COMUNE DI CODIGORO
COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 186 del 20/12/2016
OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PARTE NORMATIVA 2016/2018, PARTE ECONOMICA 2016 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.
L’anno duemilasedici il giorno venti del mese di dicembre alle ore 15:00 nella Residenza Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata dal Sindaco con apposito avviso. Sono presenti:
XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
Sindaco
Vice-Sindaco Assessore Assessore Assessore Assessore
Presente Presente Presente Presente Presente Presente
Presenti n. 6 Assenti n. 0
Partecipa il Segretario Generale XXXXXXXXXX XXXXXXXXX.
Presiede il Sindaco XXXXXXX XXXXX che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare la seguente proposta di deliberazione:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 970 / 2016
PRIMO SETTORE - AREA AMMINISTRATIVA
SERVIZIO SEGRETERIA
OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PARTE NORMATIVA 2016/2018, PARTE ECONOMICA 2016 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
in data 06/12/2016 è stata definita dalla Delegazione trattante ai sensi dell’art. 4 del CCNL 22.01.2004 e dell’art. 10 c. 1 del CCNL 01.04.1999, l’ipotesi di Contratto integrativo decentrato (allegato 1), relativamente all’utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività relativo all’anno 2016, secondo i criteri di cui agli artt. 31 e 32 del CCNL del 22.01.2004;
la suddetta ipotesi di CCDI, unitamente alla relazione illustrativa e tecnico- finanziaria è stata trasmessa al Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 40 bis c. 1 del D.Lgs.
n. 165/2001, per il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall’applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori;
Visto il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in data 19/12/2016, acquisito al nr. 23642/2016 del protocollo generale di questo Ente;
Accertata la rispondenza dei contenuti dell’ipotesi di CCID 2016 alle linee di indirizzo fornite dalla Giunta comunale;
Inteso per quanto sopra evidenziato, essendosi conclusa l’intera procedura di cui all’art. 5 – comma 3 del CCNL. 01.04.99, approvare definitivamente il contratto integrativo decentrato in oggetto;
Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;
DELIBERA
• di approvare l’ipotesi di contratto decentrato integrativo relativo all’anno 2016 sottoscritta dalle parti di cui al testo allegato 1, che della presente ne forma parte integrante e sostanziale;
• di autorizzare la delegazione di parte pubblica a sottoscrivere definitivamente l’accordo;
• di dare mandato agli uffici competenti per la predisposizione degli atti necessari all’applicazione di quanto previsto nel contratto stesso, successivamente alla sottoscrizione definitiva;
• di dare atto che tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai seguenti capitoli di spesa: Intervento 1.01.08.01 cap.150 “Personale/Produttività ed incentivi” e cap 152 “Premio per le progettazioni interne”, con esclusione delle somme destinate alle progressioni economiche già in godimento alla data del 31/12/2015 che sono imputate al cap. 120 dei competenti interventi di bilancio (così come evidenziato nell’apposito allegato al bilancio di previsione);
• di dare altresì atto che, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo dell’accordo con gli atti relativi verrà inviato, all’A.R.A.N. ai sensi dell’art. 5 – comma 5 – del CCNL. 01/04/1999;
• di provvedere, dopo la sottoscrizione definitiva, alla pubblicazione sul sito web del Comune di Codigoro, alla sezione “Amministrazione trasparente” sottosezione “Personale – contrattazione integrativa”, il Contratto Collettivo Decentrato e relativa Relazione illustrativa e tecnico finanziaria;
• di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”, immediatamente eseguibile stante l'urgenza di procedere alla sottoscrizione definitiva.
Il Responsabile del Settore (XXXXXXXXXX XXXXXXXXX)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 X.X.xx n 82/2005 e s.m.i.)
Udita l'illustrazione della proposta il Presidente apre il dibattito.
Esaurito il dibattito il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione innanzi riportata. La proposta, con voti unanimi espressi in forma palese, è approvata.
Successivamente, il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.
Con voti unanimi espressi in forma palese, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.
Il presente verbale, redatto dal Segretario Generale, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 X.X.xx n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco XXXXXXX XXXXX
IL Segretario Generale XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA
CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO – PARTE NORMATIVA PER IL TRIENNIO 2016/2018
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Quadro normativo e contrattuale
1-Il presente CDI si inserisce nel contesto normativo e contrattuale di seguito sinteticamente indicato. Xxxx va interpretato in modo coordinato, prendendo a prioritario riferimento i principi fondamentali nonché le disposizioni imperative recate dalle norme di legge, l'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, le clausole contenute nei CCNL di comparto vigenti nalla misura in cui risultano compatibili e/o richiamate dalle fonti legislative o regolamentari che disciplinano la materia:
-X.Xxx, 165/2001 “Testo Unico sul Pubblico Impiego”, in particolare per quanto previsto agli artt. 2 commi 2, 5, 7 commi 5, 40 commi 1, 3-bis e 3-
quinquies, 45 commi 3 e 4;
-X.Xxx, 150/2009 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”, in particolare art. 16, 23 e 31;
-D.Lgs. 141/2011 “Modifiche ed integrazìonì al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazionl, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15 che interviene - anche con norme di interpretazione autentica - sugli artt. 19, 31 e 65 del D.Lgs. 150/2009 oltre a disposizioni transitorie introdotte con l'articolo 6;
-D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010 “Misure urgenti in materia dì stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, in particolare articolo 9 commi 1, 2bis, 17 e 21;
-Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi (adeguato al D.Lgs.150/2009), adottato con deliberazione dì Giunta Comunale n. 144 in data 20/12/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
-Sistema di misurazione e valutazione della Performance approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 257 del 21/12/2011 e modificato ed integrato con deliberazione di Giunta Comunale nr. ;
-CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali sottoscrìtti in data 31/03/1999, 01/04/1999, 14/09/2000, 22/01/2004 ,09/05/2006, 11/04/2008, 31/07/2009;
-Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009;
-Intesa per l’applicazione dell’accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009 ai comparti contrattuali del settore pubblico;
2-Le parti si danno reciprocamente atto della piena operatività delle norme introdotte dal D.Lgs. 150/2009 e dal successivo “correttivo” D.Lgs. 141/2011, in particolare relativamente ai criteri di misurazione, valutazione ed incentivazione dalla performance individuale e/o di gruppo nonché relativamente alle nuove disposizioni sugli ambiti e sui limiti della contrattazione integrativa come previsti dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 165/2001 testo vigente (ed interpretazione autentica ad opera del D.Lgs. 141/2011).
