Assicurazione collettiva in caso di decesso per clienti ipotecari di Credit Suisse (Svizzera) SA
Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)
Assicurazione collettiva in caso di decesso per clienti ipotecari di Credit Suisse (Svizzera) SA
17506IT – 2021-05 D (VB0005/1)
Edizione 05.2021
Indice
L’essenziale in breve 3 Parte B
B1 Obbligo di prestazione di AXA 6
B2 Esclusioni di prestazioni 6
B3 Obbligo di notifica e di collaborazione
A1 Requisiti per l’adesione al contratto delle persone aventi diritto 6
di assicurazione collettiva. 4
B4 Sanzioni in caso di violazione
A2 Revoca dell’adesione 4 dell’obbligo di notifica e di collaborazione 6
A4 Durata della copertura assicurativa 4 Parte C
A5 Disdetta e trasformazione dell’assicurazione 5 Guerra e disordini
C1 Servizio militare attivo senza operazioni di guerra 7
C2 Guerra od operazioni di carattere bellico
A8 Diritto applicabile e foro competente 5 con partecipazione della Svizzera 7
C3 Guerra od operazioni di carattere bellico senza partecipazione della Svizzera 7
C5 Decesso per infortunio a seguito
di accadimenti bellici o dirottamenti aerei 7
Siamo lieti di informarvi in merito al contenuto della vostra assicu- razione in caso di decesso (assicurazione di somme). Le informa- zioni dettagliate a riguardo possono essere consultate in queste Condizioni Generali di Assicurazione (CGA).
Chi è l’assicuratore?
L’assicuratore è AXA Vita SA, con sede in Xxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxxxx (di seguito indicata come «AXA»), In caso di prestazione le persone beneficiarie vantano un diritto di azione di- retta nei confronti di AXA.
Chi è lo stipulante?
Lo stipulante è Credit Suisse (Svizzera) SA, Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xx- rigo (di seguito indicato come «Credit Suisse»). Tra Credit Suisse e AXA è in essere un contratto di assicurazione collettiva a cui potete aderire.
Chi è assicurato?
L’assicurazione copre i clienti ipotecari di Credit Suisse con domici- lio in Svizzera che per ogni tranche ipotecaria hanno dichiarato la propria adesione al contratto di assicurazione collettiva e hanno ri- cevuto da Credit Suisse il relativo certificato di assicurazione.
Che cosa è assicurato e a chi AXA paga la prestazione assicurativa? In caso di morte di una persona assicurata nel corso della durata dell’assicurazione, AXA paga il capitale di decesso indicato nel certi- ficato di assicurazione a favore delle seguenti persone aventi diritto:
• il debitore ipotecario superstite; in sua mancanza
• il coniuge o il partner registrato; in sua mancanza
• gli eredi della persona assicurata.
Il pagamento viene effettuato sul conto presso Credit Suisse inte- stato alla persona avente diritto oppure sul conto ipotecario.
In che modo potete esercitare il diritto di revoca?
Avete la possibilità di recedere dalla vostra assicurazione fino a 14 giorni dopo l’adesione al contratto di assicurazione collettiva. Il termine è considerato rispettato se la revoca perviene per iscritto a mezzo posta o in formato elettronico (ad es. via e-mail) a Credit Suisse o ad AXA al più tardi l’ultimo giorno della finestra temporale utile. La revoca comporta l’annullamento dell’assicurazione con effetto retroattivo a partire dalla sua data di inizio.
Quando inizia e quando finisce la copertura assicurativa?
La durata della vostra assicurazione è indicata nel certificato di assi- curazione e corrisponde a quella della rispettiva tranche ipotecaria.
La copertura assicurativa decorre dalla data riportata nel certificato di assicurazione, a condizione che in tale momento i requisiti di adesione risultino adempiuti. La copertura si estingue anticipata- mente se recedete dall’assicurazione nel rispetto di un termine di preavviso di 30 giorni per fine mese, oppure se ad esempio uscite dal contratto di assicurazione collettiva per mancato pagamento dei premi o a seguito di estinzione del contratto ipotecario / della tranche ipotecaria, ovvero ancora a seguito di trasferimento del do- micilio all’estero. La copertura assicurativa può inoltre estinguersi in caso di risoluzione del contratto di assicurazione collettiva. Mag- giori dettagli a riguardo sono disponibili al punto A4 delle CGA.
