Schema di Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di stampa, imbustamento/trattamento e conferimento della corrispondenza di Agenzia delle entrate - Riscossione
Schema di Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di stampa, imbustamento/trattamento e conferimento della corrispondenza di Agenzia delle entrate - Riscossione
(Lotto 2 - CIG _)
TRA
Agenzia delle entrate - Riscossione (di seguito anche brevemente “Agenzia” O “Committente”) con sede legale in Roma, Via Xxxxxxxx Xxxxxx 14, C.F. e P.I. 13756881002, in persona di
, domiciliato per la carica ove sopra,
E
(di seguito anche solo “Appaltatore 1”)
con sede legale in
_, via _
n. , C.F.
legale,
, P.I.
, in persona del rappresentante
, domiciliato per la carica ove sopra
(eventuale) in qualità di mandataria dell’R.T.I./Consorzio
composto da
;
(di seguito anche solo “Appaltatore 2”)
con sede legale in _, via _ n. , C.F.
, P.I. , in persona del rappresentante legale, , domiciliato per la carica ove sopra (eventuale) in qualità di mandataria dell’R.T.I./Consorzio
composto da
;
1
Allegato a AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0006689.13-01-2020-U
(di seguito anche solo “Appaltatore 3”)
con sede legale in _, via _ n. , C.F.
legale,
, P.I.
, in persona del rappresentante
, domiciliato per la carica ove sopra
(eventuale) in qualità di mandataria dell’R.T.I./Consorzio
composto da
;
Premessa
Con determina prot. n. del_ , l’Agenzia ha adottato, in qualità di Stazione Unica Appaltante in nome proprio e in nome e per conto di Agenzia delle entrate-Riscossione, giusto il mandato conferito all’uopo da quest’ultima, in ragione dell’Accordo sottoscritto dalle Committenti in data 18 aprile 2018 e dell’Atto aggiuntivo sottoscritto in data 14 giugno 2019, un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (Fornitura di servizi postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi - ID 1761) avente ad oggetto i servizi di stampa, imbustamento/trattamento e conferimento della corrispondenza per le Committenti.
All’esito della procedura di gara le offerte presentate dagli Appaltatori, per il Lotto 2, sono risultate quelle con il minor prezzo offerto, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice, in applicazione di quanto indicato nel Capitolato d’oneri dell’Appalto specifico.
Per il Lotto 2 con provvedimento prot. _
del _ l’Agenzia ha disposto l’aggiudicazione definitiva dell’appalto in favore degli Appaltatori.
Ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50 del 2016 l’aggiudicazione è divenuta efficace in quanto la Stazione appaltante ha verificato in capo agli Appaltatori il possesso dei prescritti requisiti.
Gli Appaltatori ai fini della sottoscrizione del presente Accordo, hanno costituito:
• un’idonea cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n.50
del 2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nell’Accordo medesimo per un importo
pari ad Euro
, emessa da e valida sino al
, il
_;
• un’idonea cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n.50
del 2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nell’Accordo medesimo per un importo pari ad Euro , emessa da , il
e valida sino al _;
• un’idonea cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n.50 del 2016, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nell’Accordo medesimo per un importo pari ad Euro , emessa da , il
e valida sino al _;
1. apposite polizze assicurative, con le caratteristiche previste all’art. 15 del presente Contratto.
Tali documenti, anche se non materialmente allegati al presente Accordo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
Gli Appaltatori, in sede di gara, si sono espressamente obbligati ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Accordo alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.
Art. 1 – Premesse, Allegati e Definizioni
La documentazione di seguito indicata costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
⮚ Allegato A - Capitolato tecnico dell’Appalto specifico elaborato dalla Stazione Appaltante e sue Appendici (d’ora innanzi, per brevità, Capitolato);
⮚ Allegato B (B.1, B.2 e B.3) - Offerte economiche degli Appaltatori;
⮚ Allegato C – Relazione sulla Capacità produttiva;
⮚ Allegato D - Schema Atto di affidamento;
⮚ Allegato E – Capitolato tecnico SDAPA “Servizi a Monte e a Valle del Recapito” di Consip S.p.A. (d’ora innanzi, per brevità, Capitolato SDAPA);
Ai fini del presente Accordo quadro, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:
Committente: Agenzia delle Entrate-Riscossione;
Appaltatore: gli Operatori economici o i Raggruppamenti di Operatori economici aggiudicatari del lotto 2 dell’Appalto specifico.
Accordo quadro (o Accordo): è il presente Accordo, sottoscritto da Agenzia con gli Appaltatori, per effetto del quale questi ultimi si
obbligano a prestare in favore della Committente le prestazioni richieste tramite l’emissione di Atti di affidamento.
