Contract
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIRIGENTI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI
Non è consentito alcun uso a scopi commerciali, se non previo accordo, della documentazione qui riprodotta. E consentita la riproduzione e la circolazione in formato cartaceo o su supporto elettronico portatile (off-line) ad esclusivo uso scientifico, didattico o documentario, purché i docu- menti non vengano alterati in alcun modo sostanziale e, in particolare, mantengano le corrette indicazioni di data, paternità e fonte originale.
Il 19 aprile 2005, in Roma tra
- il Nucleo per le Trattative costituito nell’ambito del Comitato per gli Affari Sindacali e del Lavoro di ABI composto dal Presidente Xxxxxxxx Xxxxx, da Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, e da Xxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxx, Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, dal Direttore Generale Xxxxxxxx Xxxxx, assistiti dal Responsabile dell’Area Sindacale e xxx Xxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxx, con la collabora- zione di Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, nonché di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx,
Xxxxxxx Xxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx
e
- l’Associazione Sindacale Nazionale dell’Area Direttiva e delle Alte profes- sionalità del Credito, della Finanza, delle attività similari e strumentali, delle Fondazioni bancarie e delle Authorities o Agenzie nazionali comunque denominate (Dircredito-FD) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxx Xxxxxxxxx, dal Segretario Generale Aggiunto Xxxxxxxx Xxxxxx e da Xxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx,
nonché, per adesione
- la Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani (Falcri) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxx, dal Vice Segretario Generale Xxxxxxx Xxxxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxx;
- la Federazione Italiana Bancari e Assicurativi (Fiba-Cisl) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxx;
- la Federazione Italiana Sindacale
Lavoratori Assicurazioni e Credito (Fisac-Cgil) rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxxx Xxxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxx;
- la Uil Credito, Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx- xxxxx (Uilca) rappresentata dal Segretario Generale Xxxx Xxxxxx e dai Segretari Nazionali Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx Xxxxx, Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxx, Xxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxx;
si è convenuto di stipulare il presente con- tratto collettivo nazionale di lavoro per i diri- genti dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali.
La redazione del testo coordinato del presente contratto è stata completata il 16 gennaio 2006.
PREMESSA
Le Parti si danno atto che il presente contratto nazionale di rinnovo del ccnl 1° dicembre 2000, viene stipulato al termine di un artico- lato e complesso iter negoziale, nell’ambito del quale è stato sottoscritto il Verbale di accordo
4 aprile 2002, di rinnovo della parte economica del contratto per il biennio 2002-2003.
Le Parti si danno inoltre atto che:
- i principi e gli impegni contenuti nel Protocollo sullo sviluppo sostenibile e com- patibile del sistema bancario, stipulato il 16 giugno 2004, si intendono riferiti anche alla categoria dei dirigenti, per quanto compati- bile con la relativa disciplina contrattuale (in appendice n. 2);
- gli accordi stipulati il 12 febbraio 2005 in tema di trattamento di fine rapporto e Fondi di previdenza aziendali e di determinazione dell’importo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito si applicano anche alla categoria dei dirigenti (in appendice nn. 3, 4 e 5);
- il Protocollo 13 gennaio 2005 sul “Fondo nazionale del settore del credito per progetti di solidarietà” si riferisce anche ai dirigenti (in appendice n. 7).
* * *
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti costituisce una norma- zione unitaria e inscindibile.
Le imprese cui si applica il presente contratto sono quelle indicate nell’elenco allegato (all. n. 1).
L’ABI si impegna a fornire alle organizzazioni sindacali stipulanti l’elenco aggiornato delle imprese destinatarie del contratto stesso, nonché le successive variazioni.
Art. 1
Area contrattuale
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro si applica ai dirigenti delle imprese di credito, finanziarie ed a quelli delle imprese controllate che svolgono attività creditizia, finanziaria, ai sensi dell’art. 1 del d.lgs. n. 385/93, o strumentale, ai sensi degli artt. 10 e 59 del medesimo decreto.
0.Xx fa riferimento, altresì, in quanto compati- bili con la figura del dirigente, alle previsioni di cui al cap. I del contratto collettivo nazio- nale di lavoro 12 febbraio 2005 per i quadri direttivi e le aree professionali (dalla 1ª alla 3ª).
Art. 2
Inquadramento
1. Ai fini del presente contratto sono dirigenti coloro i quali – sussistendo le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 del codice civile ed in quanto ricoprano nell’impresa un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e di potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordinamento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell’impresa – siano dalle rispettive imprese cui appartengono come tali qualificati.
2. Nell’ambito dello sviluppo professionale dei dirigenti l’impresa individua funzioni mana- geriali correlate a diversi livelli di responsa- bilità, sia nelle attività espletabili presso le strutture centrali che nella rete commer- ciale, con i connessi trattamenti retributivi che possono anche comportare il supera- mento del trattamento tabellare fissato in sede nazionale.
3. L’impresa informa gli organismi sindacali aziendali della categoria circa gli effetti con- seguenti all’applicazione del comma che precede.
Art. 3
Prova
L’effettuazione del periodo di prova, ai sensi
dell’art. 2096 c.c., può essere richiesta sol- tanto ai dirigenti di nuova assunzione e per un periodo non superiore a sei mesi, salva la pos-
ritenuto necessario ma non oltre il mo- mento in cui sia divenuta irrevocabile la decisione del giudice penale.
1° dicembre 2000.
Art. 7
sibilità di xxxxxxx, e per altri sei mesi, se all’uopo intervenga accordo fra le parti.
Art. 4
Doveri e diritti
1. Il dirigente ha il dovere di dare all’impresa, nella esplicazione della propria attività di lavoro, una collaborazione attiva ed intensa per la realizzazione dei fini aziendali, secondo le direttive dell’impresa stessa e le norme del presente contratto.
2. Il dirigente ha diritto al rispetto ed alla tu- tela della sua dignità nell’espletamento della propria attività lavorativa.
3. Al dirigente è fatto divieto di comunicare notizie riservate di ufficio e svolgere attività contraria agli interessi dell’impresa, o comunque incompatibile con i doveri di ufficio, nonché di fare operazioni di borsa su strumenti finanziari derivati e di fare parte, a qualunque titolo, di organismi collegiali tri- butari, comunque denominati, nei casi in cui tale partecipazione non sia obbligatoria per legge.
4. I dirigenti la cui presenza è necessaria per la estrazione dei valori possono assentarsi dalla residenza previa segnalazione all’im- presa, fornendo indicazioni per la loro repe- ribilità. Solo in caso di urgenti necessità pos- sono prescindere da tale preventiva segnala- zione, dando all’impresa stessa, non appena possibile, motivato avviso della loro assenza.
5. I detentori di chiavi debbono garantirne la consegna per l’estrazione dei valori all’aper- tura dello sportello.
Art. 5 Dirigente sottoposto a procedimento penale
1. Il dirigente il quale venga a conoscenza, per atto dell’autorità giudiziaria (Pubblico mini- stero o altro magistrato competente), che nei suoi confronti sono svolte indagini prelimi- nari ovvero è stata esercitata l’azione penale per reato che comporti l’applicazione di pena detentiva anche in alternativa a pena pecu- niaria, deve darne immediata notizia all’im- presa. Analogo obbligo incombe sul diri- gente che abbia soltanto ricevuto informa- zione di garanzia.
2. Qualora l’impresa in relazione a quanto pre- visto dall’art. 25, comma 1, 1° e 2° alinea, intenda rinviare alle risultanze anche non definitive del procedimento penale la valuta- zione dei fatti che hanno dato luogo al proce- dimento stesso, deve dare di ciò comunica- zione per iscritto al dirigente interessato.
3. L’impresa può anche disporre, in ogni fase del procedimento penale in atto, l’allontana- mento dal servizio del dirigente interessato per motivi cautelari.
4. L’allontanamento dal servizio per motivi cautelari viene reso noto per iscritto al diri- gente interessato e può essere mantenuto dall’impresa per il tempo dalla medesima
5. La circostanza che il dirigente allontanato dal servizio per motivi cautelari, vi venga poi riammesso dall’impresa, pendenti le inda- gini preliminari o le successive fasi di cui al comma 1, lascia immutati gli effetti della comunicazione prevista dal comma 2.
6. Il dirigente allontanato dal servizio, ai sensi dei comma che precedono, conserva, per il periodo relativo, il diritto all’intero tratta- mento economico ed il periodo stesso viene considerato di servizio attivo per ogni altro effetto previsto dal presente contratto collet- tivo di lavoro.
7. Anche durante il periodo di allontanamento del dirigente dal servizio per motivi caute- lari, restano ferme, così per l’impresa che per il dirigente medesimo, le facoltà di recesso dal rapporto di cui all’art. 25.
NOTA A VERBALE
Restano fermi gli effetti della norma transitoria in calce all’art. 5 del ccnl 1° dicembre 2000.
Art. 6
Tutele per fatti commessi nell’esercizio delle funzioni
1. Qualora nei confronti del dirigente venga notificata informazione di garanzia o prov- vedimento analogo ovvero esercitata azione penale in relazione a fatti commessi nel- l’esercizio delle sue funzioni, le spese giudi- ziali comprese quelle di assistenza legale sono a carico dell’impresa, fermo restando il diritto dell’interessato a scegliersi un legale di sua fiducia.
2. Nei casi di cui sopra, al dirigente che sia pri- vato della libertà personale verrà conservato il posto di lavoro con diritto alla retribuzione fermi restando i casi di risoluzione del rap- porto da imputare a causa diversa.
3. Qualora il danneggiato si costituisca parte civile nei confronti del dirigente, l’onere dell’eventuale risarcimento è a carico dell’impresa.
4. Nei casi di cui ai comma precedenti, resta esclusa la applicabilità delle disposizioni contenute nei comma da 2 a 7 dell’articolo che precede.
5. Il dirigente che si trovi nelle condizioni di cui al presente articolo deve darne immediata notizia all’impresa.
6. Le garanzie e le tutele di cui al comma 1 e 3 del presente articolo si applicano al diri- gente anche successivamente alla cessazione del rapporto, sempreché si tratti di fatti acca- duti nel corso del rapporto stesso.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano in quanto compatibili con norme inderogabili di legge che disciplinino la materia e, comunque, con eventuali disposi- zioni regolamentari già vigenti sulla materia stessa.
