Regolamento di gestione
Regolamento di gestione
del Fondo Comune d’Investimento denominato
“BancoPosta Rinascimento”
Il presente Regolamento è stato approvato dall’Organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all’art. 37, comma 5 del D. Lgs. n. 58/98 (Testo Unico della Finanza), relative all’approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto, il presente Regolamento non è stato sottoposto all’approvazione specifica della Banca d’Italia in quanto rientra nei casi in cui l’approvazione si intende rilasciata in via generale.
A) SCHEDA IDENTIFICATIVA
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto;
c) Modalità di funzionamento.
Denominazione, tipologia e durata del Fondo
OICVM denominato:
BancoPosta Rinascimento (di seguito il “Fondo”)
Sono previste due categorie di quote, definite quote di Classe “A” e quote di Classe “P”; le quote di Classe “P” sono destinate esclusivamente alle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano. Tutte le quote appartenenti alla stessa classe hanno uguale valore e uguali diritti.
La durata del Fondo è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione del Risparmio almeno due anni prima della scadenza.
Società di Gestione del Risparmio
BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (di seguito: “SGR”) - appartenente al Gruppo Poste Italiane - autorizzata dalla Banca d’Italia ed iscritta al n. 23 dell’albo delle Società di Gestione del Risparmio - Sezione Gestori di OICVM - tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 35 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito: “D. Lgs. 58/98”), con sede in Xxxxx Xxxxxx, x. 000, 00000 Xxxx. Il sito internet della SGR è: xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Depositario
BNP Paribas SA, con sede legale in 00 xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx, 00000 Xxxxxx, operante tramite la propria succursale italiana, con sede in Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, x. 0, Xxxxxx – iscritta al n. 5482 dell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia.
Le funzioni di emissione e di rimborso dei certificati di partecipazione al Fondo sono espletate presso la succursale di Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, x. 0, Xxxxxx.
Presso la sede di Xxxxxx Xxxx Xx Xxxxx, x. 0, Xxxxxx sono disponibili i prospetti contabili del Fondo.
I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l’altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo.
Il sito internet del Depositario è: xxx.xxx.xxxxxxxxxx.xxx.
Periodicità di calcolo del valore della quota e fonte di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari
Il valore unitario della quota di partecipazione al Fondo, espresso in millesimi di Euro, distinto nelle rispettive Classi sopramenzionate, è calcolato ogni giorno lavorativo ed è pubblicato il giorno successivo sul sito internet della SGR, xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; sul medesimo sito internet è pubblicato mediante avviso il contenuto di ogni modifica regolamentare. Per giorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale Italiana.
B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto;
c) Modalità di funzionamento.
1 OGGETTO, POLITICA D’INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE
1.1 Oggetto
Il patrimonio del Fondo può essere investito, nei limiti previsti dalla normativa di tempo in tempo vigente e di quanto indicato nel successivo paragrafo 1.2, in strumenti finanziari:
- obbligazionari e del mercato monetario, negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.10 e non quotati;
- azionari, negoziati in mercati regolamentati come definiti al successivo punto 1.2.10 e non quotati;
- derivati quotati e non quotati;
- OICVM (inclusi gli ETF), la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo;
- depositi bancari.
1.2 Politica d’investimento
1.2.1. Il Fondo è di tipo bilanciato e mira ad un incremento moderato del valore del capitale, investendo principalmente nel sistema delle imprese italiane, con un’ottica di medio/lungo periodo. Il Fondo rientra tra gli investimenti qualificati destinati ai piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) di cui alla Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e alla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 (di seguito “Disciplina PIR 2020”).
Il Fondo investe almeno il 70% del valore complessivo, direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari di natura azionaria e/o obbligazionaria - anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione - emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato italiano o in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio italiano; tali strumenti finanziari saranno selezionati in misura almeno pari al 17,5% del valore complessivo tra strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri, e in misura almeno pari al 3,5% del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle comprese nell’indice FTSE MIB e FTSE Italia Mid Cap della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati esteri (nell’insieme definiti “Investimenti Qualificati”). L’investimento in strumenti finanziari non quotati non può, comunque, essere superiore al 10% del totale delle attività.
