ACCORDO TERRITORIALE PER LA CITTA' DI AVELLINO
TRA
ACCORDO TERRITORIALE PER LA CITTA' DI AVELLINO
Ai sensi dell'art. 2 comma 3° Legge 9 dicembre 1998 n. 431 e del Decreto Ministeriale 5/3/1999 n. 67
1) il SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini Assegnatari) Federazione Provinciale di Avellino, con sede di Avellino alla Via Dante, in persona del Segretario Provinciale, Sig. Xxxxxxxxxx Xxxxx, nato a S. Paolina (AV) il 29.06.1947, il SICET (Sindacato Inquilini Casa e Territorio) della Provincia di Avellino, con sede in Avellino, alla Via Circumvallazione, in persona del Segretario Provinciale, Sig. Xxxxxx Xxxxx, nato a Avellino il 29.05.1953 e l'UNIAT (Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio) Federazione della Provincia di Avellino, con sede di Avellino, alla Via F.lli Bisogno n. 27 in persona del Segretario Provinciale Sig. Xxxxxx Xx Xxx, nato a X. Xxxxxxx xx Xxxxx il 27.10.1953, da una parte,
E
2) l'APE Avellino (Associazione Provinciale della Proprietà Edilizia Avellino – Confedilizia) con sede in Avellino, X.xx X. Xxxxxxxx n. 101/s, presso lo Studio Legale Associato & Cagnetta, in persona del Presidente Avv. Giuseppe de Conciliis, nato ad Avellino il 18.06.1966.
SI CONVIENE E SI STIPULA
Il Seguente Accordo Territoriale
Art. 1
L'ambito di applicazione del presente Accordo Territoriale, per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Avellino.
Art. 2
Il territorio comuale, ai fini della determinazione del valore dei canoni di locazione e per i contratti stipulati ai sensi delle norme richiamate in epigrafe, è diviso – aquisitesi anche le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone catastali – in sei aree omogenee come individuate nell'allegato A).
Art. 3
I <<valori di riferimento>>, minimo e massimo dei canoni di locazioe, per le aree omogenee – come individuate all'art. 2, Allegato A) – in cui è diviso il territorio amministrativo del Comune di Avellino, sono definiti nelle misure riportate nell'Allegato B) ed espressi in£/mq. Mensile.
Art. 4
Per la determinazione del "valore effettivo" del canone di locazione sono definite quattro fasce di oscillazione dei canoni e sono fissati gli elementi oggettivi caratterizzanti ogni singola fascia, come indicati nell'Allegato C), parte prima.
Le parti contrattuali, individuate – in base alla ubicazione del fabbricato – l'area urbana omogenea in cui è ubicato l'immobile, oggetto del rapporto locativo, e – in base agli elementi di caratterizzazione – la fascia di oscillazione in cui questo si colloca, concorderanno il canone,
tra il valore minimo ed il valore massimo attribuiti alla fascia di competenza, con riferimento allo stato di conservazione dell'unità immobiliare e del fabbricato in cui essa è compresa, e alla superficie utile calcolata secondo i criteri indicati nell'Allegato C), parte seconda.
Art. 5
Ai fini della previsione di cui al punto 5 dell'art. 1 del DM 05/03/199 n. 67, per i contratti stipulati con Compagnie Assicurative, Enti Privatizzati, ovvero soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, il canone, definito con le modalità di cui agli artt. 2, 3 e 4, ed agli Allegati A), B) e C), del presente Accordo Territoriale, potrà essere ridotto, d'intesa tra le parti sottoscrittici dell'accordo integrativo, fino ad un massimo del 15% del valore concordato.
Art. 6
Il "contratto tipo locale" (Allegato D) – da utilizzarsi necessariamente per la istituzione dei rapporti locativi in epigrafe – è definito sulla base del modello allegato al DM 5/3/99 n. 67, con l'inserimento della seguente clausola:
"Ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione del presente Accordo Territoriale anche a riguardo del canone, una Commissione di Conciliazione Stragiudiziale composta da tre componenti, due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie del presente Accordo Territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore, ed un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengano di nominarlo".
"In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione di cui al punto precedente, la quale determinerà nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone, a valere ifno alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione".
ALLEGATO D
All'Accordo Territoriale sottoscritto in data 05 novembre 1999 dalle XX.XX. della proprietà e dell'inquilinato e depositato presso il Comune di Avellino, in data …………………………………….
Novembre 1999.
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO
Ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 E dell'Accordo Territoriale per il Comune di Avellino sottoscritto
in data 05/11/99 e depositato il 11,99
Il/La Sig./Soc. (1) ………………………………………………………………………..
(di seguito denominato/a locatore
assistito/a da (3) in persona di
……………………………………………….
CONCEDE IN LOCAZIONE
Al/alla Sig./Soc. (1) ………………………………………………………………………
(di seguito denominato/a conduttore)
Identificato/a mediante (2) ……………………………………………………………………………………………
Assistito/a da (3) in persona di
……………………………………………………………………………….
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare sita in ……………………….
alla Via …………………………………………………………………………….n. civico piano
…………………..
scala ……………………………. Interno ……………………………………
L'unità immobiliare locata è di complessivi mq. calpestabili, di cui ma
…………………………….. relativi all'alloggio e mq relativi alle seguenti pertinenze;
a) balconi, terrazze, cantine e simili (0,25% superf. utile calpestabile) = m.q. utili
b) box auto/garage (70% superf.utile calpestabile)= mq.
Utili
c) posto auto coperto (50% superf. assegnata) = mq. utili
d) posto auto scoperto (40% superf. assegnata) = mq. utili
e) supeficie scoperta uso esclusivo (20% superf. destinata) = mq. utili
f) superficie condominiale a verde (10% quota millesimale) = mq. utili
TABELLE MILLESIMALI
All'unità immobiliare locata risultano attribuiti, in base alla tabella condominiale, i seguenti valori millesimali:
a) proprietà ……………………………….
b) scale ……………………………….
c) riscaldamento ……………………………….
d) ascensore ……………………………….
e) altre ……………………………….
COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma, DL 11 luglio 1992, n. 333
(convertito dalla L. 8 agosto 1992 n. 359)
COFICE FISCALE del locatore ………………………………………………………….
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
LA LOCAZIONE SARA' REGOLATA DALLE SEGUENTI PATTUIZIONI:
1) Il contratto è stipulato per la durata di anni …………………………… (4) dal al
………………………………e, alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta, motivata ai sensi dell'art. 3 comma 1°, della legge n° 431/98. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna della parti ha diritto di attivare la procedura per il rinovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza.
In mancanza della comunicazione, il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizoni.
Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato, o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
2) Il conduttore ha facoltà di recedere per giustificati motivi dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 6 mesi prima.
3) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.
4) Il canone annuo di locazione – come riportato nell'allegata scheda riepilogativa del computo
– secondo quanto stabilito dall'Accordo Territoriale stipulato in data 05 novembre 1999 tra l'A.P.E. di Avellino – Confedilizia nella persona del Presidente provinciale Avv. Xxxxxxxx de Conciliis da una parte e S.U.N.I.A., S.I.C.E.T. e U.N.I.A.T. rispettivamente nelle persone dei segretari provinciali Sigg.ri Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx Xxxxx e Xxxxxx Xx Xxx, accordo depositato presso il Comune di Avellino in data novembre 1999, è convenuto in lire/euro
……………………………………………………………., che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero in n rate di pari importo
anticipate di lire …………………………………./euro ciscuna, con scadenza al
………………………………………………………
Tale canone è stato pattuito tra le parti nell'ambito dell'applicazione dei criteri e parametri stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 e degli Allegati A), B) e C) dell'accordo Territoriale stipulato in dato 05 novembre 1999 e depositato presso il Comune di Avellino il 11.1999.
Il casnone di locazione, a richiesta del lcoatore, potrà essere aggiornato in ragione del 75% della variazione in aumento accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'nano precedente, all'inizio del secondo e del terzo anno di durata del contratto, se la variazione risulterà superiore al 2,50%; per il terzo e quarto anno (di protrazione di diritto) ovvero per gli ulteriori anni di rinnovazione l'aggiornamento ISTAT, sempre a richiesta del locatore e nella misura del 75% sarà dovuto qualunque sia la misura della variazione accertata.
5) Il pagamento del canone è di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove d'importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n. 392.
6) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi n'abbiano – motivandola – ragione.
7) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobilaire locatagli e d'averla trovata adatta all'uso convenuto e – così – di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della medesima, il conduttore s'impegna a riconsegnare l'unità immobilaire locata nello stesso stato in cui l'ha ricevuta salvo il deperimetno d'uso, pena il risarcimento del danno. S'impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile, ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna del regolmaneto stesso con la firma del presente contratto; così come s'impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 C.C., di quanto segue: ……………………………………………………………………………
ovvero di quanto risulta dall'allegato Verbale di Consegna.
8) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione all'immobile locato ed alla sua destinazione, o alle pertinenze ed impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
9) Il conduttore espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potesero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
10) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, ivi compresa la restituzione dell'immobile alla data di scadenza, il conduttore versa al locatore (che con la firma del contratto rilascia quitanza) la somma di lire euro
…………………………………pari a mesilità del canone, non imputabile in
conto pigioni e produttiva d'interessi legali, che saranno corrispoti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ALTRE FORME DI GARANZIA
11) Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella oneri accessori" di cui all'art. 14 allegato G) dell' Accordo Territoriale.
In ogni caso sono interamente a carico del conduttore le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito, saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento.
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire – in sede di consuntivo – entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettaure il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite delle organizzazioni sindacali.
In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore vedrserà una quota di accont onon superiore a quella di sua spettanza risultante dal consutivo – dell'anno precedente.
12) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibere relative alla mdoficazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilit in materi adi riscaldamento ei di condizionamento d'aria di applica anche ove si tratti di edificio non in condiminio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle
disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condòmini) i conduttori si riuniscono in appsita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
13) Il conduttore – in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata s- si obbliga a servirsi esclusivamente del'limpianto relativo, restando sin d'ora il locatore autorizzato – in caso di insosservanza – a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge.
14) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere l'unità immobiliare locata il conduttore dovrà consentirne la visita almeno una volta alla settimana per due ore, con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità:
15) Il locatore concede/non concede al conduttore il diritto di prelazione nelle vendita, da esercitarsi secondo gli art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
16) Il locatore concede/non concede il diritto di prelazione al conduttore nel caso di nuova locazione alla scadenza del contratto, da esercitarsi secondo l'art. 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
17) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, apri alal metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che abbiano prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
18)A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nell'immobile a lui locato e, oveegli più non lo occupi o comunque non lo detenga, presso l'Ufficio di segretaria del Comune ove è situato l'immobile locato.
19) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
20) Il locatore ed ilconduttore si danno reciproca autorizzazione a comunicare a terzi i propri dati in relazione ad adempimenti connessi al rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
21) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale ex articolo 4 comma I legge 431/98 del 08.02.92 al decreto del Ministro e de Lavori Pubblici e delle Finanze, ex articolo 4 comma 2 legge 431/98, del 5/3/99,
n. 67 (all'Accordo di cui al punto 5) alle disposizioni del codice civile, della legge 27/7/1978 n. 392, per le norme ancora vigenti.
22) A) Ciascuna parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, (nonché in ordine all'esatta applicazione del presente Accordo Territoriale), anche a riguardo del canone, la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale formata, quanto a due componenti, scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie del presente Accordo, sulla base delle designazioni, rispettivamente del lcoatore e del conduttore e, quanto ad un terzo , che svolgerà eventualmente funzioni di Presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengono di norminarlo.
B) In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione di cui al punto precedente, la quale determinerà nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di prorga biennale, o fino a nuova variazione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
…………………….lì ………………………….
Il locatore …………………………………….
Il conduttore …………………………………
Ai sensi dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 20), 21), 22)
e 24).