NOTA A VERBALE
Restano fermi gli effetti della norma transitoria in calce all’art. 6 del ccnl
Responsabilità civile verso terzi
In relazione a quanto previsto dall’art. 5 della legge del 13 maggio 1985, n. 190, le imprese terranno a proprio carico l’onere per la coper- tura della responsabilità civile verso terzi – ivi comprese le eventuali connesse spese legali – conseguente allo svolgimento delle mansioni, salvo i casi di dolo o colpa grave, dei dirigenti particolarmente esposti al rischio medesimo.
Art. 8
Struttura della retribuzione
1. La struttura del trattamento economico del dirigente – che viene fissato dall’impresa – si determina di massima secondo quanto pre- visto dalle norme seguenti.
2. Detta struttura del trattamento è costituita dallo stipendio, dagli scatti di anzianità e dall’“importo ex ristrutturazione tabellare” per ciascuno scatto di anzianità; il tratta- mento di cui al presente comma viene suddi- viso in 13 mensilità.
3. Per il biennio 2004/2005 si applicano le seguenti percentuali di incremento retributivo:
- 1,9% dal 1° gennaio 2004;
- 2,0% dal 1° febbraio 2005;
- 0,9% dal 1° luglio 2005;
- 1,0% dal 1° dicembre 2005.
4. Tali incrementi si applicano sulle voci sti- pendio, scatti di anzianità, importo ex ristrutturazione tabellare, assegni ad perso- nam derivanti dalla ristrutturazione tabel- lare ex art. 8 del contratto collettivo nazio- nale 1° dicembre 2000.
5. Per il periodo intercorrente tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre 2004, la prima tranche degli incrementi di cui al comma 3 viene riconosciuta sotto forma di “importo una tantum”. Tale importo:
- è computato, pro quota, in relazione all’eventuale minor servizio retribuito pre- stato dall’interessato nel periodo medesimo;
- è sterilizzato ai fini degli istituti contrat- tuali, tranne il trattamento di fine rapporto;
- non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendale, salvo diverse disposizioni di statuto o di regolamento disciplinanti i trattamenti stessi;
- viene “tabellizzato” a far tempo dal 1° gennaio 2005.
6. Il trattamento economico minimo annuo del dirigente è pari a:
- € 56.619, 29 dal 1° gennaio 2005;
- € 57.751,59 dal 1° febbraio 2005;
- € 58.271,46 dal 1° luglio 2005;
- € 58.854,12 dal 1° dicembre 2005.
7. Le competenze mensili vengono corrisposte il 27 di ciascun mese.
NORMA TRANSITORIA
Per quanto concerne il personale cessato dal servizio tra il 1° gennaio 2004 e la data di sti- pulazione del presente contratto, gli effetti
economici relativi a detto periodo si applicano al personale medesimo, con esclusione delle ipotesi di cessazione dovute a licenziamento per giusta causa, per giustificato motivo, a dimissioni senza immediato diritto a tratta- mento pensionistico di anzianità o vecchiaia, ad esodi incentivati, ovvero ad accesso al Fondo di solidarietà ex d.m. 28 aprile 2000, n. 158.
* * *
La struttura della retribuzione definita dal contratto nazionale 1° dicembre 2000 – con- fermata nel presente contratto – è stata improntata a criteri di semplificazione e razio- nalizzazione ed è stata realizzata a “costo zero” tanto per quel che concerne gli effetti nazio- nali quanto per gli effetti aziendali.
Art. 9
Stipendio
Le misure mensili dello stipendio sono indi- cate nella tabella in allegato n. 2.
Art. 10
Scatti di anzianità
1. La misura mensile dello scatto di anzianità e la misura mensile, per ciascuno scatto di anzianità, dell’importo ex ristrutturazione tabellare sono indicati nella tabella in alle- gato n. 2; a far tempo dal 1° gennaio 2001 tali emolumenti vengono riconosciuti al dirigente con cadenza triennale (30 mesi per quello in corso di maturazione a tale data); 4 anni per il primo scatto nei casi di assunzione.
2. Il numero massimo complessivo di scatti e di importi ex ristrutturazione tabellare maturabili dal dirigente è pari a 9 se si tratta di dirigente (o funzionario) alla data del 1° luglio 1995; è, invece, pari a 7 se l’interessato è stato assunto (o nominato funzionario o dirigente) successivamente al 1° luglio 1995. Ogni scatto ed importo ex ristrutturazione tabellare decorrono dal primo giorno del mese in cui maturano (v. tabella in all. n. 2).
3. Nel passaggio da quadro direttivo di 3° o 4° livello a dirigente si mantiene l’anzianità maturata con detto inquadramento.
Art. 11
Tredicesima mensilità
1. Al dirigente viene corrisposta annualmente, entro il 20 dicembre, la gratificazione di Natale, computando le voci che costitui- scono il trattamento economico per le quali sia prevista l’erogazione per tredici mensilità.
2. Nel caso di inizio o di cessazione del rap- porto di lavoro durante il corso dell’anno, la gratificazione compete in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione.
3. Nel caso di assenza dal servizio senza diritto al trattamento economico, la gratificazione compete in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi per i quali è stato corri- sposto il trattamento stesso.
4. Ai fini di cui sopra, nei confronti del diri- gente già destinatario dei contratti collettivi ACRI in servizio al 1° novembre 1999, gli eventuali compensi percentuali saranno computati sulla media degli ultimi dodici mesi (dal 1° dicembre dell’anno precedente al 30 novembre dell’anno in corso), mentre le diarie forfettizzate in via mensile o per periodi maggiori saranno computate nella misura del 40%.
Art. 12
Premio aziendale
L’impresa stabilisce i criteri per l’attribuzione di un premio aziendale ai dirigenti, informan- done gli organismi sindacali della categoria.
Art. 13
Sistema incentivante - Azionariato
Le Parti stipulanti avvieranno entro il 31 dicembre 2005 i lavori di una Commissione di studio per esaminare tutte le problematiche connesse alla materia anche alla luce delle esperienze maturate in altri settori, in Italia ed in Europa.
Art. 14
Ferie
1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di ser- vizio, ad un periodo di ferie, con decorrenza della retribuzione, di ventisei giorni.
2. Il computo delle ferie viene effettuato sulla base dei soli giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, anche nei confronti del dirigente che svolge la propria attività presso unità operante al sabato.
3. Ai dirigenti assunti direttamente dall’im- presa con tale inquadramento, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione è do- vuto un congedo di 2 giorni per ciascuno dei mesi intercorrenti tra la data di assunzione ed il 31 dicembre dello stesso anno, compu- tando come mese intero l’eventuale frazione di mese, con un massimo di 20 giorni.
4. Ai disabili rientranti nelle categorie di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, durante l’anno in cui è avvenuta l’assunzione spettano rispettivamente 20 o 12 giorni a seconda se l’assunzione è avvenuta nel corso del primo o del secondo semestre.
5. L’impresa può richiamare l’assente prima del termine delle ferie quando urgenti neces- sità di servizio lo richiedano, fermo il diritto del dirigente di completare le ferie stesse in un periodo successivo, con diritto al rimborso delle spese derivanti dall’interruzione che il dirigente stesso dimostri di aver sostenuto.
6. Detto rimborso viene effettuato anche per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio soste- nute durante il viaggio di rientro in servizio a richiesta dell’impresa, nonché per l’even- tuale ritorno nella località in cui il dirigente si trovava in ferie al momento del richiamo in servizio.
7. Il rimborso ha luogo anche nel caso di spese conseguenti allo spostamento, per necessità di servizio, del periodo di ferie
precedentemente fissato.
8. Nel caso di cessazione del rapporto di la- voro, al dirigente che non abbia già usufruito delle ferie, viene liquidata la retribuzione corrispondente a tanti dodicesimi del pe- riodo di ferie che gli sarebbe spettato nell’an- no quanti sono i mesi interi di servizio pre- stato dal 1° gennaio dello stesso anno (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata).
9. Nel caso di assenza dal servizio, il periodo di ferie spettante viene ridotto di tanti dodice- simi quanti sono i mesi interi di assenza. Nel caso di assenza per malattia, la riduzione di cui sopra non si applica se l’assenza non supera i sei mesi; in caso di assenza supe- riore la riduzione non si applica per i primi sei mesi, salvo che l’assenza duri l’intero anno.
10. Non sono computati nella durata delle ferie i giorni di accertata malattia o infor- tunio intervenuti nel corso delle stesse che siano stati dal dirigente immediatamente denunciati all’impresa.
Art. 15
Festività – Semifestività
1. Sono considerati giorni semifestivi: la vigilia di Ferragosto, lavigilia di Natale, il 31 dicembre, la vigilia di Pasqua, nonché, in ciascuna località, la ricorrenza del Santo Patrono.
2. In considerazione della vigente disciplina di legge in tema di coincidenza delle festività del 25 aprile, del 1° maggio e del 2 giugno con la domenica e del consolidato indirizzo giurisprudenziale maturato al riguardo, l’im- presa ha facoltà di riconoscere, d’intesa con il dirigente, in alternativa al compenso aggiuntivo, altrettante giornate di permesso, da fruire compatibilmente con le esigenze di servizio.
Art. 16
Permessi per ex festività
1. Al dirigente spetta annualmente un numero di permessi giornalieri retribuiti corrispon- dente a quello delle giornate che (già indi- cate come festive dagli artt. 1 e 2 della legge 27 maggio 1949, n. 260) non siano più, per successive disposizioni di legge, riconosciute come tali, alle seguenti condizioni:
- che dette ex festività ricorrano in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa per l’interessato;
- che il dirigente abbia diritto per quei giorni all’intero trattamento economico.
2. Per i permessi di cui al presente articolo che, pur spettando, non siano stati comunque utilizzati nell’anno, viene liquidata la corri- spondente retribuzione sulla base dell’ulti- ma mensilità percepita nell’anno di compe- tenza secondo il comune criterio (1/360 della retribuzione annua per ogni giornata), entro la fine di febbraio dell’anno successivo.