3- La parti prendono inoltre atto che dall’anno 2015 non è più vigente il precetto dell’art. 9 c. 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e successive modifiche;
Art. 2 - Ambito di applicazione, durata, decorrenza, disciplina transitoria
1-Il presente contratto decentrato si applica a tutti i lavoratori in servizio presso l'Ente, di qualifica non dirigenziale, a tempo indeterminato ed a tempo determinato (ivi compreso il personale qui comandato o distaccato o utilizzato a tempo parziale), con contratto dì formazione e lavoro o di somministrazione a tempo determinato.
2-Esso ha validità triennale e precisamente dal 01/01/2016 al 31/12/2018.
3-E' fatta salva la determinazione, con cadenza annuale, delle modalità di utilizzo delle risorse economiche decentrate destinate ad incentivare il merito, lo sviluppo delle risorse umane, ìI miglioramento dei servizi, la qualità della prestazione e la produttività.
4-Il presente contratto conserva la sua efficacia fino alla stipulazione del successivo.
5-Nel caso in cui intervengano contrastanti norme di legge o di contratto nazionale, le clausole difformi si intendono implicitamente abrogate/modificate e/o sostituite, in quanto "nulle" e non applicabili.
Art. 3 - Verifiche dell'attuazione del contratto
1-Le parti convengono che, con cadenza annuale, verrà verificato lo stato di attuazione del presente contratto, mediante incontro tra le parti firmatarie, appositamente convocate dal Presidente della delegazione trattante di parte pubblica.
2-La delegazione trattante di parte sindacale potrà richiedere altri incontri in corso d'anno mediante richiesta scritta e motivata da trasmettere all'Amministrazione. Il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica convocherà la riunione entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta.
Art. 4 - Interpretazione autentica dei contratti decentrati
1-Nel caso insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le delegazioni trattanti si incontrano per definire consensualmente il significato delle clausole controverse, come organo di interpretazione autentica.
2-L'iniziativa può anche essere unilaterale, nel qual caso la richiesta di convocazione delle delegazioni deve contenere una breve descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa la contestazione. La riunione si terrà in tempi congrui, di norma entro 10 giorni dalla richiesta avanzata.
3-L'eventuale accordo dì interpretazione è soggetto alla stessa procedura prevista per la stipulazione del presente contratto e sostituisce la clausola controversa con efficacia retroattiva dalla data di vigenza dello stesso. L'accordo di interpretazione autentica ha effetto sulle eventuali controversie individuali in corso aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo, solo con il consenso delle parti interessate.
CAPO II- RELAZIONI SINDACALI
Art 5 - Obiettivi e strumenti
1-Il sistema delle relazioni sindacati, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità dell'ente e delle organizzazioni sindacali, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività,
con l’interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
2-Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva decentrata integrativa, sulle materie e con le modalità indicate dai CCNL di comparto;
b) concertazione sulle materie e con le modalità indicate dai CCNL di comparto;
c) informazione sulle materie che non sono oggetto di contrattazione e concertazione;
d) consultazione, ove specificatamente indicato dalla norma;
e) confronto, ove specificatamente indicato dalla norma;
3-L'istituto della contrattazione decentrata integrativa viene gestito ai sensi e secondo le modalità, i limiti, le dinamiche e le finalità previste dal CCNL.
Ai sensi dell'art. 4, commi 5 e 6 del CCNL 1.04.1999 le clausole del CCDI non possono essere in contrasto con l vincoli normativi, finanziari e temporali, dettati dal contratto collettivo nazionale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Ai sensi dell'art. 10, comma 3 del CCNL 1.04.1999 I'Ente, nella contrattazione integrativa decentrata, ritiene di avvalersi dell'assistenza dell'ARAN., relativamente alla interpretazione del testo contrattuale ed alle linee guida per la sua applicazione; in subordine anche del parere dell'A.N.C.I.
Nei provvedimenti adottati dall'Amministrazione o dai Dirigenti/Responsabili di Settore riguardanti materie oggetto di contrattazione sarà richiamato il preventivo parere della Commissione trattante o il CCDI aziendale in vigore sottoscritto dalle parti.
4-Gli istituti della concertazione e dell'informazione vengono attivati e gestiti ai sensi e secondo le modalità, le dinamiche e le finalità previste dal CCNL.
Il materiale oggetto di informazione dovrà essere fornito in forma scritta o su supporto informatico o attraverso i canali informatici, in via preventiva.
Anche iI materiale oggetto di informazione dovrà essere fornito in forma scritta o su supporto informatico o attraverso i canali informatici.
Art 6 - Delegazione trattante
1-Al fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa aziendale, il Comune di Codigoro individua i Responsabili di settore che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2- Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:
- dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RS.U,) aziendale;
- dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL.
3-Allo scopo di determinare un miglior raccordo fra l'attività negoziale e l'attività d'indirizzo politico, le parti convengono, in quanto compatibile con le vigenti normative, che il Sindaco o suo delegato possano essere presenti, in qualità di uditori, alle riunioni dalla delegazione trattante.
4-In applicazione del presente CCDI, il Presidente della delegazione di parte pubblica, che presiede la contrattazione, verificherà, all'inizio di ogni incontro, la titolarità della rappresentanza dei soggetti presenti al tavolo della trattativa.
CAPO III- POLITICHE PER LO SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
Art 7 - Formazione e aggiornamento
1- L'Ente promuove e favorisce forme di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione, e se necessario la riqualificazione professionale, del personale inquadrato in tutte la categorie e profili professionali, nel rispetto della vigente normativa che regolamenta la materia.
A tal fine l'Ente, per ciascun anno a seguire, destina di norma un importo annuo complessivo per la formazione e l'aggiornamento professionale non inferiore all’1 % del costo complessivo del personale dipendente (monte salari anno precedente), fatto salvo il rispetto dei vigenti vincoli di finanza pubblica.
2-Il personale che partecipa a corsi di formazione ed aggiornamento promossi, organizzati o a carico dell'Ente è considerato in servizio a tutti gli effetti ed i relativi oneri sono a carico dell'Amministrazione.
Qualora i corsi si svolgano fuori sede, compete, ricorrendone i presupposti, il rimborso delle spese secondo la normativa vigente che disciplina l'istituto.
3-L'Ente, sulla base delle indicazioni contenute nel presente articolo, predispone annualmente un Piano della Formazione, anche a valenza pluriennale. Nel Piano di formazione deve essere inserita la formazione obbligatoria in tema di anticorruzione, etica e legalità i cui fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della prevenzione su proposta dei Responsabili dei settori, nonché la formazione in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008.
4-Annualmente, l'Ente informa le Rappresentanze Sindacali sugli atti di gestione adottati per la formazione e l'aggiornamento del personale nell'anno precedente.
Art. 8 - Sicurezza nel luoghi di lavoro
1-L'Amministrazione si impegna a dare tempestiva e completa applicazione al D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che a tutte le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza del lavoro o degli impianti, nonché sulla prevenzione delle malattie professionali.
