Assicurazione per le costruzioni edili
Assicurazione per le costruzioni edili
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni». Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031.
Compagnia: HDI Italia S.p.A. Prodotto: "Contractor’s All Risks (C.A.R.)"
Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura le imprese edili per i danni diretti o provocati a terzi nell’esercizio dell’attività di costruzione.
Che cosa è assicurato? ✓ La Sezione Xxxxx alle cose indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate per l’esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall’Assicurazione, da qualunque causa determinati. ✓ La Sezione Responsabilità Civile verso Terzi tutela il patrimonio dell’Assicurato, da quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale nei confronti di terzi durante l’esecuzione delle opere. | espresso richiamo in polizza: 🗶 i danni causati da errori di progettazione o di calcolo; 🗶 i danni alle opere od impianti preesistenti; 🗶 i costi demolizione o di sgombero; 🗶 i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo, trasporto a grande velocità o aereo; 🗶 i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione; 🗶 i danni a macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere; 🗶 ricerca del danno; 🗶 le perdite e i danni materiali e diretti causati o derivanti da terremoto, inondazione, alluvioni, allagamenti ed eventi di forza maggiore; 🗶 scioperi, sommosse e tumulti popolari. Per quanto riguarda la copertura RCT, l’assicurazione non comprende: 🗶 i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l’Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere o impianti preesistenti; 🗶 i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l’uso non sia configurabile come circolazione ai sensi per gli effetti del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche; 🗶 i danni causati da natanti o aeromobili; 🗶 la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione o occupazione disposte per esecuzioni di lavori; 🗶 i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; 🗶 i danni derivanti da polvere; 🗶 i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazione delle | |
Che cosa non è assicurato? Per quanto riguarda la Sezione Danni alle cose, la Società non è obbligata ad indennizzare: 🗶 i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge e regolamenti o in violazione di diritti altrui; 🗶 i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte; 🗶 i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; 🗶 le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti; 🗶 le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili; 🗶 gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche; 🗶 i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; 🗶 le penalità, i danni da mancato lucro od ogni specie di danno indiretto; 🗶 i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato. La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo |
caratteristiche od impoverimento di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; 🗶 le responsabilità dedotte da contratti; 🗶 i danni da furto; 🗶 i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; 🗶 i danni a cose dovuti a vibrazione; 🗶 la responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile. Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Aggiuntive, sono assicurabili: 🗶 pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata; 🗶 i danni dovuti a rimozione, franamento, cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere; 🗶 i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee; 🗶 danni da interruzione o sospensione di esercizio; 🗶 fabbricati in aderenza. | Sono inoltre esclusi in generale: 🗶 esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche. | |
Ci sono limiti di copertura? Si, non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.: ! il coniuge, i genitori ed i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; ! quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente punto; ! le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. |
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre per i danni che avvengano nel territorio dello stato italiano, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza.
Quando e come devo pagare?
Devi pagare al rilascio della polizza, ha durata annuale ed è comprensivo di imposte. Puoi pagare tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro).
Quando comincia la copertura e quando finisce?
La copertura ha una durata pari alla durata dei lavori descritti in polizza; cessa pertanto alle ore 24 del giorno stabilito in polizza a meno che non venga rilasciato il certificato di ultimazione dei lavori anticipatamente rispetto alla scadenza indicata. Se al contrario i lavori durano più della durata di polizza, puoi richiedere delle proroghe di copertura. Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto cessa alla data indicata in polizza senza necessità di inviare alcuna disdetta.
Assicurazione per le costruzioni edili
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
HDI Italia S.p.A.
Prodotto Contractor’s All Risks (C.A.R.)
Documento aggiornato il 1° ottobre 2022
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. x00 00 00000; sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS. Società con Unico Socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Tel. x00 00 00000 - Fax x00 00 0000000
- sito: xxx.xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2021, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 195.410.302, la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/XXXX), dove è rappresentato al 31 dicembre 2021 l’indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 135%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 125.066.857 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 168.615.970, ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 44.743.756 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 115.031.292.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Danni a cose: i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate, i danni materiali e diretti causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti nei casi di crollo totale o parziale o di lesioni che compromettono la stabilità dell’opera, i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico autorizzato, dei residui delle cose assicurate; - Responsabilità Civile: danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il Contraente. Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare? | |
OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO | |
Scontistica | È possibile beneficiare di uno sconto in caso di esistenza di una polizza di Responsabilità Civile dell’attività o, viceversa, in caso di esclusione della copertura di Responsabilità Civile. In caso di violazione dell’accordo, non è previsto il pagamento di una penale. |
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO |
CONDIZIONI PARTICOLARI DANNI ALLE COSE | |
Xxxxxxxxx | Xxxxxxxxx per i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, cioè un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. |
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti | Copertura per i danni subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere. |
Scioperi, sommosse e tumulti popolari | Copertura per i danni cagionati alle cose assicurate in occasione di scioperi, sommosse, tumulti popolari. |
CONDIZIONI PARTICOLARI RCT | |
Rimozione, franamento o cedimento di terreno | Copertura per i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere. |
Cavi o condutture sotterranee | Copertura per i danni a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell’inizio dei lavori, l’Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l’esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto previsto nel DIP, sono presenti le seguenti esclusioni generali: Xxxxx a cose – la Società non è obbligata ad indennizzare: a) garanzie di esecuzione, garanzia di prodotto diverse da quelle previste dall’art. 1669 c.c.; b) determinati da guerra (dichiarata o non), occupazione, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia la guerra dichiarata o non), guerra civile, ammutinamento, ribellione, rivoluzione, insurrezione o eventi similari, usurpazione, confisca, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbricati ed edifici in genere; c) derivanti da terrorismo; d) da inquinamento e/o contaminazione (biologica e/o chimica) in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno; e) derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, smaltimento, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; f) a cavi sottomarini e dighe; g) derivanti da tutti i tipi di virus per rischi Elettronica/Informatica; h) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware; i) derivanti da risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore. Responsabilità civile – sono esclusi i danni: a) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; b) derivante dall’emissione di onde e campi elettromagnetici; c) in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione con conseguente confisca, sequestro e requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto; d) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi; e) inerenti i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; f) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”. Indipendentemente da qualsiasi altra clausola presente nel Contratto, si intende esclusa qualsiasi responsabilità per qualsiasi tipo di pretesa conseguente a danni direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a, causati da o in conseguenza o in qualsiasi modo connessi con: 1) L'uso o l’operazione, da parte di qualsiasi parte, per negligenza, imprudenza o intenzionalità, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, software, codice |
malevolo o scritto in modo improprio, virus o trojan, o qualsiasi altro sistema elettronico, ottico, o optoelettronico; 2) L’intenzionale, negligente o accidentale diffusione da parte dell'assicurato originario o di qualsiasi altra entità di informazioni, sia in formato elettronico che non, per il quale ogni entità ha l'obbligo legale o contrattuale di mantenere la riservatezza; o 3) La violazione di qualsiasi obbligo legale o contrattuale da parte di qualsiasi persona o entità di prevenire, migliorare o agire in altro modo in riferimento a qualsiasi attività di cui ai precedenti paragrafi 1 o 2; g) derivanti da risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore. |
Ci sono limiti di copertura?
Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura:
ad integrazione di quanto indicato all’interno del DIP, si intendono esclusi i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall’assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall’assicurazione.
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.
Xxxxxxxx Xxxxx alle cose:
Per le singole coperture sono operanti i seguenti limiti e/o esclusioni:
- Opere ed impianti permanenti:
- Scoperto 10% con minimo di Euro 1.500,00 per somma assicurata fino ad Euro 100.000,00;
- Scoperto 15% con minimo di Euro 2.500,00 per somma assicurata da Euro 100.001,00 ad Euro 250.000,00;
- Scoperto 20% con minimo di Euro 3.000,00 per somma assicurata da Euro 250.001,00 ad Euro 500.000,00;
- Scoperto 20% con minimo di Euro 4.000,00 per somma assicurata da Euro 500.001,00 ad Euro 750.000,00;
- Scoperto 20% con minimo di Euro 5.000,00 per somma assicurata da Euro 750.001,00 ad Euro 1.000.000,00;
- Scoperto 20% con minimo di Euro 7.500,00 per somma assicurata da Euro 1.000.001,00 ad Euro 1.500.000,00.
