RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
RINNOVO CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PREMESSA
Il 20 gennaio 2008 è stata raggiunta l’ipotesi di accordo del Ccnl tra Fim, Fiom, Uilm e Federmeccanica-Assistal.
Fim, Fiom, Uilm valutano positivamente tale ipotesi in quanto si realizzano miglioramenti soddisfacenti sul piano economico e normativo riaffermando così il ruolo e il valore del Contratto nazionale di lavoro.
In particolare:
• sul piano salariale abbiamo tutelato il potere d’acquisto delle retribuzioni con un incremento che va oltre la nostra richiesta, anche se articolato su 30 mesi; abbiamo inoltre aumentato e reso strutturale l’elemento perequativo da erogare a chi non fa la contrattazione aziendale.
• Sul mercato del lavoro abbiamo ottenuto un miglioramento di quanto previsto dall’Accordo del 23 luglio 2007 e dalla relativa legge, definendo percorsi di stabi- lizzazione per le lavoratrici e i lavoratori che svolgono sia rapporti di lavoro a termine sia rapporti di somministrazione a termine (ex interinale).
• Sull’inquadramento, nonostante le resistenze e le contrarietà di Federmeccanica, abbiamo ottenuto l’avvio di un concreto percorso di riforma del sistema di inquadramento professionale.
• Sull’orario di lavoro abbiamo riconfermato l’orario settimanale a 40 ore (art. 5 del Ccnl) e abbiamo riaffermato il ruolo contrattuale delle Rsu.
• Sulle parti normative abbiamo ottenuto importanti innovazioni a partire da nuove normative di parificazione operai impiegati, ambiente e sicurezza, diritti dei migranti. L’ipotesi di accordo approvata dagli organismi dirigenti di Fim, Fiom, Uilm è stata sottoposta alla valutazione dell’Assemblea nazionale dei delegati riunita a Roma il 23 gennaio 2008.
Fim, Fiom, Uilm nei prossimi giorni svolgeranno assemblee informative in tutti i luoghi di lavoro e sottoporranno l’ipotesi di accordo al giudizio delle lavoratrici e dei lavoratori tramite referendum vincolante che si svolgerà il 25, 26 e 27 febbraio 2008.
Fim, Fiom, Uilm considerano fondamentale il contributo di mobilitazione e di lotta espresso dalle lavoratrici e dai lavoratori metalmeccanici ai fini dell’ottenimen- to del rinnovo del Contratto nazionale di lavoro.
Sulla base di queste valutazioni, Fim, Fiom, Uilm invitano tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori metalmeccanici a partecipare alle assemblee e al referendum appro- vando l’ipotesi di accordo raggiunta.
Fim, Fiom, Uilm nazionali
Roma, 24 gennaio 2008
IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL FEDERMECCANICA-ASSISTAL
SISTEMA DI RELAZIONI SINDACALI
Viene costituito un organismo bilaterale nazionale per il settore metalmeccanico e del- l’installazione di impianti che opererà in stretto rapporto con gli Osservatori e con le Commissioni paritetiche nazionali rafforzate nel loro ruolo di sedi di analisi, verifica e confronto sistematico tra le parti sulla situazione e le prospettive del settore metal- meccanico.
INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE IN SEDE AZIENDALE
Le aziende con almeno 50 dipendenti informeranno le Rsu sulla situazione economico- produttiva, con particolare riferimento ai più significativi indicatori di bilancio; alle scel- te produttive; ai programmi che comportino, anche all’estero, nuovi insediamenti indu- striali; alla struttura e alle previsioni occupazionali; all’organizzazione del lavoro.
Su tali materie l’azienda, su richiesta delle Rsu o delle organizzazioni sindacali territo- riali, è tenuta ad un esame congiunto, in cui i rappresentanti sindacali possono anche formalizzare un proprio parere a cui il datore di lavoro darà risposta motivata.
MERCATO DEL LAVORO
Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato. Per i contratti di lavoro a tempo determinato si applica la disciplina di legge.
I lavoratori che abbiano avuto, con la stessa azienda e per mansioni equivalenti, sia rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato che con contratto di somministra- zione, acquisiscono il diritto alla stabilizzazione del rapporto qualora la somma dei periodi di lavoro superi i 44 mesi, anche non consecutivi, comprensivi della eventuale proroga in deroga assistita.
Restano salvi gli accordi aziendali in materia.