3. Ai fini di cui al comma 1 del presente arti- colo, vengono convenzionalmente conside- rate come date di cadenza per le festività dell’Ascensione e del Corpus Domini, quelle in atto prima dell’entrata in vigore della legge 5 marzo 1977, n. 54 (e cioè, rispettiva-
mente, il 39° ed il 60° giorno dopo la dome- nica di Pasqua).
Art. 17
Congedi per motivi personali
Su richiesta del dirigente l’impresa può conce- dere un congedo straordinario per compro- vate necessità personali o familiari. Durante tale periodo non è dovuto il trattamento economico.
Art. 18
Malattie e infortuni
1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l’impresa conserva il posto e l’in- tero trattamento economico al dirigente che abbia superato il periodo di prova per:
anzianità | mesi |
a) fino a 5 anni | 6 |
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni | 8 |
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni | 12 |
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni | 15 |
e) oltre i 20 anni e fino a 25 anni | 18 |
f) oltre i 25 anni | 22 |
2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall’impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l’ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:
anzianità | mesi |
a) fino a 5 anni | 8 |
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni | 10 |
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni | 14 |
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni | 18 |
e) oltre i 20 anni e fino a 25 anni | 22 |
f) oltre i 25 anni | 24 |
3. In ogni caso, per l’ultimo periodo, non può essere praticato un trattamento meno favo- revole di quello stabilito dal R.D.L. 13 novembre 1924, n. 1825, secondo la comune interpretazione riportata nel Chiarimento a verbale in calce al presente articolo.
4. I periodi suindicati sono aumentati del 50% in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché nel caso di malattie di carat- tere oncologico e di sindrome da immuno- deficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi com- plessivi.
5. Ai fini di quanto previsto dai comma che precedono non si terrà conto delle assenze per il tempo strettamente necessario al diri-
gente per sottoporsi al trattamento di dialisi.
6. Il termine finale del trattamento di cui ai precedenti comma non può comunque sca- dere oltre il sesto mese dalla data in cui il dirigente sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vec- chiaia, se la malattia sia iniziata prima di tale data: se la malattia inizia successivamente, il trattamento in parola viene riconosciuto per sei mesi.
7. I periodi di assenza per malattia o infortunio accertati, entro i limiti suindicati, sono com- putati a tutti gli effetti come servizio pre- stato, salvo quanto disposto in tema di xxxxx.
8. In caso di assenza conseguente ad infor- tunio sul lavoro, il trattamento economico di cui al presente articolo è corrisposto dall’im- presa con deduzione di tutte le somme che il dirigente ha diritto di riscuotere da parte dell’Istituto assicuratore.
9. Le imprese segnaleranno ai dirigenti inte- ressati, nei singoli casi, l’approssimarsi della scadenza del termine del periodo di com- porto contrattualmente previsto.
10. Se la malattia o l’infortunio proseguono oltre i termini suindicati il dirigente, prima della scadenza di detti termini, può chiedere di essere collocato in aspettativa non retri- buita per la durata massima di 8 mesi e senza alcun effetto sul decorso dell’anzianità. La durata di più periodi di aspettativa di cui al comma precedente non può tuttavia supe- rare i 12 mesi in un quinquennio.
11. Il collocamento in aspettativa non può venire richiesto dal dirigente che sia entrato in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia; in ogni caso il periodo di aspettativa non può durare oltre la data in cui l’interessato ultrasessan- tenne abbia maturato i requisiti in parola.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti hanno chiarito che la garanzia mi- nima prevista dall’R.D.L. di cui al comma 3 del presente articolo per l’ultimo periodo di malattia si riferisce al comporto per somma- toria e, in tale ambito, unicamente al tratta- mento economico da riservare al dirigente, senza alcun prolungamento del complessivo periodo di conservazione del posto previsto dal presente articolo.
Quanto sopra, conseguentemente, produce effetti solo ed esclusivamente sul trattamento (retribuzione o non) da riservare per il periodo di aspettativa non retribuita (ma non sulla sua durata che resta ferma come individuata dal presente articolo).
Esempi a verbale:
1. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al comma 2 del presente articolo, ha diritto ad 8 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 7 dei predetti 8 mesi, avendo ancora a disposi- zione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspettativa, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere gli 8 mesi), a 2 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 6 mesi di aspettativa non
retribuita.
2. Un dirigente che, ai sensi della tabella di cui al comma 2 del presente articolo, ha diritto a 14 mesi di comporto retribuito più 8 mesi di aspettativa continuativa non retribuita e che ha già fruito, nel quadriennio, di 13 dei pre- detti 14 mesi, avendo ancora a disposizione 1 mese di comporto retribuito oltre all’aspetta- tiva, avrà diritto, per l’ultimo periodo, ad 1 mese con retribuzione pari al 100% (tali da raggiungere i 14 mesi), a 1 mese di aspetta- tiva con retribuzione al 100% ed a 4 mesi di aspettativa con retribuzione al 50% e ad ulteriori 3 mesi di aspettativa non retribuita.
Art. 19
Maternità
1. Durante il congedo di maternità per gravi- danza e puerperio, al dirigente compete il trattamento economico in misura pari alla retribuzione goduta in servizio, nel limite massimo di cinque mesi.
2. Nel caso in cui sia posta a carico di Enti previdenziali l’erogazione di trattamenti sostitutivi in misura inferiore a quella di cui al comma precedente, le prestazioni in parola vengono integrate dalle imprese per la relativa differenza sempre nel predetto limite massimo di cinque mesi.
3. Ove, durante il periodo di astensione obbligatoria, interviene una malattia, si applica l’articolo che precede, a decorrere dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
4. I dirigenti che sono stati assenti dal servi- zio per periodi significativi a causa di maternità, malattia o infortunio, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di muta-menti organizzativi e/o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che – nel- l’ambito delle previsioni contrattuali in essere – facilitino il reinserimento nell’at- tività lavorativa e ne salvaguardino la pro- fessionalità.
Art. 20
Richiamo alle armi
1. Il richiamo alle armi non risolve il rappor- to di lavoro, ma lo sospende a tutti gli effet- ti fino alla data di effettiva ripresa del servizio.
2. I periodi di cui sopra vengono computati ai fini degli scatti di anzianità, nonché della maturazione degli scaglioni previsti per la determinazione dei trattamenti di malattia e di preavviso.
3. I benefici di cui sopra non sono cumula- bili con quanto eventualmente fosse attri- buito allo stesso fine dall’impresa al diri- gente anche per effetto di leggi od accordi in materia.
4. Il dirigente deve riprendere servizio entro 30 giorni dal congedo o dall’invio in li- cenza illimitata.
5. Non riprendendo servizio entro detto ter- mine, il dirigente è considerato xxxxxxxx- xxxxx, salvo il caso di forza maggiore.
Art. 21
Missioni e trasferimenti
1. L’impresa può inviare il dirigente in mis- sione nonché trasferirlo ad altra sede di lavoro.
2. I relativi trattamenti vengono determinati dall’impresa sulla base dei criteri generali previsti per i quadri direttivi dal contratto nazionale 12 febbraio 2005.
Art. 22
Formazione e aggiornamento professionale
1. L’impresa favorisce in maniera continua e permanente la formazione manageriale e l’aggiornamento culturale-professionale dei dirigenti, con iniziative, anche di autoforma- zione, consone alle funzioni da essi ricoperte ed adeguate rispetto ai livelli di preparazione ed esperienza richiesti dalle responsabilità affidate.
2. Le iniziative formative devono essere oppor- tunamente differenziate nei confronti dei neo dirigenti, di coloro che devono sviluppare in misura più avanzata le proprie competenze, nonché di coloro nei cui confronti, per esi- genze rilevanti di ristrutturazione e/o riorga- nizzazione, occorra favorire l’occupabilità.
3. L’impresa informa annualmente gli orga- nismi sindacali della categoria in merito ai criteri adottati in materia.
4. Gli organismi sindacali aziendali possono prospettare proprie indicazioni in ordine a quanto comunicato in merito ai predetti criteri.
5. La partecipazione alle singole iniziative for- mative viene concordata fra l’impresa ed il dirigente interessato e non comporta alcun onere per il medesimo, nei limiti stabiliti fra le parti.
Art. 23
Agevolazioni e provvidenze per motivi di studio
I dirigenti hanno diritto ad agevolazioni e provvidenze per motivi di studio corrispon- denti a quelle riconosciute aziendalmente al restante personale ai sensi del contratto nazionale 12 febbraio 2005.
Art. 24
Assistenza sanitaria
1. La spesa annua complessiva a carico dell’im- presa per misure a carattere assistenziale, che sovvengano il dirigente in caso di spese connesse a malattie o infortuni, è fissata in
€361,52 per ciascun interessato in servizio e per il relativo nucleo familiare (coniuge e figli fiscalmente a carico), oltre all’importo di € 413,17 previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000. L’utilizzo della predetta misura viene effet- tuato sentiti gli organismi sindacali azien- dali della categoria.
2. Resta fermo quanto previsto in materia dall’art. 5 dell’accordo di rinnovo del ccnl 22 giugno 1995 ABI e dagli specifici accordi sot-
toscritti fra le medesime Parti stipulanti il presente contratto.
3. I trattamenti di cui sopra – salvo il diritto al predetto importo di € 413,17 – non si cumu- lano con analoghe misure eventualmente in atto presso singole imprese, salvo l’adegua- mento dell’importo all’uopo destinato ove inferiore.
4. Data la loro natura, le somme destinate ad interventi di carattere assistenziale non sono, ovviamente, computabili ai fini del trattamento di fine rapporto.
5. Il presente articolo non si applica presso le imprese già destinatarie del ccnl ACRI 16 giugno 1995, restando in essere le eventuali disposizioni aziendalmente in atto in ma- teria e fermo comunque quanto previsto dalla norma transitoria in calce all’art. 8 del ccnl 1° dicembre 2000.
Art. 25
Cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto, superato il periodo di prova, può avvenire:
- ai sensi dell’art. 2118 cod.civ.;
- per giusta causa ai sensi dell’art. 2119 cod.civ.;
- per superamento da parte del dirigente del periodo di conservazione del posto per malattia;
- per raggiungimento da parte del dirigente dei requisiti di legge per la pensione di vec- chiaia, tempo per tempo vigenti;
- per dimissioni;
- per morte.
2. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all’altra parte.
Art. 26 Risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa
1. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell’im- presa ex art. 2118 c.c. il dirigente può chie- dere entro 15 giorni da quello in cui ha no- tizia del licenziamento, la relativa motiva- zione che l’impresa è tenuta a comunicare per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.
2. Il dirigente medesimo, ove non ritenga giu- stificata la motivazione addotta dall’impresa, può ricorrere al Collegio arbitrale di cui all’art. 29.
3. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di preavviso, del trattamento di fine rapporto e delle compe- tenze di fine rapporto.
4. Il ricorso al Collegio arbitrale è escluso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia, o comunque che abbia superato, se uomo, i 65 anni di età e, se donna, i 60 anni di età.
* * *
5. Le Parti si danno atto che quanto conve-
nuto in materia di cessazione del rapporto ha tenuto conto della previsione (art. 7, comma 4) contenuta nel D.M. 28 aprile 2000, n. 158 – recante la disciplina del Fondo per il sostegno del reddito e dell’occu- pazione – secondo la quale “alle prestazioni di cui all’art. 5, comma 1, lett. a), punto 2 e lett. b), nell’ambito dei processi di cui all’art. 2” del medesimo decreto, “possono accedere anche i dirigenti, ferme restando le norme di legge e di contratto applicabili alla categoria”.
6. Qualora il dirigente fruisca dei trattamenti di cui sopra è escluso il ricorso al Collegio arbitrale.
Art. 27
Preavviso
1. In caso di risoluzione del rapporto ad inizia- tiva dell’impresa non per giusta causa è dovuto il preavviso nelle seguenti misure:
a) qualora il dirigente non abbia diritto con effetto immediato al “trattamento di previ- denza aziendale migliorativo”:
- mesi 5 se il dirigente ha un’anzianità di servizio non superiore ai 2 anni;
- un ulteriore mezzo mese per ogni succes- sivo anno di anzianità con un massimo di altri 7 mesi di preavviso;
in conseguenza, il termine complessivo di preavviso, come sopra dovuto non può, comunque, essere superiore a 12 mesi;
b) qualora il dirigente abbia diritto con ef- fetto immediato al “trattamento di previ- denza aziendale migliorativo”:
- nella misura fissa di 6 mesi.
2. Laddove la risoluzione del rapporto av- venga per dimissioni del dirigente, questi è tenuto a dare all’impresa, sia nel caso della lett. a) che in quello della lett. b) del comma precedente, un preavviso nella misura fissa di mesi 3, salvo che intervenga tra il diri- gente e l’impresa un accordo per abbreviare o prolungare il termine.
3. Qualora non siano osservati i termini pre- visti nei precedenti comma, è dovuta, per il periodo di mancato preavviso, una inden- nità pari al trattamento economico che il dirigente avrebbe percepito durante il pe- riodo di mancato preavviso.
4. E’ in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all’inizio e sia durante il preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo e, più specifica- tamente, di corrispondere le mensilità rela- tive al periodo di preavviso non compiuto.
5. In caso di morte del dirigente, compete agli aventi diritto, oltre al trattamento econo- mico fino al termine del mese in corso, il trattamento che sarebbe spettato al diri- gente ove la risoluzione del rapporto fosse stata dovuta ad iniziativa dell’impresa.
6. L’indennità di mancato preavviso viene cor- risposta nella misura di cui al comma 1, lett.
a) qualora gli aventi causa non abbiano di- ritto a percepire il “trattamento di previ- denza aziendale migliorativo”.
7. Qualora invece vi sia diritto a detto tratta-
mento di previdenza, l’indennità di mancato preavviso spetta nella misura fissa di sette mensilità.
8. Per “trattamento di previdenza aziendale migliorativo” si intende quello per il quale il dirigente venga a beneficiare di un tratta- mento di previdenza migliore di quello risul- tante dalle disposizioni di legge sulle assicu- razioni sociali obbligatorie.
Art. 28
Trattamento di fine rapporto
1. La retribuzione annua di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è composta, oltre che dallo stipendio, da tutti gli emolumenti costitutivi del trattamento economico aventi carattere continuativo anche se con corresponsione periodica. Da tale computo restano esclusi soltanto gli emolumenti di carattere eccezionale, quanto corrisposto a titolo di effettivo rimborso, anche parziale, di spese sostenute ed i tratta- menti corrisposti ai sensi dell’art. 21 del pre- sente contratto o, comunque, corrisposti con finalità similari al dirigente trasferito o in missione.
2. Nel caso di risoluzione per giusta causa da parte dell’impresa, se i fatti che l’hanno determinata hanno provocato danno mate- riale all’impresa, è possibile operare la com- pensazione, ai sensi dell’art. 1252 c.c., tra quanto dovuto al dirigente e quanto al medesimo imputabile a titolo di risarci- mento.
3. Ove non venga raggiunto un diretto accordo fra le parti sull’ammontare del danno, detto conteggio può essere effettuato in sede giudi- ziale, sempre fino a concorrenza delle somme relative, salvo restando comunque ogni eventuale maggior diritto dell’impresa stessa.
Art. 29
Collegio arbitrale
1. Ai sensi dell’art. 412 ter e quater c.p.c. è isti- tuito, a cura delle Organizzazioni stipulanti, un Collegio arbitrale irrituale che dovrà pro- nunciarsi sui ricorsi previsti dal presente con- tratto. Salvo diverso accordo tra le parti sti- pulanti, il Collegio ha sede in Roma o Milano.
1) Il Collegio è composto da tre membri due dei quali designati rispettivamente dall’ABI e dalla Organizzazione sindacale stipulante il presente contratto adita dal dirigente ricorrente. Il terzo membro, con funzioni di Presidente, viene scelto di comune accordo da tale Organizzazione sindacale e dall’ABI.
2) In caso di mancato accordo sulla designa- zione del terzo membro, quest’ultimo viene sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata o, in man- canza di ciò, viene designato, su richiesta dell’ABI o dell’Organizzazione sindacale adita dal dirigente, dal Presidente del Tribunale di Roma.
3) Alla designazione del supplente del
Presidente si procede con gli stessi criteri sopra indicati.
4) Il Collegio dura in carica per il periodo di vigenza del contratto nazionale ed è rin- novabile.
5) Ognuno dei rappresentanti delle rispet- tive Organizzazioni può essere sostituito di volta in volta.
6) Le funzioni di segreteria vengono svolte a cura dell’ABI.
7) Espletato, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione, la parte inte- ressata inoltra ricorso ad una delle Organizzazioni sindacali stipulanti il pre- sente contratto, a mezzo raccomandata a.r., entro 15 giorni dal suddetto esperi- mento. Fa fede, ai fini del rispetto del ter- mine stabilito per il ricorso, la data di spe- dizione della raccomandata.
8) Il Collegio viene investito della vertenza su istanza della Organizzazione sindacale adita dal dirigente. Detta Organizzazione inoltra al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso sottoscritto dal dirigente, entro i quindici giorni successivi al ricevi- mento del ricorso stesso.
9) Copia dell’istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della Organizzazione di cui al precedente comma, all’ABI ed al datore di lavoro interessato.
10) I ricorsi pendenti avanti il Collegio già costituito che siano inoltrati nel periodo intercorrente fra la data di stipulazione del contratto e il momento della eventuale costituzione di un nuovo Collegio, vengono decisi indipendentemente dalla interve- nuta costituzione del nuovo Collegio.
11) Il Collegio deve riunirsi entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza.
12) Il Collegio provvede all’espletamento del procedimento arbitrale osservando il prin- cipio del contraddittorio. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell’eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni.
13) Il Collegio può assegnare alle parti un termine per l’eventuale presentazione di documenti e memorie ed un ulteriore termine per eventuali repliche.
Il Collegio emette il proprio lodo entro 60 giorni dalla data della prima riunione, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga, fino ad un massimo di ulte- riori 30 giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura.
14) Durante il mese di agosto di ciascun anno solare sono sospesi i termini di cui al presente articolo.
15) Xxx il Collegio, con motivato giudizio pronunciato secondo equità, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, dispone con- testualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarci- torio, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto da corrispondersi in aggiunta a quest’ultime.
16) Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il Collegio stabilisce l’indennità supplementare nella misura graduabile tra:
- un minimo pari al corrispettivo di 7 mesi di preavviso ed in aggiunta al preavviso spettante al dirigente in base al presente contratto;
- un massimo pari al corrispettivo di 22 mesi di preavviso ed in aggiunta al preav- viso spettante al dirigente in base al presente contratto.
17) In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio globalmente prestato in impresa o nel gruppo, in qual- siasi qualifica, superiore a dieci anni, l’in- dennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all’età del diri- gente licenziato, ove questa risulti fra i 46 ed i 56 anni, nelle seguenti misure calco- late con i criteri di cui al comma precedente:
- 2 mensilità in corrispondenza del 46° e 56° anno compiuto
- 3 mensilità in corrispondenza del 47° e 55° anno compiuto
- 4 mensilità in corrispondenza del 48° e 54° anno compiuto
- 5 mensilità in corrispondenza del 49° e 53° anno compiuto
- 6 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto
- 7 mensilità in corrispondenza del 51° anno compiuto
18) Le norme di cui al presente articolo si applicano ai licenziamenti intimati succes- sivamente alla data di stipulazione del pre- sente contratto.
19) Le spese della procedura arbitrale ven- gono ripartite al 50% fra le parti stipulanti che hanno costituito il Collegio stesso.
Art. 30
Outplacement
1. Nel caso di risoluzione del rapporto di la- voro ad iniziativa dell’impresa ex art. 2118 c.c., questa è tenuta ad attivare una proce- dura di outplacement, su richiesta dell’inte- ressato e semprechè lo stesso non abbia avanzato ricorso al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 26 e 29.
2. L’impresa terrà a proprio carico, per 4 mesi, l’importo della spesa da versare alla società di outplacement, individuata d’intesa fra l’impresa ed il dirigente interessato nell’am- bito di quelle che abbiano aderito all’appo- sita Convenzione – che definisce anche gli standard di prestazione e di costo – stipu- lata dall’ABI.