2-Gli interventi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro vanno considerati prioritari e sostanziali e non possono essere ritenuti meri adempimenti formali e burocratici.
3-In accordo e con la collaborazione del Responsabile per la Sicurezza e con il Medico del Lavoro ed il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza vanno individuate le metodologie da adottare per la soluzione di problemi specifici con particolare riferimento alla salubrità e sicurezza degli ambienti e dei luoghi di lavoro, la messa a norma delle apparecchiature, degli impianti e dei mezzi utilizzati, le condizioni di lavoro degli addetti e di tutti coloro che percepiscono specifica indennità di rischio/disagio.
4-L'Amministrazione si impegna a stanziare congrue risorse finanziarie, comunque sufficienti per la realizzazione degli interventi derivanti dalla valutazione dei rischi ed il piano per la sicurezza, con specifico riferimento al personale ed ai luoghi di lavoro.
Art. 9 - Servizi pubblici essenziali
1-In caso di sciopero, le parti concordano di regolamentare l'obbligo della garanzia del servizi pubblici essenziali ai sensi della vigente normativa che disciplina la materia nelle pubbliche amministrazioni, definendo i servizi essenziali da garantire, i contingenti minimi di personale, e le procedure di attivazione come da allegato "A".
Art. 10 - Copertura assicurativa
1-Le parti si impegnano a monitorare costantemente le coperture assicurative del personale in materia di responsabilità civile, e per l'utilizzo del mezzi in dotazione per motivi di servizio.
TITOLO II- TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE CAPO I - RISORSE E PREMIALITA'
Art. 11 - Quantificazione delle risorse
1-La determinazione annuale delle risorse da destinare all'incentivazione del merito, allo sviluppo delle risorse umane, al miglioramento dei servizi, alla qualità della prestazione ed alla produttività, nonché ad altri Istituti economici previsti nel presente contratto, è di esclusiva competenza dell'Amministrazione.
2-La suddetta determinazione sarà effettuata in conformità e nel rispetto dei vincoli e limiti imposti dalla norme alle pubbliche amministrazioni, tenuto conto delle interpretazioni giurisprudenziali consolidate nel tempo, nonché di eventuali direttive ed indirizzi in merito, adottati dall'Amministrazione.
3.-Si prende atto che dal 1/01/2015, non è più vigente il precetto dell’art. 9 c. 2-bis del D.L. n. 78/2010 convertito in Legge n. 122/2010 e successive modifiche;
Art. 12 - Strumenti di premialità
1-Conformemente alla normativa vigente ed ai Regolamenti adottati, (fatte salve successive modifiche e/o integrazioni), l'Amministrazione ha individuato i seguenti possibili strumenti di premialità:
a) I compensi diretti ad incentivare il merito, la produttività ed il miglioramento dei servizi (c.d. «performance»), istituto per il quale è richiesta l'applicazione del ·Sistema di misurazione e valutazione della performance" dell'Ente;
b) le indennità previste dalla contrattazione collettiva nazionale ed integrativa decentrata;
c) le specifiche forme incentivanti e/o compensi previsti dalla normativa vigente e riconducibili alle previsioni dell'art. 15 del CCNL 01.04.1999.
CAPO II- CRITERI GENERALI PER LA RIPARTIZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE
Art. 13 - Criteri generali per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie
1-Le risorse finanziarie annualmente calcolate (come da CCNL e norme vigenti) e disponibili (a costituire il «fondo risorse decentrate») sono ripartite,
ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al precedente art. 12, secondo i seguenti criteri generali:
a) corrispondenza al fabbisogno di salario accessorio rilevato nell'Ente sulla base dell'analisi dei servizi erogati, delle relative caratteristiche quantitative e qualitative nonché in relazione agII obiettivi di gestione predeterminati dagli organi di governo;
b) riferimento al numero ed alle professionalità delle risorse umane disponibili;
c) necessità di implementazione e valorizzazione delle competenze e professionalità dei dipendenti, anche al fine di ottimizzare e razionalizzare i processi decisionali;
d) rispondenza a particolari condizioni di erogazione di determinati servizi;
e) negli enti locali di norma non si applica il sistema di valutazione in
«fasce di merito».
2-Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di governo dell"Amministrazione, Ie parti convengono sui seguenti principi fondamentali:
a) i sistemi incentivanti la produttività e la qualità della prestazione lavorativa sono informati ai principi di selettività, effettiva differenziazione delle valutazioni e dei premi, non appiattimento retributivo;
b) le risorse - attraverso la Metodologia di misurazione e valutazione della performance - sono distribuite secondo logiche meritocratiche e di valorizzazione dei dipendenti che conseguono le migliori performance;
d) la premialità è sempre da ricondursi ad effettive e misurate situazioni in cui dalla prestazione lavorativa del dipendente discende un concreto vantaggio per l'Amministrazione, in termini di valore aggiunto conseguito alle proprie funzioni istituzionali ed erogative nonché al miglioramento quali-quantitativo dell'organizzazione, dei servizi e delle funzioni;
d) il sistema premiale non può prescindere dalla corretta impostazione e gestione del ciclo della performance, ovvero del percorso che segna le seguenti fasi essenziali: programmazione/pianificazione strategica da parte dell'Amministrazione; programmazione operativa e gestionale; definizione dei piani di lavoro individuali e/o progetti specifici in una logica di partecipazione e condivisione; predeterminazione e conoscenza degli obiettivi/risultatì attesi e del correlato sistema di valutazione; monitoraggio e confronto periodico; verifica degli obiettivi e risultati conseguiti; controlli e validazione sui risultati; conseguente misurazione e valutazione della performance individuale; esame dei giudizi in contraddittorio;
e) la performance individuale è rilevata ed apprezzata in ragione delle seguenti componenti: raggiungimento degli obiettivi assegnati ed analisi dei risultati conseguiti, qualità della prestazione e comportamento professionale.
CAPO III- PERFORMANCE
Art. 14 - Criteri generali
1-Secondo quanto previsto negli strumenti regolamentari adottati, per competenza, dagli organi di governo dell'Amministrazione, le parti rinviano al Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 257 del 21/12/2011 modificata ed integrata con atto nr. 57 del 27/05/2014.
CAPO IV- PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE
Art. 15 – Progressione economica orizzontale
1- Le progressioni previste nel CID 2015, sottoscritto in data 29/12/2015, avranno decorrenza dal 01/01/2016, in presenza di graduatoria approvata entro il 31/12/2016, utilizzando la valutazione per l’anno 2014, fino ad un massimo del 50% dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2015.
