BANDO DI CONCORSO
Numero Protocollo Generale 17/002141-GEN
Data Protocollazione 04/04/2017
ERASMUS+ Programme, Key Action 1 - Student Mobility for Traineeship - A.A. 2017/2018
BANDO DI CONCORSO
dell’Università degli Studi di Roma “Foro Italico
per l’assegnazione di n. 3 contributi di mobilità per tirocinio all’estero della durata di 3 mesi destinati agli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Roma Foro Italico.
BANDO DI CONCORSO
del Consorzio Progetto North South Traineeship*
per l’assegnazione di n. 4 contributi di mobilità per tirocinio all’estero della durata di 3 mesi destinati agli studenti iscritti presso l’Università degli Studi di Roma Foro Italico
Scadenza: 30 Aprile 2017
Le condizioni previste dal presente bando potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito di ulteriori disponibilità finanziarie.
Il programma ERASMUS+ consente agli studenti delle Università di accedere a tirocini formativi presso imprese, centri di formazione e ricerca di uno dei Paesi partecipanti al Programma, per lo svolgimento di attività di tirocinio a tempo pieno, riconosciuta come parte integrante del programma di studi dello studente dall’Università di appartenenza. Il tirocinio dovrà svolgersi nel periodo compreso tra la data di pubblicazione della graduatoria e il 30 settembre 2018.
Destinatari
Il tirocinio formativo è destinato agli studenti/laureandi e dottorandi regolarmente iscritti nell’a.a. 2016/2017 all’Università degli Studi di Roma “Foro Italico”. Xxxxxxxxx e dottorandi che intendano candidarsi devono comunque risultare vincitori di borsa di mobilità per tirocinio prima della discussione della tesi di laurea o dottorato1. I laureandi/dottorandi potranno svolgere e completare il tirocinio entro un anno dal conseguimento del titolo, a condizione che la mobilità abbia termine entro e non oltre il 30 settembre 2018. In nessun caso la discussione della tesi potrà avere luogo durante il periodo di tirocinio: la mobilità dovrà svolgersi interamente prima o interamente dopo la discussione della tesi.
Art. 1 – Il Tirocinio
“Erasmus Traineeship” può essere svolto nei Paesi partecipanti al Programma2. L’organizzazione/impresa presso cui si intende svolgere il tirocinio deve essere ascrivibile alla definizione indicata nella versione 2 (2017) della Programme Guide rilasciata dalla Commissione Europea ovvero: “qualsiasi organizzazione pubblica o privata attiva nel mercato del lavoro o in settori quali l’istruzione, la formazione e la gioventù”.
Questa definizione comprende:
*Costituito da: Università “Tor Vergata” (Coordinatore), Università “a Sapienza”, ’Università “Roma Tre”, l’Università “Xxxx Xxxxxxx”, Xxxxxxxxxx xx Xxxxx, Università del Salento e Consorzio INBB.
1 Secondo quanto precisato dalla Commissione Europea al link - xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxxxx/xxx/xxxxxxxx- questions-answers_en.pdf - rif. quesito n. 15
2 2 Gli attuali Stati membri dell’Unione Europea; i paesi dello Spazio Economico Europeo: l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia; i paesi in via di adesione: la Turchia.
- Imprese pubbliche o private, di piccole, medie o grandi dimensioni (incluse le imprese sociali);
- Enti pubblici a livello locale, regionale o nazionale;
- Parti sociali o altri rappresentanti del mondo del lavoro, comprese le camere di commercio, gli ordini di artigiani o professionisti e le associazioni sindacali;
- Istituti di ricerca;
- Fondazioni;
- Scuole/istituti/centri educativi, a qualsiasi livello;
- Organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni, ONG;
- Organismi per l’orientamento professionale, la consulenza professionale e i servizi di informazione;
- Gli istituti di istruzione superiore, comprese le Università.
- Il Consiglio d’Europa, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, la Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza e la Cultura, sedi collegate all’O.N.U. e all’U.N.E.S.C.O.
- Un’Università o Istituzione di livello universitario di un Paese aderente al Programma.
Nel caso di tirocinio presso Istituzione di livello universitario (es.: laboratori di università, biblioteche universitarie, ecc.) l’attività svolta deve essere di formazione professionale e NON di studio.
