Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile - Colpa grave (Dipendenti SSN - Professioni sanitarie)
Generali Italia S.p.A.
Responsabilità civile - Colpa grave
Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile - Colpa grave (Dipendenti SSN - Professioni sanitarie)
Mod. R58CGAS/02
Contraente Xxxxxxx X.
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Edizione 25.05.2019 Condizioni di assicurazione RC Colpa grave
1. DEFINIZIONI
Nel presente contratto si intende per
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
Assicurazione Il contratto di assicurazione.
Contraente Il soggetto che stipula l’assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio.
Cose Sia gli oggetti materiali, sia gli animali.
Danni corporali Morte o lesioni personali.
Danni materiali Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Franchigia La parte del danno risarcibile, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell’Assicurato.
Indagine
o terapia invasiva
Tecnica diagnostica o terapeutica che comprende la puntura o l’incisione della cute o l’inserimento di uno strumento di materiale estraneo nell’organismo, con o senza anestesia locale. Non sono considerati atti invasivi i prelievi venosi e le iniezioni intramuscolari od endovenose di farmaci o di soluzioni fisiologiche, nonché l’applicazione o rimozione di punti di sutura che non richiedano l’impiego di anestesie.
Intervento Chirurgico Intervento e/o procedura definiti nell’ambito della classificazione degli “interventi chirurgici e procedure diagnostiche terapeutiche” come indicato nella classificazione internazionale delle malattie ICD-9-CM (2007), che vengono eseguiti in sala operatoria, con la presenza di un medico anestesista e/o l’assistenza di una equipe operatoria, qualora sia previsto dalla legge.
Perdite patrimoniali Danni patrimoniali (capitali, interessi e spese) che non siano la conseguenza diretta o indiretta di danni materiali o di danni corporali.
Polizza Il documento cartaceo che prova l’esistenza del contratto di assicurazione.
Sinistro Per l’assicurazione RC Professionale per colpa grave, la richiesta di risarcimento danni intesa come quella che per prima, tra le seguenti circostanze, viene a conoscenza dell’Assicurato:
- l’inchiesta giudiziaria promossa dalla Corte dei Conti contro l’Assicurato in relazione alle responsabilità previste dall’oggetto dell’assicurazione;
- la comunicazione con la quale la struttura sanitaria pubblica o la sua impresa assicuratrice manifesta all’Assicurato l’intenzione di ritenerlo responsabile per colpa grave;
Per l’assicurazione RC Professionale per interventi professionali effettuati per obbligo di solidarietà al di fuori dell’attività esercitata quale dipendente SSN, la richiesta di risarcimento danni per i quali è prestata la garanzia.
Sinistro in serie Pluralità di richieste di risarcimento presentate all’Assicurato in tempi diversi originate da uno stesso errore e/o comportamento colposo.
Società Generali Italia S.p.A.
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Struttura Sanitaria L’Ospedale, l’Istituto, la clinica o altro stabilimento sanitario facente capo al sistema sanitario pubblico nazionale indicato in polizza presso cui l’Assicurato esercita l’attività professionale assicurata.
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2. CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PER COLPA GRAVE
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione
a) R.C. Professionale per colpa grave
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, di quanto questi sia tenuto a rimborsare all’Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell’Assicurato in relazione a danni dallo stesso involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali (in seguito denominati danni corporali) e distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) per errori personalmente commessi nell’esercizio della professione indicata nel frontespizio di polizza, esercitata, nell’ambito del sistema sanitario pubblico e prevalentemente alle dipendenze della struttura sanitaria facente capo al sistema sanitario pubblico nazionale indicata in polizza, compresa l’attività professionale eventualmente esercitata in regime intra moenia in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti.
Estensioni di garanzia
Nei limiti e termini sopra precisati, l’assicurazione vale anche con riferimento a:
a) l’impiego di apparecchi a raggi X e altre tecniche radianti e di immagine per scopi diagnostici e terapeutici, apparecchiature elettromedicali in genere;
b) l’effettuazione di vaccinazioni somministrate in qualsiasi fascia di età;
c) l’insorgenza di malattia conseguente ad encefalopatia spongiforme (BSE) come a titolo esemplificativo l’encefalopatia spongiforme bovina o nuove varianti della malattia di Creutzfed – Jacob ( vCJD). Tale estensione è prestata a condizione che l’Assicurato abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti da leggi e/o circolari ministeriali specifiche sulla materia ed in vigore al momento. La garanzia è prestata con un sottolimite pari a € 250.000 per sinistro e annualità assicurativa;
d) l’impiego di sonde e/o cateteri e/o altre tecniche per esami, analisi, indagini diagnostiche e terapeutiche a carattere invasivo, utilizzate nell’ambito delle competenze acquisite della specifica professione assicurata ai sensi di polizza;
e) la pratica di mesoterapia, magnetoterapia ionoforesi, diatermia, elettroterapie effettuate esclusivamente a scopi terapeutici, con esclusione del campo della medicina estetica e a condizione che tali pratiche rientrino nel campo specifico della professione medica assicurata;
f) l'impiego e/o prescrizione di farmaci omeopatici da parte di medici, purché autorizzati e approvati dal Ministero della Salute, con esclusione in ogni caso della mancata rispondenza del trattamento e cura rispetto all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato;
g) cure palliative e/o terapie del dolore eseguite in conformità di quanto previsto dalla legge e purché le stesse rientrino nell’ambito delle competenze professionali previste per la specializzazione posseduta e che vengano svolte all’interno della Struttura Sanitaria se debitamente autorizzata, con esclusione in ogni caso della mancata rispondenza del trattamento e cura rispetto all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato.
b) R.C. Professionale per interventi professionali effettuati per obbligo di solidarietà
Nei limiti delle somme indicate in polizza, la Società si impegna, inoltre, a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi fosse tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni corporali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori professionali personalmente commessi nell’esecuzione di interventi di primo soccorso effettuati anche al di fuori della struttura sanitaria pubblica indicata in polizza per obbligo di solidarietà umana, così come previsto dal codice di deontologia professionale.
