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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRENSIVE DEL GLOSSARIO
E DELL’INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico ANIA -
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edizione marzo 2023
AXA Assicurazioni S.p.A.
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Indice
Glossario…………………………………………………………………………………………pag 7
Premessa ......................................................................................................................... pag 17
Sezione 1 - Incendio e altri danni alla casa .................................................................. pag 18
Cosa assicuro ................................................................................................................. pag 18
Art. 1.1 Cose assicurabili .............................................................................................. pag. 18
Art. 1.2 Certificato di polizza ......................................................................................... pag. 18
Art. 1.3 Incendio, fulmine, esplosione e scoppio ........................................................... pag. 18
Art. 1.4 Danni a terzi da incendio (Xxxxxxx xxxxx)........................................................... pag. 19
Art. 1.5 Fenomeno elettrico ........................................................................................... pag. 19
Art. 1.6 Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature .................. pag. 19
Art. 1.7 Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve ................................... pag. 20
Art. 1.8 Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio.......................................................... pag. 20
Art. 1.9 Guasti causati dai ladri ..................................................................................... pag. 20
Art. 1.10 Rottura lastre .................................................................................................... pag. 20
Art. 1.11 Spese in aggiunta ............................................................................................. pag. 20
Art. 1.12 Spese consequenziali di fenomeno elettrico .................................................... pag. 21
Art. 1.13 Perdita dei canoni di locazione ......................................................................... pag. 21
Art. 1.14 Xxxxxxxxx ........................................................................................................ pag. 21
Art. 1.15 Inondazioni, Alluvioni ....................................................................................... pag. 21
Art. 1.16 Estensione fabbricato Top ................................................................................ pag. 22
Art. 1.17 Estensione contenuto Top ................................................................................ pag. 22
Cosa non assicuro ......................................................................................................... pag. 22
Art. 1.18 Esclusioni comuni ............................................................................................ pag. 22
Art. 1.19 Ulteriori esclusioni specifiche .......................................................................... pag. 23
Come mi assicuro .......................................................................................................... pag. 25
Art. 1.20 Buona fede ....................................................................................................... pag. 25
Art. 1.21 Rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1916 del C.C. ........................................ pag. 25
Art. 1.22 Colpa grave ...................................................................................................... pag. 25
Art. 1.23 Destinazione d’uso del fabbricato..................................................................... pag. 26
Art. 1.24 Destinazione d’uso dell’abitazione ................................................................... pag. 26
Art. 1.25 La manutenzione del fabbricato ....................................................................... pag. 26
Art. 1.26 Caratteristiche costruttive ................................................................................. pag. 26
Art. 1.27 Strutture portanti del fabbricato (valide sole per la
garanzia all’art.1.14 - “Terremoto”) ................................................................... pag. 26
Art. 1.28 La scelta della forma di Assicurazione ............................................................. pag. 26
Art. 1.29 Fabbricato destinato ad attività varie per oltre 1/3 della superficie................... pag. 26
Art. 1.30 Applicazione Franchigia per sinistro su parti comuni ....................................... pag. 26
Art. 1.31 Eliminazione franchigia per il primo sinistro da acqua condotta e fenomeno elettrico ............................................................................................................. pag. 27
Art. 1.32 Limiti territoriali ................................................................................................. pag. 27
Art. 1.33 Tabella riassuntiva di limiti, xxxxxxxxxx e/o scoperti .......................................... pag. 28
Sezione 2 - Furto ............................................................................................................. pag 31
Cosa assicuro ................................................................................................................. pag 31
Art. 2.1 Formula di assicurazione e cose assicurabili ................................................... pag. 31
Art. 2.2 Certificato di polizza ......................................................................................... pag. 31
Art. 2.3 Xxxxx, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione .............................. pag. 31
Art. 2.4 Gioielli e valori in cassaforte ............................................................................. pag. 32
Art. 2.5 Scippo e rapina................................................................................................. pag. 32
Art. 2.6 Guasti causati dai ladri ..................................................................................... pag 32
Cosa non assicuro.......................................................................................................... pag 32
Art. 2.7 Esclusioni comuni ............................................................................................. pag 32
Art. 2.8 Ulteriori esclusioni specifiche ........................................................................... pag 32
Come mi assicuro ........................................................................................................... pag 33
Art. 2.9 Destinazione d’uso dell’abitazione ................................................................... pag 33
Art. 2.10 Caratteristiche costruttive ................................................................................. pag 33
Art. 2.11 Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato............................................... pag 33
Art. 2.12 Dimora saltuaria ............................................................................................... pag 34
Art. 2.13 La forma di assicurazione................................................................................. pag 34
Art. 2.14 Limiti territoriali ................................................................................................. pag. 34
Art. 2.15 Tabella riassuntiva di limiti, xxxxxxxxxx e/o scoperti .......................................... pag 34
Sezione 3 - Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali................................ pag 36
Cosa assicuro ................................................................................................................. pag. 36
Art 3.1 Oggetti assicurabili e il loro valore .................................................................... pag. 36
Art 3.2 Tutela delle opere d’arte e degli strumenti musicali ......................................... pag. 36
Cosa non assicuro.......................................................................................................... pag. 36
Art. 3.3 Esclusioni comuni ............................................................................................. pag 36
Art. 3.4 Ulteriori esclusioni specifiche ........................................................................... pag 37
Come mi assicuro ........................................................................................................... pag 38
Art. 3.5 La forma di Assicurazione ................................................................................ pag 38
Art. 3.6 Trasporto delle cose costituenti la somma assicurata totale
(relativa agli oggetti d’arte) ............................................................................... pag 38
Art. 3.7 Trasporto delle cose costituenti la somma assicurata totale
(relativa agli strumenti musicali) ....................................................................... pag 38
Art. 3.8 Estensione territoriale (relativa agli strumenti musicali) ................................... pag 39
Art. 3.9 Deroga alla proporzionale. Nuove acquisizioni. Esclusioni.
Incrementi di valore .......................................................................................... pag 39
Art. 3.10 Destinazione d’uso del fabbricato..................................................................... pag 39
Art. 3.11 Destinazione d’uso dell’abitazione ................................................................... pag 39
Art. 3.12 Caratteristiche costruttive ................................................................................. pag 39
Art. 3.13 Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato............................................... pag 39
Art. 3.14 Disabitazione .................................................................................................... pag 40
Art. 3.15 Limiti territoriali ................................................................................................. pag 40
Art. 3.16 Tabella riassuntiva di limiti, xxxxxxxxxx e/o scoperti .......................................... pag 40
Sezione 4 - Responsabilità civile verso terzi ............................................................... pag 41
Cosa assicuro ................................................................................................................. pag. 41
Art. 4.1 Assicurato ......................................................................................................... pag. 41
Art. 4.2 Certificato di polizza ......................................................................................... pag. 41
Art. 4.3 Oggetto dell’assicurazione ............................................................................... pag. 41
Art. 4.4 Responsabilità civile nella vita privata .............................................................. pag 41
Art. 4.5 Responsabilità civile per la proprietà e l’uso di cani e gatti .............................. pag 42
Art. 4.6 Responsabilità civile per la proprietà dell’abitazione ........................................ pag 42
Art. 4.7 Responsabilità civile del proprietario che dà in affitto
o in comodato d’uso l’abitazione ..................................................................... pag 43
Art. 4.8 Responsabilità civile per l’attività di B&B e/o affitta camere ............................. pag 43
Art. 4.9 Responsabilità civile dell’affittuario verso il proprietario dell’abitazione ........... pag 44
Cosa non assicuro.......................................................................................................... pag 44
Art. 4.10 Esclusioni comuni ............................................................................................. pag 44
Art. 4.11 Persone non considerate terzi .......................................................................... pag 44
Art. 4.12 Ulteriori esclusioni specifiche ........................................................................... pag 45
Come mi assicuro ........................................................................................................... pag 46
Art. 4.13 Limiti territoriali ................................................................................................. pag 46
Art. 4.14 Destinazione d’uso dell’abitazione ................................................................... pag 46
Art. 4.15 La manutenzione del fabbricato ....................................................................... pag 46
Art. 4.16 Applicazione Franchigia per sinistro su parti comuni ....................................... pag 46
Art. 4.17 Tabella riassuntiva di limiti, xxxxxxxxxx e/o scoperti .......................................... pag 47
Sezione 5 - Tutela legale ................................................................................................ pag. 49
Cosa assicuro ................................................................................................................. pag 49
Art. 5.1 Premessa ......................................................................................................... pag. 49
Art. 5.2 Assicurati .......................................................................................................... pag. 49
Art. 5.3 Garanzia Tutela Legale .................................................................................... pag. 49
Cosa non assicuro.......................................................................................................... pag. 51
Art. 5.4 Esclusioni Garanzia Tutela Legale ................................................................... pag 51
Come mi assicuro ........................................................................................................... pag 52
Art. 5.5 Limiti territoriali ................................................................................................. pag 52
Art. 5.6 Decorrenza della garanzia................................................................................ pag 52
Art. 5.7 Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione ................................... pag 52
Art. 5.8 Tabella riassuntiva di limiti, xxxxxxxxxx e/o scoperti .......................................... pag 52
Sezione 6 - Vita digitale .................................................................................................. pag. 53
Cosa assicuro ................................................................................................................. pag. 53
Art. 6.1 Premessa ......................................................................................................... pag. 53
Art. 6.2 Assicurati .......................................................................................................... pag. 53
Art. 6.3 Vita digitale ....................................................................................................... pag. 53
Cosa non assicuro.......................................................................................................... pag 55
Art. 6.4 Esclusioni Vita digitale ...................................................................................... pag 55
Come mi assicuro ........................................................................................................... pag 56
Art. 6.5 Limiti territoriali ................................................................................................. pag 56
Art. 6.6 Decorrenza della garanzia................................................................................ pag 56
Art. 6.7 Operatività della garanzia ................................................................................. pag 57
Art. 6.8 Tabella riassuntiva di limiti, xxxxxxxxxx e/o scoperti .......................................... pag 57
Sezione 7 - Assistenza ................................................................................................... pag. 58
Cosa assicuro ................................................................................................................. pag. 58
Art. 7.1 Premessa ......................................................................................................... pag. 58
Art. 7.2 Pronto intervento artigiano ............................................................................... pag. 58
Cosa non assicuro.......................................................................................................... pag 61
Art. 7.3 Esclusioni comuni ............................................................................................. pag 61
Art. 7.4 Ulteriori esclusioni specifiche ........................................................................... pag 61
Come mi assicuro ........................................................................................................... pag 62
Art. 7.5 Limiti di esposizione ......................................................................................... pag 62
Art. 7.6 Responsabilità .................................................................................................. pag 62
Art. 7.7 Limiti territoriali ................................................................................................. pag 62
Art. 7.8 Tabella riassuntiva di limiti, xxxxxxxxxx e/o scoperti .......................................... pag 62
Sezione 8 - Vivo casa! .................................................................................................... pag. 63
Cosa assicuro ................................................................................................................ pag. 63
Art. 8.1 Premessa ......................................................................................................... pag. 63
Art. 8.2 Vivo Casa! ........................................................................................................ pag. 63
Art. 8.3 Assistenza all’abitazione con massimale a consumo ....................................... pag. 63
Art. 8.4 Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi ....................................... pag. 66
Art. 8.5 Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati......................................... pag 67
Art. 8.6 Check Up Casa ................................................................................................ pag. 67
Cosa non assicuro.......................................................................................................... pag 69
Art. 8.7 Esclusioni comuni ............................................................................................. pag. 69
Art. 8.8 Ulteriori esclusioni specifiche ........................................................................... pag 69
Come mi assicuro ........................................................................................................... pag 70
Art. 8.9 Operatività Assistenza all’abitazione con massimale a consumo .................... pag 70
Art. 8.10 Limiti di esposizione ......................................................................................... pag 70
Art. 8.11 Decorrenza della garanzia Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi.. pag 71
Art. 8.12 Operatività del servizio Check up Casa............................................................ pag 71
Art. 8.13 Limiti territoriali ................................................................................................. pag 71
Art. 8.14 Tabella riassuntiva di limiti, xxxxxxxxxx e/o scoperti .......................................... pag 71
Sezione 9 - Confido ........................................................................................................ pag. 72
Cosa assicuro ................................................................................................................. pag. 72
Art. 9.1 Animali assicurati.............................................................................................. pag. 72
Art. 9.2 Certificato di polizza ......................................................................................... pag 72
Art. 9.3 Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS ......................................................... pag. 72
Art. 9.4 Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici......................................... pag. 72
Art. 9.5 Tutela legale cani e gatti................................................................................... pag. 73
Cosa non assicuro.......................................................................................................... pag. 73
Art. 9.6 Esclusioni comuni ............................................................................................. pag. 73
Art. 9.7 Persone non considerate terzi .......................................................................... pag. 73
Art. 9.8 Ulteriori esclusioni specifiche ........................................................................... pag. 74
Come mi assicuro ........................................................................................................... pag. 75
Art. 9.9 Decorrenza della garanzia................................................................................ pag 75
Art. 9.10 Operatività della garanzia Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS ............... pag 75
Art. 9.11 Razze canine .................................................................................................... pag 75
Art. 9.12 Operatività della garanzia Rimborso spese veterinarie
per interventi chirurgici ..................................................................................... pag 75
Art. 9.13 Limiti territoriali ................................................................................................. pag 76
Art. 9.14 Tabella riassuntiva di limiti, xxxxxxxxxx e/o scoperti .......................................... pag 76
Sezione 10 - Green .............................................................................................................. pag. 77
Cosa assicuro ................................................................................................................. pag. 77
Art. 10.1 Cose Assicurabili .............................................................................................. pag 77
Art. 10.2 Certificato di polizza ......................................................................................... pag 77
Art. 10.3 Pannelli solari e/o fotovoltaici ........................................................................... pag 77
Art. 10.4 Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx e/o fotovoltaici .......................................................... pag 77
Art. 10.5 Furto Pannelli solari e/o fotovoltaici .................................................................. pag 77
Art. 10.6 Stazione di ricarica domestica .......................................................................... pag 78
Cosa non assicuro.......................................................................................................... pag. 78
Art. 10.7 Esclusioni comuni ............................................................................................. pag 78
Art. 10.8 Ulteriori esclusioni specifiche ........................................................................... pag 79
Come mi assicuro .......................................................................................................... pag. 80
Art. 10.9 Operatività delle garanzie ................................................................................. pag 80
Art. 10.10 Buona fede ....................................................................................................... pag 80
Art. 10.11 Rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1916 del C.C. ........................................ pag 80
Art. 10.12 Colpa grave ...................................................................................................... pag 80
Art. 10.13 Limiti territoriali ................................................................................................. pag 80
Art. 10.14 Tabella riassuntiva di limiti, xxxxxxxxxx e/o scoperti .......................................... pag 81
Sezione 11 - Dispositivi elettronici ................................................................................... pag. 82
Cosa assicuro ................................................................................................................. pag. 82
Art. 11.1 Premessa ........................................................................................................ pag 82
Art. 11.2 Cose assicurabili .............................................................................................. pag. 82
Art. 11.3 Xxxxx xxxxxxxxxxx, da liquido e Furto .............................................................. pag 82
Cosa non assicuro.......................................................................................................... pag. 83
Art. 11.4 Esclusioni comuni ............................................................................................. pag 83
Art. 11.5 Ulteriori esclusioni specifiche ........................................................................... pag 83
Come mi assicuro ........................................................................................................... pag. 84
Art. 11.6 Limiti territoriali ................................................................................................. pag 84
Art. 11.7 Operatività della garanzia Dispositivi Elettronici ............................................... pag 84
Art. 11.8 Decorrenza della garanzia................................................................................ pag 85
Art. 11.9 Tabella riassuntiva di limiti, xxxxxxxxxx e/o scoperti .......................................... pag 85
Sezione 12 - Norme che regolano il sinistro .................................................................. pag. 86
Cosa fare in caso di sinistro Xxxxxxxx e altri danni alla casa,
ai pannelli solari e alla stazione di ricarica domestica ............................................... pag. 86
Art. 12.1 Cosa fare in caso di sinistro ............................................................................. pag 86
Art. 12.2 Esagerazione dolosa del danno ....................................................................... pag 86
Art. 12.3 Chi valuta l’ammontare del danno (arbitrato irrituale)....................................... pag 87
Art. 12.4 L’attività dei periti (mandato dei periti) .............................................................. pag 87
Art. 12.5 La determinazione del danno ........................................................................... pag 87
Art. 12.6 Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero ............... pag 89
Art. 12.7 A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza ..................................................... pag 89
Art. 12.8 Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx........................................................................... pag 90
Art. 12.9 Termini di pagamento dell’indennizzo .............................................................. pag 90
Art. 12.10 Anticipo indennizzo........................................................................................... pag 90
Art. 12.11 Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro
(forma a primo rischio assoluto) ....................................................................... pag 90
Cosa fare in caso di sinistro Furto e Furto Pannelli solari e/o fotovoltaici............... pag 90
Art. 12.12 Cosa fare in caso di sinistro ............................................................................. pag 90
Art. 12.13 Esagerazione dolosa del danno ....................................................................... pag 91
Art. 12.14 Chi valuta l’ammontare del danno (arbitrato irrituale)....................................... pag 91
Art. 12.15 L’attività dei periti (mandato dei periti) .............................................................. pag 91
Art. 12.16 La determinazione del danno ........................................................................... pag 92
Art. 12.17 A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza ..................................................... pag 92
Art. 12.18 Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx........................................................................... pag 92
Art. 12.19 Termini di pagamento dell’indennizzo .............................................................. pag 92
Art. 12.20 In caso di recupero delle cose rubate............................................................... pag 92
Art. 12.21 Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro.......................................... pag 93
Cosa fare in caso di sinistro di Tutela delle opere d’arte
e degli strumenti musicali.............................................................................................. pag 93
Art. 12.22 Cosa fare in caso di sinistro ............................................................................. pag 93
Art. 12.23 Esagerazione dolosa del danno ....................................................................... pag 94
Art. 12.24 Chi valuta l’ammontare del danno (arbitrato irrituale)....................................... pag 94
Art. 12.25 L’attività dei periti (mandato dei periti) .............................................................. pag 94
Art. 12.26 La determinazione del danno ........................................................................... pag 94
Art. 12.27 Assicurazione parziale...................................................................................... pag 95
Art. 12.28 Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx........................................................................... pag 95
Art. 12.29 Termini di pagamento dell’indennizzo .............................................................. pag 95
Art. 12.30 Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro ...................................... pag 95
Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità Civile verso terzi.................................. pag 95
Art. 12.31 Cosa fare in caso di sinistro ............................................................................. pag 95
Art. 12.32 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza .................................. pag 95
Art. 12.33 Criteri di risarcimento per l’invalidità permanente dei figli minori...................... pag 96
Art. 12.34 Termini di pagamento dell’indennizzo .............................................................. pag 96
Cosa fare in caso di sinistro Tutela legale ................................................................... pag 96
Art. 12.35 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale................................................. pag 96
Art. 12.36 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti
alla prestazione della garanzia assicurativa ..................................................... pag 96
Art. 12.37 Gestione del sinistro tutela legale..................................................................... pag 97
Art. 12.38 Recupero di somme ......................................................................................... pag 97
Art. 12.39 Termini per il pagamento .................................................................................. pag 97
Cosa fare in caso di sinistro Vita Digitale .................................................................... pag 97
Art. 12.40 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale................................................. pag 97
Art. 12.41 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti
alla prestazione della garanzia assicurativa ..................................................... pag 98
Art. 12.42 Gestione del sinistro tutela legale..................................................................... pag 98
Art. 12.43 Recupero di somme ......................................................................................... pag 98
Art. 12.44 Termini per il pagamento .................................................................................. pag 98
Art. 12.45 Come richiedere le prestazioni di assistenza ................................................... pag 98
Cosa fare in caso di sinistro Assistenza ...................................................................... pag 99
Art. 12.46 Come richiedere le prestazioni di assistenza ................................................... pag 99
Art. 12.47 Controversie sulla liquidazione dei danni - (Arbitrato irrituale) ......................... pag 99
Cosa fare in caso di sinistro Vivo Casa! ...................................................................... pag 99
Art. 12.48 Come richiedere le prestazioni di assistenza all’abitazione
con massimale a consumo ............................................................................... pag 99
Art. 12.49 Come richiedere le prestazioni di estensione di garanzia
agli elettrodomestici e dispositivi ...................................................................... pag 100
Art. 12.50 Come richiedere le prestazioni del servizio
di Ricerca artigiani e fornitori convenzionati e il Check-up Casa...................... pag 100
Art. 12.51 Termini di pagamento dell’indennizzo .............................................................. pag 100
Cosa fare in caso di sinistro Confido ........................................................................... pag 100
Art. 12.52 Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS ............ pag 100
Art. 12.53 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza .................................. pag 101
Art. 12.54 Cosa fare in caso di sinistro Rimborso spese veterinarie
per intervento chirurgico ................................................................................... pag 101
Art. 12.55 Criteri di liquidazione ........................................................................................ pag 101
Art. 12.56 Termini di pagamento dell’indennizzo .............................................................. pag 101
Art. 12.57 Controversie sulla liquidazione dei danni – (Arbitrato irrituale) ........................ pag 101
Art. 12.58 Gestione del sinistro Tutela legale ................................................................... pag 102
Art. 12.59 Insorgenza del sinistro Tutela legale ................................................................ pag 102
Art. 12.60 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale................................................. pag 103
Art. 12.61 Fornitura di mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione
della garanzia assicurativa tutela legale cani e gatti ........................................ pag 103
Art. 12.62 Termini di pagamento dell’indennizzo .............................................................. pag 103
Cosa fare in caso di sinistro Dispositivi elettronici .................................................... pag 103
Art. 12.63 Cosa fare in caso di sinistro Dispositivi elettronici ............................................ pag 103
Sezione 13 - Norme comuni a tutte le garanzie ........................................................... pag. 106
Art. 13.1 Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio ..................... pag 106
Art. 13.2 Altre assicurazioni ............................................................................................ pag 106
Art. 13.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia ........................................ pag 106
Art. 13.4 Indicizzazione del contratto .............................................................................. pag 106
Art. 13.5 Modifiche dell’assicurazione ............................................................................. pag 106
Art. 13.6 Aggravamento del rischio ................................................................................. pag 106
Art. 13.7 Diminuzione del rischio..................................................................................... pag 107
Art. 13.8 Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione..................................... pag 107
Art. 13.9 Recesso in caso di sinistro ............................................................................... pag 107
Art. 13.10 Oneri fiscali ....................................................................................................... pag 107
Art. 13.11 Foro competente .............................................................................................. pag 107
Art. 13.12 Rinvio alle norme di legge ................................................................................ pag 107
Art. 13.13 Rimborso del premio ........................................................................................ pag 108
Art. 13.14 Nuova dimora (trasloco) ................................................................................... pag 108
Art. 13.15 Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche
di comunicazione a distanza ............................................................................ pag 108
Art. 13.16 Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto ......................................... pag 108
Art. 13.17 Beni di interesse storico, imposta sulle assicurazioni....................................... pag 108
Articoli di legge ............................................................................................................... pag. 109
Informativa sulla privacy................................................................................................ pag. 115
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:
Abitazione: singola unità immobiliare destinata a civile abitazione e a studio
privato se coesistente, comprese eventuali quote di Fabbricato di proprietà comune, che può essere:
▪ appartamento (tipo A) complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso principale all'interno dello stabile ma con accesso comune dall'esterno;
▪ villa a schiera o casa unifamiliare (tipo B), complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, con accesso indipendente dall’esterno;
▪ villa (tipo C), complesso di locali con uno o più accessi dall’esterno, isolato da altri fabbricati.
Abitazione abituale: l’abitazione dove l’Assicurato e il nucleo familiare dimorano in
modo continuativo e stabile.
Aeromobile giocattolo: aeromobile senza pilota progettato o destinato, in modo esclusivo
o meno ad essere usato ai fini di gioco.
Aeromobile a pilotaggio remoto (drone):
mezzo aereo a pilotaggio remoto senza persone a bordo dotato di un equipaggiamento che ne consente un volo automatico e pilotato sempre a vista ed utilizzato esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi.
Aeromodello: dispositivo aereo a pilotaggio remoto, senza persone a bordo,
impiegato preferibilmente nell’ambito di organizzazioni legalmente riconosciute costituite in uno Stato Membro esclusivamente per scopi ludico e sportivi, non dotato di equipaggiamenti che ne permettano un volo automatico e/o autonomo, e che vola sotto il controllo visivo diretto e costante dell’aeromodellista, senza l’ausilio di aiuti visivi.
Animale domestico: tutti gli animali che vivono stabilmente con l’uomo, il quale li nutre
e li protegge. Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali:
• proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96);
• utilizzati nell’ambito di attività professionali o comunque retribuite.
Arbitrato: le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso, e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Assistenza Stragiudiziale: l'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza
prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
AXA: AXA Assicurazioni S.p.A.
Bicicletta Elettrica: biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima
di 0,25 KW non soggette all’assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.
Cane a rischio
elevato di aggressività:
cani iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 03/03/2009 e successive modifiche e integrazioni.
Carenza: periodo che intercorre fra la data di decorrenza della polizza e l’effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
Cassaforte: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei
gioielli e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della Cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione).
