AVVISO PUBBLICO
AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITÀ
DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO ALL’INCIDENTALITÀ STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA
(istituzione “Fondo contro l’incidentalità notturna” presso la PCM, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito con legge n. 160/2007)
Roma, 14 settembre 2020
SOMMARIO
Articolo 2 - Soggetti Beneficiari 3
Articolo 3 - Azioni di intervento 3
Articolo 4 - Risorse finanziarie programmate 3
Articolo 5 - Finanziamento concesso 4
Articolo 6 - Durata degli interventi 4
Articolo 7 - Collaborazioni tra comuni e Prefetture - Uffici territoriali del Governo/Commissariati di Governo (TN e BZ) 4
Articolo 9 - Modalità di trasmissione delle proposte progettuali 5
Articolo 10 - Termini di trasmissione delle proposte progettuali 5
Articolo 11 - Ammissibilità delle proposte progettuali 6
Articolo 12 - Cause di inammissibilità delle proposte progettuali 7
Articolo 13 - Istruttoria delle proposte progettuali 7
Articolo 14 - Commissione e valutazione delle proposte progettuali 8
Articolo 15 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali 9
Articolo 16 - Obblighi del Beneficiario 10
Articolo 17 - Competenze professionali 10
Articolo 18 - Avvio delle attività 11
Articolo 19 - Modalità di erogazione del finanziamento 11
Articolo 20 - Costi del progetto 11
Articolo 22 - Tutela della privacy 12
Articolo 23 - Diritto di accesso e trattamento dati personali 13
Articolo 24 - Informazioni e quesiti 13
Articolo 26 - Clausole finali 14
Articolo 27 - Responsabile del Procedimento 14
1. Il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il presente Avviso pubblico intende promuovere la realizzazione di progetti innovativi e sperimentali in ambito nazionale finalizzati a prevenire e contrastare ogni forma di incidentalità stradale causata dalla guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti e a potenziare l’attività di controllo su strada, l’attività di deterrenza e informativa, con particolare attenzione ai giovani.
Articolo 2 - Soggetti Beneficiari
1. Possono partecipare al presente Avviso i comuni capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma.
2. La responsabilità della completa attuazione dell’intero intervento contenuto nella proposta progettuale, nonché la relativa rendicontazione finanziaria, restano in capo al comune capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma proponente.
3. I comuni capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma, soggetti Beneficiari/destinatari, sia in forma singola che in forma di partenariato, non possono presentare, a pena di esclusione, più di una proposta progettuale.
Articolo 3 - Azioni di intervento
1. Le azioni individuate dal presente Avviso, per le quali possono essere presentate le proposte progettuali, riguardano l’attivazione di iniziative per la promozione, il coordinamento e il monitoraggio sul territorio nazionale di attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata.
Articolo 4 - Risorse finanziarie programmate
1. Le risorse economiche programmate per il finanziamento dei progetti, di cui al presente Avviso pubblico, a valere sul capitolo denominato “Fondo contro l’incidentalità notturna”, ammontano complessivamente a euro 10.559.407,00 (diecimilionicinquecentocinquantanovemilaquattrocentosette/00), a valere sull’E.F. 2020, e sono destinate a promuovere la realizzazione di progetti sperimentali in ambito nazionale in materia di prevenzione e contrasto di ogni forma di incidentalità stradale causata dalla guida in stato di alterazione psico-fisica alcol e droga correlata.
2. Le risorse finanziarie sono assegnate alle proposte progettuali ritenute ammissibili e valutate positivamente dalla Commissione di valutazione, di cui al successivo articolo 14, fino a esaurimento dei fondi disponibili.
Articolo 5 - Finanziamento concesso
1. I progetti presentati dai comuni capoluogo di regione/provincia autonoma possono ricevere un finanziamento non superiore a euro 450.000,00 (quattrocentocinquantamila/00).
2. I progetti presentati dai comuni capoluogo di provincia possono ricevere un finanziamento non superiore a euro 350.000,00 (trecentocinquantamila/00).