Art. 2 - Condizioni di validità dell’assicurazione
L’assicurazione è valida a condizione che l’attività professionale sia svolta in conformità alle leggi che la regolano e sempreché l’Assicurato sia regolarmente iscritto all’Albo Professionale del relativo Ordine e sia in possesso dei titoli e delle abilitazioni previste dalla legge per l’esercizio della specializzazione indicata in polizza.
La radiazione o sospensione, per qualsiasi motivo, dall’ordine professionale determinano la cessazione, con pari data, dell’assicurazione.
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Art. 3 - Validità temporale
L’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all’Assicurato durante il periodo di efficacia dell’assicurazione, o entro sei mesi dalla sua cessazione, sempreché originate da errori posti in essere durante il suindicato periodo di efficacia dell’assicurazione.
Tuttavia, se la presente polizza sostituisce, senza soluzione di continuità, altra in corso con la Società o con altre confluite per fusione o incorporazione nella stessa Società, per il medesimo rischio, l’assicurazione è operante per le richieste di risarcimento:
- originate da errori professionali commessi non prima della decorrenza della polizza sostituita (o di quelle che a loro volta sono state sostituite) e non prima comunque di 10 anni dalla data di effetto della presente polizza; a condizione che tali errori professionali siano riconducibili al medesimo settore pubblico di attività professionale oggetto dell’attuale copertura assicurativa,
- presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di efficacia della presente polizza e non indennizzabili sulla base della polizza sostituita in quanto presentate all’Assicurato oltre i limiti temporali previsti dalla stessa,
restando fra le parti inteso che:
- dette richieste saranno indennizzate alle condizioni normative della presente polizza e fino a concorrenza del massimale dalla stessa previsto;
- il predetto massimale rappresenta l’esposizione massima della Società, indipendentemente dal numero nelle richieste.
Art. 4 - Cessazione dell'attività
In caso di cessazione dell’attività professionale, debitamente documentata, intervenuta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione per raggiungimento dei limiti di età, rinuncia volontaria (esclusa radiazione o sospensione dall’ordine professionale), malattia o morte, è facoltà dell’Assicurato o dei suoi eredi richiedere, entro 60 giorni dall’avvenuta cancellazione dall’Albo/ordine professionale, la proroga, fino ad un massimo di dieci anni, del termine per la presentazione delle richieste di risarcimento previsto in sei mesi dall’articolo 3 – Validità temporale, che precede.
La prestazione della suddetta estensione resta subordinata alle seguenti ulteriori condizioni:
a) che l’Assicurato o i suoi eredi, sotto pena di decadenza della stessa, si impegnino a non stipulare assicurazioni per le medesime garanzie con altre Compagnie;
b) che l’Assicurato o i suoi eredi dichiarino ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892,1893 e 1894 del codice civile di non essere a conoscenza di atti, fatti, eventi o circostanze che potrebbero comportare richieste di risarcimento a termini di polizza.
Qualora ricorrano le condizioni sopra riportate, la presente estensione di garanzia:
a) verrà resa operativa a fronte del pagamento di un premio:
- pari al doppio dell’ultimo premio annuo in caso di durata fino a 5 anni;
- pari al triplo dell’ultimo premio annuo in caso di proroga di durata superiore a 5 anni e fino a 10 anni,
b) sarà prestata fino a concorrenza del massimale previsto in polizza per l’annualità assicurativa in corso al momento della cessazione dell’attività con cancellazione dall’ordine/albo professionale, che costituirà il limite complessivo di esposizione della Società per tutti i sinistri denunciati nell’intero periodo.
Qualora le citate condizioni non ricorrano, la Società si riserva di valutare la richiesta declinando, in caso di accettazione, condizioni di operatività della relativa estensione e premio per la stessa richiesto.
In ogni caso, l’estensione di garanzia sarà prestata con effetto dalla scadenza anniversaria successiva al momento della cessazione dell’esercizio dell’attività professionale e durata corrispondente a quella definita in base alle norme contenute nel presente articolo.
Art. 5 - Massimali di garanzia ed eventuale franchigia
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L’assicurazione è prestata fino alla concorrenza dei massimali indicati nel frontespizio di polizza che rappresenta il limite di risarcimento a carico della Società per ogni sinistro e per ogni annualità assicurativa, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato nello stesso periodo.
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In caso di più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo, la data della prima richiesta sarà considerata come la data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione, fermo restando quanto stabilito all’art. 3 – Validità temporale, che precede. A tal fine, più richieste di risarcimento originate da uno stesso comportamento colposo sono considerate unico sinistro.