Il valore complessivo netto del Fondo non può essere investito in misura superiore al 10% in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra Società appartenente al medesimo Gruppo dell’emittente o della controparte (c.d. “limite di concentrazione”) o in depositi e conti correnti. Nel computo del limite relativo ai conti correnti non si tiene conto della liquidità detenuta per esigenza di tesoreria presso il Depositario. Ai sensi della Disciplina PIR 2020, il predetto “limite di concentrazione” e il limite relativo agli Investimenti Qualificati devono essere rispettati per almeno i due terzi di ciascun anno solare. Il Fondo non può investire in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
La partecipazione al Fondo comporta l’assunzione di rischi, che possono essere tali da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, connessi alla natura e alla
valuta di denominazione degli strumenti finanziari detenuti il cui valore, variabile nel tempo, determina l’andamento del valore della quota.
Con riferimento agli investimenti di natura azionaria il Fondo è esposto al rischio di variazione del prezzo delle azioni ed al rischio di cambio.
In relazione all’investimento in strumenti obbligazionari e monetari il Fondo è esposto al rischio di tasso, rischio di cambio e al rischio di credito.
L’investimento in parti di OICVM comporta rischi connessi alle possibili variazioni dei valori delle quote dei fondi comuni d’investimento e delle azioni delle SICAV presenti in portafoglio, che a loro volta risentono delle oscillazioni del valore degli strumenti finanziari in cui vengono investite le relative risorse.
L’utilizzo dei derivati è coerente con il profilo di rischio del Fondo.
1.2.2. Lo stile di gestione del fondo è attivo. Per la definizione delle scelte gestionali si tiene conto delle aspettative sui mercati finanziari e si ricorre all’analisi macroeconomica e finanziaria.
La selezione degli investimenti è effettuata anche sulla base di criteri ESG (ambientali, sociali e di governance).
Per quanto riguarda le componenti monetaria ed obbligazionaria, le scelte di investimento si basano: 1) sull’analisi macroeconomica dei mercati; 2) sulla selezione degli strumenti finanziari che offrono il miglior rapporto rischio/rendimento; 3) sull’analisi fondamentale degli emittenti. Il processo di investimento è ottimizzato con l’obiettivo sia di costruire un portafoglio diversificato che di controllarne il rischio complessivo.
Per la componente azionaria, la selezione degli strumenti finanziari avviene con un approccio di analisi sui singoli titoli (cosiddetto “bottom up”). Lo stile di investimento è “core”, cioè combina scelte “value” (basate sulle valutazioni fondamentali) e “growth” (basate sulle prospettive di crescita).
1.2.3. Il Fondo investe con i seguenti limiti rispetto al valore complessivo netto del Fondo:
- Strumenti finanziari obbligazionari e monetari: fino ad un massimo del 100%;
- Strumenti finanziari azionari: fino ad un massimo del 50%;
- OICVM: fino al 100%.
Gli investimenti sono effettuati principalmente in strumenti finanziari quotati su mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti e aperti al pubblico degli Stati aderenti all’OCSE e di altri Stati Sovrani.
Il Fondo potrà altresì investire in depositi bancari fino ad un massimo del 10% del totale delle attività del Fondo.
Gli strumenti finanziari in portafoglio sono denominati in Euro e in divise diverse dall’Euro.
1.2.4. Con esclusivo riferimento all’investimento in titoli si applicano i limiti di cui al presente paragrafo. L’esposizione del Fondo a strumenti obbligazionari di emittenti, diversi da quelli italiani, con qualità creditizia inferiore ad “adeguata” sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR, di cui al successivo paragrafo 1.2.12, non può superare il 30% del valore complessivo netto del Fondo; non è previsto alcun limite con riguardo al merito di credito degli emittenti italiani.
1.2.5. La SGR ha inoltre la facoltà di utilizzare tecniche di gestione efficiente del portafoglio (quali ad esempio operazioni di pronti contro termine, riporti, prestito titoli ed altre operazioni assimilabili) coerentemente con la politica di investimento del Fondo e nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni normative.
1.2.6. Gli investimenti, coerentemente con lo specifico indirizzo del Fondo, sono disposti nel rispetto dei divieti e dei limiti indicati per gli OICVM dal Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio adottato da Banca d’Italia.
1.2.7. Il patrimonio del Fondo, nel rispetto dei limiti definiti nella politica di investimento, può essere investito in misura superiore al 35%, anche fino al 100%, in strumenti finanziari emessi o garantiti da uno Stato aderente all’UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all’OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell’UE, a condizione
che il Fondo detenga almeno sei differenti emissioni e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% del totale delle attività del Fondo.
