischio. . Il periodo di garanzia per le parti di una consegna sostituita o riparata durante il periodo di garanzia iniziale, inizierà a decorrere nuovamente a partire dalla data in cui il Fornitore abbia consegnato il pezzo sostitutivo o rispettivamente il pezzo riparato.
7.3 In caso di consegne parziali viziate, a seguito di una prestazione supplementare non risolutiva avremo altresì il diritto di risolvere il contratto nella sua interezza se il nostro interesse alla consegna integrale venga meno a causa della consegna parziale difettosa (ad esempio perché la parte consegnata non possa essere utilizzata come consegna intera, oppure sia più conveniente per noi ordinare di nuovo la merce intera) ed il difetto non sia irrilevante.
7.4 Prima di operare una riduzione, il Fornitore avrà due giorni lavorativi per esaminare il difetto qualitativo o quantitativo. Qualora le parti non trovino un accordo sul difetto qualitativo o quantitativo, verrà nominato un esperto indipendente il cui costo sarà a carico della parte che risulterà soccombente. Se il periodo dato al Fornitore per esaminare la merce scada senza che venga fornita prova contraria rispetto alle nostre determinazioni sul difetto, oppure se vi sia l’opinione di un esperto, avremo il diritto di mettere la merce in lavorazione, sempre che il difetto qualitativo lo consenta, trattenendo una riduzione del prezzo nella misura consuetudinaria per il mercato, impregiudicato ogni ulteriore diritto o rimedio.
7.5 Esamineremo la merce entro un periodo ragionevole per eventuali difetti qualitativi o differenze quantitative, nella misura in cui ciò sia ragionevolmente e tecnicamente possibile per noi. Forniremo avviso scritto al Fornitore in caso di difetti evidenti nel bene o servizio consegnato immediatamente a seguito della loro individuazione secondo le condizioni ordinarie dell’attività, ma al più tardi entro 14 giorni di calendario dalla data di ricezione della fornitura presso la nostra società. Daremo avviso scritto di eventuali vizi occulti immediatamente ma al più tardi entro 30 giorni dalla loro scoperta.
7.6 Il Fornitore è tenuto a tenerci indenni contro eventuali pretese di danni che dovessero essere sollevate verso di noi a causa di difetti nelle consegne a terzi. In caso di difetti di titolarità, il Fornitore altresì ci terrà indenni contro pretese di terzi a tale titolo, ivi incluso il rimborso delle spese consuetudinarie per la difesa legale e delle nostre spese amministrative.
7.7 Qualora venga sollevata nei nostri confronti una contestazione avente ad oggetto la violazione di norme di sicurezza oppure ai sensi delle norme nazionali od estere in tema di responsabilità da prodotto difettoso, a causa della difettosità della merce che sia imputabile ai beni del Fornitore, avremo il diritto di pretendere il risarcimento di tali danni dal Fornitore se sono stati causati dai beni forniti dal Fornitore. Il Fornitore dovrà munirsi di un sistema di certificazione della qualità adeguato e corrispondente alla più moderna tecnologia, fornendocene evidenza su richiesta. Il Fornitore dovrà concludere con noi un accordo di certificazione della qualità se lo riteniamo necessario. Il Fornitore dovrà altresì assicurarsi per un importo adeguato contro tutti i rischi derivanti dalla responsabilità del produttore, ivi incluso il rischio di richiamo (recall) e su nostra richiesta ci dovrà fornire copia della polizza assicurativa per verifica.
8. Radioattività, pericolo di esplosione, corpi cavi
8.1 Il Fornitore garantisce che tutti i prodotti, materie prime e merci fornite siano prive di sostanze che siano state esposte a radiazioni, o parti che si sospetti contengano materiali esplosivi e corpi cavi.
8.2 Il Fornitore altresì garantisce che tutti i materiali forniti sono stati controllati per la radioattività utilizzando strumenti di misurazione conformi alla tecnologia più avanzata. Il Fornitore fornisce esclusivamente materiali per i quali non vi è indicazione (secondo lo strumento di misurazione), di radiazioni ionizzanti eccedenti le radiazioni di fondo che avvengono in natura. Si debbono rispettare i limiti prescritti dalle norme di legge/Direttive più restrittive (tra cui ad esempio la Direttiva 96/29 EURATOM) vigenti in Italia.
8.3 Nel caso in cui pervenga alla nostra società materiale contaminato da radioattività oppure altri vizi in base all’art. 8.1, il Fornitore sarà responsabile per ogni danno anche indiretto ivi inclusi a titolo esemplificativo mancato guadagno, penali contrattuali e penali o sanzioni imposte da autorità governative o altre autorità pubbliche. Il Fornitore sarà altresì responsabile per danni indiretti causati da fermi produzione, chiusura dell’impianto, lesioni personali ed i relativi costi conseguenti nonché i costi di smaltimento del materiale contaminato.
9. Origine della merce
9.1 Il Fornitore dovrà specificare nei documenti commerciali il Paese di origine della merce secondo le disposizioni delle norme doganali applicabili e dovrà a nostra richiesta fornire un certificato di origine che attesti l’origine della merce.