Il locatore …………………………………….
Il conduttore …………………………………
SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DI PRESTATA ASSISTENZA:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
NOTE:
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale: per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.
(2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'Autorità di PS, da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunciazione all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
(3) Assistenza facoltativa.
(4) La durata minima è di anni tre.
ALLEGATO "E"
All'accordo territoriale sottoscritto in data 05 novembre 1999 dalle XX.XX. delal proprietà e dell'inquilinato e depositato presso il Comune di Avellino in data Novembre 1999
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO ABITATIVO DI NATURA TRANSITORIA
ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge – 9 dicembre 1998, n. 431
e dell'Accordo Territoriale in data 22. 07.1999 e depositato il 23.07.1999
Il/La Sig./Soc. (1) ………………………………………………………………………..
(di seguito denominato/a locatore
assistito/a da (3……………………in persona di ……………………………….……….
CONCEDE IN LOCAZIONE
Al/alla Sig./Soc. (1) ………………………………………………………………………
(di seguito denominato/a conduttore)
Identificato/a mediante (2) ………………………………………………………………
Assistito/a da (3) in persona di
……………………………………………………………………………….
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare sita in ……………………….
alla Via …………………………………………………………………………….n. civico piano
…………………..
scala ……………………………. Interno ……………………………………
L'unità immobiliare locata è di complessivi mq. calpestabili, di cui ma
…………………………….. relativi all'alloggio e mq relativi alle seguenti pertinenze;
a) balconi, terrazze, cantine e simili (0,25% superf. utile calpestabile) = m.q. utili
b) box auto/garage (70% superf.utile calpestabile)= mq.
Utili
c) posto auto coperto (50% superf. assegnata) = mq. utili
d) posto auto scoperto (40% superf. assegnata) = mq. utili
e) supeficie scoperta uso esclusivo (20% superf. destinata) = mq. utili
f) superficie condominiale a verde (10% quota millesimale) = mq. utili
TABELLE MILLESIMALI
All'unità immobiliare locata risultano attribuiti, in base alla tabella condominiale, i seguenti valori millesimali:
a) proprietà ……………………………….
b) scale ……………………………….
c) riscaldamento ……………………………….
d) ascensore ……………………………….
e) altre ……………………………….
COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma, DL 11 luglio 1992, n. 333
(convertito dalla L. 8 agosto 1992 n. 359)
COFICE FISCALE del locatore ……………………………………………………….
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
LA LOCAZIONE SARA' REGOLATA DALLE SEGUENTI PATTUIZIONI
1. Il contratto è stipulato per la durata di mesi ……………………… (4) dal al
……………………allorché, fatto salvo quanto previsto dal punto 2) cesserà senza bisogno di disdetta alcuna, concordando espressamente le parti che la presente locazione ha natura transitoria.
Il locatore nel rispetto di quanto previsto dalla Convenzione Nazionale firmata in data 8/2/99, dall'articolo 2 del Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici e Finanze del 05/03/99, dichiara le seguenti esigenze che giustifica la transitorietà del contratto.
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
ovvero
il conduttore-secondo quanto previsto dall'art. 2 commi 2 e 3, del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 5 marzo 1999 – dichiara la seguente esigenza.
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
2) il locatore ha l'onere di confermare il verificarsi dell'evento e della dichiarazioni che ha giustificato la stipula del contratto di natura transitoria tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi al conduttore nel termine di giorni prima della del contratto. In caso di
mancato invio della lettera ovvero di venir meno delle condizioni che hanno giustificato la transitorietà, il contratto si intende ricondotto alla durata prevista dall'articolo 2 comma 1 della legge 431/98.
In ogni caso il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla scadenza e non lo adibisca, nel termine di sei mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi espresamente dichiarati nel contratto il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle condizioni di cui all'articolo 2 comma 1 legge 431/98 o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità – dell'ultimo canone di locazione percepito.
3) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo dell'Accordo di cui al punto 1) le parti
concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non accedente i mesi
per il seguente motivo che documenta, allegando al presente contratto:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
4) Nel caso previsto dall'articolo 2, il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima.
5) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del –
conduttore e delle persone attualmente con lui conviventi.
Per la successione del contratto si applica l'art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392 nel testo vigente a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 7 aprile 1988, n. 404.
6) Il conduttore non potrà sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
7) Il canone annuo di locazione è stabilito in lire /euro
……………………………………………………………..e depositato in data novembre
1999 presso il Comune di Avellino.
8) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da preteso o eccezioni del conduttore, qualunque ne sia il titolo.
Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quat'altro dovuto ove d'importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore fatto salvo quanto previsto dagli art. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n. 392.
9) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove ali stessi n'abbiano – motivandola – ragione.
10) Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e d'averla trovata adatta all'uso convenuto e – così – di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, constituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore s'impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stesso medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. S'impegna, altresì, a rispettare le nrome del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come s'impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia, agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'art. 1590 del C.C. di quanto segue:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
ovvero come da allegato Verbale di Consegna.
11) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
12) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
13) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire ……………………………….. /euro pari a
…………………………………mensilità del canone, non imutabile in conto pigioni e produttiva d'interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine d'ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobilaire e dell'osservanza d'ogni obbligazione contrattuale.
ALTRE FORME DI GARANZIA
147 Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabellla oneri accessori allegata all'Accordo di cui al punto 5 sotto la lettera G".
In ogni caso sono interamente del conduttore le spese – in quanto esistenti – relative al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione dell'ascensore, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura dei 90 per
cento.
Il pagamento di quanto sopra deve avvenir e- in sede di consuntivo entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate, anche tramite le organizzazioni sindacali Sunia-Sicet-Uniat.
In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota d'acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
15) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locataglia, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle delibera relativa alla modificazione degli altri servizi comuni.
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti d'edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del condice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
16) Il conduttore – in caso d'istallazione sullo stabile d'antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi esclusivamente e dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore – in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve eccezioni di legge.
17) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei giorni festivi, oppure con le seguenti modalità ………………………………………………
18) Il conduttore ha/non ha diritto di prelazione nella vendita, da esercitarsi secondo l'art. 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
19) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che hanno prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
20) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
21) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo,, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
22) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
23) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale ex articolo 4 comma 1 legge 431/98 del 8/2/99, al Decreto dei Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze ex articolo 4 comma comma 2 legge 431/98 del 5/3/99 all'Accordo di cui al punto 1) (eventualmente al decreto Ministri Lavori Pubblici e Finanze ex articolo 4 comma 3 legge 431/98 emesso il ) alle disposizioni del codice civile,
della legge 27/7/1978 n. 392 della legge 9/12/19998 n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
24) A) Xxxxxxx parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione del presente accordo territoriale, anche a riguardo del canone, la Commissione di Conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti, scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie del presente accordo, sulla base delle designazioni,
rispettivamente del conduttore e del locatore e, quanto ad un terzo, che svolgerà eventualmente funzioni di presidente, sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengono di norminarlo.
B) In caso di variazione in più o in meno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissioen stragiudiziale di conciliazione di cui al punto precedente, la quale determinerà nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi comprese l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
…………………….lì ………………………….
Il locatore …………………………………….
Il conduttore …………………………………
Ai sensi dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 20), 21), 22)
e 24).
Il locatore …………………………………….
Il conduttore …………………………………
SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DI PRESTATA ASSISTENZA:
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale: per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.
(2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'Autorità di PS, da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191.
Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunciazione all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
(3) Assistenza facoltativa.
(4) La durata minima è di mesi uno e qulla massima è di mesi diciotto.
SCHEDA RIEPILOGATIVA
DEGLI ELEMENTI DETERMINATIVI DEL CANONE CONCORDATO
IMMOBILE………………………………………………………………………………
LOCATORE………………………………………………………………………………
CONDUTTORE………………………………………………………….………………
AREA OMOGENEA……………………………………………………………………………..
Elementi caratteristici …………………………………………………………………..…
VALORE MENSILE CONCORDATO:L/MQ CALCOLO CANONE EFFETTIVO SUPERFICIE COMPLESSIVA
SUPERFICIE COMPLESSIVA | VALORE L/MQ MENSILE | CANONE EFFETTIVO MENSILE | MESI | CANONE ANNUO |
X | = | :12 | ||
Eventuale Maggiorazione Unità inf. A mq 50 (max 30%) | ||||
CANONE DODUTO | = | :12 | : |
Le parti si dichiarano completamente d'accordo su quanto concordato nella presente scheda e la sottoscrivono.
Il locatore …………….
Il conduttore ………………
Sottoscrivono in segno della prestata assistenza le Organizzazioni degli inquilini e dei proprietari.
……………………………
ALLEGATO "F"
All'accordo territoriale sottoscritto in data 05 novembre 1999 della proprietà e dell'inquilinato e depositato presso il Comune di Avellino in data Novembre 1999
CONTRATTO DI LOCAZIONE DI NATURA TRANSITORIA
PER LE ESIGENZE ABITATIVE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
ai sensi dell'art. 5, comma 2 e 3 della legge – 9 dicembre 1998, n. 431
Il/La Sig./Soc. (1) ………………………………………………………………………..
(di seguito denominato/a locatore
assistito/a da (3)……………………in persona di ……………………………….……….
CONCEDE IN LOCAZIONE
Al/alla Sig. (1) ………………………………………………………………………
(di seguito denominato/a conduttore)
Identificato/a mediante (2) ………………………………………………………………
ed al/alla Sig. (1) ………………………………………………………………………..
di seguito denominato/a conduttore
Identificato/a mediate (2) ………………………………………………………………..
Assistito/i da (3) ………………………………………………………………………….
In persona di ……………………………………………………………………………..
che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare sita in ………………………..
alla Via ………………………….n. …………..civico ………….piano ………………..
scala ……………………int. ………………………..
L'unità immobiliare locata è di complessivi mq. calpestabili, di cui ma
…………………………….. relativi all'alloggio e mq relativi alle seguenti pertinenze;
a) balconi, terrazze, cantine e simili (0,25% superf. utile calpestabile) = m.q. utili
b) box auto/garage (70% superf.utile calpestabile)= mq.
Utili
c) posto auto coperto (50% superf. assegnata) = mq. utili
d) posto auto scoperto (40% superf. assegnata) = mq. utili
e) supeficie scoperta uso esclusivo (20% superf. destinata) = mq. utili
f) superficie condominiale a verde (10% quota millesimale) = mq. utili
TABELLE MILLESIMALI
All'unità immobiliare locata risultano attribuiti, in base alla tabella condominiale, i seguenti valori millesimali:
a) proprietà ……………………………….
b) scale ……………………………….
c) riscaldamento ……………………………….
d) ascensore ……………………………….
e) altre ……………………………….
COMUNICAZIONE ex art. 8, terzo comma, DL 11 luglio 1992, n. 333
(convertito dalla L. 8 agosto 1992 n. 359)
COFICE FISCALE del locatore ……………………………………………………….
ESTREMI CATASTALI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA' IMMOBILIARE:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA SICUREZZA IMPIANTI
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
LA LOCAZIONE SARA' REGOLATA DALLE SEGUENTI PATTUIZIONI
1. Il contratto è stipulato per la durata di mesi (4) dal ……………………
al ………………………………….
2. Alla prima scadrenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto.
3) Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 11 e 12 dell'Accordo Territoriale ex articolo 5 comma 2 e 3 legge 431/98 tra ………………………………………………….depositato il novembre 1999
presso il Comune di Avellino le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoira in quanto il conduttore/i espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i (3) frequentano il corso di studi di
………………………………………………. presso l'Università di …………………
4) Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per giustificati motivi previo avviso da recapitarsi a mezzo lettera raccomandata almeno 3 mesi prima. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più de conduttori firmatari e in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i progressi periodi di conduzione, e l'invariabilità del conduttore recedetne per i progressi periodi di conduzione, e l'invariabilità del canone pattuito.
