Rep. n.
Rep. n.
Accordo quadro per l’affidamento di alcuni servizi per l’espletamento delle procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze degli uffici dell’Agenzia nel triennio 2016-2018
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno in Roma, presso la sede della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo dell’Agenzia delle Entrate, alla Via Giorgione, 159, innanzi a me,
, Ufficiale Rogante dell’Agenzia delle Entrate, senza assistenza dei testimoni per concorde rinunzia fattane dai comparenti, me consenziente, sono presenti i signori:
- , nato a il ,
domiciliato per la carica ove sopra, il quale interviene in rappresentanza dell’Agenzia delle Entrate (di seguito, per brevità, anche “Agenzia”, “Committente” o “Amministrazione”), con sede legale in Roma, alla Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d, codice fiscale e partita Iva 06363391001;
e
- , nato a _ il
, domiciliato per la carica ove appresso, in
qualità di della società
(di seguito, per brevità, “Appaltatore”, “Fornitore” o “Società”), con sede legale in , alla
Via/Piazza _ _; partita IVA:
; codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese: _ , matricola INPS
, matricola INAIL ,
P.A.T. n. _, aggiudicatario dell’appalto per l’affidamento di alcuni servizi per l’espletamento delle procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze degli uffici dell’Agenzia nel triennio 2016-2018. Al presente atto pubblico, redatto con procedure informatiche così come previsto dall’art. 11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, come sostituito dal D.L. n.179 del 2012, si applicano le disposizioni della Legge n. 89/1913 (Legge notarile) e quelle successivamente emanate in attuazione della stessa.
I signori sopra costituiti, dei quali sono certa di identità personale, qualifica e poteri di firma, e verificata, altresì, la validità dei rispettivi certificati di firma, convengono e stipulano mediante strumenti informatici quanto segue.
Premessa
- Con determina n. 1877/2016, l’Agenzia ha avviato una procedura aperta per l’affidamento di alcuni servizi per l’espletamento delle procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze degli uffici dell’Agenzia nel triennio 2016-2018, ai sensi del combinato disposto degli artt. 55 e 59, comma 4, del D.lgs. 163/2006;
- all’esito della procedura di gara l’offerta presentata dalla Società
è risultata quella economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri fissati nel Disciplinare di gara;
- con provvedimento prot. / _ del _ , l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore del Fornitore;
- a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11 del D.lgs.
n. 163/2006, l’aggiudicazione definitiva ha acquisito efficacia;
- è decorso il termine per la stipula del presente Accordo quadro (di seguito, anche “Contratto”), di cui al comma 10 dell’art. 11, D.lgs. n. 163/2006;
- la Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; anche in tal sede, in particolare, conviene che nell’ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione dalla Società nei confronti dell’Agenzia, atteso che in nessun caso l’Accordo quadro garantisce al Fornitore l’erogazione di quantità minime, o comunque predeterminate, del servizio di cui all’oggetto contrattuale;
- negli ordinativi di servizio emessi per ciascuna procedura concorsuale, l’Agenzia determinerà dettagliatamente le prestazioni da eseguire, nei limiti stabiliti nel Contratto. Resta inteso che nel corso della durata del presente accordo l’Agenzia potrà decidere di emettere uno o più ordinativi di servizio in
ragione del proprio fabbisogno e fino a concorrenza dell’importo massimale, ovvero di non inviarne alcuno.
Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni
1.1 Le premesse, gli avvisi resi dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 163/2006 e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:
• Allegato “A” - Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
per brevità anche Capitolato;
• Allegato “B” - Offerta tecnica dell’Appaltatore;
• Allegato “C” - Offerta economica dell’Appaltatore.
1.2 In caso di contrasto tra le prescrizioni del presente accordo e quelle contenute negli allegati indicati nel punto 1.1 sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:
• Offerta dell’Appaltatore;
• Accordo quadro;
• Avvisi resi dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 163/2006;
• Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.