- Opere ed impianti preesistenti:
- i danni materiali e diretti causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera;
- Scoperto 10% con minimo di Euro 2.000,00 per somma assicurata fino ad Euro 100.000,00;
- Scoperto 15% con minimo di Euro 3.000,00 per somma assicurata da Euro 100.001,00 ad Euro 250.000,00;
- Scoperto 20% con minimo di Euro 4.000,00 per somma assicurata da Euro 250.001,00 ad Euro 500.000,00;
- Scoperto 20% con minimo di Euro 5.000,00 per somma assicurata da Euro 500.001,00 ad Euro 750.000,00;
- Scoperto 20% con minimo di Euro 6.000,00 per somma assicurata da Euro 750.001,00 ad Euro 1.000.000,00.
- Costi di demolizione e sgombero:
- Scoperto 10% con minimo di Euro 1.000,00 per somma assicurata fino ad Euro 100.000,00;
- Scoperto 10% con minimo di Euro 2.500,00 per somma assicurata da Euro 100.001,00 ad Euro 250.000,00.
Garanzie Responsabilità Civile:
Per le singole coperture sono operanti i seguenti limiti e/o esclusioni:
- Responsabilità Civile verso Terzi:
- Scoperto 10% con minimo di Euro 2.600,00 per somma assicurata fino ad Euro 1.000.000,00;
- Scoperto 20% con minimo di Euro 3.500,00 per somma assicurata da Euro 1.000.001,00 ad Euro 2.000.000,00.
Condizioni Particolari
DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE O DI CALCOLO
Copertura per i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.
Sono esclusi i danni alla parte dell’opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l’eliminazione degli stessi alla parte dell’opera già eseguita, anche se non danneggiata.
È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell’opera ancora da realizzare.
Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.
MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO O TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ
Copertura per i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I e fino all’importo massimo del 20% del danno indennizzabile, comunque non superiore a Euro 15.000,00 al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza.
MAGGIORI COSTI PER TRASPORTI AEREI
Copertura per i maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro di Euro 15.000,00 e per l’intero periodo di assicurazione dell’1% della somma assicurata Opere ed impianti permanenti, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della SEZIONE I. Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato il 20% dell’importo indennizzabile a tale titolo.
MANUTENZIONE
Copertura per un periodo aggiuntivo che parte dal termine dei lavori, in cui sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita Opere ed impianti permanenti, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda di Polizza e in ogni caso non può superare i 24 mesi.
MANUTENZIONE ESTESA
Copertura per un periodo aggiuntivo che parte dal termine dei lavori, in cui sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita Opere ed impianti permanenti, nonché i danni a terzi di cui alla SEZIONE II, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza.
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda di Polizza e in ogni caso non può superare i 24 mesi.
RICERCA DEL DANNO
Copertura per le spese necessarie per localizzare un danno, fino a concorrenza di Euro 30.000,00 per sinistro e dell’1% della somma assicurata Opere ed impianti permanenti per l’intero periodo di assicurazione.
TERREMOTO
Copertura per i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo indicati nella scheda di polizza ed entro il limite di quanto indicato nella scheda di polizza.
La Società non risponde dei danni:
- causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- causati da eruzione vulcanica, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, da maremoto;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
Per tale copertura sono previsti uno scoperto 20% con minimo di Euro 15.000,00 ed un limite di indennizzo pari al 50% del valore dell’opera al momento del sinistro.
INONDAZIONI, ALLUVIONI ed ALLAGAMENTI
Copertura per i danni per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere, previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto e del minimo indicati nella scheda di polizza ed entro il limite di quanto indicato nella scheda di polizza.
La Società non risponde dei danni:
- causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sulle cose assicurate;
- di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- a enti mobili all’aperto;
- alle merci e/o contenuto la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
Per tale copertura sono previsti uno scoperto 20% con minimo di Euro 15.000,00 ed un limite di indennizzo pari al 50% del valore dell’opera al momento del sinistro.
SCIOPERI, SOMMOSSE E TUMULTI POPOLARI
Copertura per i danni cagionati alle cose assicurate in occasioni di scioperi, sommosse, tumulti popolari, esclusi atti di terrorismo e sabotaggio.
Per tale copertura sono previsti uno scoperto 20% con minimo di Euro 2.500,00 ed un limite di indennizzo pari al 70% del valore dell’opera al momento del sinistro.
PLURALITA’ DI ASSICURATI – RESPONSABILITA’ CIVILE INCROCIATA
Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla SEZIONE I - partite 1, 2 e 4 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della SEZIONE II.
RIMOZIONE, FRANAMENTO O CEDIMENTO DI TERRENO
Sono previsti scoperti e minimi riportati in polizza.
CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE
Sono previsti scoperti e minimi riportati in polizza.
DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONI DI ESERCIZIO
Per tale copertura sono previsti una franchigia pari al 10% del limite di risarcimento con un limite di indennizzo pari al 10% del massimale RCT con il massimo di Euro 60.000,00.
FABBRICATI IN ADERENZA
Sono previsti scoperti e minimi riportati in polizza.
Condizioni sempre operanti
INTERRUZIONE DELLA COSTRUZIONE ASSICURATA – RISCHI DI GIACENZA
La Società è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causate da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto od eventi naturali. Restano ferme le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.
La presente riduzione dei rischi ha effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno di interruzione della costruzione assicurata.
MISURE ANTINCENDIO
I danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell’opera assicurata sono stati, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. Inoltre i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d’opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.
SCAVO APERTO
Sono esclusi i costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua. Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a metri 1000.
CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITA’ DI CORSI D’ACQUA
La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:
- prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;
- trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.
VARIAZIONI DEL FONDO FLUVIALE, LACUSTRE X XXXXXX
Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre x xxxxxx, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.
TRANSITO OD ATTRACCO DI NATANTI
Non sono indennizzabili i danni da transito o attracco di natanti in genere.
GALLERIE
Sono esclusi i costi sostenuti per:
- rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
- riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
- pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
- consolidamento e compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l’acqua e di sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
- per qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio indennizzabili ai termini di legge.
USO DI MATERIALE ESPLOSIVO
Sono esclusi i danni cagionati a terzi entro un raggio di metri 200 dal fornello di mina.
STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRA
Qualora l’Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:
- di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
- di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi;
- di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.
Sono comunque esclusi le perdite ed i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.
ONERI FISSI
Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.
L’esclusione non è operante se il ritardato impiego o l’inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori dopo che la Società abbia autorizzato per iscritto l’inizio della riparazione del danno.
DANNI A RACCOLTI, BOSCHI O COLTURE
Non sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l’esecuzione delle opere.
Clausole Particolari
ESTENSIONE ALLE PROVE DI FUNZIONAMENTO DI MACCHINARI ED IMPIANTI
Il periodo di assicurazione viene esteso ad una prova di funzionamento o di carico con una durata di non oltre quattro settimane dall’inizio della stessa.
DELIMITAZIONE RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI “DIGHE E BACINI D’INVASO”
La Società non rimborsa all’Assicurato i costi sostenuti per:
- iniezioni in terreno friabile e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- pompaggio delle acque, anche se le quantità d’acqua originariamente previste vengano notevolmente superate;
- perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell’impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento si fosse potuto evitare con riserve sufficienti;
- isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acqua superficiale, acqua che defluisce in superficie, acqua in pressione, di infiltrazione e di sorgente;
- perdite o danni dovuti al cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente;
- crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.
COSTRUZIONE DI PALI
La Società non indennizza l’Assicurato per:
- perdite o danni a pali e/o incastellature dovute ad errori di posizionamento, infissione e/o estrazione;
- costi sostenuti in caso di lavori su palificazioni poi abbandonate per qualunque causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all’impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni di terreno.
PROSCIUGAMENTO
La Società non rimborsa all’Assicurato i costi sostenuti per:
- iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
- spese di pompaggio delle acque, sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d’acqua originariamente previste vengano superate;
- perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell’impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento poteva essere evitato con riserve sufficienti;
- spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
- spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l’Assicurato non abbia preso le misure necessarie;
- spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee d’intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l’indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti);
- perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento imprevisto;
- crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.
LAVORI STRADALI
La Società indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti a terrapieni, sterri, riporti e scavi fino ad una lunghezza massima di 100 metri per sinistro e per la durata di tre mesi, che possono verificarsi nel periodo di validità della polizza.