Qualora in polizza sia indicato un importo di franchigia, l’assicurazione si intenderà prestata con la detrazione, per ogni sinistro, di detto importo, che rimarrà a carico dell’Assicurato. Restano comunque fermi, salvo che siano inferiori alla franchigia eventualmente pattuita, gli importi di franchigia eventualmente previsti nelle clausole speciali richiamate in polizza per le relative estensioni di garanzia.
Art. 6 - Delimitazioni dell’assicurazione - Esclusioni
I - Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti, i praticanti ed i prestatori di lavoro in genere del sistema sanitario nazionale e chi si trovi con loro nei rapporti di cui alla lettera a) salvo che fruiscano personalmente delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale quali pazienti;
c) le società in cui l’Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d’amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.
II - L’assicurazione non comprende le richieste di risarcimento derivanti da danni:
a) diversi da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;
b) riconducibili a prestazioni non rientranti nell’ambito delle prestazioni a carico del SSN salvo quanto previsto all’art. 1 – Oggetto dell’assicurazione con riferimento all’attività professionale esercitata in regime intra moenia in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti e agli interventi professionali effettuati per obbligo di solidarietà;
c) conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non derivategli dalla legge, derivanti dallo svolgimento abusivo della professione e/o non rientranti nella competenza professionale stabilite dalle leggi e dai regolamenti; nonché relativi a rimborso ai Clienti di quanto eventualmente corrisposto al SSN per le prestazioni professionali rese dall’Assicurato;
d) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute nonché a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo o di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del codice civile;
e) derivanti dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
f) cagionati da merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita, locazione o comodato dopo la consegna a terzi;
g) da trasformazioni ed assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, sostanze radioattive, macchinari ecc.), salvo l’impiego per scopi diagnostici e terapeutici di raggi X e di altre tecniche radianti e di immagine secondo il disposto delle estensioni di garanzia dell’art. 1;
h) derivanti da responsabilità conseguenti alle funzioni amministrative, organizzative e gestionali derivanti dal ruolo di Direttore Sanitario nonché di quelle di dirigente responsabile di reparti o di altra unità, nell’ambito di strutture sanitarie pubbliche e private, ferma restando l’operatività della garanzia per la personale responsabilità professionale dell’Assicurato;
i) derivanti da attività di sperimentazione clinica e di ricerca, di ricerca e sperimentazione di farmaci;
j) conseguenti alla mancata rispondenza dell’intervento rispetto all’impegno di risultato assunto dall’Assicurato;
l) derivanti all’Assicurato per la responsabilità ad esso imputabile per fatto altrui (comprese persone di cui questi si avvalga nell’esercizio della propria attività) nonché derivanti da mero vincolo di solidarietà nel caso di responsabilità concorrente o solidale con altri soggetti non assicurati, fatta salva la quota di danno direttamente imputabile all’assicurato in ragione della gravità della propria colpa;
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m) conseguenti a conservazione, distribuzione del sangue e dei suoi preparati o derivati di pronto impiego, nonché da immunodeficienza acquisita, patologie correlate, epatiti e/o da contagio in genere;
n) derivanti dalla proprietà e conduzione dello studio professionale;
o) derivanti dall’attività svolta da medici presso i reparti di pronto soccorso;
p) derivanti dalla pratica di tecniche di fecondazione assistita;
q) derivanti dall’effettuazione di analisi chimiche nel settore merceologico ed ambientale e/o indagini ed analisi a carattere genetico e/o prenatale;
r) derivanti dall’impiego di farmaci e sostanze biologicamente o farmacologicamente attive nonché da pratiche mediche considerate doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376, del decreto 17 aprile 2013 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e successive modifiche o integrazioni;
s) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
t) derivanti dall’uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’ abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
u) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; i danni direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni; i danni causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
v) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’amianto, né per i danni conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde o campi elettromagnetici;
w) derivanti da interventi di chirurgia estetica e/o trattamenti di medicina estetica e/o di cosmesi nonché da esecuzione di tatuaggi e piercing;
x) imputabili ad assenza del consenso informato;
y) derivanti da violazione dell’obbligo del segreto professionale, non corretto trattamento dei dati personali, ingiuria o diffamazione.
Restano, inoltre, comunque escluse le perdite patrimoniali di qualunque natura.
Art. 7 - Danni all’ambiente
Sono esclusi altresì dall’assicurazione i danni da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinato; da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d’acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed, in genere, di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
Art. 8 - Estensione territoriale
L’assicurazione vale per errori posti in essere in Italia, nonché nel territorio degli stati di San Marino e Città del Vaticano.
Art. 9 - Pagamento del premio – Decorrenza dell’assicurazione e periodo di assicurazione - Mezzi pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza ,se a tale data sono stati pagati il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
I premi devono essere pagati all’agenzia di riferimento oppure alla Società.
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Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento,
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ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’Art. 1901 del Codice Civile. Il premio, anche se frazionato in più rate, è dovuto per l’intero periodo assicurativo annuo.
