CUP I38C12000160009 ‐ CIG: 5135461C78 APPALTO DI FORNITURA
CUP I38C12000160009 ‐ CIG: 5135461C78
“CHIAVI IN MANO”, SERVIZIO DI MANUTENZIONE E PRESTAZIONI ULTERIORI DI UN IMPIANTO DI CREMAZIONE
PRESSO IL CIMITERO URBANO DELLA CITTA’ di ASTI
SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
importi in euro | |
1 Importo per la fornitura e posa in opera “chiavi in mano” ‐ prestazione principale | |
2 Importo per il servizio di manutenzione ‐ prestazione secondaria 3 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza – prestazione 15.000,00 principale | |
4 Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza – prestazione 5.000,00 secondaria |
Importo totale d'appalto (1 + 2 + 3 + 4)
Il responsabile del procedimento Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx
ASTI, 24. MAGGIO 2013
SOMMARIO
PREMESSA
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 – Definizioni
Articolo 2 – Valore delle premesse Articolo 3 – Oggetto del contratto
Articolo 4 – Modalità di esecuzione del contratto
Articolo 5 – Progetto - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale – Gerarchia delle norme Articolo 6 – Normativa applicabile
Articolo 7 – Ammontare del contratto Articolo 8 – Invariabilità del corrispettivo
Articolo 9 – Variazioni al progetto e al corrispettivo Articolo 10 – Domicilio dell’Appaltatore
Articolo 11 – Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere – Tracciabilità dei pagamenti
Articolo 12 – Rappresentante dell’Appaltatore –Direzione del cantiere TITOLO II – RAPPORTI FRA LE PARTI
Articolo 13 – Avvio dell’esecuzione delle attività – Effetti della mancata stipulazione del contratto Articolo 14 – Durata del contratto - Termini
Articolo 15 – Penali
Articolo 16 – Sospensione e ripresa delle attività Articolo 17 – Obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore
Articolo 18 – Osservanza delle disposizioni retributive e previdenziali Articolo 19 – Subappalto
Articolo 20 – Sicurezza e Salute dei lavoratori in cantiere Articolo 21 – Contabilizzazione delle opere
Articolo 22 – Modalità di erogazione del corrispettivo
Articolo 23 – Proprietà degli Elaborati e dei Materiali – Difetti di costruzione – Trasferimento proprietà e rischi – Proprietà intellettuale marchi e brevetti
Articolo 24 – Controlli e verifiche – Oneri di manutenzione
Articolo 25 – Fine delle attività - Verifica di conformità e conto finale
TITOLO III – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 26 – Cauzione definitiva
Articolo 27 – Cessione del contratto – Cessione dei crediti TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE
Articolo 28 – Danni
Articolo 29 – Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario - Transazione Articolo 30 – Inefficacia del contratto - Risoluzione del contratto – Fallimento dell’Appaltatore Articolo 31 – Giurisdizione e Foro competente
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 32 – Documenti che fanno parte del contratto Articolo 33 – Trattamento fiscale
Articolo 34 – Modifiche del contratto – Interpretazione del contratto Articolo 34 – Adempimenti in materia antimafia e in materia penale Articolo 35 - Varie
CONTRATTO D’APPALTO
per la “Fornitura “chiavi in mano”, servizio di manutenzione e prestazioni ulteriori, di un impianto di cremazione presso il cimitero urbano della città di Asti”.
CUP I38C12000160009 ‐ CIG: 5135461C78
L’anno duemilatredici, il giorno del mese di , presso la sede ASP Spa, in Asti Corso Don Minzoni n. 86, tra i sottoscritti contraenti:
a) ASTI SERVIZI PUBBLICI S.p.A., con sede in Asti X.xx Xxx Xxxxxxx n. 86, cap. soc. € 7.540.270 i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Asti al n. 01142420056,
R.E.A. n. 80508, C.F. e P.IVA n. 01142420056, qui rappresentata da , munito dei necessari poteri;
b)
con sede in , via ,
codice fiscale e partita IVA ,
qui rappresentata dal sig./ra , nato/a a il
, residente in
, via
, in qualità di
dell’impresa
la quale agisce in proprio
(oppure)
quale capogruppo mandataria del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio in , rep. /racc. in data , tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:
1‐ impresa
con sede in , via , ;
codice fiscale e partita IVA ;
2‐ impresa con sede in , via , ; codice fiscale e partita IVA ; di seguito nel presente atto denominata semplicemente «Esecutore»;
PREMESSO CHE
‐ a seguito di gara ad evidenza pubblica, con determinazione di aggiudicazione definitiva n. del , divenuta efficace il , giusta relazione istruttoria n. del , l’appalto oggetto del presente contratto è stato affidato a ;
‐ sono state effettuate le comunicazioni relative all’aggiudicazione definitiva ai sensi dell’art. 79 d.lgs. 163/2006 s.m.i.;
‐ è decorso il termine previsto dall’art. 11 d.lgs. 163/2006 s.m.i. per la stipulazione del contratto e permangono le ulteriori condizioni per la stipulazione medesima;
si conviene e si stipula quanto segue:
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 – DEFINIZIONI
1.1. Nel seguito si intende:
a. ASP: Asti Servizi Pubblici S.p.A.
b. Opera/Fornitura/Appalto: intervento di fornitura e posa in opera, servizio di manutenzione e prestazioni ulteriori di un impianto a cremazione presso il Cimitero Urbano di Asti o frazioni del medesimo appalto;
c. Area: spazio fisico dell’edificio in cui deve eseguirsi l’Opera;
d. Edificio/Tempio: l’immobile, in corso di edificazione al momento della presente gara, in cui dovrà eseguirsi l’Opera, come indicato all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto;
e. Stazione Appaltante/Committenza/Committente: ASP che conferisce all’Appaltatore l’incarico di esecuzione dell’Opera;
f. Progettista, Appaltatore nella fase di progettazione dell’impianto di cremazione;
g. Appaltatore/Impresa/Esecutore: il soggetto aggiudicatario definitivo della gara di affidamento dell’Appalto che con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna alla realizzazione dell’Opera.
h. Contratto: il presente articolato delle norme amministrative che regola fra Committente ed Appaltatore l’esecuzione dell’Appalto.
i. Capitolato/Capitolato Speciale d’Appalto/CSA: l’articolato di norme tecniche relativo all’esecuzione dell’Appalto che forma parte integrante del presente contratto e che corrisponde al capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279 dpr 207/2010;
j. Contraenti o Parti: l’Appaltatore ed il Committente;
k. Giorni di calendario o solari: i giorni consecutivi compresi i sabati, le domeniche e le festività riconosciute come tali dallo Stato. Le dizioni "giorni" e "periodi di tempo” avranno il significato di giorni di calendario.
l. Giorni lavorativi: i giorni di calendario escluse le domeniche e le festività riconosciute come tali dalla Stato a tutti gli effetti civili secondo le vigenti leggi.
m. Progetto/Elaborati Progettuali: L'insieme degli elaborati sviluppati dal Progettista ai fini della posa in opera ed adeguati alle effettive condizioni realizzative costituita dall'insieme dei documenti (disegni, relazioni tecniche, computi, schemi, cronogramma, note tecniche, ecc.) sviluppati dall'Appaltatore stesso.
n. Elaborati “As built” Edificio: gli elaborati “as built” relativi all’appalto di esecuzione dell’Edificio.
o. Responsabile del procedimento/RUP: la persona fisica che ai sensi dell’art. 10 d.lgs. 163/2006 s.m.i. assume le funzioni di cui all’art. 273 d.p.r. 207/2010 s.m.i. e che, ai sensi dell’art. 300, 2° co., d.p.r. 207/2010 s.m.i. non coincide con il Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
p. Responsabile dei Lavori: la persona fisica, incaricata dal Committente per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute ai sensi dell’art. 89, 1° co. lett. c) T.U. 81/2008 s.m.i. che coincide con il Responsabile del procedimento.
q. Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera/CSE: la persona fisica, con il correlato Ufficio, incaricata dal Committente o dal Responsabile dei lavori per l'esecuzione dei compiti in materia di sicurezza e salute di cui all'art. 89, 1° co. lett. f). T.U. 81/2008 s.m.i.
r. Direttore dell’Esecuzione del Contratto/DEC: La persona fisica designata incaricata dal Committente a svolgere il compito di direzione dell’Opera ai sensi dell’art. 301 del d.p.r. 207/2010 s.m.i.
s. Direttore di cantiere: soggetto designato dall’Appaltatore a rappresentarlo e a svolgere i compiti e ad assumere le responsabilità precisate all’art. 12 del presente Contratto.
t. Capo cantiere: il soggetto incaricato dall’Appaltatore quale assistente del Direttore di cantiere ai sensi dell’art. 12 del presente Contratto.
u. Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi: la persona fisica designata dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 12 del presente Contratto quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 31 T.U. 81/2008 s.m.i.
v. Verifica di conformità : le operazioni previste dall’art. 312 e ss. d.p.r. 207/2010 s.m.i., anche in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 317 d.p.r. 207/2010 s.m.i.
w. CIG: codice identificativo gara.
z. PE: posta elettronica ordinaria.
z‐bis: PEC: posta elettronica certificata.
ART. 2 – VALORE DELLE PREMESSE.
2.1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
ART. 3 – OGGETTO DEL CONTRATTO.
3.1. La Stazione Appaltante affida all’Esecutore, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per la fornitura “chiavi in mano”, servizio di manutenzione e prestazioni ulteriori di un impianto di cremazione presso il Cimitero Urbano della città di Asti, alle condizioni e per gli effetti di cui al presente Contratto,al Capitolato e agli atti a questi allegati o da questi richiamati oltreché dell'offerta presentata in gara dall'Esecutore.
3.2. La fornitura dell'Impianto di cremazione è intesa “chiavi in mano”, ovvero comprensiva di tutti i materiali, attrezzature, strutture, impianti, lavori di posa in opera, installazione, montaggio ed assemblaggio, e quanto altro necessario per fornire un sistema completo, funzionale e funzionante “a regola d’arte”. La posa in opera consiste nel perfetto montaggio ed installazione dei beni oggetto del contratto nel rispetto delle prescrizioni negoziali e dei particolari tecnici costruttivi, nonché alla loro corretta collocazione nel Tempio, completa di ogni accessorio, dei collegamenti impiantistici tutti, comprese le eventuali modifiche e integrazioni agli impianti esistenti e alle opere murarie, oltre alla esecuzione delle prestazioni accessorie elencate nel contesto del presente contratto.
3.3. Sono comprese nell’Appalto tutte le prestazioni di qualsivoglia natura necessarie per eseguire compiutamente l’Opera secondo le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato e secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative stabilite nel Progetto e in tutti gli atti e documenti allegati o richiamati nel presente Contratto e negli altri documenti di gara e/o qui richiamati. Le prestazioni di Capitolato sono da intendersi alla stregua di caratteristiche minime inderogabili.
3.4. Le prestazioni in cui si sviluppa l’appalto si possono così sinteticamente riassumere, salvo quanto meglio specificato nel Capitolato:
- coordinamento con il Responsabile del procedimento, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, attraverso il quale ultimo saranno veicolate anche le necessarie indicazioni di coordinamento con le operazioni di allestimento dell’Edificio;
- effettuazione di indagini, rilievi, tracciamenti nell’Edificio per la corretta esecuzione e collocazione degli apparati funzionali all’Impianto nei luoghi previsti;
- progettazione dell’Opera in conformità delle prescrizioni di cui al Contratto, al Capitolato e agli altri Documenti di gara. Sono inoltre comprese tutte le predisposizioni di impianti (elettrici, speciali, ecc.) come anche il dimensionamento in relazione allo spazio disponibile e alla coerenza con la matrice stilistica dell’edificio;
- fornitura e posa in opera dell’impianto di cremazione, ivi comprese le predisposizioni impiantistiche correlate alla posa in opera delle forniture eseguite;
- rilascio delle certificazioni e della documentazione previste dalla legge e/o dal presente Contratto o dal Capitolato o comunque necessaria;
- logistica, ivi comprese le fasi di approvvigionamento, l’imballaggio, il trasporto in cantiere, lo scarico, lo stoccaggio, il trasporto al piano, il disimballaggio, il montaggio, la collocazione finale ed ogni altra operazione comunque connessa e/o necessaria;
- assistenza, per quanto di competenza, alle operazioni di verifica di conformità rispetto all’eseguito, ivi compresa l’assunzione dei relativi oneri (ad es. smaltimento rifiuti ecc.);
- servizio di formazione del personale ASP;
- servizio di manutenzione (controllo, intervento, fornitura ricambi).
3.5. L’Appaltatore, di concerto con il DEC, si impegna, altresì, a verificare la congruenza fra il Progetto di cantiere dallo stesso redatto e gli Elaborati “as built” relativi all‘Edificio che saranno messi a disposizione dal Committente.
3.6. L’Appaltatore si impegna altresì ad affrontare e risolvere al suo interno, di concerto e secondo le istruzioni del DEC e del CSE e nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento, tutte le eventuali interferenze fra l’esecuzione del presente Appalto e cantieri terzi.
3.7. Salvo quanto specificato nelle singole clausole del presente Contratto o nel Capitolato, l’Appaltatore dovrà fare sì che i macchinari che costituiscono l’Impianto di cremazione siano privi di difetti di fabbricazione, realizzati con materiali di ottima qualità, correttamente montati, assemblati e posati a perfetta regola d’arte. L’Impianto di cremazione dovrà rispondere alla migliore tecnologia disponibile nel rispetto della legislazione vigente, compresa quella relativa alla emissione di sostanze inquinanti in atmosfera; della "direttiva macchine" di cui al dpr 24 luglio 1996 n. 459 s.m.i.; nonché il dpr 10 settembre1990 n. 285 e s.m.i. cd “Regolamento di Polizia Mortuaria”.