Le direzioni delle aziende che occupano più di 150 dipendenti informeranno annual- mente le Rsu sui livelli occupazionali divisi per tipologia di rapporto di lavoro, anche in relazione all’andamento dei carichi di lavoro.
periodo di prova; scatti di anzianità; festività; mensilizzazione delle retribuzioni; xxxxx; trasferte; lavoro notturno; preavviso.
A decorrere dal 1° gennaio 2009 entra in vigore una nuova disciplina che supera le attuali discipline speciali operai, intermedi ed impiegati e ne realizza l’unificazione attraverso una normativa unica.
Di norma ciò è avvenuto estendendo il trattamento degli impiegati agli operai, inte- grando e definendo alcune innovazioni valutate come opportune che hanno reso possi- bile una normativa unica.
In particolare;
Ferie
Dal 1° gennaio 2008 viene estesa agli operai l’attuale disciplina sulle ferie in vigore per gli impiegati.
Tale disciplina prevede la maturazione di 1 giorno aggiuntivo di ferie dopo 10 anni di anzianità aziendale e di una settimana di ferie aggiuntive oltre i 18 anni di servizio. Nella fase di applicazione transitoria delle nuove norme, per i lavoratori operai in forza al 31 dicembre 2007, al compimento di 55 anni di età e con 10 anni di anziani- tà aziendale, viene riconosciuto 1 giorno aggiuntivo di ferie, rispetto alle 4 settima- ne già spettanti.
Scatti di anzianità
Dal 1° febbraio 2008 entra in vigore la nuova disciplina sugli aumenti periodici di anzianità che produce vantaggi economici in quanto in caso di passaggio di livello gli scatti maturati vengono rivalutati in base alla paga del nuovo livello e si prosegue con la maturazione.
Periodo di prova
Dal 1° febbraio 2008 entra in vigore il nuovo periodo di prova:
In materia di contratti di inserimento, part time e appalti è prevista una Commissione
con poteri negoziali che in 6 mesi dovrà concludere i propri lavori.
INQUADRAMENTO
Il confronto proseguirà in sede negoziale oltre la data di stipula del Contratto e si con- cluderà entro il 28 febbraio 2009. Le parti concordano fin da ora di assumere i criteri di valutazione della prestazione proposti da Fim, Fiom, Uilm, convenendo sulla necessità di definire un nuovo sistema di classificazione delle professionalità dei lavoratori. Concordano fin da ora che, qualora il confronto tra le parti non porti alla definizione di un nuovo sistema di inquadramento professionale, a partire dal 1° marzo 2009 si darà luogo:
• alla trasformazione dell’attuale 5a Super in una specifica categoria aperta agli ope- rai e agli intermedi;
• al riconoscimento di un parametro intermedio tra la 3a e la 4a categoria definito 3a Erp (Elemento retributivo di professionalità).
NUOVA «DISCIPLINA DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO»
Quale elemento propedeutico alla riforma dell’inquadramento, si realizza l’unificazione delle discipline speciali per operai, intermedi e impiegati, determinando una normativa unica più favorevole all’interno della quale si evidenziano nuove regole relative a:
CATEGORIA PROFESSIONALE DURATA ORDINARIA DURATA RIDOTTA
1a | 1 mese | 20 giorni |
2a e 3a | 1 mese e 1/2 | 1 mese |
4a, 5a e livello superiore | 3 mesi | 2 mesi |
6a e 7a | 6 mesi | 3 mesi |
• Il periodo di prova è utile per il calcolo della 13a mensilità anche in caso di man- cato superamento della prova.
• Il periodo di prova non può essere previsto in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato quando il lavoratore interessato abbia già svolto presso l’azienda periodi di lavoro a termine la cui durata complessiva sia superiore al periodo di prova previsto.
• I periodi di prova sono ridotti per i lavoratori che con identiche mansioni abbiano prestato servizio per un biennio presso altre aziende o che abbiano completato presso altre aziende il periodo complessivo di apprendistato professionalizzante.
Periodo di preavviso
Dal 1° febbraio 2008 entra in vigore il nuovo periodo di preavviso:
DIRITTI
Diritto alla formazione.
Viene riconosciuta l’opportunità che tutti i lavoratori possano accedere nell’arco della
ANNI DI SERVIZIO 6a E 7a 4a E 5a 2a E 3a 1a
CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA CATEGORIA PROFESSIONALE PROFESSIONALE PROFESSIONALE PROFESSIONALE
Fino a 5 anni 2 mesi 1 mese e 1/2 10 giorni 7 giorni
Oltre 5 e fino a 10 anni 3 mesi 2 mesi 20 giorni 15 giorni
Oltre i 10 anni 4 mesi 2 mesi e 1/2 30 giorni 20 giorni
propria vita lavorativa a programmi di formazione e aggiornamento professionale.