1.2.8. In relazione all’andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche situazioni congiunturali, resta comunque ferma la facoltà di detenere transitoriamente una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e, più in generale, la facoltà da parte della SGR di assumere scelte, anche diverse da quelle ordinariamente previste, volte a tutelare gli interessi dei partecipanti.
1.2.9. Nella gestione del Fondo, la SGR ha la facoltà di utilizzare strumenti finanziari derivati, nei limiti ed alle condizioni stabilite dall’Organo di Vigilanza, con finalità:
• di copertura dei rischi connessi con le posizioni assunte nel portafoglio del Fondo;
• diverse da quelle di copertura tra cui: arbitraggio (per sfruttare i disallineamenti dei prezzi tra gli strumenti derivati ed il loro sottostante), riduzione dei costi di intermediazione, riduzione dei tempi di esecuzione, investimento per assumere posizioni lunghe nette o corte nette al fine di cogliere specifiche opportunità di mercato.
L’esposizione complessiva netta in strumenti finanziari derivati, in relazione alle finalità sopra indicate, non può essere superiore al valore complessivo netto del Fondo. Tale esposizione è calcolata secondo il metodo degli impegni, secondo quanto stabilito nella disciplina di vigilanza. In ogni caso l’investimento in strumenti finanziari derivati non può alterare il profilo di rischio- rendimento definito dalla politica d’investimento del Fondo.
1.2.10. Ai sensi del presente Regolamento, per mercati regolamentati si intendono i mercati iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 64-quater, comma 2, del D. Lgs. 58/98, nonché quelli, indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata nel sito Internet dell’Associazione stessa, dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del Fondo.
1.2.11. La valuta di denominazione del Fondo è l’Euro.
1.2.12. Gli strumenti finanziari sono classificati di “adeguata qualità creditizia” (c.d. investment grade) sulla base del sistema interno di valutazione del merito di credito adottato dalla SGR. Tale sistema può prendere in considerazione, tra gli altri elementi di carattere qualitativo e quantitativo, i giudizi espressi da una o più delle principali agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione Europea e registrate in conformità alla regolamentazione europea in materia di agenzie di rating del credito, senza tuttavia fare meccanicamente affidamento su di essi. Le posizioni di portafoglio non rilevanti possono essere classificate di “adeguata qualità creditizia” se hanno ricevuto l’assegnazione di un rating pari ad investment grade da parte di almeno una delle citate agenzie di rating.
1.2.13. I limiti indicati, riferiti alla rilevanza degli investimenti rispetto al valore complessivo netto del Fondo, si devono intendere come segue:
Limite | Significato |
Residuale | fino ad un massimo del 10% |
Contenuto | tra il 10% ed il 30% |
Significativo | tra il 30% ed il 50% |
Prevalente | tra il 50% ed il 70% |
Principale | almeno il 70% |
1.2.14. La SGR si riserva la facoltà di conferire deleghe d’investimento ai sensi dell’art. 33, del D. Lgs. 58/98.
1.3 Altri profili caratterizzanti il fondo
Le quote di Classe “A” possono essere sottoscritte da qualsiasi soggetto. Le quote di Classe “P” sono invece finalizzate esclusivamente all’investimento nei piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) e pertanto possono essere acquistate solo dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato italiano; per la predetta Classe di quote non è consentita la cointestazione. La sottoscrizione di quote di Classe “P” per ogni singolo partecipante è consentita nei limiti annui e complessivi previsti dall’art. 1,
comma 101, della legge di bilancio 2017 e successive modificazioni; le somme eventualmente disinvestite potranno essere reintegrate nel rispetto della disciplina prevista per i PIR.
1.4 Operazioni con parti correlate
Il Fondo può acquistare titoli di società finanziate da società appartenenti al medesimo Gruppo della SGR.
Il patrimonio del Fondo può essere altresì investito in parti di OICVM gestiti dalla SGR (di seguito “OICVM collegati”), nonché in parti di OICVM gestiti da altre società di gestione del risparmio alla stessa legate tramite controllo comune o con una considerevole partecipazione diretta o indiretta, nell’esclusivo interesse dei partecipanti e al fine di una più efficiente composizione del portafoglio del Fondo. Tali investimenti riguardano esclusivamente parti di OICVM la cui composizione del portafoglio sia compatibile con la politica di investimento del Fondo.
2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITA’ DI RIPARTIZIONE
Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo/Classe.