1.3 Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sottoindicati viene attribuito il seguente significato:
• ACCORDO QUADRO (o “Contratto”):
L’Accordo quadro disciplina le condizioni generali, le modalità e i termini del servizio oggetto dell’appalto, cui sarà data effettiva attuazione -fino al raggiungimento del massimale- mediante successivi ordinativi di servizio emessi dal competente ufficio
dell’Agenzia.
• ORDINATIVO DI SERVIZIO:
con gli ordinativi di servizio emessi dai competenti uffici dell’Agenzia, e inviati anche tramite semplice e-mail all’appaltatore, la Committente provvederà a richiedere, in relazione alle singole procedure selettive, l’attivazione dei servizi di cui al successivo art. 2 (di tutti o solo di alcuni di essi), indicando dettagliatamente le prestazioni da eseguire, il luogo di esecuzione, le relative quantità e l’importo della fornitura richiesta, nel limite dell’importo massimale pari ad € 2.500.000,00 oltre IVA.
• CONTRAENTE/COMMITTENTE:
Agenzia delle Entrate
• APPALTATORE/FORNITORE/SOCIETA’:
Affidatario dell’appalto avente ad oggetto i servizi di cui al successivo articolo 2.
Art. 2 - Oggetto
2.1 Il presente accordo quadro ha ad oggetto l’erogazione di alcuni servizi propedeutici all’espletamento delle procedure selettive per l’assunzione a tempo indeterminato di personale per le esigenze degli uffici dell’Agenzia nel triennio 2016-2018.
2.2 Tali servizi constano delle attività di seguito elencate, definite singolarmente e dettagliatamente nel Capitolato descrittivo e prestazionale:
a. servizio telematico di acquisizione on line delle domande di partecipazione alle diverse procedure selettive;
b. assistenza ai candidati per l’inserimento dei dati e della domanda di partecipazione (cd. help desk);
c. progettazione delle prove d’esame attitudinali e tecnico- professionali;
d. stampa dei questionari d’esame;
e. attività per lo svolgimento della prova oggettiva attitudinale e della prova oggettiva tecnico-professionale;
f. lettura automatizzata e attività connesse;
g. servizio telematico di accesso on line agli atti concorsuali.
2.3 Le attività di cui sopra dovranno essere garantite per tutti i concorsi banditi dall’Agenzia nel triennio di riferimento nonché in relazione ad eventuali prove selettive che dovranno essere effettuare in seguito a provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria.
2.4 I servizi dovranno essere prestati con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Contratto, nel Capitolato, nella dichiarazione di offerta tecnica ed economica, che vengono integralmente recepiti.
2.5 Con ordinativi di servizio emessi dal competente ufficio dell’Agenzia, e inviati all’appaltatore anche tramite e-mail, l’Agenzia, in relazione a ciascun concorso, potrà richiedere l’erogazione di uno o più servizi, sino alla concorrenza dell’importo massimo dell’appalto pari a € 2.500.000,00, oltre IVA, comprensivo di un eventuale aumento delle quantità fino a concorrenza del 20% dell’importo contrattuale (cd. aumento del sesto quinto); facoltà, quest’ultima, che l’Agenzia, nel periodo di efficacia del presente
accordo, si riserva di esercitare ai sensi del X.X. 0000/0000 (xxx. 11) e che l’appaltatore è tenuto ad accettare senza riserva o eccezione alcuna.
2.6 Resta inteso che l’Agenzia non ha l’obbligo di attivare i servizi né di utilizzare per intero il massimale sopraindicato, per cui i quantitativi richiesti con gli ordinativi di servizio saranno correlati esclusivamente al reale fabbisogno dell’Amministrazione. Pertanto, nell’ipotesi di mancata utilizzazione del massimale indicato nel Contratto nulla potrà essere preteso a qualsiasi titolo, diritto o ragione, dalla Società nei confronti dell’Agenzia, atteso che in nessun caso l’Accordo quadro garantisce al Fornitore l’erogazione di quantità minime, o comunque predeterminate, dei servizi di cui all’oggetto contrattuale.