Lavoratori stranieri.
Si concorda l’impegno delle parti ad attivarsi presso il ministero della Pubblica Istruzione affinché venga predisposto un modulo formativo per l’insegnamento della lingua italiana ai lavoratori stranieri con l’utilizzo dei permessi previsti per il diritto allo studio (250 ore).
Le aziende favoriranno la frequenza dei lavoratori stranieri a tali corsi indipendente-
mente dalla percentuale di assenza contemporanea.
Festività
L’unificazione delle discipline tra operai e impiegati comporta la retribuzione pari a 8 ore per le festività cadenti dal lunedì al venerdì.
Mensilizzazione
Considerato che, nell’ambito della unificazione delle discipline, il passaggio alla mensilizzazione comporta, per effetto della diversa modalità di calcolo delle ore lavorate, una differenza di retribuzione su base annua, per gli operai, pari a 11 ore e 10 minuti, si conviene, per gli operai in forza al 31 dicembre 2008, l’erogazione di un superminimo individuale non assorbibile pari a 11 ore e 10 di retribuzione, uni- tamente alla retribuzione del mese di dicembre di ciascun anno.
Salvaguardia condizioni di miglior favore
La definizione della nuova disciplina normativa riguardante la parificazione operai- impiegati non modifica le condizioni di miglior favore derivanti da accordi o prassi in sede aziendale, che in tal caso assorbono quanto definito dalle nuove norme del Ccnl.
ORARIO DI LAVORO
Viene confermata la disciplina dell’orario di lavoro prevista nell’articolo 5 del Ccnl vigente (durata massima settimanale del lavoro ordinario pari a 40 ore).
ORARIO PLURISETTIMANALE
Viene riconosciuto che, oltre per la stagionalità dei prodotti, l’orario plurisettimanale, per un massimo di 64 ore l’anno può essere utilizzato, tramite accordo con la Rsu nel- l’ambito della procedura prevista dal Ccnl, in presenza di picchi produttivi non fronteg- giabili con il ricorso ai normali assetti produttivi.
Per le ore prestate in regime di orario plurisettimanale oltre l’orario normale, dal lune- dì al venerdì la maggiorazione passa dal 10% al 15%; per le ore prestate al sabato, la maggiorazione passa dal 15% al 25%.
Inoltre è previsto che, in casi eccezionali, tramite accordo con le Rsu, si possano ripro- grammare i recuperi in tutto o in parte; o, in alternativa, si possa concordare la com- pensazione economica con conguaglio al 50% delle maggiorazioni già erogate per le ore di maggiore prestazione non recuperate; o, ancora, la destinazione delle stesse ore alla banca delle ore sulla base di scelta individuale.
PERMESSI ANNUI RETRIBUITI (PAR)
Viene ridotto da 25 a 15 giorni il preavviso dato dal lavoratore all’azienda per il loro godimento.
Previo esame congiunto tra direzione aziendale e Rsu uno dei 7 permessi retribuiti annui
Per il disbrigo delle pratiche burocratiche legate alla condizione di migrante viene rico- nosciuto il diritto di precedenza nella fruizione dei permessi annui retribuiti.
Al fine di favorire il ricongiungimento familiare nei paesi di origine dei lavoratori migranti è stata confermata la possibilità di usufruire di periodi continuativi di assenza dal lavoro attraverso l’utilizzo oltre che delle ferie anche degli altri permessi retribuiti previsti dal contratto.
Viene costituita una Commissione nazionale per l’integrazione dei lavoratori migranti.
SALARIO
Minimi tabellari.
A copertura del periodo 1 luglio 2007 - 31 dicembre 2009: aumento lordo medio men- sile al 5° livello di 127 euro, erogati in 3 tranche: 60 euro dal 1/1/2008, 37 euro dal 1/1/2009, 30 euro dal 1/9/2009.
CATEGORIA 1a TRANCHE | 2a TRANCHE | 3a TRANCHE | TOTALE |
DA 1/01/2008 | DA 1/01/2009 | DA 1/09/2009 | |
1a 37,50 | 23,12 | 18,76 | 79,38 |
2a 43,88 | 27,06 | 21,93 | 92,87 |
3a 51,75 | 31,91 | 25,88 | 109,54 |
4a 54,75 | 33,76 | 27,38 | 115,89 |
5a 60,00 | 37,00 | 30,00 | 127,00 |
5aS 66,38 | 40,93 | 33,18 | 140,49 |
6a 71,25 | 43,94 | 35,62 | 150,81 |
7a 78,75 | 48,56 | 39,38 | 166,69 |
Una tantum.