In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, in presenza di almeno uno degli iniziali conduttori, è ammesso il subentro di altra persona nei rapporti di locazione. Il subentro dovrà essere comunicato al locatore, per iscritto, da parte del conduttore (o conduttori) iniziale e del conduttore subentrante, il quale dovrà dichiarare di accettare solidamente e integralmente i patti contrattuali.
Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore di recedere dal contratto, dandone preavviso al locatore, quando si verifichi, prima della scadenza contrattuale, l'interruzione degli studi.
5) L'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore.
6) Il conduttore non potrà sublocare o dare in comandato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto.
7) Secondo quanto stagbilito dall'Accordo di cui al punto 3), il canone di locazione – come riportato nell'allegata scheda riepilogativa del computo – è convenuto in lire
………………………………….
/euro che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del
locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero in n rate di pari impmorto anticipate di
lire …………………………….. ciascuna, con scadenza al Tale canone è stato
determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei criteri e parametri stabiliti dagli articolo
……………………. dell'Accordo stipulato in data 05/11/99 e depositato presso il Comune di Avellino in data novembre 1999.
8) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, qualunque nei sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove d'importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 55 L. 27 luglio 1978, n. 392.
9) Il conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove – gli stessi n'abbiano – motivandola – ragione.
10) Il conduttore dichiara di aver visitato la casa locatagli e di averla trovata adatta – all'uso convenuto e – così – di prenderla in consenga ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. Il conduttore s'impegna a riconsegnare l'unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. S'impegna altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta della consegna dello stesso con la firma del presente contratto, così come s'impegna ad osservare le deliberaizoni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possono recare molestia agli abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 C.C. di quanto segue
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………
ovvero come da allegato verbale di consegna.
11) Il conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, migliorie o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore.
12) Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli da fatto dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
13) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, il conduttore versa/non versa al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di lire ………………………………………………/euro pari a mensilità del
canone, non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali che saranno corrisposti al conduttore al termine di ogni anno di locazione.
Il deposito cauzionale come sopra costituito sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
ALTRE FORME DI GARANZIA
14) Per gli oneri accessori le parti faranno applicazione della "Tabella oneri accessori allegata all'Accordo di cui al punto 5) sotto la lettera F. In ogni caso sono interamente a carico del conduttore quanto esistenti – relative al servizio di pulizia, al funzionamento manutenzione dell'ascensore, alla fornitura – dell'acqua nonché – dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento – dell'aria, allo spurgo dei xxxxx xxxx e delle latrine nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per il servizio di portineria, ove istituito saranno a carico del conduttore nella misura del 90 per cento.
Il pagamento di quanto sopra deve avvenire – in sede di consuntivo – entro due mesi dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento il conduttore ha diritto di ottener l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di – prendere visione presso il locatore (o presso il suo amministratore condominilae, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettaute, anche tramite le organizzazioni sindacali Sunia- Sicet-Uniat.
In una col pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore verserà una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente.
15) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle delibere dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. "Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulla delibera relativa alla modificazione degli altri servizi comuni".
Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini i conduttori si riuniscono in apposita assemblea convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori.
16) Il conduttore – in caso di installazione sullo stabile antenna televisiva centralizzata – si obbliga a servirsi esclusivamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore – in caso di inosservanza – autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo fatte salve eccezioni di legge.
17) Nel caso in cui il locatore intendesse vendere la casa locata il conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore con l'esclusione dei Giorni festivi, oppure con le seguenti modalità: …………………………………………….
18) Le spese di xxxxx per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore.
Il locatore provvederà alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponderà la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti potranno delegare per la registrazione del contratto una delle organizzazioni che hanno prestato assistenza per la stipula del presente contratto.
19) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato.
20) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
21) Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge 31 dicembre 1996, n. 675).
22) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale ex articolo 4 comma 1 legge 431/98 del 8/2/99, al Decreto dei Ministri e dei Lavori Pubblici e delel Finanze ex articolo 4 comma 2 legge 431/98 del 5/3/99, all' Accordo tra ……………………………………………………………………
Ex articolo 5 comma 3 legge 431/98 depositato il novembre 1999 presso il Comune di
Avellino (eventualmente al decreto Ministri Lavori Pubblici e Finanze ex articolo 4 comma 3 legge 431/98 emesso il 5/3/99, alle disposizioni del Codice Civile, della legge 27/7/1978 n.
392, della legge 9/12/1998 n. 431 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
23) A) Xxxxxxx parte potrà adire, per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all'esatta applicazione del presente accordo territoriale, anche a riguardo del canone, la Commissione di Conciliazione stragiudiziale formata, quanto a due componenti, scletri appartenenti alle rispettive Organizzazioni firmatarie del presente accordo, sulla base delle designazioni, rispettivamente del conduttore e del locatore e, quanto ad un terzo, che svolgerà eventualemnte funzioni di presidente sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati ove gli stessi, di comune accordo, ritengono di nominarlo.
B) In caso di variazione in più o in mleno dell'imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto, la parte interessata potrà adire la Commissione stragiudiziale di conciliazione di cui al punto precedente, la quale determinerà nel termine perentorio di 90 giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale, ivi compreso l'eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione.
Xxxxx, approvato e sottoscritto
…………………………….lì, ……………………………..
il locatore ……………………………………………..
il conduttore …………………………………………
Ai sensi dell'art. 1342, secondo comma, del codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 15), 16), 20), 21), 22)
e 24).
Il locatore …………………………………….
Il conduttore …………………………………
SOTTOSCRIVONO IN SEGNO DI PRESTATA ASSISTENZA:
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
NOTE:
(1) Per le persone fisiche, riportare: nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale: per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita Iva, numero iscrizione Tribunale nonché nome, cognome e data di nascita del legale rappresentante.
(2) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'Autorità di PS, da parte del locatore, ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito in legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunciazione all'Autorità di P.S., ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 286/1998.
(3) Assistenza facoltativa.