Art. 2 – Oggetto
Il presente Accordo ha ad oggetto l’affidamento dei servizi di stampa, imbustamento/trattamento e conferimento della corrispondenza, di Agenzia delle entrate - Riscossione, che dovranno essere svolti dall’insieme degli Appaltatori secondo le prescrizioni contenute nel Capitolato SDAPA, nel Capitolato e nel presente Accordo.
Le prestazioni dovranno essere eseguite relativamente alla tipologia di lavorazione del plico e/o foglio aggiuntivo richiesta e secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Accordo, nel Capitolato SDAPA, nel Capitolato e in tutte le sue Appendici.
I servizi saranno eseguiti in seguito all’emissione di specifici Atti di affidamento in conformità all’Allegato D al presente Accordo.
Gli Appaltatori non potranno in alcun modo rifiutare i singoli Atti di affidamento emessi dalla Committente.
Gli Appaltatori accettano espressamente che non sussiste alcun obbligo a carico della Committente alla sottoscrizione di un numero minimo di Atti di affidamento, non sussistendo alcun corrispettivo minimo garantito in favore degli Appaltatori. Pertanto, gli Appaltatori non potranno avanzare alcuna pretesa, di qualsivoglia natura, nei confronti dell’Agenzia, qualora il numero degli Atti di affidamento ovvero i relativi corrispettivi risultassero inferiori rispetto all’importo complessivo previsto dal presente Accordo.
Le attività oggetto del presente Accordo non danno origine a rischi da
interferenze e, pertanto, non sussiste l’obbligo di redazione del DUVRI.
Art. 3 – Durata
Il presente Accordo ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare espressamente l’Accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata massima pari a 24 mesi e per un importo massimo pari ad €
( / ).
In caso di esercizio da parte della Committente della facoltà di rinnovo, gli Appaltatori non potranno opporre alcun rifiuto, potendo eventualmente richiedere un adeguamento dei singoli prezzi unitari in conformità a quanto previsto dall’art. 106 comma 1 lett. a) del D.lgs.
n. 50/2016 e dalle disposizioni ivi richiamate. A seguito della richiesta di adeguamento, i prezzi unitari dovuti agli Appaltatori saranno oggetto, una sola volta, di revisione secondo quanto previsto dall’art.
106 del D.lgs. n. 50/2016 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei prezzi di riferimento pubblicati dall’ANAC ai sensi dell’art. 9, comma 7, del D.L. 66/2014 o, in mancanza di tali prezzi di riferimento, in misura pari al 90% della media delle variazioni percentuali degli indici medi dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registrati nella terza annualità di contratto. I prezzi unitari così adeguati saranno applicati ai soli servizi effettivamente svolti dagli Appaltatori nel periodo di rinnovo dell’Accordo. Ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016,
la Committente – nel corso dell’esecuzione dei servizi in affidamento
– si riserva la facoltà di prorogare la durata del presente Accordo per il tempo strettamente occorrente alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, gli Appaltatori saranno tenuti all’esecuzione delle prestazioni previste nel presente Accordo e nei relativi Atti di affidamento agli stessi prezzi, patti e condizioni o a quelli più favorevoli per la Committente.
Resta inteso tra le Parti che, ferme restando la validità e l’efficacia del presente Accordo e dei singoli Atti di affidamento in corso, non sarà più possibile emettere Atti di affidamento qualora, prima della scadenza del presente Accordo, sia stato esaurito il corrispettivo massimo previsto al successivo art. 4.
I singoli Atti di affidamento avranno la durata fissata dall’Agenzia, che non potrà essere comunque superiore a quella del presente Accordo.
Art. 4 – Corrispettivi
Il corrispettivo massimo spettante agli Appaltatori a fronte della corretta e completa erogazione delle prestazioni oggetto del presente Accordo è stabilito nella misura complessiva di € ( / ), oltre IVA.
La Committente potrà emettere Atti di affidamento nei limiti dell’importo sopra indicato.
I prezzi unitari di ciascun servizio e di ciascun Appaltatore sono indicati nelle Offerte economiche presentate dagli Appaltatori (All. “B.1, B.2 e B.3”).
Il corrispettivo effettivo maturato dai singoli Appaltatori sarà determinato a misura, sulla base delle prestazioni regolarmente rese, come risultanti dalla contabilizzazione delle stesse effettuata dal Direttore dell’esecuzione.
Resta inteso che il corrispettivo di cui al presente articolo non vincola in alcun modo l’Agenzia a garantire la richiesta di una quantità minima di prestazioni determinate e non comporta, quindi, il diritto degli Appaltatori al riconoscimento di un corrispettivo minimo garantito.
