ALLEGATO 4 SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
[Digitare qui] [Digitare qui] [Digitare qui]
ALLEGATO 4
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
PROCEDURA APERTA PERLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020.
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO LA SUCCESSIVA CONCLUSIONE DI SINGOLI CONTRATTI RELATIVI A SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, CERTIFICAZIONE E RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA PROGRAMMAZIONE 2014-2020.
TRA
L'Istituto Nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, con sede legale in Roma, Xxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 00000, in persona del Direttore Generale, Xxxxx Xxxxxxx (nel seguito per brevità anche “INVALSI”);
E
La Società ___________,sede legale in _________, Via _______________, iscritta al Registro delle Imprese di _______________ al n.________,P. IVA, domiciliata ai fini del presente atto in _______________________,Via ____________________,in persona del ______________________________ e legale rappresentante _____________________, giusta poteri allo stesso conferiti da _________________________ (nel seguito per brevità anche “Fornitore”);
OPPURE
- ,sede legale in ________________________,Via ______________________________, , iscritta al Registro delle Imprese di ________________ al n. ________, P. IVA ______________________, domiciliata ai fini del presente atto in __________________, Via __________________________, in persona del _____________________________ e legale rappresentante ____________________________, nella sua qualità di impresa mandataria capo -gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in ____________________,Via ______________________, iscritta al Registro delle Imprese di al n. ___________________________________, P. IVA ______________________________, domiciliata ai fini del presente atto in _________________________, via ___________________,e la mandante _______________________, con sede legale in ______________________________, Via _________________________, iscritta al Registro delle Imprese di _______________ al n. __________, P. IVA _____________________, domiciliata ai fini del presente atto in _________________________, via ____________________, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ________________________ Dott. Repertorio n. ;
(nel seguito per brevità congiuntamente anche “Fornitore”).
PREMESSO CHE
l'INVALSI, Ente di ricerca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sia in qualità di ente in house del MIUR che attraverso apposita Convenzione o altro eventuale atto con altri enti e Istituzioni, è affidatario di progetti nell'ambito della programmazione europea 2014 - 2010;
l'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, consente alle Stazioni Appaltanti di concludere Accordi Quadro con un solo operatore economico, basando i contratti affidati su tali Accordi entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro;
l’utilizzazione dello strumento dell’Accordo Quadro e, quindi, una gestione in forma associata della procedura di scelta del contraente, mediante aggregazione della domanda di più soggetti, consente la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, la semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure di gara, il miglioramento della responsabilizzazione e del controllo della spesa, un incremento della specializzazione delle competenze, una maggiore efficienza nell’interazione fra Amministrazione e mercato e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione della procedura medesima;
in esecuzione di quanto precede, l'INVALSI, in qualità di stazione appaltante ha indetto con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. del ___ , una procedura aperta per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs.n.163/2006, con un unico operatore economico, avente ad oggetto la successiva conclusione di singoli contratti relativi a servizi di supporto alla gestione, certificazione e rendicontazione delle attività connesse alla programmazione 2014-2020;
il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro è risultato aggiudicatario della predetta procedura aperta e, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti e nei successivi specifici contratti;
la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per l'INVALSI nei confronti del Fornitore in quanto definisce la disciplina relativa all'affidamento dei successivi singoli specifici contratti, nei quali verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di servizi da fornire, le quantità, la tempistica, ecc;
i singoli contratti di fornitura verranno conclusi a tutti gli effetti tra l'INVALSI ed il Fornitore risultato aggiudicatario, in base alle modalità ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati;
il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Disciplinare ed il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta che ritiene, pertanto,remunerativa;
la stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo l'INVALSI, a quantitativi minimi o predeterminati di fornitura;
il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla __ed avente n. _________________________________ per un importo di Euro = ( /) a garanzia dell’adempimento degli impegni contrattuali assunti con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei successivi singoli specifici contratti, nonché della serietà delle offerte presentate per ciascun profilo;
le Parti hanno sottoscritto il Patto di Integrità che si allega al presente Accordo;
il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod.civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;
il presente Accordo Quadro, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritto dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.
Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1.Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro. In particolare: l’Allegato “5” (Capitolato Tecnico), l’Allegato “3” (Offerta Tecnica del Fornitore), l’Allegato “2” (Offerta Economica del Fornitore).
ARTICOLO 2
ALTRE DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente documento, si intende per:
Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dall'INVALSI da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative ai singoli specifici contratti da affidare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
Fornitore: ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura aperta di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
Disciplinare: il documento che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta di cui in premessa, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e l’aggiudicazione dell'Appalto;
Contratto Specifico: oggetto del singolo contratto specifico sono i medesimi servizi (uno o più servizi) oggetto dell’Accordo Quadro. L’affidamento di ciascun contratto specifico potrà avvenire unicamente all’aggiudicatario dell’Accordo Quadro
Richiesta: l’atto di avvio per la conclusione del singolo contratto specifico;
Capitolato Tecnico: il documento di cui all’Allegato “5”;
Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato“2”;
Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato“3”;
Le espressioni riportate negli Allegati al presente Accordo Quadro hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole dell’Accordo Quadro disponga diversamente.
ARTICOLO 3
DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
Il presente Accordo Quadro è regolato, in via gradata:
dal contenuto dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale dell’Accordo Quadro;
dalle disposizioni di cui al X.Xxx.n.163/2006;
dalle disposizioni di cui al D.P.R.10 ottobre 2010, n.207;
dalle norme in materia di Contabilità delle Amministrazioni Pubbliche;
dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
dal Codice Etico dell'INVALSI.
Il Contratto sarà regolato dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da quanto verrà disposto nella Richiesta.
In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica, dall’altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l’Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'INVALSI, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati.
Le clausole dell’Accordo Quadro e dei singoli contratti sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei singoli contratti di Fornitura da esso discendenti e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i contratti, l'INVALSI, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 4
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le modalità di affidamento da parte dell'INVALSI dei singoli contratti specifici, nonché la disciplina relativa alle modalità di esecuzione dei servizi di supporto alla gestione, certificazione e rendicontazione delle attività connesse alla programmazione 2014-2020.
Il presente Accordo Quadro è concluso con l’operatore economico aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, potrà essere consultato per iscritto, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006, dall' INVALSI per l'affidamento di contratti specifici basati sulle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Disciplinare.
Il Fornitore, pertanto, si impegna ad offrire la prestazione dei seguenti servizi secondo quanto specificato nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, e segnatamente, le attività richieste a beneficio dei compiti di Gestione sono le seguenti:
Supporto specialistico tecnico per la definizione e predisposizione del sistema organizzativo di gestione del progetto;
Supporto specialistico tecnico nella definizione e predisposizione degli strumenti attuativi inerenti le operazioni finanziare;
Supporto all'alimentazione del sistema informativo e monitoraggio preposto alla gestione, certificazione e rendicontazione della spesa;
Supporto specialistico tecnico nella progettazione e implementazione di strumenti, misure, sistemi e procedure di gestione finanziaria dei singoli progetti, volti al governo dell’avanzamento della spesa, ai fini del rispetto della Regola N+3 (art. 136 Regolamento CE 1303/2013) e del raggiungimento dell'eventuale obiettivo di performance;
Supporto specialistico tecnico alle verifiche relative ai controlli di primo livello e successivi;
Supporto tecnico nella predisposizione della documentazione per eventuali riprogrammazioni del Progetto;
Supporto specialistico tecnico per la corretta applicazione delle normative comunitarie, nazionali e regolamentari previsti per l'attuazione delle attività del progetto;
Supporto specialistico tecnico per la gestione dei rapporti con i soggetti istituzionali coinvolti nell’attuazione del progetto.