Art. 31
Tentativo obbligatorio di conciliazione
1. In caso di controversie individuali di lavoro le parti interessate, anziché adire la commis- sione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 410 e ss. c.p.c., di esperire il tentativo
obbligatorio di conciliazione in sede sinda- cale con l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali secondo le moda- lità e le procedure sottoindicate.
2. Viene costituita, a tale scopo, una Commissione paritetica di conciliazione.
3. La segreteria della Commissione ha sede presso l’ABI di Roma o Milano. Le riunioni della Commissione hanno luogo presso gli uffici dell’Associazione, di Roma o di Milano, ovvero presso gli uffici della Direzione gene- rale dell’impresa interessata alla controversia.
4. La predetta Commissione è composta:
a) per le imprese, da un rappresentante dell’ABI;
b) per i lavoratori, da un rappresentante di una delle Organizzazioni sindacali stipu- lanti il presente contratto.
5. La parte interessata ad esperire il tentativo di conciliazione secondo la presente proce- dura, deve farne richiesta alla Commissione paritetica di conciliazione, anche tramite una Organizzazione sindacale stipulante o, se trattasi di imprese, anche tramite l’ABI.
6. Copia della richiesta del tentativo di conci- liazione, è inviata alla parte convenuta mediante lettera raccomandata a.r.
7. La richiesta deve precisare:
a) le generalità del ricorrente e l’impresa interessata;
b) la delega per la nomina del proprio rap- presentante nel collegio di conciliazione ad una Organizzazione sindacale stipulante, qualora la parte ricorrente sia il dirigente; all’ABI qualora la parte ricorrente sia l’impresa;
c) il luogo dove devono venire effettuate le comunicazioni inerenti la procedura;
d) l’oggetto della vertenza.
8. La Commissione paritetica di conciliazione, una volta ricevuta la comunicazione, comu- nica a tutte le parti, tempestivamente, data e luogo della comparizione ai fini del tentativo di conciliazione.
9. Il tentativo di conciliazione deve essere esperito entro 60 giorni dalla data di presen- tazione della richiesta alla Commissione. Trascorso inutilmente tale termine, il tenta- tivo di conciliazione si considera comunque espletato ai fini dell’art. 412 bis c.p.c.
10. Ove il tentativo di conciliazione abbia esito positivo, anche limitatamente ad una parte della pretesa avanzata dalla parte interes- sata, si forma un verbale che deve essere sot- toscritto dalle parti nonché dalla Commissione paritetica di conciliazione, avente valore di conciliazione della lite in sede sindacale ai sensi dell’art. 2113 c.c. e degli artt. 410 e 411 c.p.c., come modificati dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dal d.lgs. 29 ottobre 1998, n. 387.
11. Il processo verbale di conciliazione viene depositato, a cura della segreteria della Commissione paritetica di conciliazione, presso la Direzione Provinciale del Lavoro, ai fini del successivo inoltro al Tribunale com- petente per territorio.
12. Se la conciliazione non riesce, si applicano le disposizioni dell’art. 412 c.p.c., come
modificato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80.
Art. 32
Rappresentanza sindacale
1. Le Parti stipulanti il presente contratto defi- niranno i criteri e le modalità per il riconosci- mento di organismi sindacali aziendali auto- nomi dei dirigenti, esaminando, altresì, cri- xxxx e modalità di coinvolgimento a livello di gruppo.
2. Le medesime Parti stipulanti riconoscono la rilevanza della funzione sindacale riguar- dante i dirigenti sia a livello nazionale che in impresa, specie nell’attuale fase di trasfor- mazione strutturale del settore del credito.
3. Le stesse Parti ritengono che il rapporto con i dirigenti si debba ispirare ad un modello partecipativo e che gli interventi degli orga- nismi sindacali di cui al comma 1 dovranno essere effettuati coerentemente al ruolo e alla funzione in impresa del personale desti- xxxxxxx del presente contratto.
4. A tal fine le Parti costituiranno entro il 31 dicembre 2005 una commissione paritetica per definire i criteri e le modalità per il rico- noscimento di organismi sindacali aziendali autonomi per i dirigenti.
NOTA A VERBALE
Ciascuna impresa comunica all’organismo sindacale aziendale dei dirigenti il numero complessivo degli appartenenti alla categoria alla data del 31 dicembre di ogni anno.
Art. 33
Procedura di rinnovo
1. Le organizzazioni sindacali dei dirigenti sti- pulanti si impegnano a presentare la piatta- forma alla controparte imprenditoriale in tempo utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del presente contratto.
2. Durante questo periodo e per il mese suc- cessivo a detta scadenza – ovvero per un periodo di due mesi dalla presentazione della piattaforma se successiva – le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né proce- deranno ad azioni dirette. La violazione di tale periodo di raffreddamento comporterà, come conseguenza a carico della Parte che vi avrà dato causa, l’anticipazione o lo slitta- mento di tre mesi della data a partire dalla quale decorre l’indennità di vacanza contrat- tuale di cui all’articolo che segue.
3. Entro il termine di scadenza del primo biennio di valenza contrattuale le organizza- zioni sindacali stipulanti presenteranno le loro richieste di adeguamento del tratta- mento economico, in coerenza con quanto stabilito dal Protocollo 23 luglio 1993.
Art. 34
Indennità di vacanza contrattuale
1. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, in riferimento a quanto stabi- lito all’articolo che precede, in caso di man- cato accordo, dopo tre mesi dalla data di sca-
denza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piatta- forma di rinnovo se successiva alla scadenza del presente contratto, verrà corrisposto ai dirigenti un apposito elemento provvisorio della retribuzione denominato indennità di vacanza contrattuale.
2. L’importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato, appli- cato sulla voce stipendio.
3. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell’inflazione pro- grammata.
4. L’indennità non sarà più erogata dalla data di decorrenza dell’accordo di rinnovo del contratto nazionale.
Art. 35
Rapporti fra il contratto nazionale e le normative preesistenti
1. Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro sostituisce integralmente, per le materie dallo stesso regolate, quanto conte- nuto nei preesistenti contratti collettivi di lavoro di categoria o aziendali, o regola- menti aziendali, fatta eccezione per le sole condizioni più favorevoli stabilite da con- tratti individuali stipulati “intuitu personae”.
2. Il contratto collettivo nazionale di lavoro rappresenta una normazione unitaria ed inscindibile con gli effetti di cui al comma che precede.
3. E’ comune impegno delle Parti stipulanti il presente contratto nazionale operare, cia- scuna nel rispetto del proprio ruolo, per favorire la puntuale applicazione ed attua- zione della normativa contrattuale.
4. Ai fini di cui al comma che precede ciascuna delle Parti stipulanti può chiedere un in- contro da tenere in sede ABI entro 7 giorni dalla richiesta, per esaminare controversie collettive aziendali, rivenienti da questioni interpretative o da lamentate violazioni di norme del contratto stesso, con l’obiettivo di ricercare le possibili soluzioni.
Art. 36
Decorrenze e scadenze
1. Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per quella economica.
2. Il presente contratto:
- per la parte normativa decorre dalla data della sua stipulazione e scadrà il 31 dicembre 2007;
- per il 1° biennio, la parte economica de- corre dal 1° gennaio 2004 e scade il 31 dicembre 2005, salvo quanto previsto da singole norme del presente contratto;
- per il 2° biennio, la parte economica decor- rerà dal 1° gennaio 2006 e scadrà il 31
dicembre 2007.
3. Il contratto si intenderà tacitamente rin- novato per un arco di tempo biennale per la parte economica e quadriennale per la parte normativa, qualora non venga disdetto almeno 3 mesi prima di ciascuna scadenza.
Allegato 1
ELENCO DELLE IMPRESE CUI SI APPLICA IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO*
* Il presente elenco è aggiornato al 16 gennaio 2006.
CCNL per i dirigenti del credito
10
Allegato 2
TABELLE ECONOMICHE
(valori in euro)
misure mensili
Appendice n. 1 PROVVIDENZE PER I DISABILI
1. Fatte salve le eventuali condizioni aziendali più favorevoli già in atto alla data di stipulazione del presente con- tratto, a ciascun figlio o persona equi- parata a carico – secondo il criterio seguito per la individuazione dei tito- lari del diritto agli assegni familiari – che per grave minorazione fisica o psi- chica risulti portatore di handicap ai fini dell’apprendimento, viene corri- sposta una provvidenza annuale di € 103,29.
2. Tale provvidenza viene corrisposta entro il mese di giugno di ciascun anno solare e non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età del portatore di handicap, a presentazione da parte degli interessati, di idonea certifica- zione medica attestante, per l’anno di corresponsione, il sussistere delle condizioni richieste.