ART. 4 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
4.1. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dà atto, a tutti gli effetti di legge e di contratto:
a) di aver preso accurata visione del presente Contratto e del Capitolato e di averli ritenuti adeguati ed esaurienti e tali quindi, da consentire una ponderata formulazione del corrispettivo, riportato in contratto, che si intende comprensivo di tutti i costi e/o gli oneri diretti e indiretti derivanti dalla corretta esecuzione delle attività oggetto dell’Appalto nel rispetto dell’Offerta presentata;
b) di aver esaminato gli Elaborati As built dell’Edificio e di assumersi integralmente responsabilità del Progetto e dell'esecuzione dell’Opera;
c) di aver preso conoscenza delle attività da eseguire;
d) di aver preso conoscenza di tutte le leggi, regolamenti e norme europee, tecniche statali, regionali e locali applicabili all’esecuzione dell’Opera;
e) di aver visitato l’Area e in generale la località interessata dalle attività e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari (ivi compresa la necessità di operare nel pieno rispetto dell’eseguito relativo all’Edificio), le condizioni di viabilità e di accesso, gli spazi di stoccaggio e disimballaggio, anche comuni a cantieri terzi, come anche l’eventuale esistenza di cantieri terzi, che possono influire sulla determinazione del corrispettivo riportato in Contratto;
f) di ritenere il corrispettivo riportato in contratto comprensivo di tutte le circostanze ed elementi che influiscono sulla fornitura e sul costo dei materiali, della manodopera, dei noli e dei trasporti ed ogni aspetto afferente la posa in opera e la logistica, per fornire l’Opera finita a regola d’arte;
g) di aver la disponibilità in loco della mano d’opera necessaria e delle attrezzature e dispositivi necessari e adeguati per consegnare l’Opera secondo la modalità “chiavi in mano” nel rispetto del Progetto e del Capitolato.
4.2 L’Appaltatore conferma che sussistono le condizioni per l’immediata esecuzione dell’Opera anche ai fini del verbale da sottoscrivere dall’Appaltatore e dal DEC ai sensi dell’art. 304 d.p.r. 207/2010 s.m.i.
4.3. L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dell’Opera, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.
4.4. Prima di avviare la fase di produzione ed allestimento, l’Appaltatore dovrà eseguire i rilievi dei locali interessati dall’intervento al fine dell’elaborazione del Progetto ed eventualmente tenere conto, nella realizzazione della fornitura, delle dimensioni effettivamente rilevate nei locali. Non saranno opponibili
maggiori costi per realizzazioni particolari nel caso in cui non vi sia coincidenza fra le misure delle pareti e quelle ipotizzate o rilevabili dall’Appaltatore prima dei rilievi.
ART. 5 – PROGETTO – CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE –GERARCHIA DELLE NORME
5.1. L'Appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato e degli allegati relativi.
5.2. Il presente Contratto integra le norme contenute nel Capitolato.
5.3. L’Appaltatore, ai fini del Progetto, deve procedere ad una lettura integrata di Contratto e di Capitolato.
5.4. In caso di norme del Contratto e del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. Nel caso in cui risultasse una discordanza comunque non sanabile i sensi dei criteri precedenti si intenderanno valide le condizioni ritenute, a discrezione del DEC, più vantaggiose per il Committente.
ART. 6 – NORMATIVA APPLICABILE
6.1. Il presente contratto è regolato dalla normativa italiana.
6.2. Le Parti convengono espressamente per l’applicabilità all’esecuzione dell’Opera del D.Lgs. 163/2006
s.m.i. e del d.p.r. 207/2010 s.m.i.
6.3. Il richiamo alle norme di cui sopra si intende effettuato con riferimento al testo vigente alla data di avvio del Bando alla pubblicazione presso la Gazzetta Europea, e risulterà ininfluente l’eventuale modifica successiva o abrogazione.
6.4. Salvo quanto sopra, l’Appaltatore si obbliga ad osservare tutta la normativa vigente anche di carattere regolamentare e tecnico, ivi comprese le prescrizioni degli Enti e le Amministrazioni competenti, adeguandosi all’eventuale modifica della medesima in corso d’opera.
ART. 7 – AMMONTARE DEL CONTRATTO
7.1. Il corrispettivo dell’appalto è il seguente:
Importi in euro | ||
1 | Importo esecuzione fornitura “chiavi in mano” – prestazione principale | ………….,00 |
2 3 | Importo esecuzione servizio di manutenzione – prestazione secondaria Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso della prestazione principale | ………….,00 15.000,00 |
4 | Oneri per l’attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso della prestazione secondaria | 5.000,00 |
TOT | IMPORTO (1 + 2 + 3 + 4) | ………….,00 |
7.2. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A., e deve intendersi fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle Parti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di dette lavorazioni, salvo quanto stabilito al successivo art. 8.
7.3. Le forniture e le attività come sopra indicate, sono tutte quelle definite dal presente Contratto, dal Capitolato e dal Progetto dell’Appaltatore, e/o comunque necessarie per consegnare l’Edificio allestito a regola d’arte. Il prezzo convenuto per le attività affidate è riferito forfetariamente alle forniture ed attività nel loro complesso ed é comprensivo di tutte le opere, forniture e servizi e ogni altro onere, necessari a consegnare compiuti a regola d’arte.
ART. 8 – INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO
8.1. L'importo definito all’art. 7.1. del presente Contratto varrà quale prezzo per l’esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto nei minimi particolari e a regola d’arte.
8.2. Tale prezzo a corpo si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo integrale rischio.
8.3. Il prezzo è fisso e invariabile ed è indipendente da qualsiasi eventualità, salvo quanto chiarito nel presente articolo.
8.4. In particolare con il prezzo convenuto si intendono comprese e compensate:
a) tutte le spese relative agli oneri di tutte le forniture ed attività da eseguirsi, nessuna esclusa, ivi compresi oneri per acqua, luce, guardiania;
b) tutte le spese per la fornitura, trasporto e collocazione, nessuna eccettuata, indispensabili per dare l’impianto di cremazione e qualsiasi materiale, semilavorato correlato e necessario pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto dell’Area e/o dell’Edificio, ivi compreso qualsiasi elemento di costo afferente la logistica, ivi compreso lo stoccaggio al di fuori dell’Area e dell’Edificio, e lo smaltimento di imballaggi o altri rifiuti;
c) tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'Opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro e concernente la qualità;
d) tutte le spese per la completa esecuzione di tutte gli impianti e accessori compresi nell'Opera;
e) tutte le attività per l’individuazione e risoluzione delle eventuali interferenze con eventuali altri cantieri insistenti nell’Edificio;
f) l’eventuale ricorso a straordinari, esecuzione di lavorazioni su più turni con l’ausilio di più squadre;
g) le eventuali opere e attività di ripristino dell’Edificio, che si rendessero necessarie a seguito dell’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto;
h) le eventuali opere e attività di ripristino che si rendessero necessarie in sede verifica di conformità;
i) l’installazione ed il ripiegamento anche parcellizzati del cantiere;
l) qualsiasi onere inerente la formazione del personale;
m) tasse, imposte, tributi e relative relazioni con la Pubblica Amministrazione afferenti il presente contratto, l’esecuzione del presente appalto, e circostanze conseguenti;
n) le relazioni con la Pubblica Amministrazione, quando di competenza.
e comunque tutte le attività a carico dell’Appaltatore così come esemplificate nel presente Contratto, nel Capitolato e nel Progetto.
8.5. Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per condizioni anche sopraggiunte di particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in contratto.
8.6. In considerazione della durata del servizio di manutenzione e di cui al successivo art. 14, l'importo contrattuale relativo alla prestazione secondaria è soggetto a revisione periodica. In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione del servizio di manutenzione dell'Impianto, previa formale richiesta dell'Esecutore del contratto, la Stazione Appaltante riconoscerà l'aggiornamento del canone previsto in ragione della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ISTAT. La variazione percentuale, calcolata al 100% del suo valore, sarà determinata prendendo come anno di riferimento il secondo anno solare di esecuzione del servizio di manutenzione da confrontare col primo anno di servizio; nel terzo anno si procederà prendendo a riferimento l'indice del terzo anno confrontandolo col secondo e così di anno in anno. La revisione dell'importo contrattuale così determinata troverà applicazione con la fatturazione riferita al servizio espletato successivamente alla richiesta di revisione dell'Esecutore.
ART. 9 – VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
9.1. Le varianti in corso d’opera, anche ai sensi dell’art. 311 dpr 207/2010 s.m.i., possono essere ammesse nei seguenti casi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b)per cause impreviste ed imprevedibili accertate dal DEC e confermate dal Responsabile del procedimento;
c)per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’Opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione del Progetto;
d)per la presenza di eventi inerenti alla natura e la specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi in corso d’opera.
9.2. Nei casi sopra elencati, il Committente può chiedere all’Appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l’Appaltatore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. Nel caso in cui la variazione superi tale limite, il Committente procede alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto principale.
9.3. Ai fini della determinazione del quinto, l’importo dell’appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute nonché dell’ammontare degli importi diversi da quelli riconosciuti a titolo meramente risarcitorio all’Appaltatore ai sensi dell’art. 29 del presente Contratto.
9.4. Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse del Committente, le varianti, da approvarsi dal Responsabile del procedimento ovvero dall’organo competente, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’Opera e alla sua migliore funzionalità, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della consegna delle attività di Appalto di cui al presente Contratto.
9.5. L’importo delle varianti di cui al punto 9.4, in aumento o in diminuzione, non può superare il cinque per cento dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.
9.6. Il DEC, sentito il Responsabile del procedimento, può disporre degli interventi per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento dell’importo del contratto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto stipulato.
9.7. Qualora, ricorrendo uno dei casi previsti nei periodi precedenti, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il DEC, avvertito il Responsabile del procedimento, previa autorizzazione del Responsabile del procedimento, operate le opportune verifiche anche dal punto di vista normativo, promuove la redazione di perizia di variante, indicandone i motivi.
9.8. L’Appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dal Committente e che il DEC gli abbia ordinato.
9.9. Non costituiscono varianti gli esiti dell’attività di affinamento e cantierizzazione del Progetto.
9.10. Nessuna variazione o addizione al Progetto può essere in ogni caso introdotta dall’Appaltatore se non è disposta dal DEC e preventivamente approvata dal Committente.
9.11. In caso di mancato rispetto di quest’ultima disposizione, l’Appaltatore non avrà titolo al pagamento delle prestazioni non autorizzate e sarà tenuto alla rimessa in pristino, secondo le disposizioni del DEC.
9.12. Le perizie di variante corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti sono approvate dal Committente, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista per il corrispettivo di cui all’art. 7. Negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Responsabile del procedimento, sentito il Committente, che dovrà comunque rilasciare autorizzazione per iscritto.
9.13. Le variazioni sono valutate mediante l’utilizzo di prezzi unitari contenuti nell’Elenco Prezzi Regione Piemonte nell’edizione più recente al momento dell’indizione della gara ovvero ancora ricavando i prezzi mediante nuove analisi utilizzando per quanto possibile i prezzi unitari contenuti nel citato Elenco Prezzi ovvero i prezzi elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti e arredi in vigore alla data della stipulazione del presente Contratto ovvero prezziari di macchine e servizi rinvenibili nel mercato.
9.14. I nuovi prezzi verranno determinati dall’Ufficio del DEC, sentito il Responsabile del procedimento e l’Appaltatore. Ove i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto al quadro economico, sono approvati dal Committente su proposta del Responsabile del procedimento, prima di essere ammessi nella contabilità dell’appalto.
9.15. In caso di dissenso sulla misura del compenso è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dal Committente, salvo il diritto dell’Appaltatore di formulare riserva per l’ulteriore richiesta. In nessun caso, l’Appaltatore potrà abbandonare la fornitura “chiavi in mano”, il servizio di manutenzione e le prestazioni ulteriori per dissenso sulla misura del compenso.
ART. 10 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE
10.1. Agli effetti contrattuali, amministrativi e giudiziari del presente Appalto, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio legale in Italia,……………. via …………. n. ….
10.2 Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d’appalto sono fatte dal DEC o dal Responsabile del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, al domicilio eletto.
10.3 L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del procedimento contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto. Eventuali comunicazioni dirette ai subappaltatori saranno comunque recapitate al domicilio eletto come sopra.
ART. 11 – INDICAZIONE DEL LUOGO DEI PAGAMENTI E DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCUOTERE – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI
11.1. L’Appaltatore dichiara che la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo è il signor/a .
11.2. L'Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di consegna anticipata delle attività.
11.3. In difetto delle indicazioni previste ai periodi precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi al Committente per pagamenti a persone non autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere.
11.4. L’Appaltatore, nell’ambito del presente contratto di appalto identificato con il codice CIG e CUP sopra indicati, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 l. 13 agosto 2010 n. 136 s.m.i. e pertanto comunica che ogni pagamento potrà essere eseguito presso
(dati del conto) e che la persona autorizzata corrisponde a quella indicata al primo periodo del presente articolo.
11.5. L’Appaltatore si impegna a:
a) comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
b) effettuare tutte le operazioni finanziarie relative all’Appalto con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la piena tracciabilità, registrati sul conto corrente dedicato all’Appalto e a riportare sui pagamenti stessi il CIG/ CUP precedentemente indicati;
c) effettuare i pagamenti e le operazioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 3 l. n. 136/2010 s.m.i., con le modalità ivi previste;
d) dare immediata comunicazione al Committente nonché al Prefetto della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. n. 136/2010 s.m.i.;
11.6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
ART. 12 – RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE – DIREZIONE DEL CANTIERE
12.1. La direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell’Appaltatore.
12.2. L'Appaltatore, prima della stipulazione del contratto, è tenuta a designare e comunicare al Committente il nominativo del proprio Rappresentante, che varrà quale referente per ASP.
12.3. Il Rappresentante dell’Appaltatore interagirà per ogni questione inerente l’esecuzione del contratto con il DEC.
12.4. Le comunicazioni tra il Referente e il DEC, per la definizione di questioni di servizio rilevanti e tali da non poter essere risolte telefonicamente, devono avvenire in forma scritta, utilizzando preferibilmente la PE o la PEC e i documenti trasmessi devono essere sottoscritti digitalmente o di pugno ed inviati tramite scansione. Gli indirizzi di PE, di PEC e i numeri di telefax, telefono fisso e telefono mobile devono essere comunicati dall’Appaltatore contestualmente alla nomina del Rappresentante.