3. SPESE ED ONERI A CARICO DEI PARTECIPANTI E DEL FONDO
3.1 Oneri a carico dei singoli partecipanti
i. Commissione di sottoscrizione: nessuna.
ii. Commissione di rimborso: nessuna.
iii. La SGR ha il diritto di prelevare dall’importo di pertinenza del sottoscrittore:
a. le imposte e le tasse eventualmente dovute, secondo la normativa vigente, per la sottoscrizione e per la conferma dell’avvenuto investimento;
b. un diritto fisso, a titolo di rimborso spese, per un ammontare pari a € 2 per ogni operazione di sottoscrizione e rimborso; un diritto fisso pari a € 10 per ogni apertura di Piano di Accumulazione. Nessun diritto fisso è dovuto per i versamenti successivi al primo, rientranti nell’ambito di un Piano di Accumulazione. Sono inoltre a carico del sottoscrittore le spese relative al trasferimento delle somme derivanti dall’utilizzo della procedura di autorizzazione di addebito su un conto corrente postale intrattenuto dal sottoscrittore, relativamente ai versamenti rateali nell’ambito di un Piano di accumulazione; in caso di utilizzo della procedura SDD al sottoscrittore sono applicati gli oneri conseguenti alle operazioni effettuate mediante i conti correnti di corrispondenza;
c. un rimborso spese per l’emissione, il frazionamento, il raggruppamento e la spedizione a domicilio dei certificati singoli rappresentativi delle quote sottoscritte, pari a € 15 per ogni certificato emesso. L’invio dei relativi certificati è a rischio del partecipante che ne abbia fatto richiesta;
d. un diritto fisso per ogni pratica di successione, pari a 25 euro;
e. le spese di spedizione, postali e di corrispondenza connesse alle operazioni di sottoscrizione e rimborso, nella misura di volta in volta specificata all’interessato, al fine di coprire l’effettivo esborso sostenuto dalla società. La SGR ha inoltre il diritto di prelevare le spese richiamate al punto 2 dell’art.
VI.2 della Parte C. Non sono previste spese per l’invio della lettera di conferma delle operazioni in formato elettronico.
La SGR, inoltre, preleva dall’importo di pertinenza del sottoscrittore le imposte e le tasse dovute, secondo la normativa vigente.
In ogni caso il soggetto incaricato del collocamento (di seguito il “Collocatore”) non può porre a carico dei sottoscrittori oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel presente Regolamento.
3.2 Oneri a carico del Fondo
3.2.1. È posto a carico del Fondo il compenso spettante alla SGR, costituito da:
- la commissione di gestione, pari a 1,30% su base annua per entrambe le Classi. La commissione di gestione, calcolata quotidianamente sulla base del valore complessivo netto della Classe, è prelevata mensilmente dalle disponibilità del Fondo nel primo giorno lavorativo del mese successivo al mese solare di riferimento;
- il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo, nella misura massima dello 0,052% su base annua del valore complessivo netto del Fondo. Il costo sostenuto per il calcolo del valore della quota del Fondo, calcolato quotidianamente, è prelevato trimestralmente dalle disponibilità del Fondo nel primo giorno lavorativo del mese successivo al trimestre solare di riferimento.
3.2.2. Non è prevista alcuna commissione di performance.
3.2.3. Sono, inoltre, a carico del Fondo:
a. le imposte e tasse di pertinenza del Fondo;
b. il compenso da riconoscere al Depositario per l’incarico svolto, nella misura massima dello 0,018% su base annua, calcolato quotidianamente sul valore complessivo netto del Fondo, da corrispondersi trimestralmente e prelevato dal Fondo nel primo giorno lavorativo del mese successivo alla fine del trimestre;
c. gli oneri di negoziazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari e le relative imposte di trasferimento;
d. i compensi spettanti alla Società di Revisione dei conti per la verifica dei libri, dei documenti contabili del Fondo e per la certificazione della relazione annuale, ivi compreso il Rendiconto finale di liquidazione;
e. le spese di pubblicazione giornaliera del valore unitario della quota di cui alla Parte A ed all’art. V della Parte C del presente Regolamento, le spese di pubblicazione dei prospetti periodici del Fondo, le spese di pubblicazione degli avvisi in caso di liquidazione del Fondo, di cui all’art. VIII della Parte C del presente Regolamento, le spese conseguenti alla pubblicazione delle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni degli Organi di Vigilanza;
f. i costi della stampa dei documenti destinati al pubblico;
g. gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica ai partecipanti, purché tali spese non si riferiscano a propaganda e pubblicità o comunque al collocamento delle quote;
h. gli interessi passivi connessi agli eventuali prestiti assunti dalla SGR per conto del Fondo;
i. le spese legali e giudiziarie per la tutela degli interessi comuni dei partecipanti;
j. il contributo di vigilanza corrisposto alla Consob.