Le attività richieste per i compiti di Certificazione e Rendicontazione, finalizzati al supporto nelle fasi del processo di elaborazione, esposizione e trasmissione delle certificazioni di spesa nonché tutte le relative imputazioni di dati sui sistemi informatici preposti, sono le seguenti:
Attività di verifica dell’ammissibilità dei costi, nonché di raccolta della documentazione e inserimento in apposite piattaforme:
supporto e implementazione predisposizione delle procedure per la certificazione della spesa effettuata con i fondi PON;
verifica dell’ammissibilità dei costi;
raccolta, catalogazione, verifica, archiviazione cartacea ed elettronica di tutta la documentazione amministrativa e finanziaria dei progetti in vista della certificazione e distribuzione interna della medesima;
inserimento dei dati inerenti le certificazioni e rendicontazione sulle piattaforme;
supporto e assistenza alla certificazione e rendicontazione della spesa;
raccolta moduli per la reportistica mensile del lavoro svolto da ciascun collaboratore dei progetti e consolidamento dei dati a livello mensile e annuale.
Attività di verifica periodica dello stato della spesa e rimodulazione periodica dei costi:
supporto alla predisposizione del budget annuale di progetto;
supporto alla verifica periodica dello stato della spesa;
supporto alla rimodulazione dei costi delle iniziative in corso di attuazione;
Attività di simulazione e supporto alla realizzazione dei rendiconti finali, inclusiva di servizi accessori come risposta a quesiti e supporto alla reportistica finale:
supporto alla realizzazione delle relazioni periodiche;
risposta a quesiti;
partecipazione a riunioni di coordinamento generale con il personale interno dell'Istituto o di impostazione ed analisi dei rendiconti.
Attività di supporto per la rendicontazione finale dei progetti.
Tutto secondo le modalità e condizioni minime stabilite nel Capitolato Tecnico e negli atti di gara e, se migliorative, nell’Offerta Tecnica o, comunque, alle condizioni precisate nella Richiesta.
I servizi di supporto di cui al presente articolo non saranno in sostituzione del personale dell’Amministrazione ma saranno in affiancamento e in supporto alle attività svolte dallo stesso in modo tale da garantire il trasferimento delle conoscenze e delle competenze necessarie per assicurare l'ottimale esecuzione della spesa dei progetti. Allo stesso tempo, i servizi di supporto dovranno essere finalizzati ad adeguare e potenziare le competenze degli uffici impegnati nella gestione dei progetti ed a promuovere il rafforzamento della “capacity building” al fine di conseguire elevati livelli di efficacia ed efficienza amministrativa.
Le attività di supporto saranno realizzate attraverso l’utilizzo di specifiche professionalità con competenze in:
programmazione, gestione e controllo dei progetti finanziati con fondi europei;
valutazione ex-ante e monitoraggio per lo svolgimento delle attività di istruttoria, raccolta, inserimento e aggiornamento dei dati;
conoscenza specifica dei sistemi di gestione, controllo e valutazione dei progetti;
conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regolamentare di riferimento;
conoscenza specifica nell’utilizzo dei sistemi informativi;
certificazioni e rendicontazione delle di spesa.
Per tale finalità il Fornitore renderà disponibile un apposito gruppo di lavoro, modulabile in base alle specifiche esigenze di volta in volta indicate dall'INVALSI, i cui profili dovranno avere i seguenti requisiti professionali:
manager, con almeno otto anni di esperienza in attività di supporto analoghe a quelle oggetto della gara, di cui almeno cinque anni di supporto specialistico in attività finanziate da fondi U.E.;
consulenti senior, con almeno cinque anni di esperienza in attività di programmazione, gestione e controllo amministrativo-contabile, verifica della conformità alle procedure e alle norme legislative, certificazione delle spese e rendicontazione, di cui almeno tre anni in attività di assistenza tecnica e supporto specialistico in attività finanziate da fondi U.E.;
consulenti junior, con almeno tre anni di esperienza in attività di programmazione, gestione e controllo amministrativo-contabile, verifica della conformità alle procedure e alle norme legislative, certificazione delle spese e rendicontazione.