COSTRUZIONE DI CONDUTTURE O TUBATURE INTERRATE
La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che vengano osservate le seguenti prescrizioni:
- il materiale scavato dovrà essere depositato ad almeno 1 metro dallo scavo aperto;
- la lunghezza degli scavi, totalmente o parzialmente aperti, in ogni caso non dovrà superare per:
• totalità dei lavori previsti 1000 metri;
• ciascun cantiere 200 metri;
- le tubazioni dovranno essere protette contro il sollevamento o il galleggiamento con un adeguato ricoprimento laddove è possibile;
- le estremità delle tubazioni dovranno essere provvisoriamente chiuse e sigillate alla fine di ogni giornata lavorativa; in caso di immediato pericolo di inondazioni le spese di sgombero (svuotamento) e pulizia delle sezioni di tubo eventualmente invase dal fango o dai detriti non saranno rimborsate.
La Società rinuncia al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro (Art. 1916 c.c.) a condizione che l’Assicurato non eserciti egli stesso l’azione di risarcimento del danno contro il responsabile medesimo.
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, ai sensi dell’Art. 1915 c.c. |
Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Art. 2952, comma terzo, c.c.). | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza. |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo: espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Per il pagamento del premio non sono previste forme di frazionamento. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. |
Per sinistro a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”: In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.; b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”: In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso. | |
Risoluzione | Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge. |
Il prodotto è rivolto alle imprese che svolgono attività di costruzione edile.
A chi è rivolto questo prodotto?
costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 21% del premio imponibile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: • A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx • A mezzo fax 02/00000000 • A mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx. Arbitrato Irrituale: le controversie in materia di accertamento di lesioni fisiche possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio medico, risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
C.A.R.
Contratto di Assicurazione per le costruzioni edili
Il presente documento (Edizione 10/2022), contenente:
• Glossario
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Tale documento è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari
Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni»
AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio.
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ASSICURATO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
AZIONI DI TERZI:
qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persona del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o L’Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d’assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, scioperi, sommossa, tumulto popolare, compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti).
COMMITTENTE:
le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nel caso di appalti emanati da Ente di diritto pubblico, mentre nel caso di appalti contratti tra privati, verranno intese per Committente le persone fisiche e giuridiche che commissionano l’esecuzione delle Opere Assicurate.
CONSUMATORE:
la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.
CONTRAENTE:
il soggetto che stipula l’assicurazione.
FORZA MAGGIORE:
eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant’altro di simile.
FRANCHIGIA:
l’importo prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane a carico dell’Assicurato e per il quale la Società non riconosce l’indennizzo.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO:
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
LUOGO DI ESECUZIONE DELLE OPERE:
il cantiere – area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda di Polizza – nel quale l’Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate.
OPERE:
le opere da costruire o costruite oggetto dell’appalto e descritte nella Scheda di Polizza.
OPERE PREESISTENTI:
opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti, e cose sui quali o nei quali si eseguono i lavori assicurati.
POLIZZA:
il documento che prova l’assicurazione.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
RISCHIO:
la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
SCOPERTO:
la percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell’Assicurato.
SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOCIETÀ:
HDI Italia S.p.A.
SOMMA ASSICURATA O MASSIMALE:
l’importo massimo della copertura assicurativa.
C.A.R.
Condizioni di Assicurazione
• Sezione 1 - Danni alle cose
• Sezione 2 - Responsabilità Civile verso Terzi
• Sezione 3 - Norme comuni a tutte le Sezioni
Indice
Sezione 1 – Xxxxx alle cose………………………………………………………………..………..…………. | pag. 5 |
• Che cosa posso assicurare………………………………………………..…….................................... | pag. 5 |
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. | pag. 5 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 9 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 10 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti…………………….…………………….. | pag. 12 |
Sezione 2 – Responsabilità Civile verso Terzi..……………………………………………….……..…. | pag. 13 |
• Chi è assicurato……………………………………………………....……………………............................. | pag. 13 |
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. | pag. 13 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 16 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 17 |
• Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti…………………….…………………….. | pag. 18 |
Sezione 3 – Norme comuni a tutte le Sezioni….…………………………………………….…………. | pag. 19 |
SEZIONE 1 - DANNI ALLE COSE
Che cosa posso assicurare
Art. 1.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione possono essere assicurate le seguenti cose:
1. le opere oggetto di costruzione o ristrutturazione edile;
2. i macchinari, i baraccamenti e le attrezzature di cantiere utilizzate per la costruzione o ristrutturazione. Per le cose assicurate è necessario indicare nella scheda di polizza l’indirizzo di ubicazione.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 1.2 – OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato per i danni materiali e diretti che colpiscano le cose assicurate poste nel luogo indicato in polizza per l’esecuzione delle opere durante il periodo coperto dall’assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni in seguito espresse.
L’obbligo della Società consiste esclusivamente nel rimborso, per la parte eccedente l’importo delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti, dei costi necessari, stimati al momento del sinistro, per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le cose assicurate.
Art. 1.3 – DEFINIZIONE DI SINISTRO
Agli effetti della limitazione delle somme assicurate e dell’applicazione delle franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente o indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Art. 1.4 – SOMMA ASSICURATA - MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO DELLA SOMMA ASSICURATA - REGOLAZIONE DEL PREMIO
La somma assicurata alla partita 1 di polizza, deve corrispondere all’inizio dei lavori a tutti i costi di:
• lavori a corpo;
• lavori a misura;
• prestazioni a consuntivo;
• lavori in economia;
• ogni e qualsiasi altro importo concernente l’appalto oggetto dell’assicurazione. Pertanto, la somma assicurata iniziale deve essere pari:
a) in caso di esistenza di contratto di appalto, al prezzo contrattuale delle opere più il prezzo dei materiali o impianti forniti dal Committente, aggiornati al momento di inizio della garanzia assicurativa;
b) in caso di assenza di contratto di appalto, all’importo pari al prezzo stimato che l’opera avrà al termine dei lavori. Il Contraente è successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo:
a) in caso di esistenza di contratto d’appalto, gli importi pagati all’Appaltatore per revisione dei prezzi contrattuali, gli importi per eventuali perizie suppletive o compensi per variazioni del progetto originario;
b) in caso di assenza di contratto d’appalto, ogni variazione dei costi dei materiali, manodopera oppure variazioni del progetto originario o altre variazioni che interessino l’opera assicurata.
Gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata devono essere comunicati alla Società entro i 3 mesi successivi ad ogni 12 mesi a partire dalla data di decorrenza della polizza ed entro 3 mesi dal termine dei lavori. Su tali aggiornamenti andrà calcolato il premio applicando agli stessi il tasso di polizza più gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura. La Società emetterà i relativi atti di variazione per la regolazione del premio che dovranno essere perfezionati entro 30 giorni dalla data della loro emissione con versamento del premio alla Società.
Art. 1.5 – INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile sono a carico della Società solo nel caso costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche, comprese le spese per localizzare il danno, non sono comunque indennizzabili. (garanzie automaticamente operanti qualora, sulla Scheda di Polizza, siano stati indicati le Somme Assicurate ed il corrispondente premio).
Art. 1.6 – OPERE OD IMPIANTI PREESISTENTI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato alla partita 2 e senza applicazione della regola proporzionale (Art. 1907 c.c.), i danni materiali e diretti alle opere od impianti preesistenti alla decorrenza della polizza, presenti nel luogo di esecuzione delle opere, anche di proprietà di terzi, causati dalla costruzione delle opere assicurate con la presente polizza e manifestatisi nonché denunciati prima della scadenza dell’assicurazione.
I danni materiali e diretti causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettono in maniera certa ed attuale la stabilità dell’opera. Non si considerano opere od impianti preesistenti le cose assicurabili alle partite 1 e 4, o comunque tutti i
macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere impiegati per l’esecuzione dei lavori. Per tale estensione e per ogni sinistro valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza.
Art. 1.7 – COSTI DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Sono indennizzabili, sino alla concorrenza massima dell’importo assicurato alla partita 3 e senza applicazione della regola
proporzionale (Art. 1907 c.c.), i costi di demolizione o di sgombero fino al più vicino posto di raccolta o di scarico autorizzato,
dei residui delle cose assicurate alle partite 1 e 2 e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile ai termini di polizza.
Art. 1.8 – MACCHINARIO, BARACCAMENTI OD ATTREZZATURE DI CANTIERE (operante se richiamata nella scheda di polizza) L’assicurazione del macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere è regolata sulla base di quanto disposto dal relativo allegato di polizza.