9.2 La merce dovrà essere conforme ai requisiti di origine previsti dagli accordi preferenziali bilaterali e multilaterali, o i requisiti di origine unilaterali del Sistema Generalizzato di Preferenze per Paesi beneficiari se le forniture vengono fatte nel campo di applicazione di tali operazioni.
10. Diritti di proprietà
10.1 Il Fornitore garantisce che tutte le forniture sono esenti da diritti di proprietà di terzi. Garantisce in particolare che la consegna e l’uso dei prodotti consegnati non viola brevetti, diritti di licenza né altri diritti di proprietà di terzi.
10.2 Il Fornitore dovrà tenere indenne noi e la nostra clientela da eventuali pretese di terzi derivanti da violazioni di diritti di proprietà, e dovrà altresì farsi carico di tutti i costi da noi sostenuti a tale riguardo.
10.3 A spese del Fornitore, avremo la facoltà di ottenere dal beneficiario il diritto d’uso del bene o del servizio in questione.
11. Responsabilità del Fornitore
Il Fornitore risponderà senza limiti di importo secondo le norme di legge.
12. Responsabilità del Compratore
Non saremo responsabili verso il Fornitore per danni di qualsiasi tipo (diretti o indiretti) nè per il rimborso di spese, quale che sia la natura legale di tale responsabilità, contrattuale od extracontrattuale o di altro tipo, nella misura più ampia consentita dalla legge entro i limiti di cui all’art. 1229 del Codice Civile.
13. Qualità e documentazione
13.1 Il Fornitore dovrà verificare con continuità la qualità della merce oggetto della fornitura. Il Fornitore ci dovrà informare immediatamente per iscritto di ogni potenziale miglioramento.
13.2 Qualora vengano specificati in un ordine di acquisto valori di parametri minimi o massimi, tali valori non potranno essere superati né potranno essere inferiori ai limiti minimi in nessuna parte dell’articolo o bene fornito. Quanto sopra dovrà essere certificato e documentato da test idonei e procedure di misurazione. Avremo la facoltà di richiedere che ci vengano comunicati per iscritto i risultati di tali verifiche in qualsiasi momento e senza costi aggiuntivi.
13.3 Documentazione di prodotto e/o tecnica, certificati di conformità ed altri documenti, certificazioni ed istruzioni operative necessarie per il prodotto contrattualmente pattuito e per il suo utilizzo, a nostra scelta da fornirsi in italiano o in inglese, e la marcatura di parti e beni così come l’imballaggio richiesto dalla legge, costituiranno parte della fornitura senza addebito separato.
13.4 Il Fornitore dovrà assicurare che gli elementi oggetto di fornitura siano tracciabili con esattezza mediante partite.
14. Titolarità
Il diritto di proprietà sui beni forniti dal Fornitore sarà a noi trasferito quando tali beni ci vengono consegnati nel luogo concordato. Resta pertanto inteso e concordato che noi possiamo utilizzare e/o rivendere i prodotti consegnatici senza alcuna limitazione nel corso ordinario della nostra attività.
15. Esecuzione di lavori
Le persone che svolgono lavori all’interno delle sedi nell’esecuzione del contratto dovranno rispettare le norme interne. La nostra responsabilità per incidenti che accadano a tali persone in sede sarà esclusa a meno che tali eventi non siano causati da nostro dolo o colpa grave.
16. Penali
Nel caso in cui il Fornitore ometta di rimediare ad un difetto o di effettuare una consegna, avremo il diritto di richiedere al Fornitore, a titolo di penale ai sensi dell’Articolo 1382 del Codice Civile, il pagamento di una somma pari allo 0.5 % del corrispettivo netto pattuito per la fornitura difettosa o tardiva per ogni periodo di inadempimento uguale o inferiore a 7 giorni di calendario con un limite massimo del 5 % del corrispettivo netto pattuito per la fornitura difettosa o tardiva. Quanto sopra non pregiudica il nostro diritto al risarcimento degli ulteriori danni ed a ogni ulteriore diritto e pretesa per legge o per contratto. Detta penale potrà essere posta in compensazione anche integrale con qualsiasi pagamento dovuto al Fornitore.
17. Forniture
Sostanze, parti, contenitori ed imballaggi speciali forniti da noi rimarranno di nostra proprietà. Possono essere utilizzati solo per lo scopo al quale sono destinati. Le sostanze devono essere lavorate, e le parti assemblate, per nostro conto. E’ inteso che noi siamo comproprietari dei prodotti fabbricati utilizzando nostre sostanze e parti, le quali vengono tenute dal Fornitore per nostro conto a tale riguardo, in misura pari al rapporto tra il valore delle sostanze e parti fornite ed il valore del prodotto nella sua interezza.