II corrispettivo sopra indicato si riferisce all’esecuzione delle prestazioni affidate a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura maturati dagli Appaltatori.
Il corrispettivo contrattuale è accettato dagli Appaltatori in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
Il predetto corrispettivo copre e compensa tutti gli oneri, nessuno escluso, occorrenti alla perfetta esecuzione delle prestazioni commesse.
La Committente, con la periodicità prevista dal paragrafo 3.1.1.1 del Capitolato e nel rispetto di quanto di seguito previsto, affiderà a ciascun Appaltatore l’esecuzione del servizio, mediante l’inoltro di appositi Atti di Affidamento.
L’Atto di Affidamento avrà ad oggetto un’unica Unità di lavorazione relativa ad una sola tipologia di Documento, tra quelle definite al paragrafo 2.3 del Capitolato medesimo.
Gli Appaltatori prendono atto che la Committente, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 54, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 50/2016, procederà alla definizione dell’Unità di lavorazione oggetto di ciascun Atto di Affidamento, quindi alla definizione del numero di Documenti per i quali ciascun Appaltatore, di volta in volta, sarà tenuto a prestare il Servizio, nel rispetto dei principi generali di rotazione e proporzionalità e della ripartizione dell’appalto nelle seguenti misure percentuali:
- XXX (1° in graduatoria): 40%;
- XXX (2° in graduatoria): 33%;
- XXX (3° in graduatoria): 27%;
Gli Appaltatori prendono atto che il fabbisogno prestazionale (numero di Documenti per ciascuna tipologia e numero complessivo di inserti aggiuntivi) indicato in termini previsionali nel paragrafo 2.4.2 del Capitolato, è frutto di una stima effettuata dalla Committente anche sulla base delle serie storiche; trattandosi di una stima, il suddetto fabbisogno prestazionale, non deve ritenersi in alcun modo vincolante per la Committente, potendo subire delle variazioni, in aumento e/o diminuzione, in relazione alle effettive esigenze prestazionali connesse anche ad eventuali disposizioni normative che potranno essere emanate in materia di riscossione.
Gli Appaltatori pertanto prendono atto che l’ordine di priorità come
sopra definito e l’effettiva esigenza del Servizio, potrà comportare che non necessariamente a ciascun Appaltatore risulterà affidato, alla scadenza dell’Accordo Quadro, un identico numero complessivo di Documenti o, comunque, un identico numero di Atti di Affidamento. Gli Appaltatori non potranno quindi vantare alcuna pretesa, diritto o ragione anche a titolo risarcitorio o di indennizzo nei confronti della Committente, nel caso in cui si sia determinato, alla scadenza del presente Accordo, anche un sostanziale scostamento del numero di Atti affidati rispetto al fabbisogno prestazionale riportato in termini di stima nel Capitolato.
Art. 5 – Avvio del servizio - Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico degli Appaltatori
Gli Appaltatori dovranno avviare i servizi di stampa, imbustamento/trattamento e conferimento della corrispondenza entro 35 giorni solari dalla sottoscrizione del presente Accordo quadro.
Sono a carico degli Appaltatori, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività ed agli adempimenti occorrenti all’integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente Accordo.
Gli Appaltatori si obbligano ad eseguire le attività a perfetta regola d’arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Accordo e nei relativi allegati e nel Capitolato, da intendersi quali condizioni
essenziali per l’adempimento delle obbligazioni assunte dagli Appaltatori medesimi con la sottoscrizione del presente Accordo.
Gli Appaltatori si obbligano a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a queste ultime di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione dell’Accordo.
Gli Appaltatori si impegnano espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente Accordo, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
Gli Appaltatori si obbligano a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche previste dal paragrafo 5 del Capitolato sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente Accordo e dai singoli Atti di affidamento, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo resteranno ad esclusivo carico degli Appaltatori, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4. Gli Appaltatori non potranno, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della
Committente.
Gli Appaltatori si impegnano espressamente ad impiegare, a cura e spese proprie, tutte le strutture ed il personale necessario per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel presente Accordo, nei suoi allegati e negli atti della procedura di gara.
Gli Appaltatori prendono atto ed accettano che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità. Gli Appaltatori non potranno sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto dell’Accordo e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa agli stessi non imputabile. Gli Appaltatori si obbligano ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Accordo, dichiarando di essere dotati di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi ed attrezzature.
Gli Appaltatori si impegnano affinché, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, il proprio personale abbia un contegno corretto sotto ogni riguardo.
In caso di inadempimento degli Appaltatori agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo e i relativi Atti di affidamento.
Art. 6 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
Gli Appaltatori si obbligano ad ottemperare nei confronti del
personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, gli Appaltatori si impegnano a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Accordo, le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quelle specifiche previste dal D.lgs. n. 50 del 2016.