Art. 1.9 - DANNI CAUSATI DA ERRORI DI PROGETTAZIONE O DI CALCOLO (operante se richiamata nella scheda di polizza) Sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da errori di progettazione o di calcolo e manifestatisi durante il periodo di costruzione delle opere.
Sono esclusi i danni alla parte dell’opera affetta da detti errori nonché il rimborso dei costi per l’eliminazione degli stessi alla parte dell’opera già eseguita, anche se non danneggiata.
È inoltre escluso il rimborso dei costi per variazioni del progetto conseguenti ad errori di progettazione o di calcolo per la parte dell’opera ancora da realizzare.
Per tale estensione e per ogni sinistro vale il limite massimo di indennizzo, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza; laddove non siano specificati, valgono quelli relativi alla Partita 1.
Art. 1.10 - MAGGIORI COSTI PER LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO O TRASPORTO A GRANDE VELOCITÀ
(operante se richiamata nella scheda di polizza)
Sono indennizzabili i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità (esclusi i trasporti aerei), purché tali maggiori costi siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione 1 e fino all’importo massimo del 20% del danno indennizzabile, comunque non superiore a Euro 15.000,00 al netto di franchigia o scoperto e relativo minimo riportati in polizza. Laddove questi non siano specificati, valgono quelli relativi alla Partita 1.
Art. 1.11 - MAGGIORI COSTI PER TRASPORTI AEREI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La garanzia viene estesa ai maggiori costi per trasporti con linee aeree regolari sino alla concorrenza massima per sinistro di Euro 15.000,00 e per l’intero periodo di assicurazione dell’1% della somma assicurata alla partita 1, purché tali costi supplementari siano stati sostenuti dall’Assicurato in relazione ad un sinistro indennizzabile ai termini della Sezione 1. Per ogni sinistro resta a carico dell’Assicurato il 20% dell’importo indennizzabile a tale titolo.
Art. 1.12 – MANUTENZIONE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione 2, dovuti a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza. Laddove questi non siano specificati, valgono quelli relativi alla Partita 1.
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda di Polizza e in ogni caso non può superare i 12 mesi.
Art. 1.13 - MANUTENZIONE ESTESA (operante se richiamata nella scheda di xxxxxxx)
Nel periodo di manutenzione sono indennizzabili esclusivamente i danni alle cose assicurate di cui alla partita 1, nonché i danni a terzi di cui alla Sezione 2, dovuti a causa risalente al periodo di costruzione, oppure a fatto dell’Assicurato nell’esecuzione delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi contrattuali, ferme le delimitazioni di polizza, nonché le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza. Laddove questi non siano specificati, valgono quelli relativi alla Partita 1.
Durante il suddetto periodo la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione o di calcolo.
La durata del periodo di manutenzione è quella riportata nella Scheda di Polizza e in ogni caso non può superare i 12 mesi.
Art. 1.14 - RICERCA DEL DANNO (operante se richiamata nella scheda di xxxxxxx)
Sono indennizzabili, previo pagamento del relativo premio, le spese necessarie che l’Assicurato dovesse sostenere per localizzare un danno e ciò fino alla concorrenza massima per sinistro dell’importo di Euro 30.000,00 e per l’intero periodo di assicurazione dell’1% della somma assicurata alla partita 1.
Art. 1.15 – TERREMOTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società, a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano l’assicurazione, risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Esclusioni – Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:
a) causati da esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo o da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
b) causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da xxxxxxxx;
c) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
d) derivanti da furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
e) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.
La garanzia è subordinata alla prova da parte dell’Assicurato che nella stesura del progetto e nella esecuzione dei lavori siano state rispettate le norme tecniche e le relative disposizioni per le costruzioni in zone sismiche.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
• le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto “singolo sinistro”;
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dello scoperto del 20% con il minimo di Euro 15.000,00;
• in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima, somma maggiore del 50% del valore dell’opera al momento del sinistro.
Art. 1.16 - INONDAZIONI, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società, a parziale deroga di quanto previsto dalle Norme che regolano l’assicurazione, risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, alluvione, allagamento in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Esclusioni – Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, a parziale deroga di quanto previsto in polizza, la Società non risponde dei danni:
a) Causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
b) Causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
c) Di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
d) Ad enti mobili all’aperto;
e) Alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento. Agli effetti della presente estensione di garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell’indennizzo medesimo con il minimo di Euro 15.000,00;
• in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% del valore dell’opera al momento del sinistro.
Art. 1.17 - SCIOPERI, SOMMOSSE E TUMULTI POPOLARI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga dell’Art. 3.2 comma a), delle Norme valide per tutte le Sezioni, la Società risponde dei danni materiali e diretti cagionati alle cose assicurate in occasioni di scioperi, sommosse, tumulti popolari, esclusi atti di terrorismo e sabotaggio, ferme restando le altre esclusioni dell’Art. 3.2 comma a) sopra menzionato.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell’indennizzo medesimo con il minimo di Euro 2.500,00;
• in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 70% del valore dell’opera al momento del sinistro.
Art. 1.18 - ESTENSIONE ALLE PROVE DI FUNZIONAMENTO DI MACCHINARI ED IMPIANTI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Il periodo di assicurazione viene esteso ad una prova di funzionamento o di carico con una durata di non oltre quattro settimane dall’inizio della stessa.
Se però una parte di un impianto o una o più macchine è stata (sono state) collaudata (e) e/o messa (e) in servizio o presa (e) in consegna, la copertura termina per tale parte dell’impianto o per tale macchina (tali macchine) nonché qualsiasi responsabilità da essa derivante mentre continua per le parti rimanenti.
Qualora si trattasse di macchinari ed impianti usati la copertura termina invece immediatamente con l’inizio della prova di funzionamento.
Art. 1.19 - DELIMITAZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI “DIGHE E BACINI D’INVASO” (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società non rimborsa all’Assicurato i costi sostenuti per:
a) iniezioni in terreno friabile e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
b) pompaggio delle acque, anche se le quantità d’acqua originariamente previste vengano notevolmente superate;
c) perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell’impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento si fosse potuto evitare con riserve sufficienti;
d) isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acqua superficiale, acqua che defluisce in superficie, acqua in pressione, di infiltrazione e di sorgente;
e) perdite o danni dovuti al cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente;
f) crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.
Art. 1.20 - COSTRUZIONE DI PALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società non indennizza l’Assicurato per:
a) perdite o danni a pali e/o incastellature dovute ad errori di posizionamento, infissione e/o estrazione;
b) costi sostenuti in caso di lavori su palificazioni poi abbandonate per qualunque causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all’impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni di terreno.
Art. 1.21 - ESTENSIONE PER OPERE APPALTATE, COLLAUDATE O MESSE IN SERVIZIO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza l’Assicurato per le perdite o i danni a parte delle opere appaltate assicurate, già collaudate, prese in consegna o messe in servizio, qualora derivino dall’esecuzione dei lavori di costruzione assicurati in base alla partita 1 e si verifichino durante il restante periodo di assicurazione.
Art. 1.22 – PROSCIUGAMENTO (operante se richiamata nella scheda di xxxxxxx)
La Società non rimborsa all’Assicurato i costi sostenuti per:
a) iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
b) spese di pompaggio delle acque, sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d’acqua originariamente previste vengano superate;
c) perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell’impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento poteva essere evitato con riserve sufficienti;
d) spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
e) spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l’Assicurato non abbia preso le misure necessarie;
f) spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee d’intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l’indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti);
g) perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento imprevisto;
h) crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.
Art. 1.23 - LAVORI STRADALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti a terrapieni, sterri, riporti e scavi fino ad una lunghezza massima di 100 metri per sinistro e per la durata di tre mesi, che possono verificarsi nel periodo di validità della polizza.
Art. 1.24 - COSTRUZIONE DI CONDUTTURE O TUBATURE INTERRATE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che vengano osservate le seguenti prescrizioni:
a) il materiale scavato dovrà essere depositato ad almeno 1 metro dallo scavo aperto;
b) la lunghezza degli scavi, totalmente o parzialmente aperti, in ogni caso non dovrà superare per:
• totalità dei lavori previsti 1000 metri;
• ciascun cantiere 200 metri;
c) le tubazioni dovranno essere protette contro il sollevamento o il galleggiamento con un adeguato ricoprimento laddove è possibile;
d) le estremità delle tubazioni dovranno essere provvisoriamente chiuse e sigillate alla fine di ogni giornata lavorativa; in caso di immediato pericolo di inondazioni le spese di sgombero (svuotamento) e pulizia delle sezioni di tubo eventualmente invase dal fango o dai detriti non saranno rimborsate.