Il gruppo di lavoro dovrà assicurare, per l’esecuzione del servizio richiesto, un numero giornate/uomo per profilo professionale così come verrà specificato dalla richiesta di attivazione del singolo contratto, considerando una giornata tipo della durata di 8 ore, nel rispetto dei profili elencati in precedenza.
Il fornitore è tenuto ad inviare all'INVALSI i curriculum vitae del personale che dovrà rendere il supporto alle attività oggetto del presente Accordo Quadro, qualora differenti da quelli forniti in sede di offerta tecnica.
L'INVALSI si riserva in ogni caso il diritto di chiedere la sostituzione del personale inviato dal Fornitore mediante l'attivazione dei singoli contratti, qualora non ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti di affidamento.
5. Ciascun contratto specifico dovrà avere ad oggetto uno o più dei seguenti servizi: supporto ai compiti di gestione, supporto ai compiti di certificazione, supporto alla rendicontazione, come dettagliati al precedente punto 3.
Ciascun contratto specifico potrà essere incrementato, nella misura ritenuta necessaria dall'INVALSI, il cui valore tuttavia non potrà superare il quinto del valore del contratto specifico.
6. Il quantitativo massimo stimato erogabile con il presente Accordo Quadro è pari a euro 2.000.000.000,00 (duemilioni/00); i quantitativi da offrire saranno determinati sulla base di contratti specifici fino alla concorrenza di tale importo. Il valore massimo dell'Accordo Quadro è frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno dell'INVALSI nell'arco temporale di durata dell'Accordo stesso. La predetta stima non è in alcun modo impegnativa, né vincolante per l'INVALSI nei confronti dell'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro. L’INVALSI si riserva la facoltà, in sede di esecuzione dell’Accordo Quadro, di non richiedere l’attivazione di alcun contratto, senza che il Fornitore aggiudicatario possa vantare alcuna pretesa.
7. Al fine di affidare un contratto specifico basato sul presente Accordo Quadro, l'INVALSI procede sulla base di quanto previsto dal paragrafo 10 del Disciplinare.
ARTICOLO 5
DURATA
L’Accordo quadro ha una durata di 8 (otto) anni dalla data di sottoscrizione e sarà prorogabile fino a 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni contrattuali, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il relativo importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato.
Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata anche prorogato dell'Accordo Quadro, venga esaurito l’importo massimo contrattuale, l'INVALSI si riserva di richiedere all’Aggiudicatario, alle medesime condizioni contrattuali, di incrementare detto importo massimo contrattuale fino alla concorrenza del valore di un quinto. L’Amministrazione contraente, inoltre, sussistendone i requisiti, si riserva la facoltà, da esercitare entro 3 anni dalla stipula dell'Accordo Quadro, di ricorrere, per la ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, alla procedura negoziata senza bando ex art. 57, comma 5 lett. B) del D.lgs. 163/2006, per un importo massimo pari al 10% dell’importo massimo dell'Accordo Quadro.
Il singolo contratto potrà avere durata fino alla data di scadenza (originaria o prorogata) dell'Accordo Quadro. I singoli contratti non potranno superare il termine di scadenza (originaria o prorogata) dell'Accordo Quadro.
ARTICOLO 6
VINCOLI E PREZZI DEI SINGOLI CONTRATTI
Con riferimento a ciascun contratto specifico, l'aggiudicatario dell’Accordo Quadro dovrà:
• vincolarsi ai seguenti prezzi unitari da lui stesso offerti per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro: Manager euro ................... oltre IVA; Consulente senior euro ................ oltre IVA; Consulente junior euro ................. oltre IVA.