3. Non saranno considerati ammissibili i progetti che superino gli importi suddetti.
Articolo 6 - Durata degli interventi
1. La durata dell’attuazione dei progetti, di cui al presente Avviso, è pari a 12 mesi.
Articolo 7 - Collaborazioni tra comuni e Prefetture -
Uffici territoriali del Governo/Commissariati di Governo (TN e BZ)
1. Nell’attuazione degli interventi programmati nella proposta progettuale, i comuni capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma possono coordinarsi con le rispettive Prefetture - Uffici territoriali del Governo/Commissariati di Governo. Possono essere promosse forme di collaborazione sul territorio al fine di attivare e sperimentare le iniziative volte alla prevenzione e contrasto all’incidentalità stradale alcol e droga correlata.
2. Lo specifico coordinamento tra i comuni capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma e le rispettive Prefetture - Uffici territoriali del Governo/Commissariati di Governo, dovrà essere formalizzato con un accordo di collaborazione.
3. Al momento della presentazione della proposta progettuale le Prefetture - Uffici territoriali del Governo/Commissariati di Governo devono fornire una Dichiarazione di Impegno a formalizzare l’accordo di collaborazione, secondo quanto previsto all’articolo 11 - format D.
4. La formalizzazione dell’accordo di collaborazione avverrà prima della sottoscrizione della Convenzione col Dipartimento.
Articolo 8 - Partenariato
1. I comuni capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma, quali soggetti Beneficiari/destinatari, possono coinvolgere, in forma di partenariato, altri soggetti pubblici (Ospedali, ASL, Università, Enti di ricerca, etc.) o anche altri comuni, purché ricadano nella provincia del proponente.
2. Al momento della presentazione della proposta progettuale i comuni capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma, devono fornire una Dichiarazione di Impegno a formalizzare l’accordo di partenariato secondo quanto previsto all’articolo 11 - format E e indicare la
composizione del partenariato.
3. La formalizzazione dell’accordo di partenariato avverrà prima della sottoscrizione della Convenzione col Dipartimento.
Articolo 9 - Modalità di trasmissione delle proposte progettuali
1. La presentazione delle proposte progettuali avviene esclusivamente mediante una procedura informatizzata, accessibile a partire dal 14 settembre 2020, le cui modalità sono illustrate nelle Linee Guida per la trasmissione delle proposte progettuali (Allegato 1).
2. La data di trasmissione della proposta progettuale è certificata dalla procedura informatizzata che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio delle domande.
3. Le proposte progettuali trasmesse sulla piattaforma informatizzata prima del termine utile non possono essere annullate e/o modificate.
4. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle proposte progettuali verrà pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento per le politiche antidroga xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, l’elenco delle candidature pervenute, individuate con il codice identificativo (ID) rilasciato dal sistema a conclusione della trasmissione della documentazione.
Articolo 10 - Termini di trasmissione delle proposte progettuali
1. Le proposte progettuali, firmate digitalmente e complete della documentazione richiesta al successivo articolo 11, devono essere trasmesse unicamente e a pena di esclusione, utilizzando la procedura informatizzata di cui al precedente articolo 9, specificando nell’oggetto “AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI PER LA PROMOZIONE, IL COORDINAMENTO E IL MONITORAGGIO SUL TERRITORIO NAZIONALE DI ATTIVITÀ DI PREVENZIONE, SPERIMENTAZIONE E CONTRASTO DELL’INCIDENTALITÀ STRADALE ALCOL E DROGA CORRELATA - titolo del progetto - soggetto proponente”, entro il termine massimo delle ore 14.00 del 13 novembre 2020.
2. Saranno ritenute irricevibili e, quindi, escluse dalla fase di valutazione da parte della Commissione, le domande inviate oltre il termine previsto dal precedente comma 1 o presentate in modalità difforme da quella prescritta dal precedente articolo 9, ovvero prive di firma digitale sulla documentazione richiesta al successivo articolo 11. Al fine di ottenere il rilascio della firma digitale, il soggetto interessato dovrà fare richiesta al Gestore autorizzato accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx.