Art. 1.25 – ESCLUSIONI
La Società non è obbligata ad indennizzare:
a) i costi di modifica o di rifacimento a seguito di lavori eseguiti in difformità alle condizioni stabilite dal contratto di appalto, da altri contratti o dalle prescrizioni progettuali oppure in contrasto con norme di legge e regolamenti o in violazione di diritti altrui;
b) i costi di sostituzione di materiali difettosi o di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti non a regola d’arte;
c) i danni di corrosione, incrostazione, deperimento, inquinamento, ossidazione, usura, logoramento o graduale deterioramento, limitatamente alla sola parte direttamente colpita;
d) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori o prove di crediti;
e) le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo quali casse, scatole, gabbie o simili;
f) gli ammanchi di materiale non giustificati o rilevati soltanto in occasione di inventari o di verifiche periodiche;
g) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo;
h) le penalità, garanzie di esecuzione, garanzia di prodotto diverse da quelle previste dall’art. 1669 x.x., x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx od ogni specie di danno indiretto;
i) determinati da guerra (dichiarata o non), occupazione, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia la guerra dichiarata o non), guerra civile, ammutinamento, ribellione, rivoluzione, insurrezione o eventi similari, usurpazione, confisca, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbricati ed edifici in genere;
j) derivanti da terrorismo;
k) da inquinamento e/o contaminazione (biologica e/o chimica) in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno;
l) derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, smaltimento, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
m) a cavi sottomarini e dighe;
n) derivanti da tutti i tipi di virus per rischi Elettronica/Informatica;
o) i danni causati da dolo o colpa grave dell’Assicurato;
p) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware.
Sono inoltre escluse tutte le forme di risarcimento o prestazione che possano esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Compagnia.
La Società, inoltre, non è obbligata ad indennizzare, salvo espresso richiamo in polizza:
j) i danni causati da errori di progettazione o di calcolo;
k) i danni alle opere od impianti preesistenti;
l) i costi demolizione o di sgombero;
m) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità o trasporto aereo;
n) i danni verificatisi durante il periodo di manutenzione;
o) i danni a macchinari, baraccamenti od attrezzature di cantiere;
p) ricerca del danno;
q) le perdite e i danni materiali e diretti causati o derivanti da terremoto, inondazione, alluvioni, allagamenti ed eventi di forza maggiore;
r) scioperi, sommosse e tumulti popolari.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 1.26 - INTERRUZIONE DELLA COSTRUZIONE ASSICURATA - RISCHI DI GIACENZA
La Società è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causate da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto od eventi naturali. Restano ferme le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza; laddove questi non siano specificati, valgono quelli relativi alla Partita 1.
La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.
La presente riduzione dei rischi ha effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno di interruzione della costruzione assicurata.
Art. 1.27 - MISURE ANTINCENDIO
Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell’opera assicurata sono stati, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. Inoltre, i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d’opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.
Art. 1.28 - SCAVO APERTO
Nell’ambito della partita 1 sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche inseguito a frana, crollo, riempimento dello scavo, ferma restando l’esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua. Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a metri 1000.
Art. 1.29 - CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITÀ DI CORSI D’ACQUA
La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:
a) prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;
b) trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.
Art. 1.30 - VARIAZIONI DEL FONDO FLUVIALE, LACUSTRE X XXXXXX
Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre x xxxxxx, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino
di aree già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.
Art. 1.31 - TRANSITO OD ATTRACCO DI NATANTI
Non sono indennizzabili i danni da transito o attracco di natanti in genere.
Art. 1.32 - GALLERIE
Nell’ambito della partita 1 sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della galleria anche in seguito a fornelli, frane, o crolli pur con l’esclusione di quelli sostenuti per:
a) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
b) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
c) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
d) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l’acqua e di sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
e) per qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio indennizzabili ai termini di legge.
Art. 1.33 - USO DI MATERIALE ESPLOSIVO
In caso di impiego di materiale esplosivo sono comunque esclusi i danni cagionati a terzi entro un raggio di metri 200 dal fornello di mina.
Art. 1.34 - STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRA
Qualora l’Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:
a) di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
b) di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi;
c) di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.
Sono comunque esclusi le perdite ed i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.
Art. 1.35 - ONERI FISSI
Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.
L’esclusione non è operante se il ritardato impiego o l’inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori dopo che la Società abbia autorizzato per iscritto l’inizio della riparazione del danno.
Art. 1.36 - DANNI A RACCOLTI, BOSCHI O COLTURE
Non sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l’esecuzione delle opere.
Art. 1.37 – DIRITTO DI SURROGAZIONE
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 1.38 – DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
Il Contraente o l’Assicurato, venuti a conoscenza di un sinistro, devono:
a) darne avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c.;
b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità del danno;
d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essere loro richiesti;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l’avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall’avviso, l’Assicurato, fermo restando quanto stabilito all’Art. 1.5, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l’Autorità di Polizia.
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza. L’inadempimento da parte del Contraente/Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità.
Art. 1.39 – ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIA
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.
Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.
Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.
Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all’Assicurato.
Art. 1.40 – DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
L’importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell’assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.
I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Art. 1.41 – ASSICURAZIONE PARZIALE - REGOLA PROPORZIONALE
Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti della somma assicurata e per la regolazione del premio di cui all’Art. 1.4, se al momento del sinistro la somma assicurata copre solo parte dell’importo che doveva essere assicurato, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta.
Art. 1.42 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.
Art. 1.43 – ONERE DELLA PROVA
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell’Assicurato che intenda far valere un diritto all’indennizzo o al risarcimento.
Art. 1.44 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Opere od impianti permanenti | 1.2 | La somma assicurata | • 10% con minimo Euro 1.500,00 per somma assicurata fino ad Euro 100.000,00; • 15% con minimo Euro 2.500,00 per somma assicurata da Euro 100.001,00 fino ad Euro 250.000,00; • 20% con minimo Euro 3.000,00 per somma assicurata da Euro 250.001,00 fino ad Euro 500.000,00; • 20% con minimo Euro 4.000,00 per somma assicurata da Euro 500.001,00 fino ad Euro 750.000,00; • 20% con minimo Euro 5.000,00 per somma assicurata da Euro 750.001,00 fino ad Euro 1.000.000,00; • 20% con minimo Euro 7.500,00 per somma assicurata da Euro 1.000.001,00 fino ad Euro 1.500.000,00. |
Opere od impianti preesistenti | 1.6 | La somma assicurata | • 10% con minimo Euro 2.000,00 per somma assicurata fino ad Euro 100.000,00; • 15% con minimo Euro 3.000,00 per somma assicurata da Euro 100.001,00 fino ad Euro 250.000,00; • 20% con minimo Euro 4.000,00 per somma assicurata da Euro 250.001,00 fino ad Euro 500.000,00; • 20% con minimo Euro 5.000,00 per somma assicurata da Euro 500.001,00 fino ad Euro 750.000,00; • 20% con minimo Euro 6.000,00 per somma assicurata da Euro 750.001,00 fino ad Euro 1.000.000,00. |
Costi di demolizione e sgombero | 1.7 | La somma assicurata | • 10% con minimo Euro 1.000,00 per somma assicurata fino ad Euro 100.000,00; • 10% con minimo Euro 2.500,00 per somma assicurata da Euro 100.001,00 fino ad Euro 250.000,00. |
Maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o trasporto a grande velocità | 1.10 | 20% del danno indennizzabile con massimo Euro 15.000,00 | Indicati in polizza |
Maggiori costi per trasporti aerei | 1.11 | Euro 15.000,00 per sinistro; 1% della somma assicurata alla Partita 1 per l’intero periodo assicurato. | 20% |
Ricerca del danno | 1.14 | Euro 30.000,00 per sinistro; 1% della somma assicurata alla Partita 1 per l’intero periodo assicurato. | === |
Terremoto | 1.15 | 50% della somma assicurata alla Partita 1 e 2 | 20% con minimo Euro 15.000,00 |
Inondazioni, alluvioni ed allagamenti | 1.16 | 50% della somma assicurata alla Partita 1 e 2 | 20% con minimo Euro 15.000,00 |
Scioperi, sommosse e tumulti popolari | 1.17 | 70% della somma assicurata alla Partita 1 e 2 | 20% con minimo Euro 2.500,00 |
SEZIONE 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Chi è assicurato
Art. 2.1 - ASSICURATO
Il soggetto assicurato è l’Impresa assicurata indicata nella scheda di polizza nello svolgimento delle attività di costruzione o ristrutturazione edile indicate.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 2.2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la Sezione 2, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e (ferma la detrazione della franchigia convenuta in polizza) per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale, connesso con la costruzione delle opere, che abbia avuto origine nel luogo di esecuzione delle opere indicato in polizza e verificatosi nel corso della durata dell’assicurazione.