2- Le progressioni da effettuarsi con decorrenza 01/01/2017 dovranno rispondere ai criteri concordati dalla delegazione trattante in data 14/10/2016 e di seguito trascritti:
a) le valutazioni da prendere in considerazione saranno le valutazioni assegnate per l'anno 2016 a conclusione del ciclo delle performance;
b) le progressioni saranno attribuire a seguito della formulazione di una graduatoria di merito;
c) il punteggio minimo è stabilito in punti 80 sul massimo attribuibile;
d) si concorda di adeguare gli strumenti di performance togliendo i parametri di categoria.
CAPO V - FATTISPECIE, CRITERI, VALORI E PROCEDURE PER INDIVIDUARE E CORRISPONDERE I COMPENSI RELATIVI A PRESTAZIONI DISAGIATE ED A SPECIFICHE/PARTICOLARI RESPONSABILITA'
Art. 16 - Principi generali
1-Con il presente contratto, le parti definiscono le condizioni ed i criteri per l'erogazione dei compensi accessori contrattualmente previsti, di seguito definiti “indennità”.
2-Le indennità sono riconosciute solo in presenza delle prestazioni effettivamente rese ed aventi le caratteristiche legittimanti il ristoro; non competono di norma in caso di assenza dal servizio a qualsiasi titolo e sono riproporzionate in caso di prestazioni ad orario ridotto (part-time) ove previsto.
4-L'effettiva identificazione degli aventi diritto, sulla base di quanto stabilito nel presente Capo, è di esclusiva competenza del Responsabile di Settore.
5-L'indennità è sempre collegata alle effettive e particolari modalità di esecuzione della prestazione che si caratterizza per aspetti peculiari negativi (quindi, non è riconosciuta per le ordinarie condizioni di «resa» della prestazione), in termini di rischio, pregiudizio, pericolo, disagio, grado di responsabilità.
6-La stessa condizione di lavoro non può legittimare l'erogazione di due o più indennità.
7-Ad ogni indennità corrisponde una fattispecie o una causale nettamente diversa.
A.rt. 17 -Indennità di rischio
1-Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a pericoli-rischi pregiudizievoli per la salute e/o per l'integrità personale compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l’indennità mensile determinata dal vigente CCNL (attualmente, art. 37 CCNL 14.09.2000 e art. 41 CCNL 22.01.2004 =€. 30,00.=).
Si stabilisce che la presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco del mese e riproporzionata in caso di prestazioni ad orario ridotto (part-time orizzontale);
2-Si conviene che il rischio rappresenta una situazione o condizione lavorativa, individuata in sede di contrattazione integrativa, diversa da quella che caratterizza i contenuti tipici e generali delle ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato di potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza.
3-Si individuano i fattori rilevanti di rischio di seguito elencati:
- utilizzo di materiali (quali: agenti chimici, biologici, fisici, radianti, gassosi), mezzi (meccanici, elettrici, a motore, ecc. complessi ed a conduzione altamente rischiosa), attrezzature e strumenti atti a determinare lesioni;
pertanto in condizioni potenzialmente insalubri, di natura tossica o nociva o, comunque, di possibile pregiudizio per la salute;
-attività che comportano una costante e significativa esposizione al rischio di contrarre malattie infettive;
-attività che, per gravosità ed intensità delle energie richieste nell'espletamento delle mansioni, palesano un carattere significativamente usurante della salute e benessere psico-fisici;
L'effettiva individuazione degli aventi diritto sono di esclusiva competenza del Dirigente/lResponsabile di Settore;
4-L'erogazione dell'indennità avviene trimestralmente sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.
Art. 18 -Indennità di disagio
1-Ai dipendenti che svolgono attività connotata da particolare disagio, differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni, come in prosieguo inquadrate, compete - per il periodo di effettiva esposizione al disagio·- una indennità, la cui misura è determinata di anno in anno in sede di accordo decentrato aziendale sull'utilizzo delle risorse decentrate (criteri di ragionevolezza, suffragati dalla giurisprudenza e dalla dottrina, impongono che questo importo sia inferiore o comunque non superiore, a quello stabilito contrattualmente per l'indennità di rischio; infatti, il “rischio” tutela la salute mentre il “disagio” è sicuramente di minore rilevanza).
2-Si conviene che il disagio è una condizione del tutto peculiare della prestazione lavorativa del singolo dipendente (di natura spaziale, temporale, strumentale, ecc.), non può coincidere con le ordinarie prestazioni di lavoro da rendere secondo ruolo/mansioni/profilo di inquadramento, è condizione che si ravvisa in un numero limitato dì potenziali beneficiari non assumendo alcun rilievo i profili e/o le categorie professionali di appartenenza;
3-Si individuano i seguenti fattori rilevanti di disagio:
- prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, al fini del recupero psico-fisico nell'arco, della giornata; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
- prestazione richiesta e resa, per esigenze di funzionalità dei servizi comunali, in condizioni sfavorevoli, di orari, di tempi e di modi, tali da condizionare in senso sfavorevole l'autonomia temporale e relazionale del singolo; la condizione deve essere intensa, continuativa nonché differenziata rispetto a quella di altri prestatori con analogo ruolo/mansioni;
E' fatta salva la concreta valutazione del ricorrere dei presupposti (tenuto conto dei principi generali di cui al precedente art 16 e di quanto previsto al presente articolo) e, conseguentemente, l'effettiva individuazione degli aventi diritto, che sono di esclusiva competenza del Dirigente/Responsabile di Settore;
4-L'erogazione dell'indennità avviene annualmente in unica soluzione, in via posticipata, sulla base dei dati desunti dal sistema di rilevazione presenze/assenze.
Art. 19 -Indennità di maneggio valori
1-L'indennità di maneggio valori è assegnata a personale adibito in via continuativa a servizi che comportino maneggio di valori di cassa ed è stabilita nella misura giornaliera che va da euro 0,52 ad euro 1,55 e modulata come segue:
a) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a € 258.228,45 – indennità di € 1,55/giorno
b) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a € 129.114,22 – indennità di € 1,03/giorno
c) maneggio valori di importo medio mensile rapportato ad anno non inferiore a € 51.645,69 – indennità di € 0,52/giorno.
2-L'indennità compete per le sole giornate nelle quali il dipendente è effettivamente adibito al servizio.
3-l'erogazione dell'indennità al personale interessato, preventivamente e formalmente individuato, avviene annualmente, in unica soluzione, in via posticipata, sulla base del dati desunti dai rendiconti annuali resi dagli Agenti Contabili.
Art. 20 - Indennità per specifiche responsabilità
1-In applicazione dell’art. 17, comma 2 del CCNL del 01/04/1999 viene prevista una specifica indennità finalizzata a compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 11 comma 3 del CCNL del 31/3/99 e da parte del personale di categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative.