La Cassaforte deve avere peso minimo 200 kg. tranne per le casseforti a muro, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.
Centrale Operativa: la Centrale Operativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.-
Rappresentanza Generale per l’Italia, Via Xxxxx Xxxxxxx, n. 121– 00000 Xxxx, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l’Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.
Certificato di Polizza: il documento che prova l’assicurazione.
Collaboratori: prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, comprese
babysitter.
Contenuto: l’insieme delle cose che si trovano nell’abitazione, nell’eventuale studio privato coesistente, che appartengono alle seguenti categorie:
1. arredamento, quali mobilio in genere dell’abitazione e studio privato compresi l’archivio e documenti personali; quant’altro di inerente l’abitazione od in uso all’Assicurato; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro; abbigliamento personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall’Assicurato locatario;
2. oggetti particolari, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, decoder, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (apparecchi telefonici anche portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne,tablet, smartphone, computer, stampanti, fax, strumenti musicali elettronici e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 5.000 euro;
3. oggetti pregiati, quali quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, arazzi, sculture, oggetti d’arte, pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
4. gioielli, quali orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore a 5.000 euro, orologi di metallo prezioso, monete d’oro, oggetti d’oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico;
5. valori, quali denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo buoni pasto, francobolli, marche da bollo, schede telefoniche);
6. cose riposte/installate nelle pertinenze, arredamento, provviste di famiglia e quant’altro di inerente l’abitazione od in uso all’Assicurato comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori. Sono esclusi oggetti pregiati, gioielli e valori, autoveicoli, motocicli, cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale.
Contenuto all'aperto: arredamento, impianti ed attrezzature per giardinaggio, inclusi
quelli a motore (esclusi quelli soggetti a RCA) situati nell'area all’aperto di pertinenza dell'abitazione o in uso all’Assicurato.
Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione, nell’interesse proprio e/o di
altri soggetti.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Danno extra-contrattuale: danno conseguente a fatto illecito: del derubato, del truffato, del
diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a
reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa,
mediante violenza o minaccia.
Fabbricato: intero edificio o parte di esso, comprese le relative finiture, con
strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrate, escluso il terreno. Si intendono inclusi:
1. impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, elettronici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d’aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole;
2. recinzioni fisse e cancelli anche automatizzati, fissi ed Infissi, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;
3. pertinenze (quali, a titolo esemplificativo box auto, cantine, soffitte, locali utilizzati per lo stoccaggio di beni ad uso domestico e personale, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature ed impianti sportivi) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.). I box auto, anche se separati, si intendono compresi a condizione che siano ubicati nel raggio di non oltre 1 km dall’abitazione assicurata;
4. in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.
Fissi ed infissi: fissi: quanto è stabilmente fissato alle strutture murarie, rispetto
alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (per esempio grondaie, pluviali, ringhiere…ecc.);
infissi: serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché i telai dove sono fissati (per esempio porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande, ecc.).
Franchigia: l’importo a carico dell’Assicurato (espresso in valore assoluto o in
percentuale sulla somma assicurata). È dedotta dall’importo indennizzabile e, se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.
Garanzia: insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
Implosione: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di
pressione interna di fluidi.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo: la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
Inondazioni, Alluvioni: fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali
sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali.
Invalidità Permanente: l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile del danneggiato a
svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
Italia: il territorio geografico comprendente la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
Lastre: lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro stratificato di sicurezza, vetro fotovoltaico, specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell’arredamento o degli elettrodomestici (ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone) o pertinenti al fabbricato.
Manto esterno del tetto: la superficie esterna del tetto in diretto contatto con gli agenti
atmosferici.
Manutenzione ordinaria: sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Manutenzione straordinaria:
sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
Materiali Incombustibili: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla
temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Metallo prezioso: oro e platino.
Metri Quadrati: la superficie interna del fabbricato assicurato e dell’eventuale
studio privato coesistente (muri interni compresi) più un terzo della superficie dei balconi, box o garage, terrazze, cantine, mansarde non abitabili ed ogni altra pertinenza assicurata.
Nucleo familiare: le persone risultanti dallo stato di famiglia dell’Assicurato e/o che
convivono in modo continuativo con l’Assicurato stesso e che sono legati da vincolo di parentela, di affinità o di fatto, nonché i figli minori dell’Assicurato anche se non conviventi.
Pannelli solari e/o fotovoltaici:
impianto solare termico per la produzione di acqua calda e/o fotovoltaico per la produzione di energia elettrica per uso domestico e/o privato. Sono compresi gli inverter, le batterie di accumulo, i contatori e i relativi cavi di collegamento.
Parti: il Contraente ed AXA.
Premio: il costo dell’assicurazione cioè, la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
Rapina: reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall’articolo 628 Codice Penale.
Responsabilità contrattuale:
Responsabilità extra contrattuale:
attiene all'inadempimento di obblighi stabiliti in un contratto. Si tratta della violazione di diritti relativi in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
Rivalsa: è il diritto che l’assicuratore ha, in forza dell’art. 1916 c.c., dopo aver pagato l’indennizzo all’Assicurato, di sostituirsi a quest’ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare dal danneggiante la somma liquidata sotto forma di indennizzo.
Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di Cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l’impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Xxxxxx: furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Relativamente alla garanzia Xxxxxx Legale nella vita privata, la violazione di norme di legge o la lesione del diritto che hanno generato il fatto dannoso o penalmente rilevante, per il quale è prestata l’assicurazione.
Solaio: è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse pavimentazioni e soffittature.
Spese di giustizia: sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il con-
dannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.
Spese per l'intervento di un legale:
sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e spese, con l'esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, etc.).
Spese Peritali: le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U.
Consulenti tecnici d'ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti tecnici di parte).
Stazione di Ricarica domestica:
dispositivo con il quale è possibile effettuare il pieno di energia ai veicoli elettrici o ibridi.
Xxxxxxxxx: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Terrorismo: atto che comprende, ma che non è limitato all’uso, della forza o
violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l’intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.
Tetto: l’insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Transazione: accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni,
pongono fine ad una lite fra di loro insorta o la prevengono.
Xxxxxx presso l’abitazione: sottrazione di cose assicurate mediante artifici o raggiri che
inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all’abitazione assicurata.
Tubo Interrato: la tubatura collocata nel suolo sotto uno strato di terra,
parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
Valore a nuovo: si intende per:
1. il fabbricato, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore del terreno;
2. l’arredamento ed oggetti particolari, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Vetri stratificati di sicurezza:
pannelli costituiti da due o più lastre con interposti e incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale minimo di 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore minimo di 6 mm.
Vie di accesso: vie adibite al transito pedonale e veicolare per accedere al fabbricato e alle aree pertinenziali.
Zona rossa: area definita non accessibile dalle autorità competenti.
Glossario specifico per la Sezione Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali
Custodia: contenitore appositamente predisposto per il trasporto dello strumento musicale e/o per riporre lo stesso.
Deprezzamento: la diminuzione di valore commerciale subita dall’oggetto rispetto a
quello che aveva immediatamente prima del sinistro, verificata dopo il restauro effettuato con l'accordo di AXA.
Oggetti d’arte: quadri, dipinti, affreschi staccati, mosaici staccati, xxxxxx, sculture,
tappeti, mobili, arredi, fumetti, pianoforte e qualsiasi altro oggetto il cui mercato di riferimento sia quello dell’arte, dell’antiquariato e/o del modernariato.
Oggetti fragili: quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché
quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità; non sono considerati fragili i mobili quand’anche presentino una parte degli elementi costituiti da vetri e specchi.
Restauro: l'atto del restaurare l'oggetto d'arte, a seguito di danno parziale, effettuato da personale specializzato.
Strumenti musicali: manufatti artigianali che secondo la vibrazione prodotta si
dividono in strumenti a corda, distinti in strumenti ad arco o più brevemente archi (ad es. violino, viola, violoncello, contrabbasso), e in strumenti a pizzico o a corde pizzicate (ad es. arpa, cetra, liuto, chitarra classica, e mandolino) ed in strumenti a fiato, distinti in legni (ad es. flauto, ottavino, oboe, corno inglese, clarinetto, fagotto, sassofono) o fabbricati in metallo (ad es. clarinetti e ottoni, quali corno, tuba, tromba, trombone), e pianoforti.
Valore commerciale: il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe venirgli
attribuito nel mercato dell'arte, dell'antiquariato e del modernariato.
Valore dichiarato: somma assicurata totale indicata dal Contraente o
dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova dell’esistenza e del reale valore commerciale dell’oggetto colpito da sinistro.
Veicoli: come definiti dall’art. 47 comma b), c), d) del “Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; sono compresi nella definizione i treni e gli aeroplani.
Glossario specifico per la Sezione Vita Digitale
Acquisti on-line/ E-commerce:
tutti i contratti, aventi a oggetto beni, stipulati tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore, nei quali il soggetto che effettua l’acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta.
Dati d’autenticazione: i dati di login, la password, l’indirizzo IP, l’indirizzo e-mail, i dati
delle carte di credito, debito o pagamento.
Dati d’identificazione: tutti i Documenti identificativi personali, comprese le generalità ed
il numero di telefono.
Documenti Identificativi personali:
carta d’identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l’identità dell’intestatario e riconosciuto dalle Autorità Xxxxxxxxxxx.
Flooding: intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l’intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.
Furto d’Identità Digitale: acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggiro realizzato per
mezzo di internet, di dati d’identificazione o autenticazione dell’Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell’Assicurato.
Lesione della Reputazione Online:
offesa recata al decoro, all’onore o alla reputazione dell’Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell’Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet.
Sito internet: insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di
documenti che risiede, tramite hosting, su un web server, accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.
Social Network: comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e
quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.
Glossario specifico per la Sezione Vivo Casa!
Componenti: il componente meccanico o elettrico assicurato ai sensi della
presente polizza che fa parte delle specifiche originali dell’apparecchio.
Costo
di riparazione:
il costo necessario per le spese di chiamata del riparatore, la diagnostica dei guasti, i materiali e la manodopera per la riparazione dell’elettrodomestico, apparecchio/dispositivo o dei suoi componenti che hanno subito guasti.
Danno accidentale: il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da
cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell’elettrodomestico o dispositivo.
Guasto o malfunzionamento il malfunzionamento improvviso e imprevisto di un componente
derivante da un difetto meccanico, elettronico, elettrico che causi l'arresto improvviso della funzionalità dell’apparecchio, e che richieda la riparazione o la sostituzione per consentirne nuovamente il normale funzionamento.
Scontrino d'acquisto: ricevuta/fattura commerciale originale emessa da un negozio in
Italia (non in zona Duty free), oppure tramite negozio online con sede legale in Italia (o autorizzato ad operare in Italia) con informazione relative a: data di acquisto, prezzo di acquisto, tipologia di bene acquistato, nome e indirizzo del rivenditore autorizzato.
Glossario specifico per la Sezione Confido
Difetto Fisico: la mancanza o imperfezione di un organo o di un apparato,
anche se non note o non diagnosticate precedentemente alla stipula della polizza.
Malattia: alterazione evolutiva dello stato di salute dell’animale, che necessita di trattamento terapeutico. Si intende equiparato a malattia l’aborto terapeutico.
Protesi: dispositivo utilizzato per sostituire almeno parzialmente una parte del corpo dell’animale che non è più in grado di operare correttamente.
Tutore: apparecchio di contenimento immobilizzante prescritto da personale veterinario. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.
Glossario specifico per la Sezione Dispositivi Elettronici
Accessori: oggetti quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, caricatori, custodie protettive, auricolari, forniti nella confezione assieme al dispositivo assicurato al momento dell’acquisto o acquistati nuovi (assieme al dispositivo assicurato o meno).
Codice IMEI: acronimo di International Mobile Equipment Identity, codice
univoco identificativo di ciascun cellulare/smartphone.
Costi di riparazione: costi necessari per le spese di chiamata del tecnico, la
diagnostica del danno, i materiali, la logistica e la manodopera per la riparazione del componente o dei componenti che hanno subito il Danno Accidentale o da Liquido.
Danno accidentale: il danno con rottura chiaramente visibile, causato da azione
fortuita ed esterna (non derivante da difetto, guasto o provocato deliberatamente da qualcuno), che pregiudichi il corretto funzionamento del dispositivo assicurato.
Danno da liquido: corrosione di uno o più componenti del bene a causa di
un’azione fortuita ed esterna, che pregiudichi il corretto funzionamento del dispositivo assicurato.
Danno estetico: danno non strutturale che non influisce sulla funzionalità del
dispositivo assicurato, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo graffi, ammaccature e segni causati da usura.
Dispositivo elettronico: dispositivo elettronico di proprietà dell’Assicurato o di suo
familiare convivente, utilizzato esclusivamente per uso personale dell’Assicurato e presente sull’elenco puntuale di seguito specificato:
a. Telefoni cellulari / smartphone
b. Computer portatili: laptop / notebook
c. Tablet
d. Gadget, ovvero in particolare i beni che seguono:
• Sistemi audio portatili (lettori CD, MP3/4)
• Cuffie / auricolari bluetooth
• Navigatori portatili
• Smartwatch
• E-reader / Kindle
Dispositivo ricondizionato (Grado A):
Sono esclusi i dispositivi elettronici di proprietà aziendale utilizzati dall’Assicurato anche o esclusivamente per scopi professionali o commerciali.
dispositivo funzionante, in buone condizioni, con SIM non bloccata e confezionato in una scatola neutra. Questo dispositivo è già stato utilizzato e poi rinnovato dopo un rigoroso processo di sanificazione, recupero e messa a punto. Può riportare lievi imperfezioni (appena visibili ad occhio nudo).
Estero: tutti i paesi del Mondo, esclusa l’Italia.
Fornitore autorizzato: fornitore di servizi di assistenza e riparazione, per i Dispositivi
elettronici elencati, autorizzato da AXA.
Guasto: Il guasto improvviso e imprevisto di qualsiasi componente del dispositivo assicurato derivante da un permanente difetto meccanico, elettrico o elettronico, che causa l'interruzione improvvisa della sua funzione.
Prezzo di acquisto: valore del dispositivo assicurato nuovo al momento
dell’acquisto, incluse le tasse, come da Prova di acquisto.
Prova di acquisto: ricevuta/fattura commerciale originale emessa da un negozio in
Italia, oppure tramite negozio online con informazione relative a: data di acquisto, prezzo di acquisto, tipologia di bene acquistato, nome e indirizzo del rivenditore autorizzato.
Riparazione antieconomica:
costo della Riparazione che eccede il costo di Sostituzione del dispositivo assicurato.
Usura: inevitabile deterioramento del dispositivo assicurato derivante dal normale uso.
Viaggio: il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, oltre 50 Km dal domicilio dell’Assicurato in Italia.
Premessa
La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono parte integrante della polizza Nuova Protezione Casa- Mod. 2075 sottoscritta dal Contraente.
Si conviene pertanto quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, franchigie e scoperti eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come previsto dall’art. 166 del D.lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).
- si possono acquistare le seguenti garanzie:
∙ Incendio ed altri danni alla casa;
∙ Furto;
∙ Tutela delle opere d’arte e degli strumenti musicali;
∙ Responsabilità Civile verso terzi;
∙ Tutela Legale;
∙ Vita Digitale;
∙ Assistenza;
∙ Vivo Casa!;
∙ Confido;
∙ Green;
∙ Dispositivi elettronici.
- Inoltre, sono previste le seguenti formule di vendita veloci per soddisfare specifiche esigenze della clientela:
∙ Mutuo;
∙ RC capofamiglia;
∙ Confido;
∙ Vivo Casa!;
∙ Formula Standard;
∙ Formula Consigliata.
Nuova Protezione Casa - Premessa - ed. 03/2023 - pagina 17 di 124
Cosa assicuro
Art. 1.1|Cose assicurabili
Le garanzie di questa sezione possono essere acquistate per le seguenti cose:
1. fabbricato adibito ad abitazione;
2. contenuto dell’abitazione e delle relative pertinenze.
Per le cose assicurate è necessario indicare sul certificato di polizza l’indirizzo di ubicazione. AXA assicura anche le cose di proprietà di xxxxx e, in tal caso, la polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi, proprietari o comproprietari.
Art. 1.2| Certificato di polizza
Nel certificato di polizza sono indicate le cose assicurate con le relative descrizioni, le somme assicurate e le garanzie acquistate.
Art. 1.3| Incendio, fulmine, esplosione e scoppio
AXA indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a seguito di:
1. incendio, fulmine, implosione e scoppio;
2. esplosione, anche se provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
3. urto di veicoli stradali o di natanti in transito sulla pubblica via, o su corsi d'acqua, o su area equiparata ad area pubblica;
4. caduta ascensori compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche;
5. caduta di aeromobili, loro parti o cose da questi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
7. azione del fulmine su alberi;
8. azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del sinistro e le spese di salvataggio previste dall’articolo 1914 C.C.;
9. fumo, gas e vapori:
• causati da incendio di cose anche non assicurate posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate;
• fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore, purchè collegati con adeguate condutture ad appositi camini.
Le seguenti spese conseguenziali si intendono valide per tutte le garanzie acquistate nella presente Sezione Incendio e altri danni alla casa.
AXA, nel limite delle somme assicurate e se conseguenti agli eventi coperti dalle garanzie acquistate, rimborsa:
10. le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea
più vicina i residui del sinistro indennizzabile;
11. le spese necessarie per trasloco, deposito e ricollocamento dell’arredamento domestico assicurato e rimasto illeso, se l’abitazione è obiettivamente inagibile a seguito del sinistro indennizzabile;
12. i costi e/o gli oneri di urbanizzazione che l'Assicurato paga a Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato assicurato, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione;
13. gli onorari di riprogettazione del fabbricato assicurato, che sono di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito dal fabbricato stesso. L'importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo;
14. le spese necessarie per la sistemazione alberghiera o i danni che derivano dal mancato godimento dell’abitazione assicurata, se la stessa è dichiarata obiettivamente inagibile a seguito del sinistro indennizzabile;
15. le spese per il rifacimento dei documenti personali e dell’archivio fisico, la garanzia è estesa all’archivio dello studio privato se coesistente con l’abitazione.
Si precisa inoltre, che le spese conseguenziali all’evento terremoto sono disciplinate esclusivamente nella garanzia stessa.
Art. 1.4| Danni a terzi da incendio (Ricorso terzi)
AXA tiene indenne l’Assicurato, fino al massimale indicato nel certificato di polizza, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai termini di polizza dovuto ad incendio, esplosione, implosione e scoppio.
Inoltre, sono compresi in garanzia i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività.
Art. 1.5| Fenomeno elettrico
AXA indennizza i danni materiali e diretti a componenti elettrici ed elettronici delle cose assicurate per effetto di correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, ecc.).
Art. 1.6| Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua dovuta a:
1. rottura accidentale di:
• pluviali e grondaie;
• impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza, compresi i tubi interrati;
• elettrodomestici e relativi raccordi.
2. rottura accidentale di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza causata da gelo.
3. occlusione di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento del Fabbricato identificato nel certificato di Polizza o nel maggior fabbricato di cui forma parte.
Inoltre, se è stato assicurato il Fabbricato, AXA rimborsa le seguenti spese:
4. ricerca guasti a tubature d’acqua e conseguente riparazione
In caso si riscontri un danno da fuoriuscita d’acqua, indennizzabile ai termini della presente garanzia, anche in caso di danno causato solo a terzi, AXA rimborsa:
• le spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubature e relativi raccordi, nei muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e nei pavimenti, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua;
• le spese necessarie per demolire o ripristinare i muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e i pavimenti;
• le spese necessarie per indagini strumentali finalizzate al contenimento dei costi di ricerca guasti;
• le spese per la realizzazione di Bypass, sempreché non risulti un pregiudizio economico a carico di AXA.
Se la fuoriuscita d’acqua deriva da una rottura di tubi interrati, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato stesso, AXA rimborsa:
• le spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura, per la demolizione del fabbricato e della pavimentazione, per la rimozione del terreno e il conseguente ripristino allo stato originario;
• le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature interrate, compresi i relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d’acqua;
• il costo del maggiore consumo dell'acqua derivante dal sinistro indennizzabile (fuoriuscita d’acqua da rottura tubi interrati). Si rimborsa la differenza rispetto alla media delle bollette pagate nell'anno precedente nel medesimo periodo.
5. ricerca guasti tubature gas e conseguente riparazione
AXA rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature e i relativi raccordi del fabbricato assicurato che hanno dato origine alla dispersione del gas e le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato.
La garanzia è operante a condizione che la dispersione sia accertata dall’ente di distribuzione e che questo comporti il blocco dell’erogazione.
Art. 1.7| Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve
1.7.1 |Eventi atmosferici ed acqua piovana
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da eventi atmosferici, quali:
• uragano;
• bufera;
• tempesta;
• vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute;
• grandine;
• tromba d’aria;
a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più cose in zona.
Sono inoltre compresi gli eventuali danni da bagnamento all’interno del fabbricato se l’evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi.
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da acqua piovana, che causa l’allagamento all’interno del fabbricato a seguito di:
• formazione di ruscelli o accumulo esterno;
• spargimento d’acqua causato da occlusione, rigurgito e traboccamento di grondaie e pluviali.
Per l’evento acqua piovana non è necessario che gli effetti siano riscontrabili su più cose.
1.7.2| Sovraccarico neve
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all’interno del fabbricato, avvenuti a seguito di crollo totale o parziale della struttura portante del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.
1.7.3| Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all’interno del fabbricato, avvenuti a seguito di accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli, anche se non risultino danneggiate le strutture portanti del tetto.
Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichino la stabilità.
Art. 1.8| Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate in conseguenza di atti vandalici (anche commessi dai ladri), di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa.
Art. 1.9| Guasti causati dai ladri
AXA indennizza, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, i guasti causati dai ladri:
1. fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed altresì alle parti della casa costituenti i locali stessi;
2. recinzioni e cancelli (carrabili e/o pedonali automatizzati e non), posti a riparo e protezione dell’area che delimita l’accesso dei locali che contengono le cose assicurate.
Art. 1.10| Rottura lastre
AXA indennizza i costi necessari per il trasporto, l’installazione o il rimpiazzo, delle lastre, la cui rottura è dovuta a un evento accidentale non previsto in altre garanzie della presente sezione.
Art. 1.11| Spese in aggiunta
1.11.1| Spese di demolizione e sgombero in aumento
Ad integrazione di quanto previsto dall’art.1.3 - “Incendio, fulmine, esplosione e scoppio”, AXA rimborsa, nei limiti della somma assicurata alla presente garanzia, le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro. Inoltre, ad integrazione di quanto previsto dall'art. 10.3 - "Pannelli solari e/o fotovoltaici”, la presente
garanzia è valida anche per i pannelli solari e/o fotovoltaici della sezione "Green", se acquistata.
La presente garanzia si estende a cose non assicurate a condizione che abbiano danneggiato le cose assicurate.
1.11.2| Spese di perizia
In caso di danno indennizzabile il cui ammontare sia superiore al 30% del valore del fabbricato assicurato, AXA rimborsa le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente sceglie e nomina conformemente a quanto disposto dell'art. 12.3 - “Chi valuta l’ammontare del danno (arbitrato irrituale)”.
Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente ad AXA della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.
1.11.3| Spese di smontaggio e rimontaggio mobili
AXA rimborsa le spese documentate per lo smontaggio e il rimontaggio dei mobili strettamente necessarie al ripristino delle cose assicurate a seguito di danno indennizzabile a termini della presente Sezione.
Art. 1.12| Spese conseguenziali di fenomeno elettrico
Axa rimborsa le spese documentate per il rimpiazzo (o per la riprogrammazione) di cose non danneggiate materialmente ma divenute incompatibili a causa della sostituzione di impianti/dispositivi elettrici ed elettronici danneggiati a seguito di danno materiale e diretto di fenomeno elettrico.
Art. 1.13| Perdita dei canoni di locazione
Se il fabbricato assicurato è di proprietà dell'Assicurato e da lui locato, AXA indennizza i danni che derivano dalla perdita dei canoni di locazione relativi al fabbricato danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino con il massimo di 12 mesi.
Art. 1.14| Terremoto
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa:
1. le spese necessarie, per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile, compresi quelli che rientrano nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D. Lgs. n. 22/97;
2. le spese relative a un alloggio alternativo nel caso in cui il fabbricato sia dichiarato inagibile dalle autorità;
3. i maggiori costi derivanti dall’adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione;
4. le spese per il rifacimento dei documenti personali e dell’archivio fisico. La garanzia è estesa all’archivio dello studio privato se coesistente con l’abitazione.
Per fabbricati siti nella zona rossa:
Se entro 24 mesi dalla data del terremoto risulti impossibile la ricostruzione o riparazione, AXA indennizza il valore a nuovo del fabbricato assicurato senza applicare il degrado d’uso.
Art. 1.15| Inondazioni, Alluvioni
AXA indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - alle cose assicurate, causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.
Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall’adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.