NON sono eleggibili come sedi di Traineeship:
- Le istituzioni UE e altri organismi UE, incluse le Agenzie specializzate;
- Enti che gestiscono programmi comunitari;
- Rappresentanze diplomatiche nazionali (Ambasciate, Consolati) del Paese presso il quale lo studente è iscritto nonché quelle di origine/cittadinanza dello studente nel Paese ospitante;
- Sedi extraeuropee di enti con sede legale presso uno dei paesi partecipanti al programma.
Il candidato può reperire autonomamente un’organizzazione/impresa disposta ad ospitarlo come tirocinante, può cioè proporre di svolgere il tirocinio presso un’organizzazione/impresa con la quale ha preso contatti autonomamente o grazie all’intermediazione di un docente. Per finalizzare l’offerta di tirocinio lo studente dovrà inviare all’impresa il fac-simile della lettera di intenti, disponibile sul sito di Ateneo, sezione Relazioni Internazionali. L’organizzazione/impresa compilerà su carta intestata la lettera di intenti e la farà pervenire al tirocinante che a sua volta provvederà ad inoltrarla all’ufficio relazioni internazionali all’indirizzo: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx0.xx
I candidati senza un’offerta di tirocinio potranno richiedere l’intermediazione dell’ufficio Relazioni Internazionali. Questi potranno però procedere alla ricerca solo a beneficio dei vincitori assegnatari (successivamente alla firma di accettazione del contributo), sulla base delle offerte e delle disponibilità dell’Ateneo.
N.B. L’intermediazione degli uffici dell’Ateneo non costituisce garanzia di reperimento di un’impresa. L’accettazione del tirocinante è sempre subordinata alla valutazione dell’organizzazione/azienda ospitante per mezzo della firma del Learning Agreement for Traineeship3.
I tirocini offerti avranno una durata di 3 mesi, ma potranno essere prolungati presso la stessa impresa fino ad un massimo di 12 mesi*. È possibile infatti prolungare il tirocinio, previa richiesta scritta da parte dell’interessato, da presentare almeno un mese prima del termine del periodo di tirocinio inizialmente accordato. Il prolungamento, se approvato, verrà inizialmente concesso senza contributo. In sede di
3 Il modulo “Learning Agreement for Traineeship” è il documento indispensabile per la stesura del programma di tirocinio che dovrà essere approvato e siglato dall’Istituto di appartenenza, dall’organizzazione/impresa ospitante e dallo studente stesso prima della partenza. Il Learning Agreement includerà anche la Dichiarazione di Qualità che definisce i ruoli e le responsabilità fra le parti coinvolte nel tirocinio. Il suddetto documento dovrà illustrare, oltre al programma di tirocinio, le date di avvio e di fine mobilità. Ogni cambiamento sostanziale del programma o delle date di svolgimento della mobilità ed eventuali estensioni dovrà essere concordato per iscritto dalle parti (Università, studente e impresa ospitante).
rendicontazione finale, qualora risultasse disponibile la somma per l’integrazione, anche parziale del periodo di tirocinio supplementare, tale somma verrà erogata, dandone comunicazione via email al beneficiario.
* Il beneficiario potrà richiedere il prolungamento inviando formale richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx0.xx, completo del “nullaosta” dell’impresa ospitante.
Art. 2 – Requisiti per la candidatura
I requisiti per la presentazione della domanda sono i seguenti:
- Essere regolarmente iscritti ad un corso di laurea triennale, laurea magistrale o dottorato presso l’Università degli Studi di Roma “Foro Italico” per l’a.a. 2016/2017; lo studente laureando deve risultare regolarmente iscritto fino al momento della pubblicazione della graduatoria di merito;
- Non essere residenti nel Paese in cui si intende svolgere il tirocinio;
- Avere un’adeguata conoscenza della lingua del Paese di destinazione o di una lingua che sia accettata dall’organizzazione/impresa ospitante come “lingua veicolare”. Le lingue valutabili saranno esclusivamente le seguenti: inglese, francese, spagnolo, tedesco, portoghese, ceco, danese, greco, polacco e svedese. In caso di lingue diverse da quelle indicate, sarà valutata la conoscenza della lingua inglese;
- non aver già utilizzato il numero massimo di mesi di mobilità consentito dal programma Erasmus + nel proprio ciclo di studi, corrispondente a 12 mesi;
- non essere titolare di altro contributo comunitario derivante da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione europea per lo stesso periodo di mobilità.