3. Accederanno al finanziamento le proposte progettuali dichiarate ammissibili e valutate positivamente dalla Commissione di valutazione ai sensi del successivo articolo 14. Per la
presentazione delle proposte progettuali dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la modulistica allegata che è parte integrante del presente Avviso ed è disponibile sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Articolo 11 - Ammissibilità delle proposte progettuali
1. Per l’ammissione al finanziamento il soggetto proponente dovrà presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
a) domanda del comune capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma, quale soggetto proponente, firmata digitalmente dal Sindaco pro tempore o suo delegato, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al format A secondo le indicazioni ivi contenute;
b) eventuale delega del Sindaco pro tempore, firmata digitalmente, a rappresentare l'Ente -
format B;
c) Dichiarazione sostitutiva resa dal Sindaco pro tempore o suo delegato, firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, redatta utilizzando esclusivamente lo schema di cui al format C che attesti:
− l’assenza di finanziamento del medesimo progetto mediante ricorso a qualsiasi altro contributo pubblico a livello locale, regionale, nazionale o comunitario; l’astensione dalla presentazione, nell’ambito del presente Avviso, di più proposte progettuali, sia in forma singola, sia in forma di partenariato;
d) copia conforme all’originale della delibera di Giunta comunale contenente l’approvazione della domanda di ammissione e la proposta progettuale, riportante il vincolo del finanziamento;
e) Scheda Progetto con Cronoprogramma e Piano Finanziario della proposta, utilizzando esclusivamente lo schema - format F, redatta dal comune capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma, quale soggetto proponente, compilata in ogni sua parte, con riferimento agli elementi principali dell’idea progettuale e del suo sviluppo fino alla realizzazione delle azioni, debitamente firmata digitalmente dal Sindaco pro tempore o suo delegato.
2. In caso di collaborazione con gli Enti di cui all’articolo 7, il soggetto proponente, a pena di esclusione, dovrà presentare la Dichiarazione di Impegno, firmata digitalmente, tra il comune capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma e la rispettiva Prefettura - Ufficio territoriale del Governo/Commissariato di Governo, redatta utilizzando esclusivamente lo schema - format D.
3. In caso di partenariato con gli altri soggetti pubblici, di cui all’articolo 8, il soggetto proponente, a
pena di esclusione, dovrà presentare la Dichiarazione di Impegno redatta utilizzando esclusivamente lo schema - format E, e firmata digitalmente da tutti i legali rappresentanti, nel quale deve essere specificato:
− che i soggetti componenti conferiranno al comune capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma, il ruolo di responsabile di progetto, quale unico soggetto Beneficiario del finanziamento;
− il ruolo svolto da ciascun aderente all’accordo di partenariato nell’ambito delle attività progettuali.
Articolo 12 - Cause di inammissibilità delle proposte progettuali
1. Fatte salve le cause di esclusione e di inammissibilità indicate nei precedenti articoli, sono dichiarate inammissibili e, comunque, escluse dalla valutazione della Commissione di cui al successivo articolo 14, le proposte progettuali:
a) prive della firma digitale del legale rappresentante o del soggetto munito di apposita delega;
b) presentate in forma singola o in partenariato con soggetti diversi da quelli indicati al precedente articolo 2;
c) che prevedano una durata diversa da quella stabilita al precedente articolo 6;
d) contenenti una richiesta di finanziamento fuori dai limiti previsti dal precedente articolo 5;
e) prive della Dichiarazione di Impegno per la collaborazione, di cui al precedente articolo 7;
f) prive della Dichiarazione di Impegno per l’accordo di partenariato, di cui al precedente articolo 8;
g) pervenute con modalità non rispondente alle indicazioni di cui al precedente articolo 9;
h) pervenute al Dipartimento oltre il termine di cui al precedente articolo 10;
i) prive, del tutto o in parte, della documentazione richiesta al precedente articolo 11.
2. Le proposte progettuali non possono in ogni caso essere ammesse al finanziamento laddove gli interventi previsti abbiano usufruito o usufruiscano di qualsivoglia finanziamento.
Articolo 13 - Istruttoria delle proposte progettuali
1. Al Responsabile del Procedimento è affidato il compito di svolgere le attività preliminari di
ammissione delle proposte progettuali con riferimento alla verifica della regolarità della trasmissione e del rispetto dei termini di scadenza previsti dal presente Avviso.
2. Successivamente alla verifica fatta dal Responsabile del Procedimento verrà redatto un elenco con le proposte progettuali ammesse alla successiva fase di ammissibilità e valutazione da sottoporre alla Commissione di cui al successivo articolo 14.