3.2.4. Il pagamento delle suddette spese è disposto dalla SGR con prelievo dalle disponibilità del Fondo con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.
3.2.5. In caso di acquisto di OICVM collegati, sul Fondo acquirente non vengono fatte gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti degli OICVM “collegati” acquisiti e, dal compenso riconosciuto alla SGR, è dedotta la remunerazione complessiva che il gestore degli OICVM collegati percepisce.
C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
Il presente Regolamento si compone di tre parti: a) Scheda identificativa; b) Caratteristiche del prodotto;
c) Modalità di funzionamento.
I. Partecipazione al Fondo
I.1 Previsioni generali
1. La partecipazione al Fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente - anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile - il Collocatore a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento.
Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno lavorativo in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 13:00, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico e giroconto, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante. Per giorno lavorativo si intende ogni giorno di apertura della Borsa Valori Italiana non coincidente con un giorno di festività nazionale Italiana.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 58/98.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del Fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
14. La SGR si riserva la facoltà di escludere o limitare la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di Soggetti Statunitensi («U.S. Person» secondo la definizione contenuta nella "Regulation S" - Rules Governing Offers and Sales Made Outside the United States Without Registration Under the
Securities Act of 1933 come tempo per tempo modificata) e di ogni altra categoria di soggetti indicata nel Prospetto.
A tal fine, la SGR può:
i. respingere ogni richiesta di sottoscrizione o di trasferimento di quote del Fondo, che abbia quale sottoscrittore o beneficiario, in via diretta o indiretta, una «U.S. Person» ovvero un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto;
ii. richiedere ai partecipanti al Fondo, in qualsiasi momento, di fornire, per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria a stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia riconducibile a una «U.S. Person» ovvero ad un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto;
iii. procedere, in qualsiasi momento, al rimborso di propria iniziativa di tutte le quote detenute da un soggetto che, sulla base delle informazioni in proprio possesso, risulti essere (i) una
«U.S. Person» ovvero un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto e (ii) da solo o congiuntamente ad altri soggetti, il beneficiario effettivo delle quote del Fondo.
Il rimborso delle quote del Fondo ad iniziativa della SGR è determinato in base al valore unitario corrente delle stesse, senza applicazione di spese, diritti fissi e/o commissioni previsti dal Regolamento nel caso di rimborso a richiesta del Partecipante.
I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote
1. La sottoscrizione delle quote del Fondo avviene mediante: (i) versamento in un’unica soluzione. L’importo minimo della sottoscrizione è pari a 500 euro; (ii) partecipazione ai Piani di Accumulazione di cui alla successiva sezione I.3.
2. La sottoscrizione può essere effettuata:
– direttamente presso la SGR;
– per il tramite del Collocatore;
– mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell’apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l’indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell’importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese) espresso in cifre o successivamente determinabile qualora l’importo derivi dal rimborso di altri fondi comuni di investimento istituiti dalla SGR, del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con o senza rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all’interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.
I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l’indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all’emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l’immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal depositario.
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.
Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell’indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest’ultimo ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del depositario.
5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante:
- assegno bancario o circolare, tratto o emesso dal sottoscrittore, con clausola di non trasferibilità, all’ordine di “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPosta Rinascimento” sul conto corrente in
essere presso il Depositario ovvero versato sul conto corrente postale intestato alla SGR – Rubrica “BancoPosta Rinascimento” il cui saldo è quotidianamente accreditato per valuta a favore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPosta Rinascimento” in essere presso il Depositario;
- bonifico a favore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPosta Rinascimento” in essere presso il Depositario, alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti;
- addebito di un libretto postale nominativo o di un conto corrente postale, intestato al sottoscrittore, a favore del conto corrente postale intestato alla SGR, Rubrica “BancoPosta Rinascimento” il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPosta Rinascimento” in essere presso il Depositario;
- autorizzazione permanente di addebito su un libretto postale nominativo o su un conto corrente postale, intestato al sottoscrittore, a favore del conto corrente postale intestato alla SGR, Rubrica “BancoPosta Rinascimento” il cui saldo è quotidianamente accreditato a favore del conto corrente intestato a “BancoPosta Fondi S.p.A. SGR – Rubrica BancoPosta Rinascimento” in essere presso il Depositario. Tale modalità è prevista esclusivamente per la sottoscrizione delle quote mediante Piano di Accumulazione, per i versamenti successivi a quello iniziale.
6. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso i mezzi di pagamento utilizzabili per la sottoscrizione sono esclusivamente il conto corrente postale e il libretto di risparmio postale. Le quote oggetto dell’operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla Parte C, paragrafo 2, Quote e certificati di partecipazione.
7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.
I.3 Sottoscrizione delle quote mediante Piani di accumulo
1. La sottoscrizione delle quote può avvenire anche mediante adesione ai Piani di accumulo che consentono al sottoscrittore di ripartire nel tempo l’investimento nel Fondo.
2. L’adesione al Piano si attua mediante la sottoscrizione di un apposito modulo nel quale sono indicati:
- il valore complessivo dell’investimento;
- il numero dei versamenti e/o la durata del Piano;
- l’importo unitario e la cadenza dei versamenti (mensili, bimestrali, trimestrali o semestrali);
- l’eventuale importo del versamento iniziale, che, se effettuato, deve essere pari almeno a 50 euro, da corrispondere in sede di sottoscrizione.
3. Il Piano di accumulo prevede versamenti periodici il cui numero può, a scelta del sottoscrittore, essere compreso tra un minimo di 4 versamenti ed un massimo di 144 versamenti. Il Piano non potrà comunque durare meno di 1 anno e più di 12 anni.
4. L’importo minimo unitario di ciascun versamento è uguale o multiplo di 50 euro, al lordo degli oneri di sottoscrizione.
5. Il versamento iniziale può avvenire mediante addebito di un libretto postale nominativo o di un conto corrente postale, intestato al sottoscrittore. Per i soli versamenti unitari successivi al primo, è ammessa l’autorizzazione permanente di addebito sul conto corrente postale o libretto postale indicato dal sottoscrittore.
6. È facoltà del sottoscrittore sospendere o interrompere i versamenti del Piano di accumulo senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo a suo carico. In caso di mancato pagamento di due rate consecutive e di mancata specifica comunicazione del cliente, il Piano viene interrotto da parte della SGR.
7. La lettera di conferma dell’avvenuto investimento è inviata in occasione del primo versamento e, successivamente, con cadenza semestrale solo nei semestri in cui sono effettuati versamenti.
8. Nel rispetto di quanto indicato nel precedente punto 2, il sottoscrittore può variare il Piano in qualunque momento mediante la variazione:
- della durata residua del Piano;
- dell’importo unitario dei versamenti successivi;
- della cadenza dei versamenti.
Le disposizioni di variazione del Piano sono comunicate secondo le modalità indicate nel punto 2 del paragrafo I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote. Le disposizioni di variazione hanno efficacia dal giorno di ricezione da parte della SGR. La SGR impegna contrattualmente i collocatori a inoltrare le disposizioni di variazione entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione.
9. La SGR provvede – ove del caso – a rideterminare il valore nominale del Piano e il totale delle commissioni dovute e le nuove commissioni da applicare sui versamenti residui. Non si farà comunque luogo a rimborsi di commissioni.
II. Quote e certificati di partecipazione
1. I certificati nominativi possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all’atto della sottoscrizione, sia successivamente – l’emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l’immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà del Depositario procedere – senza oneri per il Fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammesso il frazionamento ed il raggruppamento dei certificati nominativi.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all’avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.
III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti
1. L’organo amministrativo della SGR è responsabile della gestione e determina l’ambito e l’articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l’adeguatezza.
2. Nell’ambito delle deleghe a soggetti esterni sono state stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d’Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell’operatività del Fondo.
IV. Spese a carico della SGR
1. Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del Fondo o dei partecipanti.
X. Xxxxxx unitario della quota e sua pubblicazione
1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d’Italia, con la periodicità indicata nella Scheda identificativa, dividendo il valore complessivo netto del Fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento.
La SGR invia gratuitamente copia dei citati criteri stabiliti dalla Banca d’Italia ai partecipanti che ne facciano richiesta. Limitatamente ai primi cinque giorni di calcolo del valore unitario della quota, il valore giornaliero rimarrà invariato a 5 euro.