2-Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente, in un’unica soluzione, successivamente alla maturazione del diritto, e sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio
prestato. Sarà considerato mese di servizio utile quello lavorato per almeno 15 giorni. In caso di rapporto a tempo parziale l’indennità è rideterminata in misura corrispondente.
4-Il riconoscimento delle specifiche responsabilità e la quantificazione dell’indennità spettante ai dipendenti, nella misura massima di €. 2.500,00 è attuato con atto formale dei responsabili di settore, nel rispetto dell’organizzazione strutturale dell’ente, mediante compilazione di specifica scheda.
5- In base a quanto previsto dall’art. 17 c. 2 lettera i), così come sostituito dall’art. 36 c.1 del CCNL 22/01/2004, vengono stabilite le seguenti indennità da corrispondere al personale delle categorie B, C, D, per compensare le specifiche responsabilità attribuite con atto formale limitatamente al personale che non usufruisce delle indennità di responsabilità di cui all’art. 17 c. 2 lettera f):
- Ufficiale di stato civile, anagrafe, elettorale (nr. 3 dipendenti con delega del sindaco per la sottoscrizione di certificazioni) € 300,00 annui pro-capite;
- Personale addetto all’urp e teatro con incarico di riscossione diretta di somme per l’erogazione di servizi comunali (nr. 5 dipendenti con incarico di riscossione diretta di somme per l’erogazione di servizi comunali) € 300,00 annui pro-capite.
Art. 21 - Indennità insegnanti asilo Nido
1-Viene confermata l’indennità professionale insegnanti Xxxxx Xxxx –art. 31 c.
7 CCNL 1.4.1999 - al personale assunto in qualità di “educatrice asilo nido” ed attualmente assegnato a nuove mansioni (parere Xxxx XXX000 del 05/06/2011).
Art. 22 - Indennità ex 8^ qualifica
1-Viene confermata l’Indennità ex 8^ qualifica – art. 37 c. 4 del CCNL 06/07/1995.
Art. 23 - Servizio reperibilità
1-E' istituito, ai sensi dell’ art. 23 del CCNL 14.09.2000, il servizio di pronta reperibilità per l'effettiva necessità di assicurare il pronto intervento per le
attività riferite a servizi essenziali che non possono essere rinviate all'orario di servizio abituale, per le seguenti aree di intervento:
a) interventi straordinari connessi all’erogazione di servizi pubblici; b)interventi straordinari per la transitabilità di strade urbane ed extraurbane; c)interventi straordinari per rischi e danni derivanti da calamità naturali;
2-Il servizio è normato dal “Regolamento per la disciplina del servizio di pronta reperibilità” approvato con delibera di Giunta Comunale nr. 290 del 31/12/2010, e successive modifiche e integrazioni cui si fa espresso rinvio.
TITOLO III - DISPOSIZIONI E ISTITUTI CONTRATTUALI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO
CAPO I- DISPOSIZIONI E ISTITUTI CONTRATTUALI APPLICABILI A PARTICOLARI TIPI DI LAVORO
Art. 24 - Salario accessorio del personale a tempo determinato, con contratto di formazione e lavoro, somministrato a tempo determinato
1-Il personale assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o superiore a 6 mesi concorre agli incentivi ed ai compensi di cui al precedente art. 12 lett.a) alle condizioni tutte specificate nel presente contratto decentrato integrativo;
2-ll personale assunto con contratto di formazione e lavoro, in applicazione dell'art. 3 comma 11 del CCNL 14.09.2000, concorre agli incentivi ed ai compensi alle condizioni tutte specificate nel predetto contratto. Le relative risorse devono essere previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro (risorse aggiuntive art. 15, comma 5, CCNL 01.04.1999, compatibilmente con la normativa finanziaria vigente in termini di spesa di personale);
3-I lavoratori con contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, qualora partecipino a specifici progetti di «produttività» (per l'attivazione di nuovi servizi o per l'implementazione di processi di riorganizzazione finalizzati all'accrescimento dei servizi esistenti) appositamente finanziati con risorse aggiuntive di cui all'art. 15, comma 5, del CCNL 01.04.1999 (compatibilmente con la normativa finanziaria vigente in termini di spesa di personale), hanno diritto all'erogazione dei connessi trattamenti economici.
Art. 25 - Salario accessorio del personale a tempo parziale
1-Il personale assunto con contratto a tempo parziale (part-time orizzontale o verticale) in linea generale concorre agli incentivi ed ai compensi di cui al precedente art. 12 in misura proporzionale al regime orario adottato, fatte salve Ie condizioni tutte specificate nel presente contratto decentrato integrativo.
Art. 26 - Telelavoro (lavoro a distanza)
1-Per i dipendenti partecipanti ai progetti sperimentali di telelavoro, ai sensi dell'art. 1 del CCNL 14.09.2000, si stabilisce quanto segue:
- L’Amministrazione fornirà al lavoratore in comodato d’uso (secondo la disciplina di cui all’art. 1803 e seguenti dei codice civile) la strumentazione idonea alle esigenze dell’attività lavorativa nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
- Il telelavoratore è responsabile civilmente a sensi dell’art. 2051 c.c. per danni provocati all’apparecchiatura in custodia, a meno che non provi il caso fortuito.
Gli oneri di installazione e manutenzione delle apparecchiature sono a carico dell’Amministrazione.
- L’Amministrazione garantisce al telelavoratore la copertura assicurativa INAIL e la polizza assicurativa per la copertura dei seguenti rischi:
a) danni alle attrezzature telematiche in dotazione dei lavoratore, con esclusione di quelli derivanti da dolo o colpa grave;
b) danni a cose o persone, compresi i familiari del lavoratore, derivanti dall’uso delle stesse attrezzature.
Al telelavoratore è garantito l’esercizio dei diritti sindacali e la partecipazione alle assemblee. In particolare, ai fini della sua partecipazione all’attività sindacale, il lavoratore sarà informato attraverso le apparecchiature telematiche utilizzate.
- Il trattamento economico spettante al telelavoratore non subirà alcuna modifica i costi del collegamento telematico sono integralmente a carico dell’Amministrazione.
- a titolo di rimborso spese sostenute dal lavoratore per consumi energetici e altri disagi verrà corrisposta all’inizio del periodo di lavoro una somma forfetaria netta ed onnicomprensiva pari a 10,00 euro per ogni mese di telelavoro. Nel caso di anticipata cessazione della sperimentazione la somma stessa xxxx’ rimborsata dal dipendente in pro - rata, proporzionale al periodo di effettiva sperimentazione.
Art. 27 - Personale comandato o distaccato
1-Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 19, e dichiarazione congiunta n. 13, del CCNL 22.01.2004, il personale dell'Ente comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende, ha diritto di partecipare alla selezione per l’attribuzione delle progressioni orizzontali, ove previste dal CCDI, e fatta salva la definizione di appositi accordi necessari ad acquisire dall'Ente utilizzatore gli elementi indispensabili (prodotti secondo modalità e criteri conformi alle norme vigenti e ritenuti compatibili).