Art. 3 – Contributo di mobilità
L’importo mensile della borsa Erasmus+ Traineeship stanziata dalla Commissione Europea varia in base all’appartenenza del Paese di destinazione ad uno dei seguenti gruppi:
GRUPPO 1 (Costo della vita alto) | Austria, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxx Xxxxx | 480/mese |
GRUPPO 2 Costo della vita medio) | Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Grecia, Islanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Slovenia, Spagna, Turchia | 430/mese |
GRUPPO 3 Costo della vita basso) | Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Po olonia, Romania, Slovacchia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia. | 430/mese |
L’importo complessivo della borsa di mobilità verrà calcolato sulla base dei giorni di tirocinio attestati dalla certificazione di frequenza rilasciata dall’ente ospitante. La durata della borsa è calcolata in base alla data di inizio e di fine del tirocinio (giorno/mese/anno) secondo l’anno commerciale di 360 giorni; pertanto ogni mese, indipendentemente dalla sua durata, sarà considerato di 30 giorni. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario verrà calcolato moltiplicando il numero di giorni del mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile. La fruizione del contributo finanziario Xxxxxxx è incompatibile con altre sovvenzioni comunitarie derivanti da altri programmi/azioni finanziati dall’Unione europea o con altre borse nell’ambito di altri Programmi di mobilità internazionale dell’Ateneo e/o equiparati a quelli dell’Ateneo.
I dottorandi con borsa di dottorato non riceveranno il Contributo Comunitario Xxxxxxx, in quanto percepiranno la maggiorazione della borsa di dottorato per il periodo all’estero; godranno del solo “status” Xxxxxxx. I dottorandi senza borsa di dottorato godranno del Contributo Comunitario Xxxxxxx, alle stesse condizioni degli altri studenti.
Gli studenti con esigenze speciali selezionati nel bando annuale Erasmus+ possono richiedere un’integrazione del Contributo Comunitario Erasmus+ erogato dall’Agenzia Nazionale. Per questo tipo di finanziamento è necessario presentare una specifica domanda all’Ufficio Relazioni Internazionali in fase di candidatura. Tale domanda, corredata dalla documentazione necessaria, verrà valutata dall’Agenzia Nazionale Erasmus+ Italia.
Art. 4 – Adempimenti (SMP)
Lo studente titolare di contributo è tenuto ai seguenti adempimenti:
- Reperire l’istituzione presso cui svolgere il tirocinio anche con l’intermediazione degli uffici di Ateneo;
- Formalizzare l’offerta di tirocinio inviando all’istituzione prescelta la lettera di intenti per la firma;
- Trasmettere all’Ufficio Relazioni Internazionali la lettera di intenti debitamente sottoscritta dall’Istituzione straniera;
- Ottenere l’accettazione da parte dell’istituzione ospitante, attraverso la sottoscrizione del Learning Agreement for Traineeship;
- Sottoscrivere l’accordo finanziario Istituto/Studente per la Mobilità “Traineeship”;
- Sottoscrivere il Codice di Comportamento dello studente in mobilità;
- Compilare online, entro 15 giorni dal termine della mobilità, l’EU Survey Report (l’interessato riceverà via email, al termine della mobilità, le informazioni necessarie per la compilazione del questionario).
- Se la lingua del Paese ospitante o la lingua veicolare è tra quelle offerte dalla piattaforma linguistica online (OLS, di cui all’art. 5), effettuare la verifica online all’inizio e alla fine del periodo di mobilità.
Il pagamento della seconda rata a saldo del contributo comunitario è subordinato alla consegna all’Ufficio Relazioni Internazionali xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx0.xx, del Traineeship Certificate e alla compilazione on line dell’EU Survey.
Trattamento fiscale del contributo Erasmus+
Ai sensi della Legge 28.12.2015 n. 208 Art. 1, comma 50 alle borse di studio per la mobilità internazionale si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
Art. 5 – Conoscenza linguistica
E’ indispensabile una buona conoscenza della/e lingua/e del Paese di destinazione o di una lingua che sia accettata dall’organizzazione/impresa ospitante come “lingua veicolare”. Sarà cura dello studente in fase di accettazione da parte dell’azienda verificare i requisiti linguistici richiesti dall’azienda stessa e inseriti nella “Lettera di Intenti”. La “Lettera di Intenti” dovrà contenere l’indicazione della/e lingua/e di lavoro (diversa dall’italiano).