Se trasferite il vostro domicilio all’estero è necessario darne comu- nicazione a Credit Suisse in modo tempestivo.
A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?
Il premio è indicato nel certificato di assicurazione e vi viene adde- bitato direttamente da parte di Credit Suisse.
Quali sono le principali limitazioni ed esclusioni di prestazione? La prestazione corrisposta a seguito della morte di una persona as- sicurata è limitata a un importo massimo di CHF 1 000 000 per tut- te le assicurazioni in caso di decesso stipulate presso AXA.
In particolare, AXA non eroga prestazioni
• se il decesso si verifica a seguito di disturbi pregressi (in partico- lare malattie o conseguenze di infortuni) che erano o sarebbero dovuti essere già noti alla persona assicurata al momento della sua adesione al contratto di assicurazione collettiva;
• in caso di suicidio durante i primi tre anni dell’assicurazione.
Informazioni dettagliate a riguardo sono disponibili al punto B2 delle CGA.
Quando e dove deve essere notificato un decesso?
In caso di decesso di una persona assicurata è necessario darne tempestivamente comunicazione a Credit Suisse.
Come si recede dall’assicurazione?
Potete disdire la vostra assicurazione nel rispetto di un termine di preavviso di 30 giorni per fine mese per iscritto a mezzo posta o in altra forma testuale (ad es. via e-mail) all’attenzione di Credit Suisse o di AXA.
Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?
AXA utilizza e protegge i vostri dati in conformità con le disposizio- ni di legge applicabili. Maggiori informazioni a riguardo sono di- sponibili all’indirizzo XXX.xx/xxxxxxxxxx-xxx-xxxx.
Condizioni di assicurazione
Parte A
Copertura assicurativa
Le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) regolamen- A3 Prestazione assicurata
xxxx i dettagli della vostra assicurazione in caso di decesso.
La prestazione corrisposta a seguito della morte di una
L’assicuratore è AXA Vita SA, General Guisan-Strasse 40, 8400 Win- terthur (di seguito indicata come «AXA»). La base della vostra assi- curazione in caso di decesso è costituita da un contratto di assicu- razione collettiva stipulato tra AXA e Credit Suisse (Svizzera) SA, Xxxxxxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx (di seguito indicato come «Credit Suisse»). La vostra adesione a tale contratto di assicurazione col- lettiva avviene in veste di persona assicurata. Il diritto alla copertu- ra assicurativa in caso di prestazione sussiste esclusivamente nei confronti di AXA.
A1 Requisiti per l’adesione
al contratto di assicurazione collettiva.
Per ogni tranche ipotecaria potete aderire al contratto di assicurazione collettiva se
• avete un’età compresa tra 18 e 60 anni nel momento dell’adesione,
• avete il vostro domicilio in Svizzera, e A4
persona assicurata è limitata a un importo massimo di CHF 1 000 000 per tutte le assicurazioni in caso di deces- so stipulate presso AXA.
In caso di morte di una persona assicurata nel corso del- la durata dell’assicurazione, AXA paga il capitale di de- cesso indicato nel certificato di assicurazione a favore delle seguenti persone aventi diritto:
• il debitore ipotecario superstite; in sua mancanza
• il coniuge o il partner registrato; in sua mancanza
• gli eredi della persona assicurata.
Il pagamento viene effettuato sul conto presso Credit Suisse intestato alla persona avente diritto oppure sul conto ipotecario.
Le persone aventi diritto non possono essere modificate.
Durata della copertura assicurativa
• avete stipulato un contratto ipotecario con Credit Suisse.
La durata della copertura assicurativa è indicata sul cer-
Se il vostro contratto ipotecario è costituito da più tranche, l’adesione avviene separatamente per ognuna di esse.
Se trasferite il vostro domicilio all’estero è necessario dar- ne comunicazione a Credit Suisse in modo tempestivo.