Art. 28 - Personale parzialmente utilizzato dalle Unioni di Comuni e per i Servizi in Convenzione
1-E' qui richiamata la disciplina degli artt.13 e 14 del CCNL 22.01.2004;
Art. 29 - Banca delle ore
1-Al fine di mettere i lavoratori in grado di fruire, in modo retribuito o come permessi compensativi, delle prestazioni di lavoro straordinario è istituita la Banca delle Ore, con un conto individuale per ciascun lavoratore.
2-Nel conto delle ore confluiscono, su richiesta esclusiva del dipendente, le ore di prestazione di lavoro straordinario, debitamente autorizzate, nel limite individuale annuo di n. 100 ore, compatibilmente con le disponibilità del fondo per lavoro straordinario, da utilizzarsi entro l'anno successivo a quello di maturazione.
3-Il dipendente è tenuto a comunicare, contestualmente alla richiesta di autorizzazione, al proprio Funzionario responsabile, le prestazioni di lavoro straordinario di cui richiede il pagamento ovvero di cui intende usufruire con riposo compensativo. Con cadenza trimestrale verrà elaborato un prospetto relativo alle ore accantonate nella Banca delle Ore, con indicazione di quelle recuperate e di quelle portate in pagamento.
4-In caso di prestazione di lavoro straordinario in ore notturne e/o festive verranno riconosciute le maggiorazioni di cui all’art. 38 del CCNL 14/09/2000 sulle ore accantonate per riposo compensativo.
5-A richiesta delle XX.XX. saranno organizzati incontri fra le parti finalizzati al monitoraggio dell'andamento della Banca delle Ore ed all'assunzione di iniziative tese ad attuarne l'utilizzazione.
TITOLO IV – PARTE ECONOMICA
CAPO I -Utilizzo delle risorse stabili
Art. 30 – Utilizzo delle risorse stabili per i finanziamento delle progressioni economiche orizzontali
1-Le parti convengono di destinare le risorse stabili, quantificate in € 222.231,77 al finanziamento degli istituti economici enunciati negli articoli di seguito indicati.
2-Ai sensi dell’art. 34, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all’interno della categoria sono interamente a carico del fondo di cui al precedente c. 1.
3-L’utilizzo del Fondo per il finanziamento delle progressioni economiche storicizzate risulta parti ad € 92.333,34;
Art. 31 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell’indennità di comparto
1-Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione dell’indennità di comparto secondo la disciplina dell’art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL 22.1.2004.
2-Agli effetti contabili la spesa viene conteggiata al lordo e nella costituzione del fondo viene indicata apposita voce correttiva per l’importo a carico del bilancio comunale.
3-L’utilizzo del Fondo per il finanziamento dell’indennità di comparto alla data odierna risulta pari ad € 36.838,69.
Art. 32 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle indennità previste dai CCNL
1-Trattasi di indennità previste dai CCNL tuttora vigenti e riconosciute in base alle precedenti contrattazioni integrative e precisamente:
- Indennità di turno – art. 22 CCNL 14.9.2000 - € 12.500,00
- Indennità di rischio – art. 37 CCNL 14.9.2000 e art. 41 CCNL 22.1.2004
– € 4.000,00
- Maneggio valori – art. 36 CCNL 14.9.2000 - € 200,00
- Indennità insegnanti asilo Nido – art. 31 c. 7 CCNL 1.4.1999 –
€.1.022,76
- Indennità ex 8^ qualifica – art. 37 c. 4 del CCNL 06/07/1995 - € 774,72
(base annua € 774,72)
- Reperibilità - art. 23 del CCNL 14.09.2000 e delibera di Giunta Comunale n. 290 del 31/12/2010, avente ad oggetto:“Regolamento per la disciplina del servizio di pronta reperibilità – approvazione” – € 8.500,00;
2-Al personale che viene chiamato a prestare servizio nella giornata di riposo settimanale, si applica l’art. 24, c. 1 del CCNL 14.09.2000, fermo restando il diritto al riposo compensativo da fruire con le modalità ed i termini fissati dal contratto medesimo, dalla data di sottoscrizione del presente contratto - € 1.500,00.
3-Al personale che utilizza l’istituto della “Banca delle ore” vengono riconosciute, in caso di prestazione di lavoro straordinario in ore notturne, le maggiorazioni di cui all’art. 38 del CCNL 14/09/2000 sulle ore accantonate.-
4-L’utilizzo di detto Fondo per il pagamento delle indennità di cui sopra risulta pari ad €. 28.497,48.
Art. 33 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell’indennità di responsabilità di particolari categorie di lavoratori
1-In applicazione dell’art. 17, comma 2 del CCNL del 01/04/1999 viene prevista una specifica indennità finalizzata a compensare l’esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B e C quando non trovi applicazione la speciale disciplina di cui all’art. 11 comma 3 del CCNL del 31/3/99 e da parte del personale di categoria D che non risulti incaricato di funzioni dell’area delle posizioni organizzative.
2-Le indennità di cui al presente articolo non sono frazionabili e vengono erogate annualmente, in un’unica soluzione, successivamente alla maturazione del diritto e sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato. Sarà considerato mese di servizio utile quello lavorato per almeno
15 giorni. In caso di rapporto a tempo parziale l’indennità è rideterminata in misura corrispondente.
3-Ai fini del riconoscimento e della quantificazione dell’indennità prevista dall’art. 17 c. 2 lettera f), così come sostituito dall’art. 7 c.1 del CCNL 09/05/2006, nella misura massima di €. 2.500,00,si stabiliscono i seguenti criteri:
Punti a disposizione per la graduazione: 100 punti.
Graduazione:
| fino a | 45 punti | € 500,00 |
| fino a | 60 punti | € 1.000,00 |
| fino a | 75 punti | € 1.500,00 |
| fino a | 90 punti | € 2.000,00 |
| fino a | 100 punti | € 2.500,00 |
4-Il riconoscimento delle specifiche responsabilità e la quantificazione dell’indennità spettante ai dipendenti, nella misura massima di €. 2.500,00 è attuato con atto formale dei responsabili di settore, nel rispetto dell’organizzazione strutturale dell’ente, mediante compilazione della sottoindicata scheda.
Si chiarisce che il conteggio delle unità di personale da coordinare è riferito al totale dei dipendenti interni all'ente ed a quelli in ambito di funzioni associate. La liquidazione del compenso, di competenza del servizio di gestione delle risorse umane, è subordinata alla compilazione della stessa.