Gli Appaltatori si obbligano, altresì, ad applicare nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente Accordo, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
Gli Appaltatori si obbligano, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano gli Appaltatori anche nel caso in cui questi non aderiscano alle associazioni stipulanti o recedano da esse, per tutto il periodo di validità del presente Accordo.
Il personale incaricato dagli Appaltatori nell’esecuzione del presente Accordo dipenderà solo ed esclusivamente dagli Appaltatori
medesimi, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell’Agenzia, la quale si limiterà ad impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.
Resta inteso che gli Appaltatori sono, e rimangono, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell’esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s’impegna sin d’ora a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all’esecuzione del presente Accordo.
In caso di inadempimento dell’Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, la Committente, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Accordo quadro e i relativi Atti di affidamento.
Art. 7 -Requisiti di sicurezza e integrità del Sistema Informatico degli Appaltatori
Gli Appaltatori dovranno prevedere ogni misura atta a garantire i requisiti di sicurezza delle informazioni trattate, con riferimento a riservatezza, integrità e disponibilità dei dati, nel rispetto degli adempimenti previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito Regolamento). Nella conservazione dei documenti trasmessi dalla Committente,
nonché nella conservazione dei dati contenuti nei flussi scambiati - consentite, rispettivamente, sino a conclusione del processo di fatturazione ovvero sino a 9 (nove) mesi dalla data di conferimento
degli invii postali risultante dalla distinta di spedizione - l’Appaltatore sarà tenuto a rispettare le procedure e le misure previste dalla Certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017.
Art. 8 – Struttura organizzativa
(all’atto della stipula sarà indicata la specifica composizione della struttura organizzativa indicata dall’offerente)
Ciascun Appaltatore individua sin d’ora quale Responsabile del Servizio e del Team operativo:
• la sig.ra/il sig. per _ (Appaltatore 1).
• la sig.ra/il sig. per _ (Appaltatore 2).
• la sig.ra/il sig. per _ (Appaltatore 3).
Allo stesso Responsabile sono assegnati i compiti e le responsabilità previste al paragrafo 3.5 del Capitolato.
Ciascun Appaltatore, inoltre, indica quale vice Responsabile che sostituisca il Responsabile in caso di impedimento:
• la sig.ra/il sig. per _ (Appaltatore 1).
• la sig.ra/il sig. per _ (Appaltatore 2).
• la sig.ra/il sig. per _ (Appaltatore 3). Ciascun Appaltatore indica
• la sig.ra/il sig. per _ (Appaltatore 1).
• la sig.ra/il sig. per _ (Appaltatore 2).
• la sig.ra/il sig. per _ (Appaltatore 3).
quali Esperti del servizio. Agli stessi Xxxxxxx sono assegnati i compiti e le responsabilità previste al paragrafo 3.5 del Capitolato.
Ciascun Appaltatore indica
• la sig.ra/il sig. per _ (Appaltatore 1).
• la sig.ra/il sig. per _ (Appaltatore 2).
• la sig.ra/il sig.
per _
(Appaltatore 3).
quale Referente Operativo. Agli stessi Referenti sono assegnati i compiti e le responsabilità previste al paragrafo 3.5 del Capitolato.
Ciascun Appaltatore indica, quale Referente Commerciale,
• la sig.ra/il sig. per _ (Appaltatore 1).
• la sig.ra/il sig. per _ (Appaltatore 2).
• la sig.ra/il sig. per _ (Appaltatore 3).
Agli stessi Referenti sono assegnati i compiti e le responsabilità previste al paragrafo 3.5 del Capitolato.
Ciascun Appaltatore indica
• la sig.ra/il sig.
• la sig.ra/il sig.
• la sig.ra/il sig.
per _ per _ per _
(Appaltatore 1).
(Appaltatore 2).
(Appaltatore 3).
quale Referente Amministrativo-Contabile, allo stesso sono assegnati i compiti e le responsabilità previste al paragrafo 3.5 del Capitolato.
Ciascun Appaltatore mette a disposizione della Committente un call- center/centro di assistenza dedicato, che sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17.30, per la risoluzione di eventuali problematiche afferenti al servizio in questione. Di seguito i nominativi dei referenti e i relativi recapiti:
• la sig.ra/il sig. (email – tel, )
(Appaltatore 1).
per
• la sig.ra/il sig. (email – tel, )
(Appaltatore 2).
per
• la sig.ra/il sig.
(Appaltatore 3).
(email – tel, )
per
La Committente avrà, comunque, la facoltà di richiedere la sostituzione o l’integrazione dei componenti la struttura organizzativa con altri aventi comunque le medesime specifiche competenze.