Articolo 14 - Commissione e valutazione delle proposte progettuali
1. Le proposte progettuali saranno valutate da un’apposita Commissione, composta da 3 membri, nominata successivamente alla scadenza del presente Avviso con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche antidroga.
2. Per la partecipazione alla Commissione non sono riconosciuti, ad alcun titolo, compensi né rimborsi di spese, comunque denominati.
3. Durante la fase istruttoria sull’ammissibilità delle proposte progettuali, la Commissione per il tramite del Responsabile del Procedimento può invitare i soggetti proponenti a fornire, entro un termine non superiore a 5 gg., chiarimenti sulla documentazione presentata ed eventuale documentazione integrativa.
4. La Commissione valuterà le singole proposte progettuali e attribuirà il punteggio secondo i criteri di valutazione di cui al successivo articolo 15, fino a un massimo di 100 punti. Non saranno ammessi a finanziamento i progetti con un punteggio complessivo inferiore a 60.
5. A conclusione della valutazione, la Commissione stilerà la graduatoria finale dei progetti secondo un ordine decrescente rispetto al punteggio attribuito e finanziabili fino a esaurimento delle risorse.
6. La graduatoria sarà approvata con provvedimento del Capo del Dipartimento per le politiche antidroga.
7. La graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento sarà pubblicata sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, nella sezione “Avvisi e Bandi”. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Non sarà, pertanto, inviata alcuna comunicazione per iscritto inerente gli esiti della valutazione.
8. Ciascun comune capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma, quale soggetto Beneficiario, entro 30 giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, dovrà inviare al Dipartimento per le politiche antidroga, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx, la comunicazione di conferma di accettazione del finanziamento e, quindi, procedere alla stipula della Convenzione.
9. In caso di rinuncia da parte di uno o più soggetti proponenti i cui progetti siano stati ammessi a finanziamento, ovvero di mancata comunicazione di conferma entro i termini previsti, il Dipartimento per le politiche antidroga provvederà allo scorrimento della relativa graduatoria fino a esaurimento delle risorse disponibili.
Articolo 15 - Criteri di valutazione delle proposte progettuali
1. Si riportano, di seguito, i criteri di valutazione e i relativi punteggi massimi:
Descrizione del criterio | Punteggio |
A. Proposta progettuale | 40 |
a1. Coerenza della proposta progettuale rispetto alle finalità dell’Avviso e capacità di incidere sul fenomeno | 20 |
a2. Qualità della proposta progettuale (chiarezza espositiva, congruenza rispetto alle azioni oggetto dell’Avviso e nessi logici tra i contenuti della proposta) | 10 |
a3. Rilevanza degli indicatori per il conseguimento degli obiettivi di progetto | 10 |
B. Innovatività della soluzione proposta | 20 |
b1. Originalità e innovazione della proposta progettuale (metodologia, organizzazione del gruppo di lavoro per la realizzazione delle azioni, innovazione della proposta progettuale) | 20 |
C. Qualità dei Soggetti proponenti | 10 |
c1. Esperienza pregressa nei specifici settori d’intervento richiesti dall’Avviso | 10 |
D. Ottimizzazione dei processi | 10 |
d1. Capacità di realizzare, nell’ambito dell’intervento, modelli progettuali replicabili e sostenibili su tutto il territorio nazionale | 10 |
E. Elementi finanziari e Cronoprogramma | 20 |
e1. Coerenza tra le attività descritte nella proposta progettuale e il Piano Finanziario | 8 |
e2. Coerenza della tempistica indicata rispetto alle attività progettuali | 5 |
e3. Congruità dei costi del Piano Finanziario | 7 |
TOTALE GENERALE | 100 |
Articolo 16 - Obblighi del Beneficiario
1. Il comune capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma, quale soggetto Beneficiario/destinatario assume i seguenti obblighi:
− adempiere in buona fede a quanto previsto e disciplinato dal presente Avviso, assicurando il rispetto dei principi di correttezza dell’azione amministrativa, quali economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, pari opportunità e non discriminazione;
− rispettare, in ogni fase all'attuazione dell'intervento, i principi e la normativa europea, nazionale e regionale in materia di evidenza pubblica, contabilità pubblica.