Art. 1.16| Estensione fabbricato Top
Agli effetti della presente estensione, le garanzie acquistate nella Sezione “Incendio ed altri danni alla casa” sono operanti sull'intero complesso delle opere edili e su tutti gli impianti fissi per natura e destinazione, compresi quelli ad esclusivo servizio degli spazi esterni di pertinenza del fabbricato assicurato (a titolo esemplificativo parchi, giardini, strade private e vie di accesso).
Inoltre:
• in relazione alla garanzia di cui all'art. 1.6 - "Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature", per rottura accidentale si intende: guasto o rottura accidentale;
• in relazione alla garanzia di cui all’art. 1.7.1 - “Eventi atmosferici e acqua piovana”, sono ricompresi i danni materiali e diretti alle vie di accesso, ai piazzali e alle piscine.
Art. 1.17| Estensione contenuto Top
AXA indennizza i danni materiali e diretti subiti dal Contenuto all'aperto a seguito di:
1. incendio, fulmine, implosione e scoppio;
2. esplosione, anche se provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
3. urto di veicoli stradali o di natanti in transito sulla pubblica via, o su corsi d'acqua, o su area equiparata ad area pubblica;
4. caduta di aeromobili, loro parti o cose da questi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
5. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
6. azione del fulmine su alberi e fabbricati;
7. fenomeno elettrico.
Cosa non assicuro
Art. 1.18| Esclusioni comuni
Sono esclusi i danni:
1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. commessi con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
3. causati da terremoti, tranne quanto disciplinato all’art.1.14 - “Terremoto” se acquistata, e inondazioni, alluvioni tranne quanto disciplinato all’art. 1.15 - “Inondazioni, Alluvioni” se acquistata;
4. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, franamento e cedimento del terreno, valanghe, slavine;
5. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall’assicurazione;
6. causati da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da incendio, esplosione e scoppio;
7. subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione;
8. conseguenti a esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall’Assicurato;
9. indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle garanzie;
10. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
11. sono escluse le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica più vicina i residui radioattivi, disciplinati dal D.P.R. 185/64, del sinistro indennizzabile.
Art. 1.19| Ulteriori esclusioni specifiche
Fermo restando quanto stabilito all’art. 1.18 - “Esclusioni comuni”, valgono altresì per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni.
Danni a terzi da Incendio (art. 1.4)
Sono esclusi i danni:
1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Non sono inoltre considerati terzi:
3. il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi;
quando l'Assicurato non è una persona fisica:
4. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
5. le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.
Fenomeno elettrico (art. 1.5)
Sono esclusi i danni:
1. alle lampadine elettriche e alle lampadine a led, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
2. causati da usura o manomissione o difetti di materiali;
3. derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
4. dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza;
5. ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all’esterno del fabbricato e non protetti.
Xxxxxxxxxxx di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature (art. 1.6)
Sono esclusi i seguenti danni:
Relativamente all’art. 1.6 punto 1:
- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- causati da rotture provocate da gelo;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
- causati da rottura di tubi di gomma, salvo che si tratti di raccordi di elettrodomestici.
Relativamente all’art. 1.6 punto 2:
- da fuoriuscita d’acqua causata da rottura di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati all’esterno del fabbricato o da tubi interrati;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.
Relativamente all’art. 1.6 punto 3:
- conseguenti a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento di pluviali e grondaie, che sono coperti se acquistata la garanzia di cui all’art.1.7 - “Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve”;
- conseguenti a malfunzionamenti dei dispositivi di evacuazione di liquami.
Relativamente all’art. 1.6 punto 4:
- le spese per la ricerca e riparazione dei guasti riguardanti gli impianti di irrigazione.
Relativamente all’art. 1.6 punto 5:
- le spese per apportare modifiche, aggiunte o migliorie necessarie a rendere il fabbricato conforme alle normative vigenti.
Eventi atmosferici ed acqua piovana (art. 1.7.1)
Sono esclusi i danni:
1. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali, di inondazioni, e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno;
2. causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
3. causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
4. causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione;
5. derivanti dall’innalzamento del livello della falda;
6. causati da neve, tranne quanto disciplinato nell’art. 1.7.2 - “Sovraccarico neve”; ed anche i danni subiti da:
7. insegne, antenne, cavi aerei e simili installazioni esterne, nonché pannelli fonoassorbenti non adesi al fabbricato;
8. tende esterne, tettoie ad eccezione di tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso;
9. cose all’aperto, ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
10. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
11. vie di accesso, piazzali e piscine, salvo che sia stata acquistata la copertura di cui all'art. 1.16 "Estensione fabbricato TOP".
Sovraccarico neve (art. 1.7.2)
Sono esclusi i danni:
1. causati da valanghe e slavine;
2. causati da gelo;
3. al fabbricato non conforme alle norme di legge relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all’epoca della costruzione, ricostruzione;
4. dovuti alla mancata ristrutturazione obbligatoria per legge del tetto;
5. al fabbricato e al suo contenuto durante i lavori di costruzione o di ristrutturazione, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa garanzia;
6. a tegole, grondaie, pluviali, camini, antenne, tende esterne, tettoie, lucernari, vetrate, infissi e all’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio (art. 1.8)
Sono esclusi i danni:
1. di imbrattamento dei muri esterni dell’abitazione assicurata e delle sue pertinenze;
2. avvenuti durante un’occupazione non militare di durata maggiore di 5 giorni consecutivi, e che siano diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione;
3. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto.
Rottura lastre (art. 1.10)
Sono esclusi i danni:
1. derivanti da vizio di costruzione, installazione difettosa, o difetti già esistenti alla data dell’entrata in vigore della polizza;
2. di scheggiatura o rigatura;
3. dovuti a crollo o assestamento del fabbricato, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
4. che si verifichino durante i lavori effettuati alle lastre (inclusa la rimozione delle stesse), su sostegni o cornici o sull’arredamento sul quale sono collocate.
Danni consequenziali di fenomeno elettrico (art. 1.12)
Sono escluse le spese per la sostituzione del software gestionale delle apparecchiature elettroniche.
Perdita dei canoni di locazione (art. 1.13)
Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino del fabbricato danneggiato, anche se dovuti a cause eccezionali (salvo il sequestro da parte dell’autorità giudiziaria), o da ritardi di locazione od occupazione del fabbricato ripristinato.
Xxxxxxxxx (art. 1.14)
Sono esclusi i danni indiretti, ad eccezione di quanto previsto ai punti 1,2,3 di cui all’art. 1.14 - “Terremoto”.
Inondazioni, Alluvioni (art. 1.15)
Sono esclusi i danni:
1. causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione e alluvione sulle cose assicurate;
3. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
4. a enti mobili all’aperto;
5. causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell’inondazione o alluvione;
6. causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo;
7. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
8. causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno d’acqua.
Estensione fabbricato Top (art. 1.16)
Si intendono confermate le esclusioni specifiche del presente art. 1.19. In relazione alla garanzia Eventi atmosferici di cui all'art.1.7, sono esclusi i danni da grandine subiti dalle piscine.
Estensione contenuto Top (art. 1.17)
Si intendono confermate le esclusioni specifiche del presente art. 1.19.
Come mi assicuro
Art. 1.20| Buona fede
Se in buona fede il Contraente o l’Assicurato non comunica ad AXA circostanze che aggravano il rischio o, quando stipula la polizza rende dichiarazioni non esatte od incomplete, non perderà il diritto all’indennizzo né questo sarà ridotto.
AXA, se viene a conoscenza della circostanza che aggrava il rischio, ha tuttavia il diritto di chiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso; la differenza sarà calcolata dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art.1.21| Rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1916 del C.C.
AXA rinuncia - tranne il caso di dolo - al diritto di surroga (previsto all’art. 1916 del Codice Civile) verso l’Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare, i figli, i genitori, i fratelli ed il coniuge non separato (anche se non stabilmente conviventi) e verso le persone per cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché lo stesso non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile.
Art. 1.22| Colpa grave
Tutte le garanzie della presente sezione sono operanti anche se gli eventi sono causati da colpa grave dell’Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.
Art. 1.23| Destinazione d’uso del fabbricato
L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui l’unità immobiliare, assicurata o contenente le cose assicurate, fa parte, sia per almeno 2/3 della superficie coperta, adibito a civile abitazione, uffici o studi professionali. La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.
Art. 1.24| Destinazione d’uso dell’abitazione
L’assicurazione è prestata a condizione che i locali assicurati o contenenti le cose assicurate siano adibiti a civile abitazione, compresi eventuali uffici o studi professionali se coesistenti. Le eventuali pertinenze devono essere ad esclusivo servizio dell’unità immobiliare.
Art. 1.25| La manutenzione del fabbricato
L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione.
Art.1.26| Caratteristiche costruttive
Le caratteristiche costruttive del fabbricato devono essere conformi ad una delle seguenti tipologie:
1. Tipo A (tradizionale) Edificio con pareti esterne e manto esterno del tetto costruite con materiali incombustibili per almeno il 75% della superficie totale delle stesse. Tutte le altre strutture, compresa l’impermeabilizzazione o il rivestimento, possono essere interamente costruite in materiale combustibile.
2. Tipo B (in legno) Edificio con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all’epoca di costruzione. Il manto esterno del tetto e tutte le altre strutture possono essere costruiti in qualsiasi materiale.
Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrate tramite idonei dispositivi di ancoraggio.
Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Art. 1.27| Strutture portanti del fabbricato (valide sole per la garanzia all’art.1.14 - “Terremoto”)
Le strutture portanti del fabbricato possono essere in:
• cemento armato;
• legno e/o acciaio;
• xxxxxxxx e materiali misti.
Art.1.28| La scelta della forma di Assicurazione
Il Contraente può scegliere di assicurarsi in una delle seguenti forme:
• a valore intero, ossia la forma che prevede la copertura del valore totale del bene, con l’applicazione di quanto disciplinato all’art.1907 C.C., salvo quanto definito all’art.12.6 - “Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero”;
• a primo rischio assoluto, ossia la forma per la quale AXA risponde dei danni sino alla somma assicurata indicata sul certificato di polizza, indipendentemente dal valore totale del bene, senza l’applicazione di quanto disciplinato all’art.1907 C.C.
Art. 1.29| Fabbricato destinato ad attività varie per oltre 1/3 della superficie
Se il fabbricato, di cui l’unità immobiliare (assicurata e/o contenente le cose assicurate) fa parte, è adibito ad attività varie per oltre 1/3 della superficie coperta, è previsto un aumento tariffario. La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile. Le garanzie sono operative esclusivamente per la parte adibita ad abitazione e/o ufficio.
Art. 1.30| Applicazione Franchigia per sinistro su parti comuni
In presenza di più abitazioni assicurate con la presente polizza e facenti parti del medesimo fabbricato, in caso di sinistro sulle parti comuni si applicherà la franchigia prevista una sola volta e non tante volte quante sono le abitazioni assicurate.
Art. 1.31| Eliminazione franchigia per il primo sinistro da acqua condotta e fenomeno elettrico
Qualora non si siano verificati sinistri indennizzabili ai termini di polizza nei precedenti tre anni, AXA indennizzerà il primo sinistro coperto dalla garanzia di cui all’art. 1.6 - “Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature” o dalla garanzia di cui all’art. 1.5 - “Fenomeno elettrico” senza applicazione della relativa franchigia.
Art. 1.32| Limiti territoriali
Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia.
Art. 1.33| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
Cose /Contenuto | Limite di indennizzo |
Oggetti d’arte, tappeti, arazzi, quadri, sculture ed affreschi Art 1.1 punto 2 | 25.000 euro per singolo oggetto |
Gioielli Art 1.1 punto 2 | 50.000 euro |
Valori Art. 1.1 punto 2 | 2.500 euro |
Cose portate in villeggiatura Art. 1.1 punto 2 | 5.000 euro |
Garanzia | Limite di indennizzo per anno assicurativo | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
Incendio, fulmine, esplosione e scoppio Art. 1.3 | Fabbricato somma assicurata | - |
Contenuto somma assicurata con i limiti indicati nella precedente tabella | ||
Spese di demolizione e sgombero 30% dell’indennizzo e nel limite delle somme assicurate | ||
Spese per trasloco, deposito e ricollocamento dell’arredamento 2.500 euro | ||
Costi/oneri di urbanizzazione 3.000 euro | ||
Onorari di riprogettazione 1.500 euro | ||
Spese per sistemazione alberghiera o mancato godimento dell’abitazione 2.500 euro | ||
Documenti personali e d’archivio 2.500 euro | ||
Danni a terzi da incendio (Ricorso terzi) Art. 1.4 | Cose di Terzi massimale assicurato | - |
Interruzione attività 10% del massimale assicurato | 250 euro | |
Fenomeno elettrico Art. 1.5 | Fabbricato previsto sul certificato di polizza | 100 euro |
Contenuto previsto sul certificato di polizza | ||
Oggetti particolari (ad eccezione impianto d’allarme) riposti /installati nelle dipendenze 300 euro |
Garanzia | Limite di indennizzo per anno assicurativo | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
Danni da fuoriuscita d’acqua Art. 1.6 punti 1, 2, 3 | Rottura di pluviali, grondaie, impianti idrici- igienici, riscaldamento/ condizionamento somma assicurata con il limite di 2.500 euro per tubi interrati | 100 euro |
Rottura di elettrodomestici e relativi raccordi 1.500 euro | ||
Gelo 2.500 euro | ||
Occlusione 2.500 euro | ||
Spese di ricerca e riparazione Art. 1.6 punti 4, 5 | Spese di ricerca e riparazione, demolizione e ripristino, indagini strumentali, bypass previsto sul certificato di polizza | |
Spese di ricerca e riparazione Art. 1.6 punti 4, 5 | Spese di ricerca e riparazione tubi interrati e maggior consumo d’acqua previsto sul certificato di polizza | 250 euro |
Spese di ricerca e riparazione guasti tubi gas 1.000 euro | - | |
Eventi atmosferici (ad eccezione dell’evento Acqua Piovana) Art. 1.7.1 | Fabbricato somma assicurata con il limite di 2.500 euro per i danni da grandine a a serramenti, vetrate, lucernari, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica | Scoperto 10% col minimo di 200 euro e massimo di 1.500 euro |
Contenuto somma assicurata | 150 euro | |
Acqua Piovana Art. 1.7.1 | Fabbricato e Contenuto previsto sul certificato di polizza | 250 euro |
Sovraccarico Neve Art. 1.7.2 | 75% della somma assicurata | Scoperto 10% col minimo di 500 euro |
Accumulo di neve su grondaie, pluviali, scossaline, camini, comignoli Art. 1.7.3. | 2.000 euro | 500 euro |
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio Art. 1.8 | somma assicurata | 150 euro se commessi dai ladri |
Guasti causati dai ladri Art. 1.9 | somma assicurata | - |
Rottura lastre Art. 1.10 | Fabbricato e Contenuto previsto sul certificato di polizza | 100 euro |
Garanzia | Limite di indennizzo per anno assicurativo | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
Spese di demolizione e sgombero (in aumento) Art. 1.11.1 | Spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare somma assicurata | - |
Spese di perizia Art. 1.11.2 | Spese e onorari del perito 2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 10.500 euro | - |
Spese di smontaggio e rimontaggio mobili Art. 1.11.3 | 2.000 euro | - |
Spese conseguenziali di fenomeno elettrico Art. 1.12 | 1.000 euro | 100 euro |
Perdita dei canoni di locazione Art. 1.13 | 3.000 euro | - |
Terremoto Art. 1.14 | Fabbricato e Contenuto limite previsto nel certificato di polizza | Franchigia prevista nel certificato di polizza |
Spese di demolizione e sgombero 10% dell’indennizzo col massimo di 10.000 euro | - | |
Spese alloggio alternativo 2.500 euro | - | |
Costi di adeguamento del fabbricato 10% dell’indennizzo col massimo di 10.000 euro | - | |
Spese rifacimento documenti personali e archivio 2.500 euro | - | |
Inondazioni, Alluvioni Art. 1.15 | Fabbricato e Contenuto limite previsto nel certificato di polizza | Franchigia o Scoperto previsti nel certificato di polizza |
Estensione contenuto Top Art. 1.17 | 10% della somma assicurata Contenuto | 100 euro per Fenomeno elettrico |
L’applicazione della franchigia relativa ai sinistri su parti comuni è disciplinata all’art.1.30 della presente sezione.
Cosa assicuro
Art. 2.1| Formula di assicurazione e cose assicurabili
Il Contraente può scegliere di assicurarsi con la formula:
1. globale, dove si stabilisce un’unica somma assicurata per coprire interamente il contenuto con limiti di indennizzo per gioielli, valori, singolo oggetto pregiato e cose riposte nelle pertinenze non comunicanti con i locali dell’abitazione;
2. analitica, dove si stabilisce una somma assicurata per ogni categoria di beni costituenti il contenuto:
• arredamento;
• oggetti particolari e pregiati;
• gioielli e valori;
• cose riposte nelle pertinenze non comunicanti con i locali dell’abitazione.
AXA assicura anche le cose di proprietà di xxxxx e, in tal caso, la polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi.
Art. 2.2| Certificato di polizza
Nel certificato di polizza sono indicate le cose assicurate con le relative descrizioni, le somme assicurate e le garanzie acquistate.
Art. 2.3| Furto, rapina, estorsione e truffa all'interno dell'abitazione
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:
a) furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell’abitazione indicata sul certificato di polizza:
- violandone le difese esterne mediante:
• rottura, scasso;
• uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- con presenza di persone all’interno dei locali stessi e anche se non sono stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte finestre;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato a locali chiusi la refurtiva.
b) rapina o estorsione avvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
c) truffa presso l’abitazione a danno di tutti i membri del nucleo familiare, anche se iniziata all’esterno. La garanzia è prestata a condizione che il truffato sia una persona di età superiore a 65 anni.
Sono inoltre compresi in garanzia:
d) i danni causati alle cose assicurate, in occasione di furto, estorsione o rapina consumati o tentati;
e) il furto dei fissi ed infissi;
f) le spese mediche sostenute dall’Assicurato e/o dal suo nucleo familiare in conseguenza di lesioni corporali subite in occasione di furto, estorsione, rapina consumata o tentata;
g) il furto o la rapina, avvenuti con le modalità descritte nelle lettere a) e b), delle cose assicurate portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale, nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura entro i confini dell’Italia, della Svizzera e degli Stati dell'Unione Europea.
La garanzia è inoltre estesa al seguente evento, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione “Furto”:
h) gli atti vandalici commessi sulle cose assicurate all'interno dei locali dell’abitazione indicata sul certificato di polizza.
AXA inoltre rimborsa:
i) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare;
j) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia della perdita o sottrazione alle Autorità.
Art. 2.4| Gioielli e valori in cassaforte
La garanzia di cui all’art. 2.3 - “Furto, rapina, estorsione e truffa all’interno dell’abitazione” si estende ai gioielli e valori chiusi in cassaforte. In caso di furto, la garanzia è operante a condizione che l'autore del furto abbia violato la cassaforte mediante rottura, scasso o l’asportazione della stessa, o con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili.
Art. 2.5| Scippo e rapina all’esterno dell’abitazione
AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di scippo o rapina subiti dall’Assicurato e/o dal suo nucleo familiare all’esterno dell’abitazione.
Sono inoltre comprese in garanzia le spese mediche sostenute in conseguenza a lesioni corporali subite in occasione degli eventi di cui sopra.
Art. 2.6| Guasti causati dai ladri
AXA indennizza, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, i guasti causati dai ladri a:
1. fissi e infissi posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed altresì alle parti della casa costituenti i locali stessi;
2. recinzioni e cancelli (carrabili e/o pedonali automatizzati e non), posti a riparo e protezione dell’area che delimita l’accesso dei locali che contengono le cose assicurate.
Cosa non assicuro
Art. 2.7| Esclusioni comuni
Sono esclusi i danni:
1. verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulto popolare, sciopero, sommossa, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia connesso a tali eventi;
2. verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazione, alluvione, purché il sinistro sia connesso a tali eventi;
3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato oppure:
• da persone che abitano con loro o occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
• da persone per le quali l’Assicurato o il Contraente devono rispondere;
• da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;
• da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità fino al 3° grado, anche se non coabitanti;
4. avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se la disabitazione dei locali contenenti i beni assicurati si prolunga per più di 45 giorni consecutivi. Limitatamente ai gioielli e valori, l’esclusione decorre dalle ore 24.00 del 21° giorno;
5. indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso, o altri eventuali pregiudizi;
6. causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall’autore del sinistro;
7. a gioielli e valori inerenti le attività professionali.
Art. 2.8| Ulteriori esclusioni specifiche
Fermo restando quanto stabilito all’art. 2.7 - “Esclusioni comuni”, valgono altresì le seguenti esclusioni.
Truffa presso l’abitazione (art. 2.3)
Sono esclusi i danni conseguenti all’acquisto di beni o servizi e/o la sottoscrizione di impegni contrattuali.
Scippo e rapina all’esterno dell’abitazione (art. 2.5)
Sono esclusi gli oggetti:
1. destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti del suo nucleo familiare;
2. in possesso a persone di età inferiore a 14 anni, salvo che abbiano subito lo scippo o la rapina, accompagnati da persone maggiorenni.
Come mi assicuro
Art. 2.9| Destinazione d’uso dell’abitazione
L’assicurazione è prestata a condizione che i locali siano adibiti a civile abitazione, compresi gli eventuali uffici o studi professionali se coesistenti. Le eventuali pertinenze devono essere ad esclusivo servizio dell’unita immobiliare.
Art. 2.10| Caratteristiche costruttive
La garanzia di cui all’art. 2.3 - “Furto, rapina, estorsione e truffa all’interno dell’abitazione” è prestata a condizione che l’unità immobiliare abbia pareti esterne e copertura costruite in materiali incombustibili e/o in legno. Inoltre, qualora la linea di gronda sia posta verticalmente a meno di 4 metri dal suolo, il tetto della casa dovrà essere costruito in cemento o laterizio armato senza lucernari o con lucernari protetti con inferriate o con vetrocemento armato non apribile.
Art. 2.11| Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato
La garanzia di cui all’art. 2.3 - “Furto, rapina, estorsione e truffa all’interno dell’abitazione” è prestata a condizione che ogni apertura verso l’esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situate in linea verticale a meno di 4 metri:
• dal suolo o da superfici acquee,
• da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale)
sia difesa, per tutta la sua estensione da:
• robusti infissi realizzati in uno dei seguenti materiali:
- legno,
- materia plastica rigida,
- vetro stratificato di sicurezza,
- metallo o lega metallica
e chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,
• oppure da inferriate fissate nel muro (nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture purché queste non permettano l’ingresso in casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture).
Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto:
1. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
2. se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte del fabbricato con caratteristiche costruttive conforme all’art. 2.10 - “Caratteristiche costruttive”, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
3. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, oppure attraverso breccia o sfondamento del
fabbricato non avente caratteristiche conformi all’art. - 2.10 “Caratteristiche costruttive”, verrà applicato uno scoperto del 20%;
4. se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non siano posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi sia presenza di persone, verrà applicato uno scoperto del 20%;
5. se l’impianto d’allarme dichiarato in polizza risulta inattivo e non vi sia presenza di persone, verrà applicato uno scoperto del 20%.
Art. 2.12| Dimora saltuaria
In caso di dimora saltuaria, la garanzia di cui all’art. 2.3 - “Furto, rapina, estorsione e truffa all’interno dell’abitazione”, opera qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione degli oggetti pregiati, gioielli e valori per i quali la garanzia è limitata al temporaneo periodo di permanenza nell’abitazione da parte dell'Assicurato o del nucleo familiare. Si intende quindi non operante quanto indicato al punto 4. dell’art. 2.7 - “Esclusioni comuni”.
I danni da furto, rapina ed estorsione sono indennizzati con uno scoperto del 20%, salvo se avvenuti durante il periodo di abitazione. In caso di concomitanza con altra riduzione prevista in polizza (art. 2.11 - “Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato”) verrà applicata la somma delle riduzioni con il massimo del 40%.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 13.2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.
Art. 2.13| La forma di assicurazione
Tutte le garanzie della sezione “Furto” sono prestate nella forma “a primo rischio assoluto”, per la quale AXA risponde dei danni sino alla somma assicurata indicata sul certificato di polizza, indipendentemente dal valore totale del bene, senza l’applicazione dell’art. 1907 C.C.
Art. 2.14| Limiti territoriali
Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia. Inoltre la garanzia:
• "Furto e rapina delle cose portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale in villeggiatura" è valida anche in Svizzera, Regno Unito e Stati dell’Unione europea;
• "Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione" è valida in tutto il Mondo.