12.5. Il Rappresentante nominato dall’Appaltatore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
‐ deve essere titolare dei poteri necessari per l’esecuzione della fornitura e dei servizi connessi, tramite eventualmente il rilascio di idonea procura da parte del Legale Rappresentante nel caso in cui la posizione aziendale non consenta al Rappresentante l’esercizio di tali poteri;
‐ deve essere reperibile almeno dalle ore 8,00 alle ore 17,00 dei giorni coincidenti con quelli relativi all’esecuzione del contratto.
12.6. In caso di impedimento o assenza del Rappresentante, l’Appaltatore deve darne tempestiva comunicazione al DEC indicando contestualmente il nominativo e i recapiti del sostituto. Fino alla ricezione di tale comunicazione, eventuali comunicazioni al Rappresentante si intenderanno comunque regolarmente ricevute.
12.7. Il Committente si riserva la facoltà di esigere il cambiamento immediato del Rappresentante individuato dall’Appaltatore, qualora non gradito. Il Rappresentante dovrà essere rimosso e sostituito entro 48 ore dal ricevimento di opportuna comunicazione da parte del Committente, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore.
12.8. L’Appaltatore, anche tramite il Rappresentante nominato, ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al DEC i nominativi di eventuali ulteriori soggetti incaricati dall’Appaltatore di risolvere specifiche problematiche o comunque collaboratori del Rappresentante.
12.9. Il Committente ha provveduto alla nomina del DEC.
12.10. Tale Ufficio impartisce tutte le disposizioni e istruzioni mediante ordine di servizio.
12.11. L'Appaltatore dovrà provvedere, per proprio conto, a nominare o a indicare:
• il soggetto che ricopre la funzione di Direttore del cantiere che potrà eventualmente coincidere con il Rappresentante dell’Appaltatore, le cui responsabilità e compiti sono di seguito precisati;
• il soggetto che ricopre la funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP).
12.12. L'Appaltatore, all'atto della consegna delle attività, deve comunicare al Committente, per iscritto, i nominativi delle persone di cui sopra.
12.13. Il Direttore di cantiere dovrà essere un professionista con esperienza documentata, adeguata alla complessità delle attività da eseguire. Il Direttore di cantiere, designato dall'Appaltatore, dovrà comunicare per iscritto l'accettazione dell'incarico a lui conferito, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli obblighi derivanti dal presente Contratto. Il Direttore di Cantiere si occupa fra l’altro della gestione e del coordinamento delle attività anche nel caso di interconnessione con altri Appaltatori eventualmente impegnati in cantiere.
12.14. Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore, il Direttore di Cantiere è responsabile:
‐ della esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte e della rispondenza alle disposizioni impartite dall’Ufficio del DEC nel corso dell'Appalto;
‐ della conduzione dell'Appalto per quanto concerne ogni aspetto della gestione, con particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa vigente, da parte dell’Appaltatore e dei subappaltatori impegnati nell'esecuzione delle attività, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Contratto in materia di subappalti, e dell’attuazione effettiva degli adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in forza dei poteri specificatamente attribuitigli dall’Appaltatore.
12.15. A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una costante presenza in cantiere e dovrà aver cura:
a) di dare completa collaborazione e disponibilità al “Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera”, al fine di far rispettare scrupolosamente il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, da parte di tutti i lavoratori, le Imprese e i subappaltatori impegnati nella esecuzione delle attività;
b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti non autorizzati dal Committente;
c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore o dei Subappaltatori o altri autorizzati dal Committente o consentiti dalla legge;
d) di dare tempestiva comunicazione scritta al “Coordinatore in materia di Sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera”, di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza e d'igiene del lavoro.
12.16. L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere o del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi, di quanto previsto al presente articolo oltre che dei compiti di legge darà luogo alla richiesta da parte del DEC o dal Responsabile del procedimento di tempestiva sostituzione dei responsabili, fatta salva ogni altra iniziativa eventualmente prevista per legge.
12.17. La sostituzione di detto personale avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal Responsabile del Procedimento.
12.18. Il Committente e il personale dagli stessi incaricato potrà accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli ritenuti opportuni ai sensi dell’art. 24 del presente Contratto.
12.19. La funzione di Direttore di cantiere deve esser garantita in tutte e quattro le fasi di esecuzione dell’Opera come descritte agli artt. 10/15 del Capitolato, garantendo se del caso l’avvicendamento delle professionalità necessarie.
TITOLO II ‐ RAPPORTI TRA LE PARTI
ART. 13 – AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ – EFFETTI DELLA MANCATA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
13.1. Entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula apposta sul contratto, la Stazione Appaltante provvederà a formalizzare l’avvio dell’esecuzione del contratto, redigendo all’uopo apposito “verbale di avvio” in contraddittorio con l’Esecutore, ai sensi dell’art. 304 d.p.r. 207/2010. Dalla data apposta su detto verbale decorreranno i termini di esecuzione del contratto.
13.2. La stipulazione del contratto interviene previa consegna da parte dell’Esecutore del Cronoprogramma esecutivo ai sensi dell’art. 9 del Capitolato. La consegna del Cronoprogramma dovrà intervenire almeno 7 (sette) giorni prima della stipulazione del contratto.
13.3. Qualora, per annullamento dell’aggiudicazione definitiva o altro atto amministrativo comunque concernente la procedura di affidamento, non potesse avere luogo la stipulazione del contratto, le spese per la predisposizione del Cronoprogramma esecutivo di cui all’art. 9 del Capitolato rimangono a carico dell’Esecutore.
13.4. L’Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Responsabile del procedimento e/o dal DEC per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’Appaltatore non adempia, il Committente si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 303 d.p.r. 207/2010.
13.5. Qualora l’Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna delle attività, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto e disporre l’incameramento della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 d.lgs. 163/2006 s.m.i. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione.
13.6. Qualora l’avvio dell’esecuzione del contratto avvenga oltre 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del presente contratto per fatto o colpa del Committente, si applicano l’art. 302, 5° co. e ss. e l’art. 305 d.p.r. 207/2010 s.m.i..
13.7. Nel caso di differenze riscontrate all’atto della consegna si applica l’art. 304, 4° co., d.p.r. 207/2010 s.m.i..
13.8. Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente graverà interamente sull’Appaltatore.
13.9. Qualora si renda necessaria la consegna parziale delle attività e/o dell’Area, il DEC provvede a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto.
13.10. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a presentare entro 5 (cinque) giorni dalla consegna una revisione del programma di esecuzione delle attività che preveda la realizzazione prioritaria delle attività disponibili o sulla parte di Area disponibile. Realizzate le attività previste dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità, e perdurino oltre 90 (novanta) giorni, si applica la disciplina prevista nel presente articolo per il caso in cui la consegna avvenga con ritardo per fatto o colpa dipendente dal Committente.
ART. 14 – DURATA DEL CONTRATTO – TERMINI
14.1. In accordo alle prestazioni di appalto come descritte agli artt. 10/15 del Capitolato, l’esecuzione del contratto è suddivisa in 4 (quattro) fasi:
FASE 1: relativa all’avvio del cantiere, alla fornitura, posa in opera e verifica funzionale (o in bianco) dell’Impianto di cremazione. Ha inizio col “verbale di avvio” di cui all’art. 13 del presente contratto e art. 10 del Capitolato e si conclude col verbale di “finita posa in opera” di cui all’art.
12.6 del Capitolato. Il tempo utile per completare la Fase 1 è fissato in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del suddetto “verbale di avvio”, ovvero nel diverso termine eventualmente indicato dall’Esecutore nell’offerta, comunque non superiore al suddetto termine di 180 (centottanta) gg;
FASE 2: relativa alla verifica di conformità (o collaudo) dell’Impianto ed emissione del Certificato di verifica di conformità parziale. Ha inizio entro 5 (cinque) giorni dal verbale di “finita posa in opera” di cui all’art. 12.6. del Capitolato e si conclude con l’emissione del “certificato di verifica di conformità PARZIALE FASE 1" dell’impianto, di cui all’art. 13 del Capitolato. La Fase 2 deve avere durata non inferiore a 30 (trenta) giorni e non superiore a 90 (novanta) giorni, naturali e consecutivi, termine perentorio entro il quale la verifica di conformità dovrà essere ultimata con esito positivo; restano pertanto compresi nei termini gli eventuali accadimenti di cui ai punti 12.3. e 12.4. del Capitolato;
FASE 3: relativa alla formazione del personale e consegna dell’Impianto di cremazione ad ASP, di cui all’art. 14 del Capitolato. Ha inizio entro 15 (quindici) giorni dall’emissione del “certificato di verifica di conformità PARZIALE FASE 1" con esito positivo di cui all’art. 13.8. del Capitolato e si conclude col “verbale di consegna dell’impianto” di cui all’art. 14 del Capitolato. La Fase 3 deve avere durata di 60 giorni naturali e consecutivi e comunque durata tale da consentire di effettuare non meno di 30 cremazioni; l’Esecutore rinuncia pertanto a qualunque pretesa nel caso in cui il termine per l’effettuazione di 30 (trenta) cremazioni sia superiore a 60 (sessanta) giorni;
FASE 4: relativa al servizio di manutenzione, di cui all’art. 15 del Capitolato; avrà durata pari a 10 anni a decorrere dalla data apposta sul “verbale di consegna dell'Impianto" di cui all’art. 14.3. del Capitolato.
14.2. Tutti i termini massimi di esecuzione delle prestazioni indicati per le Fasi 1, 2 e 3 si intendono perentori, salvo quanto sopra chiarito per il termine di 60 (sessanta) giorni per la Fase 3.
14.3. L’esecutore prende espressamente atto che la prestazione della FASE 3 si intende completamente eseguita solo nel caso in cui le sopradescritte attività siano accompagnate dal rilascio da parte degli Enti competenti del Certificato di prevenzione incendi a seguito dell’espletamento degli adempimenti necessari ad opera del Committente e di ogni altra certificazione prevista. A tal fine il Committente si riserva di richiedere all’Esecutore documentazione ulteriore a quella prevista nell’art. 5 del Capitolato fino all’inizio della Fase 4.
14.5. I termini di cui sopra si intendono comprensivi, fra l’altro, di tutti gli adempimenti che l’Appaltatore è chiamato a svolgere prima della concreta messa in produzione dei beni. Pertanto, ritardi nella produzione di documentazione richiesta o nell’espletamento delle attività prodromiche alla messa in produzione dei beni, imputabili all’Esecutore, non impediranno il decorso del termine utile per l’ultimazione delle prestazioni contrattuali.
ART. 15 – PENALI
15.A. ‐ Penali relative alla FASE 1, FASE 2, FASE 3.
15.1.A. Ai sensi dell’art. 145 dpr n. 207/2010, nel caso di mancato rispetto dei termini massimi stabiliti rispettivamente per le Fasi 1, 2 e 3, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1 per mille (euro e centesimi ogni mille) dell’importo contrattuale netto relativo alla fornitura dell’Impianto, corrispondente a euro
. Si precisa che la penale relativa alla Fase 3 sarà applicata come segue:
‐ nel caso in cui il n. di 30 cremazioni sia raggiunto entro i 60 (sessanta) giorni di cui all’art. 14 precedente, a partire dal sessantunesimo giorno;
‐ nel caso in cui il n. di 30 cremazioni sia raggiunto oltre i 60 (sessanta) giorni di cui all’art. 14 precedente, a partire dal giorno successivo all’effettuazione della trentesima cremazione.
15.2.A. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo nella ripresa delle attività a seguito di un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DEC.
15.3.A. Per ogni inadempienza dell'Esecutore rispetto agli obblighi derivanti dalle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, si applicherà una penale pari ad € 500,00 per ciascun dipendente interessato dall'inadempimento, previa contestazione del CSE all’Esecutore e comunicazione al DEC.
15.3.Abis. Per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli Ordini di Servizio del DEC dal momento della loro trasmissione via telefax al Domicilio eletto dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 10 del presente contratto ovvero dalla consegna in cantiere ai soggetti espressi dall’Appaltatore come da art. 12 del presente contratto, si applicherà una penale pari a € 350 (trecentocinquanta). La medesima penale si applicherà nel caso di ritardo nell’adempimento degli Ordini di Servizio del CSE.
15.4.A. Le penali saranno applicate previa contestazione scritta da parte della Stazione Appaltante, con termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi a favore dell'Esecutore per eventuali difese scritte. Il DEC riferisce tempestivamente al Responsabile del procedimento in merito agli eventuali ritardi nell’andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione dell’Appaltatore.
15.5.A. Le penali saranno riscosse tramite trattenuta sugli importi dovuti per ciascuna Fase cui l’inadempimento si riferisce; ovvero, in caso di incapienza, tramite escussione della cauzione definitiva.
15.6.A.L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei punti precedenti non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale relativo alla prestazione principale; l'applicazione di penali di importo complessivo superiore al predetto importo massimo costituisce grave inadempimento e motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod.civ.
15.7.A.L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali maggiori danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa degli inadempimenti oggetto di penale.
15.B. ‐ Penali relative al servizio di manutenzione
15.1.B. Ai sensi dell’articolo 145 dpr n. 207/2010, nel caso di mancato rispetto dei tempi di intervento e di risoluzione delle problematiche come offerti in sede di gara e qui da intendersi riprodotti, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’1
per mille (euro
e centesimi
ogni mille) dell’importo contrattuale
netto relativo alla prestazione secondaria, corrispondente ad euro .
15.2.B. Per ogni inadempienza dell'Esecutore rispetto agli obblighi derivanti dalle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, si applicherà una penale pari ad € 500,00 (cinquecento) per ciascun dipendente interessato dall'inadempimento, previa contestazione del CSE all’Esecutore e comunicazione al DEC.