Il versamento del premio può avvenire, nei limiti previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
• in denaro contante se il premio annuo non è superiore a euro 750,00;
• tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico;
• per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità, su conto corrente postale dedicato (*);
• con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario, espressamente in tale qualità;
• con assegno bancario (**) o postale (**) intestato alla Società o all'intermediario ,espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità;
• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato (*) dell’intermediario;
• per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD); in questo caso il premio si intende pagato, salvo il buon fine degli addebiti stessi, nel giorno di sottoscrizione del mandato SEPA, quanto alla prima rata di premio; alle scadenze prefissate in polizza per le rate successive;
• fermo quanto disposto dal punto precedente, se il premio viene corrisposto mediante procedura Sepa Direct Debit (SDD) con frazionamento del premio annuale in più rate, in caso di mancato pagamento anche di una singola rata, la copertura resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza relativa alla rata scaduta.
In caso di sospensione la copertura produce nuovamente i propri effetti dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga, con bonifico o recandosi direttamente presso l’Agenzia tutte le rate scadute e non pagate, nonché la parte del premio residuo a completamento dell’annualità.
In caso di modifica del rapporto di conto corrente sul quale opera la procedura SDD il Contraente si impegna a darne immediata comunicazione alla Società;
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio e, conseguentemente, quello di decorrenza della garanzia coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS o bonifico bancario, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell’intermediario nei casi previsti.
(*) si tratta del conto separato, previsto ai sensi dell’art. 117 “Separazione patrimoniale” del D.Lgs. 209/2005 – Codice delle Assicurazioni, nonché ai sensi dell’articolo 54 “Obbligo di separazione patrimoniale” del Regolamento ISVAP 5/2006, che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Art. 10 - Dichiarazioni del Contraente – Variazione di rischio
La Società presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni, ai dati ed alle informazioni forniti dal Contraente/Assicurato tramite la proposta –questionario che forma parte integrante del contratto nonché di informazioni su specifiche circostanze del rischio oggetto di domande integrative da parte della Società.
Le inesattezze e le reticenze nelle dichiarazioni del Contraente/Assicurato in merito alle informazioni e/o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
Qualora si verifichino variazioni che modificano il rischio - di cui l’Assicurato/Contraente deve dare immediata comunicazione alla Società - si applicano gli articoli 1897 e 1898 del codice civile.
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Art. 11 - Assicurazioni complementari
Il Contraente/’Assicurato deve dare comunicazione alla Società della stipulazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente assicurazione.
Art. 12 - Denuncia dei sinistri e obblighi dell’Assicurato
Il Contraente/Assicurato deve fare denuncia scritta alla Società di ciascun sinistro entro 15 giorni da quando ne è venuto a conoscenza.
Agli effetti della presente assicurazione la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la data e la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro e ogni altra notizia utile per la Società.
Alla denuncia devono poi fare seguito, tempestivamente, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro, oltre che una relazione confidenziale sui fatti.
Art. 13 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
Sono a carico della Società, ai sensi dell’articolo 1917 del codice civile, le spese sostenute per assistere e difendere l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato, in proporzione al rispettivo interesse.
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
La Società non riconosce le spese sostenute dall’Assicurato per legali e/o tecnici e/o consulenti che non siano da essa designati o approvati e non risponde di multe o ammende comminate all’Assicurato né, comunque, delle spese di giustizia penale.
Art. 14 - Recesso dal contratto in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, Contraente e Società possono recedere dal contratto dandone avviso all’altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 15 - Durata del contratto
L’assicurazione cessa alla scadenza contrattualmente stabilita senza necessità di disdetta.
Le parti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, a condizioni di premio, eventualmente diverse, da pattuire, alla scadenza dello stesso.
Qualora entro il quindicesimo giorno successivo a tale scadenza il Contraente rinnovi il contratto con la Società per il medesimo rischio, l’efficacia dell’assicurazione si intende temporaneamente prorogata fino alla data del rinnovo (ma non oltre il predetto quindicesimo giorno).
Art. 16 - Forma delle comunicazioni
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Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.
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Art. 17 - Rinvio alle norme di legge
Per l’interpretazione del contratto, delle presenti Condizioni di assicurazione come di eventuali condizioni ad esso regolarmente aggiunte in polizza dalle Parti, si dovrà far riferimento alle norme di legge vigenti.
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DESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ MEDICHE E PARAMEDICHE ASSICURABILI
L’assicurazione è prestata in base all'esplicita dichiarazione dell’Assicurato che l’attività professionale esercitata corrisponde a quella indicata in polizza e che, per il tramite del codice attività ivi indicato, si identifica con quella risultante dall'elenco seguente.