Le eventuali sostituzioni di personale durante l’esecuzione del servizio dovranno essere concordate preventivamente con la Committente, previa presentazione e approvazione dei curricula, ferma restando la necessità di un adeguato periodo di affiancamento per la risorsa entrante, il cui costo sarà interamente a carico dell’Appaltatore.
Tutte le attività dovranno essere svolte in collaborazione con i referenti che saranno nominati dall’Agenzia e comunicati agli Appaltatori.
Tutti i componenti del team dedicato dovranno assicurare riservatezza sulla gestione dei dati e sul contenuto delle comunicazioni, nonché su ogni elemento/informazione di cui vengano a conoscenza in virtù dell’esecuzione del presente Accordo.
In caso di inadempimento da parte degli Appaltatori agli obblighi del presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo ai sensi dell’art. 1456 c.c..
Art. 9 – Responsabilità degli Appaltatori
Ciascun Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in
esecuzione del presente Accordo, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza dell’Accordo.
Per l’effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di regolare esecuzione e dell’intervenuto pagamento delle fatture, ciascun Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne ed a manlevare la Committente a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta od indiretta con l’esecuzione delle attività affidate con il presente Accordo.
Il termine prescrizionale di dieci anni ai fini dell’attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui la Committente riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni e/o il diniego di discarico da parte dei suddetti terzi.
La manleva e garanzia così prestata obbligherà l’Appaltatore a tenere sollevata l’Agenzia da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extracontrattuale.
Nel caso in cui la Committente, o i propri dipendenti o amministratori, dovessero essere chiamati a rispondere per responsabilità da danno erariale in relazione a fattispecie dannose conseguenti o derivanti da inadempimenti degli Appaltatori agli obblighi dallo stesso assunti con il presente Accordo, gli Appaltatori si impegnano altresì a tenere del
tutto indenni i predetti soggetti, manlevandoli da ogni pregiudizio economico che dovessero subire per effetto dell’esercizio dell’azione da parte della Procura della Corte dei Conti e di eventuali condanne comminate all’esito dei giudizi dinanzi alla Corte dei Conti.
Art. 10 – Verifiche di conformità e certificato di ultimazione delle prestazioni
Il Direttore dell’Esecuzione, anche avvalendosi di assistenti e di strutture di supporto, verificherà, ai sensi dell’art. 111 del D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 17, 18 e 26 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, la corretta esecuzione dei servizi affidati, anche in contraddittorio con ciascun Appaltatore, con le modalità e i termini dettagliatamente previsti nel paragrafo 5 del Capitolato e ne darà comunicazione al Responsabile del procedimento.
Ai fini del pagamento dei corrispettivi, con cadenza mensile, il Direttore dell’esecuzione, verificata la corretta esecuzione delle prestazioni rese secondo quanto previsto dal presente Accordo, dai suoi allegati e dall’Atto di affidamento di riferimento, trasmetterà all’Appaltatore il documento recante il certificato di regolare esecuzione, comunicato al Responsabile del Procedimento , come dettagliato nel paragrafo 5 del Capitolato.
Sulla base del predetto certificato l’Appaltatore potrà emettere la fattura relativa alle prestazioni ivi richiamate. Al termine dell’Accordo, la Committente rilascerà il certificato di ultimazione delle prestazioni e provvederà allo svincolo della cauzione prestata
dall’Appaltatore.
Art. 11 – Pre-fatturazione, fatturazione e modalità di pagamento Prima dell’emissione di ciascuna fattura, ciascun Appaltatore seguirà un processo di cd. “pre-fatturazione” secondo quanto specificato nell’Appendice 11AdeR (Procedura sul processo di pre-fatturazione e la fatturazione) e nel paragrafo 6 del Capitolato.
Ai sensi dell’art. 1 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”.
Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate.
In caso di RTI ciascun componente del raggruppamento dovrà produrre la fattura per le prestazioni di competenza.