15.2. Bis. Per ogni giorno di ritardo nell’adempimento degli Ordini di Servizio del DEC dal momento della loro trasmissione via telefax al Domicilio eletto dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 10 del presente contratto ovvero dalla consegna in cantiere ai soggetti espressi dall’Appaltatore come da art. 12 del presente contratto, si applicherà una penale pari a € 350 (trecentocinquanta). La medesima penale si applicherà nel caso di ritardo nell’adempimento degli Ordini di Servizio del CSE.
15.3.B. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei precedenti punti 15.1.B e 15.2. B non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale relativo alla prestazione di servizio di manutenzione. L'applicazione di penali di importo complessivo superiore al predetto importo massimo costituisce grave inadempimento e motivo di risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 cod.civ.
15.4.B. Si applicano le regole di cui ai punti precedenti 15.4. A e ss.
15.C – Disapplicazione.
15.1.C. E’ ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all’Appaltatore oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate rispetto all’interesse di ASP. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull’istanza di disapplicazione decide il Responsabile del procedimento, sentito il DEC. Ai fini della disapplicazione, non valgono le fattispecie descritte nei punti 16.1. e 16.2. del presente contratto.
ART. 16 – SOSPENSIONE E RIPRESA DELLE ATTIVITA’
16.1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa esecuzione secondo il relativo cronoprogramma esecutivo di cui all’art. 9 del Capitolato o della loro ritardata ultimazione:
a) l’adempimento di prescrizioni o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dell’esecuzione del contratto o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;
b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Esecutore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione della posa in opera degli impianti, salvo che siano ordinati dal DEC o espressamente approvati da questo e, in quando ordinati dal DEC non siano imputabili all’Esecutore;
c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
d) il tempo necessario per l'espletamento di adempimenti a carico dell'Esecutore comunque previsti dal Capitolato;
e) le eventuali controversie tra l’Esecutore e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari o incaricati, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;
f) le eventuali vertenze tra l’Esecutore e il proprio personale dipendente;
g) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal CSE e dal DEC, secondo le rispettive competenze, per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
h) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, fino alla relativa revoca.
16.2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio delle prestazioni, della loro mancata regolare o continuativa esecuzione secondo il relativo cronoprogramma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’Esecutore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.
16.3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe e/o di sospensione dei termini contrattuali né per l’eventuale risoluzione del Contratto.
16.4. Sono ammesse sospensioni e proroghe ai termini di esecuzione del contratto previsti per le Fasi 1, 2 e 3 nei casi previsti dall’art. 308 comma 2 e 3 dpr 207/2010, da intendersi ivi integralmente trascritto; nonché, a discrezione del direttore dell’esecuzione, in ragione dei tempi connessi al rilascio di autorizzazioni necessarie all’esecuzione del contratto.
16.5. Le condizioni per la sospensione sono verificate dal DEC e la sospensione non può intervenire senza previo ordine del DEC.
16.6. Le sospensioni delle attività sono regolate dall’art. 308 d.p.r. 207/2010.
16.7. E' ammessa la sospensione parziale delle attività. Nel caso di sospensione parziale, il verbale di sospensione deve indicare le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell’opera sospesa, l’opera si riterrà non sospesa. Anche per la sospensione parziale non è dovuto all’Appaltatore compenso alcuno. La sospensione parziale determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari a un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle attività non eseguite per effetto della sospensione parziale e l’importo totale delle attività previste nello stesso periodo secondo il cronoprogramma dell’Appaltatore.
16.8. Ciascuna sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima.
16.9. Qualora l’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione senza che il Committente abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al DEC perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa delle attività qualora l’Appaltatore intenda far valere l’illegittima maggiore durata della sospensione.
ART. 17 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE
17.1. L’Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le obbligazioni sempre e comunque secondo le regole dell’arte e con la massima diligenza e professionalità, curando l’esatto adempimento del contratto.
17.2. L’Appaltatore ha l’obbligo di adeguarsi alla normativa che sopravvenga nel corso dell’esecuzione del contratto, fatta salva la previsione di cui all’art. 6.
17.3. L’Appaltatore ha l’onere di aggiornare con l’approvazione dell’Ufficio del DEC e del CSE, secondo le rispettive competenze, gli elaborati del Progetto in conseguenza delle soluzioni
tecniche adottate e/o delle varianti e/o affinamenti e/o istruzioni dell’Ufficio del DEC; e ha altresì l’obbligo di produrre al termine delle attività il progetto "as built".
17.4. L’Appaltatore è obbligato ad eseguire tutte le prescrizioni dell’Ufficio del DEC.
17.5. L’Appaltatore deve assumere e rispettare altresì le seguenti prescrizioni:
1) i locali dove devono essere eseguite le prestazioni di posa in opera sono riportati nelle planimetrie allegate al Capitolato. Per informazioni sulla collocazione e sulle necessità di predisporre idonea attrezzatura di sollevamento e posa, l’Appaltatore deve fare riferimento a quanto previsto nel Piano della Sicurezza e Coordinamento;
2) durante l’esecuzione del contratto, l’Appaltatore è tenuta a proteggere i beni forniti per difenderli da rotture, guasti e manomissioni. E’ a carico dell’Appaltatore l’onere della pulizia giornaliera dei locali dallo stesso utilizzati e di tutto il materiale e dell’attrezzatura di propria pertinenza, compreso il trasporto in discarica e l’assunzione dei relativi oneri di smaltimento del materiale proveniente dall’imballaggio e dei rifiuti anche speciali (vernici, sfridi, residui di lavorazione ecc. ecc.), nonché la pulizia finale dei locali oggetto dell’intervento.
17.6. L’Appaltatore, inoltre, assume le seguenti obbligazioni:
a) mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non divulgarli e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, e ciò anche dopo la scadenza del contratto d’appalto;
b) comunicare tempestivamente al Committente ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
c) garantire la continuità operativa dei servizi e l’esecuzione delle attività previste nel contratto in stretto contatto con il DEC secondo i tempi previsti, le modalità stabilite e le esigenze manifestate da Asp;
d) assumere a suo carico tutti gli oneri inerenti il personale occupato nelle attività oggetto del contratto e assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni del personale medesimo ovvero di infortuni e/o danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone o cose, sia del Committente, che di terzi, restandone sollevato il Committente stesso;
e) mantenere indenne Xxx in relazione a qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall’espletamento dei servizi o dai suoi risultati;
f) ripetere quelle prestazioni che a giudizio del DEC non risultassero eseguite a regola d’arte senza pretendere alcuna integrazione al corrispettivo offerto;
g) assumere tutti gli oneri conseguenti all’eventuale contemporanea presenza sul luogo di esecuzione delle operazioni di montaggio di più imprese ed operatori;
h) provvedere alla stipula di idonea polizza assicurativa per responsabilità civile a copertura di danni a persone e/o cose comunque connessi all'esecuzione del contratto cagionati a terzi e/o alla Stazione Appaltante, suoi dipendenti e/o incaricati, compreso il danneggiamento totale o parziale di edifici, impianti, opere, anche preesistenti e nelle quali si esegue l’appalto;
i) provvedere all'assicurazione contro furti, incendi, vandalismi di tutte le attrezzature fino all’emissione del certificato di verifica di conformità;
j) qualora Asp utilizzi l’attrezzatura prima dell'emissione del certificato di verifica di conformità, rispondere comunque fino all’emissione dello stesso dei difetti derivanti da vizi, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali, esclusi i guasti derivanti dall’ordinario utilizzo dell’attrezzatura (ordinaria usura);
17.7. In ogni caso, fatto salvo quanto già indicato, si intendono qui richiamati, a titolo indicativo e non esaustivo, e compresi negli adempimenti, e perciò a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri:
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere oltre che l’eventuale fornitura idrica, previo montaggio di contatori all’uopo;
b) le fasi di approvvigionamento, l’imballaggio, il trasporto in cantiere, lo scarico, lo stoccaggio, l’eventuale trasporto al piano, il disimballaggio, il montaggio, la collocazione finale ed ogni altra operazione comunque connessa e/o necessaria al collocamento di qualsiasi materiale o mezzo d'opera o arredo o semilavorato o componente o complemento e comunque l’assunzione integrale di qualsivoglia onere e rischio riferibile alla logistica;
c) attrezzi, prototipi, opere provvisionali e/o correlate e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta delle attività;
d) tracciamenti, rilievi, ogni forma di campione che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento della verifica di conformità;
e) la cura delle vie di accesso al cantiere e cura dei passaggi e delle vie comuni agli altri cantieri;
f) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del verbale di consegna dell’impianto al Committente di cui all’art. 14 CSA;
g) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del T.U. 81/2008 s.m.i.;
h) lo sgombero delle attrezzature, dei detriti, dei materiali residui o di quant’altro non utilizzato nelle opere affidate all’Impresa entro 10 giorni dalla data di emissione del Certificato di Verifica di conformità parziale FASE 1 ai sensi dell’art. 13 del CSA;
i) lo spostamento, se del caso, di reti tecnologiche;
j) gli adeguamenti richiesti in loco dall’Ufficio del DEC;
17.8. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento oltre che del Contratto e del Capitolato e dei documenti relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza dei suoi rappresentanti e direttori in cantiere, delle maestranze, dei subappaltatori e sub‐fornitori e di coloro che operano in cantiere per conto dell’Appaltatore nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali che fosse riconducibile ai soggetti sopra elencati.
17.9. Oltre ad assumersi gli obblighi e gli oneri sin qui indicati in via generale, l’Appaltatore è tenuto ad adottare i seguenti comportamenti con riferimento alle specifiche discipline:
17.9.A. – ARCHITETTURA
L’Appaltatore dovrà tenere conto dei disegni forniti dal Committente e relativi all’Edificio e verificare tutte le dimensioni riportate in essi. Dovrà inoltre verificare la corrispondenza tra i diversi documenti forniti dal Committente in fase di gara o nelle fasi successive. L’Appaltatore sarà tenuto a preparare i disegni d’officina e di cantiere, e tutti i dettagli necessari con la maggiore cura possibile al fine di realizzare l'Opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte, in conformità al progetto senza apprezzabili differenze tecniche e senza aumenti di costo. L’Appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni errore di esecuzione commesso durante la realizzazione delle opere.
17.9.A.1. – Condizioni della fornitura
Le prestazioni a carico dell’Appaltatore, salvo quanto stabilito in CSA, saranno le seguenti:
- realizzazione della fornitura e posa in opera così come descritta nel Progetto;
- fornitura dei disegni costruttivi realizzati in scala adeguata e definiti a partire dai documenti di progetto;
- fabbricazione, trasporto e installazione di tutte le opere e forniture oggetto del presente appalto;
- fornitura delle schede tecniche e delle certificazioni dei diversi materiali utilizzati;
- manuali di uso e manutenzione di tutti gli elementi della fornitura.
Sono inoltre ad esclusivo completo carico dell’Appaltatore:
- il trasporto, Io scarico, il sollevamento ai piani e la distribuzione a piè d’opera;
- la pulizia dei locali e l’allontanamento dei rifiuti;
- eventuali diritti di discarica;
- tutti gli oneri fiscali, previsti dalle vigenti disposizioni di legge, compresa l’imposta di bollo e di registro e ogni altra spesa comunque connessa al contratto, ad eccezione dell’IVA;
- tutti gli oneri derivanti dalla produzione dei disegni costruttivi e di cantierizzazione e dalla fase di verifica di conformità;
- la costruzione di prototipi e/o modelli in scala adeguata, ove necessario;
- le prove sui materiali che venissero richieste dal DEC.
E’ a totale carico dell’Appaltatore ogni eventuale ulteriore costo relativo all’esecuzione dell’Appalto.
17.9.A.1.1. – Modalità di redazione del Progetto
Il Progetto dovrà essere condotto in conformità con le disposizioni del d.lgs. 163/2006 s.m.i., dpr 207/2010 s.m.i. e di tutte le leggi e le norme di settore.
Prima della redazione del Progetto, l’Appaltatore dovrà eseguire tutti gli studi e le indagini che si rendessero necessari a supporto della stessa, ivi compresa la ricognizione sui luoghi e dell’Edificio per verificarne lo stato di fatto.
L’Appaltatore, nel corso del Progetto, dovrà adottare tutti i criteri e le integrazioni previste dalle norme e, a seguito degli incontri di verifica che il Responsabile del procedimento indirà, anche con il DEC, dovrà recepirne le eventuali richieste affinché il progetto risulti conforme al vigente quadro normativo, dotato di tutti gli elementi necessari per acquisire le eventuali autorizzazioni e nulla osta.
Tra le prestazioni minime da raggiungere, il cui rispetto sarà oggetto di verifica in sede di approvazione del Progetto da parte del DEC, si ricorda che il Progetto dovrà essere comprensivo degli elaborati necessari per il futuro ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi e coerente a tal fine.
17.9.A.1.2. – Consegna degli elaborati
Del Progetto approvato dal Committente, dovranno essere rese, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, n° 3 (tre) copie cartacee oltre alle copie eventualmente necessarie per ottenere pareri e nulla osta.
L’Appaltatore, oltre alle copie cartacee, dovrà consegnare all’incaricato dal Committente una copia in formato digitale su CD‐ROM di tutti gli elaborati.
17.9.B. – IMPIANTI
17.9.B.1. ‐Programma esecutivo delle opere
L’Appaltatore ha l’obbligo di includere nel cronoprogramma di cui all’art. 9 del CSA anche il programma esecutivo per le lavorazioni impiantistiche, che dovrà comprendere, opportunamente integrate, tutte le categorie/tipologie di opere facenti parte dell’appalto (ovvero tutti i gruppi di lavorazioni complessive ritenute omogenee).