CODICE | DESCRIZIONE |
101 | Infermiere (non pediatrico e non attrezzista di sala operatoria) |
102 | Tecnico radiologo |
103 | Igenista dentale |
104 | Fisioterapista |
105 | Massoterapista |
106 | Podologo |
107 | Optometrista - Ortottista - Assistente di Oftalmologia |
108 | Logopedista |
109 | Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'età evolutiva |
110 | Tecnico riabilitazione psichiatrica |
111 | Tecnico Audiometrista |
112 | Tecnico di Neurofisiopatologia |
113 | Terapista occupazionale |
114 | Educatore professionale |
115 | Assistente sanitario - OSS - OSA - OTA |
116 | Osteopata |
117 | Posturologo |
118 | Farmacista |
141 | Infermiere attrezzista di sala operatoria |
142 | Tecnico perfusionista |
143 | Assistente di anestesia |
144 | Biologo (escluse analisi genetiche) |
145 | Psicologo |
147 | Infermiere pediatrico |
148 | Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico |
149 | Dietista |
171 | Ostetrico/a |
173 | Tecnico della Prevenzione nell'Ambiente e nei Luoghi di Lavoro |
192 | Biologo (comprese analisi genetiche) |
201 | Audiologia e foniatria |
202 | Biochimica e chimica clinica (escluse analisi genetiche) |
203 | Microbiologia e virologia (escluse analisi genetiche) |
204 | Psichiatria |
205 | Psicologia clinica |
206 | Scienza dell'alimentazione e dietologia |
208 | Fisico medico, Fisico sanitario |
210 | Odontotecnico |
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CODICE | DESCRIZIONE |
211 | Tecnico Audioprotesista |
212 | Tecnico Ortopedico - Ernista |
214 | Ottico |
215 | Agopuntura |
216 | Urologia pediatrica (esclusa chirurgia) |
217 | Endocrinochirurgo |
251 | Geriatria |
252 | Igiene e medicina preventiva |
253 | Medicina del lavoro |
254 | Medicina dello sport |
255 | Allergologia ed immunologia clinica |
256 | Diabetologia |
257 | Endocrinologia e malattie del ricambio (anche ad indirizzo di Auxologia) |
258 | Malattie infettive |
259 | Malattie tropicali |
260 | Medicina termale - Idrologia medica |
261 | Medicina di comunità |
271 | Tossicologia medica |
301 | Medicina fisica e della riabilitazione - Fisiatria |
302 | Medicina interna |
303 | Medicina nucleare |
304 | Neurologia (esclusa chirurgia) |
305 | Neuropsichiatria (anche infantile) |
306 | Pediatria (esclusa chirurgia) |
307 | Reumatologia |
308 | Neurofisiopalogia |
350 | Andrologia |
351 | Angiologia (esclusa chirurgia) |
352 | Malattie dell'apparato cardiovascolare (esclusa chirurgia e tecniche diagnostiche e terapeutiche endoscopiche) |
354 | Ematologia |
355 | Gastroenterologia |
356 | Immunologia clinica e diagnostica |
357 | Malattie dell'apparato respiratorio |
358 | Medicina d'urgenza e di pronto soccorso (eseguita in via continuativa) |
359 | Nefrologia |
360 | Odontoiatria clinica generale (esclusa implantologia) |
361 | Otorinolaringoiatria (esclusa chirurgia) |
362 | Pneumologia |
363 | Radiodiagnostica |
364 | Urologia (esclusa chirurgia) |
366 | Oftalmologia - Oculistica (esclusa chirurgia) |
367 | Farmacologia clinica |
368 | Odontoiatria pediatrica |
369 | Tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio |
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CODICE | DESCRIZIONE |
401 | Anatomia patologica (comprese analisi genetiche) |
402 | Chirurgia dell'apparato digerente (comprese endoscopie digestive) |
403 | Chirurgia d'emergenza - urgenza |
405 | Chirurgia maxillo facciale (esclusa chirurgia estetica) |
406 | Chirurgia toracica |
408 | Angiologia (compresa chirurgia) |
410 | Dermatologia e venerologia |
411 | Biochimica e chimica clinica (comprese analisi genetiche) |
412 | Patologia clinica (comprese analisi genetiche) |
456 | Microbiologia e virologia (compresa analisi genetiche) |
458 | Odontoiatria (compresa implantologia) - Ortognatodonzia - Chirurgia orale |
461 | Pediatria (ad indirizzo di neonatologia e patologia neonatale con esclusione chirurgia pediatrica) |
462 | Radioterapia |
464 | Genetica medica (comprese analisi genetiche) |
466 | Urologia (compresa chirurgia) |
467 | Oftalmologia - Oculistica (esclusa chirurgia estetica) |
468 | Otorinolaringoiatria (compresa chirurgia) |
501 | Chirurgia pediatrica |
502 | Neurochirurgia (o neurologia chirurgica) |
503 | Urologia pediatrica (compresa chirurgia) |
504 | Oncologia |
506 | Cardiochirurgia (o cardiologia chirurgica) |
507 | Chirurgia vascolare |
508 | Chirurgia generale (esclusa chirurgia estetica) |
509 | Medico di medicina generale |
510 | Medico veterinario |
551 | Anestesia - Rianimazione e terapia intensiva |
552 | Ortopedia e traumatologia |
601 | Chirurgia Chirurgia estetica, plastica e ricostruttiva |
602 | Chirurgia maxillo facciale (compresa chirurgia estetica) |
603 | Ginecologia ed ostetricia (compresa chirurgia) |
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CLAUSOLA TLCGS - TUTELA LEGALE
(operante se indicato in polizza il relativo premio)
PREMESSA
In relazione alla normativa introdotta dal D. Lgs. n. 209 del 7 Settembre 2005 - Titolo XI, Capo II, Artt. 163 e 164, la Società ha scelto di affidare la gestione dei sinistri di Tutela Legale a: DAS - Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. con sede in Verona – Xxx Xxxxxx Xxxxx 0/X – Numero verde 000000000 – Fax (000) 0000000, xxxxxxxx@xxx.xx in seguito per brevità denominata DAS.