SCHEDA DI VALUTAZIONE Per l’attribuzione della indennità di responsabilità (art. 17 – comma 2 – punto f) – CCNL 01.04.1999 e s.m.i.) SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL DIPENDENTE ANNO VERIFICA DURANTE L’ANNO – PERIODO DIPENDENTE SETTORE SERVIZIO | |||
Indici di riferimento | Graduazione | Punteggio | Punteggio attribuito |
Livello di autonomia nell'adempimento dell'attività. | Alto | 40 | |
Medio | 20 | ||
Realizza soluzioni innovative o migliorative dei procedimenti | Basso | 15 | |
Complessità dei procedimenti attribuiti procedimenti ( caratterizzati dalla gestione, in via continuativa, di rapporti e relazioni con utenti o interlocutori esterni o interni di natura comunicativa, informativa e di confronto) | Alto Medio Basso | 40 20 15 | |
Responsabilità di coordinamento, in via continuativa, di personale anche in ambito di funzioni associate | |||
Oltre 10 dipendenti | Alto | 20 | |
da 6 dipendenti fino a 10 | Medio | 15 | |
da 2 dipendenti fino a 5 | Basso | 10 | |
TOTALE | |||
INDENNITA' ATTRIBUIBILE CORRISPONDENTE | |||
Data | IL DIRIGENTE | ||
5- In base a quanto previsto dall’art. 17 c. 2 lettera i), così come sostituito dall’art. 36 c.1 del CCNL 22/01/2004, vengono stabilite le seguenti indennità da corrispondere al personale delle categorie B, C, D, per compensare le specifiche responsabilitàattribuite con atto formale limitatamente al personale
che non usufruisce delle indennità di responsabilità di cui all’art. 17 c. 2 lettera f):
Ufficiale di stato civile, anagrafe, elettorale (nr. 3 dipendenti con delega del sindaco per la sottoscrizione di certificazioni) € 300,00 annui pro-capite;
Personale addetto all’urp e teatro con incarico di riscossione diretta di somme per l’erogazione di servizi comunali (nr. 5 dipendenti con incarico di riscossione diretta di somme per l’erogazione di servizi comunali) € 300,00 annui pro-capite.
6- l’indennità disciplinata dal presente articolo è cumulabile con l’indennità ex 8^ qualifica prevista dall’art. 37 c. 4 del CCNL 06/07/1995.
€ 24.500,00.
Art. 34 – Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell’indennità di disagio
1-Le risorse destinate a compensare l’esercizio di attività svolte in condizioni particolarmente disagiate sono quantificate in € 2.400,00 per l’anno in corso, e sono da corrispondere al personale dipendente inquadrato nelle categorie B e C che svolge attività lavorativa in condizioni di disagio come segue:
a-Personale addetto alla biblioteca con orario di lavoro su cinque giorni, o su sei giorni con possibilità di variazione per far fronte alle assenze dei colleghi, al fine di coprire l’intero arco di apertura del servizio, erogato su sei giorni a settimana, con almeno 2 pomeriggi, limitatamente al personale che effettua almeno due rientri settimanali e che non usufruisce di altre indennità di disagio.
€ 30,00 mensili per 12 mensilità, frazionabile per settimana.
b-Personale addetto al funzionamento delle sale riunioni che hanno luogo al di fuori del normale orario di lavoro.
€ 30,00 mensili per 12 mensilità per n. 2 unità addette al servizio.
L’importo complessivo di €. 60,00 mensile viene parametrato con il numero delle ore effettivamente prestate da ciascun dipendente, anche nel caso in cui il servizio venisse espletato, per ragioni di carattere organizzativo, da 3 o più unità.
c) personale addetto a servizi che richiedono un orario giornaliero spezzato in più di due turni
€ 30,00 mensili per 12 mensilità, per nr. 2 unità addette al servizio, frazionabile per giornata con orario spezzato.
2-La presente indennità è erogata proporzionalmente ai giorni di effettivo servizio prestato nell'arco dell’anno come dettagliato per ciascuna fattispecie e riproporzionata in caso di prestazioni ad orario ridotto (part-time orizzontale).
Art. 35 - Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche
1-L'utilizzo del fondo per le progressioni economiche con decorrenza dal 01/01/2016, ammonta ad € 22.385,33;
Art. 36 – Utilizzo di parte risorse stabili e risorse variabili per il finanziamento dei compensi destinati ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi
1- Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, le parti convengono di destinare le risorse variabili, quantificate in € 19.140,97 giusta deliberazione di Giunta comunale nr. 166 del 22/11/2016, nonché la parte residua delle risorse stabili quantificate in € 15.276,93 per il finanziamento dei compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi.
2- Per quanto sopra le risorse disponibili per produttività e miglioramento dei servizi ammontano ad € 34.417,90.
Le suindicate risorse verranno utilizzate per il riconoscimento della produttività considerata come il raggiungimento di un livello adeguato di efficienza complessiva dei servizi comunali, con le modalità previste dal sistema di misurazione e valutazione dell’Ente.
Art. 37 – Utilizzo delle risorse di cui all’art. 15 comma 1 - lettera k) (come da art. 4 comma 3 CCNL 05/10/2001) che specifiche disposizioni di legge finalizzano all'incentivazione di prestazioni o risultati del personale:
1-Incentivi per progettazione OO.PP. (ex art. 92 D.LGS. 163/2006) da corrispondere con le modalità previste dall’apposito Regolamento Comunale, nella misura presunta di € 3.000,00.
TITOLO V –DISPOSIZIONI FINALI
Art. 38 – Riepilogo Risorse/Utilizzo e compensazione tra la suddivisione del fondo per le varie voci di utilizzo.
Risorse stabili | 222.231,77 |
Risorse variabili | 19,140,97 |
Totale | 241.372,74 |
Le parti concordano che i fondi che residuano nelle varie voci di utilizzo verranno portati in aumento di quelli previsti per l’erogazione della produttività individuale e viceversa nel caso di carenza di fondi in alcune voci di spesa.
Il presente accordo viene sottoscritto in data come segue:
Per la delegazione di parte pubblica: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Per le XX.XX. e RSU: FP CGIL
CISL FP
Uil FPL DICCAP
RSU :
Allegato A
ACCORDO DECENTRATO PER LA DEFINIZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DA GARANTIRE IN CASO DI SCIOPERO E DEFINIZIONE DEI CONTINGENTI DI PERSONALE CHE DEVONO ESSERE ESONERATI PER GARANTIRE LA CONTINUITA’ DELLE PRESTAZIONI INDISPENSABILI.