(4) La durata minima è di mesi sei e quella massima è di mesti trentasei.
ALLEGATO "B"
VALORI DEI CANONI MINIMI E MASSIMI DETERMINATI PER LE AREE OMOGENEE IN CUI E' STATO SUDDIVISO IL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVELLINO
Individuatesi le sei aree e tenutosi conto dei valori correnti di mercato, i valori, minimi e massimi, del canone mensile £./mq., per ciascuna delle nove aree omogenee, sono definiti nelle misure seguenti:
Valore minimo | Valore massimo | ||
ZONA DI PREGIO | £. 7.200 | £. 11.200 | |
ZONA CENTRALE E/O RESIDENZIALE | £. 5.800 | £. 8.800 | |
ZONA SEMICENTRALE | £. 5.000 | £. 6.600 | |
ZONA PERIFERICA | £. 4.300 | £. 5.500 | |
ZONA SUB-URBANA | £. 3.200 | £. 5.000 | |
ZONA INDUSTRIALE E/O EXTRAURBANA | £. 3.200 | £. 4.400 | |
ALLEGATO "C"
PARTE PRIMA
VALORI DI OSCILLAZIONE DEI CANONI ALL'INTERNO DELLE FASCE
1ˆ FASCIA
VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE
Dal 1% al 25% della banda di oscillazione minimo/massimo
Caratteristiche oggettive per il posizionamento dell'unità immobiliare nella fascia;
1) Unità immobiliare sita in fabbicato di tipo popolare;
2) Unità immobiliare in fabbricato priuvo di impianto di ascensore; Unità immobiliare priva di riscaldamento.
2ˆ FASCIA
VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE
Dal 26% al 50% della banda di oscillazione minimo/massimo.
Caratteristiche oggettive per il posizionamento dell'unità immobiliare nella fascia: 1) Unità immobiliare sita in fabbricato di tipo economico
2) Unità immobiliare sita oltre il 3° piano in fabbricato munito di impianto di ascensore (la caratteristica si intende comunque presente per le unità immobiliari ubicate non oltre il terzo piano, anche in assenza di acensore)
3) Unità immobilire munita di riscaldamento.
Unità immobiliare con balcone sporgente o terrazzo
L'unità immobiliare deve presentare almeno due delle predette caratteristiche, di cui la prima è elemento determinante le altre sono alternative.
3ˆ FASCIA
VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE
dal 51% al 75% della banda di oscillazione minimo/massimo
Caratteristiche oggettive per il posizionamento dell'unità immobiliare nella fascia;
1) Unità immobiliare oggettive per il posizionamento dell'unità immobiliare nella fascia;
2) Unità immobiliare sita oltre il 3° piano il fabbricato munito di impianto di ascensore (la caratteristica si intende comunque presente per le unità immobiliari ubicare non oltre il terzo piano, anche in assenza di acensore)
3) Unità immobiliare munita di riscaldamento
4) Unità immobiliare munita di doppi servizi
5) Unità immobiliare sita in fabbricato dotato di aree e spazi liberi di uso comune
6) Unità immobiliare con xxxxxxx con balcone sporgente o terrazzo.
L'unità immobiliare deve presentare almeno quattro delle predette caratteristiche, di cui la prima e la seconda sono elementi determinati, mentre le altre sono alternative.
4ˆ FASCIA
VALORE DI OSCILLAZIONE DEL CANONE
dal 76% al 100% della banda di oscillazione minimo/massimo
Caratteristiche oggettive per il posizionamento dell'unità immobiliare nella fascia 1) Unità immobiliare sita in fabbricato di tipo civile.
2) Unità immobiliare sita oltre il 3° pmiano in fabbricato munito di impianto di ascensore (la caratteristica si intende comunque presente per le unità immobiliari ubicate non oltre il terzo piano, anche in assenza di ascensore.
3) Unità immobiliare munita di riscaldamento
4) Unità immobiliare munita di doppi servizi
5) Unità immobiliare sita in fabbricato dotato di aree e spazi liberi di uso comune.
6) Unità immobiliare dotata di posto auto di uso esclusivo o box auto.
7) Unità immobiliare con balcone sprogente o terrazzo.
L'unità immobiliare deve presentare almeno cinque delle predette caratteristiche, di cui al prima, la seconda e la terza sono elementi determinanti, mentre le altre sono alternative.
Per la determinazione del canone nell'ambito della fascia di riferimento, individuata in base agli
elementi caratteristici dell'unità immobiliare, le parti in sede di contrattazione, anche con l'assistenza delle Organizzazioni contraenti, dovranno tener conto dello staato di conservazione dell'unità immobiliare e del fabbricato, cosicché dal valore più basso, legato alla considerazione "scadente", perverranno ad un valore medio/basso; legato alla condizione "mediocre", ad un valore medio/alto, legato alla condizione "normale", e ad un valore massimo, legato alla condizione "ottimo, pronto all'uso".
In ogni caso, per l'inserimento nelal quarta fascia (dal 76% al 100%) le condizioni di conservazione dell'unità immobilaire e del fabbricato dovranno essere almeno "normali", mentre, per l'ipotesi in cui non vi fossero tutte le caratteristiche richieste, il canone andrà concordato con riferimento alla fasci inferiore.
Le tipologie dei fabbricati, dovendosi tenere conto delle loro caratteristiche costruttive e di rifiniture, vengono così definiti:
Fabbricato epr abitazioni di tipo popolare:
da riconoscersi ai fabbricati aventi caratteristiche costruttive e di rifniture di modesto livello qualitativo, muniti di impianti tecnologici limitati a quelli indispensabili.
2) Fabbricato per abitazioni di tipo economico:
da risconoscersi ai fabbricati aventi caratteristiche costruttive e di rifeniture del tipo economico, muniti di impianti tecnologici limitati a quelli indispensabili.
3) Fabbricato per abitazioni di tipo civile:
da riconoscersi ai fabbricati muniti di caratteristiche costruttive e tecnologiche del tipo commerciale, nonché con rifiniture adeguate alle locali richieste di mercato.