Art. 1 - Definizioni
Assicurato | Il soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione. |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione. |
Contraente | Il soggetto che stipula l’assicurazione ed è tenuto al pagamento del premio. |
Contravvenzione | E’ un reato (vedi alla voce Reati). Le contravvenzioni sono punite con l’arresto e/o l’ammenda. |
Delitto | E’ un reato (vedi alla voce Reati) più grave della contravvenzione, che può essere commesso volontariamente o involontariamente. Più esattamente si definisce: • delitto colposo se viene commesso involontariamente e cioè per negligenza, imprudenza o imperizia; • delitto preterintenzionale se le conseguenze sono più gravi di quelle previste e volute; • xxxxxxx doloso se viene commesso volontariamente e con la consapevolezza di commettere un delitto. Il delitto è punito con la multa o la reclusione. |
Ente Pubblico | Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane, Aziende Speciali, Consorzi Pubblici, Ipab, Case di Riposo, ATER, USSL, ASL, Ospedali, Case di Riposo Pubbliche, Stato, Enti Pubblici in generale e comunque ogni Ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti. |
Patrocinio legale | Assunzione degli oneri di difesa del dipendente da parte dell’Ente pubblico di appartenenza, che si impegna a liquidare o a rimborsare, in caso di esito del giudizio positivo per il dipendente, le relative spese. |
Polizza | Il documento cartaceo che prova l’esistenza del contratto di assicurazione. |
Procedimento penale | E’ una successione di atti che inizia con la contestazione della presunta violazione di norme penali, generalmente notificata alla persona mediante Informazione di Garanzia, e termina con la pronuncia di un provvedimento conclusivo da parte del giudice. |
Reato | Violazione della legge penale. I reati si distinguono in contravvenzioni e delitti (vedi alle voci relative) a seconda del tipo di pena prevista dalla legge. |
Spese peritali | Sono quelle relative all’opera del perito nominato dal giudice (C.T.U.- consulente tecnico di ufficio) o dalle parti (consulente di parte). |
CHE COSA È ASSICURATO
Art. 2 - Oggetto della garanzia Che cosa è assicurato
2.1 La Società tutela i diritti dell’Assicurato in relazione agli incarichi lavorativi svolti come dipendente dell’ente pubblico di appartenenza. La garanzia opera per:
a. difendersi in un procedimento da danno erariale per responsabilità amministrativa - contabile e giudizio di conto;
b. difendersi in un procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; la garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di xxxxx;
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2.2 La Società rimborsa le spese garantite se il procedimento di responsabilità amministrativa si conclude con sentenza definitiva di condanna per colpa grave e se il procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione si conclude con sentenza definitiva di condanna.
Ci sono limiti di copertura?
2.3 In relazione a tali eventi, Generali Italia rimborsa le spese legali, peritali, investigative e processuali che l’assicurato debba sostenere a propria difesa, nei limiti del massimale indicato in polizza.
2.4 Generali Italia provvede all’anticipo delle spese legali e/o peritali, nei limiti della somma di Euro 3.000,00, in attesa della definizione del giudizio.
Art. 3 - Quando un evento è considerato in garanzia Che cosa è assicurato
3.1 Un evento è considerato in garanzia se avviene dalle ore 24:00 del giorno di stipulazione del contratto.
3.2 Per determinare la data in cui avviene un evento, si considera la data in cui è avvenuta la prima violazione, anche presunta, di una norma di legge.
3.3 La garanzia si estende agli eventi avvenuti nel periodo di validità del contratto, ma manifestatisi entro due anni dalla sua cessazione.
Art. 4 - Chi è assicurato
4.1 Le garanzie operano a favore del Contraente.
CHE COSA NON È ASSICURATO
Art. 5 - Esclusioni
5.1 La garanzia è esclusa:
a) per danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
b) per eventi bellici, atti di vandalismo, concorrenza sleale, rapporti fra soci e/o amministratori;
c) per procedimenti in materia fiscale, tributaria e amministrativa, salvo quando danno luogo ad un procedimento penale o un procedimento di Responsabilità amministrativa-contabile;
d) controversie o procedimenti relativi a responsabilità assunte al di fuori della carica o comunque non direttamente conseguenti all’espletamento delle funzioni dichiarate;
e) controversie e procedimenti riguardanti il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere irrogate direttamente all’Assicurato;
f) per fatti dolosi dell’Assicurato;
g) per vertenze di diritto civile in genere;
h) se procedimento penale si conclude con sentenza definitiva diversa da condanna o se il procedimento amministrativo-contabile per danno erariale si conclude con sentenza diversa da condanna per colpa grave. Sono inoltre esclusi tutti in casi in cui il procedimento si concluda con un provvedimento diverso da una sentenza (ad esempio, un provvedimento di archiviazione);
i) per incarichi che non prevedano il rapporto di lavoro subordinato, quale ad esempio una carica elettiva.
Art. 6 - Quali spese non vengono sostenute o rimborsate Ci sono limiti di copertura
6.1 La Società non si fa carico delle seguenti spese:
a) spese, anche preventivate, non concordate con DAS, secondo le regole previste ai successivi articoli 8 e 17;
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b) spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella;
Condizioni di assicurazione
Edizione 25.05.2019 Pagina 15 di
c) spese di viaggio e di soggiorno dovute all’avvocato che, per l’esecuzione dell’incarico ricevuto, deve trasferirsi fuori dal proprio domicilio professionale;
d) onorari per l’intervento di ulteriori legali nell’ambito dello stesso grado di giudizio. Se l’assicurato sceglie un legale non residente presso il circondario del tribunale competente a decidere la controversia, Generali Italia, oltre alle spese del legale incaricato, sostiene o rimborsa gli onorari di un legale domiciliatario fino a un massimo di 3.000,00 euro, escludendo però ogni duplicazione di onorari;
e) spese dovute da altri soggetti debitori poste a carico dell’Assicurato secondo il principio di solidarietà (art. 1292 codice civile);
f) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
g) gli oneri fiscali, ad eccezione dell’IVA indetraibile per l’Assicurato esposta nelle fatture dei professionisti incaricati e del contributo unificato di iscrizione a ruolo.