2.7 La stipula dell’Accordo quadro non comporta di per sé alcun obbligo di fornitura, atteso che la società dovrà attivarsi per fornire le prestazioni, nei tempi e secondo le modalità concordate, solo a seguito del ricevimento degli ordinativi di servizio da parte dell’Agenzia.
Art. 3 - Durata del contratto e recesso
3.1 Il presente Accordo quadro ha durata triennale decorrente dalla stipula e fino al raggiungimento del massimale di € 2.500.000,00 (IVA esclusa).
3.2 Il raggiungimento anticipato del suddetto massimale sarà causa di risoluzione automatica del contratto.
3.3 L’Agenzia avrà facoltà di recedere dall’Accordo quadro,
interamente o parzialmente, qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto vengano attivate convenzioni Consip che prevedano condizioni più favorevoli per l’Amministrazione.
Coerentemente con il comma 508 dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), l’Agenzia si riserva la facoltà di non stipulare il contratto qualora il prezzo di aggiudicazione sia superiore a quello derivante dall’applicazione dei prezzi di riferimento indicati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ai sensi dell’art. 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 ai sensi dell’art. 11 del D.lgs. 163/2006.
3.4 Resta salvo il diritto dell’Agenzia di recedere insindacabilmente ed in ogni tempo, interamente o parzialmente, decorso il primo anno, con un preavviso di trenta giorni, fermo restando il pagamento delle prestazioni definite sulla base dei singoli ordinativi di servizio e già eseguite.
Art. 4 – Modalità e termini di esecuzione del servizio
4.1 Inviati gli ordinativi di servizio da parte dell’Agenzia, anche tramite semplice e-mail dell’ufficio competente, i servizi attivati dovranno essere resi dalla Società secondo le modalità e nel rispetto delle tempistiche indicate nel Capitolato, nell’offerta, tecnica ed economica, e nel Disciplinare di gara, che si intendono completamente recepiti nel presente Contratto.
4.2 Negli ordinativi di servizio saranno specificate altresì le sedi e gli indirizzi presso cui dovranno essere resi i servizi (es. indirizzi presso cui dovrà essere consegnato il materiale etc.).
4.4 In caso di inadempimento/i rispetto alle modalità e alle tempistiche di esecuzione così come definite nel presente articolo, troveranno applicazione le penali di cui al successivo art. 12.
Art. 5 - Personale di servizio
5.1 Il personale incaricato dalla Società dovrà essere di elevata professionalità e comprovata capacità tecnica. In particolare, durante le operazioni di correzione degli elaborati la società dovrà garantire la presenza di un numero congruo di personale specializzato nelle operazioni di lettura automatizzata e nell’attività di inserimento dati.
5.2 La Società garantisce la corretta e tempestiva esecuzione delle obbligazioni contrattuali, rispondendo di eventuali danni o inadempienze, anche verso terzi, commessi dal personale utilizzato.
Art. 6 – Responsabile del servizio
6.1 La Società individua un Responsabile del servizio - nonché, in caso di indisponibilità dello stesso, un sostituto - che curerà direttamente i rapporti con il competente Ufficio dell’Agenzia per tutto ciò che riguarda la gestione delle procedure concorsuali e con il quale saranno concordate le modalità di esecuzione di tutte le prestazioni conformemente a quanto stabilito nel Capitolato.
6.2 A tal fine la Società nomina il/la Dott. _ NON COMPILARE quale Responsabile del servizio e il dott. NON COMPILARE quale sostituto Responsabile del servizio.
6.3 Il Responsabile suddetto dovrà essere sempre reperibile durante l’espletamento delle prove, la correzione degli elaborati e tutte le attività connesse al concorso, anche se queste ultime dovessero essere svolte al di fuori del normale orario di servizio.
6.4 La nomina di altro responsabile sarà consentita solo previo consenso scritto dell’Agenzia.
Art. 7 – Ulteriori obbligazioni dell’Appaltatore
7.1 La Società, su richiesta dell’Agenzia, si impegna a fornire un elenco contenente i nominativi del personale a qualsiasi titolo impiegato nell’appalto, impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di personale e a mantenere costantemente aggiornato tale elenco.