Appendice n. 2
PROTOCOLLO SULLO SVILUPPO SOSTENIBILE E COMPATIBILE DEL SISTEMA BANCARIO
Il 16 giugno 2004, in Roma
(Omissis)
premesso che:
• il sistema di relazioni sindacali nel set- tore del credito si è sviluppato secondo le linee previste dal Protocollo sulla politica dei redditi del 23 luglio 1993, e
dal Protocollo 22 dicembre 1998, con particolare riguardo al metodo concer- tativo ed agli assetti contrattuali. Tali assetti, confermati dal ccnl 11 luglio 1999, si articolano nel contratto collet- tivo nazionale di categoria – che ha durata quadriennale per la parte nor- mativa e biennale per quella economica
– e in un secondo livello di contratta- zione (aziendale) riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto nazionale, secondo le modalità e gli ambiti di applicazione definiti dal con- tratto stesso che stabilisce anche tem- pistica – secondo il principio dell’auto- nomia dei cicli negoziali – e materie del secondo livello;
• in coerenza con quanto sopra, con il Protocollo d’intesa del 4 giugno 1997 sul settore bancario, le Parti hanno condiviso principi, criteri e strumenti finalizzati ad una radicale ristruttura- zione del sistema creditizio in una lo- gica di efficienza e competitività inter- nazionale;
• in tale contesto si è condiviso, fra l’altro che “il governo dei costi e le maggiori flessibilità trovano il loro riconosci- mento nella centralità delle risorse umane, nella loro motivazione e parte- cipazione, secondo principi di collabo- razione, di responsabilità diffuse e di pari opportunità”;
• in adempimento del predetto Protocollo sono stati stipulati l’accordo quadro 28 febbraio 1998 ed il contratto collettivo nazionale di lavoro 11 luglio 1999, attraverso i quali le Parti hanno contribuito al riposizionamento strate- gico ed al riequilibrio competitivo del sistema bancario italiano rispetto ai competitors europei ed, in particolare, alle ristrutturazioni e alle riorganizza- zioni, ai processi di concentrazione nei gruppi bancari e di privatizzazione degli assetti proprietari, alle innova- zioni dei processi produttivi, dei pro- dotti e dei canali distributivi, anche tramite il contenimento dei costi, l’in- troduzione di nuove flessibilità norma- tive, la modernizzazione delle relazioni sindacali e l’individuazione di stru- menti idonei per la gestione delle ri- sorse umane da parte delle imprese ed il governo, in condizioni di equilibrio sociale, delle tensioni occupazionali, anche per mezzo del Fondo di soli- darietà di settore;
• le Parti, preliminarmente al rinnovo del
predetto ccnl 11 luglio 1999, hanno rav- visato l’opportunità – anche alla luce dell’esperienza applicativa del ccnl stesso – di sviluppare una più ampia riflessione sulle tematiche connesse al miglior utilizzo delle risorse umane, nello spirito, già condiviso nell’accordo 4 aprile 2002, di orientare l’evoluzione delle imprese bancarie, in un contesto competitivo, verso uno sviluppo social-
mente sostenibile e compatibile;
• il nuovo ccnl, in coerenza e continuità con il percorso finora intrapreso dalle Parti, deve individuare, anticipando il cambiamento in un ambiente di cre- scente competitività, regole che assi- curino sintesi efficaci fra obiettivi delle imprese ed attese dei lavoratori;
• con il presente Protocollo le Parti stipu- lanti, pertanto, intendono condividere principi e valori che possano risultare di opportuno indirizzo nel migliora- mento continuo della qualità dei rap- porti fra le imprese creditizie ed il pro- prio personale, nel rafforzamento della reputazione complessiva del sistema;
• il presente Protocollo costituisce una utile cornice ai fini del rinnovo del ccnl 11 luglio 1999,
A) quanto sopra premesso, le Parti:
1. valutano positivamente il contributo al risanamento offerto dal sistema di rela- zioni sindacali adottato nel settore dalla seconda metà degli anni ’90 sulla base dei principi di cui ai Protocolli citati in premessa e si impegnano, per- tanto, anche nel mutato scenario, a preservarne l’impostazione concerta- tiva e la funzione propulsiva, partico- larmente rilevante anche nella prospet- tiva di uno sviluppo socialmente soste- nibile e compatibile;
2. ribadiscono la centralità del contratto nazionale e il comune impegno delle Parti firmatarie il presente Protocollo di operare, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, per garantire la pun- tuale applicazione ed attuazione della normativa contrattuale;
3. riaffermano il ruolo centrale delle risorse umane e l’obiettivo comune della loro valorizzazione quale ele- mento indispensabile e strategico per lo sviluppo ed il successo dell’impresa;
4. riconoscono che l’obiettivo di cui al punto precedente presuppone l’effet- tiva parità delle opportunità di svi- luppo professionale, un’offerta forma- tiva continua, la mobilità su diverse posizioni di lavoro, l’adeguatezza dei criteri di valutazione professionale, la qualità delle prestazioni, degli am- bienti di lavoro, l'efficacia della preven- zione e degli interventi in materia di salute e sicurezza;
5. si impegnano ad adoperarsi attiva- mente affinché – in un mercato globale
- vengano rispettati, ovunque si esplichi l’attività imprenditoriale, i diritti umani fondamentali, i diritti del lavoro, e si contrasti ogni forma di discriminazione basata su razza, nazio- nalità, sesso, età, disabilità, opinioni politiche e sindacali;
6. riconoscono che le imprese, nel perse- guire i propri legittimi obiettivi econo- mici, in un mercato globale basato sulla competitività e sulla concorrenza,
devono mirare soprattutto all’eccel- lenza delle performance, in termini di qualità e convenienza dei prodotti e servizi offerti;
7. in tale contesto, ribadiscono che vi sono valori etici fondamentali cui de- vono ispirarsi tutti coloro che, ai diver- si livelli, operano nelle imprese e che l’azione delle imprese stesse e dei lavo- ratori deve dunque mirare ad uno svi- luppo sostenibile e compatibile, ciò che comporta anche la costante attenzione agli impatti sociali ed ambientali con- nessi all’esercizio della propria attività;
8. riaffermano in tema di sistemi incen- tivanti – qualora adottati dalle imprese
– e di valutazione del personale, che deve essere assicurata aziendalmente piena coerenza tra i principi declinati in materia, con particolare riguardo all’oggettività ed alla trasparenza dei sistemi stessi, e i comportamenti assunti ad ogni livello nelle imprese, al fine di rafforzare all’interno delle medesime il necessario clima di fi- ducia, coesione e stabilità; conseguen- temente, la procedura contrattuale in tema di sistema incentivante – così integrando, ivi compreso quanto indi- cato ai punti 9 e 10, le attuali previ- sioni – dovrà svolgersi, tra le Parti aziendali, nella prospettiva di ricercare soluzioni condivise;
9. ritengono opportuno che le imprese
prevedano, nell’ambito dei sistemi incentivanti, anche obiettivi di qualità;
10. convengono che le Parti nazionali fir- matarie del presente Protocollo potranno chiedere un incontro – da tenere in sede ABI entro sette giorni dalla richiesta – per dirimere contro- versie rivenienti da lamentate viola- zioni della procedura contrattuale sul sistema incentivante;
11. confermano che al personale impe- gnato nella rete in attività di vendita devono essere fornite informazioni e regole chiare ed esaurienti sui compor- tamenti da seguire nella relazione con la clientela, anche per quel che attiene alla valutazione, nel caso di vendita di prodotti finanziari, della “propensione al rischio” del cliente rispetto alle caratteristiche del prodotto.
In particolare tali obiettivi si realiz- zano:
• dedicando al medesimo personale una formazione specifica e speciali- stica nell’ambito della dotazione annuale prevista dal ccnl;
• ponendo la massima attenzione nelle fasi di assegnazione degli obiettivi del sistema incentivante e di eventuale variazione degli stessi;
• assicurando la piena applicazione delle garanzie di legge e di contratto a tutela, sia sul piano civile che penale, di coloro che abbiano operato nel rispetto delle istruzioni ricevute e con correttezza e buona fede.
DICHIARAZIONI DELLE PARTI
1. Le Organizzazioni sindacali dei lavora- tori, in considerazione di processi di ristrutturazione, di riorganizzazione o di acquisizione del controllo di imprese creditizie meridionali, auspicano che, nell’ambito delle appropriate proce- dure in sede aziendale o di gruppo, si valuti con la massima attenzione la possibilità di un utilizzo mirato e selet- tivo, anche per aree geografiche, delle risorse del Fondo di solidarietà di set- tore destinate alla formazione.
2. L’ABI, prendendo atto di quanto sopra, invita le Imprese a valutare con la massima attenzione l’istanza sinda- cale in tutti i casi in cui ciò sia compa- tibile con le esigenze organizzative e produttive rivenienti dai processi di cui sopra.
B) Con riferimento alle imprese che volontariamente intendono adottare l'approccio alla Corporate Social Responsibility (CSR), le Parti conside- rano positivamente gli orientamenti assunti dall’Unione Europea in materia, a partire dal Consiglio di Lisbona del 2000, che ha affermato il nuovo obiet- tivo strategico per il nuovo decennio: diventare - quella europea - l’economia, basata sulla conoscenza, più competitiva e dinamica del mondo in grado di realiz- zare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
In particolare le Parti assumono la defi-
nizione formulata nel Libro Verde della Commissione europea del luglio 2001, secondo la quale la responsabilità so- ciale d’impresa è “l’integrazione volon- taria da parte delle imprese, delle preoc- cupazioni sociali ed ambientali nelle loro attività commerciali e nelle loro relazioni con le parti interessate (stakeholder)”. Ne consegue che “affermando la loro responsabilità sociale e assumendo di propria iniziativa impegni che vanno al di là delle esigenze regolamentari e con- venzionali, cui devono comunque con- formarsi, le imprese si sforzano di ele- vare le norme collegate allo sviluppo sociale, alla tutela dell’ambiente ed al rispetto dei diritti fondamentali, adot- tando un sistema di governo aperto, in grado di conciliare gli interessi delle varie parti interessate nell’ambito di un approccio globale della qualità e dello sviluppo sostenibile”.
Pertanto, le Parti stipulanti il presente
Protocollo si impegnano a favorire la dif- fusione, nell’ambito del sistema banca- rio, della cultura, dei principi e dei valori connessi alla responsabilità sociale d’im- presa come sopra definita. A tal fine valuteranno con particolare attenzione le indicazioni del Multistakeholder Forum Europeo e le iniziative conseguenti della Commissione Europea, nonché i risultati
del progetto sulla responsabilità sociale d’impresa in corso di esame tra Federazione Bancaria Europea, Federazione Casse di Risparmio Europee, Federazione BCC Europee e Uni Europa Finanza.
Al medesimo scopo le Parti stipulanti costituiranno un Osservatorio nazionale paritetico che avrà il compito di:
• analizzare le buone pratiche e stimo- larne e favorirne la diffusione nel si- stema bancario italiano, anche con riguardo agli strumenti volontari come, ad esempio, il bilancio sociale o ambientale e i codici etici;
• nonché di sviluppare l’analisi e la ri- cerca di convergenze su tematiche che possono contribuire positivamente a promuovere il “valore” dell’impresa e ad ottimizzare il clima aziendale, quali:
- relazioni sindacali ai vari livelli;
- assetti del sistema creditizio meridio- nale e rapporti banche-imprese;
- salute e sicurezza sul lavoro;
- formazione continua, alla luce della dichiarazione congiunta UNI-Europa Finanza e FBE del 28 dicembre 2002 in materia di life long learning;
- sviluppo delle competenze e crescita professionale;
- pari opportunità professionali;
- comunicazione interna alle imprese;
- work life balance;
- salvaguardia dell’ambiente per gli impatti diretti (consumi di energia, carta, emissioni inquinanti, riciclo, etc.);
- iniziative a favore di disabili;
- iniziative a favore del volontariato ed iniziative di solidarietà in genere;
- azioni positive contro molestie ses- suali e comportamenti vessatori, fisici o psicologici;
- gestione del patrimonio intellettuale delle imprese.