18. Documenti e riservatezza
Ogni informazione di natura imprenditoriale, tecnica o relativa a prodotti, in particolare dati di calcolo, specifiche di produzione, informazione o dato produttivo interno, di qualsiasi tipo, che mettiamo a disposizione del Fornitore, ivi inclusa ogni altra caratteristica di sviluppo o produttiva che si evinca da qualsiasi oggetto, documento o dato fornito, non verranno comunicati a terzi e potranno soltanto essere resi disponibili a quelle persone presso la società del Fornitore le quali debbono necessariamente essere coinvolte nel loro utilizzo allo scopo di provvedere alla fornitura del bene o del servizio a nostro favore, e che siano in ugual modi vincolati, per quanto consentito in base al diritto del lavoro, da un accordo scritto di riservatezza. Manterremo il diritto esclusivo di proprietà sui suddetti elementi. Quanto sopra non varrà nella misura in cui e fintantochè non si dimostri che le informazioni siano di pubblico dominio oppure esista un obbligo di legge alla loro divulgazione. Tali informazioni non possono essere riprodotte né sfruttate commercialmente, se non per le forniture a nostro favore, senza il nostro consenso scritto.
19. Tutela dei dati personali
Conserviamo i dati che derivano dal rapporto contrattuale in conformità alle norme applicabili e al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati allo scopo di trattarli unicamente al fine di dare esecuzione ai contratti conclusi.
20. Conformità alle norme sul lavoro e ad altre leggi
20.1 Il Fornitore garantisce che i lavoratori da lui utilizzati, così come i subfornitori o terzi inclusi fornitori di personale di cui si avvalga per dare esecuzione ai contratti con noi, ricevano il pagamento dei loro compensi e stipendi in conformità alle norme legislative e regolamentari nonché ai contratti collettivi applicabili. Il Fornitore dovrà parimenti far sì che le obbligazioni di legge relative al pagamento dei contributi agli istituti di previdenza sociale, assicurazioni ed altri enti, siano rispettate. Dev’essere fornita ogni documentazione adeguata secondo le leggi applicabili (ivi incluso a titolo di esempio il “DURC”). Ci riserviamo il diritto di esigere dal Fornitore la consegna di ulteriori documenti ad evidenza del regolare adempimento delle obbligazioni del Fornitore e di eventuali subfornitori. Il Fornitore dovrà verificare la conformità alle condizioni previste dal presente paragrafo 20.1 nella selezione di subfornitori o fornitori di personale.
20.2 Qualora un dipendente del Fornitore o di un subfornitore utilizzato a qualsiasi livello o altre parti legittimamente avanzino pretese nei nostri confronti a causa dell’inadempimento da parte del Fornitore alle disposizioni suddette o comunque a norme di legge, regolamentari e collettive applicabili, il Fornitore dovrà tenerci interamente indenne da tali pretese.
20.3 Il Fornitore altresì sarà responsabile nei nostri confronti per qualsiasi danno che sorga al cliente per effetto della negligente omissione nell’adempiere alle obbligazioni di cui al paragrafo 20.1.
20.4 Il lavoro illegale di qualsiasi natura è vietato.
20.5 Abbiamo dichiarato che il rispetto delle leggi è per noi un valore aziendale essenziale. Pertanto ci aspettiamo che il Fornitore sia in regola con le norme di legge ad esso applicabili in relazione alle sue attività e nei nostril riguardi. Ciò riguarda in particolare i requisiti di legge relativi alla sicurezza ed alla protezione dei lavoratori, rispetto dei diritti umani, divieto di utilizzo del lavoro minorile, reati di corruzione e la concessione di vantaggi di qualsiasi tipo, tutela dell’ambiente, ecc.. Altresì, ci aspettiamo che il Fornitore comunichi tali principi e requisiti ai suoi subfornitori e li incoraggi ugualmente a rispettarli.
21. Cessione
21.1 I contratti conclusi con noi possono essere ceduti a terzi solo con il nostro consenso scritto. Questo vale altresì per eventuali crediti che sorgano dai contratti conclusi con noi.
21.2 In espressa deroga a quanto sopra, il Fornitore ci autorizza sin d’ora a cedere in tutto o in parte i contratti con il Fornitore ad una nostra società controllata o collegata.
22. Giurisdizione, legge applicabile
22.1 Eventuali controversie che sorgessero tra noi ed il Fornitore da e/o in relazione alle presenti Condizioni Generali di Acquisto e/o in connessione con contratti di acquisto tra il Fornitore e noi, saranno sottoposte alla giurisdizione esclusiva italiana ed alla competenza esclusiva del Foro di Lecco. Ci riserviamo tuttavia in alternativa la facoltà unilaterale di citare in giudizio il Fornitore dinanzi al foro competente presso la sua sede.
22.2 Si applica la legge italiana, ivi inclusa la Convenzione ONU sulla Vendita Internazionale di Merce conclusa a Vienna in data 11 aprile 1980 (CISG).
23. Modifiche
Accordi verbali successivi alla conclusione di un contratto, in particolar modo variazioni e modifiche alle nostre Condizioni Generali di Acquisto, ivi inclusa la presente clausola che prevede la forma scritta, così come accordi ancillari di qualsiasi tipo, saranno validi solo se confermati da noi per iscritto.
Data di revisione : 08/2018