Art. 7 - Dove vale la copertura
Le garanzie riguardano i sinistri che avvengono e devono essere trattati negli uffici giudiziari d'Italia.
CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE ASSICURIAMO
Art. 8 - Quali regole occorre rispettare per avere diritto alle prestazioni: i casi di decadenza
Per avere diritto alle prestazioni previste, l’Assicurato è tenuto al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) deve denunciare il Sinistro tempestivamente e comunque entro il tempo utile per la sua difesa;
b) deve informare tempestivamente e puntualmente l’Ente di Appartenenza sull’avvio del procedimento a suo carico al fine di attivare l’eventuale beneficio del patrocinio legale;
c) deve aggiornare tempestivamente DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell’erogazione delle prestazioni previste;
d) prima di incaricare un legale o un perito, deve avvisare DAS e deve aver ottenuto conferma a procedere;
e) prima di sottoscrivere un accordo economico o un preventivo di spesa del legale o del perito incaricato, deve ottenere conferma a procedere da parte di DAS. Si precisa che, anche una volta ottenuta la conferma a procedere, DAS non sosterrà né rimborserà spese del legale per attività che non sono state effettivamente svolte e dettagliate in parcella.
Art. 9 - Esonero di Responsabilità
Generali Italia, e DAS non sono responsabili dell’operato di legali e periti.
Generali Italia, e DAS non sono responsabili di eventuali ritardi nell’erogazione delle prestazioni che sono stati determinati dalla mancanza di idonea documentazione a supporto delle richieste dell’Assicurato
Art. 10 - Arbitrato per Conflitto di interesse o Disaccordo sulla Gestione del Sinistro
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo tra l'Assicurato e DAS sulla gestione del sinistro, sia l’Assicurato sia DAS possono chiedere di demandare la questione a un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.
L’Assicurato e DAS contribuiscono ciascuno alla metà delle spese arbitrali, salvo diverso accordo tra le parti.
L’arbitro decide secondo equità. Qualora la decisione dell’arbitro sia sfavorevole all’Assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio. Se dalla sua azione l’Assicurato ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito da DAS, in linea di fatto o di diritto, può richiedere alla Società il rimborso delle spese sostenute e non rimborsate dalla controparte, nei limiti del massimale previsto.
Qualora l’Assicurato intenda in alternativa adire le vie giudiziarie, l’azione civile potrà essere preceduta dal tentativo di mediazione come previsto dal D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.
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QUANDO E COME DEVO PAGARE
Art. 11 - Pagamento del premio – Decorrenza dell’assicurazione e periodo di assicurazione - Mezzi pagamento del premio
L’Assicurato è tenuto a pagare, presso la Direzione di Generali Italia, o la sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, alle rispettive scadenze, il premio o le rate di premio stabiliti nella polizza medesima. L’esazione dei premi precedentemente eseguita al domicilio dell’Assicurato non può in alcun modo invocarsi come deroga a tale obbligo.
La prima rata deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive vengono pagate contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione di Generali Italia, che devono portare la data del pagamento la firma della persona che riscuote l’importo.
L’assicurazione decorre dalle ore ventiquattro del giorno indicato nella polizza, se in quel momento il premio è pagato; in caso diverso decorre dalle ore ventiquattro del giorno in cui si effettua il pagamento, ferme restando le scadenze stabilite nel contratto.
Per le eventuali rate successive alla prima è concesso il termine di quindici giorni, trascorso il quale l’assicurazione resta sospesa e rientra in vigore soltanto dalle ore ventiquattro del giorno del pagamento del premio e delle spese; rimangono ferme le scadenze contrattualmente stabilite, il diritto di Generali Italia di esigere i premi scaduti e di chiedere l’esecuzione giudiziale del contratto.
Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, ed è interamente dovuto, anche se sia stato concesso il frazionamento in più rate.
Il versamento del premio può avvenire, nei limiti rispettivamente previsti dalla normativa vigente, con le seguenti modalità:
• in denaro contante;
• tramite POS o, ove disponibili, altri mezzi di pagamento elettronico, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
• per mezzo di bollettino di conto corrente postale su conto intestato alla Società o su conto assicurativo dedicato intestato all’intermediario (*);
• con assegno circolare non trasferibile intestato alla Società o all’intermediario con conto assicurativo dedicato, espressamente in tale qualità (*);
• con assegno bancario o postale intestato alla Società o all’intermediario con conto assicurativo dedicato, espressamente in tale qualità, con clausola di intrasferibilità (*) (**);
• per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o conto assicurativo dedicato intestato all’intermediario, espressamente in tale qualità (*);
• per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del Contraente alla banca ad effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD – Sepa Direct Debit);
• altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Note:
(*) Per conto corrente assicurativo dedicato si intende il conto corrente separato ex artt. 117 “Separazione patrimoniale”, del Dlgs 209/2005 - Codice delle assicurazioni e 54 “Obbligo di separazione patrimoniale”, del Regolamento ISVAP 5/2006 che l’intermediario intrattiene, in tale qualità, per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) In relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Nel caso di pagamento tramite bollettino di conto corrente postale la data di versamento del premio coincide con la data apposta dall’ufficio postale.