17.9.B.2. ‐ Obblighi ed oneri specifici a carico dell’appaltatore inerenti agli impianti
Oggetto dell'appalto è la fornitura e la posa in opera di tutti i mezzi anche se non esplicitamente indicati, necessari per la realizzazione degli impianti di cui si tratta e per realizzare i fini indicati nel progetto e nelle singole parti dei vari elaborati. La qualità dei mezzi stessi deve corrispondere a quanto di più avanzato è reso disponibile dal progresso tecnologico e comunque utile e funzionale rispetto all’uso nel rispetto di quanto prescritto nel presente contratto. L'Appaltatore è tenuto perciò ad eseguire, compresi nei prezzi contrattuali, tutti i lavori necessari a rendere gli impianti completi di tutti i loro particolari, finiti a regola d'arte, consegnati in condizioni di perfetto funzionamento e pronti per essere sottoposti alla verifica di conformità. Al solo fine di parziale esemplificazione delle opere ed oneri specifici a carico dell'Appaltatore, e per eliminare qualsiasi interpretazione che non corrisponda all'intento del Committente di ottenere impianti perfettamente efficienti, si elencano qui di seguito i principali oneri specifici riguardanti gli impianti che devono intendersi compresi nel prezzo:
- la consegna a piè d’opera di tutti i materiali, componenti e macchinari ivi compresa ogni spesa di imballaggio, trasporto e scarico da qualsiasi mezzo di trasporto;
- l’immagazzinaggio e la custodia di tutti i materiali e macchinari nei luoghi di deposito allo scopo allestiti dall’Appaltatore oppure in quelli che Asp ritenesse di rendere a sua discrezione disponibili; il loro spostamento da un luogo di immagazzinaggio ad un altro, qualora ciò fosse necessario per esigenze di cantiere di Asp; l’eventuale allestimento (se necessario per mancata disponibilità di luoghi di deposito o per altri motivi) di opere provvisionali per l’immagazzinaggio dei materiali stessi. Asp, infatti, non assumerà alcuna responsabilità per furti o danni ad apparecchi o materiali immagazzinati o posti in opera e rifiuterà categoricamente qualsiasi materiale e/o componente che non risulti fornito o posto in opera a perfetta regola d’arte e perfettamente integro;
- lo spostamento (con tutti i mezzi all’uopo occorrenti) di tutti i materiali dai luoghi di deposito o di scarico fino ai luoghi di posa in opera, ivi compreso il tiro (con mezzi meccanici di sollevamento come gru o simili) in alto o in basso verso il luogo di posa in opera. Sono quindi compresi tutti i mezzi meccanici e la manodopera per lo scarico da qualsiasi mezzo di trasporto e per la movimentazione sia in orizzontale che in verticale;
- la responsabilità della conservazione in perfetta efficienza e pulizia per tutti i materiali e componenti approvvigionati a piè d’opera e/o in opera fino alla consegna parziale o totale, anticipata o finale degli impianti al Committente: a tale scopo i vari macchinari e/o componenti verranno protetti con teli di nylon durante il loro immagazzinaggio, o durante la loro giacenza in cantiere; parimenti verranno usate chiusure in nylon (da togliere solo in occasione delle relative lavorazioni e a seguito dell’avvio del funzionamento su tutte le aperture di macchine, condutture, componenti, quadri elettrici, ecc., attraverso le quali possa infiltrarsi polvere o sporcizia di cantiere;
- lo smaltimento periodico alla pubblica discarica di tutti i residui di cantiere, i materiali di risulta, ecc.;
- la pulizia quotidiana del cantiere; lo sgombero totale finale e pulizia del cantiere e di tutti i lavori eseguiti ed i materiali installati;
- lo smaltimento anche di eventuali rifiuti pericolosi, tossici ed eventualmente speciali, che si ottenessero come risulta dei lavori di appalto: tale smaltimento dovrà essere eseguito a cura e spese dell’Appaltatore, ricorrendo, ove necessario, a imprese specializzate nel settore;
- il montaggio del macchinario, degli apparecchi, delle tubazioni, canalizzazioni, quadri elettrici, terminali e relativi accessori e di tutto ciò che è inerente agli impianti per la posa in opera delle
varie parti, ivi compresi tutti i costi necessari (personale specializzato e non, strumenti, mezzi d’opera, ecc.);
- provvisorio montaggio, smontaggio e rimontaggio di alcuni componenti, se questo fosse necessario per la finitura di alcune opere affidate allo stesso Appaltatore o ad altre Imprese;
- tutte le spese (personale specializzato e non, strumenti, mezzi d’opera, ecc.) per le prove e verifiche preliminari sugli impianti da eseguirsi in corso d’opera, inclusi i consumi di energia;
- tutte le spese (personale specializzato e non, strumenti, mezzi d’opera, ecc.) per le prove e verifiche finali di messa a punto e taratura degli impianti, ivi inclusi i consumi di energia; sono esclusi solo i consumi di energia per le prove di collaudo richieste in fase di Verifica di conformità, ove previsto;
- la fornitura e posa in opera, secondo le prescrizioni della DEC, di targhette di identificazione, cartelli di istruzione e segnalazione, relativi ai lavori eseguiti;
- la presentazione alla DEC ed al CSE di tutte le notizie relative all’avanzamento dei lavori e al numero e alla qualità delle maestranze in cantiere comunque riconducibili all’Appaltatore;
- la sostituzione ovvero la riparazione di materiali e/o opere fornite dall’Appaltatore o da altre Imprese che, per ogni causa o per negligenza attribuibile all’Appaltatore stesso, fossero state danneggiate;
- il permesso di accedere nei locali in cui si esegue l’impianto agli operai di altre Imprese che debbano eseguirvi lavori affidati alle medesime e la relativa sorveglianza, per evitare danni o manomissioni ai propri materiali ed alle opere proprie, salvo l’intervento del CSE, tenendo sollevato Asp da qualunque responsabilità in merito;
- messa a disposizione della DEC/Rup, su richiesta, di strumenti di misura, utensili, dati, disegni ed informazioni necessari per motivi inerenti gli interventi di pertinenza dell’Appaltatore o per operazioni inerenti sia le prove funzionali preliminari e finali alla Verifica di conformità; gli strumenti di misura dovranno essere completi di Certificato di taratura che attesti l'idoneità con validità massima, se non diversamente specificato, di due anni;
- tutti i dispositivi di sicurezza per i lavoratori e per le macchine; corsi di formazione per i lavoratori, quando e se necessari.
Adempimenti finali:
- lo sgombero completo finale del cantiere, provvedendo alla pulizia degli impianti nonché dei locali e al loro ripristino a lavori ultimati, nel termine che sarà fissato;
- lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dei lavori, del locale eventualmente assegnato dal Committente, in quanto disponibile ed a discrezione della stessa, e del quale l'Appaltatore si sia servito durante l'esecuzione dei lavori per cantiere di deposito dei propri materiali ed attrezzi;
- la fornitura di tutta la documentazione finale sui lavori eseguiti, come indicato anche negli appositi articoli del CSA;
- l’assistenza alla messa in funzione degli impianti, con tutte le prestazioni di manodopera necessarie, mettendo a disposizione del Committente il personale dell’Appaltatore (tecnici ed operai) per tutto il tempo necessario per l’istruzione e l’assistenza al personale del Committente, come illustrato anche nel CSA.
17.9.B.3. ‐Opere edili di supporto agli impianti
Sono opere incluse nel progetto degli impianti e dai relativi prezzi contrattuali:
a) fori da prevedere nei solai, nelle pareti in cls ed in genere nelle pareti di qualunque tipo per il passaggio degli impianti: in ogni caso tutti i fori devono essere di dimensioni sufficientemente ampie, tali da consentire un agevole montaggio dei componenti interessati;
b) eventuali basamenti per le apparecchiature impiantistiche;
c) ripristino di impermeabilizzazioni per il passaggio degli impianti;
d) quanto altro necessario per la realizzazione delle opere impiantistiche e per renderle rispondenti alle finalità progettuali.
Per queste opere, l’Appaltatore dovrà eseguire una verifica puntuale, riferita alla compatibilità sia con le opere impiantistiche che con quelle di altra natura e tenerne opportuno conto nella redazione del Progetto.
17.9.B.4. ‐Disegni
La documentazione tecnica del progetto illustra le caratteristiche dell'opera, le modalità esecutive, i dati dimensionali dei vari componenti e contiene i disegni necessari per la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche.
Gli elaborati dovranno contenere:
a) i disegni relativi all’installazione dei vari componenti e apparecchiature, completi di particolari di montaggio, con la posizione precisa delle varie apparecchiature, gli ingombri lordi, le posizioni e le modalità di ancoraggio alle strutture, i carichi statici e dinamici, i collegamenti impiantistici;
b) i disegni quotati di tutte le principali opere murarie necessarie e, per iscritto, i dati ed elementi che possano in qualunque modo avere attinenza con opere affidate ad altre Imprese.
Dimensioni, ubicazioni, ingombri con impianti già realizzati e quote nei disegni costruttivi di cantiere, devono essere verificati sul posto dall'Appaltatore per controllarne le eventuali interferenze e per individuare percorsi ottimali per ciascuna rete, alla luce anche delle effettive dimensioni e caratteristiche delle apparecchiature e macchine acquistate. Devono pertanto essere coordinati i disegni degli impianti con quelli delle altre opere eventualmente in corso durante l’appalto.
È a carico dell’Appaltatore la verifica della compatibilità dei propri impianti con quelli eventualmente affidati ad altre Imprese.
L'Appaltatore non può procedere ad alcun lavoro se non è in possesso dei relativi disegni di Xxxxxxxx approvati e firmati dal DEC. Qualora l’Appaltatore desse inizio o corso, di propria iniziativa, a lavorazioni od opere i cui disegni non avessero ancora ottenuto la prescritta approvazione della DEC, assume il rischio della carenza di conformità.
Si precisa che tutte le approvazioni non comportano la responsabilità DEC rispetto al buon funzionamento degli impianti e alla rispondenza degli stessi in termini di Verifica di conformità, la cui responsabilità resta completamente a carico dell'Appaltatore.
Inoltre l'approvazione da parte del DEC di tali disegni, schemi e dettagli non esonera l'Appaltatore dalla sua responsabilità per qualsiasi errore dei propri elaborati e per deviazioni dalle norme vigenti e/o dalla documentazione di appalto, a meno che l'Appaltatore abbia informato per iscritto il DEC di tali deviazioni e ne abbia ricevuto per iscritto la necessaria approvazione.
17.9.B.5. ‐Adempimenti e documentazione per autorizzazioni
È onere contrattuale dell'Appaltatore, senza alcun aggravio per il Committente:
a)redigere progetti, calcoli, relazioni, disegni e qualunque altro elaborato di competenza necessario per ottenere tutte le licenze, approvazioni, autorizzazioni e collaudi da parte di Comune, ASL, ARPA, VVF, INAIL (ex I.S.P.E.S.L.), eventuali Ministeri, Enti fornitori di energia e/o fluidi, ecc. fino al completamento dell’iter burocratico;
b)fornire certificazioni ed omologazioni necessarie durante l’esecuzione delle opere a giudizio della DEC e secondo quanto richiesto dal presente contratto, dal Capitolato e dalla normativa vigente;
c)fornire alla DEC la suddetta documentazione nel numero di copie richieste da inoltrare agli Enti preposti di controllo;
d)seguire le pratiche fino al completamento dell'iter burocratico autorizzativo;
e)procedere alla stesura finale dei documenti aggiornati alla normativa vigente con le eventuali variazioni avvenute in corso d’opera;
f)rilasciare una dichiarazione che riepiloghi tutte le apparecchiature soggette ad omologazione che dovrà elencare: tipo di dispositivo, marca, numero di omologazione, termine di validità.
Sono esclusi dagli oneri dell’Appaltatore, solo i versamenti (spese vive) agli Enti preposti per l’ottenimento delle varie autorizzazioni.
Sono invece a carico dell’Appaltatore eventuali versamenti aggiuntivi che si rendessero necessari per motivi imputabili all’Appaltatore stesso. Sono altresì a carico dell’Appaltatore senza alcun aggravio per il Committente eventuali modifiche od integrazioni da apportare alle opere eseguite, che fossero necessarie a seguito di richieste degli Enti preposti, finalizzate all’ottenimento dei necessari nulla osta, qualora tali modifiche od integrazioni fossero imputabili ad errori, dimenticanze, negligenza dell’Appaltatore o a sua ignoranza delle prescrizioni normative e/o di legge.
17.9.B.6. ‐Piano di manutenzione
Assieme alla documentazione finale di cui all’art. 5 del CSA, l’Appaltatore dovrà fornire al DEC, per le verifiche del caso per poi trasferirlo al Committente, il piano di manutenzione degli impianti di cui si tratta.
Al piano di manutenzione dovrà essere allegata una raccolta completa della documentazione tecnica (fornita dalle relative case costruttrici) dei singoli macchinari e componenti costituenti gli impianti, con le relative certificazioni di omologazione o prova‐collaudo e marcatura CE ed i relativi manuali di uso e manutenzione, sempre forniti dalle case costruttrici.
17.9.C. – ONERI E PRESCRIZIONI ESECUTIVI
17.9.C.1. – Smontaggio e rimontaggio di elementi dell’Edificio
Prima dell’inizio delle attività l’Appaltatore, a sue spese, dovrà redigere una dettagliata relazione completa di documentazione fotografica sullo stato di consistenza dell’Edificio, firmata da tecnico abilitato. La relazione dovrà essere redatta in triplice copia sia in formato cartaceo che digitale e depositata presso il Committente.
Tutte le finiture quali parapetti, serramenti, impianti, ecc., che per motivi esecutivi si dovessero smontare, previo ottenimento delle autorizzazioni del Committente oltre che del DEC, al termine delle lavorazioni dovranno essere rimontate. Il montaggio di quanto provvisoriamente smontato dovrà essere accompagnato da certificazione di corretto montaggio.
Nel caso di smontaggio di parapetti definitivi, per motivi di sicurezza dovranno essere adottati sistemi di protezione collettiva provvisori adeguati alle esigenze e comunque a norma secondo il T.U. 81/2008 s.m.i..
17.9.C.2 – Limitazioni di circolazione e accesso e oneri relativi alla gestione dei luoghi
L’Area di lavoro potrà prevedere locali e zone che rimarranno interdetti all’Appaltatore durante tutto il cantiere, secondo le indicazioni in corso d’opera da parte del Committente oltre che del CSE e del DEC.