7.2 La Società si obbliga a rispettare i più elevati standard qualitativi e di sicurezza in conformità a quanto specificato nel Capitolato, anche con riferimento alle attività di monitoraggio, ai report della lavorazione e alla verifica dell’idoneità delle apparecchiature e dei software utilizzati.
Art. 8 – Cauzione e Responsabilità civile
8.1 A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha prestato, secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara, una cauzione definitiva per un importo pari a
€ NON COMPILARE rilasciata da NON COMPILARE
8.2 In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali l’Agenzia si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla
cauzione definitiva, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori eventuali danni subiti.
8.3 Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, il Fornitore dovrà provvedere immediatamente al reintegro.
8.4 La Società terrà indenne la Committente da qualsiasi danno possa derivare alla stessa, ivi compreso il danno all’immagine, o a terzi in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili.
8.5 Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e a risarcire l’Agenzia per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.
Art. 9 – Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione
9.1 I corrispettivi dovuti alla Società per le prestazioni indicate negli ordinativi di servizio sono calcolati applicando i prezzi offerti dalla Società nella dichiarazione di offerta economica, che si intende qui integralmente recepita.
9.2 I suddetti prezzi resteranno invariati per tutta la durata del contratto.
9.3 I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall’Agenzia previa presentazione di regolari fatture.
9.4 L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione
del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Fornitore, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente contratto.
9.5 Il Fornitore si impegna a fornire un indirizzo di posta elettronica attivo al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del contratto.
9.6 Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx, Xxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, 000 c/d – 00145 – Roma – CF e P. IVA 06363391001 e spedite all'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 marzo 2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire al Sistema di Interscambio il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione.
9.7 In caso di applicazione delle penali di cui al successivo art. 12 sarà facoltà della Committente compensare il debito corrispondente con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.
9.8 Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9 ottobre
2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9 novembre 2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente.
9.9 Il fornitore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia.
9.10 Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese.
9.11 La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Bando di gara, nel Disciplinare di gara e nel Capitolato.
9.12 L’esecuzione delle prestazioni, e i relativi prezzi offerti in sede di gara, si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale nonché ad eventuali spese di trasporto e consegna delle strumentazioni e del materiale necessari all’erogazione dei servizi.
9.13 In caso di inadempimento da parte del Fornitore, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art.
1456 c.c.
Art. 10 – Obblighi nei confronti del personale utilizzato
10.1 La Società si impegna ad ottemperare nei confronti del personale impiegato a qualsiasi titolo nell’esecuzione dell’appalto a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia assistenziale, previdenziale e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni normative e/o regolamentari, inclusi i contratti collettivi, le circolari e gli atti amministrativi, manlevando la Committente da ogni responsabilità in merito.
10.2 La Società si obbliga alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto, in quanto applicabili.
10.3 La Committente non avrà alcun potere direttivo, disciplinare e di controllo sulle risorse umane dedicate all’esecuzione delle prestazioni, limitandosi a fornire all’Appaltatore direttive di massima per il raggiungimento del miglior risultato operativo. Resta inteso, quindi, che il Fornitore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva delle suddette risorse e, pertanto, si impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto.
10.4 La Committente potrà, in ogni caso, richiedere l’allontanamento di quelle risorse che non dovessero tenere un
comportamento decoroso in linea con i regolamenti della Committente medesima e/o dovessero non rispettare le diposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Il Fornitore dovrà provvedere all’immediata sostituzione delle risorse allontanate.
10.5 In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 11 - Controlli e verifiche
11.1 L’Agenzia si riserva di effettuare in qualsiasi momento controlli sulla rispondenza del servizio alle condizioni del Capitolato ed alle pattuizioni contrattuali.