• garantire necessariamente, per tutti i servizi oggetto del contratto specifico, le medesime caratteristiche minime e le caratteristiche migliorative offerte dallo stesso nella fase relativa all’aggiudicazione dell’Accordo Quadro.
ARTICOLO 7
AFFIDAMENTO
I singoli contratti specifici verranno affidati dall’INVALSI nel rispetto e alle condizioni stabilite nel Disciplinare di gara al paragrafo 10.
Fermo quanto stabilito in altre parti del presente Accordo Quadro e relativi Allegati, nella documentazione relativa a singolo contratto specifico l'INVALSI indicherà:
la tipologia dei servizi;
il Gruppo di Lavoro, in termini qualitativi e quantitativi;
l’eventuale necessità della presenza in sede;
le giornate lavorative riferite a ciascuna risorsa richiesta;
penali per casi di ritardo o inadempimento ulteriori rispetto a quelle già indicate nell’Accordo Quadro, fermo restando il rispetto di quanto previsto dall’art. 145 del D.P.R. 207/2010;
ipotesi di recesso e/o di risoluzione ulteriori rispetto a quelle indicate nell’Accordo Quadro;
il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006;
il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
l’esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
modalità di svolgimento delle verifiche di conformità;
ogni altra prescrizione prevista dai Regolamenti INVALSI e in uso nella contrattualistica pubblica.
L'INVALSI provvederà, prima dell'affidamento del singolo specifico contratto, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede verranno indicati i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero). Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione la predetta integrazione che costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
L'INVALSI, inoltre, provvederà al momento dell'affidamento del singolo specifico contratto, alla comunicazione del nominativo del Responsabile dell'esecuzione del contratto.
L'INVALSI ha facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni, di variare le prestazioni contrattuali fino a concorrenza di un quinto del valore del contratto, ai sensi del R.D. 2440/1923.
ARTICOLO 8
OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto dei singoli contratti specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l’attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi.
Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare e nelle Richieste, ivi inclusi i rispettivi Allegati. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e dalle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nel Disciplinare e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
Il Fornitore si impegna espressamente a:
impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione dei singoli specifici contratti secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo Quadro;
rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'INVALSI, per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei singoli specifici contratti, ciò anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'INVALSI, per quanto di rispettiva ragione;
comunicare tempestivamente all'INVALSI, per quanto di rispettiva competenza, le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
non opporre all'INVALSI qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi;
manlevare e tenere indenne l'INVALSI da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
comunicare aIl'INVALSI le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dei medesimi e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.
Le attività necessarie per la predisposizione dei mezzi e per l’attivazione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro, da svolgersi presso gli uffici dell'INVALSI, dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'INVALSI stessa nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato Tecnico;
Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'INVALSI e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'INVALSI e/o da terzi autorizzati.
Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici dell'INVALSI nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.
Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'INVALSI di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle attività di cui all’Accordo Quadro; (b) prestare i servizi nei luoghi che verranno indicati nei singoli specifici contratti.
Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi oggetto dell’Accordo Quadro dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici.
Ai sensi dell’art.118, comma 11, D. Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub–contratti stipulati dal Fornitore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare, aIl'NVALSI, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.
ARTICOLO 9
OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE
Il Fornitore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, secondo quanto previsto nel Disciplinare, la documentazione amministrativa richiesta e presentata alla stipula del presente Accordo Quadro. In particolare, il Fornitore ha l’obbligo di:
comunicare all'INVALSI ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;
inviare all'INVALSI con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente all'INVALSI le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente Accordo Quadro, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.
ARTICOLO 10
Anche ai sensi dell’art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire all'INVALSI di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dei singoli specifici contratti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'INVALSI.
In ogni caso, l'INVALSI, nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti specifici, procederà alle verifiche dei servizi resi dal Fornitore.