Sull’importo netto progressivo delle prestazioni l’Appaltatore dovrà operare in fattura una ritenuta dello 0,50 per cento, di cui dovrà dare evidenza nella fattura stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
Le fatture dovranno essere intestate ad Agenzia delle entrate Riscossione, con sede legale in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx, 00, C.F. e P.IVA 13756881002. L’emissione, trasmissione e il ricevimento delle fatture dovrà avvenire ai sensi di quanto stabilito dall’art. 1,
commi da 209 a 214 della Legge 244/2007 solo ed esclusivamente in modalità elettronica attraverso il Sistema di Interscambio secondo le modalità previste dal D.M. 13 aprile 2013 n 55 e s.m.i.. Non saranno accettate fatture che non siano emesse e trasmesse nel rispetto delle suddette modalità, né procederà ai relativi pagamenti, neanche parziali. Ciascun Appaltatore dovrà riportare sulla fattura elettronica il seguente “Codice Univoco Ufficio” di IPA UFQK7Y il numero di CIG (campo 2.1.3.7), nonché dovrà completare i seguenti campi facoltativi con le informazioni che in fase di verifica di conformità/regolare esecuzione saranno comunicate dal Direttore dell’Esecuzione:
a. Dati Ricezione (Blocco di dati 2.1.5) con indicazione:
b. “Riferimento Numero Linea della fattura” (2.1.5.1);
c. “Numero Documento della Ricezione” (2.1.5.2): indicare il numero di Regolare Esecuzione;
d. “Data” (2.1.5.3): indicare la data di regolare esecuzione;
e. “Numero linea della Ricezione” (2.1.5.4): indicare il numero linea della regolare esecuzione.
Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili alla Committente, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori.
In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 D.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun Accordo quadro verrà corrisposta all’Appaltatore
un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’Accordo quadro medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
L'importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del
D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.
Art. 12 – Penali
In caso di ritardato adempimento e di qualsiasi altro inadempimento nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente Accordo e suoi
Allegati, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, la Committente potrà applicare nei confronti di ciascun Appaltatore le penali previste nella Tabella allegata al presente Accordo con le modalità di seguito indicate, fermo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente al pregiudizio subìto.
Si specifica che l’Agenzia al verificarsi di un evento che comporti più inadempienze potrà applicare tutte le penali previste.
Ai fini dell’applicazione delle penali, la Committente contesterà tramite pec all’Appaltatore le eventuali inadempienze riscontrate; l’Appaltatore, entro 7 giorni, potrà fornire, in forma scritta tramite pec, le proprie controdeduzioni e l’eventuale documentazione a supporto; la Committente, ricevute le controdeduzioni, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti.
In mancanza delle suddette controdeduzioni entro il termine stabilito, la Committente potrà procedere direttamente all’applicazione delle penali ed all’addebito degli eventuali danni derivanti dalle inadempienze riscontrate.
L’importo delle penali dovrà essere corrisposto entro 30 giorni dall’emissione della nota di addebito, ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, fatta salva la possibilità per la Committente di detrarre gli importi per le penali direttamente dai corrispettivi maturati dall’Appaltatore e non ancora fatturati.
L’irrogazione delle penali non esclude il diritto della Committente di agire per il ristoro del maggior danno subìto, né esonera in nessun
caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha determinato l’applicazione della penale. L’importo massimo delle penali applicate non potrà superare il 10% del valore dei corrispettivi contrattuali, pena la risoluzione del presente Accordo.
Art. 13 – Recesso
La Committente si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente Accordo, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016, dandone preventiva comunicazione a ciascun Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.
Alla data di efficacia del recesso l’Appaltatore dovrà interrompere l’esecuzione delle prestazioni.
L’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 109, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
Art. 14 – Risoluzione dell’Accordo
In caso di inadempimento dell’Appaltatore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Committente - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all’inadempimento, la Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Accordo ai sensi dell’art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di
procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subìto.
In ogni caso, si conviene che il presente Accordo possa essere risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare all’Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 14, 15,
16, 17, 18, 19 e 20 e, altresì, qualora l’ammontare delle penali di cui al precedente art. 11 maturate dall’Appaltatore superi il 10% dell’importo dei corrispettivi contrattuali.
L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:
a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore ai fini della stipula del presente Accordo;
b) mancato reintegro della cauzione;
c) stato di inosservanza dell’Appaltatore riguardo tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento dell’Accordo;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
e) mancato assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010;
f) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal Capitolato d’Oneri, dal presente Accordo e dalla legislazione vigente;
g) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
h) perdita di uno dei requisiti di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
L’Agenzia, inoltre, procederà alla risoluzione del presente Accordo qualora nei confronti dell’Appaltatore e/o dei componenti la compagine sociale dell’Appaltatore, e/o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320
c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..
In caso di risoluzione, l’Agenzia ha la facoltà di escutere la cauzione per l’intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione dell’Accordo sorge nella Committente il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell’Appaltatore inadempiente.
Nel caso di risoluzione dell’Accordo l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016.
In caso di risoluzione del presente Accordo, l’Appaltatore si impegna,
sin d’ora, a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente Accordo. In caso di risoluzione per responsabilità dell’Appaltatore, l’Appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Committente per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’art. 110 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016.
In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, la Committente incamererà la garanzia definitiva.
La Committente, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all’art. 110, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo Accordo quadro per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’aggiudicatario originario in sede di offerta.