A2 Revoca dell’adesione
Avete la possibilità di recedere dall’assicurazione fino a 14 giorni dopo l’adesione al contratto di assicurazione collettiva. Il termine è considerato rispettato se la revoca perviene per iscritto a mezzo posta o in formato elettro- nico (ad es. via e-mail) a Credit Suisse o ad AXA al più tar- di l’ultimo giorno della finestra temporale utile. La revo- ca comporta l’annullamento dell’assicurazione con effetto retroattivo a partire dalla sua data di inizio.
tificato di assicurazione e corrisponde alla durata della
rispettiva tranche ipotecaria.
La copertura assicurativa decorre dalla data riportata nel certificato di assicurazione, a condizione che in tale mo- mento i requisiti di adesione risultino adempiuti.
La copertura assicurativa si estingue alla data indicata nel certificato di assicurazione e si conclude in via antici- pata nei seguenti casi:
• il giorno in cui il contratto ipotecario termina anticipa- tamente;
• il giorno in cui la tranche ipotecaria termina anticipa- tamente;
• l’ultimo giorno del termine di 14 giorni imposto in ca- so di mancato pagamento puntuale del premio nono- stante l’invio di una diffida;
• il giorno in cui trasferite il vostro domicilio dalla Sviz- zera all’estero;
• con la scadenza del termine di disdetta, se recedete dall’assicurazione nel rispetto di un termine di preav- viso di 30 giorni per fine mese.
Inoltre, la copertura assicurativa termina in caso di risolu- zione del contratto di assicurazione collettiva tra il Credit Suisse e AXA, al più tardi 2 anni dopo la sua risoluzione.
A5 Disdetta e trasformazione dell’assicurazione A7 Protezione dei dati
Potete disdire la vostra assicurazione nel rispetto di un AXA utilizza e protegge i vostri dati in conformità con le termine di preavviso di 30 giorni per fine mese per iscrit- disposizioni di legge applicabili. Maggiori informazioni a to a mezzo posta o in altra forma testuale (ad es. via riguardo sono disponibili all’indirizzo
e-mail) all’attenzione di Credit Suisse o di AXA. XXX.xx/xxxxxxxxxx-xxx-xxxx.
Lei può trasformare la sua assicurazione in un’assicura-
zione senza obbligo di pagamento dei premi con presta- A8 Diritto applicabile e foro competente
zioni ridotte. Il presupposto per una trasformazione è
che lei sottoponga un’apposita richiesta finché sussiste
la copertura assicurativa.
A6 Premi
Il premio e la relativa scadenza sono indicati nel certifi- cato di assicurazione. L’importo vi viene addebitato di- rettamente da parte di Credit Suisse.
Se il premio non viene pagato puntualmente entro la da- ta di scadenza, Credit Suisse ha il diritto di sollecitarvi per iscritto, sotto comminatoria delle conseguenze della mora a vostro carico, a effettuare il pagamento entro
14 giorni calcolati dall’invio della diffida. Qualora nono- stante la diffida il premio non venga pagato nei termini previsti, la copertura assicurativa si estingue una volta scaduti i 14 giorni.
In caso di risoluzione anticipata dell’assicurazione, il pre- mio resta dovuto fino all’ultimo giorno della copertura assicurativa. In caso di morte della persona assicurata, il premio resta dovuto fino al giorno del decesso. Un even- tuale rimborso del premio viene effettuato da parte di Credit Suisse.
Il contratto di assicurazione collettiva sottostà al diritto svizzero. In caso di controversie tra voi in quanto perso- na assicurata e AXA sono competenti esclusivamente i tribunali ordinari svizzeri.
Caso di prestazione
B1 Obbligo di prestazione di AXA B3 Obbligo di notifica e di collaborazione
delle persone aventi diritto
AXA paga il capitale di decesso assicurato nel momento
in cui ha ricevuto e verificato tutta la documentazione
necessaria e ha riconosciuto il diritto alle prestazioni.