Inoltre per salvaguardare le finiture presenti nell’Edificio si dovrà:
‐ proteggere le pavimentazioni e i rivestimenti interessati dai percorsi e dalle lavorazioni interne all’Edificio;
‐ proteggere serramenti esterni, interni e parapetti interessati dai percorsi e dalle lavorazioni interne all’Edificio.
In ogni caso, è vietato, salvo diversa indicazione del DEC:
‐ depositare materiali lungo i percorsi sia interni che esterni.
‐ bloccare porte e ostruire i passaggi lungo le vie di esodo.
‐ disattivare impianti di sicurezza e antincendio.
L’Appaltatore inoltre è tenuto a sopportare anche i seguenti oneri:
‐ oneri relativi allo spostamento provvisorio e successivo ripristino di elementi che possano interferire con l‘accesso e le manovre dei mezzi di cantiere;
‐ oneri per il ripristino alla situazione originaria di tutte le aree occupate dal cantiere, prima della fine della posa in opera dell’Impianto e dell’avvio in bianco;
‐ oneri per lo smontaggio e rimontaggio di strutture esistenti, quali recinzioni o simili, arredi urbani, cordonate, aiuole ecc., che a causa del cantiere dovessero essere rimosse e successivamente rimontate;
‐ oneri per lo spostamento delle aree di lavoro e di cantiere secondo le esigenze di cantiere e del Committente;
‐ oneri di sorveglianza del materiale fino all'ultimazione del lavori, con assunzione della responsabilità di ogni danno o mancanza che si dovesse verificare durante l'esecuzione del lavoro stesso, oltre all'onere di guardiania e sorveglianza degli arredi realizzati o in fase di realizzazione;
‐ oneri per l’approntamento di propri apprestamenti antincendio;
‐ oneri per l’eventuale approntamento del cantiere con occupazione di suolo pubblico per carico e scarico dei materiali rispettando prescrizioni e procedure di sicurezza secondo la vigente legislazione antinfortunistica e secondo quanto previsto dal Codice della Strada per quanto da eseguirsi sulla/dalla sede stradale;
‐ oneri per eventuali richieste e autorizzazioni per accessi, occupazioni suoli pubblici, etc.;
‐ oneri per sospensioni temporanee delle lavorazioni causate dai rischi legati ad interferenze con altre lavorazioni;
‐ oneri per possibili sospensioni dei lavori per montaggio di arredi di proprietà di Xxx, attrezzature tecniche e informatiche, ecc. oltrechè per interventi da parte di tecnici per collaudatori e verifiche del corretto funzionamento di tutta la parte impiantistica del fabbricato;
‐ oneri determinati dalla gestione delle interferenze mediante sospensione o sfalsamento temporale tra lavorazioni insistenti nella stessa area di lavoro;
‐ oneri conseguenti al consentire l'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso alle persone addette di altre Imprese, alle quali siano state affidate attività non comprese nel presente Appalto, e alle persone che seguono le Opere per conto del Committente; inoltre a richiesta del DEC e del CSE, consentire l'uso totale o parziale, alle suddette Imprese o persone, dei ponti di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente all'esecuzione delle lavorazioni che il Committente intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre Imprese, dalle quali, come dal Committente, non potrà pretendere compensi di sorta.
17.9.D. – RESPONSABILITA’ DELL’ESECUTORE
17.9.D.1. L’Esecutore è esclusivo responsabile del corretto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, che dovranno essere sempre eseguite con la massima diligenza ed in modo tale da evitare interruzioni e, per quanto possibile, disturbi alla normale erogazione dei servizi cimiteriali gestiti presso il luogo di esecuzione del contratto, impegnandosi l’Esecutore a tale titolo
a tenere indenne a manlevare ASP da ogni eventuale pretesa risarcitoria od indennitaria avanzata da terzi.
17.9.D.2. L’Esecutore è altresì esclusivo responsabile di ogni e qualunque danno cagionato in ragione o anche solo in occasione delle attività oggetto del presente contratto a persone, animali o cose della Stazione Appaltante, suoi dipendenti o terzi, impegnandosi l’Esecutore a tale titolo a tenere indenne a manlevare ASP da ogni eventuale pretesa risarcitoria od indennitaria avanzata da terzi. Al riguardo si richiama tutto quanto già detto all’art. 8 punto 6) del Capitolato.
17.9.D.3. L'Esecutore è infine esclusivo responsabile del corretto funzionamento dell’Impianto di cremazione fornito e dei suoi singoli componenti, rispondendo di ogni eventuale danno o incidente provocato sia alla Stazione Appaltante che ad altri terzi, riconducibile a malfunzionamenti e/o difetti nei prodotti oggetto della fornitura e/o alla realizzazione strutturale dell’Impianto.
17.9.D.4. Si applicano gli artt. 165 e 166, ad eccezione del comma 6 dpr 207/2010 e s.m.i.
ART. 18 – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI RETRIBUTIVE E PREVIDENZIALI
18.1. Nell'esecuzione delle attività che formano oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Appaltatore stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Appaltatore è responsabile in solido, nei confronti del Committente, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti del Committente.
18.2. L’Appaltatore si impegna ad osservare le vigenti norme in materia di igiene e sanità del personale impiegato, oltre che in attuazione dei contratti collettivi di lavoro da applicarsi per categorie assimilabili e nelle località in cui i lavori si svolgono.
18.3. Resta inoltre espressamente convenuto che il personale dell’Appaltatore deve essere assoggettato, a cura e spese del medesimo, a tutte le assicurazioni assistenziali, previdenziali e assicurative a favore dei prestatori di lavoro prescritte dalle leggi generali e speciali, nonché ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dai vigenti contratti collettivi di lavoro. L’Appaltatore esonera pertanto fin da ora il Committente, nella maniera più ampia, da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalle omesse assicurazioni obbligatorie del personale addetto alle prestazioni di cui sopra e, comunque, da qualsiasi violazione o errata applicazione della normativa su richiamata, salvo quanto eventualmente stabilito dalla legge vigente.
18.4. L’Appaltatore è tenuto a osservare e a far osservare al proprio personale la disciplina comune a tutte le maestranze di cantiere e, in particolare, le disposizioni per la sicurezza. L’Appaltatore è responsabile in solido con i responsabili delle Imprese subappaltatrici nei confronti del Committente dell’osservanza delle norme di cui sopra anche da parte delle stesse rispetto ai relativi dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito dell’esecuzione delle opere in subappalto.
18.5. L’Appaltatore e per suo tramite le Imprese subappaltatrici sono tenuti a trasmettere al Committente, prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici. L’Appaltatore e per suo tramite le imprese
subappaltatrici trasmettono al Committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
18.6. La Stazione Appaltante subordinerà la stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, all'acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva (Documento unico di regolarità contributiva) dell’Esecutore. L’Esecutore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, dovranno presentare alla Stazione appaltante prima dell'emissione di ogni singolo pagamento, e alla liquidazione finale il Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato nei termini di legge. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'impresa è tenuta a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.
18.7. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto‐legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data numero .
18.8. L’Appaltatore dovrà adeguarsi ad ogni modifica della legislazione in materia assicurativa, previdenziale, assistenziale, sanitaria, contributiva ecc. ecc. eventualmente interveniente durante l’esecuzione dell’appalto.
ART. 19 – SUBAPPALTO
19.1. Il subappalto non è consentito con riferimento alla fornitura dell’Impianto di cremazione. Ciò premesso, è per il resto consentito il subappalto nella misura massima del 30% dell’importo contrattuale, alle condizioni, nei termini e secondo le modalità indicate dal combinato disposto degli artt. 118 Dlgs 163/2006 e s.m.i., in quanto applicabili, e 298, comma 4, d.p.r. 207/2010. L'Esecutore rimane comunque l'unico responsabile, nei confronti della Stazione Appaltante, della corretta esecuzione dell'appalto.
In ogni caso, ove possibile il subappalto, si ammetterà il subappalto solo previa domanda di autorizzazione da parte dell’Appaltatore con l’indicazione delle attività che intende subappaltare e delle relative subappaltatrici e previa autorizzazione del Committente tramite il DEC.
19.2. In considerazione della tipologia della fornitura e delle limitate opere murarie necessarie per la posa dell’Impianto di cremazione all'interno del Tempio (fori nei solai e nei tamponamenti, ecc) e dei collegamenti alle reti di energia elettrica e gas, qualora l'Esecutore non intenda svolgere direttamente tali lavori, è ammesso il subappalto di dette lavorazioni ad impresa di idonea capacità.
19.3. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e l'Esecutore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
19.4. L'Esecutore rispondere dell’osservanza di quanto previsto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito di quanto ad essi affidato. L'Esecutore è responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore.
19.5. Se durante l'esecuzione dei lavori e in qualsiasi momento, il DEC stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, al ricevimento della comunicazione scritta,
l’Appaltatore dovrà prendere immediatamente misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione di tale subappaltatore non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dei lavori.
19.6. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di comunicare con un anticipo di almeno 7 giorni all’Ufficio DEC per le lavorazioni non costituenti subappalto e, in generale, ogni qualvolta sono presenti lavoratori autonomi in cantiere, il nome dei lavoratori autonomi o della loro ditta, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, allegando visura di iscrizione al Registro delle Imprese del soggetto che effettua tali lavorazioni. L’inosservanza di tale specifico obbligo comporta che sarà negato l’accesso all’area di cantiere e, in casi di persistente violazione, il Committente ha facoltà di risolvere il contratto con richiesta di risarcimento dei danni.
19.7. L’Appaltatore si impegna a rispettare anche qualsiasi norma attinente il subappalto che intervenisse nel corso dell’esecuzione del contratto.
ART. 20 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI IN CANTIERE
20.1. L’Esecutore è tenuto a provvedere all’adeguata istruzione del personale dipendente, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro; è altresì tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche, a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni in conformità alle vigenti norme di legge in materia, con specifico riferimento al d.lgs. n. 81/2008 ed ai provvedimenti attuativi dello stesso.
20.2. In relazione all’esecuzione delle attività oggetto del presente contratto da espletare all’interno dei luoghi di lavoro della Stazione Appaltante, l’Esecutore si obbliga, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, a coordinarsi ed a cooperare per l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione.
20.3. L'Esecutore è tenuto a fornire tempestivamente al DEC gli aggiornamenti alla documentazione di cui ai precedenti punti, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
20.4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Esecutore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono grave inadempimento e giusta causa di risoluzione del contratto.
20.5. L’Esecutore è in ogni caso responsabile dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il subappalto sia stato realizzato senza l’autorizzazione della Stazione Appaltante o in violazione delle norme di legge.
20.6. L’Esecutore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per la violazione degli obblighi di cui al presente articolo gravanti su di lui o sul suo subappaltatore.
20.7. L'Esecutore assume in proprio qualsiasi responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone, animali o cose, tanto dell’appaltante che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto. In particolare, l'Esecutore deve tenere in debita considerazione che le attività di consegna e posa in opera dovranno essere effettuate con la necessità di garantire la normale erogazione degli altri servizi cimiteriali da parte del personale dipendente dalla Stazione appaltante o da terzi.
20.8. – Piani di Sicurezza
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto dal Coordinatore per la Sicurezza (CSP) e messo a
disposizione da parte del Committente ai sensi del T.U. 81/2008 s.m.i. L’Appaltatore può presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi: a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e al tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza. L’Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del CSE sono vincolanti per l’Appaltatore. Ai sensi dell’art. 100, 5° co., T.U. 81/2008 s.m.i., l’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni del corrispettivo o pretese risarcitorie di alcun genere.
20.9. – Piano Operativo di Sicurezza
L’Appaltatore, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima dell’inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al CSE il Piano Operativo di Sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, lett. h)
T.U. 81/2008 s.m.i. e all’art. 131, 2° co., lettera c) d.lgs. 163/2006 s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori.
20.10. – Osservanza e attuazione del Piano di Sicurezza
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 T.U. 81/2008 s.m.i., con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95, 96 e 97 e all’allegato XIII del predetto T.U. 81/2008 s.m.i..
Il Piano di Sicurezza deve essere redatto in conformità al T.U. 81/2008 s.m.i. e nel rispetto della normativa e regolamentazione anche tecnica applicabile.
L’impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del CSE, l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l’assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il Piano presentato dall’Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
Il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
ART. 21 – CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’
21.1. Ai fini dell’erogazione del corrispettivo di cui al successivo art. 22, il DEC provvederà ad effettuare opportune verifiche in contraddittorio con l’Appaltatore, operando se del caso le necessarie detrazioni, ove i beni non debbano invece essere integralmente respinti.
21.2. Nel caso in cui nel xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, xx verifichi la necessità di esaminare spazi e aree, successivamente non più ispezionabili, l’Appaltatore dovrà senza indugio richiedere per iscritto al DEC la verifica degli elementi, pena la decadenza da qualsiasi pretesa.
21.3. Al termine delle verifiche, il DEC emetterà il certificato di stato avanzamento lavori che attesterà a tutti gli effetti il fatto storico della prestazione da parte dell’Appaltatore e a cui conseguirà la liquidazione della percentuale di corrispettivo prevista ai sensi dell’articolo successivo.
ART. 22 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO
22.1. Il corrispettivo per tutte le prestazioni oggetto dell’appalto indicato quale importo contrattuale all’art. 7 del Contratto sarà pagato a corpo sia per la prestazione principale (Fase 1, Fase 2, Fase 3) che per quella secondaria (Fase 4).