11.2 Si applica, in ogni caso, l’art. 313 del D.P.R. 207/2010 sulla verifica di conformità in corso di esecuzione.
11.3 Qualora, da verifiche e accertamenti effettuati dall’Agenzia durante l’esecuzione delle prestazioni, emergesse la mancata ottemperanza alle prescrizioni e alle indicazioni contenute nel Capitolato, nel presente Accordo o negli ordinativi di servizio, l’Agenzia concederà un congruo termine alla Società per conformarsi alle dette prescrizioni e indicazioni, pena la facoltà, per l’Agenzia, di risolvere parzialmente o totalmente il contratto con incameramento della cauzione definitiva e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
Art. 12 – Penali ed esecuzione in danno
12.1 Laddove si verifichino inadempienze contrattuali, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere delle penali nei casi, secondo gli importi e le modalità di seguito indicati.
12.2 L’Agenzia ha la facoltà di applicare le penali nei casi sotto indicati:
a) ritardo rispetto ai termini di esecuzione:
l’Amministrazione si riserva, in caso di mancato rispetto della tempistica nell’erogazione dei servizi, di applicare per ogni ora o frazione di ora una penale pari all’1/24 per mille dell’ammontare netto delle prestazioni richieste con i singoli ordinativi di servizio, conformemente al combinato disposto degli articoli 298 e 145, comma 3, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua il servizio in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui al presente Accordo quadro, al Capitolato speciale ed ai relativi ordinativi di servizio. In tal caso l’Agenzia applicherà al Fornitore le penali sino alla data in cui il servizio inizierà/tornerà ad essere espletato in modo effettivamente conforme a quanto prescritto negli atti summenzionati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subìto.
b) non correttezza nell’esecuzione delle prestazioni
Qualsiasi difformità nell’esecuzione delle prestazioni rispetto alle modalità e alle condizioni prescritte nel Capitolato, nel presente accordo quadro e negli ordinativi di servizio, potrà dare luogo all’applicazione di una penale pari all’uno per mille dell’importo
netto contrattuale delle prestazioni richieste con i singoli ordinativi di servizio, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.
12.3 Con riferimento a tutte le fattispecie di cui al presente articolo, nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno, ovvero nell’ipotesi in cui l’ammontare delle penali dovesse superare il 10% dell’importo massimale del presente Accordo quadro, l’Agenzia avrà la facoltà di risolvere unilateralmente il presente Contratto mediante semplice comunicazione scritta trasmessa via pec, con possibilità di ricorrere all’esecuzione in danno della Società presso altri fornitori e di essere indennizzata per le maggiori spese sostenute, oltre il risarcimento del danno.
12.4 Le penali saranno applicabili anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi, senza che alcuna eccezione possa essere sollevata dalla Società.
12.5 L’Agenzia potrà procedere a compensare gli eventuali crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo con gli importi dovuti alla Società, ove non intenda avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 8.
Art. 13 – Risoluzione del contratto
13.1 Ai sensi dell’art. 1456 c.c. la Committente ha facoltà di risolvere, anche parzialmente, in ogni momento il presente Accordo quadro e/o di annullare gli ordinativi di servizio già lanciati qualora accerti l’incapacità della Società Fornitrice di eseguire le prestazioni o una evidente negligenza nell’eseguirle. In tal caso spetteranno al RTI unicamente i corrispettivi per la parte di servizio fino ad allora
correttamente svolto.
13.2 La Committente potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto, ex art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione scritta, anche nei seguenti casi:
a) frode e grave negligenza nell’esecuzione delle prestazioni;
b) stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto;
c) manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) sospensione nell’esecuzione dell’appalto da parte della Società senza giustificato motivo;
f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
g) mancato rispetto dell’obbligo di effettuare tutte le transazioni relative all’esecuzione del presente contratto attraverso l’utilizzo dei conti correnti dedicati accesi presso le banche o la società Poste Italiane SpA, così come previsto dalla legge 136 del 13 agosto 2010;
h) emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte e contributi o comunque perdita dei requisiti di accesso alle pubbliche gare di cui all’art. 38 D.lgs. 163/06;
i) annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione
della procedura di gara.
13.3 Con la risoluzione del contratto, sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi l’appalto, o la parte rimanente delle prestazioni, in danno dell’impresa inadempiente. L’affidamento a terzi verrà notificato all’impresa inadempiente per iscritto, anche a mezzo fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione delle prestazioni affidate e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dalla Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti della Committente sui beni della Società. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Società inadempiente.