2. Il comune capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma, per l’attuazione di parte degli interventi può avvalersi di organismi di diritto privato e/o di personale esterno, previo espletamento di procedura pubblica di selezione per il conferimento degli incarichi che rispetti i principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione, concorrenza e parità di trattamento.
3. Il comune capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma ha inoltre l’obbligo di:
− concludere l’attività oggetto di finanziamento e raggiungere tutti gli obiettivi previsti e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dalla Convenzione;
− fornire le informazioni necessarie per il monitoraggio finanziario, procedurale periodico e per la sorveglianza delle iniziative finanziate secondo tempi e modalità definite dal Dipartimento;
− finalizzare le risorse finanziarie esclusivamente agli obiettivi previsti dall’Avviso, prevedendo il vincolo di finanziamento;
− rispettare le regole in materia di utilizzo del “logo” così come definite dal Dipartimento nella Convenzione e nel successivo articolo 25;
− attivare le iniziative di diffusione e disseminazione dei risultati conseguiti;
− rispettare ogni altro adempimento previsto nella Convenzione e nel Manuale di rendicontazione.
Articolo 17 - Competenze professionali
1. Il comune capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma, quale soggetto Beneficiario, per la realizzazione delle attività previste nel progetto, deve garantire risorse professionali in possesso di specifica competenza ed esperienza nell’ambito delle tematiche di riferimento del presente Avviso.
Articolo 18 - Avvio delle attività
1. L’avvio delle attività dovrà avvenire secondo i termini stabiliti nella Convenzione stipulata ai sensi del successivo articolo 19, comma 1, subordinato all’avvenuta registrazione da parte dei competenti Organi di Controllo, e nel rispetto del Cronoprogramma presentato dal soggetto proponente. In nessun caso saranno riconosciuti costi sostenuti prima dell’inizio attività.
Articolo 19 - Modalità di erogazione del finanziamento
1. A seguito della valutazione positiva del progetto, il Dipartimento per le politiche antidroga e il comune capoluogo di regione/provincia/provincia autonoma, quale soggetto Beneficiario/destinatario, stipulano una Convenzione in cui vengono definite le obbligazioni in capo alle parti.
2. Nella Convenzione saranno indicate le modalità di erogazione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di verifica dell’attuazione del progetto, nonché le modalità e condizioni di richiesta di eventuale proroga del termine per la conclusione delle attività.
3. Nella Convenzione saranno indicati, altresì, i dati relativi al conto corrente di tesoreria comunale individuato per l’accredito del finanziamento vincolato.
4. L’importo complessivo del finanziamento sarà suddiviso in n. 3 tranche, di cui la prima sarà erogata successivamente alla stipula e alla registrazione della Convenzione da parte degli Organi di Controllo.
Articolo 20 - Costi del progetto
1. Per essere considerati ammissibili i costi devono essere direttamente ed esclusivamente imputabili al progetto, secondo le modalità e i limiti definiti nel presente Avviso.
2. I costi devono essere:
− pertinenti e imputabili con certezza alle azioni realizzate;
− coerenti con il Piano Finanziario approvato;
− riferibili temporalmente al periodo di attuazione del progetto;
− corrispondenti a pagamenti effettuati (ai fini della rendicontazione);
− sostenuti e contabilizzati in conformità alle norme comunitarie, nazionali, fiscali e contabili.
3. Il Piano Finanziario della proposta progettuale deve prevedere le seguenti macrovoci di spesa:
Costi diretti
a) PERSONALE INTERNO;
b) PERSONALE ESTERNO;
c) SERVIZI ESTERNI;
d) MATERIALI E ATTREZZATURE - L’ammontare massimo dei costi relativi a questa macrovoce deve essere compreso tra il 30% ed il 40% del costo complessivo del progetto.
Costi indiretti
e) SPESE GENERALI - Questa tipologia di costi sono rendicontati in regime forfettario e l’ammontare massimo non deve superare il 5% del costo complessivo del progetto.
4. Nella fase di predisposizione del Piano Finanziario tutti i costi relativi alle citate macrovoci devono essere proporzionati alle distinte azioni progettate.
5. Non possono essere ammesse a rendicontazione le spese sostenute prima della sottoscrizione della Convenzione debitamente registrata dagli Organi di Controllo.