PARTE SECONDA
CALCOLO DELLA SUPERFICIE AI FINI DELLA QUANTIFICAZIONE DEL CANONE
Le superfici da considerarsi ai fini della quantificazione del canone sono:
a) qualla residenziale, calcolata in relazione alla superficie utile calpestabile;
b) quella non residenziale, calcolata nelle seguenti misure percentuali:
1) box auto 70% di quella utile calpestabile;
2) balconi, terrazze, cantine 25% di quella utile calpestabile;
3) posto auto coperto 50% di quella assegnata;
4) posto auto scoperto 40% di quella assegnata;
5) superficie scoperta uso esclusivo 20% di qualle destinata;
6) superficie condominiale a verde 10% dei millesimi di proprietà.
Per untià immobiliari di superficie complessiva inferiore a mq 50, le parti contraenti possono concordare una maggiorazione del canone, come definito ai sensi degli artt. 2, 3, 4, e degli allegati A), B), C), del presente Accordo Territoriale, fino ad una misura massima del 30% del suo valore.
CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI ORDINARI
(Art. 5 comma, 1°, legge 431/98 ed art. 2 DM 5/3/99 n°67)
Art. 7
L'ambito di applicazione del presente Accordo Territoriale, per i contratti in egigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Avellino.
Art. 8
Con riferimento all'art. 2, comma 4°, DM 5/3/99 n. 67, il canone di contratti di locazione "transitori ordinari" sarà concordato dai contraenti nell'ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 e dagli Allegati A), B) e C) del presente Accordo Territoriale.
Art. 9
La transitorietà del contratto di locazione è giustificata:
per il locatore
se persona fisica, dall'esigenza di destinare l'immobile ad uso aibtativo, proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli per uno dei seguentimotivi:
trasferimento,
rilascio di lavori di ristrutturazione già posseduto o detenuto,
esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile già posseduto o detenuto, trasferimento o inizio di attività artigianale o professionale,
separazione professionale; divorzio e cause equiparate:
se persona giuridica, società, ente pubblico o finalità pubblica, sociale, di culto, cooperativistica, mutualistica, assistenziale e culturale, dall'esigenza di destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le proprie finalità.
per il conduttore
1) dall'esigenza di aibtare l'immobile per uno dei seguenti motivi:
studio, inteso come necessità di frequenza di corsi temporanei, di approfondimento, di specializzazione, di riverche o altro;
lavoro, riferito anche ad attività di formazione ed avviamento professionale, sebbene non retribuiti;
salute e famiglia;
separazione personale ovvero divorzio e cause equiparate; servizio civile;
sfratto esecutivo con possibilità di reperimento di altro alloggio nell'ambito temporale di diciotto mesi;
provvedimenti amministrativi, temporaneamente impeditivi dell'uso dell'alloggio di abitazione residenza.
Per la stipula di un contratto "transitorio ordinario" sarà sufficiente l'individuazione di una sola delle predette specifiche esigenze, anche se se riferite al solo locatore o conduttore, sempreché siano certificate da idonea documentazione.
Art. 10
Il contratto di locazione "transitorio ordinario" dovrà essere stipulato necessariamente secondo il "contratto tipo locale", definito sulla base del modello allegato al DM 05/03/99 n. 67, che, nel testo concordato tra le parti firmatarie, costituisce l'Allegato E) del presente Accordo Territoriale.
Il contratto tipo prevede anche le modalità di designazione dei componenti la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, come definite con la clausola richiamata all'art. 6 del presente Accordo Territoriale.
CONTRATTI DI LOCAZIONE TRANSITORI PER STUDENTI UNIVERSITARI
(art. 5, comma 2° legge 9.12.98 n. 431 e art. 3 DM 5/3/99 n° 67)
Art. 11
L'ambito di applicazione del presente accordo, per i contratti in epigrafe, è costituito dal territorio amministrativo del Comune di Avellino.
Art. 12
Con riferimento all'art. 3, comma 4° del DM 05/03/99 n. 67, il canone dei contratti di locazione "transitori per studenti universitari" sarà definito dai contraenti, nell'ambito dei valori e dei criteri stabiliti dagli artt. 2, 3 e 4 dagli Allegati A), B) e C) del presente Accordo Territoriale, per quanto concerne il Comune di Avellino, ovvero con le modalità previste dagli Accordi Territoriali che saranno stipulati per ciascuno dei Comuni limitrofi.
Art. 13
Il contratto individuale di locazione "transitorio per studenti universitari" dovrà essere stipulato dai contraenti necessariamente secondo il "contratto tipo locale", definito sulla base del modello allegato al DM 05/03/99 n. 67 che, nel testo concordato tra le parti firmatarie, costituisce l'Allegato F) del presente Accordo Territoriale.
Il contratto tipo prevede anche le modalità di designazione dei componenti la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale ed in esso dovrà essere inserita, a cura dei contraenti, la seguente ulteriore clausola:
"In caso di recesso da parte di uno o più conduttori firmatari, in presenza di almeno uno degli iniziali titolari, è ammesso il subentro di altra persona nel rapporto di locazione. Il subentro dovrà essere comunicato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al locatore da parte del conduttore (o conduttori) iniziale e del conduttore subentrante, il quale dovrà dichiarare di accettare solidalmente o integralmente i patti contrattuali.
Indipendentemente dai gravi motivi, è concesso al conduttore di recedere dal contratto, dandosene comunciazione con preavviso scritto di almeno un mese al locatore, quando si verifichi l'interruzione degli studi prima della scadenza contrattuale".
Art. 14
Per tutti i contratti previsti dal presente Accordo Territoriale:
gli oneri accessori saranno ripartiti tra locatore e conduttore secondo il criterio indicato nella tabella – da richiamarsi nel contratto di locazione – che costituisce l'Allegato G) del presente Accordo Territoriale;
il canone su richiesta del locatore potrà essere aggiornato, all'inizio del secondo a del terzo anno di durata contrattuale, in ragione del 75% della variazione in aumento, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo, per le famgilie di operai ed impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente, sempreché ciascuna variazione annuale superi il 2,5%. A decorrere dall'inizio del 4° anno, nel caso di protrazione biennale in coseguenza di disdetta del locatore, ovvero di rinnovazione tacita, l'aggiornamento annuale del canone sarà dovuto, sempre su richiesta del locatore, a prescindere da ogni limite percentuale e sempre nella misura del 75%.