13.4 L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
Art. 14 - Subappalto
(da inserire nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)
14.1 È fatto divieto alla Società di ricorrere al subappalto. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Oppure
(da inserire nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di offerta)
Essendo stato dichiarato in sede di gara, è consentito subappaltare le seguenti attività fino
alla concorrenza del 30% del valore dell’appalto, nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 118 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’impresa subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore. Resta inoltre inteso che le somme versate all’impresa subappaltatrice andranno a compensazione delle somme dovute all’appaltatore.
Art. 15 – Divieto di cessione del contratto
15.1 È fatto divieto di cedere il presente accordo. In caso di inosservanza di tale obbligo, l’Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, ha facoltà di risolvere immediatamente l’accordo e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno della Società.
Art. 16 – Cessione del credito
16.1 Ai sensi dell’art. 117 del D.lgs. 163/06 è ammessa la cessione dei crediti maturati dalla Società nei confronti dell’Agenzia a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a condizione che: a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
e che lo stesso, in originale o in copia autenticata, venga notificato all’Agenzia; b) l’Agenzia non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa; c) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
16.2 In caso di notificazione della cessione l’Agenzia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto. Qualora al momento della notifica della cessione del credito la Società risultasse, ai sensi dell’art. 00 xxx xxx X.X.X. x. 000 del 29 settembre 1973, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari ad almeno € 10.000,00 (euro diecimila/00), l’Agenzia si riserva il diritto, e la Società espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
16.3 L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta alla Società.
Per consentire la verifica ex art. 48 bis, D.P.R. n. 602/73 l’atto di cessione dovrà essere corredato dall’esplicito consenso al trattamento dei dati personali per l’assolvimento delle finalità indicate nel succitato articolo da parte della Società, in conformità con quanto indicato nella circolare n. 29 dell’8 ottobre 2009 del Dipartimento della Ragioneria generale delle Stato. Tale consenso
potrà essere conferito secondo il fac-simile “Allegato A” unito alla circolare medesima.
Art. 17 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice
17.1 Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, la Società deve darne comunicazione all’Agenzia almeno trenta giorni prima, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione.
17.2 L’Agenzia ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dal contratto.
17.3 Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo all’Agenzia la facoltà di recedere dal presente contratto.
Art. 18 – Riservatezza
18.1 L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del contratto e di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione, se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
18.2 La Società si impegna a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere (a titolo esemplificativo, copie, estratti, foto dei questionari somministrati duranti le prove d’esame), di cui sia venuta in possesso in ragione dell’incarico affidatole.
18.3 In attuazione a quanto previsto dalla normativa vigente, la Società si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la
massima riservatezza sulle informazioni di cui venisse a conoscenza nell’espletamento dell’incarico, con particolare riguardo alla tipologia e al contenuto dei quiz somministrati, e si obbliga a richiamare l’attenzione dei propri dipendenti e di tutti coloro che comunque collaborino all’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto, su quanto disposto dall’articolo 326 del Codice Penale che punisce la violazione o l’uso illegittimo di notizie riservate.
18.4 La Società è responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte del personale impiegato a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
18.5 In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
Art. 19 – Disposizioni antimafia
19.1 La Società prende atto che l’affidamento dell’attività, oggetto del presente contratto, è subordinata all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia di cui alla Legge delega del 13 agosto 2010, n. 136, ed al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159 e ss.mm.ii. In particolare, il Fornitore garantisce che nei confronti del rappresentante legale e comunque di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. 159/2011, e s.m.i.. non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle
medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
19.2 La Società si impegna a comunicare immediatamente all’Agenzia, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi nei confronti dei sopra citati soggetti anche successivamente alla stipula del contratto; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
19.3 La Società ha dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma - in osservanza degli obblighi previsti dall’art. 53, comma 16-ter, D.lgs. 165/2001 (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012-Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) del Piano Nazionale Anticorruzione e del conseguente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall’Agenzia - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell’Agenzia che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto presso l’Amministrazione.