Resta fermo quanto previsto all’art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.
Art. 15 – Assicurazioni e cauzioni
Ciascun Appaltatore terrà indenne l’Agenzia da qualsiasi danno le possa derivare in conseguenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.
Al riguardo ciascun Appaltatore ha stipulato una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per i danni materiali che
lo stesso potrà arrecare - nell’ambito delle prestazioni contrattuali - a terzi, nonché una polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (RCO) per eventuali infortuni subiti dai propri
prestatori | di | lavoro, | accese | con | la | compagnia |
assicurativa | che | prevedono |
rispettivamente un massimale annuo RCT non inferiore a Euro 2.000.000,00 ed RCO non inferiore a Euro 1.000.000,00.
Resta inteso che eventuali franchigie o scoperti previsti nelle suddette polizze restano a carico del relativo Appaltatore, assumendo questo l’obbligo dell’integrale risarcimento del danno arrecato alla Committente e/o a Terzi.
L’Appaltatore è inoltre responsabile per i danni non coperti dall’assicurazione o eccedenti il massimale previsto.
Le predette polizze assicurative devono essere dedicate esclusivamente ai servizi oggetto del presente Accordo, avere validità dalla data di stipula dell’Accordo fino al completamento delle prestazioni previste nell’Accordo medesimo - con efficacia della garanzia anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio.
Resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia delle polizze assicurative di cui al presente articolo sono condizioni essenziali per la Committente e che, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento nel corso della durata dell’Accordo la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Accordo si risolverà di diritto, con conseguente
incameramento della cauzione e fatto salvo l’obbligo di risarcimento di ogni danno subìto.
Resta in ogni caso inteso che l’Appaltatore è, comunque, responsabile in proprio di quanto l’assicurazione presentata – ancorché accettata dalla Committente – non dovesse garantire al momento del sinistro (per cause quali, a mero titolo esemplificativo, la manifesta - iniziale ovvero sopravvenuta - inadeguatezza della struttura del contratto assicurativo, il mancato pagamento dei premi, l’incapacità economica dell’assicuratore, etc.).
Le cauzioni definitive prestate da ciascun Appaltatore coprono gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Accordo e cessano di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione e di ultimazione delle prestazioni.
Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto di qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro.
Le cauzioni sono progressivamente svincolate a misura dell’avanzamento dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo normativa vigente.
Ai sensi dell’art. 103 comma, 6, d.lgs. 50/2016 l’operatore economico è tenuto a prestare una cauzione o garanzia fideiussoria bancaria assicurativa per il pagamento della rata di saldo.
Art. 16 – Subappalto
(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto agli Appaltatori di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)
L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, in misura pari al XXX% (non superiore al 40%) dell’importo massimo complessivo del presente Accordo le seguenti prestazioni contrattuali:
a. ……………………………………………………………………..
b. ……………………………………………………………………….
A tale fine, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Committente la documentazione di cui all’art. 105, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, la Committente procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
L’Agenzia rilascerà l’autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e previo accertamento dei requisiti in capo al subappaltatore. L’eventuale affidamento in subappalto della fornitura e dei servizi di cui al presente Accordo e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Appaltatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
I corrispettivi maturati dal subappaltatore, ad eccezione di quanto previsto dall’art 105, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016, saranno corrisposti direttamente dall’Appaltatore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010.
L’Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’Appaltatore dovrà dimostrare per tutta la durata del Accordo l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
In caso ricorrano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 in capo al subappaltatore, la Committente revocherà
l’autorizzazione al subappalto.
L’Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Committente sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di xxxxxxxxxx, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Committente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso, l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Committente né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 così come modificato dal d.l. 32/2019.
In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.
Art. 17 – Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti Fatto salvo quanto previsto all’art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice in materia di vicende soggettive dell’esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto agli Appaltatori di cedere, a qualsiasi titolo, il
presente Accordo, a pena di nullità della cessione stessa.
In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente Accordo s’intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nei confronti dell’Appaltatore inadempiente.
Con riferimento alla cessione dei crediti da parte degli Appaltatori, si applica il disposto di cui all’art. 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52.
Più precisamente, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, è ammessa la cessione dei crediti maturati dagli Appaltatori nei confronti della Committente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni di cui alla legge n. 52/1991.
Ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l’Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, la Committente si riserva il diritto, e l’Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.
L’opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’Appaltatore.