Art. 15
Il presente Accordo Territoriale, che avrà la durata di tre anni a decorrere dalla data del suo deposito presso il Comune
di Avellino, potrà formare di comune intesa tra le parti oggetto di revisione, anche prima della sua scadenza, nella ipotesi in cui:
siano deliberate dal Comune di Avellino specifiche aliquote ICI per gli immobili concessi in
locazione con contratto stipulato
in base al presente Accordo Territoriale;
siano modificate, con provvedimento legislativo, le agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della L. 431/98;
intervengano consistenti variazioni delle condizioni di mercato dei canoni di locazione per le città di Avellino;
si ritenga dalle parti stipulanti necessario procedere ad una modifica dell'Accordo stesso.
Il presente Accordo, dopo la scadenza triennale, resterà comunque in vigore fino alla stipula di altro, a seguito dell'emanazione
di un nuovo decreto minsiteriale di recepimento di Convenzione Nazionale sostitutiva di quella sottoscritta l'8.2.99.
Art. 16
Il presente Accordo Territoriale è composto di …. Pag., è suddiviso in 16 articoli con 7 allegati, contraddistinti dalle lettere A), B), C), D), E), F), e G), che formano parti integranti dell'Accordo stesso.
Avellino 5 novembre 1999
Per le Associazioni della Proprietà Edilizia APE
Per le Associazioni Sindacali dei Conduttori SUNIA
SICET UNIAT
ALLEGATO A
SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI AVELLINO
IN AREE OMOGENEE
ZONA DI CENTRALE PREGIO
Corso Europa – Via Cassitto – Via Iannaccone- Largo De Luca – Via A. Ronca-Via Xxxxxxx – Via De Sanctis – Piazza Libertà (lato Sud) – Viale Italia – Via Fratelli Ciocca – Via F.lli Urcioli – Via F.lli Del Gaudio – Via De Concilii – Via Dante – Via Colombo – (a Ovest fino a Via Marconi) – Via Dalmazia – Via Verdi – Via Xxxxxxx – Xxxxxx X'Xxxx – X.xx Xxxxxxxxx (Xxx Xxxxxxxxx, Via G. Vico, Via Xxxxxxxx, Via Del Franco, Via Cappone) – Parco Abate – Via Tuoro Cappuccini – Via Xxxxxxxx – Via zoccolari (lato EST), C. da Archi.
ZONA SEMICENTRALE
Via Roma – Via Cavour – Via Xxxxxxxxx – Via Colombo – (a Est fino a Via Marconi) –Via Tagliamento – Via Trieste e Trento – Via Rubilli – Via C. §Errico – Via Xxxxx Xxxxxxx – Via Cicarelli – Via Dorso – Via Xxxxxxx – Via Cotone – Via Xxxxxxxx – Via Zigarelli – Via Gramsci – Via Don Minzoni – Via Xxxxxxx – Via Otranto – Via Asmara – Via Derna – Via Tripoli – Via Aversa
– Via Borremelli – Via X. Xxxxxx – Via Xxxxxxxx – Largo Ferriera – Via Cascino – Via Xxxxx – P.zza Xxxxxxxx – Piazza Del Popolo – Vico Episcopio – Via Trinità – Piazza Solimene – Via Casale – Piazza Gabribaldi – Xxxxx Xxxxxxx 0x - Xxx Xxxxx – Via del Gaizo – Via S. Xxxxxxx – Xxxxx X. xxxxxxxxx – Rampa S. Xxxxx delle Grazie – Via Amabile – Via Xxxxxxxxxxx – Via S. Soldi – Via De Xxxxx – Via Pionati – Via Del Balzo – Via Circumnvallazione – (fino a Piazza Castello compresa) Piazza Xxxxxxx – Via Terminio – Via Partenio –Via Mazzas – Via Vasto – Via campane - Via Xxxxxxx – Via Masi – Via Testa – Via Sott. Xxxxxxx – Via Carducci – Via Volpe –
Via Xxxxxxxx – Via Sott. Iannaccone – Via F.lli Bisogno – Via delle Fontanelle – Via Manna – Via Piave – Via Bellabona – Xxxxxx Xxxxx – Xxx X. Xxxxx – Via Formato – Via Degli Imbimbo – Via Capozzi – Largo S. Xxxxxxxxxx x'Xxxxxx – Via Petronelli – Via Xx Xxxxxxxxx – Via Cannaviello – Via Zoccolari (lato Ovest) – Via Ferriere.
ZONA PERIFERICA
Via Xxxxxxx e Silvati (1. a e 2. a traversa), - C.da Vasto – X.xx Xxxxxxx – Via F. Tedesco – Via Covotti – Via D'Xxxxxxxx – Xxxxx Xxxxxxx – Via S. Xxxxxx Xxxxx – Via S. Xxxxxxxx – Via Due Principati – Via De Meo – Via X. Xxxxxxx – Via Quattrograne – Via Circunvallazione (tra Piazza Castello e Largo S. Spirito) – Via Rotondi – Via Xxxxxxxx – Piazzale Carlucci – Parco Liguorini.
ZONA SUB-URBANA
Fontanatetta – Rioni Edilzia Economica e Popolare – Rione Parco – Xxxxx Xxxxxxx – Via X. Xxxxxxx – Quattrograne Est e Ovest – Valle – C. da Amoretta.
ZONA INDUSTRIALE EXTRAURBANA
Zona Bellizzi – Picarelli – Pianodardine – Cosine – Selve – Bosco – Bosco dei Preti – Bagnoli.
Per la esatta identificazione della zona di appartenenza, si potrà tenere conto sia del posizionamento dell'ingresso del fabbricato sia delle vedute dellappartamento in questione.