Art. 2.3 – DEFINIZIONE DI SINISTRO
Agli effetti della limitazione di massimale e dell’applicazione della franchigia convenuta per ogni sinistro, si intende per sinistro il complesso dei danni cagionati da uno stesso evento o da una serie di eventi direttamente od indirettamente riconducibili ad una stessa causa prima.
Art. 2.4 - PLURALITÀ DI ASSICURATI - RESPONSABILITÀ CIVILE INCROCIATA (massimale unico per la totalità degli Assicurati - operante se richiamata nella scheda di polizza)
Qualora con la denominazione di Assicurato siano designati in polizza più soggetti, ciascuno di essi, ai fini della garanzia, è considerato come se avesse stipulato una separata assicurazione, fermo restando che la somma a carico della Società non può in alcun caso oltrepassare gli importi dei massimali stabiliti in polizza nonché quanto disposto all’Art. 2.2.
Agli effetti di questa estensione di garanzia si considerano terzi in deroga all’Art. 2.26, comma c) delle norme che regolano l’assicurazione relativamente a ciascun Assicurato, gli altri Assicurati e i loro dipendenti, ferme restando comunque le esclusioni di cui all’Art. 2.26 delle norme che regolano l’assicurazione.
Nel caso in cui si verifichino danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione 1 - partite 1, 2 e 4 - non sarà operante la garanzia di responsabilità civile della Sezione 2.
Art. 2.5 - RIMOZIONE, FRANAMENTO O CEDIMENTO DI TERRENO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Sono risarcibili, nell’ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione 2, i danni causati a terzi da rimozione, franamento o cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere.
Resta tuttavia a carico dell’Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza. Laddove questi non siano specificati, valgono quelli relativi alla copertura di RCT.
Art. 2.6 - CAVI O CONDUTTURE SOTTERRANEE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Sono risarcibili, nell’ambito dei massimali convenuti in polizza alla Sezione 2, i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee, solo se, prima dell’inizio dei lavori, l’Assicurato abbia ottenuto dalle Autorità competenti la documentazione necessaria per individuare l’esatta posizione dei cavi o condutture sotterranee ed abbia messo in atto le adeguate misure preventive.
Resta tuttavia a carico dell’Assicurato, per ogni sinistro, lo scoperto e relativo minimo riportati in polizza. Laddove questi non siano specificati, valgono quelli relativi alla copertura di RCT.
Art. 2.7 - DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONI DI ESERCIZIO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 2.26, comma m) delle Norme che regolano l’assicurazione, la garanzia viene estesa ai danni conseguenti ad interruzioni o sospensioni totali o parziali di forniture o servizi a seguito di comprovata responsabilità dell’Assicurato (principale o di eventuali subappaltatori espressamente incaricati da quest’ultimo per il lavoro specifico) e nei soli casi in cui tali maggiori oneri, conseguenti a danno risarcibile, vengano richiesti dalle Società erogatrici dei servizi medesimi, sempreché tale sospensione non sia prevista da motivi di urgenza, indifferibilità o pubblico interesse.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
• il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di una franchigia del 10% del limite di risarcimento e, comunque, non inferiore alla franchigia prevista per la R.C.T.;
• in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore al 10% del massimale R.C.T. con il limite di Euro 60.000,00.
Art. 2.8 - FABBRICATI IN ADERENZA (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società risponde, nei limiti previsti dalla Sezione 2 di polizza, dei danni ai soli fabbricati aderenti elencati in polizza e non interessati direttamente dai lavori assicurati. Tale garanzia viene prestata, per ogni sinistro, con lo scoperto e con il minimo
indicati in polizza che rimangono sempre a carico dell’Assicurato. Laddove questi non siano specificati, valgono quelli relativi alla copertura di RCT.
Art. 2.9 - ESTENSIONE ALLE PROVE DI FUNZIONAMENTO DI MACCHINARI ED IMPIANTI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Il periodo di assicurazione viene esteso ad una prova di funzionamento o di carico con una durata di non oltre quattro settimane dall’inizio della stessa.
Se però una parte di un impianto o una o più macchine è stata (sono state) collaudata (e) e/o messa (e) in servizio o presa (e) in consegna, la copertura termina per tale parte dell’impianto o per tale macchina (tali macchine) nonché qualsiasi responsabilità da essa derivante mentre continua per le parti rimanenti.
Qualora si trattasse di macchinari ed impianti usati la copertura termina invece immediatamente con l’inizio della prova di funzionamento.
Art. 2.10 - DELIMITAZIONI RELATIVE ALLA COSTRUZIONE DI “DIGHE E BACINI D’INVASO” (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società non rimborsa all’Assicurato i costi sostenuti per:
a) iniezioni in terreno friabile e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
b) pompaggio delle acque, anche se le quantità d’acqua originariamente previste vengano notevolmente superate;
c) perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell’impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento si fosse potuto evitare con riserve sufficienti;
d) isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acqua superficiale, acqua che defluisce in superficie, acqua in pressione, di infiltrazione e di sorgente;
e) perdite o danni dovuti al cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente;
f) crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.
Art. 2.11 - COSTRUZIONE DI PALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società non indennizza l’Assicurato per:
a) perdite o danni a pali e/o incastellature dovute ad errori di posizionamento, infissione e/o estrazione;
b) costi sostenuti in caso di lavori su palificazioni poi abbandonate per qualunque causa (non connessa a perdite o danni accidentali), generalmente dovuta all’impossibilità di raggiungere le profondità necessarie causate da impreviste condizioni di terreno.
Art. 2.22 - ESTENSIONE PER OPERE APPALTATE, COLLAUDATE O MESSE IN SERVIZIO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza l’Assicurato per le perdite o i danni a parte delle opere appaltate assicurate, già collaudate, prese in consegna o messe in servizio, qualora derivino dall’esecuzione dei lavori di costruzione assicurati in base alla partita 1 della Sezione 1 di polizza e si verifichino durante il restante periodo di assicurazione.
Art. 2.23 - PROSCIUGAMENTO (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società non rimborsa all’Assicurato i costi sostenuti per:
a) iniezioni in terreni spingenti e/o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessità si manifesti solo durante i lavori di costruzione;
b) spese di pompaggio delle acque, sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantità d’acqua originariamente previste vengano superate;
c) perdite o danni dovuti al mancato funzionamento dell’impianto di pompaggio delle acque, qualora il mancato funzionamento poteva essere evitato con riserve sufficienti;
d) spese sostenute per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali e/o freatiche;
e) spese per la riparazione di danni da erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora l’Assicurato non abbia preso le misure necessarie;
f) spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate (queste ultime vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee d’intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, l’indennizzo sarà limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti);
g) perdite o danni dovuti a cedimento del sottosuolo derivante da consolidamento insufficiente che non sia conseguenza di un evento imprevisto;
h) crepe, mancanza di tenuta o impermeabilità.
Art. 2.24 - LAVORI STRADALI (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La Società indennizza l’Assicurato per i danni materiali e diretti a terrapieni, sterri, riporti e scavi fino ad una lunghezza massima di 100 metri per sinistro e per la durata di tre mesi, che possono verificarsi nel periodo di validità della polizza.
Art. 2.25 - COSTRUZIONE DI CONDUTTURE O TUBATURE INTERRATE (operante se richiamata nella scheda di polizza)
La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che vengano osservate le seguenti prescrizioni:
a) il materiale scavato dovrà essere depositato ad almeno 1 metro dallo scavo aperto;
b) la lunghezza degli scavi, totalmente o parzialmente aperti, in ogni caso non dovrà superare per:
• totalità dei lavori previsti 1000 metri;
• ciascun cantiere 200 metri;
c) le tubazioni dovranno essere protette contro il sollevamento o il galleggiamento con un adeguato ricoprimento laddove è possibile;
d) le estremità delle tubazioni dovranno essere provvisoriamente chiuse e sigillate alla fine di ogni giornata lavorativa; in caso di immediato pericolo di inondazioni le spese di sgombero (svuotamento) e pulizia delle sezioni di tubo eventualmente invase dal fango o dai detriti non saranno rimborsate.