Art. 2.15| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
Formula | Cose | Limite di indennizzo per anno assicurativo |
Furto Globale Art. 2.1 punto 1. | Contenuto | Somma assicurata con i limiti: -per i gioeilli del 40% della somma assicurata con il massimo di 8.000 euro - per i valori 500 euro - per singolo oggetto pregiato 15.000 euro - per le cose nelle pertinenze non comunicanti con i locali dell’abitazione 5% della somma assicurata Furto con il limite di 1.000 euro per singolo oggetto, ad eccezione degli oggetti particolari il cui limite è di 300 euro per singolo oggetto (escluso impianto di allarme) |
Formula | Cose | Limite di indennizzo per anno assicurativo |
Furto Analitico Art. 2.1 punto 2. | Arredamento | somma assicurata |
Oggetti pregiati e particolari | somma assicurata | |
Gioielli e Valori | somma assicurata con il limite di 1.000 euro per i valori | |
Cose nelle pertinenze non comunicanti con i locali dell’abitazione | per singolo oggetto 50% della somma assicurata con il massimo di 2.500 euro ad eccezione degli oggetti particolari il cui limite è di 300 euro per singolo oggetto (escluso impianto di allarme) | |
Xxxxx, rapina, estorsione e truffa Art. 2.3 lettera g) | Cose portate in villeggiatura | 10% della somma assicurata (contenuto per la formula globale; arredamento per la formula analitica) con sottolimite di 500 euro per i gioielli e valori |
Garanzia | Limite di indennizzo per anno assicurativo (Validi per entrambe le formule) | Scoperto e/o fran- chigia per sinistro |
Furto, rapina, estorsione e truffa all’interno dell’abitazione Art. 2.3 | Furto, rapina, estorsione somma assicurata | - |
Furto di fissi ed infissi 2.000 euro | ||
Spese mediche 2.000 euro | ||
Duplicazione documenti personali 250 euro | ||
Spese di rifacimento serrature a seguito di perdita o sottrazioni delle chiavi 750 euro | - | |
Truffa 500 euro | - | |
Gioielli e valori in cassaforte Art. 2.4 | somma assicurata con limite del 30% della somma assicurata per i valori | - |
Scippo e rapina all’esterno dell’abitazione Art. 2.5 | Spese mediche 2.000 euro | - |
somma assicurata con i seguenti sottolimiti: Dispositivi elettronici 50% della somma assicurata con il massimo di 200 euro per singolo oggetto Gioielli e valori - 40% della somma assicurata contenuto per i gioielli, con il limite di 500 euro per i valori (formula globale) - somma assicurata gioielli e valori con il limite di 1.000 euro per i valori (formula analitica) | ||
Guasti causati dai ladri Art. 2.6 | Somma assicurata | - |
Art. 2.11 - “Mezzi di chiusura e protezione del fabbricato”: si applica uno scoperto del 20% in base a quanto disciplinato ai punti 3, 4 e 5.
Art. 2.12 - “Dimora saltuaria”: salvo che il furto sia avvenuto durante il periodo di abitazione, si applica uno scoperto del 20% ed in concomitanza con altra riduzione prevista in polizza, verrà applicata la somma delle riduzioni con il massimo del 40%.
Cosa assicuro
Art. 3.1| Oggetti assicurabili e il loro valore
Le garanzie sono operanti esclusivamente per gli oggetti il cui mercato di riferimento è quello dell’arte, dell’antiquariato e/o del modernariato e degli strumenti musicali (come da Glossario).
Si precisa che:
• per gli oggetti d’arte, sono assicurabili gli oggetti il cui valore unitario è inferiore o uguale a
100.000 euro;
• per gli strumenti musicali, sono assicurabili gli strumenti musicali il cui valore unitario è inferiore o uguale a 30.000 euro.
Art. 3.2| Tutela delle opere d’arte e degli strumenti musicali
AXA indennizza i danni materiali e diretti a seguito di eventi non espressamente esclusi all’art. 3.3
- “Esclusioni comuni” e all’art. 3.4 - “Ulteriori esclusioni specifiche”, che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate.
Alcuni esempi di eventi coperti dalla garanzia:
• incendio;
• furto e rapina;
• restauro in seguito a: xxxxx xxxxxxxxxxx (ad es. la caduta del quadro a seguito di distacco del chiodo), danni da acqua condotta, danni da fenomeno elettrico.
• deprezzamento eventualmente riconosciuto a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza (solo per gli oggetti d’arte);
• terrorismo;
• atti di terzi a seguito di:
- usurpazione di pubblici poteri;
- scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- tumulti o sommosse civili;
- atti vandalici o di sabotaggio.
Cosa non assicuro
Art. 3.3| Esclusioni comuni
Sono esclusi i danni:
1. causati da o dovuti a continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell’aria;
2. causati da o dovuti a esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l’illuminazione delle cose assicurate;
3. causati da o dovuti a stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento delle cose assicurate;
4. causati da o dovuti a tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori;
5. causati da o dovuti a operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo, effettuata da personale non specializzato ovvero con mezzi e metodologie non idonee;
6. dovuti a funzionamento, usura e/o guasto di meccanismi, apparati elettrici od elettronici;
7. causati, agevolati, dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l’Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili;
8. conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio, causati, determinati od agevolati con dolo di parenti, fino al terzo grado, od affini, se conviventi, del Contraente o dell’Assicurato o di persone del cui operato essi debbano rispondere;
9. conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo di dipendenti del Contraente o dell’Assicurato, nonché di coloro che sono incaricati
della sorveglianza dei locali;
10. causati da o dovuti a ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere anche se rilevati in occasione di inventario;
11. causati da o dovuti a estorsione, truffa o appropriazione indebita;
12. di furto, tentato o consumato, allorché l’autore si sia introdotto nell'ubicazione descritta in polizza:
a) senza violare le difese esterne descritte mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili o di chiavi false; equivale ad uso di chiavi false l’uso fraudolento di chiavi autentiche;
b) in modo clandestino e con asportazione della refurtiva a locali o aree chiuse, senza violare le difese esterne come indicato alla lettera a).
13. causati da o dovuti a atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
14. causati da o dovuti a esplosioni o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
15. perdite, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:
• da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
• dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
• da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
• dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L’esclusione non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare quando essi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
• da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
16. consequenziali ed indiretti, cioè che non riguardino la materialità degli oggetti d'arte costituenti la somma assicurata totale;
17. verificatisi in occasione di:
• eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
• frane, valanghe e slavine;
• maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta;
• inondazioni e alluvioni;
• terremoti.
Art. 3.4| Ulteriori esclusioni specifiche
Fermo restando quanto stabilito all’art. 3.3 - “Esclusioni comuni”, valgano altresì le seguenti esclusioni.
Oggetti d’arte (art. 3.1)
Sono esclusi:
1. gli oggetti fragili, i francobolli, le monete, i gioielli e i preziosi in genere;
2. i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
3. i danni causati da o dovuti ad uso improprio degli oggetti d'arte costituenti la somma assicurata totale.
Strumenti musicali (art. 3.1)
Sono esclusi gli strumenti elettrici o elettronici, gli strumenti di metallo prezioso (ad es. flauto traverso) e gli strumenti a percussione.
Inoltre, sono esclusi i danni:
1. da deterioramenti aventi la loro origine in un’operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo;
2. da furto o sparizione degli strumenti musicali lasciati su veicoli incustoditi, all’aperto in luoghi accessibili e non protetti;
3. da eventuale deprezzamento conseguente al sinistro;
4. durante i trasporti via nave;
5. alle custodie, quali graffi, rigature, ammaccature e quant’altro sia riconducibile a danno o deterioramento puramente estetico;
6. alle corde, alle ance, ai plettri e alle pelli;
7. verificatisi in occasione di allagamenti.
Come mi assicuro
Art. 3.5| La forma di assicurazione
La garanzia è prestata nella forma di assicurazione “a valore intero”, ossia la forma che prevede la copertura del valore totale dell’oggetto di fronte all’applicazione della regola proporzionale prevista dall’art. 1907 C.C.
Art. 3.6| Trasporto delle cose costituenti la somma assicurata totale (relativa agli oggetti d’arte)
L'assicurazione vale esclusivamente per l’ubicazione specificata nel certificato di polizza, pertanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose costituenti la somma assicurata totale vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati nel certificato di polizza senza il preventivo consenso di AXA. Tuttavia, se entro 30 giorni dal giorno in cui avrà ricevuto l'avviso di spostamento, AXX xon avrà dichiarato di voler recedere dal contratto, l'assicurazione si intende valida nella nuova ubicazione.
Art. 3.7| Trasporto delle cose costituenti la somma assicurata totale (relativa agli strumenti musicali)
In caso di trasporto, ogni strumento musicale deve essere rinchiuso in contenitori adeguati alla sua natura. Per i trasporti con veicoli, lo strumento musicale deve essere caricato in modo tale che, in assenza di incidenti, sia protetto con opportuna custodia dai normali urti e scuotimenti che si producano durante il viaggio. Inoltre, i veicoli – quando non sono in circolazione – devono obbligatoriamente sostare in parcheggi sorvegliati, curando che il bene assicurato non risulti visibile dall’esterno dei veicoli stessi, o ricoverati in locali aventi protezioni corrispondenti a quanto riportato all’art. 3.13 - “Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato”.
Le spedizioni ferroviarie ed aeree devono essere fatte con dichiarazione di valore. Per i viaggi aerei lo strumento musicale deve essere caricato in cabine o stive pressurizzate e riscaldate.
Allorché lo strumento musicale viene movimentato e/o trasportato a mano, le garanzie di polizza operano nell’ambito di cui all’art. 3.8 - “Estensione territoriale (relativa agli strumenti musicali)” ed unicamente e limitatamente contro:
• il furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto a mano;
• il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o tiene a mano lo strumento musicale;
• lo scippo dello strumento musicale;
• la rapina e l’estorsione.
L’assicurazione è operante esclusivamente per il Contraente/Assicurato o per la persona incaricata del trasporto / movimentazione a mano che non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio e che non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dello stesso strumento musicale.
In caso di morte o di intervenuta incapacità d’intendere e di volere del Contraente/Assicurato, la garanzia trasporto è da considerarsi sospesa sino all’atto dell’avvenuta voltura del contratto.
Art. 3.8| Estensione territoriale (relativa agli strumenti musicali)
La presente assicurazione vale nei territori dell’Europa Geografica, esclusi i Paesi ex U.R.S.S. (salvo Paesi Baltici) e i seguenti Paesi della ex Jugoslavia: Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Montenegro, Serbia.
Art. 3.9| Deroga alla proporzionale. Nuove acquisizioni. Esclusioni. Incrementi di valore
A parziale deroga dell’art. 12.27 - “Assicurazione Parziale”, si conviene tra le Parti che non si farà luogo all’applicazione della proporzionale, qualora il valore della somma assicurata totale maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore totale degli oggetti d’arte presenti nell’ubicazione assicurata al momento del sinistro. Qualora il limite del 20% venisse superato, per evitare l'applicazione di quanto disposto all’art. 12.27 menzionato, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione ad AXA.
Art. 3.10| Destinazione d’uso del fabbricato
L’assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui l’unità immobiliare assicurata o contenente le cose assicurate fa parte, sia per almeno 2/3 della superficie coperta, adibito a civile abitazione, uffici o studi professionali.
La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.
Art. 3.11| Destinazione d’uso dell’abitazione
L’assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti gli oggetti assicurati siano adibiti esclusivamente a civile abitazione o a studio privato, se coesistente.
Art. 3.12| Caratteristiche costruttive
Le caratteristiche costruttive del fabbricato devono essere conformi ad una delle seguenti tipologie:
1. Tipo A (tradizionale) Edificio con pareti esterne e manto esterno del tetto costruite con materiali incombustibili per almeno il 75% della superficie totale delle stesse. Tutte le altre strutture, compresa l’impermeabilizzazione o il rivestimento, possono essere interamente costruite in materiale combustibile.
2. Tipo B (in legno) Edificio con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all’epoca di costruzione. Il manto esterno del tetto e tutte le altre strutture possono essere costruiti in qualsiasi materiale.
Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrate tramite idonei dispositivi di fissaggio.
Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Art. 3.13| Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato
Nel caso di furto, rapina o estorsione, la garanzia è operante a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situata in linea verticale a meno di 4 metri:
• dal suolo o da superfici acquee,
• da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale)
sia difesa, per tutta la sua estensione da:
• robusti infissi realizzati in uno dei seguenti materiali:
- legno,
- materia plastica rigida,
- vetro stratificato di sicurezza,
- metallo o lega metallica
e chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,
• oppure da inferriate fissate nel muro (nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse
aperture purché queste non permettano l’ingresso in casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture).
Per somma assicurata pari o superiore a 150.000 euro è necessario avere l’impianto d’allarme attivo ogni qual volta non vi sia presenza di persone.
Resta espressamente convenuto tra le Parti che:
1. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponde l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
2. se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte del fabbricato con caratteristiche costruttive conformi all’art. 3.12 “Caratteristiche costruttive”, AXA corrisponde l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
3. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, oppure attraverso breccia o sfondamento del fabbricato non avente caratteristiche conformi all’art. 3.12 - “Caratteristiche costruttive”, viene applicato uno scoperto del 20%;
4. se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone, viene applicato uno scoperto del 20%;
5. se l’impianto d’allarme risulta inattivo, per le somme superiori a 150.000 euro verrà applicato uno scoperto del 20%.
Art. 3.14| Disabitazione
Premesso che per disabitazione s’intende quando né il Contraente o l'Assicurato o i familiari od abituali conviventi degli stessi, né dipendenti o personale di servizio dimorino di notte nei locali assicurati, l'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali restano disabitati per un periodo massimo di 45 giorni consecutivi all'anno.
Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni di furto avvenuti dopo il 45° giorno di disabitazione consecutiva.
Art. 3.15| Limiti territoriali
Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia.
Art. 3.16| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
Garanzia | Limite di indennizzo per anno assicurativo | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
Tutela delle opere d’arte e degli strumenti musicali Art. 3.2 | Opere d’arte somma assicurata | - |
Strumenti musicali somma assicurata | 50 euro |
Art. 3.13 - “Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato”: si applica uno scoperto del 20% in base a quanto disciplinato ai punti 3, 4 e 5.
Cosa assicuro
Art. 4.1| Assicurato
I soggetti assicurati sono l’Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare.
Art. 4.2| Certificato di polizza
Nel certificato di polizza sono indicati: l’Assicurato con le relative informazioni, il massimale assicurato e le garanzie acquistate.
Art. 4.3| Oggetto dell’assicurazione
AXA tiene indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se civilmente responsabile ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi per:
• morte, lesioni corporali;
• distruzione o deterioramento di cose;
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell’ambito dei rischi assicurati connessi alle garanzie che seguono.
Si precisa che è coperto ogni fatto accidentale che procuri un danno a terzi, salvo se non escluso negli articoli 4.10 - “Esclusioni comuni” e 4.12 - “Ulteriori esclusioni specifiche”.
L’assicurazione copre anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico.
Art. 4.4| Responsabilità civile nella vita privata
La garanzia opera in conseguenza di ogni fatto accidentale, verificatosi nell’ambito della vita privata e di relazione, che causa un danno a terzi.
Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:
nell’abitazione
1. la conduzione dell’abitazione e delle relative pertinenze;
2. la proprietà ed uso del contenuto in genere, apparecchi domestici, antenne televisive e/o ricetrasmittenti, parabole radio telericeventi;
3. la somministrazione di cibi e bevande agli ospiti;
4. l’organizzazione di feste familiari o tra amici;
5. l’attività di badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni;
6. i danni causati a terzi da badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici e i danni fisici subiti dagli stessi, entrambi durante lo svolgimento delle loro mansioni. La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa eventualmente intraprese dall’INAIL e/o dall’INPS nei confronti dell’Assicurato;
nel tempo libero
7. la proprietà o l’uso di biciclette, anche elettriche (da intendersi esclusivamente quelle con pedalata assistita di potenza massima fino a 0,25 kw), di monopattini, anche elettrici purché di potenza massima non superiore a 0,50 kw, velocipedi in genere, carrozzine per disabili anche a motore, golf cars, hoverboard e attrezzature da giardino a motore non soggette ad obbligo di assicurazione RCA;
8. l’uso di camere d’albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione dell’abitazione saltuaria con il relativo contenuto;
9. la pratica del campeggio;
10. la detenzione o l’uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti;
11. la pratica di sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere, e il modellismo, anche a motore. Inoltre, la garanzia si estende alla proprietà e all'uso di aeromobili giocattolo, aeromodelli, aeromobili a pilotaggio remoto di massa operativa al decollo fino a 900 grammi, a condizione che l'utilizzo di quest'ultimi avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti al momento del sinistro disciplinate dal regolamento ENAC ed. III e successive modifiche.
12. la proprietà e l’uso di natanti a vela o senza motore, lunghe fino a 6,50 mt, windsurf, surf e kitesurf;
13. l’attività di volontariato;
14. la proprietà e l’uso di animali domestici diversi da cani e gatti (es. cavalli, roditori, conigli ecc.) ;
nella famiglia con figli:
15. i fatti di figli di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano all’estero per vacanze studio, purché facenti parte del proprio nucleo familiare. Qualora l’Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l’altro genitore purché facciano parte del nucleo familiare dell'altro genitore);
16. la mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all’Assicurato, comprese le lesioni che possono subire;
17. la partecipazione, in qualità di genitore, agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell’ambito del centro scolastico;
18. l’utilizzo di appartamenti o camere in affitto, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell’Assicurato al momento del sinistro;
19. l’attività di babysitter (addetti alla cura dei figli dell’Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni;
20. i danni fisici involontariamente causati a babysitter;
21. i fatti dei figli minori dell’Assicurato quando sono affidati a persone, non facenti parte del nucleo familiare dell’Assicurato, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l’attività di sorveglianza.
Per le famiglie con figli minori la garanzia è estesa:
22. alla messa in moto o alla guida di:
a. veicoli e natanti a motore da parte di figli minori od incapaci per legge, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è rivalsa da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per mancanza della relativa abilitazione da parte del guidatore;
b. ciclomotori da parte di figli minori o incapaci per legge, nel caso in cui vi sia rivalsa da parte dell’assicuratore della RC obbligatoria, o quest’ultima non risponda per violazione delle norme di legge sul trasporto di persone;
23. ai figli minori dell’Assicurato, considerati terzi fra di loro, quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi un’invalidità permanente. La garanzia deroga quanto riportato nel successivo art. 4.11 - “Persone non considerate terzi”.
Inoltre, la garanzia opera per i danni:
24. materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio che derivano:
1) dalla conduzione dell’abitazione abituale e/o saltuaria e del relativo contenuto;
2) dall’utilizzo di camere d’albergo, locali di villeggiatura o comunque ad uso temporaneo o saltuario, inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo contenuto se di proprietà di terzi;
3) dalla pratica del campeggio svolta all’interno di camping regolarmente autorizzati;
25. da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente garanzia;
26. da inquinamento accidentale dell’acqua e/o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Art.4.5| Responsabilità civile per la proprietà e l’uso di cani e gatti
La garanzia opera per i danni causati a terzi da cani e gatti di proprietà o in uso all’Assicurato ed al nucleo familiare.
Se il cane assicurato viene temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, sono compresi i danni che l’animale arreca alle persone, diverse dal custode, ed alle loro cose ed animali.
Art.4.6| Responsabilità civile per la proprietà dell’abitazione
In caso di comproprietà, l’assicurazione vale anche per i comproprietari della medesima abitazione assicurata.
La garanzia opera in conseguenza di un fatto accidentale inerente la proprietà del fabbricato adibito ad abitazione.
Sono comprese le pertinenze, le recinzioni fisse, i cancelli anche automatizzati, i box auto pertinenziali, i pannelli solari e/o fotovoltaici, le antenne, le parabole, i giochi, le attrezzature sportive, gli impianti sportivi, gli impianti fissi all’aperto, le piscine, i parchi, gli alberi, le strade private e le vie di accesso purché realizzati nella casa e negli spazi ad essa adiacenti.
È compresa la responsabilità civile dell’Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione anche se rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni, a condizione che:
• siano stati designati i responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs. n. 81/2008);
• i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività;
• le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente abilitate all’esercizio ed in regola con la normativa vigente ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell’attività.
Inoltre, la garanzia opera per i danni:
1. materiali e diretti causati a cose di terzi derivanti da incendio, implosione, esplosione e scoppio della casa assicurata;
2. da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia “Responsabilità civile per la proprietà dell’abitazione”;
3. conseguenti a inquinamento accidentale dell’acqua e/o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;
4. da spargimento d’acqua causato da guasto o da rotture accidentali di tubazioni, condutture e impianti idrici ed igienici della casa assicurata;
5. da rigurgiti di fogna causato da rottura accidentale di tubazioni, condutture e impianti idrici ed igienici della casa assicurata;
6. da spargimento d’acqua causato da cedimento strutturale del fabbricato.
Art.4.7| Responsabilità civile del proprietario che dà in affitto o in comodato d’uso l’abitazione
La garanzia è prestata per la responsabilità civile dell’Assicurato in qualità di proprietario dell’abitazione concessa in locazione o in comodato d’uso.
La garanzia opera per i fatti riguardanti la conduzione e/o l’utilizzo dell’abitazione, nonché l’uso del contenuto, la cui responsabilità civile ricade a qualunque titolo sul locatore, per:
1. danni causati a terzi dai conduttori dell’abitazione;
2. morte e lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall’art.583 del Codice Penale, subite dai conduttori dell’abitazione.
Inoltre, la garanzia opera per danni:
3. da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente garanzia;
4. conseguenti a inquinamento accidentale dell’acqua e/o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.
Art.4.8| Responsabilità civile per l’attività di B&B e/o affitta camere
La garanzia opera per i danni subiti da terzi in qualità di “ospite del servizio alloggio e/o prima colazione”. La garanzia è estesa alla proprietà e all'esercizio di piscine da parte dell'Assicurato.
La garanzia è prestata a condizione che:
• l’abitazione sia adibita a dimora abituale e residenza anagrafica dell’Assicurato;
• l'attività di B&B e/o affitta camere è esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi Regionali vigenti (e successive integrazioni e/o modifiche) e per un massimo di sei posti letto;
• le prestazioni offerte siano esclusivamente:
- pulizia dei locali e fornitura della biancheria;
- somministrazione di alimenti limitatamente alla prima colazione.
Art. 4.9| Responsabilità civile dell’affittuario verso il proprietario dell’abitazione
La garanzia opera per i danni materiali e diretti causati da incendio, implosione, esplosione, scoppio all’abitazione condotta in affitto dall’Assicurato/conduttore e/o dal suo nucleo familiare. Inoltre, se l’abitazione è concessa in affitto ammobiliata, la garanzia è estesa all’arredamento del locatore.
Cosa non assicuro
Art. 4.10| Esclusioni comuni
Esclusioni comuni a tutte le garanzie di cui agli articoli da 4.4 a 4.8. Sono esclusi i danni:
1. alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
2. alle cose che derivano da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli previsti nell’art. 4.4 - “Responsabilità civile nella vita privata” al punto 24 e nell’art. 4.6 “Responsabilità civile per la proprietà dell’abitazione” al punto 1.;
3. ai locali ed al contenuto dell’abitazione abituale tenuta in affitto;
4. da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne quanto previsto nell’art. 4.4 - “Responsabilità civile nella vita privata” ai punti 7. e 22.;
5. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti nell’art. 4.4 - “Responsabilità civile nella vita privata” al punto 12.;
6. da furto;
7. derivanti dalla proprietà dell’abitazione, salvo se acquistata la garanzia di cui all’art. 4.6 - “Responsabilità civile per la proprietà dell’abitazione”;
8. derivanti dalla proprietà o uso di cani e gatti, salvo se acquistata la garanzia di cui all’art. 4.5 - “Responsabilità civile per la proprietà e l’uso di cani e gatti”;
9. derivanti dall’esercizio della caccia;
10. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l’impiego di veicoli a motore;
11. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
12. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall’Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare, salvo se acquistata la garanzia di cui all’art.
4.8 - “Responsabilità civile per l’attività di B&B e/o affitta camere”;
13. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
14. derivanti da impiego di aeromobili;
15. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi, salvo la responsabilità che derivi all'Assicurato per uso da parte di figli minori;
16. verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale;
17. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
18. derivanti da campi elettromagnetici;
19. conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
20. conseguenti a:
• inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell’art. 4.4 - “Responsabilità civile nella vita privata” al punto 26.;
• deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d’acqua, falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
• trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.
Art.4.11| Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, tranne quanto previsto per i figli minori dell’Assicurato limitatamente alle lesioni corporali.
Inoltre, qualora l’Assicurato non sia una persona fisica non sono considerati terzi:
• il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
• società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C..
Art. 4.12| Ulteriori esclusioni specifiche
Fermo restando quanto stabilito all’art. 4.10 - “Esclusioni comuni”, valgono altresì le seguenti esclusioni.