300 euro lordi, comprensivi della Ivc già erogata da ottobre a dicembre, da corrispon- dere in un’unica tranche nel mese di marzo 2008. Al netto di tale indennità, l’una tan- tum è pari a 267 euro uguali per tutti.
Elemento perequativo.
Per i lavoratori che hanno solo la retribuzione contrattuale nazionale l’elemento perequa- tivo sarà pari complessivamente a 260 euro da erogarsi ogni anno nel mese di giugno.
INDENNITÀ DI TRASFERTA
Adeguamento delle indennità di trasferta:
MISURA DELL’INDENNITÀ
| DA 1/01/2008 | DA 1/01/2009 |
Trasferta intera | 37,50 | 40,00 |
Quota per il pasto meridiano o serale | 10,90 | 11,30 |
Quota per il pernottamento | 15,70 | 17,40 |
a fruizione collettiva potrà essere reso non fruibile entro l’anno e, qualora il lavoratore entro il mese di novembre non ne chieda il pagamento, verrà accantonato nel conto ore
individuale come previsto dal Ccnl vigente, per essere successivamente fruito.
LAVORO STRAORDINARIO
Le ore di straordinario esenti da informazione preventiva alla Rsu vengono incremen- tate di 8 ore, pertanto su base annua lo straordinario esente da informazione preventi- va è fissato in:
40 ore per i lavoratori turnisti;
40 ore per i lavoratori non turnisti che lavorano in aziende con oltre 200 dipendenti; 48 ore per i lavoratori non turnisti che lavorano in aziende fino a 200 dipendenti.
BANCA DELLE ORE
È abolita la franchigia per l’accantonamento in banca ore dello straordinario effettua- to, quindi il lavoratore può decidere di recuperare ogni ora di straordinario effettuata.
PAGA DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DELLE MAGGIORAZIONI PER LAVORO NOT- TURNO, STRAORDINARIO E FESTIVO
La retribuzione oraria di riferimento sarà composta oltre che dai minimi contrattuali
anche dagli aumenti periodici di anzianità, dagli aumenti di merito, dai compensi fissa- ti su base mensile e da eventuali elementi orari della retribuzione.
AMBIENTE E SICUREZZA
I datori di lavoro informeranno periodicamente, di norma semestralmente, i lavoratori previa consultazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) circa i temi della salute e sicurezza con riferimento alle tipologie di infortunio eventualmente ricor- renti, alle misure di prevenzione e alle problematiche emerse negli incontri con gli Rls. Agli Rls deve essere consegnata, come previsto dalla legge, copia del documento di valutazione dei rischi e del registro degli infortuni sul lavoro.
I permessi retribuiti per gli Rls sono incrementati da 40 a 50 ore annue nelle azien- de che abbiano da 50 a 100 dipendenti e da 40 a 70 ore annue nelle aziende con oltre 100 dipendenti.
In sede aziendale possono essere concordati progetti formativi per gli Rls più ampi rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente.
INDENNITÀ DI REPERIBILITÀ
Adeguamento della indennità di reperibilità:
B) COMPENSO GIORNALIERO | C) COMPENSO SETTIMANALE | |||||
LIVELLO | 16 ORE GIORNO LAVORATO | 24 ORE GIORNO LIBERO | 24 ORE FESTIVE | 6 GIORNI | 6 GIORNI CON FESTIVO | 6 GIORNI CON FESTIVO E GIORNO LIBERO |
1°-2°-3° | 4,50 | 6,75 | 7,30 | 29,25 | 29,80 | 32,05 |
4°-5° | 5,35 | 8,40 | 9,00 | 35,15 | 35,75 | 38,80 |
superiore al 5° | 6,15 | 10,10 | 10,65 | 40,85 | 41,40 | 45,35 |
ASSORBIMENTI
Gli aumenti contrattuali dei minimi tabellari non potranno assorbire aumenti individua-
li o collettivi salvo che siano stati concessi con una clausola espressa di assorbibilità o siano stati riconosciuti a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali.
VALORE PUNTO
Il nuovo valore punto viene stabilito nella misura di 18,82 euro.
QUOTA CONTRATTO
A tutti i lavoratori non iscritti al sindacato verrà chiesto, in occasione della correspon- sione della retribuzione del mese di giugno 2008, una quota associativa straordinaria di 30 euro, con delega negativa nel rispetto di quanto deciso dalla consultazione sulla piattaforma.