Art. 2.26 - ESCLUSIONI
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori ed i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori e loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione alle attività cui si riferisce l’assicurazione.
L’assicurazione non comprende:
d) i danni al macchinario, baraccamenti ed attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l’Appaltatore, il Committente, qualsiasi altra ditta che partecipi ai lavori o loro dipendenti abbiano in proprietà, consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonché in ogni caso i danni alle opere o impianti preesistenti;
e) i danni causati da qualsiasi tipo di veicolo, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro uso ai fini della costruzione delle opere sul luogo di esecuzione delle opere stesse, purché in detto luogo l’uso non sia configurabile come circolazione ai sensi per gli effetti del D. Lgs. 206/2005 e successive modifiche;
f) i danni causati da natanti o aeromobili ed i droni di peso superiore ai 250 gr.;
g) la responsabilità verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione o occupazione disposte per esecuzioni di lavori;
h) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui;
i) i danni derivanti da polvere;
j) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazione delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
k) le responsabilità dedotte da contratti salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresì quali responsabilità extracontrattuali;
l) i danni da furto;
m) i danni derivati da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi;
n) i danni a cose dovuti a vibrazione;
o) legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell’ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica;
p) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
q) derivante dall’emissione di onde e campi elettromagnetici;
r) in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione con conseguente confisca, sequestro e requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
s) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
t) inerenti i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
u) derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”. Indipendentemente da qualsiasi altra clausola presente nel Contratto, si intende esclusa qualsiasi responsabilità per qualsiasi tipo di pretesa conseguente a danni direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a, causati da o in conseguenza o in qualsiasi modo connessi con:
1) L'uso o l’operazione, da parte di qualsiasi parte, per negligenza, imprudenza o intenzionalità, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, software, codice malevolo o scritto in modo improprio, virus o trojan, o qualsiasi altro sistema elettronico, ottico, o optoelettronico;
2) L’intenzionale, negligente o accidentale diffusione da parte dell'assicurato originario o di qualsiasi altra entità di informazioni, sia in formato elettronico che non, per il quale ogni entità ha l'obbligo legale o contrattuale di mantenere la riservatezza; o
3) La violazione di qualsiasi obbligo legale o contrattuale da parte di qualsiasi persona o entità di prevenire, migliorare o agire in altro modo in riferimento a qualsiasi attività di cui ai precedenti paragrafi 1 o 2.
Sono inoltre escluse tutte le forme di risarcimento o prestazione che possano esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Compagnia.
Solo mediante espresso richiamo in polizza delle relative Condizioni Aggiuntive, sono assicurabili:
v) pluralità di Assicurati – Responsabilità Civile Incrociata;
w) i danni dovuti a rimozione, franamento, cedimento di terreno, di basi di appoggio o di sostegni in genere;
x) i danni, materiali e diretti, a cavi o condutture sotterranee;
y) danni da interruzione o sospensione di esercizio;
z) fabbricati in aderenza.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 2.27 - INTERRUZIONE DELLA COSTRUZIONE ASSICURATA - RISCHI DI GIACENZA
La Società è obbligata per i soli danni alle cose assicurate causate da incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto od eventi naturali. Restano ferme le franchigie o scoperti e relativi minimi convenuti per il periodo di costruzione e riportati in polizza. Laddove questi non siano specificati, valgono quelli relativi alla Partita 1. La garanzia è prestata alla condizione, ritenuta essenziale, che sia curata la buona conservazione delle cose assicurate e la custodia del cantiere o comunque del luogo di deposito delle stesse.
La presente riduzione dei rischi ha effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno di interruzione della costruzione assicurata.
Art. 2.28 - MISURE ANTINCENDIO
Ferma restando ogni altra condizione di polizza, i danni da incendio sono indennizzabili solo se i dispositivi antincendio dell’opera assicurata sono stati, compatibilmente con l’avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. Inoltre, i danni da incendio ed esplosione sono indennizzabili solo se i materiali e le attrezzature (qualora assicurate), a piè d’opera o nel luogo di deposito, sono stati opportunamente dislocati e le operazioni pericolose convenientemente eseguite.
Art. 2.29 - SCAVO APERTO
Nell’ambito della partita 1 sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della trincea anche inseguito a frana, crollo, riempimento dello scavo, ferma restando l’esclusione dei costi dovuti a pompaggio di acqua o i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tale acqua. Restano comunque indennizzabili i danni alla trincea unicamente fino ad una lunghezza massima di scavo pari a metri 1000.
Art. 2.30 - CANTIERI COSTIERI O IN PROSSIMITÀ DI CORSI D’ACQUA
La garanzia assicurativa è subordinata alla condizione, ritenuta essenziale, che si provveda a:
a) prendere le necessarie misure di sicurezza in relazione alla particolare natura dei luoghi;
b) trasferire in luoghi riparati le attrezzature semoventi di cantiere al termine del loro impiego giornaliero.
Art. 2.31 - VARIAZIONI DEL FONDO FLUVIALE, LACUSTRE X XXXXXX
Non sono indennizzabili i danni causati da variazioni del fondo fluviale, lacustre x xxxxxx, quali, tra gli altri, i costi per il ripristino di aree già oggetto di lavori sul fondo o i danni a terzi dovuti a spostamenti di materiali in connessione con i lavori.
Art. 2.32 - TRANSITO OD ATTRACCO DI NATANTI
Non sono indennizzabili i danni da transito o attracco di natanti in genere.
Art. 2.33 - GALLERIE
Nell’ambito della partita 1 sono indennizzabili i costi sostenuti per il ripristino della galleria anche in seguito a fornelli, frane, o crolli pur con l’esclusione di quelli sostenuti per:
a) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto;
b) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto;
c) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque;
d) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, di iniezioni in terreni spingenti, di isolamento contro l’acqua e di sua derivazione necessari a seguito di sinistro;
e) per qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che possano configurarsi come spese di salvataggio indennizzabili ai termini di legge.
Art. 2.34 - USO DI MATERIALE ESPLOSIVO
In caso di impiego di materiale esplosivo sono comunque esclusi i danni cagionati a terzi entro un raggio di metri 200 dal fornello di mina.
Art. 2.35 - STRADE, FERROVIE, OPERE IN TERRA
Qualora l’Assicurato non abbia preso le misure necessarie in condizioni normali (meteorologiche o ambientali) di rischio sono esclusi i costi:
a) di riparazione dei danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate;
b) di rimozione di detriti da fossi o sottopassaggi;
c) di isolamenti supplementari od impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche.
Sono comunque esclusi le perdite ed i danni causati da errori di progettazione e di calcolo nel caso di errato disegno delle scarpate ovvero di mancanza o sottodimensionamento di muri di sostegno, palificazioni, drenaggi, tombini.
Art. 2.36 - ONERI FISSI
Non sono indennizzabili gli oneri fissi che decorrono per un ritardato impiego o inattività di natanti, attrezzature o macchine in genere da impiegarsi per la riparazione dei danni.
L’esclusione non è operante se il ritardato impiego o l’inattività siano dovuti esclusivamente alle avverse condizioni atmosferiche nel luogo di esecuzione dei lavori dopo che la Società abbia autorizzato per iscritto l’inizio della riparazione del danno.
Art. 2.37 - DANNI A RACCOLTI, BOSCHI O COLTURE
Non sono risarcibili i danni direttamente o indirettamente causati a raccolti, boschi e/o qualsiasi coltura durante l’esecuzione delle opere.
Art. 2.38 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c. l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 2.39 – DENUNCIA DEI SINISTRI - OBBLIGHI DELL’ASSICURATO
Il Contraente o l’Assicurato, venuti a conoscenza di un sinistro, devono:
a) darne avviso per iscritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c.;
b) inviarle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto;
c) provvedere, per quanto possibile, a limitare l’entità del danno;
d) fornire alla Società ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essere loro richiesti;
e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli.
Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere subito iniziati dopo l’avviso prescritto al comma a) ma lo stato delle cose può venire modificato prima dell’ispezione da parte di un incaricato della Società soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avviene entro 8 giorni dall’avviso, l’Assicurato, fermo restando quanto stabilito all’Art. 1.5, può prendere tutte le misure necessarie. In caso di furto o di rapina o di sinistro presumibilmente doloso, l’Assicurato è tenuto ad informare immediatamente anche l’Autorità di Polizia.
L’Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dall’inosservanza dei termini e degli obblighi di polizza. L’inadempimento da parte del Contraente/Assicurato dell’obbligo di dare avviso del sinistro ai sensi dell’Art. 1913 c.c., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennità.
Art. 2.40 – ARBITRATO IN CASO DI CONTROVERSIA
Ogni controversia relativa all’interpretazione ed esecuzione del presente contratto si dirime, a richiesta di una delle Parti, tra due arbitri liberi da nominarsi uno per ciascuno, con apposito atto scritto, entro 20 giorni dalla data della richiesta stessa. I due arbitri, entro 20 giorni dalla loro nomina, debbono eleggere per iscritto un terzo arbitro, che è chiamato a pronunciarsi soltanto sui punti per i quali i due arbitri non sono riusciti a raggiungere un accordo.
Se una delle due Parti non nomina il proprio arbitro, ovvero se gli arbitri non nominano il terzo, nei limiti e nei modi rispettivamente previsti, la Parte più diligente può farli nominare dalla Camera di Commercio del luogo dove ha sede la Società. Gli arbitri sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.
Le pronunce degli arbitri di parte concordi e quelle eventuali del terzo arbitro sono obbligatorie per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione delle norme di legge o dei patti contrattuali e salvo rettifica di eventuali errori materiali di conteggio.
Tali pronunce devono essere emesse entro 180 giorni dalla data di elezione del terzo arbitro.
Qualora gli arbitri non rispettino i termini sopra indicati, le Parti possono considerarli decaduti e nominare altri in loro vece. Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio arbitro; quella del terzo fa carico per metà al Contraente, che conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa e di prelevare la di lui quota dalle indennità spettanti all’Assicurato.
Art. 2.41 – DIMINUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE A SEGUITO DI SINISTRO
L’importo assicurato per ciascuna partita rappresenta il limite massimo di indennizzo o risarcimento dovuto dalla Società per tutti i sinistri che possano verificarsi durante la validità della polizza. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole partite di polizza, i massimali ed i limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell’assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile al netto di eventuali franchigie o scoperti e relativi minimi senza corrispondente restituzione del premio.
Il Contraente può richiedere il reintegro delle somme assicurate, dei massimali e dei limiti di indennizzo; è facoltà della Società concedere tale reintegro a condizioni da definirsi di volta in volta.
I disposti del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Art. 2.42 – ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE
I rappresentanti della Società hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in qualunque ragionevole momento e possono esaminare le cose assicurate, nonché i dati, documenti e progetti relativi al rischio.
Art. 2.43 – ONERE DELLA PROVA
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità o l’irrisarcibilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati, l’onere della prova che tale danno rientra nelle garanzie di polizza è a carico dell’Assicurato che intenda far valere un diritto all’indennizzo o al risarcimento.
Art. 2.44 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI SORGENTI DALLA POLIZZA
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 2.45 – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE – SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che in sede giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. Le spese del processo penale sono sopportate dalla Società fintanto che non vengono a cessare gli interessi di quest’ultima durante lo svolgimento di tale processo, nel qual caso le anzidette spese rimangono a suo carico fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova. La Società non riconosce spese da essa non autorizzate. La Società non riconosce spese sostenute dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.
Tabella esemplificativa di limiti, franchigie e/o scoperti
GARANZIA | Art. | Limite di indennizzo | Franchigia/scoperto |
Responsabilità Civile verso Terzi | 2.2 | Il massimale di polizza | • 10% con minimo Euro 2.600,00 per massimale fino ad Euro 1.000.000,00; • 20% con minimo Euro 3.500,00 per massimale da Euro 1.000.001,00 fino ad Euro 2.000.000,00. |
Danni da interruzione o sospensioni di esercizio | 2.7 | 10% del massimale con il limite di Euro 60.000,00 per sinistro | 10% del limite di risarcimento |
SEZIONE 3 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 3.1 – DICHIARAZIONI INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale
ha l’obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i
mutamenti che possono influire sul rischio.
Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
Art. 3.2 – ESCLUSIONI
La Società non è obbligata per i danni verificatisi in occasione di:
a) esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.
Art. 3.3 – DELIMITAZIONE TEMPORALE DEI RISCHI
La Società non è obbligata per i danni che si verifichino in epoca non compresa nei periodi coperti dall’assicurazione, né per quei danni che, pur essendosi verificati durante gli anzidetti periodi di copertura, derivino però da cause risalenti ad epoca non compresa nei periodi coperti dall’assicurazione.
Art. 3.4 – PERIODO DI COPERTURA
L’assicurazione decorre dalla data fissata in polizza e, comunque, non prima delle ore 24 del giorno di pagamento del premio e non prima del momento in cui è stato ultimato lo scarico dai mezzi di trasporto delle cose assicurate sul cantiere.
L’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno stabilito in polizza; in caso di esistenza di contratto d’appalto l’assicurazione termina alle ore 24 del giorno stabilito nel contratto d’appalto stesso per l’esecuzione delle opere, se tale giorno è antecedente a quello indicato in polizza.
In ogni caso l’assicurazione cessa alle ore 24 del giorno in cui si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
a) rilascio di certificato provvisorio di collaudo;
b) consegna anche provvisoria delle opere al Committente o sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori;
c) uso anche parziale o temporaneo delle opere secondo destinazione.
Qualora soltanto parte delle opere vengano prese in consegna o usate secondo destinazione, la garanzia cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti non ancora ultimate.
Qualora la costruzione delle opere non sia conclusa entro i termini stabiliti, il Contraente può chiedere alla Società, che ha la facoltà di accettare, il prolungamento della garanzia per un ulteriore periodo a condizioni da convenire.
Il premio di polizza e di eventuali proroghe rimane comunque acquisito dalla Società indipendentemente dal fatto che l’assicurazione cessi prima della data prevista in polizza a causa del verificarsi di una delle circostanze precedentemente indicate. Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare il premio, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5 del 16/10/2006, secondo le seguenti forme:
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio e per le polizze aventi premio annuo non superiore ad Euro 750,00 (settecentocinquanta).
Art. 3.5 – VARIAZIONE DI RISCHIO
Se durante l’esecuzione dell’opera si verificano variazioni del progetto originario o dei materiali o dei sistemi di costruzione, il Contraente è tenuto a comunicarle anticipatamente alla Società che si riserva di render noto se ed a quali condizioni mantenere la copertura.
Art. 3.6 – CESSAZIONE, INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DELLA COSTRUZIONE
In caso di cessazione della costruzione, di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi il contratto assicurativo perde di efficacia automaticamente al momento della cessazione o decorso il predetto periodo di interruzione o sospensione, fermo restando il diritto della Società ai premi dovuti; resta fermo l’obbligo del Contraente a darne immediatamente comunicazione alla Società, pena la decadenza del diritto all’indennizzo. In caso di interruzione o sospensione di durata superiore a 15 giorni consecutivi la Società si riserva di concordare la prosecuzione della copertura a condizioni da stabilire.
Qualunque sia la durata dell’interruzione o sospensione, l’Assicurato, pena la decadenza del diritto all’indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti a tale periodo di fermo.
Art. 3.7 – FACOLTÀ DI RECESSO
Salvo sia diversamente previsto in polizza (Art. 3.4 – Periodo di copertura):
Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. con preavviso di trenta giorni.
Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni)
Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di trenta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Per sinistro
a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.;
b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.
Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 3.8 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana.
Art. 3.9 – ONERI FISCALI
Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 3.10 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato/Contraente è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 3.11 – FORO COMPETENTE
Il foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l’Impresa, ovvero di quello ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale è stato concluso il contratto. In caso di controversia tra la Società e il Committente, il foro competente è quello determinato ai sensi dell’Art. 25 c.p.c.
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (Art. 3 D. Lgs. 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione della polizza sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Art. 3.12 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.
Art. 3.13 – ALTRE ASSICURAZIONI
Se al tempo del sinistro esistono altre assicurazioni stipulate dall’Assicurato, o da altri per suo conto, sulle stesse cose o per gli stessi rischi, la presente polizza è operante soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta pagato da tali altre assicurazioni.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.