Responsabilità civile nella vita privata (Art. 4.4)
Relativamente ai fatti verificatisi nel tempo libero:
1. per la proprietà ed uso di biciclette e monopattini elettrici, di cui al punto 7., sono esclusi i danni causati da biciclette elettriche con potenza superiore a 0,25 kw e da monopattini elettrici con potenza superiore a 0,50 kw;
2. per la detenzione o l’uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti di cui al punto 10., è escluso l’impiego per la caccia;
3. per il modellismo, anche a motore, gli aeromodelli di cui al punto 11., sono esclusi i danni a modelli, anche a motore, aeromodelli ed aeromobili a pilotaggio remoto di terzi;
4. per gli aeromobili a pilotaggio remoto di cui al punto 11., sono esclusi:
• i danni causati da aeromobili a pilotaggio remoto con peso al decollo maggiore a 900 grammi;
• i danni in caso di utilizzo da parte di persone non in possesso di valide abilitazioni e attestati di competenza se previsti da norme di sicurezza o di esercizio, regolamenti o disposizioni di legge in vigore al momento del sinistro;
• i danni ad aeromobili a pilotaggio remoto, modelli, anche a motore, ed aeromodelli di terzi. Relativamente ai fatti verificatisi nella famiglia con figli:
5. per la mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all’Assicurato di cui al punto 16., sono esclusi i danni cagionati a cose di loro proprietà o in uso;
6. per i fatti dei figli minori dell’Assicurato quando sono affidati a persone non facenti parte del nucleo familiare di cui al punto 21., sono esclusi i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante;
7. per la messa in moto o la guida di ciclomotori da parte di figli minori incapaci per legge di cui al punto 22. lettera b), sono esclusi i danni a cose;
8. per le lesioni corporali che i figli minori dell’Assicurato si causino accidentalmente tra loro di cui al punto 23., sono escluse le spese sanitarie sostenute a seguito di lesioni subite.
Responsabilità civile per la proprietà e l’uso di cani e gatti (Art. 4.5)
Sono esclusi i cani a rischio elevato di aggressività e cani di razza: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e di Tipo Bull Terrier quali American Staffordshire Terrier, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier.
Queste tipologie canine possono essere assicurate nella Sezione Confido.
Responsabilità civile per la proprietà dell’abitazione (Art. 4.6)
Sono esclusi i danni:
1. da spargimento d’acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici e da cedimento strutturale del fabbricato;
2. da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
3. derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
4. derivanti dalla proprietà di abitazioni diverse da quelle assicurate.
Responsabilità civile dell’affittuario verso il proprietario dell’abitazione (Art. 4.9)
Sono esclusi i danni:
1. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
2. a cose che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo diverse da quelle riportati nell’art. 4.9 - “Responsabilità civile dell’affittuario verso il proprietario dell’abitazione”;
3. a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio, salvo se acquistata la
garanzia di cui all’art. 4.4 - “Responsabilità civile nella vita privata” di cui al punto 24.
Come mi assicuro
Art. 4.13| Limiti territoriali
Le garanzie di cui all’art.4.4 - “Responsabilità civile nella vita privata” e all’art.4.5 - “Responsabilità civile per la proprietà e l’uso di cani e gatti” operano per il mondo intero.
Art. 4.14| Destinazione d’uso dell’abitazione
L’assicurazione è prestata a condizione che l’unità immobiliare sia adibita a civile abitazione, compresi eventuali uffici o studi professionali se coesistenti. Le eventuali pertinenze devono essere ad esclusivo servizio dell’unità immobiliare.
Art. 4.15| La manutenzione del fabbricato
L’assicurazione è prestata a condizione che l’abitazione assicurata e/o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.
Art. 4.16| Applicazione Franchigia per sinistro su parti comuni
In presenza di più abitazioni assicurate con la presente polizza e facenti parti del medesimo fabbricato, in caso di sinistro sulle parti comuni si applicherà la franchigia prevista una sola volta e non tante volte quante sono le abitazioni assicurate.
Art. 4.17| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
Garanzia | Limite di risarcimento per anno assicurativo | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
Responsabilità civile nella vita privata Art. 4.4 | Danni a cose e persone massimale assicurato | - |
Danni fisici involontariamente causati a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici fino al 50% del massimale assicurato | - | |
Danni fisici involontariamente causati a babysitter fino al 50% del massimale assicurato | - | |
Danni corporali subiti dal sorvegliante dei figli minori dell’assicurato massimale assicurato | 1.000 euro | |
Danni corporali che arrecano invalidità permanente ai figli minori fino a 50.000 euro | 1.500 euro | |
Danni da incendio derivanti dalla pratica di campeggio fino al 25% del massimale assicurato | - | |
Danni causati da mezzi aerei a pilotaggio remoto massimale assicurato | 150 euro per i danni a cose | |
Danni da interruzioni o sospensione di attività massimo 10% del massimale assicurato | 250 euro | |
Danni da inquinamento accidentale massimo 50.000 euro | 500 euro | |
Responsabilità civile per la proprietà e l’uso di cani e gatti Art. 4.5 | Danni a cose e persone causati dai cani e gatti massimale assicurato | 100 euro per i danni a cose causati da cani |
Responsabilità civile per la proprietà dell’abitazione Art. 4.6 | Danni a cose e persone massimale assicurato | - |
Danni da interruzioni o sospensione di attività massimo 10% del massimale assicurato | 250 euro | |
Danni da inquinamento accidentale fino a 50.000 euro | 500 euro | |
Danni da spargimento d’acqua o rigurgiti di fogna massimale assicurato | 100 euro | |
Responsabilità civile del proprietario che da in affitto o in comodato d’uso l’abitazione Art. 4.7 | Danni a cose e persone massimale assicurato | - |
Danni da interruzioni o sospensione di attività massimo 10% del massimale assicurato | 250 euro | |
Danni da inquinamento accidentale fino 50.000 euro | 500 euro |
Garanzia | Limite di risarcimento per anno assicurativo | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
Responsabilità civile per l’attività di B&B e/o affitta camere | Danni a cose e persone massimale assicurato | 250 euro danni a cose |
Art. 4.8 | ||
Responsabilità civile dell’affittuario verso il proprietario dell’abitazione Art.4.9 | Danni a cose massimale assicurato | - |
L’applicazione della franchigia relativa ai sinistri su parti comuni è disciplinata all’art. 4.16 della presente Sezione.
Cosa assicuro
Art. 5.1| Premessa
La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx, tel. x00 00 00.000.000 Fax. x00 00 00.00.000 di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l’assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).
Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.
Per tutto quanto non è espressamente regolato nella presente Sezione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l’assicurazione in generale.
Art. 5.2| Assicurati
I soggetti assicurati sono l’Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare.
Art. 5.3| Garanzia Tutela Legale
Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela Legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata.
L’assicurazione comprende i seguenti oneri:
• le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
• le spese per l’intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’Assicurato ha la residenza;
• le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’Assicurato se autorizzato da AXA Assistance;
• le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
• le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
• le spese per il contributo unificato;
• le spese di giustizia in sede penale;
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
• le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
• le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
• le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
La garanzia è operante nell’ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:
Formula base
1. controversie relative a danni subiti dall’Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
2. controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell’Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell’articolo 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile. L’intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all’esistenza ed all’effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.
Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di responsabilità civile in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l’Assicurato nella costituzione in giudizio, AXA ASSISTANCE garantisce l’assistenza stragiudiziale finalizzata all’attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile. Per
queste ultime spese, l’Assicurato cederà ad AXA ASSISTANCE il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo capoverso del presente punto 2.). Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L’Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di responsabilità civile in primo rischio;
3. controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all’assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
4. difesa penale dell’Assicurato per reato colposo.
Formula Comfort
Se il Contraente ha acquistato la garanzia nella Formula Comfort la tutela legale è anche operante per:
5. le controversie relative a rapporti di lavoro con collaboratori domestici regolarmente assunti;
6. le controversie di natura contrattuale relative alla proprietà o locazione dell’unità immobiliare dell’Assicurato indicata sul certificato di polizza;
7. l’esercizio di azioni che l’Assicurato intende far valere in qualità di lavoratore alle dipendenze di terzi. La garanzia opera per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa, per ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali;
8. le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali di artigiani per lavori di ordinaria manutenzione, sempreché il valore in lite sia superiore a 400 euro ed inferiore a
52.000 euro.
Formula Extra Large
Se il Contraente ha acquistato la garanzia nella Formula Extra Large la tutela legale è estesa, oltre a quanto riportato nella garanzia Formula Comfort:
9. alle controversie originate da contratti stipulati dall’Assicurato, semprechè il valore in lite sia superiore a 250 euro;
10. in materia di diritto di famiglia; AXA garantisce ai coniugi assicurati il rimborso delle spese
per la presentazione dell’istanza di separazione e della successiva domanda di divorzio, nei limiti del massimale prescelto e a condizione che:
• il ricorso per la separazione consensuale sia presentato congiuntamente dagli Assicurati e che l’assistenza legale sia prestata da un unico avvocato scelto di comune accordo dai coniugi;
• il ricorso di cui sopra sia stato presentato durante la validità del presente contratto;
• tra il ricorso di separazione consensuale e la domanda di divorzio, il presente contratto sia stato in vigore senza soluzione di continuità.
11. il rimborso delle spese per la domanda di divorzio viene garantito per l’assistenza di un unico
legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati. L’attivazione della presente garanzia viene considerata come unico sinistro, per cui il massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra il ricorso di separazione e la sentenza di divorzio;
12. le controversie con Enti o Istituti di assicurazioni previdenziali e sociali.
L’assicurazione si estende ai componenti del nucleo familiare, nonché in quanto ne debba rispondere l’Assicurato stesso, ai fatti commessi dai collaboratori dell’Assicurato addetti ai servizi domestici durante l’espletamento delle loro mansioni.
Nell’ipotesi di unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate unicamente a favore del Contraente/Assicurato.
Consulenza legale telefonica
L’Assicurato, chiamando la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE, può richiedere:
• una prima consulenza legale, relativamente ai casi assicurati con la presente sezione;
• informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità giudiziarie;
• informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione di polizza.
La Centrale Operativa può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l'Assicurato in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.
Informazioni legali e burocratiche
L’Assicurato potrà rivolgersi ad AXA ASSISTANCE per ottenere le prime informazioni di natura legale relativamente a:
• acquisto e vendita di beni immobili (per esempio: acquisto di una casa);
• affitto dell’abitazione del nucleo familiare;
• condominio (per esempio: poteri dell’amministratore);
• collaboratrici domestiche (ad esempio: obblighi di legge);
• diritto delle successioni (ad esempio: accettazione dell’eredità);
• diritto di famiglia (ad esempio: formalità preliminari del matrimonio).
L’Assicurato potrà inoltre ottenere documentazione o informazioni sulle attività necessarie da compiere per:
• richiedere certificati in materia di cittadinanza, residenza, matrimonio, passaporto, patente;
• la revisione periodica di veicoli.
Inoltre, XXX ASSISTANCE fornirà su richiesta l’indicazione delle scadenze fiscali relative alla casa assicurata, a titolo di esempio le scadenze IMU o della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.
Cosa non assicuro
Art. 5.4| Esclusioni Garanzia Tutela Legale
Sono esclusi dalla garanzia:
1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze eatti in genere, ecc);
3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
4. le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto al punto 7. della Formula Comfort ed al punto 10. della Formula Extra Large;
5. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell’articolo 541 Codice di Procedura Penale;
Inoltre, la garanzia non è operante per le controversie:
6. derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente o professionale, salvo quanto previsto al punto 7. della Formula Comfort;
7. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all’assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall’Assicurato;
8. relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
9. relative ai sinistri di inquinamento dell’ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
10. relative ai sinistri causati da esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
11. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
12. relative alle azioni di sfratto per qualsiasi motivo.
Come mi assicuro
Art. 5.5| Limiti territoriali
L’assicurazione è valida per le controversie verificatisi in Italia, nei paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito ed in Svizzera.
Art. 5.6| Decorrenza della garanzia
Il sinistro si intende avvenuto nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbiano iniziato a violare norme di legge o di contratto.
A tal fine, si considera:
a. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge da parte dell’Assicurato, nel caso di procedimenti penali. La garanzia opera anche prima della notifica all’Assicurato dell’informazione di garanzia, nel caso di presentazione spontanea, invito a presentarsi e accompagnamento coattivo;
b. la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di danni extracontrattuali subiti o causati dall’Assicurato;
c. la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma contrattuale da parte dell’Assicurato o della controparte, nel caso di controversie di diritto civile di natura contrattuale, purchè siano trascorsi almeno 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa;
d. la data in cui viene compiuto il primo atto di accertamento della violazione, nei casi di opposizione a sanzioni amministrative;
e. la data di presentazione dell’istanza negli atti di volontaria giurisdizione.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della garanzia dei quali l’Assicurato sia venuto a conoscenza entro un anno dalla cessazione della garanzia stessa e che siano stati denunciati ad Axa nei termini previsti dalla legge.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Art. 5.7| Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione
L’Assicurato o il familiare per usufruire del servizio di consulenza legale quotidiana dovrà contattare la Centrale Operativa che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà ove possibile a fornire le informazioni o l’assistenza direttamente o attivando un professionista. In tal caso fornirà, entro il giorno successivo lavorativo alla richiesta, la documentazione a mezzo mail, fax o postale secondo l’indicazione dell’Assicurato. L’Assicurato verrà preavvisato telefonicamente, dell’invio della documentazione, dalla Centrale operativa il giorno successivo alla richiesta. AXA ASSISTANCE è sollevata da responsabilità in caso di mancata ricezione della documentazione e per tutto ciò che concerne l’operato del professionista.
Art. 5.8| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
Garanzia | Limite di indennizzo |
Tutela Legale Art. 5.3 | Spese per l’intervento di un legale domiciliatario fino a 2.500 euro |
Oneri per registrazione di atti giudiziari fino a 500 euro | |
Consulenza legale telefonica 3 richieste per anno | |
Informazioni legali e burocratiche 3 richieste per anno |
Cosa assicuro
Art. 6.1| Premessa
AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx, tel. x00 00 00.000.000 Fax. x00 00 00.00.000 di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l’Assicurato può rivolgersi direttamente.
AXA, lasciando invariati sia il contenuto che i limiti di tali prestazioni e senza modificare la tutela dei diritti dell’Assicurato, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al Contraente il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.
Art. 6.2| Assicurati
I soggetti assicurati sono l’Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare.
Art. 6.3| Vita digitale
Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei Sinistri di cui ai punti a), b), c), accaduti nell’ambito della vita privata, AXA assicura la protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet (furto di identità digitale, lesione della reputazione on- line, e-commerce), alle condizioni di seguito indicate:
a) Servizio di Monitoraggio
AXA fornisce all’Assicurato la possibilità di avvalersi di un sistema di monitoraggio online che identifica l’eventuale disponibilità al pubblico (sul web, sul dark web e sul deep web) di informazioni personali.
L’Assicurato ha la possibilità di eseguire il monitoraggio dei propri dati (dati di identità e dati finanziari) e di quelli dei propri familiari attraverso l’accesso ad una piattaforma online dedicata (disponibile 365 giorni all’anno, 24 ore al giorno) che effettua la scansione di siti Web.
In particolare, l’Assicurato potrà inputare e monitorare la presenza dei seguenti dati:
• data di nascita;
• numero di passaporto;
• numero patente;
• numero Carta di Identità;
• Codice Fiscale.
Inoltre, potrà inputare e monitorare la presenza dei seguenti dati anche in relazione al nucleo familiare:
• fino a 10 indirizzi email;
• fino a 10 numeri di telefono;
• fino a 10 indirizzi postali;
• fino a 10 numeri di IBAN;
• fino a 10 numeri di carte di pagamento.
A seguito dell’inserimento delle informazioni, la piattaforma fornisce:
• un indicatore sintetico del livello di rischio complessivo;
• delle segnalazioni via e-mail nel caso venissero riscontrate sul web, sul dark web e sul deep web;
• corrispondenze significative inerenti all’Assicurato;
• un piano di rimedio con azioni correttive per ciascuna corrispondenza/segnalazione.
La prestazione non fornisce consulenza legale.
Per maggiori informazioni relative a:
- contenuti del servizio (monitoraggio dei dati dell’Assicurato sul web, sul dark web e sul deep web)
- attivazione del sistema di monitoraggio e inserimento dei dati da ricercare nel web
- supporto nella comprensione delle notifiche ricevute attraverso il sistema di monitoraggio
l’Assicurato potrà contattare il numero 06.42115300 dal lunedì al giovedì dalle ore 9:30 alle ore 17 ed il venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12.
AXA si impegna ad eseguire l’attività di monitoraggio compiendo tutti gli sforzi necessari senza, tuttavia, poterne sempre garantire il risultato.
b) Assistenza Psicologica
Qualora in seguito ad atti subiti quali lesione della reputazione on-line o furto d’identità digitale, l’Assicurato abbia bisogno di assistenza psicologica per sé stesso o per il proprio nucleo familiare, la Centrale Operativa potrà organizzare una consulenza telefonica o un videoconsulto con uno specialista. L’Assicurato potrà contattare il numero 06.42115300 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 20.
c) Tutela legale
AXA fornisce l’assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali stragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in polizza.
La Garanzia comprende i seguenti oneri:
• le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
• le spese per l’intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’Assicurato ha la residenza;
• le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’Assicurato se autorizzato da AXA Assistance;
• le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
• le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
• le spese per il contributo unificato;
• le spese di giustizia in sede penale;
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
• le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
• le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
• le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
Prestazioni garantite
La garanzia è operante nell’ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:
1. lesione della reputazione on-line
Nell’ambito di questo evento sono garantiti due tipi di intervento, legale e tecnico-informatico:
• azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l’eventuale risarcimento di tali danni;
• intervento di un perito informatico per l’attività di Flooding. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall’intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro.
2. furto d’identità digitale
Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di furto d’identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il furto d’identità.
3. acquisti on-line/e-commerce
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relative esclusivamente ad
Acquisti on-line/e-commerce, di controparte. La garanzia si intende prestata per le controversie con valore in lite superiore a 400 euro ed inferiore a 50.000 euro
La prestazione di cui al punto 3. “acquisti on-line/e-commerce” ha ad oggetto quanto previsto dal Codice del Consumo: “il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:
- sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
- sono idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
Tutte le attività svolte da AXA ASSISTANCE, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto, AXA ASSISTANCE si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo sia sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.
Consulenza legale telefonica
L’Assicurato, chiamando la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE può richiedere:
• una prima consulenza legale, relativamente ai casi assicurati con la presente sezione;
• informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità giudiziarie;
• informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione di polizza.
La Centrale Operativa può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l'Assicurato in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.
d) Indennizzo
AXA indennizza le perdite patrimoniali:
• cagionate a seguito di frodi perpetrate ai danni dell’Assicurato mediante uso da parte di terzi, via internet, non autorizzato, di dati identificativi della carta di credito o di conti bancari intestati all’Assicurato stesso, per effettuare trasferimenti di denaro o per acquistare merci e servizi;
• in caso di acquisti on-line, cagionati da mancata o errata consegna del bene o da ricezione di beni non conformi al contratto. In caso di carenze quantitative o qualitative, difetti o comunque non conformità al contratto, AXA indennizzerà totalmente il costo dei beni, a fronte della consegna dei medesimi, salvo sua rinuncia espressa.
Cosa non assicuro
Art. 6.4| Esclusioni Vita digitale
Sono esclusi dalla garanzia:
1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc);
3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
4. le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all’art. 6.3 - “Vita digitale”;
5. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali,
ai sensi dell’art. 541 Codice di Procedura Penale.
Inoltre, sono escluse le controversie:
6. derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto all’art. 6.3 - “Vita digitale”;
7. di natura contrattuale, anche nei confronti di AXA o del Gruppo AXA, salvo quanto previsto all’art. 6.3 - “Vita digitale”;
8. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
9. non espressamente richiamate tra le voci dell’art. 6.3 - “Vita digitale”;
10. di natura contrattuale dell’Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene;
11. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale;
12. di natura contrattuale con un valore inferiore a 400 euro;
13. nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero “community chiuse”);
14. aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall’Assicurato;
15. nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall’Assicurato;
16. nascenti da casi di omonimia;
17. che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;
18. nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all’Assicurato;
19. derivanti da colpa grave dell’Assicurato
20. nell’ambito dell’e-commerce, gli acquisti relativi a:
- animali e vegetali;
- gioielli e/o beni preziosi, oggetti d’arte, argenteria;
- oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
- beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
- materiale digitale scaricato on-line;
- oggetti per uso industriale;
- beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
- acquisti effettuati tramite aste on-line;
- veicoli a motore e natanti;
- beni non nuovi.
21. nell’ambito del Furto di identità digitale, sono esclusi i danni a seguito del pagamento di ricatti a scopo di estorsione o di pagamenti effettuati a titolo volontario (ad es. romance scam, trucco del nipote, ecc.)
Come mi assicuro
Art. 6.5| Limiti territoriali
L’assicurazione è valida per le controversie verificatisi in Italia, nei paesi dell’Unione Europea, nel Regno Unito ed in Svizzera. Sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.
Art. 6.6| Decorrenza della garanzia
Il sinistro si intende avvenuto nel momento in cui l’Assicurato, la controparte o un terzo abbiano iniziato a violare norme di legge o di contratto.
A tal fine, si considera:
a) la data del primo evento che ha dato origine al diritto al risarcimento, nei casi di danni extracontrattuali subiti o causati dall’Assicurato,
b) la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma contrattuale da parte dell’Assicurato o della controparte, nel caso di controversie di diritto civile di natura
contrattuale, purchè siano trascorsi almeno 90 giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa.
La garanzia si estende ai sinistri che siano insorti durante il periodo di validità della garanzia dei quali l’Assicurato sia venuto a conoscenza entro un anno dalla cessazione della garanzia stessa e che siano stati denunciati ad Axa nei termini previsti dalla legge.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il sinistro è unico a tutti gli effetti.
Si considerano come unico sinistro le imputazioni penali per reato continuato.
Nelle precedenti ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.
Qualora coesistano una o più assicurazioni di tutela legale sul medesimo rischio coperto dal presente contratto, la garanzia prevista da quest’ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.
Qualora, relativamente agli acquisti on-line, le controversie dovessero riguardare beni già oggetto di apposite coperture assicurative attinenti alla protezione dell’acquisto, la garanzia opererà dopo esaurimento di quanto dovuto da queste altre assicurazioni.
Art. 6.7| Operatività della garanzia
Le prestazioni di cui all’art. 6.3 paragrafo b) Assistenza psicologica sono operative solamente in seguito alla denuncia di sinistro relativa alla garanzia Vita Digitale.
Le prestazioni di cui all’art. 6.3 paragrafo d) Xxxxxxxxxx operano solamente in seguito alla denuncia di sinistro relativa alla garanzia Vita Digitale ed esclusivamente a seguito di esito negativo di procedimento legale (sentenza passata in giudicato). Si precisa, inoltre, che in nessun caso l'indennizzo potrà essere superiore al prezzo di acquisto dl bene.
Art. 6.8| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
Garanzia | Limite di indennizzo per anno assicurativo |
Vita digitale Art. 6.3 | Spese per l’intervento di un legale domiciliatario 2.500 euro |
Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari 500 euro | |
Intervento perito informatico per lesione della reputazione on line 3 volte (3 contenuti lesivi su un’unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse) | |
Assistenza psicologica 3 consulti per sinistro, fino ad un massimo di 2 sinistri | |
Indennizzo 5.000 euro |
Cosa assicuro
Art. 7.1| Premessa
La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da AXA Assicurazioni a: Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA ASSISTANCE) Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx.
Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona purché riguardanti l’abitazione indicata nel certificato di polizza contattando la Centrale Operativa funzionante 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. Per contattare la Centrale Operativa:
• dall’Italia: numero verde 800 271 343;
• dall’estero: numero non gratuito + 39 06 42115505.
Nei casi previsti ai successivi punti 1, 2, 3, 4 e 5, AXA ASSISTANCE si obbliga a reperire ed inviare un artigiano convenzionato entro 3 ore lavorative dalla richiesta pervenuta in centrale operativa e 24 ore su 24 per tutti i giorni dell’anno. Se, per cause indipendenti dalla centrale operativa, risultasse impossibile reperire l’artigiano richiesto, AXA ASSISTANCE si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall’Assicurato fino al massimale previsto per ogni singola prestazione di assistenza dietro prestazione di idonea documentazione.
AXA ASSISTANCE si rende disponibile, su richiesta dell’Assicurato, al momento del sinistro, a convenzionare l’artigiano locale di fiducia dell’Assicurato alle tariffe previste dal proprio accordo di convenzionamento, inserendo temporaneamente il fornitore nel proprio network. In questo caso specifico non potranno essere garantite 3 ore lavorative come tempo massimo di intervento.
Art. 7.2| Pronto intervento artigiano Inivo artigiani convenzionati
1. Reperimento ed invio di un idraulico
In caso di:
• allagamento oppure infiltrazione nell’abitazione assicurata in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature, installate nei muri e nei pavimenti, dell’impianto idraulico ad essa pertinente;
• mancanza totale di acqua nell’abitazione assicurata non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
• mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell’impianto idraulico;
la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso l’abitazione assicurata un idraulico convenzionato.
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:
• i costi di uscita;
• 2 ore di costi di mano d’opera;
• i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione; restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale eccedenza.
2. Reperimento ed invio di un elettricista
In caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell’abitazione assicurata per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell’Assicurato, la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso l’abitazione un elettricista convenzionato.
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:
• i costi di uscita;
• 2 ore di costi di mano d’opera;
• i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione; restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale eccedenza.
3. Reperimento ed invio di un fabbro/falegname
Nei casi in cui:
• a seguito di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica, non sia possibile entrare nell’abitazione assicurata;
• a seguito di tentato furto, la funzionalità della porta di accesso all’abitazione è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita;
la Centrale Operativa invierà presso l’abitazione assicurata un fabbro o un falegname.