ARTICOLO 11
PENALI
Sarà applicata una penale pari all'1% della somma determinata dalle giornate/uomo previste dal singolo contratto attivato per ciascun giorno in cui non sia garantita la fornitura del servizio, fatti salvi i casi di forza maggiore e/o di preventivo accordo con i referenti indicati dall'INVALSI.
L’eventuale applicazione delle penali previste dal presente capitolato non può eccedere la misura del 10% del valore dell’importo di ciascun singolo contratto, ai sensi della normativa vigente, e non esclude l’esercizio del diritto al risarcimento del danno ulteriore da parte dell’INVALSI ex art. 1382 Cod. Civ..
Per quanto sopra espresso, qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto con le modalità e nei termini sopra indicati, l’INVALSI potrà avvalersi degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 D.P.R. 20.08.2001, n. 384).
Il Fornitore prende atto che l'INVALSI avrà la facoltà di prevedere in ciascun singolo specifico contratto ulteriori apposite penali che si rendessero necessarie in relazione all'esecuzione degli stessi contratti.
ARTICOLO 12
INADEMPIMENTI E PENALITA'
Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge, dal Capitolato tecnico, dal presente Accordo Quadro e dai singoli specifici contratti, il Responsabile dell'esecuzione di ciascun singolo contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 11 verranno contestati all’Aggiudicatario dell'Accordo Quadro per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione di ciascun singolo contratto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.
Nel caso di applicazione delle penali, l’INVALSI provvederà a recuperare l’importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.
L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
ARTICOLO 13
CAUZIONE
A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento), mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo, secondo le modalità e condizioni di seguito stabilite.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'INVALSI, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 11, ha diritto di rivalersi direttamente anche sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore in relazione al singolo contratto specifico secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Disciplinare.
La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli specifici contratti, e sarà svincolata, secondo le modalità e dalle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti dell'INVALSI verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'INVALSI. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'INVALSI.
Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.
La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art.1938 cod.civ., nascenti dal presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 14
RISOLUZIONE
L’INVALSI si riserva il diritto di risolvere l'Accordo Quadro e i singoli specifici contratti nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dei singoli specifici contratti, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che l’INVALSI, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente Accordo Quadro e i singoli specifici contratti ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi: obblighi di riservatezza; obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; sospensione dei servizi; divieto di cessione del contratto; subappalto.
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 3 – comma 9 bis – della Legge 13/08/2010, n. 136 e smi, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti l’Aggiudicatario si impegnerà a fornire all’INVALSI tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso.
In adempimento a quanto previsto dall’art. 135 del D.Lgs. 163/2006 e smi l’INVALSI risolverà, altresì, l'Accordo Quadro e i singoli specifici contratti nei casi e con le modalità ivi previste.
L’Amministrazione si riserva, infine, ai sensi dell’art. 1, comma 13 del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, di recedere in ogni momento dal contratto nel caso in cui, successivamente alla stipula del medesimo, intervenissero, per i servizi richiesti, convenzioni Consip a condizioni migliorative e la ditta aggiudicataria non acconsenta ad adeguare le proprie condizioni economiche alle modifiche migliorative proposte da Consip SpA.
La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa all'affidamento di nuovi singoli specifici contratti ed è causa di risoluzione dei singoli specifici contratti di fornitura già affidati, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
L'INVALSI, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Accordo Quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario in sede di offerta.
ARTICOLO 15
SOSPENSIONE DEL SERVIZIO
L’Aggiudicatario non può sospendere i servizi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l’INVALSI.
L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell’Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso l’INVALSI procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall’INVALSI e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
ARTICOLO 16
RECESSO
L’Amministrazione può, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 giorni solari, recedere dall'Accordo Quadro e dal singolo contratto stipulato, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, in caso di interruzione dei trasferimenti destinati al finanziamento dell’appalto o in caso di sostanziali modifiche del quadro giuridico di riferimento relative alle competenze dell'INVALSI. In caso di recesso l’aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente eseguiti, secondo il corrispettivo e le condizioni pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e da ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
E’ fatto divieto all’aggiudicatario di recedere dal contratto.