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Qualora i pagamenti avvengano a mezzo POS, assegno o bonifico bancario e per i pagamenti a mezzo SDD, la data di versamento del premio coincide con la data di effettivo accredito sul conto corrente intestato alla Società o sul conto assicurativo dedicato dell’intermediario.
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Art. 12 - Dichiarazione del Contraente
Generali Italia presta il suo consenso all’assicurazione e determina il premio unicamente in base alle dichiarazioni, ai dati ed alle informazioni forniti dal Contraente/Assicurato tramite la proposta – questionario che forma parte integrante del contratto nonché di informazioni su specifiche circostanze del rischio oggetto di domande integrative da parte di Generali Italia.
Le inesattezze e le reticenze nelle dichiarazioni del Contraente/Assicurato in merito alle informazioni e/o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile
Qualora si verifichino variazioni che modificano il rischio - di cui l’Assicurato/Contraente deve dare immediata comunicazione a Generali Italia.
Art. 13 - Durata del contratto
L’assicurazione cessa alla scadenza contrattualmente stabilita senza necessità di disdetta.
Le parti si riservano la facoltà di rinnovare il contratto, a condizioni di premio, eventualmente diverse, da pattuire, alla scadenza dello stesso.
Qualora entro il quindicesimo giorno successivo a tale scadenza il Contraente rinnovi il contratto con Generali Italia per il medesimo rischio, l’efficacia dell’assicurazione si intende temporaneamente prorogata fino alla data del rinnovo (ma non oltre il predetto quindicesimo giorno).
Art. 14 - Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l’Assicurato nel corso del contratto devono essere fatte con lettera raccomandata.
Art. 15 - Rinvio alle norme di legge
Per l’interpretazione del contratto, delle presenti Condizioni di assicurazione come di eventuali condizioni ad esso regolarmente aggiunte in polizza dalle Parti, si dovrà far riferimento alle norme di legge vigenti.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 16 - Denuncia del sinistro
Per richiedere le prestazioni previste, l’Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l’accaduto a DAS chiamando il numero verde 800.475.633, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
DAS raccoglierà la richiesta (denuncia di Xxxxxxxx), indicherà i documenti necessari per l’attivazione della garanzia in funzione della tipologia di evento accaduto, fornirà tutte le informazioni relative alle modalità di gestione del caso e rilascerà un numero identificativo della pratica.
Tutta la documentazione dovrà essere regolarizzata a spese dell’Assicurato, se previsto dalle vigenti norme fiscali di bollo e di registro.
Per potersi validamente avvalere delle prestazioni previste, l’Assicurato dovrà far pervenire tempestivamente a DAS copia di ogni ulteriore atto o documento pervenuto successivamente alla denuncia di sinistro e ogni notizia utile alla gestione del suo caso.
L’Assicurato è tenuto a denunciare il Sinistro nel momento in cui ha inizio l’azione penale o l’azione di responsabilità, o comunque nel momento in cui ha avuto notizia di coinvolgimento nell’indagine penale o amministrativa.
Art. 17 - Modalità di gestione del sinistro
8.1 Per la fase giudiziale DAS trasmette la pratica al legale designato in base alle seguenti disposizioni:
a) l’Assicurato può indicare a DAS un legale di propria fiducia;
b) se l’Assicurato non fornisce il nominativo di un avvocato, DAS può individuare direttamente il legale;
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c) l’Assicurato deve conferire in ogni caso regolare mandato al legale individuato fornendo allo stesso tutte le informazioni e i documenti necessari per consentire la miglior tutela dei propri interessi;
d) qualora nel corso dello stesso grado di giudizio l’Assicurato decida di revocare l’incarico professionale conferito ad un legale e di dare incarico a un nuovo legale, DAS non rimborserà le spese del nuovo legale riferite ad attività già svolte dal primo avvocato. Tale disposizione non si applica nel caso di rinuncia all’incarico da parte del legale;
8.2 Al termine delle verifiche amministrative, DAS provvede alla liquidazione della somma a favore dell’assicurato entro 15 giorni dall’invio della conferma di liquidazione/disposizione di bonifico.
8.3 DAS gestirà a tutti gli effetti un unico sinistro:
a) in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali sia coinvolto l’Assicurato;
b) qualora l’evento che dà diritto alle prestazioni si protragga attraverso più violazioni successive della stessa natura
Art. 18 - Recesso dal contratto in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell’indennizzo, Contraente e Società Generali Italia possono recedere dal contratto dandone avviso all’altra Parte. Il recesso esercitato dal Contraente ha efficacia dalla data di ricevimento della comunicazione. Il recesso esercitato dalla Società ha efficacia dopo 30 giorni da quello di ricevimento della comunicazione medesima. In tutti i casi, entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, escluse le imposte.
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Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia di sinistro e qualunque altro atto delle Parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
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Pagina lasciata intenzionalmente in bianco
Condizioni di assicurazione RC Colpa grave
mod. R58CGAS/02
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