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:
• i costi di uscita;
• 2 ore di costi di mano d’opera;
• i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione; restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale eccedenza.
In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale
Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
4. Reperimento ed invio di un vetraio/serrandista
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un vetraio/serrandista in caso di rottura di un vetro o di una serranda della porta d’ingresso o delle finestre dell’abitazione a seguito di furto, tentato furto o atto vandalico, la Centrale Operativa invierà un vetraio/serrandista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:
• i costi di uscita;
• 2 ore di costi di mano d’opera;
• i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione; restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale eccedenza.
In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l’Assicurato dovrà presentare alla Centrale
Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
5. Reperimento ed invio di un termoidraulico
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti presso l’abitazione assicurata, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento.
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:
• i costi di uscita;
• 2 ore di costi di mano d’opera;
• i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione; restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale eccedenza.
6. Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.
Al momento del sinistro la Centrale Operativa valuterà l’opportunità di attivare in alternativa le prestazioni presenti nella Sezione Vivo Casa! purché acquistata.
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:
• i costi di uscita;
• 2 ore di costi di mano d’opera;
• i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione; restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale eccedenza.
7. Invio di un tecnico riparatore condizionatori
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti al condizionatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) o per guasti che non rientrino in garanzia, la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.
Al momento del sinistro la Centrale Operativa valuterà l’opportunità di attivare in alternativa le prestazioni presenti nella Sezione Vivo Casa! purché acquistata.
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:
• i costi di uscita;
• 2 ore di costi di mano d’opera;
• i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione; restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale eccedenza.
8. Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un servizio di disinfestazione (blatte, ratti, zanzare) la Centrale Operativa invierà un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione.
AXA ASSISTANCE prende a carico anche i costi relativi all’uso del materiale necessario alla disinfestazione.
9. Servizio Canal Jet e assistenza ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche
Qualora, presso il fabbricato assicurato, si verifichi l’intasamento di una delle condotte idriche- igieniche o dei sistemi di scolo (pluviali, grondaie ecc.) che servono il fabbricato assicurato e tale problema non può essere risolto senza intervento di un tecnico, la Centrale Operativa organizza l’assistenza e paga l’eliminazione dell’intasamento.
AXA ASSISTANCE prende a carico anche i costi relativi all’uso del materiale necessario alla risoluzione dell’intasamento, restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale eccedenza.
10. Ripristino dell’abitazione dopo il sinistro
Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’abitazione assicurata necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l’abitabilità dell’immobile, la Centrale Operativa provvederà al reperimento ed all’invio di un’impresa specializzata.
11. Trasloco definitivo
Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’abitazione assicurata sia divenuta definitivamente inabitabile, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell’Assicurato.
AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal sinistro.
12. Rientro imprevisto
(Garanzia valida oltre 100 km dall’abitazione abituale dell’Assicurato)
Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, si renda indispensabile il rientro immediato dell’Assicurato presso l’abitazione abituale assicurata danneggiata, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).
13. Sistemazione provvisoria d’emergenza
Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’abitazione assicurata sia danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la Centrale Operativa provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile all’abitazione.
AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al sinistro, per l’Assicurato ed eventuali familiari conviventi.
14. Invio guardia giurata
Qualora a seguito di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all’interno dell’abitazione assicurata, AXA ASSISTANCE organizzerà la vigilanza dell’abitazione mediante istituti di vigilanza.
Tale servizio verrà prestato entro le 24 ore successive al verificarsi dell’evento.
15. Auto sostitutiva a seguito di furto
Qualora l’Assicurato subisca il furto dell’autoveicolo di proprietà custodito nel box o garage pertinente all’abitazione di residenza e qualora ne sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti del luogo, AXA ASSISTANCE metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura a noleggio di cilindrata 1.200 cc a chilometraggio illimitato, da utilizzare entro i 15 (quindici) giorni successivi al sinistro, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.
La prestazione potrà essere garantita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, che in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.
Cosa non assicuro
Art. 7.3| Esclusioni comuni
Sono escluse le seguenti prestazioni:
a) nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
b) nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE per sinistri che abbiano interessato le parti comuni dell’abitazione identificata in polizza.
Art. 7.4| Ulteriori esclusioni specifiche
Fermo restando quanto stabilito all’art. 7.3 - “Esclusioni comuni”, valgono altresì per ciascuna prestazione di cui all’art. 7.2 - “Pronto intervento artigiano” le seguenti esclusioni.
Reperimento ed invio di un idraulico (Punto 1)
Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:
1. su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
2. in caso di condominio, sull’impianto idraulico generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione assicurata;
3. richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai xxxxx xxxx o di ordinaria manutenzione;
4. per danni causati dal gelo.
Reperimento ed invio di un elettricista (Punto 2)
Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:
1. in caso di condominio, sul cavo di alimentazione generale dell’edificio in cui è situata l’abitazione assicurata;
2. richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore;
3. a timers o apparecchiature similari;
4. per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall’Assicurato.
Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione (Punto 8)
Sono escluse tutte le richieste di disinfestazione la cui origine non sia da attribuire alla singola abitazione dell’Assicurato e che siano piuttosto di pertinenza condominiale.
Auto sostitutiva a seguito di furto (Punto 15)
Sono esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi e multe.
Come mi assicuro
Art. 7.5| Limiti di esposizione
I massimali e i limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi per ogni evento ed al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.
AXA ASSISTANCE non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. L’autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell’Assicurato, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui AXA ASSISTANCE abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare.
Limitatamente alle prestazioni “Rientro imprevisto”, l’esposizione di AXA ASSISTANCE deve intendersi complementare alle spese che l’Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo del carburante, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico.
In conseguenza di ciò l’Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. XXX ASSISTANCE si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l’Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad AXA ASSISTANCE.
Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno eccezionalmente rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, certificati, notule).
Art. 7.6| Responsabilità
XXX ASSISTANCE non assume responsabilità per i xxxxx conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivante direttamente e/o indirettamente da eventi esclusi dalla presente polizza.
Art. 7.7| Limiti territoriali
Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia.
Art. 7.8| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
Garanzia | Prestazione | Limite di indennizzo |
Pronto Intervento artigiano Art. 7.2 | Idraulico, elettricista, fabbro/falegname, vetraio/serrandista, termoidraulico, riparatore elettrodomestici, riparatore condizionatori | 300 euro per ciascun professionista con un massimo di 2 eventi all’anno |
Servizio di disinfestazione | 500 euro per evento con un massimo di 1 evento all’anno | |
Servizio Canal Jet e assistenza ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche | 500 euro per evento con un massimo di 1 evento all’anno | |
Ripristino abitazione dopo il sinistro | 300 euro per evento con un massimo di 1 evento all’anno | |
Trasloco definitivo | 1.500 euro per evento con un massimo di 1 evento all’anno | |
Rientro imprevisto | 300 euro per evento con un massimo di 1 evento all’anno | |
Sistemazione provvisoria d’emergenza | 300 euro per evento con un massimo di 1 evento all’anno | |
Invia guardia giurata | Servizio prestato per massimo 8 ore | |
Auto sostitutiva a seguito di furto | Periodo massimo di 3 giorni per 1 evento all’anno |
Cosa assicuro
Art. 8.1| Premessa
La gestione del servizio di Assistenza di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da AXA Assicurazioni a: Inter Partner Assistance S.A. (di seguito denominata AXA ASSISTANCE) Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx.
Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona purché riguardanti l’abitazione indicata nel certificato di polizza contattando la Centrale Operativa funzionante 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno. Per contattare la Centrale Operativa:
• dall’Italia: numero verde 800 271 343;
• dall’estero: numero non gratuito + 39 06 42115505.
Art. 8.2| Vivo Casa!
Qualora acquistata la garanzia Vivo Casa! si intendono operanti le seguenti prestazioni:
• art. 8.3 - Assistenza all’abitazione con massimale a consumo;
• art. 8.4 - Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi;
• art. 8.5 - Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati;
• art. 8.6 - Check-up Casa.
Art. 8.3| Assistenza all’abitazione con massimale a consumo
Le Prestazioni di seguito elencate, previste al punto 1 - Pronto Intervento Artigiano, e al punto 2 - Servizi di risanamento e gestione emergenza, operano in caso di evento fortuito, occorso al Fabbricato Assicurato o al suo Contenuto, che renda necessaria l’erogazione di un aiuto immediato.
1- Pronto Intervento Artigiano
AXA ASSISTANCE si obbliga a reperire ed inviare un artigiano convenzionato in modo tempestivo e comunque nel minor tempo possibile. Se, per cause indipendenti dalla Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l’artigiano richiesto, AXA ASSISTANCE si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall’Assicurato fino al massimale previsto dietro prestazione di idonea documentazione.
AXA ASSISTANCE si rende disponibile, su richiesta dell’Assicurato, al momento del sinistro, a convenzionare l’artigiano locale di fiducia dell’Assicurato alle tariffe previste dal proprio accordo di convenzionamento, inserendo temporaneamente il fornitore nel proprio network.
Per tutte le prestazioni del presente punto 1-Pronto Intervento Artigiano, AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:
• i costi di uscita;
• i costi di mano d’opera;
• i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione d’emergenza, restando a carico dell’Assicurato solo l’eventuale eccedenza.
a) Pronto Intervento di un idraulico
In caso di:
• spargimento di acqua, oppure infiltrazione nel fabbricato assicurato a seguito di rottura, guasto o otturazione delle tubature inerenti all'impianto idrico fisso, derivante dal contatore di pertinenza dell'Assicurato e poste all'interno dell'abitazione;
• mancanza di acqua nel fabbricato assicurato non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
• mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature nei muri e nei pavimenti di scarico dell’impianto idraulico;
la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso il fabbricato assicurato un idraulico convenzionato.
b) Pronto Intervento di un elettricista
In caso di mancanza della corrente elettrica, in alcuni locali e/o in tutto il fabbricato assicurato, per guasti agli interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna ed esterna, la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso l’abitazione un elettricista convenzionato.
c) Pronto Intervento di un fabbro/falegname
Nei casi in cui:
• non sia possibile entrare nel fabbricato assicurato a seguito di eventi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, furto, smarrimento, dimenticanza, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
• a seguito di furto o tentato furto, incendio, guasto della serratura, esplosione o scoppio, la funzionalità della porta principale e/o delle eventuali finestre, persiane e inferriate, che consentono l’accesso al fabbricato assicurato, risulti compromessa e la sicurezza del fabbricato assicurato non sia garantita;
la Centrale Operativa invierà presso il fabbricato assicurato un fabbro o un falegname per consentire il rientro a casa e/o ripristinare la condizione di sicurezza del fabbricato stesso, se opportuno, con la sostituzione delle serrature.
In caso di furto o tentato furto, la Centrale Operativa si riserva il diritto di richiedere all’Assicurato copia della regolare denuncia.
d) Pronto Intervento di un serrandista
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un serrandista per la rottura/malfunzionamento di una serranda del fabbricato assicurato a seguito di furto, tentato furto, atto vandalico, evento atmosferico, o guasto, la Centrale Operativa invierà un serrandista per il ripristino della funzionalità.
In caso di furto o tentato furto, la Centrale Operativa si riserva il diritto di richiedere all’Assicurato copia della regolare denuncia.
e) Pronto Intervento di un vetraio
A seguito della rottura di un vetro di una o più finestre o portefinestre del fabbricato assicurato che consentano l’accesso al fabbricato stesso, per furto, tentato furto, atto vandalico o evento atmosferico, la Centrale Operativa invierà un vetraio.
In caso di furto o tentato furto, la Centrale Operativa si riserva il diritto di richiedere all’Assicurato copia della regolare denuncia.
f) Pronto Intervento di un termoidraulico
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti presso il fabbricato assicurato di un termoidraulico a seguito del blocco o malfunzionamento della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico.
g) Pronto Intervento riparatore elettrodomestici
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un riparatore per guasti, rottura o malfunzionamento di lavatrice, asciugatrice, lavasciuga, lavastoviglie, frigorifero, congelatore, fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), o non coperti dalla garanzia di cui all’art. 8.4 – “Estensione di garanzia per elettrodomestici e dispositivi”, la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore.
h) Pronto Intervento tecnico riparatore condizionatori
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un riparatore presso il fabbricato assicurato, per guasti, rottura o malfunzionamento al condizionatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), o non coperto dalla garanzia di cui all’art. 8.4 – “Estensione di garanzia per elettrodomestici e dispositivi”, la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore.
i) Pronto Intervento tecnico specializzato in disinfestazione
Nel caso in cui l’Assicurato necessiti di un servizio di disinfestazione presso il fabbricato assicurato per disinfestarlo, a titolo esemplificativo, da blatte, ratti, zanzare, la Centrale Operativa invierà un tecnico specializzato in disinfestazione.
j) Servizio Canal Jet e di Assistenza alle condotte idriche-igieniche o dei sistemi di scolo
Qualora, presso il fabbricato assicurato, si verifichi l’intasamento di una delle condotte idriche- igieniche o dei sistemi di scolo (pluviali, grondaie ecc.) che servono il fabbricato assicurato e tale problema non può essere risolto senza intervento di un tecnico, la Centrale Operativa organizza l’assistenza e coordina l’eliminazione dell’intasamento.
k) Invio di un Tecnico del gas in caso di urgenza
In caso di dispersione di gas relativa ad un guasto accidentale delle condutture facenti parte degli impianti di distribuzione di competenza dell’Assicurato, posti al servizio dell’abitazione, la Centrale Operativa, provvederà ad inviare un tecnico che consenta di ripristinare la somministrazione del gas e farne cessare la dispersione.
2 - Servizi di risanamento e gestione emergenza
l) Ripristino dell’abitabilità
Qualora l’Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o presenza anomala di acqua in eccesso da qualsiasi causa originata, nel fabbricato assicurato, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l’abitabilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all’invio di un’impresa specializzata.
In caso di furto o tentato furto, la Centrale Operativa si riserva il diritto di richiedere all’Assicurato copia della regolare denuncia.
m) Trasloco definitivo
Qualora, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o spargimento d’acqua il fabbricato assicurato sia divenuto obiettivamente inagibile, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell’Assicurato.
AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico il costo della prestazione, purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal sinistro
n) Viaggio imprevisto
(Garanzia valida oltre 100 km dal fabbricato assicurato)
Qualora, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o spargimento d’acqua, si renda indispensabile un viaggio immediato dell’Assicurato e di eventuali familiari e/o conviventi presso il fabbricato assicurato, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).
AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico il costo della prestazione.
Qualora l’Assicurato decida di utilizzare una vettura privata per raggiungere il fabbricato assicurato, AXA ASSISTANCE potrà rimborsare le spese relative ai pedaggi e al costo del carburante necessari per l’arrivo a destinazione e ritorno. In questo ultimo caso, AXA ASSISTANCE potrà richiedere all’Assicurato tutta la documentazione necessaria atta a comprovare l’evento sinistroso.
o) Sistemazione provvisoria d’emergenza
Qualora, in seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o spargimento d’acqua, il fabbricato assicurato sia danneggiato in modo tale da non consentire il pernottamento, la Centrale Operativa provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile al fabbricato stesso.
AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al sinistro, per l’Assicurato ed eventuali familiari conviventi.
p) Pronto Intervento guardia giurata
Qualora a seguito di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni all’interno del fabbricato assicurato, AXA ASSISTANCE organizzerà la vigilanza del fabbricato stesso mediante istituti di vigilanza in base alle esigenze dell’Assicurato.
AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico il costo della prestazione.
Art. 8.4| Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi
La seguente garanzia è operante per gli elettrodomestici o i dispositivi, per i quali l’Assicurato dispone di scontrino (ricevuta o fattura) d’acquisto, di seguito elencati:
Grandi elettrodomestici - con prezzo d’acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 5.000 (IVA inclusa)
• Lavaggio: lavastoviglie, lavatrice (inclusa lavatrice con funzione asciugatura), asciugatrice;
• Freddo: frigorifero, freezer, frigo/freezer, condizionatore, cantinetta per vino;
• Cottura: fornello, forno, piano cottura, forno a microonde, cappa aspirante.
Piccoli elettrodomestici (PE) - con prezzo d’acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 2.000 (IVA inclusa)
• Tostapane, robot da cucina, bollitore, ferro da stiro, macchina da caffè, frullatore, centrifuga, estrattore di succo, aspirapolvere, deumidificatore;
Sistemi di intrattenimento - con prezzo d’acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 5.000 (IVA inclusa)
• TV (LCD, LED, OLED), DVD, lettore Blu-Ray, Home Cinema, Sistema Surround, Soundbar, Hi- Fi (lettore cd, amplificatore, giradischi, sintonizzatore, altoparlanti, cuffie audio, altoparlanti hi - fi), Console per videogiochi.
che, inoltre, rispettano i seguenti criteri:
1. esclusivo uso domestico e non professionale;
2. acquistati nuovi da un produttore/rivenditore autorizzato ad operare in Italia e con garanzia legale valida per il mercato italiano;
3. posizionati nel fabbricato assicurato e resi accessibili e disponibili al tecnico per determinare la causa del sinistro, effettuare l’intervento e/o la rimozione in sicurezza;
4. non più coperti dalla garanzia legale/convenzionale del produttore/rivenditore, o non coperti da qualsiasi ulteriore estensione di garanzia che copre già il bene;
5. con una durata della garanzia, a far data dalla scadenza della garanzia legale, di:
• 5 anni per i Grandi Elettrodomestici;
• 3 anni per i Sistemi di Intrattenimento;
• 1 anno per i Piccoli Elettrodomestici.
Per la presente garanzia sono operanti le seguenti prestazioni:
a) riparazione dell’elettrodomestico o dispositivo
La gestione dell’assistenza per la riparazione dell’elettrodomestico o dispositivo in copertura è affidata da AXA ad AXA ASSISTANCE ed opera in caso di guasto o malfunzionamento, sempre che siano disponibili i pezzi di ricambio sul mercato.
b) indennizzo dell’elettrodomestico o dispositivo
Se la riparazione non fosse possibile o il suo costo fosse superiore al valore dell’elettrodomestico o dispositivo assicurato, AXA provvede all’indennizzo decurtando il prezzo d’acquisto (comprensivo di IVA) indicato sullo scontrino (ricevuta o fattura), dell’1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene e la data del sinistro fino ad un limite massimo del 50%.
Art. 8.5| Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati
Nel caso in cui l'Assicurato richieda un intervento non coperto dalla polizza o legato ad esigenze personali non correlate ad una situazione di emergenza, la Centrale Operativa, in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno, è a disposizione dell’Assicurato per ricercare e fissare un primo appuntamento con l'artigiano o fornitore necessario, tra quelli elencati di seguito:
• idraulici;
• elettricisti;
• xxxxxx/falegnami;
• vetrai/serrandisti;
• termoidraulici;
• riparatori di elettrodomestici e condizionatori;
• tecnici specializzati in disinfestazione;
• tecnici del servizio Canal jet;
• società specializzate in asciugatura dell’abitazione;
• società specializzate in traslochi;
• guardie giurate.
La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell’Assicurato e alla disponibilità del Network. A richiesta dell’Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per fornire il nominativo ed il recapito telefonico dell'artigiano professionista. L’Assicurato, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà richiedere un preventivo di spesa per mezzo della Centrale Operativa o al momento del contatto diretto con l'artigiano professionista.
Resta inteso che tutte le spese dell’intervento e della riparazione sono a totale carico dell’Assicurato così come da lui preventivamente concordate con l’artigiano stesso.
Art. 8.6| Check Up Casa
A decorrere dalla stipula della polizza, l’Assicurato può chiedere, per la propria abitazione, uno tra i seguenti check up:
1. controllo di conformità dell’impianto elettrico;
2. controllo di conformità dell’impianto di gas-riscaldamento;
3. controllo elettrodomestici.
Per l’impianto elettrico sono previsti i seguenti controlli:
• controllo messa a terra con tester o pinza amperometrica;
• controllo telaio porta frutti a norma;
• controllo scatola elettrica porta telaio a norma;
• controllo contatore elettrico a norma e non rileva anomalie;
• controllo amperaggio sensibilità termica (no strumenti di misurazione, info viene letta sul contatore);
• controllo quadro elettrico; verifica salvavita e presenza differenziale magnetotermico funzionante per protezione da corto circuiti; verifica fili elettrici a norma; deve avere 2 valori (10 Amp per la parte luci e 16 Amp per la parte prese);
• controllo 3 scatole elettriche; verifica che i fili siano tipo IMQ e le prese di sezione dei cavi di
2.5 mm; verifica impianto di tipo sfilabile.
Per l’impianto gas-riscaldamento sono previsti i seguenti controlli:
• controllo valvole a norma UNICIGE 7129;
• controllo tubo di uscita del contatore gas a norma;
• controllo esistenza all’uscita del contatore di valvola che gestisce sia la valvola piano cottura che la valvola sotto la caldaia o scaldabagno che devono essere di tipo IMQ o UNICIGE:
• controllo tubo che dalla valvola porta il gas al piano cottura;
• controllo che gli elettrodomestici siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea;
• controllo ubicazione caldaia interna/esterna e tipologia di caldaia (camera aperta o chiusa);
• controllo scarico fumi solo in caso di scaldabagno a gas con tester che rileva i fumi di gas;
• misurazione pressione Gas con tester che rileva pressione scaldabagno a gas.
Per il controllo elettrodomestici, è previsto un controllo a scelta tra gli elettrodomestici di seguito elencati che sono presenti nell’abitazione assicurata:
Check up Lavatrice
• verifica carico acqua, elettrovalvole, tubi ingresso acqua e vaschetta detersivo;
• verifica tenuta guarnizione oblò;
• verifica motore e cinghia;
• verifica pompa scarico e tubo scarico fino al sifone;
• controllo velocità centrifuga e lavaggio e integrità cestello e trascinatori;
• controllo vibrazioni e stabilità in lavaggio e centrifuga;
• controllo blocca porta dell’oblò;
• controllo del cavo di rete;
• verifica eventuali perdite acqua in funzionamento e scarico;
• verifica messa in piano del prodotto.
Check up Lavastoviglie
• verifica linea carico acqua e scarico fino al sifone;
• verifica sportello tenuta e guarnizioni e blocca porta;
• controllo filtro vasca interno se pulito e funzionante;
• controllo della durezza dell’acqua ed eventuale taratura;
• verifica presenza sale e brillantante se utilizzato dal cliente;
• verifica del riscaldamento acqua nel caso del programma utilizzato;
• verifica del corretto posizionamento dei carrelli porta piatti e posate;
• verifica cassetto detersivo se pulito e funzionante;
• verifica dei bracci girevoli di lavaggio se liberi e efficienti;
• controllo del cavo di rete.
Check up Piano cottura
• verifica funzionale dei rispettivi fuochi e regolazioni gas ove possibile;
• verifica degli ugelli di ogni fuoco se liberi e puliti;
• verifica delle accensioni piezoelettriche di ogni fuoco se previste;
• controlli di tutti i rubinetti gas se aprono e chiudono correttamente;
• controllo strumentale di perdite gas da ogni fuoco del piano cottura;
• controllo del cavo di rete.
Check up Frigorifero
• verifica delle temperature di funzionamento del comparto frigo e freezer;
• verifica funzionale di temperatura e rumorosità del compressore;
• verifica luce interna del comparto frigo;
• verifica del termostato se libero ruotare e pulito;
• verifica dello scarico della condensa del comparto frigo fino alla vaschetta dietro al compressore;
• verifica della vaschetta di recupero condensa sulla testa del compressore frigo se pulita e funzionante;
• controllo del cavo di rete.
Check up Forno
• verifica chiusura sportello e guarnizione forno;
• verifica termostato e temperature forno;
• verifica resistenze superiori ed inferiori e grill;
• controllo del cavo di rete.
Cosa non assicuro
Art. 8.7| Esclusioni comuni
Per la garanzia di cui all’art. 8.2 - “Vivo Casa!”, nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto.
Art. 8.8| Ulteriori esclusioni specifiche
Fermo restando quanto stabilito all’art. 8.7 - “Esclusioni comuni”, valgono altresì per ciascuna prestazione di cui all’art. 8.3 - “Assistenza all’abitazione con massimale a consumo” le seguenti esclusioni.
Pronto Intervento di un idraulico (lettera a)
Sono esclusi gli interventi:
1. su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature non fisse per natura e destinazione e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
2. richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai xxxxx xxxx;
3. per danni causati da gelo.
Pronto Intervento di un elettricista (lettera b)
Sono esclusi gli interventi:
4. richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell’Ente erogatore.
Pronto Intervento tecnico specializzato in disinfestazione (lettera i)
Sono escluse le richieste di:
5. disinfestazione la cui origine non sia da attribuire al singolo fabbricato assicurato e quelle relative a specie che devono essere gestite da enti preposti.
Invio di un Tecnico del gas in caso di urgenza (lettera k)
Sono esclusi gli interventi:
6. dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del Distributore;
7. su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile;
8. dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore.