B2 Esclusioni di prestazioni
AXA non eroga alcuna prestazione se il decesso si verifica a seguito di:
• disturbi pregressi (in particolare malattie o infortuni) che erano o sarebbero dovuti essere già noti alla per- sona assicurata al momento della sua adesione al con- tratto di assicurazione collettiva;
• suicidio durante i primi tre anni dell’assicurazione;
• atti intenzionali della persona assicurata, comprese le conseguenze di una dipendenza dall’alcol grave o cro- nica o le conseguenze di abuso di sostanze stupefa- centi o farmaci;
• partecipazione professionale a giochi sportivi, scom- messe, corse e competizioni sportive di qualsiasi tipo;
• volo a bordo di un aeromobile, tranne che come pas- seggero pagante o membro dell’equipaggio su una tratta prestabilita in un aereo commerciale omologa- to;
• esercizio delle seguenti attività: esibizioni acrobatiche, tentativi di record o competizioni in relazione a sport aerei di ogni genere nonché volo con prototipi, voli test, lanci con paracaduti non riconosciuti, deltaplano, paracadute ascensionale (parasailing) o parapendio;
• risse a cui la persona assicurata partecipa attivamen- te, tranne che in casi di legittima difesa/autodifesa o di soccorso a favore di un’altra persona o nell’esercizio di un dovere professionale riconosciuto;
• prestazione di servizio militare o di tipo analogo; sono esclusi i servizi svolti per conto della Confederazione svizzera (cfr. Parte C delle presenti CGA);
• atti di natura terroristica commessi usando, diretta- mente o indirettamente, qualsiasi tipo di materiale ra- dioattivo, chimico, batteriologico o virale;
• eventi bellici ai sensi della sezione C5 delle presenti CGA.
B4
In caso di decesso di una persona assicurata è necessario darne tempestivamente comunicazione a Credit Suisse.
Nell’ambito della verifica della prestazione, AXA ha facol- tà di esigere tutti i documenti giustificativi e gli elementi probatori ritenuti necessari per tale esame (compresa la concessione del diritto di consultare gli atti per verificare se la persona assicurata soddisfaceva le condizioni di ac- cettazione al momento dell’adesione all’assicurazione). In particolare, tale documentazione è costituita da:
• un atto ufficiale di morte;
• un certificato medico che menzioni la causa del deces- so, l’inizio e l’andamento della malattia o della lesione fisica che ha portato al decesso;
• in caso di incidente: una copia del verbale di polizia
(ove disponibile);
• ogni altro elemento probatorio considerato necessario dall’assicuratore.
Tutti i documenti inviati devono essere redatti in italia- no, tedesco, francese o inglese. I costi connessi alla sud- detta documentazione sono a carico delle persone aven- ti diritto.
AXA è autorizzata dalla persona assicurata a richiedere a titolo aggiuntivo a proprie spese ulteriori informazioni per l’accertamento dell’obbligo di prestazione, segnata- mente presso altre società AXA, altri istituti di assicura- zione e uffici pubblici, nonché medici, terapisti, cliniche, istituti di cura, datori di lavoro, casse pensione e casse malati, istituti di previdenza e di libero passaggio, casse di compensazione, Assicurazione federale per l’invalidità così come altre persone e istanze che dispongono di in- formazioni utili. Con la propria adesione al contratto di assicurazione collettiva, la persona assicurata esonera tutti i predetti depositari di informazioni dall’obbligo di riservatezza anche dopo il suo decesso, nella misura in cui ciò risulti necessario ai fini dell’accertamento dell’ob- bligo di prestazione.
Dietro richiesta, le persone aventi diritto devono soste- nere AXA nella raccolta di elementi utili presso i deposi- tari di informazioni di cui sopra.
Sanzioni in caso di violazione
dell’obbligo di notifica e di collaborazione
Fino al momento in cui gli obblighi di notifica e di colla- borazione non risultano adempiuti, AXA non è tenuta a erogare prestazioni. AXA può ridurre la prestazione assi- curativa ovvero, in casi particolarmente gravi, può rifiu- tarne integralmente l’erogazione se, nonostante solleci- tazione scritta e sotto comminatoria delle conseguenze, le persone aventi diritto non adempiono in maniera col- posa agli obblighi menzionati.