Il recesso del presente Accordo Quadro è causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi singoli specifici contratti ed è causa di recesso dei singoli specifici contratti di fornitura, salvo che non sia diversamente stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto in ordine ai corrispettivi.
ARTICOLO 17
VARIAZIONE DEL QUANTITATIVO DELLE DOTAZIONI RICHIESTE
I dati relativi ai servizi oggetto della presente fornitura potranno subire delle variazioni (in aumento o in diminuzione). L’INVALSI potrà richiedere all’Aggiudicatario, nei casi previsti dal comma 2 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo offerto agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto in meno del corrispettivo complessivo offerto, il Contraente non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi offerti.
L’INVALSI, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell’importo offerto. In caso di diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento in meno del corrispettivo offerto, l’Aggiudicatario non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi offerti.
In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la presentazione dell’offerta, l’Aggiudicatario ha espressamente accettato di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall’INVALSI purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto dell'Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti e non comportino a carico dell’esecutore maggiori oneri.
Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall’Aggiudicatario se non è stata approvata dal Responsabile dell'esecuzione di ciascun singolo specifico contratto nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e, qualora effettuate, non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte dell’Aggiudicatario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
ARTICOLO 18
OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
L’Aggiudicatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’Aggiudicatario si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Aggiudicatario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’Aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell’INVALSI, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
Ai sensi di quanto previsto agli artt. 4, comma 2 e 6 del D.P.R. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il sub-appaltatore), si provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dall’INVALSI direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell’appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Responsabile dell’esecuzione del contratto, proporrà, ai sensi del’art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e smi, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ove l’ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l’INVALSI pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del codice, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
ARTICOLO 19
RESPONSABILITA’
I danni provocati dal non corretto espletamento del servizio o da cause ad esso connesse, saranno, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell’impresa aggiudicataria.
ARTICOLO 20
RISERVATEZZA
L’Aggiudicatario si obbliga a osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni, documenti o altro tipo di materiale provenienti dall’INVALSI, da Amministrazioni o da altri soggetti coinvolti nell’espletamento del servizio. L’Aggiudicatario si obbliga, altresì, a eguale riservatezza per tutti i risultati, anche parziali, elaborati in qualsiasi forma (cartacea, informatica, ecc.) della propria attività, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia dell'Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti, salvo che lo stesso INVALSI ne indichi la diffusione, secondo le modalità giudicate più opportune.
L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inadempienza, l’INVALSI si avvarrà degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all’esecuzione in danno previa diffida (art. 6 DPR 20.08.2001, n° 384), fatto salvo il ricorso all’Autorità giudiziaria ove ricorrano i presupposti previsti dall’art. 622 del Codice Penale.
L'Aggiudicatario potrà citare i contenuti essenziali dell’Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti in proprio favore – salvo che non sia diversamente disposto nei medesimi - nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
ARTICOLO 21
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO E CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE
L’INVALSI nominerà un Responsabile dell’esecuzione per ciascun singolo contratto affidato sulla base del presente Accordo Quadro, preposto alla vigilanza sull’esecuzione dei servizi oggetto del contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Il Responsabile dell’esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente Accordo Quadro e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione – in base al combinato disposto degli artt. 312, comma 2 e 313, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 -, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
ARTICOLO 22
RESPONSABILE DELLA FORNITURA E NOMINATIVI DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ESECUZIONE
L’Aggiudicatario ha l’obbligo di indicare un responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’Aggiudicatario medesimo, in ordine all’esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti di cui trattasi.
Il responsabile del servizio sarà costantemente reperibile e provvederà, per conto dell’Aggiudicatario, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dal Capitolato e dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del Responsabile dell’esecuzione del contratto.
L’Aggiudicatario, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, fornendo il relativo elenco al Responsabile dell’esecuzione del contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.