Sui temi di cui sopra, le Parti conven- gono, altresì, di indire una Conferenza periodica congiunta che abbia ad oggetto uno o più dei temi di cui sopra, e di pro- muovere, sui medesimi, la partecipa- zione attiva a qualificati organismi, pub- blici o privati, sia a livello nazionale che internazionale.
Appendice n. 3 TRATTAMENTO DI FINE
RAPPORTO E PREVIDENZA
Il 12 febbraio 2005, in Roma
(Omissis)
si sono incontrate al fine di chiarire la questione insorta in merito alla compu- tabilità o meno delle somme versate dalle Aziende ai fondi di previdenza nella base utile per il calcolo del trattamento di fine rapporto (TFR) ed hanno confer- mato – tenuto anche conto dei comples-
sivi livelli retributivi definiti in sede di contrattazione collettiva – di aver inteso, tempo per tempo, escludere dalla base di calcolo del TFR i contributi versati dalle imprese per il finanziamento dei tratta- menti previdenziali riconosciuti al per- sonale delle aziende di credito.
Appendice n. 4 FONDO DI SOLIDARIETÀ
DEL PERSONALE DEL CREDITO
VERBALE DI ACCORDO
Il 12 febbraio 2005, in Roma
(Omissis)
premesso che
- l’art. 11, comma 10, dell’Accordo 28 febbraio 1998, sottoscritto dall'ABI e dalle Organizzazioni sindacali dei lavo- ratori richiamate in epigrafe, relativo alla istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupa- zione, della riconversione e riqualifica- zione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, e l’art. 10, comma 9, del decreto 28 apri- le 2000, n. 158 dettano i criteri per la determinazione dell’importo dell’as- segno straordinario di sostegno al reddito;
- in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni indicate – relativa- mente alla nozione di “importo netto del trattamento pensionistico”, sotto il profilo riguardante la disciplina fiscale applicabile al trattamento pensioni- stico lordo ai fini della determinazione del corrispondente importo “netto” – è emersa la questione interpretativa se, ai predetti fini, si debba o meno tener conto delle detrazioni e/o deduzioni fiscali eventualmente spettanti al lavo- ratore interessato,
si conviene quanto segue: Art. 1
La premessa costituisce parte integrante
del presente verbale di accordo.
Art. 2
Le disposizioni di cui in premessa si interpretano nel senso che l’importo netto del trattamento pensionistico spet- tante nell’ambito dell’assicurazione generale obbligatoria si determina assoggettando l’importo lordo del pre- detto trattamento alle aliquote Irpef per scaglioni di reddito vigenti al momento della cessazione del rapporto di lavoro del dipendente che accede al Fondo, dovendosi ritenere pertanto esclusa, ai predetti fini, l’applicazione delle dedu- zioni dal reddito imponibile/detrazioni di imposta, previste in base alla legisla- zione vigente alla stessa data e tempo per tempo.
* * *
Le Parti stipulanti il presente verbale di accordo impegnano i rispettivi rappre- sentanti nel Comitato Amministratore del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione profes- sionale del personale dipendente dalle imprese di credito” affinché, in seno al predetto Comitato, assumano le conse- guenti deliberazioni.
Appendice n. 5 FONDO DI SOLIDARIETÀ
DEL PERSONALE DEL CREDITO
VERBALE DI ACCORDO
Il 12 febbraio 2005, in Roma
(Omissis)
premesso che
- l’art. 11, comma 10, dell’Accordo 28 febbraio 1998, sottoscritto dall'ABI e dalle Organizzazioni sindacali dei lavo- ratori richiamate in epigrafe, relativo alla istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupa- zione, della riconversione e riqualifica- zione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito, e l’art. 10, comma 9, del decreto 28 aprile 2000, n. 158 dettano i criteri per la determinazione dell’importo dell’as- segno straordinario di sostegno al reddito;
- in ordine alla corretta applicazione delle disposizioni indicate – relativa- mente alla nozione di “importo netto del trattamento pensionistico”, sotto il profilo riguardante i criteri di computo della “maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante”, ai fini del cal- colo del trattamento pensionistico lordo spettante – è emersa la questione se, ai predetti fini, si debba tener conto della anzianità contributiva che il lavo- ratore sarebbe in grado di maturare all’atto del raggiungimento dei requi- siti per il diritto alla pensione di anzia- nità o vecchiaia, ovvero dell’anzianità contributiva minima richiesta dalle disposizioni di legge per il diritto alla pensione,
si conviene quanto segue: Art. 1
La premessa costituisce parte integrante
del presente verbale di accordo.
Art. 2
L’importo netto del trattamento pensioni- stico spettante nell’ambito dell’assicura- zione generale obbligatoria si deter-mina individuando la maggiorazione dell’anzia- nità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia/anzianità, nella
misura corrispondente al numero delle settimane di contribuzione che mancano sino al mo-mento della maturazione, da parte del lavoratore, dei requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e/o anzianità.
Art. 3
Gli effetti di quanto previsto all’articolo 2 si applicano ai trattamenti per assegni straordinari di sostegno del reddito in atto alla predetta data o liquidati succes- sivamente e decorrono dalla data della stipula del presente verbale di accordo.
* * *
Le Parti stipulanti il presente verbale di accordo impegnano i rispettivi rappre- sentanti nel Comitato Amministratore del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione profes- sionale del personale dipendente dalle imprese di credito” affinché, in seno al predetto Comitato, assumano le conse- guenti deliberazioni.
Appendice n. 6
ACCORDO DI PROROGA DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DEL PERSONALE DEL CREDITO
Il 5 maggio 2005, in Roma
(Omissis)
premesso che
- l’articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 prevede che, in attesa di un’organica riforma del si- stema di ammortizzatori sociali, ven- gano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'oc- cupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fron- teggiare situazioni di crisi, per le cate- gorie e settori d'impresa sprovvisti di detto sistema;
- il decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997 n. 477, contenente il regolamento-quadro in materia, rinvia ai contratti collettivi nazionali per la definizione dei principi e criteri diret- tivi validi ai fini dell'adozione dei rego- lamenti dei Fondi di settore ai sensi dell'articolo 2, comma 28 della legge n. 662 del 1996;
- con l'accordo collettivo nazionale del 28 febbraio 1998 è stata convenuta, in attuazione delle disposizioni richia- mate, la istituzione presso l'Inps del “Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione profes- sionale del personale del credito”;
- con il decreto del Ministro del lavoro, di
concerto con il Ministro del tesoro, del 28 aprile 2000 n. 158 è stato approvato il Regolamento relativo alla istituzione del predetto Fondo di solidarietà;
considerato che
- l'accordo collettivo nazionale 28 feb- braio 1998 stabilisce, all'articolo 6, 1º comma che “il Fondo provvede, nel- l'ambito dei processi di cui all'arti- colo 3:
1) in via ordinaria
(omissis);
2) in via straordinaria:
all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e al versamento della contribu- zione figurativa di cui alla legge n. 662 del 1996, articolo 2, comma 28, ricono- sciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.
(omissis).
A detti interventi verranno ammessi, nel- l'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del Regolamento, i sog- getti di cui all'articolo 3.
Gli assegni straordinari per il sostegno del reddito sono erogati dal Fondo, per un massimo di 60 mesi nell'ambito del perio- do di cui al comma che precede, su richie- sta del datore di lavoro e fino alla matura- zione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell'assicurazione gene- rale obbligatoria, a favore dei lavoratori che maturino i predetti requisiti entro un periodo massimo di 60 mesi, o inferiore a 60 mesi, dalla data di cessazione del rap- porto di lavoro”;
- l'articolo 18 dell'accordo collettivo naziona- le citato, nel precisarne il carattere speri- mentale, stabilisce che l'accordo medesi- mo decorre dall'entrata in vigore del Decreto interministeriale recante il Regolamento del Fondo e scadrà trascorsi 10 anni da tale data: esso potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno;
- il Regolamento di cui al decreto 28 aprile 2000 n. 158, citato, stabilisce all’art. 14 che “il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconver- sione e riqualificazione professionale del personale del credito” scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del pre- sente decreto, ed è liquidato secondo la procedura prevista dall’art. 6, commi 7, 8,
9 e 10;
rilevato che
- in attuazione e per effetto delle norme richiamate nelle premesse, il Regolamento del Fondo di solidarietà scadrà il 30 giu- gno 2010 (termine del decimo anno suc-
cessivo alla data di entrata in vigore del decreto n. 158 del 2000: 1° luglio 2000);
- tenuto conto della scadenza attualmente stabilita, a far tempo dal 1° luglio 2005 il Fondo non potrà erogare l’assegno straor- dinario per il sostegno del reddito per la durata massima prevista (60 mesi) e che l’indicato periodo di erogazione della pre- stazione verrà progressivamente a ridursi con l’approssimarsi della scadenza del Fondo;
- è interesse reciproco delle Parti che il Fondo di solidarietà per il personale dipendente dalle Imprese di credito conti- nui ad operare in condizioni che assicurino al meglio la rispondenza delle prestazioni garantite rispetto alle necessità delle Imprese medesime e dei lavoratori interessati;
- è opportuno ai predetti fini prevedere, nel rispetto delle procedure previste dal de- creto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, modifiche dell'accordo collet- tivo nazionale del 28 febbraio 1998, che assicurino un adeguato prolungamento della valenza temporale della regolamen- tazione, a fronte delle richiamate proble- matiche concernenti la durata massima di erogazione dell’assegno straordinario per il sostegno del reddito;
si conviene quanto segue Art. 1
La scadenza di cui all’art. 18 dell’accordo
collettivo nazionale 28 febbraio 1998 è di comune intesa fissata alla data del 30 giugno 2020.