Guerra e disordini
Le disposizioni riportate alle sezioni C1–C4 si applicano per tutte le C3 Guerra od operazioni di carattere bellico
compagnie di assicurazione sulla vita operanti in Svizzera. senza partecipazione della Svizzera
C1 | Servizio militare attivo senza operazioni di guerra Il servizio militare attivo per difendere la neutralità sviz- zera come pure quello prestato per mantenere la tran- quillità o l’ordine interno del Paese – senza che, sia nell’uno sia nell’altro caso, intervengano operazioni di guerra – è considerato come servizio militare in tempo di pace e, come tale, è compreso nell’assicurazione nell’ambito delle condizioni di assicurazione. | operazioni di carattere bellico senza che la Svizzera ne sia coinvolta, e se essa muore durante tale conflitto o en- tro sei mesi a datare dalla conclusione della pace o dalla fine delle ostilità, la Compagnia è tenuta a corrispondere la riserva matematica calcolata al giorno del decesso, tuttavia fino a concorrenza della prestazione assicurata in caso di decesso. C4 Riserva di modifica |
C2 C2.1 | Guerra od operazioni di carattere bellico con partecipazione della Svizzera La contribuzione di guerra Se la Svizzera entra in guerra o si trova coinvolta in ope- razioni di carattere bellico, a partire dall’inizio delle osti- lità è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine del conflitto, a prescindere dal fatto che la persona assicurata prenda parte o meno alla guer- ra, oppure che soggiorni in Svizzera o all’estero. Tale con- | La Compagnia si riserva il diritto di modificare, di comu- ne accordo con l’autorità svizzera di vigilanza, le sezioni da D1 a D3 e di applicare tali modifiche anche alla pre- sente assicurazione. Sono inoltre espressamente fatte salve le disposizioni legali e delle autorità emanate in re- lazione a una guerra. C5 Decesso per infortunio a seguito di accadimenti bellici o dirottamenti aerei
|
Se la persona assicurata prende parte a una guerra o a
tribuzione serve a coprire le perdite derivanti diretta- mente o indirettamente dalla guerra, nella misura in cui riguardino le assicurazioni alle quali siano applicabili le presenti condizioni. La Compagnia, di comune accordo con l’autorità svizzera di vigilanza, valuta queste perdite di guerra e i fondi di copertura disponibili, fissa la contri- buzione di guerra e determina la possibilità di ammorta- mento, eventualmente mediante riduzione delle presta- zioni assicurative.
C2.2 Differimento delle prestazioni
Qualora delle prestazioni dovute dall’assicurazione giun- gano a scadenza prima che sia stata fissata la contribu- zione di guerra, la Compagnia ha il diritto di differire par- zialmente il pagamento delle stesse per un periodo massimo di un anno dalla fine della guerra. L’ammontare della prestazione differita e il tasso d’interesse ad essa applicabile vengono fissati dalla Compagnia, di comune accordo con l’autorità svizzera di vigilanza.
C2.3 Inizio e fine della guerra
Il giorno d’inizio e quello della fine della guerra ai sensi delle precedenti disposizioni vengono fissati dall’autori- tà svizzera di vigilanza.
In caso di decesso dovuto a un incidente, la copertura assicurativa non è operante se tale episodio ai danni del- la persona assicurata si è verificato a seguito di avveni- menti bellici (guerra, guerra civile, rivoluzione, insurre- zione o disordini interni). Se la persona assicurata viene sorpresa durante un soggiorno temporaneo all’estero dallo scoppio di operazioni di guerra in cui essa non è coinvolta attivamente, la copertura assicurativa cessa soltanto dopo 14 giorni dal momento in cui gli avveni- menti si sono manifestati per la prima volta.
Se la persona assicurata è vittima di un dirottamento ae- reo, AXA paga integralmente le prestazioni anche laddo- ve l’aereo sia stato dirottato in un paese coinvolto in av- venimenti bellici. AXA non corrisponde alcuna prestazione se la persona assicurata è vittima di un dirot- tamento aereo avvenuto dopo più di 48 ore dallo scop- pio di una guerra
• in cui sia coinvolta la Svizzera o un suo paese limitrofo;
• in cui siano coinvolti, uno contro l’altro, il Regno Unito, la Federazione Russa, gli Stati Uniti o la Repubblica Popolare Cinese, oppure uno di questi paesi e uno sta- to europeo.
AXA
Xxxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxxx 00
Casella postale 300
8401 Winterthur
AXA Vita SA
xxXXX.xx (portale clienti)