La conoscenza linguistica potrà essere dimostrata attraverso una delle seguenti attestazioni:
⮚ certificato rilasciato da una scuola riconosciuta a livello nazionale e/o internazionale;
⮚ superamento di un esame di lingua o di un esame di idoneità della lingua del Paese ospitante (o in una possibile lingua veicolare), sostenuto presso l’Università di appartenenza;
Secondo le indicazioni fornite dalla Commissione Europea, lo studente assegnatario di mobilità Xxxxxxx dovrà sottoporsi ad una verifica delle proprie competenze linguistiche sia prima che dopo il periodo di mobilità, se la lingua risulta annoverata tra le seguenti: inglese, francese, spagnolo, tedesco, olandese, ceco, danese, greco, polacco, portoghese e svedese fatta eccezione per gli studenti madrelingua. La verifica sarà effettuata on line con modalità che verranno comunicate direttamente allo studente. Il pagamento dell’ultima rata del contributo finanziario sarà condizionato all’espletamento della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità. Sulla piattaforma linguistica on line (OLS), la Commissione europea mette a disposizione corsi di auto apprendimento delle suddette lingue, al fine di supportare gli studenti beneficiari di borsa /status Erasmus+ nella preparazione per il periodo di mobilità all’estero. L’accesso ai corsi avviene secondo le modalità che verranno comunicate agli studenti interessati in sede di firma del contratto.
Art. 6 – Presentazione della domanda
La presentazione della domanda di candidatura avverrà esclusivamente inviando la domanda di candidatura all’indirizzo xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx0.xx entro il 30 aprile 2017. Saranno considerate nulle le candidature i cui dati risultino incompleti o non veritieri.
Art. 7 – Selezione e valutazione delle candidature
La selezione delle candidature verrà effettuata da un’apposita commissione. L’assegnazione delle borse sarà deliberata in modo insindacabile tenuto conto dei seguenti parametri:
⮚ Lettera di intenti (Acceptance Letter) dell’Organizzazione/Impresa;
⮚ Curriculum Vitae Europeo completo e dettagliato;
⮚ Motivazione e obiettivi;
⮚ Coerenza del tirocinio con la formazione accademica del candidato;
⮚ Competenza linguistica;
⮚ Periodi di studio all’estero per motivi accademici certificati (Erasmus, altri programmi europei);
⮚ Stage ed esperienze professionali in Italia o all’estero certificate;
⮚ Media ponderata dei voti riportati;
⮚ Voto di laurea (per gli iscritti a corsi di laurea magistrale);
Sarà data priorità alle mobilità la cui conclusone è prevista entro il 30.06.2018, certificata dalla lettera di intenti.
La Commissione, nel pieno dei suoi poteri, avrà la facoltà di assegnare un peso specifico a ciascuno dei criteri di valutazione di cui ai punti precedenti.
La Commissione potrà liberamente definire i criteri di distribuzione delle borse tra i vari corsi e cicli di studio. La Commissione stilerà una graduatoria comprendente gli iscritti a laurea triennale, magistrale e una graduatoria per gli iscritti al dottorato di ricerca. Le graduatorie così determinate, verranno pubblicate in forma provvisoria per una settimana e, successivamente, in forma definitiva.
Art. 8 – Pubblicazione delle graduatorie
I risultati delle selezioni verranno pubblicati entro il giorno 5 Maggio 2017 sul sito d’Ateneo, sezione Relazioni Internazionali; la graduatoria comprenderà i numeri di matricola dei vincitori e degli idonei in riserva.
Art. 9 – Accettazione del contributo
Gli assegnatari riceveranno comunicazione dell’esito della selezione via e-mail e, contestualmente, saranno invitati a fornire riscontro (accettazione) entro 10 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione.
La mancata osservanza del suddetto termine verrà considerata come rinuncia. I candidati idonei che subentreranno saranno tenuti a rispettare le modalità e i tempi previsti. I candidati idonei in riserva, in caso di rinuncia da parte dei vincitori, saranno informati dall’Ufficio competente mediante un messaggio di posta elettronica a cui dovranno fornire riscontro entro 5 giorni lavorativi dall’invio della comunicazione.