Per la garanzia di cui all’art. 8.4 - “Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi”
sono operanti le seguenti esclusioni:
9. il numero di serie o IMEI è stato modificato, manomesso o cancellato;
10. danno intenzionale, uso improprio o negligenza nell’uso dell'apparecchio;
11. danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle istallazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
12. danno materiale non correlato a guasto, ma dovuto ad una causa esterna come un danno accidentale, un danno da caduta, da ingresso di materiale indesiderato nell’elettrodomestico o dispositivo;
13. eventi atmosferici (fulmini, alluvioni e trombe d’aria);
14. guasti esterni come cablaggi, collegamenti elettrici o idraulici, tubazioni, canalizzazioni;
15. installazione errata o difettosa (incluso software difettoso);
16. processo di riscaldamento, asciugatura, pulizia, tintura, e qualsiasi danno causato dall'irraggiamento solare;
17. modifiche rispetto alla produzione e allo scopo originali;
18. alterazione o azione di richiamo avviata da o sotto la responsabilità del produttore;
19.componenti di isolamento termico del bene;
20.guasto del pixel se il numero o la posizione non superano il limite accettabile dal produttore; 21.hardware aggiunto dopo l'acquisto dell'apparecchio;
00.xx responsabilità di una terza parte per colpa o danno (produttore, rivenditore, distributore, errata installazione, manomissione per tentata riparazione, epidemic failure o qualsiasi altra persona);
23.componenti estetici, materiali di consumo e parti soggette ad usura, accessori o periferiche come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cavi, cestelli per lavastoviglie, accessori del forno, telecomando, parti di vetro del bene, lampadine, tubazioni, fusibili, manopole, coperture, simboli, ecc;
24.i danni causati da graffi, scheggiature, macchie, ruggine o corrosione; 25.qualsiasi costo derivante dal mancato utilizzo dell'apparecchio;
26.protezione inadeguata o insufficiente contro i rischi di aumento della potenza elettrica.
Come mi assicuro
Art. 8.9| Operatività Assistenza all’abitazione con massimale a consumo
Si precisa che la garanzia di cui all’art. 8.3 - “Assistenza all’abitazione con massimale a consumo” opera fino al massimale e alle limitazioni indicate all’art. 8.13 - “Tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”. L’eventuale massimale residuo non è cumulabile con il sinistro successivo. Il massimale indicato è al lordo di imposta o altro onere stabilito per legge. In tutti i casi in cui le prestazioni eccedono il massimale, il costo è a carico dell’Assicurato. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla Centrale Operativa al momento del sinistro con l’indicazione del relativo importo preventivo. L’importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all’effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della Centrale Operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.
L’Assicurato ha facoltà di scegliere se accettare la prestazione o richiedere una soluzione alternativa nell’ambito delle prestazioni a disposizione.
Salvo quanto diversamente specificato all’interno delle singole prestazioni, la copertura opera per il fabbricato assicurato, per le pertinenze e le parti comuni, l’assistenza avverrà compatibilmente con la struttura, il tipo di intervento richiesto e la strumentazione necessaria per lo stesso intervento; la valutazione di fattibilità dell’intervento in copertura è ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa al momento della richiesta o in seguito al primo sopralluogo.
Art. 8.10| Limiti di esposizione
AXA ASSISTANCE non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall’Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. L’autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell’Assicurato, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui AXA ASSISTANCE abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno eccezionalmente rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, certificati, notule).
XXX ASSISTANCE non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore.
In riferimento alla prestazione di cui alla lettera o) Viaggio imprevisto, nel caso di rientro da un viaggio in corso, l’esposizione di AXA ASSISTANCE deve intendersi complementare alle spese che l’Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, etc., che devono pertanto considerarsi a suo carico. In conseguenza di ciò l’Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. XXX ASSISTANCE si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l’Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad AXA ASSISTANCE.
Art. 8.11| Decorrenza della garanzia Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi
La garanzia di cui all’art. 8.4 - “Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi”, opera con un periodo di carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza e fino al massimale indicato all’art. 8.13 - “Tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie”.
Art. 8.12| Operatività del servizio Check up Casa
Si precisa che il controllo Elettrodomestici relativo al servizio di cui all’art. 8.6 - “Check up Casa” verrà effettuato da fornitori convenzionati e potrà essere richiesto una volta per anno assicurativo, per tutta la durata del contratto e purché la garanzia “Vivo Casa!” rimanga in vigore.
Al termine del check up sarà rilasciata una dichiarazione sullo stato dell’impianto/elettrodomestico controllato, rilevando le eventuali «non conformità» e indicando l’azione da intraprendere per sanarle. Tali azioni possono essere intraprese, a spese del cliente, dal medesimo tecnico a valle del Check up Casa, l’Assicurato avrà il vantaggio di non pagare il costo di uscita in quanto l’azione sanatoria avverrà contestualmente al check up.
L’Assicurato potrà richiedere il check up anche di un secondo elettrodomestico a sua scelta nel corso del medesimo intervento, il cui costo rimarrà a carico dell’Assicurato usufruendo di tariffe agevolate senza dover pagare nuovamente l’uscita.
AXA e la Centrale Operativa non verranno a conoscenza degli esiti del Check up Casa.
Per rendere più rapido ed efficace l’intervento, prima di contattare AXA ASSISTANCE, si invita a raccogliere i seguenti dati:
• prestazione richiesta e indirizzo dell’abitazione;
• numero di polizza (facoltativo);
• cognome e nome dell’Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
• eventuali informazioni utili all’esecuzione della prestazione richiesta.
Art. 8.13| Limiti territoriali
Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia.
Art. 8.14| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
Garanzia | Limite di Indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Assistenza all’abitazione con massimale a consumo Art. 8.3 | 1.500 euro per sinistro (di cui massimo 200 euro per i materiali e/o pezzi di ricambio per il punto 1 - Pronto Intervento Artigiano) con massimo 3 sinistri per anno e abitazione | - |
Estensione garanzia elettrodomestici e dispositivi Art 8.4 | Riparazione 1.500 euro per sinistro con il limite di 500 euro per i piccoli elettrodomestici (PE) e con un massimo di 2.500 euro per anno | - |
Indennizzo 1.500 euro per sinistro con il limite di 500 euro per i piccoli elettrodomestici (PE) e con un massimo di 2.500 euro per anno | 1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto e la data del sinistro fino ad un limite massimo del 50% | |
Check-up Casa Art. 8.6 | 1 check up all’anno | - |
Cosa assicuro
La presente Sezione Confido è vendibile, salvo se diversamente convenuto, in abbinamento alla garanzia di cui all’art. 4.4 - “Responsabilità civile nella vita privata”, disciplinata all’interno della Sezione Responsabilità Civile verso terzi.
Si intendono, in particolare, qui integralmente richiamati e trascritti, gli artt.:
4.4 - “Responsabilità civile nella vita privata”;
4.10 - “Esclusioni comuni”;
4.11 - “Persone non considerate terzi”;
4.12 - “Ulteriori esclusioni specifiche”.
Art. 9.1| Animali assicurati
L’assicurazione opera per il cane e/o il gatto, di proprietà dell’Assicurato, indicati sul certificato di polizza.
Art. 9.2| Certificato di polizza
Sul certificato di polizza sono indicati gli animali assicurati e le garanzie acquistate con i relativi massimali e/o capitali.
Art. 9.3| Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS
AXA tiene indenne l’Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente causati a terzi dall’animale assicurato per:
• morte o lesioni corporali di persone;
• morte o lesioni corporali di altri animali;
• danneggiamento o deterioramento di cose.
L’assicurazione copre anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge.
La garanzia si estende anche ai seguenti eventi:
1. affido temporaneo gratuito
AXA interviene nel caso in cui l’animale assicurato venga temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, compresi i collaboratori domestici, per:
• i danni che l’animale arreca ad altre persone, diverse dal custode dell’animale, ed alle loro cose ed animali;
• le lesioni corporali da cui derivi un’invalidità permanente, causate dall’animale al custode dell’animale.
2. lesioni ai figli dell'Assicurato
AXA interviene per le lesioni corporali, da cui derivi un’invalidità permanente, causate dall’animale ai figli dell’Assicurato minori di 14 anni, così derogando a quanto riportato nell’art.
9.7 - “Persone non considerate terze”.
3. partecipazione a fiere e mostre
AXA interviene per i danni causati dall’animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza.
4. interruzione o sospensione di attività di terzi
AXA interviene per i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, causati dall’animale assicurato.
Art. 9.4| Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici
AXA, in caso di intervento chirurgico al cane e/o gatto assicurato, reso necessario da infortunio o malattia, rimborsa le spese veterinarie per:
1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all’intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi;
2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
3. visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.
Art. 9.5| Tutela legale cani e gatti
Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all’Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell’ambito della vita privata e inerente la proprietà o la custodia dell'animale identificato in polizza. La Garanzia comprende i seguenti oneri:
• le spese per l’intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l’intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
• le spese per l’intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d’Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l’Assicurato ha la residenza;
• le spese per l’intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall’autorità giudiziaria, o dall’Assicurato se autorizzato da AXA Assistance;
• le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
• le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
• le spese per il contributo unificato;
• le spese di giustizia in sede penale;
• le spese investigative per la ricerca e l’acquisizione di prove a difesa;
• gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
• le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
• le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
• le spese derivanti da procedimenti arbitrali.
La garanzia opera esclusivamente per i seguenti casi di:
1. controversie relative a danni subiti dall'animale di proprietà dell'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
2. controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'animale di proprietà dell'Assicurato, ove ai sensi dell’art. 1917 C. C. risultino adempiuti gli obblighi dell’assicuratore della responsabilità civile. L’intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all’esistenza ed all’effettiva operatività di una copertura di responsabilità civile;
3. difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzionale.
La copertura si estende ai componenti del nucleo familiare, nonché, ai collaboratori dell'Assicurato addetti ai servizi domestici, in quanto l’Assicurato ne è responsabile, per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni di custodia dell'animale.
Cosa non assicuro
Art.9.6| Esclusioni comuni
Non sono assicurabili gli animali utilizzati nell’ambito di attività professionali o comunque retribuite.
Art.9.7| Persone non considerate terzi
Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine convivente con l’Assicurato, salvo quanto previsto limitatamente alle lesioni personali subite dai figli dell’Assicurato minori di 14 anni.
Art. 9.8| Ulteriori esclusioni specifiche
Fermo restando quanto stabilito all’art. 9.6 - “Esclusioni comuni”, valgono altresì per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni.
Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS (art.9.3)
Sono esclusi i danni:
1. da impiego dell’animale per attività proibite dalla legge;
2. causati da cani non iscritti all’anagrafe canina;
3. a cose di proprietà, detenute o possedute dall’Assicurato e/o dagli appartenenti al nucleo familiare a qualunque titolo;
4. ad altri animali di proprietà dell’Assicurato o del nucleo familiare;
5. derivanti dall’esercizio della caccia;
6. provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;
7. cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;
8. conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all’attività di allevamento;
9. da incendio, esplosione o scoppio provocato dall’animale;
10. derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell’Assicurato;
11. con riferimento ai soli cani a rischio elevato di aggressività qualora non sia stato rispettato l’obbligo di applicare guinzaglio e museruola, quando il cane si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico come disciplinato dall’Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2009;
Inoltre, relativamente alle lesioni subite dal custode dell’animale e dai figli minori, non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.
AXA, inoltre, non riconosce le responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato.
Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici (9.4)
Non sono rimborsabili le spese derivanti da:
1. infortuni o malattie conseguenti all’impiego dell’animale per la caccia;
2. dolo o colpa grave dell’Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l’animale assicurato;
3. uso professionale dell’animale;
4. uso dell’animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
5. malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari;
6. infortuni o malattie preesistenti all’inizio dell’assicurazione;
7. interventi chirurgici per neoplasia recidiva;
8. controlli di routine e/o facoltativi;
9. acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;
10. xxxxx;
11. malattie mentali e problemi comportamentali;
12. infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili e allenamenti (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall’ENCI e dall’ANFI);
13. gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
14. sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
15. leishmania;
16. taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie.
Tutela legale cani e gatti (art.9.5)
Sono esclusi dalla copertura:
1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere e simili);
3. le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi;
4. le spese liquidate a favore delle parti civili, costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali;
5. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
6. le spese per controversie in materia amministrativa, ivi comprese quelle fiscali o tributarie;
7. le spese per controversie di natura contrattuale.
Come mi assicuro
Art. 9.9| Decorrenza della garanzia
La copertura della garanzia Xxxxxxxx spese veterinarie per interventi chirurgici decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di effetto dell’assicurazione.
I termini operano diversamente se l’Assicurato sottoscrive la polizza in sostituzione di un precedente contratto AXA. In questo caso le coperture decorrono:
• dal giorno in cui ha effetto la copertura della polizza precedente, per le prestazioni ed i massimali previste da quest’ultima;
• dal giorno di effetto della garanzia del nuovo contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni previste.
La copertura della garanzia Tutela Legale la copertura viene prestata per i sinistri che siano insorti:
• durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
• trascorso 30 giorni dalla decorrenza della polizza, per la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi.
Art. 9.10| Operatività della garanzia Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS
Si precisa che la garanzia di cui all’art. 9.3 - “Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS” è valida per il cane dotato di Microchip e regolarmente iscritto all’Anagrafe animali d’affezione.
Art. 9.11| Razze canine
Per i cani a rischio elevato di aggressività o appartenenti ad una delle seguenti razze:
• Perro;
• Pitbull;
• Rottweiler;
• Xxxxxxxxx;
• Doghi;
• American Bulldog;
• Bull Mastiff;
• Mastino napoletano;
• Tipo Bull Terrier: American Staffordshire Terrier, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier;
è previsto un sovrappremio di tariffa.
Art. 9.12| Operatività della garanzia Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici
L’assicurazione opera per il cane e/o il gatto che, al momento della sottoscrizione della polizza, sia di età minima 6 mesi e massima 10 anni.
L’animale assicurato deve essere in possesso del microchip e di libretto sanitario. Inoltre, deve essere regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.
In ogni caso le vaccinazioni richieste sono:
• per il cane: cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;
• per il gatto: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva.
Art. 9.13| Limiti territoriali
La copertura della garanzia Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS è valida per il mondo intero.
La copertura della garanzia Xxxxxxxx spese veterinarie per interventi chirurgici e della garanzia Tutela Legale è valida per i rimborsi e le controversie verificatisi in Italia, nei paesi dell'Unione Europea, nel Regno Unito ed in Svizzera.
Art. 9.14| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
Garanzia | Limite di indennizzo per anno assicurativo | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS Art. 9.3 | Danni a persone, cose ed animali massimale assicurato | 250 euro per i danni arrecati da cani a cose o animali |
Affido temporaneo per lesioni corporali con invalidità permanente al custode 50.000 euro per anno | 1.500 euro | |
Lesioni corporali con invalidità permanente ai figli minori di 14 anni 50.000 euro per anno | 1.500 euro | |
Danni ad animali di terzi durante partecipazione a Fiere e Mostre 2.500 euro | 300 euro danni ad animali | |
Interruzione o sospensione di attività di terzi 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno | 250 euro | |
Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici Art. 9.4 | Onorari veterinario, diritti di sala operatoria, materiali e protesi massimale assicurato | Scoperto del 20% col minimo di 100 euro |
Rette di degenza massimo 25 euro al giorno fino a 5 giorni | ||
Spese per assistenza, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami durante il ricovero/day hospital massimale assicurato | ||
Spese per esami, analisi, accertamenti e visite pre/post il ricovero/day hospital massimale assicurato |
Per i danni a persone, cose ed animali arrecati dai cani indicati nell’art. 9.11 - “Razze canine” si applica lo scoperto del 20% con il minimo di 2.000 euro e il massimo di 5.000 euro per sinistro.
Cosa assicuro
Art.10.1| Cose Assicurabili
Le garanzie di questa sezione possono essere acquistate per le seguenti cose:
1. Pannelli solari e/o fotovoltaici i quali devono essere installati a norma di legge ed opportunamente fissati al fabbricato o, se all’aperto, nell’area adiacente;
2. Stazione di ricarica domestica ad uso esclusivo dell’Assicurato, ovunque installata - anche all’aperto – purché all’interno di un’area di pertinenza del fabbricato assicurato.
Art.10.2| Certificato di polizza
Nel certificato di polizza sono indicate le somme assicurate e le garanzie acquistate.
Art. 10.3| Pannelli solari e/o fotovoltaici
AXA indennizza i danni materiali e diretti causati ai Pannelli solari e/o fotovoltaici da:
1. incendio, fulmine, esplosione, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, o scoppio.
2. azione del fulmine su alberi e fabbricati;
3. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
4. urto di veicoli stradali, o di natanti in transito sulla pubblica via, o su corsi d'acqua, o su area equiparata ad area pubblica;
5. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
6. fenomeno elettrico da qualsiasi motivo occasionato, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine;
7. eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più cose in zona;
8. sovraccarico neve, purché conseguente a crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve;
9. atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa;
10. azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del sinistro e le spese di salvataggio previste dall’articolo 1914 C.C..
AXA, nel limite delle somme assicurate e se conseguenti agli eventi coperti dalle garanzie acquistate, rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui dei Pannelli solari e/o fotovoltaici in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.
Art. 10.4| Xxxxxxxxx Xxxxxxxx solari e/o fotovoltaici
(garanzia operante solo se indicata sul certificato di polizza)
AXA indennizza i danni materiali e diretti ai Pannelli solari e/o fotovolatici a seguito di terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.
Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.
Per Pannelli solari e/o fotovoltaici siti nella zona rossa: se entro 24 mesi dalla data del terremoto risulti impossibile la ricostruzione o riparazione, AXA indennizza il valore a nuovo dei pannelli solari e/o fotovoltaici senza applicare il degrado d’uso.
Art. 10.5| Furto Pannelli solari e/o fotovoltaici
(garanzia operante solo se indicata sul certificate di polizza)
AXA indennizza i danni materiali e diretti di furto ai Pannelli solari e/o fotovoltaici. Sono parificati ai danni di Xxxxx i guasti cagionati dai ladri ai Pannelli solari e/o fotovoltaici per commettere il Furto o per tentare di commetterlo.
Art. 10.6| Stazione di ricarica domestica
AXA indennizza i danni materiali e diretti causati alla Stazione di ricarica domestica da:
1. incendio, fulmine, esplosione, anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi, o scoppio;
2. azione del fulmine su alberi e fabbricati;
3. caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
4. urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica;
5. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
6. fenomeno elettrico da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine;
7. eventi atmosferici quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più cose in zona;
8. atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa;
9. fuoriuscita di acqua dovuta a rottura accidentale di:
• pluviali e grondaie;
• impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato assicurato compresi i tubi interrati;
• elettrodomestici e relativi raccordi;
10. azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del sinistro e le spese di salvataggio previste dall’articolo 1914 C.C..
AXA, nel limite delle somme assicurate e se conseguenti agli eventi coperti dalle garanzie acquistate, rimborsa le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro in caso di danno indennizzabile a termini di polizza.
Cosa non assicuro
Art.10.7| Esclusioni comuni
Sono esclusi i danni:
1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. commessi con dolo del Contraente o dell’Assicurato;
3. causati da terremoti, salvo che non sia stata acquistata la garanzia di cui all’art. 10.4 – “Xxxxxxxxx Xxxxxxxx solari e/o fotovoltaici”;
4. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, franamento e cedimento del terreno, valanghe, slavine;
5. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall’assicurazione, tranne quanto disciplinato all’art.10.5 - “Furto Pannelli solari e/o fotovoltaici” se acquistata;
6. causati da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da incendio, esplosione e scoppio;
7. conseguenti a esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi conosciuta dal Contraente o dall’Assicurato;
8. indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle garanzie;
9. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
10. sono escluse le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica più vicina i residui radioattivi, disciplinati dal D.P.R. 185/64, del sinistro indennizzabile.
Art. 10.8| Ulteriori esclusioni specifiche
Fermo restando quanto stabilito all’art. 10.7 - “Esclusioni comuni”, valgono altresì per ciascuna garanzia (laddove presente) le seguenti esclusioni.
Fenomeno elettrico
Sono esclusi i danni:
1. causati da usura o manomissione o difetti di materiali;
2. derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
3. dovuti a difetti noti al Contraente o all’Assicurato all’atto della stipulazione della polizza.
Eventi atmosferici
Sono esclusi i danni:
1. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali, di inondazioni, e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno;
2. causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
3. causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
4. causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione;
5. derivanti dall’innalzamento del livello della falda;
6. causati da neve, tranne quanto disciplinato nell’art. 10.3 punto 7 - “Sovraccarico neve”.
Sovraccarico neve
Sono esclusi i danni:
1. causati da valanghe e slavine;
2. causati da gelo.
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio
Sono esclusi i danni:
1. di imbrattamento;
2. avvenuti durante un’occupazione non militare di durata maggiore di 5 giorni consecutivi, e che siano diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione;
3. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto.
Fuoriuscita di acqua condotta
Sono esclusi i seguenti danni:
1. da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
2. causati da rotture provocate da gelo;
3. provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
4. causati da rottura di tubi di gomma, salvo che si tratti di raccordi di elettrodomestici.
Xxxxxxxxx xxxxxxxx solari e/o fotovoltaici
Sono esclusi i danni indiretti.
Furto Pannelli solari e/o Fotovoltaici
1. verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazione, alluvione, purché il sinistro sia connesso a tali eventi;
2. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato oppure:
• da persone che abitano con loro o occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
• da persone per le quali l’Assicurato o il Contraente devono rispondere;
• da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;
• da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità fino al 3° grado, anche se non coabitanti;
3. indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso, o altri eventuali pregiudizi;
4. causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall’autore del sinistro.
Come mi assicuro
Art. 10.9| Operatività delle garanzie
L’operatività delle garanzie è subordinata alla dimostrazione, al momento del sinistro, che l’installazione sia avvenuta a norma di legge.
In relazione alla garanzia Xxxxx, è condizione essenziale per l’indennizzabilità di tali danni che l’atto sia avvenuto sganciando, rompendo o manomettendo i sistemi di fissaggio sui quali l’impianto risulta installato.
Inoltre, per gli impianti istallati a terra, la copertura non sarà operante qualora l’impianto assicurato
non sia provvisto di almeno uno dei seguenti sistemi di sicurezza:
• tutti i bulloni destinati all’ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni dovranno essere a strappo o saldati o avere la testa spaccata o essere comunque dotati di un sistema che ne impedisca la libera rimozione (bulloneria antifurto);
• tutti i pannelli dovranno essere vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
• tutti i pannelli dovranno essere dotati di un chip al loro interno che consente il “riconoscimento” dell’inverter;
• l’impianto dovrà essere dotato di sistema antifurto di localizzazione GPS;
• l’impianto dovrà essere protetto da sistema di allarme a fibra ottica.
Art. 10.10| Buona fede
Se in buona fede il Contraente o l’Assicurato non comunica ad AXA circostanze che aggravano il rischio o, quando stipula la polizza rende dichiarazioni non esatte od incomplete, non perderà il diritto all’indennizzo né questo sarà ridotto.
AXA, se viene a conoscenza della circostanza che aggrava il rischio, ha tuttavia il diritto di chiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso; la differenza sarà calcolata dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art.10.11| Rinuncia alla rivalsa prevista dall’art. 1916 del C.C.
AXA rinuncia - tranne il caso di dolo - al diritto di surroga (previsto all’art. 1916 del Codice Civile) verso l’Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare, i figli, i genitori, i fratelli ed il coniuge non separato (anche se non stabilmente conviventi) e verso le persone per cui l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché lo stesso non eserciti l’azione di regresso verso il responsabile.
Art. 10.12| Colpa grave
Tutte le garanzie della presente sezione sono operanti anche se gli eventi sono causati da colpa grave dell’Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.
Art. 10.13| Limiti territoriali
Le garanzie della presente sezione sono valide in Italia.
Art. 10.14| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
Garanzia | Limite di indennizzo per anno assicurativo | Scoperto e/o franchigia per sinistro |
Pannelli solari e/o fotovoltaici Art. 10.3, Art. 10.4, Art. 10.5 | Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, urto veicoli stradali, onda di pressione, somma assicurata | - |
Eventi atmosferici Somma assicurata | 500 euro | |
Sovraccarico neve 75% della somma assicurata | 10% con minimo 500 euro | |
Atti vandalici | 150 euro | |
Fenomeno Elettrico 20% della somma assicurata | 250 euro | |
Spese di demolizione e sgombero 30% dell’indennizzo | - | |
Terremoto Limite previsto nel certificato di polizza | Franchigia prevista nel certificato di polizza | |
Furto 50% della somma assicurata se a valore intero | 15% con minimo 500 euro | |
Stazione di ricarica domestica Art. 10.6 | Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, urto veicoli stradali, onda di pressione, 2.000 euro | - |
Eventi atmosferici 2.000 euro | 150 euro | |
Atti vandalici 2.000 euro | 150 euro | |
Fenomeno Elettrico 1.000 euro | 100 euro | |
Acqua condotta 2.000 euro | 100 euro | |
Spese di demolizione e sgombero 30% dell’indennizzo | - | |
Se la Stazione di ricarica è installata all’esterno del fabbricato le franchigie si intendono raddoppiate |
Cosa assicuro
Art.11.1| Premessa
AXA per la gestione dei sinistri Dispositivi elettronici si avvale di Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia – Ufficio Sinistri, Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx, di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l’Assicurato deve rivolgersi direttamente, al seguente recapito, per denunciare il sinistro:
Art. 11.2| Cose assicurabili
La seguente garanzia è operante per i dispositivi elettronici per i quali l’Assicurato dispone di scontrino (ricevuta o fattura) d’acquisto, di seguito elencati:
Categoria di Dispositivo | Numero di Dispositivi in copertura | Prezzo di acquisto (inclusa IVA) |
A. Smartphone/cellulari | Fino ad un massimo di 2 per assicurato | Da un minimo di 150 euro a un massimo di 2.000 euro |
B. Computer portatili | Illimitati | Da un minimo di 150 euro a un massimo di 5.000 euro |
C. Tablet | Da un minimo di 150 euro a un massimo di 2.500 euro | |
D. Gadget | Da un minimo di 150 euro a un massimo di 1.000 euro |
Art. 11.3| Danno accidentale, da liquido e Furto
Per la presente garanzia sono operanti le seguenti prestazioni:
a) Xxxxx accidentale e da liquido
AXA copre il danno materiale e diretto ai dispositivi assicurati dovuto a danno accidentale o a danno da liquido.