L’accordo 28 febbraio 1998 potrà essere eventualmente rinnovato alla scadenza stabilita nel presente articolo, con i criteri e per il periodo che le Parti con- corderanno.
Art. 2
Le Parti stipulanti il presente accordo chiedono, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministro del lavoro, di con- certo con il Ministro del tesoro, del 27 novembre 1997, n. 477, ai competenti Dicasteri di emanare le norme conse- guenti a modifica, sui punti corrispon- denti, del testo del decreto 28 aprile 2000, n. 158, recante il Regolamento relativo all'istituzione del “Fondo di soli- darietà per il sostegno del reddito, del- l'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del perso- nale dipendente dalle imprese di credito”.
Appendice n. 7 FONDO NAZIONALE DEL
SETTORE DEL CREDITO PER
PROGETTI DI SOLIDARIETÀ
Il 13 gennaio 2005, in Roma
(Omissis)
Premessa
In relazione agli accordi già intercorsi tra le Parti stipulanti il contratto collet- tivo nazionale di lavoro per i quadri direttivi e le aree professionali dipen- denti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali, in merito alla istituzione di un Fondo Nazionale per progetti di solidarietà tra i dipendenti e le imprese stesse, si conviene di antici- parne la costituzione, per contribuire prontamente ed efficacemente ad affrontare l’emergenza dovuta ai feno- meni naturali che hanno sconvolto intere regioni dell’Asia.
I fondi raccolti nell'anno 2005 tra le lavoratrici, i lavoratori e le aziende, saranno devoluti a iniziative umanitarie a favore delle popolazioni colpite dal terremoto e dal maremoto dello scorso 26 dicembre,
tutto ciò premesso,
si conviene quanto segue:
è costituito un Fondo nazionale per progetti di solidarietà allo scopo di finanziare iniziative umanitarie di assi- stenza, sia nell’ambito nazionale che internazionale.
La gestione del Fondo è assicurata da rappresentanti dell’ABI e delle Segreterie Nazionali delle Organiz- zazioni Sindacali stipulanti il presente Protocollo d’intesa, che decideranno consensualmente sulla destinazione delle risorse.
Il Fondo sarà alimentato dai contributi dei dipendenti e, in pari misura, da quelli delle Aziende di Credito e Finanziarie e potrà ricevere donazioni ed ulteriori contributi anche da parte di terzi.
Il contributo dei dipendenti è fissato nella misura di 6 (sei) euro annui da trattenere sull’importo della tredice- sima mensilità e potrà variare, d’intesa tra le Parti firmatarie del presente con- tratto. Per ogni dipendente che aderisce al Fondo, le Aziende verseranno 6 (sei) euro annui o la misura che potrà essere successivamente definita d’intesa tra le medesime Parti.
L’adesione al Fondo è volontaria e il dipendente in ogni momento può rece- dere dal contributo.
Annualmente sarà reso noto il “bilan- cio” del Fondo, con la specificazione di tutti gli interventi effettuati.
In caso di scioglimento del Fondo, deci- sione che dovrà essere assunta consen- sualmente dalle Parti stipulanti, gli eventuali attivi saranno devoluti ad Organizzazioni aventi le stesse finalità del Fondo.
NORMA TRANSITORIA
L’adesione al Fondo è su base volontaria. La manifestazione di volontà dovrà
essere espressa dai lavoratori all’atto dell’avvio del Fondo e potrà essere revo- cata di anno in anno. La quota relativa all’anno 2005 sarà trattenuta nella busta paga di febbraio 2005, mentre quella relativa al 2006 sarà prelevata dalla tre- dicesima del dicembre 2005 e così di anno in anno.
Si allega il modulo di adesione al Fondo da accludere alla busta paga dei dipen- denti del mese di gennaio 2005, o da dif- fondere fra i dipendenti stessi con altra idonea modalità, e da restituire compi- lato e sottoscritto ai competenti Uffici dell’Azienda.
Allegato
FAC SIMILE DEL MODULO DI ADESIONE AL FONDO NAZIONALE DEL SETTORE DEL CREDITO PER PROGETTI DI SOLIDARIETÀ
Data, .........................
Io sottoscritto/a ........................., matr.
n. ........................., dipendente da ,
aderisco, a far tempo dall’anno 2005, al Fondo nazionale per i progetti di solida- rietà tra i dipendenti e le imprese credi- tizie e finanziarie.
Autorizzo, pertanto, il mio datore di lavoro ad effettuare la trattenuta dell’im- porto netto di 6 (sei) euro, dalla busta paga del mese di febbraio 2005.
Autorizzo, altresì, il mio datore di lavoro a trattenere il medesimo importo dalla tredicesima mensilità, ogni anno a par- tire dal dicembre 2005, salvo mia revoca espressa.
Firma del lavoratore/lavoratrice
............................................................
Appendice n. 8 ENBICREDITO
Le Parti stipulanti si danno atto che il contributo di 1 euro pro-capite, previsto allo scopo di consolidare l’attività di Enbicredito, va versato dalle imprese anche con riferimento al personale con qualifica di dirigente in organico alla data del 31 dicembre 2004.
Appendice n. 9
Il giorno 11 luglio 1999, in Roma
(Omissis)
NORMA TRANSITORIA PASSAGGIO ALLA DIRIGENZA
Così come previsto nell’Accordo quadro 28 febbraio 1998 la nuova dirigenza sarà ricompresa fra l’1,5% ed il 2,5% rispetto al totale del personale dell’impresa: a tal fine l’inquadramento di dirigente sarà attribuito ad una parte degli attuali fun-
zionari con grado più elevato.
Le norme relative alla cessazione del rapporto di lavoro dei dirigenti, previste dal citato accordo quadro del 28 feb- braio 1998, troveranno applicazione, tra- scorso un anno dal riconoscimento, nei confronti di coloro ai quali verrà attri- buito dall’impresa tale inquadramento ai sensi del comma che precede.
Ciascuna impresa, pertanto, individuerà
– tra i funzionari cui è attualmente rico- nosciuta una maggiorazione di grado superiore a 9 – quelli ai quali attribuire in relazione alle funzioni svolte, alla struttura ed organizzazione dell’impresa stessa, l’ inquadramento da diri- gente, informando gli organismi sinda- cali aziendali sui criteri e le modalità adottati.
Si conserva, in ogni caso, come assegno ad personam la quota di retribuzione eccedente i 100 milioni annui. Tale assegno non sarà riassorbibile per ef- fetto di futuri incrementi retributivi.
L’applicazione dei commi che prece- dono è connessa temporalmente all’espletamento della procedura previ- sta dal presente contratto in materia di quadri direttivi. Fino alla data prevista aziendalmente per l’applicazione del nuovo sistema relativo a tale categoria, continuano a trovare applicazione le corrispondenti norme contrattuali per il personale direttivo (ccnl ABI 22 giugno 1995 e ccnl ACRI 16 giugno 1995).
CHIARIMENTO A VERBALE
Le Parti stipulanti chiariscono che l’as- segno ad personam di cui al comma 4 della presente norma è computabile ai fini della eventuale quota del premio di rendimento eccedente lo standard di settore, del trattamento di fine rapporto e ai fini dei trattamenti di previdenza aziendali.
Appendice n. 10
Il 28 febbraio 1998, in Roma
(Omissis)
Art. 3
NUOVA STRUTTURA CONTRATTUALE
La struttura contrattuale del settore viene ridefinita, anche per quanto at- tiene al numero di contratti collettivi nazionali, realizzando discipline diffe- renziate per categorie di personale che, ai sensi del Protocollo 4 giugno 1997, garantiscano le specificità pro- fessionali in un quadro omogeneo di regole.
Pertanto, la nuova struttura contrat- tuale del settore creditizio prevederà due contratti collettivi nazionali di lavoro: uno per i dirigenti ed uno per il restante personale.
1) NUOVA DIRIGENZA
Si individuerà una dirigenza “allarga- ta” che sarà indicativamente ricompre-
sa fra l’1,5% ed il 2,5% rispetto al tota- le del personale dell’impresa; a questo fine l’inquadramento di dirigente sarà attribuito ad una parte degli attuali funzio-nari con grado più elevato.
Pertanto ciascuna impresa individuerà
– tra i funzionari cui è attualmente riconosciuta una maggiorazione di grado superiore a 9 – quelli ai quali attribuire, in relazione alle funzioni svolte, alla struttura ed organizzazione dell’impresastessa, l’inquadramento da dirigente, informando gli organismi sindacali aziendali sui criteri e le modalità adottati.
In sede nazionale verrà fissato unica- mente il trattamento economico corri- spondente al grado minimo di dirigente, ad un livello inferiore all’attuale.
L’eventuale differenza di trattamento economico dei funzionari inquadrati come dirigenti, nonché degli attuali dirigenti, verrà mantenuta come assegno ad personam. Fermo quanto stabilito all’art. 8 del presente accordo quadro, tale assegno non sarà riassor- bibile per effetto di eventuali incre- menti retributivi.
A tale personale si applicherà integral- mente la nuova disciplina contrattuale dei dirigenti che verrà concordata fra le Parti stipulanti in sede di ade- guamento di quella attuale. In parti- colare:
• come “declaratoria” di inquadramento dei dirigenti sarà mantenuta la se- guente: “Ai fini del presente contratto sono dirigenti coloro i quali – sussi- stendo le condizioni di subordinazione di cui all’art. 2094 del codice civile ed in quanto ricoprano nell’impresa un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, di autonomia e di potere decisionale ed esplichino le loro funzioni di promozione, coordina- mento e gestione generale al fine di realizzare gli obiettivi dell’impresa – siano dalle rispettive imprese cui appartengono come tali qualificati”.
• la cessazione del rapporto ad iniziativa
dell’impresa – in analogia a quanto praticato al riguardo per la dirigenza degli altri settori – sarà regolata esclu- sivamente dalle norme del codice civile, prevedendo l’introduzione di un collegio arbitrale per le controversie in materia.
Tale criterio si applica a coloro ai quali verrà attribuito dall’impresa l’inqua- dramento da dirigente secondo i sue- sposti principi, trascorso un anno da tale riconoscimento.
Resta fermo che le norme di legge o contrattuali sull’orario di lavoro e sulla prestazione lavorativa non si applicano ai dirigenti.