Art. 10 – Rinuncia al contributo
L'accettazione del tirocinio è un serio impegno assunto dal candidato. Si invitano, pertanto gli assegnatari a limitare le rinunce a casi di forza maggiore gravi e comprovati, che dovranno essere comunicati per iscritto (anche via email) e debitamente giustificati. Qualora i vincitori, dopo l’accettazione del contributo o l’inizio del tirocinio, rinunciassero a svolgere lo stage, dovranno darne tempestiva comunicazione scritta per consentire il subentro del primo candidato di riserva, in tempo utile per l’organizzazione del tirocinio.
Ai candidati che omettano di comunicare la propria rinuncia, ovvero ne diano comunicazione tardiva, e ai candidati la cui rinuncia avvenga successivamente all’accettazione del contributo e non sia dovuta a cause di forza maggiore e debitamente giustificate:
1. Verrà preclusa ogni ulteriore partecipazione alla mobilità internazionale organizzata dall’Università degli studi di Roma Foro Italico;
2. Verrà chiesta la restituzione dell’eventuale quota del contributo già ricevuta e delle spese di gestione sostenute dall’amministrazione (ad es per la ricerca dell’azienda, ecc.).
Art. 11 - Certificazione e riconoscimento
I tirocini nell’ambito del progetto Erasmus+ Traineeship saranno attestati dal Certificato di Tirocinio rilasciato dell’Organizzazione/Azienda che confermi i risultati del programma concordato. Previa autorizzazione del Dipartimento di appartenenza, ciascun tirocinio permetterà (ove previsto) anche il riconoscimento dell’esperienza di lavoro all’estero come parte integrante del proprio percorso formativo utilizzabile mediante attribuzione di Crediti Formativi Universitari (CFU).
Art. 12 – Ingresso nel Paese Ospitante
Lo studente dovrà informarsi autonomamente in merito a eventuali norme che regolano l’ingresso nel Paese ospitante, rivolgendosi per tempo alle relative rappresentanze diplomatiche (Ambasciate e Consolati) in Italia;
La legislazione e la normativa che regolano l’immigrazione degli studenti non comunitari nei vari Paesi partecipanti al Programma Erasmus+ sono legate alla nazionalità di tali studenti: è responsabilità dello studente raccogliere con il necessario anticipo le informazioni e procurarsi i documenti che consentiranno l’ingresso e la permanenza nel Paese di destinazione, rivolgendosi alle rispettive rappresentanze diplomatiche.
L’assicurazione per gli infortuni (opera solo ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionale) e la responsabilità civile (copre i danni involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento delle attività istituzionali) di cui lo studente beneficia automaticamente con l’iscrizione all’Ateneo viene estesa, con le stesse modalità, per tutto il periodo di permanenza all’estero presso l’ente di destinazione. Gli studenti in mobilità sono tenuti a provvedere autonomamente a garantirsi adeguata copertura sanitaria durante la permanenza all’estero secondo le modalità previste dal Paese ospitante. xxxx://xxx.xxxxxx.xxx.xx/xxxxxxx/xxxx/x0_0.xxx?xxxxxxxxxxxxxxx&xxx000&xxxxxXxxxxxxxxx%00xxxxxxxxx&xxxx
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Art. 13 – Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità di gestione delle selezioni e delle successive fasi del progetto, nell’ambito e per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D. lgs. 196/2003).
Art. 14 – Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241, il responsabile del procedimento per le procedure di esclusiva competenza dell’Università degli Studi di Roma Foro Italico è la Dirigente dott.ssa Xxxxxx Xxxxxxxxx - Dirigente Relazioni Internazionali, Orientamento, Tirocinio e Job Placement. Si informa che, in base all’Art. 71 del DPR 445 DEL 28/12/2000, L’Amministrazione procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle autocertificazioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
Università di Roma “Foro Italico” - Ufficio Relazioni Internazionali Piazza Lauro de Bosis, 15 – 00000 Xxxx
Tel: x00.00.00000.000 Fax: x00.00.00000.000
E-mail: xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx0.xx
Roma, 3 aprile 2017