AXA, a propria esclusiva discrezione, procederà alla riparazione dei dispositivi assicurati o provvederà a fornire un Dispositivo sostitutivo se quello danneggiato è ritenuto non riparabile o la Riparazione risultasse antieconomica.
b) Furto
(garanzia operante solo se indicata in polizza)
AXA copre il danno materiale e diretto ai dispositivi assicurati a seguito di Furto avvenuto con una delle seguenti modalità:
1. furto del dispositivo assicurato portato dall’Assicurato nei seguenti casi:
• furto con destrezza;
• strappo o scippo, strappandolo di mano o di dosso;
• xxxxxx, sottraendolo mediante violenza o minaccia alla persona.
2. mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata abitazione o nelle pertinenze di essa, con scasso e/o effrazione effettuati, in particolare, attraverso:
• rottura o forzatura delle serrature e/o dei mezzi di chiusura (che siano regolarmente chiusi) dell’abitazione in cui i beni sono riposti, oppure praticando una breccia nei muri o pavimenti o soffitti dell’abitazione, ovvero attraverso luci nelle inferriate o nei serramenti con rottura del vetro retrostante;
• forzatura, manomissione, distruzione dei dispositivi di chiusura di un autoveicolo chiuso a chiave, situato in un parcheggio regolarmente custodito, anche tramite videosorveglianza da remoto (di cui si possa provare la sosta attraverso lo scontrino del parcheggio) o in rimessa presso garage privato.
Cosa non assicuro
Art.11.4| Esclusioni comuni
Sono esclusi dall’assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente o indirettamente da:
a) situazioni di conflitto armato, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, o tentativo di usurpazione di potere;
b) atti di terrorismo in genere, compreso l’utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico;
c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata d a combustibili nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari e sue componenti;
d) trombe d’aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, esplosioni nucleari ed altri sconvolgimenti della natura;
e) inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale;
f) dolo dell’Assicurato e dei componenti del suo nucleo familiare;
g) negligenza dell’Assicurato;
h) danni causati con intento fraudolento;
i) dispositivi non inclusi nella definizione di Dispositivo Elettronico;
j) smartphone/telefoni cellulari non identificato nel certificato di polizza;
k) interventi effettuati in assenza di preventivo consenso da parte di AXA per il tramite di AXA Assistance;
l) sostituzione o ripristino di dati memorizzati sui dispositivi assicurati o qualsiasi altro costo per la perdita o il danneggiamento di informazioni, dati o software contenuti nel dispositivo assicurato;
m) Xxxxx di riparazione per interventi correlati a un richiamo del produttore per il dispositivo o interventi svolti da soggetti non autorizzati dalla casa costruttrice;
n) costi sostenuti a seguito dell’impossibilità di utilizzare il dispositivo assicurato;
o) qualsiasi altro costo diverso dal costo di riparazione o sostituzione dei dispositivi assicurati;
p) costi coperti dalla garanzia del produttore;
q) danni indiretti risultanti dall’evento che ha causato il Sinistro;
r) Dispositivi confiscati da una società finanziaria o da un ente governativo (come la Polizia);
s) nel caso non possa essere fornita la Prova di acquisto;
t) per qualsiasi difetto del produttore su larga scala, guasto epidemico, risultante o meno in un richiamo del produttore;
u) derivante alla responsabilità del produttore, come la non conformità del prodotto;
v) relativo a un dispositivo il cui codice IMEI/numero seriale non può essere fornito o sia stato manomesso in qualsiasi modo.
Art. 11.5| Ulteriori esclusioni specifiche
La copertura non è operante per:
Danno Accidentale
Sono esclusi dall’assicurazione i sinistri derivanti direttamente od indirettamente da:
a) guasto, difetti intrinseci del dispositivo, imputabili a cause di origine interna, vizi di fabbricazione (anche in caso di richiamo da parte del produttore), vizi occulti;
b) danno estetico;
c) danni derivanti da Usura, vetustà, graduale deterioramento meccanico ed elettrico che non compromette la funzionalità;
d) danno o mancato funzionamento generato da modifiche delle caratteristiche di origine del dispositivo o manomissione;
e) danni causati o derivati dal mancato rispetto, nell’ utilizzo o nella r iparazione, delle istruzioni di utilizzo o dalle avvertenze del produttore;
f) assistenza, verifica, manutenzione o pulizia ordinaria;
g) danno agli Accessori;
h) danno correlato alla SIM Card;
i) qualsiasi forma di virus informatico;
j) danni causati da corpi estranei o sostanze normalmente non associate ai Dispositivi assicurati;
k) danni derivanti da incompatibilità del dispositivo assicurato con kit auto o in generale all'installazione o montaggio di accessori utilizzati in combinazione con un Dispositivo assicurato;
l) nel caso il dispositivo non possa essere fornito al centro per la riparazione;
m) danni derivanti da energia elettrica, che si tratti di riscaldamento, cortocircuito, sovratensione, caduta di potenza, mancato isolamento o influenza dell'elettricità atmosferica;
n) riparazioni effettuate da fornitori non autorizzati da AXA per il tramite di Assistance (in caso di riparazione/sostituzione);
o) qualora il dispositivo fosse in possesso di terzi al momento del Danno;
p) danni di ogni genere causati intenzionalmente da terzi.
Furto
La copertura assicurativa non opera e nessun indennizzo sarà dovuto nei seguenti casi:
a) furto avvenuto all’interno di un veicolo non custodito;
b) furto da un edificio o da altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa;
c) furto da qualsiasi veicolo commerciale, decappottabile o con copertura morbida;
d) furto da qualsiasi veicolo a motore che l’assicurato abbia lasciato incustodito, a meno che i dispositivi assicurati fossero stati collocati all’interno dello scomparto porta documenti, bagagliaio chiuso a chiave, portapacchi da tetto, borsa su misura chiusa a chiave o altro comparto interno nascosto, e il veicolo fosse chiuso e con tutti i sistemi di sicurezza attivi;
e) furto non denunciato alle Autorità competenti entro 48 ore e, in caso di cellulari/smartphone, non denunciato all’operatore telefonico per la registrazione nel database dei telefoni rubati e relativo blocco IMEI;
f) dispositivo assicurato lasciato incustodito in luogo pubblico;
g) perdita o smarrimento del dispositivo;
h) qualora il dispositivo fosse in possesso di terzi al momento del Furto.
Come mi assicuro
Art. 11.6| Limiti territoriali
Le garanzie sono valide in Italia e durante i viaggi all’estero dell’Assicurato purché abbiano una durata massima di 60 giorni consecutivi.
Art. 11.7| Operatività della garanzia Dispositivi Elettronici
Per usufruire della garanzia è necessario che:
a) i dispositivi elettronici siano stati acquistati nuovi o sono stati forniti da IPA;
b) la data di acquisto degli stessi sia certificabile dalla Prova di acquisto;
c) gli smartphones/telefoni cellulari siano identificati in polizza, con indicazione obbligatoria del Codice IMEI. Nel caso in cui il dispositivo sia stato sostituito durante il periodo della Garanzia Legale con un dispositivo nuovo o rigenerato da parte di un centro assistenza del Produttore, sarà onere dell’Assicurato comunicare i dati del nuovo smartphone/telefono cellulare ad AXA, che provvederà a sostituire la polizza al fine di identificare il nuovo dispositivo;
d) la data di acquisto non sia anteriore a 36 mesi dalla data di accadimento del Sinistro.
In caso di riparazione o sostituzione del dispositivo, l’Assicurato dovrà sostenere il costo della franchigia prima dell’effettiva riparazione o sostituzione del dispositivo assicurato.
Art. 11.8| Decorrenza della garanzia
Alla garanzia si applica un periodo di carenza di 30 giorni, a partire dalla data di decorrenza della Polizza.
Qualora la presente Xxxxxxx sia stata emessa in sostituzione di altra Polizza AXA gli anzidetti termini operano:
• dal giorno di effetto della garanzia di cui alla Polizza precedente, per gli elementi rimasti invariati tra precedente e presente polizza;
• dal giorno di effetto della garanzia, di cui alla presente Polizza, limitatamente ai diversi elementi della presente Polizza.
Art. 11.9| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti
Dispositivo elettronico | Limite di indennizzo per anno assicurativo |
Smartphone/cellulari | 850 euro |
Computer portatili | 1.000 euro |
Tablet | 850 euro |
Gadget | 300 euro |
Garanzia | Franchigia per sinistro |
Danno accidentale, da liquido e Furto Art. 11.3 | Xxxxx accidentale e da liquido 75 euro |
Furto 100 euro |
La garanzia opera con il limite di 1 sinistro per ciascuna categoria di dispositivi durante ciascun anno di validità della copertura.
Cosa fare in caso di sinistro della Sezione Incendio e altri danni alla casa e delle garanzie Pannelli solari e/o fotovotaici e Stazione di ricarica domestica della Sezione Green.
Si precisa che gli articoli seguenti sono validi per tutte le garanzie delle Sezioni:
- 1. “Incendio ed altri danni alla casa” ad eccezione della garanzia “Xxxxx a terzi da incendio”, per la quale si deve far riferimento agli articoli 12.31, 12.32 della presente Sezione 12 “Norme che regolano il sinistro”;
- 10. “Green" per le garanzie 10.3 “Pannelli solari e/o fotovoltaici”, 10.4 “Xxxxxxxxx Xxxxxxxx solari e/o fotovoltaici”e 10.6 “Stazione di ricarica domestica”.
Art. 12.1| Cosa fare in caso di sinistro
II Contraente o l’Assicurato deve, in caso di sinistro:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
2. avvisare l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell’articolo 1913 C.C.
L’avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro, l’importo approssimativo del danno e, se possibile, l’elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratte con l’indicazione del rispettivo valore;
3. fare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, l’Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all’Agenzia o ad AXA;
4. fornire ad AXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte e danneggiate, con l’indicazione del rispettivo valore, entro i 5 giorni successivi all’avviso di cui al punto 2., ad integrazione di quanto già fornito nell’avviso di sinistro.
Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1. e 2., può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui al punto 1. sono a carico di AXA come indicato all’articolo 1914 C.C.
Il Contraente o l’Assicurato, tenuto conto dell’onere probatorio su di essi gravante, deve altresì:
5. conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro ed ogni eventuale documentazione utile a determinare il valore iniziale e data di acquisto, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno; in assenza di detti elementi potrebbe essere compromesso il diritto all’indennizzo. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro, devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità; in assenza di detti elementi, anche in questo caso, potrebbe essere compromesso il diritto all’indennizzo;
6. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, foto, ecc.) che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.
Art. 12.2| Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato o il Contraente che aumenta volutamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte le cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o manomette le cose salvate, attraverso mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del sinistro o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 12.3| Chi valuta l’ammontare del danno (arbitrato irrituale)
L’ammontare del danno è concordato da AXA, o da un suo incaricato, con il Contraente o con una persona da lui indicata.
In alternativa le Parti, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 12.4| L’attività dei periti (mandato dei periti)
I periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti cui all’art. 12.1 - “Cosa fare in caso di sinistro”;
3. verificare l’esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo art. 12.5 - “La determinazione del danno”;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 12.3 - “Chi valuta l’ammontare del danno (arbitrato irrituale)”, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni riportate ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo in caso di xxxx, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.
Art. 12.5| La determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri qui di seguito riportati:
Per il Fabbricato
Premesso che:
1. il valore a nuovo si determina:
• per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo A (tradizionale), si accerta che i metri quadrati siano quelli dichiarati in polizza e quindi si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore del terreno;
• per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo B (in legno), si stima la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore del terreno;
• qualora il fabbricato (sia di tipo A che di tipo B) sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del
costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
2. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1. un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
In considerazione dei punti precedenti, l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.
L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2.
La ricostruzione o la riparazione devono avvenire al più tardi entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data di accettazione della liquidazione.
3. Le spese di demolizione e sgombero devono essere tenute separate dalla stima effettuata per la determinazione del valore del fabbricato assicurato poiché ad esse non si applica l’articolo 1907 C.C.
4. Per le lastre, l’ammontare del danno si determina sulla base del costo di rimpiazzo delle lastre comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione. AXA ha la facoltà di sostituire le lastre infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo.
Per le spese di ospitalità alberghiera o per i danni derivanti dal mancato godimento del fabbricato, l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
Per il Contenuto (esclusi i documenti personali) Premesso che:
1. il valore a nuovo si ottiene stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
2. il valore al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui alla precedente punto 1. un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L’ammontare del danno si determina:
3. per l’arredamento e gli oggetti particolari, deducendo dal valore a nuovo delle cose assicurate, come calcolato al punto 1., il valore a nuovo delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.
L’Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell’intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione delle cose danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione. Se ciò non avviene, AXA limita l’indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2.;
4. per gli oggetti pregiati e gioielli, deducendo dal valore di mercato delle cose assicurate, il valore di mercato delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.
5. per i beni acquistati nuovi nei 36 mesi precedenti al sinistro, in caso di garanzia Fenomeno elettrico nella formula allo stato d’uso, l’indennizzo sarà determinato a valore a nuovo. Per i restanti beni l’indennizzo non potrà superare il doppio del valore che il bene aveva al momento del sinistro senza mai essere superiore al valore a nuovo del bene.
In caso di garanzia Fenomeno elettrico acquistata nella formula valore a nuovo l'indennizzo si calcola deducendo dal valore a nuovo delle cose assicurate, come calcolato al punto 1., il valore a nuovo delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.
L’Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell’intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione delle cose danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione. Se ciò non avviene, AXA limita l’indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2.;
Per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:
• AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
• l’Assicurato dovrà restituire ad AXA l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
• il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Per i Pannelli solari (valore a nuovo) l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria (comprese le spese tecniche necessarie, le spese di installazione e di trasporto ed escluso il valore del terreno) per rimpiazzare a nuovo con altri pannelli solari equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.
Per le Stazioni di ricarica domestica (valore a nuovo) l'ammontare del danno si determina stimando la spesa (le spese di installazione e di trasporto) per rimpiazzare a nuovo con altra stazione di ricarica equivalente le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.
Per i documenti personali, a seguito di evento previsto in polizza: l’ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.
Per le spese di ospitalità alberghiera o per i danni derivanti dal mancato godimento della casa, l’ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
Art. 12.6| Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero
Fermo quanto disciplinato all’art.1907 C.C. “Assicurazione parziale”, si concorda che:
• per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo A (tradizionale): se i metri quadrati dichiarati, aumentati del 20% sono inferiori rispetto a quelli effettivi e contemporaneamente, la somma assicurata è inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, AXA risponderà del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata ed il costo suddetto, trovando così applicazione la regola proporzionale di cui all’articolo 1907 C.C.;
• per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo B (in legno): se al momento del sinistro la somma assicurata aumentata del 20% risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo, AXA indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 20% ed il valore di ricostruzione a nuovo;
• per il contenuto ed i pannelli solari: se al momento del sinistro la somma assicurata aumentata del 20% risulta inferiore al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, AXA indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 20% ed il valore di rimpiazzo a nuovo.
Art. 12.7| A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari per fare accettare e liquidare i danni. L’accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l’Assicurato, il quale non può impugnarli.
L’indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 12.8| Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 12.9| Termini di pagamento dell’indennizzo
AXA si impegna a formulare all’Assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento dell’istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all’Assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
Art. 12.10| Anticipo indennizzo
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione totale del sinistro, il pagamento di un anticipo pari al 50% dell’importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull’indennizzabilità del sinistro stesso e che l’indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 30.000 euro.
Perché AXA sia obbligata a pagare l’anticipo devono essere passati 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro ed almeno 30 dalla richiesta dell’anticipo.
Art. 12.11| Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro (forma a primo rischio assoluto)
In caso di sinistro le somme assicurate, nella forma a primo rischio assoluto, con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell’imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 13.9 - “Recesso in caso di sinistro” della Sezione 13.
Cosa fare in caso di sinistro Furto e Furto Pannelli solari e/o fotovoltaici
Art. 12.12| Cosa fare in caso di sinistro
II Contraente o l’Assicurato deve, in caso di sinistro:
1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
2. avvisare l’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure AXA entro 3 giorni da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell’articolo 1913 C.C.
L’avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro e l’importo approssimativo del danno e, se possibile l’elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratte con l’indicazione del rispettivo valore;
3. fare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta e l’entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, l’Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all’Agenzia o ad AXA;
4. fornire ad AXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte, danneggiate o sottratte, con l’indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all’avviso di cui al punto 2. ad integrazione di quanto già fornito nell’avviso di sinistro.
Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1 e/o 2., può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui al punto 1. sono a carico di AXA come indicato all’articolo 1914 C.C.
II Contraente o l’Assicurato deve altresì:
5. conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
6. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.
Art. 12.13| Esagerazione dolosa del danno
L’Assicurato o il Contraente che aumenta volutamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o manomette cose salvate attraverso mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del sinistro o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 12.14| Chi valuta l’ammontare del danno (arbitrato irrituale)
L’ammontare del danno è concordato da AXA, o da un suo incaricato, con il Contraente o con una persona da lui indicata. In alternativa le Parti, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di xxxx.Xx terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto xxxxxxxxxxxx.Xx una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 12.15| L’attività dei periti (mandato dei periti)
I periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l’Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti di cui all’art. 12.12 - “Cosa fare in caso di sinistro”;
3. verificare l’esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo art. 12.16 - “La determinazione del danno”;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 12.14 - “Chi valuta l’ammontare del danno (arbitrato irrituale)”, se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni riportate ai punti 3. e 4., sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di xxxx, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l’indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.
Art. 12.16| La determinazione del danno
L’ammontare del danno è dato:
1. per gli oggetti pregiati, i valori ed i gioielli, dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal loro costo di riparazione se danneggiati;
2. per l'arredamento, gli oggetti particolari e gli impianti solari e/o fotovoltaici, considerando il costo di rimpiazzo delle cose asportate o danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto montaggio e fiscali;
3. per i titoli di credito, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:
• AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
• l’Assicurato dovrà restituire ad AXA l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
• il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
Agli effetti dell’indennizzo (fatta eccezione per i Pannelli solari e/o fotovoltaici) resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.
Art. 12.17| A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari per fare accertare e liquidare i danni. L’accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l’Assicurato, il quale non può impugnarli.
L’indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 12.18| Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 12.19| Termini di pagamento dell’indennizzo
AXA si impegna a formulare all’Assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento dell’istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all’Assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
Art. 12.20| In caso di recupero delle cose rubate
Quando le cose vengono recuperate, l’Assicurato deve dare avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia. Se AXA ha già pagato tutto l’indennizzo le cose recuperate divengono di sua proprietà. L’Assicurato potrà decidere di rimborsare ad AXA l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose e riacquistarne la proprietà.
Se AXA ha indennizzato il danno solo in parte l’Assicurato può conservare la proprietà delle cose recuperate restituendo l’importo dell’indennizzo riscosso da AXA, o di farli vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Se AXA non ha pagato l’indennizzo e non sono ancora trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del sinistro. L’Assicurato può lasciare le cose recuperate ad AXA che ne acquista la proprietà pagando solo i danni subiti dalle cose. AXA tuttavia conserva il diritto di rifiutare l’abbandono.
Art. 12.21| Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del premio. Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell’imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all’importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L’eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 13.9 - “Recesso in caso di sinistro” della Sezione 13.
Cosa fare in caso di sinistro di Tutela delle opere d’arte e degli strumenti musicali
Art. 12.22| Cosa fare in caso di sinistro
In caso di sinistro l'Assicurato deve: 1. come previsto dall’art. 1914 Codice Civile, adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni costituenti la somma assicurata totale; 2. quando previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo; 3. ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, darne avviso ad AXA entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell’evento e l’importo approssimativo del danno; 4. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettere a disposizione di AXA o dei periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile ai fini delle loro indagini e verifiche e alla determinazione dell’indennizzo; 5. conservare, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce anche fotografiche del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. Rimane a carico dell'Assicurato la prova dell’esistenza, dell’autenticità e del valore degli oggetti persi o danneggiati a seguito di un sinistro. La tabella che segue, a solo titolo esemplificativo e senza per questo risultare esaustiva, fornisce alcuni esempi di prova ritenuta valida, in caso di evento che colpisce un oggetto assicurato. | |||
Documenti in vostro possesso | Esistenza | Autenticità | Valore |
Scritture private o contratti autenticati, redatti in presenza di un esperto d’arte qualificato* | si | si | si |
Prova di acquisto in asta pubblica, fattura redatta da un professionista* | si | si | si |
Perizie / stime effettuate da un professionista qualificato*prima del sinistro | si | si | si |
Certificati di autenticità redatti prima del sinistro da un professionista qualificato* | si | si | no |
Stima costi per riparazione o restauro | si | no | no |
Prova di Deposito | si | no | no |
Foto e/o video | si | no | no |
Dichiarazione Testimoni | si | no | no |
Estratto Conto Bancario o Carta di Credito | si | no | si |
* con credenziali specifiche per l’oggetto d'arte o per lo strumento musicale in questione |
Art. 12.23| Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente e/o l’Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 12.24| Chi valuta l’ammontare del danno (arbitrato irrituale)
La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, viene effettuata mediante Periti nominati uno da AXA ed uno dall’Assicurato, con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo, rendendo noto il fatto mediante apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. In caso di disaccordo il terzo Xxxxxx interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del Terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito è a carico per la metà all’Assicurato, che conferisce ad AXA la facoltà di pagare detta spesa detraendo l’importo da lui dovuto dall’indennizzo spettantegli.
Art. 12.25| L’attività dei periti (mandato dei periti)
I Periti devono:
1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 12.22 - “Cosa fare in caso di sinistro”;
4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti costituenti la somma assicurata totale illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.
I risultati delle operazioni peritali concretati dal Perito, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia affidata collegialmente a più Periti, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Tali risultati obbligano le Parti, rinunciando queste fin d’ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.
Art. 12.26| La determinazione del danno
In caso di distruzione o perdita totale AXA corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento (danno parziale) AXA, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:
• o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
• o il costo del restauro (eseguito con l'accordo di AXA stessa) più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tale importo non può superare la differenza di cui al punto precedente.
In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, AXA corrisponde, oltre a
quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.
Relativamente agli strumenti musicali, il deprezzamento non verrà calcolato come previsto all’art.
3.4 - “Ulteriori esclusioni specifiche”.
Art. 12.27| Assicurazione parziale
Se dalle stime fatte risulta che la somma totale degli oggetti d'arte presenti nell’ubicazione assicurata eccede, al momento del sinistro, la somma assicurata totale, AXA risponde dei danni in proporzione del rapporto tra valore assicurato e il valore risultante al momento del sinistro.
Art. 12.28| Limite xxxxxxx xx xxxxxxxxxx
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 C.C., per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L’Assicurato non ha diritto di abbandonare ad AXA né in tutto né in parte le cose residuate o salvate dal sinistro.
Art. 12.29| Termini di pagamento dell’indennizzo
AXA si impegna a formulare all’Assicurato un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento dell’istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all’Assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
Art. 12.30| Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro
Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l’avente titolo all’indennizzo deve darne avviso ad AXA. Tali oggetti sono di proprietà di AXA qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. AXA può consentire all’avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire ad AXA l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Qualora AXA abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell’avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire ad AXA l’intero importo liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi.
Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell’indennizzo, AXA è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerta che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell’avente titolo che si obbliga a restituire ad AXA l’intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d’indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l’obbligo di AXA di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.
Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità Civile verso terzi
Art. 12.31| Cosa fare in caso di sinistro
Il Contraente e/o l’Assicurato deve avvisare in forma scritta l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto o AXA entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, così come indicato dall’articolo 1913 C.C., comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.
Se l’Assicurato o il Contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere totalmente o parzialmente il diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 C.C.
Art. 12.32| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
AXA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell’Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.