La delegazione di parte pubblica e le Rappresentanze Sindacali aziendali e territoriali:
- Visti gli artt. 1 e 2 delle premesse al C.C.N.L. 1994-1997 del Comparto Regioni-Enti Locali: “Norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali”;
- Vista la legge n. 146 del 12/06/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto l’Accordo Collettivo Nazionale in materia di norme di garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali nell’ambito del comparto Regioni
– Autonomie Locali, sottoscritto in data 19.09.2002;
Sottoscrivono il seguente accordo sulla disciplina delle modalità atte a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati, nonché ad individuare, per le diverse qualifiche e professionalità addette ai servizi pubblici essenziali, gli appositi contingenti di personale che devono essere esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni indispensabili inerenti ai servizi medesimi, sia per le azioni sindacali a livello di comparto che a livello decentrato.
PREMESSA
Le parti concordano che nel comparto Regioni – Autonomie Locali sono da considerare essenziali i seguenti servizi:
a) stato civile e servizio elettorale
b) igiene, sanità ed attività assistenziali
c) servizi di polizia locale
d) produzione e distribuzione di energia e beni di prima necessità
e) raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali
f) trasporti
g) servizi concernenti l’istruzione pubblica
h) servizi del personale
i) servizi culturali
Le parti concordano, innanzitutto, sulla opportunità e necessità che tutto il personale che nella giornata/nelle giornate di sciopero è previsto in turno in uno dei servizi per i quali l’Amministrazione ha disciplinato l’Istituto
contrattuale della “pronta reperibilità” sia tenuto a rendersi comunque reperibile e ad assumere servizio in caso di chiamata.
Le delegazioni ritengono in tal modo che possa essere evitato il ricorso all’esonero dallo sciopero di equivalente numero di unità lavorative.
Le parti riconoscono altresì la necessità di distinguere l’ipotesi della proclamazione di una sola giornata di sciopero dai casi di scioperi previsti per più giornate lavorative. Per tale seconda ipotesi le delegazioni si riservano di incontrasi almeno cinque giorni prima la data di inizio dello sciopero stesso per definire modalità e contingenti di personale da esonerare, anche in via rotativa, dall’astensione dal lavoro.
Preso atto dei servizi erogati in questo Comune direttamente dall’ente con proprio personale, le parti si impegnano comunque ad assicurare i servizi pubblici essenziali in caso di sciopero come segue:
STATO CIVILE - Accoglimento delle registrazioni delle nascite e delle morti, rilascio autorizzazioni trasporto e sepoltura.
Contingente: n. 1 unità del personale dei SS.DD a turno privilegiando i volontari
ELETTORALE - Attività indispensabile per garantire l’osservanza delle disposizioni di legge per assicurare il normale svolgimento delle operazioni in occasione delle consultazioni elettorali.
Contingente: personale occorrente per garantire gli adempimenti elettorali
SERVIZI CIMITERIALI - Limitatamente al ricevimento delle salme Contingente: 1 addetto
POLIZIA MUNICIPALE - Servizio da assicurare con un nucleo di persone adeguato limitatamente allo svolgimento delle prestazioni minime riguardanti:
a) attività richiesta dall’autorità giudiziaria e interventi in caso di trattamenti sanitari obbligatori
b) attività di rilevazione relativa all’infortunistica stradale
c) attività di pronto intervento
d) attività della centrale operativa
e) vigilanza casa municipale
f) assistenza al servizio in caso di sgombero neve.
Contingente: un addetto per ogni turno ( in caso di intervento l’addetto deve essere rintracciabile tramite telefono ) nonché reperibilità delle unità a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
SERVIZIO DI PRONTA REPERIBILITÀ – Comprende il servizio di protezione civile, di manutenzione e viabilità, ivi compreso lo sgombero neve.
Contingente: Tutto il personale previsto in turno di pronta reperibilità in coincidenza con lo sciopero, senza distinzione di profilo professionale, è chiamato a rendersi reperibile e ad assumere servizio in caso di chiamata.
SERVIZI DEL PERSONALE - Limitatamente all’erogazione degli emolumenti retributivi, all’erogazione degli assegni con funzione di sostentamento ed al versamento dei contributi previdenziali e ritenute fiscali nelle scadenze di legge.
Contingente: personale indispensabile per garantire il servizio
TRASPORTO ALUNNI - Dovrà essere garantito il servizio di trasporto in caso di sciopero anche del comparto scuola di durata inferiore all’intera giornata.
Contingente: il personale occorrente per l’espletamento del servizio.
SERVIZIO ISTRUZIONE
Nell’ambito degli Uffici Amministrativi con funzioni di coordinamento è indispensabile la presenza di almeno n. 1 unità lavorativa, senza distinzione di profilo professionale, tra il personale in dotazione al Settore competente, che abbia sufficienti conoscenze per gli adempimenti in materia.
BIBLIOTECA COMUNALE
(Decreto Legge 20/09/2015 n. 146 convertito in Legge 12/11/2015 n. 182)
Si prevede la presenza di almeno n. 1 unità lavorativa, senza distinzione di profilo professionale, tra il personale in dotazione al Settore competente, che abbia sufficienti conoscenze per gli adempimenti in materia.
00
XXXXXX XX XXXXXXXX
XXXXXXXXX XX XXXXXXX
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Proposta N. 2016 / 970 SERVIZIO SEGRETERIA
OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PARTE NORMATIVA 2016/2018, PARTE ECONOMICA 2016 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Lì, 20/12/2016 IL DIRIGENTE
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 X.X.xx n 82/2005 e s.m.i.)
COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA
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Proposta N. 2016 / 970 SERVIZIO SEGRETERIA
OGGETTO: PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PARTE NORMATIVA 2016/2018, PARTE ECONOMICA 2016 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ED ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi degli artt. 49, 147, comma 1 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000n, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, si attesta la regolarità contabile del presente atto in relazione agli effetti diretti e/o indiretti che lo stesso produce sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente esprimendo parere FAVOREVOLE
Lì, 20/12/2016 IL DIRIGENTE
XXXXXXXX XXXXXXX
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 X.X.xx n 82/2005 e s.m.i.)
COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Deliberazione di Giunta comunale N. 186 del 20/12/2016
Oggetto: PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PARTE NORMATIVA 2016/2018, PARTE ECONOMICA 2016 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione della stessa, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Codigoro, 02/10/2017 IL SEGRETARIO GENERALE XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)
COMUNE DI CODIGORO
PROVINCIA DI FERRARA
CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Deliberazione di Giunta comunale N. 186 del 20/12/2016
Oggetto: PERSONALE DIPENDENTE - APPROVAZIONE DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DECENTRATO PARTE NORMATIVA 2016/2018, PARTE ECONOMICA 2016 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio telematico di questo Comune a partire dal 24/12/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.
Codigoro, 02/10/2017 IL SEGRETARIO GENERALE XXXXXXXXXX XXXXXXXXX
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 X.X.xx n 82/2005 e s.m.i.)