ARTICOLO 23
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto divieto all’Aggiudicatario di cedere l'Accordo Quadro e i singoli specifici contratti, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 116 del D.Lgs. cit.
In caso di inosservanza da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell’INVALSI al risarcimento del danno, l'Accordo Quadro e i singoli specifici contratti oggetto del presente appalto si intenderanno risolti di diritto.
ARTICOLO 24
OBBLIGHI DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l’Aggiudicatario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’Aggiudicatario, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
L’Aggiudicatario, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all’INVALSI e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma.
L’Aggiudicatario, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l’obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
L’INVALSI verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx.
Con riferimento ai contratti di subfornitura, l’Aggiudicatario si obbliga a trasmettere all’INVALSI, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Xxxxx, restando inteso che l’INVALSI, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
L’Aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
Ai sensi della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22 dicembre 2010, l’Aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il numero CIG al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all’Aggiudicatario mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell’Aggiudicatario medesimo riportando il numero CIG dallo stesso comunicato.
ARTICOLO 25
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - prima della sottoscrizione del presente Accordo Quadro -le informazioni di cui all’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione dell’Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
L'INVALSI tratta i dati relativi all’Accordo Quadro e dall’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge.
Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento da parte dell'INVALSI dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione dell’Accordo Quadro. Acconsente, altresì, a che i dati conferiti, trattati in forma anonima, le risultanze dell'offerta tecnica ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet _______________________ e ____________________________. La trasmissione dei dati dal Fornitore all'INVALSI avverrà anche per via telefonica e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
ARTICOLO 26
CODICE ETICO
Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico consultabile sul sito internet dell'INVALSI e di uniformarsi ai principi ivi contenuti.
In caso di inadempimento da parte del Fornitore a tali obblighi, l'INVALSI, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l’Accordo Quadro.
ARTICOLO 27
DISPONIBILITA' FINANZIAMENTI
L'attivazione dell'Accordo Quadro e la stipula dei contratti di affidamento dei servizi è subordinata alla disponibilità nel bilancio dell'INVALSI delle risorse necessarie al finanziamento dei progetti finanziati a valere sulla programmazione 2014–2020.
ARTICOLO 28
LUOGO DI ESECUZIONE E FORO COMPETENTE
Ai fini dell’esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti oggetto del presente appalto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l’Aggiudicatario elegge il proprio domicilio presso _______________.
Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli specifici contratti oggetto del presente appalto, sarà competente il Tribunale di Roma.
ARTICOLO 29
CLAUSOLA FINALE
Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o l’inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli specifici contratti non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli specifici contratti (o di parte di essi) da parte dell'INVALSI non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai singoli specifici contratti attuativi o integrativi dell’Accordo Quadro che sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei singoli specifici contratti, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Roma, lì
INVALSI |
IL FORNITORE |
____________________________ |
_____________________________ |
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e xxxxx xxx contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 4 (Oggetto dell’Accordo Quadro); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Vincoli e prezzi dei singoli specifici contratti); Articolo 8 (Obbligazioni generali del fornitore); Articolo 9 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 10 (Verifiche e monitoraggio); Articolo 11 (Penali); Articolo 12 (Inadempimenti e penalità); Articolo 13 (Cauzione); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Sospensione del servizio); Articolo 16 (Recesso); Articolo 17 (Variazioni del quantitativo); Articolo 18 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 19 (Responsabilità); Articolo 20 (Riservatezza); Articolo 23 (Divieto di cessione del Contratto); Articolo 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari); Articolo 25 (Trattamento dei dati personali); Articolo 26 (Codice Etico); Articolo 27 (Disponibilità finanziaria); Articolo 28 (Foro competente); Articolo 29 (Clausola finale).
Roma,lì _
ILFORNITORE
C.F.:
Certificatore: Validità: dal
al, Firma digitale: n.
Pag. 1 di 24