COMUNICATO STAMPA
COMUNICATO STAMPA
S24-Everli, la principale piattaforma per l’acquisto della spesa online, vince con LABLAW contro CGIL e UIL davanti al Tribunale di Bologna: nessuna condotta antisindacale da parte dell’azienda, che ha firmato il primo contratto collettivo nazionale del settore e-grocery
Milano, 19/4/2021 – Lo studio legale LABLAW con il Founding Partner Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, il Partner Xxxxxxxxxx Xxxxx e il Counsel Xxxxxx Xxxxx, ha assistito vittoriosamente S24-Everli – la principale e più grande piattaforma per l’acquisto on line della spesa - nel giudizio promosso dalle organizzazioni sindacali Nidil-CGIL, Filcams-CGIL, Uiltucs-UIL e Uiltemp-UIL dinanzi al Tribunale del Lavoro di Bologna per chiedere la repressione della condotta antisindacale che la piattaforma dell’e-grocery avrebbe tenuto in loro danno.
La vicenda - complessa e articolata, nel corso della quale la Società si è sempre avvalsa dello Studio LABLAW per la gestione delle relazioni sindacali che hanno portato alla firma del primo contratto collettivo nazionale di lavoro nel settore e-grocery d’Italia – ha visto le XX.XX. CGIL e UIL rimproverare ad S24-Everli di aver violato gli articoli 8 e 17 dello Statuto dei Lavoratori, soprattutto con riferimento ad un video diffuso in data 24 gennaio 2021 dal Presidente di Assogrocery (prima e unica associazione datoriale di settore), in cui veniva trasmesso a tutti gli shopper il riferimento del sito internet di Unione Shopper Italia, sindacato costituitosi spontaneamente nel gennaio 2021 e firmatario del contratto collettivo con Assogrocery.
Il Tribunale del Lavoro di Bologna, con provvedimento molto articolato e argomentato pubblicato il 14 aprile 2021, ha respinto tutte le pretese dei sindacati rilevando come “Sembra paradossale o quantomeno una forzatura addebitare” al Presidente di Assogrocery e Amministratore Delegato dell’azienda associata “una condotta antisindacale quando, per quasi un anno, ha fatto ciò che avrebbero dovuto fare i sindacati ricorrenti (due dei quali disinteressati da sempre e due dal settembre 2020), ovvero cercare di giungere al primo accordo nazionale del settore, stimolando, non ostacolando qualunque sindacato fosse interessato, in favore non in danno dei lavoratori”.
Accogliendo integralmente la tesi difensiva sostenuta dai legali di LABLAW, il Giudice bolognese ha confermato che l’azienda “non ha tenuto un comportamento diretto ad impedire o limitare l’esercizio della libertà e dell’attività sindacale, bensì a stimolarla, a renderla possibile ed effettiva, in una situazione di precedente carenza di tutele sindacali
che solo con un accordo poteva garantire e poi migliorare. Diversamente da quanto adducono i ricorrenti, il testo contrattuale non era “voluto dall’azienda”, o non solo dalla azienda, poiché 1300 shoppers (alta percentuale di lavoratori) avevano espresso adesione al testo dando a Fisascat mandato a sottoscriverlo, e, come sottolineato dal resistente, “l’accordo relativo agli shopper è quello negoziato con Fisascat il 30.12.2020… Già dal giorno dopo la firma saremo di nuovo al tavolo con tutte le sigle che lo vorranno”, e non vi era alcun testo alternativo, o più favorevole per gli shoppers, caldeggiato dalle XX.XX. ricorrenti, e non si può avere una lesione delle “regole di confronto democratico e della dialettica sindacale” se manca non solo la “lesione”, ma proprio il confronto e la dialettica, per esclusiva responsabilità delle XX.XX.”.
Il Tribunale di Bologna ha infine respinto la prospettazione del sindacato “che si possa giuridicamente ipotizzare anche in astratto, che vi sia un “sindacato di comodo”, e che si sia violato il “divieto di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali dei lavoratori”. […] Non si può escludere, anzi sembra altamente probabile che i 455 lavoratori aderenti (verosimilmente facenti parte dei 1300), stante la oggettiva latitanza e inconcludenza delle XX.XX. tradizionali, si siano spontaneamente riunioni in un’associazione sindacale, per portare a compimento una trattativa che andava avanti da mesi e che non si era conclusa nonostante il mandato in tal senso di 1300 shopper”.
A proposito di LabLaw. LabLaw è lo studio legale italiano specializzato esclusivamente in diritto del lavoro e diritto sindacale. Fondato nel gennaio 2006 dal Prof. Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, ha sedi a Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna, Genova, Triveneto, Bari, Catania, Messina e Bolzano. Si avvale della competenza di 50 professionisti, che forniscono consulenza ai clienti in ambito nazionale ed internazionale nel settore lavoristico e delle relazioni industriali day by day, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno. LabLaw è membro fondatore di L&E Global (xxxx://xxxxxxxx.xxx/), un network internazionale di studi legali leader nel campo del diritto del lavoro, che oggi riunisce oltre 1.000 professionisti in più di 30 paesi e in 3 diversi continenti (America, Europa e Asia). Nel 2020 stringe un'alleanza strategica con Deloitte Legal, finalizzata a favorire l’incontro tra l’eccellenza di LabLaw nel diritto del lavoro e la multidisciplinarietà e innovazione nel mercato dei servizi di consulenza legale di Deloitte Legal, parte del network di una delle principali società di consulenza a livello mondiale.