2. La SGR sospende il calcolo del valore della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni la SGR determina il valore unitario della quota e provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente verranno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
a) reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del Fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l’importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all’emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell’ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
b) pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un’idonea informativa dell’accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l’entità dell’errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell’evento nella relazione di gestione del Fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto (“soglia di irrilevanza dell’errore”), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del Fondo e non fornirà l’informativa prevista dal presente Regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.
VI. Rimborso delle quote
VI.1 Previsioni generali
1. I partecipanti al Fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxx.
0. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare, se emessi, deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento, o anche mediante l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:
• la denominazione del Fondo oggetto di disinvestimento;
• le generalità del richiedente;
• il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
• il mezzo di pagamento prescelto e le altre istruzioni per la corresponsione dell’importo da rimborsare;
• in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
• gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.
4. La SGR impegna contrattualmente il Collocatore – anche ai sensi dell’art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 13:00.
6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del Fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del Fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l’ammontare dell’importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell’importo disponibile.
7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso o di passaggio ad altro fondo/comparto (switch) è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie. In particolare, in caso di somma di richieste contestuali di rimborso o di switch proveniente da uno stesso sottoscrittore e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo netto del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorrono cinque giorni, la SGR si riserva di determinare l’importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi, il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del Fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al quindicesimo giorno dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso.
Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso. Nel caso di più richieste di rimborso di importo rilevante i rimborsi effettuati con le modalità previste dal presente comma verranno eseguiti rispettando l’ordine di ricezione delle stesse.
8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell’importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.
9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all’andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.
10. L’estinzione dell’obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell’avente diritto.
11. Nel caso di richieste di rimborso riguardanti quote sottoscritte e regolate con mezzi di pagamento che richiedano l’accertamento del buon fine e i relativi certificati non siano stati consegnati o siano detenuti presso il Depositario, l’erogazione dell’importo del rimborso è sospesa sino ad accertamento avvenuto del buon fine e, comunque, non oltre il termine previsto nell’art. II, comma 5, Parte C, del presente Regolamento. Durante il periodo di sospensione, le somme liquidate a favore del richiedente saranno vincolate presso il Depositario in apposito conto e saranno disponibili solo al verificarsi delle condizioni sopra descritte.
VI.2 Modalità di rimborso delle quote
1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:
– contante, esclusivamente presso la sede del Depositario;
– bonifico;
– assegno circolare o bancario non trasferibile all’ordine dell’avente diritto;
– assegno postale vidimato non trasferibile all’ordine dell’avente diritto;
– accredito su conto corrente postale o libretto postale intestato al nominativo del sottoscrittore.
2. ll mezzo di pagamento può, su richiesta dell’avente diritto, essergli inviato a sue spese (comprese quelle relative all’eventuale copertura assicurativa) all’indirizzo indicato nella richiesta di rimborso.
VII. Modifiche del Regolamento
1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.
2. L’efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del Fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche oltre che pubblicate sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti – diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese – non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell’entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.
3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.
4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per la pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell’interesse dei partecipanti.
5. Copia dei Regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.
VIII. Liquidazione del Fondo
1. La liquidazione del Fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella Scheda identificativa o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:
• in caso di scioglimento della SGR;
• in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all’attività di gestione del Fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del Fondo tale da non consentire un’efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.
2. La liquidazione del Fondo viene deliberata dall’organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l’Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.
3. Dell’avvenuta delibera viene informato l’Organo di Xxxxxxxxx. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:
a. l’annuncio dell’avvenuta delibera di liquidazione del Fondo, deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l’emissione ed il rimborso delle quote;
b. la SGR provvede a liquidare l’attivo del Fondo nell’interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell’organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall’organo amministrativo e portato a conoscenza dell’Organo di Xxxxxxxxx, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;
c. terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli Amministratori, e un piano di riparto recante l’indicazione dell’importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l’ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;
d. la Società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;
e. il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli Amministratori restano depositati ed affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l’indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;
f. il Depositario, su istruzioni della SGR provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx;
x. xx xxxxx spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario, o presso il soggetto cui sono affidate le disponibilità liquide del Fondo, in un conto intestato alla SGR con l’indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell’avente diritto ovvero il numero di serie;
h. i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lettera g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lettera e);
i. la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d’Italia dell’avvenuto riparto nonché dell’ammontare delle somme non riscosse.