22.2. Non è prevista né concedibile alcuna anticipazione sul corrispettivo.
22.3. Il corrispettivo stabilito per la fornitura dell’impianto e posa in opera dell’Impianto (Fase 1, Fase 2, Fase 3), prestazione principale, sarà pagato tramite acconti alle seguenti scadenze:
‐30% (trentapercento) dell’importo contrattuale relativo alla prestazione principale, a seguito del completamento delle attività di cui alla Fase 1), se ed in quanto attestata con esito positivo dal “verbale di finita posa in opera” di cui all’art. 12.6 del Capitolato;
‐50% (cinquantapercento) dell’importo contrattuale relativo alla prestazione principale, a seguito dell’esito positivo delle attività di cui alla Fase 2), se ed in quanto attestato dal “certificato di verifica di conformità PARZIALE FASE 1” dell’impianto di cui all’art. 13.8 del Capitolato;
‐20% (ventipercento) a saldo dell’importo contrattuale relativo alla prestazione principale, a seguito dell’esito positivo della Fase 3), se ed in quanto attestato nel “verbale di consegna dell’impianto” di cui all’art. 14.3 del Capitolato.
Gli oneri di sicurezza verranno pagati in proporzione agli importi di volta in volta liquidati.
22.4. Il pagamento della rata di saldo di cui al punto precedente non costituisce presunzione di accettazione dell’impianto ai sensi dell’art. 1666 comma 2 cod. civ.
22.5. Il corrispettivo stabilito per la prestazione secondaria (servizio di manutenzione dell’Impianto) sarà pagato tramite canoni di pari importo a scadenza semestrale posticipata, decorrenti dalla data del “verbale di consegna dell’impianto” di cui all’art. 14.3. del Capitolato. Gli oneri di sicurezza verranno pagati in proporzione agli importi di volta in volta liquidati.
22.6. I pagamenti verranno effettuati, previa emissione di regolare documento fiscale da parte dell’Esecutore, entro 30(trenta) gg fine mese data fattura o documento fiscale equivalente. Le fatture emesse dall’Impresa dovranno sempre riportare il CIG acquisito da ASP.
22.7. I pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità assicurativa e contributiva dell’Esecutore. Xxxxxx intendersi trascritte a formare parte integrante del presente contratto le norme di cui agli artt. 4, 5 e 6 di cui al Titolo II –Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva‐ del
d.p.r. 207/2010, in quanto applicabili ai contratti di fornitura e posa in opera, ivi compreso le attività di trattenuta della ritenuta 0,50 % a tutela dei lavoratori. La ritenuta può essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del saldo ad avvenuta installazione ed espletamento dei servizi richiesti accertata dal certificato di verifica di conformità finale redatto dal DEC.
ART. 23 – PROPRIETÀ DEGLI ELABORATI E MATERIALI – DIFETTI DI COSTRUZIONE – TRASFERIMENTO PROPRIETA’ E RISCHI – PROPRIETA’ INTELLETTUALE MARCHI E BREVETTI
23.1. Tutti gli elaborati del Progetto oggetto del presente contratto, saranno di esclusiva proprietà del Committente che, a tal uopo, ne potrà disporre a proprio insindacabile giudizio con riferimento
all’appalto di cui al presente contratto senza che l’Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa o eccezione al riguardo.
23.2. L’accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla loro posa in opera. Nel caso di lievi discordanze fra quanto richiesto e quanto fornito, non facilmente e immediatamente riconoscibili, queste possono essere opposte all’Xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (xxxxxx) giorni dalla consegna.
23.3. L’accettazione della fornitura, anche trascorso tale termine, non esonera l’Appaltatore dalla responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni. XXX, qualora decidesse di trattenere ugualmente i beni, potrà, a suo insindacabile giudizio, sospendere il pagamento della fattura ed esigere l’adeguamento o riparazione gratuita delle forniture. Qualora XXX decidesse di rifiutare i beni forniti, in quanto non conformi alle caratteristiche tecniche richieste, l’Appaltatore dovrà a sua cura e spese sostituirli nel rispetto dei termini della Fase corrispondente con altri che soddisfino le condizioni pattuite. Ove l’Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal DEC, il Committente può provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio.
23.4. Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri del Committente in sede di verifica di conformità. L’Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o eseguito una lavorazione più accurata non ha diritto a compensi aggiuntivi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
23.5. Sono a carico dell'Appaltatore i rischi di perdite e danni alla fornitura durante il trasporto e la sosta nei locali dell'immobile, fino alla verifica finale, oltrechè i rischi di perdite e danni a beni di ASP o all’Edificio conseguenti all’esecuzione delle attività di contratto o comunque imputabili a personale o attrezzature dell’Appaltatore.
23.6. La proprietà della fornitura è trasferita al Commitente a decorrere dalla data della verifica di conformità, salvo gli obblighi di manutenzione. Risultano altresì a totale carico dell’Appaltatore eventuali danni rilevati ad arredi, strutture e altro materiale presente presso la sede designata per le attività.
23.7. L'Appaltatore assicura l’uso di beni e l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura nel rispetto dei diritti di brevetto, di autore ed in generale dei diritti di privativa di terzi. L’Esecutore si impegna al riguardo a tenere indenne e manlevare la Stazione Appaltante da qualunque pretesa altrui in conseguenza o comunque connessa alla violazione dei suddetti diritti di privativa; assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, compresi il risarcimento di eventuali danni e le eventuali spese sostenute dalla Stazione Appaltante per la difesa in giudizio. Si impegna infine a sue spese a far ottenere alla Stazione appaltante il diritto di continuare ad usare il bene o la soluzione tecnica utilizzata e/o, in caso contrario, ad effettuare tutto quanto necessario a far cessare la violazione dei diritti di terzi e a garantire comunque alla Stazione Appaltante l’impianto con le caratteristiche e nei termini richiesti e stabiliti nel presente contratto.
ART. 24 – CONTROLLI E VERIFICHE – ONERI DI MANUTENZIONE
24.1. Durante il corso dei lavori il Committente e il DEC potranno effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative a impianti e apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali. A tale facoltà
deve ricondursi anche l’eventuale presenza della Stazione Appaltante durante la fase di verifica funzionale ai sensi dell’art. 12.2 del CSA.
24.2. Si richiamano inoltre gli oneri dell’Appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti fino alla Verbale di consegna dell’impianto di cui agli all’art. 17 del presente contratto e all’art. 14.4. del Capitolato.
24.3. I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dal DEC nel corso dell’Appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'Opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né permettono che l’Appaltatore debba ritenersi nudus minister, e nemmeno comportano alcuna preclusione in capo al Committente. La presenza del Committente o di personale dallo stesso incaricato e i controlli e le verifiche eseguiti dagli stessi non liberano pertanto l’Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita dell’Opera ed alla loro rispondenza alle clausole contrattuali nonché all’adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate né da quelli incombenti in forza di leggi, regolamenti e norme vigenti o che saranno emanate nel xxxxx xxx xxxxxx.
00.0. Parimenti, ogni intervento del Committente, del DEC e del CSE designati o del personale dagli stessi incaricati non potrà essere invocato come causa di interferenza nelle modalità di conduzione delle attività e del cantiere nel suo complesso, nonché nel modo di utilizzazione dei mezzi d’opera, macchinari e materiali: a tali funzioni si intende e rimane solo ed esclusivamente preposto l’Appaltatore.
24.5. Il DEC avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che riterrà inadatti all’espletamento delle forniture loro affidate.
24.1 – GARANZIE E MANUTENZIONE
24.1.1. L’Appaltatore garantisce che i beni forniti nell'ambito dell'appalto siano nuovi di fabbrica, possiedano le caratteristiche stabilite dal presente contratto e, fra le altre, le caratteristiche stabilite dal Capitolato Speciale, dall’Offerta tecnica presentata, dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia assumendosi l’onere di garantire il sicuro e indisturbato utilizzo degli stessi e di mantenere ASP indenne di fronte ad azioni o pretese da parte di terzi.
ART. 25 – FINE DELLE ATTIVITA’ ‐ VERIFICA DI CONFORMITA’ E CONTO FINALE
25.1. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare con nota scritta sia la conclusione della fornitura e posa in opera dell’impianto ai sensi dell’art. 12.1. del Capitolato che la conclusione del servizio di manutenzione.
25.2. In ragione della sussistenza di una fase di fornitura e posa in opera e di una fase di manutenzione, la verifica di conformità ai sensi dell’art. 312 e ss. d.p.r. 207/2010 s.m.i. è prevista come segue:
- verifica di conformità dell’impianto con emissione di certificato di verifica di conformità parziale per FASE 1 di cui all’art. 13 del Capitolato;
- entro 20 (venti) giorni dall’ultimazione del servizio di manutenzione, avviamento della verifica di conformità relativa, che dovrà essere completata entro 20 (venti) giorni dal suo avviamento con emissione di certificato di conformità definitivo ai sensi dell’art. 318 d.p.r. 207/2010 s.m.i.
25.3. Dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità parziale per FASE 1, il Committente provvederà alla redazione di conto finale provvisorio da redigersi ai sensi dell’art. 200 d.p.r. 207/2010 s.m.i. e accompagnato da una relazione del DEC recante i contenuti dell’art. 200, 2° co.,
d.p.r. 207/2010 s.m.i. in quanto compatibili. Tale conto finale deve essere emesso al termine della Fase 3 di cui al punto 14 del Capitolato.
25.4. L’emissione di tale conto finale vale anche ai fini dell’espressione definitiva delle contestazioni dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 323 d.p.r. 207/2010 s.m.i. e dell’emanazione della conseguente relazione del Responsabile del procedimento con i contenuti di cui all’art. 202 d.p.r. 207/2010 s.m.i. in quanto compatibili con riferimento alla Fase 1, Fase 2, Fase 3, con l’avvertenza che le pretese relative alla Fase 1, 2 non inserite preventivamente nel Certificato di verifica di conformità parziale FASE 1 saranno considerate intempestive.
25.5. A seguito di tali adempimenti, il Committente provvederà al pagamento della rata di saldo del 20% (ventipercento) ai sensi dell’art. 324 d.p.r. 207/2010 e dell’art. 22.3. del contratto per quanto di spettanza e allo svincolo della cauzione definitiva in proporzione.
25.6. Al completamento dell’attività di manutenzione e conseguentemente alla verifica di conformità definitiva ai sensi dell’art. 318 d.p.r. 207/2010 s.m.i., il Committente provvederà alla redazione di conto finale definitivo da redigersi ai sensi dell’art. 200 d.p.r. 207/2010 s.m.i. e accompagnato da una relazione definitiva del DEC recante i contenuti dell’art. 200, 2° co., d.p.r. 207/2010 s.m.i. in quanto compatibili. L’emissione di tale conto finale vale anche ai fini dell’espressione delle contestazioni dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 323 d.p.r. 207/2010 s.m.i. relativamente alla fase di manutenzione e dell’emanazione della conseguente relazione definitiva del Responsabile del procedimento con i contenuti di cui all’art. 202 d.p.r. 207/2010 s.m.i. in quanto compatibili. A seguito di tali adempimenti, il Committente provvederà al pagamento dell’ultimo canone del servizio di manutenzione di spettanza ai sensi dell’art. 324 d.p.r. 207/2010 relativamente alla fase di manutenzione e allo svincolo in via definitiva della cauzione definitiva.
La verifica di conformità relativa al servizio di manutenzione è eseguita dal DEC.
25.7. L’Appaltatore ha l’obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese i manufatti o componenti non accettati nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 10 (dieci) giorni dalla data del verbale da cui risulti l’avvenuto rifiuto o dalla data della lettera raccomandata a.r. di comunicazione del rifiuto. Decorso inutilmente tale termine, il Committente ha facoltà di spedire all’Appaltatore i beni rifiutati, addebitando al medesimo tutte le spese di facchinaggio e spedizione ovvero di trattenerli nei magazzini e nei locali di ASP, addebitando all’Appaltatore, oltre alle spese di facchinaggio per lo spostamento, anche una somma pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale per ogni giorno di custodia. Tali somme sono trattenute sull’ammontare dei pagamenti dovuti all’Appaltatore in esecuzione del presente contratto. ASP non risponde di eventi calamitosi e di cali, furti, avarie che avvengano durante la permanenza delle partite rifiutate.
TITOLO III ‐ ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI ART. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA
26.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., l'Esecutore dovrà costituire una garanzia fideiussoria pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo complessivo netto di contratto, come risultante dalla somma del prezzo offerto per la fornitura e posa in opera dell’Impianto – prestazione principale‐ e per il servizio di manutenzione – prestazione secondaria‐. Tale cauzione definitiva deve essere consegnata entro e non oltre il momento della stipulazione del contratto. Ogni ritardo, in tal senso, impedirà la stipulazione del contratto e sarà imputato all’Appaltatore. Rimane salvo l’obbligo di aumentare la cauzione in ragione del ribasso offerto come previsto dall’art. 113 d.lgs. 163/2006 s.m.i.
26.2. L’Esecutore è obbligato a tenere valida ed efficace detta cauzione sin dalla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, ovvero fino all’esatto completamento del servizio di
manutenzione decennale e al perfetto adempimento di tutte le prestazioni cui è obbligato, pena la revoca dell’aggiudicazione e/o la risoluzione per grave inadempimento del contratto.
26.3. La garanzia sarà parzialmente svincolata dopo la consegna dell’Impianto di cremazione ad ASP e il pagamento della rata di saldo del prezzo offerto per la fornitura e posa in opera dell’Impianto –prestazione principale‐, in misura proporzionale al 50% del prezzo relativo alla fornitura e posa in opera (Fase 1, Fase 2, Fase 3) –prestazione principale‐. Durante il periodo di esecuzione del servizio di manutenzione, il residuo della garanzia sarà progressivamente svincolato come previsto dall’art 113 d.lgs 163/2006.
La cauzione definitiva sarà restituirà al momento dell’emissione del Conto finale di cui al punto
25.6 del presente contratto.
26.4. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempimenti delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
26.5. La Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di rivalersi sulla cauzione per eventuali maggior somme spese in ragione della risoluzione del contratto disposta in danno all’Esecutore; nonché per provvedere, ove tenuta a farlo, al pagamento di quanto dovuto dall’Esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, leggi e regolamenti relativi alla tutela, sicurezza fisica, obblighi assistenziali, contributivi e previdenziali dei suoi lavoratori comunque presenti in cantiere.
26.6. La garanzia dovrà essere reintegrata nel caso in cui essa venga meno in tutto o in parte nel corso del contratto in ragione della sua escussione; in caso di inottemperanza, la reintegra sarà effettuata dalla Stazione Appaltante a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Esecutore.