Articolo 21 - Revoca
1. Il Dipartimento per le politiche antidroga provvederà alla revoca in tutto o in parte del finanziamento, in caso di inadempimento (interruzione o modifica, senza la previa autorizzazione del Dipartimento medesimo, dell’esecuzione del progetto finanziato) e/o di irregolarità contabile, rilevata in sede di controllo della rendicontazione o emersa nel corso di eventuali controlli in itinere.
2. In tali ipotesi, saranno comunque riconosciuti al Beneficiario le spese eventualmente sostenute e gli impegni vincolanti assunti a fronte di attività già svolte alla data di comunicazione della revoca che non siano oggetto di contestazione.
Articolo 22 - Tutela della privacy
1. Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che l’attività summenzionata si realizzi nel rispetto della disciplina dettata dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al nuovo Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali.
Articolo 23 - Diritto di accesso e trattamento dati personali
1. Il diritto di accesso alla documentazione relativa alla procedura del presente Avviso viene esercitato ai sensi della vigente normativa in materia di accesso agli atti e ai documenti amministrativi della Pubblica Amministrazione, nonché di accesso civico.
2. Il trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, è assicurato nei termini indicati nell’allegato denominato “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” (Allegato 2).
Articolo 24 - Informazioni e quesiti
1. I soggetti interessati, per informazioni sulla procedura informatizzata, potranno contattare dal lunedì al giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 15.00, il numero 06 67796317 o, in alternativa, inviare email all’indirizzo xxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx indicando come oggetto “AVVISO INCIDENTALITÀ - Xxxxxxxxx supporto procedura informatizzata”.
2. I quesiti non concernenti la procedura informatizzata potranno essere inviati, esclusivamente tramite posta elettronica certificata, all’indirizzo xxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx, indicando come oggetto “AVVISO INCIDENTALITÀ” e inserendo l’articolo o gli articoli dell’Avviso sul quale si richiedono informazioni.
3. I quesiti non concernenti la procedura informatizzata, di cui al precedente comma 2, possono essere inviati non oltre 10 giorni antecedenti il termine ultimo previsto per la presentazione delle proposte progettuali.
4. Le risposte ai quesiti non concernenti la procedura informatizzata, di cui al precedente comma 3, saranno pubblicate nella sezione dedicata alle FAQ presente sulla pagina “Avvisi e Bandi” del sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Articolo 25 - Pubblicità
1. Il Dipartimento delle politiche antidroga assicura, per gli aspetti di competenza, il rispetto degli adempimenti in materia di informazione e pubblicità. Qualsiasi documento relativo alla realizzazione del progetto dovrà riportare, oltre al logo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga, la seguente dicitura: “Progetto finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche antidroga”.
Articolo 26 - Clausole finali
1. La presentazione della proposta progettuale, a valere sul presente Avviso, comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le clausole previste.
Articolo 27 - Responsabile del Procedimento
1. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n.241, il Responsabile del Procedimento è Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxx funzionario del Dipartimento per le politiche antidroga.
Articolo 28 - Modulistica
1. In allegato al presente Avviso è messa a disposizione tutta la modulistica necessaria alla predisposizione e presentazione delle proposte progettuali.
2. Tutti gli allegati, specificati in calce, sono parte integrante del presente Avviso.
3. Il presente Avviso e la seguente modulistica allegata sono pubblicati sul sito istituzionale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, sezione “Avvisi e Bandi”, nonché nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri xxx.xxxxxxx.xx.
− format A - Domanda di ammissione;
− format B - Delega del Sindaco pro tempore a rappresentare l'Ente;
− format C - Dichiarazione sostitutiva;
− format D - Dichiarazione di Impegno con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo/Commissariato di Governo;
− format E - Dichiarazione di Impegno con gli altri soggetti pubblici;
− format F - Scheda Progetto con Cronoprogramma e Piano Finanziario;
− Allegato 1 - LINEE GUIDA per la trasmissione delle proposte progettuali;
− Allegato 2 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI;
− Allegato 3 - DOCUMENTO METODOLOGICO di stima degli indicatori di realizzazione e di risultato.
Il Capo del Dipartimento Cons. Xxxxx Xxxxxxxx