Art. 18 – Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Appaltatore
Qualora intenda cedere l’intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o mutare specie giuridica, l’Appaltatore deve darne comunicazione alla Committente con un
preavviso di almeno trenta giorni, allegando tutta la documentazione riguardante l’operazione. La Committente ha facoltà di proseguire il rapporto contrattuale con il soggetto subentrante ovvero recedere dall’Accordo. Il mancato preavviso di cui al primo comma fa sorgere in capo alla Committente la facoltà di recedere dal presente Accordo relativamente all’Appaltatore che ha ceduto l’azienda o il ramo di attività.
Art. 19 – Disposizioni antimafia
Gli Appaltatori prendono atto che l’affidamento delle attività, oggetto del presente Accordo, è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusi la Legge 13 agosto 2010, n. 136 e il D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
In particolare, gli Appaltatori garantiscono che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del citato D.lgs. n. 159/2011, non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
Gli Appaltatori si impegnano a comunicare immediatamente ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente Accordo: a) eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico
dell’Appaltatore ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell’art. 85 del D.lgs. n. 159/2001, anche successivamente alla stipula dell’Accordo; b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due percento); c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente Accordo.
Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell’arco della durata dell’Accordo, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà della Committente di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, l’Accordo si risolverà di diritto nei confronti dell’Appaltatore che non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.
Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Gli Appaltatori, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, sono obbligati ad utilizzare uno o più conti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Ai sensi dell’art. 3, comma 7, della citata Xxxxx, gli Appaltatori dichiarano che il conto corrente bancario/postale dedicato è il seguente:
Appaltatore 1 - IBAN: _ intestato a
.
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
_
Appaltatore 2 - IBAN: _ intestato a
.
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
_ Appaltatore 3 - IBAN: _ intestato a
.
I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:
_ Ciascun Appaltatore si impegna a comunicare alla Committente, entro 7 giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso. Ciascun Appaltatore si obbliga, inoltre, ad inserire nei contratti sottoscritti con i propri subappaltatori e/o subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata Xxxxx. Ciascun Appaltatore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti alla Committente, stante l’obbligo di verifica imposto alla medesima dal predetto art. 3, comma 9, Legge n. 136/2010. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Agenzia ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma della notizia dell’inadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Accordo potrà essere risolto dalla Committente in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo all’Appaltatore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, la Committente provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
Art. 21 – Trattamento dei dati personali e designazione del Responsabile esterno
1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell’altro contraente l’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, Regolamento).
2. I dati personali necessari per la stipulazione e l’esecuzione del contratto, verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell’esecuzione del presente atto, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.
3. La Committente potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui al contratto\convenzione tramite il sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
4. Lo svolgimento delle attività dedotte in contratto implica inoltre un trattamento di dati personali, in specie riferibili al nome e cognome dei contribuenti e delle posizioni debitorie degli stessi.
5. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali relativi al presente contratto secondo i principi di liceità, necessità, correttezza, pertinenza e non eccedenza e comunque nel rispetto delle previsioni del Regolamento.
6. Le Parti si impegnano a non comunicare i dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell’esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria.
7. Con la sottoscrizione del presente Accordo e per la durata del
medesimo la società _ assume la qualifica di Responsabile del
trattamento dei predetti dati, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento.
8. Il Responsabile potrà trattare i dati personali di cui sopra soltanto su istruzione documentata del Titolare ed esclusivamente per finalità strettamente legate all’esecuzione del presente Accordo.
9. In particolare, il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che assume in relazione a quanto disposto dal citato Regolamento e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali in maniera conforme a tutti gli obblighi normativi vigenti, anche europei, in materia di protezione dei dati personali, dai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento
dei dati personali e da tutto quanto altro previsto dalla Committente.
Art. 22 – Foro competente
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente Accordo, il Foro competente sia esclusivamente quello di Roma.
Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra la Committente e ciascun Appaltatore in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente Accordo sono devolute alla competenza esclusiva del Foro dove ha sede legale la Committente.
Art. 23 – Spese
Sono a carico di ciascun Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ivi compreso il rimborso alla Stazione Appaltante delle spese relative alla pubblicità legale della procedura, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.
Il presente Accordo è soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I
– articolo 1.
L’imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8 del
D.P.R. 642/1972 e dell’art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell’operatore economico.
Gli Appaltatori dichiarano che le prestazioni oggetto del presente Accordo costituiscono operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente Accordo dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa.
L’Appaltatore dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., le clausole di cui all’Art. 12 (Penali), Art. 13 (Recesso), Art. 14 (Risoluzione dell’Accordo), Art. 15 (Assicurazioni e cauzioni), Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti), Art. 18 (Cessione d’azienda e/o mutamento della specie giuridica dell’Appaltatore), Art. 21 (Trattamento dei dati personali), Art. 22 (Designazione del Responsabile del trattamento), e Art. 24 (Foro competente) del presente Accordo.