26.7. Si applicano, per quanto non previsto, gli art. 113 d.lgs 163/2006, 127 e 128 dpr 207/2010.
ART. 27 – CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEI CREDITI
27.1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Sono fatte salve le prescrizioni di cui all’art. 116 D.Lgs. 163/2006.
27.2. E’ ammessa la cessione dei crediti solo a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione Appaltante. Si applica la disciplina stabilita dall’art. 117, D.Lgs. 163/2006.
TITOLO IV – DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE
ART. 28 – DANNI
28.1. Salvo quanto stabilito nel presente contratto e nel Capitolato, l’Appaltatore è responsabile del cantiere e di ogni accadimento che nello stesso si verifichi e dei danni dallo stesso causato a persone e cose.
28.2. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.
28.3. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore.
28.4. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore ne fa denuncia al DEC entro 2 (due) giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il DEC procede, redigendone processo verbale, all’accertamento:
a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) dell’eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
d) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del DEC;
e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
28.5. Si applicano gli artt. 165 e 166 d.p.r. 207/2010 s.m.i., in quanto richiamati dall’art. 298, 4° co., d.p.r. 207/2010 s.m.i. e in quanto compatibili.
ART. 29 – MODALITA’ DI PROPOSIZIONE DELLE CONTESTAZIONI – ACCORDO BONARIO – TRANSAZIONE
29.1. L’Appaltatore è sempre tenuto a uniformarsi alle disposizioni del DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle attività, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
29.2. L’Appaltatore è tenuto a formulare le eventuali contestazioni mediante l’iscrizione di riserve ai sensi dell’art. 190 d.p.r. 207/2010 s.m.i. in quanto compatibile, che dovranno comunque essere confermate rispettivamente sul certificato di verifica di conformità relativo alla fornitura e posa in opera di cui all’art. 13.8 del Capitolato, se non risolte in precedenza, e comunque se concernenti la fornitura e posa in opera. Tali pretese dovranno altresì essere confermate sul conto finale provvisorio di cui all’art. 25.3. del contratto insieme alle eventuali pretese relative alla Fase 3 che dovranno essere inserite solo su quest’ultimo conto finale provvisorio.
29.3. Le pretese relative al servizio di manutenzione dovranno invece essere confermate sul certificato di verifica di conformità definitivo di cui al punto 25.6. , se non risolte in precedenza e se concernenti il servizio di manutenzione, e quindi riportate sul conto finale definitivo di cui al punto 25.6 del contratto.
29.4. Le contestazioni proposte dall’Appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali sopra riportate sono inefficaci nei confronti del Committente.
29.5. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell’Appalto idoneo a riceverle, successivo all’insorgenza, o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve debbono essere iscritte anche nel registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente riproposte sul certificato di conformità e/o sul sul relativo conto finale si intendono abbandonate.
29.6. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l’Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l’Appaltatore ha l’onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di 15 (quindici) giorni fissato dall’art. 190, 3° co., d.p.r. 207/2010 s.m.i..
29.7. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili di importo pari o superiore al 10% dell’ammontare del Contratto d’Appalto, il DEC avvisa il Responsabile del procedimento e gli inoltra una relazione in ordine alle contestazioni dell’Appaltatore e ai fatti oggetto di
contestazione. Il Responsabile del procedimento, acquisita la relazione del DEC e operate tutte le opportune indagini, formula una proposta di accordo xxxxxxx. Dell’accordo bonario cui avrà aderito l’Appaltatore viene redatto verbale a cura del Responsabile del procedimento che sarà sottoscritto dal Committente e dall’Appaltatore. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario ai sensi del periodo precedente da parte dell’Appaltatore cessa la materia del contendere. Ai fini dell’attuazione della procedura di accordo bonario si applica l’art. 240 d.lgs. 163/2006 s.m.i..
29.8. E’ sempre consentita la transazione nel rispetto dell’art. 239 d.lgs. 163/2006 s.m.i.
ART. 30 – INEFFICACIA DEL CONTRATTO ‐ RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE
30.1. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli artt. 000‐xxx, 000‐xxx, 000‐quater e 245‐ quinquies d.lgs. 163/2006 s.m.i.
30.2. Si applicano gli artt. 135/140 d.p.r. 207/2010 s.m.i. in quanto richiamati dall’art. 297 d.p.r. 207/2010 s.m.i..
30.3. Oltre ai casi stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato, La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento imputabile all’Esecutore. A tal fine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, integrano grave inadempimento i seguenti comportamenti:
a) manifesta e reiterata incapacità nell’esecuzione delle prestazioni;
b) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
c) subappalto abusivo;
d) cessione anche parziale del contratto;
e) cessione non autorizzata del credito;
f) non rispondenza della fornitura alle specifiche di contratto e capitolato e/o d’offerta e allo scopo del contratto;
g) ritardo nella fornitura dell’Impianto superiore a 60 giorni, rispetto ai termini massimi rispettivamente stabiliti per le Fasi 1, 2 e 3, a prescindere dall’applicazione delle penali;
h) mancata conformità e/o vizi dell’Impianto o di sue parti rispetto a quanto contrattualmente previsto;
i) mancata conformità dell’Impianto di cremazione alle autorizzazioni rilasciate dagli Enti competenti;
l) frode nell’esecuzione;
m) provvedimento del Committente o del Responsabile dei lavori, su proposta del CSE ai sensi dell'articolo 92, 1° co. lett. e) T.U. 81/2008 s.m.i.;
n) perdita, da parte dell'Esecutore, dei requisiti di qualificazione morale di capacità di contrattare con la pubblica amministrazione e/o tecno‐economici per l'esecuzione delle prestazioni di cui al d.lgs 163/2006, ivi compresa la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari ai sensi del d.lgs. 231/2001 s.m.i;
o) i casi previsti dall’art. 135 d.lgs. 163/2006 s.m.i., ivi compreso il caso di sentenza di condanna definitiva ai sensi dell’art. 5, 1° co., l. 3/2012.
p) ogni altra causa prevista nelle leggi vigenti.
Nei casi di cui sopra si applica l’art. 136, 1°, 2° e 3° co., d.lgs. 163/2006 s.m.i.
30.4. In caso di risoluzione del contratto per suo inadempimento, l'Esecutore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili, comprese le eventuali maggiori spese connesse al
completamento delle prestazioni oggetto di contratto affidate a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’Esecutore, in ragione del presente contratto nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
30.5. Considerato il fatto che l’appalto ha ad oggetto una fornitura cd “chiavi in mano”, e stante la specificità tecnica dell’Impianto oggetto d’appalto, nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’Esecutore la Stazione Appaltante ha facoltà di obbligare l’Esecutore a disinstallare a propria cura e spese tutte le componenti dell’Impianto che fossero già state montate e/o depositate nei luoghi di consegna dell’appalto, e di ripristinare lo stato originario dei luoghi, senza alcun diritto dell’Esecutore al pagamento di eventuali prestazioni fino ad allora eseguite. In caso di mancato adempimento dell’Esecutore alla presente clausola la Stazione Appaltante ha diritto di procedere direttamente o tramite terzi in sostituzione dell’Esecutore e rivalersi delle spese sostenute anche con trattenuta sulla cauzione definitiva. Si richiama a tal proposito anche quanto stabilito nell’art. 25.7 del contratto per quanto compatibile.
30.6. Nel caso in cui l’esecuzione ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, il Committente procede ai sensi dell’art. 136, 4° co. e ss., d.lgs. 163/2006 s.m.i..
In tal caso, qualora l’inadempimento permanga, il Committente si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine di ultimazione, compresa la prosecuzione d’ufficio dei lavori stessi, utilizzando, a tale fine, la organizzazione di terzi.
30.7. In caso di inadempimento, dopo formale ingiunzione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, la Stazione Appaltante ha facoltà di disporre l'esecuzione di tutto o parte della fornitura del bene e del servizio, a spese dell'Impresa, fatto salvo il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.I maggiori oneri che il Committente dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall’applicazione del contratto sono a carico dell’Appaltatore.
30.8. Resta comunque fermo, anche in tal caso, il diritto del Committente di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 136, 6° co., d.lgs. 163/2006 s.m.i..
30.9. Si applicano l’art. 138, 1° e 2° co., d.lgs. 163/2006 s.m.i. In sede di liquidazione finale dei lavori dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i restanti lavori.
30.10. In tutti i casi di risoluzione l’Appaltatore deve provvedere al ripiegamento del cantiere già allestito, ove presente, e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dal Committente; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, il Committente provvede d’ufficio addebitando all’Appaltatore i relativi oneri e spese. Il Committente, in alternativa all’esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d’urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell’Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all’1% del valore del contratto, secondo lo schema già previsto per la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 26 dello schema di contratto, restando fermo il diritto dell’Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
30.11. Nel caso di fallimento dell’Appaltatore, la consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte del Committente ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere. Nel caso in cui il Curatore non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, il Committente ha facoltà di farlo redigere da Notaio con l’assistenza di un perito giurato. Avvenuta la consegna, si dà corso alla compilazione dell’ultima situazione dei lavori. Le opere anche se non finite, ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi
contrattuali, secondo quanto disposto dal presente Contratto circa la contabilità e l’accettazione dei lavori. Il corrispettivo per l’eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l’acquisto di materiali, è fissato d’accordo con il curatore; in caso di disaccordo sarà competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Asti. Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.
ART. 31 – GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE
31.1. Tutte le controversie inerenti il presente contratto, comprese quelle conseguenti all’interpretazione e/o all’esecuzione del presente contratto, o in qualunque modo a questo connessa, o al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all’art. 29 del presente Contratto, saranno deferite alla cognizione della competente Autorità Giurisdizionale. Si esclude espressamente il ricorso alla procedura arbitrale.
31.2. Il Foro competente in via esclusiva è quello di Asti.
TITOLO V ‐ DISPOSIZIONI FINALI ART. 32 ‐ DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
32.1. Ai sensi dell’articolo 137, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non materialmente allegati e/o se venuti in essere successivamente alla stipula del medesimo in ragione delle previsioni contrattuali:
a) il Capitolato Speciale d’appalto
b) il Progetto dell’Appaltatore;
c) i piani di sicurezza;
e) il cronoprogramma;
f) la cauzione definitiva;
g) l’Offerta dell’Appaltatore e le eventuali giustificazioni rilasciate in sede di verifica dell’anomalia;
e gli altri documenti citati nel presente Contratto che per disposizione di cui al medesimo devono essere allegati al presente Contratto.
32.2. Ai sensi dell’articolo 137, comma 2 dpr n. 207/2010, i documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso la sede di Asti.
ART. 33 – TRATTAMENTO FISCALE
33.1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Esecutore.
33.2. Sono altresì a carico dell’Esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione dell’appalto, dal giorno dell’avvio dell’esecuzione a quello di emissione del certificato di verifica di conformità.
33.3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto.
33.4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
ART. 34 – MODIFICHE DEL CONTRATTO – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
34.1. Qualunque modifica od integrazione al presente contratto di appalto ed agli atti a questo allegati e/o richiamati sarà valida ed efficace solo se stabilita e redatta in forma scritta.
34.2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del Progetto. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. 35 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA E IN MATERIA PENALE.
35.1. Si dà atto che in relazione all’Esecutore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all’art. 67 d.lgs n. 159/2011, in base all’informativa rilasciata dalla Prefettura di in data, prot. n. .
35.2. E’ fatta salva la revoca per informativa successiva.
ART. 36 – VARIE
36.1. Le Parti si danno reciprocamente atto di aver assolto agli oneri di informativa previsti dall’art. 13 D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” relativamente alle finalità e alle modalità di trattamento dei dati che entrambe faranno. Titolare del trattamento dei dati per la Stazione Appaltante è A.S.P. s.p.a., con sede in x.xx Xxx Xxxxxxx n. 86 – 00000 Xxxx; mentre per l’Esecutore è ……………………………………………
36.2. Il presente contratto consta di fogli ……, ciascuno dei quali è controfirmato dall’Appaltatore e dal Committente a ciò designato.
E i seguenti allegati al contratto stesso che ne fanno parte integrante e contestuale:
…………………………………;
…………………………………;
…………………………………. Redatto in duplice originale.
Letto, confermato e sottoscritto. Asti,
Il Committente L’Appaltatore
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 Codice Civile, l’Appaltatore dichiara di espressamente approvare i seguenti articoli: art. 3 (oggetto del contratto); art. 4 (modalità di esecuzione del contratto); art. 5 (progetto‐ capitolato speciale descrittivo e prestazionale – gerarchia delle norme); art. 6 (normativa applicabile); art. 8 (invariabilità del corrispettivo); art. 9 (variazioni al progetto ed al corrispettivo); art. 10 (domicilio dell’Appaltatore); art. 11 (indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere – tracciabilità dei pagamenti); art. 13 (avvio dell’esecuzione delle attività – effetti della mancata stipulazione del contratto); art. 14 (durata del contratto ‐ termini); art. 15 (penali); art. 16 (sospensione e ripresa delle attività); art. 17 (obblighi e oneri a carico dell’Appaltatore); art. 18 (osservanza delle disposizioni retributive e previdenziali); art. 19 (subappalto); art. 20 (sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere); art. 21 (contabilizzazione delle opere); art. 22 (modalità di erogazione del corrispettivo); art. 23 (proprietà degli elaborati e dei materiali – difetti di costruzione – trasferimento proprietà e rischi‐ proprietà intellettuale
marchi e brevetti); art. 24 (controlli e verifiche – oneri di manutenzione); art. 25 (fine delle attività
‐ verifica di conformità e conto finale); art. 26 (cauzione definitiva); art. 28 (danni); art. 29 (modalità di proposizione delle contestazioni – accordo bonario – transazione); art. 30 (inefficacia ‐ risoluzione del contratto – fallimento dell’appaltatore); art. 31 (giurisdizione e foro competente)‐ art. 34 (modifiche del contratto – interpretazione del contratto).
Asti
L’Appaltatore