19.4 La Società ha altresì dichiarato in sede di partecipazione alla gara e, indi, conferma - in osservanza a quanto stabilito dal Xxxxxx
di comportamento del personale dell’Agenzia (art. 1, par. 3) e in conformità alle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione di cui al paragrafo precedente - che, per i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti che abbiano significativi poteri decisionali nell’ambito dell’azienda, non sussistono relazioni di parentela, di affinità o comunque di frequentazione abituale, con i responsabili e i dipendenti dell’Agenzia, ivi comprese quelle relative al coniuge, ai conviventi, ai parenti e agli affini entro il secondo grado.
Art. 20 - Tracciabilità dei flussi finanziari
20.1 La Società, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3, Legge 136 del 13 agosto 2010, è obbligata ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata legge, la Società dichiara che il conto dedicato è il seguente: NON COMPILARE _
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
nome
NON COMPILARE
cognome
NON
COMPILARE codice fiscale _ NON COMPILARE
20.2 La Società si impegna a comunicare all’Agenzia, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.
20.3 La Società si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un’apposita clausola, a pena di
nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge. La Società si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all’Agenzia, stante l’obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal predetto art. 3, comma 9, Legge 136/10.
20.4 La Società si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 21 – Tutela dei dati personali
21.1 I dati personali conferiti ai fini dell’esecuzione del presente Accordo quadro saranno oggetto di trattamento informatico e/o manuale da parte della Committente nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione dei servizi in argomento.
Art. 22 – Domicilio legale
22.1 A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio come segue:
- il Fornitore: NON COMPILARE
- l’Agenzia: Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo – Ufficio Gare e Contenzioso – Xxx Xxxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx.
22.2 Resta pertanto inteso che ogni comunicazione relativa al presente contratto deve essere indirizzata al domicilio di cui al precedente comma, nelle modalità di cui al successivo art. 24.
Art. 23 – Foro competente
23.1 Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Art. 24 – Comunicazioni e contestazioni
24.1 Le Parti convengono che tutte le comunicazioni e le contestazioni di cui al presente Accordo saranno effettuate per iscritto presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata. A tal fine la Società dichiara il seguente indirizzo pec: _ NON COMPILARE
Art. 25 – Spese
25.1 Sono a carico della Società tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali.
25.2 A tal fine, la Società dichiara che le prestazioni previste dal presente contratto sono effettuate nell'esercizio dell’impresa e che trattasi di operazioni imponibili non esenti dall'imposta sul valore aggiunto, che la Società è tenuta a versare con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni.
25.3 Ai sensi dall’art. 34, comma 35, della Legge 17.12.2012 n. 221, in data 18 settembre 2015, la Società ha effettuato, mediante
bonifico bancario intestato all’Agenzia, il rimborso delle spese di
pubblicazione della gara, pari ad € .
La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. le clausole di cui all’Art. 3 (durata del contratto e recesso), Art. 8 (Cauzione e Responsabilità civile), Art.
10 (Obblighi nei confronti del personale), Art. 12 (Penali ed esecuzione in danno), Art. 13 (Risoluzione del contratto); Art. 15 (Divieto di cessione del contratto), art. 16 (Cessione del credito), art. 17 (Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice), Art. 18 (Riservatezza), Art. 19 (Disposizioni antimafia), Art. 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Art. 23 (Foro competente), Art. 24 (Comunicazioni e contestazioni), Art. 25 (Spese) del presente accordo.
I comparenti mi chiedono di omettere la lettura degli allegati, dichiarando di averne conoscenza.
Questo atto, da me letto ai comparenti, i quali lo approvano, occupa
pagine di
mezzi fogli ed è stato scritto a macchina e a mano da persona di mia fiducia e da me.
Ai sensi dell’art. 47ter, comma 2, della Legge notarile, il presente atto pubblico informatico redatto in modalità elettronica è stato
sottoscritto digitalmente, come previsto dall’art. 11, comma 13, del Codice dei contratti pubblici, in combinato disposto con l’art. 25, comma 2, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.